CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO SULLA PUBBLICITA', DEL E RISCOSSIONE DIRITTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. INDICE NORME COMUNI Art.1 – Oggetto del capitolato Art.2 – Concessione dei servizi Art.3 – Durata della concessione Art.4 – Corrispettivo dei servizi Art.5 – Sponsorizzazione Art.6 – Riversamenti Art.7 - Rendiconti contabili Art.8 – Cauzione Art.9 – Domicilio del concessionario Art.10 – Responsabilità del concessionario Art.11 – Variazione di tariffe Art.12 – Controversie e foro competente Art.13 – Divieto di subappalto e cessione del contratto Art.14 - Spese a carico del concessionario CAPO I Art.15 nario Art.16 Art.17 Art.18 Art.19 – SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA’ – Gestione del servizio e obblighi del concessio– - Registri e stampati Impianti per le affissioni Verbali di consistenza degli impianti Richieste di affissioni CAPO II – SERVIZIO COSAP Art.20 – Gestione del servizio Art.21 – Registri e stampati CAPO III Art.22 – Art.23 – sap Art.24 – Art.25 – Art.26 – Art.27 – NORME GENERALI Personale Ufficio comunale per affissioni pubblicità e Co Carattere dei servizi Ispezioni e controlli Penalità Cause di risoluzione CAPO IV NORME FINALI Art.28 – Riservatezza e segreto d’ufficio Art.29 - Variazioni contrattuali e recesso Art.30 – Obblighi successivi alla scadenza della concessione Art.31 – Norme finali e di rinvio NORME COMUNI ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO Il presente capitolato d’oneri regola i rapporti contrattuali della concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Regolamento Comunale adottato ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997 n° 446. ART. 2 - CONCESSIONE DEI SERVIZI La gestione dei servizi è affidata in concessione ad aggio. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutte le facoltà e potestà collegate all’applicazione del Regolamento Comunale adottato ex art. 63 D.Lgs. 446/97. Il Comune trasferisce al concessionario dei servizi le “potestà pubbliche” relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato. Il concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente alle norme riportate nel presente capitolato. Nel caso in cui il Comune decidesse di passare, nel corso della durata della concessione, dall’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità all’applicazione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari ( C.I.M.P. ), ovvero dall’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche alla Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, la concessione proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali a seguito dell’introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale. ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE La concessione, unica ed inscindibile per ambedue i servizi (affissioni e pubblicità, Cosap), avrà la durata di anni SEI ( 6 ) con decorrenza dal 01.01.2011 e scadenza il 31.12.2016. Alla scadenza del periodo il rapporto contrattuale si intende risolto senza obbligo di disdetta da parte dell’ente concedente. Il Comune si riserva la facoltà, qualora la normativa vigente lo consenta, di prorogare per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo affidatario, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 ( sei ), il contratto, con le stesse modalità e condizioni previste dal contratto in scadenza, previa comunicazione scritta almeno 15 ( quindici ) giorni prima della scadenza del termine. Il Concessionario si impegna ad accettare l’eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. Nel caso in cui, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative portanti l’abolizione delle entrate oggetto della presente concessione, il contratto si intenderà risolto di diritto. ART. 4 - CORRISPETTIVO DEI SERVIZI Il corrispettivo dei servizi è determinato dall’aggio contrattuale che spetterà al concessionario nella misura risultante dalla gara. E’ escluso ogni altro corrispettivo ad eccezione degli speciali diritti di cui all’art. 22 comma 9 del D.Lgs. 507/93 e delle somme incassate a titolo di rimborso spese dai contribuenti. L’aggio è rapportato all’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di Cosap permanente e temporanea, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e relativi sanzioni e interessi, ad eccezione degli speciali diritti di cui all’art. 22 comma 9 del D.Lgs. 507/93 e delle somme incassate a titolo di rimborso spese dai contribuenti. Il Comune fissa nel 26% ( ventiseipercento ) la misura massima dell’aggio a favore della società, da considerare come base d’asta per la formulazione delle offerte in ribasso, per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il Comune fissa nel 17% ( diciassettepercento ) la misura massima dell’aggio a favore della società, da considerare come base d’asta per la formulazione delle offerte in ribasso, per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il concessionario garantisce in ogni caso al Comune l’introito, determinato da quanto previsto per l’applicazione delle tariffe di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, delle tariffe del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche ed eventuali relative soprattasse, di un minimo garantito annuo stabilito in Euro 80.0000,00 ( ottantamila/00 )al netto dell'aggio di riscossione per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, e di Euro 70.000,00 ( settantamila/00 ) al netto dell’aggio di riscossione e dell’imposta sul valore aggiunto per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. ART. 5 - SPONSORIZZAZIONE Al Concessionario è fatto obbligo di erogare un finanziamento annuo in denaro, per ogni anno di durata della concessione, volto a sostenere le manifestazioni culturali, sportive, ricreative e del tempo libero poste in essere dal Comune di Suzzara / Istituzione Città di Suzzara da concordarsi con lo sponsor, dell’importo minimo di €. 5.000,00 (cinquemila/00) oltre oneri fiscali e di legge se o in quanto dovuti. L’erogazione è effettuata a semplice richiesta scritta dell’Ente, contenente le descrizioni delle iniziative da sponsorizzarsi. Il Comune di Suzzara / Istituzione Città di Suzzara si impegna a porre in essere specifiche prestazioni allo scopo di veicolare a fini pubblicitari l’immagine dello sponsor, in particolare l’inserimento del marchio dello sponsor su: - materiali a stampa ( locandine, inviti e pubblicazione), - cartellonistica, - sito Internet istituzionale del Comune di Suzzara e/o del Premio Suzzara, limitatamente alla pubblicizzazione dell’iniziativa in oggetto. Il miglioramento offerto sul contributo minimo pari a euro 5.000,00 ( cinquemila/00 ) verrà valutato in sede di offerta economica. Per la sponsorizzazione sarà stipulato apposito contratto accessorio. ART. 6 - RIVERSAMENTI Il concessionario dovrà versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio di competenza in rate trimestrali scadenti il ventesimo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento. L’importo versato non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata. I versamenti potranno essere effettuati anche a mezzo di conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune; in tal caso la data del versamento postale fa fede agli effetti dell'osservanza dei termini anzi detti. ART. 7 – RENDICONTI CONTABILI Il concessionario dovrà presentare all’Amministrazione Comunale le seguenti rendicontazioni: a )il conto della gestione, suddiviso per singola entrata e redatto sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico, relativo alle somme riscosse nell’esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme vigenti; b)la rendicontazione trimestrale con l’indicazione dell’importo riscosso e versato e dell’aggio dovuto, alla quale dovranno essere allegati i documenti giustificativi che confermino per ciascuna entrata i riversamenti eseguiti. ART. 8 – CAUZIONE Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell’eventuale obbligo di risarcimento del danno, è tenuto a prestare idonea garanzia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, per tutta la durata del contratto, nella misura pari al 10% dell’importo dei minimi garantiti di cui all’articolo 4. Tale cauzione potrà essere costituita presso la Tesoreria Comunale in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, ovvero mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria od a mezzo deposito su libretto vincolato per il titolo e per l'importo a favore del Comune. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione. La diminuzione dell’importo della cauzione comporta l’obbligo del reintegro da parte del concessionario. In difetto, l’affidatario dovrà procedere nel termine di 30 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune. Alla scadenza della concessione la cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto e verrà restituita all’affidatario solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato. ART. 9 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO Il concessionario elegge il domicilio a tutti gli effetti del contratto presso la sede Municipale. ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO Il concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale, gli Organi e i dipendenti comunali da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale. Per quanto sopra il Concessionario è tenuto a contrarre, entro la data di consegna del servizio, apposita polizza assicurativa per responsabilità civile con massimale unico idoneo a garantire il servizio dato in concessione e comunque non inferiore a Euro 1.000.000,00 ( unmilione/00 all’Amministrazione Comunale. ) e a darne comunicazione ART. 11 - VARIAZIONE DI TARIFFE Per quanto attiene il servizio affissioni e pubblicità e Cosap, il concessionario e' tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni del D.Lgs.15.11.1993 n. 507 e dal D.Lgs. 15.11.1997 n° 446 e successive integrazioni e modificazioni. Qualora nel corso della concessione si verificassero a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi, variazioni delle vigenti tariffe o della base imponibile, ovvero il passaggio da I.C.P. a C.I.M.P. o da C.O.S.A,P, a T.O.S.A.P., come esplicitato all’art. 2, l’aggio e il minimo garantito convenuto per il servizio interessato ai provvedimenti, dovrà essere ragguagliato in aumento od in diminuzione sempre che le suddette variazioni superino la percentuale del 10% (diecipercento). ART. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Qualora, nel corso della gestione, sorgano divergenze sull’interpretazione degli obblighi contrattuali e sull’esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all’Autorità Giudiziaria competente del Foro di Mantova. ART. 13 - DIVIETO DI SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità. La società affidataria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale. Il verificarsi dell’evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell’affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l’esistenza dell’evento. ART. 14 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'oneri, ivi comprese tutte le spese contrattuali. CAPO I - SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA’ART. 15 - GESTIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO La gestione del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità è affidata in esclusiva alla Società concessionaria. La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, costituenti obbligazione minima inderogabile, delle norme stabilite dal D.Lgs. 507/93 e s.m.i., del vigente Regolamento e delle tariffe in atto alla data di decorrenza del contratto. Il concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi per il funzionamento del servizio ed in particolare dovrà: - svolgere tutte le attività affidategli con propri capitali, locali, mezzi, strumenti, personale con organizzazione a proprio rischio; - predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei migliori risultati possibili; - designare un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; - realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell’offerta tecnica di gara, coordinandone le specificità con il Comune. ART. 16 - REGISTRI E STAMPATI Il concessionario dovrà attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo. ART. 17 - IMPIANTI PER LE AFFISSIONI Il concessionario dovrà provvedere, nell’arco di 2 anni, alla sostituzione di almeno il 30% degli impianti per le pubbliche affissioni esistenti all’inizio della concessione. La proposta migliorativa verrà valutata in sede di offerta tecnica. Nel corso della concessione il Concessionario dovrà vigilare affinchè l’impiantistica per pubbliche affissioni del Comune non scenda sotto la soglia prevista dall’articolo 18 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507. La fornitura di quadri e stendardi per le pubbliche affissioni dovrà essere effettuato sia nel caso di mancanza della metratura prevista ex-lege, sia in caso di necessità di sostituzione dell’impiantistica esistente per motivi di fatiscenza o pericolosità degli impianti. La fornitura degli impianti per affissione costituisce, insieme alla realizzazione e gestione del piano generale degli impianti, compreso il riordino, la riqualificazione e distribuzione sul territorio dell’impiantistica pubblica, un progetto operativo valutabile in sede di gara. Pertanto è ad esso che si deve far riferimento per quanto riguarda il settore affissionistico. ART. 18 - VERBALI DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI Prima di iniziare il servizio un incaricato del Comune procederà alla consegna al concessionario, con apposito verbale, delle tabelle e dei quadri preesistenti di proprietà del Comune. Al concessionario non e' imputabile la mancanza di tale verbale se non predisposto dagli Uffici Comunali competenti. Al termine della concessione, il Comune riavrà in restituzione le tabelle ed i quadri utilizzando la medesima procedura di cui al primo comma. ART. 19 - RICHIESTE DI AFFISSIONI Le richieste di affissioni dovranno essere eseguite con la massima sollecitudine possibile, e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità. Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al concessionario il quale vi provvederà senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge. Nessuna affissione potrà essere eseguita direttamente da terzi senza la preventiva autorizzazione del concessionario subordinata, per altro, al versamento anticipato dei diritti. I reclami degli utenti riguardanti le affissioni si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo della commissione. Il concessionario potrà ricevere pagamenti sia per imposta comunale sulla pubblicità che sui diritti di affissione in forma globale attenendosi alle tariffe di Legge in vigore. Il concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti. Il Comune attraverso gli organi tecnici e di vigilanza fornirà il necessario ausilio ai fini della regolarità del servizio medesimo. CAPO II –SERVIZIO COSAP ART. 20 - GESTIONE DEL SERVIZIO. Il concessionario nell’espletamento del servizio si atterrà alle norme stabilite dal presente capitolato, costituenti obbligazione minima inderogabile, al vigente Regolamento Comunale e alle tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale o stabilite per legge. Il concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi per il funzionamento del servizio ed in particolare dovrà: - svolgere tutte le attività affidategli con propri capitali, locali, mezzi, strumenti, personale con organizzazione a proprio rischio; - predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei migliori risultati possibili; - designare un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; - realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell’offerta tecnica di gara, coordinandone le specificità con il Comune. Il concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti. Gli uffici comunali competenti, che rilasceranno le concessioni o le autorizzazioni di occupazioni, dovranno, entro breve termine dalla data di rilascio, trasmetterne copia al concessionario per i provvedimenti di competenza. La vigilanza municipale fornirà la massima assistenza sia in occasione di mercati e fiere, sia ogni qualvolta si rendesse necessario a richiesta del concessionario. ART. 21 – REGISTRI E STAMPATI Il concessionario nell’espletamento del servizio, dovrà utilizzare, in ordine alla tenuta dei registri e bollettari, stampati preventivamete vidimati dall’Amministrazione Comunale. Gli stessi potranno essere conservati anche presso la sede del concessionario e dovranno comunque essere riconsegnati al Comune alla scadenza della concessione. CAPO III NORME GENERALI ART. 22 – PERSONALE Il Concessionario dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo. Il Concessionario, nella gestione del servizio, adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il Concessionario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune. Il personale addetto al servizio di riscossione dovrà essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune. Le condizioni di cui al presente articolo costituiscono obbligazione minima inderogabile. ART. 23 - UFFICIO COMUNALE PER AFFISSIONI PUBBLICITA' E C.O.S.A.P. Il Concessionario, per l’espletamento dei servizi di cui al presente capitolato, ha l’obbligo di predisporre e mantenere nel Comune di Suzzara, entro 30 giorni dall’inizio del contratto e per tutta la sua durata, una sede operativa, che dovrà essere allestita dal Concessionario, a sue spese, in modo funzionale al ricevimento del pubblico e dotata di attrezzature informatiche ( computer, fotocopiatori, ecc. ) nonché di tutti i mezzi necessari alla facilitazione delle comunicazioni ( telefono, fax, posta elettronica, ecc. ) con l’utenza e con gli uffici comunali. La condizione di cui al comma precedente costituisce l’obbligazione minima inderogabile. Presso il predetto ufficio il concessionario deve esporre al pubblico i regolamenti e le tariffe emanate dall’Ente in relazione ai servizi in concessione. Il Concessionario si obbliga, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, a trasmettere le informazioni e i dati, sia analitici che sintetici, relativi alla riscossione dell’entrata e ad effettuare previsioni e statistiche. ART. 24 - CARATTERE DEI SERVIZI Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi od abbandonati salvo i casi di forza maggiore contemplati dall'art. 1218 del Codice Civile. Per tali motivi, relativamente al servizio affissioni, al concessionario sarà devoluto quanto previsto dall'art. 22 comma 9 del D.Lgs. 507/93 a compensazione dell'obbligo inderogabile da parte del concessionario di massima tempestività nell'esecuzione della commissione. ART. 25 - ISPEZIONI E CONTROLLI Il servizio di ispezioni e controlli e' affidato al Comune a cui spetta effettuare sia la vigilanza sulla regolarità delle affissioni e della pubblicità sia il controllo all'interno dell'Ufficio del concessionario. Il concessionario dovrà consentire l'accesso all'Ufficio degli incaricati del Comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione in concessione. Il concessionario e' tenuto: a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune crederà di eseguire o far eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti; b) ad attenersi alle norme previste dal D.Lgs. 507/93 ed a tutte le altre disposizioni legislative vigenti; c) ad applicare i Regolamenti e le tariffe deliberate dagli Organi competenti; d) a rispondere tempestivamente, nei tempi e nelle forme previste dal progetto operativo alle istanze del contribuente. ART. 26 - PENALITA' L’organo comunale competente, secondo la gravita' delle mancanze eventualmente accertate e notificate, applicherà una penale da notificarsi al concessionario nei termini e nei modi di Legge come specificato: - per il ritardo nei versamenti trimestrali alla Tesoreria Comunale sarà dovuta una indennità di mora pari tasso legale maggiorato di 3 punti sugli importi non versati; - per ogni altra infrazione alle norme del presente capitolato nonché alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, potranno essere inflitte penali che vanno da un minimo di €. 50,00 a un massimo di €. 500,00; - in caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per oneri di carattere generale. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora l’affidatario non provveda al pagamento, il Comune si rivale sul deposito cauzionale. Il Comune si riserva di comunicare le contestazioni alla Commissione per la gestione dell’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione dei tributi di cui al D.M. 09.03.2000, n.89. ART. 27 – CAUSE DI RISOLUZIONE L’Amministrazione, può risolvere il contratto senza formalità alcuna, quando il Concessionario contravvenga ad una delle clausole contrattuali e nei seguenti casi: - decadenza dalla gestione nei casi previsti dall’art. 13 del D.M. Finanze 11.09.2000, n. 289; - cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc. a carico della ditta affidataria; - sospensione o abbandono del servizio; - violazione del divieto di cessione del contratto e di subappalto; - mancato allestimento della sede operativa nel Comune di Suzzara; - non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l’effettuazione del servizio - inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto. In caso di risoluzione per cause imputabili al Concessionario, il Comune incamererà l’intero importo della cauzione. L’Amministrazione si riserva di agire per la richiesta di risarcimento dei danni imputabili a colpe della ditta concessionaria. CAPO IV NORME FINALI ART. 28 – RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO Il Concessionario e i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati al segreto d’ufficio. Pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate non potranno in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell’affidamento. Deve essere,inoltre, garantita l’integrale osservanza del D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali. In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione agli obblighi imposti dal presente articolo, il concessionario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l’allontanamento dell’operatore che è venuto meno all’obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità per il Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi. Il concessionario del servizio dovrà designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e darne comunicazione al Comune. ART. 29 – VARIAZIONI CONTRATTUALI E RECESSO Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato. Può essere altresì oggetto di variazioni allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze comunali o a modifiche legislative o regolamentari. Qualora nel corso della gestione, il Comune ritenesse di richiedere al concessionario ulteriori prestazioni aggiuntive o complementari a quelle oggetto del presente capitolato, verranno concordate le pattuizioni del caso. Nel caso in cui, a seguito di modifiche normative o organizzative, anche derivanti da scelte del Comune, le entrate oggetto del presente capitolato cessino di esistere o mutino la loro consistenza o la loro riscossione non venga più affidata a terzi, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuovi condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o di procedere al recesso di pieno diritto dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373, comma 2, del codice civile con espressa esclusione del diritto alla corresponsione di qualsivoglia corrispettivo. ART. 30 – OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE Per i servizi in concessione il Concessionario entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della concessione è tenuto a consegnare al Comune, oltre ai rendiconti, anche la seguente documentazione: a) originali delle dichiarazioni e denunce nonché i versamenti effettuati dai contribuenti; b) gli avvisi di accertamento emessi e non definitivi e relativo elenco; c) elenco dei ricorsi pendenti; d) gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l’adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti; e) elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale,recapito telefonico, fax e referente) con relativi dati necessari al fine del calcolo del tributo; f) ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione delle entrate; g) consegna integrale della banca dati. Tutti i documenti e le informazioni di cui ai precedenti commi a), b), c), d), e), f) e g)con aggiornamenti al 31 dicembre dell’anno precedente, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico. ART. 31 - NORME FINALI E DI RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso rinvio al bando di gara e alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai regolamenti e tariffe comunali. Le presenti norme, parte essenziale della concessione, dovranno essere controfirmate in ogni pagina per accettazione, ed il capitolato dovrà essere allegato ai documenti di gara a pena di inammissibilità dell’offerta.