Dal 05 al 19 giugno p.v. sarà disponibile presso la Segreteria Generale lo schema del nuovo regolamento di
Polizia Amministrativa modificato in conformità ai nuovi dispositivi di legge entrati in vigore nel 2007.
Chiunque abbia interesse a presentare osservazioni e/o memorie potrà visionarlo nelle ore di accesso al
pubblico. Di seguito il testo della bozza di regolamento. Le parti in rosso sono le integrazioni e le parti in blu
le cancellazioni rispetto allo schema approvato con delibera di g.c. n. 119 del 27/06/08.
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CAPITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1 – Finalità del Regolamento
Ai sensi del secondo comma dell’art. 19 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 il presente regolamento
determina le procedure da seguire all’interno del Comune e le competenze degli organi comunali
per l’espletamento delle funzioni di polizia amministrativa attribuite ai Comuni dal primo comma
del citato art. 19 del d.p.r. n. 616/77 e dall’art. 163 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 2 – Ufficio competente a ricevere le istanze
1. Le istanze per ottenere il rilascio delle autorizzazioni o delle licenze di polizia, gli avvisi e le
dichiarazioni, per le funzioni attribuite al Comune, corredate dai documenti o dalle dichiarazioni
necessari a comprovare il possesso, nel richiedente, dei requisiti personali e l’adempimento delle
altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti, devono essere sottoscritte dal richiedente ed
indirizzate al Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. L’Ufficio competente a ricevere le istanze è il Front Office dello Sportello Unico per le Attività
Produttive.
Art. 3 - Norme di base
Per l’espletamento delle funzioni attribuite al Comune saranno osservate le vigenti norme del T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo
regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 nonché tutte le altre norme
previste da leggi e regolamenti, statali e regionali.
Saranno inoltre osservate tutte le direttive ministeriali e regionali già impartite o che saranno
successivamente emanate.
Art. 4
Domande e denunce complete ed incomplete – Procedura da osservare – Comunicazione del
Responsabile di Servizio
1.Per la considerazione che con l’entrata in vigore degli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e delle norme di attuazione, delle autorizzazioni e licenze di polizia amministrativa, attribuite
alla competenza dei Comuni, alcune possono essere assoggettate all’istituto della comunicazione di
inizio dell’attività ed altre a quello del silenzio-assenso, i dipendenti comunali che ricevono le
domande devono impiegare la massima attenzione, diligenza e tempestività nell’esaminare pratiche
e documentazione annessa.
2.Delle pratiche prevenute che non siano complete della documentazione o delle prescritte
dichiarazioni, l’Ufficio competente deve dare comunicazione all’interessato, entro i termini previsti
dalla legge 241/90 nonché dal d.p.r. n. 300/92, con lettera raccomandata o notificata, delle
irregolarità indicandogli la cause di irregolarità o le incompletezze riscontrate e rimarcandogli che i
termini per il maturare dell’eventuale silenzio-assenso ricominceranno a decorrere dalla data in cui
la denuncia o la domanda sarà regolarmente completata.
3.Qualora la pratica fosse completa, nella documentazione e nelle dichiarazioni, deve essere
immediatamente assegnata per la necessaria istruzione al competente dipendente, dando
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comunicazione all’interessato del responsabile del procedimento e dell’Ufficio che tratta la pratica,
ai sensi dell’art. 5 comma 3 e dell’art. 7 della legge 241/1990.
Art. 5 – Contenuto delle istanze e delle dichiarazioni
1. A carattere generale l’art. 12 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 (come sostituito dall’art. 2, comma 1,
lett. B), del d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311) stabilisce che, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di
polizia amministrativa, di competenza comunale, provinciale, regionale o della questura:”per la
documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e
l’adempimento della altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative”, ed altresì che “è fatta salva la facoltà
dell’amministrazione di verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e
di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione
dell’attività e la rimozione dei suoi effetti”.
2. In conformità alla norma giuridica che precede e del T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa contenute nel d.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445, si stabilisce che chiunque presenti istanza per il rilascio delle autorizzazioni o delle licenze,
gli avvisi e le dichiarazioni per svolgere taluna delle funzioni attribuite alla competenza del
Comune, potrà avvalersi di quanto stabilito dal citato d.p.r. n. 445/00 in materia di autocertificazioni
e/o dichiarazioni di conformità.
3. Agli istanti, comunque, non possono essere richiesti atti, certificati o attestati che siano attestati
in documenti già in possesso del Comune, o che comunque l’amministrazione comunale è tenuta ad
acquisire d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato
dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva dell’interessato.
Art. 6 - Sottoscrizione e presentazione delle istanze
1. Tutte le istanze che vengono presentate a questo Comune per ottenere autorizzazioni o licenze
devono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente comunale incaricato della
ricezione, il quale attesta che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza.
2. Nel caso in cui il richiedente non effettua la sottoscrizione dell’istanza alla presenza del
dipendente incaricato della ricezione, deve essere allegata all’istanza copia fotostatica, non
autenticata, di un documento d’identità tuttora valido del sottoscrittore.
2. Giusta il disposto dell’art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” è ammessa la
presentazione a questo Comune delle istanze e delle dichiarazioni, oltre che personalmente o spedite
per posta a mezzo raccomandata, anche inviate via fax nell’intesa che, immediatamente dopo,
devono essere regolarizzate con la tassa di bollo, nei casi previsti.
Art. 7 – Competenze del funzionario incaricato del settore
1. Al dirigente competente, previa l’osservanza delle leggi, delle disposizioni, delle direttive
ministeriali, regionali e del presente regolamento, nella sua qualità di responsabile del settore, è
demandata l’incombenza di emettere i provvedimenti conclusivi inerenti alle funzioni di polizia
amministrativa attribuite al Comune dall’art. 19 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 e dall’art. 163 del
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d.lgs. 112/1998 (rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, diniego sospensione, revoca e
annullamento delle stesse).
2. Durante i periodi di assenza del dirigente responsabile, è data la facoltà di affidare l’esercizio dei
poteri a lui demandati in ordine alle funzioni attribuite alla competenza del Comune dall’art. 19 del
d.p.r. n. 616 e dall’art. 163 del d. lgs. 112/1998, a colui che legittimamente lo sostituisce.
Art. 8 – Comunicazione al Prefetto dei provvedimenti di accoglimento adottandi
Appena istruita la pratica ed acquisita i prescritti pareri degli organi comunali il competente
dirigente emette il provvedimento conclusivo di accoglimento (licenza o autorizzazione) e copia di
esso la trasmette immediatamente al Prefetto a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento per eventuali esigenze di pubblica sicurezza (quarto comma, art. 19 d.p.r. n. 616, come
puntualizzato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 24 marzo 1987), fermo restando
che, ai sensi del predetto d.p.r., costituisce atto vincolato del Sindaco il negare, sospendere,
annullare o revocare le licenze di polizia in conformità a quanto richiesto dal Prefetto per le
esigenze di pubblica sicurezza (come precisato dal Consiglio di Stato Sez. IV con sentenza n. 221
del 28/03/90).
Art. 9 – Parere occorrente per i provvedimenti di diniego
1. Il quinto comma dell’art. 19 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, prescriveva che “il diniego dei
provvedimenti…..é efficace solo se il Prefetto esprime parere conforme”. Tale comma dalla Corte
Costituzionale, è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente con sentenza n. 77 del 24 marzo
1987(in G.U., serie speciale, 1° aprile 1987, n. 14); conseguentemente nessun parere prefettizio si
rende ora necessario o utile per la sospensione, l’annullamento e la revoca dei provvedimenti di
polizia amministrativa, elencati nel primo comma dell’art. 19 del d.p.r. n. 616 del 1977.
2. Per la revoca e l’annullamento dei predetti provvedimenti si deve seguire la stessa procedura
prescritta per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni che si intendono revocare e annullare.
Art. 10 – Sospensione, annullamento e revoca delle licenze e autorizzazioni
Per il disposto:
a) dell’art. 100 del del T.U.L.P.S., la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o
gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che
comunque costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon
costume o per la sicurezza dei cittadini può essere sospesa con provvedimento del Questore;
b) dell’art. 10 del T.U.L.P.S., le licenze e le autorizzazioni possono essere revocate o sospese,
in qualsiasi momento, nei casi di abuso della persona autorizzata;
c) dell’art. 11 del T.U.L.P.S., le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona
autorizzata vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate;
possono facoltativamente essere revocate quando sopraggiungano o vengano a risultare
circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
d) dell’art. 99 del T.U.L.P.S., nel caso in cui l’esercente chiuda l’esercizio per un periodo di
tempo superiore agli otto giorni senza dare il prescritto, preventivo avviso e nel caso di
decorso del termine di chiusura comunicato all’autorità, senza che l’esercizio sia stato
aperto, si procede alla revoca della licenza;
e) dell’art. 140 del reg. d’esecuzione del T.U.L.P.S., la licenza può essere sospesa “per un
periodo da tre giorni a tre mesi” qualora non vengano osservate le disposizioni dello stesso
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regolamento (art. 116 e seguenti), relative a spettacoli, trattenimenti pubblici, corse di
cavalli e simili spettacoli;
f) dell’art. 153 del reg. d’esecuzione del T.U.L.P.S., la licenza può essere rifiutata o revocata
per ragioni d’igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere
convenientemente sorvegliate;
g) dell’art. 167 del reg. d’esecuzione del T.U.L.P.S., la licenza o l’autorizzazione può essere
sospesa o revocata, nei casi in cui l’esercente senza l’assenso ovvero contro il divieto
dell’autorità, trasferisca o trasformi i locali dell’esercizio;
h) di altre leggi e disposizioni che le prevedono: sospensioni o revoche delle licenze ed
autorizzazioni nei casi di violazione di particolari prescrizioni, così com’è previsto dall’art.
17-ter del T.U.L.P.S. n. 773/1931.
Alla sospensione, revoca o annullamento delle licenze e autorizzazioni di polizia
amministrativa, attribuite alla competenza del Comune, è tenuto a provvedere il dirigente
incaricato al rilascio delle autorizzazioni soltanto quando ricorra il caso ed in conformità alle
disposizioni normative vigenti.
In tutti i casi di revoca, di sospensione o di annullamento di provvedimenti afferenti alla polizia
amministrativa dovranno essere seguite le stesse procedure prescritte per il rilascio.
Art. 11 – Durata delle licenze e delle autorizzazioni
In conformità a quanto disposto il secondo comma dell’art. 11 del regolamento di esecuzione
del T.U.L.P.S. n. 773/1931, approvato con R.D. n. 635/1940 (nella formulazione portata
dall’art. 2 del d.p.r. n. 311/2001), le autorizzazioni di polizia amministrativa “hanno carattere
permanente”. Fanno eccezione:
a) le autorizzazioni rilasciate per un tempo determinato (autorizzazioni provvisorie o
temporanee)
b) le autorizzazioni e licenze per le quali leggi statali o regionali stabiliscano una diversa data.
Art. 12 – Rilascio di duplicati
1. In caso di smarrimento di una licenza, autorizzazione o altro atto amministrativo o altro atto
amministrativo il titolare è tenuto a farne denuncia all’autorità di P.S. o al Comando dei
Carabinieri. Presentando agli uffici comunali copia della predetta denuncia allegata ad apposita
domanda, l’ufficio rilascia copia autentica, in competente bollo, del titolo smarrito; la copia è
idonea e sostituisce a tutti gli effetti l’originale smarrito.
2. Nel caso il titolo smarrito venisse ritrovato, il titolare è tenuto a restituire all’ufficio comunale
la copia autentica rilasciatagli.
3. Dell’avvenuto rilascio delle copie deve essere presa nota in apposito registro.
Art. 13 – Disciplina degli orari
Per la disciplina degli orari si rinvia alle leggi comunitarie, nazionali, regionali, alle ordinanze
sindacali e ai vigenti regolamenti comunali.
Art. 14 – Dichiarazione d’inizio attività
1. Nei successivi capitoli del presente regolamento sono indicate le autorizzazioni di polizia
amministrativa, attribuite alla competenza dei Comuni dall’art. 19 del d.p.r. 24 luglio 1977, n.
616 e dall’art. 163 del d. lgs. 112/1998, alle quali possono applicarsi gli istituti della
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comunicazione di inizio dell’attività portati dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuova
formulazione) e del silenzio assenso di cui al successivo art. 20.
Per il disposto del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 411 non possono essere sottoposte all’istituto della
comunicazione di inizio attività di cui all’art. 19 delle legge 241/90, le seguenti attività:
a) agibilità dei teatri;
b) agibilità delle sale cinematografiche.
2. Per il caso della comunicazione di inizio attività, al Comune, nel termine di 30 giorni dalla
comunicazione, spetta l’onore di disporre il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei
suoi effetti, ovvero di adottare gli altri provvedimenti previsti dall’art. 19 legge 241/1990, nel caso
di assenza o di carenza dei prescritti presupposti.
4. Analogamente, spetta al Comune, per il caso di silenzio assenso illegittimamente formatosi, di
adottare i provvedimenti di annullamento ovvero gli altri provvedimenti previsti dall’art. 20 legge
241/1990.
Art. 15 – Norme finali, abrogazioni e entrata in vigore del presente regolamento
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di
legge nazionale e regionali e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia.
2. È abrogato il precedente Regolamento di Polizia Amministrativa adottato nel 1977 nonché tutte
le altre eventuali disposizioni comunali contrastanti con il presente regolamento.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui
diventerà esecutivo.
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CAPITOLO II
LE AGENZIE D’AFFARI
Art. 16 - Legislazione
Per agenzie pubbliche od uffici pubblici di affari si fa riferimento alle imprese, comunque
organizzate, che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui,
prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l’esclusione di quelle attività di
intermediazione che siano già soggette a una specifica disciplina di settore.
Le agenzie d’affari di competenza del Comune sono disciplinate dagli artt. da 115 a 120 T.U.L.P.S
e 204 del reg. TULPS e seguenti regolamenti del T.U.L.P.S. e dall’art. 163 del d. lgs n. 112 del
31/03/1998.
Sono soggette, pertanto alla disciplina della citata normativa le seguenti attività:
i piazzisti;
i ricercatori di merci, di clienti e di affari;
agenzie di pubblicità;
agenzie per disbrigo pratiche amministrative;
agenzie di vendita su procura di autoveicoli usati per conto dei proprietari;
agenzie per disbrigo pratiche amministrative inerenti ai servizi funebri;
agenzie di informazioni (sono escluse le investigazioni);
agenzie teatrali;
di spedizione e trasporti;
agenzie di vendita, di esposizione temporanea di merci e per mostre;
agenzie di organizzatori;
agenzie di raccolta di informazioni a scopo divulgativo;
i commissionari di merci ;
i mandatari delle campagne di divulgazione e vendita.
Art. 17 – Esclusioni
Per espressa disposizione di legge (articolo 206 del regolamento) non sono assoggettati alla
disciplina dell’art. 115 del T.U.L.P.S. le seguenti attività:
a) le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli (le imprese di trasporto o di spedizione
di merci, perché soggette a specifica disciplina normativa);
b) l’attività dei liberi professionisti, alla condizione che tutte le attività esplicate rientrino
nell’esercizio della libera professione (altrimenti per l’esplicazione degli affari altrui
necessita di regolare licenza di cui all’art. 115 del T.U.);
c) le agenzie di trasporto merci mediante autoveicoli;
d) le agenzie di emigrazione;
e) le agenzie di cambio (cambiavalute);
f) l’attività di mediatore;
g) i raccomandatari marittimi;
h) gli spedizionieri doganali;
i) i commissionari di prodotti ortofrutticoli
j) le agenzie di viaggio e turismo;
k) le agenzie di recapito corrispondenza pacchi;
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l) le agenzie e gli uffici di enti ed istituti soggetti alla vigilanza di autorità diverse da quelle di
P.S.;
m) agenzie di vendite all’asta (antichità-antiquariato, chiamate anche gallerie di vendita
all’asta);
Art. 18 - Caratteristiche
I quattro aspetti fondamentali per qualificare o identificare una agenzia d’affari sottoposta alla legge
di Pubblica Sicurezza:
1. che l’attività sia svolta presso una stabilita sede che non sia l’abitazione del richiedente, con
carattere di abitualità e quindi non di occasionalità, utilizzando adeguata professionalità ed
una minima organizzazione;
2. l’offerta pubblica, cioè un’offerta di prestazione rivolta a chiunque;
3. la prestazione deve consistere in una trattazione di affari per conto di altri e quindi in una
attività di intermediazione;
4. il fine di lucro, cioè l’attività svolta a carattere imprenditoriale.
Art. 19 – Requisiti soggettivi
Il soggetto interessato ad intraprendere questo tipo di attività deve riunire i requisiti di cui all’art. 11
del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e cioè:
a) non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni
per delitto non colposo e in caso contrario avere ottenuto la riabilitazione.
b) non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Può essere negato l’esercizio di tale attività a coloro i quali:
a) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
b) hanno riportato condanne per i delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, o per violenza o resistenza all’Autorità.
Art. 20 – Denuncia di inizio attività
Per poter esercitare l’attività occorre presentare allo Sportello Unico denuncia di inizio attività ai
sensi dell’art. 19 della Legge 241/90, da effettuarsi su apposita modulistica rilasciata dallo Sportello
Unico per le Attività Produttive.
La denuncia deve contenere:
a)
b)
c)
d)
dati anagrafici del denunciante
dati dell’impresa
numero del Codice Fiscale e numero di Partita I.V.A.
ubicazione dei locali nei quali si svolge l’attività e dichiarazione di disponibilità degli stessi
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e) indicazione dettagliata del tipo di attività svolta
f) nomina dell’eventuale rappresentante.
Devono essere allegati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
planimetria in scala 1:100 dei locali
certificato di prevenzione incendi nei casi previsti dal D.M. 19/04/82;
certificato di agibilità rilasciato dal Comune;
certificato di destinazione d’uso;
dichiarazione di conformità del locale alle norme in materia di igiene;
autocertificazione dei requisiti morali e antimafia del titolare
accettazione della nomina e autocertificazione dei requisiti morali e antimafia del/i
rappresentante/i se nominati, da effettuarsi sull’apposito stampato
permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai fini dell’autocertificazione è richiesto il
numero del permesso, l’autorità che l’ha rilasciato, la data di rilascio, la data di scadenza ed
il motivo del rilascio) nel caso in cui il titolare d’impresa e/o il rappresentante siano cittadini
stranieri;
tariffario in duplice copia di cui una in bollo vidimato dalla C.C.I.A.A.;
registro degli affari da vidimarsi a cura dell’ufficio non obbligatorio per beni privi di valore
o di valore esiguo quantificabile in 50 euro.
Per le attività assimilabili a quelle commerciali (vendita conto terzi) l’orario da rispettare e
lo stesso che per la vendita.
Fotocopia documento d’identità.
Art. 21 – Efficacia della denuncia di inizio attività
La denuncia di inizio attività diviene efficace trascorsi trenta giorni dall’avvenuta presentazione
previa comunicazione allo Sportello Unico di una dichiarazione d’inizio dell’attività.
Art. 22 – Decadenza della denuncia di inizio attività
La denuncia di inizio attività decade in caso di mancato rispetto dei requisiti e degli obblighi
previsti e nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi di cui all’art. 19 del presente
regolamento.
Art. 23 – Trasferimento della sede dell’attività o modifica sostanziale dei locali
Nel caso di trasferimento ad altra sede dell’attività o di modifica sostanziale dei locali, occorre
presentare comunicazione di variazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive attestante
l’esistenza dei requisiti dei locali prevista all’art. 20 del presente regolamento.
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Art. 24 – Esposizione del tariffario
Il tariffario deve essere tenuto costantemente affisso, in modo ben visibile, nei locali dell’agenzia.
Art. 25 – Registro delle operazioni giornaliere
Prima di intraprendere l’attività, il titolare della licenza di agenzia deve munirsi del registro delle
operazioni giornaliere da assoggettare, previamente, a vidimazione del funzionario responsabile
dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
Sul predetto registro devono essere annotate, di seguito e senza spazi in bianco, tutte le operazioni
che si compiono , via via nella giornata, con il nome, cognome e domicilio del committente, la data,
la natura dell’incombenza, il premio pattuito, se riscosso o dovuto, e l’esito dell’operazione.
Il predetto registro deve essere conservato per cinque anni.
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CAPITOLO III
GIOCHI LECITI: SALE DA BILIARDO, APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED
ELETTRONICI DA GIOCO
Art. 26 – Principi Generali
1. Il presente capitolo disciplina:
a) l’apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione
delle sale biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite “sale giochi”);
b) la materia degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e
svago per giochi leciti, come definiti all’articolo 110 del T.U.L.P.S. da installarsi negli
esercizi autorizzati ai sensi dell’articolo 86 del TULPS. degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S
2. La regolamentazione si ha nel rispetto della normativa nazionale attenendosi ai seguenti principi:
a) adeguamento degli esercizi esistenti alle disposizioni legislative vigenti;
b) trasparenza e qualità del mercato;
c) libera concorrenza e qualità di impresa;
d) tutela degli utilizzatori;
e) semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede;
f) controlli e vigilanza.
Articolo 27 – Definizioni
Al fine del presente regolamento si considerano per:
Apparecchi di cui all’art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S.:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui
all’articolo 14- bis , comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 , e
successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica
ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o
intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e
che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non
superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite,
computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75
per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14- bis,
comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 , e successive modificazioni, che
si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di
elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno,
da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400 ,
sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche
al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare
sugli apparecchi;
le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli
altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono
essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.
apparecchi di cui all’art. 110, c. 7 del T.U.L.P.S.:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore
esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con
l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per
ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente
dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola
oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa
specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti
volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da
gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di
valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli
elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento
aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua
conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo
di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera
possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14- bis D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 640 , e successive modificazioni, e se per essi sono state
assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio2004 , tali apparecchi non possono
consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia
possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono
rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 38 L. 23 dicembre 2000, n. 388 , e successive modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non
distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione
all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50
centesimi di euro.
gioco d'azzardo: Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici
per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente
aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al
comma 6, escluse le macchine videomatrici per i giochi gestiti dallo Stato. L'installazione e l'uso di
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo sono vietati
nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie;
esercizi autorizzati ex art. 86 artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. : ai fini del presente regolamento si
considerano esercizi autorizzati ai sensi dell’art 86 degli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. i seguenti
esercizi:
a) bar, caffè ed esercizi assimilabili;
b) ristoranti, fast food, osterie e trattorie;
c) stabilimenti balneari;
d) alberghi e locande;
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e) sale pubbliche da gioco chiamate convenzionalmente “sale giochi” ovvero locali allestiti
specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi di divertimento ed
intrattenimento;
f) circoli privati compreso quelli di cui al dpr 235/01, associazioni ed enti collettivi assimilabili;
g) esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o
secondo comma dell’art. 86 e di cui all’articolo 88 del T.U.L.P.S. ovvero per l’istallazione in
altre aree aperte al pubblico od in circoli privati;
h) agenzia di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione
ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S.;
i) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di
autorizzazioni ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S.;
j) sale bingo autorizzate ai sensi dell’art.88 TULPS e del D.M. 29/00;
tabella dei giochi proibiti: la tabella che deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio, in
tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla
pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco vidimata dal sindaco o suo delegato,
in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o,
se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno, nella quale sono indicati,
oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse,
nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse
tariffa del biliardo: Nelle sale con biliardo deve essere tenuta costantemente esposta a
disposizione dei giocatori.
intrattenimento: l’insieme di modalità e sequenze di gioco:
costo della partita: il valore espresso in euro per ciascuna partita;
gestore: chi esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione
economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità,
dallo stesso posseduti a qualunque titolo;
esercente: il titolare di licenze di cui all’art. 86 agli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
utente: il giocatore;
apparecchio o congegno: il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo tra l’altro
della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle
monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei
dispositivi di rilascio all’esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell’apparecchio;
abilità: la capacità-fisica, mentale o strategica- richiesta all’utente per il conseguimento del
risultato del gioco;
apparecchio contiguo: due apparecchi si considerano contigui quando risultano ad una distanza
inferiore a 1,5 metri misurati nel punto più vicino fra loro.
giochi da tavolo: si intendono per giochi da tavolo quelli tipo risiko, monopoli, scacchi, dama,
ecc.
Art. 28 – Durata ed efficacia delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 86 del T.U.L.P.S. e le comunicazioni di cui
all’art. 19 della L. 241/90 sono a tempo indeterminato, ai sensi dall’art. 11 del reg. di
attuazione del tulps, così come integrato dal D.P.R. 28.05.2001 n. 311, e si riferiscono
esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati.
2. Determinano l’efficacia della DIA o dell’autorizzazione:
a) la validità dei nulla osta rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato agli apparecchi installati;
b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
c) il possesso del regolamento del gioco;
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d) il possesso della tabella dei giochi proibiti.
3. L’autorizzazione comunale, la comunicazione di installazione di apparecchi (di seguito Dia
o Denuncia di Inizio Attività), la Tabella dei Giochi Proibiti e la tariffa dei prezzi, devono
essere sempre tenute espose nel locale e mostrate agli organi di controllo per gli
accertamenti di competenza.
4. Ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga
un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica
sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
Art. 29 – Revoca, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni
1. Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi degli art. 86 del tulps devono essere revocate se:
a) il titolare dell’autorizzazione perde i requisiti di cui all’art. 30 del presente
regolamento;
b) il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non
attivi l’esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione;
c) ai sensi dell’art. 99 del T.U.L.P.S. il titolare dell’autorizzazione, senza darne
comunicazione all’Amministrazione Comunale, sospende l’attività per un periodo
superiore a 8 giorni;
d) l’esercizio non sia riattivato nel periodo di chiusura comunicato che comunque non
può essere superiore a 3 mesi, salvo proroga per comprovata necessità;
e) il locale perde i requisiti di sorvegliabilità richiamati dall’art. 153 del reg. di att. del
tulps.
f) il titolare dell’autorizzazione è recidivo o reitera le violazioni previste dall’art. 110 c.
9 del tulps.
2. Le comunicazioni ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 di installazione di apparecchi in locali
in possesso delle autorizzazioni di cui all’art. 86 agli art. 86 e 88 del tulps decadono
d’ufficio se:
a) è revocata o dichiarata decaduta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività prevalente di
cui all’art. 86 agli art. 86 e 88 del tulps;
b) è trasferita di sede o di titolarità l’azienda oggetto di autorizzazione di cui all’art. 86 agli
art. 86 e 88 del tulps;
c) l’esercente perde i requisiti di cui all’art. 30 del presente regolamento.
3. Le comunicazioni e le autorizzazioni di cui, rispettivamente agli artt. 19 della Legge 241/90
ed 86 del tulps, possono essere revocate se non sono rispettate le limitazione che la Pubblica
Autorità decide di stabilire per ragioni di pubblico interesse.
4. Ai sensi dell’art. 100 del tulps, oltre i casi indicati dalla legge, può essere sospesa la licenza
di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo
di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine
pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere
revocata.
5. Ai sensi dell’art. 10 del tulps le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese
in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
6. Ai sensi dell’art. 110 comma 10 se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 dell’art. 110 del
tulps è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da 1 a 30
giorni e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’art. 8 bis
della Legge 689/91 è revocata dal Sindaco competente, con ordinanza motivata e con le
modalità previste dall’art. 19 del DPR 616/77, e succ. mod.
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Art. 30 - Requisiti morali dell’esercente
Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali che
hanno potere di gestione attiva nella società devono possedere i seguenti requisiti:
a) non essere mai stati dichiarati falliti o, se dichiarati tali, aver ottenuto la riabilitazione;
b) non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre
anni per delitto non colposo fatto salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione;
c) non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
d) non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine
pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza
all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta;
e) aver assolto all'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei figli ai termini delle leggi
vigenti;
f) non aver riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro
la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o
per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge
sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
g) non essere stato sottoposto a "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.
10 della legge 31.5.1965, n. 575" e succ. mod. (antimafia).
Art. 31 - Giochi d’azzardo
1. I giochi devono essere leciti.
2. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell’apposita tabella predisposta dal Questore
e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
Art. 32 – Notifica tabella giochi proibiti
1. La tabella dei giochi proibiti deve essere notificata a cura del competente ufficio comunale a
chiunque detenga apparecchi gioco.
Art. 33 - Utilizzo degli apparecchi
In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco di cui al comma 6° e/o 7° di cui
all’art. 110 del TULPS, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto
di utilizzo degli stessi ai minori di anni 18, anche mediante richiesta di esibizione di un
documento di riconoscimento valido.
Art. 34 - Informazione al pubblico
1. All’ingresso delle sale gioco e degli esercizi di cui all’art. 86 del TULPS deve essere
chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui
al precedente art. 33.
2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all’art. 110 del tulps, devono essere
chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le
regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
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3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 e al comma 7 dell’art.
110 del tulps deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni
18;
4. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell’art. 180 del regolamento di
attuazione del tulps, l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione comunale e/o la
comunicazione di cui all’art. 19 della L. 241/90.
5. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell’art. 110 del tulps, la tabella
dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
6. Come disposto dall’art. 18 del Reg. Att. tulps le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o
interne devono essere scritte in lingua italiana.
È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo
posto con caratteri più appariscenti; l'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a
revoca dell'autorizzazione.
Art. 35
Apertura,
subingresso,
trasferimento
di
sede,
variazione
di
superficie,
aggiunzione/sostituzione di apparecchi, delle sale gioco, e degli esercizi di cui all’art. 86,
comma 3°, lett. c) del TULPS.
Detenzione di apparecchi gioco nelle sale gioco, negli esercizi commerciali, nei circoli privati
non autorizzati alla somministrazione e nelle aree aperte al pubblico: autorizzazione,
subingresso, trasferimento di sede, variazione di superficie ed aggiunzione di apparecchi.
1. L’attività di sala pubblica per biliardi o per altri giochi, e gli esercizi di cui all’art. 86, comma
3°, lett. c), La detenzione di apparecchi gioco negli esercizi di cui al presente articolo è soggetta
ad autorizzazione comunale ai sensi della lettura congiunta dell’art. 86 del tulps e dell’art. 19
del DPR 616/77.
2. L’apertura, il subingresso ed il trasferimento di sede degli esercizi di cui al 1° comma del
presente articolo, sono soggetti a rilascio di nuova autorizzazione;
3. L’ampliamento, l’aggiunzione/sostituzione di apparecchi, la riduzione di superficie degli
esercizi di cui al 1° comma sono soggetti a comunicazione ai sensi dell’art. 19 della Legge
241/90.
Art. 36 - Provvedimento autorizzatorio
1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive rilascia l’autorizzazione per l’apertura degli
esercizi di cui al precedente articolo ai sensi dell’art. 86 del tulps, nel rispetto del presente
regolamento, dei regolamenti comunali di Polizia Municipale e di Igiene, della sorvegliabilità
dei locali, delle norme relative alla compatibilità urbanistica e di destinazione d’uso
commerciale dei locali, della regolarità delle certificazioni presentate entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda.
2. L’Amministrazione Comunale può richiedere documentazione integrativa entro 10 giorni
dall’acquisizione dell’istanza da parte dell’ufficio competente. In questo caso il termine di cui al
precedente comma decorre dal ricevimento della documentazione integrativa.
3. Del rigetto della domanda è data immediata comunicazione al richiedente indicando le
motivazioni del mancato accoglimento.
4. Il rilascio dell’autorizzazione è comunicato al Prefetto ed al Questore e può essere sospeso,
annullato o revocato per motivata richiesta degli stessi.
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Art. 37 - Caratteristiche minime e limitazioni per gli esercizi di cui all’art. 35
1. L’autorizzazione per gli esercizi di cui all’art. 35, può essere rilasciata quando:
a) Sono rispettate le prescrizioni previste dall’art. 110 del TULPS;
b) Sono rispettate le prescrizioni sul numero massimo di apparecchi installabili previste dal
decreto della Direzione Generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del
27/10/03 così come modificato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
18/01/2007;
c) Sono rispettate le norme in materia igienico-sanitaria, urbanistica e di prevenzione incendi;
d) E’ rispettata la distanza minima di 100 m. da ciascuna sala giochi a scuole, caserme,
ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e
similari, luoghi destinati al culto;
2. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali.
Art. 38 - Domanda per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa ad una sala giochi e/o
agli esercizi di cui all’art. 86, comma 3° lett. c).
1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui al presenta articolo dovrà essere redatta
utilizzando la modulistica disponibile presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. La domanda dovrà contenere:
a) le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale
rappresentante;
b) il Codice Fiscale del richiedente e la partita I.V.A., se trattasi di società;
c) l’ubicazione e l’eventuale insegna dell’esercizio;
d) dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazioni di cui al precedente art.
37;
e) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di
soggiorno.
3. Alla domanda dovranno essere allegati:
a) certificato di destinazione d’uso;
b) planimetria in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico, indicante le superfici, le
destinazioni funzionali delle stesse e le disposizioni degli apparecchi;
c) Certificato Prevenzione Incendi nei casi previsti dalla normativa vigente;
d) certificazione di agibilità della struttura;
e) relazione descrittiva del tipo di apparecchi da installare;
f) copie dei nulla-osta rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per
gli apparecchi da installare;
g) parere igienico sanitario dei locali
h) copia del regolamento concernente il funzionamento di ciascun gioco;
i) Autocertificazione attestante che l’eventuale noleggiatore degli apparecchi è regolarmente
munito di autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività;
j) documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
k) autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul possesso dei
requisiti morali per l’esercizio di tale attività nonché dichiarazione sostitutiva di atto
notorio relativa all’assenza di condanne di tipo mafioso;
l) n. 2 marche da bollo da Euro 14,62 (una da apporre sull’autorizzazione amministrativa e
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l’altra sulla tabella dei giochi proibiti da notificare all’intestatario della licenza)
4. Nel caso di esercizi commerciali autorizzati ai sensi del d. lgs. 114/98 e della L.R. n. 11/03, gli
allegati di cui alle lettere a), d) e g) del precedente comma 3, possono essere sostituiti da
autocertificazione relativa al locale dell’esercizio.
5. La documentazione deve essere integrata, salvo proroga per comprovata necessità, entro 30
giorni dalla richiesta di integrazione, pena l’archiviazione della pratica.
6. L’attività deve essere attivata entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga in
caso di comprovata necessità. La mancata attivazione comporta la decadenza
dell’autorizzazione rilasciata.
Art. 39 - Trasferimento di sede
1.
2.
Il trasferimento dell’attività in altri locali è concessa nel rispetto delle norme di cui al presente
regolamento, in particolare quelle contenute nel precedente articolo 37;
La domanda per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova
apertura, e pertanto segue lo stesso iter procedurale, e deve contenere tutti gli elementi ed
allegare i documenti indicati al precedente articolo 38. ai precedenti articoli.
Art. 40 - Subingresso
1. In caso di subentro in un’azienda o ramo di azienda, la richiesta dell’autorizzazione
amministrativa deve essere presentata al Comune, entro sei mesi 60 giorni dall’atto notarile,
pena la decadenza dal diritto al subentro.
2. L’attività non potrà essere esercitata se prima non si avrà ottenuto l’autorizzazione
amministrativa.
3. La domanda per ottenere l’autorizzazione amministrativa per subingresso, segue lo stesso iter
procedurale di cui al precedente art. 38, e deve contenere oltre all’atto di cessione d’azienda
redatto da un notaio, tutti i documenti indicati al citato articolo fatta eccezione per i punti a), b),
c) e d) del comma 3° dello stesso articolo.
4. Come disposto dall’art. 12-bis del Reg. att. tulps,come introdotto dal DPR 311/2001, nel caso di
morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma
societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione,
continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità competente può
ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è
privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 30 del presente regolamento.
Art. 41 - Variazione di superficie, aggiunzione/riduzione del numero di apparecchi
1. La comunicazione per l’aggiunzione/riduzione del numero di apparecchi e per la
variazione di superficie del locale destinato ai giochi ed al pubblico, dovrà essere redatta
utilizzando la modulistica disponibile presso lo Sportello Unico per le Attività
Produttive.
2. La comunicazione deve contenere:
a) Le generalità del richiedente;
b) dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazioni per le sale
giochi di cui al precedente art. 37;
c) fotocopia documento d’identità;
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3. Nel caso di variazione di superficie, la comunicazione deve contenere i seguenti
documenti:
a) planimetria in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico, indicante le superfici, le
destinazioni funzionali delle stesse e le nuove disposizioni degli apparecchi;
b) Certificato Prevenzione Incendi nei casi previsti dalla normativa vigente
c) certificazione di agibilità ;
d) parere igienico-sanitario;
e) documentazione comprovante la disponibilità dei locali.
4. Nel caso di aggiunzione/riduzione di apparecchi, la comunicazione deve contenere:
a) relazione descrittiva del tipo di apparecchi da installare;
b) copie dei nulla-osta rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
per gli apparecchi da installare;
c) copia del regolamento concernente il funzionamento di ciascun gioco;
d) elenco degli apparecchi non piu’ in uso (in caso di riduzione del numero di
apparecchi);
e) planimetria in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico, indicante le superfici, le
destinazioni funzionali delle stesse e le disposizioni degli apparecchi.
Art. 42 – Apparecchi installati negli esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 86 degli artt. 86 e 88
del T.U.L.P.S.
3.
4.
5.
6.
7.
1. L’istallazione di apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 del tulps è consentita negli
esercizi pubblici già autorizzati ai sensi dell’art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi etc).
nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati e nei locali delle associazioni autorizzati ai
sensi degli artt. 86 e 88;
2. L’istallazione degli apparecchi di cui al comma 7 dell’art. 110 del tulps è altresì consentita
per le sole attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’art. 69, a condizione che
rispettino le prescrizioni tecniche ed amministrative.
Tali apparecchi sono:
a) elettromeccanici privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità
fisica, mentale e strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete
metalliche, di valore complessivo, non superiore, per ciascuna partita a 1 Euro;
b) basati sulla sola abilità fisica, mentale e strategica, che non distribuiscono premi ed il
costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi;
Nei pubblici esercizi non sono permessi i giochi, ove non ne sia stata data espressa
autorizzazione ai sensi dell’art. 194 del regolamento di attuazione del tulps approvato con RD
635/40.
L’installazione di apparecchi di trattenimento e svago, di qualunque specie, nei locali in
possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 86 del TULPS di cui agli articoli 86, 88 e negli
spettacoli viaggianti di cui all’art 69 del tulps è soggetta a denuncia di inizio di attività ai sensi
dell’art. 19 della L. 241/90.
Nei Pubblici Esercizi non possono installarsi apparecchi di trattenimento e svago in locali o aree
diverse da quelle adibite all’esercizio dell’attività prevalente.
Gli apparecchi o congegni di cui all’art. 110 del tulps non possono, in alcun caso, essere
installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole
od istituti scolastici ovvero all’interno delle pertinenze dei luoghi di culto.
In nessun caso è consentita l’installazione di apparecchi e congegni da gioco di qualunque
specie all’esterno dei locali inerenti l’attività prevalente.
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Art. 43 - Comunicazione di istallazione di apparecchi e congegni di trattenimento e svago
all’interno degli esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 86 ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS
1. La comunicazione di installazione di apparecchi e congegni di trattenimento e svago
all’interno degli esercizi di cui all’art. 42 del presente regolamento, che vale ai sensi dell’art.
86 del tulps, deve essere presentata utilizzando la modulistica disponibile presso lo Sportello
Unico per le Attività Produttive
2. La comunicazione deve contenere:
a) i dati anagrafici del richiedente e l’eventuale ragione sociale;
b) il codice fiscale e l’eventuale partita Iva;
c) la residenza e/o la sede legale;
d) dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazioni di cui al precedente
art. 37, lett. a), b) e c);
e) l’ubicazione dell’esercizio e l’eventuale insegna;
f) il numero dell’autorizzazione comunale in possesso;
g) la tipologia di attività svolta (es. bar, ristorante, albergo, ecc.);
h) autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul
possesso dei requisiti morali per l’esercizio di tale attività nonché dichiarazione
sostitutiva di atto notorio relativa all’assenza di condanne di tipo mafioso;
i) planimetria in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico, indicante le superfici, le
destinazioni funzionali delle stesse e le disposizioni degli apparecchi;
j) relazione sul tipo di attrazione da installare;
k) copia del regolamento concernente ciascun gioco;
l) nulla-osta rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli
apparecchi installati;
m) Autocertificazione attestante che l’eventuale noleggiatore degli apparecchi è
regolarmente munito di autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività;
n) autocertificazione che attesti il rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia
edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di prevenzione incendi,
nonché di quelle sulla destinazione d’uso e dell’agibilità dei locali e degli edifici.
o) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di
soggiorno valido;
p) n. 1 marca da bollo da Euro 14,62 da apporre sulla tabella dei giochi proibiti da
notificare al dichiarante.
3. La comunicazione relativa al trasferimento di sede segue lo stesso iter procedurale di cui la
precedente comma 2° e deve contenere tutti i documenti indicati al citato comma.
4. La comunicazione relativa al subingresso, segue lo stesso iter procedurale di cui al
precedente comma 2°, e deve contenere oltre all’atto di cessione d’azienda redatto da un
notaio, tutti i documenti indicati al citato comma.
5. La comunicazione relativa all’aggiunzione di apparecchi deve contenere una relazione sul
tipo di attrazioni da aggiungere corredata dal nulla-osta rilasciato dall’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato.
6. La comunicazione relativa alla riduzione degli apparecchi deve contenere la lista degli
apparecchi non più in uso.
7. La comunicazione relativa alla variazione di superficie presuppone il possesso della
preventiva autorizzazione di cui all’art. 86 del TULPS recante la modifica della superficie.
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Art. 44 – Numero massimo di apparecchi installabili
1. Nella tabella che segue è evidenziato il numero massimo di apparecchi installabili, a seconda
della tipologia di esercizio, in conformità a quanto previsto decreto della Direzione Generale
dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/10/03 così come modificato dal
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/01/2007:
Tipologia di
esercizio
d.dirett. 27.10.03valido fino al
1.2.07
Limiti
Tipologia apparecchi
Rapporto numero
superficie locale
apparecchi
e
Sale scommesse
Comma 6, art.110
Commi 6 e 7 art.110
n.1 ogni 15 mq
n.1 ogni 5 mq limitatamente a superficie non
inferiore a 40 mq
Limite massimo
n.8 apparecchi superficie inferiore a 40 mq
n. 6 fino a 100 mqmax 8 oltre a
n.24 apparecchi per superficie non inferiore a 40
100 mq
mq
Obbligo altre tipologie di gioco
Nessun obbligo
Tipologia di
esercizio
Nessun obbligo
d.dirett. 27.10.03valido fino al
1.2.07
Limiti
Tipologia apparecchi
Non ammessi
decreto 18.1.2007
valido dal 2.2.07
Commi 6 e 7 art.110
Rapporto numero apparecchi e superficie
Non ammessi
locale
n.1 ogni 20 mq limitatamente a superficie non
inferiore a 600 mq
Limite massimo
Non ammessi
n.30 apparecchi superficie inferiore a 600 mq
n.75 apparecchi per superficie non inferiore a
600 mq
Non ammessi
Nessun obbligo
Sale Bingo
Obbligo altre tipologie di gioco
Tipologia di
esercizio
d.dirett. 27.10.03
valido fino al 1.2.07
limiti
Tipologia apparecchi
Sale giochi
decreto 18.1.2007
valido dal 2.2.07
Rapporto
apparecchi
locale
e
Comma 6, art.110
Commi 6 e 7 art.110
numero
superficie n.1 ogni 10 mq
Limite massimo
decreto 18.1.2007
valido dal 2.2.07
n.1 ogni 5 mq
Nessun limite
Nessun limite
Obbligo altre tipologie di Numero apparecchi del comma 6 non numero apparecchi del comma 6 non superiore a doppio
gioco
superiore a numero di altre tipologie
del numero di altre tipologie
Tipologia degli esercizi
Numero massimo di apparecchi
- bar ed esercizi similari
n.1 ogni 15 mq (max 2 fino a 50 mq , elevabile di un'unità per ogni
ulteriori 50 mq fino ad un numero max di 4)
- ristorante ed esercizi similari
n.1 ogni 30 mq (max 2 fino a 100 mq , elevabile di un'unità per ogni
ulteriori 100 mq fino ad un numero max di 4)
- stabilimento balneare ed esercizi similari
n.1 ogni 1000 mq (max 2 fino a 2500 mq, elevabile di un'unità per
ogni ulteriori 2500 mq fino ad un numero max di 4)
- albergo ed esercizi similari
n.1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di un'unità per
ogni ulteriori 100 camere fino ad un numero max di 6)
- esercizio di raccolte scommesse
n.1 ogni 15 mq (max 2 fino a 50 mq, elevabile di un'unità per ogni
ulteriori 50 mq fino ad un numero max di 4)
- circoli privati di cui al d.p.r. n.235/01 in possesso di autorizzazione alla n.1 ogni 15 mq (max 2 fino a 50 mq , elevabile di un'unità per ogni
somministrazione bevande
ulteriori 50 mq fino ad un numero max di 4)
- circoli privati di cui al d.p.r. n.235/01 in possesso di autorizzazione alla n.1 ogni 30 mq (max 2 fino a 100 mq , elevabile di un'unità per ogni
somministrazione alimenti
ulteriori 100 mq fino ad un numero max di 4)
2. Nelle Sale Gioco, nelle Sale Scommesse e nelle Sale Bingo, ferme restando le disposizioni
sanitarie vigenti, nel caso siano installati sia apparecchi di cui al comma 6° dell’art. 110 del TULPS
che apparecchi di tipologia diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificatamente
dedicate, dotate di punti di accesso alla rete telematica di cui all’art. 14-bis del d.p.r. 26/10/72 n.
640 e s.m.
21
3. Nei bar, ristoranti, stabilimenti balneari, circoli privati, ed esercizi assimilabili, gli apparecchi e
congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del TULPS, non possono essere contigui agli
apparecchi di altre tipologie.
4. Negli alberghi e in esercizi assimilabili nonché nelle sale gioco, gli apparecchi o congegni
previsti all’art. 110, comma 6 e 7, lettera b), sono collocati in aree specificatamente dedicate.
5. La legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 23/12/05) con la modifica dell’art 86, comma 3, del
T.U.L.P.S., ha permesso l’installazione degli apparecchi di cui al comma 6 e 7 dell’art. 110 del
tulps, anche negli esercizi commerciali e in ogni area aperta al pubblica, purché autorizzata con
apposita licenza. In tali esercizi non vi è alcuna limitazione al numero degli apparecchi che si
possono installare né si possono applicare particolari prescrizioni, quale ad esempio l’obbligo di
affiancare agli apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110 ad altre tipologia di apparecchi.
Art. 45
Autorizzazione per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui al comma 3, lett. B) dell'art. 86 del TULPS
1. L’attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici è soggetta ad autorizzazione comunale, ai sensi dell’art. 86 comma 3, lett. B)
del tulps
2. L’apertura, il subingresso ed il trasferimento dell’attività di cui al primo comma, è
soggetta a rilascio di nuova autorizzazione;
3. Nella richiesta di autorizzazione l’istante dovrà indicare:
a) i dati anagrafici del richiedente e l’eventuale ragione sociale;
b) il codice fiscale e l’eventuale partita Iva;
c) copia dell’atto notarile di cessione d’azienda nel caso di subentro;
d) la residenza e/o la sede legale;
e) l’ubicazione del deposito;
f) autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR
445/2000, sul possesso dei requisiti morali per l’esercizio di tale attività nonché
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’assenza di condanne di tipo
mafioso;
g) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di
soggiorno valido;
h) relazione descrittiva del tipo di apparecchi;
i) copie dei nulla-osta rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
per gli apparecchi installati;
j) copia del regolamento concernente il funzionamento di ciascun gioco;
4. L’autorizzazione è rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive ed è revocata
in caso di perdita dei requisiti di cui all’art 30 del presente regolamento.
5. Nel caso di aggiunzione/riduzione di apparecchi, il titolare della licenza dovrà presentare
comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive comunicazione di cui all’art.
19 delle legge/241 allegando la seguente documentazione:
a) relazione descrittiva del tipo di apparecchi da installare;
b) copie dei nulla-osta rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli
apparecchi da installare;
c) copia del regolamento concernente il funzionamento di ciascun gioco;
22
d) elenco degli apparecchi non piu’ in uso (in caso di riduzione del numero di apparecchi)
Art. 46 - Orari
L’orario di utilizzo degli apparecchi installati negli esercizi in possesso di autorizzazione di cui
agli articoli 86 e 88 del tulps è soggetto all’apposita ordinanza dal Sindaco relativa all’attività
prevalente.
Art. 47 – Detenzione di bigliardini, calciobalilla, altri giochi meccanici, gioco delle carte,
dama, scacchi, risiko etc
1.La detenzione di bigliardini, calcio balilla, altri giochi meccanici ed il gioco delle carte, dama
scacchi, risico etc nei locali in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 86 del tulps sono
soggetti a denuncia di inizio di attività ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90.
2.La detenzione di bigliardini, calcio balilla, altri giochi meccanici e l’esercizio del gioco delle
carte, dama scacchi, risico etc nei locali non in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 86 del
tulps sono soggetti ad autorizzazione amministrativa comunale.
Art. 48
Comunicazione di cui all’art. 19 della Legge 241/90 per l’esercizio del gioco delle carte, dama,
scacchi, risiko, etc e per la detenzione di bigliardini, calciobalilla, altri giochi meccanici
all’interno di pubblici esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 86 del TULPS
1. La comunicazione per l’esercizio del gioco delle carte, dama, scacchi, risiko etc e per la
detenzione di bigliardini, calciobalilla, altri giochi meccanici all’interno di pubblici esercizi è
soggetto a denuncia di inizio di attività ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 e dovrà essere
presentata utilizzando la modulistica disponibile presso lo Sportello Unico per le Attività
Produttive.
2. Nella comunicazione devono essere indicati:
a) i dati anagrafici del richiedente e l’eventuale ragione sociale;
b) il codice fiscale e l’eventuale partita Iva;
c) la residenza e/o la sede legale;
d) l’ubicazione dell’esercizio e l’eventuale insegna;
e) relazione descrittiva del tipo di gioco da esercitare e/o apparecchi gioco da installare;
f) il numero dell’autorizzazione comunale in possesso nonché la tipologia di attività svolta (es.
bar, ristorante, albergo, ecc.);
g) autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul possesso dei
requisiti morali per l’esercizio di tale attività nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio
relativa all’assenza di condanne di tipo mafioso;
h) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di
soggiorno valido;
i) n. 1 marca da bollo da Euro 14,62 da apporre sulla tabella dei giochi proibiti da notificare al
dichiarante.
3. La comunicazione relativa al trasferimento di sede segue lo stesso iter procedurale di cui la
precedente comma 2° e deve contenere tutti i documenti indicati al citato comma.
23
4. La comunicazione relativa al subingresso, segue lo stesso iter procedurale di cui al precedente
comma 2°, e deve contenere oltre all’atto di cessione d’azienda redatto da un notaio, tutti i
documenti indicati al citato comma.
5. La comunicazione relativa all’aggiunzione di apparecchi deve contenere una relazione sul tipo
di attrazioni e/o giochi da aggiungere.
6. La comunicazione relativa alla riduzione degli apparecchi deve contenere la lista degli
apparecchi e/o dei giochi non più in uso.
7. La comunicazione relativa alla variazione di superficie presuppone il possesso della preventiva
autorizzazione di cui all’art. 86 del TULPS recante la modifica della superficie.
Art. 49
Autorizzazione per la detenzione di bigliardini, calcio balilla, altri giochi meccanici e per
l’esercizio del gioco delle carte, dama scacchi, risiko etc nei locali non possesso
dell’autorizzazione di cui all’art. 86 del tulps
1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo dovrà essere redatta
utilizzando la modulistica disponibile presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. La domanda dovrà contenere:
a) le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
b) il Codice Fiscale del richiedente e la partita I.V.A., se trattasi di società;
c) l’ubicazione e l’eventuale insegna dell’esercizio;
d) dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazioni di cui al precedente art.
37, lett. c) e d);
e) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di
soggiorno.
3. Alla domanda dovranno essere allegati:
a) certificato di destinazione d’uso;
b) planimetria in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico, indicante le superfici, le
destinazioni funzionali delle stesse e le disposizioni degli apparecchi;
c) Certificato Prevenzione Incendi nei casi previsti dalla normativa vigente;
d)
e)
f)
g)
h)
certificazione di agibilità della struttura;
relazione descrittiva del tipo di giochi e/o apparecchi da installare;
parere igienico sanitario dei locali
documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul possesso dei
requisiti morali per l’esercizio di tale attività nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio
relativa all’assenza di condanne di tipo mafioso;
i) n. 1 marca da bollo da Euro 14,62 da apporre sulla tabella dei giochi proibiti da notificare al
dichiarante.
4.Nel caso di esercizi commerciali autorizzati ai sensi del d. lgs. 114/98 e della L.R. n. 11/03, gli
allegati di cui alle lettere a), d) e g) del precedente comma 3, possono essere sostituiti da
autocertificazione relativa al locale dell’esercizio.
5.La documentazione deve essere integrata, salvo proroga per comprovata necessità, entro 30 giorni
dalla richiesta di integrazione, pena l’archiviazione della pratica.
6.L’attività deve essere attivata entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga in
caso di comprovata necessità. La mancata attivazione comporta la decadenza dell’autorizzazione
24
rilasciata.
7. La domanda di autorizzazione relativa al trasferimento di sede segue lo stesso iter procedurale
di cui ai precedenti commi 2° e 3°, e deve contenere tutti i documenti indicati ai citati commi.
8. La domanda di autorizzazione relativa al subingresso, segue lo stesso iter procedurale di cui ai
precedenti commi 2° e 3°, e deve contenere oltre all’atto di cessione d’azienda redatto da un
notaio, tutti i documenti indicati ai citati fatta eccezione per quelli di cui alle lett. a), b), c) e d)
del 3° comma del presente articolo.
9. La comunicazione relativa all’aggiunzione di apparecchi deve contenere una relazione sul tipo
di attrazioni da aggiungere corredata dal nulla-osta rilasciato dall’Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato.
10. La comunicazione relativa alla riduzione degli apparecchi deve contenere la lista degli
apparecchi non più in uso.
11. La domanda di autorizzazione relativa alla variazione di superficie segue lo stesso iter
procedurale di cui ai precedenti commi 2° e 3° e deve contenere tutti i documenti in essi indicati
fatta eccezione per quelli di cui alle lett. a), d), g), h) e i) del 3° comma del presente articolo.
Art. 49 - Installazione nelle sale Bingo
1. Il Decreto Ministeriale dell’Economia e delle Finanze del 18/01/07 ha previsto la possibilità di
installare apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 del tulps nelle sale Bingo, che essendo
autorizzate con licenza di cui all’art. 88 del TULPS, non necessitano della licenza prevista
dall’art. 86, comma 3.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 3° del D.M. 18/01/07, gli apparecchi da intrattenimento devono
essere collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco di cui al DM 29/00
(bingo).
3. Per l’installazione degli apparecchi occorre seguire le procedure previste dall’art. 43 del
presente regolamento.
Art. 50 – Sanzioni
1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al tulps sono punite a norma degli art. 17 bis, 17 ter,
17-quater, 110 e 221-bis del tulps.
2. Le altre violazioni al capitolo III del presente regolamento sono sanzionate a norma dell’art. 7 bis
del d.lgs. 267/00;
3. Compete al Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive l’adozione del
provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell’autorizzazione e della chiusura
dell’esercizio.
4. Ai sensi dell’art. 110 c. 10 del tulps, se l’autore degli illeciti di cui all’art. 110 c. 9 è titolare di
licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da 1 a 30 giorni e, in caso di recidiva ovvero
di reiterazione della violazione ai sensi dell’art. 8-bis della L. 689/91, è revocata.
25
CAPITOLO IV
PUBBLICI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
Art. 51 – Definizione
Sono pubblici spettacoli e trattenimenti, soggetti ad autorizzazione di cui agli artt. 68, 69 e 80 del
T.U.L.P.S. nonché agli artt. 141, 141bis e 142 del reg, TULPS, le manifestazioni musicali,
rappresentazioni teatrali, spettacoli cinematografici, sale da ballo, competizioni sportive, circhi
equestri, spettacoli viaggianti, luna park, rappresentazioni musicali, manifestazioni temporanee
all’aperto ed ogni altro spettacolo e/o trattenimento analogo.
Art. 52 – La Commissione Comunale di Vigilanza su Pubblici Spettacoli
1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli è prevista dall’art. 141/bis del
reg. T.U.L.P.S così come introdotto dal d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311, ed ha il compito di:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico
spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli
impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene
che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi
per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3 , anche avvalendosi di personale
tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al
fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 L. 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i
meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli
eventuali provvedimenti.
2. Il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici spettacoli è disciplinato
oltre che dalla normativa di cui al precedente comma, dal “Regolamento Comunale per il
Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli” approvato con
delibera di G.C. n. 236 del 30/10/2003.
3. Ai sensi dell’art. 141 del TULPS, per i locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200
persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le
disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli
ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che
attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite dal decreto del
Ministero dell’Interno 19 agosto 1996 così come modificato dal decreto 06 marzo 2001. Nel caso di
idoneità della relazione tecnica, prima di rilasciare la licenza prevista dall’art. 80, è necessario ed
indispensabile acquisire parere di idoneità igienico sanitaria.
4. Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 19 agosto 1996 così come modificato dal decreto 06 marzo 2001, per
gli spettacoli e trattenimenti pubblici in cui si prevede la presenza di un palco di altezza inferiore o
pari a 80 cm., le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti da una relazione
tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei
periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del palco alle regole tecniche
26
stabilite dal citato decreto ministeriale. Restano ferme le disposizioni sanitarie vigenti nel caso la
presenza del palco si verifichi in un locale chiuso o in aree semicoperte appositamente delimitate.
5. Salvo quanto previsto dagli artt. 141 - bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo
comma, lettera e) , e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei
richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per
gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di
cui all'art. 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'art. 141 - bis, nello stesso
comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
6. Non sono di competenza delle Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche dei seguenti
locali e strutture:
a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300
spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche
che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi
superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il
Ministero della Sanità.
7. Le esclusioni di cui al precedente comma sono soggette al preventivo esame della
documentazione tecnica ed al rilascio dell’agibilità da parte della Commissione Provinciale di
Vigilanza sui Pubblici Spettacoli istituita presso la Prefettura di Bari, prima della concessione
dell’autorizzazione amministrativa comunale.
8. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo :
a) almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza
per parere su progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione;
b) almeno 20 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione,
qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, circhi, spettacoli viaggianti etc)
Art. 53 – Il Certificato di Prevenzione Incendi
1. Il Certificato di Prevenzione Incendi è un certificato rilasciato dal Comando provinciale dei vigili
del fuoco a tutte le attività il cui esercizio è ritenuto soggetto alle visite ed ai controlli di
prevenzione incendi. Il suo rilascio attesta che l’attività sottoposta a controllo è conforme alle
disposizioni vigenti in materia ed alle prescrizioni dell’autorità competente.
2. L’elenco delle attività soggette a tali controlli è contenuto nell’allegato al d.m. 16 febbraio 1982,
il quale al punto 83 riporta i locali di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza superiore a
100 posti. Quindi, tutti i locali di pubblico spettacolo e trattenimento superiori a 100 posti devono
munirsi di tale certificato, essendo tali esercizi subordinati alle visite ed ai controlli di prevenzione
incendi.
Art. 54 – Spettacoli e trattenimenti in locali chiusi
1. Le manifestazioni e trattenimenti in locali chiusi sono soggetti al rilascio dell’autorizzazione di
cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.
2. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente comma è condizionato alla verifica
dell’agibilità di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S. da parte della competente Commissione di Vigilanza
solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
27
a) locali di capienza superiore a 200 posti;
b) nell’eventualità della presenza di un palco con altezza superiore a 80 cm.
nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 52.
3. Per poter svolgere spettacoli e trattenimenti in locali chiusi occorre presentare allo Sportello
Unico per le Attività Produttive la richiesta di autorizzazione, da effettuarsi su apposita modulistica
rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.
La richiesta, formulata con istanza in bollo, deve contenere:
a) dati anagrafici del richiedente;
b) dati dell’impresa
c) numero di codice fiscale e partita IVA
d) ubicazione dove s’intende svolgere il trattenimento e/o lo spettacolo
e) indicazione dettagliata del tipo di trattenimento da svolgere
Devono essere allegati:
a. relazione tecnico-descrittiva di un tecnico abilitato sul trattenimento pubblico che
s’intende svolgere, sulle strutture a supporto dell’intrattenimento con indicazione
precisa della capienza complessiva degli spettatori ed altezza del palco,
opportunamente corredata da piantina planimetrica descrittiva in scala 1:100 ;
b. in caso di presenza di un palco, collaudo statico del palco con le caratteristiche
tecniche;
c. copia del certificato di prevenzione incendi, se necessario in base alla capacità
del locale;
d. certificato di reazione al fuoco di eventuali arredi corredato di omologazione del
Ministero degli Interni;
e. progetto dell’impianto elettrico corredato di verifica periodica dell’impianto
elettrico e di terra ai sensi del D.P.R. 462 del 2001;
f. schema elettrico unificare del relativo quadro di alimentazione a servizio
dell’intrattenimento, eventualmente corredata da dichiarazione di conformità
dello stesso e verifica annuale così come prescritto dal D.M. 19/08/96, art. 7.7;
g. certificato di agibilità del locale;
h. nel caso di intervento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo, copia del certificato di agibilità rilasciato a seguito di parere
favorevole dalla Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo;
i. certificato di destinazione d’uso del locale;
j. idoneità sanitaria dei locali nel caso non incorrano i casi previsti dal comma 2°
del presente articolo;
28
k. autorizzazione o nulla osta regionale, ove prevista, limitatamente ai night clubs,
cabaret e simili locali oltre che per i balli a palchetto;
l. Nei casi previsti, occorre allegare relazione sulle emissioni sonore e/o in
alternativa autocertificazione del rispetto dei valori limite di pressione sonora
previsti dalle leggi nazionali, regionali e comunitarie;
m. nulla osta della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) nei casi di cui alla
legge 22 aprile 1941, n. 633;
n. autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR
445/2000, sul possesso dei requisiti morali nonché dichiarazione sostitutiva di
atto notorio relativa all’assenza di condanne di tipo mafioso;
o. fotocopia del documento d’identità del richiedente;
p. ogni eventuale ed utile documentazione integrativa relativa alle caratteristiche
della struttura.
q. Ricevuta del versamento relativo alle spese di sopralluogo della Commissione
Comunale di Vigilanza nel caso ne è previsto l’intervento;
r. Certificato di omologazione degli estintori;
A montaggio ultimato dovrà essere prodotta una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato di
“corretto montaggio della struttura”, una relazione di “corretto montaggio e collaudo dell’impianto
elettrico” a firma di un tecnico abilitato, la dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37 del
22/01/08, e l’eventuale dichiarazione attestante l’avvenuto adempimento di quanto previsto dal D.L.
626/98, dal D.M. 18/08/96 e dal D.M. 10/03/98.
4. Nel caso il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo è condizionato alla verifica
dell’agibilità di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S. da parte della Commissione Comunale di Vigilanza,
tutti di documenti redatti da tecnico abilitato, iscritto all’albo, dovranno essere prodotti in n. 4
copie esemplari, di cui 2 in bollo.
5. Non sono di competenza delle Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche a locali e
strutture di cui al precedente art. 52, comma 6° del presente regolamento.
6. L’obbligo dell’autorizzazione di cui al presente articolo viene meno nei casi in cui le attività si
svolgono a carattere esclusivamente privato, non sono organizzate da un imprenditore ed ai locali
non si accede né liberamente né con un biglietto d’invito. Analogamente, non occorre
l’autorizzazione per i balli, anche se si svolgono in alberghi o in altri luoghi pubblici, nei casi in cui
vengano improvvisati dalla clientela, trattandosi di mere manifestazioni familiari che si svolgono
con la partecipazione della stessa clientela e senza altre persone.
Art. 55 – Spettacoli e trattenimenti all’aperto
1. Le manifestazioni e trattenimenti all’aperto sono soggetti al rilascio dell’autorizzazione di cui
agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.
2. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente comma è condizionato alla verifica
dell’agibilità di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S. da parte della Commissione di Vigilanza solo ed
esclusivamente nei seguenti casi:
a) nel caso in cui si identifichi o si materializzi un luogo per lo stazionamento di pubblico,
appositamente delimitato, superiore a 200 unità;
29
b) nell’eventualità della presenza di un palco con altezza superiore a 80 cm;
c) Le attività di gallerie, esposizioni, mostre e fiere.
nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 52.
3. Per poter svolgere spettacoli e trattenimenti all’aperto occorre presentare allo Sportello Unico per
le Attività Produttive la richiesta di autorizzazione, da effettuarsi su apposita modulistica rilasciata
dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.
La richiesta, formulata con istanza in bollo, deve contenere:
a) dati anagrafici del richiedente;
b) dati dell’impresa
c) numero di codice fiscale e partita IVA
d) ubicazione dell’area dove s’intende svolgere il trattenimento
e) indicazione dettagliata del tipo di trattenimento da svolgere
Devono essere allegati:
a) relazione tecnico-descrittiva di un tecnico abilitato sul trattenimento pubblico che
s’intende svolgere, sulle strutture a supporto dell’intrattenimento con indicazione precisa
della capienza precisa degli spettatori ed altezza del palco, opportunamente corredata da
piantina planimetrica descrittiva in scala 1:100;
b) in caso di presenza di un palco, collaudo statico del palco con le caratteristiche tecniche;
c) certificazione di reazione al fuoco della struttura e di eventuali arredi, corredato da
omologazione dal Ministero degli Interni;
d) progetto dell’impianto elettrico corredato di verifica periodica dell’impianto elettrico e
di terra ai sensi del D.P.R. 462 del 2001;
e) schema elettrico unificare del relativo quadro di alimentazione a servizio dell’evento,
eventualmente corredata da dichiarazione di conformità dello stesso e verifica annuale
così come prescritto dal D.M. 19/08/96, art. 7.7;
f) dichiarazione di conformità al d.p.r. 547 del 27/04/55 dell’eventuale gruppo elettrogeno,
con relative caratteristiche tecniche;
g) nel caso di intervento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo,
copia del certificato di agibilità rilasciato a seguito di parere favorevole dalla
Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
h) Relazione sulla presenza di servizi igienici fissi e/o temporanei;
i) Parere igienico sanitario nel caso in cui , pur in assenza dei casi previsti nel 2° comma
del presente articolo, i trattenimenti o spettacoli si svolgono in aree semicoperte
appositamente delimitate;
j) dichiarazione relativa ad eventuali tralicci ed elevatori ai sensi del d.p.r. 547 del
27/04/55;
30
k) Nei casi previsti, occorre allegare relazione sulle emissioni sonore e/o in alternativa
autocertificazione del rispetto dei valori limite di pressione sonora previsti dalle leggi
nazionali, regionali e comunitarie;
l) nulla osta della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) nei casi di cui alla legge 22
aprile 1941, n. 633;
m) nel caso di impianti sportivi: autorizzazione del CONI e progetto approvato dei Vigili
del Fuoco;
n) ricevuta di pagamento relativa al pagamento dell’imposta sull’occupazione di suolo
pubblico o disponibilità dell’area in caso di suolo privato;
o) eventuale autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività e/o iscrizione alla
CCIAA;
p) autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul
possesso dei requisiti morali nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa
all’assenza di condanne di tipo mafioso;
q) fotocopia del documento d’identità del richiedente;
r) ogni eventuale ed utile documentazione integrativa relativa alle caratteristiche della
struttura.
s) Ricevuta del versamento relativo alle spese di sopralluogo della Commissione Comunale
di Vigilanza nel caso ne è previsto l’intervento;
t) Certificato di omologazione degli estintori;
A montaggio ultimato dovrà essere prodotta una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato di
“corretto montaggio della struttura”, una relazione di “corretto montaggio e collaudo dell’impianto
elettrico” a firma di un tecnico abilitato, la dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37 del
22/01/08, e l’eventuale dichiarazione attestante l’avvenuto adempimento di quanto previsto dal D.L.
626/98, dal D.M. 18/08/96 e dal D.M. 10/03/98
4. Nel caso il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo è condizionato alla verifica
dell’agibilità di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S. da parte della Commissione Comunale di Vigilanza,
tutti di documenti redatti da tecnico abilitato, iscritto all’albo, dovranno essere prodotti in n. 4
copie esemplari, di cui 2 in bollo.
6. Non sono di competenza delle Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche a strutture di cui
al precedente art. 52, comma 6° del presente regolamento.
Art. 56
Accademie, circoli, sale da ballo e feste da ballo, discoteche, festivals, night club, sale
pubbliche di audizioni e radioaudizioni, scuole di danza, di ballo, trattenimenti danzanti e
simili trattenimenti, impianti sportivi.
1. L’autorizzazione per poter svolgere l’attività di cui al presente articolo è concessa nel rispetto
delle norme di cui al presente regolamento, in particolare quelle contenute nei precedenti articoli 54
e/o 55.
3. La richiesta per ottenere la licenza di cui al precedente comma, segue lo stesso iter procedurale
contenuto negli articoli 54 e/o 55 a seconda della tipologia del trattenimento e/o dello spettacolo.
Art. 57
31
Autorizzazione per spettacoli viaggianti, circhi equestri, luna park, teatri viaggianti, otto
volanti, giostre, caroselli, autopiste, tiri al bersaglio etc, di cui all’art. 69 del TULPS.
1. Fermo restando le disposizioni previste dall’art. 52 del presente regolamento, per poter svolgere
l’attività di cui al presente articolo occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive
la richiesta di autorizzazione, da effettuarsi su apposita modulistica rilasciata dallo Sportello Unico
per le Attività Produttive.
La richiesta, formulata con istanza in bollo, deve contenere:
a) dati anagrafici del richiedente;
b) dati dell’impresa
c) numero di codice fiscale e partita IVA
d) indicazione dettagliata del tipo di spettacolo
Devono essere allegati:
a) relazione tecnico-descrittiva redatta da un tecnico abilitato sul tipo di spettacolo
che s’intende svolgere, sulle strutture a supporto dello spettacolo e/o
intrattenimento con indicazione della capienza precisa degli spettatori ed altezza
di eventuali palchi, opportunamente corredata da piantina planimetrica
descrittiva in scala 1:100
b) collaudo statico della struttura con le caratteristiche tecniche;
c) certificato di reazione al fuoco della struttura e di eventuali arredi, corredato da
omologazione del Ministero degli Interni;
d) progetto dell’impianto elettrico corredato di verifica periodica dell’impianto
elettrico e di terra ai sensi del D.P.R. 462 del 2001;
e) schema elettrico unificare del relativo quadro di alimentazione a servizio
dell’evento, corredata da dichiarazione di conformità dello stesso e verifica
annuale così come prescritto dal D.M. 19/08/96, art. 7.7;
f) eventuale dichiarazione di conformità dell’eventuale gruppo elettrogeno, con
relative caratteristiche tecniche (per i circhi, giostre etc);
g) eventuale dichiarazione di conformità relativa ad eventuali tralicci ed elevatori ai
sensi del d.p.r. 547 del 27/04/55 (per i circhi, giostre etc);
h) copia del certificato di agibilità e/o di accertamento degli aspetti tecnici di
sicurezza e di igiene rilasciato dalla competente Commissione di Vigilanza sui
Pubblici Spettacoli (Comunale e/o Provinciale a seconda dei casi indicati nell’art.
52, commi 6 e 7).
i) autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR
445/2000, sul possesso dei requisiti morali nonché dichiarazione sostitutiva di
atto notorio relativa all’assenza di condanne di tipo mafioso;
32
j) fotocopia del documento d’identità del richiedente;
k) Ricevuta del versamento relativo alle spese di sopralluogo della Commissione
Comunale di Vigilanza nel caso ne è previsto l’intervento;
l) libretto di collaudo (per i circhi)
m) polizza assicurativa (per circhi, giostre etc);
n) Copia elenco degli animali vistato dall’Ufficio Veterinario (per i circhi)
o) Certificato di omologazione degli estintori;
p) manuale d’uso e manutenzione dell’attività, e libretto dell’attività (per gli
spettacoli viaggianti);
q) ogni eventuale documentazione integrativa relativa alle caratteristiche della
struttura.
A montaggio ultimato dovrà essere prodotta una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato di
“corretto montaggio della struttura”, una relazione di “corretto montaggio e collaudo dell’impianto
elettrico” a firma di un tecnico abilitato, la dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37 del
22/01/08, e l’eventuale dichiarazione attestante l’avvenuto adempimento di quanto previsto dal D.L.
626/98, dal D.M. 18/08/96 e dal D.M. 10/03/98
2. Nel caso specifico di spettacoli viaggianti, ai sensi del D.M. 18 maggio 2007, ogni nuova attività
di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio , deve essere registrata, secondo le
modalità previste dal citato D.M., presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la
costruzione o è previsto il primo impiego dell’attività medesima o è presente la sede sociale del
gestore, ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal competente ufficio comunale.
L’istanza di registrazione può essere contestuale al rilascio della licenza d’esercizio.
Tale istanza di registrazione, corredata da idonea documentazione tecnica di cui al precedente
comma 1., deve contenere inoltre:
a) copia del manuale di uso e manutenzione dell’attività, redatto dal costruttore con le
istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e
alla manutenzione;
b) copia del libretto dell’attività contente tutte le informazioni relative alla storia tecnica e
amministrativa dell’attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i
dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l’elenco della documentazione tecnica e
autorizzatici disponibile, l’esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive
verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l’annotazione dei
guasti-incidenti verificatisi.
Il manuale d’uso e manutenzione e il libretto delle attività devono essere redatte in lingua italiana e ,
ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano.
Acquisito il preventivo parere della competente Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli,
il competente ufficio comunale effettua la registrazione dell’attività e le assegna un codice
33
identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell’attività e
dell’anno del rilascio, da collocare sull’attività, a cura del gestore, tramite apposita targa metallica.
Nel caso in cui l’attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell’apposito elenco
ministeriale di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della competente
Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli integra, relativamente agli aspetti tecnici di
sicurezza e di igiene, l’attività istruttoria prevista dall’art. 141, primo comma, lettera d), del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Per l’utilizzo di un’attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della
licenza, lo stesso deve ottenere la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice
identificativo dell’attrazione
Una copia della documentazione tecnica di cui al presente comma, unitamente all’atto di
registrazione dell’attività, dovrà essere inviata al Ministero per i Beni e le attività
Culturali/Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.
Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel
manuale d’uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico
abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli appartai meccanici, idraulici ed
elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Tali
verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto delle attività.
2. Oltre alla predetta licenza permanente, i circhi equestri, gli spettacoli viaggianti etc., in generale
devono munirsi di altra autorizzazione per ogni località successiva in cui intendono dare
trattenimenti o spettacoli. La richiesta per ottenere tale autorizzazione per svolgere trattenimenti e
spettacoli in questo comune, segue lo stesso iter procedurale riportato ai precedenti commi. fatta
eccezione per la seguente integrazione di documenti da allegare all’istanza:
a. ubicazione dell’area dove s’intende svolgere l’attività e dichiarazione di disponibilità
della stessa;
b. copia licenza d’esercizio correda dal codice identificativo delle attrazioni;
c. autorizzazione occupazione di suolo pubblico o disponibilità dell’area in caso di suolo
privato;
d. copia contratto stipulato con ditta autorizzata per lo smaltimento di rifiuti e liquami.
Art. 58 – Riprese cinematografiche
Ai sensi dell’art. 164 del d. lgs. 112 del 31 marzo 1998, che ha abrogato l’art. 76 del T.U.L.P.S.,
chiunque intenda fare eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a
essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto all'autorità locale di
pubblica sicurezza, fermo restando l’obbligo di ottenere apposita autorizzazione comunale per
l’occupazione del suolo pubblico ove s’intende svolgere le riprese ed ove s’intende far stazionare
automezzi ed apparecchiature varie necessarie per le riprese.
Art. 59 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolo si applicano le disposizioni di legge
nazionale e regionali e/o di regolamento vigenti, anche successive, in materia di pubblici
trattenimenti e spettacoli.
34
CAPITOLO V
GARE SPORTIVE
Art. 60
Gare atletiche, ciclistiche, con animali e con veicoli a trazione animale (aventi carattere di
pubblico spettacolo)
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’art. 9 del d.lgs. 285/92 attribuisce al Comune nel cui
territorio deve avere luogo la gara sportiva di cui al presente articolo, la competenza di rilasciare
l’autorizzazione amministrativa.
2. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente comma non sono previste particolari
procedure o condizionamenti, quindi è sufficiente:
a) che l’istanza sottoscritta dal responsabile della manifestazione debitamente corredata di dati e
documenti, venga presentata almeno 15 giorni prima della manifestazione;
b) che il dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive, nell’autorizzazione che rilascia,
indichi in modo puntuale tutte le prescrizioni che riterrà opportune, da osservare per l’ordinato
svolgimento delle gare.
c) che sia acquisito il preventivo parere delle federazioni nazionali sportive competenti.
c) che nel caso si profili occupazione di suolo pubblico il responsabile della manifestazione si
munisca della prevista autorizzazione comunale;
2. Qualora la manifestazione sportiva presenta carattere di pubblico spettacolo con presenza di
strutture di accoglienza per il pubblico, dovranno essere seguite le procedure previste dal capitolo
IV del presente regolamento.
Art. 61
Gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori (aventi carattere di spettacolo)
1. Dal 1° gennaio 2001, in forza del D.P.C.M. 12 settembre 2000, hanno avuto pratica le
disposizioni degli artt. 162 e 163 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 di trasferimento di competenze a
rilasciare le autorizzazioni. Ai Comuni spetta la competenza del rilascio delle autorizzazioni per
l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori da svolgersi su strade ordinarie
ricadenti esclusivamente nel territorio comunale.
2. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente comma, dovrà essere presentata domanda
in bollo almeno 30 giorni prima e la stessa dovrà essere accompagnata dal nulla osta del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, per l’ottenimento del quale è necessario che vi sia il preventivo
parere del CONI, al quale dovrà essere presentato il programma di massima della gara entro il 31
dicembre dell’anno precedente. Il Ministero rilascia il nulla osta soltanto dopo aver accertato che la
gara programmata non crei problemi al traffico ordinario e al servizio di trasporto pubblico.
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:
35
a) relazione a firma di un tecnico abilitato sulle caratteristiche della gara (velocità e/o regolarità) e/o
su eventuale impalcato e/o platea, corredata da piantina planimetrica in scala 1:100;
b) elenco dei comuni interessati dalla manifestazione;
c) numero presumibile dei partecipanti;
d) regolamento della competizione approvato dalla C.S.A.I o F.I.M.;
e) atto di approvazione della gara da parte della C.S.A.I. o della F.I.M.;
f) carta topografica con l’esatta indicazione del percorso;
g) dichiarazione con la quale l’ente organizzatore si assume l’onere di provvedere ai servizi di
assistenza sanitaria e di pronto soccorso;
h) dichiarazione di un’impresa autorizzata all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità per i
danni causati dalla circolare dei veicoli, attestante la stipulazione dell’assicurazione per i danni
arrecati alle persone, agli animali ed alle cose ai sensi dell’art. 3 legge 24 dicembre 1969, n. 990;
nella dichiarazione devono essere indicati la formula e la durata della gara o competizione ed ogni
altro elemento utile al controllo dell’effettivo adempimento dell’obbligo assicurativo;
i) fotocopia del documento d’identità del richiedente;
l) agibilità rilasciata dalla competente Commissione di Vigilanza nel caso ne sia necessario
l’intervento;
l) Ricevuta del versamento relativo alle spese di sopralluogo della Commissione Comunale di
Vigilanza nel caso ne sia previsto l’intervento;
m) ogni eventuale documentazione integrativa relativa alle caratteristiche della gara
3. La circolare 16 marzo 2004, n. 1060, del Ministero delle Infrastrutture indica le procedure da
seguire per l’ottenimento del nulla osta di cui al precedente comma.
4. Ai sensi di quanto previsto dalla circolare di cui al precedente comma, restano escluse dalla
disciplina di cui al presente articolo, le manifestazioni che non comportano la svolgersi di una gara
intesa come competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi
vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica. Ne deriva, pertanto, che nei casi in cui
l’autorizzazione, per le gare non aventi carattere agonistico, la cui competenza appartiene al
Comune, esso deve sempre autorizzare lo svolgimento della gara come “spettacolo o trattenimento
pubblico” ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S. e dell’art. 116 del relativo regolamento di esecuzione.
Art. 62
Gare sportive, gioco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di
lotta e simili gare sportive e di ogni genere.
1. L’art. 68 del T.U.L.P.S. prescrive l’obbligo della preventiva licenza di polizia per gli “spettacoli
o trattenimenti in luogo pubblico”. A loro volta, gli artt. 121 e 123 del relativo regolamento
stabiliscono che “nel caso di gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento
pubblico, come quelle del gioco della palla, del pallone e del calcio etc, deve esserne dato avviso
all’autorità di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.”
Pertanto:
36
a) per le manifestazioni sportive non aventi finalità di lucro, quando non assumono carattere di
spettacolo o di trattenimento,pubblico, è sufficiente dare avviso all’autorità locale di pubblica
sicurezza, almeno tre giorni prima di quello fissato per la gara, della programmata manifestazione,
ed inoltre in caso si preveda occupazione di suolo pubblico, munirsi della prevista autorizzazione
comunale;
b) per le manifestazioni sportive che, per contro, assumono carattere di spettacolo o trattenimento
pubblico, si rende necessario, preventivamente chiedere ed ottenere dal Comune la licenza prescritta
dall’art. 68 del T.U.L.P.S.
2. Nel caso di gara sportiva di cui al precedente comma lett. b), per il rilascio dell’autorizzazione
amministrativa dovrà essere seguito lo stesso iter istruttorio di cui all’art. 54 del presente
regolamento ed inoltre dovrà essere allegata alla domanda dell’autorizzazione il regolamento di
gioco.
37
CAPITOLO VI
INSTALLAZIONE NEI PUBBLICI ESERCIZI DI APPARECCHI RADIO, TELEVISIVI
ED ELETTROGRAMMOFINI
Art. 63 – Documenti occorrenti per l’autorizzazione
1. Per tenere o fare funzionare apparecchi radioriceventi, elettrogrammofoni a gettoni, videocassette
o radio televisivi negli esercizi pubblici è necessaria speciale autorizzazione comunale ai sensi di
quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno 27 aprile 1957, n. 11315/11690H2.
2. L’autorizzazione per gli esercizi pubblici (alberghi, pensioni, bar etc) è rilasciata esclusivamente
mediante annotazione sulla licenza d’esercizio;
3. Per ottenere l’autorizzazione all’installazione degli apparecchi di cui al presente capitolo occorre
presentare:
a) domanda in bollo diretta al Sindaco;
b) attestazione di versamento del canone di abbonamento RAI-TV;
c) nulla osta della S.I.A.E.;
d) marca da bollo per l’autorizzazione, che è rilasciata mediante annotazione sulla licenza di
pubblico esercizio;
e) dichiarazione antimafia, con la quale l’interessato attesti che nei propri confronti non sussistono
le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1 al d. lgs. 490/1994, e di
non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi,
nominativamente elencati.
38
CAPITOLO VII
LE ATTIVITA’ RICETTIVE
Art. 64 – Legislazione
1. Le strutture ricettive di cui agli artt. 86, 93, 108, 109 e 131 del T.U.L.P.S. nonché al relativo
regolamento d’esecuzione, dalle Leggi Regionali n. 11 dell’11/02/1999 e successive modifiche e n.
17 del 24/07/01, ed infine dalla Legge 29 marzo 2001, n. 135, possono essere suddivise nelle
seguenti categorie:
a) alberghiere: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi dimora
storica- residenza d’epoca, alberghi centro benessere;
b) para alberghiere o strutture ricettive all’aria aperta: campeggi e villaggi turistici;
c) extralberghiere: case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, alloggi agrituristici, case e
appartamenti per le vacanze.
d) affittacamere: bed&Breakfast, comparto affittacamere.
e) strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione: stabilimenti balneari
Art. 65 – Classificazione
1. La Legge Regionale n. 11 dell’11/02/99 definisce i criteri per l’assegnazione della classificazione
delle strutture ricettive di cui al precedente articolo, ove prevista.
2. Le funzioni amministrative relative alla classificazione di cui al precedente comma sono delegate
alla Provincia secondo quanto disposto della legge regionale n. 11/99.
3. La classificazione è effettuata con delibera di giunta provinciale ed è condizione indispensabile
per il rilascio della licenza d’esercizio.
Art. 66 – Denominazione
La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è approvata dalla
Provincia, che deve evitare l’insorgere di omonimie nell’ambito territoriale di sua competenza.
Art. 67 - Procedimento Autorizzatorio
1. L'apertura per la gestione e il trasferimento di sede di tutte le strutture ricettive disciplinate dal
presente regolamento, ai sensi dell’art 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 60 del d.p.r. 24 luglio 1977, n.
616, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive
modifiche, è subordinata alla preventiva autorizzazione di esercizio rilasciata dal Comune.
2. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio
ricettivo, ai sensi dell’art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, la somministrazione di alimenti e
bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva
anche in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita
altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva,
39
cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette
persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina
in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
3. La domanda di autorizzazione, indirizzata al Sindaco deve indicare e/o essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale
rappresentante;
b) quando la domanda è presentata da persona giuridica, occorre l'indicazione dell'ente e
della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;
c) la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra già esistente nel
territorio comunale;
d) il periodo di apertura (annuale o stagionale);
e) il titolo legale di disponibilità dell'esercizio;
f) la classificazione assegnata, ove prevista;
g) l'ubicazione della struttura;
h) copia del permesso di costruire ove previsto;
i) fotocopia del documento d’identità del richiedente;
j) piantina planimetrica della struttura in scala 1:100 asseverata da un tecnico abilitato
iscritto all’albo;
k) autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul possesso
dei requisiti morali nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’assenza di
condanne di tipo mafioso;
l) dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del
T.U.L.P.S.
m) copia del frontespizio del registro delle persone alloggiate ove previsto;
n) ogni necessaria documentazione, parere e/o autorizzazione che attesti il rispetto delle
vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di
pubblica sicurezza e di prevenzione incendi, nonché di quelle sulla destinazione d’uso e
dell’agibilità dei locali e degli edifici.
o) Ai sensi dell’art. 7 della Legge 135/01, l’iscrizione al registro delle imprese di cui alla
legge 580/93 da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al d.p.r. 581/95
costituisce condizione per l’esercizio dell’attività turistica.
p) Autorizzazione sanitaria alla somministrazione nel caso nella struttura ricettiva si
somministrino alimenti e bevande;
q) Certificato di prevenzione incendi in strutture ricettive con oltre 25 posti letto,
sottolineando, comunque, che il d.m.i. 09/04/94 prevede che:
⎯ le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a
REI 30;
⎯ gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte;
⎯ deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli
occupanti;
⎯ devono essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13, 14 e 17 del
citato decreto.
Nel caso, quindi, di strutture ricettive con un numero di posti letto inferiore a 25, dovrà essere
acquisito una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato del rispetto delle condizioni su riportate.
A seconda delle strutture ricettive, di cui ai successivi commi la domanda deve riportare anche le
eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.
40
4. Comparto alberghiero . titolari degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all’art. 64, comma 1 lett.
A del presente regolamento, alla domanda devono allegare la seguente documentazione:
a) copia autenticata della delibera di classificazione;
b) relazione descrittiva a firma di un tecnico abilitato iscritto all’albo, della struttura indicante
il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere ad un letto, a due
letti e il numero dei bagni;
c) indicazione anagrafica del direttore d'albergo;
d) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
5. Comparto complessi ricettivi all'aria aperta di nuova apertura . Per ottenere il rilascio della
licenza di esercizio, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta (villaggi e campeggi) di cui
all’art. 64, comma 1 lett. b) del presente regolamento , alla domanda devono allegare la seguente
documentazione:
a) copia autenticata della delibera di classificazione;
b) copie delle polizze di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei
confronti degli ospiti;
c) concessione demaniale se la struttura è ubicata su suolo demaniale;
d) planimetria dell'ubicazione dell'impianto, rispetto ad altri insediamenti turistici e
residenziali già esistenti di cui all'art. 24, comma 5 della Legge Regionale n. 11/99;
e) planimetria in scala 1:100 asseverata da un tecnico abilitato iscritto all’albo, dell'ubicazione
delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità abitative, con l'indicazione, per ogni
unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone adibite a
parcheggio macchine;
f) regolamento interno di funzionamento delle strutture di cui all'art. 35 della legge regionale
n. 11/99;
g) certificato di agibilità degli allestimenti;
a) l’elenco dei prezzi minimi e massimi che s’intendono praticare per ogni servizio e
prestazione;
b) il regolamento relativo all’organizzazione della vita interna del complesso e le modalità di
accesso dei turisti.
6. Comparto ostelli della gioventù di cui all’art 39 della legge regionale n. 11/99 . L'attività di
gestione degli ostelli della gioventù è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa.
L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata previa stipula di apposita convenzione che
individua e regola:
a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura e in relazione
alla classificazione posseduta;
c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
d) il numero dei posti letto;
e) il regolamento per l'uso della struttura;
f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in
rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;
g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati
dall'utenza giovanile;
h) i periodi di apertura.
7. Residenze turistiche e case e appartamenti per vacanze di cui all’art. 41 della legge regionale n.
11/99 .
L'attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanze è soggetta a
preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune ove sono ubicati gli immobili. La
41
domanda deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e deve essere corredata di:
relazione tecnico – illustrativa a firma di un tecnico abilitato iscritto all’albo indicante l'ubicazione
e le caratteristiche degli immobili;
8. Comparto case per ferie . L’attività di gestione degli esercizi case per ferie è soggetta a
preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione amministrativa previa stipula di
apposita convenzione che individua e regola:
a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;
c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
d) il numero dei posti letto;
e) il regolamento per l'uso della struttura;
f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in
rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;
g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono
occupati dall'utenza giovanile;
h) i periodi di apertura.
9. Comparto stabilimenti balneari. Per ottenere l'autorizzazione amministrativa di esercizio il
titolare dello stabilimento balneare deve inoltrare apposita domanda allo Sportello Unico per le
Attività Produttive e deve allegare:
a) relazione tecnica illustrativa a firma di un tecnico abilitato iscritto all’albo concernente
l'ubicazione dell’impianto, il numero delle cabine, e le attrezzature tanto per la balneazione
quanto per il salvataggio, nonché i servizi igienici ;
b) copia del permesso di costruire;
c) concessione demaniale;
d) parere igienico-sanitario
e) licenza di abitabilità o agibilità della costruzione e delle istallazioni fisse al suolo;
f) relazione tecnica di stabilità;
g) documento comprovante la disponibilità dell’immobile;
h) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
i) regolamento interno di fruibilità dell'impianto di cui all'art. 49, comma 4 della legge regionale
n. 11/99
j) il numero dei bagnini muniti di regolare patentino addetti al salvataggio secondo quanto
disposto da apposita ordinanza regionale e/o comunale;
k) certificato di prevenzione incendi nel caso che i locali abbiano una capienza superiore a 100
posti
l) Autocertificazione di conformità alle disposizioni contenute nell’ordinanza per il turismo e le
strutture balneari emanata dalla Regione Puglia.
Nel caso di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio alla richiesta di rinnovo dovrà essere allegata
inoltre autocertificazione di possesso dei requisiti morali attestante che lo stabilimento non ha
subito alcuna modifica rispetto all’anno precedente e/o che sono state apportate solo opere di
manutenzione ordinaria.
10. Comparto darsene . Per ottenere la licenza di esercizio i titolari delle darsene e approdi turistici,
devono inoltrare apposita domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive e devono
allegare:
a) relazione tecnica illustrativa indicando l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;
b) copia del permesso di costruire;
c) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
d) certificato di agibilità degli impianti.
42
11. Comparto associazioni senza scopo di lucro . Le associazioni e gli enti di cui all'art. 56 della
legge regionale n. 11/99 sono soggetti a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dallo
Sportello Unico per le Attività Produttive. Alla domanda per ottenere l'autorizzazione di esercizio,
deve essere allegata:
a) relazione tecnica illustrativa dell'impianto;
b) planimetria con l'esatta ubicazione delle strutture;
c) estremi della concessione demaniale rilasciata dalla Capitaneria di Porto (per l'attività
nautica);
d) certificato di agibilità degli impianti e delle strutture;
e) copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei
confronti di terzi;
f) copia dello statuto sociale;
g) elenco dei soci numerato cronologicamente;
h) regolamento interno.
12. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal regolamento delle Amministrazioni comunali
competenti per territorio e dalle Capitanerie di Porto in materia di demanio marittimo.
13. Fatte salve le procedure in materia igienico - sanitario, di sicurezza sociale nonché quelle
previste dal T.U.L.P.S , ed eventuali modificazioni, l'Amministrazione comunale deve decidere
sulla domanda entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
14. Trascorso il termine di cui al comma 13, si applicano le procedure previste per la
semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi previsti dall'art. 19 legge 241/90 e
successive modifiche ed integrazioni.
15. Copia della licenza di esercizio deve essere trasmessa dal Comune oltre che all'interessato
anche alla Regione Puglia - Assessorato al turismo, al Prefetto e all'Ente turistico territoriale e alla
Provincia territorialmente competente.
16. L'autorizzazione di esercizio deve contenere:
a. il nominativo e le generalità complete del titolare e/o gestore dell'esercizio;
b. il nominativo e le generalità complete del suo eventuale rappresentante;
c. il nominativo e le generalità complete del direttore di albergo (ove è previsto)
d. la denominazione e l'ubicazione dell'esercizio;
e. la tipologia e la classificazione (ove è prevista) dell'esercizio;
f. la validità (annuale o stagionale) e l'indicazione del periodo di apertura;
g. il numero complessivo delle camere distinto ad un letto, a due letti, dei bagni, e dei
letti aggiuntivi (alberghi, affittacamere);
h. il numero degli appartamenti, camere e letti (case e appartamenti per vacanze);
i. indicazione che nella struttura si svolge l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande;
j. il totale della ricettività massima consentita;
k. il totale delle unità abitative autorizzate (campeggi, villaggi, residenze turistiche);
l. il totale della ricettività nelle unità abitative;
m. il totale delle piazzole (campeggi, villaggi);
n. il totale della ricettività (campeggi, villaggi);
o. il totale dei visitatori occasionali entro e non oltre i limiti consentiti dalle
installazioni igienico - sanitarie (campeggi e villaggi);
p. il totale delle cabine - spogliatoio (stabilimenti balneari);
q. il totale della ricettività (stabilimenti balneari);
r. l'eventuale servizio di spiagge attrezzate di cui all'art. 58 della legge regionale n.
43
11/99.
17. Fatta eccezione per le autorizzazioni temporanee, l'autorizzazione è permanente e si rinnova
automaticamente.
Art. 68 Chiusura temporanea o definitiva
Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del
complesso turistico deve darne preventivo avviso al Comune, all'Assessorato regionale al turismo,
alla Provincia e all'Ente turistico competenti per territorio.
Art 69 Subentro nell’attività
1. Il subentro nell’attività prevede il rilascio della nuova autorizzazione amministrativa di cui
all’art 67 del presente regolamento.
2. Alla domanda di subentro dovrà essere allegata oltre alla documentazione prevista dal
precedente art. 67 copia dell’atto di cessione d’azienda sottoscritto presso un notaio
Art. 70 Revoca dell’autorizzazione
L'autorizzazione di cui all’art 67 è revocata dal sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi
l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per
un periodo superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro delle imprese di cui alla
legge 580 del 29/12/93;
c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per
l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica e igienico - sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli
edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'art. 17 - ter del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti;
Art. 71 – Attività di Bed & Breakfast
1. Ai sensi della Legge Regionale n. 17/2001, costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast
l'offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di
sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali
ricorrenti.
L’esercizio dell’attività di Bed&Breakfast comporta per i possessori dell’unità abitativa, l’obbligo
di dimora nella medesima per i periodi in cui l’attività è esercitata o di residenza nel Comune in
cui è svolta l’attività purché l’unità abitativa sia ubicata a non più di cinquanta metri di distanza
dall’abitazione in cui si dimora.
2. L'unità abitativa adibita ad attività ricettiva deve possedere i requisiti igienico sanitari e di messa
a norma degli impianti (L. 46/90) previsti per l'uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale.
Qualora l'attività si svolga in più di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di
due servizi igienici completi per unità abitativa.
3. Coloro i quali intendono avviare un'attività ricettiva di Bed & Breakfast devono presentare
denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/90 e successive modificazioni.
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La denuncia di inizio attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà di cui all'articolo 4 della n. 15/68 e agli articoli 2 e 3 del d.p.r. 403/98 , e deve contenere:
a) generalità del richiedente;
b) ubicazione dell'unità abitativa destinata all'attività;
c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
d) periodi di esercizio dell'attività;
e) prezzi minimi e massimi;
f) attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 2
4. E’ istituito presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive un Albo dove iscrive tutti coloro
che fanno denuncia di inizio di attività di Bed & Breakfast;
5. Entro il 1° ottobre di ogni anno, chi esercita l'attività ricettiva di Bed & Breakfast deve
comunicare allo Sportello Unico per le Attività Produttive i prezzi minimi e massimi e il periodo di
apertura dell'attività con validità dal 1° gennaio successivo.
6. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, sulla base delle dichiarazioni annuali e delle
denunce di inizio attività, aggiorna l'Albo degli esercenti l'attività ricettiva di Bed & Breakfast che,
comprensivo dei prezzi praticati, entro il 31 ottobre di ogni anno viene comunicato alla Regione,
alla Provincia, e all'Azienda per la promozione turistica competente ai fini dell'attività di
informazione turistica. Copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura
ricettiva.
Art. 72 – Attività di Affittcamere
1. Ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 11 dell’11/02/99 sono esercizi di affittacamere le strutture
composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno
stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la
ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio.
2. I locali destinati all'esercizio del comparto affittacamere di cui al precedente comma devono
possedere le caratteristiche strutturali e igienico - edilizie previste, per i locali di abitazione, dal
regolamento comunale.
Gli affittacamere debbono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i
seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi
destinati alla famiglia o ad altro ospite.
Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico - sanitario completo di: wc,
lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.
Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per
persona, armadio e cestino rifiuti.
Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà essere dotato di doppi servizi.
3. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere di cui al precedente comma è soggetto a
preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal, Comune ove sono ubicati gli immobili.
Alla domanda per ottenere la licenza di esercizio deve essere allegata una relazione tecnica
illustrativa contenente i seguenti elementi:
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a) numero dei vani destinati alla ospitalità con l'esatta ubicazione;
b) numero dei posti letto;
c) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;
d) servizi accessori offerti;
e) messa a norma degli impianti (D.M. 37/08)
f) eventuale servizio di ristorazione.
g) il periodo di apertura (annuale o stagionale);
h) prezzi minimi e massimi praticati;
Alla stessa domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) copia del certificato di agibilità;
b) parere igienico sanitario;
c) fotocopia del documento d’identità del richiedente;
d) piantina planimetrica della struttura in scala 1:100 asseverata da un tecnico abilitato iscritto
all’albo;
e) autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul possesso dei
requisiti morali nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’assenza di condanne
di tipo mafioso;
Art. 73 – Agriturismo
1. In conformità a quanto stabilito dalla nuova legge n. 96 del 20/02/2006 che ha abolito la vecchia
legge quadro n. 730 del 05/12/1985, per attività agrituristiche s’intendono le attivita' di ricezione e
ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella
forma di societa' di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso
l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attivita' di coltivazione del
fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Rientrano fra le attivita' agrituristiche:
a) dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di
aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con
preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o
compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalita'
indicate nell'articolo 4, comma 4 della legge 96/06;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica
la legge 27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa, attivita'
ricreative, culturali,didattiche, di pratica sportiva, nonche' escursionistiche e di ippoturismo, anche
per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale.
3. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati
nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti
attraverso lavorazioni esterne.
4. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche gli edifici o parte di essi gia' esistenti nel
fondo.
5. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
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Art. 74 – Procedimento autorizzatorio per l’attività di agriturismo
1. Ai sensi dell’art. 6 comma 2° della Legge 96/06, tenuto conto altresì delle leggi regionali n. 34
del 22/05/1985 e n. 12 del 02/08/1993, la comunicazione d’inizio attività consente l’avvio
immediato dell’esercizio dell’attività agrituristica.
2. Nella comunicazione l’interessato deve dichiarare:
a. di essere iscritto nell'apposito albo regionale degli operatori
agrituristici;
b. generalità del dichiarante;
c. caratteristiche e dimensioni dell'azienda agricola;
d. copia del permesso di costruire;
e. numero e ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
f. numero dei posti letto;
g. servizi igienici a disposizione degli ospiti;
h. servizi accessori offerti;
i. periodi in cui viene data ospitalità e, comunque, non inferiori a 60
giorni l'anno;
j. prezzi massimi che si intendono praticare per ogni servizio e
prestazione.
Alla domanda inoltre dovrà essere allegata:
a) relazione descrittiva a firma di un tecnico abilitato iscritto all’albo,
corredata da piantina planimetrica in scala da 1:100;
b) autocertificazione ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con d.p.r. 445/2000, sul possesso dei
requisiti morali nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio
relativa all’assenza di condanne di tipo mafioso;
c) fotocopia del documento d’identità del richiedente;
d) autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e
bevande nel caso nella struttura si somministrino pasti;
e) ogni necessaria documentazione, parere e/o autorizzazione che attesti
il rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di prevenzione
incendi, nonché di quelle sulla destinazione d’uso e dell’agibilità dei
locali e degli edifici;
f) certificato di agibilità;
g) certificato di prevenzione incendi se previsto;
h) autocertificazione attestante che la struttura è in possesso dei requisiti
igienico-sanitari e di messa a norma degli impianti elettrici e di
riscaldamento;
3. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, puo', entro sessanta giorni, formulare rilievi
motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attivita' in caso di lievi
carenze e irregolarita', ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarita', puo' disporre l'immediata
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sospensione dell'attivita' sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente
verificata, entro il termine stabilito dallo stesso comune. Il titolare dell'attivita' agrituristica e'
tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione dell’ attivita' in
precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilita', la sussistenza dei requisiti e
degli adempimenti di legge.
Art. 75
Requisiti per l’accesso all’esercizio per l’attività agrituristica
1. L'esercizio dell'attivita' agrituristica non e' consentito, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione, a:
a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per
uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei
delitti in materia di igiene e di sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi
speciali;
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
48
CAPITOLO VIII
RIMESSA DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, VETTURE, BICICLETTE, NATANTI E
SIMILI.
Art. 73 – Legislazione
Il d.p.r. 19 dicembre 2001, n. 480 ha stabilito che dall’art. 86 del T.U.L.P.S. sono soppresse le
parole: “esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture”, essendo stato stabilito che l’esercizio
dell’attività di rimessa di veicoli è subordinato alla denuncia di inizio attività da presentarsi, ai
sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune nel quale si svolge l’attività
lasciando sopravvivere la prescrizione della licenza per i locali di stallaggio e simili.
Conseguentemente non è più soggetto a licenza di polizia l’esercizio di rimessa, ma a semplice
denuncia con inizio immediato dell’attività.
Art. 74 - Comunicazione
Il soggetto che denuncia l’inizio dell’attività di rimessa di veicoli nella comunicazione/denuncia il
cui modello è disponibile presso lo Sportello Unico per le Attività produttive, deve:
a) dichiarare le proprie generalità, complete, il numero di codice fiscale, lo stato ed il
proprio domicilio ed il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del
T.U.L.P.S;
b) indicare la superficie e l’ubicazione dei locali facendone completa e dettagliata
descrizione, ed il numero degli autoveicoli ricoverabili;
alla comunicazione dovrà essere allegata:
a.
b.
c.
d.
piantina planimetrica dei luoghi in scala da 1:100 asseverata da un tecnico abilitato;
certificato di destinazione d’uso;
certificato di agibilità;
parere igienico sanitario;
e. copia del certificato incendi, se necessario in base alla capacità del locale;
f. autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul
possesso dei requisiti morali nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa
all’assenza di condanne di tipo mafioso;
g. fotocopia documenti d’identità.
Art. 75 – Trasmissione al Prefetto della comunicazione
1. Entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione d’inizio attività di cui al precedente
articolo, lo Sportello Unico per le Attività Produttive è tenuto a trasmetterne copia al Prefetto.
2. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il Prefetto può sospendere o vietare
l’attività, per il caso che nel soggetto manchino i requisiti morali di cui all’art 11 del T.U.L.P.S.
per motivate esigenze di pubblica sicurezza.
3. E’ data la facoltà al Prefetto, inoltre, di procedere, anche successivamente al decorso dei 60
giorni di cui al precedente comma, alla sospensione od a vietare l’esercizio dell’attività.
49
CAPITOLO IX
NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE (E CON VIAGGI A LASCIARE)
Art. 76 – Legislazione
L’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio
attività da presentarsi, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, allo Sportello Unico per le Attività
Produttive, secondo quanto disposto dall’art. 1 del d.p.r. 481 del 19/12/01.
Art. 77 - Comunicazione
Il soggetto che denuncia l’inizio dell’attività di rimessa di veicoli nella comunicazione/denuncia
deve:
c) dichiarare le proprie generalità, complete, il numero di codice fiscale, lo stato ed il
proprio domicilio ed il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del
T.U.L.P.S;
d) indicare la superficie e l’ubicazione della sede dell’attività facendone completa e
dettagliata descrizione, ed il numero ed il tipo dei veicoli che si esibiscono
all’esercizio dell’attività;
alla comunicazione dovrà essere allegata:
a. piantina planimetrica del deposito degli autoveicoli in scala da 1:100 asseverata da un
tecnico abilitato;
b. dichiarazione sul numero e il tipo di autoveicoli da adibire all’esercizio dell’attività;
c. fotocopia della carta di circolazione degli autoveicoli sulla quale deve essere apposta
l’annotazione da parte della Motorizzazione Civile “veicolo da locare senza
conducente”;
d. certificato di destinazione d’uso del deposito degli autoveicoli;
e. certificato di agibilità del deposito degli autoveicoli;
f. autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari del deposito degli
autoveicoli;
g. copia del certificato incendi, se necessario in base alla capacità del deposito degli
autoveicoli;
h. autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul
possesso dei requisiti morali nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa
all’assenza di condanne di tipo mafioso;
i. fotocopia documenti d’identità.
Art. 78 – Trasmissione al Prefetto della comunicazione
1. Entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione d’inizio attività di cui al precedente
articolo, lo Sportello Unico per le Attività Produttive è tenuto a trasmetterne copia al Prefetto.
2. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il Prefetto può sospendere o vietare
l’attività, per il caso che nel soggetto manchino i requisiti morali di cui all’art 11 del T.U.L.P.S.
per motivate esigenze di pubblica sicurezza.
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3. E’ data la facoltà al Prefetto, inoltre, di procedere, anche successivamente al decorso dei 60
giorni di cui al precedente comma, alla sospensione od a vietare l’esercizio dell’attività.
CAPITOLO X
COSE ANTICHE AVENTI VALORE STORICO O ARTISTICO – COMMERCIO DI
COSE USATE
Art. 79 – Legislazione
1. L’esercizio dell’attività di vendita di cose antiche e usate è soggetto a quanto disposto dall’art.
126 del T.U.L.P.S., dal R.D. 635/1940, dal d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, dal decreto lgs.114/98 e
dal d.p.r. n. 311 del 28/05/01.
2. Le disposizioni di legge di cui al precedente comma si applicano al commercio di cose usate
quali gli oggetti d’arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio e alla
detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in
metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati.
Art. 80 – Esclusioni
E’ escluso dalle disposizioni normative di cui al precedente articolo il commercio di cose usate di
valore inferiore a Euro 50,00.
Art. 81
Esercizio dell’attività di vendita di cose antiche e/o usate
1. L’esercizio dell’attività di vendita di cui al presente articolo è soggetto primieramente alla
presentazione della comunicazione di vicinato (per gli esercizi commerciali aventi una superficie
di vendita inferiore a 250 mq.) o all’acquisizione dell’autorizzazione commerciale ( per gli
esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 250 mq) di cui al d. lgs. 114/98, e
successivamente la dichiarazione prevista dall’art. 126 del T.U.L.P.S.
Art. 82
Documenti occorrenti per la presa d’atto di cui all’art. 126 del T.U.L.P.S.
Il soggetto che dichiara che intende avviare l’esercizio dell’attività di cose antiche e usate deve
presentare una comunicazione in duplice copia di cui una in bollo, allo Sportello Unico per le
attività produttive contenente;
a) le proprie generalità, complete, il numero di codice fiscale, lo stato ed il proprio domicilio
ed il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S;
b) indicazione se si fa commercio di oggetti aventi valore storico o artistico oppure di oggetti
usati quali oggetti d’arte e cose antiche, di pregio e preziose.
alla comunicazione dovrà essere allegata:
a) fotocopia documenti d’identità;
b) copia della comunicazione di vicinato di cui al d. lgs. 114/98 o dell’autorizzazione
commerciale.
51
Art. 83 – Presa d’Atto
Constata la regolarità della dichiarazione/comunicazione di cui al precedente articolo, lo Sportello
Unico notifica al titolare dell’attività una copia della dichiarazione presentata, quale presa d’atto.
Art. 84 – Registro delle operazioni giornaliere
1.Tutti i commercianti indicati nell’art. 126 del T.U.L.P.S. “commercianti di cose antiche o di cose
usate”, come delineato dal comma 2 dell’art. 247 del regolamento TULPS, cioè soltanto
commercio di cose usate quali oggetti d’arte e cose antiche, di pregio o preziose, devono tenere un
registro delle operazioni che compiono giornalmente.
2. Codesto registro deve essere preventivamente vidimato dallo Sportello Unico per le Attività
Produttive.
3. Nel registro devono essere indicati di seguito e senza spazi bianchi, il nome, cognome e
domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell’operazione, la specie della merce comprata o
venduta ed il prezzo pattuito.
4. L’attività di cui al presente capitolo può essere iniziata a vidimazione avvenuta del registro delle
operazioni giornaliere, per la quale è dovuta l’imposta di bollo.
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CAPITOLO XI
ASCENSORI E MONTACARICHI
Art. 85 – Legislazione
Le procedure di istallazione e della conformità degli ascensori e montacarichi sono soggette alle
disposizioni regolamentari del d.p.r. 30 aprile 1999, n. 162, a modifica dell’art. 60 del T.U.L.P.S.,
che stabilisce che prima della commercializzazione ogni ascensore è costruito, istallato e provato e
successivamente l’installatore appone la marcature CE e redige la dichiarazione di conformità
secondo le modalità previste dal suddetto d.p.r.
Art. 86
Messa in esercizio di ascensori e montacarichi ad uso privato
1. L’art. 12 del d.p.r. n. 162/1999 dispone che la messa in esercizio dei montacarichi e degli
ascensori non destinati a servizio pubblico è soggetta a comunicazione da parte del proprietario o
del legale rappresentante al Comune, da effettuarsi entro dieci giorni dalla dichiarazione di
conformità dell’impianto.
2. La comunicazione deve inviata allo Sportello Unico per le attività produttive e deve contenere:
a. l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;
b. la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c. il nominativo e la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del costruttore del
montacarichi, ai sensi dell’art. , comma 2 del d.p.r. 24 luglio 1996, n. 459;
d. la copia della dichiarazione di conformità;
e. l’indicazione della ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario
ha affidato la manutenzione dell’impianto;
f. l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto che
abbia accettato l’incarico.
3. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, entro 30 giorni dalla data di ricezione della messa
in esercizio dell’ascensore, assegna all’impianto un numero di matricola e lo comunica al
proprietario o al suo legale rappresentante, dandone contestualmente notizia all’organo tenuto ad
effettuare le verifiche periodiche.
4. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari
manutenzioni dell’impianto nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
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CAPITOLO XII
TOMBOLE E PESCHE O BANCHI DI BENEFICIENZA
Art. 87 – Legislazione
1. Le tombole e pesche consentite sono soggette alle disposizioni di cui al d.p.r. 26 ottobre 2001, n,
430 che ha abrogato il disposto della legge 26 agosto 1990, n. 62 che aveva assimilato le citate
attività ai trattenimenti previsti dall’art. 69 del T.U.L.P.S.
Art. 88 – Ambito applicativo
1. Ai sensi del d.p.r. di cui al precedente articolo, é vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e
pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche.
Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:
a. le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali,
associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e
sportivi disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 d. lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 se dette
manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b. le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o
movimenti politici di cui alla L. 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di
manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle
dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla
lettera a) ;
le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:
a. per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti
staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di
estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio
della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque
sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad
euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
b. per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle
portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle
cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le
combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata
al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono
contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle
cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non
devono superare, complessivamente, la somma euro 12.911,42;
c. per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate
con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la
emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le
pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al
territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede
la somma di euro 51.645,69.
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3. E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi
analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono solo in
servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito
ed i metalli preziosi in verghe.
Art. 89 – Adempimenti e controlli
1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni di cui al precedente articolo ne
danno comunicazione prioritariamente agli ispettori compartimentali del Monopolio di Stato,
competente per territorio, e successivamente, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al
Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di
svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire
l'effettuazione dei controlli.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione:
a. per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi,
la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i
premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
b. per le tombole:
• il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo
di ciascuna cartella;
•
la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in
misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al
loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La
cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae
ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione
è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo
Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante
fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del
fidejussore.
3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al
comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.
4. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:
a) delle condizioni previste dal presente regolamento;
b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze
finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla L. 2 gennaio 1997,
n. 2.
5. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e
sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle
manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dal comma 5,
lettera a) , dell'art. 19 L- 27 dicembre 1997, n. 449.
6. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di
acquisto rilasciata dallo stampatore.
7. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a
conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono
indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della
tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e
delle cartelle messe in vendita.
8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima
dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che
la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I
biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si
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dà atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del
Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed
un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
9. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei
biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni
redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata
all'incaricato del Sindaco.
10. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del
sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato,
verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione.
Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai
vincitori nel termine di cui al presente comma.
11. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 4 e 5, si applicano
con riferimento alle manifestazioni di cui all'art. 88, comma 1, lettera a) .
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CAPITOLO XIII
PICCOLE RAPPRESENTAZIONI PUBBLICHE: COMMEDIANTI, GIOCOLIERI,
SALTIBANCHI, CANTASTORIE, BUTATTINAI, MARIONETTISTI ETC.
Art. 90 - Legislazione
Il comma 6 dell’art 19 del d.p.r. 24 luglio1977, n. 616 ha attribuito al Comune la competenza a
rilasciare le licenze previste dall’art. 69 del T.U.L.P.S., necessarie per dare anche temporaneamente,
per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti
ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto.
Art. 91 – Documenti occorrenti per la licenza
Per ottenere l’autorizzazione di cui al precedente articolo, occorre presentare:
a) domanda in bollo indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive;
b) certificato di nascita dei minorenni che prendono parte alle rappresentazioni, con annessa
autorizzazioni dell’ispettorato provinciale del lavoro relativamente a tali minori;
c) autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul possesso dei
requisiti morali nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’assenza di
condanne di tipo mafioso;
d) fotocopia del documento d’identità del richiedente.
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CAPITOLO XIV
MESTIERE DI FOCHINO
Art. 92 – Legislazione
Il rilascio della licenza di fochino da parte dei comuni è stato disposto dal comma 2 dell’art. 3 del d.
lgs 112/98 e successivi provvedimenti attuativi.
Art. 93 – Procedimento per ottenere l’autorizzazione
Per ottenere l’autorizzazione per svolgere il mestiere di fochino, occorre presentare:
a. domanda in bollo da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive
contenete le generalità del richiedente;
b. autocertificazione del richiedente attestante il possesso dei requisiti morali di cui
all’art. 11 del T.U.L.P.S.;
c. autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR
445/2000, sul possesso dei requisiti morali nonché dichiarazione sostitutiva di atto
notorio relativa all’assenza di condanne di tipo mafioso;
d. nulla osta del Questore;
e. certificato di capacità tecnica rilasciato dalla Commissione tecnica provinciale per
gli esplosivi;
f. fotocopia documento d’identità.
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CAPITOLO XV
DIRETTORE O ISTRUTTORE DI TIRO
Art. 94 – Legislazione
L’attività professionale di cui al presente capitolo è regolamentata dalla legge n. 110 del 18 aprile
1975 e dal comma 2° dell’art. 163 del d. lgs. 112/98.
Art. 95 – Autorizzazione per lo svolgimento dell’attività
1. Chiunque intenda svolgere l’attività di istruttore o direttore di tiro deve presentare la richiesta
dell’autorizzazione amministrativa allo Sportello Unico per le Attività Produttive. La richiesta, da
presentare in bollo, dovrà contenere le generalità del richiedente e la seguente documentazione:
a) Attestato di capacità tecnica rilasciato dalla competente commissione di cui all’art. 49 del
TULPS o idonea certificazione di cui alla legge 110/75 rilasciata dalla Sezione di Tiro
Assegno Nazionale attestante che il richiedente è in grado di svolgere l’attività di istruttore
o direttore di tiro;
b) autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul possesso dei
requisiti morali nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’assenza di
condanne di tipo mafioso;
c) fotocopia del documento d’identità.
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CAPITOLO XVI
SORVEGLIABILITA’ DEI LOCALI DESTINATI A ESERCIZI PUBBLICI
Art. 96 – Criteri di sorvegliabilità
1. Prima di ottenere l’autorizzazione amministrativa, i locali adibiti ad esercizi pubblici di cui al
presente regolamento (sale gioco, strutture ricettive, rimesse di veicoli etc.), così come definiti
dall’art. 174 del reg. TULPS, sono soggetti alla verifica dei criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 17
dicembre 1992, n. 564.
2. La licenza non può essere concessa se la sorvegliabilità dell’esercizio pubblico non è conforme
alle disposizioni previste dal decreto citato nel precedente comma.
3. Ai sensi dell’art. 153 del reg. TULPS, l’autorizzazione amministrativa può essere revocata se
l’esercizio non si presta per essere convenientemente sorvegliato.
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CAPITOLO XVII
SANZIONI
Art. 97 – Applicazione delle sanzioni
Fermo restando le sanzioni penali previste dalla legge, per quanto non espressamente indicato nei
precedenti capitoli, le violazioni al presente regolamento sono punite a norma degli art. 17 bis, 17
ter, 17-quater, 110 e 221-bis del tulps nonché dell’art. 7bis del d.lgs. 267/00, salvo diverse
disposizioni di legge.
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Dal 05 al 19 giugno p.v. sarà disponibile presso la Segreteria