Con l’introduzione della Costituzione Europea l’Unione è stata dotata di personalità giuridica internazionale, come quella degli Stati nazionali: ciò significa che in futuro potrà firmare trattati e convenzioni ed essere rappresentata negli organismi internazionali (art. 7 Costituzione Europea). “E’ cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza europea si aggiunge a quella nazionale e non la sostituisce. I cittadini dell’Unione godono dei diritti … previsti dalla Costituzione” (art. 10 Costituzione Europea). I diritti che la Carta europea riconosce spaziano dalla libertà di circolare e soggiornare liberamente nel territorio alla eleggibilità nel Parlamento europeo; dal rispetto della dignità umana al diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza; dal rispetto della vita privata e familiare, della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, alla parità tra uomini e donne. È’, inoltre, sancito il diritto a ricorrere ad una corte e ad un giudice imparziale. E’, infine, vietata la tortura e le pene e i trattamenti considerati degradanti. “Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d’Europa di costruire un futuro comune, la presente Costituzione istituisce l’Unione europea, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire obiettivi comuni. L’Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sul modello comunitario le competenze che le attribuiscono.” (art. 1 Costituzione Europea). L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identità nazionale legata alla loro struttura fondamentale, politica e costituzionale. CAPI DI STATO E composizione DI GOVERNO Ministri nazionali CONSIGLIO EUROPEO (art. 21) Ministro degli Presidente (art. 22) Affari Esteri impulso, orientamento e priorità (art. 28) CONSIGLIO DEI MINISTRI (art. 23,24) Presidenza per rotazione COMMISSIONE EUROPEA (art. 26) Presidente (art. 27) controllo sulla sussidiarietà PARLAMENTI NAZIONALI EURO BANCA CENTRALE EUROPEA (art. 30) adozione congiunta della legislazione e del bilancio europei 25 membri entro il 2014 propone controllo dell’esecuzione controllo giudiziario PARLAMENTO EUROPEO (art. 20) CORTE DI Presidente GIUSTIZIA max 750 membri CONTROLLO DEI CONTI CONSULTAZIONE CONSULTAZIONE CORTE DEI CONTI EUROPEA (art. 31) COMITATO DELLE REGIONI (art. 32) COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO (art. 32) L’Unione definisce e attua politiche comuni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali,la sicurezza, l’indipendenza, consolidare e sostenere la democrazia, i diritti dell’uomo e i principi del diritto internazionale, preservare la pace, favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l’obiettivo primo di eliminare la povertà, incoraggiare l’integrazione di tutti i Paesi nell’economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali, contribuire alla messa a punto di misure volte a preservare e migliorare la qualità dell’ambiente, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile, aiutare le popolazioni, i Paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o di origine umana, promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale (art. 292 Costituzione Europea). La Costituzione impone un obbligo di aiuto ed assistenza ad uno Stato membro vittima di un attacco armato sul proprio territorio o di calamità naturali. È, inoltre, prevista la creazione di un fondo per il varo di difese militari, l’istituzione di un’Agenzia europea per gli armamenti che ha il compito di sostenere la ricerca tecnologica della difesa e il varo di alcune missioni militari, pur non avendo un esercito comune ma attingendo, all’occorrenza, alle forze militari di ogni nazione. “le missioni nelle quali l’Unione può ricorrere a mezzi civili e militari comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, di consulenza e assistenza militare, di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace, ivi comprese quelle tese al ristabilimento delle pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti” (art. 309) E’ previsto un diritto di iniziativa popolare: se un milione di cittadini europei suddivisi su un numero di nazioni, ancora da definire, richiede una certa normativa legislativa europea, essa dovrà essere sottoposta al Parlamento. È, inoltre, istituito un tribunale europeo con un giudice in rappresentanza di ogni Stato. L’Unione deve sorvegliare e lottare contro gravi minacce alla salute che arrivino da Paesi extracomunitari, definire parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e misure di protezione pubblica per tabacco ed alcool. “L’azione dell’Unione europea sarà condotta rispettando la responsabilità e l’autonomia di ogni Stato nel definire la propria politica sanitaria, e la gestione dei servizi terapeutici e l’assegnazione delle risorse a loro destinate” (art. 278). E’ previsto un settore di ricerca in cui scienziati, conoscenze scientifiche e tecnologiche possono collaborare. alla politica di ricerca e sviluppo tecnologico si aggiungerà un programma spaziale europeo regolamentato da una legge apposita.