ALLEGATI ALLA RELAZIONE DEL 1^ SEMESTRE 2014 SUL CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA (art. 5, comma 8, Regolamento d’ente sul sistema dei controlli) 1 di51 INDICE ALLEGATI 1. 2. 3. 4. 5. Linee Guida n. 11 Affidamenti in house............................. pag. 3 Linee Guida n. 12 Quote Associative.................................. pag. 15 Linee Guida n. 8 riedizione Lavori somma urgenza.............. pag. 31 Circolare del 3.7.2014 su Lavori somma urgenza................ pag. 47 Atto 928/2014 Costituzione Unità di Controllo.................... pag. 50 2 di51 SEGRETERIA GENERALE CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA Linee guida n. 11 AFFIDAMENTI IN HOUSE 1. L’AFFIDAMENTO IN HOUSE – DEFINIZIONE E CENNI Le determinazioni oggetto di controllo preventivo 2014 riguardano gli affidamenti disposti nei confronti delle Società in house dell’ente di cui l’Amministrazione Provinciale è socio costituente. Si tratta di 3 Società a capitale interamente pubblico cui sono affidati alcuni servizi strumentali all’attività dell’ente: • Florence Multimedia s.r.l. • Agenzia Fiorentina per l’Energia s.r.l. • Linea Comune s.p.a. In questo frangente la Provincia di Firenze, quale committente pubblico, in deroga al principio generale dell’evidenza pubblica, invece di procedere all’affidamento all’esterno di determinate prestazioni, provvede in proprio all’esecuzione delle stesse affidando il servizio ad altra entità giuridica di diritto pubblico mediante il sistema dell’affidamento diretto in house providing, ossia senza gara. L’in house providing (espressione utilizzata per la prima volta nel libro bianco del 1998 dalla Commissione Europea in riferimento al settore degli appalti pubblici) costituisce un modello organizzativo, avente come riferimenti giuridici principalmente la normativa e la giurisprudenza comunitaria, in cui la pubblica amministrazione provvede da sé al perseguimento degli scopi pubblici nell’ambito del suo potere di auto-organizzazione e del principio comunitario di autonomia istituzionale. L’affidamento in house providing può riguardare: - i servizi strumentali e/o - i servizi pubblici locali di cui non si tratterà in questa sede. 3 di51 IMPORTANTE: Le presenti Linee Guida si riferiscono unicamente alla tipologia utilizzata dall’Amministrazione Provinciale ovvero gli affidamenti di servizi strumentali a Società in house. 1.1 Normativa di riferimento Come tutti gli affidamenti per i quali l’ente intende rivolgersi a soggetti esterni, anche gli affidamenti in house providing sottostanno a regole precise dettate sia dal legislatore comunitario che nazionale e delle quali la Direzione che intende procedere all’affidamento deve tenere conto nel predisporre il proprio provvedimento. ● Normativa e giurisprudenza comunitaria, in particolare: - la nuova Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli Appalti Pubblici approvata in data 15.1.2014 dal Parlamento europeo, di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea è che sostituirà la Direttiva 2004/18/CE. Essa per la prima volta traduce in un dato normativo gli elementi di principio dettati a suo tempo dalla sentenza Teckal (18.11.1999) e sviluppati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in materia di affidamenti in house. In particolare, l’articolo 12 di tale Direttiva stabilisce le condizioni che consentono l’esclusione di un appalto pubblico dall’ambito applicativo di tale normativa ovvero i casi in cui è possibile ricorrere all’affidamento in house. - le seguenti sentenze della Corte di Giustizia Europea che tentano di individuare il difficile punto di equilibrio fra i principi a tutela della libera concorrenza ed il potere di auto-organizzazione riconosciuto alle amministrazioni pubbliche degli Stati membri o la cosiddetta sentenza Teckal (Corte Giustizia Europea 18.11.1999 sentenza 107/98) o la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6.4.2006 (Corte Giustizia I Sezione causa c-410-04) ● Normativa e giurisprudenza italiana, in particolare: - Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8756 del 15.6.2002 - D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006, articolo 13 - D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008, articolo 18 - D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011, articolo 3-bis - D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012, articolo 4 - la Legge di Stabilità 2014 nelle parti riguardanti le Società e gli organismi partecipati (commi da 550 a 571 dell’articolo 1) - numerose sentenze del Consiglio di Stato, del T.A.R. e della Corte dei Conti 4 di51 sono intervenute sull’argomento dettagliandone le modalità applicative. Tali norme saranno illustrate nel corso delle presenti Linee Guida in relazione ai diversi argomenti trattati. 2. LIMITI DI UTILIZZO DELL’AFFIDAMENTO IN HOUSE Il ricorso all’affidamento in house, in quanto derogatorio rispetto al metodo di scelta del contraente mediante gara pubblica, ha dei limiti ben delineati e rigorosi. Tali limiti, stabiliti ab origine dalla cosiddetta “Sentenza Teckal” (1999) sopracitata ed adesso tradotti in norma dall’articolo 12 della Direttiva del Parlamento Europeo del 15.1.2014, sono stati, in questo frangente temporale, confermati anche dalla giurisprudenza italiana che ha inteso comprimere l’utilizzo di questa tipologia di affidamenti consentendo alla pubblica amministrazione di ricorrere, legittimamente, agli affidamenti in house SOLO se sussistono le seguenti condizioni: 1. l’esercizio da parte dell’ente committente, sul soggetto affidatario, di un “controllo analogo” a quello che esercita sui propri servizi. Il “controllo analogo rappresenta pertanto uno dei cardini della legittimità degli affidamenti in house (Corte di Giustizia Europea sentenza 18.11.1999, causa C-107/98 e sentenza 11.5.2006 causa C-340/04). Esso consiste in un controllo effettivo e non solo formale o apparente, analogo a quello esercitato dalla P.A. sulle proprie strutture, da realizzarsi mediante i seguenti fattori: 1) il controllo del bilancio 2) il controllo sulla qualità dell’amministrazione societaria 3) la spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti 4) la totale dipendenza dell’affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali L’Amministrazione Provinciale di Firenze ha disciplinato le modalità di esercizio del “controllo analogo” da esercitare sulle proprie Società in house con Deliberazione G.P. n. 152 del 20.11.2013 “Linee di Indirizzo per l’esercizio del controllo analogo nelle Società Partecipate in house”, in particolare di quello che compete ai Dirigenti titolari dei Contratti di servizio stipulati con le Società in house. Si rinvia per approfondimenti al sopracitato atto di indirizzo non essendo quest’ultimo oggetto delle presenti Linee Guida. 2. la realizzazione, da parte del soggetto affidatario, della propria attività con l’ente committente (o gli enti committenti) che la controlla. Tale misura impone un rapporto di stretta strumentalità fra le attività dell’impresa in house e le esigenze pubbliche che l’ente controllante è chiamato a soddisfare. 5 di51 Sul concetto di “propria attività” si segnala che: - Il cd. decreto Bersani (D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006, articolo 13) stabilisce che le società strumentali devono operare esclusivamente con gli enti costituenti (o partecipanti o affidanti) e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara e non possono partecipare ad altre Società o enti. - secondo il diritto comunitario è possibile, per le Società in house, una marginale attività non rivolta all’ente/agli enti di riferimento. La Direttiva del Parlamento Europeo sugli appalti del 15.1.2014, all’articolo 12 ha infatti fissato nell’80% la percentuale di attività societaria che deve essere rivolta all’Amministrazione controllante. 3. Assunzione dell’onere, da parte della P.A., della dimostrazione dell’effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga alle regole in materia di appalti pubblici in quanto non confacenti ai fini dell’ente. L’accertamento dei presupposti per la configurabilità dell’in-house providing, pertanto, va sempre condotto in concreto ed in modo rigoroso. 4. A decorrere dal 1^ gennaio 2014, l’affidamento in house è possibile solo in favore di Società a CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO ex art. 4, commi 7 e 8, D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Tale condizione sussisteva, in effetti, anche prima dell’entrata in vigore del D.L. 95/2012 in quanto discendeva dal fatto che il controllo analogo non può essere esercitato su una Società ove sia presente capitale privato capace di esercitare diritto di veto sulle decisioni assunte. La Direttiva del Parlamento Europeo sugli appalti del 15.1.2014 tuttavia introduce la possibilità di partecipazione di capitali privati in Società in house purchè in misura che non comporti potere di controllo o di veto, cioè a condizione che tali capitali privati non consentano un’influenza determinante su tali Società. Sempre ai sensi del D.L. 95/2012, art. 4 comma 6, è vietato l’affidamento in house nei confronti di enti di diritto privato (Fondazioni e Associazioni di cui agli articoli 11-42 del Codice civile). L’acquisizione di beni e servizi da tali organismi deve infatti avvenire esclusivamente in base a procedure ad evidenza pubblica. Sono tuttavia consentiti, ai sensi del sopracitato comma 6, affidamenti diretti in favore di associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni non governative e cooperative sociali. Riassumendo, l’’affidamento in house determina un rapporto tra Società ed Amministrazione 6 di51 non riconducibile ad un rapporto contrattuale tra due soggetti autonomi e distinti, bensì ad un’ipotesi di “delegazione interorganica” nella quale la Società esterna presenta caratteristiche tali da poterla qualificare come “longa manus” dell’ente stesso, come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa; in tale ipotesi pertanto non è necessario che la P.A., per l’affidamento dei servizi, proceda con gara pubblica (Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 1/2008). 3. OGGETTO E FASI DELL’AFFIDAMENTO IN HOUSE 3.1 Oggetto dell’affidamento in house La P.A. può ricorrere all’affidamento in house nei seguenti casi: - per l’acquisizione di beni e servizi strumentali in funzione della sua attività e - per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di sua competenza. Si tratta pertanto di attività accessorie, complementari e funzionali rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali proprie della P.A. Non sono propriamente attività strumentali le attività coincidenti con le funzioni o le attività finali delle P.A., corrispondenti alla loro missione istituzionale (ad esempio studi di fattibilità o valutazioni preordinate a scelte di carattere programmatorio). Come già comunicato a tutti i Dirigenti dell’ente con circolare prot. 2168 del 4.7.2011 a firma del Segretario Generale, per giungere ad un corretto affidamento in house è necessario rispettare la finalità e l’oggetto sociale di ciascuna Società alla quale si intende ricorrere per l’espletamento di un servizio onde evitare di stravolgerne la natura e di esporre la stessa, ma anche l’ente, ad eventuali responsabilità. Sul sito dell’ente, all’indirizzo http://www.provincia.fi.it/trasparenza/societa-partecipate/ sono reperibili gli Statuti societari aggiornati ove è possibile verificare l’oggetto sociale di ciascuna Società in house. Tale verifica non è solo necessaria per procedere all’eventuale affidamento ma diviene indispensabile anche per il rispetto di quanto imposto dall’art. 3, comma 27 e segg. della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) che richiede agli enti locali: - verificare se le partecipazioni societarie detenute effettivamente perseguano le finalità istituzionali dell’ente ed, in caso contrario, - dismettere tali partecipazioni. 7 di51 In materia di lavori pubblici, la possibilità di utilizzare il modello organizzativo dell’in-house costituisce questione non chiara, visto il silenzio del Codice dei Contratti sull’argomento. Potrebbe tuttavia essere considerata una espressa limitazione normativa il disposto dell’art. 53, comma 1, del Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006) secondo il quale “fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione”: ciò sembra escludere la possibilità di ricorrere a modelli non contrattuali come l’in-house per raggiungere lo stesso risultato. 3.2 Il contratto di servizio Il contratto di servizio è lo strumento con il quale la P.A. regola il rapporto negoziale di affidamento di un servizio con la Società in house, in esecuzione della scelta organizzativa già effettuata dall’Amministrazione in sede di costituzione della Società stessa. La giurisprudenza ha avuto modo di rimarcare che tale atto è necessario non ritenendo sufficiente la mera deliberazione dell’organo amministrativo dell’ente pubblico che abbia autorizzato l’affidamento del servizio (Consiglio di Stato sez. V, 30.8.2005 n. 4428 e 3.2.2005 n. 272 nonché Corte dei Conti Lombardia, deliberazione 78/pareri/2008). La stipula del contratto di servizio, da redigersi in forma scritta, rientra tra le competenze dei Dirigenti ai sensi dell’art. 107 del TUEL. Il Dirigente competente alla stipula è quello della struttura dell’Amministrazione interessata ai servizi offerti dalla Società in house, cui sono anche affidati i capitoli di spesa sui quali disporre l’impegno occorrente per le prestazioni affidate. Ad esso competono altresì le funzioni in materia di controllo analogo precedentemente descritte. Il contratto di servizio viene approvato con apposita determinazione dirigenziale della quale costituisce parte integrante. Al contratto di servizio viene altresì allegato il cosiddetto Piano delle Attività contenente l’elenco e la descrizione dei servizi che la Società in house si impegna ad erogare in relazione al contratto stipulato. Detto Piano può essere aggiornato annualmente. Per quanto riguarda la modalità di stipula contrattuale del contratto di servizio si rileva la prassi, nell’Amministrazione, di procedere con scrittura privata non autenticata. Tale prassi appare confermata, nella sua legittimità, da una recente deliberazione della Corte dei Conti (sez. di controllo Sicilia deliberazione 21.1.2014) secondo la quale l’affidamento in house è assimilabile ad una trattativa privata e, come tale, può essere validamente contrattualizzato in forma di scrittura privata non autenticata. 8 di51 Il Regolamento sui contratti d’ente stabilisce che “Di norma, sono stipulati per atto pubblico o pubblico amministrativo i contratti di importo superiore ad euro 50.000,00” (art. 23, comma 1) Si ritiene pertanto che la scelta fra forma pubblica e scrittura privata possa essere rimessa, in ultima analisi, alla concorde volontà dei contraenti tenendo conto della soluzione che comporta il minor aggravio economico per l’ente, come indicato dalla Corte dei Conti, (Corte Conti Lombardia, deliberazione 78/pareri/2008). Affinchè il contratto di servizio stipulato con una Società in house costituisca realmente un efficace strumento di regolazione dei rapporti tra le parti, nonché un valido strumento di controllo da parte dell’ente, esso deve avere il seguente contenuto: • oggetto e durata del contratto • oneri a carico dell’Amministrazione • obblighi delle parti • determinazione della tariffa a carico dell’utenza nel caso in cui il servizio non sia esclusivamente a carico dell’ente • attività di controllo e vigilanza da parte dell’Amministrazione • previsione annuale degli specifici indicatori di qualità o standard di servizi e degli obiettivi gestionali minimi da valutare mediante indicatori, economici, finanziari, contabili ed organizzativi • personale della Società previsto per l’attività • sistema sanzionatorio • soluzione delle controversie • ipotesi e presupposti che consentano interventi di modifica al contratto • forme di tutela degli utenti 3.3. Atti aggiuntivi al contratto di servizio Ove non sia stata possibile una programmazione preventiva di alcuni servizi da affidare alle Società, è possibile procedere ad affidare alle stesse ulteriori attività, sempre in coerenza con le loro finalità statutarie, a cura dei Dirigenti delle varie Direzioni dell’ente che dovranno altresì provvedere ad impegnare le relative risorse finanziarie. Essi saranno i responsabili di tali ulteriori contratti di servizio e, previo raccordo con i Dirigenti responsabili dei contratti/quadro, svolgeranno le attività previste in materia di “controllo analogo”. L’affidamento di ulteriori attività rispetto al contratto base dovrà comunque avvenire assicurando: a) la contrattualizzazione, con apposito atto, del rapporto (tempi e modalità di espletamento dell’attività, individuazione chiara e dettagliata della prestazione o della fornitura, dei soggetti che effettuano la prestazione, responsabili del contratto, penali, regole generali di 9 di51 adempimento, forme di controllo sulla prestazione, modalità di pagamento, controversie, ….); b) l’attestazione della congruità e convenienza resa secondo le indicazioni contenute al successivo paragrafo 4 punto 4. 3.4 Determinazioni di affidamento All’interno del periodo, solitamente pluriennale, di vigenza del contratto di servizio i Dirigenti responsabili dello stesso o i Dirigenti firmatari di contratti aggiuntivi adottano le determinazioni dirigenziali di affidamento, alle Società in house, dei singoli servizi ed impegnano le relative risorse finanziarie. 4. ELEMENTI ESSENZIALI DELLE DETERMINAZIONI DI AFFIDAMENTO IN HOUSE Il controllo di regolarità amministrativa impostato dall’ente si propone di verificare il grado di conformità degli atti adottati con la normativa vigente in materia. Esaminate le determinazioni di affidamento in house degli ultimi sei mesi del 2013 sono stati individuati i seguenti elementi di criticità: o Incongruenza dei riferimenti normativi all’affidamento diretto ex art. 125 del Codice dei Contratti non applicabile agli affidamento in house, derogatori rispetto alla disciplina sugli appalti. o Mancanza di indicazione delle motivazioni per cui si decide di non coinvolgere operatori economici esterni, derogando così alle regole sulla concorrenza, o Mancanza delle indicazioni in ordine all’avvenuta informazione/richiesta di verifica/richiesta di autorizzazione al Dirigente titolare del contratto di servizio/quadro in caso di affidamento aggiuntivo disposto da altro Dirigente. o Pubblicazione dei dati dell’affidatario disposta ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 (Trasparenza) riferito a fattispecie non attinente con gli affidamenti in house (contributi) o Carenza delle informazioni relative alla pattuizione del prezzo con la Società in house (richiesta preventivo, illustrazione piano delle attività e dichiarazione congruità del prezzo proposto). Nella redazione delle determinazioni in parola sarebbe innanzitutto opportuno prevedere un approccio espositivo diverso da quello riscontrato nella prassi e cioè: - prima di tutto si dovrebbe individuare la finalità che si intende raggiungere, ovvero l’acquisizione di un determinato servizio, poi - prevedere la possibilità di utilizzo della società in house per conseguire tale fine. 10 di51 Tali determinazioni richiedono un’adeguata motivazione ovvero l’indicazione dei presupposti e delle scelte compiute dall’Amministrazione nel rispetto delle norme vigenti, attraverso i seguenti elementi di legittimità dell’atto: 1. Indicazione del fine perseguito La determinazione deve indicare il fine di pubblico interesse che l’Amministrazione intende perseguire mediante l’affidamento in questione fornendo: a) l’adeguata rappresentazione delle circostanze che rendono necessario ricorrere all’affidamento del servizio, b) indicazione delle utilità economiche e tecniche che si intendono conseguire con l’affidamento del servizio, c) l’indicazione dettagliata del servizio o della prestazione che si ha l’esigenza di acquisire. 2. Indicazione dei presupposti di fatto e di diritto Ricostruzione coerente e logica dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione del Dirigente/P.O. di ricorrere all’affidamento in house con attestazione dell’effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga alle regole in materia di appalti pubblici in quanto non confacenti ai fini dell’ente. Si tratta quindi di indicare gli elementi che fanno ritenere che il modello scelto (l’in house providing) possa garantire il conseguimento dell’obiettivo della procedura secondo criteri di necessità, adeguatezza e proporzionalità. Fra i presupposti possono anche essere richiamati le finalità statutarie, le deliberazioni di costituzione delle Società in house ed il contratto di servizio/quadro vigente. 3. Illustrazione dell’attività istruttoria svolta Tale rappresentazione deve evidenziare la ragionevolezza e logicità della scelta compiuta nonché dare conto degli esiti dell’attività istruttoria svolta. In tale ambito può essere inserito il richiamo al preventivo di spesa richiesto alla Società e l’illustrazione del progetto di dettaglio e della proposta economica ricevuti dalla Società. Qualora si tratti di affidamento aggiuntivo rispetto al contratto principale occorre attestare che la prestazione richiesta non rientra nel contratto di servizio/quadro previa acquisizione del parere del Dirigente titolare di tale contratto in ordine alla non riconducibilità delle attività affidate a tale contratto principale. Sarebbe opportuno che l’atto desse conto dell’avvenuta verifica, sulla base dei principi di economicità e massimizzazione dell’utilità per l’ente, degli obiettivi pubblici che si 11 di51 intendono perseguire e le loro modalità organizzative/attuative (riguardo ai tempi necessari per la realizzazione delle attività, alle risorse umane da impiegare ed al livello qualitativo delle prestazioni). 4. Attestazione in ordine alla congruità e convenienza del prezzo proposto La congruità della spesa prevista per l’affidamento di un servizio ad una Società in house deve essere attestata dal Dirigente/P.O. che dispone tale affidamento. Tale dichiarazione deve essere resa non attraverso semplici formule di stile ma ancorandola a riferimenti concreti ed indicando analiticamente il termine di confronto che fa ritenere congrua la spesa. Infatti, anche l’affidamento in house deve avvenire attraverso una comparazione che dimostri la convenienza di tale affidamento diretto che comunque costituisce una deroga alle regole del mercato e della concorrenza. A tal fine sarebbe sempre opportuno provvedere a richiedere più preventivi, anche solo come indagine di mercato, allo scopo di poter motivare compiutamente la convenienza della scelta effettuata. Come già comunicato ai Dirigenti/P.O. dell’ente con circolare prot. 86016 del 21.2.2014 a firma del Segretario Generale dell’ente, si precisa che la legge di Stabilità 2014 (147/2013), all’articolo 1 comma 553, nel coinvolgere le Società Partecipate nella realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, individua nei prezzi di mercato per prestazioni similari i parametri standard di riferimento per i servizi strumentali ovvero stabilisce che il costo dei contratti di servizio non può essere superiore a quello praticato in regime di concorrenza. 5. Dati dell’affidatario, oggetto del contratto, durata e valore economico La determinazione di affidamento deve riportare i dati identificativi della Società in house affidataria, l’oggetto del contratto di affidamento, la descrizione del servizio acquistato, la modalità di stipula contrattuale ed ogni altra clausola contrattuale ritenuta essenziale. La durata rappresenta un elemento essenziale e come tale deve essere individuata con chiarezza ed essere adeguata al tempo di realizzazione delle prestazioni che si vanno ad affidare. Il valore economico del contratto è determinato dal costo del servizio affidato, dall’IVA per tempo vigente nonché dagli eventuali costi (ad esempio costi per la sicurezza). 6. Accertamenti condotti sull’affidatario Gli affidamenti in house, in carenza del requisito della “terzietà” tipico degli appalti, sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 12 di51 136/2010 e s.m.i. (AVCP Determinazione n. 4/2011 LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136, paragrafo 3.6). Non deve pertanto essere acquisito il codice CIG. L’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, del Durc delle Società in house affidatarie, il cui obbligo non è rinvenibile in specifiche norme di legge, è comunque una facoltà del Dirigente responsabile del contratto. 7. Impegno di spesa Con la determinazione di affidamento si procede ad impegnare, sul competente capitolo di Bilancio, nei limiti delle somme ivi disponibili, la somma occorrente per l’acquisizione del servizio. Si ricorda che dall’anno 2012, la gestione dei contratti di servizio deve assicurare il rispetto dei nuovi principi contabili dell’ente (D. Lgs. 118 del 23.6.2011 art. 36 “Sperimentazione”) nonché la conciliazione annuale debiti/crediti che prevede l’allineamento fra gli impegni assunti nell’esercizio di riferimento ed i corrispettivi che le Società iscriveranno quali crediti nel medesimo esercizio. Tale adempimento, richiesto ex art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012, richiede un costante raccordo con le Società affinchè ogni impegno di spesa sia armonizzato ed allineato, all’interno, con la parte effettivamente realizzata del servizio affidato e con la conseguente iscrizione fra i crediti societari del corrispettivo per tale parte spettante. 8. Adempimenti in materia di Trasparenza (D. Lgs. 33/2013) Gli obblighi di pubblicazione dei dati in materia di Società partecipate sono previsti dal D. Lgs. 33/2013, in particolare dall’articolo 22 inerente gli organismi partecipati. Tali obblighi sono assolti mediante la pubblicazione dei dati nella sezione Partecipate http://www.provincia.fi.it/trasparenza/societa-partecipate/ dell’Amministrazione Trasparente del sito dell’ente a cura dell’Ufficio Partecipate. Fra tali dati viene aggiornato, almeno annualmente il dato inerente “l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’Amministrazione” relativo a ciascuna Società in cui confluiscono tutti gli importi relativi ai singoli affidamenti disposti durante l’anno in favore delle tre Società in house. La pubblicazione, come sopradetto, è effettuata dall’Ufficio Partecipate. Si ritiene sussistere anche per gli affidamenti in house l’obbligo di pubblicazione dei dati recato dall’articolo 37 inerente i contratti di lavori, servizi e forniture. Esso viene assolto mediante la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione 13 di51 Trasparente, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti” all’interno della categoria “Legge Anticorruzione – art. 37 D. Lgs. 33/2013. L’inserimento dei dati avviene tramite il seguente collegamento informatico http://webx.intranet.provincia.fi.it/anticorruzione/ ed assolve anche agli adempimenti richiesti dalla Legge Anticorruzione (articolo 1, comma 32, L. 190/2012). In sede di redazione della determinazione di affidamento in house occorre inserire la seguente attestazione: “Il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell’ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto dagli articoli 22 e 37 del D. Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1, comma 32, della L. 190/2012” Attenzione: Per le determine di affidamento in house non deve essere citato l’obbligo di pubblicazione recato dagli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 riferito a contributi, sovvenzioni, ecc….., fattispecie diverse e non attinenti. 9. Ricorso a terzi da parte della Società Nel caso in cui il servizio strumentale da affidare richieda lo svolgimento di molteplici attività sarà necessario scindere ciò che la Società può svolgere direttamente da ciò che invece dovrà affidare a terzi. Per tale ultima parte la Società dovrà infatti ricorrere al mercato, fornendo le seguenti garanzie che il Dirigente/P.O. affidante deve controllare: - di ricorrere al mercato secondo le regole previste per le amministrazioni pubbliche - convenienza ed economicità della spesa 14 di51 SEGRETERIA GENERALE CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA Linee guida n. 12 QUOTE ASSOCIATIVE 1. QUOTE ASSOCIATIVE. INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE Fra le tipologie di atti sottoposti a controllo preventivo di regolarità amministrativa per l’anno 2014 rientrano le determinazioni di impegno di spesa per il pagamento di “quote associative” sia nei confronti di organismi partecipati che nei confronti di altri organismi con i quali vige unicamente un rapporto di mera adesione. Si fornisce di seguito la descrizione del significato attribuito, nelle presenti Linee Guida, ai concetti di “quote associative”, di “partecipazione” e di “mera adesione”, vista l’ampiezza delle casistiche rientranti in tali fattispecie. 1.1 Definizioni utilizzate: “Quote associative” In riferimento alle determinazioni dirigenziali dell’ente, il tag/etichetta “quote associative” deve essere utilizzato, per praticità, per diverse tipologie di spesa che l’ente sostiene nei confronti di organismi o partecipati o dei quali è comunque, a diverso titolo, socio. Si tratta in ogni caso di somme che realizzano un vincolo tipicamente contrattuale tra un organismo ed i soggetti ad esso aderenti finalizzato: - all’acquisizione oppure - al mantenimento dello status di socio L’acquisto di una quota di capitale, nel caso di Società, o di quota parte del fondo dotazione di una Fondazione o di un’Associazione, è una spesa finalizzata all’acquisizione dello status di socio, da allocare nel Bilancio dell’ente in conto capitale. La determinazione di impegno di spesa deve essere etichettata con il tag “quote associative”, nel significato più ampio di tale classificazione. Le presenti Linee Guida trattano delle somme versate dall’Amministrazione, per mantenere, con pagamenti perlopiù a cadenza annuale, il suo “status” di Socio di un 15 di51 qualsivoglia organismo o ente. Tali somme possono avere diverse denominazioni, quali ad esempio: - quote associative - quote di partecipazione - contributi sociali - quote sociali - quote consortili - quota di mera adesione o abbonamento annuale o mera sottoscrizione Sono escluse dalla presente trattazione: - le spese relative a corrispettivi per prestazioni di servizio svolte da organismi partecipati, rientranti in parte nella fattispecie “Affidamenti in house” ed in parte nella fattispecie “Affidamenti diretti” o “Affidamenti in economia”, entrambe oggetto di specifiche Linee Guida, - le spese sostenute dall’ente a titolo di erogazioni svincolate dallo status di socio, ovvero di contributi o cofinanziamenti, anch’esse oggetto di specifiche Linee Guida, - le spese per sponsorizzazioni, peraltro vietate per legge (art. 6, comma 9, D.L. 78/2010 conv. con L. 122/2010). 1.2 Definizioni utilizzate: “Partecipazione” Il concetto di “partecipazione” configura un peculiare rapporto fra l’ente e l’organismo di cui tale ente è socio in quanto implica, in ogni caso, per l’Amministrazione pubblica aderente: - la condivisione delle finalità statutarie dell’organismo - il riconoscimento della coerenza del fine perseguito dall’organismo con le proprie finalità istituzionali - la partecipazione alla costituzione del capitale o fondo di dotazione, ove presente - il versamento di quote annuali di partecipazione, ove previsto dallo Statuto - in taluni casi, il potere di nominare gli organi di governo o di controllo contabile di detti organismi o, comunque, di esercitare forme di controllo sulle decisioni assunte - forme di controllo e/o monitoraggio sugli assetti societari e sui risultati di Bilancio dell’organismo Il rapporto di partecipazione fra una P.A. ed un organismo di qualsivoglia tipologia si instaura mediante una delibera di adesione dell’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (Consiglio) contenente l’approvazione del relativo Statuto in cui sono dettagliati gli obblighi ed 16 di51 i diritti legati allo status di socio. Parimenti, l’organo d’indirizzo dell’ente delibera in ordine ad eventuale recesso o cessazione della partecipazione. 1.3. Definizioni utilizzate: “Mera adesione” La mera adesione configura un rapporto fra l’ente ed un organismo, solitamente un’Associazione, nel quale, a fronte del pagamento di una quota annuale di adesione o abbonamento, la P.A. ottiene un beneficio o un servizio. Tale tipologia di adesione non richiede la condivisione delle finalità statutarie dell’organismo né l’approvazione dello Statuto dell’organismo da parte della P.A. 2. TIPOLOGIE DI ORGANISMI E RIFERIMENTI NORMATIVI Per “organismo partecipato” s’intende, nelle presenti Linee Guida, un qualsiasi organismo o ente, di diritto pubblico o privato cui la P.A. aderisce o come Socio Fondatore (presente nell’atto costitutivo) o come semplice Socio Sostenitore o Partecipante (adesione successiva alla costituzione dell’organismo). In ogni caso la P.A. approva lo Statuto dell’organismo e ne condivide le finalità dell’oggetto sociale. Con il termine “altri organismi” invece ci si riferirà, nel presente contesto, a quei soggetti, perlopiù Associazioni, con le quali vice unicamente un rapporto di mera adesione consistente nel pagamento di una quota annuale o abbonamento. Si illustrano di seguito le tipologie di organismi con le quali può essere instaurato, da parte della P.A., un rapporto di partecipazione e per ognuna di tali tipologie si riportano i peculiari riferimenti normativi. In via generale il pagamento delle quote associative trova la propria disciplina di attuazione nello Statuto o nell’Atto costitutivo degli organismi, per alcuni dei quali il Codice Civile riconosce la facoltà di imporre contributi ai soci per il finanziamento delle proprie attività. Gli organismi partecipati possono essere: • Fondazioni • Associazioni • Istituzioni e Aziende Speciali • Società • Consorzi • Società consortili 2.1 Fondazioni ed Associazioni 17 di51 Le Fondazioni sono enti morali dotati di personalità giuridica, disciplinati dal Codice Civile, che hanno quale elemento costitutivo essenziale l’esistenza di un patrimonio destinato alla soddisfazione di uno scopo di carattere ideale. Tale patrimonio costituisce il fondo di dotazione della Fondazione, composto dall’apporto in denaro versato dai soci fondatori al momento della costituzione. Le Associazioni, pure disciplinate dal Codice Civile, sono enti morali di diritto privato formate da almeno due persone che perseguano uno scopo legittimo e privo di lucro. Il patrimonio non è un loro elemento essenziale. Con l’atto costitutivo due o più soggetti si obbligano, attraverso un’organizzazione stabile, a perseguire uno scopo comune non economico. Generalmente l’atto costitutivo non prevede il versamento di denaro dei Soci Fondatori. Gli articoli 14 “Atto costitutivo “ e 16 “Atto costitutivo e Statuto. Modificazioni” del Codice Civile stabiliscono che le Fondazioni e le Associazioni devono essere costituite con atto pubblico il quale, come lo Statuto, deve contenere, fra l’altro, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Per le Associazioni tali articoli prevedono inoltre che lo Statuto debba determinare i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. Lo Statuto dell’Associazione, ed in molti casi anche lo Statuto della Fondazione, prevede che i soci sono tenuti all’erogazione annuale di una quota associativa o di partecipazione per sostenere le attività ordinarie dell’organismo. Il pagamento di dette quote costituisce obbligo per la pubblica amministrazione aderente la quale è tenuta ad assumere impegni di spesa pluriennali da iscrivere nel proprio bilancio a titolo di Trasferimenti Correnti. A tale obbligo corrisponde, generalmente, la previsione statutaria secondo cui il mancato pagamento della quota associativa del socio comporta l’esclusione dall’organismo, ravvisando in questo caso uno dei “gravi motivi” previsti dall’articolo 24 del Codice Civile per detta esclusione. In tal caso, comunque, la previsione del Codice Civile secondo cui “la deliberazione di esclusione dell’associato è di pertinenza dell’Assemblea, è derogabile con lo Statuto il quale può attribuire detto potere ad organi diversi” (Sentenza sez. I Cassazione Civile n. 6725 del 10.12.1988). Lo Statuto infatti può demandare agli organi dell’organismo la determinazione dei diritti e doveri degli associati, come ad esempio la misura della quota di partecipazione annuale. Il socio ha comunque la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria contro il provvedimento di esclusione, sempre ai sensi del sopracitato art. 24 C.C. Il pagamento della quota associativa, ove lo Statuto dell’organismo non preveda un diverso termine, deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. La P.A. “non può però accollarsi l’onere di ripianare di anno in anno le perdite gestionali della Fondazione …. poiché alle stesse deve essere in grado di far fronte la Fondazione col suo 18 di51 patrimonio” (Corte dei Conti Sezione Lombardia deliberazione 979/2010 e Sezione Piemonte deliberazione 24/2012). Esercizio del diritto di recesso da Fondazioni ed Associazioni L’art. 24 del Codice Civile stabilisce che l’associato può sempre recedere dall’associazione/fondazione, salvo il caso in cui abbia assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere sempre comunicata per iscritto agli amministratori dell’organismo ed ha effetto allo scadere dell’anno in corso, sempre che sia stata presentata almeno tre mesi prima della fine dell’anno. E’ comunque dovuta la quota associativa per l’anno del recesso. In ogni caso, qualora ci si voglia dimettere da un’associazione/fondazoine, occorre sempre far riferimento anche alle disposizioni previste in materia dallo statuto di tali organismi. La cessazione, a qualsiasi titolo (recesso, esclusione ecc..), dello status di socio non dà diritto alla restituzione delle quote versate né comporta diritti sul patrimonio dell’organismo, ove presente. 2.1.1 Associazioni degli enti locali Si tratta dell’Anci, Upi, Aiccre, Uncem, Cispel, Legautonomie e delle altre Associazioni che hanno come finalità il potenziamento ed il coordinamento delle attività degli enti locali, oltre a rappresentare tali enti presso gli organi dello Stato centrale. L’articolo 270 del TUEL stabilisce le modalità di erogazione, da parte degli enti soci, dei contributi previsti dagli organi statutari competenti di tali Associazioni e prevede, al comma 3, il diritto di recesso da esercitarsi entro il 31 ottobre di ogni anno con esclusione dell’obbligo di pagamento della quota associativa dal 1^ gennaio dell’anno successivo. 2.2 Istituzioni ed Aziende Speciali L’Istituzione, come risulta dall’art. 114 del TUEL 267/2000, è un organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi locali privi di rilevanza economica, dotato di autonomia gestionale ma privo di personalità giuridica. Gli atti dell’Istituzione, in sostanza, sono imputabili direttamente all’ente locale di riferimento. Il suo ordinamento ed il suo funzionamento sono disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti dell’ente locale da cui dipende o dal proprio Statuto e Regolamento, approvati comunque dal Consiglio dell’ente locale. Spetta all'ente locale anche l’approvazione dei bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio. L'ente locale definisce infine le finalità e gli indirizzi delle istituzioni ed esercita un potere di controllo e vigilanza nonché di verifica della gestione. L'azienda speciale, sempre disciplinata dall’art. 114 del TUEL 267/2000, è ente strumentale dell'ente locale, perlopiù per lo svolgimento di servizi pubblici, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal consiglio comunale o 19 di51 provinciale. L’azienda speciale, a differenza dell’Istituzione, ha autonomia giuridica e capacità imprenditoriale ed è pertanto soggetta alle disposizioni del Codice Civile in materia d’imprese. All’ente locale spetta la fase “politica” della determinazione degli obiettivi e della vigilanza sul perseguimento e raggiungimento di questi. In entrambe le tipologie di organismo, che rappresentano forme di gestione dei servizi affidatati alla P.A., l’ente locale conferisce il capitale di dotazione e copre eventuali spese sociali. Sia le Istituzioni che le Aziende speciali, per quanto previsto nella Legge di Stabilità 2014, sono assoggettate al rispetto del patto di stabilità dell’ente di riferimento e pertanto devono essere gestite secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Devono inoltre perseguire il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio tra i costi ed i ricavi. 2.3 Società Sono società di capitali, costituite a scopo di lucro: ● la società ● la società ● la società ● la società Il Libro V, per azioni (S.p.A.) a responsabilità limitata (S.r.l.) a responsabilità limitata semplificata ('S.s.r.l o S.r.l.s) in accomandita per azioni (S.a.p.a.). Titolo V del Codice Civile disciplina, nell’ambito delle norme sulle Società, i conferimenti in denaro dei soci che entrano a far parte di una compagine societaria mediante la sottoscrizione del “contratto di società” (atto costitutivo). A parte l’iniziale conferimento in denaro, corrispondente all’acquisto di quota del capitale societario, lo status di socio di una Società non comporta il pagamento di quote associative annuali. Sono comunque ammesse, con le limitazioni sempre più stringenti imposte dalla normativa di spending review (ad esempio dall’art. 6, comma 19, D.L. 78/2010 conv. con L. 122/2010) forme di finanziamento quali: - aumenti di capitale - concessioni di crediti (prestiti a breve termine che l’ente concede alle proprie aziende per sostenerle finanziariamente - nella fase di start-up o nella realizzazione di investimenti per conto dell’ente medesimo) - concessioni di beni (locazioni che producono entrate di parte corrente) - conferimento di beni (in particolare, in riferimento a società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, reti e impianti) - contributi/trasferimenti in conto capitale (per la realizzazione di opere pubbliche o altri investimenti per conto dell’ente) 20 di51 - contributi/trasferimenti di parte corrente (contributi a fondo perduto a cui non corrisponde alcuna controprestazione per l’attività svolta dall’organismo) - corrispettivi per contratti di servizio (per società strumentali dell’ente) - fidejussioni ed altre garanzie - finanziamento dei soci (prestito con obbligo di restituzione avente lo scopo di far affluire alla Società nuove risorse finanziarie senza ricorrere ad un formale aumento del capitale sociale) - ricapitalizzazione per ripiano perdite. 2.4 Consorzi Gli enti locali possono costituire Consorzi, ai sensi dell’articolo 31 del TUEL, per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni (secondo le norme per le Aziende Speciali, ex art. 114 del TUEL, citate al paragrafo 2.4.). La costituzione di tali Consorzi avviene mediante approvazione di una Convenzione e di uno Statuto. Con legge dello Stato, in caso di rilevante interesse pubblico, può essere prevista la costituzione di Consorzi obbligatori tra enti locali per l’esercizio di determinate funzioni e servizi ex art. 31 comma 7 del TUEL. Gli enti pubblici possono altresì partecipare ai Consorzi costituiti da imprese private secondo le norme del Codice Civile (Libro V, Titolo X, Capo II); in questo caso si hanno i cosiddetti Consorzi “misti”. La partecipazione di un ente pubblico ad un Consorzio “misto” è assoggettata alle norme del Codice Civile (Libro V, Titolo X, Capo II). I tratti più rilevanti di tale partecipazione sono i seguenti: - “fondo consortile”. Si tratta di un fondo istituito al momento della costituzione del Consorzio. Esso è composto dai contributi versati dai consorziati ed anche dai beni acquistati con tali contributi (art. 2614 C.C.) - “atto costitutivo del Consorzio”. Esso deve riportare il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Tale fondo, per la durata del Consorzio, non può essere diviso. - “contributi di gestione annuali” Possono essere richiesti ai consorziati ove previsti nell’atto costitutivo o nello Statuto. Si tratta generalmente di somme richieste per la gestione delle attività ordinarie del Consorzio, quantificate annualmente dal Comitato Direttivo o analogo organo di gestione. - “recesso o esclusione” dal Consorzio. In tal caso la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso, ai sensi dell’art. 2609 C.C. si accresce 21 di51 proporzionalmente a quella degli altri Consorziati, ferma restando la possibilità di liquidare al socio uscente la parte di capitale versato nel fondo consortile. 2.5 Società Consortili Le Società Consortili, ex articolo 2615 ter C.C., sono Società che realizzano in forma commerciale il loro scopo consortile e sono pertanto soggette ad una disciplina mista (Società/Consorzio). Come per le Società, è previsto il conferimento iniziale di capitale da parte del Socio Fondatore. A differenza dagli altri tipi di Società, può essere previsto, nel loro atto costitutivo, o Statuto, l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro diversi dal conferimento iniziale. “La compresenza negli enti consortili di un duplice rapporto tra società e soci, che è al contempo di natura societaria, relativamente alla gestione della società, e di natura consortile, relativamente alla fruizione, da parte dei soci, dei beni o servizi prodotti dall'ente, comporta che la società consortile abbia necessità di reperire presso le imprese socie i mezzi finanziari idonei a coprire i costi di gestione, principalmente mediante la previsione di contributi consortili, i quali determinano un obbligo a carico dei soci e, correlativamente, non generano alcun obbligo di restituzione o di remunerazione a favore del socio che li abbia versati. (Cassazione civile 11/06/2004, n. 11081)” E’ pertanto usualmente previsto, in tali società, l’obbligo di pagamento di una quota annuale da parte degli enti soci finalizzata, di norma, alla copertura finanziaria totale o parziale delle spese amministrative ed a consentire la prosecuzione dell'attività, senza generare alcun obbligo di remunerazione o di restituzione a carico della società consortile. In caso di recesso il socio ha diritto alla liquidazione della quota versata nel fondo consortile, generalmente rivalutata alla luce del valore patrimoniale della Società alla data dell’efficacia del recesso. 3. INDICAZIONI SULLA SPESA Le norme introdotte in materia di riduzione della spesa (spending review) fin dal 2010 hanno limitato l’apporto economico della P.A. ad organismi partecipati di ogni genere (Società, Fondazioni, Associazioni ecc…) ed hanno, soprattutto, vietato la “logica del salvataggio a tutti i costi di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni d’irrimediabile dissesto, ovvero l’ammissibilità d’interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto” (Corte Conti sezione Lombardia deliberazioni 753/2010, 1081/2010 e 636/2011). 22 di51 L’articolo 6, comma 19 del D.L. 78/2010 conv. con L. 122/2010 infatti, secondo un criterio di sana gestione finanziaria, vieta aumenti di capitale, trasferimenti straordinari ecc.. a favore di Società non quotate che per tre anni consecutivi presentino perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Le spese delle P.A. per il pagamento di quote associative annuali a propri organismi partecipati, configurandosi come “trasferimenti correnti” del Bilancio dell’ente, non rientrano in tali divieti. Tuttavia tale tipologia di spesa necessita di essere ben delineata al fine di distinguerla dalle altre tipologie di spese connesse al rapporto di partecipazione fra l’ente ed un qualsiasi organismo (contributi, prestazioni di servizio, trasferimenti straordinari, altre utilità ecc…) e dalle norme di riferimento di ciascuna di esse. Di seguito si riportano i vincoli di legge vigenti sulla spesa per quote associative: 3.1 Onorificità degli incarichi degli organi di amministrazione. Il pagamento di quote associative da parte della P.A. nei confronti degli enti di diritto privato, per quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, può avvenire SOLO se gli incarichi degli organi di amministrazione di tali enti sono espletati a titolo onorifico. Tali incarichi possono dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e ad eventuali gettoni di presenza non superiori a 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di tale disposto comporta responsabilità erariale e la nullità degli atti adottati dagli enti e dagli organismi. La norma si riferisce agli incarichi di Presidente o componente degli organi collegiali di enti privati che ricevono contributi o pubbliche utilità a carico delle finanze pubbliche. L’onorificità degli incarichi non è applicabile ai Collegi dei Revisori dei Conti per quanto previsto dal D.L. 5/2012 come convertito con L. 35/2012, art. 35, comma 2-bis. Non sono soggetti a tale disposizione le ONLUS, le Associazioni di promozione sociale, gli enti e fondazioni di ricerca ed organismi equiparati e le Società. La pubblica amministrazione che si trova, pertanto, a dover erogare la quota associativa ad un proprio organismo partecipato o ad altro organismo è tenuta a verificare, prima di assumere il relativo impegno di spesa se lo stesso rientri o meno nell’ambito applicativo dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, anche mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva dell’organismo in ordine all’assoggettamento o meno alla norma in questione e, nel caso, l’onorificità degli incarichi dei propri organi collegiali e/o l’ammontare del gettone di presenza erogato. 3.2 Divieto di erogare contributi agli enti che forniscono servizi alla P.A. L’art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012 conv. con L. 135/2012 obbliga la P.A. ad acquisire servizi e prestazioni dagli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice Civile (Società, Fondazioni, Associazioni e Comitati) soltanto mediante procedure previste, dalla normativa nazionale ed in conformità con la disciplina comunitaria, per la selezione del contraente. 23 di51 La norma impone anche che tali enti di diritto privato ove forniscano servizi alla P.A., anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. In sostanza, se l’Amministrazione pubblica è fruitore diretto ed immediato di un servizio reso dall’ente di diritto privato, acquisito a titolo oneroso oppure a titolo gratuito, non può erogare contributi in favore di detto ente. La predetta norma non si applica a: - fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica - gli enti e le associazioni operanti nel capo dei servizi assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione - le associazioni di promozione sociale - gli enti di volontariato - le associazioni non governative - le cooperative sociali - le associazioni sportive dilettantistiche - le associazioni rappresentative, di coordinamento e di supporto degli enti territoriali e locali La corretta interpretazione e la concreta applicabilità di tale norma, viste le numerose esclusioni dal suo ambito applicativo e visto il concetto di “contributo” che non chiarisce se al suo interno debbano essere ricomprese anche le quote associative, richiede, da parte dell’Amministrazione pubblica, una valutazione della singola fattispecie e dei relativi puntuali contorni. Tale valutazione dovrà riferirsi, in particolare, al contenuto di eventuali convenzioni tra l’ente locale e gli enti di diritto privato interessati nonché al contenuto delle fonti regolamentari adottate dalle P.A. in materia di contributi, sovvenzioni e comunque di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (Corte dei Conti, Sezione Lombardia, parere n. 89/2013 e Sezione Piemonte, deliberazione 379/2013). La spesa sostenuta dalla P.A. nei confronti degli organismi partecipati è oggetto di costante monitoraggio e controllo da parte della Corte dei Conti. In sede di compilazione del Questionario sul Bilancio Consuntivo (applicativo SIQUEL), infatti, è richiesta la quantificazione delle somme impegnate e liquidate a ciascun organismo partecipato con indicazione dettagliata delle tipologie di spesa sostenute (prestazioni di servizi, trasferimenti correnti, spese in conto capitale ecc….) nonché con indicazione dei debiti/crediti reciproci esistenti, fra la P.A. e l’organismo partecipato, al 31.12 dell’anno di riferimento. Per le prestazioni di servizi è altresì richiesta la modalità di affidamento (diretto, in house, con gara ecc…). 24 di51 Per quanto sopra esposto è indispensabile, da parte della P.A., un accurato e costante monitoraggio delle spese sostenute nei confronti di organismi partecipati, in ogni loro possibile configurazione, vista la dovuta rendicontazione alla Corte dei Conti. 3.3 Obblighi di pubblicazione dei dati dei beneficiari 3.3.1 Pubblicazione ai fini della Trasparenza L’obbligo di pubblicare sul sito dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, gli atti di impegno di spesa per quote associative è recato dall’art. 26 del D. Lgs. 33/2013 riferito agli atti di concessione “di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” di importo superiore a 1.000,00 euro annui. L’art. 27 stabilisce le modalità ed i dati da pubblicare. L’Amministrazione Provinciale, in coerenza con il dettato normativo in materia di Trasparenza, anche al fine di non derogare al contenuto del D. Lgs. 33/2013, pubblica tutti i provvedimenti di concessione di vantaggi economici non tenendo conto dell’importo. Tale pubblicazione costituisce “condizione legale di efficacia” dei provvedimenti disposti, nel corso dell’anno solare, nei confronti di un medesimo beneficiario. L’incompleta pubblicazione configura indebita concessione, la mancata pubblicazione è rilevabile anche dal destinatario del beneficio ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’Amministrazione. Gli adempimenti relativi alla pubblicazione dei dati sopraindicati nel sito dell’ente sono di competenza dei dirigenti, ciascuno per i propri atti. In caso di omesso o incompleto adempimento i dirigenti ne avranno diretta responsabilità. Il Responsabile d’ente della Trasparenza segnalerà tali casi, in relazione alla loro gravità, alla struttura competente per i procedimenti disciplinari, al vertice politico dell’Amministrazione ed all’O.I.V. per l’attivazione di altre forme di responsabilità. In caso di organismi partecipati, nel senso di “costituiti” o “controllati” mediante nomina degli organi di governo, le somme a qualsiasi titolo gravanti sul Bilancio dell’ente pubblico, per l’anno in corso, sono altresì pubblicate, ai sensi dell’art. 22 del sopradetto Decreto, nella sezione “Partecipate” del sito della P.A. L’incompleta pubblicazione dei dati relativi agli organismi partecipati di cui all’articolo 22 comporta il divieto di erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata. 3.3.2 Pubblicazione all’Albo dei beneficiari L’altro obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari è recato dall’art. 1 del D.P.R. 118/2000 e prevede la redazione annuale di un Albo dei beneficiari cui sono stati erogati, nell’esercizio finanziario di riferimento, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio dell’ente. L’Albo, redatto dalla Direzione Servizi Finanziari, è pubblicato sul sito dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente. 3.4. Misure per la prevenzione del rischio corruzione 25 di51 La concessione di contributi o benefici economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati è stata individuata, dalla Legge Anticorruzione (L. 190/2012), come una delle aree di attività ad elevato rischio di corruzione (art. 1, comma 16, lett. c). Il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, anche a prescindere dalla rilevanza penale. In ragione di ciò l’attività di concessione di tali benefici, fra i quali possono essere ascritte le quote associative di cui alle presenti Linee Guida, è soggetta agli obblighi ed alle misure per la prevenzione della corruzione individuati nel “Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Firenze per il triennio 2014-2016” approvato con deliberazione G.P. 14/2014. Al di là delle competenze assegnate al Responsabile d’ente della prevenzione della corruzione ed alle misure di controllo e prevenzione del rischio corruzione specificamente individuate nel suddetto Piano, ciascun Dirigente deve ottemperare agli obblighi ivi previsti dall’articolo 4, in particolare: 1. concorrere alla definizione di misure idonee ed alla formulazione di specifiche proposte per prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e controllarne il rispetto da parte dei dipendenti assegnati; 2. monitorare le attività ad elevato rischio corruzione disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, 3. monitorare il rispetto dei tempi procedimentali, elemento sintomatico di rispetto del Piano ed eliminazione delle anomalie, 4. attuare le disposizioni del Piano Anticorruzione all’interno della propria struttura e predisporre relazione semestrale rispetto all’attuazione delle previsioni ivi contenute, 5. relazionarsi con il Responsabile della prevenzione della corruzione informandolo tempestivamente di qualsiasi anomalia rilevata nell’attuazione delle misure del Piano. 4. ELEMENTI ESSENZIALI DELLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI QUOTE ASSOCIATIVE Il controllo di regolarità amministrativa impostato dall’ente si propone di verificare il grado di conformità degli atti adottati con la normativa vigente in materia. Esaminate le determinazioni di pagamento di quote associative del secondo semestre 2013 sono stati individuati i seguenti elementi di criticità: 26 di51 o Sommari riferimenti al rapporto di partecipazione instaurato fra l’Amministrazione e l’organismo destinatario della quota nonché alla titolarità della partecipazione in capo al Dirigente firmatario dell’atto, di norma responsabile della struttura dell’ente che ha disposto l’adesione ad un determinato organismo. o Mancanza di indicazione della disposizione statutaria dell’organismo che prevede il versamento di quote annuali. o Carenza di indicazioni in ordine alle modalità di quantificazione dell’importo erogato. Per le determinazioni della tipologia in esame, come per tutte le altre determinazioni, è richiesta un’adeguata motivazione ovvero l’indicazione dei presupposti e delle scelte compiute dall’Amministrazione nel rispetto delle norme vigenti, attraverso la formulazione logica e coerente della vicenda e, soprattutto, attraverso l’attestazione dei seguenti elementi di legittimità dell’atto: 10.Indicazione del fine perseguito La determinazione deve indicare il fine di pubblico interesse che l’Amministrazione persegue con il mantenimento dello status di socio di un determinato organismo. In caso di organismi partecipati, ciò presuppone di aver preventivamente verificato il permanere dell’interesse dell’Amministrazione al mantenimento della partecipazione. Per le Società tale adempimento costituisce obbligo di legge ed, in caso di esito negativo, deve dar luogo alla dismissione della partecipazione. Anche per gli altri organismi partecipati, tuttavia, è necessario un costante monitoraggio sulle finalità dagli stessi perseguite ed il loro grado di aderenza con le finalità istituzionali dell’Amministrazione. I Dirigenti titolari della partecipazione e dei capitoli di bilancio sui quali è presente lo stanziamento per il pagamento della quota associativa sono invitati a verificare costantemente l’interesse dell’ente al mantenimento della partecipazione al fine di un possibile recesso o cessazione. In caso di pagamento di quota di adesione ad altro tipo di organismo è necessaria l’adeguata rappresentazione delle circostanze che rendono necessario ricorrervi, anche con indicazione dettagliata delle prestazioni che saranno acquisite in virtù del rapporto instaurato. 11.Indicazione dei presupposti di fatto e di diritto Fra i presupposti possono essere richiamati le finalità statutarie dell’organismo e la deliberazione di adesione all’organismo che ha fatto sorgere il vincolo del pagamento della quota associativa. 27 di51 Si deve altresì far riferimento allo Statuto dell’organismo, nella sua versione vigente, citando gli articoli che prevedono il pagamento di quote associative e le modalità di quantificazione delle stesse, di solito determinate in sede di approvazione, da parte dell’Assemblea o del C.d.A., del Bilancio di Previsione per l’anno in corso. Possono anche essere citate le norme indicate nelle presenti Linee Guida che ascrivono in capo ai soci il dovere del versamento della suddetta quota. 12.Illustrazione dell’attività istruttoria svolta L’attività istruttoria da illustrare nelle determinazioni in oggetto deve dar conto dell’eventuale richiesta di pagamento pervenuta da parte dell’organismo o dai rapporti intercorsi con tale organismo in ordine alla quota da versare. In caso di versamento di una quota inferiore a quella richiesta dall’organismo, laddove lo Statuto preveda per il socio la possibilità di non attenersi alla quantificazione della somma da essi determinata, occorre dare adeguata motivazione dell’importo stabilito a carico dell’ente. Rientrano nell’attività istruttoria svolta anche: - l’accertamento compiuto sull’applicabilità, nei confronti dell’organismo beneficiario, dell’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 conv. con L. 122/2010 descritto al paragrafo 3.1 delle presenti Linee Guida. - l’accertamento compiuto, in caso di organismo che eroga anche servizi all’Amministrazione, sulla legittimità della quota erogata come richiesto dall’art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012 conv. con L. 135/2012 e come descritto al paragrafo 3.2 delle presenti Linee Guida. - l’indicazione di eventuali misure assunte per la prevenzione del rischio corruzione 13.Tracciabilità e Durc Il pagamento di quote associative è escluso dagli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. e non è prevista l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, del Durc degli organismi. 14.Impegno di spesa L’impegno di spesa per il pagamento di quota associativa viene assunto sul competente capitolo di Bilancio, quale trasferimento corrente, nei limiti delle somme ivi disponibili e nel rispetto dell’annualità della quota per non incorrere nell’instaurarsi di debito fuori bilancio. 15.Adempimenti in materia di Trasparenza (D. Lgs. 33/2013) Gli obblighi di pubblicazione dei dati in materia dei beneficiari di vantaggi economici di 28 di51 qualunque genere sono previsti dai seguenti articoli del D. Lgs. 33/2013: • Per Fondazioni, Associazioni, Consorzi e ASP - dall’articolo 22 inerente gli organismi partecipati Tale obbligo è assolto mediante la pubblicazione dei dati nella sezione Partecipate http://www.provincia.fi.it/trasparenza/societa-partecipate/ dell’Amministrazione Trasparente del sito dell’ente a cura dell’Ufficio Partecipate. Fra tali dati viene aggiornato, almeno annualmente il dato inerente “l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’Amministrazione” relativo a ciascun organismo in cui confluiscono tutti gli importi in suo favore impegnati. La pubblicazione, come sopradetto, è effettuata dall’Ufficio Partecipate. Viste la non tempestive comunicazioni degli organismi partecipati in ordine ai loro assetti societari, ove il Dirigente redattore della Determina ravvisi dati incompleti o inesatti in dette pagine del sito è tenuto a segnalarlo tempestivamente all’Ufficio Partecipate ed a sospendere l’erogazione della quota associativa fino all’avvenuto aggiornamento. - dagli articoli 26 e 27 inerenti i beneficiari di contributi, sovvenzioni, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati Esso viene assolto mediante la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione “Contributi ecc….”. L’inserimento dei dati avviene tramite l’applicativo Iride, in sede d’inserimento della determinazione, mediante flag su scheda “Trasp. Art. 26-27” nella maschera “Altri dati”. In sede di redazione della determinazione di impegno di spesa occorre inserire la seguente attestazione: “Il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell’ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto dagli articoli 22, 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013” • Per Società e Società Consortili Non deve essere citato l’obbligo di pubblicazione recato dagli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 riferito a soggetti non societari. Occorre citare solo gli obblighi recati dall’articolo 22 del suddetto Decreto. • Per organismi non partecipati Ove la quota associativa riguardi organismi non partecipati gli obblighi di pubblicazione sono recati SOLO dagli articoli 26 e 27 sopra indicati. 29 di51 16.Albo dei beneficiari La redazione dell’albo dei beneficiari, di cui al precedente paragrafo 3.3.2 viene effettuata annualmente dalla Direzione Servizi Finanziari, in sede di Bilancio consuntivo. L’Albo viene pubblicato sul sito dell’ente, sezione Amministrazione Trasparente. 30 di51 SEGRETERIA GENERALE CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA Linee guida n. 8 AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA Aggiornamento del 27.2.2014 1. LAVORI PUBBLICI URGENTI O DI SOMMA URGENZA: DEFINIZIONE L’affidamento e l’esecuzione di lavori per motivi di “urgenza” o di “somma urgenza” sono procedure distinte anche se con aspetti comuni. Se ne fornirà di seguito una breve descrizione con i relativi riferimenti normativi in quanto l’esatta definizione di ciascuna delle due tipologie di lavori consente di circoscrivere ed approfondire meglio l’argomento oggetto delle presenti Linee Guida. Si ricorda che la definizione di “lavori” data dal Codice dei Contratti, all’articolo 3, commi 7 e 8, che comprende attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere, comprendenti sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. L’elenco dei lavori è contenuto nell’Allegato 1 del Codice dei contratti. 1.1. LAVORI D’URGENZA L’affidamento di lavori per motivi di urgenza può avvenire, previa redazione del verbale e della perizia estimativa di cui all’art. 175 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, comma 2, con le seguenti modalità: o procedura aperta, sempre consentita ma scarsamente applicabile alla procedura d’urgenza in quanto “la vigente normativa di settore di appalti di lavori pubblici, non prevede, nelle procedure aperte, la possibilità di ridurre i termini di ricezione delle offerte per motivi di urgenza” (cfr. AVCP parere n. 8 del 16.1.2008, cfr. altresì AVCP parere 159/2007); 31 di51 o per lavori pubblici sottosoglia può essere utilizzata la procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o alla procedura ristretta semplificata, ex articolo 122, comma 6, lettera g) del Codice dei Contratti “quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo”, con possibilità di ridurre i termini per la ricezione delle domande ad un periodo non inferiore, rispettivamente, a quindici e dieci giorni; o procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, ex articolo 57 comma 2 lettera c) del Codice dei Contratti che prevede il ricorso ad essa “nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalla procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara”, con consultazione di almeno tre operatori economici come previsto al comma 6 del sopra citato articolo 57 e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. Il presupposto per poter ricorrere a tale tipologia di affidamento è costituito dalla “non imputabilità delle circostanze di estrema urgenza alla Stazione Appaltante” (si veda Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8006 del 10.11.2010 che recita: “[…] Considera il Collegio che ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 la procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria, ai fini dell'affidamento di un appalto con la pubblica Amministrazione, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti e non da situazioni soggettive, contingibili, prevedibili e ad esse imputabili (anche per ritardo di attivazione dei procedimenti), non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Il ricorso a tale sistema di scelta del contraente, che si sostanzia in una vera e propria trattativa privata, rappresenta un'eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva. Con particolare riferimento ai requisiti dell'urgenza di provvedere, quale presupposto legittimamente di tale sistema, la giurisprudenza ha più volte chiarito che essa non deve essere addebitabile in alcun modo all'Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione (Consiglio Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882) ovvero per sua inerzia o responsabilità (Consiglio Stato, sez. V, 27 ottobre 2005, n. 5996) […]). o procedura in economia mediante cottimo fiduciario, ex articolo 125 del Codice dei Contratti per importi inferiori ad euro 200.000,00 ove i lavori disposti rientrino nella categoria generale di cui al comma 6) lettera a) dell’articolo sopradetto che comprende “la manutenzione e riparazione di opere ed impianti in caso di esigenza rapportata ad 32 di51 eventi imprevedibili e per i quali non sono realizzabili le altre procedure di affidamento”. o affidamento diretto per lavori d’urgenza di importo inferiore ad euro 40.000,00 ex art. 125, comma 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti, ove gli stessi siano ascrivibili alla categoria generale sopra riportata. 1.2. LAVORI DI SOMMA URGENZA I lavori di somma urgenza costituiscono una circoscritta tipologia di lavori cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile. L’affidamento dei lavori di somma urgenza è disciplinato dall’articolo 176 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti (D.P.R. 207/2010) che li definisce quale categoria di “lavori che si rendono necessari in circostanze che non consentono alcun indugio da parte della Stazione Appaltante e che devono rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”. Essi sono affidabili, per garantirne l’immediata esecuzione, in forma diretta entro il limite di euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. I lavori di somma urgenza pertanto vengono disposti con affidamento diretto, ex art. 125, comma 8, secondo periodo del Codice dei Contratti, nell’ambito della più ampia tipologia degli affidamenti in economia disciplinati da detto articolo. N.B. Il vigente Regolamento dei Contratti d’ente, in relazione ai lavori di somma urgenza, rinvia alle norme vigenti. Occorre pertanto che la determinazione dirigenziale per lavori di somma urgenza fondi la motivazione/legittimità delle disposizioni impartite sulla sopra riportata normativa e, solo per gli aspetti ivi non disciplinati, sul Regolamento d’ente. A titolo esemplificativo: - l’esecuzione anticipata del contratto in caso di somma urgenza, prevista dall’art. 176 Regolamento attuazione Codice dei Contratti, non deve essere disposta ai sensi dell’art. 21 del Regolamento d’ente ma della normativa nazionale - per l’attribuzione all’affidatario delle spese contrattuali si deve fare riferimento all’art. 139 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti e non all’art. 25 del Regolamento d’ente. 2. FASI DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI SOMMA URGENZA Le fasi della procedura, dettate dall’art. 176 del Regolamento di attuazione del Codice dei 33 di51 Contratti, possono essere così sintetizzate: 2.1. Redazione del verbale di somma urgenza In caso di lavori di “somma urgenza” è obbligatoria la redazione di un Verbale che, seppur analogo a quello previsto per i lavori di “urgenza” dall’articolo 175 del sopradetto Regolamento, deve essere riferito inequivocabilmente alla disciplina di cui all’articolo 176, comma 1, del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti che disciplina i lavori di “somma urgenza”. Esso deve contenere i seguenti elementi: la necessità di attivare la procedura di somma urgenza, i motivi e le cause che hanno determinato lo stato di somma urgenza, i lavori necessari per rimuoverlo nonché l’eventuale ordinazione della “immediata esecuzione” dei lavori all’operatore economico individuato dal R.U.P./Tecnico e resosi disponibile all’esecuzione (art. 176 sopracitato, commi 1 e 2). Il verbale deve essere compilato dal R.U.P. o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico incaricato e trasmesso alla Stazione Appaltante unitamente alla perizia giustificativa di cui al successivo punto 4.3. 2.2. Affidamento dell’esecuzione dei lavori di somma urgenza Il soggetto che si reca prima sul luogo (o R.U.P. o tecnico) o prende conoscenza dell’evento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, l’immediata esecuzione dei lavori affidandoli in forma diretta ad uno o più operatori economici da esso individuati. Il prezzo delle prestazioni è definito consensualmente con l’affidatario; qualora l’affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell’ordinazione si procede con il metodo previsto dall’art. 163, comma 5, del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti: la Stazione Appaltante può procedere all’ingiunzione dell’esecuzione sulla base dei prezzi offerti, con possibilità per l’appaltatore di iscrivere riserva negli atti contabili nei modi previsti dal sopracitato Regolamento. 2.3. Redazione della perizia giustificativa Il R.U.P./tecnico compila inoltre, entro il termine di dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette alla Stazione Appaltante, unitamente al verbale di somma urgenza, che provvede alla copertura della spesa ed all’approvazione dei lavori. 3. FASE DI COPERTURA DELLA SPESA E DI APPROVAZIONE DEI LAVORI I lavori di somma urgenza, disciplinati dall’articolo 176 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti (D.P.R. 207/2010) vengono disposti con affidamento diretto ad uno o più operatori economici individuati dal R.U.P. o dal tecnico che per primo si reca sul luogo ove determinate circostanze, non consentendo alcun indugio, richiedono l’immediata rimozione 34 di51 dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il tecnico o il R.U.P. redigono il Verbale di somma urgenza e la Perizia estimativa e trasmettono detti documenti alla Stazione Appaltante per la successiva copertura finanziaria ed approvazione dei lavori. La fase della copertura della spesa dei lavori di somma urgenza è stata innovata dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 che ha sostituito il previgente comma 3 dell’art. 191 del TUEL prevedendo un regime particolarmente restrittivo. Il rinnovato comma 3 dell’art. 191 del TUEL infatti stabilisce che tale spesa, ove non vi siano sufficienti risorse sui fondi specificamente previsti nel Bilancio dell’ente, debba configurarsi come DEBITO FUORI BILANCIO e come tali necessiti, per la sua copertura, del riconoscimento da parte del Consiglio. Nella Relazione illustrativa della nuova norma sopra citata si evidenzia che “si prevede una maggiore responsabilizzazione egli organi di governo per l’effettuazione di lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile. La norma infatti mira a ricondurre al sistema di bilancio le spese effettuate con procedure non tipiche in considerazione dell’urgenza di realizzare gli interventi eccezionali ed imprevedibili”. I lavori di somma urgenza vengono ora ricondotti nell’ambito dei debiti fuori bilancio e come tali vengono assoggettati alla relativa procedura coinvolgendo non solo il responsabile del procedimento ma anche la Giunta ed il Consiglio Provinciale (il previgente comma 3 dell’art. 191 contemplava una procedura più “blanda” per i lavori di somma urgenza ordinati assegnando un termine di 30 giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno, per la loro regolarizzazione). La fase della copertura della spesa e dell’approvazione dei lavori di somma urgenza prevede pertanto l’alternativa fra due diverse procedure in base alla presenza, o meno, di risorse finanziarie specificamente previste nel Bilancio dell’ente per tale fattispecie di lavori. Prima di entrare nel dettaglio delle due sopradette procedure, si forniscono alcune precisazioni sulla locuzione “fondi specificatamente previsti in Bilancio” di cui all’art. 191 comma 3 del T.U.E.L. Secondo le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti Sezione Liguria con deliberazioni 12 e 22/2013 e Sezione Piemonte con deliberazione 360/2013, si ritiene che tale locuzione si riferisca a somme presenti e disponibili su capitoli appositamente dedicati alle somme urgenze. Solo in tale ipotesi, pertanto, “il dirigente responsabile del centro di costo su cui deve essere fatta gravare la spesa deve procedere a verificare la 35 di51 presenza in bilancio di risorse disponibili da utilizzare per i lavori di somma urgenza e, nel caso di esito positivo, deve predisporre la determinazione dirigenziale per l’assunzione dell’impegno dei fondi” (cfr. Sez. controllo Piemonte, deliberazione 360/2013). Ove invece, nell’ambito del PEG del servizio che attiva la somma urgenza, vi siano stanziamenti disponibili, anche adeguati in merito alla funzione ed all’intervento, ma non su capitoli “idonei” alle somme urgenze, il Dirigente dovrà attivare la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio presso gli organi competenti. “Che poi tali fondi vadano reperiti ex novo o possano trovarsi all’interno del bilancio dell’ente non interessa al fine della corretta applicazione della norma. Altro non farà l’Ente, in sede di riconoscimento del debito, se non quello che è già previsto dagli artt. 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione) e 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio)” (cfr. Sez. controllo Liguria, deliberazioni 12 e 22/2013). Le due procedure sono le seguenti: 1. ORDINARIA PROCEDURA DI SPESA (art. 191, comma 1, del TUEL) Ove sul Bilancio dell’ente vi siano, sul competente intervento o capitolo del Bilancio di previsione, fondi a tal fine stanziati ed in misura sufficiente a coprire il costo dei lavori di somma urgenza affidati, l’Amministrazione Appaltante, tramite il dirigente responsabile del centro di costo su cui deve essere fatta gravare la spesa, approva il Verbale e la Perizia ricevuti, impegna la somma necessaria e perfeziona l’affidamento disposto in via di somma urgenza comunicando al terzo interessato l’impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all’ordinazione della prestazione. 2. PROCEDURA DI SPESA DEROGATORIA (art. 191, comma 3, del TUEL) Ove invece sul Bilancio dell’ente i fondi a tal fine stanziati non siano presenti o siano insufficienti, l’Amministrazione appaltante deve coinvolgere la Giunta ed il Consiglio nell’approvazione della spesa, configurata quale “debito fuori bilancio”. In tale circostanza infatti non è possibile per l’ente procedere all’impegno di somme sul competente capitolo o intervento di bilancio in quanto fondi non ve ne sono o non sono sufficienti. La deroga alla procedura ordinaria di spesa è pertanto una sorta di “autorizzazione” del legislatore con cui l’ente può procedere a costituire un debito fuori bilancio per tutelare interessi primari e, successivamente, procedere a “regolarizzare” a posteriori tale spesa “anomala”, assunta senza previa formalizzazione dell’impegno di spesa, ed a ricondurla nell’ambito della contabilità ordinaria dell’ente. 36 di51 In ordine alla quantificazione della spesa per lavori di somma urgenza si ribadisce che la stessa si configura come quella strettamente necessaria per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ovvero quella per la messa in sicurezza dell’area interessata all’evento emergenziale. Gli eventuali lavori “a corredo” non possono essere considerati lavori di somma urgenza e devono essere affidati con le usuali procedure previste dal Codice dei Contratti (cfr. AVCP Deliberazione 55/2012). 3.1. Procedura n. 1 Nel caso in cui siano presenti e disponibili su capitoli dedicati alle somme urgenze i fondi necessari per la copertura della spesa, il Dirigente di riferimento adotta la determinazione dirigenziale di affidamento di lavori di somma urgente contenente: - l’approvazione del Verbale di somma urgenza e della perizia estimativa ricevuti dal R.U.P./tecnico incaricato, allegandoli quale parte integrante - l’attestazione dell’esistenza dei presupposti di legge previsti per i lavori affidati - l’attestazione della legittimità della spesa e della disponibilità, su capitoli dedicati alle somme urgenze, dei fondi necessari per la sua copertura - la dichiarazione che per la copertura di tale spesa non è necessario procedere al riconoscimento di debito fuori bilancio - l’impegno di spesa necessario per la copertura della spesa - il perfezionamento individuato con dell’affidamento contestuale dei lavori comunicazione al di somma terzo urgenza interessato all’operatore dell’avvenuta approvazione dei lavori e della copertura della spesa 3.2. Procedura n. 2 Nel caso in cui non vi siano, nel PEG del Dirigente di riferimento, fondi appositamente stanziati per lavori di somma urgenza o gli stessi siano insufficienti, si procede nel seguente modo: a. il Dirigente di riferimento, ricevuti il Verbale di somma urgenza e la Perizia estimativa, , predispone una proposta di deliberazione di Giunta Provinciale da adottarsi entro 20 giorni dall’ordinazione dei lavori per l’approvazione dei lavori affidati in via di somma urgenza e l’attivazione della procedura prevista, dall’art. 191 comma 3 del T.U.E.L., per il riconoscimento della spesa quale debito fuori bilancio, con previsione di copertura finanziaria. Tale deliberazione dovrà avere il seguente contenuto: 37 di51 - attestare l’esistenza dei presupposti di legge previsti per i lavori di somma urgenza, - indicare la data di ordinazione dei lavori a terzi, - approvare i lavori affidati in via di somma urgenza, mediante approvazione del Verbale di somma urgenza e della Perizia estimativa ricevuti dal R.U.P./tecnico incaricato, allegandoli quale parte integrante, - prevedere la copertura della spesa, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, mediante riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Provinciale, fornendo esauriente motivazione in ordine alla legittimità della spesa di cui si propone la regolarizzazione dell’impegno, - disporre “che la presente deliberazione viene inviata, seduta stante, al Consiglio Provinciale per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio nel rispetto dei tempi previsti, per l’approvazione da parte del Consiglio medesimo, dal comma 3 dell’art. 191 del T.U.E.L.” (30 giorni dall’adozione della deliberazione di Giunta) - quantificare la spesa relativa ai lavori parola ed individuare i capitoli di Bilancio su cui la medesima potrà essere allocata dopo che ne sarà stata riconosciuta la legittimità quale debito fuori bilancio, - i pareri di regolarità tecnica e contabile. b. Una volta approvata tale deliberazione da parte della Giunta Provinciale, il Dirigente di riferimento predispone tempestivamente una seconda proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Provinciale per il riconoscimento della spesa derivante dai lavori di somma urgenza in parola quale debito fuori bilancio, previa acquisizione del parere dei Revisori dell’ente ex art. 239, comma 1, lettera a), numero 6) del T.U.E.L. Tale deliberazione dovrà: - ricostruire esaurientemente la vicenda, - dare atto dell’avvenuta approvazione della precedente deliberazione della Giunta Provinciale, citando numero e data di adozione, - disporre il riconoscimento di debito fuori bilancio ex art.. 194 del T.U.E.L., comma 1, lettera e), - dare atto che tale riconoscimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dal comma 3 dell’art. 191 del T.U.E.L. (30 giorni dall’adozione della deliberazione di Giunta) - dare atto del parere espresso dai Revisori dell’ente ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera a), numero 6), - attestare che la deliberazione dovrà essere trasmessa alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge 289/2002. 38 di51 c. Il Consiglio Provinciale, entro 30 giorni dalla data di adozione della delibera di Giuntae comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ove a tale data non sia scaduto il predetto termine, adotta il provvedimento di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio in questione. d. Il Dirigente competente, contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio, provvede: - a dare comunicazione al terzo interessato dell’avvenuta approvazione dei lavori e della copertura della relativa spesa e - ad adottare la determinazione dirigenziale di perfezionamento dell’affidamento disposto in via di urgenza con adozione del relativo impegno di spesa Si sottolinea che le sopradette fasi procedurali devono avvenire nella tempistica prevista in quanto nel caso in cui l’ente non proceda, nei sopradetti termini, alla dichiarazione della sussistenza del debito, ovvero si frappongano ostacoli al suo riconoscimento, si potrebbero ravvisare profili di responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nell’iter procedimentale. e. Il Dirigente di riferimento si raccorda altresì con i Servizi Finanziari ai fini della ricognizione di bilancio e della verifica degli equilibri conseguenti al riconoscimento del debito fuori bilancio in questione. f. Il Segretario Generale dell’ente trasmette, ai sensi del comma 5, art. 23 della legge 289/2002, copia della delibera consiliare di riconoscimento di tale debito alla competente Procura regionale della Corte dei Conti gestendo altresì tutti i consequenziali contatti con tale Procura in ordine a quanto inviato. g. I Servizi Finanziari inseriscono la documentazione relativa a detto debito fuori bilancio nella trasmissione annuale dei debiti fuori bilancio dell’ente alla Sezione Autonomie della Corte dei Conti al fine di fornire ad essa elementi necessari per la predisposizione della Relazione annuale al Parlamento sull’andamento generale della finanza locale. 4. PECULIARITA’ DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA 4.1. Mancata approvazione dei lavori Se i lavori di somma urgenza iniziati non vengono approvati dagli organi competenti della 39 di51 Stazione Appaltante si procede comunque alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori effettivamente realizzati. (art. 176, comma 5 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti). 4.2. Esecuzione anticipata del contratto Per lavori di somma urgenza l’esecuzione del contratto può avvenire in via anticipata ovvero prima della sua efficacia, prima cioè dell’avvenuta verifica sul possesso dei prescritti requisiti richiesti all’affidatario (articolo 11, co. 12, del Codice dei Contratti). La stipula contrattuale per lavori di somma urgenza, da realizzare in forma pubblica o mediante scrittura privata, è comunque subordinata all’efficacia dell’aggiudicazione ossia può avvenire solo dopo che la verifica sul possesso dei requisiti è stata condotta con esito positivo. Essa non soggiace all’applicazione del termine dilatorio previsto dal comma 10 dell’art. 11 del suddetto Codice. Nella determinazione di affidamento andranno indicate le modalità di stipula contrattuale (per le quali si rimanda a quanto detto nel paragrafo 4.2.) nonchè la durata contrattuale. Si ricorda che tutte le scritture private devono essere inserite in Iride (tipologia atto: CONTR) immediatamente dopo il loro perfezionamento e rientrano fra gli atti dell’ente sottoposti a controllo di regolarità amministrativa in via successiva. Laddove ci si avvalga, quale tipologia di scrittura privata, del cosiddetto “scambio di corrispondenza” esso andrà comunque formalizzato in un documento controfirmato dalle parti contenente patti/condizioni e, come tale, inserito in Iride. 4.3 Incentivi alla progettazione per lavori di somma urgenza Previsti dall’articolo 92, comma 5, del Codice dei Contratti, detti incentivi consistono in una somma, non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, che viene ripartita fra il responsabile del procedimento e gli incaricati/collaboratori che a vario titolo vi hanno preso parte, secondo le modalità di ripartizione ed i criteri previsti dai rispettivi regolamenti d’ente. Per la corretta applicazione di tale normativa si segnala la deliberazione n. 15 del 19 marzo 2013 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, la quale, nell’escludere i lavori in economia ed i lavori di ordinaria manutenzione dal novero delle attività retribuibili con l’incentivo per la progettazione, ha espresso il seguente parere in relazione alla spettanza di detto compenso per i lavori di somma urgenza: “appare dirimente, alla luce delle interpretazioni proposte, valutare la natura del lavoro eseguito che dovrà presentare i caratteri dell’opera pubblica o del lavoro finalizzato alla realizzazione di un’opera di pubblico interesse per poter rientrare nelle tipologie incentivabili ai sensi 40 di51 dell’art. 92 del Codice dei Contratti”. Ciò che pertanto rappresenta il presupposto per la corresponsione di tale incentivo, al di là di un’automatica attribuzione per ogni tipologia di lavoro pubblico commissionato, è la finalità del lavoro eseguito da intendersi come opera pubblica o comunque inserirsi nell’ambito della realizzazione di un’opera di pubblico interesse. 5. ELEMENTI ESSENZIALI DELLE DETERMINAZIONI DI AFFIDAMENTO DI LAVORI DI SOMMA URGENZA 5.1. Motivazione, ricostruzione ed istruttoria Si tratta di obblighi sussistenti per ogni atto amministrativo al fine di garantirne la legittimità e che, nella fattispecie in esame, possono essere assolti illustrando adeguatamente i presupposti e le scelte compiute dall’Amministrazione mediante i seguenti elementi: - la ricostruzione coerente e logica dei presupposti di fatto e di diritto dell’intera vicenda - l’illustrazione degli eventi che hanno dato luogo all’affidamento - la descrizione dei lavori affidati e la loro riconducibilità alla fattispecie della somma urgenza, con pertinenti richiami normativi ed applicabilità alla vicenda in questione - la rappresentazione dell’istruttoria della vicenda, condotta in maniera da assicurare la trasparenza e l’aderenza alla realtà dei fatti - l’approvazione del verbale e della perizia estimativa richiesti dalla normativa per legittimare tali lavori e l’attestazione che tali documenti sono stati prodotti nei tempi previsti (art. 176, comma 4, del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti) - l’indicazione puntuale del rispetto dei termini assegnati alle varie fasi degli affidamenti dei lavori di somma urgenza - l’illustrazione adeguata della fase della copertura della spesa, specie se essa comporta il riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Provinciale. In tal caso dovrà essere richiamata la proposta di deliberazione presentata alla Giunta Provinciale, la successiva deliberazione del Consiglio Provinciale e rappresentato il rispetto dei termini previsti dall’art. 191, comma 3 del T.U.E.L.. 5.2. Indicazione del R.U.P. e/o del tecnico incaricato Se l’affidamento, il verbale e la perizia estimativa sono stati disposti, come previsto dalla normativa, da un tecnico diverso dal Responsabile Unico del Procedimento, ne dovrà essere fornita indicazione in determina. 5.3. Individuazione dell’affidatario e verifica possesso requisiti 41 di51 Dell’affidatario devono essere indicate le generalità: nome o ragione sociale, codice fiscale o partita iva, indirizzo, ecc… e lo stesso dev’essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 38 D.Lgs. 163/06 e di quelli di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’articolo 90 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, salvo altri richiesti in base all’affidamento specifico. Nei casi di somma urgenza il controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dall’affidatario, obbligatorio per la Stazione Appaltante, può essere differito ad un momento successivo rispetto all’affidamento della prestazione, ma deve essere effettuato comunque prima di procedere alla stipula del contratto. Il possesso dei requisiti va comunque verificato, condizione questa cui è subordinata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. L’articolo 6 bis del Codice dei Contratti prevede che tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di affidamento sia acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. A tal fine l’AVCP ha istituito apposito sistema (AVCPASS) per l’acquisizione di tale documentazione da parte delle Stazioni Appaltanti. Le modalità di utilizzo di questo nonché di altri servizi web di verifica delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle imprese sono contenute nella nota del 19.2.2013 a firma della P.O. Segreteria Generale Dr.ssa Naldoni, inviata a tutti i Dirigenti e P.O. NOVITA’ IN MATERIA DI DURC Il recente D.L. 69 del 21.6.2013 (Decreto del Fare) convertito con Legge 9 agosto 2013 n.98, all’articolo 31, ha introdotto disposizioni di semplificazione in materia di acquisizione del Durc (documento unico di regolarità contributiva) che di seguito si riassumono: - conferma dell’obbligo per la Stazione Appaltante di acquisire d’ufficio in via telematica tale documento relativo all’affidatario ed introduzione dell’obbligo di acquisire d’ufficio anche il Durc di eventuali subappaltatori; - la validità del Durc, prevista in prima battuta dal D.L. 69 in giorni 180, è stata con la legge di conversione diminuita a 120 giorni dalla data di emissione. Nell’ambito di tale validità il Durc può essere utilizzato per tutte le fasi dell’appalto con l’esclusione del solo pagamento del saldo finale. Il Durc acquisito in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dall’appaltatore, pertanto, è utilizzato anche per l’aggiudicazione e la stipula del contratto nonchè, nell’ambito dei 120 giorni della sua validità anche per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni per servizi e forniture, per i relativi certificati (di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità) nonchè per l’attestazione di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è necessario acquisire un nuovo Durc. - l’istituto o ente previdenziale/assicurativo, prima di segnalare una eventuale irregolarità 42 di51 contributiva alla Stazione appaltante, ha l’obbligo di informare l’interessato o il suo consulente del lavoro (via PEC) invitandolo alla regolarizzazione entro 15 giorni che, ove soddisfatta, permetterà il rilascio del Durc. In caso contrario la Stazione appaltante tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza dal certificato di pagamento l’importo e procederà al suo versamento all’istituto e/o alla cassa edile creditrice. 5.4. Impegno di spesa L’importo limite di 200.000,00 euro per l’affidamento diretto dei lavori di somma urgenza (ex art. 176 Regolamento attuazione Codice Contratti) si considera escluso IVA ed oneri per la sicurezza. Diverso è invece il valore economico del contratto che è costituito dall’importo dei lavori affidati (calcolato secondo i parametri previsti ex art. 29 del Codice dei Contratti), dall’IVA per tempo vigente, nonché dagli ulteriori eventuali costi (ad esempio costi per la sicurezza ed incentivo alla progettazione). Tale valore sarà quello da considerare ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa. Con la determinazione di affidamento dei lavori di somma urgenza si procede ad impegnare, sul competente capitolo di Bilancio, nei limiti delle somme ivi disponibili, la somma occorrente per l’esecuzione dei lavori avendo cura di: - dichiarare la congruità e la convenienza del prezzo concordato con l’affidatario non attraverso semplici formule di stile ma ancorandola a riferimenti concreti quali, ad esempio il riscontro dei prezzi correnti derivanti da indagine di mercato, prezzo precedentemente pagato per lavori simili ecc. - attestare che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (ex art. 9, co. 1, lett. a, punto 2 del D. L. 78/2009). 5.5. Pubblicità della procedura Le procedure di affidamento diretto di lavori di somma urgenza sono assoggettate agli obblighi informativi relativi all’esito della procedura di affidamento. La determinazione dovrà dar conto dell’adempimento di ciascun obbligo connesso a tale procedura. Fermo restando che la Stazione Appaltante può comunque dare pubblicità alla procedura nelle forme ritenute opportune in base all’importo e alla tipologia dell’appalto (AVCP determinazione 8/2011), le pubblicazioni da effettuare obbligatoriamente sono le seguenti: 1. Avviso di post informazione sui risultati della procedura di affidamento sul sito dell’ente (ex art. 173, comma 2 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti), da pubblicare sul sito dell’ente, obbligo assolto, nella pratica, con la pubblicazione della determinazione all’albo on line. 2. Avviso di post informazione sui risultati della procedura di affidamento sulla 43 di51 pagina web dell’Osservatorio regionale dei Contratti (SITAT S.A.), ai sensi dell’art. 10 L.R. 38/2007. 3. Dati richiesti ex art. 1, comma 16 lett. b) e comma 32 L. 190/2012 (legge anticorruzione) sul sito dell’ente Detta pubblicazione riguarda tutte le procedure di scelta del contraente effettuate ai sensi del Codice dei Contratti, indipendentemente dall’importo dell’affidamento e deve avvenire sul sito dell’ente, contestualmente ad ogni fase di ciascun procedimento di affidamento. La pubblicazione viene effettuata, per questa Amministrazione, mediante l’applicazione raggiungibile da Intranet all’indirizzo http://webx.intranet.provincia.fi.it/anticorruzione/ che assolve anche gli obblighi di pubblicazione recati dal D. Lgs. 33/2013, articolo 37, per gli affidamenti. La seguente tabella, secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione 26/2013 dell’AVCP, riporta i dati da inserire: Dato Descrizione CIG Codice Identificativo Gara Struttura proponente Codice fiscale Stazione e denominazione Appaltante, della responsabile del procedimento di scelta del contraente Oggetto dell’appalto Procedura di scelta del contraente Aggiudicatario Operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di scelta del contraente (codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti Importo di aggiudicazione Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA Tempi di completamento dell’opera, Data di effettivo inizio lavori servizio o fornitura Data di ultimazione lavori Importo delle somme liquidate Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA Nella determinazione di affidamento dei lavori di somma urgenza si dovrà pertanto dar conto che anche tale pubblicazione è stata regolarmente effettuata. Tali informazioni, annualmente, saranno sia pubblicate in forma riassuntiva sul sito dell’Amministrazione sia comunicate all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici ai fini 44 di51 della pubblicazione sul sito web della stessa che segnalerà alla Corte dei Conti le Amministrazioni che non hanno trasmesso e pubblicato, in tutto o in parte, le informazioni richieste nelle modalità indicate, 5.6. Altre indicazioni Affinchè la procedura di affidamento dei lavori di somma urgenza mantenga il suo carattere semplificato ed i tempi rapidi che la contraddistinguono si ritiene debba essere valutata l’opportunità di non ricorrere, in tali casi, al subappalto che comunque dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del Codice dei Contratti relative alle procedure negoziate senza bando (art. 122, comma 7). La natura negoziata e la rilevanza pubblicistica che contraddistingue anche gli affidamenti di lavori di somma urgenza, che si configurano come procedure in economia con affidamento diretto, comporta che non si possa prescindere dal richiedere la cauzione definitiva prevista dall’articolo 113 del Codice dei Contratti e le altre garanzie richieste all’esecutore di lavori pubblici. Si può invece prescindere dal richiedere la cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice degli Appalti non espressamente contemplata dalla suddetta norma. 5.7. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Le procedure in questione sono soggette agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Gli adempimenti connessi al rispetto di tale normativa sono sostanzialmente tre: - l’acquisizione obbligatoria del codice CIG (Codice Identificativo Gara) presso l’A.V.C.P. per ogni affidamento e sua indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione. L’acquisizione del CUP (Codice Unico Progetto) è, eventualmente, richiesta ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003. Tali codici dovranno essere riportati anche nella determina di affidamento. - l’utilizzo conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; - utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, per l’effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche. NOVITA’ IN MATERIA DI DUVRI Il D.L. 69 del 21.6.2013 (Decreto del Fare) convertito con Legge 9 agosto 2013 n.98, all’articolo 32, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del Documento unico di valutazione dei rischi recata dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 che di seguito si riassumono: 45 di51 - la redazione del Duvri non è obbligatoria, oltre che per servizi di natura intellettuale e per mere forniture di materiali o attrezzature, per lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, ove gli stessi non comportino rischio di incendio di livello elevato o svolgimento di attività in ambienti confinati o la presenza di sostanze di cui all’allegato XI del D. Lgs. 81/2008. Per uomini-giorno si intende l’entità presunta delle attività affidate rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie alla loro effettuazione, considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. 46 di51 CIRCOLARE SU LAVORI SOMMA URGENZA Firenze 3 luglio 2014 PROT. DOCIN 1507/2014 Ai Dirigenti dell’ente Ai titolari di Posizione Organizzativa p.c. Al Presidente Andrea Barducci Agli Assessori provinciali Al Collegio dei Revisori d’ente Al gruppo di lavoro controlli interni - Sede - Oggetto: Linee Guida n. 8 “Affidamento lavori di somma urgenza”. Precisazioni. Con la presente si forniscono alcune precisazioni in ordine alla procedura in oggetto, già dettagliata nelle Linee Guida n. 8 inviate il 27.2.2014 con nota prot. int. 494/2014, al fine di migliorarne la tempistica e di contenerne la relativa spesa. 1. Tempistica di regolarizzazione della spesa per lavori di somma urgenza mediante riconoscimento di debito fuori bilancio (ex art. 191, comma 3 del TUEL) Come illustrato nelle suddette Linee Guida (punto 3.2 pag. 8), tale procedura, richiesta nel caso non esistano nel bilancio dell’ente fondi appositamente stanziati per i lavori affidati con somma urgenza, prevede: 1. il coinvolgimento della Giunta e del Consiglio Provinciale chiamati a regolarizzare tale spesa, autorizzata dal RUP senza previa formalizzazione dell’impegno di spesa, per ricondurla nell’ambito della contabilità ordinaria dell’ente. L’adozione della deliberazione della Giunta deve avvenire entro 20 giorni dall’ordinazione dei lavori) e la deliberazione del Consiglio (oggi Decreto Presidenziale ex L. 56/2014) entro 30 giorni dall’adozione della deliberazione di Giunta. 2. l’adozione di apposita determinazione dirigenziale che deve perfezionare l’affidamento disposto in via d’urgenza ed adottare il relativo impegno di spesa. Il Dirigente dei Servizi Finanziari ha in proposito segnalato che, a fronte dell’approvazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio di cui al punto 1., molte delle determinazioni di impegno di spesa di cu al punto 2., vengono trasmesse a tale Direzione con tempi molto lunghi, in alcuni casi anche alcuni mesi dopo il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte degli organi sopra citati. Tale prassi ritarda la regolarizzazione di una spesa avente natura derogatoria e carattere eccezionale rispetto alle normali obbligazioni assunte dall’ente e che, per tali aspetti, dovrebbe invece tempestivamente trovare la copertura finanziaria. La Corte dei Conti, nell’ambito delle “Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell’esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1 commi 166 e seg. della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 relativi al Bilancio di Previsione 2013”, approvate con delibera del 14.10.2013 (pubblicata in G.U. n. 254 del 29.10.2013) ha sottolineato “l’esigenza di operare una ricognizione rigorosa e puntuale delle situazioni debitorie fuori bilancio già accertate ed in attesa di riconoscimento e finanziamento ai sensi dell’art. 194 del TUEL nonché delle eventuali situazioni debitorie già riconosciute ma in attesa di finanziamento e delle passività potenziali in corso di formazione” al fine di scongiurare il mancato rispetto del principio di tempestività nel riconoscimento del debito 47 di51 e nella definizione della relativa copertura finanziaria. Ciò appare ancora più chiaramente enunciato nel Principio contabile n. 2 sulla gestione approvato dall’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali il quale esprime il seguente concetto: “I principi generali dell’ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione”. Alla luce di quanto sopra riportato si richiede pertanto alle SS.VV. di garantire la necessaria tempestività nell’adozione dei provvedimenti necessari di copertura dei debiti fuori bilancio e si fornisce, quale indicazione di massima, il termine di 15 giorni dall’approvazione della deliberazione consiliare (oggi Decreto Presidenziale ex L. 56/2014) di riconoscimento del debito per adottare la determinazione di impegno di spesa. E’ pertanto responsabilità della Direzione proponente tenere sotto controllo tutto l’iter della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio. A tal proposito si sottolinea il fatto che sia la deliberazione di Giunta che il Decreto Presidenziale (ex delibera di Consiglio) saranno immediatamente efficaci data l’urgenza di intervenire, dispiegando i propri effetti indipendentemente dalla data di pubblicazione sull’Albo pretorio on line. Risulta pertanto inutile, ai fini della redazione della determina di impegno di spesa, attendere tale pubblicazione. 2. Contenimento della spesa per lavori di somma urgenza Un ulteriore ed imprescindibile carattere della spesa per lavori di somma urgenza che qui si ritiene di dover ribadire è quello disposto dall’art. 191 comma 3 e dall’art. 176 comma 1 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti): la copertura di tale spesa infatti, sempre per la sua natura derogatoria alle procedure ordinarie, deve essere limitata alle “accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”. E’ pertanto necessario, da parte sia del R.U.P./tecnico incaricato in sede di redazione della perizia estimativa che da parte del Dirigente in sede di adozione dei successivi atti, quantificare la spesa occorrente per i lavori di somma urgenza secondo tali indicazioni limitandone pertanto l’importo a quello strettamente occorrente per la rimozione dello stato di pericolo. In proposito si forniscono le seguenti indicazioni operative: • i lavori non strettamente rientranti nella succitata limitazione e comunque contenuti nella perizia estimativa redatta ex art. 175, comma 2, del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti e riferiti, ad esempio, ad opere di completamento dei lavori di somma urgenza o di ripristino integrale della struttura danneggiata possono essere affidati separatamente con una delle procedure previste dal Codice dei Contratti per i “lavori di urgenza”, come illustrato al punto 1.1 (pagina 2) delle Linee Guida in oggetto; • l’attribuzione dell’incentivo alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice dei Contratti, di prassi prevista all’interno del quadro economico dei lavori di somma urgenza, fra i cosiddetti “imprevisti”, come indicato infatti nelle Linee Guida in oggetto, punto 4.3 (pagina 10), deve essere drasticamente limitata ai soli interventi che, previa valutazione dirimente sulla loro natura, “presentino i caratteri dell’opera pubblica o del lavoro finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica”, come deliberato dalla Corte dei Conti (deliberazione 15 del 19.3.2013 sezione di controllo per la Toscana). I lavori di somma urgenza pertanto, devono essere volta per volta valutati secondo i parametri appena illustrati al fine di determinare l’eventuale attribuibilità, per la loro 48 di51 progettazione, del suddetto incentivo. E’ infatti ormai consolidata la lettura della norma secondo cui sono esclusi da quest’incentivazione le manutenzioni, ivi comprese quelle del verde, le progettazioni diverse dai lavori pubblici ed i lavori in economia. A tale ultimo proposito si ricorda il parere n. 293/2012 con il quale la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Toscana ha assimilato le attività di taglio del verde, sostituzione infissi e sostituzione di apparati termoidraulici ai lavori in economia, ritenendo pertanto non giustificato, in tali casi l’erogazione degli incentivi in parola. Confidando nella Vs. collaborazione si porgono cordiali saluti. f.to IL SEGRETARIO GENERALE (Dr.ssa Tiziana Picchi) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 modificato dal D. Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 49 di51 50 di51 51 di51