A MMORTIZZATORI
IN DEROGA E
FONDI PREVISTI ALL ' ART .
DELLA
L EGGE
3
"F ORNERO "
Palermo, 31 ottobre 2014
Relatore: dott. Massimo Brisciani
ARGOMENTI
PARTE I
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
3
PARTE II
I FONDI DI SOLIDARIETA’
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PARTE I
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
1.FONTI
Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla
riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando la gestione delle situazioni
derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese,
per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di
trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a
settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine
destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione.
(Art 1 D.L. 54/2013)
1.FONTI
Decreto interministeriale n.83473 del 1° agosto 2014
• Stabilisce i criteri generali per la concessione di ammortizzatori sociali in
deroga
• Lascia alle regioni e alle province il compito di disciplinare le modalità di
accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di competenza territoriale
2.SOGGETTI
Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o
prorogato ai lavoratori subordinati – operai, impiegati e quadri – compresi
apprendisti e lavoratori somministrati
Non hanno accesso a tale trattamento i lavoratori per i quali ricorrono le
condizioni per il riconoscimento di analoghe prestazioni previste dalla
normativa vigente
3.CIG IN DEROGA
REQUISITI SOGGETTIVI
Anzianità
lavorativa
Almeno 12 mesi di anzianità presso
l’impresa alla data di inizio del
periodo d’intervento
Per le prestazioni di CIG in deroga relative all’anno 2014 è sufficiente che il
lavoratore abbia maturato un’anzianità lavorativa di 8 mesi
3.CIG IN DEROGA
CAUSALI DI CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO
La sospensione o riduzione dell’orario di lavoro deve essere determinata da una
delle seguenti cause:
• situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili
all’imprenditore o ai lavoratori
• situazione aziendale determinata da situazioni temporanee di mercato
• crisi aziendale
• ristrutturazione o riorganizzazione
Il trattamento non può essere concesso per cessazione di attività d’impresa
3.CIG IN DEROGA – Procedura
CONCESSIONE CIG IN DEROGA SULLA BASE DI ACCORDI REGIONALI
Entro 20 giorni dalla data di inizio della sospensione o della riduzione dell’orario di
lavoro, l’azienda presenta telematicamente all’Inps e alla Regione la domanda di
concessione o proroga del trattamento di CIG in deroga, corredata dall’accordo
Entro 30 giorni la Regione effettua l’istruttoria e, verificata la sussistenza dei
presupposti, determina e comunica all’Inps l’onere connesso al trattamento
integrativo in deroga
Dopo aver accertato la coerenza dell’onere con l’importo stimato preventivamente
nell’accordo, l’Inps eroga il trattamento
In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga
decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della stessa
3.CIG IN DEROGA – Procedura
CONCESSIONE CIG IN DEROGA SULLA BASE DI ACCORDI SOTTOSCRITTI IN
SEDE GOVERNATIVA
Il Mlps, entro 30 giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte
dell’Inps, effettua l’istruttoria per accertare la sussistenza dei presupposti
Il Mlps quantifica l’onere previsto e trasmette il provvedimento di concessione
al Ministero dell’Economia per acquisirne, entro 15 giorni, il parere conforme
Entro 5 giorni dalla concessione, il MLPS trasmette all’Inps copia del
provvedimento
3. CIG IN DEROGA
DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento, in relazione a ciascuna delle unità produttive coinvolte, può
avere una durata massima pari a:
• 11 mesi per l’anno 2014
• 5 mesi per l’anno 2015
Per le imprese soggette alla disciplina in materia di integrazione salariale, il
superamento dei limiti temporali previsto dalla normativa vigente può essere
disposto unicamente in casi eccezionali legati alla necessità di salvaguardare i
livelli occupazionali e in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività
produttiva.
3. CIG IN DEROGA
MONITORAGGIO
Per consentire all’Inps il monitoraggio dei flussi finanziari legati alle concessioni
di trattamenti di integrazione salariale in deroga, le aziende destinatarie del
provvedimento di concessione devono trasmettere mensilmente all’Inps i
modelli per l’erogazione del trattamento, entro e non oltre il venticinquesimo
giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento
4.MOBILITA'
DURATA DEL TRATTAMENTO
Periodo di
riferimento
2014
2015–2016
dal 2017
Periodo (anche non
continuativo) in cui il
lavoratore ha già
beneficiato del trattamento
Durata massima del trattamento
in deroga
Residenti nel
Mezzogiorno
maggiore di 3 anni
5 mesi nel corso del 2014*
+ 3 mesi*
inferiore a 3 anni
7 mesi*
Periodo di fruizione massimo
complessivo: 3 anni e 5 mesi
+ 3 mesi*
inferiore a 3 anni
6 mesi
Periodo di fruizione massimo
complessivo: 3 anni e 4 mesi
+2 mesi
Il trattamento NON potrà più essere erogato
*Si considerano anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell’annualità di
riferimento per effetto di accordi stipulati prima del 1°agosto 2014
4.MOBILITA'
ISTANZA
I lavoratori interessati alla fruizione del trattamento di mobilità in
deroga devono presentare istanza all’Inps entro 60 giorni dalla data di
licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita
4.MOBILITA'
PROCEDURA
• Lavoratori dipendenti da imprese con unità produttive site in un’unica Regione
La Regione adotta i provvedimenti di concessione dei trattamenti di mobilità in
deroga, ne quantifica l’onere finanziario e trasmette i provvedimenti all’Inps
• Lavoratori dipendenti da imprese con unità produttive site in diverse Regioni
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza il MLPS effettua l’istruttoria e,
accertata la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere finanziario e
trasmette lo schema di decreto al Ministero dell’Economia per acquisirne il
parere conforme entro 15 giorni
Entro 5 giorni dall’adozione del decreto interministeriale, il MLPS deve darne
comunicazione all’Inps
PARTE II
FONDI BILATERALI A SOSTEGNO DEL REDDITO
1.FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI
“Al fine di assicurare la definizione di un sistema inteso ad assicurare
adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e
contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la
costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti
dalla normativa in materia di integrazione salariale”
Art. 3, comma 4 L. 92/2012
1.FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI
CARATTERISTICHE DEI FONDI
1) non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS
2) l’istituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla
normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle
imprese che occupano più di 15 dipendenti
3) nei casi previsti dalla normativa in tema di CIGO o CIGS, assicurano la
prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione
salariale con durata non inferiore a un ottavo delle ore lavorabili in
un biennio mobile (monte ore trimestrale) e non superiore al
periodo massimo previsto per la CIGO (proroghe trimestrali fino ad
un massimo complessivo di 12 mesi nel biennio)
1.FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI
FINALITÀ DEI FONDI
1) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi
di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria
2) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, integrativa rispetto all’ASPI
3) erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a lavoratori
che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni
4) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali o dell’Unione europea
2.FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE
FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE
(Decreto Interministeriale del 7 febbraio 2014, pubblicato in G.U. del 6 giugno 2014,
n.129)
Soggetti
datori di lavoro con organico superiore a 15 unità
appartenenti a settori che non abbiano ancora stipulato
contratti collettivi per l’istituzione dei fondi di
solidarietà bilaterali
Il trattamento previsto dal fondo residuale non si applica a favore del personale
dirigente, salvo che il fondo settoriale non lo preveda espressamente
2.FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE
PRESTAZIONE
Il fondo eroga ai lavoratori sospesi, o la cui attività sia stata ridotta,
un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale al
netto della riduzione del 5,84%
2.FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE
Le imprese interessate devono versare
• un contributo ordinario mensile
Aliquota pari allo 0,50% della retribuzione imponibile dei lavoratori dipendenti
di cui :
• un terzo a carico del lavoratore
• due terzi a carico del datore di lavoro
• un contributo addizionale
In caso di ricorso all’ammortizzatore sociale per sospensione o riduzione
dell’attività, il datore di lavoro dovrà versare al Fondo un contributo addizionale
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse pari al:
• 3% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti
• 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti
2.FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE
DURATA
La prestazione può essere erogata al massimo per tre mesi continuativi,
con possibile proroga trimestrale fino ad un massimo di nove mesi in un
biennio mobile in casi eccezionali
Durante i periodi di sospensione, al lavoratore è riconosciuta la copertura
contributiva ai fini pensionistici
2.FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE
LIMITI
Il fondo potrà riconoscere prestazioni solo nei limiti delle proprie
disponibilità
A partire dal 1° gennaio 2020 potranno essere erogate prestazioni nei limiti
dei contributi versati da ciascuna impresa negli otto anni precedenti,
dedotte le prestazioni già autorizzate
Brisciani & Partners srl
via G. B. Pergolesi, 24 20124
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