CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE,
ACCERTAMENTO
SULLA PUBBLICITA', DEL
E
RISCOSSIONE
DIRITTO
DELL'IMPOSTA
COMUNALE
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL
CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
INDICE
NORME COMUNI
Art.1 – Oggetto del capitolato
Art.2 – Concessione dei servizi
Art.3 – Durata della concessione
Art.4 – Corrispettivo dei servizi
Art.5 – Sponsorizzazione
Art.6 – Riversamenti
Art.7 - Rendiconti contabili
Art.8 – Cauzione
Art.9 – Domicilio del concessionario
Art.10 – Responsabilità del concessionario
Art.11 – Variazione di tariffe
Art.12 – Controversie e foro competente
Art.13 – Divieto di subappalto e cessione del contratto
Art.14 - Spese a carico del concessionario
CAPO I
Art.15
nario
Art.16
Art.17
Art.18
Art.19
– SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA’
– Gestione del servizio e obblighi del concessio–
-
Registri e stampati
Impianti per le affissioni
Verbali di consistenza degli impianti
Richieste di affissioni
CAPO II – SERVIZIO COSAP
Art.20 – Gestione del servizio
Art.21 – Registri e stampati
CAPO III
Art.22 –
Art.23 –
sap
Art.24 –
Art.25 –
Art.26 –
Art.27 –
NORME GENERALI
Personale
Ufficio comunale per affissioni pubblicità e Co
Carattere dei servizi
Ispezioni e controlli
Penalità
Cause di risoluzione
CAPO IV NORME FINALI
Art.28 – Riservatezza e segreto d’ufficio
Art.29 - Variazioni contrattuali e recesso
Art.30 – Obblighi successivi alla scadenza della concessione
Art.31 – Norme finali e di rinvio
NORME COMUNI
ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO
Il presente capitolato d’oneri regola i rapporti contrattuali
della concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del servizio di liquidazione,
accertamento
e
riscossione
del
canone
per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Regolamento Comunale adottato ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997 n°
446.
ART. 2 - CONCESSIONE DEI SERVIZI
La gestione dei servizi è affidata in concessione ad aggio.
Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs.507/93 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché in tutte le facoltà e potestà collegate all’applicazione del Regolamento Comunale adottato
ex art. 63 D.Lgs. 446/97.
Il Comune trasferisce al concessionario dei servizi le “potestà
pubbliche” relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal
presente capitolato.
Il concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente alle norme
riportate nel presente capitolato.
Nel caso in cui il Comune decidesse di passare, nel corso della
durata della concessione, dall’applicazione dell’imposta comunale
sulla pubblicità all’applicazione del canone per l’installazione
dei mezzi pubblicitari ( C.I.M.P. ), ovvero dall’applicazione del
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche alla Tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, la concessione proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la possibilità di
revisione
delle
condizioni
contrattuali
a
seguito
dell’introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale.
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione, unica ed inscindibile per ambedue i servizi (affissioni e pubblicità, Cosap), avrà la durata di anni SEI ( 6 )
con decorrenza dal 01.01.2011 e scadenza il 31.12.2016.
Alla scadenza del periodo il rapporto contrattuale si intende risolto senza obbligo di disdetta da parte dell’ente concedente.
Il Comune si riserva la facoltà, qualora la normativa vigente lo
consenta, di prorogare per il tempo necessario alla consegna del
servizio al nuovo affidatario, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 ( sei ), il contratto, con le stesse modalità e
condizioni previste dal contratto in scadenza, previa comunicazione scritta almeno 15 ( quindici ) giorni prima della scadenza del
termine.
Il Concessionario si impegna ad accettare l’eventuale proroga alle
condizioni del contratto, nessuna esclusa.
Nel caso in cui, nel corso della gestione, fossero emanate norme
legislative portanti l’abolizione delle entrate oggetto della presente concessione, il contratto si intenderà risolto di diritto.
ART. 4 - CORRISPETTIVO DEI SERVIZI
Il corrispettivo dei servizi è determinato dall’aggio contrattuale
che spetterà al concessionario nella misura risultante dalla gara.
E’ escluso ogni altro corrispettivo ad eccezione degli speciali
diritti di cui all’art. 22 comma 9 del D.Lgs. 507/93 e delle somme
incassate a titolo di rimborso spese dai contribuenti.
L’aggio è rapportato all’ammontare lordo complessivamente riscosso
a titolo di Cosap permanente e temporanea, imposta comunale sulla
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e relativi sanzioni e interessi, ad eccezione degli speciali diritti di cui
all’art. 22 comma 9 del D.Lgs. 507/93 e delle somme incassate a
titolo di rimborso spese dai contribuenti.
Il Comune fissa nel 26% ( ventiseipercento ) la misura massima
dell’aggio a favore della società, da considerare come base d’asta
per la formulazione delle offerte in ribasso, per il servizio di
liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Il Comune fissa nel 17% ( diciassettepercento ) la misura massima
dell’aggio a favore della società, da considerare come base d’asta
per la formulazione delle offerte in ribasso, per il servizio di
liquidazione,
accertamento
e
riscossione
del
canone
per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Il concessionario garantisce in ogni caso al Comune l’introito,
determinato da quanto previsto per l’applicazione delle tariffe
di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, delle tariffe
del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche ed eventuali relative soprattasse, di un minimo garantito annuo stabilito in Euro 80.0000,00 ( ottantamila/00 )al netto dell'aggio di riscossione
per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, e di Euro 70.000,00 ( settantamila/00 ) al netto
dell’aggio di riscossione e dell’imposta sul valore aggiunto per
il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
ART. 5 - SPONSORIZZAZIONE
Al Concessionario è fatto obbligo di erogare un finanziamento annuo in denaro, per ogni anno di durata della concessione, volto a
sostenere le manifestazioni culturali, sportive, ricreative e del
tempo libero poste in essere dal Comune di Suzzara / Istituzione
Città di Suzzara da concordarsi con lo sponsor, dell’importo minimo di €. 5.000,00 (cinquemila/00) oltre oneri fiscali e di legge
se o in quanto dovuti.
L’erogazione è effettuata a semplice richiesta scritta dell’Ente,
contenente le descrizioni delle iniziative da sponsorizzarsi.
Il Comune di Suzzara / Istituzione Città di Suzzara si impegna a
porre in essere specifiche prestazioni allo scopo di veicolare a
fini pubblicitari l’immagine dello sponsor, in particolare
l’inserimento del marchio dello sponsor su:
- materiali a stampa ( locandine, inviti e pubblicazione),
- cartellonistica,
- sito Internet istituzionale del Comune di Suzzara e/o del
Premio Suzzara,
limitatamente alla pubblicizzazione dell’iniziativa in oggetto.
Il miglioramento offerto sul contributo minimo pari a euro
5.000,00 ( cinquemila/00 ) verrà valutato in sede di offerta economica.
Per la sponsorizzazione sarà stipulato apposito contratto accessorio.
ART. 6 - RIVERSAMENTI
Il concessionario dovrà versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio di competenza
in rate trimestrali scadenti il ventesimo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento.
L’importo versato non può essere inferiore alla quota del minimo
garantito corrispondente ad ogni rata.
I versamenti potranno essere effettuati anche a mezzo di conto
corrente postale intestato al Tesoriere del Comune; in tal caso la
data del versamento postale fa fede agli effetti dell'osservanza
dei termini anzi detti.
ART. 7 – RENDICONTI CONTABILI
Il concessionario dovrà presentare all’Amministrazione Comunale le
seguenti rendicontazioni:
a )il conto della gestione, suddiviso per singola entrata e redatto sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico, relativo
alle somme riscosse nell’esercizio precedente, secondo le modalità
previste dalle norme vigenti;
b)la rendicontazione trimestrale con l’indicazione dell’importo
riscosso e versato e dell’aggio dovuto, alla quale dovranno essere
allegati i documenti giustificativi che confermino per ciascuna
entrata i riversamenti eseguiti.
ART. 8 – CAUZIONE
Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali e
dell’eventuale obbligo di risarcimento del danno, è tenuto a prestare idonea garanzia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113
del D.Lgs. 163/2006, per tutta la durata del contratto, nella misura pari al 10% dell’importo dei minimi garantiti di cui
all’articolo 4.
Tale cauzione potrà essere costituita presso la Tesoreria Comunale
in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, ovvero mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria od a mezzo deposito su libretto vincolato per il titolo e per l'importo a favore del Comune.
In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione.
La diminuzione dell’importo della cauzione comporta l’obbligo del
reintegro da parte del concessionario. In difetto, l’affidatario
dovrà procedere nel termine di 30 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.
Alla scadenza della concessione la cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o
partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto e verrà
restituita all’affidatario solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.
ART. 9 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario elegge il domicilio a tutti gli effetti del contratto presso la sede Municipale.
ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso
che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale, gli Organi e i dipendenti comunali da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale.
Per quanto sopra il Concessionario è tenuto a contrarre, entro la
data di consegna del servizio, apposita polizza assicurativa per
responsabilità civile con massimale unico idoneo a garantire il
servizio dato in concessione e comunque non inferiore a Euro
1.000.000,00
(
unmilione/00
all’Amministrazione Comunale.
)
e
a
darne
comunicazione
ART. 11 - VARIAZIONE DI TARIFFE
Per quanto attiene il servizio affissioni e pubblicità e Cosap, il
concessionario e' tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate
dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni del D.Lgs.15.11.1993 n. 507 e dal D.Lgs. 15.11.1997 n° 446 e
successive integrazioni e modificazioni.
Qualora nel corso della concessione si verificassero a seguito di
provvedimenti legislativi o amministrativi, variazioni delle vigenti tariffe o della base imponibile, ovvero il passaggio da
I.C.P. a C.I.M.P. o da C.O.S.A,P, a T.O.S.A.P., come esplicitato
all’art. 2, l’aggio e il minimo garantito convenuto per il servizio interessato ai provvedimenti, dovrà essere ragguagliato in aumento od in diminuzione sempre che le suddette variazioni superino
la percentuale del 10% (diecipercento).
ART. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Qualora,
nel
corso
della
gestione,
sorgano
divergenze
sull’interpretazione degli obblighi contrattuali e sull’esecuzione
degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per
promuovere la composizione bonaria.
Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà
essere rimessa all’Autorità Giudiziaria competente del Foro di
Mantova.
ART. 13 - DIVIETO DI SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto
qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità.
La società affidataria è obbligata ad eseguire direttamente gli
obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale.
Il verificarsi dell’evento, sia in maniera palese sia in maniera
occulta, provocherà la decadenza dell’affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare
l’esistenza dell’evento.
ART. 14 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato
d'oneri, ivi comprese tutte le spese contrattuali.
CAPO I - SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA’ART. 15 - GESTIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
La gestione del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità è affidata in esclusiva alla Società concessionaria.
La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza
delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, costituenti
obbligazione minima inderogabile, delle norme stabilite dal D.Lgs.
507/93 e s.m.i., del vigente Regolamento e delle tariffe in atto
alla data di decorrenza del contratto.
Il concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi per il
funzionamento del servizio ed in particolare dovrà:
- svolgere tutte le attività affidategli con propri capitali,
locali, mezzi, strumenti, personale con organizzazione a proprio rischio;
- predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per
il conseguimento dei migliori risultati possibili;
- designare un funzionario responsabile cui sono attribuiti la
funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale;
- realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati
nell’offerta tecnica di gara, coordinandone le specificità
con il Comune.
ART. 16 - REGISTRI E STAMPATI
Il concessionario dovrà attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta
dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo.
ART. 17 - IMPIANTI PER LE AFFISSIONI
Il concessionario dovrà provvedere, nell’arco di 2 anni, alla sostituzione di almeno il 30% degli impianti per le pubbliche affissioni esistenti all’inizio della concessione.
La proposta migliorativa verrà valutata in sede di offerta tecnica.
Nel corso della concessione il Concessionario dovrà vigilare affinchè l’impiantistica per pubbliche affissioni del Comune non
scenda sotto la soglia prevista dall’articolo 18 del D.Lgs.
15.11.1993 n. 507. La fornitura di quadri e stendardi per le pubbliche affissioni dovrà essere effettuato sia nel caso di mancanza
della metratura prevista ex-lege, sia in caso di necessità di sostituzione dell’impiantistica esistente per motivi di fatiscenza o
pericolosità degli impianti.
La fornitura degli impianti per affissione costituisce, insieme
alla realizzazione e gestione del piano generale degli impianti,
compreso il riordino, la riqualificazione e distribuzione sul territorio dell’impiantistica pubblica, un progetto operativo valutabile in sede di gara.
Pertanto è ad esso che si deve far riferimento per quanto riguarda
il settore affissionistico.
ART. 18 - VERBALI DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI
Prima di iniziare il servizio un incaricato del Comune procederà
alla consegna al concessionario, con apposito verbale, delle tabelle e dei quadri preesistenti di proprietà del Comune.
Al concessionario non e' imputabile la mancanza di tale verbale se
non predisposto dagli Uffici Comunali competenti.
Al termine della concessione, il Comune riavrà in restituzione le
tabelle ed i quadri utilizzando la medesima procedura di cui al
primo comma.
ART. 19 - RICHIESTE DI AFFISSIONI
Le richieste di affissioni dovranno essere eseguite con la massima
sollecitudine possibile, e saranno effettuate negli appositi spazi
esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità.
Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al concessionario il quale vi provvederà senza speciale autorizzazione,
salvo quelle di legge.
Nessuna affissione potrà essere eseguita direttamente da terzi
senza la preventiva autorizzazione del concessionario subordinata,
per altro, al versamento anticipato dei diritti.
I reclami degli utenti riguardanti le affissioni si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi
in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo della
commissione.
Il concessionario potrà ricevere pagamenti sia per imposta comunale sulla pubblicità che sui diritti di affissione in forma globale
attenendosi alle tariffe di Legge in vigore.
Il concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti.
Il Comune attraverso gli organi tecnici e di vigilanza fornirà il
necessario ausilio ai fini della regolarità del servizio medesimo.
CAPO II –SERVIZIO COSAP
ART. 20 - GESTIONE DEL SERVIZIO.
Il concessionario nell’espletamento del servizio si atterrà alle
norme stabilite dal presente capitolato, costituenti obbligazione
minima inderogabile, al vigente Regolamento Comunale e alle tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale o stabilite per legge.
Il concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi per il
funzionamento del servizio ed in particolare dovrà:
- svolgere tutte le attività affidategli con propri capitali,
locali, mezzi, strumenti, personale con organizzazione a proprio rischio;
- predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per
il conseguimento dei migliori risultati possibili;
- designare un funzionario responsabile cui sono attribuiti la
funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale;
- realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati
nell’offerta tecnica di gara, coordinandone le specificità
con il Comune.
Il concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti.
Gli uffici comunali competenti, che rilasceranno le concessioni o
le autorizzazioni di occupazioni, dovranno, entro breve termine
dalla data di rilascio, trasmetterne copia al concessionario per i
provvedimenti di competenza.
La vigilanza municipale fornirà la massima assistenza sia in occasione di mercati e fiere, sia ogni qualvolta si rendesse necessario a richiesta del concessionario.
ART. 21 – REGISTRI E STAMPATI
Il concessionario nell’espletamento del servizio, dovrà utilizzare, in ordine alla tenuta dei registri e bollettari, stampati preventivamete vidimati dall’Amministrazione Comunale.
Gli stessi potranno essere conservati anche presso la sede del
concessionario e dovranno comunque essere riconsegnati al Comune
alla scadenza della concessione.
CAPO III NORME GENERALI
ART. 22 – PERSONALE
Il Concessionario dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a
garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, le
condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario il
quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa
nei confronti del Comune medesimo.
Il Concessionario, nella gestione del servizio, adotta tutti gli
accorgimenti
ed i dispositivi di protezione per la tutela della
sicurezza dei lavoratori, nel rispetto di quanto disposto dal
D.Lgs. n. 81/2008.
Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed
economici che intervengono tra il Concessionario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il
Comune.
Il personale addetto al servizio di riscossione dovrà essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.
Le condizioni di cui al presente articolo costituiscono obbligazione minima inderogabile.
ART. 23 - UFFICIO COMUNALE PER AFFISSIONI PUBBLICITA' E C.O.S.A.P.
Il Concessionario, per l’espletamento dei servizi di cui al presente capitolato, ha l’obbligo di predisporre e mantenere nel Comune di Suzzara, entro 30 giorni dall’inizio del contratto e per
tutta la sua durata, una sede operativa, che dovrà essere allestita dal Concessionario, a sue spese, in modo funzionale al ricevimento del pubblico e dotata di attrezzature informatiche ( computer, fotocopiatori, ecc. ) nonché di tutti i mezzi necessari alla
facilitazione delle comunicazioni ( telefono, fax, posta elettronica, ecc. ) con l’utenza e con gli uffici comunali.
La
condizione
di
cui
al
comma
precedente
costituisce
l’obbligazione minima inderogabile.
Presso il predetto ufficio il concessionario deve esporre al pubblico i regolamenti e le tariffe emanate dall’Ente in relazione ai
servizi in concessione.
Il Concessionario si obbliga, su richiesta dell’Amministrazione
Comunale, a trasmettere le informazioni e i dati, sia analitici
che sintetici, relativi alla riscossione dell’entrata e ad effettuare previsioni e statistiche.
ART. 24 - CARATTERE DEI SERVIZI
Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad
ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi od abbandonati salvo i casi di forza maggiore contemplati dall'art.
1218 del Codice Civile.
Per tali motivi, relativamente al servizio affissioni, al concessionario sarà devoluto quanto previsto dall'art. 22 comma 9 del
D.Lgs. 507/93 a compensazione dell'obbligo inderogabile da parte
del concessionario di massima tempestività nell'esecuzione della
commissione.
ART. 25 - ISPEZIONI E CONTROLLI
Il servizio di ispezioni e controlli e' affidato al Comune a cui
spetta effettuare sia la vigilanza sulla regolarità delle affissioni e della pubblicità sia il controllo all'interno dell'Ufficio
del concessionario.
Il concessionario dovrà consentire l'accesso all'Ufficio degli incaricati del Comune e porre a disposizione tutti i documenti della
gestione in concessione.
Il concessionario e' tenuto:
a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che
il Comune crederà di eseguire o far eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
b) ad attenersi alle norme previste dal D.Lgs. 507/93 ed a tutte
le altre disposizioni legislative vigenti;
c) ad applicare i Regolamenti e le tariffe deliberate dagli Organi
competenti;
d) a rispondere tempestivamente, nei tempi e nelle forme previste
dal progetto operativo alle istanze del contribuente.
ART. 26 - PENALITA'
L’organo comunale competente, secondo la gravita' delle mancanze
eventualmente accertate e notificate, applicherà una penale da notificarsi al concessionario nei termini e nei modi di Legge come
specificato:
- per il ritardo nei versamenti trimestrali alla Tesoreria Comunale sarà dovuta una indennità di mora pari tasso legale maggiorato
di 3 punti sugli importi non versati;
- per ogni altra infrazione alle norme del presente capitolato
nonché alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, potranno
essere inflitte penali che vanno da un minimo di €. 50,00 a un
massimo di €. 500,00;
- in caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o
faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al
concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per oneri di carattere generale.
Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora l’affidatario
non provveda al pagamento, il Comune si rivale sul deposito cauzionale.
Il Comune si riserva di comunicare le contestazioni alla Commissione per la gestione dell’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione dei tributi di cui al D.M.
09.03.2000, n.89.
ART. 27 – CAUSE DI RISOLUZIONE
L’Amministrazione, può risolvere il contratto senza formalità alcuna, quando il Concessionario contravvenga ad una delle clausole
contrattuali e nei seguenti casi:
- decadenza dalla gestione nei casi previsti dall’art. 13 del
D.M. Finanze 11.09.2000, n. 289;
- cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento,
stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc. a carico della ditta affidataria;
- sospensione o abbandono del servizio;
- violazione del divieto di cessione del contratto e di subappalto;
- mancato allestimento della sede operativa nel Comune di Suzzara;
- non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per
l’effettuazione del servizio
- inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto.
In caso di risoluzione per cause imputabili al Concessionario, il
Comune incamererà l’intero importo della cauzione.
L’Amministrazione si riserva di agire per la richiesta di risarcimento dei danni imputabili a colpe della ditta concessionaria.
CAPO IV NORME FINALI
ART. 28 – RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO
Il Concessionario e i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati al segreto d’ufficio. Pertanto, le notizie e le informazioni
conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate
non potranno in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli
propri dello svolgimento dell’affidamento. Deve essere,inoltre,
garantita l’integrale osservanza del D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali.
In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per
violazione agli obblighi imposti dal presente articolo, il concessionario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso
l’allontanamento
dell’operatore
che
è
venuto
meno
all’obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità per il
Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi.
Il concessionario del servizio dovrà designare il responsabile del
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e
darne comunicazione al Comune.
ART. 29 – VARIAZIONI CONTRATTUALI E RECESSO
Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato. Può essere altresì oggetto di variazioni allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze comunali o a modifiche
legislative o regolamentari.
Qualora nel corso della gestione, il Comune ritenesse di richiedere al concessionario ulteriori prestazioni aggiuntive o complementari a quelle oggetto del presente capitolato, verranno concordate
le pattuizioni del caso.
Nel caso in cui, a seguito di modifiche normative o organizzative,
anche derivanti da scelte del Comune, le entrate oggetto del presente capitolato cessino di esistere o mutino la loro consistenza
o la loro riscossione non venga più affidata a terzi, il Comune ha
facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuovi condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o di
procedere al recesso di pieno diritto dal contratto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1373, comma 2, del codice civile con espressa esclusione del diritto alla corresponsione di qualsivoglia corrispettivo.
ART. 30 – OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
Per i servizi in concessione il Concessionario entro il termine di
30 giorni dalla scadenza della concessione è tenuto a consegnare
al Comune, oltre ai rendiconti, anche la seguente documentazione:
a) originali delle dichiarazioni e denunce nonché i versamenti
effettuati dai contribuenti;
b) gli avvisi di accertamento emessi e non definitivi e relativo
elenco;
c) elenco dei ricorsi pendenti;
d) gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per
l’adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
e) elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici,
residenza o sede legale,recapito telefonico, fax e referente)
con relativi dati necessari al fine del calcolo del tributo;
f) ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione delle entrate;
g) consegna integrale della banca dati.
Tutti i documenti e le informazioni di cui ai precedenti commi
a), b), c), d), e), f) e g)con aggiornamenti al 31 dicembre
dell’anno precedente, dovranno essere prodotti sia su supporto
cartaceo che su supporto informatico.
ART. 31 - NORME FINALI E DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso rinvio al bando di gara e alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai
regolamenti e tariffe comunali.
Le presenti norme, parte essenziale della concessione, dovranno
essere controfirmate in ogni pagina per accettazione, ed il capitolato dovrà essere allegato ai documenti di gara a pena di inammissibilità dell’offerta.
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Capitolato gara pubblicità cosap