ISTITUTO COMPRENSIVO
di T I O N E
DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI n.16
APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 20.01.2016 RIGUARDANTE LA
VALUTAZIONE PERIODICA E ANNUALE DEGLI APPRENDIMENTI AD
INTEGRAZIONE E/O AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERA N.05/10-11
RIUNITO
IL COLLEGIO DOCENTI
in seduta ordinaria e unitaria il 20/01/.2016;
VISTA
la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5
VISTO
il “Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli
apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché
sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo” (articoli 59 e 60,
comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5), approvato
dalla Giunta Provinciale di Trento il 01.10.2010
IN
ATTUAZIONE
di quanto disposto dall'art. 15 del succitato Regolamento (
“Funzioni del collegio dei docenti e del consiglio di classe in
merito alla valutazione degli studenti”)
CONSIDERATO che la valutazione è un elemento pedagogico fondamentale
della programmazione didattica, senza la quale non si
potrebbero seguire i progressi dello studente rispetto agli
obiettivi da raggiungere durante la sua permanenza a scuola;
considerato altresì che la Scuola valuta anche le competenze
cosiddette trasversali che attengono, oltre che agli obiettivi
cognitivi, anche agli obiettivi comportamentali riferiti cioè al
comportamento sociale relativo all'area socio - affettiva e
relazionale;
TENUTO
CONTO
che la valutazione è uno degli elementi fondamentali della
programmazione didattico – educativa
DOPO
approfondita discussione
DELIBERA
ALL’UNANIMITA’
di stabilire le seguenti modalità per la valutazione periodica e annuale
degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti:
1.
L’anno scolastico, ai fini della valutazione degli studenti, è suddiviso in
due periodi detti quadrimestri: il primo periodo va dall’inizio delle lezioni
alla fine di gennaio e il secondo periodo dal primo di febbraio alla fine
delle lezioni; la valutazione è effettuata dal Consiglio di Classe nella
componente docenti, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo
delegato, riunito in sede di scrutinio nei periodi da una settimana prima a
una settimana dopo le scadenze quadrimestrali.
2.
Per dare continuità la valutazione degli apprendimenti nelle scuole
primarie avverrà per aree di apprendimento nella classe prima,
seconda e terza nell’anno scolastico, mentre la valutazione disciplinare è
anticipata alla classe quarta.
3.
Per l’espressione della valutazione periodica ed annuale ai fini
dell’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato, il
consiglio di classe esprime un giudizio globale tenendo conto dei
seguenti fattori, in relazione a:










Comportamento ed educazione alla convivenza civile;
Grado di maturazione nel rispetto delle regole;
Disponibilità verso il lavoro scolastico;
Partecipazione alle proposte didattiche;
Attenzione e concentrazione:
Rispetto delle consegne nel portare il materiale;
Cura dei compiti scritti e della preparazione orale;
Capacità di organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma;
Grado di sicurezza nell’utilizzo di linguaggi, tecniche e strumenti;
Profitto nelle aree disciplinari, nelle singole discipline e nelle attività
laboratori– facoltativo – opzionali
4.
Indicazioni in merito al numero minimo e alle diverse tipologie di
prove di verifica, modalità e strumenti idonei a raccogliere gli
elementi utili per la valutazione: tutta l’attività didattica è oggetto di
osservazione sistematica da parte degli insegnanti che raccolgono e
annotano nel registro personale elementi utili alla valutazione degli
apprendimenti; tali annotazioni saranno comunicate ai genitori in
occasione dei colloqui programmati o per iscritto sul libretto
scolastico, con firma di un genitore per presa visione.
Per quanto riguarda le verifiche scritte aventi valore documentale ai fini
della valutazione, esse devono essere introdotte con gradualità e
limitatamente alle discipline oggetto di prova scritta dell’esame di stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione:
 italiano, matematica e lingue comunitarie, a partire dalla classe
quinta di scuola primaria con almeno due verifiche scritte per
quadrimestre,
 per passare ad un minimo di tre verifiche per quadrimestre nella
scuola secondaria di primo grado;
La valutazione di tali verifiche scritte aventi valore documentale va
comunicata ai genitori sul libretto scolastico, con firma di un genitore
per presa visione. La verifica stessa può essere trattenuta dal docente per
l’esame congiunto con i genitori in occasione dei colloqui e deve essere
consegnata all’alunno alla fine del quadrimestre; ai genitori che facciano
richiesta di visionarla essa si invia tramite l’alunno con richiesta di
riconsegna.
5.
Per l’attribuzione dei giudizi sintetici gli insegnanti terranno conto delle
prestazioni fornite dall’alunno in relazione alle proprie potenzialità e al
livello di partenza, in un contesto generale di come si è svolta l’attività
didattica in classe; la scala di giudizi espressi in modo decrescente da
ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente sarà
attribuita in considerazione del valore formativo della valutazione nel
primo ciclo di istruzione, in cui gli aspetti riguardanti la misura
oggettiva della prestazione sono solo uno degli elementi aventi valore
crescente, ma non esclusivo, dal primo al quarto biennio.
6.
Ciascun componente il consiglio di classe sottopone all’approvazione
del consiglio una proposta motivata di giudizio disciplinare nella forma
dei seguenti giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono,
discreto, sufficiente, non sufficiente.
7.
Al consiglio di classe sono fornite a cura dei docenti che hanno
seguito singoli studenti in percorsi individualizzati e personalizzati
previsti da PdP, PEI o PEP, gli elementi utili per la valutazione; ai
sensi degli articoli 11 e 12 del Regolamento, il consiglio di classe ne
terrà conto nell’espressione della valutazione per area, nella
valutazione disciplinare e nella formulazione del giudizio globale.
8.
Sulla scheda di valutazione sarà presente la colonna delle note a margine
di ogni singolo giudizio sintetico: la nota non ha valore certificativo e
sarà utilizzata in caso di necessità per completare il giudizio sintetico
stesso, ai fini di evidenziare aspetti positivi delle conoscenze e abilità
acquisite dagli studenti in particolari settori delle aree di apprendimento
o delle discipline, o per precisare che il giudizio sintetico è espresso
con “voto di consiglio” nel caso di modifica della proposta fatta
dall’insegnante da parte del consiglio di classe.
Scrutinio di fine anno: Scuola Primaria
Il giudizio di non ammissione alla classe successiva o alla scuola
secondaria di primo grado ha carattere di eccezionalità, solo in casi gravi
e comprovati da specifica motivazione e può essere adottato solo con voto
unanime dei componenti il consiglio di classe e dopo opportuni colloqui
con le famiglie.
Scuola Secondaria di primo grado:
Scrutini del secondo quadrimestre
Nella scuola secondaria di primo grado, per il computo delle assenze per
l’ammissione alla valutazione di fine anno, ai sensi del comma 3
dell’articolo 4 del Regolamento, il Consiglio di Classe può derogare dal
numero massimo di assenze nell’anno scolastico in considerazione di
assenze per motivi di salute giustificate da circostanziata certificazione
medica.
Il giudizio di ammissione/non ammissione alla classe successiva o
all’esame di stato conclusivo del primo ciclo è espresso con giudizio
minimo di “complessivamente sufficiente”, a maggioranza, sentite le
proposte dei singoli docenti. In caso di parità prevale il voto del
presidente della riunione.
Nel caso di giudizio “complessivamente sufficiente” di alunni con
proposte di giudizi disciplinari “non sufficiente” superiori a tre, il
consiglio provvede con votazione a maggioranza a rettificare i giudizi
di non sufficienza eccedenti il numero (3).
Esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione
Il consiglio di classe propone alla commissione, in sede di approvazione
della presentazione della classe agli esami, le modalità di conduzione
dell’esame, tenendo conto di quanto prescritto dalla C.M. 49 del 20
maggio 2010 o successive disposizioni.
Per la valutazione finale, la commissione tiene conto del Regolamento, di
quanto prescritto dalla C.M. 49 del 20 maggio 2010 o successive
disposizioni per le parti non modificate con Regolamento della Provincia
di Trento.
IL SEGRETARIO
Ins. Rosanna Polla
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Tiziana Chiara Pasquini
Scarica

criteri di valutazione degli apprendimenti degli alunni