SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA’ DELLA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. CAPITOLATO D’ONERI Il Dirigente Walter Rossi 1/12 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA’ DELLA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. Responsabile del Procedimento Dott. Walter Rossi - e-mail [email protected] tel. 0743 / 231148, fax 0743/48108 CODICE CIG 2567358AD5 Art. 1 – Stazione appaltante Valle Umbra Servizi S.p.a. (di seguito semplicemente VUS) con sede in via Filosofi,87 – 06049 Spoleto – tel. 0743-231104 fax 0743-231158. Profilo di committente http://www.vusspa.it. Art. 2 - Oggetto e importo dell’appalto Il presente Capitolato d’Oneri disciplina il contratto per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle fotocopiatrici di proprietà della VUS. I soggetti economici interessati alla gara potranno richiedere di effettuare un sopralluogo al fine di verificare ubicazione e stato di consistenza delle fotocopiatrici oggetto di contratto. L’importo complessivo dell’appalto è di € 70.000,00 (euro settantamila/00) oltre ad IVA, di cui quanto ad € 2.088,76 per Oneri della Sicurezza e quanto ad € 374,70 per costi della sicurezza. Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio. Il servizio dovrà essere eseguito sul parco fotocopiatrici della VUS secondo due tipologie di intervento stabilite dalla VUS stessa in relazione agli usi ai quali le apparecchiature sono sottoposte. In particolare le fotocopiatrici dovranno essere manutentate in parte con interventi “all-in” (all inclusive), e in parte con interventi “a chiamata”. Per gli interventi “all-in” nei quali sono interamente comprese nel servizio le prestazioni di manutenzione ed assistenza tecnica, la fornitura e posa in opera dei relativi materiali di consumo (toner, tamburo, ecc. con la sola eccezione della carta) necessari alla fotocopiatura, nonché il servizio di ritiro e lo smaltimento dei materiali di risulta (toner, developer, ecc.) la VUS corrisponderà un importo €/copia-stampa, a seconda che si tratti copia/stampa in bianco e nero o a colori. Il fornitore aggiudicatario avrà quindi l’obbligo di mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto del servizio, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta della VUS, l’assistenza tecnica e la manutenzione, ovvero porre in essere ogni attività necessaria per il buon funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti delle apparecchiature guaste. Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità di funzionamento del prodotto in relazione a quanto previsto nella documentazione tecnica e manualistica d’uso. Per gli interventi “a chiamata” la VUS richiederà secondo le effettive necessità rilevate sulle fotocopiatrici, le prestazioni di seguito specificate per la quale la VUS corrisponderà un importo determinato dai prezzi formulati dal fornitore aggiudicatario in sede di gara per le prestazioni effettivamente eseguite: - mano d’opera per assistenza tecnica e manutenzione; 2/12 - materiali di consumo “originali”; - qualsiasi parte di ricambio “originale” ed accessoria che si renderà necessario sostituire, nessuna esclusa. Gli interventi tecnici di tipo “a chiamata” inerenti operazioni di manutenzione e/o materiali di consumo – dovranno essere documentati con la redazione da parte del fornitore di specifico e circostanziato rapporto di intervento che dovrà essere controfirmato per convalida delle operazioni effettuate dall’operatore di VUS addetto e/o responsabile della macchina fotocopiatrice. Per l’esecuzione di interventi di manutenzione “a chiamata” superiori ad € 150,00 (euro centocinquanta/00) esclusa la fornitura dei toner, il fornitore prima dell’esecuzione dell’intevento dovrà presentare un preventivo di spesa il quale dovrà essere autorizzato dal Responsabile di settore ove la fotocopiatrice è in servizio. Le fotocopiatrici marca RICOH sottoposte a manutenzione mediante interventi “all-in” sono: Prog. 1 2* Modello Aficio MPC 4500 Aficio AF MP 3010 Matricola L9074800516 M1073901386 3 Aficio AF MPC 2500 L3674501439 4 Aficio MPC 2550 V2204103272 5* Aficio AF 2045 J8043201499 6 Aficio AF 2500PS L3674501448 7* Aficio AF 2027 J8444400314 8 Aficio AF 3010 M1074602578 9 Aficio AF MP 3350 SP M6384800198 10 Aficio 3351 SP V8303700021 11 Aficio MP 3351 V8304000178 12* MP 4001 SP In corso di acquisto Ubicazione Sede di Spoleto piano 1° Sede Spoleto Uff. Utenti piano terra Sede operativa di Spoleto – loc. S.Nicolo’ Ufficio Tecnico Sede operativa di Spoleto – loc. S.Chiodo Sett. I.U. piano 1° Sede di Foligno Uff. AA.GG. piano terra Sede di Foligno Ufficio Tecnico Sede di Foligno Uff.Utenti piano terra Sede di Foligno Uff.Commerciale piano 1° Sede operativa di Foligno Uffici seminterrato Sede operativa di Foligno – Portoni Sett. I.U. piano 1° Sede distaccata di Foligno (fronte strada) Ufficio Ragioneria Sede operativa di Foligno – v.le IV Novembre, 20 Contatore copie al 01/01/2010 b/n 256.519 col. 15.870 Contatore copie al 30/03/2011 b/n 495.587 col. 34.136 23/04/2007 b/n 333.890 483.713 21/03/2008 b/n 230.510 col. 35.482 b/n 410.438 col. 58.657 28/09/2010 Acquisto dopo il 01/01/2010 b/n 21.491 col. 62.525 29/09/2004 b/n 714.861 b/n 828.078 20/12/2007 b/n 69.585 col. 41.117 b/n 116.876 col.63.041 29/10/2004 b/n 520.916 b/n 612.506 31/12/2007 b/n 91.015 b/n 180.406 14/01/2009 b/n 128.548 b/n 301.514 09/02/2010 Acquisto dopo il 01/01/2010 b/n 64.768 29/04/10 Acquisto dopo il 01/01/2010 b/n 13.522 Data di acquisto 29/10/2008 In corso di acquisto Si precisa che le fotocopiatrici segnalate nella prima colonna con un asterisco (*) saranno sostituite con apparecchiature nuove prima della stipula del contratto, e che restano in tabella al fine di consentire una valutazione dei carichi di lavoro a cui sono sottoposte. 3/12 Le quattro nuove apparecchiature in corso di approvvigionamento sono modello Ricoh MP 4001 SP. Le fotocopiatrici marca RICOH sottoposte a manutenzione mediante interventi “a chiamata” sono: Prog. Marca e Modello Matricola 1 Aficio MP 2000 L7086760359 2 Aficio 2020 K8266120118 3 Aficio 2020 K826642004 4 Aficio 2027 J8444300966 5 Aficio MP 3010 M1073801640 7 Aficio 2020 V83037000021 Ubicazione Sede di Spoleto piano 2° Sede operativa di Spoleto – loc. S.Nicolo’ magazzino piano terra Sede distaccata di Spoleto – Camposalese Laboratorio pianto terra Sede di Cascia Sede distaccata di Foligno (fronte strada) Ufficio Legale Sede distaccata di Foligno – Casone Laboratorio pianto terra Data di acquisto Contatore copie al ……….. Contatore copie al 30/03/2011 29/10/08 13/12/10 b/n 34.353 28/02/06 10/02/10 b/n 23.425 28/06/07 15/04/10 b/n 21.133 29/09/04 21/03/08 b/n 514.191 30/03/07 30/10/09 b/n 35.308 24/03/06 25/08/08 b/n 121.730 Per tutti gli interventi tecnici di manutenzione dovranno essere rispettate le seguenti condizioni contrattuali: 1) le operazioni di manutenzione e la fornitura di materiali di consumo dovranno essere effettuati negli uffici presso i quali le apparecchiature sono installate entro il termine delle 24 ore solari successive alla richiesta – esclusi sabato, domenica e festivi – e negli orari di apertura dei servizi richiedenti, compatibilmente con l’orario ordinario di lavoro del fornitore; 2) qualora un intervento non possa essere eseguito in loco, il fornitore è autorizzato allo spostamento delle macchine guaste presso la propria officina, facendosi carico di tutti gli oneri derivanti ed assumendosi anche l’eventuale responsabilità dei danni che derivassero alle apparecchiature stesse durante il trasporto e/o la loro custodia; 3) nel caso in cui la riparazione implichi il ritiro temporaneo dell’apparecchio per più di 48 ore solari, il fornitore dovrà impegnarsi a fornire, entro 24 ore, un altro apparecchio in sostituzione con le simili caratteristiche e prestazioni, senza ulteriori oneri per la VUS. Sarà redatto un verbale sottoscritto da entrambe le parti per il conteggio delle copie effettuate dal fotoriproduttore temporaneamente assegnato; 4) il fornitore dovrà fornire il toner direttamente presso i servizi dove sono ubicate le macchine fotocopiatrici, entro il termine di 24 ore solari successive alla richiesta – esclusi sabato, domenica e festivi. 5) ogni fotocopiatrice dovrà essere dotata di un libretto nel quale saranno riportati, a cura del personale del fornitore addetto all’assistenza tecnica, tutti gli interventi tecnici e di manutenzione effettuati. Il tecnico incaricato riporterà, sul libretto, la lettura del contatore prima e dopo l’intervento; 4/12 6) il fornitore aggiudicatario, prima dell’inizio del servizio, redigerà apposito verbale contenente la lettura dei contatori di ogni singola fotocopiatrice. Tale lettura sarà riportata sul libretto di manutenzione di cui al comma precedente. 7) durante la vigenza contrattuale, la Vus può, a suo insindacabile giudizio, aumentare e/o diminuire il parco fotocopiatrici e il fornitore è tenuto a prestare i servizi di cui al presente capitolato agli stessi patti e condizioni; 8) dal presente contratto per gl interventi “all-in” sono esclusi i guasti dipendenti da caduta, motivi accidentali, colpa grave o dolo del personale o di terzi. In tal caso il fornitore dovrà trasmettere alla VUS debita relazione per i provvedimenti di competenza; 9) al fornitore aggiudicatario, per qualsiasi intervento contrattuale, sia esso di tipo “all-in” che “a chiamata”, non compete alcun diritto di chiamata né spesa di eventuale trasferta nelle varie sedi aziendali, né la stessa potrà addebitare alcun costo di eventuali preventivi richiesti dalla VUS; 10) Il fornitore, per tutti gli interventi tecnici di tipo “a chiamata” , è tenuta ad assicurare una garanzia integrale di mesi tre comprensiva di manodopera e ricambi; pertanto, in caso di richiamata per lo stesso inconveniente, il nuovo intervento non potrà in alcun modo essere fatturato. 11) alla scadenza dell’appalto, anche nel caso di contratto anticipatamente risolto, le apparecchiature dovranno essere lasciate in perfetto stato di funzionamento. In caso contrario, ferma restando l’applicazione delle penali, la VUS avrà il diritto di trattenere, sulla cauzione e/o sugli eventuali crediti del fornitore, le somme che riterrà necessarie per ritenere in efficienza le macchine. Art. 4 – Estensione o riduzione del servizio. La Vus si riserva la facoltà con preavviso di trenta giorni, di procedere alla diminuzione del numero delle apparecchiature fotocopiatrici, oggetto del servizio di manutenzione sia per gli interventi “all-in” che per gli interventi “a chiamata”. L’esercizio di tale facoltà non comporta a carico della VUS obblighi risarcitori di sorta, né a titolo di lucro cessante, né a titolo di danno emergente, né a titolo di spese già sostenute, salvo il pagamento del servizio effettivamente prestato. Il preavviso di trenta giorni per la riduzione di uno o più fotocopiatrici oggetto del servizio di manutenzione resta abolito nel caso di furto o distruzione degli stessi. È inoltre facoltà della VUS variare la dislocazione delle apparecchiature soggette a manutenzione nell’ambito dei locali di VUS, senza che da ciò derivino diritti di sorta per l’aggiudicatario. Nel corso di esecuzione del contratto la VUS potrà incrementare il numero delle apparecchiature in manutenzione della medesima casa di produzione nel limite massimo del 20% dell’importo contrattuale, dandone comunicazione scritta al fornitore con indicazione della data di inizio del servizio . Art. 5 – Durata contrattuale L'appalto ha la durata di mesi 36 (trentasei) dalla stipula del contratto di appalto. Il fornitore aggiudicatario è obbligato ad iniziare l’esecuzione del servizio sotto le riserve di Legge, nelle more della stipula del contratto qualora ritenuto necessario dalla VUS. In particolare, il fornitore si obbliga ad eseguirle ai prezzi unitari, fissi ed invariabili, formulati in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo del presnte contratto “APERTO” le prestazioni di servizio di cui al presente Capitolato d’Oneri. Il contratto di servizio potrà quindi ritenersi risolto: a) prima della sua scadenza anniversaria (36 mesi dalla data di stipula del contratto), 5/12 quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal fornitore hanno raggiunto l’importo contrattuale di € 70.000,00, al netto di IVA; b) alla sua data di scadenza anniversaria (36 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal fornitore non hanno superato l’importo contrattuale di € 70.000,00, al netto di IVA. In tale ipotesi il Fornitore del Servizio non potrà comunque avanzare pretese di qualsiasi sorta per le eventuali prestazioni di servizio non eseguite e non dipendenti dalla volontà di VUS SpA. Dall’affidamento del servizio non discende in favore del fornitore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d’Oneri, restando facoltà della VUS di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici senza che per questo, a quest’ultimo, spetti alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. La VUS non si impegna a garantire nessun volume di servizio minimo al fornitore durante l’esecuzione temporale del contratto, il quale per questo non potrà avanzare pretese di sorta. Art. 6 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione Procedura aperta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice), con aggiudicazione attraverso il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 e 82 del Codice come da deliberazione nr. 73 del 17/05/2011 del CdA della VUS. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Bando di Gara, nel Capitolato d’Oneri e nel Disciplinare di Gara, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali. La VUS si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di più offerte, qualora non siano ritenute idonee sotto il profilo economico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti partecipanti. Art. 7 - Codice CVP Codice CVP 50313200-4 Descrizione Servizio di manutenzione di fotocopiatrici Art. 8 - Luogo di esecuzione del servizio La fornitura del servizio dovrà essere effettuata presso tutte le sedi della VUS in cui sono ubicate e in funzione le fotocopiatrici oggetto di contratto. Art. 9 - Penali Per ogni ora lavorativa di ritardo – intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 18:30 di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile alla VUS, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel presente Capitolato, sarà applicata un penale pari ad €/ora 15,00 (euro quindici/00) qualora: 6/12 1) nell’intervento per l’eliminazione di ogni e qualsiasi guasto purché non dipendente da cause accidentali (cadute, incendi, alluvioni) o ad incuria da parte della VUS ; 2) nella consegna del materiale di consumo (ad esclusione della carta); Per ogni giorno di ritardo esclusi il sabato, la domenica ed i festivi, qualora la manutenzione implichi il ritiro temporaneo della fotocopiatrice per più di 48 ore solari, qualora il fornitore non ne fornisca un’altra in sostituzione entro 24 ore solari dal ritdi quella da manutentare, verrà applicata per ogni giorno di ritardo un penale pari ad €/giorno 150,00 (euro centocinquanta/00) La VUS, tuttavia, fermo restando che per i giorni e le ore di ritardo trovano comunque applicazione le suddette penali, si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora le inadempienze del fornitore pregiudichi l’attività amministrativa aziendale. Nel caso di risoluzione del contratto, la VUS, senza bisogno di messa in mora, procederà all'incameramento – a titolo di penale - del deposito cauzionale definitivo, salvo il maggior danno. La VUS potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto dal fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’applicazione delle penali avverrà sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale complessivo; in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Vus a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Art. 10 - Modalità di finanziamento e di pagamento Il finanziamento dell’appalto è assicurato con fondi di bilancio della VUS SpA. L’importo contrattuale sarà corrisposto per le prestazioni effettivamente eseguite, sotto forma di stati di avanzamento trimestrali posticipati per gli interventi “all-in”, e su fattura per gli interventi fdi manutenzione “a chiamata”. Per la fatturazione degli interventi in “all-in”, il fornitore dovrà emettere fattura trimestrale che dovrà contenere, oltre a quanto previsto per legge, le seguenti specifiche indicazioni fotocopiatrice per fotocopiatrice: 1) lettura iniziale del contatore; 2) lettura contatore finale; 3) copie/stampe prodotte, risultanti dalla differenza delle precedenti 2) e 1); 4) corrispettivo unitario per fotocopia La VUS, previa verifica in contraddittorio delle prestazioni eseguite dal fornitore, liquiderà le relative fatture in 30 (trenta) giorni d.f.f.m Art. 11 - Obblighi ed oneri a carico del fornitore Il fornitore si obbliga: - ad utilizzare, per lo svolgimento del servizio esclusivamente personale tecnico specializzato; - di ritenersi responsabile di qualsiasi danno arrecato agli stabili ed agli apparecchi installati per negligenza, imperizia o cattivo uso da parte del personale dipendente. Gli importi di tali danni verranno dedotti da VUS dai crediti rtesidui del fornitore; 7/12 - di ritenersi responsabile anche di ogni e qualsiasi danno arrecato eventualmente a terzi, sia persone, sia cose, nel corso dell'esecuzione del servizio ggetto del presente Capitolato ed è quindi tenuta a sollevare la VUS da ogni e qualsiasi pretesa ed azione che, a tale titolo, detti terzi dovessero avanzare nei confronti della VUS stessa: in ogni caso resta impregiudicata ogni altra azione di rivalsa per danni ed i provvedimenti del caso; - a sostenere tutte le spese accessorie ( spese di viaggio e trasferta del personale, ecc. ) derivanti da tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato d’Oneri - ad osservare nell’esecuzione del servizio le disposizioni del D. Lgs. 81/08 e ss.mm. ed in particolare a quanto disposto dall’art. 18 . Il fornitore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, adottando inoltre tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. - a smaltire i materiali di risulta provenienti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio, nel rispetto del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n°22 - Decreto Ronchi; - a garantire durante lo svolgimento delle prestazioni di servizio, che il comportamento del suo personale sia conforme, alle norme e alle disposizioni interne delle struttura in cui andranno ad operare, in particolare a quelle che regolano e disciplinano il movimento, il controllo e l’accesso delle persone e dei mezzi d’opera, inoltre ad osservare un contegno improntato alla massima riservatezza, correttezza e irreprensibilità; - ad eseguire, in contraddittorio con VUS al termine di ogni singola prestazione di manutenzione di tipo “a chiamata”, le misurazioni necessarie alla contabilizzazione delle stesse. - ad eseguire, subito dopo l'ultimazione di una prestazione, lo sgombero del locale ove sono stati eseguti interventi di manutenzione. - a fornire alla VUS i numeri di telefono ed eventuali altri recapiti presso i quali inoltrare le richieste di intervento. - ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicati, e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata del contratto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il frnitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. - a comunicare alla VUS gli estremi identificativi Prima dell’inizio del servizio il Fornitore dovrà trasmettere alla VUS: • il nominativo del Responsabile del servizio del fornitore. • l’elenco dei dipendenti (completo di dati anagrafici, qualifica, e di una foto formato tessera di ogni dipendente) che intende utilizzare nell’ambito del presente servizio; • comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 81/08; Art. 12 - Sistema di gestione di qualità 8/12 La VUS essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001 e 14001, effettuerà al momento dell’esecuzione delle presenti prestazioni di servizio da parte del frnitore le seguenti verifiche: - verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure della VUS. - accertamenti sulla idoneità del servizio prestato, verifica delle prestazioni richieste dalla VUS e di quelle effettivamente eseguite dal fornitore, controllo delle documentazioni e certificazioni relative al servizio. Il frnitore si impegna ad applicare le procedure comunicate da VUS al momento della stipula del contratto e ad estenderle al proprio personale relativamente alle attività oggetto del presente contratto di servizio, in quanto tali procedure sono certificate ISO UNI 9001:2000. Le verifiche con esito negativo di cui al primo comma, possono determinare Non Conformità (NC) a carico del Fornitore, che la VUS tratterà secondo il proprio sistema di Gestione. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l’inadempimento del frnitore rispetto agli obblighi del presente articolo, possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l’applicazione delle penali ove previste. Art. 13 - Cauzione definitiva. IL fonitore, ai sensi dell’art. 113 del Codice degli appalti, è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione o le polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – via Filosofi,87 – Spoleto (PG). 9/12 La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Nel caso in cui tale detta cauzione sia costituita con versamento in contanti o in titoli del debito pubblico, tale deposito dovrà essere effettuato presso il C/C n. 000000880005, ABI 06165, CAB 21713, Cassa di Risparmio di Foligno – Tesoreria, intestato a Valle Umbra Servizi S.p.a. Codice IBAN : IT74Y0616521703000000880005 Art. 14 - Subappalto Il subappalto è consentito nelle forme di legge. Art. 15 - Obblighi di riservatezza Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla VUS da tale inadempienza. Art. 16 - Rinvio Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato d’Oneri; , Bando di Gara e Disciplinare di Gara, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di acquisizione di servizi in quanto applicabili. Art. 17 - Controversie Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la VUS e il Fornitore in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione del presente appalto, è competente il Foro di Spoleto. Art. 18 - Riserve La VUS, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva inoltre la facoltà insindacabile di non dare luogo all’apertura e valutazione delle offerte senza che i 10/12 concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. Art. 19 - Trattamento dei dati I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della VUS SpA, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003. Competono all’aggiudicatario i diritti di cui a all’art. 7 D.Lgs. 196/2003. I soggetti e/o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e/o che possono venire a conoscenza dei dati sono: il personale della VUS SpA coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, Enti ed in generale ogni soggetto, pubblico o privato, aventi titolo ai sensi della L. 241/90 e delle altre norme disciplinanti la presente procedura d’appalto. Titolare del trattamento dei dati è la Valle Umbra Servizi S.p.a. L’aggiudicatario si impegna, sotto la sua responsabilità, a mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i dati, le misure e le informazioni inerenti l’attività oggetto del presente appalto. In particolare i dati acquisiti nell’ambito della gestione dell’appalto, saranno trattati con la massima riservatezza e rimangono di proprietà della VUS. L’aggiudicatario non si assume in nessun caso nessuna responsabilità in merito sia all’utilizzo dei dati da parte della VUS sia del relativo significato che questi rappresentano nel relativo processo industriale a cui si riferiscono, che rimane di esclusiva competenza e responsabilità della VUS stessa. Art. 20 - Recesso La VUS si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all’appaltatore le voci di cui all’art. 134 del D.Lgs. 163/2006. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: a) quando la VUS SpA e il fornitore del servizio per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l’appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; b) per cessione del contratto da parte del fornitore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva; c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, la VUS incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; d) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, la VUS incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa. f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte del fornitore del servizio ; la VUS incamera la cauzione definitiva . g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da 11/12 parte del fornitore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva . h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la VUS incamera la cauzione definitiva . i) perdita, da parte del fornitore dei requisiti per l'esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; la VUS incamera la cauzione definitiva . j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dal fornitore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 coordinata con le modifiche del d.l. 187/2010, la VUS incamera la cauzione definitiva . In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa del fornitore, la VUS ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla VUS rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale del Fornitore il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la VUS è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli. Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari Il fornitore del servizio si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati dall’appaltatore alle commesse pubbliche. La VUS effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall’appaltatore nei termini di cui all’art. 3 comma 7 della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste. Il fornitore del servizio nei contratti con i subappaltori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell’appalto siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA, ovvero di altri strumenti idonei a costituire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del presente contratto. ________________________________________________________________________________ 12/12