ISTITUTO COMPRENSIVO di T I O N E DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI n.16 APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 20.01.2016 RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE PERIODICA E ANNUALE DEGLI APPRENDIMENTI AD INTEGRAZIONE E/O AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERA N.05/10-11 RIUNITO IL COLLEGIO DOCENTI in seduta ordinaria e unitaria il 20/01/.2016; VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 VISTO il “Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo” (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5), approvato dalla Giunta Provinciale di Trento il 01.10.2010 IN ATTUAZIONE di quanto disposto dall'art. 15 del succitato Regolamento ( “Funzioni del collegio dei docenti e del consiglio di classe in merito alla valutazione degli studenti”) CONSIDERATO che la valutazione è un elemento pedagogico fondamentale della programmazione didattica, senza la quale non si potrebbero seguire i progressi dello studente rispetto agli obiettivi da raggiungere durante la sua permanenza a scuola; considerato altresì che la Scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali che attengono, oltre che agli obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi comportamentali riferiti cioè al comportamento sociale relativo all'area socio - affettiva e relazionale; TENUTO CONTO che la valutazione è uno degli elementi fondamentali della programmazione didattico – educativa DOPO approfondita discussione DELIBERA ALL’UNANIMITA’ di stabilire le seguenti modalità per la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti: 1. L’anno scolastico, ai fini della valutazione degli studenti, è suddiviso in due periodi detti quadrimestri: il primo periodo va dall’inizio delle lezioni alla fine di gennaio e il secondo periodo dal primo di febbraio alla fine delle lezioni; la valutazione è effettuata dal Consiglio di Classe nella componente docenti, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, riunito in sede di scrutinio nei periodi da una settimana prima a una settimana dopo le scadenze quadrimestrali. 2. Per dare continuità la valutazione degli apprendimenti nelle scuole primarie avverrà per aree di apprendimento nella classe prima, seconda e terza nell’anno scolastico, mentre la valutazione disciplinare è anticipata alla classe quarta. 3. Per l’espressione della valutazione periodica ed annuale ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato, il consiglio di classe esprime un giudizio globale tenendo conto dei seguenti fattori, in relazione a: Comportamento ed educazione alla convivenza civile; Grado di maturazione nel rispetto delle regole; Disponibilità verso il lavoro scolastico; Partecipazione alle proposte didattiche; Attenzione e concentrazione: Rispetto delle consegne nel portare il materiale; Cura dei compiti scritti e della preparazione orale; Capacità di organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma; Grado di sicurezza nell’utilizzo di linguaggi, tecniche e strumenti; Profitto nelle aree disciplinari, nelle singole discipline e nelle attività laboratori– facoltativo – opzionali 4. Indicazioni in merito al numero minimo e alle diverse tipologie di prove di verifica, modalità e strumenti idonei a raccogliere gli elementi utili per la valutazione: tutta l’attività didattica è oggetto di osservazione sistematica da parte degli insegnanti che raccolgono e annotano nel registro personale elementi utili alla valutazione degli apprendimenti; tali annotazioni saranno comunicate ai genitori in occasione dei colloqui programmati o per iscritto sul libretto scolastico, con firma di un genitore per presa visione. Per quanto riguarda le verifiche scritte aventi valore documentale ai fini della valutazione, esse devono essere introdotte con gradualità e limitatamente alle discipline oggetto di prova scritta dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: italiano, matematica e lingue comunitarie, a partire dalla classe quinta di scuola primaria con almeno due verifiche scritte per quadrimestre, per passare ad un minimo di tre verifiche per quadrimestre nella scuola secondaria di primo grado; La valutazione di tali verifiche scritte aventi valore documentale va comunicata ai genitori sul libretto scolastico, con firma di un genitore per presa visione. La verifica stessa può essere trattenuta dal docente per l’esame congiunto con i genitori in occasione dei colloqui e deve essere consegnata all’alunno alla fine del quadrimestre; ai genitori che facciano richiesta di visionarla essa si invia tramite l’alunno con richiesta di riconsegna. 5. Per l’attribuzione dei giudizi sintetici gli insegnanti terranno conto delle prestazioni fornite dall’alunno in relazione alle proprie potenzialità e al livello di partenza, in un contesto generale di come si è svolta l’attività didattica in classe; la scala di giudizi espressi in modo decrescente da ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente sarà attribuita in considerazione del valore formativo della valutazione nel primo ciclo di istruzione, in cui gli aspetti riguardanti la misura oggettiva della prestazione sono solo uno degli elementi aventi valore crescente, ma non esclusivo, dal primo al quarto biennio. 6. Ciascun componente il consiglio di classe sottopone all’approvazione del consiglio una proposta motivata di giudizio disciplinare nella forma dei seguenti giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente. 7. Al consiglio di classe sono fornite a cura dei docenti che hanno seguito singoli studenti in percorsi individualizzati e personalizzati previsti da PdP, PEI o PEP, gli elementi utili per la valutazione; ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regolamento, il consiglio di classe ne terrà conto nell’espressione della valutazione per area, nella valutazione disciplinare e nella formulazione del giudizio globale. 8. Sulla scheda di valutazione sarà presente la colonna delle note a margine di ogni singolo giudizio sintetico: la nota non ha valore certificativo e sarà utilizzata in caso di necessità per completare il giudizio sintetico stesso, ai fini di evidenziare aspetti positivi delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in particolari settori delle aree di apprendimento o delle discipline, o per precisare che il giudizio sintetico è espresso con “voto di consiglio” nel caso di modifica della proposta fatta dall’insegnante da parte del consiglio di classe. Scrutinio di fine anno: Scuola Primaria Il giudizio di non ammissione alla classe successiva o alla scuola secondaria di primo grado ha carattere di eccezionalità, solo in casi gravi e comprovati da specifica motivazione e può essere adottato solo con voto unanime dei componenti il consiglio di classe e dopo opportuni colloqui con le famiglie. Scuola Secondaria di primo grado: Scrutini del secondo quadrimestre Nella scuola secondaria di primo grado, per il computo delle assenze per l’ammissione alla valutazione di fine anno, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del Regolamento, il Consiglio di Classe può derogare dal numero massimo di assenze nell’anno scolastico in considerazione di assenze per motivi di salute giustificate da circostanziata certificazione medica. Il giudizio di ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato conclusivo del primo ciclo è espresso con giudizio minimo di “complessivamente sufficiente”, a maggioranza, sentite le proposte dei singoli docenti. In caso di parità prevale il voto del presidente della riunione. Nel caso di giudizio “complessivamente sufficiente” di alunni con proposte di giudizi disciplinari “non sufficiente” superiori a tre, il consiglio provvede con votazione a maggioranza a rettificare i giudizi di non sufficienza eccedenti il numero (3). Esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione Il consiglio di classe propone alla commissione, in sede di approvazione della presentazione della classe agli esami, le modalità di conduzione dell’esame, tenendo conto di quanto prescritto dalla C.M. 49 del 20 maggio 2010 o successive disposizioni. Per la valutazione finale, la commissione tiene conto del Regolamento, di quanto prescritto dalla C.M. 49 del 20 maggio 2010 o successive disposizioni per le parti non modificate con Regolamento della Provincia di Trento. IL SEGRETARIO Ins. Rosanna Polla IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Tiziana Chiara Pasquini