DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE – LAVORO
PROVINCIA DI VERCELLI
Servizio Formazione Professionale
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ALL BANDO PROVINCIALE
PER ATTIVITA’ FORMATIVE
MIRATE ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE:
MERCATO DEL LAVORO - A.F. 2007/2008
Determinazione Dirigenziale n. 3057 del 12/06/2007
Determinazione Dirigenziale n. 5434 del 14/11/2007
PPAARRTTEE PPRRIIM
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PREMESSA
1. Le presenti Disposizioni di dettaglio, dovranno essere osservate a partire dalla data di pubblicazione della
stessa e saranno valide sino a quando non sarà opportuno integrarle e/o modificarle mediante nuova
Determinazione Dirigenziale. In ogni caso, l’Operatore, è tenuto a verificare sul sito internet
www.formazionevc.it l’eventuale pubblicizzazione di nuovi atti, disposizioni, modulistica, comunicazioni nonché
a verificare periodicamente le eventuali modifiche al registro presenze allievi.
2. L’Operatore che legge le seguenti disposizioni di dettaglio, con la sottoscrizione dell’atto di adesione, si
impegna ad osservarle in ogni loro parte, consapevole che, in difetto, saranno applicate le penalità
corrispondenti previste dal verbale di monitoraggio .
3. E’ prevista l'attività di monitoraggio delle attività finanziate da parte della Provincia e degli Enti pubblici
gerarchicamente superiori che hanno fornito le fonti di finanziamento.
4. L'esito dei controlli, che di norma vengono effettuati presso la sede di svolgimento dell'attività stessa, costituirà
elemento di valutazione in sede di esame di progetti presentati su bandi successivi. Il controllo di gestione,
previsto anche dal Regolamenti CE è finalizzato anche a verificare il grado di affidabilità del Soggetto attuatore,
l'efficacia complessiva e l’economicità dell'intervento. In questo senso il controllo di gestione realizza il
momento accertativo della qualità gestionale del Soggetto attuatore.
Allo scopo, gli aspetti presi in esame, sui quali viene a determinarsi la valutazione sono quelli presenti sul
verbale di monitoraggio in itinere, disponibile sul sito della formazione professionale di Vercelli suindicato.
a1) SEDE
1. La sede di svolgimento del corso deve essere quella comunicata con l’istanza o comunque con la procedura di
avvio corsi e deve essere accreditata
2. L’Operatore che, per vari motivi, intenda variare la sede, deve richiederne l’autorizzazione alla Dirigente del
Settore Sviluppo Socio Economico. La sede dovrà avere caratteristiche equipollenti a quella dichiarata in
precedenza, laboratori compresi.
3. Presso la sede di svolgimento del corso deve essere conservato il certificato di accreditamento emesso dalla
Regione Piemonte e il verbale dell’ultima visita periodica di sorveglianza. Tale documentazione dovrà essere
esibita su richiesta dei funzionari provinciali addetti alla verifica di monitoraggio.
4. Se, all’atto della visita di monitoraggio, nella sede comunicata in procedura non si sta svolgendo l’attività, verrà
segnalato al soggetto incaricato della verifica del rendiconto finale il non riconoscimento delle ore di lezione
sino alla data della visita stessa (decurtamento delle ore di lezione).
a2) SEDI OCCASIONALI
1. Le sedi occasionali devono essere anagrafate e adeguatamente presidiate. Si richiede che sia disponibile
un servizio di segreteria con un minimo di due ore giornaliere in contemporanea con lo svolgimento delle
lezioni.
2. I giorni di apertura e l’orario di segreteria devono essere riportati su un cartello da esporre in modo ben
visibile all’interno e sulla porta d’accesso alla segreteria.
3. Giorni ed orario di segreteria vanno comunicati formalmente agli allievi entro la prima giornata di lezione.
2
4. La sede occasionale dovrà disporre di un numero telefonico (fisso o mobile) da riportare in procedura in
corrispondenza del calendario del corso.
5. Presso la sede occasionale in cui sono in svolgimento i corsi autorizzati, dovrà essere conservata copia
della documentazione prevista al punto d). Le copie dovranno riportare timbro, data e firma del direttore del
Centro. Qualora le suddette copie non fossero disponibili, il riscontro relativo al parametro controllato sarà
negativo.
6. In caso di inadempienza delle disposizioni di cui al presente paragrafo, in sede di visita di monitoraggio in
itinere verrà diminuito il punteggio delle relativa voce del verbale ( “Segreteria/gestione amministrativa”) in
misura tanto maggiore quanto maggiori saranno le inadempienze effettuate dall’operatore sino ad ottenere
il punteggio negativo nel caso in cui non si sia ottemperato al punto a2).
b) LOCALI
1.
I locali di svolgimento del corso sono aule didattiche e laboratori indicati nel progetto e che devono essere
individuati e resi disponibili durante tutta l’attività formativa.
2.
Nel caso in cui un locale utilizzato per il corso non sia corrispondente a quanto dichiarato verrà applicata la
penalità prevista dal verbale.
c) ATTREZZATURE
1.
Le attrezzature dichiarate a progetto debbono essere individuabili e rese disponibili.
2.
Le attrezzature saranno verificate sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo.
3.
Qualora una parte delle attrezzature dovesse essere temporaneamente non in loco, dovrà esserci
documentazione giustificativa.
d) DOCUMENTAZIONE
L’Operatore deve conservare presso la sede di svolgimento del corso la documentazione sottoelencata:
1. Autocertificazioni dichiarate a progetto e previste dal Bando. Le autocertificazioni devono essere siglate in ogni
pagina. Gli Operatori devono documentare l’individuazione del personale interno che svolgerà le funzioni di
direzione, coordinamento e segreteria relative ad ogni corso approvato e finanziato.
2. Documentazione relativa agli adempimenti della Legge 626/94:
•
disponibilità del documento di valutazione dei rischi;
•
nomina del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione.
3. Copia autentica dell’atto notarile e statuto attestante la costituzione dell’ATS (nel caso di corsi effettuati all’interno di
un’ATS).
4. Copia delle polizze assicurative dei partecipanti.
5. Moduli d’iscrizione di ogni allievo regolarizzate con marca da bollo ove previsto ed eventuale patto formativo.
6. Eventuale accordo con Istituto d’istruzione secondaria di secondo grado.
3
La mancanza, anche di uno solo, dei requisiti dichiarati dei punti a) b) c) d) comporta la sospensione del corso
ed eventuale revoca del finanziamento.
Gli Operatori devono inoltre rendere disponibile la seguente documentazione:
1.
Atto di proprietà oppure contratto di affitto (locazione o leasing) o atto di comodato, l’indicazione del recapito
telefonico.
2.
Elenco aggiornato degli organismi accreditati, normativa regionale sull’accreditamento.
3.
Procedura informatizzata di avvio corsi e trasmissioni di modifiche.
4.
Registro del corso.
5.
Schede stage degli allievi, convenzioni, progetto di stage, libretto di stage, ecc., scheda riepilogativa/stage.
6.
Copia progetto approvato,pianificazione complessiva dell’attività formativa, laboratori, magazzino, schede di
magazzino inventari delle attrezzature, strumenti, materiali utilizzati e verifica della loro effettiva funzionalità.
7.
Copia domanda di partecipazione al Bando, progetto, statuto, documento di valutazione dei rischi, n. posizione
assicurativa INAIL (personale e allievi), libro matricola, (o, eventualmente, cedolini paga rendendo visibile solo
l’intestazione).
8.
Locandine, pubblicazioni pieghevoli, eventuali canali attivati (internet, e-mail, lettere ecc.).
9.
Curricula, lettere d’incarico, fascicoli del personale, tipologia e requisiti dei docenti utilizzati.
10.
Metodologie e verifiche didattiche periodiche, pianificazione dei tempi di realizzazione (diagramma di Gantt),
verbali di riunioni dei docenti.
11.
Ai fini della verifica della pianificazione occorre predisporre un tabulato con le seguenti colonne:
•
Data;
•
Ora di inizio e fine lezione;
•
Materie;
•
Contenuti degli argomenti;
•
Insegnante previsto (eventuale supplente);
•
Eventuale metodologia innovativa utilizzata.
12.
Dispense, fogli di ricevuta, libri, materiali e strumenti utilizzati per la realizzazione del materiale didattico.
13.
Controllo in loco del servizio di segreteria orari personale locali ecc..
14.
Presenza e disponibilità nella sede o a livello centrale delle figure professionali per la progettazione e per
l’organizzazione.
15.
Per le figure connesse all’area socio-assistenziale ( percorsi modulari per ottenere la qualifica di O.S.S.) occorre
conservare una convenzione stipulata con i soggetti gestori contenenti il consenso dell’accordo per
l’espletamento di tali funzioni.
16.
Per gli studenti stranieri iscritti ai corsi che prevedono come requisito d’ammissione il diploma e/o la laurea è
necessaria la dichiarazione di valore del titolo di studio rilasciata dall’Ambasciata (o Consolato) d’Italia dei paesi di
provenienza.
17.
Dichiarazione allegata alla domanda di iscrizione per allievi privi di titoli di studio in corsi ove esso è richiesto.
Tale dichiarazione dovrà contenere la presa d’atto da parte dell’allievo dell’impossibilità di partecipare a concorsi
o esercitare la professione laddove è richiesto il titolo di studio di cui non si è ancora in possesso.
4
18.
Test d’ingresso, ove richiesto, ai sensi della D.G.R. 152-3672 del 02.08.2006.
19.
Certificazione dei crediti formativi in ingresso, qualora siano stati richiesti.
20.
Contratto/convenzione attestante la disponibilità di attrezzature e/o locali da adibire alla formazione qualora
l’operatore non ne sia in possesso.
Nelle sedi occasionali in cui sono in svolgimento i corsi autorizzati dovrà essere conservata copia della
succitata documentazione. Le copie dovranno riportare timbro, data e firma del direttore del Centro.
Si ricorda che le attività formative autorizzate e finanziate devono essere pubblicizzate in maniera adeguata e corretta,
facendo espresso riferimento alla natura e alla provenienza dei finanziamenti comunitari, statali, regionali e provinciali.
Negli avvisi pubblici devono sempre essere raffigurati i loghi della Regione Piemonte, del Fondo Sociale Europeo, del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Provincia di Vercelli.
e) COMUNICAZIONE DI AVVIO E DI INIZIO CORSI
1.
Per la gestione delle attività relative alla Direttiva MdL 2007 (contatti, preiscrizioni, iscrizioni, gestione allievi e
comunicazione
di
inizio
corsi),
occorre
utilizzare
il
servizio
offerto
sul
sito
http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/abilitazione. Tale servizio web sostituisce il precedente
applicativo libra “inizio corsi 2001”.
2.
Per corsi “regolarmente iniziati” si intendono quelli per i quali esiste:
3.
•
l’inizio corso su procedura;
•
il registro compilato in ogni sua parte e vidimato dall’INAIL della Provincia di Vercelli in ogni sua
pagina in data antecedente l’inizio corsi, con indicazione del numero totale di pagine di cui è
composto;
•
il calendario e l’orario;
•
il nome di ogni docente, con il relativo titolo di studio, firma e la/le materia/e insegnata/e. Si invitano gli
Operatori ad indicare i nomi degli insegnanti supplenti con il relativo titolo di studio che, in caso di
assenza del titolare, dovranno sostituire nella docenza l’insegnante non disponibile.
Solo nel caso in cui la procedura informatizzata non funzionasse, l’Operatore è tenuto ad inviare al Servizio
Provinciale Formazione Professionale, la documentazione necessaria di “inizio corso”, entro 10 gg. dalla data di
avvio.
f) CALENDARIO E ORARIO DEL CORSO
1. Il calendario deve essere compilato (dal giorno d’inizio a quello di fine presunta) tramite apposita procedura
almeno 5 giorni prima dell’inizio attività. Entro il termine massimo di 10 giorni, dall’inizio effettivo del corso deve
essere caricato e comunicato, sempre tramite la medesima procedura informatizzata, il calendario completo e
dettagliato di tutte le ore del corso, avendo cura di inserire l’intero calendario per il numero di ore
corrispondente al monte-ore autorizzato, i dati anagrafici degli allievi iscritti e di almeno un docente del corso.
2. Le attività formative iniziate o svolte senza il rispetto delle suddette modalità non sono rendicontabili.
5
3. Le variazioni di calendario o di orario, sostituzioni di allievi, dovranno essere annotate in tempo reale sul
registro nell’apposita sezione, compilando in modo dettagliato quanto modificato e, contestualmente, sulla
procedura informatizzata nella sezione “scheda delle variazioni occasionali”. L’Operatore dovrà conservare
tutte le stampe relative ad ogni variazione effettuata.
NON VANNO INVIATI FAX AL SERVIZIO FORMAZIONE PER COMUNICARE LE VARIAZIONI.
4. L’Operatore dovrà compilare in procedura la sezione “scheda delle variazioni occasionali” almeno 48 ore prima
di detto spostamento; solo in casi di forza maggiore va comunicato telefonicamente entro la prima ora di
lezione.
5. Se la comunicazione non è effettuata correttamente, come sopra riportato, e/o se non saranno svolte ore di
lezione calendarizzate, in sede di verifica le ore di lezione non corrispondenti allo svolgimento dell’attività
formativa e/o le variazioni comunicate in ritardo verrà segnalato al soggetto incaricato della verifica del
rendiconto il non riconoscimento delle ore di lezione sino alla data della visita stessa.
6. L’orario giornaliero non dovrà prevedere più di otto ore di lezione e non più di sei ore consecutive.
7. L’ ora di lezione si intende di 60 minuti.
NB: In caso di accertato e documentato non funzionamento della procedura informatizzata, va precisato che l’Operatore
è tenuto a comunicare tutte le variazioni mediante una tempestiva comunicazione via fax o mail all’Ufficio Monitoraggio
della Provincia (fax 0161/590.230 – mail [email protected] oppure [email protected]).
Contestualmente, l’Operatore deve provvedere, presso il CSI ad aprire formalmente la richiesta di intervento. Si precisa
che, sempre in merito alle variazioni, per eventuali difformità tra le annotazioni inserite a registro e le comunicazioni
effettuate a mezzo procedura informatizzata, farà fede il contenuto di queste ultime.
g) REGISTRO PRESENZA ALLIEVI
1. La redazione del registro va effettuata utilizzando solo l’ultima versione, scaricabile dal sito internet
provinciale. Sarà cura dell’operatore accertarsi che la versione utilizzata sia quella più recente. Qualora
non venga utilizzato l’ultimo modello scaricabile dalla procedura, il riscontro sarà parziale.
2. Sarà possibile integrare il registro con pagine aggiuntive solo in casi particolari, inoltrando richiesta formale
all’”Ufficio Monitoraggio”, previa autorizzazione e vidimazione provinciale delle pagine aggiuntive
3. Il registro deve essere conservato presso la sede di svolgimento del corso, non può essere asportato
senza giustificato motivo o, comunque, solo previa comunicazione agli uffici provinciali.
4. La predisposizione dei registri presenza allievi è a carico dell'Operatore che avrà cura di intestarlo e
compilarlo come previsto dalle “Istruzioni per l’uso del registro” specificate nel registro stesso.
5. L’Operatore dovrà compilare le pagine numerate con lettere prima dell’inizio del corso. Il registro andrà poi
firmato giornalmente e personalmente da allievi e docenti.
6. Le ore di lezione devono essere firmate in ordine cronologico. In caso di mancato riscontro dell’osservanza
non potrà essere assegnato esito positivo alla relativa voce del verbale di monitoraggio.
7. Le visite di istruzione andranno segnalate sul registro, mantenendo UF e orario, come da pianificazione
didattica, segnalando nella sezione Argomento : ”Visita didattica a ……”
8. Il registro va rilegato, preferibilmente a caldo. Non consentiti dorsetti e/o spirali.
6
h) PARTECIPANTI AL CORSO
1. Nei corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo è obbligatorio rispettare i requisiti di accesso dei destinatari per il
riconoscimento delle spese.
2. Presso la sede del corso debbono essere disponibili tutti i documenti comprovanti i requisiti dei partecipanti e,
qualora non fosse possibile disporre degli originali, anche in copia di:
3. domande di iscrizione in bollo, tranne nei casi previsti dalla normativa;
4. autocertificazioni;
5. copie di documenti, di identità, di titoli di studio;
6. patti formativi, ove previsti;
7. schede stage;
8. E’ consentita la partecipazione di discenti uditori, purchè evidenziati a registro, nell’anagrafica allievi, con la
sigla (UD.). L’allievo uditore potrà diventare effettivo solo se in possesso dei requisiti richiesti dal Bando. In tal
caso occorrerà effettuare una nuova iscrizione in procedura almeno due giorni prima della lezione in cui avverrà
il passaggio. Identica prassi per la sostituzione di un allievo ritirato con un nuovo. La non osservanza di questa
norma comporta il mancato riconoscimento delle ore allievo se non iscritto in procedura nei tempi sopra
precisati. La documentazione inerente alla nuova trasmissione sulla procedura informatizzata va conservata
con cura dal responsabile del corso ed esibita, su richiesta, al funzionario addetto alla visita di monitoraggio.
9. Gli allievi iscritti a moduli O.S.S. con titolo di studio superiore alla terza media non possono essere annoverati
fra gli allievi effettivi (sono considerati solo uditori).
10. Possono essere iscritti ai corsi che prevedono il possesso di diploma o laurea gli allievi stranieri muniti di
"dichiarazione di valore in loco" a cura della Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per
territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli di studio richiesti.
11. L’abbandono dei partecipanti deve essere obbligatoriamente comunicato il giorno stesso del ritiro attraverso la
procedura informatizzata e riportato sul registro allievi, comprensivo di data del ritiro e di motivazione, nella
colonna “note” delle pagine riservate all’anagrafica allievi.
12. E’ obbligatorio cancellare sul registro e segnalare in procedura il nome dell’allievo che ha superato il numero
massimo di ore di assenza consentite dal Bando, nel giorno stesso in cui si verifica l’evento.
i) ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILE DEL CORSO
1. E’ obbligatorio, prima dell’inizio dell’attività formativa, nominare un responsabile del corso ed un suo sostituto
entrambi con lettera d’incarico controfirmata per accettazione. Docenti e allievi del corso non possono ricoprire
l’incarico di responsabile del corso stesso. E’ consentito, in via eccezionale e solo per sedi occasionali,
nominare un docente del corso come sostituto del responsabile unicamente per assistere i funzionari incaricati
della verifica di monitoraggio in itinere.
2. I nominativi devono essere riportati sul registro presenze con relativa firma nelle apposite sezioni.
3. L’incarico, formalizzato per iscritto almeno il giorno precedente l’avvio delle attività formative, deve specificare
compiti, responsabilità ed impegno orario.
4. La presenza del responsabile del corso o del suo delegato è obbligatoria sin dall’inizio della verifica di
monitoraggio da parte dei funzionari provinciali incaricati del controllo.
7
5. Il responsabile, o il suo sostituto, dovrà garantire il corretto svolgimento delle seguenti funzioni:
ƒ
rispetto del programma approvato;
ƒ
pianificazione delle lezioni secondo il calendario presentato;
ƒ
presentazione agli allievi della figura del tutor formativo/coordinatore del corso (che non dovrà essere
docente del corso stesso) e descrizione del suo ruolo e funzione;
ƒ
controllo della corretta compilazione del registro compresi gli spazi riferiti alle lezioni e agli orari
previsti: UF, argomenti, orario, firma insegnante.
l) I MATERIALI DIDATTICI
Tutta l’attività formativa deve essere documentata attraverso dispense, esercitazioni e materiali distribuiti ai
partecipanti da consegnare ad ogni rispettiva lezione o quando ritenuto necessario, nel rispetto della
programmazione didattica prevista dal progetto formativo.
1.
Una copia della documentazione didattica deve essere conservata e custodita dal responsabile del corso.
2.
Tutta la documentazione didattica deve essere disponibile al momento del controllo in itinere e verrà valutata
come elemento comprovante l’effettivo svolgimento del corso. Essa sarà inoltre verificata tenendo conto di quanto
dichiarato a progetto, confrontata con microprogettazione e annotazione sul registro in riferimento a: Modulo
Fase/ UF/Argomenti;
3.
Si dovrà tenere un apposito registro di consegna dei materiali distribuiti ai partecipanti con data e firma di ricevuta
dei discenti;
4.
Si invita il responsabile del corso a disporre che il docente distribuisca durante ogni incontro con gli allievi le
dispense relative agli argomenti trattati in quella lezione e non alla fine del modulo.
m) ATTUAZIONE DEL CORSO / PROGRAMMAZIONE / PIANIFICAZIONE DIDATTICA
1.
Lo svolgimento dei corsi deve avvenire nei tempi stabiliti e nel rispetto del programma formativo approvato. Le
attività sono riferite all’anno formativo in corso e dovranno concludersi entro il 31 agosto dell’anno successivo.
Sarà possibile, solo in casi motivati ed eccezionali, richiedere la deroga per la conclusione dell’attività oltre la data
summenzionata. La richiesta dovrà essere inoltrata al Servizio Provinciale che valuterà il caso di specie al fine di
autorizzare la prosecuzione dell’attività.
2.
La programmazione didattica deve essere comunicata ai partecipanti.
3.
Il controllo dell’attività formativa e la soddisfazione dei partecipanti saranno verificate dai funzionari incaricati
attraverso il verbale di monitoraggio ed il questionario di soddisfazione somministrato agli allievi durante la visita
di monitoraggio.
8
n) GLI INCARICHI AI DOCENTI
1.
Le competenze dei docenti del corso debbono essere documentate attraverso i curricula firmati e aggiornati
annualmente. Ogni docente deve essere scelto in base alle esigenze didattiche e ai requisiti professionali previsti.
2.
I nomi, il titolo di studio, le materie insegnate e la firma di ogni docente devono comparire sulla pagina c) del
registro. In caso di mancata apposizione della firma verrà segnalato al soggetto incaricato della verifica del
rendiconto il non riconoscimento delle ore di lezione sino alla data della visita stessa.
o) STAGE
1.
Gli allievi in stage dovranno firmare sulla "Scheda Stage" la loro presenza giornaliera.
2.
Il tutor formativo è tenuto a verificare che il tutor aziendale rispetti l’obbligo di apporre giornalmente la propria
firma al pari dell’allievo.
3.
Ogni Operatore compilerà il "Riepilogo Calendario Stage" la cui copia sarà inviata alla Provincia al termine del
corso.
4.
Le convenzioni e i Progetti formativi dovranno essere compilati, firmati e raccolti dall’Agenzia entro la prima
settimana di inserimento dello studente.
p) PUBBLICITÀ
Copia del materiale utilizzato per pubblicizzare i corsi deve essere conservata presso la sede operativa ed esibita, su
richiesta, ai funzionari della Provincia addetti alle verifiche di monitoraggio.
La pubblicità dovrà essere veritiera, completa, trasparente e rispettosa delle disposizioni di cui agli artt. 5, 8 e 9 della
Sezione I “Informazione e pubblicità” di cui al Reg. CE. n. 1828/2006: dovrà quindi riportare i loghi degli enti finanziatori
(Fondo Sociale Europeo, Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, Regione Piemonte e Provincia di Vercelli) e,
su quella effettuata precedentemente all’approvazione delle graduatorie, si dovrà evidenziare che i corsi sono in attesa
di finanziamento pubblico.
q) DISPOSIZIONI FINALI
Qualora gli uffici incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla
Legge, verrà disposta la sospensione dell’autorizzazione e l’avvio della procedura per la revoca del finanziamento.
Le irregolarità, a seconda dei casi, potranno essere comunicate al nucleo di valutazione per l’accreditamento, alla
Guardia di Finanza, alla Procura della Repubblica o ad altre autorità competenti.
Per qualsiasi controversia inerente alle attività formative è competente il Foro di Vercelli.
Le presenti disposizioni di dettaglio, qualora se ne ravvisasse la necessità, potranno essere oggetto di future modifiche
e/o integrazioni che verranno immediatamente rese note agli Operatori mediante comunicazione mezzo lettera e
pubblicizzate sul sito internet del Servizio Formazione Professionale della Provincia di Vercelli www.formazionevc.it,
pertanto l’Operatore è tenuto a controllare periodicamente tale sito.
9
PPAARRTTEE SSEECCOONNDDAA
DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII DDII DDEETTTTAAGGLLIIOO AAM
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a) PREMESSA
In attuazione delle disposizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale Provinciale n. 5434 del 14/11/2007, si
precisano le seguenti Disposizioni di dettaglio circa i rapporti fra la Provincia di Vercelli ed i Soggetti attuatori delle
attività formative di cui al Bando Provinciale Mercato del Lavoro A.F. 2007/2008, approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 3057 del 12/06/2007.
Le attività di formazione autorizzate devono essere svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali,
regionali e provinciali in materia di gestione e controllo amministrativo delle attività di formazione professionale e di
quanto contenuto nel documento “Linee guida per la rendicontazione e la certificazione delle spese dei progetti in
applicazione della L.R. n. 8 del 14/04/2003”, approvate dalla Regione Piemonte con DD n. 739 del 08/10/2004 e recepite
con D.G.P. n. 6097 del 21/12/2004.
b) DELEGA
1.
In materia di delega occorre far riferimento a quanto disposto dal documento “Linee guida per la rendicontazione
e la certificazione delle spese dei progetti in applicazione della L.R. 14/04/2003, n. 8”, recepite con D.G.P. n. 6097
del 21/12/2004 e a quanto precisato nel Bando Provinciale in oggetto.
c) ATTO DI ADESIONE
1.
I Soggetti attuatori, obbligatoriamente prima dell’inizio delle attività formative finanziate, salvo diverse indicazioni
del Servizio Formazione Professionale, dovranno far pervenire, a mano o a mezzo raccomandata A.R., alla
Provincia di Vercelli – Settore Sviluppo Socio Economico - Servizio Formazione Professionale – Via S. Cristoforo
n. 3 – 13100 VERCELLI, l’Atto di Adesione, firmato in originale dal legale rappresentante e accompagnato da
copia (visibile) del documento d’identità in corso di validità.
L'atto di adesione è redatto secondo la modulistica allegata (Mod. 4).
2.
In caso di ATI/ATS, l’operatore capofila dovrà produrre, unitamente all’Atto di adesione, e comunque prima
dell’inizio delle attività formative finanziate, copia conforme dell’atto notarile costitutivo dell’associazione
temporanea.
10
d) EROGAZIONE DELLE SOMME
La Provincia provvederà ad erogare i finanziamenti, entro 90 giorni dal ricevimento della fattura,
compatibilmente con i vincoli imposti dal rispetto del Patto di stabilità e ai trasferimenti di risorse finanziarie da
parte della Regione Piemonte.
Il finanziamento può essere erogato in quattro fasi, secondo le seguenti modalità:
1.
Ai soli soggetti attuatori non aventi scopo di lucro sarà concessa l’anticipazione dell’ 80% del valore delle attività
avviate, risultanti da autocertificazione, rideterminato nel caso in cui, in occasione della comunicazione di inizio corso, il
numero degli allievi (Valore Atteso) sia diminuito rispetto al preventivo; detto acconto potrà essere richiesto per non più
di due volte nel corso dell’esercizio formativo su un diverso insieme di attività, fermo restando che l’importo massimo
complessivo degli acconti non può superare l’80% di quanto complessivamente approvato e finanziato.
I corsi conteggiati nella richiesta di primo acconto non possono essere conteggiati nella richiesta del secondo.
La richiesta di acconto, redatta come da modulistica allegata, dovrà essere corredata da:
ƒ
lettera di richiesta acconto sulle attività avviate (Mod. 5);
ƒ
certificazione fidejussoria (prestata da banche, compagnie di assicurazione o intermediari finanziari di cui
all’elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993) a garanzia dell’acconto richiesto (Mod. 6). Gli enti
pubblici sono esentati dalla presentazione della suddetta certificazione;
ƒ
dichiarazione di responsabilità, sostitutiva dell’atto di notorietà, sulle attività avviate (Mod. 7 e allegato A);
ƒ
dichiarazione sostitutiva integrativa dell’atto di notorietà, qualora l’attività complessivamente affidata sia pari o
inferiore all’importo di € 154.937,07 (Mod. 8) sottoscritta dal legale rappresentante dell’Agenzia Formativa;
ƒ
dichiarazione sostitutiva integrativa dell’atto di notorietà, uso antimafia, qualora l’attività complessivamente
affidata superi l’importo di € 154.937,07 (Mod. 9) sottoscritta dal legale rappresentante dell’Agenzia Formativa.
I soggetti attuatori dovranno provvedere ad inoltrare direttamente alle Prefetture competenti la richiesta del
certificato antimafia al fine di abbreviare i tempi utili per l’erogazione degli acconti e dei finanziamenti;
(si rimanda alle indicazioni fornite al successivo punto “INDICAZIONI PER LA RICHIESTA ANTIMAFIA”).
ƒ
documento contabile.
2)
Si prevede l’erogazione di una quota di finanziamento aggiuntivo a seguito di presentazione di
autocertificazione di spesa attestante lo stato di avanzamento della medesima e riferita alle attività realizzate alla data
del 30 aprile, da cui risulti, per ciascun corso: il totale delle ore svolte, il numero degli allievi frequentanti e le spese
effettivamente sostenute. Tale quota, sommata alle anticipazioni erogate, non dovrà superare, per ciascun corso, il 90%
dell’importo rideterminato su base annua.
3)
Si prevede inoltre l’erogazione di un’ulteriore quota di finanziamento legata alla chiusura delle attività dell’anno
formativo, a seguito di presentazione di autocertificazione da cui risulti, per ciascun corso alla data del 31 agosto:
- il totale delle ore realizzate;
- il numero degli allievi che abbiano frequentato almeno i 2/3 del totale delle ore corso;
- le spese effettivamente sostenute, ovvero quietanzate alla suddetta data.
11
Le spese sostenute, suscettibili di ulteriori incrementi fino alla presentazione del rendiconto, costituiscono il riscontro
relativo allo stato di avanzamento della spesa legata al periodo di riferimento.
Le ore realizzate e gli allievi frequentanti di ciascun corso consentono di rideterminare il maturato finale, ovvero l’importo
massimo erogabile da parte della Provincia ai soggetti attuatori. In ogni caso, tale ulteriore quota, sommata alle
precedenti erogazioni, non dovrà superare, per ciascun corso, il 97% dell’importo rideterminato nei termini suddetti.
Così come previsto dal documento “Linee guida per la rendicontazione e la certificazione delle spese dei progetti in
applicazione dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 8”, approvato dalla Regione Piemonte con DD n. 739 del
08/10/2004, l’operatore, indipendentemente dalla necessità di attivare flussi finanziari, è tenuto a presentare, per ogni
progetto/pratica di cui è beneficiario finale, dichiarazioni quadrimestrali di spesa, a firma del legale rappresentante
dell’ente, attestanti le spese effettivamente sostenute (contabilizzate e quietanzate) con il contributo pubblico entro i
seguenti termini:
- entro il 20 Maggio di ogni anno solare per le spese sostenute fino al 30 Aprile dell’anno corrente;
- entro il 20 Settembre di ogni anno solare per le spese sostenute fino al 31 Agosto dell’anno corrente;
- entro il 20 Gennaio di ogni anno solare per le spese sostenute fino al 31 Dicembre dell’anno precedente.
Le dichiarazioni intermedie devono essere presentate come valore complessivo, distinto per progetto/pratica, ed il
beneficiario finale deve tenere a disposizione l’elenco dei giustificativi di spesa attestanti i costi sostenuti per la
realizzazione delle attività. Tali certificazioni devono essere trasmesse anche se l’importo risulta pari a zero.
Si precisa che le dichiarazioni intermedie non necessariamente forniscono l’importo totale del rendiconto finale delle
spese sostenute.
I corsi per i quali non è stata richiesta l’anticipazione dell’80% saranno oggetto di rimborso, risultanti dalle
autocertificazioni di spesa attestanti lo stato di avanzamento della medesima, fino alla concorrenza del 90% - 97%
dell’importo rideterminato su base annua.
In quest’ultimo caso, qualora dall’autocertificazione di spesa risulti che le spese sostenute siano inferiori al 90-97% del
rideterminato annuo e del periodo, il pagamento sarà relativo al solo importo delle spese effettivamente sostenute e
autocertificate.
Nell’eventualità in cui le somme già erogate, per ogni singolo corso, risultino superiori al 90% - 97% del valore
rideterminato, in base ai dati dell’autocertificazione, si provvederà agli opportuni conguagli.
4)
L’erogazione del saldo è subordinata alla positiva verifica del rendiconto.
La differenza tra gli acconti erogati dalla Provincia al Beneficiario finale e quanto riconosciuto dal soggetto incaricato
dell’attività di verifica dei rendiconti, costituisce l’importo da erogare a saldo o da restituire.
Il finanziamento dei “sostegni individuali” sarà erogato a saldo.
Nel caso in cui gli Organi Comunitari, Statali o Regionali operino riduzioni sui finanziamenti previsti, la
Provincia si riserva di adottare i conseguenti e opportuni provvedimenti di variazione.
e) INDICAZIONI PER RICHIESTA “ANTIMAFIA”
Ai sensi della vigente normativa inerente alle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso,
l’Operatore dovrà tener conto delle indicazioni di seguito illustrate:
•
Per le attività di importo pari o inferiore a Euro 154.937,07, i Soggetti Attuatori non dovranno produrre
alcuna documentazione di supporto ma compilare solo il Mod.8.
12
•
Per le attività di importo superiore a Euro 154.937,07, sia per i Soggetti Attuatori iscritti alla C.C.I.A.A. che
per quelli non iscritti, oltre alla compilazione del Mod. 9 occorrerà richiedere, presso le Prefetture competenti, il
rilascio della certificazione antimafia che deve essere inoltrata a:
PROVINCIA DI VERCELLI
Settore Sviluppo Socio Economico
Servizio Formazione Professionale
Via S. Cristoforo n. 3 - 13100 VERCELLI
giusto il riferimento al D.P.R. del 03/06/1998, n. 252 ed al “Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”, i Soggetti Attuatori devono attenersi
alle disposizioni indicate al “Capo III - Informazioni del Prefetto”.
[Estratto del Regolamento] :
- omissis CAPO III
Informazioni del prefetto
Articolo 10
Informazioni del prefetto
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto
1994, n. 490, fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al comma 2 del predetto articolo, le pubbliche
amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui al
comma 2 del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di
rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, il cui
valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e
lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre
erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di
opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.
2. Quando, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
nelle societa' o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono
stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque consentire le
concessioni e le erogazioni.
3. Le informazioni del prefetto, sono richieste dall'Amministrazione interessata, indicando l'oggetto e il valore del
contratto, subcontratto, concessione o erogazione ed allegando, esclusivamente, copia del certificato di iscrizione
dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della apposita dicitura
antimafia. Nel caso di societa' consortili o di consorzi, il certificato e' integrato con la indicazione dei consorziati che
detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonche' dei consorziati per conto dei
quali la societa' consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Per le
imprese di costruzioni il certificato e' integrato con l'indicazione del direttore tecnico.
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In luogo o ad integrazione del certificato di cui al comma 3 puo' essere allegata una dichiarazione del legale
rappresentante recante le medesime indicazioni.
4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la richiesta di informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e
subcontratti di cui al comma 1, lettera a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui
alla lettera b) dello stesso comma 1.
5. La richiesta puo' essere effettuata anche dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificamente
delegata, previa comunicazione all'amministrazione destinataria di voler procedere direttamente a tale
adempimento. La delega deve risultare da atto recante sottoscrizione autenticata e deve essere esibita unitamente
ad un documento di identificazione personale. In ogni caso la prefettura fa pervenire le informazioni direttamente
all'amministrazione indicata dal richiedente.
6. Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche
non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, o dall'articolo 51,
comma 3-bis del codice di procedura penale;
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3quater della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal
Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia.
8. La prefettura competente estende gli accertamenti pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che risultano
poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa e, anche sulla documentata richiesta
dell'interessato, aggiorna l'esito delle informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento
dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
9. Le disposizioni dell'articolo 1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla
legge 12 ottobre 1982, n. 726, come successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486, non si
applicano alle informazioni previste dal presente articolo, salvo che gli elementi o le altre indicazioni fornite siano
rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge. Sono fatte salve le procedure di selezione
previste dalle disposizioni in vigore in materia di appalti, comprese quelle di recepimento di direttive europee.
- omissis Gli Enti pubblici sono esentati dal produrre la suddetta documentazione, indipendentemente dall’importo
approvato.
f) GARANZIA FIDEJUSSORIA
1.
E’ prevista la garanzia fideiussoria prestata da banche, compagnie di assicurazione e intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.lgs n. 385/1993. (Mod. 6)
2.
E’ possibile prevedere fideiussioni a scalare per cui si possa rideterminare, di volta in volta, il valore della
garanzia ed il premio ad ogni autocertificazione periodica di spesa.
3.
La garanzia sarà estinta su presentazione del modello svincolo fideiussioni (Mod. 10) quando, dalle
autocertificazioni periodiche, risulti che le spese sostenute ed il maturato calcolato sul numero delle ore svolte e
degli allievi frequentanti sarà pari o superiore all’anticipo erogato.
4.
Sarà consentito lo svincolo della/e polizza/e fidejussoria/e nel momento in cui i rapporti finanziari tra l’Ente e la
Provincia saranno regolarmente conclusi, ossia con la restituzione degli indebiti ove se ne verifichi l’evenienza.
5.
Gli Enti pubblici sono esentati dalla presentazione della garanzia fideiussoria.
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g) RENDICONTAZIONE
Come previsto nel documento “Linee guida per la rendicontazione e la certificazione delle spese dei progetti in
applicazione della legge regionale 14 aprile 2003, n. 8”, approvato dalla Regione Piemonte con DD 739 del 08.10.2004,
entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’ultimo corso riferito al progetto/pratica, deve essere prodotto dal
Beneficiario finale il rendiconto finale delle spese sostenute, pena la revoca d’ufficio del relativo finanziamento.
Entro il suindicato termine il Beneficiario finale, per via telematica, utilizzando l’apposita procedura informatica, attraverso
la funzione "data richiesta revisore", richiede la verifica del rendiconto da parte del soggetto incaricato. (Tale indicazione deve
essere fornita solo quando è terminato il caricamento dei dati di consuntivo di tutti i corsi della pratica, in quanto l'inserimento della
data non consente più di effettuare modifiche, ad eccezione dell'inserimento degli estremi di quietanza dei giustificativi di spesa.)
Detta comunicazione, obbligatoria a partire dal 05/02/2007, ha la duplice funzione di attestare il rispetto dei termini fissati per la
rendicontazione da parte dell'operatore (90 giorni dalla chiusura dell'ultimo corso della pratica oggetto di rendiconto) e la decorrenza
dei 90 giorni previsti per la conclusione della verifica contabile da parte del soggetto incaricato.
A decorrere da tale data l'operatore non deve più effettuare l'invio cartaceo o telematico dei dati contabili di consuntivo.
Si precisa inoltre che non è possibile richiedere la verifica contabile se non si è sottoscritto l'Atto di Adesione.
Infine, per consentire la certificazione del rendiconto, è obbligatorio che presso l'Operatore sia presente il software informatico
utilizzato per l'inserimento e l'invio dei dati telematici e tutta la documentazione originale necessaria per la verifica, comprese le
attestazioni di quietanza dei giustificativi di spesa (la cui assenza al momento della verifica non ne consente il riconoscimento).
Si ribadisce che il soggetto incaricato deve poter operare con continuità presso il beneficiario finale e che gli appuntamenti
concordati per la verifica del rendiconto devono essere tassativamente rispettati, per evitare un danno alla Pubblica
Amministrazione. Nel caso in cui la documentazione richiesta risulti mancante o non in originale non potrà essere considerata ai fini
del riconoscimento.
A seguito della verifica della suindicata documentazione e al riconoscimento della spesa da parte dei soggetti incaricati
competenti, l’operatore potrà emettere il documento contabile per l’erogazione del saldo.
Qualora si configuri il caso di somme indebitamente percepite, ovvero nel caso in cui le somme erogate dalla Provincia
di Vercelli a titolo di acconto siano superiori alle spese riconosciute dal soggetto incaricato della verifica del rendiconto, i
Soggetti attuatori dovranno provvedere alla restituzione dell’indebito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
da parte del Servizio Formazione Professionale della Provincia di Vercelli, mediante bonifico sul conto corrente bancario
n. 99999999 intestato a Provincia di Vercelli (C.F. 80005210028) c/o Cassa di Risparmio di Alessandria - Filiale di
Vercelli, Via Balbo 7 – 13100 Vercelli (ABI 6075 – CAB 10000 - IBAN IT 91Y0607510000000000080005).
In questo caso lo svincolo della polizza fidejussoria, presentata a garanzia dell'acconto, avverrà successivamente
all'accertato introito della somma rimborsata.
In caso di mancato introito, la Provincia procederà d’ufficio al recupero delle somme e dei relativi oneri accessori.
h) RINVIO
Tali disposizioni potranno essere integrate con successivi atti del Dirigente del Settore Sviluppo Socio Economico e
tempestivamente comunicati agli operatori tramite pubblicizzazione sul sito internet www.formazionevc.it.
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Disposizioni di dettaglio, si fa riferimento alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale, al Bando Provinciale afferente alla Direttiva Mercato del Lavoro, A.F. 2007-2008,
approvato con Determinazione Dirigenziale 3059 del 12/06/2007 e al documento “ Linee guida per la rendicontazione e
la certificazione delle spese dei progetti in applicazione della L.R. 14/04/2003, n. 8” approvato dalla Regione Piemonte
con DD 739 del 08.10.2004 e recepito con D.G.P. n. 6097 del 21/12/2004.
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disposizioni di dettaglio tecniche ed