CAPITOLO I LA RIFORMA BIAGI: REGOLE E NORME PER IL MERCATO DEL LAVORO 1.1 Definizione del mercato del lavoro Il concetto di mercato del lavoro è utilizzato abitualmente per indicare i meccanismi che regolano l’incontro tra posti di lavoro vacanti e persone in cerca di occupazione che determinano i salari pagati dalle imprese ai lavoratori. È il contesto all’interno del quale avviene la compravendita della merce comunemente nota come forza lavoro. Oggetto di studio multidisciplinare, il mercato del lavoro può essere considerato sia da un punto di vista economico che da un punto di vista sociologico. A. La prospettiva economica Le discipline economiche analizzano il mercato del lavoro alla stregua degli altri mercati di beni o servizi: un luogo teorico dove vige il criterio della concorrenza e dell'equilibrio ottenibile grazie al sistema dei prezzi. Il massimo equilibrio possibile corrisponde alla situazione di pieno impiego. La forza lavoro è considerata una risorsa scarsa che può essere comprata e venduta come qualsiasi altra merce su un libero mercato. Gli individui agiscono in quanto aspirano a massimizzare la propria utilità, ossia il reddito. L'autoregolazione del mercato garantisce l'ottimizzazione del lavoro come risorsa, ossia il suo allocamento e l'uso che se ne fa. Domanda e offerta In particolare la domanda e l’offerta di lavoro devono la loro struttura alla somma dei comportamenti individuali. Vediamo come si strutturano: 4 l'offerta e la sua struttura dipendono dalle scelte dei lavoratori che si riferiscono prettamente al tempo disponibile, da suddividere fra lavoro e consumo. la domanda e la sua struttura dipendono dall'andamento dei mercati (oltre che dalle tecnologie impiegate) e corrisponde alla produttività marginale del lavoro. Domanda e offerta si strutturano autonomamente e indipendentemente dal sistema sociale. Non si verifica alcun condizionamento reciproco. Tuttavia gli stessi economisti ammettono che le informazioni in possesso degli attori sono spesso incomplete o insufficienti a raggiungere un grado di perfetta razionalizzazione della scelta. In particolare, in questa accezione del mercato del lavoro sono sottostimate le preferenze non monetizzabili, vale a dire tutte le scelte individuali che non comportano una remunerazione monetaria. B. La prospettiva sociologica Le discipline sociologiche analizzano il mercato del lavoro come un mercato sui generis, distinto dagli altri scambi di beni e servizi. É possibile rintracciare tre diverse accezioni capaci di riassumere le peculiarità di questo mercato: nella prospettiva microsociologica il mercato del lavoro è una costruzione sociale, in cui lavoratori e imprese costruiscono in termini cognitivi l’ambiente ove operano. Viene pertanto rifiutata l'ipotesi proposta dagli economisti secondo cui il mercato è un luogo asettico e impersonale di incontro domanda/offerta. 5 nella prospettiva macrosociologica i comportamenti e le scelte sono determinati dai sistemi di status e dai rapporti sociali in cui gli attori sono socialmente inseriti. nella prospettiva intermedia l’individuo è inserito in reti interpersonali che condizionano: il suo sistema di preferenze; il grado di lealtà adoperata; la quantità di risorse impiegate e ricavate. Gli individui sono quindi considerati come soggetti radicati in strutture sociali che condizionano le loro preferenze e le loro azioni e fanno parte di gruppi solidali al loro interno che si contrappongono sul mercato. Il mercato del lavoro rispecchia le disuguaglianze e le strutture di potere della società. In definitiva gli obiettivi economici sono preponderanti ma allo stesso tempo si combinano con la ricerca di socialità e di potere. Domanda e offerta É possibile analizzare quali sono i fattori sociali e culturali che provocano un discostamento della domanda e dell'offerta di lavoro dalle teorie economiche pure. In particolare l’offerta di lavoro è condizionata: - dalle aspirazioni professionali dei lavoratori. Esse a loro volta sono condizionate dai livelli di istruzione e dalla cultura del lavoro. - dalla capacità dei lavoratori di mobilitare relazioni (forti e deboli) e risorse sociali. - dal ruolo della famiglia; in particolare le differenze di genere nel processo di formazione dell’offerta sono fondamentali. - dai vincoli dovuti alle responsabilità extra-lavorative (in termini di orari, mobilità, etc). 6 Allo stesso modo la domanda di lavoro è condizionata: - dal tipo di posizionamento competitivo delle imprese. - dalle strategie di reclutamento e gestione del personale scelte dalle imprese. - dalle rappresentazioni condivise in ordine al ruolo di specifiche categorie di lavoratori (per es. la segregazione di genere e la discriminazione razziale). In conclusione l’incontro domanda/offerta di lavoro non avviene su un mercato impersonale e in corrispondenza di un salario d’equilibrio, ma è condizionato: - dall’esistenza di una pluralità di mercati della domanda e dell’offerta, in relazione alle caratteristiche delle società locali. - dall’esistenza di mercati locali del lavoro o “zone specifiche” dell’economia. - dal ritorno in auge del concetto di “mercato della vita” in cui si scambia non solo capacità lavorativa anonima, qualificata da capacità acquisite di ordine professionale, ma l’intera personalità del lavoratore con tutte le sue caratteristiche ascritte. - dalla regolazione giuridica del mercato del lavoro e dalla possibilità di eluderla. - dalle politiche del lavoro e dell’occupazione (nazionali e/o locali). - dai sistemi di relazioni industriali. - dall’intervento di istituzioni di sostegno all’incontro domanda/offerta (Centri per l’impiego e agenzie private d’intermediazione). - dalla persistenza di segmenti dell’economia regolati dalla tradizione e da vincoli familistici e comunitari. 7 C. Mercato interno e mercato esterno Per una migliore definizione è utile classificare il mercato del lavoro in: Mercato esterno: è il vero e proprio mercato del lavoro sul quale si offrono, in concorrenza tra loro, persone non ancora occupate o in cerca di un posto migliore. Mercato interno: definisce le procedure all’interno di un’organizzazione per spostare gli occupati da un posto a un altro, e per stabilire dei percorsi di carriera. Le imprese, nelle proprie strategie di gestione del personale, fanno alternativamente ricorso all’uno o all’altro mercato: - acquistando sul mercato le risorse umane di cui hanno bisogno, eventualmente offrendo un salario più alto rispetto a quello dei concorrenti - coltivando la professionalità dei propri dipendenti, investendo nella loro formazione e garantendosi in questo modo la disponibilità delle risorse umane di cui prevedono di avere bisogno. 1.2 Riforma Biagi: fondamenti, materie ed obiettivi La Riforma Biagi si basa su due testi fondamentali: I. Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia voluto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, edito nell’ottobre 2001. E’ stato redatto da un gruppo di lavoro coordinato, tra gli altri, dallo stesso Marco Biagi e la sua introduzione è stata scritta dall’allora Ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali Maroni. Il testo è diviso in due parti, la prima intitolata “Il mercato del lavoro in Italia: inefficienze iniquità” e la seconda intitolata “Promuovere una società attiva ed un lavoro di qualità” . 8 Dall’introduzione si possono capire le finalità ed il perché di questo documento che ha cosi influenzato la Riforma Biagi. Vediamo uno stralcio di questa introduzione. “ (…) Il Consiglio Europeo di Lisbona e il successivo Consiglio Europeo di Stoccolma hanno stabilito che l’Unione Europea deve conseguire nel corso del prossimo decennio una crescita economica sostenibile capace di garantire un aumento sostanziale del tasso di occupazione, di migliorare la qualità del lavoro e di ottenere una più solida coesione sociale. L’Italia in particolare ha molte ragioni per raccogliere questa sfida. L’Italia è infatti il paese europeo con il più basso tasso di occupazione generale e femminile in particolare, il più alto livello di disoccupazione di lungo periodo, il più marcato divario territoriale. Le Raccomandazioni rivolte all’Italia dall’Unione Europea nell’ambito del processo di Lussemburgo hanno sottolineato, ormai dal 1998, l’insufficienza delle politiche fin qui attuate e la mancanza di interventi in grado di migliorare sostanzialmente le caratteristiche del suo mercato del lavoro. Per questo motivo, partendo proprio dagli orientamenti europei, il Governo intende procedere, con la presentazione di questo Libro Bianco, ad un programma di legislatura, orientato alla promozione di una società attiva. La strada per avvicinare l’obiettivo europeo di un tasso di occupazione attorno al 70% nel 2010, con il quale si realizza una condizione di largo impiego del capitale umano, è lunga e tortuosa. (…) Il compito specifico del governo è quello di rimuovere quegli ostacoli economici o normativi che riducono l’intensità occupazionale della crescita economica, soprattutto nel Mezzogiorno. Occorre costruire un quadro di riferimento generale all’interno del quale possano essere adottate misure differenti per realtà diverse, riconoscendo e valorizzando le diversità e specificità delle dimensioni regionali, proprio allo scopo di ricomporre ogni dualismo”. 9 II. Patto per l'Italia: Contratto per il Lavoro, Intesa per la competitività e l’inclusione sociale – luglio 2002. Grazie alla premessa possiamo evincere che il documento si occupa anch’esso di politiche del lavoro; l’Unione Europea aveva infatti chiesto al governo italiano di allinearsi alle norme europee sul mercato del lavoro. Vediamo alcuni stralci di questa premessa: “Governo e parti sociali assumono quali obiettivi alti e condivisi del presente accordo quelli definiti per tutti i Paesi dell’Unione Europea dai Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. Nella economia della conoscenza le ragioni della competitività e della inclusione sociale tendono a convergere nel comune obiettivo della valorizzazione delle risorse umane in primo luogo attraverso l’incremento dei tassi di occupazione regolare, il cui livello medio in Europa dovrà raggiungere il 70% entro il 2010. L’Italia è il Paese in Europa con il più basso livello di occupazione e con i maggiori squilibri territoriali e di genere. L’organizzazione di un mercato del lavoro moderno, trasparente ed efficiente, l’emersione del lavoro sommerso, le politiche dell’educazione e della formazione, la riduzione della pressione fiscale sui redditi medio-bassi costituiscono le azioni convergenti per produrre una più tempestiva traduzione della crescita economica in nuovi e migliori posti di lavoro. (…)” La Riforma Biagi rielabora e trasforma in norme ciò di cui si discute nei due documenti precedenti e può dirsi attiva dal 2003, anno in cui è entrato in vigore il Decreto legislativo 276/2003, art. 15 ed il successivo Decreto Interministeriale 13 ottobre 2004. Le principali materie disciplinate dalla Riforma Biagi sono: • Istituzione dell'albo delle agenzie per il lavoro • Accreditamento operatori pubblici e privati 10 • Protezione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta • Tutele dei lavoratori sul mercato • Fondi per la formazione e integrazione del reddito • Raccordo pubblico privato • Cooperative sociali • Borsa lavoro • Sanzioni penali • Sanzioni amministrative • Gruppi d'imprese e consorzi • Certificazione • Associazione in partecipazione • Regime transitorio e rinvii contenuti nel Dlgs 276/2003 • Verifica della sperimentazione La riforma è nata per conseguire diversi obiettivi che di seguito vengono elencati senza voler valutare se questi siano stati davvero raggiunti o meno: 1. Creare nuovi posti di lavoro e in particolare occupare più giovani nel Mezzogiorno, e più donne e più anziani nell'intero Paese 2. Creare un mercato del lavoro trasparente nel quale viene tempestivamente considerata la condizione di ogni persona in età di lavoro 3. Facilitare l'incontro tra chi cerca lavoro e chi cerca lavoratori 4. Promuovere un lavoro regolare e non precario e fornire tutele effettive 5. Superare le rigidità che hanno prodotto nel passato tanti lavori "in nero" o insicuri 6. Favorire il reciproco adattamento fra le esigenze dei lavoratori e quelle delle imprese, con particolare riguardo all'orario di lavoro 7. Contrastare l'aumento delle continuative 11 collaborazioni coordinate e 8. Disegnare una rete di servizi pubblici e privati :la nuova riforma delinea un mercato del lavoro nel quale operatori pubblici e operatori privati autorizzati svolgono la propria attività in regime di competizione e concorrenza. Con la riforma nasce il sistema dei Servizi per l’impiego di qui fanno parte: i Centri per l'impiego, (in sostituzione del Collocamento pubblico) ai quali vengono accostati le nuove Agenzie per il lavoro (che sono regolate in modo diverso rispetto a prima) e gli altri operatori autorizzati ad operare nel mercato del lavoro. L'obiettivo è realizzare un sistema coerente di strumenti, per garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato del lavoro anche grazie all'interconnessione con la Borsa nazionale del lavoro. 1.3 Nuove istituzioni nate dopo la Riforma A. BORSA NAZIONALE DEL LAVORO La Borsa continua nazionale del lavoro è un sistema informativo, basato su una rete di nodi regionali, a cui è possibile accedere liberamente tramite internet. È un sistema informativo aperto, finalizzato a rendere efficiente e trasparente il mercato del lavoro e a favorire il libero incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. I destinatari della Borsa continua nazionale del lavoro sono: - cittadini occupati e disoccupati: possono aderire a offerte specifiche e inserire direttamente e senza necessità di intermediari la propria candidatura - imprese o datori di lavoro: possono pubblicare direttamente la propria richiesta di personale 12 - operatori pubblici o privati autorizzati o accreditati: hanno l'obbligo di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori e a quelle rese dalle imprese I cittadini e i datori di lavoro possono accedere ai servizi della Borsa in modo autonomo o attraverso un operatore e scegliere su quale livello territoriale (provinciale, regionale o nazionale) esporre la propria candidatura o offerta di lavoro. I cittadini possono inoltre decidere se rendere visibili le informazioni personali. Tutte le operazioni di incrocio tra domanda e offerta sono sottoposte a una procedura informatica di identificazione. Infatti la consultazione della bacheca annunci delle offerte di lavoro è libera, mentre invece è necessario identificarsi con una procedura informatica ad hoc se si vuole rispondere ad una di esse. La Borsa continua del lavoro ha due ambiti operativi diversi, quello nazionale e quello regionale, ai quali corrispondono diverse finalità specifiche: • ambito nazionale: ha l'obiettivo di definire gli standard tecnici nazionali e i flussi informativi di scambio, integrare i sistemi regionali, definire l'insieme delle informazioni che permettono la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro • ambito regionale: nel rispetto delle competenze proprie delle Regioni, ha l'obiettivo di integrare i sistemi pubblici e privati presenti sul territorio, definire e realizzare modelli regionali di servizi al lavoro e cooperare con l'ambito nazionale per la definizione di standard operativi e di intercomunicazione tra i livelli regionali Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire la piena operatività della Borsa continua nazionale 13 del lavoro in ambito nazionale e comunitario. Il coordinamento sarà garantito dalla costituenda Commissione per il raccordo della Borsa continua nazionale del lavoro creta con decreto interministeriale 13 ottobre 2004 che ha definito gli standard tecnici necessari per l'attuazione della Borsa continua nazionale del lavoro e ha disciplinato i flussi informativi di scambio. In attesa della piena operatività, gli operatori pubblici e privati possono ottemperare al loro obbligo di interconnessione con la Borsa nazionale continua del lavoro attraverso uno dei nodi regionali già attivi. Tale obbligo prevede che le agenzie per il lavoro e gli altri operatori autorizzati o accreditati conferiscano alla Borsa nazionale continua i dati acquisiti, nel rispetto delle indicazioni rese dai lavoratori e dalle imprese. B. CENTRI PER L’IMPIEGO I Centri per l'impiego operano a livello provinciale secondo gli indirizzi dettati dalle Regioni e sono dunque decentrati sul territorio provinciale; sono punto di riferimento per lavoratori e aziende che intendono utilizzare i servizi erogati. Hanno l'obiettivo di migliorare le possibilità di accesso dei disoccupati al mondo del lavoro e di assistere le imprese, favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. I servizi offerti dai Centri per l'impiego sono destinati innanzitutto alle persone che si trovano in "stato di disoccupazione", ma ne possono fruire anche i soggetti occupati e che sono alla ricerca di un altro lavoro. La persona alla ricerca di un'occupazione può recarsi presso il Centro per l'impiego del luogo in cui ha il proprio domicilio. Ricordiamo che l'età minima di ammissione al lavoro dipendente, e quindi di iscrizione al Centro per l'impiego, è stabilita attualmente in 15 anni. La riforma introdotta dalla l. 53 del 2003 (la c.d. legge Moratti) infatti, prevede 14 che a partire dai 15 anni si possa assolvere al diritto-dovere alla formazione in alternanza scuola lavoro. In altre parole, i giovani che hanno compiuto 15 anni e che hanno assolto l'obbligo di istruzione di 8 anni possono essere assunti con un contratto di apprendistato che consenta loro di acquisire una data qualifica professionale, oppure con un normale contratto di lavoro subordinato, purché sia assicurata la possibilità di frequentare attività formative fino al diciottesimo anno di età. L'azienda che deve assolvere gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge o che intende avvalersi dei servizi per la ricerca di personale deve recarsi presso il Centro per l'impiego della zona nella quale ha la sede legale I Centri per l'impiego offrono una serie di servizi destinati ai lavoratori e alle imprese: • accoglienza • orientamento • incontro tra domanda e offerta di lavoro • preselezione • consulenza alle imprese • assistenza a persone disabili o svantaggiate C. AGENZIE PER IL LAVORO La nuova normativa fa si che vi sia la compresenza di soggetti pubblici e privati nelle attività di incontro di domanda e offerta di lavoro. La disciplina sul lavoro interinale è stata per la prima volta introdotta con il "pacchetto Treu" (l. 196/97) ed è stata ampiamente rivista dalla legge Biagi, che ha dato a questo istituto anche una nuova denominazione: somministrazione di manodopera. 15 La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente autorizzato (somministratore), per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore. Nella somministrazione occorre distinguere due contratti diversi: • un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale • un contratto di lavoro stipulato tra il somministratore e il lavoratore Entrambi i contratti possono essere stipulati a tempo determinato o a tempo indeterminato. In particolare, le Agenzie di somministrazione sono automaticamente autorizzate a svolgere servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale e attività di somministrazione come verrà meglio analizzato nel capitolo III. Le agenzie si distinguono a seconda dell'attività che sono autorizzate a svolgere e dunque avremo: o agenzie generaliste abilitate alla somministrazione di manodopera a tempo determinato e a tempo indeterminato. o agenzie specialistiche abilitate a svolgere somministrazione a tempo indeterminato esclusivamente per le attività consentite. La somministrazione rientra nell'ambito delle esternalizzazioni delle attività di impresa, ed è diretta, da un lato, ad offrire alle aziende un nuovo ed efficiente strumento per procurarsi forza lavoro e, dall'altro, ad offrire particolari garanzie ai lavoratori somministrati. Il contratto di somministrazione può essere stipulato dalle Agenzie per il lavoro autorizzate all'esercizio dell'attività di somministrazione e iscritte all'Albo. Le autorizzazioni vengono rilasciate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in via provvisoria, contestualmente all'iscrizione all'Albo. Trascorsi due anni e verificata la correttezza 16 nello svolgimento dell'attività, l'autorizzazione viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, a tempo indeterminato. L’agenzia per poter ottenere l’autorizzazione deve possedere particolari requisiti: sede nel territorio italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea, disponibilità di uffici idonei allo svolgimento dell'attività, adeguate competenze professionali degli operatori, rispetto delle disposizioni sulla tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati, assenza di condanne penali per amministratori, direttori generali, dirigenti con rappresentanza e soci accomandatari, interconnessione con la Borsa continua del lavoro attraverso il raccordo con uno o più nodi e invio alle autorità competenti delle informazioni rilevanti per il mercato del lavoro. Le Agenzie che hanno ricevuto l’autorizzazione devono essere iscritte a un apposito Albo Informatico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'Albo, dotato di un motore di ricerca, è suddiviso in quattro sezioni: una per ogni tipo di attività che può essere svolta; in pratica è un registro elettronico. La Direzione generale del mercato del lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) è incaricata di provvedere alla sua tenuta, di acquisire le domande di iscrizione e la documentazione necessaria e di rilasciare, su richiesta, il certificato di iscrizione. L'Albo informatico è visionabile on line. L'obiettivo è quello di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti che garantiscano la trasparenza del mercato e offrano nuove opportunità di inserimento professionale ai disoccupati e a quanti in cerca di prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli. Inoltre è previsto un processo di accreditamento (provvedimento adottato dalle Regioni, sentito il parere delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, con il quale determinati operatori pubblici e privati vengono riconosciuti idonei a fornire servizi per il mercato del lavoro regionale) da parte delle Regioni che consente alla Agenzie di 17 operare a livello regionale e partecipare alla rete dei Servizi per l'impiego che comprende: - Centri per l’impiego - Agenzie di somministrazione - Altri operatori accreditati E’ inoltre previsto per legge che le Agenzie versino dei contributi ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione. Possono gestire specifici programmi di formazione, inserimento o riqualificazione professionale erogati a favore di lavoratori svantaggiati. D. ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI Nel nuovo mercato del lavoro, accanto ai tradizionali Servizi per l'impiego (CPI) e alle Agenzie per il lavoro, possono svolgere l'attività di intermediazione anche altri soggetti, i quali possono operare solo sulla base di un'apposita autorizzazione soggetta a regole particolari. L'autorizzazione può essere rilasciata: • per legge: in automatico, senza la necessità di presentare apposita istanza e di richiedere l'iscrizione all'Albo. Sono autorizzate per legge a svolgere attività di intermediazione le Università pubbliche e private e le Fondazioni universitarie (che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro) purché: o svolgano l'attività senza scopo di lucro o garantiscano l'interconnessione con la Borsa continua nazionale del lavoro o si impegnino a inviare ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro per il monitoraggio statistico e la valutazione delle politiche del lavoro, in attesa dell'entrata a regime della Borsa nazionale continua 18 • sulla base di requisiti agevolati: è richiesta un'istanza specifica di autorizzazione e l'iscrizione all'Albo. La procedura per ottenere l'autorizzazione è la stessa indicata per le Agenzie per il lavoro che svolgono attività di intermediazione, ma i requisiti necessari per ottenerne il rilascio sono minori. I beneficiari sono:comuni, camere di commercio, istituti di scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria, associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, enti bilaterali, fondazione o altro soggetto giuridico appositamente costituito dall'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro Sono inoltre richiesti alcuni requisiti specifici per ciascuna categoria: • comuni, camere di commercio e istituti di scuola secondaria: devono svolgere l'attività senza scopo di lucro e impegnarsi a inviare ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro per il monitoraggio statistico e la valutazione delle politiche del lavoro, in attesa dell'entrata a regime della borsa nazionale continua • associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, associazioni per la tutela e assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, enti bilaterali: devono garantire che amministratori, direttori, dirigenti e soci accomandatari non abbiano riportato condanne penali per determinati delitti. Devono anche avere distinte divisioni operative, gestite con contabilità analitica, per ogni tipo di attività svolta • fondazione consulenti del lavoro: i consulenti possono esercitare l'attività di intermediazione solo attraverso una fondazione o un soggetto con personalità giuridica, da cui sono delegati e controllati. E' lo stesso Ordine nazionale che deve richiedere l'iscrizione all'Albo per la fondazione. 19 1. 4 Nuovi contratti di lavoro previsti dalla Riforma e modifiche a quelli già esistenti CONTRATTI DI LAVORO Lavoro subordinato Lavoro parasubordinato Apprendistato Contratto di Formazione e Lavoro Contratto di Inserimento Contratto a Tempo Determinato Collaborazioni coordinate e continuative Lavoro a Progetto Collaborazioni Occasionali (Mini-co.co.co) Lavoro a Domicilio Lavoro Domestico Lavoro in Cooperativa Lavoro Ripartito (job sharing) Lavoro Intermittente (job on call) Lavoro Interinale Somministrazione di lavoro Part-time Telelavoro Distacco Lavoro autonomo Altre forme di lavoro Appalto Tirocinio (Stage) Tirocini Estivi di orientamento Piani di Inserimento professionale Associazione in Partecipazione Lavoro Accessorio Lavoro Autonomo Occasionale 20 A. Lavoro Subordinato 1. Apprendistato Il contratto di apprendistato è stato profondamente modificato dal D.Lgs. 276/03 di attuazione della Legge 30/03 "Riforma Biagi". La nuova disciplina non è pienamente operativa e quindi in via transitoria continuano ad applicarsi le regole vigenti della L. 25/55 come successivamente modificata e integrata. Va ricordato che oggi si assiste alla convivenza della vecchia disciplina ( per quanto riguarda previdenza e recesso del rapporto di lavoro) con quella nuova. Tuttavia il Ministero del Lavoro precisa che deve essere evitata la sovrapposizione tra le due discipline. L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire all'apprendista assunto alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima. Esso risponde all' indicazioni del Legislatore di creare un effettivo rapporto tra attività lavorativa e attività formativa in quanto l'apprendista ha contestualmente l'obbligo di prestare la propria collaborazione nell'impresa e il diritto di ricevere l'insegnamento professionale. Il contratto di apprendistato può essere concluso in tutti i settori di attività secondo le indicazioni della normativa generale e dei contratti collettivi nazionali di categoria. Ricordiamo che l’apprendistato è uno dei percorsi utili per assolvere il diritto dovere all’istruzione e alla formazione. Per i giovani fino ai 18 anni tale diritto può infatti essere assolto attraverso tre percorsi: 1. Sistema di istruzione scolastica 2. Sistema della formazione professionale 3. Rapporto di apprendistato 21 La legge Biagi prevede importanti novità per il contratto di apprendistato che diventerà il contratto formativo per eccellenza. Sono previsti infatti tre tipi di contratto di apprendistato: 1. Apprendistato qualificante per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione attraverso il conseguimento di una qualifica: o per ragazzi che abbiano compiuto 15 anni o della durata massima di tre anni o per il conseguimento di una qualifica professionale (Non operativo. Pertanto per i giovani con un'età compresa tra i 15 ed i 18 anni in obbligo formativo, per i quali non sia ancora utilizzabile l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, si applica ancora la vecchia disciplina prevista dalla l. 25/55 e l. 196/1997. ) 2. Apprendistato per il conseguimento di una qualifica attraverso la formazione sul lavoro (operativo): o per ragazzi tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni o durata del contratto da 2 a 6 anni o per il conseguimento di una qualifica attraverso la formazione sul lavoro e l’acquisizione delle competenze di base. 3. Apprendistato specializzante: per l’acquisizione di un diploma, di una laurea o di altri titoli universitari. (operativo e in fase di attuazione presso la regione Piemonte): o per ragazzi dai 18 ai 29 anni o durata del contratto stabilita dalle regioni in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, Università ed altre istituzioni formative. o per il conseguimento di un titolo di studio a livello secondario, di titoli universitari e di alta formazione. 22 Tra le novità introdotte ricordiamo: o non è più necessario richiedere l'autorizzazione preventiva alla Direzione Provinciale del Lavoro per l'assunzione degli apprendisti; o non è più necessario l'obbligo di iscrizione presso i Centri per l'Impiego degli apprendisti; o viene meno il divieto di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzione in serie. Le parti devono definire in forma scritta la qualificazione del rapporto di apprendistato e la durata del contratto. L’impresa deve nominare un tutore aziendale ( il titolare o un lavoratore qualificato) con il compito di affiancare l’apprendista con il compito di favorire l’integrazione tra le iniziative di formazione interne ed esterne all’impresa. 2. Contratto di formazione e lavoro Con la Riforma Biagi nel settore privato questo contratto viene sostituito con il contratto di Inserimento. Il contratto di Formazione e lavoro rimane in vigore solo nel settore pubblico. Il C.F.L. (contratto di formazione e lavoro) è un contratto a tempo determinato, nel quale la previsione del termine è funzionale alla finalità formativa. Esso risponde all' indicazioni del Legislatore di creare un effettivo rapporto tra attività lavorativa e attività formativa in quanto il lavoratore ha contestualmente l'obbligo di prestare la propria collaborazione nell'impresa e il diritto di ricevere l'insegnamento professionale. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dal datore di lavoro e approvati dagli organi pubblici competenti. 23 3. Contratti di inserimento Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro nel settore privato ed è un rapporto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. Molto importante è il progetto individuale di inserimento definito in accordo tra datore di lavoro e lavoratore secondo le indicazioni dei contratti collettivi nazionali. Il contratto di inserimento deve avere forma scritta e deve essere precisata la qualificazione alla quale deve arrivare il lavoratore, la durata e le modalità della formazione teorica e pratica. La formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo e avere una durata minima di 16 ore. Il contratto di inserimento va da 9 a 18 mesi, (fino a 36 mesi per gli assunti con grave handicap fisico, mentale o psichico). Non vanno conteggiati i periodi relativi al servizio civile o militare e l'assenza per maternità ai fini della durata. Non può essere rinnovato tra le stesse parti (ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di lavoro) e le eventuali proroghe devono comunque aversi nei limiti stabiliti (18 o 36 mesi). Al datore di lavoro spettano inoltre dei benefici economici e contributivi per l'assunzione di lavoratori con contratto di inserimento. Soggetti verso i quali può essere applicato il contratto di inserimento: a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni. Si definiscono disoccupati di lunga durata coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi; 24 c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche ad elevato tasso di disoccupazione femminile; f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. I datori di lavoro possono essere: a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; b) gruppi di imprese; c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive; d) fondazioni; e) enti di ricerca, pubblici e privati; f) organizzazioni e associazioni di categoria. Sono esclusi gli studi professionali anche costituiti in forma associata e la pubblica amministrazione dove si continua ad applicare il contratto di formazione e lavoro. 4. Lavoro a tempo determinato Il nuovo impianto legislativo prevede la liberalizzazione del contratto a tempo determinato consentendo l'apposizione di una scadenza prefissata al contratto di lavoro ogni qualvolta sussistano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che ne giustifichino l'instaurazione, salvo l'esistenza di divieti specifici. Per la validità del contratto è necessaria la forma scritta ed è necessario redigere l'atto scritto al momento della costituzione del rapporto. Nell'atto scritto deve risultare il termine che viene apposto al 25 contratto e le ragioni oggettive che motivano il ricorso a questo istituto. Entro i cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore copia dell'atto scritto e deve inviare al Centro per l'Impiego territorialmente competente la comunicazione di assunzione. La legge non prevede una durata minima o massima del contratto, giacché la durata dipende dalle ragioni a fondamento del sorgere del rapporto. Si precisa che il necessario collegamento tra il motivo che ha determinato l'assunzione e l'attività effettivamente svolta dal lavoratore a termine deve sussistere per tutto il protrarsi del rapporto di lavoro fino alla scadenza. Tale disposizione rappresenta un limite all'applicazione del contratto a tempo determinato onde evitare eventuali abusi. Il contratto a tempo determinato ammette inoltre la possibilità di un periodo di prova che dovrà risultare da atto scritto. La nuova normativa si applica generalmente a tutti i rapporti di lavoro, sia nel settore privato sia nel settore pubblico ed anche nei confronti dei cittadini extra comunitari regolarmente presenti nel nostro Paese. Il contratto è invece vietato nei seguenti casi: • sostituzione di lavoratori in sciopero; • assunzioni presso unità operative in cui sia stata effettuata una riduzione di orario. • assunzioni in sostituzione di lavoratori sottoposti a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti salvo diversa disposizione di accordi sindacali • imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi. Il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di tre volte e devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 26 a) il consenso del lavoratore; b) la sussistenza di ragioni oggettive di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui il datore di lavoro è tenuto a fornire la prova in caso di contestazione; c) la proroga si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a termine. Si precisa che per la proroga la legge non richiede espressamente la forma scritta. Tuttavia è opportuno che la comunicazione di proroga sia redatta per iscritto. Il contratto a tempo determinato può trasformarsi in contratto a tempo in indeterminato. E’ prevista l’esistenza del diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato che non spetta per legge ma può essere esercitato solo in quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Il lavoratore può esercitare il diritto di precedenza entro il termine massimo di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro a condizione che abbia manifestato al datore di lavoro tale volontà entro tre mesi dalla cessazione del rapporto stesso. E' opportuno precisare che la conversione a tempo indeterminato del rapporto non si verifica quando il datore di lavoro è la Pubblica Amministrazione poiché l'accesso al pubblico impiego può avvenire solo mediante concorso pubblico. Durante il contratto a tempo determinato il lavoratore ha diritto ad un'adeguata formazione in materia di sicurezza in relazione alle mansioni oggetto del contratto. 5. Lavoro a domicilio E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegua nel proprio domicilio con l'aiuto di membri della sua famiglia, (non ci può essere manodopera salariata o apprendisti), lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi. 27 La subordinazione ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente. Non è lavoratore a domicilio il soggetto che svolge le sue mansioni in locali di proprietà dell’imprenditore. Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio nei seguenti casi: • per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari. • per aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro: in questo caso il divieto vale per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni. • nel caso di cessione a qualsiasi titolo di macchinari e attrezzature trasferite fuori dell'azienda richiedente perchè questa intende in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti. I datori di lavoro hanno diversi obblighi tra i quali: o l’iscrizione in apposito registro dei committenti istituito presso l'ufficio competente della Provincia in cui intendono commissionare lavoro a domicilio. Qualora il datore di lavoro distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in più province dovrà essere iscritto nel registro di ciascuna provincia. o tenuta di un registro, sul quale debbono essere trascritti il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni all'unità 28 produttiva, nonché l'indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione. Il registro numerato in ogni pagina, deve essere presentato prima dell'uso, alla Direzione Provinciale del Lavoro Servizio Ispezioni del Lavoro per la relativa vidimazione. o deve essere munito di uno speciale libretto di controllo che deve contenere la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati, l’indicazione della misura della retribuzione, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni nonché la data e l'ora della riconsegna del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e qualità di esso, degli altri materiali eventualmente restituiti e l'indicazione della retribuzione corrisposta. I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio debbono essere retribuiti sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi della categoria. Il libretto personale di controllo, sia all'atto della consegna del lavoro affidato che all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, deve essere firmato dall'imprenditore o da chi ne fa le veci e dal lavoratore a domicilio. Gli obblighi del lavoratore a domicilio sono i seguenti: o deve prestare la sua attività con diligenza; o custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli; o attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro; o non può eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, quando questi gli affida una quantità di lavoro atto a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro. L'assunzione del lavoratore avviene in seguito all'iscrizione dello stesso presso il Centro per l'impiego in cui è residente il lavoratore. 29 Entro cinque giorni dall'assunzione, il datore di lavoro deve inviare al Centro per l'Impiego di residenza del lavoratore una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. 6. Lavoro domestico Le categorie dei lavoratori domestici includono non solo le tradizionali "colf", ma tutti quei lavoratori che "prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare". Pertanto anche cuochi, autisti, bambinaie e badanti sono considerati lavoratori domestici, così come maggiordomi, stiratrici, addetti alle pulizie, governanti… Nel rapporto di lavoro domestico i lavoratori prestano la propria opera continuativa e prevalente di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro. Il rapporto di lavoro domestico ha ad oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico. Il lavoratore domestico è colui che presta la propria opera per il funzionamento della vita familiare. La legge distingue tra lavoratori con mansioni impiegatizie (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia) e prestatori d'opera manuale specializzata o generica (cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie). 30 7. Lavoro in cooperativa Per cooperativa si intendono quelle associazioni autonome di persone che si uniscono volontariamente per collaborare e cioè per operare assieme ad altri per il raggiungimento di uno scopo comune. Lo scopo può essere di tipo economico, sociale e culturale. A differenza delle imprese che hanno finalità di lucro le società cooperative sono imprese che hanno scopo mutualistico ovvero si propongono di arrecare un beneficio comune ai soci. Le cooperative possono avere molte finalità ma quelle di lavoro sono individuabili in tre tipologie: • cooperativa di produzione e lavoro • cooperativa sociale • cooperativa della piccola pesca Il rapporto associativo nasce con l'adesione del socio alla cooperativa mediante normalmente il versamento di una quota associativa. A questo punto il socio mette a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali ma ha anche diritto a partecipare in parte alla gestione e alle decisioni dell'impresa. Quando il socio presta il proprio lavoro per la cooperativa si instaura un vero e proprio rapporto di lavoro che può essere subordinato, autonomo o di collaborazione mediante lavoro a progetto. Le regole per il lavoro dei soci devono essere definite da un regolamento che le cooperative hanno l'obbligo di redigere e di depositare presso la Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente. Il rapporto associativo e quello di lavoro non sono più distinti: quindi le sorti dell’uno sono legate all’altro. In caso di cessazione del rapporto associativo cessa anche il rapporto di lavoro. Dal 2003 con la Legge Biagi occorre dare prima l'adesione alla società poi instaurare il rapporto di lavoro. 31 Pertanto per divenire soci lavoratori occorre fare un doppio passaggio: 1) aderire alla cooperativa in qualità di socio; 2) scegliere (anche in un momento successivo) la tipologia del rapporto di lavoro tra dipendente, autonomo, collaboratore. Il socio lavoratore dipendente ovvero con contratto di lavoro subordinato ha gli stessi diritti dei lavoratori delle altre società: la retribuzione non può essere inferiore rispetto ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di settore e devono essere garantiti i trattamenti di ferie, malattia, TFR, ecc... Tuttavia non si applica l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori: quindi in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo il socio lavoratore non può chiedere di essere reintegrato nel posto di lavoro ma ha comunque la possibilità di chiedere il risarcimento del danno. 8. Lavoro ripartito o job sharing Il lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono insieme l'adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa. Spetta ai due lavoratori gestirsi l’orario e la ripartizione del lavoro, dividersi le mansioni o sostituirsi tra di loro. Ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa e quindi se uno dei due non può eseguire la prestazione questa deve essere soddisfatta dall’altro. Tale rapporto di lavoro può essere a tempo determinato o indeterminato. In caso di dimissioni o licenziamento di uno dei due lavoratori, il rapporto si estingue anche nei confronti dell'altro. Il datore di lavoro può tuttavia chiedere all'altro di trasformare il rapporto in un contratto di lavoro subordinato ordinario. 32 Il contratto di lavoro deve avere la forma scritta e contenere i seguenti elementi: a) quanto e quando il lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale venga svolto da ciascuno dei lavoratori secondo i loro accordi; b) il luogo di lavoro, e il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore; c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori e' proporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Il lavoratore deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente paritario rispetto all’altro lavoratore. 9. Lavoro intermittente Esso è definito come un contratto di lavoro subordinato mediante il quale il prestatore si pone a disposizione di un datore di lavoro il quale lo può utilizzare in determinati limiti dettati dalla legge. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato. La caratteristica principale è l'alternarsi di fasi di effettiva prestazione lavorativa e di attesa del lavoratore alla chiamata, cioè la cosiddetta disponibilità. Il contratto di lavoro può prevedere l'obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata. Il contratto di lavoro intermittente definito anche a chiamata o job on call è un nuovo rapporto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro in determinati periodi della settimana, del mese o dell’anno. Il ricorso al lavoro intermittente è vietato nei seguenti casi: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 33 b) se si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o se ci sia in corso una sospensione o riduzione dell'orario con cassa integrazione salva diversa disposizione degli accordi sindacali; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. Deve avere la forma scritta e deve indicare la durata, il luogo, la modalità della disponibilità, il relativo preavviso, il trattamento economico e normativo per la prestazione eseguita, l’ammontare dell'eventuale indennità di disponibilità, tempi e modalità di pagamento, forma e modalità della richiesta del datore, modalità di rilevazione della prestazione. Nel periodo in cui vi è effettiva prestazione di lavoro il lavoratore intermittente ha diritto un trattamento economico pari a quello degli altri lavoratori in proporzione all'attività realmente svolta. Nel periodo di inattività il lavoratore ha diritto, solo nel caso in cui in cui si sia obbligato a rispondere alla chiamata, a un’indennità' mensile di disponibilità pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto. 10. Lavoro interinale Con la legge Biagi sulla riforma del mercato del lavoro ed i successivi decreti legislativi si abroga integralmente la disciplina del lavoro interinale che viene sostituita con quella in materia di somministrazione di manodopera. Lo svolgimento del rapporto di lavoro interinale prevedeva la partecipazione di tre soggetti: 1) l'impresa fornitrice che assume il lavoratore, stipulando con lo stesso il relativo contratto. Paga la retribuzione, versa i relativi contributi e i premi INAIL; 34 2) l'impresa utilizzatrice che utilizza la prestazione del lavoratore assunto dall'impresa fornitrice; 3) il lavoratore che svolge la prestazione presso l'impresa utilizzatrice e sotto la direzione della stessa ma è sottoposto al potere disciplinare dell'impresa fornitrice. I rapporti che intercorrevano tra tali soggetti erano regolati da due distinti contratti: il contratto di fornitura di lavoro temporaneo tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice e il contratto di prestazione di lavoro temporaneo tra l'impresa fornitrice e il lavoratore. 11. Contratto di somministrazione lavoro Il contratto di somministrazione è il contratto concluso da un soggetto utilizzatore ed un soggetto somministratore autorizzato dal Ministero del Lavoro (agenzia del lavoro) per la fornitura di personale a tempo determinato o indeterminato (staff leasing). L'utilizzatore può essere un soggetto privato ma anche una Pubblica Amministrazione; in quest'ultimo caso il contratto di somministrazione può essere solo a tempo determinato. Rispetto alla precedente disciplina si rende più facile l'utilizzo della somministrazione mediante: - il superamento di divieti per particolari settori (edilizia e agricoltura); - l'utilizzo come causali di legittimità le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per la somministrazione a tempo determinato; - la possibilità di stipulare contratti di somministrazione a tempo indeterminato Per ulteriori chiarimenti su questo contratto di lavoro si rinvia al capitolo in cui si parla delle Agenzie per il lavoro. 35 12. Lavoro Part-time Le modifiche apportate dalla legge Biagi sono finalizzate ad incentivare l'utilizzo di questa tipologia contrattuale attraverso una maggiore flessibilità. Tali modifiche trovano applicazione esclusivamente per il settore privato. La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è inoltre ora integralmente applicabile al settore agricolo. Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello ordinario (full-time) Il part-time può essere stipulato tra tutti i lavoratori e datori di lavoro di qualsiasi settore (compreso il settore agricolo). E’ applicabile a tutti i contratti di lavoro: a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, inserimento, somministrazione, ecc… e deve essere stipulato in forma scritta e deve obbligatoriamente contenere la durata e la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno. In relazione alle modalità di distribuzione delle ore di lavoro si possono determinare tre diverse tipologie di lavoro part-time: 1) part-time orizzontale: il lavoratore lavora tutti i giorni a orario ridotto; 2) part-time verticale: il lavoratore lavora a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno; 3) part-time misto: consiste nella combinazione tra le due modalità precedenti. Rispetto alla precedente disciplina, la Riforma Biagi prevede una maggiore flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro ridotto. Il datore di lavoro ha cioè diritto, in accordo con il lavoratore, di stipulare clausole flessibili ed elastiche e a richiedere lavoro supplementare e straordinario secondo le modalità indicate dalla legge. 36 Il lavoratore part-time ha diritto alla stessa retribuzione oraria e allo stesso trattamento economico per malattia, infortunio e maternità del lavoratore a tempo pieno, anche se in proporzionale al numero di ore lavorate. Ha diritto, inoltre, allo stesso trattamento normativo dei lavoratori a tempo pieno per quanto riguarda il periodo di prova, le ferie annuali, il congedo di maternità, ecc.. ed ha diritto di precedenza nel passaggio da part-time a full time rispetto alle nuove assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni e viceversa. 13. Telelavoro Sono state date diverse definizioni di telelavoro o lavoro a distanza non essendo disciplinato attualmente dalla legge se non per il settore del pubblico impiego. Per "telelavoro" si intende la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche o in imprese private in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce. L’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa. Il contratto di telelavoro prevede: - il carattere volontario del telelavoro - condizioni di lavoro del telelavoratore identiche ad un lavoratore normale che svolge attività nei locali dell'impresa - protezione dei dati utilizzati dal telelavoratore per fini professionali - diritto alla riservatezza del telelavoratore da parte del datore di lavoro - regolamentazione degli strumenti di lavoro 37 - responsabilità del datore di lavoro della salute e sicurezza del telelavoratore - gestione autonoma del telelavoratore dell'organizzazione del proprio tempo di lavoro - formazione specifica dei telelavoratori - diritti collettivi dei telelavoratori identici al lavoratori che operano in azienda Vantaggi per aziende, enti, cittadini: - può essere per l'azienda uno strumento di riorganizzazione ai fini di aumentare la propria l'efficienza - può permettere l'abbattimento dei costi (es. affitto dei locali, arredamento, spese per spostamenti) - può portare ad un aumento della produttività della risorsa umana: diminuzione costi parentali/assenteismo - può fornire professionalità qualificata non disponibile nell'area in cui opera l'azienda - può permettere di trattenere profili professionali offrendo un'alternativa a chi altrimenti deve interrompere il rapporto di lavoro (es. trasferimento di residenza) - può migliorare i servizi agli utenti rendendoli più tempestivi, facili da fruire, estesi a fasce orarie più ampie, con conseguente ricaduta anche sull'efficienza delle aziende che ne usufruiscono (minor tempo sprecato per recarsi all'ente pubblico o azienda privata per ottenere certificati, informazioni, assistenza) - maggior diffusione e utilizzo dei mezzi informatici e delle telecomunicazioni con conseguente aumento della richiesta al mercato di questi strumenti di lavoro - può portare ad un miglioramento della qualità della vita 38 Vantaggi per i telelavoratori: - poter conciliare lavoro e famiglia - abbattere le barriere non solo architettoniche ma anche culturali per i portatori di handicap. Lavorare a casa per alcuni tipi di disabilita può essere un'opportunità perchè offre un ambiente di lavoro sicuro e “su misura"; in altri casi può portare anche ad un isolamento ulteriore della persona. - abbattere il tempo per gli spostamenti e le spese necessarie - ridurre il traffico in città - offrire lavoro a zone economicamente depresse, decentrate, con bassi tassi di occupazione - possibilità di non incorrere alla soluzione del rapporto di lavoro per trasferimento di domicilio, bisogno di cure o altri motivi personali che impediscano al lavoratore di lavorare in sede 14. Contratto di distacco Il "contratto di distacco" si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il distacco prevede quindi la presenza congiunta dei seguenti requisiti: - prestazione lavorativa effettuata presso un soggetto diverso dal datore di lavoro; - inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva del distaccatario; - interesse del datore di lavoro a distaccare il lavoratore; - temporaneità del distacco; - esecuzione di una specifica attività lavorativa. Si precisa che è possibile distaccare anche lavoratori assunti a tempo determinato, purché il distacco avvenga entro il periodo di validità del rapporto. Questo contratto è 39 frequente nella Pubblica Amministrazione e tra gruppi di imprese dove il lavoratore viene inviato in una società appartenente allo stesso gruppo. È necessario il consenso del lavoratore solo nel caso in cui durante il periodo del distacco vi sia un mutamento delle mansioni. Se il distacco comporta un trasferimento ad una unità produttiva distante più di 50 km da quella in cui il lavoratore e' adibito, può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Il distacco non è ammesso in caso di crisi aziendale per evitare in particolare riduzioni di personale e cassa integrazione guadagni. Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. B. Lavoro parasubordinato 1. Collaborazioni coordinate e continuative Rapporto di lavoro caratterizzato dal fatto che il collaboratore presta la propria opera a favore di un committente senza essere suo dipendente (quindi in maniera autonoma), anche se tale attività è coordinata con quella del committente e continuativa. In mancanza di una specifica definizione di legge, la giurisprudenza ha definito gli elementi necessari per configurare tale rapporto: - la continuità: costanza dell'impegno e suo perdurare nel tempo - la coordinazione della prestazione: collegamento con l'attività del committente e possibilità per questo ultimo di fornire istruzioni nel rispetto dell'autonomia professionale del collaboratore - la personalità della prestazione: prevalenza dell'apporto personale del collaboratore. 40 Per esercitare queste attività non è richiesta né l’iscrizione ad albi professionali, né l’apertura di una partita IVA. La retribuzione deve essere periodica e prestabilita. Secondo la nuova normativa, nel settore privato, dall’ottobre 2003, le collaborazioni dovranno essere ricondotte ad un progetto, oppure trasformate in lavoro autonomo, lavoro subordinato o nelle diverse forme contrattuali previste dalla riforma. Fanno eccezione il pubblico impiego, che potrà continuare ad utilizzare co.co.co. ed una serie di casi specifici: gli agenti di commercio e gli iscritti ad albi professionali. Rispetto ai vecchi contratti di co.co.co., questi accordi rafforzano le tutele nei confronti dei collaboratori. Definiscono, infatti, regole certe nell'utilizzo dei lavori a progetto, garantiscono i diritti sindacali, offrono forme di tutela in caso di malattia e maternità. 2. Lavoro a progetto La definizione di lavoro a progetto e la relativa disciplina sono contenuti per la prima volta nella legge Biagi. In base a questa normativa, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalla data del 24 Ottobre 2003 (data di entrata in vigore della Legge Biagi) devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi: - la durata determinata o determinabile della prestazione di lavoro; - il progetto o programma di lavoro; - il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; 41 - le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente; - le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto; Il contratto termina quando il progetto, il programma vengono realizzati. Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste dalle parti nel contratto individuale. Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto. E’ prevista una maggior tutela, rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative, del lavoratore in caso di malattia, infortunio e gravidanza. La malattia e l'infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto che però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro. Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto. La gravidanza comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 giorni. Per il versamento dei contributi i Lavoratori a Progetto devono iscriversi alla Gestione Separata Inps. La contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore. Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività, con l’ esclusione dei rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione. Dopo il 24 ottobre 2004 le collaborazioni che non sono state ricondotte a un progetto sono cessate automaticamente. Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzato dal fatto di: • essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso 42 • essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa • facoltà di svolgere la propria attività per più committenti (salvo diversa previsione del contratto individuale) • diritto a essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del lavoro a progetto 3. Collaborazioni occasionali Si definiscono occasionali le collaborazioni di durata inferiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e per le quali sia previsto un compenso complessivo annuo non superiore a 5.000 Euro. I limiti dei 30 giorni e dei 5.000 euro devono essere entrambi riferiti a ciascun singolo committente. Conseguentemente, il superamento di detti limiti annui per effetto del susseguirsi, in capo allo stesso collaboratore, di una pluralità di rapporti con diversi committenti, non rende necessaria l'esistenza del progetto o del programma di lavoro. Non sussiste il vincolo di subordinazione. Per esercitare queste attività non è richiesta né l’iscrizione ad albi professionali, né l’apertura di una partita IVA. Per essere definite occasionali le collaborazioni devono essere eseguite con modalità del tutto saltuarie, tali da non configurare l'elemento della continuità temporale e della coordinazione del rapporto. Se viene superato il limite dei 30 giorni o quello economico di 5000 euro, troveranno applicazione o il lavoro a progetto (se c’è l’elemento della coordinazione) oppure il lavoro autonomo (per più prestazioni abituali). In ogni caso ci sarà l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps e il pagamento dei relativi contributi. 43 C. Contratti autonomi 1. Contratto di appalto di manodopera L’appalto è un contratto con il quale un soggetto, detto committente, incarica un imprenditore, l’appaltatore, di realizzare una determinata opera oppure un servizio in cambio di un corrispettivo in denaro. La sua particolarità si trova nel fatto che l’appaltatore si avvale di una propria organizzazione imprenditoriale e di propri dipendenti, dirigendo questi ultimi in modo autonomo e rispondendo dell’esito finale davanti al committente. Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può avere potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché assumersi il rischio d'impresa. Vediamo meglio le differenze tra appalto e somministrazione: APPALTO Il lavoratore, dipendente dell'appaltatore, è soggetto al potere direttivo e organizzativo di quest'ultimo L'appaltatore gestisce l'appalto assumendosi il rischio di impresa SOMMINISTRAZIONE Il lavoratore, dipendente del somministratore, è soggetto al potere direttivo e organizzativo dell'utilizzatore L'attività dei lavoratori somministrati è gestita dall'utilizzatore a proprio rischio Gli oneri per il committente Gli oneri per il committente sono: sono: - il corrispettivo dell'appalto - rimborso oneri contributivi e 44 - responsabilità in solido per retributivi il pagamento di retribuzione - 4% per gli enti bilaterali e oneri previdenziali - compenso per agenzie Non è richiesto alcun Forma scritta e contenuto requisito formale vincolato Nel caso di illegittimità del Nel caso di illegittimità del contratto il lavoratore potrà contratto il lavoratore potrà chiedere la costituzione di chiedere la costituzione di un un rapporto di lavoro con il rapporto di lavoro con committente l'utilizzatore Il contratto che stiamo esaminando è stato recentemente modificato dalla Riforma Biagi che individua i due elementi che lo caratterizzano e lo distinguono dalla “Somministrazione di manodopera”. Questi sono: • l’organizzazione dei mezzi necessari; • l’assunzione del rischio di impresa. Se il lavoratore dipendente dell’appaltatore non ottiene il pagamento della retribuzione e dei contributi può rivolgersi al committente entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di appalto stipulato non rispettando la legge, è possibile applicare una sanzione pari a 50 Euro di ammenda per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Nell’ipotesi di sfruttamento di minori, la pena prevista è l’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. 2. Contratto di associazioni in partecipazione L'associazione in partecipazione è una tipologia di lavoro autonomo con cui il lavoratore (associato) partecipa agli utili dell’impresa (associante) e ottiene un’adeguata erogazione di compenso per un tipo di prestazione lavorativa che può essere la più varia. 45 Il contratto di associazione in partecipazione non richiede una forma particolare e può essere stipulato a tempo determinato o mediante lo indeterminato. L'associato partecipa all'attività dell'associante svolgimento di una prestazione lavorativa. L'apporto dell'associato può essere di qualsiasi natura e può assumere diverse forme: apporto di capitale ( beni o danaro), apporto esclusivo di lavoro, apporto misto lavoro-capitale (beni o denaro) purché, comunque, sia strumentale per l'esercizio dell'impresa. La partecipazione dell'associato agli utili è elemento essenziale del contratto di associazione in partecipazione e la sua mancata previsione rende nullo il contratto per assenza di uno dei requisiti essenziali. Non altrettanto può affermarsi per la partecipazione dell'associato alle perdite: le parti, infatti, possono prevedere l'esonero di detta partecipazione. Dal punto di vista dell’associato, tuttavia, il contratto in esame risulta essere un contratto oneroso ed aleatorio poiché, ad una prestazione certa (l’apporto), corrisponde una prestazione incerta e indeterminata (la partecipazione agli eventuali utili). Tuttavia può essere prevista anche una partecipazione alle eventuali perdite nella misura massima del valore del suo apporto. L’impresa (associante) mantiene la titolarità e la gestione dell’impresa e rimane l’unico soggetto che risponde delle obbligazioni assunte dall’impresa. Si tratta di un contratto che può essere collocato nell'area grigia tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. L’associazione in partecipazione è un contratto che esiste da molto tempo ma è stato richiamato all’interno della Riforma Biagi per evitare un uso distorto di questo istituto. Infatti in mancanza degli elementi di “partecipazione agli utili” e “adeguato compenso” la Riforma Biagi prevede che il rapporto di lavoro sia considerato di tipo subordinato. In questo caso il lavoratore avrà diritto allo stesso trattamento contributivo ed economico stabilito dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente. 46 3. Lavoro accessorio Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da: o disoccupati da oltre un anno; o casalinghe, studenti e pensionati; o disabili e soggetti in comunità di recupero; o lavoratori non comunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Questi soggetti, se interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, devono comunicare la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle Province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati. A seguito della loro comunicazione, riceveranno, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione. La disciplina del lavoro accessorio non è al momento ancora applicabile alla provincia di Torino. I lavoratori sono retribuiti attraverso la consegna di buoni lavoro, dal valore nominale di € 10, acquistati in precedenza dai datori di lavoro presso le rivendite autorizzate. Il compenso per lavoro accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione del lavoratore. Il lavoro accessorio consiste in attività lavorative di tipo occasionale: o piccoli lavori domestici straordinari, compresi l’assistenza ai bambini e alle persone anziane; o l'insegnamento privato supplementare; o piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; o realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; 47 o collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. L’attività lavorativa del lavoro accessorio, anche presso più datori di lavoro, ha queste caratteristiche: - durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare - compensi non superiori a 5 mila euro sempre nel corso di un anno solare. Il contratto di lavoro occasionale accessorio ha due finalità: - far emergere il sommerso che caratterizza alcune prestazioni lavorative; - favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro, aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie. 4. Lavoro autonomo occasionale Si applicano le norme del Lavoro Autonomo, noto anche come Contratto d' Opera, ogni qual volta una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il Lavoro Autonomo Occasionale si contraddistingue per le seguenti caratteristiche: • Autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione; • Mancanza di un coordinamento con l'attività del committente; • Carattere episodico dell'attività • Mancanza dell'inserimento nell'organizzazione aziendale; 48 funzionale del lavoratore Il Lavoro Autonomo si differenzia sia dal Contratto di Associazione in Partecipazione, sia dal Lavoro a Progetto. La disciplina di queste due ultime figure contrattuali, infatti, diversamente da quella del Lavoro Autonomo, attribuisce rilevanza al collegamento funzionale di questo contratto con l'organizzazione del committente, collegamento che non è previsto dalla disciplina del contratto di Lavoro Autonomo puro poiché di regola il lavoratore autonomo non si impegna a collaborare col committente, ma solo a compiere l'opera secondo modalità di luogo e di tempo autonomamente determinate. D. Altre forme di lavoro 1. Stage in aziendali Lo scopo degli stages o tirocini è quello di agevolare le scelte professionali dei giovani in cerca di una prima occupazione o disoccupati, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I tirocini offrono alle aziende la possibilità di formare e valutare le capacità di un individuo da inserire eventualmente in modo stabile in organico o in un bacino di risorse umane da cui attingere. L' inserimento dei suddetti soggetti in aziende pubbliche o private non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro. Lo stage aziendale non deve essere confuso con il periodo di pratica professionale che molti Ordini delle professioni richiedono ai fini dell'iscrizione all'albo e neanche con i tirocini curriculari previsti obbligatoriamente da alcuni corsi di laurea. Il numero dei tirocinanti dipende dal numero totale dei dipendenti dell’azienda. I tirocini possono essere promossi dai seguenti soggetti: - agenzie per l'impiego; - centri provinciali per l'impiego; - università; - provveditorati agli studi; 49 - scuole statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; - centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale; - centri di formazione convenzionati con le regioni o la provincia; - comunità terapeutiche e cooperative sociali; - servizi di inserimento lavorativo per i disabili; - centri di formazione privati autorizzati dalla Regione. I soggetti promotori devono stipulare una convenzione sulla base di uno schema predisposto. Alla convenzione è necessario allegare un progetto formativo (modello allegato al decreto) con l'indicazione degli obiettivi e delle finalità perseguite dallo stage. Il soggetto promotore invia copia della convenzione e del progetto alla Regione, all'ufficio periferico del Ministero del Lavoro competente in materia ispettiva, alle rappresentanze sindacali. I soggetti promotori devono garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico - organizzativo delle attività. I datori di lavoro che ospitano i tirocinanti devono indicare nella convenzione il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento. La durata dello stage va dai 3 ai 12 mesi a seconda dei soggetti e vi è anche la possibilità di prorogare il tirocinio, entro i limiti di durata previsti e mediante le procedure indicate in precedenza. 2. Tirocini estivi di orientamento I tirocini estivi di orientamento sono una novità del mercato dall’ottobre del 2004. Si tratta di tirocini durante le vacanze estive per adolescenti o giovani regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado. Hanno finalità orientative e di addestramento pratico. La durata non può essere superiore ai 3 mesi e devono svolgersi nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e l'inizio del successivo. La borsa di studio, eventualmente erogata al 50 tirocinante, non può comunque superare l'importo mensile di 600 Euro. I tirocini estivi di orientamento sono un nuovo strumento di alternanza scuola - lavoro secondo la riforma del sistema scolastico che si propone di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro mettendo in atto un rapporto più stretto tra la formazione scolastica e l'esperienza nel mondo delle imprese. Infatti le attività svolte hanno valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente. Si precisa che il tirocinio non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e, di conseguenza, non determina la cancellazione dagli elenchi dei Centri per l'Impiego. Tuttavia, i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e contro la responsabilità civile contro terzi anche per le attività svolte al di fuori dell'azienda. I soggetti promotori devono nominare un Tutore che sia responsabile didattico - organizzativo delle attività. I soggetti promotori dei tirocini, che indirizzano la proposta alle imprese sono gli stessi che promuovono lo stage aziendale. Tutti i datori di lavoro privati possono utilizzare tale tipologia contrattuale purché non vi siano espliciti divieti introdotti dai contratti collettivi nazionali. I tirocini estivi possono essere svolti da studenti adolescenti (tra i 15 e 18 anni) e giovani (tra i 18 e i 25 anni - si ritiene 29 anni se universitari) iscritti regolarmente all'Università o ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado. Pertanto il limite di età minimo per svolgere il tirocinio estivo è di 15 anni. La norma facendo riferimento esclusivamente allo status di studente è applicabile anche agi stranieri comunitari ed extracomunitari. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali, non vi sono limiti numerici per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento a differenza di quanto previsto per i tirocini tradizionali. 51 I tirocini estivi sono svolti sulla base di apposite Convenzioni con le imprese, pubbliche o private, a cui va associato un progetto di orientamento e di addestramento pratico per ciascun tirocinio. Ad oggi però i tirocini estivi non possono essere utilizzati perché si è in attesa di un provvedimento regionale che definisca le regole della fattispecie. L'unica tipologia applicabile continua ad essere quella dei tirocini formativi. 3. Piani di inserimento professionale I Piani di Inserimento Professionale sono un istituto volto a favorire l'avvicinamento al lavoro di giovani disoccupati, attraverso incentivi ai datori di lavoro. Questi Piani, denominati correntemente P.I.P., sono realizzati sulla base di convenzioni quadro del Ministero del Lavoro cui hanno aderito le Associazioni dei datori di lavoro. I P.I.P. sono rivolti all'impiego di giovani disoccupati di età compresa tra i 19 e i 32 anni (35 per i disoccupati di lunga durata). I predetti Piani non possono essere attivati nei confronti di: • coniuge, per più di un parente o affine entro il terzo grado del titolare dell'autorizzazione; • lavoratori occupati con contratto part-time anche a termine; • soggetti utilizzatori che abbiano proceduto a licenziamenti o a riduzione di personale negli ultimi 12 mesi o abbiano in corso sospensioni o riduzioni di orario. I Piani di Inserimento Professionale possono avere ad oggetto: • svolgimento di lavori socialmente utili; • periodi di formazione e svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionali qualificate. I progetti che prevedono periodi di formazione devono essere redatti dalle Associazioni di datori di lavoro, ovvero da Ordini o Collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con l'Agenzia per l'Impiego e approvate dalle Commissioni Regionali. 52 L'utilizzazione dei giovani nei progetti relativi ai piani di inserimento professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non preclude, al datore di lavoro, la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza. I soggetti utilizzatori devono provvedere ad accendere, a propria cura e spese, apposita posizione assicurativa presso l'Inail per assicurare i giovani avviati contro gli infortuni e le malattie professionali. La partecipazione del giovane al Piano di Inserimento Professionale non può essere superiore a 960 ore annuali nell'arco massimo di 6 mesi. L'orario massimo di utilizzo è di 20 ore settimanali 8 giornaliere articolate in almeno 3 giorni la settimana. Il compenso spettante al giovane è pari a 3,87 Euro all'ora. L'indennità è corrisposta, mensilmente, dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Il 50% del compenso, escluse le ore di formazione, è a carico del soggetto che occupa il giovane, mentre il restante 50% è a carico dello Stato. Possono utilizzare giovani con lo strumento del Piano di Inserimento Professionale: • singole aziende iscritte all'Associazione di datori di lavoro • professionisti iscritti al Collegio o all'Ordine professionale sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con l'Agenzia per l'Impiego e approvate dalle Commissioni Regionali. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle Sezioni Circoscrizionali sulla base di criteri fissati dalle Commissioni Regionali. Dal 1° gennaio 2005 questo tipo di contratto non è più applicabile perché non inserito nella legge finanziaria. 53