CATASTO, CARTOGRAFIA ED EDILIZIA
catasto terreni, pregeo
collana a cura di ANTONIO IOVINE
AI09
MARIO IOVINE
SALVATORE SPINA
CATASTO
TERRENI
GUIDA PRATICA N.1
GLI ATTI DI
AGGIORNAMENTO
CARTOGRAFICO CON
L’USO DI PREGEO 10.5
testo aggiornato alla
circolare n. 1 del 28/6/2012

ISBN 978-88-97916-12-3
edizioni
GUIDE OPERATIVE
pubblica amministrazione
professionisti
CATASTO, CARTOGRAFIA ED EDILIZIA
catasto terreni, pregeo
collana a cura di ANTONIO IOVINE
AI09
MARIO IOVINE SALVATORE SPINA
CATASTO
TERRENI
GUIDA PRATICA N.1
GLI ATTI DI
AGGIORNAMENTO
CARTOGRAFICO CON L’USO
DI PREGEO 10.5
testo aggiornato alla circolare n. 1 del 28/6/2012

edizioni
GUIDE OPERATIVE
ISBN formato pdf: 978-88-97916-12-3
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contenuto con la documentazione ufficiale.
Autori: MARIO IOVINE, ingegnere, esperto di topografia, estimo, costruzioni ed in particolare di rilievo catastale
e di approntamento e predisposizione di atti di aggiornamento del catasto terreni ed edilizio urbano.
Dipendente di azienda privata di costruzioni edili. Membro del Comitato Tecnico Scientifico della
rivista informatica www.catastonline.it.
SALVATORE SPINA, geometra, funzionario della Direzione Centrale del Catasto dell’Agenzia del
Territorio, esperto di topografia e di prassi amministrativa e operatività tecnica per l’aggiornamento
degli atti del catasto. È stato funzionario presso l’Ufficio provinciale del territorio di Bologna, Latina,
Rieti ed attualmente presta servizio presso l’Area per i servizi catastali. È coautore di altre guide
operative in materia di catasto.
edizione: luglio 2012
collana: CATASTO, CARTOGRAFIA ED EDILIZIA, a cura di Antonio Iovine
materia: catasto terreni, pregeo - tipologia: guida operativa - formato: digitale, pdf
codice prodotto: AI09 – nic: 7
ISBN: 978-88-97916-12-3
prezzo: € 20,00
Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c. s. i. v. € 10.000,00, sede legale
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ogni segnalazione o suggerimento inviato a [email protected].
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aggiornamento e informazione tecnica in materia di catasto
C A T AS TO TE R R E N I G ui da pr a ti c a n. 1 - G l i a t t i d i a g g i o r n a m e n t o c a r t o gr a f i c o c o n l ’ us o d i P r e ge o 1 0. 5 – M AR I O I O V I N E S A L V A T O R E S P I N A
INTRODUZIONE
Il testo costituisce una sintetica, m a esaustiva guida operativa per comprendere la natura
e le m odalità di predisposizione di tutte le tipolo gie di atti di aggiornam ento cartografico.
Dopo una prelim inare sintesi della norm ativa e della prassi m inisteriale che disciplina la
m ateria, è sviluppata una descrizione degli elaborati tecnici, anche con riferim ento alle
originarie m odalità di redazione , per una m igliore com prensione della operatività
attuale, e, quindi a seguire, sono illustrate tutte le tipologie di atti di aggiornam ento
previste.
In particolare sono evidenziate le m odalità di predisposizion e di particolari atti di
aggiornam ento cartografico che richiedono una specifica elaborazione tecnica e
particolari adem pim enti am m inistrativi.
Il testo si integra con le trattazioni degli altri e -book della stessa collana editoriale, sulla
m edesim a m ateria, per descrivere, nel loro com plesso, tutta la prassi operativa
concernente la consultazione e l’aggiornam ento del catasto dei terreni.
La trattazione è aggiornata alla versione 10.5 della procedura PREG EO , adottata
dall’Agenzia del Territorio con circolare n. 1 del 28 giugno 2012.
Il testo è sicuram ente consigliato sia a tecnici professionisti, già con am pia esperienza
professionale, che solo occasionalm ente si sono interessati di catasto e che vogliano
approfondire lo specifico argom ento trattato o a neofiti, che hanno necessità di sviluppare
una conoscenza pratica operativa della m ateria, dopo la form azione di natura scolastica,
m a anche a professionisti operatori esperti in catasto, che non m ancheranno di rilevare,
nel testo, alcune curiosità o approfondim enti utili.
L’e-book è altresì consigliabile anche ad altri soggetti, diversi dai liberi professionisti,
quali dipendenti pubblici o privati che hanno necessità di operare in am bito catastale ed
in particolare ai dipendenti degli Enti Locali che dovrebbero assum ere le funzioni un
m ateria di catasto ai sensi del decreto legislativo n. 122/ 98.
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INDICE
Introduzione ................................................................................................................ 4
CAPITOLO I - LA NORMATIVA E PRASSI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI
AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO ..................................................................... 6
1. La fonte normativa .............................................................................................. 6
2. L’evoluzione storica ............................................................................................ 9
3. La procedura PREGEO..................................................................................... 15
4. Le novità apportate dalla circolare n. 1/2012 dell’Agenzia del Territorio ........... 19
CAPITOLO II - MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE E CONTROLLI ....................... 29
1. Attività comuni ai tipi di frazionamento e mappali ............................................. 29
2. Presentazione dell’atto di aggiornamento cartografico ..................................... 30
3. La richiesta in via telematica dell’estratto di mappa e l’ invio del tipo di
aggiornamento cartografico .................................................................................. 31
4. Il tipo di frazionamento ...................................................................................... 35
5. Il tipo mappale................................................................................................... 56
6. Il tipo di aggiornamento cartografico misto: frazionamento e mappale ............. 74
7. Il tipo particellare ............................................................................................... 76
8. I contenuti della relazione tecnica ..................................................................... 76
9. L’archivio delle schede monografiche dei punti fiduciali .................................... 78
10. I controlli degli uffici provinciali del Territorio sui tipi di aggiornamento
cartografico ........................................................................................................... 85
11. Particolari casi di tipi frazionamento ................................................................ 89
Il frazionamento di particelle non conformi allo stato riportato in catasto. ......... 89
Tipo di frazionamento per attribuzione di identificativo a fabbricati graffati a
particelle. ........................................................................................................... 91
Tipo di frazionamento interessante porzioni di acque o strade.......................... 91
Tipo di frazionamento interessante più fogli catastali ....................................... 92
Tipo di frazionamento interessante particelle adiacenti ubicate su fogli diversi . 92
Frazionamento di un fabbricato da cielo a terra ................................................ 93
Il frazionamento di un’area urbana .................................................................... 93
12. Particolari casi di tipo mappale ....................................................................... 94
Tipo mappale per rispondenza topografica della mappa allo stato dei luoghi ... 94
La predisposizione di un tipo mappale comprendente più lotti edificati ............. 95
Tipo mappale con un lotto formato da particella censita al catasto terreni e da
parte di area censita all’urbano ......................................................................... 95
Tipo mappale per demolizione di un fabbricato. ................................................ 95
CAPITOLO III - PARTICOLARI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ....................... 97
1. Termine per la presentazione in catasto del tipo mappale .............................. 97
2. Il deposito del tipo di aggiornamento presso il Comune ................................... 98
3. Annullamento di un tipo – Fusione di particelle. .............................................. 104
4. Punto fiduciale non più rinvenibile sul posto .................................................. 107
5. La sottoscrizione del tipo di frazionamento e mappale (la lettera di incarico) . 107
6. Tipo mappale concernente fabbricato costruito su terreno di terzi .................. 109
7. Tipo mappale con fabbricato a cavallo di lotti di proprietari diversi. ............... 110
8. Atto di aggiornamento cartografico a rettifica .................................................. 110
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CAPITOLO I
LA NORMATIVA E PRASSI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI
AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO
1. La fonte normativa
La normativa per la conservazione del catasto dei terreni (R.D. 8 dicembre
1938, n. 2153), al fine di mantenere aggiornati gli atti per la variazione della
geometria delle particelle, all’articolo 19, ha previsto:
«Nel caso di passaggio che dia luogo a frazionamento di particelle deve dalle
parti essere prodotto il corrispondente tipo di frazionamento, eseguito sopra un
estratto autentico della mappa catastale, a norma dell'art. 57 del testo unico 8
ottobre 1931, n. 1572.
Le linee dividenti devono essere appoggiate a capisaldi di mappa, come punti
trigonometrici e termini di proprietà, o quanto meno a spigoli di case od altri
punti salienti, e riferite a misure prese sul terreno e riportate sul tipo, affinché
sia facile verificarne la regolarità.
Il tipo di frazionamento sarà corredato da una dimostrazione dalla quale
risultino il possessore, la superficie e la rendita di ogni singola particella. La
dimostrazione di frazionamento può essere fatta anche su foglio separato, in
carta libera, purché in tale atto, da rimanere presso l'ufficio tecnico erariale, sia
fatta menzione dell'uso a cui è esclusivamente destinato.
La ripartizione della rendita deve essere fatta in ragione della superficie,
nonostante qualunque patto contrario.»
La suddetta normativa è stata aggiornata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650
che, all’articolo 5 ha previsto:
«Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di
particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il
corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto,
dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito
agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria
categoria: il tipo deve essere presentato in doppio originale, uno dei quali
redatto su di un estratto autenticato della mappa catastale, di data non
anteriore a sei mesi, e l'altro su di una copia dello stesso.
L'ufficio tecnico erariale, accertata la conformità del tipo alle norme vigenti, ne
dà attestazione su entrambi.
Il detto originale restituito od una sua copia autenticata da chi provvede alla
rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero alla pubblicazione di
testamento, sottoscritto per accettazione dalle parti interessate, deve essere
quindi unito al documento che dà origine al trasferimento per formarne parte
integrante, sempreché non siano trascorsi più di sei mesi dalla data della
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dichiarazione di conformità: questa è tuttavia rinnovabile in qualsiasi momento,
fino a quando non siano state introdotte in mappa variazioni delle linee
interessate dal tipo di frazionamento.
Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all'atto che dà origine al trasferimento
non possono riportare misure in contrasto con quelle espressamente indicate
sul tipo di frazionamento ovvero, nel caso previsto nel quinto comma del
successivo art. 6, sul disegno allegato ad esso.».
Le mappe catastali devono essere mantenute aggiornate per tenere conto
oltre che delle variazioni nella forma delle particelle dovute a frazionamenti,
anche per le mutazioni in seguito ad edificazione di costruzioni edilizie, di
infrastrutture
pubbliche e a trasformazioni del Territorio, naturali od
antropiche.
Prima del 1969, la rilevazione topografica delle trasformazioni del Territorio
conseguenti l’edificazione di fabbricati da censire al catasto edilizio urbano era
compito dell’Amministrazione catastale, che provvedeva, dietro dichiarazione
(ai sensi dell’art. 28 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 convertito nella Legge 11
agosto 1939, n. 1249) dei soggetti titolari di diritto sui beni interessati,
nell’ambito delle verificazioni ordinarie o straordinarie.
Fino al 1998, la denuncia di un fabbricato rurale, trattandosi di una variazione
nello stato dei terreni agrari, rientrava tra le incombenze affidate alla proprietà,
e andava presentata in catasto terreni a norma dell'art. 114 del Regolamento
per la Conservazione del nuovo catasto (R.D. 8 dicembre 1938 n. 2153),
compilando un semplice modello a stampa (mod. 26), corredato da un disegno
tecnico. Agli adempimenti poteva provvedere la parte, senza ricorrere
all’operato di tecnici libero-professionisti.
La legge 1 ottobre 1969, n. 679 ha introdotto l’obbligo per i possessori di
particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi
fabbricati di produrre una denuncia di cambiamento nello stato dei terreni in
dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani, e precisamente, all’articolo 8 ha
previsto:
«I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono
edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da
considerarsi immobili urbani ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1939,
n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni
previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare
all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per
effetto della avvenuta edificazione.
Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito
dall'amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel
termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali.
Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la
rappresentazione grafica della avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un
estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le
particelle sulle quali insistono, in tutto od in parte, i nuovi fabbricati e le altre
stabili costruzioni edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte.
Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in
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scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore
regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria e deve
essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel
catasto terreni.
Le nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo devono essere riferite a
caposaldi della mappa.».
Per i fabbricati rurali, l'articolo 9, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto:
«Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio
edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o
porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale
qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di
«catasto dei fabbricati». L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla
individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno
formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante
ricognizione generale del Territorio basata su informazioni derivanti da rilievi
aerofotografici.».
Quindi è stata prevista la inventariazione dei fabbricati rurali nel catasto
edilizio urbano, che per questa implementazione di oggetti verrà ad assumere
la denominazione più generica: "catasto dei fabbricati".
Per l’attuazione della norma, è stato emanato il regolamento di esecuzione
con decreto del Ministro delle Finanze del 2 gennaio 1998, n. 28, che ha
allineato le modalità di dichiarazione in catasto di questi immobili a quelle delle
costruzioni urbane (cfr. art. 5 del DMF n. 28/98: «Per quanto non
diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione
del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto
edilizio urbano istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.»).
Le norme sopracitate già forniscono alcune indicazioni essenziali riguardo alla
natura, modalità di predisposizione ed approvazione dei documenti di
aggiornamento cartografici, che sono state poi specificate nei dettagli da
istruzioni tecniche, circolati ed altri documenti di prassi ministeriale.
I documenti tecnico di aggiornamento della mappa catastale vengono chiamati
tipi di aggiornamento cartografico e possono essere i seguenti:
1. il tipo di frazionamento, da redigersi quando si deve procedere alla vendita
o costituzione di diritti su porzioni di particella overo per altra finalità di
interesse del soggetto titolare di diritti sul bene;
2. il tipo mappale, che deve essere predisposto, per obbligo di legge, per
inserire e posizionare in mappa una nuova costruzione;
3. il tipo particellare, che viene redatto in caso di trasferimento a misura di una
particella censita per far riscontrare “tecnicamente”, attraverso misure prese
sul posto e nel rispetto di determinate specifiche tecniche, la consistenza in
termini di superficie reale della particella, qualora diversa da quella risultante
dagli atti catastali.
I tipi di aggiornamento cartografico richiedono l'esecuzione di un rilievo
topografico, le cui modalità sono state organizzate in modo standardizzato per
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semplificarne la redazione, la lettura e l’ effettuazione di controlli e verifiche
sulle misure eseguite.
Incombe in capo ai soggetti titolari di particelle l’obbligo di predisporre un
preventivo frazionamento nel caso di vendita o costituzione di diritti reali su
porzione di particella esistente e di dichiarare le nuove costruzioni realizzate
su particelle al medesimo fine di aggiornamento della mappa.
Il documento di aggiornamento, essendo un atto di natura tecnica, deve
essere prodotto da un tecnico abilitato alla predisposizione di tali atti e deve
essere controfirmato da tutti i soggetti titolari di diritti sull’immobile.
Mentre il tipo di frazionamento è un documento di aggiornamento prodotto
nell’interesse delle parti, il tipo mappale è un documento che deve essere
obbligatoriamente predisposto e presentato in catasto entro 6 mesi dalla data
di abitabilità o di ultimazione delle opere.
La sanzione per omessa o tardiva presentazione, originariamente prevista
dall’art. 8 della legge 1 ottobre1969, n. 679, per effetto della legge 24
novembre 1981, n. 689, art. 113, c. 2 e 5 e art. 114; nonché del decreto legge
30 settembre 1989, n. 332, convertito con la legge 27 novembre 1989, n. 384,
art. 8, comma1, all’attualità ammonta a € 4,00, nella misura minima e a €
61,00 nella misura massima.
Per la predisposizione ed approvazione dei tipi mappali, che si differenziano
dai tipi di frazionamento solo per l’oggetto del rilievo (invece delle linee dividenti
la particella, il rilievo riguarda la sagoma dell’edificio), valgono le stesse
modalità tecniche previste per il tipo di frazionamento.
2. L’evoluzione storica
Le modalità di predisposizione degli atti di aggiornamento cartografici e più in
generale quelle di aggiornamento della cartografia catastale, rispetto alla
normativa di formazione del catasto ed alle prime disposizioni di
conservazione di cui al R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153 ed alla parallela
Istruzione XIV per la conservazione del catasto ha subito nel tempo molteplici
rivisitazioni.
In attuazione di successive disposizioni di legge, il rilievo di aggiornamento è
divenuto analitico, riferito a vertici trigonometrici, P.S.R. (Punti Stabili di
Riferimento, di cui all’articolo 11 del D.P.R. n. 652/72) e, più recentemente, ai
P.F. (Punti Fiduciali) e predisposto con l’ausilio di una specifica procedura
informatica - denominata PRE.GEO (pretrattamento geometrico) –
gratuitamente fornita dall’amministrazione del catasto alle categorie
professionali tecniche interessate.
Tuttavia, nonostante le radicali innovazioni introdotte, sono rimaste utilizzabili
tutte le metodologie per il rilievo planimetrico, anche quelle che richiedano
bassa dotazione di apparecchiature strumentali, quali quelle utilizzate nella
formazione del catasto.
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Più in particolare, le metodologie sono stare riassunte dalla circolare 2/88 e
concernono, come si evince dalla seguente elencazione tutte quelle che la
buona tecnica topografica contempla.
 Metodo di allineamento a squadri (Strumenti: Paline, triplometri, squadro,
rollina, misuratori laser);
 Metodo celerimetrico (Strumenti: tacheometri e stadie, teodoliti, clisimetri,
elettro-ottici e goniometri vari);
 Metodo poligometrico (Strumenti: elettro-ottici classici per la poligonazione;
G.P.S.);
 Metodo di rilievo con strumentazione satellitale G.P.S.(Strumenti:
apparecchio G.P.S.).
La procedura informatica PREGEO, è stata approvata con la circolare 2/88
della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici erariali – “Nuove
procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici.
Disposizioni per la gestione degli atti geometrici di aggiornamento” - .
La copertura normativa definitiva per l’adozione di procedure informatizzate
della fattispecie è avvenuta con l’emanazione del decreto del Ministro delle
Finanze 19 aprile 1994, n. 701, che all’articolo 1, comma 4, ha previsto che gli
atti di aggiornamento di cui all’articolo 8 della legge 679/69 (tipi mappali) e degli
articoli 5 e 7 del D.P.R. 657/72 (tipi di frazionamento) siano redatti su modelli
specifici e presentati (comma 7) su supporto magnetico.
L'Amministrazione del catasto, in accordo con le categorie professionali
tecniche abilitate alla predisposizione degli elaborati di aggiornamento in
esame, aveva potuto “anticipare i tempi” predisponendo, sin dall’anno 1989,
una procedura informatica per la presentazione in catasto e successiva
trattazione degli atti in esame.
Le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione del catasto alla suddetta
scelta, concernono, essenzialmente nella necessità di:
 uniformare le modalità di predisposizione degli elaborati da parte delle
utenze professionali;
 fornire uno strumento operativo alle stesse utenze suddette;
 semplificare ed automatizzare i procedimenti di aggiornamento degli atti
catastali;
 elevare il livello qualitativo topometrico delle informazioni, acquisendo
direttamente negli archivi dati numerici di misure rilevate direttamente sul
Territorio e le coordinate analitiche dei punti di interesse; risultano efficaci
per una puntuale gestione del Territorio.
 preservare la qualità delle mappe cartacee, certamente destinate a
progressivo deterioramento per usura e conseguenti deformazioni.
Le nuove metodologie di rilevo e aggiornamento hanno introdotto profonde
innovazioni:
 sull’organizzazione degli archivi catastali;
 sul trattamento degli atti di aggiornamento e sulle modalità tecniche di
esecuzione dei rilievi catastali;
 nei rapporti di responsabilità tecnica professionale fra redattori dei tipi di
aggiornamento cartografico ed Amministrazione del catasto.
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Riguardo all’ultimo punto è bene evidenziare come, al tecnico redattore
dell’atto di aggiornamento è stato affidato esclusivamente il compito di
eseguire misure sul terreno, da riferire a dei punti di inquadramento vicini
(punti fiduciali), con la possibilità di sviluppare in proprio i calcoli topografici,
con l’ausilio della suddetta procedura informatica e con le stesse modalità
adottate dall’Ufficio, salvo il successivo inquadramento cartografico che
rimaneva, invece, ancora di competenza del tecnico dell’Ufficio.
Dopo le prime versioni della procedura che si occupavano solo della
trattazione dei dati geometrici e relativi calcoli topografici, già dal 1994, con la
versione 7.52 si potevano riportare (nella fase iniziale la compilazione del
modello censuaria era facoltativa) nel libretto delle misure oltre alle
informazioni metriche e statistiche concernenti il rilievo, quelle amministrative
censuarie dell’atto di aggiornamento particellare per la registrazione
automatica nella banca dati censuaria dell’esito delle variazioni apportate.
Con la versione n. 8
della procedura PREGEO, anche l’attività di
inquadramento cartografico è stato affidato al tecnico libero professionista
attraverso la predisposizione di una specifica proposta di aggiornamento. Con
tale versione della procedura è stato disciplinato anche il rilievo con
apparecchiature GPS e quello altimetrico prevedendo la sola determinazione
dei dislivelli (e non la quota) dei P.F. interessati per il rilievo e di un solo punto
del rilievo di dettaglio (cfr. disposizione operativa approvata con decreto del
Direttore dell’agenzia del Territorio del 3 dicembre 2003.
La presentazione degli atti di aggiornamento catastale con la nuova versione
PREGEO 8 è stata introdotta a partire dal 1/1/2004 (provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del Territorio del 3/12/2003), progressivamente per i
diversi Uffici provinciali. Dalla data del 7 novembre 2004 la procedura
PREGEO 8 è entrata a regime presso tutti gli Uffici.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23.02.2006 pubblicato sulla
G.U. n. 50, serie generale, del 01.03.2006, è stata adottata la versione n. 9
della procedura informatica PREGEO e sono stati approvati i nuovi modelli
informatizzati in sostituzione di quelli cartacei finora in uso ( mod. 51 FTP, 51
FTP modificato, 3SPC).
La novità essenziale ha riguardato il nuovo formato dei modelli costituenti l’atto
di aggiornamento cartografico.
Le nuove funzionalità introdotte hanno semplificato notevolmente l’attività del
professionista in quanto hanno consentito di ottenere il documento di
aggiornamento completamente a stampa a partire dal file PREGEO, senza
necessità di allestire un documento complesso costituito dalla dimostrazione
grafica dell’aggiornamento da riportare manualmente, a cura del
professionista, sul foglio lucido (mod. 51), dalle stampe prodotte dalla
procedura ed altri stampati cartacei (mod. 51 FTP e modello 3SPC, in caso di
tipo mappale).
Già l’adozione della nuova versione 8 della procedura PREGEO, attraverso
l’informatizzazione dell’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio, la
predisposizione della proposta di aggiornamento, l’informatizzazione della
scheda monografica del punto fiduciale è stato il presupposto logico e pratico
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da superare per l’attivazione del servizio di inoltro in via telematica,
direttamente dallo studio del tecnico professionista all’Ufficio catastale,
dell’atto di aggiornamento catastale e per la ricezione, con la stessa
metodologia, dell’estratto di mappa autentico sul quale riportare il risultato
dell’aggiornamento avvenuto in catasto.
A partire dalla versione 9 della procedura PREGEO, con la completa
informatizzazione dell’atto di aggiornamento cartografico, è stata altresì
autorizzata la possibilità di sottoscrivere l’atto di aggiornamento con firma
digitale da parte del professionista e quindi l’inoltro in via telematica.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’1/10/2009 è stata adottata
la nuova versione n. 10 della procedura informatica PREGEO, la cui novità
sostanziale consiste nel servizio di approvazione automatica degli atti del
Catasto Terreni con contestuale aggiornamento degli archivi censuari e
cartografici.
Come evidenziato nella suddetta circolare, gli obiettivi perseguiti dalla nuova
versione concernono:
 la necessità di trasparenza ed imparzialità nella trattazione degli atti di
aggiornamento attraverso l’approvazione automatica degli stessi,
demandando i controlli ad una procedura informatica;
 la necessità di recuperare risorse tecniche attualmente destinate a tale
finalità da impiegare in altri progetti;
 la necessità di annullare, o almeno di contenere, le cause che sono alla
base delle “sospensioni” degli atti di aggiornamento e che peraltro
comportano un rilevante impegno per l’Agenzia del Territorio;
 la responsabilizzazione dei professionisti nell’aggiornamento del Catasto,
conferendo loro più strumenti di controllo;
 necessità di omogeneizzare e uniformare, su tutto il Territorio nazionale il
contenuto delle variazioni da registrare nel data base censuario del
Catasto Terreni a seguito dell’approvazione degli atti di aggiornamento.
Il nuovo modello tecnico organizzativo per l’approvazione degli atti prevede:
 il rilascio dell’estratto di mappa dall’Ufficio (in forma arricchita rispetto a
quello precedentemente in uso)1;
1
L’uso di PREGEO 10 presuppone l’utilizzo del del nuovo estratto di mappa per consentire, al
professionista, tutti i controll per l’approvabilità dell’atto di aggiornamento.
Pertanto, il nuovo estratto di mappa è stato modificato e completato con le informazioni
necessarie per rendere completi ed efficaci i controlli sopra citati.
Si riportano di seguito le informazioni aggiuntive presenti nel nuovo estratto di mappa:
 TESTO: nella riga di tipo 8, il codice “T”a fianco al numero identificativo del punto, indica
un elemento di tipo testuale;
 SIMBOLO: nella riga di tipo 8, il codice “L” a fianco al numero id entificativo del punto,
indica un elemento di tipo simbolo;
 TIPO LINEA: nella riga di tipo 7 il codice “NP” o “NT”nel relativo campo , indica
rispettivamente una linea “nera puntinata” o “nera tratteggiata”;
 DITTA: nella riga di tipo 6, il codice “DITTA” nel primo campo, indica una riga nella quale
sono riportate le informazioni relative alla ditta intestataria della particella catastale,
riportata nel campo successivo;
 PUNTI FIDUCIALI CARTOGRAFICI: nella riga 6, il codice “PFCART” nel primo campo
indica un record contenente le coordinate del Punto Fiduciale desunte dalla mappa;
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 la definizione e codifica delle tipologie degli atti di aggiornamento (cfr.
elenco in allegato);
 la definizione e codifica dei dati censuari per ciascuna tipologia di atto di
aggiornamento (cfr. allegato);
 compilazione di una relazione tecnica strutturata;
 predefinizione di un valore di affidabilità metrica della mappa2;
 controlli automatici sulle operazioni censuarie e topo-cartografiche;
 controlli sulle distanze tra coppie di Punti Fiduciali ;
 controlli di congruenza e aggiornamento automatico e simultaneo
dell’archivio censuario, cartografico e topografico.
Con l’adozione dei suddetti accorgimenti la procedura PREGEO 10 esegue
cinque categorie di controlli :
 Controlli formali, di conformità e di completezza: sono compresi in questa
categoria tutti i controlli di conformità relativi ad autocertificazioni,
autodichiarazioni, codice di riscontro e tutti i controlli di completezza, atti a
valutare la presenza degli elaborati richiesti per l’approvazione dell’atto di
aggiornamento;
 Controlli di consistenza: sono controlli il cui esito definisce la “registrabilità”
dell’atto, con particolare attenzione ai dati del libretto delle misure ed agli
esiti della sua elaborazione, alla proposta di aggiornamento ed al modello
censuario: si tratta di controlli che generalmente permettono di verificare la
consistenza delle informazioni contenute all’interno di ciascuna delle parti
componenti l’atto di aggiornamento;
 Controlli topografici: sono controlli finalizzati ad accertare la correttezza
topografica delle operazioni di rilievo effettuate da parte del tecnico
redattore. Sono, pertanto, controlli orientati alla valutazione della
 SCALA NOMINALE DELLA MAPPA: nella riga 6, il codice “SCALAORIGINARIA” nel primo
campo, indica un record contenente le informazioni relative alla scala nominale della
mappa;
 NATURA DELLA SUPERFICIE: nella riga 6, con il codice “PARTICELLA” nel primo campo
viene indicato un record con le informazioni censuarie relative alla particella; nell’ultimo
campo è indicata la natura della superficie, nominale (SN) o reale (SR);
 “VALORE DI AFFIDABILITA’ DELLA MAPPA”: nella riga 6, il codice “DISTORSIONE” nel
primo campo indica un record nel quale è indicato il valore di affidabilità della mappa
espresso in metri.
2
Il valore di affidabilità medio della mappa, è stato determinato per ciascun foglio catastale sulla base
dei seguenti parametri:
 errore di graficismo;
 scala della mappa;
 metodologia di rilievo utilizzata dal Catasto per la formazione della mappa;
 numero di atti di aggiornamento registrati sulla mappa, dall’entrata in conservazione della stessa;
 metodologia e supporti impiegati per la digitalizzazione delle mappe in formato vettoriale;
 residui dell’operazione di inquadramento dell’oggetto del rilievo sulla mappa;
 valore della distorsione dell’oggetto del rilievo sulla mappa determinata attraverso il confronto fra
le coordinate dei punti presenti nella proposta di aggiornamento a valle dell’inquadramento
rispetto alla posizione finale nella mappa;
 differenze tra le distanze misurate fra coppie di Punti Fiduciali e le omologhe distanze desunte
dalla posizione degli stessi nella mappa.
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metodologia operativa (schemi del rilievo, rilievo GPS, collegamento tra
stazioni, ecc…) e sui risultati dell’elaborazione del libretto delle misure;
 Controlli censuari: sono controlli di coerenza e congruenza tra i dati
cartografici ed i dati censuari basati sul confronto tra i dati “osservati” e
riportati nel libretto delle misure e quelli presenti sulla banca dati catastale.;
 Controlli di congruenza cartografica: sono controlli di congruenza tra i dati
presenti in cartografia e quelli presenti nella proposta di aggiornamento.
Con l’archivio delle mutue distanze in linea, la procedura PREGEO 10 è in
grado di eseguire i controlli delle distanze fra le coppie di Punti Fiduciali
interessate dall’atto di aggiornamento in esame con le corrispondenti distanze
determinate. I criteri di controllo prevedono quattro casistiche:
 Se la differenza fra le distanze fra le coppie di Punti Fiduciali interessate
dall’atto di aggiornamento in esame con le corrispondenti distanze misurate
nell’ambito di atti di aggiornamento precedenti rispetta la tolleranza
ammessa, allora il controllo è superato;
 Se la differenza fra le distanze fra le coppie di Punti Fiduciali interessate
dall’atto di aggiornamento in esame con le corrispondenti distanze misurate
nell’ambito di atti di aggiornamento precedenti è superiore alla tolleranza
ammessa, ma non è presente la dichiarazione in relazione tecnica
strutturata, allora il controllo non è superato;
 Se la differenza fra le distanze fra le coppie di Punti Fiduciali interessate
dall’atto di aggiornamento in esame con le corrispondenti distanze
determinate nell’ambito di atti di aggiornamento sono superiori alle
tolleranze, se inoltre fra queste distanze misurate e archiviate nell’archivio
delle mutue distanze non ve ne sono provenienti da atti di collaudo eseguiti
dall’Ufficio ed è presente la dichiarazione in relazione tecnica strutturata,
allora il controllo è superato;
 Se la differenza fra le distanze fra le coppie di Punti Fiduciali interessate
dall’atto di aggiornamento in esame con le corrispondenti distanze
determinate nell’ambito di atti di aggiornamento sono superiori alle
tolleranze, se inoltre fra queste distanze misurate e archiviate nell’archivio
delle mutue distanze ve ne sono provenienti da atti di collaudo eseguiti
dall’Ufficio ed è presente la dichiarazione in relazione tecnica strutturata,
allora il controllo è passa all’esame tradizionale del tecnico.
I controlli tesi a verificare la correttezza formale e sostanziale dell’atto di
aggiornamento e la congruenza tra le misure rilevate sul terreno, il contenuto
della proposta di aggiornamento e la mappa particellare, vengono eseguiti
dalla procedura PREGEO 10 attraverso il confronto fra il valore della
distorsione registrato a valle dell’adattamento dell’oggetto del rilievo
sull’estratto di mappa nella fase di compilazione della proposta di
aggiornamento dal professionista, ed il valore di affidabilità della mappa
stessa.
Sono stati comunque individuati dei casi per i quali, si ritiene opportuno un
supplemento di indagine da parte del personale tecnico dell’Ufficio per
determinare l’approvazione dell’atto.
Tali casi riguardano:
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1. il confronto tra le distanze tra coppie di Punti Fiduciali misurate e riportate
nell’ambito dell’atto di aggiornamento in trattazione e le omologhe
distanze, misurate dall’Ufficio in attività di collaudo sul terreno, ha
evidenziato differenze superiori alle tolleranze stabilite nella circ. 2/88;
2. Il valore massimo del semiasse maggiore dell’ellissi standard d’errore è
superiore a 10 cm;
3. Il valore massimo di adattamento locale del rilievo alla mappa
(distorsione) è superiore al valore, atteso, di affidabilità della mappa.
Il procedimento logico per definire l’esito finale della combinazione di tutti i
controlli automatici correlati alle dichiarazioni raccolte nella relazione tecnica
strutturata può essere così sintetizzato:
 tutti i controlli hanno fornito esiti positivi: l’atto di aggiornamento è
approvabile in modalità automatica;
 alcuni controlli hanno fornito esiti negativi: per ciascun esito negativo esiste
la relativa dichiarazione nella relazione tecnica strutturata: l’atto di
aggiornamento è approvabile in modalità automatica;
 uno o più controlli elencati ai precedenti punti 1), 2) e 3) hanno dato esito
negativo: l’atto di aggiornamento viene rimandato al tecnico dell’Ufficio per
un supplemento di indagine;
 alcuni controlli hanno fornito esiti negativi e tali esiti negativi non sono stati
giustificati nella relazione tecnica strutturata oppure o non sono
giustificabili: l’atto di aggiornamento non è ritenuto inidoneo alla
registrazione in Catasto.
Nei primi due casi, verrà attivato inoltre il processo di aggiornamento
automatico della cartografia e, contestualmente, l’aggiornamento dell’archivio
censuario, quindi l’atto di aggiornamento sarà registrato con lo stato
“Completato”.
Le caratteristiche dell’atto di aggiornamento, quali la natura, l’attendibilità del
rilievo planimetrico, la rototraslazione, l’inquadramento planimetrico ed
altimetrico e l’aggiornamento delle coordinate e delle quote dei Punti Fiduciali,
etc., verranno determinate automaticamente dalla procedura.
3. La procedura PREGEO
Con decreto del Direttore Generale del catasto e dei servizi tecnici erariali
prot. n. 4°/322 del 19 gennaio 1988, è stata rivisitata l’istruzione per il rilievo
catastale di aggiornamento.
Il rilievo topografico delle geometrie previste dall’atto di aggiornamento
cartografico deve essere riferito alla maglia triangolare dei Punti Fiduciali
aventi lati compresi fra 250  300 m di lunghezza e l’oggetto dello stesso,
nonché i punti di stazione dai quali sono assunte le misurazioni, devono
essere essi stessi compresi nel loro perimetro, o al massimo eccedere dallo
stesso per non più del 30%.
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I punti fiduciali sono stati istituiti con la Circolare del 15/01/1987 n. 2 della
Direzione generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali. A ciascun punto
fiduciale è associato un codice identificativo della sua attendibilità metrica
come indicato nella seguente tabella:
Punto fiduciale
Vertici trigonometrici della rete IGM:
- I ordine
- II ordine
- III ordine
- IV ordine determinati in data successiva al 1942
- IV ordine determinati entro l'anno 1942
Vertici trigonometrici della rete catastale:
- rete
- sottorete
- dettaglio
Punti stabili di riferimento
Termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato riportati all'impianto
Termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dall'Ufficio
Termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici esterni e
collaudati dall'Ufficio
attendibilità
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nel caso che i punti fiduciali non siano già predefiniti, gli stessi debbono
essere individuati sul posto e proposti dal tecnico che si accinge a presentare
il tipo di aggiornamento. A tale riguardo deve determinare le coordinate e
produrre una scheda monografica.
Le monografie dei punti fiduciali sono conservate in originale presso gli Uffici
provinciali, dove sono disponibili anche le relative informazioni archiviate nella
Tabella Attuale dei punti Fiduciali (TAF), che è una sezione della Base Dati
Geotopocartografica dell'Agenzia.
II riferimento altimetrico dovrà essere raffigurato con chiarezza nello schizzo
monografico e descritto con un testo, completo ma sintetico, che ne consenta
la corretta individuazione
anche in mancanza del suddetto schizzo.
Qualora il punto fiduciale non sia topograficamente accessibile da un punto di
vista altimetrico, il tecnico professionista può richiederne l’annullamento e
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proporre l’istituzione di un nuovo punto che abbia i necessari requisiti e non
alteri sensibilmente le mutue distanze della maglia preesistente dei punti
fiduciali.
Il pacchetto applicativo costituente la procedura PREGEO, sin dalle prime
versioni, consente anche la gestione di un archivio dei punti fiduciali e il
calcolo di coordinate locali rispetto ad un punto fiduciale origine ed uno di
orientamento, con determinazione dello scarto delle mutue distanze fra i punti
fiduciali calcolate con le misure del rilievo e quelle derivanti da calcolo analitico
dalle coordinate riportate nell'archivio dei punti fiduciali.
Ciò consente al tecnico che redige l’atto di aggiornamento di potere ottenere,
in via del tutto automatica, un importante auto-controllo (lo stesso che il
tecnico catastale preposto svilupperà al momento dell’approvazione del tipo)
sulla qualità delle misure prese e quindi sull’attendibilità complessiva del
rilievo.
Ulteriore e più affidabile controllo avviene con il confronto delle mutue distanze
tra due punti fiduciali calcolate, da diversi professionisti, nell’ambito di altri rilievi
che hanno interessato gli stessi punti.
La tabella TAF e l’archivio delle mutue distanze tra punti fiduciali sono
scaricabili dal sito internet dell’Agenzia del Territorio alla pagina nella sezione
“Servizi per i professionisti pubblici ufficiali e imprese”
L’archivio viene aggiornato con cadenza mensile.
Il file .DIS contenente l’archivio delle mutue distanze dei punti fiduciali che sono
stati interessati da rilievi topografici eseguiti per la predisposizione di atti di
aggiornamento del catasto terreni, dai tecnici professionisti, o per le attività
connesse ai compiti d'istituto, dagli Uffici provinciali dell'agenzia del Territorio,
relative ai rilievi topografici eseguiti dal 1989 (data di attivazione della
procedura PREGEO) ad oggi.
Le distanze contenute nell'Archivio sono aggiornate con cadenza bimestrale.
I dati del rilievo e le altre informazioni di natura amministrativa relative al
documento di aggiornamento devono essere forniti in forma strutturata nel
libretto delle misure, codificate secondo i previsti tipi di righe da 0 a 9, di
seguito riassunti.
Rigo 0 - dati statistici, identificativo delle particelle oggetto di aggiornamento,
tecnico, titolo,
provincia;
Rigo 1 - nome stazione celerimetrica, materializzazione del punto, altezza
strumentale, coordinate geocentriche, altezza antenna;
Rigo 2 - nome punto osservato - angolo azimutale - Distanza ridotta –o
inclinata – angolo zenitale – altezza di mira – componenti baseline –
parametri di precisione – valore di DOP – altezza antenna materializzazione punto;
Rigo 3 - numero vertici poligonali - elenco nomi vertici della poligonale;
Rigo 4 - nome punto inizio allineamento - nome punto orientamento
allineamento – angolo di correzione - materializzazione del punto –
altezza stazione – altezza mira indietro e nome punto – altezza mira in
avanti e nome punto -
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Rigo 5 - nome punto osservato - distanza progressiva - squadro – altezza mira
- materializzazione punto
Rigo 6 - note di commento
Rigo 7 - numero vertice del contorno - elenco nomi dei vertici del contorno
Rigo 8 - nome punto fiduciale – coordinate planimetriche - quota – attendibilità
- materializzazione
Rigo 9 - quota - precisione lineare - precisione angolare - est media – tipologia
dell’atto di aggiornamento - nota
La procedura elabora i dati e fornisce un calcolo degli scarti quadratici metrici
delle singole osservazioni, dipendenti dalla strumentazione impiegata e anche
dalla metodologia utilizzata (misure sovrabbondanti).
Più in particolare il modello di calcolo applicato è quello che nella letteratura
scientifica è definito di Gauss-Markof, conosciuto anche come principio dei
minimi quadrati, che utilizza il concetto di verosimiglianza dei dati di misura a
grandezze caratterizzate da distribuzione normale.
L’elaborazione consiste in un processo di controlli e calcoli che determina la
posizione e la precisione dei punti del rilievo a partire dalle misure codificate
nel libretto.
Il sistema esegue una serie di controlli:
 controlli di tipo formale sulle singole righe; verificano, per ogni riga immessa,
la corrispondenza del formato con quel previsto dalle specifiche di codifica e
la corretta posizione nell’ordine logico di compilazione del libretto delle
misure;
 controlli di tipo sostanziale sulle singole righe; verificano che le grandezze
codificate abbiano valori compatibili con quelli ragionevolmente attesi (nel
caso delle righe di tipo 1, 2, 3, 4, 5, 7 ed 8);
 controlli sulla struttura del libretto delle misure; verificano l’ordine logico di
compilazione delle righe.
Il risultato dei controlli può dare luogo a semplici segnalazioni di difformità o,
nei casi più gravi, all’interruzione dell’elaborazione, con l’emissione dei
diagnostici in sostituzione dei risultati del calcolo.
Al termine dei controlli il sistema inizia le fasi di calcolo che determineranno la
posizione relativa e assoluta dei singoli punti oggetto di rilevo.
Nella tabella seguente è riportato un report di elaborazione contenente l’esito
relativo alla compensazione planimetrica con l’evidenziazione degli scarti
quadratici medi forniti (s.q.m.).
Rilievo eseguito con n=… osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell'unita' di peso a priori
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori
s.q.m. dell'unita' di peso interna
s.q.m. dell'unita' di peso esterna
Numero di cicli di compensazione
…………….
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Lo s.q.m. dell'unità di peso a priori dipende dalla conformazione della “rete” e
dalle precisioni strumentali delle misure (di progetto).
Lo s.q.m. dell'unità di peso a posteriori è proporzionale alla precisione
effettivamente conseguita (di calcolo) e dipende dagli scarti dalla media
generati dalle misure sovrabbondanti.
Lo s.q.m. dell'unità di peso interna rappresenta la precisione conseguita a
prescindere dai punti d’inquadramento.
Lo s.q.m. dell'unità di peso esterna rappresenta la precisione conseguita anche
con i punti d'inquadramento.
Circa la definizione di s.q.m. si ricorda che il valore vero di una grandezza ha il
68% di probabilità di collocarsi nell’intervallo i cui estremi sono costituiti dal
valore medio (Vm) ± s.q.m. ed il 99% di probabilità di collocarsi nell’intervallo
Vm ± 3 x s.q.m..
Topograficamente parlando, il punto oggetto di rilievo ha il 99% di probabilità di
trovarsi all’interno dell’ellisse con centro nel punto medesimo e semiassi pari a
3 volte lo s.q.m. sulle due coordinate.
4. Le novità apportate dalla circolare n. 1/2012 dell’Agenzia del
Territorio
Con la circolare n. 1 del 28/06/2012, l’Agenzia del Territorio ha adottato la
versione 10.5 della procedura PREGEO ed impartito alcune direttive
aggiornate per la predisposizione degli atti di aggiornamento cartografico, che
di seguito quale si illustrano
Dopo avere scaricato dal sito dell’Agenzia del Territorio il nuovo eseguibile, la
nuova procedura si distingue in quanto al suo lancio compare la nuova
maschera sotto riportata.
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CATASTO, CARTOGRAFIA ED EDILIZIA
catasto terreni, pregeo
collana a cura di ANTONIO IOVINE
AI09
MARIO IOVINE
SALVATORE SPINA
Il testo costituisce una sintetica, ma esaustiva guida operativa per comprendere la
natura e le modalità di predisposizione di tutte le tipologie di atti di aggiornamento
cartografico.
Dopo una preliminare sintesi della normativa e della prassi ministeriale che
disciplina la materia, è sviluppata una descrizione degli elaborati tecnici, anche
con riferimento alle originarie modalità di redazione, per una migliore
comprensione della operatività attuale, e, quindi a seguire, sono illustrate tutte le
tipologie di atti di aggiornamento previste.
In particolare sono evidenziate le modalità di predisposizione di particolari atti di
aggiornamento cartografico che richiedono una specifica elaborazione tecnica e
particolari adempimenti amministrativi.
Il testo si integra con le trattazioni degli altri e-book della stessa collana editoriale,
sulla medesima materia, per descrivere, nel loro complesso, tutta la prassi
operativa concernente la consultazione e l’aggiornamento del catasto dei terreni.
La trattazione è aggiornata alla versione 10.5 della procedura PREGEO, adottata
dall’Agenzia del Territorio con circolare n. 1 del 28 giugno 2012.
Il testo è sicuramente consigliato sia a tecnici professionisti, già con ampia
esperienza professionale, che solo occasionalmente si sono interessati di catasto
e che vogliano approfondire lo specifico argomento trattato o a neofiti, che hanno
necessità di sviluppare una conoscenza pratica operativa della materia, dopo la
formazione di natura scolastica, ma anche a professionisti operatori esperti in
catasto, che non mancheranno di rilevare, nel testo, alcune curiosità o
approfondimenti utili.
L’e-book è altresì consigliabile anche ad altri soggetti, diversi dai liberi
professionisti, quali dipendenti pubblici o privati che hanno necessità di operare in
ambito catastale ed in particolare ai dipendenti degli Enti Locali che dovrebbero
assumere le funzioni un materia di catasto ai sensi del decreto legislativo n.
122/98.
€ 20,00

ISBN 978-88-97916-12-3
edizioni
GUIDE OPERATIVE
pubblica amministrazione
professionisti
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il catasto dei terreni – guida pratica n.1 - gli atti di