DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO,
CULTURA E SPORT
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Accordo Quadro Regionale
Ammortizzatori sociali in deroga 2011
Il giorno 4 agosto dell’anno 2011, presso il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport
Ufficio Lavoro e Territorio della Regione Basilicata si è tenuto un incontro per la definizione in
ambito regionale delle procedure di gestione degli ammortizzatori sociali per l’anno 2011
presieduto dall’Assessore D.ssa R. Mastrosimone coadiuvato dalla Dirigente Generale D.ssa L.
Santoro.
All’incontro sono intervenuti:
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CONFINDUSTRIA BASILICATA
Federazione Regionale API BASILICATA
CGIL BASILICATA
CISL
UIL
UGL
CISAL
CONFARTIGIANATO
CONFCOMMERCIO
C.N.A.
CONF.S.A.L.
CONFESERCENTI
LEGA COOPERATIVE
CONFCOOPERATIVE
CONFIMPRESEITALIA
CASA
ITALIA LAVORO U.T. BASILICATA
DIRETTORE DELLA DIREZIONE
REGIONALE DEL LAVORO
DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
UNITA INTERDIPARTIMENTALE DI
COORDINAMENTO DELLE
AZIONI A TUTELA DELL’OCCUPAZIONE
ABI
Sono presenti altresì:
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il Dirigente della Direzione Regionale INPS (in qualità di consulente)
il Dirigente della Direzione Regionale del Lavoro
Italia Lavoro - UT - Basilicata
PREMESSO CHE
1
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l’art. 1, comma 30 , della legge 13.12.2010 n. 220 (Legge di stabilità - finanziaria 2011)
prevede che “In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2011 e nel limite
delle risorse di cui al comma 34, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi
governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la
concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione
guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi
e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga
alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa
integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono essere prorogati,
sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.”;
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l'Accordo Stato-Regioni ha prorogato per l'anno in corso l'accordo sugli ammortizzatori
sociali in deroga già in vigore per il 2009-2010. Il Governo ha confermato lo stanziamento
previsto dalla legge di stabilità di 1 miliardo di euro per gli interventi a sostegno del reddito
a cui si aggiungono 600 milioni di residui del biennio 2009-2010. Le Regioni concorrono con
la parte non utilizzata dello stanziamento di 2.2 miliardi di euro, fino al suo esaurimento. La
proporzione di utilizzo delle risorse tra politiche passive e attive viene modificata da 70-30 a
60-40.
-
L'accordo inoltre prevede:

misure di politica attiva per un più rapido e mirato ricollocamento dei lavoratori e per evitare il
formarsi di bacini di disoccupazione di lunga durata, e peraltro è stata confermata ed estesa al
2011 l’intesa del 17 febbraio 2010 sulle linee guida per la formazione;

l'attribuzione di un ruolo precipuo ai servizi per l’impiego nei processi di riqualificazione e di
ricollocazione dei lavoratori, il cui efficace funzionamento potrà rendere effettiva l’offerta di
lavoro congruo e il relativo sistema sanzionatorio;

l'impiego e la valorizzazione del sistema informativo sulle competenze e i posti di lavoro cercati e
non trovati dalle imprese (assicurato dalla potenziata indagine Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – Excelsior), e del portale di servizi Cliclavoro per rendere trasparenti e
pienamente disponibili le informazioni sul mercato del lavoro;

il ricorso ai Fondi Interprofessionali e agli enti bilaterali nelle politiche attive e nella formazione,
anche prevedendo un eventuale intervento nelle azioni di sostegno al reddito, oggetto comunque
di un confronto con le parti sociali;

l'utilizzo più rigoroso degli strumenti di sostegno al reddito, per evitare situazioni di cronica
dipendenza dagli ammortizzatori sociali ed usi impropri degli stessi;

il sostegno offerto dalle risorse del Fondo sociale europeo agli interventi previsti;
VISTI
2
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l’accordo tra Governo e Regioni del 12.2.2009 collegato alla eccezionalità della crisi
economica e occupazionale prevedendo la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga
per il biennio 2009-2010 ;
l’articolo 19 della legge n. 2 del 28.01.2009 e s.m.i. ;
l’art. 7-ter della legge n. 33 del 2009;
l’articolo 1, commi 30, 31, e 32 relativamente al comma 10-bis dell’art. 19 del decreto legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 e
successive modificazioni, della legge n. 220/2010 (Legge di stabilità - finanziaria 2011);
gli Accordi Quadro Regionali del 15.05.2009 e del 20.09.2010;
l’accordo Quadro Regionale Integrativo del 30.11.2010;
il verbale della riunione del 7 settembre 2010 tra Ministero del Lavoro Regioni e INPS;
l’accordo del 30.11.2010 e l’allegato documento “Linee guida per l’applicazione degli
ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2011”
gli Accordi fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Basilicata del
23.4.2009 e del 07.07.2010 ed particolare al punto 6), ove è previsto che “i lavoratori
destinatari dei trattamenti, l’utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle
risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro
stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d’intesa con le Parti sociali e delle
relative risorse finanziarie”.
la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 2010,
prot.14/27885 con cui si comunica che le Regioni possono utilizzare le risorse finanziarie
residue dai fondi stanziati nel 2010 anche per il 2011;
l’Accordo tra il Governo e le Regioni del 16 dicembre 2010;
l’Accordo tra il Governo e le Regioni del 20 aprile 2011.
LE PARTI
CONVENGONO CHE
1. Il presente Accordo Quadro sostituisce ed annulla tutti i precedenti Accordi Quadro
sottoscritti e relativi allegati;
2. Ai sensi della Intesa Stato-Regioni del 20.04.2011 la Regione Basilicata interviene al
finanziamento del 40% al netto dei contributi figurativi, con riferimento ai decreti di
cofinanziamento statali, contenuto nei limiti stabiliti riportati nella tabella 2 allegata
all’intesa dell’8 aprile 2009 in attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 12.02.2009;
3. nel corso della vigente Intesa qualora le risorse di cui ai punti 15 e 16 della stessa Intesa il
Governo si impegna ad affrontare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema
degli ammortizzatori sociali in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e
senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari;
4. la Cig e la mobilità in deroga sono concesse, ove spettanti ai lavoratori dipendenti da
aziende operanti in tutti i settori produttivi, escluso il settore edile e agricolo; sono esclusi:
i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori domestici, i dirigenti quadri, i soci
delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato;
5. l’erogazione degli ammortizzatori in deroga è concessa sulla base delle disponibilità
finanziarie e comunque fino al 31.12.2011;
6. i percorsi di politiche attive per la CIG saranno coerenti con le necessità espresse
dall’azienda e per i lavoratori in mobilità con il proprio percorso di ricollocazione;
3
Le Parti, concordano che i criteri operativi per il ricorso e la concessione degli ammortizzatori
sociali in deroga sono stabiliti nell’allegato documento “Linee operative per la gestione degli
ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2011” che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente Accordo Quadro Regionale .
L’art. 12 del Decreto Interministeriale n. 46441/2009, “Decadenza dal trattamento di sostegno del
reddito”, sancisce che il beneficiario di un trattamento di sostegno del reddito che rifiuti di
sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilita' o, una volta sottoscritta la dichiarazione,
rifiuti di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale (l'obbligo di partecipare a un
percorso di formazione o riqualificazione professionale di cui ai commi precedenti resta sospeso nel
caso in cui il lavoratore sia richiamato in servizio per la ripresa delle attivita' lavorative), ovvero
non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione , rifiuti un lavoro congruo ai sensi
dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, perde il diritto a qualsiasi erogazione di
carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia'
maturati.
Nei predetti casi i servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, i responsabili della attivita' formativa, le agenzie
per il lavoro ovvero i datori di lavoro, per il tramite dei servizi competenti, comunicano
tempestivamente all'INPS, secondo le modalita' definite dall'Istituto stesso, i nominativi dei
soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative
motivazioni. A seguito di detta comunicazione l'INPS dichiara la decadenza dai medesimi, dandone
comunicazione agli interessati.
RISORSE
Le risorse finanziarie attribuite sono destinate alla concessione in deroga degli ammortizzatori
sociali per tutte quelle situazioni di crisi aziendale e di particolare gravità occupazionale non
previste dalla normativa ordinaria e precisamente:
a) CIG in deroga;
b) Mobilità in deroga.
L’erogazione dell’ammortizzatore sociale in deroga, nel limite delle somme disponibili avverrà,
previa verifica delle predette disponibilità, mensilmente fino ad esaurimento delle stesse.
CIG in deroga
La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l’utilizzo da parte delle
imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni lavorative.
Per le imprese che non rientrano nell’ambito della vigente legislazione in materia di
ammortizzatori a regime, l’accesso alla CIG in deroga può essere autorizzato direttamente, ove
spettante.
Il trattamento di CIG in deroga, è concesso prioritariamente a quelle aziende che prevedono il
rientro in azienda dei lavoratori sospesi.
4
Nei casi in cui l’azienda denunci un esubero strutturale deve presentare un dettagliato programma
di gestione delle eccedenze.
Alle aziende cessate è concesso il trattamento della CIG in deroga con richiesta corredata da piani
di ricollocazione e con eventuali processi di riqualificazione delle competenze.
Alle aziende sottoposte a procedura concorsuale, è concesso il trattamento della CIG in deroga se
interessate da processi di ricollocazione anche verso aziende del territorio e con eventuali processi
di riqualificazione delle competenze.
Mobilita’ in deroga
La mobilità in deroga è prioritariamente destinata ai lavoratori non beneficiari dell’indennità di
mobilità prevista ai sensi della Legge n. 223/91 e, solo in casi di ricollocazione, ai lavoratori che
abbiano esaurito gli ammortizzatori sociali ordinari.
Destinatari del trattamento:
1. Apprendisti che sono esclusi dal trattamento di cui all’art. 19, commi 1, lettera c), 1-bis, 1ter della legge 2/2009 una volta esaurito l’intervento integrativo a carico degli enti
bilaterali prevista dalla contrattazione collettiva, qualora sia stata sottoscritta apposita
convenzione con l’INPS;
2. Lavoratori subordinati disoccupati ai sensi della normativa vigente, licenziati nel periodo
01.01.2011 / 31.12.2011, ad eccezione del licenziamento per giusta causa o dimissioni
volontarie, che non sono in possesso dei requisiti per beneficiare dell’indennità ai sensi della
legge n. 223/91, o dell’indennità di disoccupazione;
3. Lavoratori subordinati disoccupati ai sensi della normativa vigente, con contratto a tempo
determinato e i lavoratori con contratto di somministrazione, licenziati o cessati dal lavoro
nel corso del 2011 e che siano esclusi dal trattamento di mobilità ex L. 223/91 e dal
trattamento di disoccupazione ordinaria;
4. Lavoratori subordinati disoccupati ai sensi della normativa vigente a cui scade la mobilità
ordinaria ex legge 223/91 nel 2011, ex dipendenti delle aziende interessati da programmi
di ricollocazione e/o che siano interessati da programmi di ricollocazione;
5. Lavoratori che hanno terminato la mobilità in deroga nel corrente anno e che, a causa del
perdurare della crisi, siano ancora privi di occupazione ex dipendenti di aziende che siano
comunque incluse in piani di sviluppo territoriale per il loro reinserimento lavorativo e/o
che siano interessati da programmi di ricollocazione.
Requisiti in possesso dei destinatari del trattamento:
a. Lavoratori di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) devono essere iscritti allo stato di disoccupazione
ai sensi della normativa vigente ed essere residenti e domiciliati nella Regione Basilicata;
b. I lavoratori di cui ai punti 1) 2) e 3) devono essere interessati nel periodo 01.01.2011 –
31.12.2011 da licenziamento o da cessazione del rapporto di lavoro con esclusione delle
dimissioni volontarie; inoltre non devono beneficiare dei trattamenti di cui all’art. 7 della L.
223/91 o dell’indennità di disoccupazione ordinaria;
5
c. Per i lavoratori di cui al punto 4), l’esaurimento del trattamento di mobilità ex L.223/91
non deve essere antecedente al 01.01.2011;
d. I lavoratori di cui ai punti 1), 2), 3),
devono aver maturato presso l’impresa che ha
effettuato il licenziamento o la cessazione del rapporto di lavoro un’anzianità aziendale di
almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di
sospensione da lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità, con un rapporto di
lavoro a carattere continuativo fatta eccezione per i lavoratori somministrati che possono
aver maturato un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi anche come somma di più missioni
con più aziende utilizzatrici all’interno di uno stesso contratto di somministrazione.
Il trattamento di mobilità viene riconosciuto ai lavoratori residenti e domiciliati nel territorio della
Regione Basilicata esclusi dal diritto alla percezione della indennità di mobilità ex L. 223/91,
dell’indennità di disoccupazione o di altra tipologia di trattamento di disoccupazione.
Il trattamento di mobilità riconosciuto non può essere concesso oltre il 31.12.2011 secondo la
normativa vigente.
Ai lavoratori di cui al punto 4) sarà riconosciuta la mobilità in deroga dalla data di cessazione della
mobilità ordinaria per sei mesi o frazioni prorogabili, comunque, non oltre il 31.12.2011.
Ai lavoratori di cui al punto 1 è riconosciuta la mobilità in deroga per 90 giorni e, comunque, non
oltre il 31.12.2011.
Ai lavoratori di cui al punto 3) sarà riconosciuta la mobilità in deroga per sei mesi o frazioni e
comunque, non oltre il 31.12.2011.
Norma transitoria
Le parti si obbligano a rimodulare e/o aggiornare i criteri sopra definiti per l’accesso alla mobilità
in deroga entro il mese di settembre 2011 con particolare riferimento al punto 5), in relazione alle
disponibilità finanziarie ed eventuali modifiche del quadro giuridico amministrativo.
Le OO.SS. chiedono un incontro con i Responsabili delle sedi INPS regionali di Puglia e Basilicata
unitamente alle strutture dipartimentali delle Regioni al fine di dirimere le questioni che attengono
al riconoscimento dell’ammortizzatore in deroga a quei lavoratori lucani licenziati dalle aziende
operanti nel territorio pugliese.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CIG E MOBILITA’ IN DEROGA
L’azienda/datore di lavoro compila la richiesta on line di CIG, CIG Apprendisti, Mobilità in
deroga per i lavoratori di cui ai punti 1), 2) 3), utilizzando il Sistema Informativo della Regione
Basilicata (BASIL), disponibile sul sito www.lavoro.basilicata.it ,a cui si accede dal medesimo
portale, digitando la login e la password già in uso per l’invio delle Comunicazioni Obbligatorie.
Nell’area “Sistema informativo domande ammortizzatori sociali in deroga”, sezione
“Documentazione”, sono disponibili il Manuale Utente, il Libretto Anticrisi e le “Linee operative
per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2011” allegate al presente
accordo.
Per tutto quanto non disposto nelle Linee Operative trovano applicazione, in materia, le
disposizioni di legge e contrattuali.
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L'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga è, altresì, subordinata al rilascio da parte del
lavoratore interessato di una dichiarazione di immediata disponibilità a partecipare ad un intervento
di politica attiva presso il Centro per l'Impiego competente.
In relazione alla mobilità in deroga, i lavoratori di cui ai punti 3) 4), e 5) devono inoltrare l’istanza
alla sede INPS competente che verifica la documentazione ed il possesso dei requisiti previsti e
invia alla Regione l’elenco dei richiedenti per le procedure di autorizzazione; successivamente,
dopo l’autorizzazione regionale, l’INPS liquida l’indennità ai lavoratori interessati.
Ripartizione delle risorse
46% CIG
54% Mobilità in deroga
Monitoraggio
Ai sensi dell’Accordo tra Ministero del Lavoro e Regione Basilicata del 15.06.2011 il Ministero del
Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l’Inps devono verificare costantemente l’andamento
della spesa.
Le Parti concordano che il presente Accordo ha validità fino al 31.12.2011, salvo quanto previsto
alla norma transitoria per la mobilità, e sarà rivisitato alla luce di eventuali modifiche e/o
integrazioni legislative, intese istituzionali .
Letto approvato e sottoscritto.
ASSESSORE
DIRIGENTE GENERALE
DIRIGENTE UFFICIO LAVORO
CONFINDUSTRIA BASILICATA
Federazione Regionale API BASILICATA
CGIL BASILICATA
CISL
UIL
UGL
CISAL
CONFARTIGIANATO
CONFCOMMERCIO
C.N.A.
CONF.S.A.L.
CONFESERCENTI
LEGA COOPERATIVE
CONFCOOPERATIVE
CONFIMPRESEITALIA
CASA
ITALIA LAVORO U.T. BASILICATA
DIRETTORE DELLA DIREZIONE
REGIONALE DEL LAVORO
DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVA
UNITA INTERDIPARTIMENTALE DI
COORDINAMENTO DELLE AZIONI A
TUTELA DELL’OCCUPAZIONE
ABI
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Lavoro - Accordo quadro agosto 2011