SICUREZZA ANTINCENDIO NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI a cura dell’Ing. Andrea Gattuso Il nuovo testo unico sulla sicurezza DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) I PUNTI SALIENTI RIFERITI ALLA PREVENZIONE INCENDI LE MISURE DI TUTELA DELLA SICUREZZA Art. 15. Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; Piani di emergenza u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: … b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; … o i d n e c n i t n Addetti a Piani di emergenza ….. h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; Prevenzione incendi …. t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti; …… L’INFORMAZIONE Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Art. 36. Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. L’INFORMAZIONE 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. …. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. LA FORMAZIONE Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici ….. la formazione è definita mediante l'accordo Stato-Regioni 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. LA FORMAZIONE 7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO 9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; In attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al DM 10.03.98, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19.09.1994, n. 626. 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. LA FORMAZIONE DEL RLS 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. LA FORMAZIONE DEL RLS La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE Art. 43. Disposizioni generali 1. Ai fini degli adempimenti di cui alla prevenzione incendi ed evacuazione (art. 18 c.1, lett. t), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'Art 18 c.1, lett.b (addetti antincendio) c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da' istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. LA DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO 2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46. 3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. 4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. Art. 46. Prevenzione incendi 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente. 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. 3. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs 8.03.2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti atti ad individuare: 1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2. misure precauzionali di esercizio; 3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4. criteri per la gestione delle emergenze; b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al DM 10 marzo 1998 5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza. IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CAPACITA’ E REQUISITI ADDETTI E RESPONSABILI DEL SPP Dlgs 195 del 23.06.2003 DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE E CORSO DI FORMAZIONE Organizzazone corsi : Regioni – Province – Università – ISPESL – INAIL Dipartimento dei VVF – Scuola Superiore Pubblica Amministrazione – Ordini Professionali - Associazioni sindacali e altri CAPACITA’ E REQUISITI ADDETTI E RESPONSABILI DEL SPP ACCORDO STATO – REGIONI (G.U. N° 37 DEL 14.02.2006) IN BASE A TALE ACCORDO SONO STATE DEFINITE LE TIPOLOGIE DI CORSI PER ADDETTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN BASE A SPECIFICI PERCORSI DI FORMAZIONE ARTICOLAZIONE PERCORSI FORMATIVI: SONO PREVISTI TRE DISTINTI MODULI DENOMINATI A – B - C CAPACITA’ E REQUISITI ADDETTI E RESPONSABILI DEL SPP Modulo A: corso base per RSPP ed ASPP durata 28 ore Modulo B: corso di specializzazione per RSPP ed ASPP adeguato alla natura dei rischi del luogo di lavoro - durata varia da 12 a 68 ore a seconda del macrosettore di riferimento (esempio settore costruzioni 60 ore) Modulo C: corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP - durata 24 ore Note : I corsi A e C costituiscono credito formativo permanente, mentre il corso B costituisce credito con fruibilità quinquennale per un determinato macrosettore e dopo 5 anni scatta l’obbligo dell’aggiornamento. Formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 (G.U. 3 febbraio 1997, n. 27). La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore Ritorniamo al DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Art. 13. Vigilanza 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio: a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile ….. I L D L G S 6 2 6 /9 4 E L A P R E V E N Z IO N E IN C E N D I . A L C U N I P R I N C IP A L I R IF E R IM E N T I A rt . 2 3 d e l D .L g s . 6 2 6 /9 4 c o s ì c o m e m o d ific a to d a l D .L g s . 2 4 2 /9 6 C o rp o N a z io n a le d e i V ig ili d e l F u o c o A d e m p im e n ti A rt. 2 2 d e l m o d ific a to d a l D .L g s . 2 4 2 /9 6 C o rp o N a z io n a le d e i V ig ili d e l F u o c o L . 6 0 9 /9 6 O rg a n o d i v ig ila n z a D .L g s . 6 2 6 /9 4 co sì com e F o rm a z io n e e a b ilita z io n e L a v o r a t o ri p r e p o s t i a i c o m p iti p re v is ti d a ll’a rt. 4 , c o m m a 5 , le tte ra a d e l D .L g s . 6 2 6 /9 4 DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro Il decreto stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne conseguenze qualora esso si verifichi di di di le Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 494/1996 e per le attività industriali di cui al DPR 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, si applicano solo gli articoli 6 e 7 del presente decreto. Il DM 10.3.1998 ART. 3 MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: a. RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DI UN INCENDIO b. REALIZZARE LE VIE E LE USCITE DI EMERGENZA PREVISTE DAL DPR 547/1955 E DAL DLGS 626/1994, PER GARANTIRE L'ESODO DELLE PERSONE IN SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO c. REALIZZARE LE MISURE PER UNA RAPIDA SEGNALAZIONE DELL'INCENDIO AL FINE DI GARANTIRE L'ATTIVAZIONE DEI SISTEMI DI ALLARME E DELLE PROCEDURE DI INTERVENTO d. ASSICURARE L'ESTINZIONE DI UN INCENDIO e. GARANTIRE L'EFFICIENZA DEI SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO f. FORNIRE AI LAVORATORI UNA ADEGUATA INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUI RISCHI DI INCENDIO Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco,le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente alle lettere a, e, ed f. Il DM 10.3.1998 ART. 5 GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO valutazione dei rischi d'incendio misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio PIANO DI EMERGENZA IL PIANO DI EMERGENZA E’ ELABORATO CONFORMITÀ AI CRITERI DELL’ALLEGATO VIII. IN PER I LUOGHI DI LAVORO OVE SONO OCCUPATI MENO DI 10 DIPENDENTI, IL DATORE DI LAVORO NON È TENUTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA (RIMANE FERMA COMUNQUE L'ADOZIONE DELLE NECESSARIE MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO). Il DM 10.3.1998 ARTT. 6 E 7 DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO SULLA BASE DELLA VALUTAZIONE DEI D'INCENDIO E DEL PIANO DI EMERGENZA RISCHI il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto suddetto). Il DM 10.3.1998 LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI I LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE FORMATI. Art. 22 ex Dlg 626/1994 e art. 7 DM 10.3.1998 L’organizzazione dei corsi di formazione avviene a cura dei Vigili del Fuoco o di Enti pubblici e privati, ai sensi della legge n° 609 del 28 novembre 1996 Il DM 10.3.1998 L’IDONEITA’ TECNICA PER LE ATTIVITA’ ATTIVITA’ A RISCHIO RIPORTATE NELL’ X OCCORRE, OLTRE ALLA NELL’ALLEGATO FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE, L’IDONEITA’ TECNICA DEI LAVORATORI IDONEITA’ INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE. [art. 3 legge 28 novembre 1996, n. 609] La legge n° 609 del 28/11/1996 affida in via esclusiva, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, il rilascio, previo superamento di prova tecnica, dell’attestato di idoneita’ a tali lavoratori. Il DM 10.3.1998 ATTESTATO DI IDONEITA’ IDONEITA’ TECNICA elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività attività per le quali è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, emergenze, conseguano l'attestato di idoneità idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609: Art. 6 DM 10.3.1998 e allegato X a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988 e successive modifiche e integrazioni; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²; g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²; h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane; i) alberghi con oltre 100 posti letto; Il DM 10.3.1998 ATTESTATO DI IDONEITA’ IDONEITA’ TECNICA l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti n) uffici con oltre 500 dipendenti; o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti; p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta al pubblico superiore a 1.000 m²; q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.. Decreto del Presidente della Repubblica n° 151 del 1 agosto 2011 Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il Decreto è entrato in vigore il 7 ottobre 2011 Le recenti norme emanate: D.P.R. n° 151 del 1.08.2011 Lettera Circolare prot. n° 4865 del 5.10.2011 Lettera Circolare prot. n° 13061 del 6.10.2011 Lettera Circolare prot. n° 13722 del 21.10.2011 Lettera Circolare prot. n° 14005 del 26.10.2005 La normativa ed i modelli per le varie istanze si trovano nel sito www.vigilfuoco.it Le principali novità introdotte Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati. La nuova disciplina tiene ovviamente conto anche di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Per la prima volta, in una materia così complessa, viene data un'impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici. In primo luogo, il nuovo regolamento attualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi [che rinumerate ed accorpate diventano 80 in luogo delle precedenti 97] e, introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità In secondo luogo, il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B Per le distinte categorie, A, B e C, è stata effettuata una modulazione degli adempimenti procedurali e, in particolare: nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente; nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore'; nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della ‘regola tecnica’. Sono state quindi aggiornate ed adattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, prevedendo sia il caso in cui l'attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia l'eventualità che si proceda direttamente presso il Comando Vigilfuoco competente per territorio. COSA CAMBIA per i titolari di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi Con questo decreto la prevenzione incendi cambia radicalmente, anche se il nuovo regolamento appare essere simile alla procedura che era vigente in precedenza [DPR 37 del 12.01.1998 con obbligo di esame progetto e obbligo di CPI per le 97 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi DM 16.02.1982] Infatti, anche se rimane ancora in vita il C.P.I. e se l’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è più o meno lo stesso, nei fatti scompare la maggior parte dei controlli sui progetti e dei sopralluoghi di verifica svolti da parte dei VV.F. Il DPR 151 pone sotto il regime dell’autocertificazione (cioè della SCIA – segnalazione certificata di inizio attività) numerose attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Per tali attività, una volta presentata l’autocertificazione sulla regolarità delle misure antincendio, il regolamento rimanda ad eventuali controlli a campione successivi all’avvio dell’attività, ampliando uno schema similare a quello, a suo tempo, introdotto per i depositi di gpl in serbatoi fissi fino a 5 mc. Per le altre attività, che interessano un limitato numero di insediamenti, rimane l’obbligo di esame progetto (categorie B e C) e di sopralluogo per il CPI (categoria C) Un’altra novità, che adegua la normativa di prevenzione incendi alle regole generali sull’avvio delle attività produttive, riguarda la presentazione per via telematica delle domande ai VVF. In questo caso, però, la previsione della norma si scontra con una realtà dei fatti che è radicalmente diversa: la maggior parte degli enti locali, a distanza di anni dall’introduzione degli obblighi di rendere telematici i SUAP, non ha ancora messo a disposizione delle imprese i servizi necessari, con il conseguente svuotamento delle norme che continuano ad essere emanate. Questo è ad esempio il caso degli articoli del nuovo regolamento sul raccordo con i SUAP, che solo in pochi casi ci risultano in grado di operare secondo gli standard fissati dalle norme Come accennato in precedenza, la nuova classificazione delle attività soggette ai controlli è funzionale al tipo di domanda che il titolare deve presentare ai VVF. In base alla classe in cui ricadono (A, B o C) , le attività pericolose per incendio o esplosione avranno iter diversi per l’approvazione I PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI I procedimenti previsti dal DPR 151 sono : la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi il rinnovo periodico di conformità antincendio la deroga il nulla osta di fattibilità le verifiche in corso d'opera La valutazione dei progetti Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. I progetti sono corredati della documentazione prevista dal DM 4.05.1998 Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. I ll Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. I controlli di prevenzione incendi Per le attività in categoria A, viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). E’ ovvio quindi che la SCIA deve essere presentata a lavori ultimati. I controlli successivi all’avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni dalla presentazione presso il Comando della SCIA. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo del controllo, rilascia copia del verbale della visita tecnica. Per le attività in categoria B, è prevista la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio da parte dei Comando VV.F. nel termine massimo di 60 giorni. Per avviare l’attività invece sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo del controllo, rilascia copia del verbale della visita tecnica. Per le attività in categoria C, è prevista la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio da parte dei Comandi VV.F. nel termine massimo di 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati entro 60 giorni. In caso di esito positivo sarà rilasciato il Certificato di prevenzione incendi. Esito negativo della visita tecnica dei Vigili del Fuoco In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando: ove sia possibile, prescrive all’interessato di conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi l’attività entro un termine di quarantacinque giorni; adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti ATTIVITA’ ALLEGATO I CATEGORIA A CATEGORIA B VALUTAZIONE PROGETTO CATEGORIA C EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONE ENTRO 30 GG VALUTAZIONE PROGETTO CONCLUSIONE PROCEDIMENTO ENTRO 60 GG SCIA CONTROLLI A CAMPIONE SCIA SCIA CONTROLLI A CAMPIONE SOPRALLUOGO (VISITA TECNICA) ENTRO 60 GG SCIA CONTROLLI A CAMPIONE CATEGORIE A – B ENTRO 60 GG ESITO POSITIVO CONTROLLO CATEGORIE C (TUTTE) ENTRO 60 GG ESITO NEGATIVO RILASCIO, A RICHIESTA, VERBALE VISITA ESITO POSITIVO ADEGUAMENTO ENTRO 45 GG O DIVIETO PROSECUZIONE ATTIVITA ESITO NEGATIVO RILASCIO CPI ENTRO 15 GG Il ruolo dei professionisti Il DPR 151/2011 prevede che ogni istanza di SCIA venga accompagnata da una asseverazione redatta da un professionista iscritto all’Ordine/collegio professionale. Si tratta di una ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO Con la quale viene attestata LA CONFORMITÀ DELLE OPERE ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI NONCHÉ LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI AI PROGETTI EVENTUALMENTE APPROVATI E/O PRESENTATI E’ bene evidenziare che : L’ASSEVERAZIONE ALLEGATA ALLA S.C.I.A. DEVE ESSERE REDATTA PER TUTTE LE ATTIVITA’ RIENTRANTI NELL’ALLEGATO I AL DPR 151 E PER QUALSIASI CATEGORIA (A,B,C) PER IL PROFESSIONISTA CHE REDIGE L’ASSEVERAZIONE NON E’ PREVISTO L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALBO DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PREVISTO DAL D.LGS 139/206 (ALBO EX LEGGE 818/84 E DM 25.03.1985) L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALBO DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PREVISTO DAL D.LGS 139/206 (ALBO EX LEGGE 818/84 E DM 25.03.1985) PERMANE INVECE PER I PROFESSIONISTI CHE REDIGONO LE CERTIFICAZIONI PREVISTE DAL D.M. 4.05.1998. EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ In sostanza la presentazione della S.C.I.A. corredata di : Elaborati progettuali (per le sole attività in categoria A in quanto per le B e C c’è già un progetto approvato dai VV.F.); Asseverazione del tecnico; dichiarazioni e certificazioni previste dal DM 4.05.1998; e munita di visto del Comando Vigili del Fuoco consente l’avvio dell’attività. L’attività di controllo dei Vigili del Fuoco Come detto in precedenza tale attività riguarda essenzialmente: La valutazione dei progetti per le attività in categoria B e C Le visite a campione per le SCIA relative ad attività in categoria A e B e nelle situazioni di pericolo segnalate o rilevate Le visite per tutte le SCIA relative ad attività in categoria C. In caso di esito positivo del controllo è previsto il rilascio del Certificato di prevenzione incendi IL SISTEMA SANZIONATORIO Si sottolinea in premessa che rimane sempre valido il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs 758/1994 per le violazioni commesse nei luoghi di lavoro. Ma vediamo le novità introdotte: Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del DPR 151, la SCIA, in relazione a quanto indicato dall'art. 16 del D.lgs139/2006, produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPl). Ricordiamo altresì che: Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 Art. 20. Sanzioni penali e sospensione dell'attività 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 1. Art. 20. Sanzioni penali e sospensione dell'attività 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. Pertanto le sanzioni penali previste per I'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione per tutte le attività individuate nell'allegato I in caso di mancata presentazione della SCIA. Il rinnovo periodico Il titolare delle attività di cui all’Allegato I è tenuto a richiedere il rinnovo periodico di conformità antincendio ogni cinque anni Deve pertanto produrre una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata di asseverazione attestante l’efficienza degli impianti anticendio redatta da professionista iscritto all’albo del Ministero dell’Interno ex legge 818/1984. L’asseverazione non deve essere redatta per gli estintori. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, la cadenza è elevata a dieci anni. Gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I, non soggette alla disciplina del Dlgs 81/2008, hanno l’obbligo di: mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta della SCIA assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. LE NUOVE ATTIVITA’ SOTTOPOSTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI Rispetto al DM 16.02.1982, ora abrogato, sono state: Accorpate attività; Definiti nuovi parametri di assoggettabilità Introdotte nuove attività; Esempi La nuova attività n° 13 comprende tutte le tipologie di impianti di distribuzione carburanti: gasolio, benzina, gas gpl, gas metano e contenitori rimovibili in luogo delle precedenti 18 -17 – 7 -15 del precedente DM 16.02.1982. Attività 75 Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 . Categoria A : Autorimesse fino a 1.000 m2 Categoria B : Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2 Categoria C: Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili Attività 78 Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee. Categoria C Attività 79 Interporti con superficie superiore a 20.000 m2. Categoria C Attività 80 Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m. Categoria A Attività 55 Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2 Categoria B : fino a 5.000 m2 Categoria C: oltre 5.000 m2 Attività 73 Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità. Categoria B :fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m2 Categoria C : oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m2 L’ELENCO COMPLETO DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI ALLEGATO I CONCETTO DI RISCHIO E SICUREZZA Alcune definizioni Il pericolo Il pericolo è una fonte di possibile danno fisico alle persone Il rischio Il rischio è la probabilità che si verifichino eventi che producono danni La sicurezza L’attività finalizzata a rendere minimi i rischi IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RISCHIO r=f•m CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO IN BASE AL DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 : “CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL’ DELL’EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO” LAVORO” ALLEGATO I LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO A) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO B) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO C) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO Luoghi di lavoro o parti di essi in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO Luoghi di lavoro o parti di essi in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Rientrano in tale tipologia: Luoghi di lavoro compresi nel DM 16.2.1982 e DPR 689/1959 escluso quelli a rischio elevato Cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO Luoghi di lavoro o parti di essi in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di principi di incendio e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. Sono LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO Le seguenti attività: Industrie e depositi a rischio di incidente rilevante Fabbriche e depositi di esplosivi Centrali termoelettriche Impianti estrazione oli minerali e gas Impianti e laboratori nucleari Depositi oltre 20.000 mq Attività commerciali oltre 10.000 mq Scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane Alberghi oltre 200 posti letto Ospedali, case di cura e ricovero per anziani Scuole oltre 1000 persone Uffici oltre 1000 dipendenti Cantieri in sotterraneo per opere tipo gallerie di lunghezza superiore a 50 mt Cantieri con impiego di esplosivi IL CASO DEI CANTIERI EDILI “IL Titolo IV DEL D.Lgs 81/2008 RELATIVO AI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI PREVEDE PARTICOLARI OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA A CURA DI SPECIFICI SOGGETTI CHIARAMENTE INDIVIDUATI” IL CASO SPECIFICO DEI CANTIERI EDILI Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela (rif. Art. 15). 2. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento; b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni (articoli 94, 95 e 96) e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Art. 95. Misure generali di tutela 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela (rif. Art. 15) e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere); b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; f) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; g) redigono il piano operativo di sicurezza (rif. Art. 89). 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3. Art. 99. Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; (cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea) b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento 1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. 2. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Principali riferimenti alla sicurezza antincendio DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 ALLEGATO XV Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Il PSC deve contenere anche l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. Il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Principali riferimenti alla sicurezza antincendio In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, anche l'analisi di : •zone di deposito materiali con pericolo d’incendio ed esplosione In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare anche a : •rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere Il PSC contiene: contiene a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi; b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a). PRESCRIZIONI ANALOGHE VALGONO PER IL PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PER IL PIANO DI SICUREZZA OPERATIVO IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici,in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi: a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: …… 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; ...... 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; …. g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Principali riferimenti alla sicurezza antincendio ALCUNI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC (Allegato XV.1 ) ATTREZZATURE centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru'; autogru'; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione diacqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari. MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze. RIASSUMENDO, IN BASE AL D.Lgs 81/2008 E AL DM 10.03.98, GLI ADEMPIMENTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI CANTIERI SONO : •VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO •CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO •DESIGNAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO •FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO •NELLA REDAZIONE DEI PSC E POS TENERE CONTO DEL RISCHIO INCENDIO •ATTENERSI ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA (COMPRESE QUELLE DI PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE) •ATTENERSI ALLA PRESCRIZIONI PER LE VIE ED USCITE DI EMERGENZA (ALLEGATO XIII) TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ RISCHIO SPECIFICO POTENZIALMENTE PRESENTI IN UN CANTIERE EDILE (adesso D.Lgs 81-2008) Il DM 22.10.2007