Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per le Cooperative e le imprese esercenti attività nel settore
“RADIOTAXI e AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI
LINEA e AFFINI”
L'anno duemilanove il giorno 2 del mese di luglio in Roma
Tra
UNCI Unione Nazionale delle Cooperative Italiane, rappresentata dal Presidente On. Luciano D’Ulizia
assistito da Settimio Marchione
URI Unione Radio Taxi d’Italia rappresentata dal Presidente Loreno Bittarelli assistito da Marco Vannutelli,
Maria Cristina Ronzoni e Gianluca Bigi
E
FAST – CONFSAL, rappresentata dal Segretario Generale Pietro Serbassi
FAST TAXITALIA – CONFSAL, rappresentata dal Segretario Nazionale Salvatore Augusto assistito da Luigi
Musella e Maria Moretti
URI – TAXI, rappresentato dal Vice Presidente Walter Catanese
FAST Noleggio con Conducente e Servizi di Trasporto Pubblico – CONFSAL, rappresentata dal Responsabile
Nazionale Giovanni Martinelli
con l’assistenza della Confederazione Sindacale CONFSAL, rappresentata dal Segretario Generale Marco Paolo
Nigi
Si è convenuto di stipulare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Cooperative e le Imprese
esercenti attività nel settore “RADIOTAXI e AUTOSERVIZI PUBBLICI non di LINEA e AFFINI” che
sostituisce e rinnova:
il “CCNL per i soci e i dipendenti delle Cooperative esercenti attività nel settore TAXI”, stipulato in
data 31.05.2005 tra le Associazioni datoriali UNCI e UNSIC e le OO.SS. FAST-CONFSAL, FAST
TAXITALIA-CONFSAL, assistite dalla Confederazione Sindacale CONFSAL;
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INDICE
PREMESSA
CAMPO DI APPLICAZIONE
DECORRENZA E DURATA
TITOLO I - Disciplina del sistema delle relazioni industriali
artt. 1, 2, 3, – livelli di contrattazione nazionale o aziendale;
art. 4 – diritti sindacali e di associazione;
art. 5 – tutela della salute e integrità fisica nell’ambiente di lavoro;
art.6 – rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
art.7- ufficializzazione del contratto;
art.8 – rapporti sindacali tra le parti.
TITOLO II - Parte comune per i soci coimprenditori, i lavoratori dipendenti di cooperativa e i lavoratori
dipendenti d’impresa
art. 9-10 – validità e sfera di applicazione del contratto;
artt. 11 – mobilità e mercato del lavoro;
art. 12 – avviamento al lavoro;
Art. 13 – assunzione;
art. 14 - mansioni promiscue-mutamento mansioni;
art. 15 – jolly;
art. 16 – tipologie contrattuali;
 16A – tempo determinato;
 16B – tempo parziale;
 16C – lavoro ripartito;
 16D – apprendistato;
 16E – telelavoro;
 16F– inserimento/reinserimento;
 16G - lavoro temporaneo;
 20H- formazione professionale;
 20I – stage-tirocini formativi;
 20L– lavoratori atipici;
art. 17 – lavoratori studenti;
art. 18 - genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti;
art. 19 – mobbing;
art. 20 – congedo matrimoniale;
art. 21 – volontariato;
art. 22 – maternità;
art. 23 – ferie;
art. 24 – aspettativa;
art. 25 – malattia-infortunio sul lavoro-malattia professionale;
art. 26 – indennità;
art. 27 – corresponsione della retribuzione;
art. 28 – trattamento di fine rapporto;
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art. 29 – previdenza complementare;
art. 30 - cessione – trasformazione d’azienda – liquidazione della cooperativa;
art. 31 – indumenti, attrezzi di lavoro;
art. 32 – tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore – ambiente di lavoro;
art. 33 – divieti;
art. 34 – disposizioni disciplinari;
art. 35 – procedura disciplinare;
art. 36 – risarcimento danni;
art. 37 – Commissione Nazionale Paritetica di Garanzia e Conciliazione;
art. 38 – composizione delle controversie;
art. 39 – ente nazionale bilaterale;
art. 40 – privacy.
TITOLO III – Parte specifica per i soci coimprenditori di cooperativa
art. 41 - classificazione del personale;
art. 42 – disposizioni generali;
art. 43 – assunzione, ammissione;
art. 44 – periodo di prova;
art. 45 – orario di lavoro;
art. 46 – risposi settimanali, festività;
art. 47 - tempo parziale;
art. 48 – Trattamento economico del socio coimprenditore;
art. 49 – codice disciplinare;
art. 50 – ritiro della patente di guida;
art. 51 – norme di prima applicazione;
TITOLO IV – Parte specifica per i lavoratori dipendenti di cooperativa e d’impresa
Art. 52 – riposo settimanale, festività
Art. 53 – permessi ordinari retribuiti;
art. 54 - permessi straordinari retribuiti;
art. 55 – permessi straordinari non retribuiti;
art. 56 - Sospensione- Soste -Riduzione d'orario –Recuperi;
art. 57 - classificazione del personale;
art.58 – orario di lavoro;
art.59 – lavoro domenicale-festivo;
art.60 – lavoro notturno;
art.61 - lavoro straordinario;
art.62 – lavoratori a turni;
art.63 – periodo di prova;
art.64 – trattamento economico;
art.65 – risoluzione del rapporto di lavoro-preavviso
art.66 – personale non soggetto a limitazione di orario;
art.67 – doveri del lavoratore dipendente.
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PREMESSA
Le Organizzazioni UNCI e CONFSAL firmatarie, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
dell’Accordo Quadro di Riforma degli Assetti Contrattuali sottoscritto in data 22/01/2009, accordo condiviso
anche da URI, e FAST-CONFSAL, URI-TAXI, FAST TAXITALIA e FAST Noleggio con Conducente e
Servizi di Trasporto Pubblico, quali OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
ritengono che il presente CCNL, disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale e vincolante
esclusivamente per gli aderenti alle medesime Organizzazioni, rispetti i contenuti dell’accordo quadro in parola.
Infatti il CCNL è di durata triennale tanto per la parte economica che normativa ed avrà la funzione di garantire
la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul
territorio nazionale e per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al
consumo assumendo per il triennio –in sostituzione del tasso di inflazione programmata- l’indice previsionale
costruito sulla base dell’IPCA. Il CCNL prevede, inoltre, un secondo livello di contrattazione aziendale, per
l’applicabilità e la validità del presente CCNL in ambito aziendale, che collega gli aumenti salariali al
raggiungimento degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia, flessibilità ed altri elementi
rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico della
cooperativa o azienda. Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale e coinvolgono esclusivamente le
parti stipulanti il presente Accordo.
Le Parti stipulanti intendono disciplinare le peculiarità inerenti i rapporti lavorativi per una migliore
efficienza e valorizzazione di tutte le professionalità appartenenti alla categoria dei lavoratori del trasporto
pubblico non di linea, ex Legge n.21/1992, di cui il servizio taxi, il servizio di noleggio con conducente e
nell’ambito di quest’ultimo, il servizio del trasporto scolastico e Radio Taxi.
Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca la
paritaria funzione sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute
libertà associative.
Il presente Contratto, inoltre, si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al
miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e
sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori stipulanti affermano il loro
ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale
nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della
Comunità Europea.
Le parti ritengono anche che per il rilancio dell’occupazione, in un’ottica di mercato sociale del lavoro
stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale l’affiancamento alla azienda di tipo
tradizionale quella cooperativa caratterizzata dalla figura del socio coimprenditore, cioè del lavoratore
imprenditore di se stesso.
Tale centralità riservata al socio coimprenditore, infatti, garantirà un adeguamento dell’azione produttiva ai cicli
dell’economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione economica producono
sull’occupazione.
Se è vero che “nella cooperativa, il lavoratore non produce per altri ma per se stesso, e ciò libera enormi capacità di lavoro
scrupoloso e di più alto livello, che il capitalismo comprime” (Marshall) è dunque conseguente che il socio coimprenditore
non deve essere equiparato al lavoratore subordinato non socio.
La prestazione svolta dal socio coimprenditore dà luogo ad un conferimento reso in virtù del contratto sociale e
trova dunque fondamento in un vincolo associativo, prima che in un rapporto negoziale di scambio.
Il trattamento economico del socio coimprenditore è costituito dalla rendita d’impresa.
Secondo l’art. 1, comma 3, della l. n. 142/2001, la attività lavorativa svolta dal socio coimprenditore —
nell’ambito di rapporti mutualistici e sulla base di previsioni di regolamento della cooperativa volte a definire la
organizzazione del lavoro dei soci coimprenditori— può comportare la instaurazione di un rapporto di lavoro «in
forma autonoma o subordinata, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata
non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali».
Considerato che nel regime giuridico previgente veniva esclusa dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti la
riconducibilità del lavoro del socio coimprenditore a una forma di lavoro subordinato o autonomo, si tratta di
una importante conferma della circostanza che qualunque attività umana può essere resa in ragione di un diverso
titolo giuridico, in relazione sia alle intese contrattuali raggiunte tra le parti, sia alle modalità concrete di
esecuzione della prestazione lavorativa.
Nel riconoscere che la prestazione di lavoro del socio coimprenditore di cooperativa, oltre che in forma
autonoma o subordinata, può essere resa «in qualsiasi altra forma», il Legislatore pare riconoscere la possibilità di
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inquadrare il lavoro umano in schemi contrattuali diversi da quelli determinati dal legislatore stesso, in virtù del
principio di autonomia negoziale sancito dall’articolo 1322, secondo comma, cod. civ, in base al quale «le parti
possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano
diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico».
La legge n.142/2001 chiarisce nettamente l’esistenza di due rapporti tra socio coimprenditore e cooperativa: il
rapporto associativo, da una parte, e il rapporto di lavoro, dall’altra. In particolare il rapporto di lavoro era
inizialmente indicato come «ulteriore e distinto» rispetto al rapporto associativo. A seguito della riforma
apportata dalla legge n.30/2003, il rapporto lavorativo del socio coimprenditore è tuttavia ora da considerare
«ulteriore», ma non più «distinto» rispetto al vincolo associativo. In tal senso la riforma ha voluto sottolineare la
preminenza del rapporto associativo nell’economia del contratto. Il rapporto di lavoro è quindi strumentale al
vincolo di natura associativa. Le conseguenze pratiche di questa impostazione sono evidenti: a prescindere dalla
forma giuridica con cui viene concretamente resa, la prestazione lavorativa rimane infatti finalizzata al
raggiungimento degli scopi sociali.
Considerare i soci coimprenditori solo dipendenti della cooperativa costituisce una visione riduttiva ed
incompleta della figura medesima perché essi concorrono:
a) - alla gestione dell’impresa;
- all’elaborazione di programmi di sviluppo;
- alle decisioni concernenti scelte strategiche;
- alla realizzazione dei processi produttivi;
b) - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici
ed alle decisioni sulla loro destinazione;
c)- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività
svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Fondamentale, in ogni caso, è il ruolo del regolamento interno (art. 6, l. n. 142/2001), che deve
provvedere a disciplinare il regime in concreto applicabile ai rapporti di lavoro che potranno essere instaurati
dalla cooperativa. Ogni cooperativa di lavoro deve infatti dotarsi di un regolamento ai sensi dell’articolo 6 della
legge n. 142/2001, in seno al quale debbono essere indicate e disciplinate le tipologie di rapporti di lavoro che la
cooperativa intende attuare, in forma alternativa, con i soci coimprenditori. Il regolamento deve contenere il
“richiamo ” al CCNL applicato.
Il regolamento diventa così un elemento fondamentale di organizzazione del lavoro. Uno strumento
estremamente agile che consente di adattare la regolamentazione dei rapporti di lavoro alle esigenze della
migliore organizzazione produttiva, nell’ottica del perseguimento dello scopo mutualistico.
Nel regolamento dovrà inoltre essere precisato che per i soci coimprenditori con contratto diverso da quello
subordinato (così come previsto dalla predetta Legge 142/2001 e succ. modd.), il compenso sarà parametrato al
trattamento minimo economico previsto dal presente CCNL.
Data la sua importanza nel disciplinare i rapporti di lavoro, la legge ha previsto la possibilità di certificare anche il
regolamento. Si tratta, in sostanza, della validazione delle tipologie contrattuali prescelte nel regolamento, così da
determinare ex ante l’ammissibilità delle scelte di tipologia effettuate ed evitare l’eventuale contenzioso
successivo circa la qualificazione del rapporto. La certificazione del regolamento deve essere espletata da
specifiche Commissioni le quali sono istituite, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro 21 luglio 2004
(articolo 8), presso le Province.
E’ necessario esplicitare ai fini di un’appropriata stesura di predetto Regolamento che esso, ai sensi della Legge
n.142/2001 – costituisce il documento fondamentale per l’attività della cooperativa anche ai fini del dettato del comma IV, art. 7
della legge n. 31/2008, ossia, “trattamenti economici complessivi ”.
Le parti riconoscono che le cooperative hanno funzione economica non capitalistica in quanto nella
cooperativa non è il capitale a comandare ma il lavoro. Le Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori
stipulanti si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più
ampia valorizzazione dell’impresa cooperativa in Italia.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio
nazionale rapporti di lavoro, posti in essere dalle Imprese e dalle Cooperative esercenti attività nel settore
“RADIOTAXI E AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA E AFFINI” a qualsiasi titolo condotte ed in
qualsiasi forma esercitate, anche per conto terzi, nonché le attività affini e connesse ai settori lavorativi
disciplinati dal presente articolato compreso la LOCAZIONE VEICOLI.
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Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati od alle agevolazioni fiscali e
contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali
e/o dalla U. E., sia compresa l'applicazione del presente CCNL.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di
lavoro.
DECORRENZA E DURATA
La validità del presente contratto decorre dal 01/06/2009 e scadrà il 31/05/2012.
II contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data
disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
Per il rinnovo del presente C.C.N.L. è necessario che una delle Parti presenti le proposte per un nuovo C.C.N.L.
al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente C.C.N.L., e comunque per un
periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti, in
ottemperanza all’Accordo Quadro del 22/01/2009, non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad
azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data
di presentazione della richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della
retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 50% (cinquanta per cento) del tasso di inflazione su base IPCA, applicato
al minimo tabellare.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 80% (ottanta per certo) dell'inflazione sempre
calcolata sul minimo tabellare.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del C.C.N.L., l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
In sede di rinnovo del presente C.C.N.L. verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali
differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale.
TITOLO I
Disciplina del sistema delle relazioni industriali
Art. 1- Livelli di contrattazione nazionale o aziendale
Le parti stipulanti, dando valenza al duplice livello di contrattazione intendono garantire ancor più le condizioni
ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché premiare i risultati conseguiti in ragione dell’impegno
partecipativo della componente lavoro.
Coerentemente con i principi affermati in “Premessa” al CCNL , che ne costituisce parte integrante, le parti
concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro su due livelli:
a)
I livello: contratto collettivo nazionale di settore;
b)
II livello: contratto integrativo aziendale.
Art. 2 – Contrattazione Nazionale
La contrattazione collettiva di I livello vuole riconoscere alle Imprese e alle Cooperative il diritto di poter
impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su
elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente C.C.N.L.
Alla contrattazione collettiva nazionale sono demandati tutti gli elementi quadro del rapporto di lavoro e del
trattamento retributivo base del personale e delle agibilità ed agevolazioni sindacali riconosciute alle Parti Sociali
stipulanti. Per le OO.SS. sono titolari della contrattazione nazionale, le segreterie nazionali stipulanti il presente
CCNL.
Art. 3 – Contrattazione Aziendale
La contrattazione aziendale riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente C.C.N.L., diversi e non ripetitivi
rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale
La richiesta di stipula della contrattazione aziendale può essere presentata solo dopo il deposito presso il
Ministero del Lavoro del presente CCNL.
Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la
presentazione delle richieste ed il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
Art. 4 - Diritti Sindacali e di Associazione
Per quanto al presente punto si rimanda alla legislazione vigente in materia.
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Alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL è riconosciuta, previa delega e tramite ritenuta sul
salario, la riscossione dei contributi sindacali ad opera della Cooperativa e/o Azienda in forma gratuita pari al
0,70% della paga tabellare per 13 mensilità.
Per quanto concerne la disciplina della costituzione delle RSA e delle agevolazioni si fa riferimento alla Legge
n.300/70.
Art. 5 - Tutela della salute e della integrità fisica nell’ambiente di lavoro
Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle cooperative e imprese,
convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e
l’integrità fisica del socio coimprenditore e del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto
dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione. Nei casi previsti dalla
legge o dagli accordi contrattuali ai vari livelli la cooperativa o impresa fornirà gratuitamente idonei dispositivi di
protezione individuale (ad es. guanti, stivali, maschere, grembiuli etc.) osservando tutte le precauzioni igieniche. Il
socio coimprenditore e il lavoratore dipendente dovranno utilizzare, secondo le disposizioni aziendali, i
dispositivi di protezione individuale avuti in consegna curandone la conservazione.
Ciascun socio coimprenditore e lavoratore dipendente deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla cooperativa o impresa.
I dipendenti devono in particolare:
a)
contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti
a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b)
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale;
c)
utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto
nonché i dispositivi di sicurezza;
d)
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e)
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d) nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e
fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f)
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
g)
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h)
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i)
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico
competente.
Le parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una commissione Paritetica composta da 2 (due)
persone per parte per realizzare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 con apposito protocollo d’intesa.
Art. 6 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
La partecipazione dei lavoratori all’attività di prevenzione, in una logica di diritti e doveri, ha un ruolo importante
per l’individuazione e l’attuazione delle misure atte a tutelare l’integrità fisica e la salute nei luoghi di lavoro.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, permette di evidenziare e rappresentare le istanze, le
problematiche e le necessità di informazione e chiarimenti espresse dai lavoratori.
Per quanto concerne la nomina/elezione, il numero, le attribuzioni/agevolazioni e la formazione del
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si fa riferimento a quanto contenuto nel D.Lgs 81/2008.
Art. 7 – Ufficializzazione contratto
Il presente C.C.N.L. conforme all’originale, è stato edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme
l’esclusività a tutti gli effetti.
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme
di legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro) al Ministero del Lavoro ed ag1i Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati.
Art. 8 - Rapporti sindacali tra le Parti
L’UNCI e la CONFSAL, al fine di sviluppare reciproche relazioni sindacali considerate quali strumenti
indispensabili per la realizzazione degli obiettivi fissati di concerto nonché al fine di favorire scambi reciproci di
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servizi fruibili da ogni aderente alle medesime Firmatarie fanno espresso richiamo al protocollo d’intesa
sottoscritto in data 26/11/2008.
TITOLO II
Parte comune per i soci coimprenditori, i lavoratori dipendenti di cooperativa e i lavoratori dipendenti
d’impresa
Art. 9 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina specificamente, i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle Imprese e dalle Cooperative che svolgono, anche per
conto terzi, le seguenti attività:
- servizio taxi con autovettura, motocarrozzetta, natanti e veicoli a trazione animale;
- servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta natante e veicoli a trazione animale;
- radiotaxi.
Art. 10 - Le parti convengono che, considerati i costi che il presente CCNL comporta per l’assistenza alla
stipulazione e per la successiva consulenza, le cooperative aderenti e non, che applicano il presente contratto,
verseranno direttamente alla Sede Centrale dell’UNCI, un contributo una tantum pari allo 0,50% (a mezzo DM10,
cod.W550) da calcolarsi sulle retribuzioni lorde corrisposte ai soci coimprenditori ed ai lavoratori dipendenti, in
servizio alla data di stipula del presente contratto, e assoggettate a contribuzione afferenti in base ai casi:
- il mese di novembre successivo alla data di stipula del presente CCNL;
- l’ultima mensilità percepita in caso di dimissioni o licenziamento prima del 30/11/2009;
- il primo mese di servizio in caso di assunzione dopo il 30/11/2009.
NOTA A VERBALE
L’UNCI si impegna a stornare a URI il 50% delle somme percepite a titolo di assistenza contrattuale entro 30gg.
dall’accredito INPS.
Art. 11 - Mobilità e mercato del lavoro
Ferma restando la possibi1ità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle Imprese, degli strumenti
idonei di legge e i contratti di solidarietà (Legge 23. 7. 1991, n. 223 e 1egge 19.7.1993, n. 238 e successivi
interventi), in via sperimentale e per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, le Parti convengono che, a
fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione
aziendale che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta tra le parti stipulanti il
presente CCNL, a livello aziendale, i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire per quanto
possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro.
Le Parti altresì, si impegnano a ricercare congiuntamente con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di mano d’opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di
ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
b) promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro (solidarietà estensiva);
con contratto aziendale potrà essere scelto l’inquadramento previdenziale più idoneo al fine di poter godere, vista
la congiuntura, degli ammortizzatori sociali;
c) realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
Art. 12 – Avviamento a lavoro
In considerazione di quanto disposto all’art. 25, comma 2 della Legge n° 223 del 23 luglio 1991, non sono
computati ai fini della determinazione delle quote di riserva, data la specificità del settore, le assunzioni del
personale con qualifiche ricomprese nei livelli primo, secondo, terzo, quarto e quinto.
Art. 13 - Assunzione
L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge.
L’assunzione dovrà risultare da atto scritto inviato all’interessato, contenente le seguenti indicazioni.
1. la tipologia del contratto di assunzione;
2. la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3. la località in cui presterà la sua opera;
4. la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5. l’indicazione dell’applicazione del presente contratto collettivo di lavoro;
6. la durata dell’eventuale periodo di prova;
7. l’indicazione dell’iscrizione al libro Unico;
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8. le altre eventuali condizioni concordate.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o la ragione sociale, l’indirizzo, il codice
fiscale, la posizione INPS del datore di lavoro nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge.
Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
1. libretto di lavoro se in possesso e dichiarazione dell’eventuale stato di disoccupazione (autocertificazione);
2. documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che ne sono in possesso;
3. libretto di indennità sanitaria per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
4. documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
5. accettazione della lettera di assunzione;
6. attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
7. certificato di servizio eventualmente prestato presso altre Aziende e/o Cooperative;
8. certificati o diplomi degli studi compiuti, o diploma od attestazione dei corsi di addestramento frequentati;
9. altri documenti e certificati che l’Impresa richiederà per le proprie esigenze, se dovuti.
Il dipendente dovrà dichiarare alla cooperativa o all’impresa la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi
mutamenti.
Se si tratta di apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali
corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti.
L’Impresa o la cooperativa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene e consegnare, unitamente alla
lettera di conferimento, copia del presente CCNL.
Art. 14 – Mansioni promiscue - Mutamento mansioni – Funzioni superiori
Il socio coimprenditore e il lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di continuità per almeno tre mesi,
a mansioni di livello superiore relative anche diverse qualifiche, sarà inserito nella qualifica di categoria superiore
e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni relative alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile e
prevalente, sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
Art. 15 – Jolly
Vengono considerati Jolly quei dipendenti cui l’Impresa e la cooperativa non assegna una specifica mansione per
adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse e non presenti nell’impresa stessa.
L’inquadramento dei jolly sarà al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole
mansione svolte.
Art. 16 - Tipologie contrattuali
Fermo restando che il modello tipo di rapporto di lavoro è costituito da quello a tempo pieno ed indeterminato,
possono essere utilizzate entro i limiti previsti dagli articoli che seguono, ed in applicazione della normativa
vigente, la stipula delle seguenti tipologie contrattuali:
Art. 16A - Tempo determinato
Il CCNL recepisce le modifiche introdotte alla presente disciplina dall’ art.21 (Modifiche alla disciplina del contratto di
lavoro a tempo determinato), legge n. 133 del 06/08/2008. Pertanto, il contratto a tempo determinato va considerato
come ipotesi eccezionale e si applica in presenza delle seguenti cause di carattere tecnico, organizzativo e
sostitutivo anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro:
necessità di svolgere lavori temporanei per fattori di stagionalità;
assenze di lungo periodo per malattia/maternità/aspettativa/congedi parentali o di lavoratori
impegnati in attività formative;
sostituzione per ferie;
sostituzione di lavoratori dichiarati temporaneamente non idonei allo svolgimento delle mansioni
proprie del profilo di appartenenza;
per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o sperimentali;
esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e
specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
necessità derivanti dall’intensificazione dell’attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il
normale organico;
sperimentazioni tecniche o organizzative aventi carattere di temporaneità;
fase di avvio di nuove attività e/o di nuovi servizi, ai sensi dell’art. 10, co.7, lett. a) del D.Lgs.
6/9/2001, n.368 per un periodo non superiore a 18 mesi.
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La durata massima del contratto è pari a 36 mesi per lo svolgimento di mansioni equivalenti nel rapporto di
lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore.
Le nozioni di equivalenza saranno individuate nella contrattazione di II livello.
I lavoratori assunti a tempo determinato a parità di condizioni hanno diritto di precedenza per le eventuali
assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 16B - Tempo parziale
Le assunzioni di personale a tempo parziale sono regolamentate dalla normativa vigente e dal seguente articolato
contrattuale.
Si può procedere all’assunzione di personale con rapporto a tempo parziale il cui svolgimento di realizza con le
seguenti modalità:
orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno e
comunque non inferiore alle 2 ore lavorative .
verticale: con prestazione di attività a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso
della settimana, del mese, dell’anno.
Misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro: orizzontale e
verticale.
L’impresa o la cooperativa fissa all’atto dell’assunzione la durata della prestazione a tempo parziale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto nel rispetto delle condizioni da concordare tra le parti
secondo:
a) clausole flessibili che consentono la variazione della collocazione temporale della prestazione
lavorativa;
b) clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei
rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.
Le prestazioni lavorative rese secondo le modalità di cui alla lettera b) non possono superare di norma il 25%
dell’orario individuale. In caso di orario su base mensile non si potrà superare il limite massimi do 10 ore
giornaliere.
L’esercizio da parte delle imprese della facoltà riconosciuta delle clausole elastiche e/o flessibili formalizzate con
il lavoratore in occasione della stipula del contratto di assunzione a tempo parziale ovvero in caso di
trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time dovrà essere comunicata al lavoratore con
preavviso di 4 giorni in caso di lavorazione in turno, 7 giorni per le restati tipologie di lavorazione. Il rifiuto da
parte del lavoratore di stipulare il patto di flessibilità e/o elasticità non costituisce motivo di licenziamento né
può dar luogo a provvedimenti disciplinari. Salvo casi eccezionali decorsi 12 mesi dalla stipulazione del patto che
prevede clausole elastiche il lavoratore può darvi disdetta con preavviso di un mese.
In presenza di specifiche esigenze tecnico organizzative e per la sostituzione di personale dipendente assente
l’impresa o la cooperative può richiedere al lavoratore con contratto a tempo parziale orizzontale prestazioni di
lavoro supplementare.
L’effettuazione di tale prestazione richiede il consenso del lavoratore per lavoro supplementare si ritiene quello
prestato oltre il limite dell’orario di lavoro concordato tra le parti fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del
personale a tempo pieno.
Per tali ore il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria.
Per i lavoratori a tempo parziale che svolgono la propria attività con modalità di tipo verticale si considerano di
lavoro straordinario le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato.
In sostituzione del relativo pagamento il lavoratore potrà richiedere la trasformazione delle corrispondenti ore in
riposi compensativi.
Il personale a tempo parziale è retribuito in base alle retribuzioni stabilite per il personale a tempo pieno,
riproporzionate in funzione della ridotta durata della prestazione oraria e giornaliera secondo le modalità previste
per il personale a tempo pieno.
Al personale con rapporto a tempo parziale verticale o misto sono proporzionalmente ridotti i giorni di ferie
annuali mentre vengono ridotti proporzionalmente per tutti i contratti part time i permessi orari e giornalieri.
Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte dai lavoratori a tempo parziale
assunti con contratto a termine secondo i termini ed i limiti definiti nei punti precedenti.
Il personale già in servizio impiegato a tempo pieno potrà far richiesta di passare a tempo parziale.
L’impresa o la cooperativa si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali nel
limite della percentuale fissata.
Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale quanto l’accoglimento della stessa dovranno
risultare da atto scritto in cui sia contenuto il numero delle ore e il limite temporale del contratto a tempo parziale
che potrà essere rinnovato su richiesta del dipendente da inoltrare 90 giorni prima della scadenza del precedente
contratto a tempo parziale.
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La richiesta da parte del prestatore di tornare a tempo pieno prima della scadenza del termine motivate da gravi e
comprovate ragioni di carattere personale e/o familiare saranno prese in considerazione compatibilmente con le
esigenze organizzative.
In caso di disdetta il lavoratore a tempo parziale tornerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno in posizioni
di identico o eventuale contenuto professionale nell’ambito dell’inquadramento di appartenenza.
Nell’esame delle domande pervenute l’impresa o la cooperativa terrà conto in via prioritaria delle comprovate
esigenze connesse a motivi familiari per i dipendenti con figli di età inferiore ai 3 anni, a motivi di studio e ad
esigenze particolari quali quelle successive al rientro in servizio dopo il periodo di astensione obbligatoria per
maternità.
A parità di condizioni si terrà conto della maggiore anzianità di servizio.
Art. 16C - Lavoro ripartito
La contrattazione aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione, a due o più soci
coimprenditori o lavoratori dipendenti, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la
determinazione del rispettivo tempo di lavoro (Job-sharing), tenendo presente che i due soci coimprenditori o
lavoratori dipendenti:
a) assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa. Pertanto ogni socio o
lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento della intera obbligazione
lavorativa;
b) hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché
di modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, nel qual caso il rischio
della impossibilità della presunzione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta all’altro obbligato;
c) eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i soci o i lavoratori
coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro;
d) le dimissioni o il licenziamento di uno dei soci coimprenditori o lavoratori dipendenti coobbligati
comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale salvo diversa intesa tra le parti. Tale disposizione
non trova applicazione se, su richiesta della cooperativa o impresa, l’altro prestatore di lavoro si renda
disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il
contratto di lavoro ripartito si trasforma in un contratto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c.
e) il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente che stipula un contratto di lavoro ripartito non deve
ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al prestatore di lavoro subordinato, intendendosi per
tale quello inquadrato nello stesso livello in forza di criteri di classificazione stabiliti dal presente
contratto collettivo.
Art. 16D – Apprendistato
Le parti vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo e a quanto disposto
dalle nuove normative ritengono che l’istituto dell’apprendistato è un valido strumento sia per il raggiungimento
delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo che per l’incremento
dell’occupazione giovanile.
L’apprendistato è finalizzato all’acquisizione da parte di giovani lavoratori sia delle competenze inerenti il ruolo
amministrativo sia tecnico operativo attraverso un periodo di tirocinio e per le seguenti figure professionali:
Le parti, in riferimento alla particolare natura dell’applicazione dell’istituto dell’apprendistato
“professionalizzante, in merito alle modifiche apportate dal D.L. 112/2008, art.23, concordano nel definire che la
durata dell’apprendistato è fissata per un periodo non superiore a sei anni.
In caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono
rimessi integralmente a quanto predispone il presente Accordo, che pertanto, come di seguito riportato, definisce
la nozione di formazione aziendale per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della
formazione ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.
In via programmatica sul tavolo delle trattative, sulla base delle figure professionali ammesse alla struttura della
classificazione del personale e inquadramento sono stati individuati, il percorso formativo per alcune figure
professionali, nonché l’articolazione dei contenuti formativi che sul piano generale, si distinguono per argomenti
di carattere trasversale, ossia finalizzati all’inserimento in azienda e/o nell’ambiente lavorativo mediante il
trasferimento delle conoscenze su tematiche comuni, e argomenti formativi di carattere professionalizzante, cioè
finalizzati all’acquisizione di conoscenze e capacità tecnico-professionali.
Le figure professionali afferenti lo sviluppo formativo professionalizzante fissato per un periodo non superiore a
sei anni sono:
- Autista di taxi o NCC la cui pratica attuazione è demandata alla contrattazione aziendale;
- Addetto alla guida turistica;
- Addetto tecnico di centrale radio-taxi;
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- Addetto ad attività amministrative e commerciali d’ordine;
- Addetto alla manutenzione e riparazione veicoli taxi e mezzi a noleggio;
- Operatore di call center-radio taxi.
Le attività formative riguardano:
1) Conoscenze di base e trasversali comuni a tutte le professionalità:
Conoscere il contesto aziendale di riferimento (Missione aziendale, Carta dei Valori, Codice etico,
Evoluzione del sistema Turistico);
Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti
contrattuali, con particolare riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante,
trattamento economico fisso ed accessorio, assenze del personale, codice disciplinare, articolazione
organizzativa con particolare riferimento alla struttura di appartenenza;
Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro, in particolare
le principali normative di riferimento (D.lgs. 626/1994, ecc.); l’organizzazione della sicurezza sul
lavoro; cenni sulla prevenzione incendi, le emergenze ed il pronto soccorso; i rischi e i dispositivi di
protezione individuale;
Conoscere i principali processi economici e commerciali rivolti all’accoglienza e cura del cliente;
Analizzare e risolvere situazioni problematiche;
Valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
Comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna)
2) Conoscenze e Competenze specialistiche e tecniche distinte per ogni professionalità:
Essere in grado di raggiungere gli obiettivi individuali e di contribuire a quelli di gruppo, anche in
presenza di ostacoli, adattando in modo flessibile ed efficiente le risorse disponibili, esprimendo al meglio il
proprio ruolo nella cura del cliente rapportato alla qualità dell’accoglienza;
Essere in grado di strutturare efficacemente le attività, le risorse possedute, il tempo disponibile per il
raggiungimento di un obiettivo;
Essere in grado di cogliere e di rispondere alle esigenze ponendosi nell’ottica che il proprio lavoro è
rivolto ad un cliente finale;
Essere in grado di saper lavorare in un team di lavoro;
Conoscere ed applicare le normative e le misure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro e l’uso dei
dispositivi di sicurezza.
In merito alla specifica acquisizione delle conoscenze pertinente ogni professionalità definita la formazione
professionalizzante in particolare riguarderà le seguenti tematiche:
Autista di taxi o di NCC
§ Conoscere i processi “caratteristici” della professione di autista, i rapporti con la clientela e le interazioni con le
altre funzioni
§ Conoscere i criteri generali di conducibilità e viabilità urbanistica, dell’usabilità dell’autoveicolo e dei dispositivi
di sicurezza pertinenti
§ Saper applicare la metodologie previste dal sistema qualità applicato
§ Saper utilizzare software applicativi e tools informatici e telematici a supporto delle attività gestite
Addetto alla guida turistica
§ Conoscere i processi “caratteristici” per l’accoglienza e accompagnamento di persone singole o gruppi di
persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse
produttive del territorio.
§ Conoscere le caratteristiche storico-artistiche e monumentali del territorio, usi e costumi, e tradizioni popolari.
§ Acquisire la capacità di gestione di gruppi turistici di diversa natura
§ Conoscere e saper interagire in almeno una lingua straniera
§ Saper utilizzare software applicativi e tools informatici e telematici a supporto delle attività gestite
Addetto alla manutenzione e riparazione veicoli taxi e mezzi a noleggio
§ Conoscere i processi “caratteristici” delle attività di manutenzione e controllo delle strutture attrezzature e
strumenti destinati alla cura e salvaguardia del patrimonio e dei dispositivi sicurezza pertinenti l'antincendio e
l'antipanico;
§ Saper applicare la metodologie previste per la manutenzione tecnica degli autoveicoli a tassametro;
§ Saper utilizzare i pertinenti software applicativi e tools informatici e telematici a supporto delle attività gestite.
Addetto tecnico di centrale radio-taxi;
§ Conoscere i processi tecnologici e di struttura della centrale radio taxi e le interazioni con le altre funzioni
aziendali
§ Conoscere i criteri generali di manutenzione tecnica secondo le disposizioni di sicurezza pertinenti
§ Saper applicare la metodologie previste dal sistema qualità applicato
§ Saper utilizzare le attrazzature e gli strumenti di lavoro e pertinenti software applicativi e tools
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informatici e telematici a supporto delle attività gestite
Operatore di call center-radio taxi
§ Conoscere i processi di lavorazione pertinenti i rapporti al cliente e la sua soddisfazione continua
§ Conoscere i criteri generali afferenti l’uso delle apparecchiature telematiche secondo le metodologie previste dal
sistema qualità aziendale
§ Saper utilizzare le attrazzature e gli strumenti di lavoro e pertinenti software applicativi e tools
informatici e telematici a supporto delle attività gestite
Addetto ad attività amministrative e commerciali d’ordine
§ Conoscere ed applicare le normative e le misure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro
§ Conoscere i processi “caratteristici” della funzione di amministrazione aziendale, di contabilità commerciale e
di organizzazione del lavoro.
§ Conoscere le tecniche di amministrazione fiscale, di contabilità commerciale e del lavoro
§ Saper utilizzare gli strumenti informatici e software applicativi pertinenti a supporto delle attività gestite.
Le imprese e le Cooperative potranno assumere con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di
età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica
professionale conseguita ai sensi della legge n. 28 marzo 2003 n. 53.
L’apprendista conseguirà a chiusura del ciclo, per cui è prevista una formazione non inferiore a 120 ore annue, il
livello di inquadramento previsto nel contratto individuale.
I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i
seguenti:
- un livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato;
- il raggiungimento del livello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato
fissato per un periodo non superiore a sei anni.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del
completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purchè l'addestramento si riferisca alle stesse
attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
Sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del dirittodovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i
limiti massimi di durata.
Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del
percorso di formazione, esterna o interna alla cooperativa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione
dei profili formativi previsti dal presente contratto collettivo di lavoro.
Per quanto non previsto nel presente articolato si rinvia alla contrattazione aziendale per le eventuali integrazioni.
– proporzione numerica
Le parti convengono che la cooperativa o azienda può occupare come apprendisti non più del cinquanta per
cento del personale specializzato o qualificato in essere presso di essa.
In deroga per le cooperative o aziende che non hanno personale specializzato o qualificato o ne hanno meno di
tre, essa può assumere fino a tre apprendisti.
– assunzione
Per l’assunzione degli apprendisti è necessario il contratto scritto con specificazione:
- della prestazione oggetto del contratto;
- del periodo di prova;
- del livello di inquadramento iniziale e finale;
- la qualifica che potrà essere acquisita;
- la durata del periodo di apprendistato;
- il piano formativo individuale.
- La cooperativa o impresa non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il
70% il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei diciotto mesi precedenti.
Non vengono computati oltre ai rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova:
- i dimissionari;
- i licenziati per giusta causa;
- chi rifiuta di rimanere in servizio.
- L’assunzione dell’apprendista diviene definitiva compiuto il periodo di prova.
Si conviene che la durata del periodo di prova è uguale a quella prevista per il lavoratore specializzato o
comunque uguale a quello previsto per il lavoratore inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Comunque, indipendentemente dal livello di riferimento, la durata massima del periodo di prova non può essere
inferiore a 30 (trenta) giorni di effettiva prestazione lavorativa.
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– malattia e infortunio
L’apprendista avrà diritto ad un’indennità del 50% della retribuzione lorda in caso di ricovero ospedaliero o in
caso di malattia superiore a 10 giorni a carico della cooperativa o impresa.
In caso di infortunio sul lavoro l’apprendista ha diritto, a carico della cooperativa o impresa, alla retribuzione per
intero della giornata dell’infortunio e al 50% della retribuzione lorda fino alla guarigione clinica.
Art. 16E - Telelavoro
Il Telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici ed
dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore dipendente opera e l’Impresa. Il
Telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il
Telelavoro fa quindi parte dell’organizzazione dell’Impresa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è
esterno all’azienda, e deve trovare l’assenso delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL a livello aziendale.
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
- domiciliare: svolto nell’abitazione del Telelavorista;
- mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili;
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono
né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali.
- Il Telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile
né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi.
Il Telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il
Telelavoro venga svolto nell’abitazione del socio o del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma
dell’Impresa.
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per l’Impresa che per il lavoratore dipendente.
Se il Telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il socio o il lavoratore dipendente è libero di accettare
o respingere l’offerta, prospettata nel corso del rapporto di lavoro, di svolgere Telelavoro.
Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione
aziendale.
Il socio o il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti
dalla contrattazione collettiva.
I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla
formazione e di sviluppo della carriera previste per i soci o i lavoratori dipendenti comparabili.
I telelavoratori hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui
ripongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente che passano al Telelavoro nel corso del rapporto conservano
per intero il proprio status precedentemente acquisito.
L’Impresa o la cooperativa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software
atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal socio coimprenditore o dal lavoratore dipendente
per fini professionali.
L’Impresa o la cooperativa provvede ad informare il telelavoratore dipendente in ordine a tutte le norme di legge
e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati.
La responsabilità di tali norme e regole è in capo al telelavoratore socio coimprenditore o lavoratore dipendente.
È demandata alla contrattazione aziendale ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature,
strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione.
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione
aziendale prima dell’inizio del contratto di Telelavoro.
In ogni caso la cooperativa si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di
lavoro nonché i dati utilizzati dal telelavoratore.
L’Impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici.
L’Impresa o la cooperativa è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del
telelavoratore, conforme alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione
nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto.
La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri.
Alla contrattazione aziendale è demandato:
- l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e
l’accesso alle informazioni dell’Impresa;
- il carico di lavoro;
- eventuale fascia di reperibilità;
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- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione
dell’organizzazione al telelavoratore dipendente.
Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le seguenti norme previste dal decreto
legislativo 84/2003 n. 66:
- art. 3 (orario normale di lavoro settimanale);
- art. 4 (durata massima dell’orario settimanale);
- art. 5 (lavoro straordinario;
- art. 7 (riposo giornaliero);
- art. 8 (pause);
- artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno).
Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei dipendenti che operano all’interno dell’Impresa.
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così
come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al
mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa,
sono a carico del telelavoratore.
Art. 16F - Inserimento/reinserimento
Alle assunzioni con contratto di inserimento si applicano le disposizioni normative vigenti e quanto previsto nel
presente CCNL. il contratto è attivabile per tutte le figure professionali mediante un progetto individuale di
adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo anche
valorizzandone la professionalità già acquisita e diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel
mercato del lavoro. Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore
e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto
lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta ed in esso deve essere specificatamente indicato:
a) il progetto individuale di inserimento/reinserimento;
b) il periodo di prova che corrisponde al quello previsto contrattualmente per il profilo contrattualmente
corrispondente a quello di destinazione finale;
c) orario di lavoro;
d) la posizione economica di inquadramento;
e) la qualificazione professionale al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento;
f) la durata e le modalità della formazione.
Per attivare tali contratti è necessario che sia stato confermato in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui
contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
Il contratto di inserimento/reinserimento avrà una durata compresa tra i 9 e i 18 mesi.
La formazione da erogarsi non potrà essere inferiore a 40 ore ripartite al 50% tra l’apprendimento di nozioni di
prevenzione antifortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e 50% di
addestramento specifico impartito in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
I soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento sono:
soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni;
disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni;
lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro;
lavoratori che vogliono riprendere un’attività lavorativa e non abbiano lavorato per più di due anni;
donne di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di disoccupazione femminile sia inferiore
almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione superi del 10% quello maschile;
soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico.
Art. 16G - Lavoro temporaneo
In applicazione a quanto stabilito dall’art. 1, co. II, punto a) della Legge 24/06/1997, n. 196, il contratto di lavoro
temporaneo può essere sottoscritto nei seguenti casi:
1. assistenza specifica nel campo della sicurezza sul lavoro, finalizzata a nuovi assetti organizzativi e/o
produttivi e/o tecnologici;
2. sostituzione di lavoratori assenti o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi
del D. Lgs. N. 626/94;
3. adempimento di pratiche di natura tecnico-contabile-amministrativa-commerciale, aventi carattere non
ricorrente o che comunque non sia possibile attuare con l’organico in servizio.
4. esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e
specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
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5. necessità derivanti dall’intensificazione dell’attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il
normale organico;
6. sperimentazioni tecniche o organizzative aventi carattere di temporaneità;
7. fase di avvio di nuove attività e/o di nuovi servizi, ai sensi dell’art. 10, co.7, lett. a) del D.Lgs. 6/9/2001,
n.368 per un periodo non superiore a 18 mesi.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può inoltre essere concluso qualora non siano reperibili lavoratori,
iscritti nelle liste di collocamento del Centro per l’Impiego territorialmente competente, disponibili all’assunzione
a tempo determinato, con le caratteristiche professionali richieste dall’azienda.
Dal computo del periodo di lavoro temporaneo vanno esclusi tutti i periodi di interruzione del rapporto sia che
siano imputabili al lavoratore -per assenza per malattia, infortunio e astensione obbligatoria per maternità- sia
quelli che dipendano da comprovate esigenze produttive della cooperativa.
Tenuto conto della necessità di salvaguardare le finalità del servizio, potranno essere adottati provvedimenti
disciplinari anche nei confronti del personale con lavoro temporaneo che provochi gravi disagi nel
funzionamento del servizio in particolare nei seguenti casi:
- per constatata inidoneità ai compiti di istituto;
- per gravi o ripetute mancanze disciplinari regolarmente contestate;
- per tutti i motivi che comportano l’allontanamento dal posto di lavoro.
Per quanto attiene le norme disciplinari in genere si fa rinvio alla norma contrattuale.
Art. 16H - Formazione professionale
Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, il presente CCNL, preso atto che tutte le
ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento ed all'aggiornamento delle
conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e
della necessità di una costante revisione delle conoscenze individuali, le imprese realizzeranno idonee iniziative
tecnico-pratiche, da concordare con le OO.SS. stipulanti a livello aziendale, per consentire:
a) un'efficace inserimento di tutti i lavoratori dipendenti neoassunti,
b) un proficuo aggiornamento dei lavoratori dipendenti per quanto concerne la sicurezza e i nuovi metodi di
lavoro;
c) un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti nelle nuove mansioni a seguito dell'avvicendamento degli
stessi.
Art. 16I - Stage – Tirocini formativi
Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali del Settore, le parti convengono di
sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante effettuazione di Stages con tempi e
modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i soggetti preposti per competenza, anche con
l'utilizzo dei progetti U.E. Gli Stages, o tirocini formativi e di orientamento, costituiscono una forma di
inserimento temporaneo dei giovani all'interno delle strutture lavorative, al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro ed agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del Settore
Professionale (articolo 1, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). I rapporti che i datori di lavoro intrattengono
con i soggetti da essi ospitati per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, non costituiscono
rapporti di lavoro (articolo 1, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). I tirocini sono promossi a favore dei
soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859/1962 (articolo 1, comma 1 D.M. 25
marzo 1998, n. 142). Possono beneficiarne anche i cittadini stranieri comunitari (che effettuino esperienze
professionali in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari purché compatibili) ed extracomunitari
(secondo i principi di reciprocità definiti con Decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) (articolo
8, DM 25 marzo 1998 n. 142). Le modalità e le condizioni di computabilità delle persone disabili sono regolate
dal D.M. 22 gennaio 2001. In particolare, i disabili impegnati in attività di tirocinio nell'ambito di convenzioni di
cui all'articolo 11 della legge n. 68/1999, sono computati nella quota di riserva, ma sono esclusi dalla base di
computo della stessa (articolo 6 D.M. 22 gennaio 2001). Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e
orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificate dai soggetti promotori,
possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione, da parte delle
strutture pubbliche o di altri soggetti con analoghi compiti e funzioni, dei servizi per favorire l'incontro tra la
domanda e l'offerta di lavoro (articolo 6, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).
I datori di lavoro interessati, possono ospitare tirocinanti in relazione alla struttura lavorativa dell'attività
professionale, nei limiti di seguito indicati (articolo 1, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142):
Struttura lavorativa con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: UN TIROCINANTE.
Struttura lavorativa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove: NON
PIÙ DI DUE TIROCINANTI CONTEMPORANEAMENTE.
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Struttura lavorativa con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: TIROCINANTI IN MISURA NON
SUPERIORE AL DIECI PER CENTO
La durata massima dei tirocini formativi e di orientamento è la seguente:
- Per gli studenti che frequentano la scuola secondaria
- Fino a quattro mesi
- Per i lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi quelli iscritti nelle - Fino a sei mesi
liste di mobilità
- Per gli allievi degli Istituti professionali di Stato, di corsi di formazione - Fino a sei mesi
professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o
post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della
formazione.
- Per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di - Fino a dodici mesi
diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di
perfezionamento e specializzazione post secondari anche non
universitari, anche nei di diciotto mesi successivi al termine degli studi.
- Per le persone svantaggiate (articolo 4, comma 1, legge n. 38/1991: - Fino a dodici mesi
invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici,
soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in
età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, condannati ammessi
alle misure alternative alla detenzione ex articoli 47 - 48 legge n.
354/1975 e legge n. 663/1986, altri soggetti indicati con D.P.C.M.),
esclusi i soggetti portatori di handicap.
- Per i portatori di handicap.
- Fino a ventiquattro mesi
Nei limiti di durata massima non si computano gli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare
o di quello civile, nonché i periodi di astensione obbligatoria per maternità.
Sono ammesse proroghe alla durata del tirocinio entro i limiti massimi indicati, fermi restando gli obblighi della
garanzia assicurativa, del tutorato e del rispetto della convenzione (articolo 7, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).
Le somme percepite dai tirocinanti per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti, sono fiscalmente
qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Tali somme rientrano nell'ipotesi prevista dall'articolo 47 comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986, che
assimila ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno,
premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti
di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (Agenzia delle Entrate Risoluzione 21 marzo 2002, n.
95/E) nonché le eventuali indennità sostitutive sia del servizio di trasporto pubblico (utilizzato per recarsi presso
il soggetto ospitante) che del rimborso di biglietti o tessere di abbonamento per il trasporto (Circolare Ministero
delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997).
Le somme percepite per rimborsi spese sostenute dai tirocinanti per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto
ospitante nel Comune e fuori del Comune di domicilio del soggetto ospitante stesso, sono assoggettate al regime
fiscale previsto dall'articolo 48 comma 5, D.P.R. n. 917/1986 per l'indennità di trasferta.
Per i Tirocinanti
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi
produttivi e prodotti;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre
evenienze.
- Per il Datore di lavoro ospitante
Il datore di lavoro:
- entro le ore 24 del giorno precedente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al
Ministero del Lavoro con trasmissione telematica del modello UNILAV;
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- in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne
comunicazione, entro 5 giorni al Ministrero del Lavoro attraverso la procedura telematica Unilav trasformazione,
- deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell’inserimento dei tirocinanti e svolgere l’attività di
formazione ed orientamento secondo gli obiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo;
- può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i
soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del
lavoro (articolo 3, comma 2, D.M. 25 marzo1998, n. 142).
Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della
retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso applicato al
rischio dell’attività aziendale.
Art. 16L - Lavoratori atipici
Per i soci coimprenditori visto il punto 3 del co.II, dell’art. 1 Legge 03/04/2001, n. 142 potranno essere
regolamentate tipologie di lavoro diverse da quello subordinato come i cosiddetti lavori atipici (autonomo,
co.co.pro. o altro). Il presente contratto potrà costituire parametro di riferimento per la quantificazione dei
compensi.
Art. 17 - Lavoratori studenti
Per le Imprese e le Cooperative si conviene:
a) Lavoratori studenti universitari
A tali soci coimprenditori e lavoratori dipendenti sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame
sostenuto.
Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuiti sono elevati a quattro. Ai soci
coimprenditori e lavoratori dipendenti che nel corso dell'anno debbano sostenere esami potranno essere concessi
a richiesta permessi non retribuiti sino ad un massimo di 20 (venti) giorni l'anno;
b) Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali
A tali soci coimprenditori e lavoratori dipendenti saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono
i giorni degli esami di diploma.
Ai soci coimprenditori e lavoratori dipendenti predetti possono essere concessi a richiesta, permessi non
retribuiti fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni l’anno.
La cooperativa o impresa potrà richiedere la produzione delle certificazione necessarie all'esercizio dei diritti di
cui al presente articolo.
Nell'arco di ogni anno potrà usufruire di permessi retribuiti il 20% (venti percento) dei soci coimprenditori e dei
lavoratori occupati dalla cooperativa, ma compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento dell'attività
produttiva.
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non rientrano nella retribuzione imponibile per il calcolo dei
contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della legge n. 402/1996.
Art. 18 - Genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti
I soci coimprenditori ed i lavoratori dipendenti genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti,
riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il
diritto di precedenza rispetto agli altri dipendenti.
Per i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti affetti da patologie gravi riconosciuto dalla A.S.L., hanno il
diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare
nuovamente a tempo pieno.
Art. 19 – Mobbing
Per le parti è fondamentale avere in azienda un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità ed
inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali.
Il mobbing invece crea una sorta di azioni con le quali un dipendente, nei luoghi di lavoro, viene maltrattato o
perseguitato in maniera sistematica e sottoposto quindi a pressioni psicologiche per isolarlo mettendolo in cattiva
luce per indurlo alle dimissioni. Si possono avere vari tipi di mobbing:
- Verticale: posto in essere dal datore di lavoro o dal superiore (bossing);
- orizzontale: messo in atto da un collega;
- ascendente: compiuto dall’inferiore ai danni del superiore.
Per quanto sopra, le parti si attiveranno, per contrastare a tutti i livelli comportamenti che violino gli obblighi
stabiliti all’art 2087 del c.c.
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Art. 20 – Congedo per matrimonio
Al dipendente non in prova sarà concesso in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata
di 15 (quindici) giorni consecutivi di calendario.
Durante tale periodo, decorrerà la normale retribuzione mensile, mentre il dipendente apprendista ha diritto al
pagamento di 80 (ottanta) ore di normale retribuzione.
Per i dipendenti il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dalla cooperativa in via anticipata ed è
comprensivo dell'assegno dell'lNPS
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal socio coimprenditore e dal lavoratore dipendente,
salvo casi eccezionali, con anticipo di 15 (quindici) giorni di calendario.
Entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine di congedo matrimoniale, dovrà essere prodotto il certificato di
matrimonio.
Art. 21 – Volontariato
Per il dipendente impegnato in attività di servizio civile si fa riferimento a quanto espressamente previsto dalle
norme che disciplinano la materia ed in particolare dal DPR n. 61 del marzo 94, dalla legge n. 162/92 e dal DM
n. 379/94 applicativo della stessa.
Ai dipendenti impegnati in attività di servizio di protezione civile o pronto soccorso, vengono riconosciuti i
permessi retribuiti, fino ad un massimo di 16 (sedici) ore nell'anno solare.
Ai dipendenti "volontari in servizio civile" che intendono prestare la loro opera nei Paesi in via di sviluppo,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalle leggi n. 49/97 e n. 266/91, le
imprese, compatibilmente con le esigenze di servizio potranno concedere periodi di aspettativa non retribuita e
senza decorrenza di anzianità a tutti gli effetti, di durata anche superiore ad un anno fino ad un massimo di due,
salvo casi particolari.
Art. 22 – Maternità
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed
economica delle dipendenti.
Le parti concordano che la disposizione della legge 31 dicembre 1971, n. 1204, in materia di permessi post
partum, trovino applicazione in alternativa alla madre, anche nei confronti del padre dipendente ai sensi, per gli
effetti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge n. 1204/1971, nonché dalla sentenza n. 1/1987 della Corte
Costituzionale, direttiva CEE n.96/94, legge 8/3/2000 n. 53 e D.LGS n. 151 del 26/3/2001.
- La dipendente in gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato dall'Ufficiale
sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
- Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio la dipendente è tenuta ad inviare al datore di
lavoro entro 15 (quindici) giorni successivi al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'ufficiale di
stato civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL. 15 ottobre 1936, n.2128.
- Durante lo stato di gravidanza e puerperio la dipendete ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a. per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b. per tre mesi dopo il parto;
c. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso.
- inoltre la dipendente ha facoltà di prolungare fino ad un mese prima della data presunta del parto ed
astenersi per i quattro mesi successivi al parto a condizione che: il medico specialista della S.S.N. ed il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che non vi sono
controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro e di anticipare l’astensione con provvedimento della
Direzione Provinciale del Lavoro - Sevizio Ispettivo;
- Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a quello successivo al parto;
- In caso di morte o di grave infermità della madre oppure in caso di abbandono del figlio da parte della
madre o se il bambino è affidato esclusivamente al padre, spetta ad esso per tre o quattro mesi o per la minore
durata residua l’astensione post partum;
- ciascun genitore può assentarsi dal lavoro, per astensione facoltativa, anche se l’altro genitore non ne ha
diritto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi nei primi otto anni di età del bambino
elevabili a sette mesi nei confronti del padre che si avvale del diritto per non meno di tre mesi. Tale diritto può
essere esercitato anche congiuntamente purchè, complessivamente, i genitori non superino i dieci mesi, elevabili
a undici se il padre esercita il proprio diritto per un periodo non inferiore a tre mesi;
- nessuna integrazione all’indennità di maternità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza
obbligatoria e facoltativa, ad eccezione del 20% (venti per cento) della tredicesima mensilità per il solo periodo di
astensione obbligatoria esclusi i soci coimprenditori;
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- L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ed è
posta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli arti. 1 e 2 della Legge 29
febbraio 1980, n. 33;
- nei confronti dei dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale, l'INPS provvede direttamente al
pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto ai sensi del sesto comma dell'art. 1 della Legge 29
febbraio 1980 n. 33;
- i periodi di assenza obbligatoria di cui alle lettere a), b), c) devono essere computati agli effetti indicati
dall'art. 6 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204; il periodo di assenza facoltativa è computabile solo ai fini di cui
all'ultimo comma dell'art. 7 della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204;
- la lavoratrice madre ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione e
fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge "licenziamento per giusta
causa, cessazione dell'attività della cooperativa o azienda, ultimazione per la quale la lavoratrice madre era assunta
o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza dei termini per il quale era stato stipulato;
- i permessi per l’allattamento devono essere riconosciuti come per legge;
Per consentire l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età l’azienda può, entro il 5% della
forza occupata, accogliere la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a
quello parziale.
Art. 23 – Ferie
Il dipendente di cui al presente contratto hanno diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non
monetizzabili, nella misura di 4 (quattro) settimane, salvo quelle previste per legge (fanciulli ed adolescenti).
A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene
considerata di 6 (sei) giorni.
Compatibilmente con le esigenze dell’impresa e della cooperativa, e quelle dei dipendenti è facoltà stabilire un
periodo di ferie pari a due settimane. Il piano di ferie per ragioni organizzative va concordato entro il 30 aprile.
Le ferie non potranno essere frazionate in più di tre periodi. Per ragioni di servizio, il datore di lavoro potrà
richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del
socio coimprenditore e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al
rimborso delle spese sostenute regolarmente documentate.
Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto.
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente tanti
dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno
con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godute.
Con contratto aziendale potranno essere regolamentati periodi di ferie più favorevoli per il personale
extracomunitario per recarsi al proprio paese.
Art. 24 – Aspettativa
Al socio coimprenditore o al lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, che ne faccia richiesta, deve
essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto,
continuativo o frazionato in due periodi pari ad un mese ogni anno dì anzianità maturata fino ad massimo di 6
(sei) mesi.
Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente che entro 7 (sette) giorni della scadenza del periodo di
aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario.
L’impresa o la cooperativa qualora accerti che durante il periodo di aspettativa sono venuti meno i motivi che ne
hanno giustificato la concessione, può richiedere al socio coimprenditore o al lavoratore dipendente di riprendere
il lavoro nel termine di 7 (sette) giorni.
Al socio coimprenditore o al lavoratore dipendente, ammalato o infortunato sul lavoro a sua richiesta il periodo
di aspettativa sarà prolungato per un ulteriore periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni, alle seguenti
condizioni:
a. che siano esibiti dal socio coimprenditore o dal lavoratore dipendete regolari certificati medici;
b. che non si tratti di malattie croniche o psichiche;
c. che il periodo richiesto sia considerato di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad
alcun altro effetto.
NOTA A VERBALE
Con contrattazione aziendale potrà essere definita una diversa modulazione dei periodi di aspettativa.
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Art. 25 - Malattia - Infortuni sul lavoro – malattia professionale
L'assenza per malattia deve essere immediatamente comunicata nel normale orario di lavoro, salvo i casi di
giustificato impedimento.
Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio sul lavoro,
anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente abbia
trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto ed il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza
dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL ed all'autorità giudiziaria, resta
esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità consequenziale derivante dal mancato ritardo stesso.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le assenze scaturite da malattia o
infortunio sul lavoro sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo
o mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali.
In caso di assenza per malattia o infortunio sul lavoro viene assicurato il seguente trattamento:
A) Periodo di comporto
1. in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente non in
prova, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa o frazionata per un periodo di
sei mesi anche in presenza di più episodi morbosi nell’arco dell’ultimo biennio e di nove mesi nell’ultimo
triennio. Per il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente con contratto part-time verticale o misto il
periodo di conservazione del posto fermo restando il riferimento ad un arco temporale di tre anni in caso di
più assenze verrà riproporzionato al livello aziendale alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti
in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro in esse prestato.
2. in caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore dipendente, ha diritto alla conservazione del posto fino a
quando dura l’inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto al lavoratore dipendente medesimo di
attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa
del lavoro resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975 n. 419 per la conservazione del posto per i
lavoratori affetti da TBC.
L’assenza per infortunio sul lavoro è regolamentata dalle apposite norme cogenti.
Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili dall’INAIL.
3. in caso di malattia professionale il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente non in prova ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità.
4. l’interruzione di gravidanza (aborto) entro il 180mo giorno dall’inizio della gestazione è da considerarsi
malattia determinata da gravidanza che non concorre al computo del periodo di comporto ma va considerata
come periodo “neutro”.
Superato il periodo di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al
lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, è
possibile risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e il
datore non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del
preavviso.
Resta anche convenuto che superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra il lavoratore potrà usufruire,
previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi sei durante il quale non decorrerà
retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di
malattia grave e continuativa, regolarmente documentata, il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente potrà
usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica, debitamente
comprovata che consenta al socio coimprenditore o al lavoratore dipendente di assolvere alle precedenti
mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 12 mesi continuativi. La malattia ovvero l’infortunio
non sul lavoro sospendono il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della
normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo.
B) sospensione della fruizione
La malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso periodo di ferie;
- malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.
C) ulteriori previsioni del trattamento
Il trattamento economico di malattia è altresì previsto nei peculiari casi di:
lavoratori assunti con contratto a termine.
Ove il lavoratore non possa far valere, nel periodo in questione, più di 30 giorni di attività lavorativa, l’indennità
viene corrisposta direttamente dalla sede INPS per un massimo di 30 giorni. Il datore di lavoro non può
anticipare l’indennità.
day hospital
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le giornate in cui si effettua la prestazione in regime di “day hospital” sono equiparate a giorno di ricovero
ospedaliero. Non è richiesta documentazione attestante il protrarsi della permanenza per l’intera giornata
lavorativa. Si applicano pertanto, sia relativamente alla certificazione che ai termini di invio, i criteri relativi alle
giornate di ricovero. Le ulteriori giornate di ricovero in “day hospital” dovranno essere documentate con
ulteriore certificato medico.
donazioni d’organo
a coloro che si sottopongono a prelievo d’organo l’indennità di malattia è riconosciuta per tutte le giornate di
degenza e convalescenza purchè debitamente documentate.
lavoratori in trattamento emodialitico
i singoli giorni di assenza vanno cumulati per anno solare al fine di determinare il periodo massimo
indennizzabile. La prestazione non spetta se nella giornata vi è stata una attività lavorativa ancorché ridotta. Il
lavoratore è tenuto a produrre idonea documentazione del luogo di cura che potrà essere inviata anche
periodicamente.
cure termali
le prestazioni termali non danno titolo a retribuzione considerata la natura preventiva. Per quanto concerne le
cure riabilitative potranno essere retribuite soltanto in caso di affezioni o stati patologici per la cui risoluzione il
medico specialistico della ASL ritenga determinanti ed indifferibili le cure stesse attestando che le medesime non
possano essere differite fino alle ferie.
D) denuncia della malattia
il lavoratore è tenuto, entro 2 giorni dal rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata A/R, il
certificato attestante l’inizio dell’intervenuto stato di malattia e la durata presunta della medesima. Nel caso di
impossibilità al recapito diretto o per posta è ammessa, ai soli fini del rispetto dei termini di invio, la trasmissione
via fax, fermo restando che per la concessione dell’indennità occorre acquisire il certificato medico in originale.
E) Trattamento economico
Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia infortunio sul lavoro o malattia
professionale la cooperativa corrisponderà al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente, quanto appresso:
- caso di malattia
i primi 3 (tre) giorni (carenza) vengono retribuiti nella misura del 60% della retribuzione in atto qualora l’assenza
per malattia sia superiore a gg. 10 o in caso di ricovero nelle strutture sanitarie, ospedaliere o similari.
Per i giorni successivi al terzo la cooperativa o impresa integrerà l’indennità corrisposta dall’INPS fino a
raggiungere il 90% della retribuzione in atto.
– Trattamento economico in caso di malattia del socio coimprenditori
Per i soci coimprenditori l’eventuale integrazione dell’indennità di malattia erogata dall’INPS e il pagamento della
carenza potranno essere stabiliti in sede di contrattazione aziendale.
caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
1. il giorno dell'infortunio è a carico del datore di lavoro.
2. Per i giorni successivi alla data dell’evento fino a fine infortunio, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere
ai soci coimprenditori e ai lavoratori dipendenti una integrazione della prestazione erogata dall’INAIL fino al
raggiungimento del 100% della paga percepita prima dell’infortunio.
Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia ed infortunio, valgono le norme di legge e
regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.
F) giornate non indennizzabili
I casi di giornate non indennizzabili sono:
assenza del lavoratore alle eventuali visite di controllo;
giornate non coperte da certificazione medica.
Art. 26 – Indennità
Il presente CCNL prevede le seguenti indennità che vengono corrisposte al socio coimprenditore o al lavoratore
dipendente al verificarsi di determinati eventi:
- Indennità in caso di morte
In caso di morte del socio coimprenditore e del lavoratore dipendente, il trattamento di fine rapporto e
l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposti a norma dell'art. 2122 del Codice Civile, al coniuge,
ai figli, e, se vivevano a carico del socio o del lavoratore dipendete, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini
entro il secondo grado.
La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le leggi vigenti.
In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della
successione legittima.
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E' nullo ogni patto anteriore alla morte del socio lavoratore dipendente circa l'attribuzione e la ripartizione delle
indennità.
- Indennità mezzi di locomozione: la cooperativa corrisponderà al socio coimprenditore o al lavoratore
dipendente che utilizza il proprio mezzo per il servizio un’indennità mensile da concordarsi con le rappresentanti
sindacali aziendali.
- Indennità alloggio al personale: i soci coimprenditori e i lavoratori cui per esigenze di servizio la
cooperativa chieda di restare a disposizione nei locali dell’azienda dovranno usufruire gratuitamente di alloggio.
- Indennità di trasferta: al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente in trasferta oltre al rimborso
delle spese di viaggio e di altre eventuali spese incontrate per conto della cooperativa, dovrà essere corrisposta
una diaria giornaliera da determinare direttamente con le rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 27 - Corresponsione della retribuzione
La retribuzione deve essere liquidata al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente con cadenza periodica,
comunque non superiore a quella mensile.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente la
busta paga o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la denominazione della
cooperativa, il nome ed il cognome del socio coimprenditore o del lavoratore dipendente, il periodo di paga cui
la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e corrispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la
elencazione delle trattenute.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del Codice Civile, come modificato dalla legge Il agosto 1973, n.
533.
Art. 28 - Trattamento di fine rapporto
Al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento
previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e succ. modd. e int.
Art. 29- Previdenza complementare
Le parti, vista la normativa vigente sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno deciso di
attivare, per tutti i lavoratori a cui si applica il presente CCNL, una forma di previdenza integrativa a
capitalizzazione su base volontaria.
Le parti si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione di uno specifico Fondo o sull’adesione di
fondi già esistenti.
L’adesione al Fondo del lavoratore avverrà in modo volontario.
Le contribuzioni al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla normativa di legge, saranno costituite
da:
 1%, a carico del datore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile di cui al presente CCNL;
 1%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa di cui al presente CCNL;
 l’intero importo del TFR maturato nel corso dell’anno in cui il lavoratore chiede l’adesione al Fondo
stesso.
Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione,
a suo esclusivo carico negli importi e per i criteri previsti dalle parti.
Art. 30 - Cessione- Trasformazione dell'Azienda -Liquidazione della Cooperativa
Per il trapasso, la cessione ed il fallimento della cooperativa si fa riferimento alle disposizione di legge.
Art. 31 – Indumenti - attrezzi di lavoro
I vari eventuali indumenti che costituiscono l’abbigliamento consono all’espletamento delle attività, nonché
l’eventuali attrezzi da lavoro, di cui al presente CCNL sono a carico della cooperativa o impresa.
Art. 32 - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Le parti stipulanti il presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle cooperative e imprese,
convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e
l’integrità fisica del socio coimprenditore e del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia -previsto
dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione
Nei casi previsti dalla legge, c dagli accordi contrattuali ai vari livelli, la cooperativa o impresa fornirà
gratuitamente idonei mezzi protettivi (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli etc) osservando tutte le
precauzioni igieniche.
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Il socio coimprenditore e il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando
altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun socio coimprenditore e lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria
salute e di quella degli altri dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue
azioni od omissioni
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità,
per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della
sicurezza;
e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria dei soci coimprenditori o di altri lavoratori dipendenti;
f) si sottopongono ad eventuali controlli sanitari previsti nei loro confronti;
g) contribuiscano, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli
obblighi imposti dall'autorità competente o-comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei
dipendenti durante il lavoro;
Le Parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione Paritetica composta da 2 (due)
persone per parte per realizzare quanto previsto dalla legge 626/94 con apposito protocollo di intesa.
Art. 33 – Divieti
E' proibito al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente di prestare la propria opera presso cooperative o
imprese diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza il
trattamento economico.
Art. 34 - Sanzioni disciplinari
In conformità a quanto previsto dall’art.7 della Legge 300/70, l’inosservanza da parte dei soci coimprenditori e
dei lavoratori dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa ed alla correttezza del
comportamento potrà dare luogo, in base alla gravità dell'infrazione commessa, all’applicazione delle seguenti
sanzioni:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa mediante ritenuta sulla retribuzione, non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione
base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
5) licenziamento con o senza preavviso.
Rimprovero verbale
Viene inflitto per lievi irregolarità della prestazione lavorativa o di corretto comportamento.
Rimprovero scritto
Viene inflitto nei casi di recidività dell’infrazione di cui al punto 1).
Multa mediante ritenuta sulla retribuzione
Viene inflitta per:
- recidività, entro un anno dall’applicazione del rimprovero scritto, nelle mancanze previste per il
rimprovero verbale;
- ripetuta inosservanza dell’orario di lavoro;
- inosservanza degli obblighi del presente CCNL su malattia, infortunio e/o per negligenza o inosservanza
di leggi o regolamenti o obblighi di servizio che non abbiano comportato pregiudizio al servizio e agli interessi
della cooperativa/azienda;
- comportamento scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i lavoratori dipendenti o verso la clientela;
tolleranza di irregolarità nello svolgimento del servizio, per atti di indisciplina, di contegno non corretto o
di abusi;
- mancato rispetto del divieto di fumare laddove questo esista e sia specificato.
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Sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni
Viene inflitta per:
- particolare gravità o recidività, entro un anno dall’applicazione delle mancanze previste per la “Multa
mediante ritenuta sulla retribuzione”;
- simulazione di malattia;
- rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
- assenza ingiustificata pari a 4 giorni solari lavorativi consecutivi;
- inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, che avrebbero potuto recare danni alla
cooperativa/azienda o pregiudizio alla sicurezza o alle persone, anche se l’evento non si è verificato;
- alterchi con vie di fatto nei locali della cooperativa/azienda;
- atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona,
- aver commesso atti ai quali sia derivato vantaggio per sé e/o danno per la cooperativa/azienda, salo che
per la particolare gravità della mancanza, la stessa non sia diversamente perseguibile.
Licenziamento con preavviso
Viene inflitto per :
- particolare gravità o recidività, entro un anno dall’applicazione delle mancanze previste per la
“sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo no superiore a dieci giorni”;
- condanna del socio lavoratore ad una pena detentiva comminata con sentenza passata in giudicato per
azione commessa non in conseguenza con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del
socio;
- minacce o ingiurie o manifestazioni calunniose o diffamatorie verso altri soci o lavoratori della cooperativa
o anche nei confronti della cooperativa/azienda stessa;
- ripetuta negligenza nell’osservanza degli obblighi di servizio o per volontario abbandono del posto di
lavoro;
- comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto che dimostri piena
incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
- gravità di alterchi con vie di fatto nei locali della cooperativa/azienda;
- insubordinazione nei confronti dell’amministrazione organizzatrice e dei pertinenti responsabili;
- assenza ingiustificata dal servizio di cinque giorni solari consecutivi;
- ogni altra mancanza di equivalente gravità.
Licenziamento senza preavviso
Viene inflitto per:
- grave insubordinazione nei confronti dell’amministrazione organizzatrice e dei pertinenti responsabili;
- illecito uso, manomissione, distrazione, sottrazione, furto di somme, merci o qualsiasi altra cosa di
spettanza o di pertinenza della cooperativa/azienda;
- danneggiamento volontario di materiale di proprietà del cliente committente o della cooperativa/azienda;
- abbandono volontario del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone
od alla sicurezza del cliente o comunque compia azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
- partecipazione ad una rissa e/o provochi un’aggressione, nei confronti di un altro socio;
- fatti o atti dolosi, commessi in occasione del rapporto di lavoro anche nei confronti di terzi, di gravità tale
da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Sospensione cautelare non disciplinare
In caso di licenziamento senza preavviso la cooperativa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare
del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di sei giorni.
La cooperativa comunicherà per iscritto al socio lavoratore o al lavoratore dipendente i fatti rilevanti ai fini del
provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà
effetto dal momento della disposta sospensione.
Art. 35 - Procedura disciplinare
1. L’azienda deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme
disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed
alle procedure di contestazione delle stesse.
2. La contestazione per iscritto dell'addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto
della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie.
3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all'irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con
precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato sì da
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della legge n. 300/70 e
delle norme contrattuali.
L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli
preventivamente contestato per iscritto l'addebito e averlo sentito a sua difesa
Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno essere adottati prima
che siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustificazioni.
L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore entro dieci
giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustificazioni di cui al punto 6, in
una delle seguenti modalità:
o mediante consegna del provvedimento all'interessato che ne rilascia ricevuta su copia;
o con raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita al domicilio dell'interessato dichiarato alla
sede di appartenenza; a tal fine fa fede la data dell'ufficio postale di spedizione;
o con consegna del provvedimento disciplinare mediante ufficiale giudiziario.
I termini di cui al punto 7 possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impedimenti di forza
maggiore.
In mancanza di comunicazione del provvedimento disciplinare entro i termini di cui al punto 7 e fatta salva
l'ipotesi di cui al punto 8 il suddetto procedimento disciplinare si estingue.
Fatta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata irrogata una sanzione
disciplinare può fare ricorso alla Commissione Paritetica Nazionale di Garanzia e Conciliazione di cui al
presente contratto entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento disciplinare, con
istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacale alla quale
sia iscritto o conferisca mandato.
Art. 36 - Risarcimento danni
I danni che comportano trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente al socio
coimprenditore e al lavoratore dipendete non appena la cooperativa o impresa ne sia a conoscenza.
L 'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura
massima del 10% (dieci percento) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità
dovuti al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente a qualsiasi titolo.
Art. 37 - Commissione Paritetica Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Le parti convengono sulla costituzione di una Commissione Paritetica Nazionale di Garanzia e Conciliazione,
composta da 4 (quattro) membri di cui 2 (due) nominati dalle Organizzazioni datoriali e 2 (due) nominati dalle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
La Commissione avrà i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione del presente CCNL e della
contrattazione integrativa di II livello.
b) Tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di
qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
c) Intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "premio di produzione” in caso di controversia
fra le parti nella contrattazione di II livello;
d) Verificare e valutare l'effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue
modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo
è effettuato anche su richiesta di un solo dipendente della Cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire
tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) Esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su
segnalazione di una delle parti stipulanti;
f) Esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate
dalle parti contrattuali.
Art. 38 - Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente CCNL, è prescritto il
tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.
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Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle leggi 15 luglio 1966, n. 604, ed 11 maggio
1990 n. 108 e succ. modd. e int., non derivanti da provvedimènti disciplinari, devono essere ugualmente fatti
tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al presente CCNL.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti anche dai
dipendenti e dai datori di lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio Provinciale del
Lavoro (Legge II agosto 1973, n. 533).
La parte interessata, sia essa il dipendente che il datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a
richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscrittaLa Commissione di cui al presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e
nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l"ora in cui sarà
esperito il tentativo di conciliazione: l'incontro tra le parti deve avvenir entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla
data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.
Art. 39 - Ente Nazionale Bilaterale
Le Parti si riservano di costituire l’Ente Bilaterale Nazionale composto da 4 (quattro) persone, 2 (due) in
rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e 2 (due) in rappresentanza delle organizzazioni
sindacali datoriali.
L’Ente Bilaterale provvederà, tra i vari compiti:
- alla certificazione dei rapporti di lavoro con la costituzione di una commissione paritetica ad hoc a livello
nazionale;
- a condurre ricerche sui fabbisogni delle imprese e dei lavoratori, sia soci delle cooperative che dipendenti;
- all’assistenza sanitaria ed integrativa;
- alla previdenza integrativa;
- alla costituzione dell’Ente Nazionale di Mutualità.
L’Ente Bilaterale istituisce al proprio interno il comitato di vigilanza e la sua costituzione dovrà trovare
definizione attraverso lo statuto da certificare con atto notarile.
– finanziamento
Per assicurare l’operosità dell’Ente Bilaterale Unci, Uri, Uritaxi, Taxitalia, Fast Confsal e degli eventuali Enti
territoriali, la quota contrattuale di servizio è fissata nella misura globale dello 0.20% della paga contrattuale lorda
di cui lo 0.15% a carico della cooperativa e lo 0.05% a carico del dipendente. In questa quota è compreso il
finanziamento della commissione paritetica nazionale e il gruppo di lavoro per le pari opportunità.
Art. 40 - Privacy
Per quanto concerne la disciplina inerente la tutela della privacy si rimanda al D. LGS del 30/6/2003, n. 196.
TITOLO III
Parte specifica per i soci coimprenditori di cooperativa
Art. 41 - Classificazione del Personale
Relativamente all’esigenza di definire i profili professionali presenti nelle attività che il mondo della cooperazione
svolge per il settore TAXI, le parti hanno proceduto all’individuazione delle seguenti professionalità:
Livello A
Autista
assistente di radio taxi e call center con mansioni di coordinamento;
assistente di attività amministrative e commerciali con mansioni di coordinamento;
assistente tecnico ai sistemi informatici;
responsabile di centrale radio-taxi;
impiegato amministrativo;
addetto alla manutenzione e riparazione veicoli taxi;
operatore di call center-radio taxi.
Livello B
-
addetto alla guida turistica;
addetto ad attività amministrative d’ordine;
addetto alla manutenzione riparazione veicoli taxi;
operatori di call center - radio taxi;
addetto tecnico di centrale radio taxi;
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Livello C
Custode auto parco taxi;
addetto alle pulizie.
Art. 42 - Disposizioni generali
Le materie pertinenti l’assunzione, l’esclusione dall’obbligo della riserva, il periodo di prova, l’applicazione del
contratto a termine, Part-time, Licenziamento e Dimissioni, vista la specificità dei soggetti di cui alla legge
142/01, laddove applicabili, saranno disciplinate dagli accordi aziendali.
Art. 43 – Assunzione – Ammissione
In relazione alle caratteristiche professionali tipiche che contraddistinguono l’ammissibilità allo svolgimento delle
attività del tassista ed in merito ai criteri di assunzione, le parti hanno inteso di considerare la documentazione
nell’elenco sotto riportato come indispensabile ai fini dello svolgimento del lavoro, rimandando le specificità ai
regolamenti interni come previsti in applicazione della legge 142/01:
dichiarazione sostitutiva di notorietà, con autocertificazione dello stato di mancanza di carichi
pendenti, giudizi in corso e pertanto, di non aver riportato condanne penali;
documenti di riconoscimento in corso di validità;
certificato di residenza;
codice fiscale;
patente di guida;
certificato di abilitazione professionale rilasciato dalla motorizzazione civile di competenza
territoriale;
iscrizione al ruolo conducenti (istituito presso la camera di commercio locale).
L’assunzione dovrà essere comunicata direttamente all’interessato con lettera nella quale deve essere specificata la
data di assunzione, il livello retributivo, il periodo di prova e la qualifica.
Art. 44 - Periodo di Prova
L’assunzione ammissione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 10 giorni lavorativi.
Il decorso periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia o
infortunio.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
Qualora alla scadenza del periodo di prova, la cooperativa non procede alla disdetta del rapporto, il socio
coimprenditore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella
determinazione di anzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.
Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa cooperativa nei dodici
mesi precedenti.
Art. 45 – Orario di Lavoro
A fronte del carattere di discontinuità dell’attività di autisti di taxi si rimanda alla contrattazione aziendale la
pratica attuazione dello svolgimento dell’orario di lavoro, anche in merito alla durata, in ottemperanza alle
disposizioni previste dai regolamenti comunali.
Art. 46 – festività, riposi e permessi - per quanto concerne gli istituti inerenti le festività, il riposo settimanale,
i permessi ordinari straordinari retribuiti e non, per i soci coimprenditori tassisti e loro sostituti si fa riferimento
alle disposizioni previste dai regolamenti comunali. La pratica attuazione delle presenti discipline è rimandata alla
contrattazione aziendale.
Art. 47 – Tempo Parziale
Per gli autisti di taxi sarà possibile stipulare contratti di lavoro parziale a tempo determinato anche per esigenze
sostitutive.
Art. 48 - Trattamento economico del socio coimprenditore
La normale retribuzione del socio coimprenditore ha natura di partecipazione agli utili dell’impresa di cui si è
coassunto il rischio e non di un vero e proprio salario tradizionalmente inteso. Essa è costituita dalle seguenti
voci:
1. paga base conglobata;
2. aumenti periodici di anzianità - L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione mente quella per il riconoscimento
degli scatti di anzianità dal mese successivo a quello del compimento del biennio. Al socio coimprenditore dovranno essere corrisposti
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un totale di 8 (otto) scatti biennali di anzianità pari all’1.50 della paga base conglobata rivalutata in occasione del nuovo biennio
maturato.
3. gratifica natalizia - In occasione delle feste natalizie il datore di lavoro dovrà corrispondere al socio coimprenditore un importo
pari ad una mensilità della normale retribuzione. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno,
il socio coimprenditore e il lavoratore dipendente hanno diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di
lavoro prestato. Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 (quindici) giorni è computato come mese intero secondo il
criterio della prevalenza. La gratifica natalizia con accordo aziendale può essere corrisposta a rate mensili con conguaglio nel mese di
dicembre.
Livello
Retribuzione
01/06/2009
A
B
C
1100,00
1070,00
1040,00
Art. 49 - Codice Disciplinare
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione;
d) sospensione al servizio e della retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni;
e) licenziamento.
Le mancanze sanzionabili sono:
 Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al dipendente che commetta durante il lavoro lievi
mancanze.
 Il provvedimento di cui alla lettera c) potrà essere adottato a carico del socio coimprenditore:
- che esegua il lavoro con provata negligenza;
- che arrechi danno per incuria al bagaglio e/o alla merce che deve trasportare o che abbia in
consegna oppure non avverta subito la cooperativa degli eventuali danni arrecati;
- che non si attiene al divieto di fumare nell’autotaxi;
- che tenga un contegno inurbano o scorretto verso la clientela committente, verso i suoi colleghi o
nei confronti di altri lavoratori;
- che consumi cibo durante il lavoro;
- che non mantiene l’auto taxi in condizioni compatibilmente idonee all’esercizio e che non avverta
tempestivamente eventuali anomalie dello stesso mezzo;
- che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla
sicurezza della cooperativa e nei confronti della clientela committente (urlare, bestemmiare, litigare)
e che non rispetti i turni previsti alle piazzole di sosta;
Il provvedimento di cui alla lettera d) potrà essere adottato a carico del socio coimprenditore:
- che si assenti arbitrariamente si sottragga agli obblighi di lavoro;
- che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
- recidivo in qualunque dei provvedimenti contemplati ai sensi delle precedenti lettere a) , b) e c)
Art. 50 - Ritiro della patente di guida
Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente che, per qualsiasi motivo diverso dalla tossicodipendenza e
alcolismo, si veda ritirata la patente di guida e fosse perciò impossibilitato a svolgere la propria mansione verrà
destinato, se possibile, dalla cooperativa o impresa ad altri incarichi e, conseguentemente, percepirà la
retribuzione equivalente al livello lavorativo nel quale verrà occupato o usufruirà di un periodo di aspettativa non
retribuita durante il quale non decorrerà l’anzianità di servizio.
Il mancato assenso del socio lavoratore o del lavoratore dipendente al trattamento di cui sopra comporterà
l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Restano salvi i diritti già acquisiti dal lavoratore, quali il TFR,
acquisiti prima del ritiro della patente.
Art. 51 - Norme di prima applicazione
Le parti congiuntamente convengono ed accettano qualora siano emanati provvedimenti legislativi in materia,
saranno realizzati uno o più incontri al fine di armonizzare quanto contrattualmente previsto, entro tre mesi
dall’entrata in vigore dell’eventuale legge di modifica.
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Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente contratto, hanno voluto espressamente disciplinare per
il settore Taxi il trattamento contrattuale collettivo nazionale di cui al comma 1, art.3 della legge 3 aprile 2001,
n.142. A tal fine gli importi derivati dall’applicazione del presente CCNL saranno resi omogenei, in termini di
istituti ricompresi, con quelli in essere in ogni cooperativa.
TITOLO IV
Parte specifica per i lavoratori dipendenti di cooperativa e d’impresa
Art. 52 - Riposo settimanale – Festività
I lavoratori dipendenti hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente
contratto fa esplicito riferimento.
Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con le maggiorazioni previste dal presente
CCNL, i giorni appresso specificati:
a)
festività nazionali:
25 aprile - ricorrenza della liberazione
1 maggio- festa dei lavoratori;
2 giugno - Festa della Repubblica;
b)
festività infrasettimanali
il primo giorno dell'anno,
l'Epifania,
il giorno del lunedì di Pasqua
il 15 agosto - festa dell'assunzione
il 1 novembre- Ognissanti
l' 8 dicembre -Immacolata Concezione
il 25 dicembre -Natale
il 26 dicembre -Santo Stefano
la solennità del Santo Patrono
A tutto il personale assente nella giornata di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio o in assenza
obbligatoria per gravidanza e puerperio, dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione di fatto senza
alcuna maggiorazione.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nel casi di coincidenza delle festività sopra elencate con
uno dei giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari.
Al dipendente che presta la propria opera nelle su indicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione
giornaliera la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di cui al presente
C.C.N.L.
Per quanto riguarda la festività del IV Novembre spostata alla prima domenica di novembre, i dipendenti
beneficeranno del trattamento previsto per le festività cadenti di domenica.
Art. 53 – Permessi ordinari retribuiti
Permessi ordinari retribuiti potranno essere richiesti normalmente durante la prima ora di lavoro.
Tali permessi retribuiti complessivamente per 32 ore all'anno sono concessi in sostituzione delle festività abolite
(L. 5/03/77 n. 937).
Qualora le ore di permesso retribuite non vengano, in tutto o in parte usufruite, i lavoratori dipendenti hanno
diritto comunque alla corresponsione della relativa retribuzione entro il mese di aprile dell’anno successivo.
Ai sensi dell'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 3, in occasione di tutte le consultazioni elettorali
disciplinate da leggi della Repubblica, coloro che adempiano funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i
rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, hanno diritto di assentarsi
dal lavoro per tutto il periodo disposto dalla legge suddetta.
Art. 54 – Permessi straordinari retribuiti
Le parti convengono che, i dipendenti hanno diritto a permessi straordinari retribuiti per i casi sotto elencati:
EVENTI
a) matrimonio di un figlio
b) nascita o adozione di un figlio
c) decesso del padre, della madre, di un fratello,
di una sorella, di un coniuge, di figli
d) decesso di un suocero, di un nonno
GIORNI
1 giorno
2 giorni
3 giorni
2 giorni
30
e) al dipendente donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria alla
effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l'idoneità alla donazione.
In caso di comprovata disgrazia familiare, con legami di stretto vincolo di parentela (parentela di 1° grado ed
eccezionalmente di 2° grado), o nei casi di grave calamità naturale, il datore di lavoro e il dipendente
concorderanno un congedo straordinario retribuito, nel limite massimo di 5 (cinque) giorni di calendario, che
sarà strettamente rapportato alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dall'evento
calamitoso
In altri casi di forza maggiore, regolamentati con specifico accordo a livello aziendale, i dipendenti potranno
usufruire di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti o dalle ferie annuali.
Art. 55 – Permessi straordinari non retribuiti
Al dipendente che ne faccia richiesta potranno essere concessi permessi non retribuiti per un massimo di 48
(quarantotto) ore all'anno.
Art. 56 – Sospensione- Soste -Riduzione d'orario –Recuperi
In caso di sospensione breve entro il limite di un’ora del lavoro per fatto indipendente dalla volontà del
prestatore d’opera, questi ha diritto alla normale retribuzione.
In caso di diminuzione del lavoro, il datore di lavoro può accordarsi con i propri dipendenti per una sospensione
dal lavoro a rotazione per periodi non superiori a 10 (dieci) giorni; in tale periodo non decorrerà alcuna
retribuzione.
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del dipendente è ammesso il recupero,
purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.
Art. 57 – Classificazione del personale
I LIVELLO
I lavoratori dipendenti che in regime di autonomia e discrezionalità siano delegati a ricoprire con poteri
decisionali, tutti gli incarichi inerenti l’attività dell’azienda finalizzati alla realizzazione dei progetti e degli obiettivi
stabiliti
II LIVELLO
I lavoratori dipendenti responsabili del servizio relativo alla gestione del personale e amministrativo
Responsabile della centrale radio taxi, responsabile amministrativo
III LIVELLO
I lavoratori dipendenti che oltre ad essere in possesso delle competenze indicate al IV livello sono altresì dotati di
esperienza tecnica derivante da consolidato svolgimento delle proprie finzioni professionali che siano incaricati di
svolgere attività basilari per l’andamento produttivo dell’azienda e attività di supervisione degli uffici.
Assistente di radiotaxi e call center con mansioni di coordinamento, assistente di attività amministrative e commerciali con mansioni
di coordinamento, assistente tecnico ai sistemi informativi.
IV LIVELLO
I lavoratori dipendenti che hanno conseguito cognizioni specifiche attestate da istituti professionali o dallo
svolgimento di pratica formativa in materia e che svolgono con perizia i lavori loro affidati connessi alle proprie
professionalità e competenze tecniche
Impiegato amministrativo, addetto alla manutenzione e riparazione di veicoli taxi, operatore call center taxi, installatore impianti di
elevato grado di complessità, manutentore impianti di elevato grado di complessità;
V LIVELLO
I lavoratori dipendenti che abbiano conseguito una normale formazione per l’espletamento di attività di media
complessità con capacità e diligenza rispetto ai lavoratori inquadrati nel livello precedente
Addetto al centralino, Autista, Impiegato di concetto, installatore impianti di natura complessa, manutentore impianti di natura
complessa.
VI LIVELLO
I lavoratori dipendenti che svolgono attività impiegatizia di natura esecutiva
Addetti alla custodia auto parco taxi;autista, magazziniere, Impiegato addetto ad attività esecutiva, installatore impianti di normale
capacità, riparatore di normale capacità.
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VII LIVELLO
I lavoratori dipendenti che praticano mansioni di base, prettamente manuali, per lo svolgimento delle quali è
necessaria una minima pratica
Giardiniere, addetto alla pulizie
Art. 58 – Orario di lavoro - La durata media del lavoro effettivo per la generalità delle cooperative e delle
imprese è fissata in 40 (quaranta) ore settimanali. Ad esso è commisurata la retribuzione.
La durata media settimanale del lavoro ordinario, ai sensi dell’art. 13 della Legge 24/6/1997 n. 196, può essere
computata anche come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi salvi gli accordi aziendali in
materia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti,
nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero; il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi
intermedi presi sia all'interno che all'esterno della Cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5 del
R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923.
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato
l’orario di lavoro con indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la
durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Durante l'orario di lavoro, il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e
non potrà uscire dalla Cooperativa senza esserne autorizzato. Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del
lavoratore dipendente per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della
propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato “tempo” a disposizione del datore
di lavoro.
Le Parti, in relazione all'orario di lavoro di cui al presente articolo, affermano la volontà di perseguire nel corso
della validità contrattuale, una riduzione dell'orario di lavoro stesso, nell'ambito di una politica generale di
riduzione dell'orario di lavoro per favorire l'occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore.
Le Parti per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, attuano una fattispecie di orario
multiperiodale ai sensi del D M del 30 agosto 1999.
Vista la particolare natura dell’impiego delle attività Taxi, e fatte salve le previgenti disposizioni di legge in
materia di riposo settimanale, lo svolgimento delle prestazioni effettive, ricomprese anche delle attese o della
sosta, sono da intendersi omnicomprensive nell’arco della giornata di lavoro, le parti convengono che la durata
dell’orario contrattuale individuale del lavoratore è di norma distribuita per 26 giornate di lavoro mensili, pari a
173 ore mensili, indice parametrico e quale criterio di riferimento per tutti i trattamenti normativi, retributivi,
assistenziali e previdenziali. Dalla presente previsione sono esclusi i taxi con i loro regolamenti.
Art. 59 - Lavoro domenicale –Festivo
Le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nella giornata di domenica, o nelle giornate festive con riposo
compensativo, saranno retribuite con una maggiorazione del 20% (venti per cento) da calcolarsi sulla paga base
nazionale, quale corrispettivo del maggior disagio per il lavoro prestato, fatta eccezione per gli autisti di taxi e
NCC.
Art. 60 – Lavoro notturno
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti
norme di Legge, fatta eccezione per gli autisti di taxi e NCC.
II lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne viene maggiorato della percentuale del 15%
(quindici percento) da calcolarsi sulla paga base nazionale fatta eccezione per gli autisti di taxi e NCC.
Il lavoro notturno svolto in via normale verrà retribuito con la retribuzione oraria maggiorata del 10% fatta
eccezione per gli autisti di taxi e NCC.
Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne di una giornata festiva viene maggiorato del 20%
(venti per cento), da calcolarsi sulla paga base nazionale fatta eccezione per gli autisti di taxi e NCC.
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei) il personale addetto ai
turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22.00 (ventidue alle ore 6.00 (sei), dovrà osservare un
riposo di almeno 12 (dodici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro.
Art. 61 - Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale settimanale sono considerate lavoro straordinario fatta
eccezione per gli autisti di taxi ed NCC.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative
straordinarie a carattere individuale, nel limite totale di 250 (duecentocinquanta) ore annue. I dipendenti non
possono compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Le
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maggiorazioni da calcolarsi sulla paga base nazionale, per i lavoratori dipendenti ai quali non si applica l'orario di
lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia sono:
1. 15% (quindici percento) per le prestazioni di lavoro dalla 41° (quarantunesima) alla 48° (quarantottesima) ora
settimanale (c. d. lavoro supplementare);
2. 25% (venticinque percento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° (quarantottesima) ora settimanale;
3. 35% (trentacinque percento) per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
4. 40% (quaranta percento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
5. 50% (cinquanta percento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.
Il lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla legge,
non può in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell'orario di lavoro ne può trasformare la
relativa retribuzione per straordinario in retribuzione ordinaria.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le
vigenti norme di legge.
Art. 62 - Lavoratori a turni
Per le prestazioni lavorative a turni, fatta eccezione per gli autisti di taxi e NCC, sono previste le seguenti
maggiorazioni:
1. 10% (dieci percento) per le prestazioni di lavoro domenicale;
2. 15% (quindici percento) per le prestazioni di lavoro notturno;
3. 20% (venti percento) per le prestazioni di lavoro festivo.
Art. 63 - Periodo di Prova
La durata del periodo di prova non potrà superare:
livello I-II
180 giorni di effettiva prestazione lavorativa
livello III
120 giorni di effettiva prestazione lavorativa
livello IV-V
90 giorni di effettiva prestazione lavorativa
livello VI-VII
30 giorni di effettiva prestazione lavorativa
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa cooperativa nei dodici
mesi precedenti.
Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate effettivamente prestate, fermo
restando il termine massimo di sei mesi previsto dall'articolo 10 della legge n° 604 del 15.07.1996.
Il periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia o infortunio.
Al termine dello stesso, il periodo di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di preavviso, ma
con diritto al trattamento di fine rapporto.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del
lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà cumulato all' anzianità di servizio.
Art. 64 – Trattamento economico
Il trattamento economico del lavoratore dipendente è costituto dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata di cui al presente CCNL;
b) aumenti periodici di anzianità - L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione mentre quella per il riconoscimento
degli scatti di anzianità dal mese successivo a quello del compimento del biennio. Al lavoratore dipendente dovranno essere corrisposti
un totale di 8 (otto) scatti biennali di anzianità pari all’1.50% della paga base conglobata rivalutata in occasione del
nuovo biennio maturato. In occasione di passaggi di livello gli aumenti periodici di anzianità maturati vanno
congelati, i successivi andranno calcolati tenendo presente il nuovo livello.
c) gratifica natalizia - In occasione delle feste natalizie il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore dipendente un importo
pari ad una mensilità della normale retribuzione. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno,
il lavoratore dipendente hanno diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato. Per tali
fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 (quindici) giorni è computato come mese intero secondo il criterio della prevalenza. La
gratifica natalizia con accordo aziendale può essere corrisposta a rate mensili con conguaglio nel mese di dicembre.
d) eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale (14ma, premio di produzione, ecc).
Livello
Retribuzione
01/06/2009
I
1540,00
II
1420,00
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III
1270,00
IV
1190,00
V
1100,00
VI
990,00
VII
950,00
La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173
(centosettantatre).
La quota giornaliera della retribuzione si ottiene dividendo l' importo mensile per il divisore convenzionale 26
(ventisei).
Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e
completa responsabilità per errori, che comportino l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete una
indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 3% (tre percento) mensile della paga base nazionale.
Art. 65 - Risoluzione del rapporto di lavoro –Preavviso
Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro può recedere dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a
certificare la data di ricevimento.
- I termini di preavviso per ambedue le parti stipulanti il presente CCNL sono:
Classificazione
fino a 5 anni
di anzianità
fino a 10 anni
di anzianità
oltre a 10anni
di anzianità
Livello 1 °
40 giorni di
50 giorni di
60 giorni di
calendario
calendario
calendario
Livello 2°
40 giorni di
50 giorni di
60 giorni di
calendario
calendario
calendario
Livello 3°
30 giorni di
40 giorni di
50 giorni di
calendario
calendario
calendario
Livello 4 °
30 giorni di
40 giorni di
50 giorni di
calendario
calendario
calendario
Livello 5°
20 giorni di
30 giorni di
40 giorni di
calendario
calendario
calendario
Livello 6°
20 giorni di
30 giorni di
40 giorni di
calendario
calendario
calendario
Livello 7°
15 giorni di
20 giorni di
25 giorni di
calendario
calendario
calendario
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie, nè di congedo matrimoniale. Al dipendente
preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. La parte che risolve il
rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui al presente CCNL, o con preavviso insufficiente, deve
corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il periodo di mancato o
insufficiente preavviso. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del T.F.R.
Art. 66 - Personale non soggetto a limitazione di orario
Le Parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull’orario di lavoro, non hanno comunque
inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’ art. 1 del RDL n. 692/1923, il quale esclude dalla
limitazione dell’orario di lavoro dei lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o
amministrativa dell’Impresa o di un reparto di essa con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (articoli 2
e 3 del RD n° 1955/1923).
I dipendenti di cui sopra hanno diritto ad una indennità speciale nella misura del 20% (venti per cento) della paga
base nazionale.
Art. 67 - Doveri del lavoratore dipendente
Il lavoratore dipendente devono esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la
massima diligenza ed in particolare:
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1) Osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso ed adempiere a tutte le formalità
poste in essere per il controllo delle presenze;
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme
del presente CCNL e delle disposizione attuative con la massima diligenza ed assiduità;
3) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda e della cooperativa evitando di propagare,
specialmente alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate ed in uso presso la cooperativa
stessa;
4) in merito alla posizione assegnata ed ai compiti inerenti, il socio coimprenditore e il lavoratore dipendente
deve evitare di trarre in qualsiasi modo, profitti propri a danno della cooperativa o dell’impresa in cui lavora,
evitando altresì di assumere impegni ed incarichi, nonché svolgere attività in contrasto con gli obblighi e
doveri derivanti dal rapporto di lavoro. Si richiama a proposito il RDL del 13 novembre 1924 n. 1825
convertito in legge n. 562/1925 ;
5) usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela ed il pubblico che per
qualsiasi motivo intrattiene rapporti con la cooperativa o con l’impresa;
6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali della cooperativa e dell’impresa e trattenersi oltre il
normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione espressa della cooperativa, ovvero, che
sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso la cooperativa e l’impresa e dettate dai titolari e/o superiori se
non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le