Manovra Bis
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a cura di Antonio Gigliotti
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Manovra Bis
Indice
Manovra Bis
1. Aumento IVA dal 20% al 21%
pag. 3
2. Aumento delle imposte per le cooperative
pag. 8
3. Il contributo di solidarietà
pag. 10
4. La tassazione delle rendite finanziarie
pag. 18
5. Limite alla circolazione del contante
pag. 25
6. Studi di settore nuovi rischi
pag. 29
7. Sospensione dei professionisti in caso di mancata emissione delle
pag. 33
fatture
8. Recupero somme del condono 2002
pag. 36
9. La stretta per la società di comodo
pag. 41
10. Sconto sanzioni per professionisti e imprese
pag. 47
11. Indagini finanziarie e archivio dei rapporti
pag. 54
12. Evasione fiscale: le modifiche della Manovra bis
pag. 59
13. Detrazione 36% può rimanere al venditore
pag. 67
14. Intestazioni fittizie di beni
pag. 71
15. Liberalizzazione delle professioni
pag. 74
16. Liberalizzazione e servizi pubblici locali
pag. 83
17. Aumento IPT auto
pag. 90
18. Liberalizzazione orari negozi
pag. 94
19. Pagamenti on-line alla P.A.
pag. 97
20. Lotta all’evasione fiscale nei comuni
pag. 101
21. Evasione balneare
pag. 107
22. Ritorna il Sistri con un'unica data
pag. 111
23. SCIA:cambiano i rapporti
pag. 118
24. Giustizia
pag. 126
25. L’aumento graduale delle pensioni di anzianità
pag. 137
26. Stage e Tirocini
pag. 140
27. Imposta di bollo sui money transfer all’estero
pag. 143
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Manovra Bis
1. Aumento IVA dal 20% al 21%
Con la manovra bis è stata aumentata al 21% l'aliquota ordinaria dell'Iva per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizio effettuate nel territorio nazionale. Restano invariate, invece, le
aliquote ridotte del 4 e del 10 per cento.
In considerazione della nuova aliquota del 21%, viene poi modificato il secondo comma
dell'art. 27 del dpr 633/72, adeguando le modalità di calcolo dell'imposta da parte dei soggetti
che annotano i corrispettivi lordi.
Infine è stato previsto che la variazione dell'aliquota non si applicherà alle operazioni
effettuate nei confronti dello stato e degli altri enti e istituti indicati nel quinto comma dell'art
6, dpr 633/72 (enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, camere di commercio ecc.),
per le quali, prima del 17 settembre, sia stata emessa e registrata la fattura, ancorché alla
stessa data il corrispettivo non sia stato pagato.
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Manovra Bis
1. La novità introdotta dal Decreto Sviluppo
Con la manovra di Ferragosto l’aliquota Iva del 20% è stata aumentata al 21%.
Art. 2 comma 2 bis lett. a) D.L. 138/2011
“L’aliquota dell’imposta è stabilità nella misura del ventuno per
cento della base imponibile dell’operazione.”
ALIQUOTA IVA ORDINARIA
Dal 20%
Al 21%
2. Decorrenza
L’aumento dell'aliquota dal 20 al 21%:
¾
non avrà carattere temporaneo;
¾
è stata introdotta con la legge 148/2011 di conversione del decreto legge 138/2011 e
non con un decreto del presidente del consiglio.
Questo significa che l’aumento è scattato il 17 settembre data di entrata in vigore della legge
148/2011 di conversione del decreto legge 138/2011.
DECORRENZA ALIQUOTA AL 21%
17 settembre 2011
3. Effetti
Al riguardo si fa presente che per individuare l'aliquota applicabile all'operazione, occorre fare
riferimento al cosiddetto “momento di effettuazione” che è differenziato per le cessioni di beni
e per le prestazioni di servizi.
3.1 Cessione di beni
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.p.r 633/72:
“Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se
riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni
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Manovra Bis
mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente,
tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento
in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di
un anno dalla consegna o spedizione”
Per le cessioni di beni quindi in linea di principio, salvo alcuni casi particolari, valgono i
seguenti criteri:
¾
le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o spedizione
¾
le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del
contratto a effetti reali (non vale il contratto preliminare).
Se però gli effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento successivo rispetto ai
suddetti eventi, la cessione si considera effettuata:
nel momento in cui tali effetti si producono (per esempio, la vendita immobiliare
sottoposta a condizione sospensiva si considera effettuata al verificarsi della condizione).
3.2 Prestazioni di servizi
In linea generale le prestazioni di servizi si considerano effettuate:
all’atto del pagamento (e nella misura in cui esso avviene).
Non ha incede alcuna rilevanza l’avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte della prestazione.
4.3 Anticipazione del momento di effettuazione
Se prima della data di entrata in vigore dell'aumento (17 settembre) viene pagato il
corrispettivo o viene emessa la fattura in relazione alla vendita di un immobile che sarà
stipulata, ovvero di un bene mobile che sarà consegnato, dopo tale data, sull'importo pagato o
fatturato prima si applica la vecchia aliquota.
5. Operazioni ad esigibilità differita con lo Stato
Una deroga particolare è stata portata per coloro che effettuano l’operazione con la “Iva ad
esigibilità differita”.
La manovra bis per tali operazioni ha previsto che:
se la fattura è stata emessa e contemporaneamente registrata dal fornitore fino 16
settembre (giorno precedente alla data di entrata in vigore della maggiorazione), si
mantiene l'aliquota del 20% anche se il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
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6. Scorporo per i commercianti al minuto
Infine in considerazione della nuova aliquota del 21%, viene poi modificato il secondo comma
dell'art. 27 del D.p.r. 633/72, adeguando le modalità di calcolo dell'imposta da parte dei
commercianti al minuto.
Dato che i soggetti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 certificano i corrispettivi delle operazioni
effettuate mediante scontrino o ricevuta (le quali comprendendo l’imposta) in sede di
liquidazione è necessario scorporare il tributo.
Secondo metodo: matematico
Il secondo metodo per lo scorporo dell’IVA è il seguente:
si prende il prezzo comprensivo di IVA e lo si divide per uno dei seguenti coefficienti, a
seconda dell’aliquota IVA applicata:
ALIQUOTA IVA
COEFFICIENTE DA APPLICARE
4%
1,04
10%
1,10
20%
1,20
Esempio: prezzo di vendita del bene 12 euro. Aliquota IVA 20%
12 : 1,20 = 10
Si arrotonda il valore ottenuto all’unità più prossima, per eccesso o per difetto. Il valore così
ottenuto rappresenta l’imponibile.
L’IVA si ottiene moltiplicando l’imponibile per la relativa aliquota.
IVA = 10 x 20% = 2
SCORPORO PER I COMMERCIANTI AL MINUTO
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I commercianti al minuto e coloro che effettuano prestazioni di servizi ai privati,
stabiliscono i prezzi comprensivi di IVA.
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Per poter determinare l’IVA incorporata nel prezzo di vendita, le norme in materia di
IVA, ammettono due metodi diversi.
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Manovra Bis
Primo metodo: scorporo
Il primo metodo per lo scorporo dell’IVA è il seguente:
si prende il prezzo comprensivo di IVA e lo si diminuisce applicando una
delle seguenti
percentuali, a seconda dell’aliquota IVA applicata:
ALIQUOTA IVA
PERCENTUALE DA APPLICARE
4%
3,85%
10%
9,10%
20%
16,65%
Esempio: prezzo di vendita del bene 12 euro. Aliquota IVA 20%
12 x 16,65% = 1,998
Calcolare l’imponibile diminuendo il prezzo comprensivo di IVA del valore così ottenuto.
Imponibile: 12 – 1,998 = 10,002
L’IVA si ottiene moltiplicando l’imponibile per la relativa aliquota.
IVA = 10,002 x 20% = 2,0004
Per effettuare tale operazione, l’art. 27, comma 2 del DPR 633/72 consente di utilizzare due
procedure alternative:
¾
il metodo della percentuale di scorporo
con tale procedura il corrispettivo lordo deve essere diminuito di una diversa
percentuale a seconda dell’aliquota applicabile,
¾
il metodo matematico
con questa procedura prima si determina l’imponibile dividendo per alcuni valori,
ovviamente variabili a seconda dell’aliquota, l’importo complessivo dei corrispettivi, e
successivamente a tali i
mponibili si applica l’aliquota prevista, ottenendo la relativa imposta.
Con la manovra bis a seguito dell’introduzione della percentuale Iva del 21% viene previsto per
i dettaglianti la possibilità di utilizzare
solo il metodo matematico.
Al contrario quello semplificato dei coefficienti di scorporo non può più essere utilizzato dai
dettaglianti (soggetti di cui all’art. 22 del DPR 633/72).
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2. Aumento delle imposte per le cooperative
Aumento di un 10% del peso degli utili nella formazione della base imponibile delle
cooperative. La legge 904 del 1977 aveva previsto che per le società cooperative le somme
destinate a riserve sono imponibili nella misura del 30% (percentuale pari al 20% per le
cooperative agricole e 55% per quelle di consumo).
Con la manovra bis per le cooperative a mutualità prevalente la quota di tassazione passa dal
30% al 40%, mentre per quelle di consumo dal 55% al 65%.
Escluse dall’aumento le cooperative agricole che rimangono imponibili al 20%, quelle sociali
(esenti) e quelle a mutualità diversa (30%).
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Manovra Bis
1. Novità Manovra
Con la manovra è stato previsto l’aumento delle base imponibile degli utili assoggettati a
tassazione.
In particolare gli aumenti sono due:
¾
¾
aumento del reddito minimo imponibile:
9
dal 30% al 40% per le cooperative a mutualità prevalente;
9
dal 55% al 65% per le cooperative di consumo;
ripresa a tassazione della quota del 10% concernente l’accantonamento degli utili alla
riserva minima obbligatoria.
La modifica introdotta, che interviene sul comma 1, dell'art. 6, del dl n. 63/2002, come si
evince più chiaramente dalla relazione tecnica tende a:
“ridurre del 10 per cento l'attuale esclusione dalla formazione del reddito imponibile
dell'ammontare degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria per le
cooperative a mutualità prevalente e per quelle diverse da quelle a mutualità prevalente
(_) che diventerà quindi un'esclusione al 90 per cento”.
RICORDA - Ai sensi dell'articolo 2545-quater del Codice civile, le società cooperative, in linea
generale, devono destinare a riserva legale almeno il 30 per cento dell'utile netto annuale. In
base al dereto legge 63/2002, tale accantonamento non rilevava ai fini Ires, previsione
quest'ultima che ora viene modificata in quanto viene disposto che l'esclusione dall'Ires non
si applica al 10% degli utili destinati a tale riserva. Pertanto, essendo la riserva pari al 30%,
la parte assoggettata ad Ires è pari al 3%. L'aumento della base imponibile pari al 3%
dell'utile di bilancio coinvolge tutte le cooperative, ivi comprese quelle agricole e le sociali di
cui alla legge n. 381/1991.
Di fatto la tassazione futura di una cooperativa a mutualità prevalente sarà determinata
applicando l’aliquota Ires (27,5%) sul 40% (65% per le cooperative di consumo) degli utili
realizzati, ma facendo partecipare alla formazione del reddito imponibile anche il 10%
dell’accantonamento alla riserva legale (quota minima del 30%).
Di fatto l’incremento è pari al 10 + 3% degli utili.
Sul punto è opportuno evidenziare che, dalla tassazione della quota di riserva legale, non
restano esenti:
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Manovra Bis
ƒ
le banche di credito cooperativo, ancorché siano obbligate ad accantonare il 70% alla
riserva legale, versando il 3% ai fondi mutualistici (circ. 35/E/2005). In particolare, per le
banche di credito cooperativo la norma non è di facile interpretazione in quanto esse
devono obbligatoriamente accantonare a riserva il 70% degli utili netti di bilancio. Quindi,
l'aumento del 10% alla percentuale già tassata del 27% non troverebbe spazio nell'utile
libero. Probabilmente le Bcc dovranno assoggettare ad imposta soltanto il 7% (un decimo
del 70%) dell'utile netto che va ad aggiungersi al 27% tassato in passato, per un totale
pari al 34 per cento;
ƒ
le cooperative agricole e della piccola pesca, individuate dalla lettera a), del comma 460,
dell’articolo 1, della legge finanziaria per il 2005, con il mantenimento della tassazione
degli utili nella quota del 20%;
ƒ
le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 le quali essendo esenti Ires non
tassavano nulla, ma che dal 2012 alla luce della nuova disciplina dovranno tassare il 3%.
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3. Il contributo di solidarietà
Tra le varie misure previste dal Governo, per fronteggiare la grave crisi economica
internazionale, la manovra bis, il DL 138/11, convertito in legge 148/2011, all’art. 2, comma
1-bis, introduce il cosiddetto contributo di solidarietà, un prelievo da applicare, nella misura del
3%, su quei redditi
superiori ai 300mila euro annui lordi. Il nuovo prelievo decorre dal 1°
gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, ma si prevede una possibilità di prorogare la sua
applicazione anche oltre, negli anni successivi al 2013, al fine di pareggiare il bilancio.
Un
contributo deducibile ai fini Irpef e delle addizionali comunali e regionali. Una nuova tassa sui
“paperoni” d’Italia che, secondo le stime del Governo interesserà circa 34mila contribuenti, con
un incasso per l’Erario, pari al 53, 8% per l’anno 2012 e del 144,2% nel 2013.
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Manovra Bis
1. Il contributo di solidarietà
L’art. 2, comma 1-bis, DL 138/11 convertito in legge 148/11, si apre stabilendo che, in
considerazione della situazione economica internazionale caratterizzata dall’eccezionalità e
urgenza
e
tenuto
conto
delle
esigenze,
definite
prioritarie
dalla
manovra
bis,
del
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, è applicato sui
redditi superiori a 300mila euro annui, un contributo di solidarietà del 3% sulla quota
eccedente il predetto importo. In altre parole, quei contribuenti i cui redditi dichiarati, superino
l’importo di 300mila euro lordi all’anno, avranno un prelievo del 3% sulla parte eccedente il
limite dei 300mila euro.
Contributo di solidarietà:
x
Redditi superiori a 300mila euro
x
Prelievo del 3% sulla parte eccedente i 300mila euro annui
1. 2 Il contributo di solidarietà nella versione originaria della manovra bis
Nella versione originaria, all’art. 2, commi 1 e 2 del DL 138/11 si era prevista l’istituzione, a
partire dal 2011 e fino al 2013, di questo contributo, dovuto però sul reddito complessivo Irpef
di importo superiore a 90mila euro lordi annui, del 5% sulla parte eccedente tale importo fino a
150mila euro, del 10% sulla parte invece eccedente i 150mila euro. Era prevista inoltre una
clausola di salvaguardia: se dall’applicazione del prelievo in questione dovesse derivare un
aggravio di prelievo superiore a quello che si sarebbe determinato applicando ai fini Irpef
l’aliquota marginale del 48% all’ultimo scaglione di reddito Irpef, il contribuente poteva optare
per l’assolvimento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche così computata, in luogo del
contributo di solidarietà.
La deducibilità di questo contributo dal reddito complessivo era stabilita ai sensi dell’art. 10
Tuir. La norma tuttavia finiva per sovrapporsi con altre disposizioni:
¾ con l’art. 13, DL 138/11 che sancisce la riduzione delle indennità di carica dei
parlamentari e di altri organi costituzionali, riduzione del 10% se superiori a 90mila
euro e sino a 150mila, e al 20% sulla quota superiore i 150mila euro;
¾ con l’art. 9, comma 2, DL 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 che prevedeva la
riduzione dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, sui trattamenti economici dei
dipendenti statalii, superiori a 90mila euro lordi annui, del 5% sulla parte eccedente il
predetto importo fino a 150mila euro, nonché del 10% per la parte eccedente invece i
150mila euro;
¾ con l’art. 18, comma 22-bis, DL 98/11 convertito in legge n. 111/2011, che ha previsto
il contributo sulle pensioni d’oro.
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Manovra Bis
Onde evitare sovrapposizioni, si era stabilito da una parte che il nuovo contributo non era
applicato alle retribuzioni o indennità dei parlamentari e degli altri organi costituzionali già
sottoposti alla riduzione, dall’altra che il prelievo assorbiva le disposizioni riguardanti la
riduzione sulle retribuzioni dei dipendenti delle PPAA e il prelievo sulle pensioni d’oro. Era un
apposito decreto, da adottarsi entro il 30 ottobre 2011, che doveva coordinare la nuova
disposizione prevista nel testo originario della manovra di Ferragosto, con quelle soppresse.
In seguito ai forti dubbi avanzati su più fronti, soprattutto sulla legittimità costituzionale del
prelievo, in sede di conversione del DL 138/11 in legge n. 148/11, il contributo di solidarietà
con queste caratteristiche è stato modificato radicalmente.
2. Il reddito di riferimento
Necessario è individuare la base imponibile su cui applicare il prelievo del 3%. L’art. 2, comma
1-bis, DL 138/11, convertito in legge n. 148/11, precisa che il reddito su cui applicare il
contributo è quello complessivo, così come viene stabilito dall’art. 8 del Tuir.
Come si compone il reddito complessivo?
Rivelano a tal proposito:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
i redditi fondiari
i redditi di capitale
i redditi di lavoro dipendente
i redditi di lavoro autonomo
il reddito d’impresa
redditi diversi
Quindi, la base imponibile del reddito su cui applicare il contributo di solidarietà, introdotto
dalla manovra bis, è quello complessivo. Nel reddito complessivo, sono compresi specifici
redditi. Sono considerati allora soggetti passivi del contributo di solidarietà ex DL 138/11, tutti
quei soggetti che percepiscono redditi fondiari (terreni o fabbricati), di capitale, di lavoro
dipendente
(pubblico
o
privato,
anche
parasubordinato),
di
lavoro
autonomo
(professionisti), d’impresa (impresa individuale o socio di società in trasparenza fiscale o
socio di società di capitali con partecipazione qualificata) o diversi (lavoro occasionale).
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Manovra Bis
OSSERVA
Nei redditi fondiari rientrano tutti i fabbricati (immobili e pertinenze) iscritti al catasto, così
come i terreni. Ma occorre specificare che, il reddito fondiario non equivale al valore della
casa. In sostanza, il
reddito complessivo su cui si applica il contributo di solidarietà,
comprende il reddito fondiario, ossia quello riguardante immobili e terreni, ma è esclusa la
prima casa.
Essendo il contributo di solidarietà da pagare solo sul reddito complessivo, individuato ai sensi
dell’art. 8 Tuir, sono esclusi tutti quei redditi soggetti ad imposta sostitutiva, tassazione
separata o altro.
NOTA BENE
Gli affitti percepiti per la locazione di una abitazione, per i quali si è optato per la tassazione
sostitutiva cosiddetta della cedolare secca, non sono considerati né come base imponibile
per il contributo di solidarietà, né per verificare il superamento o meno della franchigia di
esenzione dal contributo pari a 300mila euro lordi annui.
Reddito complessivo su cui applicare il contributo di solidarietà
Inclusi
Esclusi
Reddito di capitale
Reddito soggetto a tassazione separata
Reddito fondiario
Reddito soggetto a imposta sostitutiva
Reddito autonomo
Reddito fondiario derivante dalla prima casa
Reddito di lavoro dipendente
Reddito d’impresa
2.1 La deducibilità ai fini Irpef
Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, e deve essere calcolato sulla
parte del reddito eccedente i 300mila euro lordi annui. Il prelievo al 3% introdotto dalla
manovra bis, come specifica l’art. 2, comma 1-bis, DL 138/11, è deducibile solo ai fini del
calcolo dell’Irpef, dell’addizionale comunale e di quella regionale.
Contributo di solidarietà
¾ deducibilità ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, (addizionali comunali e
regionali)
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Manovra Bis
Sulla parte di reddito su cui si applica il contributo di solidarietà, quindi quel reddito
complessivo superiore a 300mila euro, il prelievo al 3% si aggiunge alle ordinarie imposte sui
redditi, Irpef e addizionali regionali e comunali.
3. I contributi nelle leggi n. 122/2010 e n. 111/11
Non è stata solo la manovra bis a introdurre il contributo di solidarietà. Il Governo, già con la
legge n. 122/2010 e la recente manovra estiva 2011, la n. 111/2011, hanno provveduto a
inserire un prelievo, inteso come contributo basato sulla solidarietà civile e sociale, sui redditi
dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni nel primo caso, e un contributo di perequazione
sulle cosiddette pensioni d’oro, nel secondo.
In cosa consistono queste riduzioni e questo contributo di perequazione?
Esse riguardano, per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, con redditi compresi tra
90mila e 150mila euro, una riduzione del 5%, mentre quelli superiori a 150mila, del 10%. Con
decorrenza dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. Il contributo di perequazione è invece
stato applicato, dalla manovra estiva 2011, la legge n. 111/11, sulle cosiddette pensioni d’oro,
ossia quei trattamenti pensionistici erogati da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria,
compresi tra 90mila e 150mila, per cui il prelievo è del 5%, mentre quelle superiori a 150mila,
il prelievo è del 10%.
Legge n. 122/2010
Dipendenti delle PPAA, anche dirigenti:
¾
riduzione al 5% dei redditi compresi tra 90mila e 150mila euro
¾
riduzione al 10% dei redditi superiori a 150mila euro
Legge n. 111/2011
Pensionati d’oro:
¾ contributo di perequazione del 5% su pensioni tra 90mila e 150mila
¾ contributo di perequazione del 10% sulle pensioni oltre i 150mila
3.1 La manovra bis
L’art. 2, al cui comma 1, si apre proprio sancendo che questi prelievi continuano ad essere
applicati nei termini previsti dalle rispettive normative: dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre
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Manovra Bis
2013, la riduzione per i trattamenti economici dei dipendenti PA e dal 1° agosto 2011 al 31
dicembre 2014, le pensioni d’oro.
In termini tecnici, occorre stabilire come avviene il coordinamento tra
il contributo di
solidarietà introdotto dalla manovra bis e il prelievo per i dipendenti statali e i pensionati d’oro.
3.1.1 La verifica per i dipendenti pubblici
Per i dipendenti pubblici, la verifica del superamento del limite di 300mila euro, e quindi la
conseguente possibilità di applicazione o meno del nuovo contributo di solidarietà, si calcola al
lordo del reddito già sottoposto alle riduzioni introdotte dalla legge 122/10, il contributo di
solidarietà per gli statali. Per verificare il superamento del limite di reddito di 300mila euro,
così come viene introdotto dalla manovra bis, si deve considerare il reddito da lavoro
dipendente su cui sono state calcolate le riduzioni e queste ultime non vanno scomputate dal
reddito stesso.
In sostanza, ai dipendenti delle singole PPAA, anche con qualifica dirigenziale che subiscono già
il prelievo introdotto dalla legge n. 122/10, non si applica il contributo di solidarietà del 3%
sulla quota eccedente i 300mila euro, così come previsto dal DL 138/11 convertito in legge n.
111/2011.
3.1.2 La verifica per i pensionati d’oro
Il contributo di solidarietà inoltre non si applica sulla parte delle pensione presa come base
imponibile per calcolare il contributo di perequazione.
Su questi trattamenti pensionistici erogati da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria,
non si applica allora il contributo di solidarietà introdotto dalla manovra bis, poiché già
sottoposti al contributo di perequazione introdotto dal DL 98/11, convertito in legge 15 luglio
2011, n. 111, la cosiddetta manovra correttiva estiva.
Onde evitare una possibile confusione, nel testo della manovra bis emerge che il prelievo di
solidarietà del 3% non si applica sui redditi dipendenti e sulle pensioni alte, quelle d’oro per
l’appunto, già colpite da riduzione.
Non c’è quindi in altre parole, il doppio prelievo, per i dipendenti delle PPAA e i
pensionati d’oro, già sottoposti a quelli stabiliti, ai sensi, rispettivamente dell’art. 9, comma
2, legge n. 122/2010 e dell’art. 18, comma 22-bis della legge n. 111/2011.
Contributo di solidarietà
non si applica
¾ dipendenti statali, anche dirigenti, già sottoposti al prelievo ex legge n.
122/2010
¾ pensionati d’oro che subiscono il contributo di perequazione ex legge n.
111/2011
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Manovra Bis
4.
La decorrenza
In tema di decorrenza del contributo, la manovra bis, prevede esplicitamente che il prelievo al
3% si abbatterà sui redditi oltre i 300mila euro già dal 1° gennaio 2011 e terminerà il 31
dicembre 2013. Tuttavia, allo scopo di raggiungere il pareggio di bilancio, è prevista una
possibilità di prorogare anche per le annualità successive al 2013, l’applicazione del contributo,
mediante apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero
dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011.
5. Decreto del Mef: le modalità attuative del nuovo prelievo
Nell’art. 2, comma 1-bis, DL 138/11, ultima parte, si specifica che dovrà essere un apposito
decreto di natura non regolamentare, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, da
emanare entro il 30 ottobre 2011, che dovrà garantire comunque le modalità tecniche con cui
attuare le disposizioni del comma 1, quindi l’applicazione dei contributi sui dipendenti statali e
il prelievo sulle pensioni d’oro, garantendo per lo Stato l’assenza di oneri.
Volendo così ricapitolare le principali caratteristiche del nuovo contributo di solidarietà
introdotto dalla manovra bis:
Reddito complessivo: reddito fondiario (tranne prima
Applicazione
casa), reddito di lavoro dipendente, reddito d’impresa
e autonomo
Importo reddito complessivo
Entità del prelievo
Deducibilità del contributo
Oltre i 300mila euro
Il 3% sulla quota che supera i 300mila euro
Solo ai fini Irpef, addizionali comunali e regionali
Con il contributo di solidarietà introdotto dalla legge n.
NO concorso con altri contributi
122/2010 e il contributo di perequazione ex legge n.
111/2011
Decorrenza
Modalità di attuazione
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Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.
Possibile proroga per pareggio bilancio
Rinvio ad un decreto del Mef. Termine ultimo di
emanazione: 30 ottobre 2011
17
Manovra Bis
4. La tassazione delle rendite finanziarie
L’art. 2 commi da 6 a 34 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (conv. con modif. L. 148/2011) ha
rivisto la tassazione delle rendite finanziarie e capital gain stabilendo che a decorrere dal
1.1.2012 l’aliquota ordinaria della ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva da applicare alle
rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia:
ƒ
agli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44, TUIR;
ƒ
ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR;
è stabilita nella misura pari al 20%.
Inoltre le minusvalenze e le perdite di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c –bis) a c – quater) Tuir
realizzate entro il 31.12.2011 possono essere dedotti dalle plusvalenze e dai redditi diversi
realizzate successivamente ma solo per una quota pari al 62,5%.
Per temperare queste penalizzazioni fiscali è stata previsto una sorta di affrancamento che
consiste nella possibilità di sostituire al costo storico della partecipazione il valore che essa
presenta al 31 dicembre 2011 previo versamento di una imposta sostitutiva fissata nella
“vecchia” misura del 12,5%.
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18
Manovra Bis
1. Regime di tassazione
Per gli utili percepiti:
¾ da imprenditori individuali (e società di persone)
9
sia che si tratti di partecipazioni qualificate che non qualificate sono soggetti ad una
tassazione ordinaria del 49,72% (40% per gli utili conseguiti fino al 31.12.2007)
¾ da persone fisiche, per le
9
partecipazioni qualificate l'art. 47, co. 1, D.P.R. 917/1986 stabilisce, per gli utili
conseguiti dalla società fino all'esercizio in corso al 31.12.2007, che i dividendi
concorrano alla base imponibile limitatamente al 40% del loro ammontare, con
riferimento agli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007
(2008 per gli esercizi solari), il D.M. 2.4.2008 ha stabilito relativamente ai suddetti
utili che la quota imponibile dei dividendi passi dal 40% al 49,72%.
9
partecipazioni non qualificate l’art. 27, co. 1, D.P.R. 600/1973 stabiliva che le società
di capitali operino una ritenuta a titolo di imposta con obbligo di rivalsa nella misura
del 12,5%;
Ora l’art. 2 comma 6 del D.L. 138/2011 (conv. con modif. L. 148/2011) ha previsto che a
partire dal 1.01.2012 per quest’ultima fattispecie la ritenuta a titolo d’imposta sia innalzata
da 12,5% al 20%.
2. Redditi di capitali
Oltre che per gli utili derivanti da partecipazioni non qualificate l’aliquota del 12,5 passa al
20% anche per
ƒ
redditi di capitale di capitale previsti all’art. 44 del Tuir.
Si tratta redditi derivanti dall’impiego di capitale di carattere finanziario. In sostanza questi
corrispondono a:
9 interessi e proventi dei mutui depositi e conto correnti;
9 interessi e proventi delle obbligazioni (e dei titoli similari);
9 rendite perpetue e prestazioni annue perpetue;
9 compensi per fideiussioni o altre garanzie prestate;
9 proventi da riporti e da pronti conto termine;
9 proventi da mutuo su titoli garantito;
9 i redditi sui capitali da assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione;
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19
Manovra Bis
9 gli interessi e altri proventi da impiego di capitale.
2.1 Eccezioni
All’aliquota del 20% sui redditi di capitale si affiancherà:
¾
l'imposta sostitutiva dell'11% sui risultati di gestione dei fondi pensione italiani. A questo
proposito, non si comprende perché venga soppressa la ritenuta agevolata dell'11% sui
dividendi corrisposti a fondi pensione esteri;
¾
la ritenuta o imposta sostitutiva del 12,5% sui:
9
titoli dello Stato italiano ed equiparati;
9
titoli di Stato esteri white list;
9
titoli di risparmio per l'economia meridionale;
piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.
2.2 Altre novità per i redditi di capitale
Altre importanti novità sono:
9 la soppressione del prelievo aggiuntivo del 20% sugli interessi dei depositi a garanzia di
finanziamenti alle imprese residenti;
9 la soppressione della maggiorazione del 20% sugli interessi dei titoli con scadenza non
inferiore a 18 mesi rimborsati anticipatamente;
9 l’integrazione degli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 a seguito della quale i redditi diversi
derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’art. 31, DPR n. 601/73 e dalle
obbligazioni emesse da Stati non “black list” vanno computati nella misura del 62,5%
dell’ammontare realizzato.
2.3 Rendite non soggette a variazioni
La riforma non comporterà innovazioni per molte tipologie di investimenti e investitori. In
particolare non produrrà effetti:
¾
sugli utili percepiti da società semplici, enti non commerciali e trust residenti che
concorrono in ogni caso alla formazione del reddito complessivo;
¾
sui proventi di fondi comuni esteri diversi dagli “immobiliari” (che saranno soggetti alla
ritenuta del 20% anziché del 27%) e dagli Oicvm la cui società di gestione sia soggetta a
vigilanza in Stati Ue o See white list (che saranno soggetti alla ritenuta del 20% anziché
a quella attuale del 12,5%); i proventi degli altri Oicr esteri, invece, concorrono
integralmente alla formazione del reddito complessivo;
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20
Manovra Bis
¾
sugli “altri redditi di capitale” (interessi sui finanziamenti, commissioni per la concessione
di garanzie, eccetera) di cui all'articolo 26, ultimo comma del Dpr 600/73, percepiti da
residenti, tutti redditi tassati al 100 per cento.
Il decreto (articolo 2, comma 8) esclude dal campo di applicazione della nuova
ritenuta del 20%:
¾
gli utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati
della Ue o Stati See in “white list” (articolo 27, comma 3 ter del Dpr. 600/73) che restano
soggetti alla ritenuta dell'1,375 per cento;
¾
gli interessi corrisposti a società veicolo non residenti di cui all'articolo 26, comma 8 bis
del Dpr 600/73; questi interessi restano soggetti alla ritenuta del 5% se non si è in grado
di documentare che il veicolo è l'effettivo beneficiario.
3. Plus/Minusvalenze da cessione di partecipazioni
Per le persone fisiche le modalità di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di
partecipazioni sono differenziate in relazione al fatto che la partecipazione ceduta sia:
¾
qualificata,
€ in tal caso la plusvalenza concorre alla formazione del reddito complessivo Irpef del
percettore per il 49,72% del loro ammontare;
¾
NON qualificata
€ in tal caso la plusvalenza era assoggetta all’imposta sostitutiva del 12,5 %;
Ora con la modifica apportata dal D.L. 138/2011 (conv. con modif. L. 148/2011) l’imposta
sostitutiva da applicare alla plusvalenza da cessione di partecipazione non qualificata diventa
pari al 20%.
3.1 Minusvalenze
D.L. 138/2011 (conv. con modif. L. 148/2011) ha altresì stabilito che (art. 2, comma 28) che:
¾
le minusvalenze relative alle dette partecipazioni realizzate fino alla data del 31 dicembre
2011
sono portate in deduzione delle plusvalenze realizzate successivamente per una
quota pari al 62,5% del loro ammontare.
Restano, invece, integralmente rilevanti le minusvalenze relative alle partecipazioni qualificate,
per le quali la riforma non ha variato il regime attualmente previsto, nonché quelle realizzate a
partire dal 1° gennaio 2012.
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21
Manovra Bis
4. Decorrenza
In via generale la nuova aliquota si applica:
¾ agli interessi, ai premi e a ogni altro provento costituente reddito di capitale, nonché
ai redditi diversi
esigibili e realizzati dal 1° gennaio 2012;
¾ ai dividendi e proventi a essi assimilati
percepiti dal 1° gennaio 2012, a prescindere dalla data di delibera di distribuzione
¾ dagli interessi e proventi derivanti da obbligazioni e gli altri titoli similari, di cui
all’articolo 2, comma1, del Dlgs 239/1996,
maturati a partire dal 1 gennaio 2012
¾ ai proventi derivanti dalle gestioni individuali di portafoglio (risparmio gestito)
maturati a partire dal 1 gennaio 2012.
In particolare:
¾
per i contribuenti in risparmio gestito:
ƒ
il risultato di gestione maturato fino al 31 dicembre 2011 sarà tassato al 12,5%, quello
maturato a partire dal 2012 al 20 per cento;
ƒ
le perdite maturate fino al 31 dicembre 2012 saranno deducibili dai risultati positivi del
2012 e seguenti nella misura del 62,5 per cento;
¾
per i contribuenti in regime dichiarativo o amministrato, occorre invece verificare le
casistiche più diffuse:
9
per i titoli obbligazionari (ovviamente quelli per i quali si modifica la tassazione) i ratei
di cedola o scarto di emissione saranno tassati al 12,5% per la parte maturata nel
2011 e al 20% per la parte maturata nel 2012.
9
i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate saranno tassati al 20% se
percepiti a partire dal 1° gennaio 2012.
¾
i proventi delle polizze vita saranno scomposti nella parte maturata fino al 31
dicembre 2011 e nella parte maturata successivamente. Si applicheranno, a ciascuna
parte, le aliquote di pertinenza;
¾
le differenze positive fra prezzo a termine e prezzo a pronti nei contratti di
pronti contro termine saranno tassate integralmente al 20% se il contratto scade nel
2012 e ciò a prescindere dalla circostanza che il titolo sottostante sia o meno tassato al
20 per cento.
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22
Manovra Bis
5. Allineamento del valore della partecipazione
Nei commi 29 e 30 dell’art. 2 è stato, inoltre, stabilito che,
¾ a decorrere dal 1° gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
delle minusvalenze in esame
può essere assunto, in luogo del costo di acquisto, il valore della partecipazione
alla data del 31 dicembre 2011.
Tale allineamento è possibile a condizione che il contribuente che si avvale del regime
“dichiarativo”:
¾
provveda a versare l’imposta sostitutiva eventualmente dovuta secondo i criteri di
cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Quindi l’opzione sarà
esercitata nella dichiarazione dei redditi compresa in UNICO 2012 e l’imposta sostitutiva
del 12,5% dovrà essere versata entro il termine previsto per il versamento delle imposte
dovute in base a tale dichiarazione;
¾
effettui l’opzione per “tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti”. Quindi non
sarà possibile affrancare soltanto alcune partecipazioni non qualificate ma dovrà
procedersi con riguardo all’intero comparto dei titoli posseduti in regime “dichiarativo”;
¾
operi l’affrancamento anche con riguardo ai fondi comuni di investimento
italiani ed esteri posseduti. Ciò in quanto anche questi saranno assoggettati, a partire
dal 1° gennaio 2012, all’imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze realizzate (nonché
alla ritenuta del 20% sull’incremento di valore della quota).
6. Rivalutazione prevista dal Decreto sviluppo
Ma non è questa la sola opzione possibile per il contribuente.
L'art. 7 del decreto sviluppo (D.L. 70/2011) infatti ha riaperto la possibilità di rivalutare le
partecipazioni.
Rispetto a quanto previsto dalla manovra di Ferragosto (D.L 138/2011 conv. con modif.
L. 148/2011) nella rivalutazione:
ƒ la partecipazione va detenuta almeno al 1° luglio 2011, mentre con la rivalutazione
di cui al Dl 138/2011 la partecipazione potrebbe essere detenuta anche oltre tale data ed
entro il 31 dicembre 2011;
ƒ riguarda anche le partecipazioni qualificate;
ƒ è necessario versare un imposta sostitutiva del 2% sull'intero nuovo valore, con
versamento da eseguire in tre rate annuali a partire dal 30 giugno 2012 e perizia da
asseverare entro la stessa data.
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23
Manovra Bis
In definitiva il contribuente potrebbe trovarsi con una doppia opzione la cui valutazione di
convenienza deve sostanzialmente tener conto del fatto che:
ƒ
il D.L. 138/2011 prevede l'affrancamento mediante il pagamento del 12,5% sulle
plusvalenze latenti;
ƒ
il D.L. 70/2011 prevede l'affrancamento mediante il pagamento del 2% sull'intero valore.
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24
Manovra Bis
5. Limite alla circolazione del contante
Il comma 4 dell'articolo 2 del D.L. 138/2011 conv. con modif. L. 148/2011(Manovra bis),
introduce importanti modifiche nell’ambito della normativa sull’antiriciclaggio, in particolare sul
divieto di effettuare pagamenti in contanti, oltre un determinato limite.
Prima di tale modifica, il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore
(assegni liberi, obbligazioni, certificati di deposito, libretti di risparmio e altri titoli che non
nascono nominativi) tra soggetti diversi scattava quando l'importo del trasferimento era
complessivamente pari o superiore ai 5mila euro.
A partire dal 13 agosto il limite per effettuare tali operazioni è stato abbassato a 2.500 €.
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25
Manovra Bis
1. Premessa
Il comma 4 dell’art. 2 del D.L. 138/2011 conv. con modif. L. 148/2011 ha modificato la soglia
massima per effettuare i pagamenti in denaro contante in precedenza pari a 5.000 euro,
ora 2.500 euro.
In realtà l’ambito applicativo della modifica normativa è ben più ampio riguardando anche i
libretti di deposito bancari o postali al portatore ed i titoli al portatore (in euro o in valuta
estera). In particolare si configura una violazione qualora il predetto trasferimento venga
‘‘effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche
frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 5.000 euro’’.
2.2 Divieto a prescindere dalla natura dell’operazione
Il divieto esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell'operazione alla quale
il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto per dirottare transazioni ritenute
significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi tenuti ne resti traccia.
Trasferimenti a rischio
Trasferimenti di denaro senza “acquisti”
Così ad esempio sono riconducibili nella fattispecie in rassegna i trasferimenti di denaro senza
che si sia necessariamente verificato l’acquisto di un bene o di un servizio da parte del
soggetto che effettua il trasferimento.
Si consideri ad esempio:
ƒ
un finanziamento effettuato dai soci in contanti per un importo pari o superiore a 2.500
euro ;
ƒ
la restituzione in contanti del medesimo
finanziamento , sempre per importi pari o
superiori alla predetta soglia.
Il pagamento di fatture
Rappresentano certamente “circostanze” che integrano sicuramente l’ipotesi di infrazione:
ƒ
il pagamento in contanti di una fattura o di una prestazione semprechè, beninteso, la
somma di denaro contante sia pari o superiore a 2.500 euro.
Trasferimento di somme tra società
Non determina alcuna violazione il trasferimento di denaro contante, senza il tramite di un
istituto di credito, da un conto all’altro della medesima società. Sul punto specifico la
disposizione è sufficientemente chiara laddove si afferma che l’infrazione viene commessa
solo per i trasferimenti di denaro contante (per importi pari o superiore a 2.500 euro)
effettuati tra soggetti diversi.
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26
Manovra Bis
2.5 Casi interessati dalla nuove disposizioni
Le nuove norme introdotte fanno si che d’ora in avanti per alcune operazioni occorre
prestare la massima attenzione; infatti oltre che sulla emissione di assegni dovranno essere
prese in considerazioni anche altre operazioni come:
9
pagamento delle fatture in contanti;
9
i finanziamenti fra i soci e società;
9
distribuzione di utili ;
9
prestiti o transazioni infragruppo;
9
emissione di obbligazioni;
9
caparre o rate finalizzate ai pagamenti di contratti vari.
3. Nuove regole per utilizzo degli assegni
In linea generale, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 le banche e le Poste sono tenute a
rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta
anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.
I moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari in
forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, possono essere rilasciati solo:
ƒ a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una specifica richiesta
scritta alla banca ovvero alle Poste;
ƒ pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in
forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in
forma libera.
Ora, a seguito dei nuovi limiti detti assegni e vaglia trasferibili:
¾
potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 2.500;
¾
dovranno riportare, per ciascuna girata, il codice fiscale del girante, a pena di nullità.
Inoltre:
o
sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 2.500 (che
non possono mai essere privi della clausola di non trasferibilità);
o
sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (indipendentemente dall’importo);
è sempre necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario.
Va evidenziato che il MEF nella citata Circolare n. 281178 ha precisato che:
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27
Manovra Bis
¾
il limite va inteso soltanto per il singolo assegno. Gli assegni utilizzati, anche per la
medesima operazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del
trasferimento;
¾
in merito agli assegni emessi all’ordine del traente (c.d. “m. m.” o “a me medesimo”)
il MEF ha ribadito che gli stessi “non possono circolare, qualunque sia l’importo: l’unico
utilizzo possibile è la girata per l’incasso allo stesso nome del traente/beneficiario”.
LIMITAZIONE ASSEGNI
Per importi inferiori a 2.500 €
ƒ
gli assegni bancari e postali ovvero di assegni
circolari o vaglia postali o cambiari possono
essere emessi in forma libera, ossia senza la
clausola di non trasferibilità
4. Nuove regole per utilizzo di libretti di deposito e al portatore
Le nuove norme colpiscono anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore i quali
devono essere utilizzati con le seguenti modalità:
ƒ
il saldo non può essere pari o superiore a € 2.500 (tale limite fino al 12.8.2011 era
pari ad € 5.000).
Per i libretti di deposito esistenti al 13.8.2011 con un saldo pari o superiore a € 2.500, il
portatore dovrà provvedere
9
ad estinguere il libretto;
ovvero
9
a ridurre il relativo saldo ad un somma inferiore al predetto limite;
ƒ
in caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del
beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30
giorni.
Il termine fissato per operare la scelta (estinzione del libretto oppure riduzione del saldo del
conto alla soglia di 2.500 euro) è stato fissato al 30 settembre 2011.
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28
Manovra Bis
I LIBRETTI DI DEPOSITO
Il loro saldo non potrà ora superare i 2.499 euro, se si vuole mantenere la forma “al
portatore”. Per detenere somme pari o superiori ai 2.500 euro si dovrà dare al
libretto un nome.
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29
Manovra Bis
6. Studi di settore nuovi rischi
L’art. 2 comma 35 del D.L. 138/2011 conv. con modif. L. 148/2011 prevede che per bloccare
l’accertamento analitico induttivo è necessario che il contribuente sia stato congruo (anche per
adeguamento) agli studi di settore anche l’anno precedente a quello accertato. Questo significa
che il Fisco premia chi ha avuto un comportamento di congruità costante.
Al riguardo si ricorda che la preclusione agli accertamenti si verifica se i ricavi non dichiarati non
superano il 40% di quelli indicati in Unico (con il limite massimo di 50mila euro) e se non risultano
irrogabili le penalità per l'irregolare compilazione del modello degli studi.
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30
Manovra Bis
1. Legge 146/1998
Il comma 17 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 ha introdotto il comma 4 bis
dell’articolo 10 della legge 146/1998 che prevede, in caso di accertamento, una sorta di
protezione per i contribuenti "virtuosi".
La norma prevede infatti che:
“le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d),
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e all'articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che
dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al
livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62 bis
del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici
indicatori, di cui all'articolo 10 bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare
delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40%
dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per
attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). La presente
disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, nonché al comma 2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446”.
In sostanza, seppure fortemente condizionato, il “premio congruità”:
protegge il contribuente da quegli accertamenti per i quali l'esistenza di attività non
dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate era desumibile anche sulla base di
presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
2. Presupposti necessari
L’art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/1998, prevede, infatti, che i contribuenti risultati
congrui (anche per adeguamento) ai ricavi stimati da Gerico, tenendo conto anche dei
nuovi indicatori di normalità economica, sono posti al riparo da ulteriori accertamenti
basati su presunzioni semplici qualora l’ammontare delle attività non dichiarate:
¾
è pari o inferiore al 40% dei ricavi/compensi dichiarati;
e contemporaneamente
¾
è pari o inferiore a € 50.000.
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Manovra Bis
Oltre ai presupposti di natura quantitativa e alla limitazione della protezione alla sola tipologia
di accertamento analitico-induttivo, occorre sottolineare il fatto che il Legislatore impone quale
condizione irrinunciabile che la congruità e la coerenza richieste siano veritiere ossia,
che il contribuente non debba essere sanzionato per omessa o infedele comunicazione dei dati
rilevanti per gli studi di settore.
In pratica, occorre che:
º
i dati siano stati debitamente trasmessi;
º
che siano rappresentativi della realtà dell'attività economica che presenta la congruità e
coerenza.
7. Manovra Ferragosto
Ora, con la manovra correttiva di Ferragosto, viene stabilito che l'inibizione agli accertamenti
basati su presunzioni semplici si verifica se il contribuente risulta congruo (anche per
adeguamento in dichiarazione) sia nell'anno interessato che in quello precedente.
ATTENZIONE
La congruità agli studi di settore è elemento indispensabile da raggiungere in entrambe le
suddette annualità, la coerenza rispetto agli indicatori calcolati dal software Gerico dovrà
essere raggiunta solamente nell’anno oggetto di accertamento, potendo anche non sussistere
nel periodo d’imposta precedente.
Rimane fermo che la preclusione agli accertamenti si verifica se i ricavi non dichiarati non
superano il 40% di quelli indicati in Unico (con il limite massimo di 50mila euro) e se non
risultano irrogabili le penalità per l'irregolare compilazione del modello degli studi.
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Manovra Bis
7. Sospensione dei professionisti in caso di mancata
emissione delle fatture
L’art. 5 comma 2 del D.L. 138 del 13 agosto 20112011 conv. con modif. L. 148/2011 (Manovra bis)
ha inserito due nuovi commi (2 sexies e 2 septes) nell’art. 12 del D.Lgs 471/1997 mediante i quali
viene previsto che se a carico di soggetti iscritti ad albi ovvero a ordini professionali, nel corso di un
quinquennio, vengono contestate quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento
certificativo dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione
accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine.
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Manovra Bis
1. Premessa
Particolare interesse ha suscitato tra i commentatori1 la previsione contenuta nella recente
manovra di ferragosto che ha esteso ai professionisti la sospensione dell’attività, in caso di
mancata emissione di fatture a propri clienti.
L’art. 2, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 conv. con modif. L. 148/2011 ha, infatti,
integrato l’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, prevedendo
¾
al nuovo comma 2-sexies, che:
9
qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad
ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni
dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi, compiute in
giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione
dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni a un mese e, in
caso di recidiva, da quindici giorni a sei mesi2;
9
allo scopo di dare pubblicità alla sanzione accessoria comminata, è stata prevista la
comunicazione degli atti di sospensione all’ordine professionale3, ovvero al soggetto
competente alla tenuta dell’albo, per la pubblicazione sul proprio sito internet;
¾ al successivo comma 2-septies,
9
che nel caso in cui dette violazioni siano commesse da studi professionali associati, la
sanzione accessoria è disposta nei confronti di tutti i professionisti associati.
2. Sospensione per i professionisti
Sinteticamente ricordiamo che:
ƒ
la sospensione opererà per un periodo variabile da tre giorni a un mese e, in caso di
recidiva, varierà per un periodo da quindici giorni a sei mesi;
ƒ
il
provvedimento
è
disposto
dalla
direzione
regionale
dell'agenzia
delle
Entrate
competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente;
1
Cfr., tra i tanti, R. Rosati, “Fattura, meglio non dimenticarla” in “Italia Oggi” del 17 agosto 2011, pag. 1; F. Falcone – A. Iorio,
“Professionisti sospesi dal Fisco” in “Il sole 24ore” del 18 agosto 2011, pag. 21; S. Zuliani, “Non rischia nulla, invece, chi non è
iscritto a un ordine” in “Italia Oggi” del 18 agosto 2011, pag. 29; A. Criscione - D. Deotto, “Contro l’evasione cantiere mai
chiuso” in “Il sole 24ore” del 19 agosto 2011, pag. 23; F. Falcone – A. Iorio, “La minaccia: fedeltà fiscale o sigilli all’attività” in
“Il sole 24ore” del 19 agosto 2011, pag. 24; F. Falcone – A. Iorio, “Sospesi dall’Albo senza retroattività”, ibidem.
2 Per effetto di tale estensione restano esclusi dall’applicazione della sanzione accessoria in commento le sole imprese commerciali
che non hanno rapporti con il pubblico.
3 Con riguardo alla nuova previsione normativa, R. Rosati, “Fattura, meglio non dimenticarla”, cit. osserva che “… la previsione di
una sanzione accessoria specifica a carico dei professionisti non è una novità assoluta. L’art. 6 del D.L. n. 697/1982, infatti,
stabiliva che, in caso di notifica di avviso di rettifica o accertamento Iva nei confronti di esercenti arti e professioni, in dipendenza
di violazioni degli obblighi di fatturazione o registrazione, l’intendente di finanza potesse proporre all’organo competente per la
tenuta dell’albo professionale la sospensione dell’iscrizione all’albo stesso da uno a tre mesi”.
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34
Manovra Bis
ƒ
la sospensione è immediatamente esecutiva e gli atti di sospensione sono comunicati
all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne
sia data comunicazione sul relativo sito internet;
ƒ
nel caso in cui le predette violazioni siano commesse nell'esercizio in forma associata
dell'attività professionale, la sanzione accessoria della sospensione è disposta nei
confronti di tutti gli associati.
2.1 Criticità della nuova disposizione legislativa
A nostro parere, il regime di sospensione, ideato per gli esercenti al pubblico, non si presta ad
essere adattato ai professionisti in quanto ne risulta difficile constatare gli illeciti per i seguenti
motivi
¾
luogo di svolgimento dell’attività
la Gdf e l'Agenzia delle Entrate, controllando nelle immediate adiacenze del locale i
clienti che escono, chiedono l'esibizione dello scontrino, in assenza del quale scattano
le sanzioni. Da qui la sufficienza, ai fini dell'applicazione della misura, stante proprio
l'evidenza della violazione, della semplice contestazione delle violazioni senza bisogno
che divengano definitive. Per i professionisti, al contrario, raramente sarà possibile
contestare in stato di "flagranza" l'omessa fatturazione al cliente in quanto è a tutti
evidente che, nell’esecuzione di molte prestazioni, il professionista non è legato ad uno
specifico luogo fisico;
¾
emissione della fattura solo al momento del pagamento
per i professionisti l’obbligo di emissione della fattura non sorge ogni qualvolta i clienti
si affaccino nello studio professionale, ma soltanto in caso di pagamento di compensi.
Non necessariamente ad ogni incontro viene emessa la fattura (ciò anzi si verifica di
rado).
Alla luce di quanto sopraesposto è prevedibile allora che:
è possibile per i funzionari dell’Amministrazione finanziaria muovere contestazioni per
mancata emissione di fatture esclusivamente nell’ambito di verifiche fiscali.
Per i professionisti è difficile contestare in stato di
“flagranza” l’omessa fatturazione
le violazioni verranno contestate in occasione di verifiche fiscali a posteriori
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35
Manovra Bis
8. Recupero somme del condono 2002
L’art. 7, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 conv. con modif. L. 106 del 12.07.2011 (cd. decreto “sviluppo”),
con l'obiettivo dichiarato di “ridurre il peso della burocrazia”, dispone l'esonero della tenuta della
scheda carburante per i soggetti che eseguono acquisti di carburante presso impianti stradali,
pagando con carta di credito, carta di debito o carta prepagata.
Con una modifica al Dpr 444/97, infatti, non sono soggetti all'obbligo di formazione, conservazione
e tenuta del documento tutti i soggetti Iva che effettuano acquisti di carburante per autotrazione
esclusivamente attraverso carte di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse da soggetti
finanziari soggetti al monitoraggio di cui all'articolo 7 del Dpr 605/73 (sembrano essere escluse le
carte delle case petrolifere).
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36
Manovra Bis
1. Condono tombale
Il condono tombale consentiva, a tutti i contribuenti, la definizione automatica presentando
una dichiarazione riguardante, a pena di nullità, tutte le annualità comprese tra il 1997 e il
2001 le cui dichiarazioni erano state presentate entro il 31.10.2002. Successivamente è stato
incluso l’anno 2002 a condizione che la dichiarazione fosse stata presentata entro il
31.10.2003.
2. Corte di giustizia Europea
La Corte di giustizia Europea condannò la normativa relativa ai condoni.
Questo avvenne in due occasioni:
ƒ
sentenza C-132/06 del 17 luglio 2008;
ƒ
sentenza C-174/07 dell'11 dicembre 2008.
La controversia definita con le due sentenze sul condono Iva nasceva in base all'art. 226 del
Trattato istitutivo della Comunità europea, che attribuisce alla Corte di giustizia la decisione
relativa alle procedure di infrazione, contestate dalla Commissione europea e non condivise
dallo Stato destinatario del procedimento.
La Commissione indirizza preliminarmente allo Stato presunto autore della violazione un
“parere motivato”, con il quale apre la fase giudiziaria della contestazione.
Secondo la Corte di Giustizia Europea:
ƒ
la normativa condonistica di cui alla L. 289/2002 potenzialmente poteva escludere la
corretta applicazione dell'Iva su ogni singola operazione;
ƒ
la rinuncia all’accertamento Iva precludeva al Fisco di perseguire i contribuenti che
avessero omesso di applicare, correttamente, l'Iva sulle operazioni imponibili;
ƒ
le disposizioni in questioni rappresentavano una inaccettabile e non condivisibile rinuncia
alla corretta riscossione del tributo comunitario.
CORTE GIUSTIZIA UE
Incompatibilità della normativa sui condoni con la
disciplina comunitaria
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37
Manovra Bis
4. Raddoppio termini di accertamento
A completare il quadro intervenne il legislatore con il Decreto Legge 223/2006 convertito con
modificazioni dalla Legge 248/2006 il quale modificò i termini per effettuare l’accertamento.
Il riferimento è alle norme di cui agli articoli 37, commi 24, 25 e 26 del D.L. 223/2006.
Queste disposizioni intervengono sugli articoli 43 del Dpr 600/1973 e 57 del Dpr 633/1972
che, come noto, disciplinano i termini entro cui deve essere esercitato il potere di
accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, fissando in 4 anni (5 se la
dichiarazione è omessa), a decorrere da quello successivo a quello di presentazione della
dichiarazione (dei redditi o dell'Iva) da sottoporre a controllo, il termine di decadenza
dell'esercizio del potere di accertamento.
Esse stabilirono che:
“In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del
Codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74 i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al
periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”.
In sostanza in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal
decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 (quindi, tutti i reati tributari previsti da questo decreto
legislativo) i termini di accertamento sono raddoppiati.
La norma, quindi, aveva introdotto una proroga dei termini di accertamento consentendo
all'Amministrazione finanziaria di notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (nel caso di
omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla, fino al 31 dicembre del decimo
anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).
NOTA BENE - In questo modo per l’ultimo anno condonabile, ossia il 2002, i termini di
accertamento, in scadenza al 2007, si sono estesi fino al 2011, (con il condono privo di
effetti a seguito della pronuncia della Corte di giustizia UE vengono integrati gli estremi del
reato).
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Manovra Bis
Raddoppio termini di
Corte di Giustizia UE:
accertamento (otto anni)
illegittimità del condono
in caso di reato
Il periodo d’imposta 2002 condonato può essere oggetto di
accertamento entro il 31.12.2011
5. Manovra bis
Ora con l’entrata in vigore della manovra bis il termine del 31.11.2011 slitta al 31.12.2012.
Nel comma 5-ter dell'art. 2 della manovra bis viene, infatti, previsto che:
“Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i
termini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre
2011 sono prorogati di un anno”.
In sostanza vengono allungati di un anno i termini per gli accertamenti sull'Iva in presenza di
due parametri:
¾
il contribuente deve aver aderito al condono 2002,
¾
l'allungamento riguarda i termini pendenti al 31 dicembre 2011.
Si sottolinea che il prolungamento di un anno riguarda soltanto i soggetti che hanno
aderito ad una delle sanatorie contenute nella legge n. 289/2002.
Non viene inoltre precisata quale sia la platea dei contribuenti interessata: coloro che
hanno aderito a tutte le forme di definizione a suo tempo previste oppure al solo condono
tombale Iva.
5.1 Recupero somme non versate
Nella manovra bis, inoltre, viene inserita una disposizione normativa attraverso la quale
l'Agenzia delle entrate ed Equitalia provvederanno a porre in essere specifiche attività
finalizzate al recupero coattivo delle somme dichiarate e non versate da parte di
contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie in questione, maggiorate
degli interessi maturati.
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Manovra Bis
Nel caso in cui il contribuente continui a non adempiere al pagamento di quanto dovuto, subirà
l'applicazione di una sanzione aggiuntiva pari al 50% delle somme dovute e la sua posizione
fiscale sarà oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle entrate o della Guardia di finanza
entro il 31 dicembre 2012 relativamente a tutti i periodi di imposta successivi a quelli
condonati per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento.
In particolare il tentativo di riportare nelle casse dell'erario le somme dovute dai contribuenti
che avevano aderito ad una delle forme di sanatoria varate per gli anni 2003 e 2004, secondo
lo schema proposto dal testo legislativo, passa attraverso tre distinte fasi operative:
¾
una prima fase che dovrà essere compiuta entro trenta dal 17 settembre (data di entra
in vigore della legge di conversione del 148/2011) di concerto fra agenzia delle entrate e
società del gruppo Equitalia, consiste di fatto in una vera e propria ricognizione delle
posizioni debitorie aperte. Si tratterà cioè di individuare ed identificare i singoli
contribuenti e gli importo da ciascuno di essi ancora dovuto per tali casuali.
¾
la seconda fase consiste nel fatto che entro i successivi trenta giorni, le società del
gruppo Equitalia provvederanno ad avviare, nei confronti di ciascuno dei contribuenti
individuati, ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme
dovute all'erario e non ancora corrisposte.
Tali azioni saranno finalizzati al recupero integrale delle somme ancora dovute maggiorate
ovviamente degli interessi moratori nel frattempo maturati, concedendo una finestra a
disposizione dei contribuenti fino alla scadenza del prossimo 31 dicembre 2011.
Tale ultimo termine sarà comunicato ai contribuenti tramite apposita intimazione di pagamento
che riepilogherà gli importi ancora dovuti e le maggiorazioni a titoli di interessi e sanzioni.
ƒ
infine nel caso in cui il termine del 31 dicembre 2011 dovesse trascorrere inutilmente
senza il relativo pagamento da parte dei contribuenti morosi, allora è prevista
l'irrogazione di una sanzione nella misura pari al cinquanta per cento delle somme ancora
dovute da ogni contribuente alla quale si aggiunge anche una sanzione di tipo indiretto
consistente nel controllo delle annualità successive a quelle oggetto di condono fiscale.
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40
Manovra Bis
9. La stretta per le società di comodo
La manovra di Ferragosto ha previsto una stretta sulle cosiddette “società di comodo”, ovvero
quelle società che il legislatore presume non siano operative e risultino costituite solo a scopi elusivi.
Secondo quanto risulta dal testo legislativo a partire dal 2012 è previsto l’aumento al 38%
dell’aliquota Ires dovuta dagli enti non operativi e l’estensione delle norme alle società che per tre
esercizi consecutivi anno dichiarato una perdita fiscale oppure per due periodi d’imposta delle
perdite e per uno un reddito imponibile inferiore a quello minimo.
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Manovra Bis
1. Manovra di ferragosto
Con la Manovra di Ferragosto sono state portate delle modifiche a tale disciplina.
L’obiettivo è quello di colpire tutte quelle strutture che non svolgono effettivamente
attività produttive, ma alle quale sono intestate beni di lusso, auto di grossa cilindrata e
barche di prestigio, e che nella maggior parte dei casi producono utilità a persone fisiche.
1.1 Aliquota maggiorata
Con le novità portate per le società di capitali che rientrano nella disciplina degli enti non
operativi scatta, dal 2012,
un’aliquota Ires del 38% (maggiorazione del 10,5%).
L’Ires potenziata si applicherà anche sulla parte di reddito imputato da società di persone (Snc,
Sas), che risultano di comodo, a società di capitali.
ESEMPIO
Una Srl (non di comodo) che detiene una quota in una Snc (di comodo) pagherà il 27,5%
sull'intero reddito dichiarato, oltre al 10,5% sulla parte di tale risultato formata dall'importo
assegnato per trasparenza dalla Snc partecipata.
Inoltre:
¾ in caso di adesione alla tassazione di gruppo o al regime di trasparenza, la maggiorazione
verrà liquidata separatamente dalla società consolidata (o dalla partecipata), mentre la
consolidante (o i partecipanti della trasparente) tasserà il reddito ricevuto con le regole
ordinarie;
¾ le società di comodo che partecipano a società di capitali trasparenti applicano invece la
maggiorazione sul proprio reddito complessivo senza tener conto di quello imputato dalla
partecipata;
¾ nessuna maggiorazione è invece prevista per le società di persone che attribuiscono il
risultato fiscale a persone fisiche, in quanto, in questi casi il reddito di comodo viene
assoggettato ad aliquote Irpef progressive.
Aumento aliquota
Il reddito delle società di capitali considerate di comodo è tassato con l'aliquota del 38%;
nessuna maggiorazione per le società di persone con soci soggetti all'Irpef.
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42
Manovra Bis
Nella sostanza, in questo caso, l'approccio alla norma non muta, nel senso che tali soggetti
dovranno:
ƒ
effettuare preliminarmente il test di operatività legato all'ammontare dei ricavi derivanti
dalle percentuali previste dalla legge applicate agli asset considerati dalla norma;
ƒ
laddove il test non dovesse essere superato, scatta l'obbligo di dichiarazione del
reddito minimo con maggiorazione del 10,5% dell'aliquota Ires.
ATTENZIONE
La maggiorazione di aliquota va applicata non solo alle società che dichiarano un reddito
inferiore a quello presuntivamente calcolato dalla normativa, ma anche a quelle che, pur
dichiarando un reddito superiore alla soglia imposta, hanno registrato ricavi inferiori a
quelli minimi.
1.2 Società in perdita
Altra novità riguarda il fatto che si considerano non operative anche
le società che:
ƒ
per tre esercizi consecutivi, hanno dichiarato una perdita fiscale;
ƒ
due anni si sia dichiarata una perdita e per il terzo un reddito inferiore all'ammontare del
reddito minimo.
In relazione a tale seconda ipotesi parrebbe altresì che non vi sia la necessità di identificare i
periodi di imposta in perdita consecutivamente nel senso che, invece, viene assunto un arco
temporale di tre periodi di imposta per poi identificare all'interno di tale triennio le condizioni
alternative previste dalla manovra estiva.
Quindi, ragionando al contrario, sarebbe sufficiente un periodo di imposta nel quale si dichiara
un reddito superiore a quello minimo per poter sfuggire alla stretta anche in termini di aliquota
Ires maggiorata.
Società in perdita
Sono di comodo anche le società che dichiarano perdite fiscali per tre anni consecutivi,
oppure due anni in perdita e uno con reddito inferiore alle soglie degli enti non operativi
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43
Manovra Bis
Va osservato che:
¾
restano ferme, anche per le società in perdita triennale, le cause di disapplicazione
previste per gli altri enti di comodo (per esempio società con almeno 10 dipendenti);
¾
anche per le società in perdita sarà possibile presentare l’istanza d’interpello di
disapplicativa;
¾
il dato letterale delle disposizioni non ha contenuto civilistico. Infatti, la perdita oggetto
delle disposizioni è quella fiscale e non derivante dal Conto economico;
¾
così come sono scritte, le norme sulle società do comodo si applicano alle società in
generale, senza quindi alcuna distinzione tra società in contabilità ordinaria o semplificata
ovvero di capitali o di persone.
OSSERVA
In materia di motivazioni che consentono l'accoglimento dell'istanza, la norma sulle società
di comodo afferma che il contribuente deve provare le circostanze oggettive che non hanno
consentito il superamento del test di operatività basato sui ricavi ma nulla afferma, di fatto,
rispetto all'ipotesi reddituale. In altri termini, posto che la nuova fattispecie di società non
operative si disinteressa completamente della operatività in termini di ricavi, la finalità
dell'istanza di interpello nel caso di società in perdita sarà quella di dimostrare le motivazioni
che hanno comportato l'emersione della perdita indipendentemente, appunto, da quello che
risulta in base al test di operatività
ESEMPIO
Alfa Srl possiede (in proprietà e in locazione finanziaria) immobili strumentali concessi in
locazione a terzi, aventi un costo storico complessivo di euro 5.000.000, di cui euro
2.000.000 a uso ufficio. Nell'attivo di bilancio non compaiono altre poste rilevanti per le
società di comodo.
I ricavi dalle locazioni ammontano a 300.000 euro annui e superano le soglie per le società
di comodo
Per effetto della deduzione di quote di ammortamento, canoni di leasing e interessi passivi
sui mutui, la società consegue in ciascuno degli esercizi 2009-2010-2011 una modesta
perdita fiscale che riporta a nuovo.
Alfa Srl, per l'esercizio 2012 e salvo interpello disapplicativo, diventa di comodo e deve
dichiarare un reddito ai fini Ires pari a 222.500 euro.
Sul reddito presunto, Alfa Srl versa Ires del 38% pari a euro 84.55
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Manovra Bis
ESEMPIO
Beta Srl possiede un capannone nel quale produce componenti per l'industria meccanica. La
società non usufruisce di cause di disapplicazione dal regime "di comodo" perché ha meno di
10 dipendenti e un valore della produzione inferiore al totale dell'attivo. Il costo storico del
capannone è di 1 milione di euro. Ci sono altre immobilizzazioni materiali e immateriali
(attrezzature, impianti) per un costo storico di 800.000 euro. Nell'attivo di bilancio non
compaiono altre poste rilevanti per le società di comodo. I ricavi dalle vendite sommati
all'incremento delle rimanenze ammontano a 2.000.000 di euro
La crisi economica ha generato i seguenti risultati fiscali nel triennio. 2009: reddito di euro
50.000 (inferiore al minimo delle società di comodo), 2010 e 2011: perdita
Beta Srl, per l'esercizio 2012 e salvo interpello disapplicativo, deve dichiarare un reddito ai
fini Ires pari a: 143.500 euro
Sul reddito presunto, Beta Srl deve versare Ires del 38% pari a 54.530 euro
ESEMPIO
Gamma Srl è una impresa di costruzione (immobili di proprietà su cui realizza fabbricati da
vendere iscritti nelle rimanenze). Non ha immobili strumentali di proprietà (la sede è in
affitto). Ha immobilizzazioni materiali e immateriali (attrezzature, e così via) per un costo
storico di 300.000 euro, essendo molti cespiti (gru, scavatori) usati a noleggio. La società
non usufruisce di cause di disapplicazione dal regime "di comodo" perché ha meno di 10
dipendenti e un valore della produzione inferiore al totale dell'attivo. Nell'attivo di bilancio
non compaiono altre poste rilevanti per le società di comodo. Nel triennio 2009-2011 la
società non realizza ricavi perché gli interventi immobiliari si concluderanno nel 2012. Ci
sono incrementi di rimanenze ben al di sopra delle soglie delle società di comodo
In seguito al rinvio dei ricavi a ultimazione dei lavori e della valutazione al costo delle
rimanenze di immobili, la società realizza nel triennio modeste perdite fiscali derivanti dalla
mancata capitalizzazione delle spese generali (totale 30.000 euro nei tre anni). Nel 2012 la
società vende alcuni immobili e realizza un utile lordo corrispondente all'imponibile fiscale di
200.000 euro
Gamma Srl, per l'esercizio 2012 e salvo interpello disapplicativo, è considerata di comodo. Il
reddito minimo è pari a euro (300.000 x 12%) = 36.000 quindi inferiore a quello effettivo.
Sul reddito effettivo di 200.000 euro, Gamma Srl, può compensare le perdite pregresse
(30.000 euro) e sulla differenza di 170.000 euro deve (in base al tenore letterale della
norma riferita al reddito complessivo) versare Ires del 38% pari a euro 64.600
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Manovra Bis
3. Decorrenza
Le modifiche decorrono dal periodo di imposta 2012 ma, ai fini della determinazione degli
acconti di imposta per lo stesso anno si deve tenere conto delle novità.
Di conseguenza gli acconti Ires relativi a tale esercizio
¾
delle società che risultano di comodo nel 2011,
dovranno essere rideterminati applicando al dato storico la nuova aliquota maggiorata.
Resta peraltro ferma la possibilità di utilizzare il metodo previsionale e dunque di versare gli
acconti al 27,5% da parte di chi ritiene di superare nel 2012 le soglie richieste per essere
operativi.
¾
delle società che risultano operative per il 2011 (Unico 2012)
non applicheranno la nuova norma, anche se, a consuntivo, dovesse divenire di
comodo.
In questo caso (società operativa nel 2011 che diventa di comodo nel 2012), invece, l'Ires del
38% si dovrà valutare per gli acconti previsionali.
Dato che la nuova disciplina si applica a partire dal 2012 il triennio da considerare al fine di
verificare il conseguimento delle perdite corrisponde a 2009 – 2011.
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Manovra Bis
10. Sconto sanzioni per professionisti e imprese
Nella manovra approvata nelle ferie d’agosto, a brevissima distanza da un’altra manovra, quella
cosiddetta correttiva, il DL 98/11 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, in considerazione della
grave congiuntura economica nazionale e internazionale, che richiede sforzi maggiori per tutti i
paesi, importante è la disposizione che introduce una netta sforbiciata alle sanzioni amministrative
previste per quelle imprese e quei professionisti che commettano violazioni in merito alle denunce
dei redditi o dichiarazioni annuali Iva, ma utilizzino per tutte le loro operazioni, sia attive che
passive, strumenti di pagamento tracciabili, disincentivando così l’utilizzo del denaro contante.
Finalità è la lotta all’evasione.
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Manovra Bis
1. La manovra bis
In tema di tracciabilità e riduzioni di sanzioni, la disposizione di riferimento nella manovra bis,
è contenuta nell’art. 1, comma 36-vicies ter, del DL 138/11 convertito in legge n. 148/11, che
stabilisce:
“Per gli esercenti imprese o arti o professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5
milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività
utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle
dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte su valore aggiunto indicano gli estremi
identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’art. 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le
sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471 sono ridotte alla metà”.
In altre parole, imprese e professionisti che usano, per le loro operazioni, sia attive che
passive, strumenti tracciabili e nelle loro denunce dei redditi e Iva indichino gli estremi
identificativi degli operatori finanziari con cui hanno instaurato rapporti in merito, beneficiano
di sconti alle sanzioni amministrative relative alle violazioni in merito alla dichiarazione dei
redditi e a quella annuale sull’imposta sul valore aggiunto, l’Iva.
2. Le condizioni di sconto: gli strumenti tracciabili
Destinatari della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 36 vicies ter DL 138/11, sono i
soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, i cui ricavi e compensi dichiarati
non siano superiori a 5 milioni di euro. La norma incentiva l’utilizzo da parte di questi soggetti,
per il pagamento delle loro operazioni attive e passive, di strumenti tracciabili.
Quali sono questi strumenti tracciabili?
Carte di credito, bonifici e assegni, tutti mezzi di pagamento facilmente pedinabili, che sono
cioè rintracciabili in modo agevole da parte dell’Amministrazione finanziaria, e che danno una
corretta individuazione dei soggetti che effettuano i pagamenti, per quale tipologia di
operazioni e a favore di chi.
OSSERVA
Fine è fronteggiare tutte quelle condotte dei contribuenti- professionisti- imprenditori,
riconducibili all’evasione fiscale, da sempre tema scottante in seno all’Esecutivo, che ha
cercato, anche con la manovra bis, di arginare, prevedendo misure ad hoc.
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Manovra Bis
Imprese e professionisti che dichiarano ricavi e compensi di importo non superiore ai 5 milioni
di euro, se, per le loro operazioni attive e passive, non utilizzano denaro contante, e invece
usano mezzi di pagamento tracciabili, vedi assegni e bonifici ad esempio, beneficeranno di
sconti alle sanzioni. Un disincentivo e un incentivo. Il primo espresso e diretto all’utilizzo del
denaro contante; il secondo alla tracciabilità. Addio al contante, benvenuta tracciabilità,
sembra voler dire il legislatore con l’introduzione di questa disposizione.
2.1 L’ indicazione dei rapporti finanziari
Per poter godere della riduzione delle sanzioni amministrative, a breve vedremo quali sono, la
norma in esame prevede espressamente anche che questi soggetti, imprese e professionisti,
non solo debbano utilizzare mezzi di pagamento tracciabili, ma anche indicare specificatamente
nelle loro dichiarazioni dei redditi e in quella annuale concernente l’Iva, gli estremi identificativi
degli operatori finanziari con cui hanno intrattenuto rapporti, relativamente al periodo
d’imposta corrispondente.
Requisiti per l’applicazione delle riduzioni alle sanzioni
Soggetti
Esercenti attività d’impresa, arte o professioni
Operazioni attive e passive
Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili
(carte di credito, assegni, bonifici)
Dichiarazione redditi/dichiarazione Iva
Indicazione dei dati identificativi degli operatori finanziari
Nella versione originaria della manovra bis, ribattezzata manovra di ferragosto, era stata
introdotta una norma ad hoc, che prevedeva l’obbligo in capo a tutti i contribuenti, nessuno
escluso, di indicare nelle denunce dei redditi, tutti i dati identificativi degli intermediari
finanziari, vedi banche, Poste Italiane spa, società di gestione del risparmio, con cui gli stessi
contribuenti avevano avuto rapporti finanziari nel periodo d’imposta corrispondente alla
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Manovra Bis
dichiarazione. Una norma che, a seguito dei rilievi e critiche espresse su più fronti, è stata di
fatto stralciata.
La disposizione collocata all’art. 1, comma 36 vicies ter DL 138/11, prevede come requisito
per beneficiare delle riduzioni di sanzioni amministrative, oltre che l’uso di carte di credito o
bonifici bancari, ad esempio, anche l’onere di indicare gli estremi dell’operatore finanziario, in
questo caso la banca, con cui si è intrattenuto il rapporto. Cambiano i soggetti; non tutti i
contribuenti, ma solo imprese e professionisti con ricavi dichiarati non superiori a 5 milioni di
euro. Non più un obbligo, ma una facoltà, o meglio una condizione per ottenere delle
agevolazioni se si commettono violazioni. Che tipo di agevolazioni?
3. Le sanzioni amministrative
L’art. 2, comma 36 vicies ter, parla espressamente di una riduzione delle sanzioni
amministrative previste agli articoli 1,5,e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
alla metà. Una netta sforbiciata del 50% delle sanzioni previste in merito alle violazioni
commesse dal professionista o dall’impresa, con ricavi non superiori però a 5 milioni di
euro,che utilizzano strumenti di pagamento tracciabili, al posto del denaro contante per tutte le
loro operazioni, passive e attive.
Ma quali sono queste sanzioni?
La norma in oggetto fa esplicito riferimento ad alcuni articoli contenuti nel Decreto legge n.
471/97, in materia di sanzioni sulle imposte dirette e sull’ imposta sul valore aggiunto.
Queste norme sono:
-
l’art. 1 “Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette”;
-
art. 5
“Violazioni relative alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto e ai
rimborsi”;
-
art. 6
“Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed
individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.
Quindi violazioni relative alla denuncia dei redditi, alla dichiarazione Iva, nonché obblighi in
materia di documentazione, registrazione ed individuazione di operazioni soggette all’imposta
sull’Iva.
3.1 Le sanzioni in caso di dichiarazione delle imposte dirette
Nel
DL 471/97 si prevede esplicitamente che nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% delle imposte
dovute, con un minimo di 258 euro.
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50
Manovra Bis
Se nella dichiarazione, si indicano come non dovute le imposte, si applica una sanzione
variabile da 258 euro a 1.032 euro, che può aumentare fino al doppio nei confronti degli
obbligati alla tenuta di scritture contabili.
Se nella dichiarazione è indicato invece , ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile
inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito
superiore a quello spettante, si applica una sanzione dal 100 al 200% della maggior imposta o
della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte
indebite detrazioni o deduzioni, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla
fonte.
Sanzioni sulle dichiarazioni di imposte dirette
x
Omessa presentazione della denuncia dei redditi: sanzione dal 120 al 240% delle
imposte dovute (minimo 258 euro)
x
Indicazione di imposte non dovute: sanzione tra 258 e 1.032 euro
x
Indicazione di imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100 al 200% della
maggior imposta
3.2 Le sanzioni in materia di dichiarazione Iva
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, la sanzione applicabile varia
dal 120 al 240% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni
che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione.
Se dalla dichiarazione Iva presentata, risulta un’imposta inferiore a quella dovuta, o
un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione dal
100 al 200% della differenza.
Chi inoltre, in difformità della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura
eccedente, è punito con sanzione dal 100 al 200% della somma non spettante.
Sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto
x
Omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva: sanzione tra 120 e 240%
dell’imposta dovuta;
x
Iva inferiore a quella dovuta: sanzione tra 100 e 200% dell’imposta maggiore dovuta
x
Istanza di rimborso non dovuto: sanzione tra 100 e 200% della somma non spettante
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51
Manovra Bis
3.2.1 Sanzioni in materia di documentazione e registrazione
Chi viola gli obblighi sulla documentazione e registrazione di operazioni imponibili Iva è punito
con la sanzione fra il 100 e il 200% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente
documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’Iva, è
soggetto chi indica nella documentazione o nei registri, un’imposta inferiore a quella dovuta.
Sanzioni in materia di documentazione/registrazione operazioni soggette all’Iva
x
Violazione onere di documentazione e registrazione: sanzione tra il 100 e il 200%
dell’imposta;
x
Indicazione di imposta sul valore aggiunto inferiore a quella dovuta: sanzione tra il 100
e il 200% dell’imposta.
4. Il “taglio” con la manovra di Ferragosto
In riferimento a queste sanzioni, l’art. 2, comma 36 vicies ter DL 138/11, convertito in legge n.
148/11, introduce una sforbiciata netta, dal 100 al 50%, la metà quindi,
solo ed
esclusivamente però per quelle imprese e professionisti, che, prodotti ricavi e compensi di
importo non superiore ai 5 milioni di euro, e commesse violazioni sugli oneri in materia di
dichiarazione dei redditi e dichiarazione annuale Iva, utilizzino per le loro operazioni attive e
passive, assegni, bonifici, carte di credito, indicando nelle loro denunce dei redditi e
dichiarazioni Iva, i dati identificativi degli intermediari finanziari con cui, nel corrispondente
periodo d’imposta, hanno intrattenuto rapporti finanziari.
Il taglio alle sanzioni
x
Professionisti/imprese, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro
x
Usano strumenti di pagamento tracciabili e indicano nella loro dichiarazione redditi/Iva i
dati degli operatori finanziari
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Manovra Bis
Violazioni
Omessa presentazione dichiarazione
Sanzioni ridotte del 50%
Sanzione dal 60 al 120% delle imposte dovute
dei redditi
Indicazione nella dichiarazione di
Sanzione tra 129 e 516 euro
redditi come non dovute le imposte
dirette
Indicazione di un’imposta dovuta
inferiore
Sanzione dal 50 al 100% dell’imposta maggiore dovuta
Omessa presentazione dichiarazione
Sanzione tra 60 e 120%
Iva
Iva inferiore a quella dovuta
Sanzione tra 50 e 100% dell’imposta maggiore dovuta
Istanza di rimborso Iva non dovuto
Sanzione tra 50 e 100% delle somme non spettanti
Mancata
documentazione/registrazione
Sanzione tra 50 e 100% dell’imposta dovuta
operazioni imponibili Iva
Indicazione imposta inferiore a
quella dovuta
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Sanzione tra 50 e 100% di quella maggiore dovuta
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Manovra Bis
11. Indagini finanziarie e archivio dei rapporti
Al fine di razionalizzare il processo di acquisizione di informazioni rilevanti a fini fiscali è stato istituito,
all'interno dell'Anagrafe tributaria, l’Archivio dei rapporti con gli operatori finanziari, un’apposita
sezione in cui sono censiti tutti i rapporti intrattenuti dai contribuenti con ogni intermediario
finanziario.
A seguito della manovra di Ferragosto, l'Agenzia delle Entrate potrà avvalersi dei dati e delle
informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari, comunicate dagli intermediari, per
elaborare liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.
Viene, quindi, modificata la natura e la finalità di questa banca dati.
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Manovra Bis
1. Il “taglio” con la manovra
Tra gli strumenti più incisivi a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per ricostruire il
reddito effettivo dei contribuenti che vengono sottoposti ad indagini fiscali, posto di assoluto
rilievo è occupato dalle indagini finanziarie.
Al fine di razionalizzare il processo di acquisizione di informazioni rilevanti a fini fiscali è stato
istituito, all'interno dell'Anagrafe tributaria, l’Archivio dei rapporti con gli operatori
finanziari, un’apposita sezione in cui sono censiti tutti i rapporti intrattenuti dai contribuenti
con ogni intermediario finanziario.
A seguito della manovra di Ferragosto,
l'Agenzia delle Entrate potrà avvalersi dei dati e
delle informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari, comunicate dagli intermediari,
per elaborare liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.
Viene, quindi, modificata la natura e la finalità di questa banca dati.
2. Archivio dei rapporti finanziari
L’art. 37, comma 4 del Dl 223/2006 istituisce, all'interno dell'Anagrafe tributaria, l’Archivio
dei rapporti con gli operatori finanziari.
“Archivio dei rapporti”: apposita sezione dell’Anagrafe tributaria in cui sono censiti tutti i
rapporti intrattenuti dai contribuenti con ogni intermediario finanziario.
L'art. 7 del DPR 605/73 prevede l'obbligo per gli operatori finanziari di comunicare
all'Anagrafe tributaria l'esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti, con l'indicazione
dei dati anagrafici dei titolari.
3. Soggetti obbligati alla comunicazione
Soggetti obbligati alla comunicazione telematica sono:
€ banche;
€ Poste Italiane S.p.A.;
€ soggetti iscritti in elenchi assoggettati a vigilanza della Banca d'Italia;
€ cambiavalute (esclusi quelli che esercitano esclusivamente l'attività di cambia valute);
€ agenti in attività finanziarie;
€ addetti al commercio in oro;
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55
Manovra Bis
€ istituti di moneta elettronica;
€ imprese di investimento;
€ organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR, Fondi di Investi-mento e SICAV);
€ società di gestione del risparmio (SGR);
€ società fiduciarie;
€ altri intermediari finanziari.
3.1 Oggetto della comuniczione
L'oggetto della comunicazione da parte degli operatori finanziari è rappresentato da
qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela (art. 7 co. 6 del DPR 605/73).
L'obbligo di trasmissione riguarda, dunque, ogni informazione in possesso degli intermediari e,
in particolare, i dati relativi:
€ a tutti i tipi di rapporto, "sia quelli direttamente intestati o cointestati ai contribuenti,
sia quelli sui quali i medesimi hanno facoltà di disposizione, in virtù dell'esistenza dei
collegamenti giuridici in precedenza esplicitati, ossia per i ruoli di rappresentanza,
delega, mandato o garanzia ";
€ alle operazioni extra-conto, cioè quelle non confluite all'interno di un rapporto
continuativo.
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione:
€ i rapporti aventi esclusivamente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza;
€ le disponibilità presenti di un determinato conto;
€ la consistenza di una determinata gestione.
I dati devono essere trattati nel rispetto del c.d. "principio di necessità" di cui all'art. 3 del
DLgs. 196/2003, "esclusivamente nei casi dei soggetti nei cui confronti sono avviate le
attività istruttorie, per l'esecuzione delle indagini finanziarie ", previa sussistenza delle
apposite autorizzazioni.
4. Accesso ai dati dell’Anagrafe tributaria
L'accesso alla banca dati dell'Archivio non è comunque libero e arbitrario, ma risulta vincolato
alle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 11, Dpr 605/73.
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56
Manovra Bis
Il Fisco può, infatti, interrogare la banca dati ai soli fini dell'esecuzione di indagini finanziarie
ovvero per le attività connesse alla riscossione.
L'accesso è, quindi, subordinato all'attivazione di un accertamento e all'ottenimento, nella
maggior parte dei casi, di un'apposita autorizzazione.
Fin ora, l'accesso al data-base è stato possibile solo in quanto sia stata debitamente
autorizzata l'esecuzione di un'indagine finanziaria.
5. Archivio dei rapporti dopo la Manovra di Ferragosto
Gli emendamenti alla manovra di Ferragosto introducono una deroga ai meccanismi di utilizzo
dei dati bancari e finanziari fissati dall'articolo 7, 11 comma 11 del Dpr 605/73.
L'archivio dei rapporti viene, infatti, trasformato, da strumento di selezione degli
intermediari per indirizzare le richieste di indagini finanziarie nei riguardi di contribuenti già
oggetto di accertamento fiscale, a mezzo per elaborare specifiche liste selettive di
contribuenti da sottoporre a controllo.
I dati e gli elementi contenuti nell'anagrafe permetteranno, dunque, all'Agenzia delle Entrate di
elaborare, prima dell'avvio di una qualsiasi attività di verifica, specifiche liste selettive
di contribuenti da sottoporre a controllo.
In sostanza, con le modifiche introdotte, l'Agenzia delle Entrate potrà avvalersi
dei
dati
e
delle
informazioni
contenute
nell'Archivio,
comunicate
dagli
intermediari, per elaborare liste selettive di controllo.
Si assiste, così, ad una radicale modifica della natura e della finalità della banca dati in
questione, che non sarà più utile solamente ad indirizzare le richieste del Fisco agli
intermediari che intrattengono rapporti con un contribuente già oggetto di verifica, ma le
informazioni contenute nell'Archivio saranno, invece, utilizzate quale fonte di innesco di
controlli nei riguardi di liste di contribuenti selezionati in ragione delle tipologie di informazioni
da acquisire.
6. Critiche
La misura di abilitare il fisco a procedere all'elaborazione di liste selettive, con accesso alle
informazioni bancarie in modo generalizzato, risulta criticabile.
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Manovra Bis
Infatti, mentre fin ora il fisco ha potuto attivare indagini finanziarie e accedere a informazioni
gestite dagli intermediari solo nel momento in cui ha individuato, in relazione a un
contribuente, indizi specifici rispetto a situazioni di evasione fiscale che violano i predetti
principi costituzionali, con la nuova previsione il meccanismo è invertito, in quanto il fisco
potrà accede a informazioni tutelate in modo generalizzato e senza alcun indizio, per
individuare posizioni finanziariamente anomale.
Procedura ante manovra
1. Avvio di un controllo fiscale nei confronti di un contribuente, a seguito di indizi di
evasione fiscale o di non correttezza della dichiarazione;
2. attivazione delle indagini finanziarie e preventiva autorizzazione del direttore
regionale centrale dell’Agenzia delle Entrate o del comandate regionale della GdF;
3. interrogazione dell’ “Archivio rapporti finanziari” per individuare gli intermediari
finanziari con cui il contribuente soggetto a verifica intrattiene rapporti;
4. richiesta per via telematica agli intermediati finanziari di dati, notizie e documenti
relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto
5. risposta degli intermediati finanziari.
Procedura dopo manovra
1. Individuazione delle elaborazioni da chiedere agli intermediati finanziari;
2. richiesta agli intermediari finanziari delle informazioni necessarie per le elaborazioni;
3. risposta degli intermediari finanziari;
4. elaborazione liste selettive da sottoporre a controllo fiscale, con possibilità di attivare
un’indagine finanziaria mirata.
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Manovra Bis
12. Evasione fiscale: le modifiche della Manovra bis
Le novità apportate dalla revisione delle disposizioni tributarie previste dalla manovra-bis
annunciano norme penali più severe per gli evasori fiscali.
In particolare, non si potrà accedere alla sospensione condizionale della pena per i reati di
dichiarazione fraudolenta, infedele od omessa, di false fatturazioni, di distruzione delle scritture
contabili, se l'imposta sottratta all'erario è superiore a 3 milioni di euro e al 30% del fatturato.
Nella presente fiscal verranno illustrate nel dettaglio le modifiche al DLgs n. 74/2000, che si
applicheranno solo ai fatti successivi all'entrata in vigore delle nuove norme.
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Manovra Bis
1. Premessa
Le novità apportate dalla revisione delle disposizioni tributarie previste dalla manovra-bis
annunciano norme penali più severe per gli evasori fiscali.
In particolare, non si potrà accedere alla sospensione condizionale della pena per i reati di
dichiarazione fraudolenta, infedele od omessa, di false fatturazioni, di distruzione delle scritture
contabili, se l'imposta sottratta all'erario è superiore a 3 milioni di euro e al 30% del fatturato.
Rischio del carcere
2. Rischio del carcere
2.1 Esclusione della sospensione condizionale della pena
Viene previsto che, per i delitti di cui agli articoli da 2 a 10 del decreto legislativo
74/2000:
x
dichiarazione fraudolenta mediante fatture false,
x
dichiarazione fraudolenta con altri artifici,
x
dichiarazione infedele,
x
omessa dichiarazione,
x
emissione di fatture false,
x
occultamento e distruzione di scritture contabili,
non possa essere applicato l'istituto della sospensione condizionale della pena (articolo
163 c.p.), nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30% del volume d'affari;
b) l'ammontare di detta imposta superi i tre milioni di euro.
Questa disposizione fa riferimento ai reati tributari:
¾ in materia di dichiarazioni dei redditi e dell'Iva (frode, infedeltà, omissione)
¾ in materia di documenti (false fatturazioni, distruzione della contabilità).
Sono esclusi:
x
il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11),
x
il reato di omesso pagamento dei tributi,
x
il reato di indebita compensazione di crediti.
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60
Manovra Bis
La possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena in caso di condanna per
reati dipenderà dal tipo di delitto commesso.
Infatti, se si è in presenza di omessi versamenti Iva, di ritenute o di indebite compensazioni
sarà sufficiente per la non concessione della condizionale superare la soglia dei 3 milioni di
euro.
In presenza, invece, di tutti gli altri reati occorrerà verificare anche che l'imposta evasa superi
almeno il 30% del fatturato.
3. Reati tributari
Il sistema penale tributario, introdotto e disciplinato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si
fonda su una precisa scelta legislativa: quella di attribuire rilevanza penale alle condotte
produttive di una concreta lesione agli interessi dell'Erario e, quindi, di prevedere
principalmente fattispecie criminose costituite da reati di danno.
Il rispetto degli obblighi tributari è disciplinato da sanzioni di natura amministrativa e da
sanzioni di carattere penale (D.Lgs. n. 74/2000).
L’elemento che caratterizza tutti i reati tributari è il cd. dolo specifico, il quale consiste nella
consapevolezza psicologica di porre in essere un comportamento teso a realizzare o a
consentire a terzi l’evasione dell’imposta sui redditi o sul valore aggiunto (Iva).
In altri termini, per integrare la fattispecie di reato non è sufficiente che il contribuente abbia la
consapevolezza e la volontà di porre in essere la condotta incriminata (dolo generico), ma è
necessario che persegua “il fine specifico di evadere le imposte”.
Ai fini del dolo, non rileva la soglia di punibilità che si voleva superare, ma solamente il fine di
evadere le imposte.
3.1 Ipotesi delittuose
Il Dlgs n. 74/2000 prevede quali ipotesi delittuose:
x
dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti (art. 2);
x
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
x
dichiarazione infedele (art. 4);
x
omessa dichiarazione (art. 5);
x
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
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61
Manovra Bis
x
occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
x
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).
4. Modifiche alla struttura dei reati tributari
A seguito della manovra-bis andremo a visionare, nel dettaglio, come cambia la
struttura dei reati.
La
dichiarazione
fraudolenta
consiste
nell’utilizzo,
in
sede
di
presentazione
della
dichiarazione dei redditi o Iva, di documentazione falsa o di altri artifici idonei a fornire una
falsa rappresentazione contabile.
Sono previste due ipotesi di dichiarazione fraudolenta:
1) la falsa dichiarazione fondata su fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti (art. 2)
2) la falsa dichiarazione fondata su artifici di altra natura (art. 3).
La dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o documenti per operazioni
inesistenti presuppone due comportamenti:
x
il contribuente deve, prima, aver registrato le fatture nelle scritture contabili
obbligatorie o deve aver detenuto i documenti a fine di prova nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria,
x
successivamente, deve aver presentato la dichiarazione dei redditi e/o I.V.A.
Infatti, la detenzione o la registrazione in contabilità dei documenti per operazioni inesistenti
non costituisce, da sola, una condotta incriminante, ma il reato si perfeziona solo al
momento della presentazione della dichiarazione.
La pena fin ora prevista era:
x
la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
x
Qualora, però, l’ammontare degli elementi fittizi sia di misura inferiore a 154.937 euro
è prevista la pena della reclusione da sei mesi a due anni.
MODIFICHE DELLA MANOVRA:
¾ Per chi evade l'Iva o le imposte sui redditi utilizzando fatture o documenti falsi nelle
dichiarazioni annuali, la reclusione sarà in ogni caso da un anno e sei mesi a sei
anni.
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62
Manovra Bis
¾ Mentre è abrogata l'ipotesi che prevede la minore pena da sei mesi a due anni
qualora gli elementi passivi fittizi indicati nella dichiarazione siano di importo inferiore a
154.937 euro.
4.1 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
La seconda ipotesi di dichiarazione fraudolenta è quella prevista dall’art. 3 che punisce
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in dichiarazione
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, sulla
base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie, mediante mezzi
fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento.
Osserva: Le mere violazioni degli obblighi di fatturazione e di registrazione dei corrispettivi
non sono sufficienti, di per sé, a configurare gli artifici descritti dalla norma.
Occorre, invece, che, in virtù delle modalità con le quali vengono poste in essere, conducano
alla falsa rappresentazione complessiva della situazione fiscale del contribuente.
La soglia di punibilità prevista, fin ora, per tale fattispecie di reato è la seguente:
a) l’ammontare di ciascuna delle imposte evase (Irpeg, Irpef o Iva) deve superare almeno
77.469 euro;
b) congiuntamente, l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione,
anche mediante l’indicazione di elementi passivi fittizi, deve essere superiore al 5%
dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque,
superiore a 1.549.371 euro.
La pena prevista era la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
MODIFICHE DELLA MANOVRA:
Vengono essenzialmente ridotte le soglie di punibilità:
¾ la soglia di cui alla lettera a) viene ridotta a 30 mila euro,
¾ la soglia di cui alla lettera b) viene ridotta a 1 milione di euro.
La fattispecie del reato di dichiarazione infedele è la meno complessa, in quanto non
richiede l’intervento di particolari espedienti posti in essere dal contribuente per fuorviare il
Fisco.
La soglia di punibilità della dichiarazione infedele è:
a) che l’imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a
103.291 euro,
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63
Manovra Bis
b) e, congiuntamente, che l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti
all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al
10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o,
comunque, sia superiore a 2.065.827 euro.
La pena prevista è la reclusione, che varia da un minimo edittale di un anno ad un massimo di
tre anni.
MODIFICHE DELLA MANOVRA:
In questo caso, la manovra ha:
¾ abbassato la soglia di cui alla lettera a) all'importo di 50 mila euro
¾ arrotondato la soglia di cui alla lettera b) a 2 milioni di euro.
L’art. 5 prevede che sia punito chiunque, al fine di evadere le imposte o l’Iva, non presenta,
pur essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte.
Perché sussistano i presupposti di questo reato è necessario che l’imposta evasa sia superiore,
con riferimento ad ogni singola imposta, a 77.469 euro.
Ricorda Non è considerata omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla
scadenza del termine ordinario o non sottoscritta o non redatta su di uno stampato conforme
al modello prescritto.
La pena prevista per tale fattispecie delittuosa è la reclusione, che varia da un minimo edittale
di un anno fino ad un massimo di tre anni.
MODIFICHE DELLA MANOVRA:
¾ la soglia di punibilità passa da 77.469 euro a 30 mila euro.
Quando si parla di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono, ad
esempio, quelli:
x
emessi a fronte di operazioni non effettuate nella realtà,
x
emessi a fronte di operazioni effettuate solo in parte,
x
che indicano i corrispettivi o l’Iva in misura superiore a quella reale,
x
che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
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Manovra Bis
La pena prevista per questa fattispecie di reato è :
a) la reclusione da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di sei anni.
b) Tuttavia, qualora l’importo non rispondente al vero nelle fatture sia inferiore a
154.937 euro, per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due
anni.
MODIFICHE DELLA MANOVRA:
¾ Viene soppressa l'ipotesi della reclusione da sei mesi a due anni se l'importo è
inferiore a 154.937 euro nel periodo d'imposta.
¾ Questo reato, pertanto, sarà in ogni caso punito con la reclusione da un anno e sei
mesi a sei anni, indipendentemente dall'entità del danno causato all'erario.
È punito chiunque alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti su propri o altrui beni,
idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
La soglia di punibilità, riferita all’ammontare complessivo delle imposte, degli interessi e
delle sanzioni amministrative, il cui pagamento si intendeva evadere, è di 100 milioni.
La sanzione prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni.
MANOVRA:
Per la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, forse per dimenticanza del
legislatore, non vale la revisione delle soglie prevista dalla manovra.
Il condannato, quindi, potrà beneficiare della sospensione condizionale della pena.
Risulta abbastanza singolare l'esclusione della sottrazione fraudolenta al pagamento delle
imposte dalle nuove regole sulla sospensione condizionale, soprattutto perché si tratta di una
condotta particolarmente grave che non consente all'erario di recuperare le imposte dovute
nella procedura di riscossione.
5. Altre novità
Di seguito le altre novità introdotte dalla manovra.
5.1 Patteggiamento vincolato
L'accesso all'istituto del patteggiamento è subordinato alla ricorrenza della seguente
circostanza:
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65
Manovra Bis
¾ sarà consentito solo a chi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, avrà saldato i conti con il fisco, comprese le sanzioni tributarie
amministrative.
In caso di patteggiamento, l'attenuante di cui all'art. 13 consisterà nella riduzione della
pena ad un terzo, anziché alla metà come previsto sino ad oggi.
5.2 Termini di prescrizione
L'art. 17 del DLgs n. 74/2000, che fino ad ora contempla solo l'interruzione della decorrenza
della prescrizione per i delitti tributari, viene integrato con una disposizione che, per i delitti
previsti dagli articoli da 2 a 10, prevede un’elevazione dei termini di prescrizione di un
terzo.
5.3 Le soglie
Un ultimo intervento consiste nell’abbassamento delle soglie per la rilevanza penale delle
violazioni tributarie in materia di imposte sui redditi e di Iva.
La conseguenza che ne deriva è che l'illecito tributario potrà sconfinare più facilmente nell'area
penale.
Le modifiche al DLgs n. 74/2000 si applicheranno solo ai fatti successivi all’entrata in vigore
delle nuove norme.
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66
Manovra Bis
13.
Detrazione
36%
può
rimanere
al
venditore
dell’immobile
Con l'entrata in vigore della manovra bis è stata introdotta la possibilità, prima vietata, che la
detrazione del 36%, ottenuta per effetto di interventi agevolati di ristrutturazione, resti in capo
al venditore e da quest'ultima sia utilizzata per la quota residuale.
La detrazione del 36% diventa così contrattabile in caso di compravendita.
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67
Manovra Bis
1. Trasferimento dell’immobile
Nel caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di
recupero edilizio, secondo quanto era previsto prima dell’entrata in vigore della manovra bis,
l’acquirente aveva diritto di portarsi in detrazione le quote residue di credito non ancora
utilizzate dal cedente (Circolare 24 febbraio 1998, n. 57).
Tuttavia affinché, insieme all’immobile, fosse ceduto anche il diritto alla detrazione, occorreva
che vi fosse stato il trasferimento della proprietà dell’intero immobile oppure una sua parte
autonomamente accatastata.
In caso di trasferimento:
¾
dell’intero immobile
¾
la detrazione era interamente fruita dall’acquirente;
della parte autonomamente accatastata
il diritto alla detrazione del venditore era decurtato in proporzione all’unità immobiliare
ceduta e la quota di detrazione sottratta veniva fruita dall’acquirente.
NOTA BENE
Per stabilire a chi spettava il diritto alle detrazione fiscale in caso di cessione dell’immobile,
doveva essere individuato chi deteneva il fabbricato alla data del 31.12 del periodo d’imposta
in cui si era verificata la cessione.
Cessione immobile oggetto di interventi
Soggetto cui spetta detrazione
Chi detiene il fabbricato al 31/12 anno cessione
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68
Manovra Bis
ESEMPIO
Immobile ceduto il 30 ottobre 2010: il diritto alla detrazione per il 2010 spetta all’acquirente
Immobile ceduto il 3 gennaio 2011: il diritto alla detrazione per il 2010 spetta al cedente, dal
2011 all’acquirente.
ESEMPIO
Ipotizziamo la vendita, il 1º settembre 2010, di un appartamento (che era stato oggetto di
lavori di manutenzione straordinaria nel 2007), il venditore ha beneficiato della detrazione per i
periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, mentre, per i restanti sette periodi d'imposta (cioè dal
2010 al 2016), il diritto alla detrazione spetta all'acquirente.
2. Manovra bis
Con la manovra bis viene cambiato il testo di tale art. 1 della L. 449/1997 in modo tale che:
¾
nel caso di vendita dell’unità immobiliare,
la detrazione del 36% per i rimanenti periodi d’imposta possa o essere trasferita al
nuovo acquirente o rimanere in capo al venditore, circostanza quest’ultima non
consentita in precedenza.
Sul punto si fa presente che:
¾
il mancato passaggio in capo al cessionario dell'unità è una mera facoltà e non un obbligo
con la conseguenza che i contribuenti potranno far entrare nella trattativa anche tale
beneficio e potranno scegliere liberamente l'utilizzo, il possibile mantenimento opera solo
ed esclusivamente in caso di trasferimento a titolo oneroso e non gratuito, permanendo il
divieto in caso di donazione;
¾
l’ammontare della detrazione del 36% non utilizzata può essere anche trasferita in parte
(posta 100 la quota residua, i contraenti si potrebbero accordare con un trasferimento
limitato a 30, restando il beneficio in capo al cedente per la quota di 70).
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69
Manovra Bis
Cessione immobile oggetto di interventi
La detrazione può spettare alternativamente a:
9 soggetto venditore
9 soggetto acquirente
A chi spetta la detrazione viene stabilita tra le parti e quindi può
essere oggetto di trattativa
Le modifiche normative sopra illustrate aggiungono un nuovo elemento di valutazione nelle
compravendite immobiliari. Così, il venditore potrebbe pattuire con l’acquirente di riservare a
sé il diritto di proseguire la detrazione già iniziata, in cambio di una riduzione del prezzo di
vendita dell’immobile.
3. Indicazioni nel contratto
Il silenzio del contratto di compravendita sul punto della sorte delle detrazioni che siano ancora
da utilizzare va interpretato nel senso della permanenza delle detrazioni in capo al venditore:
infatti, la nuova norma afferma che “le detrazioni (...) possono essere trasferite”.
Da ciò si può desumere che il contratto dove non viene citata la detrazione equivalga appunto
a detrazione non trasferita all'acquirente e quindi a detrazione che continua a essere nella
disponibilità del venditore, pur se sia stata venduta l'abitazione nella quale sono stati effettuati
i lavori in questione.
Nel contratto non viene indicato a chi spetta la detrazione
La detrazione rimane in capo al venditore
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70
Manovra Bis
14. Intestazioni fittizie di beni utilizzate dai soci
Viene tassata come reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo
per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore.
I beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un
corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato de diritto di godimento non sono in ogni caso
ammessi in deduzione dal reddito imponibile.
La soluzione punta a evitare l'intestazione fittizia di beni, utilizzati dai soci, alla società. In
questo modo, il contribuente evita di farli concorrere ai fini dell'accertamento sintetico nei
propri confronti.
L'impresa dovrà effettuare una comunicazione all'agenzia delle Entrate dove indicare i beni in
questione.
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71
Manovra Bis
1. Beni intestati alla società utilizzati dai soci
L’art. 2 commi da 36 terdecies a 36 duodevicies del D.L. 138/2011 conv. con modif. in L.
148/2011 stabiliscono che qualora la società o l’impresa individuale conceda dei beni in
godimento, rispettivamente, ai soci o ai familiari dell’imprenditore:
¾
la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la detta
concessione concorre alla formazione del reddito complessivo del socio o familiare quale
reddito diverso;
¾
i costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al
valore di mercato del diritto di godimento “non sono in ogni caso ammessi in deduzione
dal reddito imponibile”. Una norma analoga a quella in esame è prevista, ai fini dell’IVA,
nell’art. 4, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972, in base al quale non è detraibile l’IVA
pagata per l’acquisto di beni (immobili, unità da diporto, aeromobili e complessi sportivi o
ricreativi) che vengono messi a disposizione dei soci gratuitamente o a fronte di un
corrispettivo inferiore al valore normale;
¾
l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore devono comunicare
all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, al fine di garantire
l’attività di controllo;
¾
l’Agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente le posizione delle persone
fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento.
In sostanza secondo le nuove norme introdotte:
¾
viene considerato reddito diverso ai fini IRPEF la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari
dell’imprenditore;
¾
i costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo
inferiore al valore di mercato del diritto di godimento “non sono in ogni caso ammessi
in deduzione dal reddito imponibile”.
2. Soggetti coinvolti
Le modifiche normative riguardano tutte le società e imprese sia quelle operative che quelle
di comodo.
Le norme fanno riferimento all’attività d’impresa e non appaiono, quindi, applicabili:
ƒ
alle società semplici e ai loro soci;
ƒ
agli esercenti arti e professioni e ai loro familiari.
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72
Manovra Bis
Per soci si dovrebbero intendere anche quelli indiretti, ai quali i beni sono concessi in
godimento da una società controllata da quella cui partecipano, al fine di non vanificare la
finalità della norma.
I familiari dell’imprenditore individuale sono, invece, ai sensi dell’art. 5, ultimo comma,
TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Il “godimento” deve avvenire a fini personali o della propria famiglia e, qualora il socio rivesta
anche la qualifica di dipendente o amministratore, dovrebbe restare applicabile il principio
della tassazione convenzionale dei fringe benefit.
3. La comunicazione
Come esposto precedentemente le disposizioni introdotte prevedono anche l’istituzione di una
apposita comunicazione che sarà disciplinata da un provvedimento dell'Agenzia delle
entrate.
Tale provvedimento dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto legge.
3.1 Sanzione
La norma contiene anche una specifica sanzione laddove la comunicazione di specie non sia
effettuata.
Si afferma, infatti, che:
ƒ
per l'omissione della comunicazione ovvero per la trasmissione della stessa con dati
incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30%
della differenza tra valore normale e corrispettivo per il godimento del bene;
ƒ
nell'ipotesi in cui i contribuenti si siano conformati alle previsioni di carattere reddituale
introdotte con la manovra, risulta essere comunque dovuta, in solido, la sanzione da 258
a 2.065 euro, come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del Dlgs 471/1997.
3.2 Controlli
È previsto che l'agenzia delle Entrate proceda a effettuare un controllo sistematico della
posizione reddituale delle persone fisiche utilizzatrici dei beni concessi loro in godimento,
(molto
probabilmente
questo
avverrà
incrociando
e
verificando
comunicazioni ricevute e dalle dichiarazioni dei redditi presentate).
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73
i
dati
desunti
dalle
Manovra Bis
15. Liberalizzazioni delle professioni
La manovra bis, il DL n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in legge n. 148/2011, nell’ottica di
introdurre misure urgenti per la stabilizzazione economica e finanziaria, derivanti dalla grave
crisi che negli ultimi tempi ha colpito la comunità internazionale, prevede
una serie di
disposizioni improntate alla liberalizzazione. Settore che ne risulta fortemente influenzato è
quello delle professioni.
La norma di riferimento è l’ articolo 3, comma 5. del DL 138/11 convertito in legge n.
148/2011.
Ma in merito alle professioni, e in particolare ai revisori dei conti novità sono introdotte a livello
regionale e comunale.
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74
Manovra Bis
1. La riforma degli ordini professionali
L’art. 3, intitolato “Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle
professioni e delle attività economiche”, inserito nel contesto delle liberalizzazioni e
privatizzazioni introdotte dal Governo per favorire lo sviluppo economico, prevede delle
specifiche disposizioni volte ad evitare che l’esistenza di ordinamenti professionali autonomi,
limiti o restringa il libero accesso ed esercizio delle attività professionali.
Viene stabilito il principio generale secondo cui l’iniziativa economica è libera, ed è permesso
tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Si prevede così l’abolizione delle
restrizioni, in particolare di carattere amministrativo, che limitano l’accesso e l’esercizio di
attività economiche d’impresa.
In particolare, vengono individuate al 5 comma dell’articolo 3, una serie di principi a cui
dovranno essere conformati gli ordinamenti professionali entro 12 mesi dall’entrata in vigore
del DL n. 138/11. Una riforma degli ordinamenti professionali con principi nuovi, individuati
dall’art. 3, comma 5, DL n. 138/11 e la conferma di altri. Obiettivo è evitare che l’esistenza di
ordinamenti professionali autonomi limiti e restringa il libero accesso ed esercizio delle attività
professionali.
1.2. L’ esame di Stato
Il 5 comma si apre proprio con una conferma, quella dell’obbligo dell’esame di Stato per
accedere alle professioni regolamentate, così come viene sancito all’articolo 33, comma 5,
della nostra carta Costituzionale. La disposizione costituzionale prevede infatti che:
“E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”.
Per gli aspiranti avvocati o commercialisti, l’esame di stato si conferma, anche nella manovra
di Ferragosto 2011, come l’ostacolo finale all’esercizio della professione. E’ necessario il suo
superamento per poter esercitare la professione.
1.3. I nuovi principi
Dall’altra parte, la manovra bis prevede dei nuovi principi a cui devono conformarsi gli
ordinamenti professionali entro 1 anno dall’entrata in vigore della manovra bis. Questi
riguardano l’esercizio dell’attività professionale, che deve risultare improntato alla:
x
libera concorrenza
x
differenziazione e pluralità dell’offerta.
Cosa significano?
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75
Manovra Bis
La conformità degli ordinamenti professionali a questi principi risponde all’esigenza di garantire
un’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione
relativamente ai servizi offerti, considerando tra l’altro la diffusa presenza dei professionisti su
tutto il territorio nazionale.
In altre parole, il Governo dà delle prescrizioni orientative improntate ad una diffusione
quantitativa e qualitativa dei servizi offerti dagli ordinamenti professionali, più efficiente, ossia
adeguata e conforme alle aspettative dei cittadini.
ESEMPIO. In quest’ottica si prevede che non possono essere introdotte modalità di accesso
a singole attività professionali che si basano sull’anzianità di iscrizione o su altri requisiti
extra-professionali.
2. L’accesso ed esercizio della professione
La manovra bis prevede che l’esercizio della professione è fondato e ordinato sull’autonomia e
sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. Viene in un certo senso
richiamato il principio della sua indipendenza di giudizio come un diritto-dovere in riferimento
allo svolgimento della sua attività. Ciò significa che la professione non può essere vincolata da
norme che ne limitano la sua indipendenza di giudizio.
La lettera a) del 5 comma dell’art. 3, Dl n. 138/11 in tema di liberalizzazione delle professioni,
sancisce oltre all’esercizio, anche che l’accesso alle professioni è libero.
Cosa significa che l’accesso alle professioni è libero?
Sostanzialmente che, posseduti i titoli professionali necessari, non può essere in alcun modo
limitata dai singoli ordinamenti professionali, la libertà di accesso all’esercizio professionale.
Unica eccezione si verifica per una disposizione di legge che limiti espressamente l’accesso
per il numero delle persone titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio
dello Stato o in una certa area geografica, per ragioni di interesse pubblico. Questa
limitazione tuttavia non deve configurarsi come una discriminazione diretta o indiretta che si
basi sulla nazionalità.
3. L’obbligo di formazione continua e il tirocinio
Oltre all’accesso alla professione, altri aspetti fondamentali che riguardano l’esercizio della
professione sono il tirocinio e l’obbligo di formazione continua. La manovra bis prevede infatti
l’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente,
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli nazionali.
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76
Manovra Bis
NOTA BENE. Se viene violato l’obbligo di formazione continua, si configura un illecito
disciplinare, sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che
perciò ha l’onere di integrare questa disposizione prevista dal decreto legge n. 138/11.
Sono previste anche nuove disposizioni in tema di tirocinio, che deve conformarsi a criteri che
garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e conseguentemente assicurino un
miglior esercizio della professione.
Spetta agli ordinamenti professionali prevedere adeguate forme di controllo sull’attività svolta
dai tirocinanti, in modo da garantire loro una corretta formazione sia a livello pratico che a
livello teorico, evitando così lo sfruttamento del tirocinante ovvero il suo inquadramento come
un vero e proprio dipendente, ma senza i corrispondenti diritti. Ciò si traduce nella facoltà
prevista dalla manovra bis per i professionisti, di corrispondere un equo compenso di natura
indennitaria al tirocinante, commisurato al suo concreto apporto all’esercizio professionale.
Da ultimo si prevede anche che il tirocinio deve avere una durata non superiore a tre anni, in
modo tale da garantire l’accesso al mondo del lavoro in maniera più celere.
RICORDA. L’equo compenso per i tirocinanti è solo una mera facoltà, non essendoci alcun
obbligo in capo al professionista.
4. I compensi del professionista
La lettera d) del comma 5 dell’art. 3 DL n. 138/11, prevede la pattuizione dei compensi del
professionista, in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di
trasparenza,a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le
informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
NOTA BENE. Se non c’è accordo sul compenso, come nel caso in cui il committente sia un
ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, o nei casi in cui la prestazione
professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con
decreto dal Ministero della Giustizia.
dell’incarico.
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77
Manovra Bis
Il compenso spettante al professionista va pattuito con il cliente per iscritto avendo sempre
come punto di riferimento il tariffario previsto con decreto ministeriale, ma a questo tariffario
si può benissimo derogare per accordo cliente- professionista.
5. La polizza assicurativa contro i rischi professionali
Scorrendo nella lettura dell’art. 3, comma 5 DL n. 138/11, la lettera e) prevede la stipulazione
da parte del professionista di un’idonea assicurazione per i rischi derivanti dalla sua attività
professionale. La polizza assicurativa è posta per la tutela del cliente a fronte di errori del
professionista commessi sia per colpa lieve che grave, nell’esercizio delle sue attività
professionali. Si configura come una sorta di obbligo di assicurazione RC esteso ai
professionisti. Il cliente deve essere messo a conoscenza dal professionista delle condizioni
generali della polizza assicurativa, insieme al relativo massimale, già al momento in cui il
professionista assume l’incarico. Il professionista stipula la polizza individualmente con il
singolo cliente, potendo scegliere la compagnia che ritiene opportuna. Le condizioni generali
delle polizze assicurative possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai
Consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti
NOTA BENE. L’art. 3 , comma 5, lettera e) del DL 138/11, convertito in legge n. 148/11,
non risulta però molto chiaro in merito ai rischi professionali che vengono coperti dalle
polizze o sui massimali, considerando che i rischi professionali sono molto diversi, a seconda
del professionista che li effettua. Si attendono delucidazioni dagli stessi Ordini professionali.
Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati prevedendo il nuovo onere entro un
anno. Tutti i professionisti sono interessati: dalla categoria medica (medici chirurghi,
farmacisti, biologi, odontoiatri, psicologi, ostetriche, veteronari e infermieri), all’area giuridicaeconomica (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), passando per l’area tecnica
(architetti, ingegneri, geometri, periti indistriali, agronomi, chimici,geologi).
6. Istituzione di Ordini territoriali e nazionali di disciplina
In merito ad eventuali questioni disciplinari del professionista, la manovra bis prevede la
possibilità di istituire organi a livello territoriale, diversi da quelli con funzioni amministrative,
ai quali affidare proprio l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo
nazionale di disciplina. Ovviamente l’istituzione è ad opera degli stessi ordinamenti
professionali.
NOTA BENE. La carica di consigliere dell’ordine territoriale o di consigliere nazionale è
incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali.
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Manovra Bis
7. Pubblicità informativa
L’art. 3, comma 5, DL n. 138/11 si chiude stabilendo che la pubblicità informativa avente ad
oggetto l’attività professionale, è libera. Si specifica che questa libertà di pubblicità
informativa, si può perpetrare con qualsiasi mezzo e deve avere ad oggetto l’attività
professionale, le specializzazioni e titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i
compensi. L’unico limite, di una certa rilevanza però, è che le informazioni siano trasparenti,
veritiere, corrette e non equivoche, ingannevoli e denigratorie.
Manovra bis 2011 e liberalizzazioni professioni:
¾ riforma professioni entro 1 anno
¾ conferma esame di Stato
¾ libertà di accesso alla professione
¾ obbligo di formazione continua e permanente
¾ compensi professionista pattuiti con cliente
¾ assicurazione contro i rischi professionali a tutela del cliente
¾ istituzione ordini territoriali e nazionali per questioni disciplinari
¾ libertà di pubblicità informativa
OSSERVA. La Manovra di "ferragosto", come visto, elenca una nutrita serie di principi per
la riforma delle professioni in genere.
A ben vedere, però, alla luce di tale ennesima novella legislativa, si può tranquillamente
sostenere che è nell’ambito dell’esercizio della professione legale che la “burocrazia” sta
prendendo sempre più il sopravvento.
Infatti, alla sottoscrizione da parte del cliente di tutti una serie di modelli - quali
l'informativa e il consenso per la legge sulla privacy, l'informativa sulla conciliazione delle
liti, l'attestazione sui redditi ai fini del contributo unificato nelle cause di lavoro (ai fini
dell'eventuale esenzione) - andranno ad aggiungersi l'obbligo di dare esplicite informative
sulla stima della spesa complessiva e sulla propria assicurazione contro i rischi
professionali, oltre che la stipula di un vero e proprio contratto con il cliente relativo agli
onorari.
Nel caso, poi, che il cliente fosse un ente pubblico, a tali incombenti se ne andranno ad
unire altri ovvero le dichiarazioni introdotte dalle disposizioni sulla tracciabilità del
compenso e la presentazione del D.u.r.c. (documento unico di regolarità contributiva) per
farsi pagare la parcella.
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Manovra Bis
Intendiamo riferirci, ad esempio, all'articolo 40, che impone all'Avvocato, ma solo se il
cliente lo richiede espressamente, di informare la parte circa le previsione di massima
inerenti ed ai costi presumibili del processo. Od ancora, all'articolo 17-bis, che prevede, sia
l'indicazione della polizza assicurativa quale facoltà (ndr. e non già obbligo, come invece
previsto dall’art. 3 del D.L. 138/2011) dell'avvocato nel dare informazioni sul proprio studio,
sia la possibilità per il medesimo di dare informazioni sulla propria attività professionale.
Giova tuttavia sottolineare, a tal proposito, che l'articolo 3, del D.L. 138/2011, sembra
superare alcuni limiti imposti dal Codice forense nella parte in cui dichiara che è libera la
pubblicità informativa con ogni mezzo, avente ad oggetto, l'attività professionale, le
specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio, i compensi delle
prestazioni.
E, tanto, poiché l’art. 17 bis, ha fino ad ora consentito all’avvocato di dare informazione
sulla propria attività professionale, utilizzando “esclusivamente i siti web con domini propri e
direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla
quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e
del contenuto in cui è espresso”.
Infine, si noti come la disposizione di principio che consente l'inserimento di clausole ad hoc
per l'innalzamento o abbassamento del compenso in base all'andamento della causa, invero,
non chiarisce se e come si andrà ad incidere sul cosiddetto patto di «quota lite», tanto
osteggiato dall'avvocatura ed il cui divieto è stato abolito oramai da qualche anno.
Ricordando, per mera completezza espositiva, che per patto di quota lite è da intendersi
l'accordo tra professionista e cliente in virtù del quale il compenso del primo viene calcolato
in percentuale rispetto al risultato ottenuto dal suo assistito.
In
pratica,
accade
che
i
compensi
dovuti
all'avvocato
vengano
parametrati
al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Nel caso di esito negativo della causa, all'avvocato
non dovrà essere corrisposto alcun compenso, mentre per quanto concerne le spese (ad
esempio, il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo) le parti decideranno a chi porle a
carico.
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Manovra Bis
8. I revisori contabili nella Manovra bis
Le novità per professionisti non si arrestano certo qua. In merito ai revisori legali dei conti in
particolare, disposizioni importanti sono contenute negli articoli 14, comma 1, lettera e) e art.
16, comma 11, del DL n. 138/11, convertito in legge n. 148/2011.
Le disposizioni in oggetto prevedono, nell’ottica di rafforzare i controlli interni e per valorizzare
l’autonomia rispetto agli organi di governo, l’introduzione dal 1° gennaio 2012, del Collegio dei
revisori dei conti nelle Regioni da una parte e la nomina di quelli comunali tramite estrazione
dall’altra. Viene di fatto sancita la valenza del decreto legislativo n. 39/2011, in materia di
revisione legale e recepita interamente la normativa europea e ribadito il concetto che solo i
revisori iscritti al registro hanno la possibilità di espletare i compiti di revisione contabilelegale sia in ambito privato che in quello pubblico.
8. 1 Il collegio dei Revisori nelle regioni
Con riferimento alle Regioni, si prevede che queste, a partire dal 1° gennaio 2012, introducano
per la prima volta al loro interno, il Collegio dei revisori dei conti.
Perché l’introduzione dei revisori contabili nelle Regioni?
Il fine è quello di garantire una vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria ed economica
della gestione dell’ente. Si prevede così l’introduzione di un meccanismo di controllo
complessivo della gestione dell’ente, che consentirà, mediante l’analisi del rapporto prestazioni
erogate/ obiettivi, di misurare l’adeguatezza dell’organizzazione a perseguire gli scopi
individuati in modo efficiente ed efficace. Il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica, deve operare con le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Viene così per
la prima volta stabilito un contatto diretto tra i professionisti contabili designati e le sezioni
regionali della magistratura contabile.
8.2 Composizione e nomina del nuovo organo regionale
L’art. 14 sebbene non indichi un numero preciso dei componenti del nuovo Collegio dei Revisori
contabili dei conti, si ipotizza che il numero dei revisori delle Regioni sia di tre o cinque
membri, il che determina la nomina di 60/100 revisori.
Essi sono scelti mediante estrazione da un elenco, un registro i cui iscritti devono essere in
possesso dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali. Inoltre devono avere la
qualifica di revisori legali ai sensi del decreto n. 39/10, nonché possedere una specifica
qualificazione professionale in
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Manovra Bis
materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali,
secondo specifici criteri individuati dalla Corte dei conti.
Collegio dei revisori dei conti regionale
¾
componenti: 3 o 5
¾
nomina: mediante estrazione da elenco dei Revisori legali dei conti di cui d.lgs. 39/10.
Richieste specifiche competenze e qualificazioni professionali in materia di gestione
economica e contabilità pubblica e finanza degli enti territoriali.
9. La nomina dei revisori nei Comuni
L’altra novità riguarda la nomina dei revisori dei comuni. L’art. 16, comma 25, DL 138/11,
prevede infatti che dell’organo di revisione del comune alla data di entrata in vigore del DL
138/11, i revisori dei conti degli enti locali, devono essere scelti mediante estrazione da un
elenco in cui possono essere inseriti, a richiesta,
i soggetti iscritti a livello regionale, nel
Registro dei revisori legali, di cui al DL 39/2010, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti dei conti a livello regionale, con specifica qualificazione
professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti
territoriali.
Nomina dei revisori comunali
¾
estrazione dal Registro dei revisori legali a livello regionale, di cui al d.lgs. 39/10, nonché
iscritti agli ordini dei dottori commercialisti;
¾
per il collegio da insediarsi dopo l’entrata in vigore del DL 138/11.
9. Criteri per l’iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti
Deve essere un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro
60 giorni dalla conversione in legge del DL 138/11, che dovrà stabilire i criteri con cui gli
interessati saranno iscritti nell’elenco di cui sopra, criteri che devono rispettare alcuni principi
fondamentali, come:
¾
proporzionalità nel rapporto tra anzianità di iscrizione negli albi e registri e la popolazione
di ogni comune;
¾
previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco indicato, di aver avanzato in
precedenza, la richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali;
¾
possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e
gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.
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82
Manovra Bis
16. Liberalizzazioni e servizi pubblici locali
La manovra bis, il DL 138/11, convertito in legge n. 148/11, all’art. 4 prevede la
liberalizzazione dei servizi pubblici locali. In verità, è l’ente locale che sceglie quali servizi
pubblici aprire al libero mercato e quali invece sottoporre ad un regime di esclusiva. Rilevante
per effettuare questa scelta, è una verifica che conduce lo stesso ente locale, che culmina con
l’adozione di una delibera quadro, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore della
manovra bis e periodicamente secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti locali. I settori
sottratti alla liberalizzazione, sono affidati ad un gestore in regime di esclusiva, che viene
scelto mediante apposita procedura di gara pubblica. Non è prevista gara, quindi l’affidamento
è diretto, per specifiche società costituite dallo stesso ente, società in house, se il valore
economico del servizio pubblico sia pari o comunque non superiore ai 900mila euro annui. Per
gli affidamenti di servizi non conformi alle disposizioni del presente decreto, si prevede un
particolare regime transitorio, costellato da diverse scadenze che trova disciplina al comma 32
dell’art. 4 DL 138/11.
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83
Manovra Bis
1. I servizi pubblici locali
Secondo quanto disposto al 1° comma dell’art. 4 DL 138/11, convertito in legge n. 148/11,
spetta agli enti locali verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica.
In primo luogo, occorre chiarire il concetto di servizi pubblici locali,
oggetto della
liberalizzazione attuata con la manovra bis 2011. A tal proposito, viene in aiuto l’art. 112 del
Decreto legislativo n. 267/2000, il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il
quale dispone che si considerano servizi pubblici locali, “i servizi pubblici che hanno ad oggetto
la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali”. Vi rientrano allora il servizi idrico integrato, la
distribuzione di gas e dell’energia elettrica, la raccolta di rifiuti, servizi cimiteriali, fino al
trasporto pubblico locale, nonché i servizi di gestione delle mense scolastiche.
Una vasta gamma di servizi locali che soddisfano diverse esigenze della collettività.
La manovra bis apre la gestione di questi servizi al libero mercato.
Liberalizzazione significa proprio questo, mettere sul mercato e togliere da un regime di
esclusiva.
2. La verifica dell’ente locale
L’art. 4 DL 138/11, convertito in legge n. 148/11,
demanda all’ente locale la verifica della
realizzabilità della gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali. Una verifica attenta e
precisa da cui si andranno a distinguere le attività economiche che, possedendo le
caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio, saranno liberalizzate e quelle che
invece, ove la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio
rispondente ai bisogni della comunità, saranno assoggettate ad un regime di esclusiva.
All’esito di questa verifica, l’ente adotta una delibera quadro che illustra l’analisi compiuta,
motivando la scelta di esclusione dal libero mercato, nonché i benefici per la stabilizzazione, lo
sviluppo e l’equità all’interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di
esclusiva del servizio pubblico locale.
NOTA BENE. La delibera quadro va adottata entro 12 mesi dall’entrata in vigore della
manovra bis e periodicamente dagli enti locali, secondo quanto dispongono i singoli
ordinamenti locali.
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Manovra Bis
Una volta adottata, la delibera deve essere adeguatamente pubblicizzata, mediante il suo invio
all’Antitrust, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. In ogni caso, la delibera deve
precedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi pubblici locali.
2.1 Gli obblighi di servizio pubblico
La scelta del mercato in caso di liberalizzazione ovvero l’attribuzione del servizio pubblico
locale al privato in caso di regime di esclusiva, deve essere prioritaria, poiché il DL 138/11
esplicita la regola delle compensazioni economiche a favore dei gestori privati, tenuti
eventualmente a rispettare tariffe basse o particolari condizioni di erogazione. E’ il comma 5
dell’art. 4 a prevedere che gli enti locali, se necessario, definiscono gli obblighi di servizio
pubblico per assicurare che agli utenti venga erogato un servizio che abbia ad oggetto la
produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali. L’ente locale deve premunirsi di definire tali obblighi
per non lasciare all’azienda, ogni scelta sulla erogazione del servizio, prevedendo così eventuali
compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi.
La liberalizzazione dei servizi pubblici locali
Con delibera quadro distinguono, all’interno dei servizi
Compito degli enti
pubblici locali a rilevanza economica, quelli da liberalizzare e
quelli da concedere in esclusiva
Delibera quadro sulla
liberalizzazione
Liberalizzazione
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della manovra bis e
periodicamente al conferimento e al rinnovo delle gestione
dei servizi
Tutti servizi pubblici locali, compatibilmente con le
caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio
Eccezionale, nel caso in cui la libera iniziativa economica
Regime di esclusiva
privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente
ai bisogni della comunità. Conferimento mediante gare
pubbliche
3. Il regime di esclusiva
Con la manovra bis, si stabilisce un’ampia discrezionalità in capo all’ente locale, sulla scelta dei
servizi pubblici locali da liberalizzare e quali invece affidare ad un gestore in regime di
esclusiva.
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85
Manovra Bis
Il regime di esclusiva opera in casi per lo più residuali, ossia quando la verifica dell’ente porta a
considerare che la libera iniziativa economica privata non sia idonea a garantire un servizio
rispondente ai bisogni della collettività. L’art. 4, comma 8 DL 138/11, convertito in legge n.
148/11 a tal proposito risulta molto chiaro, disponendo che il conferimento in regime di
esclusiva della gestione di servizi pubblici locali, avviene in favore di imprenditori o di società,
in qualunque forma costituite, che devono essere individuati mediante procedure competitive
ad evidenza pubblica.
I servizi pubblici locali alla luce della manovra bis
Esclusi dalla liberalizzazione
Rientranti
Servizio idrico integrato
Raccolta rifiuti e igiene ambientale
Distribuzione gas naturale
Servizi cimiteriale e lampade votive
Trasporto ferroviario regionale
Affissioni pubblicitarie e segnali indicatori
Gestione farmacie comunali
Trasporto pubblico locale
Distribuzione energia elettrica
Mense scolastiche e biblioteche comunali
3.1 La procedura di gara pubblica: le società partecipanti
L’affidamento del servizio pubblico locale in regime di esclusiva, comporta la scelta del gestore
mediante una gara pubblica ristretta. Ristretta perché in verità possono parteciparvi
determinate società che il testo del DL 138/11 specifica puntualmente.
Le società che possono partecipare alla gara per il conferimento del servizio in regime di
esclusiva sono:
x
le società a capitale interamente pubblico, a patto che non sono vi siano specifici divieti,
previsti dalla legge;
x
le imprese estere, a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di
partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza, per l’affidamento di servizi
omologhi a quelli pubblici locali con rilevanza economica.
La procedura di gara deve rispettare specifici standard normativi, ossia i principi espressi dal
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
e i principi generali relativi ai contratti
pubblici (economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione,
parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità). Inoltre è richiesto il rispetto di
standard qualitativi e quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza
definiti dalla legge, o in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
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Manovra Bis
3.2 Le società in house
In deroga a quanto previsto per il regime di esclusiva indicato dalla manovra bis, il comma 13
dell’art. 4 DL 138/11 prevede che se il valore economico del servizio oggetto dell’affidamento è
pari o inferiore alla somma complessiva di 900mila euro annui, l’affidamento avviene senza la
procedura di gara ma direttamente a favore di società in house, quelle cioè a capitale
interamente pubblico.
NOTA BENE. La società in house è quella costituita dall’ente locale che svolge su di essa un
assoluto potere di direzione, coordinamento, supervisione su tutta l’attività di gestione, tale
che il soggetto affidatario svolge tutta la sua attività in favore solo ed esclusivamente
dell’ente affidante.
Società partecipanti alla gara pubblica
x
società a capitale interamente pubblico
x
imprese estere
Eccezione: affidamento diretto senza gara alle società in house, se valore
servizio pubblico locale non superiore a 900mila euro annui
4. I divieti e……
La manovra bis però vieta a specifiche società la possibilità di acquisire la gestione dei servizi
pubblici locali. Il comma 33 dell’art. 4 DL 138/11 dispone esplicitamente che società (le loro
controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante) che in Italia o all’estero,
gestiscono già servizi pubblici locali, per un affidamento diretto ovvero per una procedura non
ad evidenza pubblica, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente,
né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né
partecipando a gare.
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87
Manovra Bis
NOTA BENE. Il divieto opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società
quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente
controllate.
Si prevede comunque una possibilità in capo a queste società escluse, che possono concorrere
su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta
mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi
forniti.
4.1….le incompatibilità
L’art. 4 DL 138/11prevede inoltre un sistema di incompatibilità per gli incarichi esecutivi,
gestionali e di controllo nelle società che gestiscono servizi pubblici locali con rilevanza
economica. Il comma 21 in particolare prevede che non possono svolgere incarichi inerenti la
gestione dei servizi pubblici locali, amministratori, dirigenti, responsabili degli uffici o dei
servizi dell’ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione
appaltante, di regolazione, indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali.
Il divieto si estende a coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica
di amministratore negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della
stessa società.
Questi divieti di nomina si estendono anche ad un ampio novero di soggetti, comprendente il
coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado degli amministratori e dirigenti degli enti locali,
nonché coloro che hanno prestato nei tre anni precedenti, a qualsiasi titolo, attività di
consulenza o collaborazione in favore di enti locali e dei soggetti che hanno affidato la gestione
del servizio pubblico locale.
La nuova gestione dei Servizi pubblici locali
Divieti
Incompatibilità
Società che, in Italia o all’estero gestiscono
Non possono svolgere incarichi di gestione di
già servizi pubblici locali
servizi pubblici locali:
- amministratori, dirigenti e responsabili di
uffici o servizi dell’ente locale e coloro che
- non possono gestire ulteriori servizi
nei tre anni precedenti alla nomina sono
stati
amministratori
societarie
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detentori
di
quote
Manovra Bis
- neanche in ambiti territoriali diversi
- coniuge, parente o affine entro il quarto
grado dei soggetti di cui sopra
-
né
direttamente
né
mediante
società
- consulenti e/o collaboratori di enti locali nei
controllate
tre anni precedenti
5. Il regime transitorio
Nell’ambito della nuova disciplina definita all’articolo 4 del DL 138/11, il comma 32 regola il
periodo transitorio per gli affidamenti di servizi pubblici locali in corso, stabilendo scadenze
differenziate in ragione delle varie situazioni gestionali che derivano dagli affidamenti avvenuti
in passato alle società in house e alle società miste, con socio privato scelto o meno tramite
gara e con attribuzione o meno di compiti operativi, che risultano non conformi alle disposizioni
contenute nella manovra bis.
Ne deriva un sistema articolato di scadenze e cessazione degli affidamenti in corso.
Affidamenti diretti a società in house
per servizi con valore economico
Cessano improrogabilmente alla data del 31 marzo
2012
superiore a 900mila euro annui
Affidamenti a società miste con socio
Cessano improrogabilmente alla data del 31 marzo
privato scelto senza gara
2012
Affidamenti a società miste con socio
privato scelto senza attribuzione
Cessano entro il 30 giugno 2012
contestuale di compiti operativi
connessi con la gestione
Affidamenti a società quotate a patto
Cessano entro il 30 giugno 2013
che la partecipazione pubblica non
scenda al 40%
Affidamenti a società quotate a patto
Cessano entro il 31 dicembre 2015
che la partecipazione pubblica non
scenda al 30%
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Manovra Bis
17. Aumento IPT auto
La manovra bis, nell’introdurre norme atte alla stabilizzazione economica e finanziaria, prevede
l’aumento dell’imposta provinciale di trascrizione sulle auto (IPT). Dopo l’aumento delle accise
e i rincari delle polizze Rc auto, ora è la volta dell’Ipt.
In verità, l’aumento in questione non è stato introdotto dalla manovra bis, ma era stato già
previsto con il federalismo fiscale. Ciò che fa la manovra di Ferragosto, è anticipare i tempi
della sua entrata in vigore. Non si attende più un decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze. Ma i rincari partono da subito, con la conversione del DL 138/11, avvenuto con legge
n. 148/11.
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Manovra Bis
1. L’ IPT
I soggetti che acquistano un’auto nuova, sia da un privato che da un concessionario, devono
pagare l’imposta provinciale di trascrizione. L’Ipt si configura come quel tributo che ogni
automobilista deve pagare per immatricolare in Italia un'auto nuova, nonché per l'iscrizione,
trascrizione ed annotazione del veicolo sul PRA, il pubblico registro automobilistico.
Il suo valore fin ora, è stato determinato dalle singole province, in misura variabile, da un
minimo di 151 ad un massimo di 196 euro.
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
tributo
che
l’automobilista
paga
all’acquisto
di
un’auto
nuova
per
l’immatricolazione, trascrizione ed annotazione dei veicoli sul Pubblico Registro
automobilistico.
2. Il federalismo fiscale
Il valore dell’Ipt è stato oggetto del quinto decreto attuativo del federalismo fiscale, il decreto
legislativo n. 68/2011.
Il 31 marzo 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato infatti il decreto legislativo sul
federalismo fiscale, con il quale, veniva annunciata una trasformazione dell'IPT. In parole
povere, un riordino del tributo, con un aumento del suo importo, a carico degli automobilisti.
Una nuova stangata per gli automobilisti.
Se il valore dell’imposta di trascrizione sulle auto è sempre stato determinato dalle singole
province, quindi una misura caratterizzata dalla variabilità, il federalismo fiscale stabilisce un
destino diverso del valore dell’Ipt,che si basa sulla proporzionalità.
2.1 Il valore l’Ipt nel federalismo fiscale
Proporzionalità con la potenza della vettura.
Ciò significa che l’aumento dell’Ipt sulle auto ora risulta proporzionale al valore dell’auto.
Punto di riferimento sono i 53 kilowatt.
Superata la soglia minima di 53 kilowatt, si paga 3,5 euro in più ogni kw di potenza.
Il soggetto che acquista un’auto, sia da un privato che da un concessionario, deve pagare l’Ipt.
Se prima del federalismo fiscale, aveva una misura variabile, a seconda delle decisioni prese
dalle province, ora questo trattamento di favore viene definitivamente cancellato.
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Manovra Bis
Superati i 53 kilowatt di potenza, si pagheranno 3,5 euro per ogni kw di potenza in più. Una
stangata che colpisce tutti i tipi di transazione
e non solo gli acquisti tra privati. Così,
l'Imposta Provinciale di Trascrizione non rimane variabile (tra 151 e 196 euro a seconda della
provincia), ma diventa proporzionale alla potenza.
Valore Ipt
Prima
Dopo
Misura variabile a seconda
delle province: tra 151 e
196 euro
Misura proporzionale alla potenza veicolo:
sotto i 53 Kw di potenza---tra 151 e 196 euro
sopra i 54 Kw di potenza---3,5 euro in più ogni kw eccedente
soglia minima
2.2 L’Ipt nelle varie province
Quindi si prevedono due soglie dei rincari: fino a 53 kW di potenza massima, l’importo rimane
quello base, fra i 151 ed i 196 euro.
Dai 54 kW in su è previsto un costo aggiuntivo, da sommare alla cifra di partenza, di 3,5
euro/kW, con un importo totale finale diverso per ogni provincia.
Così ad esempio, a Roma un’autovettura da 77 Kw pagherà 325 euro di Ipt contro gli attuali
181, mentre una da 85 Kw ne pagherà 358 contro gli attuali 181.
Rincari Imposta Provinciale di trascrizione
Modello auto
Aumento IPT
Golf media cilindrata
73,50 euro
Mini cooper
112 euro
Bmw serie 1 di 85 kw
112 euro
Alfa romeo giulietta
122, 50 euro
Suv di 225 kw
600 euro
3. La manovra bis
La manovra bis, anche detta manovra di ferragosto, prevede questo nuovo rincaro già
introdotto con il decreto attuativo del federalismo fiscale. Ciò che cambia è l’entrata in vigore
dell’aumento del valore dell’Ipt. Se infatti il decreto 68/11 ha subordinato l’entrata in vigore
della nuova tassazione ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Governo
con la manovra bis anticipa i tempi. Non si rimane più in attesa dell’emanazione del decreto
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Manovra Bis
attuativo, ma i rincari scattano,
in assenza di questo, subito
con l’ entrata in vigore della
legge di conversione del DL 138/11, la n. 148/11. Dal 17 settembre 2011.
ENTRATA IN VIGORE RINCARO IPT
Federalismo fiscale
Attesa
di
un
decreto
del
dell’Economia e delle finanze
Manovra bis
Ministero
Legge di conversione del DL 138/11, n. 148/11.
Dal 17 settembre 2011
4. Dipartimento Finanze: nota n. 15598/11
Con una nota del 13 settembre 2011, la n. 15508/2011, il Dipartimento Finanze del Ministero
dell’Economia dà la sua interpretazione in merito all’applicazione del nuovo rincaro in
questione. Si legge nella nota infatti che il nuovo tariffario riguarda anche gli atti di vendita che
vengono stipulati prima dell’entrata in vigore della manovra bis, ma non ancora trascritti nel
Pra. La fase di riferimento per applicare i rincari è allora quella in cui si registra il veicolo al Pra
(Pubblico registro automobili). Nella nota si legge inoltre che il nuovo regime non si applica alle
Regioni a statuto speciale, ma solo a quelle a statuto ordinario.
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Manovra Bis
18. Liberalizzazioni orari negozi
La manovra bis pone come fulcro delle misure per la stabilizzazione economica e finanziaria, la
liberalizzazione. Sono vari i settori interessati dalla liberalizzazione indetta dal Governo per
fronteggiare la grave crisi economica che pone sotto torchio tutta la comunità internazionale,
che cerca con metodi e misure diverse di reagire alla situazione di grave empasse creatasi
nell’ultimo periodo. Il nostro Governo risponde liberalizzando le professioni, i servizi pubblici
locali, e anche l’orario di apertura di esercizi commerciali. Cosa significa liberalizzare l’orario di
apertura di esercizi commerciali? In soldoni, negozi aperti sempre, 24 ore su 24, anche le
domeniche e le festività, Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto. Almeno nella versione
originaria. Nel testo definitivo della manovra bis, il DL 138/11, convertito in legge n. 148/11,
infatti viene reintrodotto il limite turistico e artistico proposto nella manovra estiva 2011, il DL
98/2011 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111. Quindi di fatto, la liberalizzazione per bar,
negozi e attività commerciali rimane solo in capo agli esercenti di queste attività ubicate in
comuni turistici e città d’arte. Per ciò che riguarda invece le attività economiche, la manovra
bis esclude dalla liberalizzazione alcune attività, come il servizio taxi e noleggio auto con
conducente non di linea, nonché le farmacie.
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Manovra Bis
1. La liberalizzazione
Il testo definitivo della manovra bis, il DL 138/11, dopo un travagliato iter legislativo,
conclusosi con la conversione in legge n. 148/11, ha confermato, in merito alla liberalizzazione
degli orari di apertura e chiusura di bar, negozi, ristoranti e tutte le attività commerciali, ciò
che era stato previsto in via sperimentale dalla manovra estiva 2011, il DL 98/11 convertito in
legge 15 luglio 2011, n. 111.
1.1. Nella manovra estiva 2011 e…
La norma di riferimento nel DL 98/11, convertito in legge n. 111/11, è l’art. 35, comma 6 il
quale prevede la soppressione del rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo della
chiusura la domenica e nei giorni festivi, nonché l’obbligo di tener chiusi mezza giornata
infrasettimanalmente, per tutti gli esercenti e titolari di attività di vendita
Nell’ottica di agevolare gli imprenditori e i commercianti delle città d’arte, meta di molti turisti
in tutto l’anno, considerando che il nostro è uno dei pochi Paesi al mondo con varietà di
attrazioni turistiche, dall’arte, alla cultura, passando per l’enogastronomia e le bellezze
paesaggistiche, l’intento del Governo è stato quello di permettere agli esercenti di attività
commerciali, ubicate in questi luoghi, di poter tenere aperti i loro negozi anche di domenica o
nei giorni festivi classici, come Capodanno, Ferragosto, Natale e Pasqua, 24 ore su 24.
Così questa novità viene di fatto ripristinata e confermata nel testo della manovra bis, DL
138/11.
1.2…nella manovra bis.
Così, più che novità, il DL 138/11 conferma quello che in via sperimentale era stato già
previsto dal DL 98/11, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111. Una conferma travagliata,
considerato l’iter non certo semplice che ha caratterizzato l’approvazione definitiva del testo,
giunta con la conversione in legge n. 148/2011.
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Manovra Bis
OSSERVA - Già il DL 223/06, convertito in legge n. 248/06, la cosiddetta lenzuolata
dell’allora ministro Bersani, aveva eliminato altri vincoli ai negozianti, tra cui quello di
svolgere attività analoga a quella della ristorazione, all’interno dei locali e arredi
dell’azienda. Si pensi così agli ipermercati che all’interno dell’area vendita hanno realizzato
una zona destinata alla ristorazione
Manovra bis e liberalizzazione
Orari apertura e chiusura negozi, bar e ristoranti
Solo per quelli ubicati in città d’arte e comuni turistici, così come già dispone
l’art. 35, comma 6, DL 98/11, convertito in legge n. 111/2011
3. Liberalizzazione attività economiche
Per ciò che riguarda le attività economiche invece, la manovra bis nell’ottica di rimuovere gli
ostacoli alla libera inziativa economica, apre anche le attività economiche alla liberalizzazione.
Ma non tutte. Si escludono le farmacie e il servizio di taxi e noleggio auto con conducente non
di linea (Ncc). Per le prime, l’esclusione dalla liberalizzazione è prevista per ragioni di interesse
pubblico, ossia la tutela della salute umana. Per il servizio taxi e noleggio di auto con
conducente, il riferimento è a tutti i veicoli rientranti nella categoria M1, ossia veicoli adibiti al
trasporto di persone con al massimo 8 posti a sedere compreso il posto del conducente, così
come sono indicati dall’art. 47 del Codice della strada.
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Manovra Bis
19. Pagamenti on-line alla P.A.
La manovra di Ferragosto, il DL 138/11, convertito in legge n. 148/11, ha come merito quello
di dare impulso alla procedura relativa ai pagamenti informatici alla Pubblica Amministrazione.
Viene così attuata la disposizione in merito prevista nel Codice dell’amministrazione digitale,
ossia
l’art
5.
La
novità
consiste
nell’introduzione
della
piattaforma
tecnologica
per
l’interconnessione tra le PPAA, da parte di DigitPa, che utilizza a tal scopo il Sistema Pubblico di
connettività (SPC).
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Manovra Bis
1. L’art.6, comma 5, DL 138/11
In merito ai pagamenti informatici alla PA, nella manovra bis, la disposizione di riferimento è
collocata all’art. 6, comma 5, il quale prevede l’aggiunta del comma 2-bis, all’art. 81 del Codice
dell’Amministrazione digitale.
Risulta così che l’art. 81, comma 2-bis, recita : “Al fine di dare attuazione a quanto disposto
dall’articolo 5, DigitPa mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una
piattaforma
tecnologica
per
l’interconnessione
e
l’
interoperabilità
tra
le
Pubbliche
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso
strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l’autenticazione certa dei soggetti interessati
all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”.
2. I pagamenti informatici alla PA
L’art. 6, comma 5, DL 138/11, convertito in legge n. 148/11, si apre proprio prevedendo che
l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 81 Codice dell’Amministrazione Digitale, è previsto per dare
attuazione all’art. 5 dello stesso Codice. Prima di entrare nel merito della questione, occorre
allora chiarire il contenuto dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale, che per comodità
chiameremo CAD. La norma prevede che le PPAA devono consentire l’effettuazione di
pagamenti, ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, da parte di soggetti privati, con l’uso
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In altre parole, on line. E’ bene
sottolineare che le PPAA hanno l’obbligo di consentire ai privati, l’effettuazione di questi
pagamenti on line, un’imposizione che renderà più semplice
e veloce il versamento da una
parte e la riscossione dall’altra, degli stessi pagamenti.
NOTA BENE. Eccezioni sono per l’attività di riscossione dei tributi che sono regolate da
specifiche normative e non possono essere effettuate mediante procedure informatiche.
La norma continua specificando la procedura che deve essere utilizzata per effettuare questi
pagamenti informatici. Le PPAA si avvalgono di prestatori di servizi di pagamenti in modo tale
che i privati li effettuino mediante carte di credito, debito, prepagate o altre procedure di
pagamento. Il prestatore riceve il pagamento, lo trasferisce al tesoriere dell’ente e registra
l’avvenuto pagamento in un apposito sistema informatico, a disposizione dell’amministrazione,
indicando la relativa causale e la corrispondenza di ogni pagamento, i capitoli e gli articoli
d’entrata.
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Manovra Bis
3. DigitPa e Sistema pubblico di connettività (Spc)
Proprio per dare attuazione alla procedura indicata dall’art. 5 CAD, la manovra bis aggiunge il
comma 2-bis all’art. 81 CAD, ove si prevede la creazione, da parte di DigitPa, di una
piattaforma tecnologica in cui le PPAA e i soggetti interessati dei pagamenti in loro favore,
dialogano e si scambiano dati correlati.
DigitPa è l’Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, nato con il
decreto legislativo in tema di protezione dei dati personali, d.lgs. 196/03, che ha compiti
specifici come:
¾ assistere le Amministrazioni pubbliche nel processo di innovazione tecnologica;
¾ emanare regole tecniche e guide;
¾ studiare e ricercare, nonché sperimentare nuove tecnologie informatiche;
¾ seguire progetti specifici come la Pec, firma digitale e il Sistema pubblico di connettività
(SPC).
Il Sistema pubblico di connettività (Spc) è la rete che collega le PPAA, per permettere loro
di scambiarsi dati, informazioni e risorse. Lo stesso Codice dell’Amministrazione Digitale,
definisce il Spc come,
“ l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche per lo
sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati
della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base
e la
cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la
sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del
patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione”.
I pagamenti informatici la cui effettuazione deve essere consentita obbligatoriamente dalle
PPAA, comporta uno scambio celere ed efficace di informazioni tra le stesse PPAA. Per
permettere questo scambio, il CAD ha creato il Sistema pubblico di connettività, sotto la guida
di DigitPa.
FUNZIONI DIGITPA
(ENTE NAZIONALE PER LA DIGITALIZZAIZONE):

assiste la amministrazioni pubbliche nel processo di innovazione tecnologica;

emana regole e guide tecniche;

ha compiti di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di tecnologie
dell’informazione e della comunicazione;

segue progetti quali il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), la Posta
Elettronica Certificata, la Firma Digitale, la digitalizzazione della Giustizia e la
banca dati legislativa pubblica “Normativa”
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99
Manovra Bis
4. La piattaforma DigitPa
Ed è proprio mediante il Spc, che la DigitPa, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 5 DL
138/11, convertito in legge n. 148/11, la cosiddetta manovra di Ferragosto, mette a
disposizione una piattaforma tecnologica in cui, da una parte le PPAA e dall’altra i prestatori di
servizio abilitati alla riscossione dei pagamenti informatici dai privati, dialogano, in termini di
interconnessione e interoperabilità.
Finalità è quella di assicurare un’autenticazione certa dei soggetti interessati al processo del
pagamento. DigitPa mette a disposizione così, questa piattaforma tecnologica, in modo tale
che le PPAA e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, possano connettersi e scambiarsi
dati e informazioni in merito alla procedura di pagamenti informatici dovuti, a qualsiasi titolo,
alle PPAA.
NOTA BENE. Il comma 6 dell’art. 6 DL 138/11 autorizza le PPAA anche ad utilizzare, entro
il 31 dicembre 2013, la piattaforma DigitPa, per mettere a disposizione la posizione
debitoria dei cittadini nei confronti dell’erario.
I PAGAMENTI INFORMATICI ALLA LUCE DELLA MANOVRA BIS
Pagamenti informatici: Il CAD impone alle PPAA di consentire ai cittadini l’effettuazione
dei pagamenti con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione eccezione
per la riscossione dei tributi.
Carte: Possibile avvalersi di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di
effettuare i pagamenti con carte di debito, credito, o prepagate e con pagamenti
elettronici.
Piattaforma digitPA : DigitPA mette a disposizione una piattaforma tecnologica per
interconnessione e per l’interoperabilità tra le PPAA e i prestatori di servizi di pagamento
abilitati
Autenticazione: con la piattaforma DigitPA si deve assicurare l’autenticazione certa dei
soggetti interessati all’operazione di pagamento
Controllo posizione debitoria: le PPAA possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la
piattaforma tecnologica per la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini
nei confronti dello Stato.
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100
Manovra Bis
20. Lotta all’evasione fiscale nei comuni
Uno dei principali punti su cui si è concentrato il Governo nel testo della manovra bis, il DL
138/11, convertito in legge n. 148/11, riguarda le misure introdotte nella lotta all’evasione
fiscale, a livello locale. Queste misure prevedono da una parte una maggiore partecipazione dei
Comuni all’attività di accertamento e controllo sui tributi erariali evasi, il cui prezzo è a loro
attribuito in misura totalitaria. Un innalzamento sostanziale dal 50 al 100%. Dall’altra, la
possibilità per gli stessi comuni di pubblicare i dati aggregati delle dichiarazioni dei contribuenti
sui siti internet istituzionali.
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101
Manovra Bis
1. La partecipazione dei Comuni alla lotta all’evasione
La
lotta all’evasione fiscale deve necessariamente passare anche dai Comuni. E’ questo il
principio di fondo che deriva dalla manovra di Ferragosto che, al fine del pareggio di bilancio,
dà in merito ampi poteri ai sindaci. Sindaci-sceriffo che devono smascherare gli evasori fiscali.
Motivazione principale: la vicinanza dell’ente locale al territorio favorisce la rilevazione di
situazioni al di fuori della legge.
La misura in questione non è certamente una novità introdotta con la manovra di Ferragosto.
1.1 Le versioni precedenti
Già nel D.L. n. 203/2005, all’art. 1, comma 1, si prevedeva che, al fine specifico di potenziare
l’azione di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, attuando i principi di economicità,
efficienza e collaborazione amministrativa, per incentivare la partecipazione dei Comuni
all’accertamento fiscale e contributivo, i sindaci ottenessero una quota pari al 30% delle
maggiori somme riscosse a titolo definitivo. Scopo è incentivare la partecipazione degli stessi
Comuni all’accertamento fiscale e contributivo. La percentuale è stata poi aumentata al 50%
dal decreto sul federalismo municipale, il D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011. Ora con la manovra
bis si passa al 100%.
La possibilità per i Comuni di intervenire nella lotta all’evasione fiscale è stata introdotta
originariamente nel Dpr 600/73, ove all’art. 44, successivamente integrato con l’art. 18 DL n.
78/2010, viene previsto che i Comuni possano direttamente segnalare all’Agenzia delle
Entrate, alla Guardia di finanza e all’Inps, tutti quegli elementi utili ad integrare i dati contenuti
nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, sia ai fini fiscali che contributivi.
NOTA BENE. E’ da segnalare però che i Comuni stessi, non hanno facoltà né poteri diretti di
effettuare controlli o verifiche fiscali, ma solo possibilità di segnalazione ai soggetti
interessati (Agenzia entrate, Inps, Guardia di finanza) di tutti quegli elementi aggiuntivi a
quelle reperibili nelle banche dati.
1.2 La manovra bis
In merito all’attività di accertamento e riscossione delle somme evase da parte dei sindaci, la
norma di riferimento nel testo della manovra bis, giunta dopo un travagliato e tumultuoso iter
legislativo, considerata la grave situazione economica internazionale, è l’art. 1, comma 12-bis,
DL 138/11, convertito in legge n. 148/11.
La norma prevede espressamente che:
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102
Manovra Bis
“Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario, per
gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all’art. 2, comma 10, lettera b) del decretolegislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento”.
Cosa significa in sostanza?
Che , in materia di accertamento e controllo, in merito agli evasori fiscali, i Comuni avranno
una super-ricompensa, ossia riceveranno il 100%, la totalità delle somme riscosse, del prezzo
dell’evasione recuperata.
Viene così stimolata la partecipazione dei Comuni italiani alle attività di accertamento dei
principali tributi statali. Smascherati gli evasori, i sindaci avranno come ricompensa, il prezzo
totale dell’evasione recuperata. Si passa dal 50 al 100%.
2. I Consigli tributari
Tuttavia, la norma prevede comunque una specifica e tassativa condizione, affinché i Comuni
possano ricevere le somme recuperate ai “furbetti” locali. La disposizione di riferimento si
colloca sempre all’art. 1, ma questa volta al comma 12-quater.
Essa recita:
“Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12 –bis non trovano applicazione in caso
di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei Comuni, dei Consigli tributari”.
In sostanza, l’incentivo attribuito ai Comuni, in merito alla lotta all’evasione fiscale locale, si
attribuisce solo se, in un termine temporale, indicato come perentorio, il 31 dicembre 2011,
gli stessi Comuni istituiscano i Consigli tributari, così come disposti dal DL 78/2010.
I Consigli tributari comunali, sono stati già previsti dal decreto legge n. 78 del 2010, in cui
si stabilisce
che i Comuni hanno l’obbligo di istituire il Consiglio tributario. La norma di
riferimento è l’art. 18, che in merito proprio alla partecipazione dei comuni all’attività di
accertamento tributario e contributivo, prevede l’onere dell’istituzione dell’organo in questione.
Il DL 78/2010 ha previsto in particolare che i Comuni con popolazione superiore a 5mila
abitanti siano tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario.
I Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti invece se non abbiano già costituito il
Consiglio tributario, devono riunirsi in consorzio.
Funzione del Consiglio tributario è quella di segnalare all’Agenzia delle Entrate, all’Inps e
alla Guarda di finanza, tutti quegli elementi utili nell’integrazione di dati contenuti nelle
dichiarazioni dei contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi.
La manovra di Ferragosto, pone l’istituzione del Consiglio tributario, a livello comunale, entro e
non oltre il 31 dicembre 2011, come condizione necessaria, affinché gli stessi comuni,
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103
Manovra Bis
accertate e riscosse le somme evase dai contribuenti locali, possono averle in misura totale, il
100% del prezzo dell’evasione recuperata.
NOTA BENE. Con la manovra di Ferragosto, vengono affidate ai Consigli tributari tutte le
funzioni tipiche riservate ai Comuni. Così ad esempio, al Consiglio tributario verrà indirizzata
la segnalazione preventiva all’emissione di un accertamento sintetico introdotta dal DL
78/2010. Così agli stessi Consigli tributari verranno messe a disposizione le dichiarazioni dei
redditi dei contribuenti residenti al’interno della circoscrizione comunale stessa sulla base
dell’art. 44, comma 2, Dpr 600/73.
Così, in altre parole, se i Comuni istituiscono entro il 31 dicembre 2011, i Consigli tributari, le
somme che accertano e riscuotono in merito agli evasori fiscali locali, hanno diritto a tenerle in
misura totale, il 100%.
3. Il periodo di applicazione
L’art. 1, comma 12-bis, prevede che la quota di partecipazione comunale alla riscossione delle
somme evase del 100%, non è però definitiva, ma transitoria. La disposizione parla
espressamente di triennio: dal prossimo anno, il 2012, fino al 2014. Non oltre. Questo perché,
la manovra bis è stata pensata e introdotta considerando l’eccezionalità e urgenza della
situazione economica nazionale e internazionale. Il fine è pareggiare il bilancio, nel più breve
tempo possibile. Se da un parte, il DL 138/11 taglia le spese per gli enti locali, dall’altra parte
cerca di coprire questo taglio, attribuendo ai Comuni il prezzo dell’evasione locale recuperata,
ma solo per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Comuni: lotta all’evasione
x
partecipazione all’attività di accertamento
x
riscossione del 100% delle somme evase e recuperate
x
solo per il triennio 2012-2013-2014
x
Condizione: istituzione entro il 31 dicembre 2011 dei Consigli tributari
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Manovra Bis
4. Le dichiarazioni dei redditi sui siti dei Comuni
Nel testo della manovra di Ferragosto, targata DL 138/11, merita particolare attenzione,
sempre nell’art. 1, il comma 12-ter, lettera e). La disposizione prevede che:
“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e
modalità per l pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di
cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di
reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l’Agenzia delle
entrate mette a disposizione dei Comuni e dei Consigli tributari per favorire la partecipazione
all’attività di accertamento, nonché le
modalità di trasmissione idonee a garantire la
necessaria riservatezza”.
La manovra bis sposta dall’amministrazione centrale a quella municipale, l’onere di
pubblicizzazione delle liste dei redditi dichiarati dai contribuenti. Il luogo in cui inserire tali liste
è virtuale, ossia nei siti internet degli stessi Comuni.
Il travagliato iter parlamentare che ha caratterizzato l’approvazione della manovra bis, ha
comportato la modifica della norma in merito proprio a quali elementi pubblicare e quali no. In
seguito alle proteste e lamentale dei contribuenti e alla presa di posizione del Garante della
privacy, il testo definitivo della norma, escludendo la possibilità di inserire i nomi e cognomi
dei singoli contribuenti, fa riferimento solo a dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei redditi
e con riferimento a specifiche categorie di contribuenti ovvero di reddito.
Si potrà cosi
decidere, ad esempio, se pubblicare le dichiarazioni dei redditi dei liberi professionisti o degli
imprenditori, oppure se rendere noti i nominativi di coloro che dichiarano certe fasce di reddito
piuttosto che altre.
4.1 Rinvio al Dpcm
Per ciò che comunque riguarda i criteri e le modalità per la pubblicazione sul sito del Comune,
sarà un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero
dell’Economia, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, a stabilirli ed
individuarli. Nello stesso decreto devono inoltre essere individuati gli ulteriori dati che l’Agenzia
delle Entrate mette a disposizione dei Comuni e dei Consigli tributari per favorire la
partecipazione all’attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a
garantire la necessaria riservatezza.
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Manovra Bis
Comuni: pubblicazione on line
x
solo dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei redditi
x
in riferimento a certe categorie di contribuenti ovvero certe fasce di reddito
x
rinvio al Dpcm per i criteri e modalità di pubblicazione dei dati on line
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Manovra Bis
21. Evasione balneare
La lotta all’evasione passa anche sotto l’ombrellone. Potrebbe essere questo uno degli slogan
adottati dal Governo in merito alla lotta agli evasori fiscali. Abolito il trattamento di favore per i
titolari di stabilimenti balneari che non emettono scontrino e ricevuta fiscale .Obbligo solo in
loro capo però. Cliente esonerato.
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Manovra Bis
1. Il Dpr 696/1996
Tra le varie misure adottate dal governo per fronteggiare la crisi, quelle che concernono
l’evasione fiscale, si arricchiscono di un altro strumento importante in merito ai titolari degli
stabilimenti balneari. La manovra di Ferragosto, prevede proprio la soppressione della lettera
rr), comma 1, dell’art. 2 del Dpr 696/1996. La norma in questione stabiliva infatti che, tra le
operazioni non soggette all’obbligo di certificazione, vi sono le ”prestazioni di servizi resi da
gestori di stabilimenti balneari, titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle
autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività
connessa”.
In altre parole, si prevedeva l’esonero dal rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, per le
prestazioni di servizi resi sul litorale demaniale dai titolari delle concessioni. Per il cliente che
noleggiava un ombrellone o usava una cabina doccia, per fare due esempi, il titolare del lido
non aveva l’obbligo di emettere lo scontrino fiscale o la ricevuta. Non incappava in alcuna
sanzione.
Se si pensa a titolo esemplificativo ad una famiglia composta da 4 persone, una giornata al
mare, che comprende ingresso in spiaggia, noleggio ombrellone e lettini, costa in Toscana circa
32 euro, 28 in Emilia Romagna fino ad arrivare a 18 in Calabria. Se è vero che i servizi offerti
dai gestori dei lidi non prevedevano, almeno fino a poco tempo fa, il rilascio di ricevute fiscali,
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera rr) Dpr n. 696/1996, altrettanto vero è che gli stessi
gestori dei lidi hanno comunque l’obbligo di presentare le loro denunce dei redditi. Si genera
allora evasione fiscale se queste dichiarazioni non vengano presentate. Così, gli 007 del Fisco
hanno rintracciato un’evasione sulle spiagge italiane di circa il 60% di quanto si stima possano
aver effettivamente incassato i titolari degli stabilimenti balneari.
2. La manovra bis: soppressione dell’esonero
Il testo giunto in concomitanza delle ferie d’agosto, ha soppresso questo trattamento di favore,
cancellando con un tratto di penna l’art. 2, comma 1, lettera rr) Dpr 696/1996.
In sostanza ora, il titolare dello stabilimento balneare ha l’onere di emettere questo scontrino o
questa ricevuta fiscale per i suoi clienti. Altrimenti si vedrà comminata la sanzione.
3. Le attività tipiche rientranti
Dalla lettura combinata dell’ art. 2, comma 1, lettera rr) del Dpr 696/1997, nonché di una
circolare del ministero
delle finanze del 1997, rivelano come attività rientranti nella
disposizione oggetto prima del Dpr 696/97 e ora della manovra bis:
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Manovra Bis
x
accesso agli impianti di balneazione
x
uso di spogliatoi , cabine e docce
x
uso dei servizi igienici
x
noleggio di sedie a sdraio
x
lettini ed ombrelloni
x
noleggio di pattini e piccole barche non a motore
x
accesso a piscine, massaggi, sauna, servizi di parrucchiere, boutique
x
corsi di nuoto, surf, vela e sub
x
custodia di veicoli in aree destinate,
x
deposito di imbarcazioni o wind-surf di proprietà dei clienti.
NOTA BENE. Già in passato, il Dpr 696/97 aveva escluso dall’esonero di emettere ricevuta
o scontrino fiscale, le attività connesse alla somministrazione di bevande e alimenti negli
stabilimenti balneari. Così, nella manovra bis, si conferma che per queste attività, l’obbligo
di ricevuta/scontrino fiscale permane.
Così, per una qualsiasi di queste attività richiesta dal cliente al proprietario del lido,
quest’ultimo deve emettere lo scontrino fiscale o la ricevuta. Altrimenti scattano le sanzioni.
4. Le sanzioni
Quella principale si rinviene all’articolo 6 del decreto legislativo n. 471/97, intitolato “Violazione
degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni
soggette all'imposta sul valore aggiunto”.
NOTA BENE. Questa norma prevede in particolare che,
se le violazioni consistono nella
mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero
nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni caso
pari al quindici per cento dell'importo non documentato.
La sanzione è in ogni caso pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non
documentato e non può essere inferiore a 516 euro.
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Manovra Bis
Si prevede però una definizione agevolata, di cui può fruire il titolare, di importo pari al 33,3%
di 516 euro, ossia 172 euro, da pagare quando riceve l’atto di contestazione.
4.1 Esonero del cliente
Il cliente al contrario non è soggetto ad alcuna sanzione, se non riceve la ricevuta o lo
scontrino. Si punisce solo il titolare dello stabilimento, non prevedendo alcun onere in capo al
cliente che paga per il noleggio dell’ombrello o della sedia sdraio e non riceve lo scontrino.
Evasione balneare
x
Punito titolare che non emette scontrino/ricevuta fiscale
x
attività tipiche (accesso agli impianti di balneazione, uso di spogliatoi , cabine e
docce uso dei servizi igienici, noleggio di sedie a sdraio, lettini ed ombrelloni)
x
sanzione di 516 euro, ridotta a 172
x
cliente esonerato dalla sanzione
5. Entrata in vigore
La cancellazione dell’esonero dall’obbligo di rilasciare la certificazione fiscale dei corrispettivi
resi nei stabilimenti balneari entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 138/11, la n.148/11, ossia
dal 17
settembre 2011. Tuttavia in base all’art. 3 della legge n. 212/2000, il cosiddetto Statuto dei
diritti del contribuente, si ritiene che l’adempimento acquista obbligatorietà solo dopo 60
giorni. La norma in questione infatti prevede che le “disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al
sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di
attuazione in esse espressamente previsti”.
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Manovra Bis
22. Ritorna il Sistri con un un’unica data
Dopo l'abrogazione decisa nella prima versione della manovra, la Commissione Bilancio del
Senato ha reinserito con un emendamento l'operatività del Sistri e, in sede di conversione del
DM 138/2011 (c.d. Manovra estiva),
il Sistri che era stato di fatto abolito con tutta la sua
normativa, con l’approvazione della legge di conversione 148/2011 e la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ritorna di fatto in vita con operatività a partire da febbraio 2012. Nella
nuova rimodulazione della norma sono presenti delle deroghe per i gestori di rifiuti non
pericolosi e a bassa criticità ambientale, e sono previste semplificazioni per gli operatori che
conferiscono coattivamente i beni a fine vita a consorzi di recupero. Viene inoltre prevista la
verifica tecnica di tutto il sistema informatico, del suo funzionamento, e l’attuazione eventuali
semplificazioni tecnologiche.
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Manovra Bis
1. Il ritorno del Sistri
Dopo la sua abolizione per mezzo del Decreto 138/2011, il Sistri (Sistema di tracciabilità
elettronica dei rifiuti), viene reintrodotto con l’approvazione di un emendamento approvato
all’unanimità dalla Commissione Bilancio del Senato che lo ripropone in una versione più diluita,
ma tecnicamente più confusa, dunque il Sistri “riesumato” diventerà operativo per tutti a partire da
febbraio 2012.
La nuova normativa sul Sistri consta di tre commi, in particolare viene diluito il periodo
transitorio del "doppio binario" (registri e formulario obbligatori e Sistri facoltativo) che dovrà
essere abbandonato da tutti i soggetti dal 9 febbraio 2012. in più fino al 15 dicembre 2011, è
prevista una “verifica tecnica delle componenti software e hardware” con lo scopo di rendere
finalmente operativo il sistema informatico.
Con la reintroduzione del Sistri, viene abbandonata la partenza "a scaglioni" che era stata introdotta
dal Dm 26 maggio 2011, e che avrebbe dovuto iniziare il 1° settembre scorso.
2. Le principali tappe del Sistri
Ricordiamo che il Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su
iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio
quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere
l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti
urbani per la Regione Campania.
Il Sistema avrebbe dovuto semplificare le procedure e gli adempimenti riducendo i costi
sostenuti dalle imprese, e gestire in modo innovativo ed efficiente un processo molto
complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, che è quello riguardante il
trattamento dei rifiuti.
14 GENNAIO 2010
Entra in vigore il Dm 17 dicembre 2009 che descrive la operatività del Sistri e ne traccia la
disciplina.
13 LUGLIO 2010
Il Sistri avrebbe dovuto iniziare la sua effettiva operatività (con
partenze differite)
Rappresenta la prima importante proroga per l'effettiva operatività
1° OTTOBRE 2010
(Dm 9 luglio 2010 con partenze unificate). Ne seguiranno altre
due. Nel tempo, ulteriori decreti, modificano la disciplina di base
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Manovra Bis
11 MAGGIO 2011
Entrata
in vigore del "Testo Unico" di cui al Dm 52/2011 che
confermava il termine per l'avvio dell'operatività del sistema prevista per il 1.06.2011
nonché il termine per la cessazione della tenuta di registri e formulari fino alla completa
funzionalità del SISTRI e le scadenze del 30 aprile e 31 dicembre per la trasmissione dei dati
relativi al 2010/2011.
13 AGOSTO 2011
Entra in vigore il DL 138/2011. L'articolo 6, comma 2, abroga il Sistri
e tutti i decreti intervenuti nel tempo.
4 SETTEMBRE
La Commissione Bilancio del Senato reintroduce il Sistri, con la
proroga al 9 febbraio 2012 (partenze unificate) e sperimentazione diffusa che prelude a
modificare la disciplina gestionale. Introduce le "caratteristiche di criticità ambientale" in base
alle quali i rifiuti pericolosi sfuggiranno dal Sistri, se inseriti in un Dm ricognitivo del
Ministero dell’Ambiente.
3. Le ultime modifiche alla norma sul Sistri
3.1 Le modifiche apportate dal Decreto Sviluppo
Le ultime novità in merito al sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti, (SISTRI) provengono
sia dal Decreto Sviluppo, (convertivo dalla Legge 106/2011 e pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale del 12 luglio 2011 n. 160), che dal Decreto Legislativo approvato in via definitiva dal
Governo sui reati ambientali.
Le novità che erano state previste riguardavano:
€
il rinvio degli adempimenti operativi obbligatori previsti dal sistema di tracciabilità
dei rifiuti soltanto per le piccolissime imprese produttrici di rifiuti;
€
l’attenuazione del regime sanzionatorio per i soggetti che da settembre dovevano
adempiere agli obblighi imposti dal sistema di tracciamento telematico dei rifiuti;
€
era stata prevista una rimodulazione generale del sistema sanzionatorio.
Tra le modifiche principali vi era anche il rinvio fino a giugno 2012 degli adempimenti operativi
del Sistri per i piccolissimi produttori di rifiuti speciali e pericolosi (fino a 10 dipendenti).
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Manovra Bis
4. Dalla manovra estiva fino al decreto di conversione
Con il DL 138/2011, (c.d. Manovra Bis) in vigore dal 13 agosto scorso, il Governo aveva
operato la cancellazione del Sistri attraverso l'abrogazione delle norme chiave del Dlgs
152/2006 cd. “Codice ambientale”, e dal collegato Dlgs 205/2010 (il decreto di recepimento
della normativa Ue sui rifiuti), nonché tramite l'ablazione totale dall'Ordinamento giuridico
nazionale dei decreti ministeriali che avrebbero permesso il funzionamento operativo del
sistema. L'art. 6, comma 2 del dl 138, ha abrogato il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis
del Dlgs 152/2006, che aveva recepito nel Codice ambientale l'istituzione del Sistri, l'articolo
188-ter del Dlgs 152/2006, che individuava i soggetti obbligati ad aderire al sistema, l'articolo
260-bis del Dlgs 152/2006, recante le sanzioni per l'inosservanza delle regole Sistri, il dm
Ambiente 17.12.2009 (primo provvedimento regolamentare del Sistri) e il dm Ambiente
18.2.2011 n. 52 cd. “Testo unico del Sistri”.
L'articolo 6 del DL 138, al comma 3, ricordava che restava ferma l'applicabilità delle altre
norme in materia di gestione dei rifiuti e che i relativi adempimenti devono essere effettuati
attraverso gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di
identificazione del trasporto dei beni a fine vita.
4.1 I possibili motivi dell’abrogazione
L’abrogazione del Sistri, sembra essere stata giustificata dal contenimento degli eccessivi
oneri amministrativi, derivanti dall’introduzione del sistema che si traducevano in un
eccessivo rallentamento dell’ attività imprenditoriale in modo particolare per i piccoli
operatori con conseguenti effetti negativi in termini economici e produttivi.
5. La Legge di conversione del Decreto 138/2011
5.1 Il ripristino del Sistri
L'emendamento proposto dalla Commissione Bilancio del Senato, riammette il Sistri, ma in
modo diverso in una maniera cronologicamente più diluita, ma tecnicamente più confusa.
5.2 L’individuazione di un’unica data per l’avvio del sistema
Vengono abbandonate tutte le diverse date che scaglionavano l’avvio del sistema per le diverse
tipologie d’imprese indicando che per tutte le imprese ed enti, (almeno sulla carta) il Sistri
diventerà operativo per tutti il 9 febbraio 2012.
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114
Manovra Bis
Nuova data (unica) di avvio del Sistri:
9 febbraio 2012
5.3 Una data diversa per i piccoli produttori
La nuova data del 9 febbraio 2012, non riguarda i piccoli produttori di rifiuti che hanno fino a
10 dipendenti. Per tali soggetti la data di inizio verrà decisa da un apposito DM stabilito dal
Ministero dell’ Ambiente (come era stato precedente mente stabilito dal Decreto Sviluppo
(Legge 106/2011) e tale data futura non potrà essere antecedente al 1° giugno 2012.
La norma relativa diluisce il periodo transitorio del "doppio binario" (registri e formulario
obbligatori e Sistri facoltativo) che dovrà essere abbandonato da tutti i soggetti dal 9
febbraio 2012.
6. La reintroduzione del Sistri
6.1 La delega ai consorzi di recupero
Per le aziende che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di
sistemi di gestione regolati per legge, potranno essere coinvolti i vari consorzi per il
recupero (dai Raee agli pneumatici, dagli imballaggi alle batterie e agli oli minerali), che al
pari delle associazioni di categoria, potranno essere delegati per gli adempimenti Sistri.
6.2 Le verifiche tecniche
In tema di alleggerimento delle regole del Sistri, è previsto che il Ministero dell'Ambiente
(attraverso il concessionario Sistri), debba effettuare entro il 15 dicembre una immediata
verifica tecnica del software e dell'hardware, necessario al funzionamento del sistema.
Tale verifica
dovrà servire, ad un miglioramento e alla implementazione di tecnologie più
semplici rispetto a quelle presenti oggi le quali sono risultate molto complicate e inefficienti.
6.3 I test di funzionamento
Le nuove norme obbligano il Ministero ad effettuare nuovi test di funzionamento del
sistema, coinvolgendo le associazioni di categoria più rappresentative in modo da
auspicare la più ampia partecipazione da parte degli utenti interessati. È auspicabile che in
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115
Manovra Bis
questa revisione tecnica si tenga conto della necessità di sopprimere la chiavetta USB, la quale
è stata spesso la fonte di inutili problemi che potrebbero risolversi con l’utilizzo di una
password e una UserID. Per quanto riguarda i tempi di operatività, tutti i controlli e le prove
dovranno essere effettuate entro i tre mesi successivi dalla entrata in vigore della legge di
conversione della manovra.
La nuova data non più per decreto
Come si può notare, la nuova data di partenza viene definita con legge, e non più con
decreto come era stato fatto prima, e cosi sarà quindi più complesso chiedere e ottenere
proroghe.
6.4 Sarà sufficiente il periodo di sperimentazione e la nuova proroga?
I tre mesi di sperimentazione proposti, appaiono sin da ora non sufficienti, anche in ragione
della formazione cui dovranno essere sottoposti gli addetti dei vari impianti, anche in
riferimento anche alle modifiche gestionali e tecnologiche che necessariamente dovranno
intervenire. Sembra molto probabile che il termine del 9 febbraio 2012, non sia di facile
applicazione.
Vi sarà sicuramente la necessità di ridisegnare i software gestionali delle aziende per renderli
compatibili con il futuro sistema operativo.
6.5 L’individuazione di specifiche tipologie di rifiuti
Il Ministero dell’Ambiente, con un proprio Decreto, entro tre mesi dalla conversione del DL
138/2011, dovrà individuare specifiche tipologie di rifiuti privi di criticità ambientale. A
queste tipologie, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di
criticità ambientale, ai fini della tracciabilità, saranno applicate le procedure previste per i
rifiuti speciali non pericolosi.
Con il decreto, alcuni rifiuti considerati senza criticità ambientale, potranno essere
esonerati dalla tracciabilità.
Per i rifiuti che saranno presenti nel futuro decreto del Ministero dell’Ambiente, la loro
tracciabilità non dovrà sarà effettuata con il Sistri, in tale esclusione potrebbero rientrare
anche le migliaia di piccolissimi produttori di rifiuti pericolosi, che il Decreto Sviluppo ha fatto
slittare a giugno 2012, tuttavia l’impatto favorevole di tale esclusione dipenderà da quanto
sarà previsto dal Ministero dell’Ambiente.
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116
Manovra Bis
6.6 Il regime transitorio e le sanzioni
Fino al 9 febbraio 2012, data di inizio del Sistri, l’unico strumento che garantirà la tracciabilità
dei rifiuti sono i registri e i formulari, la cui tenuta è obbligatoria per tutti i soggetti trasporti
indicati nel negli articoli 190 e 193 del Dlgs. 152/2006 nella versione previgente della riforma
recata dal Decreto legislativo 205/2010.
Le sanzioni al riguardo sono state riconfermate dall’articolo 4 comma 4 del Dlgs 121/2011.
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117
Manovra Bis
23. SCIA: cambiano i rapporti
L’approvazione della Legge di conversione del Decreto 138/2011, e la sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, ha dato il via alle liberalizzazioni delle attività economiche e ad altre misure
per favorire lo sviluppo. Con l’articolo 3 del Decreto s’intende ridurre gli oneri amministrativi e
procedimentali che limitano la libertà di imprese e favorire il rilancio dell’ economia. Tali
disposizioni sono state inserite dalla manovra estiva, nella quale si stabilisce che l'iniziativa
privata è libera, purché non esercitata in contrasto con l'utilità sociale o con possibilità di
recare danno a sicurezza, libertà e dignità umana. Sarà sufficiente presentare una Scia, ovvero
una segnalazione certificata di inizio attività, per aprire una rivendita di quotidiani periodici e
tabacchi, per l’apertura di una sala giochi, una discoteca o una agenzia di affari, in quanto non
sarà più necessaria l’autorizzazione formale del Comune o del Questore.
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118
Manovra Bis
1. Le liberalizzazioni della Manovra bis
Nell’articolo 3 della Manovra Bis si parla di liberalizzazioni, viene in particolar modo enunciato il
principio secondo cui sono consentite tutte le attività economiche per cui non vi sono degli
espressi divieti in dipendenza ad interessi superiori, e in particolare le iniziative e
l’attività economia privata sono libere, ed è permesso tutto ciò che non è espressamente
vietato dalla legge, tranne nei casi di:
€
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ed internazionale;
€
vincoli derivanti dal contrasto con i principi della Costituzione;
€
vincoli relativi alla sicurezza, alla libertà ed in contrasto con l’utilità sociale;
€
disposizioni indispensabili per la saluta umana, la conservazione della specie animale e
vegetale,del ambiente, del paesaggio e patrimonio culturale;
€
disposizioni relative alla raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano
effetti sulla finanza pubblica.
1.1 Come cambia il rapporto tra imprenditore e pubblica amministrazione
Tale
norma
porterà
ad
un
cambiamento
Amministrazione infatti, viene stabilito che
tra
il
futuro
imprenditore
e
la
Pubblica
Comune, Provincie, Regioni e Stato, dovranno
adeguarsi entro un anno dalla data in vigore della legge di conversione del decreto, con
l’adattamento dei propri ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività
economica privata sono libere, ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato.
In virtù di quanto enunciato, sembra emergere l’utilizzo di una serie di istituti volti a
semplificare sempre di più l’avvio di una attività.
Le disposizioni del comma 1 dell’ articolo 3 prevedono che
€
Comuni Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto, devono adeguare i rispettivi ordinamenti al
principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere, ed è
permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge.
L’adeguamento dei regolamenti:
Il comma 1 dell’ articolo 3 del Decreto 138/2011 in pratica fissa un limite (un anno
dall’ entrata in vigore della legge di conversione del Decreto) per regolamentare le
attività economiche soggette al nulla osta della P.A.
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119
Manovra Bis
2. Le attività liberalizzate: la Scia
Con la presentazione della Scia (segnalazione certificata d'inizio attività), sarà possibile esercitare
tutte quelle attività attualmente soggette al nulla osta della Pubblica amministrazione (comuni e
regioni, in particolare). Dopo l’adeguamento previsto dei regolamenti ai principi di cui al comma 1
dell’art.3, tutte le autorizzazioni saranno sostituite dalla Scia.
Scia:
Imprenditore dovrà dimostrare di possedere i requisiti e i presupposti previsti dalla
disciplina di riferimento, e potrà aprire immediatamente la propria attività
2.1 Attività che si potranno aprire con la Scia
Le possibili attività che si presume si potranno aprire con la Scia saranno le:
€
attività di somministrazione alimenti e bevande;
€
attività di bar e ristorazione;
€
attività di rivendita di tabacchi, quotidiani e periodici;
€
attività ricettive alberghiere;
€
attività di commercio su area pubblica;
€
attività di bed e breakfast;
€
attività di distribuzione di carburanti e lubrificanti;
€
agenzia di affari.
2.2 Liberalizzazioni di attività particolari
Sono presenti delle riserve per quanto riguarda la liberalizzazione di attività particolari
come taxi, tabaccherie, edicole e distributori di carburanti, è molto probabile che l'inizio
di tali attività rimarrà in qualche modo vincolato, ad esempio, si può ritenere che le
tabaccherie rimarranno regolamentate perché hanno effetti sulla finanza pubblica, lo
stesso vale per i distributori di carburante. Sicuramente le edicole dovrebbero essere
liberalizzate, perché non vi
dovrebbero essere particolari vincoli che riguardano
l’interesse
generale o sulla finanza pubblica.
3. La libertà dell’iniziativa economica
3.1 Il comma 3 dell’art. 3 del Decreto 138/2011
Il comma 3 invece, si occupa del principio di libertà dell’iniziativa economica ed in
particolare:
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120
Manovra Bis
€
Dispone la soppressione alla scadenza prevista dal sopra citato comma 1, delle
disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto dal medesimo
comma con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio
attività e dell’ autocertificazione con controlli successivi.
Inoltre viene aggiunto nel medesimo comma:
€
entro il 31 dicembre 2012, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai
sensi dell’ articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, con i quali vengono
individuate le disposizioni per effetto di quanto disposto nel comma 3, ed è definita la
disciplina regolamentare della materia ai fini dell’adeguamento al comma 1.
Quanto sopra inserito al comma 3 prevede, la delega al Governo per la redazione di
regolamenti di delegificazione che contengano anche l'elenco delle disposizioni abrogate.
La norma non tiene conto che la Consulta, con diverse sentenze (333/95 - 482/95 376/2002), ha affermato che i regolamenti di delegificazione non possono incidere sulle
materie di competenza regionale. E quindi non può essere delegificato ciò che appartiene
all'ambito legislativo regionale, a meno che lo Stato non decida di vietare determinati limiti
come del resto è stato fatto con i commi 8 e 9 del medesimo articolo 3 del dl 138/2011
che ha individuato le restrizioni vietate, integrando l'elenco dei divieti già fissati con il dlgs
59/2010 di recepimento della direttiva Servizi.
4. L’adeguamento degli enti locali
Il governo ha fissato il termine (un anno dall’entrata in vigore del decreto)
per
l’adeguamento ai principi delle liberalizzazioni da parte degli ordinamenti locali Alla
scadenza del termine, saranno soppresse tutte le disposizioni normative statali incompatibili
con il principio della libertà di iniziativa economica con applicazione secondo l’articolo 3
comma 3 del decreto, della segnalazione di inizio attività e dell’autocertificazione con controlli
successivi.
4.1 Se gli enti locali non si adeguano
Trascorso un anno dalla conversione del decreto, a prescindere dall'inerzia degli enti statali e
locali, ogni soggetto (singolo o collettivo) potrà iniziare un'attività presentando la
segnalazione certificata e attestando la sussistenza dei requisiti professionali, morali e
personali prescritti dalle normative vigenti per l'esercizio di tale attività.
Il campo sembra più delimitato rispetto quello attualmente previsto dall'articolo 41 della
Costituzione il quale prevede, più genericamente, che “la legge determina i programmi
e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali”.
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121
Manovra Bis
5. I contenuti della Scia
5.1 La necessità delle certificazioni
Come ormai noto, la Scia, deve essere corredata da tutte le certificazioni necessarie,
ovvero le dichiarazioni sostitutive e dell’ atto di notorietà e delle attestazioni e delle
asseverazioni da parte dei tecnici abilitati e dalle varie dichiarazioni di conformità relative alla
sussistenza dei requisiti richiesti per l’avvio di una attività, in più tali asseverazioni devono
essere integrate con gli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza da
parte delle amministrazioni.
Cosa deve
contenere la Scia
tutte le certificazioni necessarie
attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati
elaborati tecnici
6. Il decollo della Scia
Fermo restando che la disciplina delle attività economiche è oggi di competenza esclusiva delle
regioni, entro un anno Stato ed enti locali dovranno fare la loro parte per adeguare i rispettivi
ordinamenti ai principi contenuti al comma 1 dell'articolo 3 del DL 138/2011. Dopo di che le
autorizzazioni saranno sostituite da una Scia, ovvero da un mero adempimento attraverso il
quale l'imprenditore dimostrando di possedere i requisiti ed i presupposti previsti dalla
disciplina di riferimento, potrà aprire immediatamente la propria bottega.
6.1 I vincoli
Uniche eccezioni, tra le diverse individuate dall'articolo 3 del decreto sono:
€
€
€
i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario,
i principi fondamentali della Costituzione;
il danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, il contrasto con l'utilità' sociale.
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122
Manovra Bis
I vari istituti previsti per l’inizio attività
Dia
Denuncia inizio
Attività
Denuncia alla P.a.
€ decorso di 60 giorni per
l’istruttoria.
Denuncia alla P.a.
€ inizio attività entro 30
giorni dalla presentazione;
€ obbligo di comunicazione
Dia
dell’effettivo
inizio
dell’
Dichiarazione inizio
attività;
attività
€ vi sono 30 giorni per
disporre il blocco a partire
dall’ ultima comunicazione.
Legge 41/1990
Legge 241/1990 modificato dalla
legge 15/2005
Dia (edilizia)
Denuncia inizio
attività in edilizia
Denuncia alla P.a.
€ inizio attività entro 30
giorni dalla presentazione;
€ 30 giorni
a disposizione
per il blocco.
Art. 22 dpr 380/2001
SuperDia
(In edilizia)
Dia utilizzata in sostituzione del
permesso di costruire per nuove
costruzioni o costruzioni
pesanti.
DL 301/2001
Semplificazione
Segnalazione certificata alla P.a.
€
Scia
Inizio
attività
contestuale
alla
presentazione;
€
DL 78/2010
la P.A. ha 30 giorni a disposizione dalla
presentazione, per disporre il blocco.
Segnalazione certificata alla P.a.
€
Scia (Edilizia)
Inizio
attività
contestuale
presentazione;
€
la P.A. ha 30 giorni a disposizione dalla
presentazione per disporre il blocco.
Scia
Liberalizzazioni
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alla
Art. 198 Legge
241/1990
riformulato dal DL
70/2011
Inizio attività liberalizzata con una
Art. 3 commi 1 e
segnalazione
2
DM 138/2011
123
Manovra Bis
7. Scia: un atto non autonomamente impugnabile
La nuova disposizione, ha precisato che la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia
e la dichiarazione di inizio attività, non costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili.
7.1 La contestazione della segnalazione
Per la contestazione della segnalazione certificata di inizio attività, bisognerà:
€
in primis chiedere alla amministrazione competente di intervenire;
€
in caso di inerzia impugnare al Tar l’inerzia dell’ente pubblico.
Chi ha presentato la Scia può nel frattempo andare avanti con la sua attività.
7.2 La differenza con il silenzio assenso
Ciò, segna la differenza con il silenzio-assenso, dove si è di fronte a un atto della pubblica
amministrazione,
sia
pure
tacito
ma,
in
quanto
provvedimento
dell'amministrazione
autonomamente impugnabile.
La Scia come pure la Dia, invece, non sono provvedimenti taciti e quindi non sono
impugnabili in quanto tali.
L'obiettivo potrebbe essere quello, di impedire ostacoli all'attività privata a causa di iniziative di
privati con un interesse contrario, ai quali tuttavia non viene tolta la possibilità di agire.
7.3 Le tutele contro la Scia
Chi ha interesse contrario al presentatore di Scia e Dia, non è sfornito di tutela, e in
particolare:
ƒ
può sollecitare l’amministrazione competente ad effettuare le verifiche ad essa
spettanti e, in caso di inerzia, può impugnare il silenzio (articolo 31, commi 1, 2 e 3 del
Codice del processo amministrativo, decreto legislativo 104/2010).
7.4 Il sollecito all’amministrazione
Chi ha un interesse contrario, potrà sollecitare l'amministrazione competente che potrà
adottare eventuali motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa e, comunque esercitare il potere di
assumere determinazioni in via di autotutela.
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124
Manovra Bis
7.5 Inerzia dell’ amministrazione
In caso di inerzia dell‘amministrazione, si potrà chiedere al Tar l'accertamento dell'obbligo
dell'amministrazione di provvedere.
Impugnazione della Scia /Dia
Non è un atto autonomamente impugnabile
Scia/Dia
Bisogna chiedere sempre l’intervento dell’Amministrazione competente
In caso di inerzia dell’amministrazione, si può fare ricorso al TAR
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125
Manovra Bis
24. Giustizia
Il presente capitolo si propone di dare una visione d’insieme di tutte quelle grandi e piccole
novità che hanno interessato il mondo della Giustizia italiana, all’indomani dell’approvazione di
quella che è stata definita la Manovra di “Ferragosto”, ossia il Decreto Legge 13 agosto 2011,
n° 138 – recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito con Legge n.148 del 2011.
Nella specie, si darà conto dei seguenti argomenti: del riordino territoriale degli Uffici
giudiziari; del rafforzamento della calendarizzazione delle udienze civili da parte del giudice;
delle ulteriori novità in materia di spese di giustizia; della revisione del regime delle
incompatibilità per l’accesso alla carica di giudice tributario ed, infine, dell’obbligo delle
cancellerie di inviare le comunicazioni alle parti, mediante il canale p.e.c o, in alternativa, via
fax.
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Manovra Bis
1. Premessa
Questo capitolo si propone di dare una visione d’insieme di tutte quelle grandi e piccole novità,
che hanno interessato il mondo della Giustizia italiana, all’indomani dell’approvazione di quella
che è stata definita la Manovra di “Ferragosto”, ossia il Decreto Legge 13 agosto 2011, n° 138
– recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito con Legge n. 148/2011.
2. Riordino degli Uffici giudiziari
Riorganizzazione
degli
Uffici
giudiziari
mediante
cancellazione
od
accorpamento.
Ricollocamento del personale amministrativo presso gli uffici che abbiano una più ampia
dimensione. Obiettivo dichiarato: risparmiare ben 60 milioni di euro. Questo, in breve, il
quadro d’insieme che emerge dall’esame della delega al Governo, contenuta nell’art. 1 - bis,
del Decreto Legge 138/2011, convertito con Legge n. 148 del 2011, recante “Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.
Riorganizzazione che dovrà, comunque, garantire che «ciascun distretto di corte d’appello,
incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative
Procure della Repubblica».
La prospettiva, innanzitutto, è quella di cancellare od accorpare ben 650 Uffici giudiziari, da
individuare sulla scorta di precisi “criteri oggettivi e omogenei” tra i quali:
9 i carichi di lavoro;
9 l'estensione del territorio;
9 il numero degli abitanti;
9 l'impatto della criminalità organizzata;
9 l'indice delle sopravvenienze;
9 la necessità di razionalizzare il servizio anche nelle grandi aree metropolitane e, in ogni
caso, negli uffici appartenenti a province limitrofe.
In particolare, la riforma dovrà essere realizzata entro 12 mesi dall'entrata in vigore del D.L.
138/2011, convertito con Legge 148/2011 e con i successivi 2 anni a disposizione per
eventuali modifiche.
Il tutto senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Quanto alla tipologia delle sedi oggetto di soppressione od eventuale accorpamento, la
relazione che ha accompagnato l’emendamento contenente la delega al governo, ha specificato
che ad essere coinvolti saranno:
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127
Manovra Bis
9 il 19,4% dei 260 Uffici giudicanti di primo grado;
9 il 24,8% dei 231 requirenti.
Stessa sorte - ovvero soppresse o, in alternativa, accorpate – per
9 la metà delle 220 sezioni distaccate di tribunale.
Prevista, infine,
9 la riduzione del 72% delle 681 sedi del giudice di pace, collocate in sedi diverse da
quelle circondariali.
2.1 Risparmio preventivato
La riorganizzazione in commento farà risparmiare un cifra considerevole stimata, come detto,
in 60 milioni di euro,
9 riferentisi alle sole spese di gestione e di funzionamento delle strutture.
Nella specie, poi, il preventivato risparmio, deriverà:
9 dai minori contributi dati ai Comuni per le spese di funzionamento degli Uffici giudiziari,
valutati sulla base del 90% del contributo erogato ogni anno (solo l'intervento di
unificazione delle procure vale il 10% del contributo totale);
9 dalla riduzione delle altre spese di funzionamento sostenute dall'amministrazione, pari
al 10% delle spese totali sostenute per l'apparato giudiziario;
9 dalla riduzione delle spese del personale degli enti locali, distaccato presso le sedi dei
giudici di pace.
Esclusi:
9 i costi non comprimibili del personale dell'amministrazione giudiziaria; personale che
verrà invece ricollocato negli uffici che abbiano una dimensione più ampia.
In particolare, poi, per quanto riguarda il personale amministartivo in servizio presso gli
uffici soppressi del Giudice di pace è previsto che esso venga riassegnato in misura non
inferiore al 50%:
9 presso la sede di Tribunale o di Procura limitrofa e la restante parte presso l’ufficio del
giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse.
Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli Uffici giudiziari
I tempi della
delega
I risparmi attesi
Uffici accorpati
o soppressi
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entro 12 mesi dall’entrata in vigore della manovra e i 2 anni successivi
per le correzioni
60 milioni con riferimento alle spese di gestione (es. manutenzione
immobili)
¾ primo grado: 19,4%
¾ requirenti: 24,8%
128
Manovra Bis
Personale
amministrativo
Magistrati
recuperati
circa 5000 unità da ricollocare presso altre sedi
circa 1000 unità
Sezioni distaccate
accorpate
110 su 220 esistenti
o soppresse
Uffici del giudice
di pace
ridimensionati
72% delle 681 sedi non circondariali (Tot: 430 sedi soppresse)
Salvo che i Comuni non si facciano integralmente carico del loro
mantenimento.
Esclusi dai tagli
Tribunali dei capoluoghi di provincia
3. Giudizio civile: udienze con tempi certi
Sempre in relazione al “sistema giustizia”, da segnalare anche una importante modifica al
Codice di procedura civile, introdotta anch’essa nel testo della Manovra correttiva bis (dal D.L.
138/2011) atta ad accelerare la durata del giudizio civile.
3.1 Il calendario d’udienza
Tra le modifiche apportate al Codice di rito, si segnala, innanzitutto, il rafforzamento di quel
calendario del processo, mediante la modifica dell’art. 81 - bis delle disp. att. del c.p.c.
Misura questa, invero, già introdotta un paio di anni fa nell'ambito della miniriforma del Codice
(Legge 18 giugno 2009, n. 69), rimasta, di fatto, lettera morta nelle aule di un po’ tutti i
Tribunali italiani.
Orbene, stando al citato articolo 81 - bis delle disposizioni attuative al codice di rito, il giudice,
al momento della formulazione delle richieste istruttorie, sentite le parti e tenendo conto della
complessità della causa,
¾
fissa «nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle
udienze successive […]».
In altri termini, fermo restando l’obbligo per il giudice di fissare il calendario d’udienza, la
fissazione delle udienze dovrà, tuttavia, avvenire:
¾
nel rispetto del “principio della ragionevole durata del processo” sancito dalla Costituzione
(art. 111, comma 2, Cost.).
Resta salva la possibilità di richiedere una proroga, laddove ricorrano due condizioni:
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129
Manovra Bis
9 la richiesta dovrà avvenire prima della scadenza del termine;
9 dovranno sussistere “gravi motivi” sopravvenuti.
Calendario delle udienze
Durata del
processo
Il calendario delle udienze deve essere redatto, attenendosi strettamente
al principio di ragionevole durate del processo
Calendario
Il giudice deve calendarizzare le udienze e gli incombenti da svolgere in
ciscuna di esse, compresa quella
fissata per la precisazione delle
conclusioni.
3.2 Violazioni al calendario
Quanto al mancato rispetto dei termini fissati nel calendario da parte di uno dei soggetti che
animano il processo – ovvero giudice, difensore o consulente tecnico d'ufficio - esso potrebbe
rappresentare una violazione disciplinare ed a tal fine essere considerato «ai fini della
valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi o semidirettivi».
Dall’inciso appena riportato (nomina o conferma agli uffici direttivi o semi - direttivi), a ben
vedere, ne discende che a poter essere colpiti saranno, in primis:
9
i magistrati, che abbiano una particolare rilevanza ed attribuzione di responsabilità per i
vertici degli uffici.
Ad essere passibili di sanzione saranno anche:
9
gli avvocati difensori delle parti in causa;
9
i C.T.U. (consulenti tecnici d'ufficio) designati dall'autorità giudiziaria. In tale ultimo caso,
quindi, ai consulenti dovranno attivarsi al fine di depositare le relazioni peritali nei termini
loro concessi da parte del giudice.
Sanzioni disciplinari per Giudici, Avvocati e Consulenti tecnici d’Ufficio
Violazione del calendario
d’udienza considerata ai fini della:
x
valutazione di professionalità (Avvocati e C.t.u.);
x
nomina o conferma agli uffici direttivi o semi direttivi. Ripercussioni per la carriera dei magistrati.
4. Spese di giustizia
Contenute nel Testo unico adottato con D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUGS)
Il legislatore della Manovra correttiva bis (D.L. 138/2011 – L. 148/2011) ha deciso di dare un
ulteriore “giro di vite”, in ordine alle spese di giustizia (T.U.G.S. 115/02 e succ.mod.),
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130
Manovra Bis
ritoccando le disposizioni sul contributo unificato, novellate solo qualche mese dal D.L.
98/2011, anche con l’obiettivo di colmare talune lacune di esso decreto.
4.1 Procedimento tributario,
Per il procedimento tributario, apportate alcune modifiche al D.Lgs. 546/92.
Modifiche che hanno apportato le seguenti novità:
9 fissazione dell’obbligo di depositare, unitamente al ricorso, una nota di iscrizione a
ruolo;
9 fissazione dell'obbligo di inserire nel ricorso l'indirizzo Pec del ricorrente;
9 determinazione del contributo dovuto in caso di mancata dichiarazione di valore nel
ricorso tributario;
9 determinazione dell’importo del contributo unificato dovuto,
nel caso di valore della
causa indeterminabile;
Nella specie:
9 dopo la modifica dell’art. 14 del D.P.R. 115/2002, il c.u. dovuto in caso di mancata
dichiarazione del valore della causa, sarà pari a 1.500,00 euro; sanzione data
dall’importo del contributo nel suo più alto ammontare, in quanto si presumerà un
valore della causa superiore a 200 mila euro (e quindi lo scaglione più alto);
9 il contributo unificato dovuto nel caso in cui il valore della causa sia indeterminabile,
sarà peri a 120 euro.
Come anticipato, poi, previa modifica dell’art. 18 del DLgs. 546/92, si è stabilito che:
9 nel ricorso occorrerà indicare la casella PEC della parte e che, tuttavia, la mancata
indicazione di ciò non comporta alcuna inammissibilità (anche perché la parte, a
differenza del difensore, ben può essere sprovvista della casella PEC).
Infine, modificato l’art. 22 del DLgs. 546/92, che nella nuova formulazione prevede che,
all’atto della costituzione in giudizio, occorrerà depositare una nota di iscrizione a ruolo
contenente:
9 richiesta di iscrizione del ricorso nel Registro generale;
9
se è stata richiesta la sospensiva;
9 identificazione delle parti e dei loro difensori;la richiesta di pubblica udienza;
9 se è stata esperita la procedura di reclamo (obbligatoria per gli atti notificati
dall’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2012, di valore massimo sino a 20 mila euro);
9 individuazione dell’atto impugnato oppure della sentenza, nel caso di ricorsi per
revocazione o per ottemperanza;
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131
Manovra Bis
9
indicazione della materia del contendere,valore della causa, al netto di sanzioni ed
interessi;
9 data di notificazione del ricorso.
4.2 Mediazione obbligatoria
Nella mediazione obbligatoria, poi:
9 rischia di pagare una multa pari al contributo dovuto colui il quale, senza giusto motivo,
non si presenti in sede di mediazione obbligatoria.
Questi i termini della modifica:
9 «il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha
partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del
bilancio dello stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto per il giudizio».
Tale modifica, di fatto, andrà ad incidere sulla disciplina della mediazione nelle ipotesi di
conciliazione obbligatoria, ex art. 5 del d.lgs. 28/2010.
Ebbene, se fino ad oggi l'assenza in sede di mediazione poteva essere valutata come mero
argomento di prova da parte del giudice nell’ambito del successivo giudizio, ai sensi dell’art.
116 c.p.c., dopo la riforma in commento, essa comporterà l’applicazione di una lauta sanzione,
pari all'importo del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia.
4.3 Processo amministrativo
Per il processo amministrativo:
9 stabilita una multa per l’Avvocato che non indichi il numero fax e l’indirizzo Pec.
Come si ricorderà il D.L. 98/2011 ha introdotto l'obbligo per gli avvocati di indicare negli atti
introduttivi:
9 il proprio numero di fax;
9 il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
9 il C.f. del cliente.
Ciò, a pena di una pesante sanzione (incremento del contributo unificato della metà).
Tale
regime
sanzionatorio,
però,
non
aveva
amministrativo
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132
specificamente
interessato
il
processo
Manovra Bis
Ebbene, il D.L. 138/2011 (Manovra bis), al fine di colmare la lacuna del legislatore del
D.L. 98/2011 (prima Manovra correttiva), ha esteso la sanzione anche nel processo
amministrativo.
La sanzione sarà, dunque, pari:
9 al contributo unificato dovuto in base al valore della causa, in caso di:
x
mancata indicazione del numero fax e dell’indirizzo pec dell’Avvocato.
4.4 Processo penale.
Modificato, infine, anche il codice di procedura penale. Da oggi, infatti, previsto l’obbligo per il
difensore di inserire negli atti difensivi:
9 il numero di fax;
9 l’indirizzo Pec.
4.5 Calendario smaltimento carichi pendenti
Si registra, inoltre, che è fissato al 31 ottobre 2011, il termine concesso ai capi degli Uffici
giudiziari, ai fini della redazione del primo programma per la gestione dei procedimenti civili,
amministrativi e tributari pendenti, con l'obiettivo di uno smaltimento delle pendenze.
TABELLA RIEPILOGATIVA
Modifiche al T.U. 115/2002 e succ. mod. “Spese di Giustizia”
Conciliazione obbligatoria
Assenza ingiustificata = sanzione pari al contributo unificato
ex art. 8, comma
(C.u.) dovuto, in base al valore della causa
mancata indicazione del valore in calce al ricorso:
x
contributo dovuto 1500 euro (si presume che la causa
appartenga allo scaglione massimo – € 200 mila).
causa di valore indeterminabile:
Contributo unificato (C.u.)
x
nel processo tributario
c. u. dovuto = 120 euro.
obblighi:
x
deposito nota di iscrizione a ruolo;
x
indirizzo pec del ricorrente (ma non dell’avvocato) –
l’omissione non è causa di nullità del ricorso.
Contributo unificato
processo x
nel
amministrativo
Calendario
per mancata indicazione n. fax ed indirizzo pec:
il C.u. dovuto è aumentato della metà (stessa sanzione
introdotta dalla manovra di luglio nel processo civile).
smaltimento
carichi pendenti
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entro il 31 ottobre 2011
133
Manovra Bis
5. Giustizia tributaria. Rivisto il regime delle incompatibilità
La modifica, ad onor del vero, era nell’aria già da tempo.
Dopo le accese polemiche levatesi da più parti, all’indomani delle modifiche al regime delle
incompatibilità per l’accesso alla carica di giudice tributario, apportate dall’art. 39 del D.L.
98/2011 (I^ Manovra correttiva, tanto per intenderci), ad aver tirato un sospiro di sollievo,
all’indomani della conversione del D.L. 138/2011, saranno stati tutti quei professionisti
(moltissimi) che, attualmente, sono di ruolo presso le Commissioni Tributarie Provinciali e le
Commissioni Tributarie Regionali d’Italia.
5.1 L’incompatibilità per il grado di parentela, passa dal III al II
L’art. 39 del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), aveva disposto che non potessero essere componenti
delle Commissione tributarie (provinciali o regionali che fossero):
9
i coniugi, i conviventi, gli affini in primo grado o i parenti fino al terzo grado di soggetti
che, iscritti in albi professionali, esercitassero attività di consulenza in materia tributaria
o contabile nei territori confinanti con quello dove ha sede la commissione in cui opera il
giudice.
Adesso, invece, stando alla modifica in commento, il livello della parentela è stato ricondotto al
secondo grado.
5.2 Esercizio materiale dell’attività
Si evidenzia, inoltre, che, ai fini dell’incompatibilità a ricoprire la carica di giudice tributario,
non sarà più sufficiente la sola iscrizione ad un albo professionale o ad un elenco, giacché il
divieto di concretizzerà solamente qualora:
9 si eserciti materialmente la professione, “anche se in modo saltuario od accessorio ad
altra prestazione”.
Laddove per “altra prestazione” è da intendersi una delle seguenti attività:
9 consulenza tributaria;
9 detenzione delle scritture contabili o redazione di bilanci;
9 attività di consulenza, di assistenza o di rappresentanza, prestate a qualsiasi titolo ed
anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di
contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori.
Si ricorda che il legislatore della I^ Manovra correttiva ha, altresì, introdotto una disposizione
di carattere transitorio con la quale si prevede che i giudici tributari che, versino in una delle
condizioni di incompatibilità previste dall’art. 39 del D.L. 98/2011, saranno tenuti a comunicare
la cessazione delle cause di incompatibilità entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di Presidenza
della giustizia tributaria, nonché alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle
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134
Manovra Bis
finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso contrario, decadranno. Non sarà,
tuttavia, una decadenza automatica, in quanto sarà sempre necessario l’intervento di un
provvedimento dichiarativo da parte del Consiglio di presidenza delle giustizia tributaria.
TABELLA RIEPILOGATIVA
Giudici tributari incompatibili ex art. 8, D.lgs. n° 545/92,
Prima del D.L. 98/2011
Dopo
e D.L. 138/2011
Membri del parlamento nazionale
Invariato
ed europeo.
Consiglieri
regionali,
comunali,
provinciali,
circoscrizionali;
amministratori di altri enti che
Invariato
applicano tributi; dipendenti che
concorrono
all’accertamento
di
tributi.
Dipendenti
Entrate,
dell’Agenzia
delle
dogane
delle
del
Invariato
Appartenenti al Corpo della G.d.F.
Invariato
territorio.
Soci, amministratori e dipendenti
Invariato
di Equitalia, Sogei e di ogni altro
servizio tecnico del Mef.
Ispettori Secit
comma abrogato – il Secit è stato soppresso nel 2008
Prefetti.
Coloro
Invariato
che
direttivi o
ricoprono
incarichi
Invariato
esecutivi nei partiti
politici.
Dal 1° ottobbre 2001, esercitano la
Colo che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario
consulenza tributaria, anche se in
od
modo saltuario od accessorio ad altra
consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e
prestazione, ovvero l’assistenza o la
redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza,
rappresentanza dei contribuenti nei
assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche
rapporti
l’Amministrazione
nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti
finanziaria o nelle controversie di
singoli o associazioni di contribuenti, di società di
carattere tributario.
riscossione dei tributi o di altri enti impositori.
con
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accessorio
135
ad
altra
prestazione,
esercitano
la
Manovra Bis
Gli appartenenti alle forze armate
ed i funzionari civili dei Corpi di
Invariato
polizia.
Chiunque
sia
parente
fino
al
secondo grado di coloro che sono
Chiunque
iscritti negli albi professionali o
secondo grado o affine in primo grado, di coloro che sono
negli elenchi di chi può assistere il
iscritti in albi professionali ed esercitano le attività in
contribuente nella sede delle C.t.
materia fiscale, contabile o bilancistica nella regione e
o
nelle province confinanti con la predetta regione in cui ha
che
comunque
esercitano
dinnanzi alla stessa abitualmente
sia
coniuge,
convivente,
parente
fino
al
sede la commissione tributaria in cui opera il giudice.
la loro professione.
Coloro i quali iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli ed
il personale dipendente, individuati nell’art. 12 D. lgs. n°
546/1992 esercitino anche in forma non individuale,
attività - individuate all’articolo 8, comma 1, lettera i) di
consulenza
contabili
e
tributaria,
redazione
di
di
detenzione
bilanci,
ovvero
di
scritture
attività
di
consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi
titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di
contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di
società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori.
6. Comunicazioni di cancelleria mediante p.e.c od in alternativa via fax
Si segnala in chiusura la modifica che ha interessato l’art. 136 del Codice di procedura civile.
Modifica apportata del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011.
Nella specie, è fatto obbligo alle cancellerie di inviare le relative comunicazioni (cc.dd. “biglietti
di cancelleria”) alle parti:
9 mediante l’utilizzo del canale di posta elettronica certificata;
9 via fax.
Evidentemente tale riforma va di pari passo con l’obbligo previsto per gli Avvocati di inserire
negli atti introduttivi del giudizio (citazione, ricorso, reclamo etc.) il proprio indirizzo P.e.c.
nonché numero di fax.
L’obiettivo: quello di accelerare l’informatizzazione della giustizia (c.d. processo telematico).
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136
Manovra Bis
25. L’aumento graduale delle pensioni rosa
Il D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2001 (pubblicata in G.U. il 17/9/2011), prevede un
aumento graduale dell’età pensionabile delle donne nel settore privato a partire dal 2014.
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137
Manovra Bis
1. Premessa
A decorrere dal 1° gennaio 2014, con le modifiche introdotte alla manovra-bis (D.L. n. 138
del 13 agosto 2011), in sede di conversione nella L. 148/2011, è stato introdotto un aumento
graduale delle pensioni di vecchiaia delle donne da 60 a 65 anni d’età.
Il meccanismo si metterà in moto nel 2014, e non più nel 2016, e andrà a regime nel 2026
invece che nel 2028, come era stato previsto dalla manovra di luglio (D.L. 98/2011 convertito
nella L. 111/2011).
2. Le donne nel settore pubblico e privato
Tempo 15 anni, e l’equiparazione fra i due sessi, maschi e femmine, e i settori di lavoro,
pubblico o privato, sarà completata.
Per quanto riguarda le donne nel settore privato, fino al 31 dicembre 2013, esse potranno
andare in pensione prima: a 60 anni; mentre dal 1° gennaio 2014 si andrà in pensione solo a
65 anni.
Invece, tutte le impiegate nel settore pubblico (anche uomini) a decorrere dal 1° gennaio 2012
andranno in pensione a 65 anni di età.
3. I risparmi
L’equiparazione dell’età per la pensione di vecchiaia tra uomini e donne a 65 anni porterà a
regime risparmi per quasi 4 miliardi di euro l’anno, e coinvolgerà circa 334 mila donne in
più al lavoro rispetto alla normativa precedente. Nei primi quattro anni, secondo i calcoli dei
tecnici i risparmi dovrebbero essere crescenti ma comunque scarsi (circa 700 milioni
complessivamente tra il 2015 e il 2017) per poi superare un miliardo l'anno dal 2018 e
crescere rapidamente negli anni successivi. Nel 2021, sempre secondo i calcoli dei tecnici
supereranno i 2,3 miliardi, per salire nel 2022 a 2,7 miliardi e nel 2023 a 3,1 miliardi.
4. Gli scalini rosa
La misura approvata dal Parlamento, prevede incrementi per piccoli scalini del requisito di età
(un mese nel 2014, 2 mesi nel 2015, 3 mesi nel 2016 e così via fino ad arrivare a 6 mesi dal
2019 al 2025 per poi tornare a 3 mesi nel 2026) mantenendo tutta la disparità di trattamento
rispetto alle lavoratrici del settore pubblico, per le quali l’età minima è cresciuta da 60 a 61
anni nel 2011, e crescerà da 61 a 65 il 1° gennaio prossimo.
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138
Manovra Bis
In altre parole, quello che nel privato avverrà tra 15 anni, nel pubblico impiego scatterà tra soli
4 mesi.
5. La finestra mobile
In materia di liquidazione di pensione un ruolo importante viene giocato dalla finestra mobile,
la quale distanzia l’epoca di maturazione del diritto alla pensione di ulteriori 12 mesi per i
dipendenti pubblici e 18 mesi per gli autonomi. Inoltre, va tenuto presente anche del ruolo
svolto dalla speranza di vita stimata dall’Istat, i cui effetti cominceranno a farsi sentire dal
2013. In poche parole, l’effettiva età di accesso alla pensione slitterà in avanti di altri 9 mesi/1
anno e 6 mesi.
6. Il sistema delle quote per le pensioni di anzianità.
Si tratta di un'uscita personalizzata che fissa la decorrenza della pensione dopo un determinato
periodo di tempo trascorso dal momento in cui vengono perfezionati i requisiti di età e
contribuzione.
Attualmente e fino a tutto il 2012 si può lasciare l’impiego con quota 96, avendo cioè 36 anni
di contributi e 60 di età oppure 35 anni di contributi e 61 anni di età (per gli autonomi la quota
è 97). Mentre dal 2013 la quota salirà a 97 per i dipendenti (36 anni di contributi più 61 anni di
età oppure 35+62) e 98 per gli autonomi.
In conclusione, tenendo conto di quanto detto, non si sbaglia ad immaginare che nel 2026,
uomini e donne, del settore pubblico e di quello privato, potranno andare effettivamente a
riposo, avendo in tasca la pensione di vecchiaia, attorno all’età di 68 anni.
QUOTA 97
(per gli autonomi 97)
36 anni di contributi e 61 di età
oppure
35 anni di contributi età 62 di età
Operativo
fino a tutto il 2012
QUOTA 96
(per gli autonomi 97)
36 anni di contributi e 60 di età
oppure
35 anni di contributi e 61 di età
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Operativo
a partire dal 2013
139
Manovra Bis
26. Stage e tirocini
L’art. 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella l. 148 del 14/09/2011
concernente “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” muta
profondamente la materia dei tirocini formativi. La disciplina si applica a decorrere dal 13
agosto 2011.
1. Premessa
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140
Manovra Bis
La manovra anticrisi varata dal Governo lo scorso 13 agosto 2011 (D.L. 138/2011 convertito
nella L. 148/2011), all’articolo 11 “Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini” detta
la nuova disciplina per i tirocini formativi o stages.
La nuova disciplina è entrata in vigore a decorrere dal 13 agosto 2011, mentre per quanto
riguarda invece gli stage e tirocini attivati prima di tale data continuano fino a scadenza a
essere sottoposti alla normativa previgente.
2. Tirocini curriculari e non curriculari (stage)
Occorre effettuare un’importante distinzione fra tirocini curriculari e non curriculari (stage):
-
“Tirocini curriculari”: stando alle indicazioni fornite dalla circolare n. 24 del 12
settembre 2011 del Ministero del Lavoro, per tirocini “curriculari” devono intendersi
quelli formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle università e degli
istituto scolastici, la cui finalità è quella di affinare il processo di apprendimento e di
formazione con una modalità “di alternanza tra studio e lavoro”.
-
“Tirocini non curriculari”; chiamati più comunemente “stage”consistono in
esperienze formative in ambiente produttivo, mirate a far conoscere la realtà del
mondo del lavoro, che possono svolgersi sia durante il regolare corso di studio sia,
come normalmente avviene, dopo il conseguimento del titolo di studio.
3. Tirocini non regolati dall’art. 11.
La circolare n. 24 del 12 settembre 2011, del Ministero del Lavoro ha chiarito che non
rientrano nella regolamentazione dei tirocini formativi e di orientamento contenuta nell’art. 11
del D.L. 138 in esame, quelli per il “reinserimento/inserimento” nel mercato del lavoro dei
disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità e degli inoccupati. Sono, infine, esclusi dal campo
di applicazione dell’art. 11 i tirocini promossi a favore dei disabili, degli invalidi fisici, psichici e
sensoriali, dei soggetti in trattamento psichiatrico, dei tossicodipendenti, degli alcolisti e dei
detenuti, regolamentati dalla normativa regionali o da norme speciali.
4. Durata e termine dei tirocini “non curriculari”
I tirocini formativi e di orientamento non possono avere una durata superiore a 6 mesi,
proroghe comprese e possono essere attivati massimo entro 12 mesi dal conseguimento del
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141
Manovra Bis
titolo di studio di diploma o di laurea. Tale disposizione ha, quindi, come destinatari diretti neodiplomati e neo-laureati.
5. I soggetti promotori
Come stabilito dall’articolo 11, comma 1, del D.L. 138/2011, “i tirocini formativi e di
orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici
requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie
all’espletamento delle iniziative medesime”.
La circolare ministeriale 24, richiamandosi all’art. 2 del DM 142/98 ricorda che i tirocini non
possono essere promossi da istituzioni formative private salvo quelle che siano senza fini di
lucro, e comunque esclusivamente autorizzate dalla Regione.
6. I tirocini “irregolari”
Il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 24 precisa che, se il tirocinio di formazione e di
orientamento attivato prima del 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 138) non
risulta conforme alle nuove regole previste dalla manovra di Ferragosto, alla legge 196/1997 e
alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo dovrà procedere a
riqualificare il rapporto come “di natura subordinata” con l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste per le violazioni in materia di lavoro dipendente (Libro Unico e
comunicazioni di assunzione).
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Manovra Bis
27. Imposta di bollo sui Money transfer all’estero
Con la manovra bis viene introdotta una tassa sui trasferimenti all’estero di denaro. La tassa
consiste in una imposta di bollo pari al 2% della somma trasferita all’estero attraverso le
agenze di money transfer o altri intermediari finanziari per ogni singola operazione, con un
minimo di prelievo pari a 3 euro. Sono esenti dall’imposta i trasferimenti effettuati da persone
fisiche munite di matricola Inps o codice fiscale.
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143
Manovra Bis
1. Imposta di bollo
L’art. 2 comma 35 octies del D.L. 138/2011 conv. con modif. L. 148/2011 prevede
l’applicazione di:
“un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le
agenzie “money transfer” ed altri agenti in attività finanziaria.
L'imposta è dovuta in
misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un
minimo di prelievo pari a 3.00 euro.”.
In sostanza viene introdotta un’imposta di bollo sui trasferimenti di capitali all’estero pari al
2% dell’importo trasferito con ogni singola operazione con un minimo di 3 €.
2. Soggetti esonerati
Il secondo periodo dell’art. 2 comma 35 octies del D.L. 138/2011 conv. con modif. L. 148/2011
dispone che:
“l'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea
nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i
trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale”.
Non sono, quindi, colpiti dall’imposta:
¾
i trasferimenti monetari fatti da cittadini Ue o indirizzati verso paesi Ue a prescindere
dalle generalità del soggetto ordinante;
¾
i soggetti che sono iscritti all’istituto di previdenza nazionale (Inps) e dotati di codice
fiscale.
La nuova tassa non riguarderà, pertanto, i trasferimenti di denaro fatti da lavoratori immigrati
regolari e le rimesse di denaro all'estero per i cittadini dell'Unione europea.
SOGGETTI ESONERATI
trasferimenti effettuati
9 dai cittadini dell'Unione europea
effettuati da soggetti muniti di matricola INPS
e codice fiscale
9 verso i Paesi dell'Unione europea
3. Decorrenza
Al fine di individuare la decorrenza della nuova imposta si fa presente che la prima parte
dell’art. 2 comma 35 octies del D.L. 138/2011 conv. con modif. L. 148/2011 dispone che:
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Manovra Bis
“a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto”.
Dato che la legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione al Decreto legge 13 agosto n. 138
è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 settembre entrando in vigore il giorno successivo
sabato 17 settembre, la nuova imposta di bollo sui money transfer si applica per le operazioni
effettuate a partire dal:
17 settembre 2011.
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Scarica

Manovra_BIS_Dl 138_2011