Decreto prot. n.17011/I/003
IL RETTORE
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo sul funzionamento dei tirocini formativi e di orientamento,
emanato con decreto rettorale prot. n. 2673/IV/012 del 27.2.2002 e seguenti, che stabilisce i criteri
generali per la disciplina dei tirocini e degli stage;
VISTE le ulteriori disposizioni in materia di tirocini contenute nell’art. 60 del Decreto legislativo n.
276 del 10.9.2003, che disciplina i tirocini estivi di orientamento nonché nella circolare del
Ministero del Lavoro n.32/2004 del 2.8.2004;
CONSIDERATA la necessità di rivedere le disposizioni contenute nel predetto Regolamento;
VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 13.9.2004 che ha approvato il nuovo
Regolamento di Ateneo per i tirocini formativi e l’orientamento;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l’art. 12 relativo
all’approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo;
DECRETA
Art. 1
E’ emanato il Regolamento di Ateneo per i tirocini formativi e di orientamento allegato al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Art. 2
Con l’emanazione del presente Regolamento è abrogato il Regolamento di Ateneo sul
funzionamento dei tirocini formativi e di orientamento, emanato con decreto rettorale prot. n.
2673/IV/012 del 27.2.2002 e seguenti.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all’Albo Ufficiale
d’Ateneo .
Bergamo, 24.9.2004
IL RETTORE
(Prof. Alberto Castoldi)
F.to Alberto Castoldi
24129 Bergamo, Piazza Vecchia 8 - tel. 035 2052 401-430-418-443 fax 035 2052 417
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Regolamento di Ateneo per i tirocini formativi e di orientamento
Art. 1
Ai sensi dell’art. 10 D.M. 509/1999 l’Università degli Studi di Bergamo nell’ambito delle sue finalità
istituzionali promuove il tirocinio in quanto esperienza formativa con le seguenti finalità:
- integrare i percorsi didattici con esperienze di formazione, ricerca, elaborazione delle esperienze
condotte nelle aree produttive, dei servizi, delle relazioni sociali compatibili con l’offerta formativa
dell’Università;
- agevolare le scelte professionali con la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Il tirocinio è un momento formativo, non costituisce rapporto di lavoro.
Art. 2
Il valore formativo del tirocinio è riconosciuto a favore di:
- studenti dell’Università di Bergamo iscritti ai corsi di laurea di base e specialistica
dell’Università;
- coloro che stiano seguendo un master di I o II livello, un corso di perfezionamento o di
specializzazione attivato dall’Università di Bergamo, anche in collaborazione con altre
università, istituti di formazione o esponenti del mondo produttivo e/o dei servizi;
- laureati dell’Università di Bergamo da non più di 18 mesi.
Il riconoscimento dei crediti è subordinato alla verifica, da parte dei soggetti di cui all’art 7 del
presente regolamento, della compatibilità tra esperienza di tirocinio e corso di studi seguito.
Art. 3
Per la gestione delle attività di tirocinio è stata creata l’Unità Organizzativa denominata
“Orientamento, Stage e Placement” con il compito di avviare rapporti di collaborazione con aziende
enti, istituzioni, associazioni locali, nazionali e internazionali definiti da convenzioni, contenenti le
indicazioni previste dall’art. 4 del D.M. 142, recante norme di attuazione dei principi di cui all’art. 18
della Legge 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento.
La convenzione è sottoscritta per ogni possibile tirocinio venga avviato con il “soggetto ospitante”,
salvo diverso accordo tra le parti.
Per ogni tirocinio deve essere predisposto uno specifico progetto formativo e di orientamento che
deve necessariamente contenere:
- i dati identificativi del tirocinante e del soggetto ospitante;
- la data di inizio e di termine del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- la descrizione dell’attività di tirocinio;
- la sottoscrizione del progetto da parte del tirocinante, del tutor universitario e del referente
aziendale.
Art. 4
La durata del tirocinio non può eccedere:
- 12 mesi per gli studenti universitari compresi coloro che frequentano corsi di perfezionamento, di
specializzazione, dottorati di ricerca, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi;
- 6 mesi per gli studenti che frequentano corsi post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al
completamento della formazione;
- 24 mesi per i soggetti portatori di handicap.
Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo
svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché il periodo di astensione obbligatoria per
maternità.
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Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse nei limiti di durata massima elencati nel
presente articolo.
Art. 5
Gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile sono a carico
dell’Università di Bergamo, in quanto soggetto promotore, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 142/1998.
Art. 6
Il soggetto ospitante può decidere di erogare ai tirocinanti rimborsi spese o borse di formazione,
soggetti alla normativa fiscale vigente.
Art. 7
Per rendere il tirocinio funzionale agli obiettivi formativi dei corsi di laurea e garantire una gestione
e organizzazione efficiente del servizio, i tempi e le modalità di svolgimento dell’esperienza
formativa degli studenti sono disciplinati dai Regolamenti di facoltà, che devono essere definiti nei
contenuti dalla Commissione tirocini di facoltà così composta:
- delegati di facoltà e/o dei singoli corsi di laurea;
- manager didattico di Ateneo;
- responsabile dell’Ufficio Orientamento, Stage e Placement,
- tutor dei corsi di laurea, se nominati.
Le facoltà, infatti, possono deliberare, nell’ambito delle risorse disponibili, la nomina di tutor per
monitorare e qualificare le attività di tirocinio.
Art. 8
I laureati possono presentare domanda di tirocinio in qualunque periodo dell’anno oppure possono
accedere al servizio offerto dal Market place degli Stage per rendere visibile il proprio curriculum
alle aziende che offrano opportunità di stage. La verifica della compatibilità tra esperienza
formativa da avviare e il percorso di studi seguito è demandata all’Ufficio Orientamento, Stage e
Placement, che deve individuare il referente aziendale con il quale definire l’attività di stage e
verificare l’andamento dell’esperienza.
Per coloro che frequentano corsi di perfezionamento, di specializzazione, dottorati di ricerca e
master i tempi e le modalità di svolgimento del tirocinio sono regolati negli specifici regolamenti.
Art. 9
I soggetti ospitanti devono:
- individuare il referente del tirocinio che ha il compito di seguire il tirocinante per garantire il valore
formativo dell’esperienza. Qualora il referente debba essere sostituito da altra persona durante lo
svolgimento del tirocinio, il nominativo del sostituto deve essere tempestivamente trasmesso,
mediante comunicazione scritta, al tutor universitario e all’Ufficio Orientamento, Stage e
Placement, che provvederà ad aggiornare i dati del progetto formativo; al referente spetta anche il
compito di compilare il libretto di tirocinio esprimendo una valutazione sull’esito dell’esperienza;
- comunicare tempestivamente via fax o per e-mail l’eventuale proroga, interruzione o conclusione
anticipata del tirocinio. Nel caso di interruzione è opportuno che la comunicazione contenga
un’adeguata motivazione espressa dal referente;
- garantire che i locali nei quali si svolge l’attività di tirocinio siano adeguati ai parametri richiesti
dalla legge 626 del 1994, recante norme in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori negli
ambienti di lavoro;
- segnalare immediatamente all’Ufficio gli infortuni del tirocinante.
Art. 10
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Il tirocinante deve:
- svolgere con impegno l’attività descritta nel progetto formativo, rispettando le direttive
impartite dal referente del soggetto ospitante;
- comunicare al tutor universitario, secondo le modalità indicate nel progetto formativo,
l’andamento del tirocinio, segnalando eventuali disagi e difficoltà;
- rispettare i regolamenti disciplinari e le norme di sicurezza sul lavoro dell’azienda/ente
ospitante;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e segretezza relativi ai dati di cui venga a conoscenza
durante lo svolgimento del tirocinio.
Art. 11
L’Università di Bergamo riconosce e promuove il valore formativo dei tirocini estivi di orientamento,
non superiori a tre mesi, per giovani che hanno un’età compresa dai 18 ai 25 anni, di cui all’art 60
del Decreto legislativo 276 del 2003. Per l’attribuzione dei crediti formativi curricolari è comunque
necessario che siano rispettati i requisiti previsti dai regolamenti delle singole facoltà.
Art. 12
Come previsto dalla Legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale”
(pubblicato sulla GU n. 68 del 22.03.2001), il servizio civile stesso può essere riconosciuto come
tirocinio. L’art. 10: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministero della Pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi per i cittadini che prestano il
servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti nell’ambito dell’istruzione o della formazione
professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di
specializzazione, previsti per l’acquisizione dei titoli necessari all’esercizio di specifiche professioni
o mestieri”. Il riconoscimento del valore formativo è subordinato alla verifica della compatibilità tra
l’esperienza di servizio civile e il percorso di studi universitari seguito dall’interessato.
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