15/05/2014 La normativa che regola le produzioni alimentari si è sempre concentrata sugli aspetti relativi alla sicurezza normative di base a partire dagli anni ’60 Legge 283 del 30/04/1962 e relativo regolamento d’esecuzione per Decreto del Presidente della Repubblica 327 del 26/03/1980 l’obbligo del libretto ANNI ’70 il libretto, obbligatorio per il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, era rilasciato dall’autorità sanitaria competente, previa visita medica e accertamenti microbiologici, sierologici e radiologici (???) lo stesso personale era tenuto a visite mediche di controllo (rinnovo annuale) e ad eventuali speciali misure profilattiche FINE ANNI ’80 – ANNI ’90 La sicurezza degli alimenti era affidata al controllo del prodotto finito attraverso un sistema retrospettivo: analisi-controlli-interventi Dati epidemiologici dimostrarono l’inefficacia di idoneità sanitaria per alimentaristi del protocollo ANNI ’70-’80 di molti agenti microbici sono stati progressivamente l’Oms nel 1989 (Technical Report Series 785/1989) ha segnalato che gli accertamenti sanitari di routine sugli alimentaristi sono di chiara inefficacia in termini di risultati per la prevenzione e rappresentano uno spreco di risorse umane ed economiche esigenza di alimenti commercializzati determinati e resi noti alla comunità scientifica: dose infettante fattori favorenti e limitanti sopravvivenza e moltiplicazione modalità di controllo … i progressi nella gestione dei rischi correlati non sono progrediti con la stessa rapidità con sufficienti garanzie di sicurezza si consolida l’opinione che verifiche e controlli preliminari debbano essere effettuati dai responsabili di produzione e distribuzione (autocontrollo) su questa struttura di base si inserisce il controllo ufficiale da parte dell’Autorità pubblica 1 15/05/2014 controllo FINE ANNI ’90 Il Decreto Legislativo 155/1997, che ha recepito la Direttiva europea 43/93 sull’igiene dei prodotti alimentari, ha modificato e integrato il quadro legislativo controllo Delega totale sui controlli all’Autorità Sanitaria che li esegue in modo ufficiale Restituzione parziale della delega sui controlli all’Impresa Mantenimento dell’attività di controllo ufficiale all’Autorità Sanitaria Introduzione del concetto di supervisione sull’autocontrollo da parte delle Autorità Sanitarie ART. 3 (Autocontrollo) 1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico. 2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti; b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti; c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti; d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici; e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza. 3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati alla procedura di cui al comma 2. 4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizione tecnologiche simili informando le autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità sanitaria locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o tratto in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del titolare dell'industria alimentare. 5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente vigenti purché non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della sanità previo espletamento delle procedure comunitarie. 2 15/05/2014 Art. 4 (Manuali di corretta prassi igienica) Art. 5 (Controlli) 1. Al fine di facilitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3, possono essere predisposti manuali di corretta prassi igienica tenendo conto, ove necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del Codex Alimentarius. 1. Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari osservino le prescrizioni previste dall'articolo 3, si effettua conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; per tale controllo si deve tener conto dei manuali di corretta prassi igienica di cui all'articolo 4. 2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 e' effettuata dai settori dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre parti interessate quali le autorità competenti e le associazioni dei consumatori, in consultazione con i soggetti sostanzialmente interessati tenendo conto, se necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del Codex Alimentarius. 2. Gli incaricati del controllo di cui al comma 1 effettuano una valutazione generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti, in relazione alle attività svolte dall'industria alimentare, prestando una particolare attenzione ai punti critici di controllo dalla stessa evidenziati, al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza e di verifica siano state effettuate correttamente dal responsabile. 3. I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI). 4. Il Ministero della sanità valuta la conformità all'articolo 3 dei manuali di cui ai commi 1 e 2 secondo le modalità da esso stabilite e, se li ritiene conformi, li trasmette alla Commissione europea. 3. Al fine di determinare il rischio per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari si tiene conto del tipo di prodotto, del modo in cui e' stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra operazione cui esso e' sottoposto prima della vendita o della fornitura, compresa la somministrazione al consumatore, nonché delle condizioni in cui e' esposto o in cui e' immagazzinato. 5. Ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene e della predisposizione dei manuali di corretta prassi igienica, le industrie alimentari possono tenere anche conto delle norme europee della serie EN 29000 ovvero ISO 9000. 4. I locali utilizzati per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), vengono ispezionati con la frequenza, ove prevista, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995; tale frequenza può tuttavia essere modificata in relazione al rischio. Art. 6 (Educazione sanitaria in materia alimentare) 1. Il Ministero della sanità, d'intesa con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le unità sanitarie locali, promuove campagne informative dei cittadini sull'educazione sanitaria in materia di corretta alimentazione, anche, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle attività didattiche previste dalla programmazione annuale Art. 8 (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria alimentare e' punito con: a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3; b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5; c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'articolo 3, comma 4. 2. L'Autorità incaricata del controllo procede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora il responsabile dell'industria alimentare non provveda ad eliminare il mancato o non corretto adempimento delle norme di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, entro un congruo termine prefissato. 3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto dall'articolo 3, comma 4, e' punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. 3 15/05/2014 Bisogna ottenere un elevato livello di sicurezza alimentare Punti chiave del libro bianco la politica della sicurezza alimentare deve basarsi su un approccio completo e integrato i produttori di mangimi, gli agricoltori e gli operatori del settore alimentare hanno la responsabilità primaria per quanto concerne la sicurezza degli alimenti una politica alimentare efficace richiede la rintracciabilità dei percorsi dei mangimi e degli alimenti nonché dei loro ingredienti l'analisi del rischio deve costituire il fondamento su cui si basa la politica di sicurezza degli alimenti si applicherà il principio di precauzione nelle decisioni di gestione del rischio la politica "dai campi alla tavola" si dovrà attuare sistematicamente e in modo coerente Tracciare capacità di descrivere il percorso di una materia prima o di un lotto di produzione attraverso i passaggi da un’entità commerciale ad un’altra, all’interno della filiera produttiva. In sostanza, al flusso di merci avviene parallelamente un flusso di informazioni, che vengono registrate e conservate ad ogni passaggio Rintracciare significa, invece, poter ricostruire all’indietro l’intero percorso di un prodotto: dal suo stato finale fino alle materie prime di partenza 4 15/05/2014 Regolamento (CE) n. 178/2002 che fissa i principi generali e i requisiti della legge alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure in materia di sicurezza alimentare Regolamento (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari Regolamento (CE) N. 853/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale Per riorganizzare la frammentata normativa comunitaria in materia di igiene e sicurezza alimentare, la Commissione Europea ha avviato un complesso lavoro di aggiornamento normativo che si è concluso agli inizi del 2004 con la pubblicazione del cosiddetto Regolamento (CE) N. 854/2004 del 29 aprile 2004 “Pacchetto Igiene” Regolamento (CE) N. 882/2004 del 29 aprile 2004 in applicazione dal 1° gennaio 2006 è l’insieme di norme comunitarie che traducono in legge gli obiettivi individuati nel libro bianco Il "pacchetto igiene" è stato successivamente integrato da: Regolamento (CE) N. 182/2005 del 12 gennaio 2005 stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi Regolamento (CE) N. 2073/2005 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari Regolamento (CE) N. 2074/2005 del 5 dicembre 2005 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali Regolamento (CE) N. 2075/2005 del 5 dicembre 2005 norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni Regolamento (CE) N. 2076/2005 del 5 dicembre 2005 disposizioni transitorie per l’attuazione dei Reg. 853/2004, 854/2004 e 882/2004 e modifica dei Reg. 853/2004 e 854/2004 stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti (CE) n. 854/2004 e n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004. 5 15/05/2014 2012 Regolamento (UE) n. 563/2012 della Commissione, del 27 giugno 2012 , che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori di riferimento dell’UE Regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano controllo 2011 Regolamento (UE) n. 1276/2011 della Commissione, dell' 8 dicembre 2011 , che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al trattamento per l’uccisione di parassiti vitali in prodotti della pesca destinati al consumo umano Regolamento n. 1086/2011 della Commissione del 27 ottobre 2011 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione per quanto riguarda la salmonella presente nella carne fresca di pollame Regolamento di esecuzione (UE) N. 931/2011 della Commissione del 19 settembre 2011 relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale ( testo consolidato -Luglio 2012) Regolamento di esecuzione (UE) n. 739/2011 della Commissione, del 27 luglio 2011 , recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Regolamento (UE) n. 151/2011 della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d’allevamento Regolamento (UE) n. 150/2011 della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d’allevamento e selvatica e le carni di selvaggina d’allevamento e selvatica Attribuzione delle responsabilità primaria a operatori del settore alimentare e dei mangimi (autocontrollo) di verifica alle Autorità di controllo Tutti gli operatori sono coinvolti nel sistema di garanzia di sicurezza (estensione alla produzione primaria degli obblighi di autocontrollo) gli operatori devono essere “formati” istituzione dei corsi HACCP Ogni Stato Membro individua le “deroghe” alla legislazione da applicare nel proprio territorio Delega quasi assoluta all’impresa sui controlli, secondo metodi e procedure “discrezionali” Controlli ufficiali finalizzati alla verifica (audit) dei sistemi aziendali di autocontrollo L’autocontrollo usa come strumento attuativo l’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, letteralmente “Analisi del Pericolo e Punti Critici di Controllo”) Concepito negli anni sessanta negli Stati Uniti, il sistema venne ideato per la prevenzione e per promuovere la sicurezza di alimenti destinati al programma aerospaziale e fu applicato dalla NASA tutto ciò, affinché gli alimenti forniti agli astronauti, non avessero alcun effetto negativo sulla loro salute o sul buon esito delle missioni nello spazio Introdotto in Europa nel 1993 con la direttiva 43/93/CEE (recepita in Italia con il D.Lgs 155/97), prevede l'obbligo di applicazione del protocollo HACCP per tutti gli operatori del settore alimentare Questa normativa è stata sostituita dal Reg CE 852/2004 entrato in vigore dal 01/01/2006 6 15/05/2014 Data l’ampia gamma di imprese alimentari prese in considerazione dal Reg CE 852/2004 e la grande varietà di prodotti alimentari e di procedure di produzione applicate agli alimenti, sono state redatte dalla Commissione Europea delle Linee guida generali sull’applicazione delle procedure riferite ai principi del sistema HACCP venendo così in aiuto a tutti coloro che intervengono nella catena della produzione alimentare Tali linee-guida si ispirano principalmente ai principi enunciati nel “Codex Alimentarius” e danno indicazioni per un’applicazione semplificata delle prescrizioni in materia di HACCP in particolare nelle piccole imprese alimentari Antecedentemente al piano HACCP è necessario: DIA individuare le prescrizioni di base in materia di sicurezza alimentare (pre-requisiti) necessari a produrre alimenti sicuri I pre-requisiti sono generalmente relativi alle infrastrutture, alle manutenzione e pulizia delle attrezzature, alla formazione del personale ecc, ovvero a tutte quelle operazioni che non fanno specifico riferimento ad un processo produttivo L’art. 5 del Regolamento 852/2004 elenca i sette principi del sistema HACCP: 1. identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili 2. identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili 3. stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità e l’inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati 4. stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo 5. stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo 6. stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l’effettivo funzionamento delle misure di cui ai punti 1) e 5) 7. predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare al fine di dimostrare l’effettiva applicazione delle misure di cui ai punti 1) e 6) L’ar. 6 del Regolamento 852/2004 prescrive che le imprese alimentari siano registrate presso l’Autorità competente responsabile di effettuare i controlli (in Italia le ASL territoriali) Tutti gli operatori del settore alimentare devono notificare alle ASL l’apertura di uno stabilimento produttivo che effettua una qualsiasi delle attività di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della sua registrazione questa forma di autorizzazione non necessita della visita preventiva dei luoghi di lavorazione ma si basa sull’autocertificazione per i produttori di alimenti di origine animale è necessaria una visita preventiva 7 15/05/2014 Per l’attuazione di un sistema di autocontrollo efficace è necessaria la collaborazione di tutto il personale in servizio, il quale va adeguatamente istruito sui compiti e sulle procedure da adottare Attestato Tutti gli addetti alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita degli alimenti hanno l'obbligo di conseguire un attestato di formazione per alimentarista in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria La preparazione del personale e la conoscenza dei principi dell’igiene della lavorazione dei prodotti alimentari è fondamentale: è l’uomo, infatti, a costituire Attestato di formazione per Alimentarista il maggior rischio di insalubrità dei cibo preparato! Destinatari del corso Durata del corso Titolari/responsabili di industrie alimentari 12 ore per i titolari/responsabili di industrie alimentari Addetti di livello di rischio 1 4 ore per gli addetti di livello di rischio 1 8 ore per gli addetti di livello di rischio 2 es. baristi, fornai ed addetti alla produzione di pizze e similari; addetti alla vendita di alimenti sfusi e generi alimentari escluso ortofrutta; addetti somministrazione/sporzionamento pasti in strutture socio - assistenziali e scolastiche Addetti di livello di rischio 2 cuochi (ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, ristoranti e affini ); pasticcieri; gelatieri; addetti gastronomia produzione e vendita; addetti produzione pasta fresca, addetti lavorazione latte e formaggi, addetti macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita di carne, pesce e molluschi; addetti produzione ovoprodotti) Aggiornamento Le categorie di alimentaristi in precedenza individuate hanno l'obbligo di aggiornarsi con cadenza triennale e ogni qualvolta lo richiedano l'introduzione di innovazioni produttive e tecnologiche 8 15/05/2014 Argomenti 1. formazione dell'HACCP - team Generalità sulle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti: tossinfezioni ed intossicazioni alimentari: fattori che contribuiscono alla loro insorgenza e modalità di prevenzione Responsabilità degli alimentaristi nella trasmissione degli agenti patogeni ai consumatori attraverso i prodotti deve essere multidisciplinare con competenze interne tecnologie alimentari microbiologia e igiene controllo qualità ingegneria e impiantistica produzione ecc Igiene della persona Igiene dell'ambiente di lavoro Legislazione sanitaria Good manifacturing pratices (GMP) - buone pratiche di lavorazione ( Good hygiene pratices (GHP) – buone prassi igieniche (pulizia e disinfezione) Processi di preparazione, conservazione e distribuzione degli alimenti: individuazione dei fattori di rischio sanitario Piano di autocontrollo alimentare basato sui principi dell'HACCP ed esterne all’azienda: 1. formazione dell'HACCP - team 2. preparazione schede di descrizione del prodotto con impiego a cui è destinato 3. diagramma di flusso 4. verifica “sul campo” del diagramma di flusso Es. mensa che somministra pasti preparati da altra azienda 9 15/05/2014 Albero decisionale per individuare un CCP Limiti critici valori estremi tollerabili (minimi e/o massimi) entro cui un parametro di natura biologica, chimica o fisica deve essere controllato per garantire la sicurezza del prodotto Ad ogni CCP identificato devono corrispondere uno o più limiti critici entro cui devono svolgersi le operazioni di controllo per garantire l’esito dell’azione, in termini di eliminazione, prevenzione o riduzione di uno specifico pericolo Consentono di distinguere tra condizioni operative sicure e insicure a livello di uno specifico CCP I limiti critici sono basati su parametri osservabili o misurabili in tempo reale (on-line): rapporti tempo/temperatura in trattamenti termici pH attività dell’acqua Il monitoraggio sequenza programmata di osservazioni e misurazioni per dimostrare che un punto critico è sotto controllo Deve evidenziare ogni deviazione dai limiti critici prefissati È efficace quando è continuo acidità titolabile tenore di additivi tenore di conservanti tenore di sale Fonte dei limiti critici: riferimenti legislativi; letteratura scientifica; risultati sperimentali Osservazioni visive Valutazione sensoriale materie prime, impianti, attrezzature, comportamento e igiene del personale, operazioni di processo, metodi di trattamento, mezzi di deposito e di trasporto materie prime, semilavorati, prodotto finito Esami chimico – fisici determinazione del cloro dell’acqua utilizzata come ingrediente o per raffreddare; rilevamento della temperatura e del tempo; pH; acidità totale; concentrazione di sale; attività dell’acqua e dell’umidità 10 15/05/2014 Consistono in procedure da seguire quando si verifica uno scostamento dai limiti critici prefissati ad un dato CCP Nel programma di monitoraggio, contemporaneamente alle misure da accertare, è necessario stabilire le azioni correttive da mettere in atto quando il monitoraggio indica che i limiti critici specificati per tenere sotto controllo un CCP sono stati superati Il superamento di tali valori indica che un particolare CCP non è sotto controllo Le azioni correttive dovrebbero includere i seguenti elementi: gli elementi per determinare e correggere le cause di discordanza dai valori limiti prefissati le azioni da intraprendere per assicurare che il CCP sia stato riportato entro i limiti critici le misure da adottare per i prodotti fabbricati durante il periodo in cui la situazione è rimasta incontrollata la documentazione scritta dei provvedimenti presi Il piano HACCP deve essere documentato Ogni azienda deve conservare tutte le registrazioni fatte ai CCP 11 15/05/2014 Il documento di autocontrollo è distinto in 3 capitoli: Manuale di autocontrollo parte descrittiva dell’attività (caratteristiche strutturali, attrezzature, modalità di attuazione delle norme di corretta produzione-GMP, modalità di attuazione delle buone prassi di igiene dei personale e delle procedure di igienizzazione-GHP, programma di formazione del personale) Piano di autocontrollo parte operativa (HACCP) diagrammi di flusso e identificazione dei CCP Sono tenuti a dotarsi di un documento di autocontrollo operatori nel campo della ristorazione, bar/pasticcerie, rivendite alimentari e ortofrutta, salumerie, gastronomie, macelli, macellerie, pescherie, panifici, case di riposo, scuole, mense, comunità in cui si somministrano alimenti, farmacie, ... dal 2006 è stato reso obbligatorio anche per le aziende che hanno a che fare con i mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti (produzione delle materie prime, miscele, additivi, vendita, somministrazione) Istruzioni operative e schede di registrazione Esempio 1 Esempio 2 Gli operatori del settore della trasformazione devono dimostrare all’Autorità competente (ASL) di rispettare l’obbligo di applicazione del metodo HACCP, o delle procedure su di esso basate, garantendo il costante aggiornamento della documentazione e conservano i documenti e le registrazioni per un periodo di tempo adeguato, non troppo lungo al fine di evitare oneri inutili per le piccole imprese Riguarda tutte le fasi della produzione, fabbricazione, lavorazione, magazzinaggio, trasporto, distribuzione, commercio ed importazione Di regola si svolge senza preavviso (ad eccezione degli audit ), è diretto a prevenire i rischi per la salute pubblica, a proteggere gli interessi dei consumatori e ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali 12 15/05/2014 Consiste essenzialmente in una o più delle seguenti operazioni: In Italia sono “autorità competente” ispezione di impianti, locali, attrezzature, macchinari, etc. prelievo di campioni analisi dei campioni prelevati controllo dell’igiene del personale esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall’impresa e dei relativi risultati valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP esame del materiale scritto e di altre registrazioni interviste con gli operatori lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione qualsiasi altra attività necessaria o, comunque, utile per assicurare l’attuazione degli obiettivi del Regolamento Il ministero Le regioni e le province autonome Le aziende sanitarie locali Compiti delle regioni e delle province autonome indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL elaborazione e adozione piani regionali di controllo, condivisi tra i Servizi medici e veterinari individuazione standard funzionamento ASL (procedure per svolgimento controlli, organizzazione interna, piani di formazione, ecc.) Compiti delle ASL supervisione su attività ASL In caso di non conformità, l’autorità competente interviene per assicurare che l’operatore del settore alimentare ponga riparo alla situazione pianificazione programmazione esecuzione a livello della salute Nel decidere l’azione, l’Autorità competente tiene conto: locale dei controlli ufficiali della natura della non conformità dei dati precedenti relativi Il controllo ufficiale deve essere programmato sulla base della valutazione dei rischi connessi all’attività sulla base della serie storica dell’impresa all’operatore per quanto riguarda la non conformità dei controlli sulla base di episodi di allerta 13 15/05/2014 Le azioni possono comprendere, a seconda dei casi: imposizione di procedure di sanificazione restrizione o divieto di commercializzazione ritiro e/o distruzione dei prodotti autorizzazione dell’uso dei prodotti per fini diversi da quelli originariamente previsti sospensione delle sospensione o operazioni o chiusura in toto o in parte dell’azienda ritiro del riconoscimento sequestro, distruzione, respingimento in caso di prodotti provenienti da Paesi Terzi altre misure ritenute Tra gli operatori economici del settore alimentare soggetti a controllo da parte del SIAN sono interessati all’applicazione del Regolamento (CE) 2073/2005 i laboratori di pasticceria e gastronomia e gli altri operatori economici che producano alimenti pronti per il consumo dilazionato oltre le 24 ore, senza ulteriori momenti di bonifica in grado di eliminare i pericoli microbiologici considerati nel Regolamento (ad esempio i prodotti pronti al consumo) opportune Criteri di sicurezza alimentare Definisce l’accettabilità di un prodotto , di una partita di prodotti alimentari o di un processo , in base alla assenza , alla presenza o al numero di microrganismi e/o in base alla quantità delle relative tossine/metabolici per unità di massa , volume, area o partita un criterio che definisce l’accettabilità di un prodotto o di una partita di prodotti alimentari, applicabile ai prodotti immessi sul mercato Superfici Contact-Slides slides flessibili per l’autocontrollo dell’igiene delle superfici e dei liquidi seguendo il sistema HACCP la flessibilità favorisce il contatto tra il terreno di crescita e la superficie da testare grazie alla presenza di due diversi tipi di terreno sulle due facce, è possibile eseguire due diversi controlli con la stessa piastrina Criteri di igiene di processo un criterio che definisce il funzionamento accettabile del processo di produzione questo criterio fissa un valore indicativo di contaminazione al di sopra del quale sono necessarie misure correttive volte a mantenere l’igiene del processo di produzione in ottemperanza alla legislazione in materia di prodotti alimentari Regolamento (CE) 2073/2005 14 15/05/2014 Alimenti Sacchetto autoreggente Carcasse “Presto-Chiuso Stand-Up” Metodo distruttivo in plastica ad alta resistenza asportazione sterile carotaggio trasparente per il prelievo, il trasporto e la conservazione di campioni solidi o liquidi speciale fondo che consente al sacchetto, una volta riempito, di stare in piedi da solo Metodo non distruttivo spugna sterile in sacchetto richiudibile delimitatore di area sterile di 100 cm2 Omogeneizzatori e stomacher Lo scopo è quello di omogeneizzare il prodotto mediante l’utilizzo di un diluente senza danneggiare le forme microbiche presenti e che si vogliono determinare 15 15/05/2014 Conta microbica su piastra Conta microbica su membrane filtranti 16