Area politiche per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione Servizio Formazione Professionale Incontro tecnico Il percorso della Regione Puglia verso la creazione del Sistema Regionale delle Competenze Bari, 17 luglio 2013 1 Il percorso della Regione Puglia per la creazione di un Sistema Regionale delle Competenze Livello europeo -Strategia Europa 2020 -Raccomandazioni PE e Consiglio EU su EQF-ECVETEUROPASS… Livello nazionale Livello regionale -Linee guida per la Formazione 2010 -Progetto Interregionale “Verso la costruzione di un sistema di certificazione delle competenze”; -Riforma dell’apprendistato; - Percorsi di IeFP; - IFTS -L.92/2012 Riforma del Mercato del Lavoro L.R. 7 agosto 2002, n. 15 riforma la formazione professionale: -Art. 30: certificazione competenze - Art.31: credito formativo D.G.R. Puglia n. n.1862/2010 Adesione al Progetto Interregionale “Verso la costruzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze” Asse V PO FSE 2007-2013 “Protocollo d’Intesa per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze” D.G.R. Puglia n. 1604 del D.G.R. Toscana n. 778 12 luglio 2011 del 12 settembre 2011 2 Il Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana I risultati attesi (1/2) 1. Trasferimento e adattamento della struttura metodologica del Sistema regionale di riconoscimento e certificazione delle competenze Atto di Indirizzi descrittivo del percorso di costruzione del Sistema Regionale delle Competenze nella Regione Puglia 2. Trasferimento e adattamento del Repertorio di standard professionali, di standard di percorso e di standard per i processi di riconoscimento e certificazione delle competenze e sperimentazione dello stesso. STANDARD PROFESSIONALI Repertorio Sperimentale delle Figure Professionali nel settore socio sanitario (declinate per Aree di Attività e Unità di Competenze) STANDARD FORMATIVI Standard per i percorsi di formazione professionale nella filiera IFTS STANDARD FORMATIVI COMPETENZE STANDARD PROFESSIONALI STANDARD DI RICONOSCIMENTO E CERTIFICAZIONE STANDARD DI RICONOSCIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Referenziazione delle qualificazioni regionali all’EQF Standard regionali minimi di certificazione Standard minimi della figura del “Valutatore delle competenze” 3 Gli Indirizzi Generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze RP DGR n. 2273/2012 Indirizzi Generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico Regionale Principali premesse richiamate dalla DGR Strategia Europa 2020 I Paesi Membri devono dotarsi di una serie di dispositivi che garantiscano ai cittadini tutte le condizioni di spendibilità delle competenze acquisite. Linee Guida Formazione Accordo 19 aprile 2012 Le parti concordano su “l’impiego diffuso del metodo concreto di apprendimento per competenze”. Accordo per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato (ai sensi del D.Lgs 167/2011) L. 92/2012 “Riforma del mercato del lavoro” Demanda a future intese le disposizioni relative alla valorizzazione del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica Finalità della DGR Dotare il sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro di un Sistema Regionale di Competenze (SRC), basato su standard professionali, formativi e di certificazione, che costituiscono i riferimenti per l’identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze Identificare il SRC come linguaggio di riferimento e supporto della programmazione e della realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro Fissare gli obiettivi finali del percorso regionale per un sistema integrato di LifeLong Learning (LLL) Istituire il Comitato Tecnico che seguirà tutti i passaggi e gli step del percorso Definire la composizione e le funzioni del Comitato Tecnico 4 Composizione e funzioni del Comitato Tecnico (2/2) Comitato Tecnico: funzioni Funzioni a) b) Funzioni propositive e consultive in ordine alla definizione del sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze in Regione Puglia Attivazione dei “tavoli tematici” specifici su materie di interesse del Comitato (esempio: certificazione in Apprendistato, figure di specifici settori, etc..) Ambiti tematici Al fine di garantire la spendibilità delle competenze acquisite in linea con le politiche europee e nazionali, il Comitato si esprime riguardo a: a) Definizione di un sistema regionale di riconoscimento delle competenze dei singoli individui in raccordo ad un sistema nazionale di standard minimi di competenze b) Individuazione di strumenti, procedure e modalità per l’integrazione del sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze nelle politiche di istruzione, orientamento, formazione e di politiche attive del lavoro c) Istituzione ed aggiornamento di un “Repertorio Regionale delle Figure Professionali” articolato in settori economici, Figure professionali, Aree di attività e Unità di competenze d) Definizione di standard formativi per la progettazione e della realizzazione dei percorsi formativi e) Definizione di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze che favoriscano la messa in trasparenza, la ricostruzione, il riconoscimento e la certificazione degli apprendimenti e delle competenze dei cittadini acquisite in contesti formali, non formali ed informali; f) Condivisione di prassi, studi e materiali relativi agli standard professionali, formativi e di certificazione anche in ottica di ideazione, proposta e diffusione di studi e progetti nelle materie in oggetto anche con la collaborazione con settori regionali competenti nelle materie in oggetto. 5 Il quadro nazionale: Legge 92/2012 e Dlgs 13/2013 Le novità introdotte dalla Riforma Fornero in materia di certificazione delle competenze Legge n. 92/2012 cd. Legge Fornero (art. 4, commi 58 e 68) Richiede l’adozione al Governo, entro 6 mesi dall’adozione della Legge Fornero, di uno più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali. Negli stessi atti si richiede la definizione di: standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi che contengano gli elementi per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo; criteri per la definizione e l’aggiornamento, almeno ogni 3 anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali; modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino. Decreto legislativo 13/2013 In attuazione di quanto richiesto dalla L. Fornero, è stato approvato il decreto legislativo sulla definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimento non formali e informali degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Caratteristiche principali del decreto legislativo a Descrizione di un elenco di definizioni in materia di certificazione degli apprendimenti non formali e informali b Definizione di un insieme di elementi minimi sul Sistema Nazionale di certificazione delle competenze c Definizione degli standard minimi di: Processo; Attestazione; Sistema. d Istituzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e di istruzione e formazione professionale e delle qualificazioni professionali 6 Il quadro nazionale: Legge 92/2012 e Dlgs 13/2013 Le caratteristiche del decreto sulla validazione degli apprendimenti non formali e informali Il decreto definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e la valorizzazione degli apprendimenti non formali, informali e gli standard minimi del Sistema nazionale di certificazione delle competenze • Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta • Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di istruzione e formazione dell’apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese • Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. •Insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze •Sono oggetto di certificazione le competenze riferite alle qualificazioni nei repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro Europeo delle Qualificazioni • Il processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze parte dalla richiesta delle persona e si fonda sulla valorizzazione delle esperienze di vita, di studio e di lavoro • I documenti di validazione o certificati rilasciati rispettivamente a conclusione dell’individuazione e validazione e certificazione costituiscono atti pubblici • Gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione operano in modo autonomo • Il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fonda sulla realizzazione di una dorsale unica informativa mediante: •la progressiva interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti • l’istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e di istruzione e formazione professionale e delle qualificazioni esistenti 14 14 Il quadro nazionale: Legge 92/2012 e Dlgs 13/2013 Le caratteristiche del decreto sulla validazione degli apprendimenti non formali e informali Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio 1 Standard minimi di processo Articolazione dei servizi nelle seguenti fasi: IDENTIFICAZIONE: fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni. In caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell’analisi e documentazione dell’esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a uno o più qualificazioni; VALUTAZIONE; fase finalizzata all’accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l’adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute ATTESTAZIONE; fase finalizzata al rilascio di titoli, documenti di validazione o certificati, standardizzati ai sensi del decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a uno o più qualificazioni. Adozione di misure di informazione e orientamento personalizzate in favore dei destinatari del servizio 2 Standard minimi di attestazione 3 Standard minimi di sistema 1) Nei documenti di validazione o certificati rilasciati devono essere presenti alcuni elementi minimi, tra cui, in particolare: a) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, denominazione, repertorio e qualificazione di riferimento (referenziazione a EQF, codici ATECO e CP ISTAT); b) i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze: per l’apprendimento formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo, nel caso siano informali e non formali, invece, sono da indicare i dati essenziali relativi all’esperienza svolta. 2) La registrazione dei documenti di validazione o certificati rilasciati in conformità al Libretto formativo del cittadino e in interoperabilità con la dorsale informativa unica. L’ente pubblico titolare è tenuto a garantire alcuni standard minimi di sistema, tra cui, in particolare, risalta: 1) l’adozione delle norme generali, dei LEP e degli standard minimi di processo nei rispettivi repertori regionali; 2) l’adozione di misure di informazione sulle opportunità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni; 3) la previsione di requisiti professionali idonei per chi eroga i servizi citati; 4) la funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell’ambito della dorsale unica informativa. 8 Il quadro nazionale: Legge 92/2012 e Dlgs 13/2013 Le caratteristiche del decreto sulla validazione degli apprendimenti non formali e informali Il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e di istruzione e formazione professionale e delle qualificazioni professionali Definizione Costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e di istruzione e formazione professionale e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea Costituzione Il Repertorio è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e di istruzione e formazione professionale, nonché dalle qualificazioni professionali e delle relative competenze tra cui anche il Repertorio del D. Lgs. 167/2011, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti. Standard minimi dei Repertori inclusi nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e istruzione e formazione professionale delle qualificazioni professionali 1.Identificazione dell’ente pubblico titolare 2.Identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio 3.Referenziazione delle qualificazioni, ove possibile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale 4.Referenziazione del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni, in coerenza con il rapporto nazionale di referenziazione 5.Il MLPS e il MIUR rendono pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica il Repertorio nazionale 9 Il sistema toscano delle competenze: l’architettura del RRFP Standard professionali Il Sistema Regionale delle Competenze (SRC) Repertorio Regionale delle Figure Professionali = le caratteristiche minime che descrivono i contenuti di professionalità delle principali figure professionali 1. la progettazione e realizzazione di interventi e servizi; 2. la certificazione delle competenze, anche attraverso la validazione di quelle acquisite in contesti non formali ed informali; 3. il monitoraggio e la rilevazione dei fabbisogni di formazione espressi dal sistema economico-produttivo e del lavoro; 4. la valutazione ex ante dei progetti per la verifica della rispondenza dell’offerta formativa ai fabbisogni rilevati ed alle esigenze degli utenti 10 Il sistema toscano delle competenze: l’architettura del RRFP Standard professionali La Figura professionale raccoglie i riferimenti minimi per la descrizione della professionalità e per la comunicazione tra i sistemi Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro; per essere funzionale a tale scopo essa è: concepita a “banda larga”; definita in termini di attività lavorativa/professionale svolta a presidio dei processi; costruita attraverso descrittori condivisi, prioritariamente centrati su attività/compiti connotativi della professionalità, non dei ruoli professionali effettivamente agiti nei contesti di lavoro, nè dei modi e percorsi con cui la professionalità viene appresa. Il Profilo professionale: costituisce la declinazione della figura, in più determinate e specifiche ”fisionomie” professionali. 11 Il sistema toscano delle competenze: l’architettura del RRFP La Figura professionale raccoglie i riferimenti minimi nazionali per la descrizione della professionalità. I descrittori della Figura professionale Denominazione della figura Indica il nome assegnato alla figura professionale repertoriata e descritta Settore di riferimento 1° livello del sistema di classificazione delle figure professionali Ambito di attività 2° livello del sistema di classificazione delle figure professionali Livello di complessità Specifica il grado di complessità di esercizio del ruolo secondo i tre gruppi individuati (A, B, C); permette la connessione con i livelli europei di qualificazione Descrizione sintetica della figura Indica i principali compiti svolti dalla figura, la descrizione dei prerequisiti (titoli di studio, ecc.), le tendenze evolutive ed i contesti lavorativi possibili. Indici di conversione Contesto d’esercizio Esplicita le corrispondenze tra la figura professionale in oggetto e le figure individuate e descritte dai principali attori istituzionali del Paese (sistemi di classificazione ATECO, ISCO, CP ISTAT, EXCELSIOR, il repertorio delle professioni ISFOL e le indagini sui fabbisogni realizzate da OBNF, EBNA, ENFEA, i Repertori regionali) Tipologia Rapporti di lavoro Collocazione contrattuale Collocazione organizzativa Opportunità sul mercato del lavoro Percorsi formativi Titolo che consente un rapido richiamo della natura delle attività e degli oggetti che rientrano all’interno dell’ADA . Descrive il tipo di contributo che la specifica AdA fornisce rispetto al più generale processo di produzione di beni e/o servizi a cui fa riferimento. Codice numerico che identifica ciascuna delle UC di tutte le figure professionali. Capacità Competenze Fonti documentarie Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale Conoscenze 20 Il sistema toscano delle competenze: l’architettura del RRFP Principali “regole” per la standardizzazione delle descrizioni (1/2) laddove possibile è stata utilizzata una sintassi predefinita (addetto, tecnico, responsabile) in relazione ai gruppi di complessità di esercizio + area di operatività. denominazioni predefinite: 24 settori del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. denominazioni predefinite: 1. amministrazione e gestione, 2. commerciale, comunicazione e vendita, 3. progettazione, ricerca e sviluppo, 4. programmazione della produzione, acquisti e logistica, 5. manutenzione e riparazione, 6. produzione di beni e servizi. denominazioni predefinite: 1.“addetto”; 2.“tecnico”; 3.“responsabile” . condivisa una sintassi comune, pur con una certa variabilità che non è stata eliminata. 13 Il sistema toscano delle competenze: l’architettura del RRFP Principali “regole” per la standardizzazione delle descrizioni (2/2) Contesto d’esercizio Tipologia Rapporti di lavoro Collocazione contrattuale Collocazione organizzativa Opportunità sul mercato del lavoro Percorsi formativi condivise le tipologie di “oggetti” da descrivere, e, in parte, la sintassi utilizzata codifiche predefinite denominazioni predefinite condivisa la sintassi utilizzata; numero minimo 3 condivisa la sintassi utilizzata codice numerico attribuito dal sistema condivisa la sintassi utilizzata; numero minimo 3 condivisa la sintassi utilizzata; numero minimo 3 14