• La convenzione valorizza e rispetta la FAMIGLIA, che è definita “UNITA’ FONDAMENTALE DELLA SOCIETA’, AMBIENTE NATURALE PER LA CRESCITA E IL BENESSERE DI TUTTI I SUOI MEMBRI …” La Convenzione impone agli Stati firmatari di non interferire nell'educazione famigliare, ma nello stesso tempo li invita a prendere adeguati provvedimenti a sostegno delle famiglie,ove sia necessario. Nella pratica lo Stato può aiutare le famiglie con: campagne e servizi di orientamento e di informazione la creazione di servizi per l'infanzia e per i genitori (nursery..) il rispetto degli accordi internazionali sull'adozione di bimbi stranieri; misure di protezione del minore contro ogni forma di violenza. l'opposizione alla sottrazione dei minori. PER I BAMBINI SENZA FAMIGLIA L'articolo 20 della Costituzione prevede che gli stati offrano una speciale protezione ai bambini senza famiglia e indica tra le misure adeguate L'AFFIDAMENTO FAMIGLIARE e L'ADOZIONE. Nell'effettuare queste soluzioni si deve tenere conto di una certa CONTINUITA’ NELL'EDUCAZIONE del fanciullo,nonché la sua origine etnica, religiosa culturale e linguistica. Tra le situazioni più drammatiche di bambini ricordiamo:gli orfani di guerra e i bambini di strada. “istituto a carattere definitivo per i minori dichiarati in stato i abbandono,che risponde al diritto di ogni bambino di avere una famiglia. L’affidamento è un istituto a carattere provvisorio creato per i minori in stato di abbandono temporaneo, affinché possano trovare un ambiente sereno in cui vivere rapporti famigliari sani. I problemi grandi e importanti della vita non potranno mai essere risolti, ma soltanto superati attraverso uno scambio di sguardi e con l’aiuto dei veri compagni di vita