Area politiche per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione
Servizio Formazione Professionale
Incontro tecnico
Il percorso della Regione Puglia verso la creazione del
Sistema Regionale delle Competenze
Bari, 17 luglio 2013
1
Il percorso della Regione Puglia per la creazione di un Sistema Regionale
delle Competenze
Livello
europeo
-Strategia Europa 2020
-Raccomandazioni PE e
Consiglio EU su EQF-ECVETEUROPASS…
Livello
nazionale
Livello
regionale
-Linee guida per la
Formazione 2010
-Progetto
Interregionale
“Verso la
costruzione di un
sistema di
certificazione delle
competenze”;
-Riforma
dell’apprendistato;
- Percorsi di IeFP;
- IFTS
-L.92/2012 Riforma
del Mercato del
Lavoro
L.R. 7 agosto 2002, n. 15
riforma la formazione
professionale:
-Art. 30: certificazione
competenze
- Art.31: credito formativo
D.G.R. Puglia n. n.1862/2010
Adesione al Progetto
Interregionale “Verso la
costruzione di un sistema
nazionale di certificazione
delle competenze”
Asse V PO FSE 2007-2013
“Protocollo d’Intesa per la collaborazione in materia di standard per
il riconoscimento e la certificazione delle competenze”
D.G.R. Puglia n. 1604 del
D.G.R. Toscana n. 778
12 luglio 2011
del 12 settembre 2011
2
Il Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana
I risultati attesi (1/2)
1.
Trasferimento e adattamento della struttura metodologica del Sistema regionale di riconoscimento e
certificazione delle competenze
Atto di Indirizzi descrittivo del percorso
di costruzione del Sistema Regionale
delle Competenze nella Regione Puglia
2.
Trasferimento e adattamento del Repertorio di standard professionali, di standard di percorso e di standard
per i processi di riconoscimento e certificazione delle competenze e sperimentazione dello stesso.
STANDARD
PROFESSIONALI
Repertorio Sperimentale
delle Figure Professionali
nel settore socio
sanitario (declinate per
Aree di Attività e Unità di
Competenze)
STANDARD FORMATIVI
Standard per i percorsi di
formazione professionale nella
filiera IFTS
STANDARD FORMATIVI
COMPETENZE
STANDARD
PROFESSIONALI
STANDARD DI
RICONOSCIMENTO E
CERTIFICAZIONE
STANDARD DI
RICONOSCIMENTO E
CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE
Referenziazione
delle
qualificazioni
regionali all’EQF
Standard regionali
minimi di certificazione
Standard minimi
della figura del
“Valutatore delle
competenze”
3
Gli Indirizzi Generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze RP
DGR n.
2273/2012
Indirizzi Generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e
istituzione del Comitato Tecnico Regionale
Principali premesse richiamate dalla DGR
Strategia Europa 2020
I Paesi Membri devono dotarsi
di una serie di dispositivi che
garantiscano ai cittadini tutte le
condizioni di spendibilità delle
competenze acquisite.
Linee Guida Formazione
Accordo 19 aprile 2012
Le parti concordano su
“l’impiego diffuso del metodo
concreto di apprendimento
per competenze”.
Accordo per la definizione di un
sistema nazionale di
certificazione delle
competenze comunque
acquisite in apprendistato (ai
sensi del D.Lgs 167/2011)
L. 92/2012 “Riforma del mercato del
lavoro”
Demanda a future intese le disposizioni
relative alla valorizzazione del patrimonio
culturale e professionale comunque
accumulato dai cittadini e dai lavoratori
nella loro storia personale e professionale,
da documentare attraverso la piena
realizzazione di una dorsale informativa
unica
Finalità della DGR
Dotare il sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro di un Sistema
Regionale di Competenze (SRC), basato su standard professionali, formativi e di
certificazione, che costituiscono i riferimenti per l’identificazione, il riconoscimento e
la certificazione delle competenze
Identificare il SRC come linguaggio di riferimento e supporto della programmazione
e della realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione
professionale e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro
Fissare gli obiettivi finali del percorso regionale per un sistema integrato di LifeLong
Learning (LLL)
Istituire il Comitato Tecnico che seguirà tutti i passaggi e gli step del percorso
Definire la composizione e le funzioni del Comitato Tecnico
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Composizione e funzioni del Comitato Tecnico (2/2)
Comitato Tecnico: funzioni
Funzioni
a)
b)
Funzioni propositive e
consultive in ordine alla
definizione del sistema di
riconoscimento e
certificazione delle
competenze in Regione
Puglia
Attivazione dei “tavoli
tematici” specifici su
materie di interesse del
Comitato (esempio:
certificazione in
Apprendistato, figure di
specifici settori, etc..)
Ambiti tematici
Al fine di garantire la spendibilità delle competenze acquisite in linea
con le politiche europee e nazionali, il Comitato si esprime riguardo a:
a) Definizione di un sistema regionale di riconoscimento delle
competenze dei singoli individui in raccordo ad un sistema
nazionale di standard minimi di competenze
b) Individuazione di strumenti, procedure e modalità per
l’integrazione del sistema di riconoscimento e certificazione
delle competenze nelle politiche di istruzione, orientamento,
formazione e di politiche attive del lavoro
c) Istituzione ed aggiornamento di un “Repertorio Regionale delle
Figure Professionali” articolato in settori economici, Figure
professionali, Aree di attività e Unità di competenze
d) Definizione di standard formativi per la progettazione e della
realizzazione dei percorsi formativi
e) Definizione di standard per il riconoscimento e la certificazione
delle competenze che favoriscano la messa in trasparenza, la
ricostruzione, il riconoscimento e la certificazione degli
apprendimenti e delle competenze dei cittadini acquisite in contesti
formali, non formali ed informali;
f) Condivisione di prassi, studi e materiali relativi agli standard
professionali, formativi e di certificazione anche in ottica di
ideazione, proposta e diffusione di studi e progetti nelle materie in
oggetto anche con la collaborazione con settori regionali
competenti nelle materie in oggetto.
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Il quadro nazionale: Legge 92/2012 e Dlgs 13/2013
Le novità introdotte dalla Riforma Fornero in materia di certificazione delle competenze
Legge n. 92/2012
cd. Legge Fornero
(art. 4, commi 58 e 68)
Richiede l’adozione al Governo, entro 6 mesi dall’adozione della Legge Fornero, di uno più decreti
legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per
l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali.
Negli stessi atti si richiede la definizione di:
standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi che contengano gli elementi
per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed
europeo;
criteri per la definizione e l’aggiornamento, almeno ogni 3 anni, del repertorio nazionale dei
titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo
ed alle anagrafi del cittadino.
Decreto legislativo
13/2013
In attuazione di quanto richiesto dalla L. Fornero, è stato approvato il decreto legislativo sulla
definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e
validazione degli apprendimento non formali e informali degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze.
Caratteristiche principali del decreto legislativo
a
Descrizione di un
elenco di definizioni in
materia di certificazione
degli apprendimenti
non formali e informali
b
Definizione di un
insieme di elementi
minimi sul Sistema
Nazionale di
certificazione delle
competenze
c
Definizione degli
standard minimi di:
Processo;
Attestazione;
Sistema.
d
Istituzione del Repertorio
nazionale dei titoli di
istruzione e di istruzione
e formazione
professionale e delle
qualificazioni
professionali
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Il quadro nazionale: Legge 92/2012 e Dlgs 13/2013
Le caratteristiche del decreto sulla validazione degli apprendimenti non formali e informali
Il decreto definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e la valorizzazione degli
apprendimenti non formali, informali e gli standard minimi del Sistema nazionale di certificazione delle competenze
• Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e
formazione e nelle università e istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e che si
conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di
una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche
in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta
• Apprendimento caratterizzato da una scelta
intenzionale della persona, che si realizza al di fuori
dei sistemi di istruzione e formazione
dell’apprendimento formale, in ogni organismo che
persegua scopi educativi e formativi, anche del
volontariato, del servizio civile nazionale e del privato
sociale e nelle imprese
• Apprendimento che, anche a prescindere da una
scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da
parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita
quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo,
nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del
tempo libero.
•Insieme dei servizi di individuazione e validazione e
certificazione delle competenze
•Sono oggetto di certificazione le competenze riferite alle
qualificazioni nei repertori codificati a livello nazionale o
regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro
Europeo delle Qualificazioni
• Il processo di individuazione, validazione e certificazione
delle competenze parte dalla richiesta delle persona e
si fonda sulla valorizzazione delle esperienze di vita,
di studio e di lavoro
• I documenti di validazione o certificati rilasciati
rispettivamente a conclusione dell’individuazione e
validazione e certificazione costituiscono atti pubblici
• Gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di
certificazione operano in modo autonomo
• Il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione e
validazione e certificazione delle competenze si fonda
sulla realizzazione di una dorsale unica informativa
mediante:
•la progressiva interoperabilità delle banche dati
centrali e territoriali esistenti
• l’istituzione del repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e di istruzione e formazione professionale
e delle qualificazioni esistenti
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Il quadro nazionale: Legge 92/2012 e Dlgs 13/2013
Le caratteristiche del decreto sulla validazione degli apprendimenti non formali e informali
Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio
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Standard minimi
di processo
Articolazione dei servizi nelle seguenti fasi:
IDENTIFICAZIONE: fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona
riconducibili a una o più qualificazioni. In caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un
supporto alla persona nell’analisi e documentazione dell’esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a
uno o più qualificazioni;
VALUTAZIONE; fase finalizzata all’accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più
qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l’adozione di specifiche
metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute
ATTESTAZIONE; fase finalizzata al rilascio di titoli, documenti di validazione o certificati, standardizzati ai sensi
del decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a uno o più
qualificazioni.
Adozione di misure di informazione e orientamento personalizzate in favore dei destinatari del servizio
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Standard minimi
di attestazione
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Standard minimi
di sistema
1) Nei documenti di validazione o certificati rilasciati devono essere presenti alcuni elementi minimi, tra cui, in
particolare:
a) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, denominazione, repertorio e qualificazione di
riferimento (referenziazione a EQF, codici ATECO e CP ISTAT);
b) i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze: per l’apprendimento formale sono da
indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo, nel caso siano informali e non formali, invece, sono da
indicare i dati essenziali relativi all’esperienza svolta.
2) La registrazione dei documenti di validazione o certificati rilasciati in conformità al Libretto formativo del cittadino
e in interoperabilità con la dorsale informativa unica.
L’ente pubblico titolare è tenuto a garantire alcuni standard minimi di sistema, tra cui, in particolare, risalta:
1) l’adozione delle norme generali, dei LEP e degli standard minimi di processo nei rispettivi repertori regionali;
2) l’adozione di misure di informazione sulle opportunità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione
per individui e organizzazioni;
3) la previsione di requisiti professionali idonei per chi eroga i servizi citati;
4) la funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell’ambito della dorsale unica informativa.
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Il quadro nazionale: Legge 92/2012 e Dlgs 13/2013
Le caratteristiche del decreto sulla validazione degli apprendimenti non formali e informali
Il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e di istruzione e formazione professionale e delle qualificazioni professionali
Definizione
Costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze,
attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche
descrittivi, dei titoli di istruzione e di istruzione e formazione professionale e delle
qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema
condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea
Costituzione
Il Repertorio è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e di istruzione e
formazione professionale, nonché dalle qualificazioni professionali e delle relative
competenze tra cui anche il Repertorio del D. Lgs. 167/2011, codificati a livello
nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti.
Standard minimi dei Repertori
inclusi nel Repertorio nazionale
dei titoli di istruzione e
istruzione e formazione
professionale delle qualificazioni
professionali
1.Identificazione dell’ente pubblico titolare
2.Identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il
repertorio
3.Referenziazione delle qualificazioni, ove possibile, ai codici statistici di riferimento
delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle
unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico
nazionale
4.Referenziazione del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni, in coerenza
con il rapporto nazionale di referenziazione
5.Il MLPS e il MIUR rendono pubblicamente accessibile e consultabile per via
telematica il Repertorio nazionale
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Il sistema toscano delle competenze: l’architettura del RRFP
Standard professionali
Il Sistema Regionale delle
Competenze (SRC)
Repertorio Regionale
delle Figure Professionali
=
le caratteristiche minime
che descrivono i contenuti
di professionalità delle
principali figure
professionali
1. la progettazione e realizzazione di
interventi e servizi;
2. la certificazione delle competenze,
anche attraverso la validazione di
quelle acquisite in contesti non
formali ed informali;
3. il monitoraggio e la rilevazione dei
fabbisogni di formazione espressi
dal sistema economico-produttivo e
del lavoro;
4. la valutazione ex ante dei progetti
per la verifica della rispondenza
dell’offerta formativa ai fabbisogni
rilevati ed alle esigenze degli utenti
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Il sistema toscano delle competenze: l’architettura del RRFP
Standard professionali
La Figura professionale raccoglie i riferimenti minimi per la descrizione della
professionalità e per la comunicazione tra i sistemi Istruzione, Formazione
Professionale e Lavoro; per essere funzionale a tale scopo essa è:
concepita a “banda larga”;
definita in termini di attività lavorativa/professionale svolta a presidio dei
processi;
costruita attraverso descrittori condivisi, prioritariamente centrati su
attività/compiti connotativi della professionalità, non dei ruoli professionali
effettivamente agiti nei contesti di lavoro, nè dei modi e percorsi con cui la
professionalità viene appresa.
Il Profilo professionale: costituisce la declinazione della figura, in più
determinate e specifiche ”fisionomie” professionali.
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Il sistema toscano delle competenze: l’architettura del RRFP
La Figura professionale raccoglie i riferimenti minimi nazionali per la descrizione della professionalità.
I descrittori della Figura professionale
Denominazione della figura
Indica il nome assegnato alla figura professionale repertoriata e descritta
Settore di riferimento
1° livello del sistema di classificazione delle figure professionali
Ambito di attività
2° livello del sistema di classificazione delle figure professionali
Livello di complessità
Specifica il grado di complessità di esercizio del ruolo secondo i tre gruppi individuati
(A, B, C); permette la connessione con i livelli europei di qualificazione
Descrizione sintetica della
figura
Indica i principali compiti svolti dalla figura, la descrizione dei prerequisiti (titoli di
studio, ecc.), le tendenze evolutive ed i contesti lavorativi possibili.
Indici di conversione
Contesto d’esercizio
Esplicita le corrispondenze tra la figura professionale in oggetto e le figure individuate
e descritte dai principali attori istituzionali del Paese (sistemi di classificazione ATECO,
ISCO, CP ISTAT, EXCELSIOR, il repertorio delle professioni ISFOL e le indagini sui
fabbisogni realizzate da OBNF, EBNA, ENFEA, i Repertori regionali)
Tipologia Rapporti di lavoro
Collocazione contrattuale
Collocazione organizzativa
Opportunità sul mercato del lavoro
Percorsi formativi
Titolo che consente un
rapido richiamo della natura
delle attività e degli oggetti
che rientrano all’interno
dell’ADA .
Descrive il tipo di contributo
che la specifica AdA fornisce
rispetto al più generale
processo di produzione di
beni e/o servizi a cui fa
riferimento.
Codice numerico che
identifica ciascuna delle UC
di tutte le figure
professionali.
Capacità
Competenze
Fonti documentarie
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e
personale
Conoscenze
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Il sistema toscano delle competenze: l’architettura del RRFP
Principali “regole” per la standardizzazione delle descrizioni (1/2)
laddove possibile è stata utilizzata una sintassi predefinita
(addetto, tecnico, responsabile) in relazione ai gruppi di
complessità di esercizio + area di operatività.
denominazioni predefinite: 24 settori del Repertorio
Regionale delle Figure Professionali.
denominazioni predefinite:
1. amministrazione e gestione,
2. commerciale, comunicazione e vendita,
3. progettazione, ricerca e sviluppo,
4. programmazione della produzione, acquisti e logistica,
5. manutenzione e riparazione,
6. produzione di beni e servizi.
denominazioni
predefinite: 1.“addetto”;
2.“tecnico”;
3.“responsabile”
.
condivisa una sintassi comune, pur con una certa
variabilità che non è stata eliminata.
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Il sistema toscano delle competenze: l’architettura del RRFP
Principali “regole” per la standardizzazione delle descrizioni (2/2)
Contesto d’esercizio
Tipologia Rapporti di lavoro
Collocazione contrattuale
Collocazione organizzativa
Opportunità sul mercato del lavoro
Percorsi formativi
condivise le tipologie di “oggetti” da
descrivere, e, in parte, la sintassi utilizzata
codifiche predefinite
denominazioni predefinite
condivisa la sintassi utilizzata; numero minimo 3
condivisa la sintassi utilizzata
codice numerico attribuito dal sistema
condivisa la sintassi utilizzata; numero minimo 3
condivisa la sintassi utilizzata; numero minimo 3
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Il Sistema Regionale delle Competenze