Ordinanza del DDPS concernente l’istruzione premilitare 512.151 (OISP-DDPS) del 28 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2008) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visti gli articoli 2 e 7 dell’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente l’istruzione premilitare, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza è applicabile ai corsi d’istruzione premilitare di cui all’articolo 2. 1 Ai corsi per giovani tiratori e ai corsi per monitori dei giovani tiratori sono applicabili le prescrizioni concernenti il tiro fuori del servizio; all’istruzione aeronautica preparatoria (corsi per piloti militari e corsi per esploratori paracadutisti) sono applicabili le prescrizioni della legislazione aeronautica. 2 Art. 2 1 2 Corsi L’istruzione premilitare comprende i corsi seguenti: a. corsi per esploratori radio (corsi Morse); b. corsi della musica militare (tamburini, trombettieri e batteristi militari); c. corsi per pontonieri; d. corsi per giovani autisti; e. corsi veterinari e del treno; f. corsi per maniscalchi. Essa è subordinata alle Forze terrestri. RU 2003 4603 1 RS 512.15 1 512.151 Art. 3 Istruzione Direzione e organizzazione I corsi d’istruzione premilitare e i corsi d’istruzione per monitori dell’istruzione premilitare sono organizzati in Svizzera, sotto la direzione e il controllo delle unità organizzative seguenti: 1 a. corsi per esploratori radio Formazione d’addestramento delle trasmissioni e dell’aiuto alla condotta b. corsi della musica militare Centro di competenza per la musica militare c. corsi per pontonieri Formazione d’addestramento del genio/del salvataggio d. corsi per giovani autisti Formazione d’addestramento della logistica e. corsi veterinari e del treno Centro di competenza per gli animali dell’esercito f. corsi per maniscalchi Centro di competenza per gli animali dell’esercito Le unità organizzative dirigenti possono, d’intesa con il comandante delle Forze terrestri, affidare a società militari e ad associazioni militari mantello l’organizzazione di corsi d’istruzione premilitare. 2 Le unità organizzative dirigenti possono, d’intesa con il comandante delle Forze terrestri, affidare a terzi per contratto l’organizzazione di corsi per esploratori radio, di corsi della musica militare e di corsi per maniscalchi. 3 Art. 4 Partecipazione Le persone con diritto di partecipazione possono partecipare una volta sola a ognuno dei livelli di un corso d’istruzione premilitare. Art. 5 Libretto delle prestazioni militari L’assolvimento dei corsi d’istruzione premilitare e dei corsi d’istruzione per monitori dell’istruzione premilitare è iscritto nel libretto delle prestazioni militari. Sezione 2: Prestazioni della Confederazione Art. 6 1 Indennità Le indennità sono stabilite nell’allegato. L’organizzazione di campi è indennizzata una sola volta per anno e per settore specialistico. 2 2 Istruzione premilitare – O del DDPS Art. 7 512.151 Spedizione e spese di porto La spedizione di invii in grandi quantità delle società militari e delle associazioni militari mantello è effettuata dalle unità organizzative dirigenti. 1 Le spese di porto di invii singoli sono rimborsate alle società militari e alle associazioni militari mantello conformemente al conto generale. 2 Art. 8 Stampati Le unità organizzative dirigenti mettono gratuitamente a disposizione delle società militari e delle associazioni militari mantello i documenti contabili necessari, la documentazione necessaria per i corsi e i libretti delle prestazioni militari. Sezione 3: Disposizioni amministrative Art. 9 1 Preventivo Le unità organizzative dirigenti allestiscono annualmente un preventivo. Esse trasmettono il preventivo alle Forze terrestri, le quali allestiscono un preventivo globale per l’istruzione premilitare. 2 Art. 10 1 Conteggio Per ogni corso è allestito un conteggio. Le organizzazioni incaricate dell’organizzazione trasmettono i conteggi alle unità organizzative dirigenti entro tre settimane dalla fine del corso, ma al più tardi il 10 dicembre. 2 Le unità organizzative dirigenti verificano i conteggi e li trasmettono, unitamente ai propri conteggi, all’organo di revisione al più tardi il 20 dicembre. 3 Art. 11 Organo di revisione L’Istruzione delle Forze terrestri è l’organo di revisione per l’istruzione premilitare. Sezione 4: Disposizioni finali Art. 122 Art. 13 Istruzioni tecniche Le unità organizzative dirigenti emanano le istruzioni tecniche d’intesa con le Forze terrestri. 1 2 Abrogato dal n. V 4 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). 3 512.151 Istruzione In tali istruzioni, esse stabiliscono segnatamente i monitori dell’istruzione premilitare, le classi d’età con diritto di partecipazione e le ulteriori condizioni per la partecipazione. 2 Art. 14 Esecuzione Le Forze terrestri sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza ed emanano le necessarie istruzioni. Art. 15 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DMF del 18 dicembre 19753 concernente i corsi tecnici premilitari è abrogata. Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004. 3 4 Non pubblicata nella RU. 512.151 Istruzione premilitare – O del DDPS Allegato (art. 6 cpv. 1) Indennità N. 1 Indennità per le società militari e le associazioni militari mantello Per l’organizzazione di corsi d’istruzione premilitare sono versate annualmente alle società militari e alle associazioni militari mantello le indennità seguenti: 1 a. 500 franchi come importo forfettario per ogni corso; b. 30 franchi per ogni partecipante che ha assolto con successo il corso. Per l’organizzazione di campi sono versate alle società militari e alle associazioni militari mantello le indennità seguenti: 2 a. 1000 franchi come importo forfettario per ogni campo; b. 30 franchi per ogni partecipante, tuttavia al massimo 10 000 franchi per ogni campo. N. 2 1 Indennità di corso per i funzionari e i partecipanti Sono versate le indennità giornaliere seguenti: a. ispettori 80 franchi b. relatori 80 franchi c. capi dei corsi d’istruzione per monitori dell’istruzione premilitare 60 franchi d. partecipanti ai corsi d’istruzione per monitori dell’istruzione premilitare 40 franchi Per il calcolo della durata dell’attività di servizio è considerato il tempo compreso tra la partenza dal luogo di lavoro o dal luogo di domicilio e il ritorno allo stesso. Se la durata dell’attività di servizio è inferiore a quattro ore, sussiste soltanto il diritto a metà dell’indennità giornaliera. 2 Gli impiegati della Confederazione non hanno diritto al versamento di indennità giornaliere. 3 Ai partecipanti a corsi per pontonieri è rimborsato l’importo comprovato per la conversione della licenza militare di condurre natanti in una licenza civile di condurre natanti. 4 N. 3 Indennità di trasporto per i funzionari e i partecipanti I funzionari interessati e i partecipanti ai corsi d’istruzione premilitare e ai corsi per l’istruzione dei monitori dell’istruzione premilitare ricevono una tessera di legittimazione per il ritiro di un biglietto di seconda classe a metà prezzo per il viaggio di andata e ritorno dal luogo di domicilio al luogo in cui si tiene il corso. 1 Gli ufficiali e i sottufficiali superiori che viaggiano in uniforme ricevono un’indennità pari alla metà della spesa comprovata per il biglietto di prima classe. 2 5 512.151 6 Istruzione