SICUREZZA ANTINCENDIO NEI
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
a cura dell’Ing. Andrea Gattuso
Il nuovo testo unico sulla sicurezza
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
(G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)
I PUNTI SALIENTI RIFERITI ALLA
PREVENZIONE INCENDI
LE MISURE DI TUTELA DELLA SICUREZZA
Art. 15. Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b)
la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri
in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e
dell'organizzazione del lavoro;
c)
l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al
minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico;
d)
il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di
ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e)
la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari
inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso
l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
Piani di
emergenza
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza
in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i
dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
…
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
…
o
i
d
n
e
c
n
i
t
n
Addetti a
Piani di
emergenza
…..
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la
zona pericolosa;
Prevenzione
incendi
….
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo
grave e immediato.
Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle
dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle
persone presenti;
……
L’INFORMAZIONE
Sezione IV
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36. Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva
una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla
attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta
antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di
primo soccorso e prevenzione incendi;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di
prevenzione e protezione, e del medico competente.
L’INFORMAZIONE
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore
riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta,
le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in
materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza
previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica;
c)
sulle misure e le attività di protezione e prevenzione
adottate.
….
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi
lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della
comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
LA FORMAZIONE
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con
particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei
vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del
settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono
definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente
Stato-Regioni entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi
specifici
….. la formazione è definita mediante l'accordo Stato-Regioni
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono
avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c)
della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo
di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o
all'insorgenza di nuovi rischi.
LA FORMAZIONE
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda,
un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro.
I contenuti della formazione di cui al presente comma
comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione.
LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico;
In attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al
comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui al DM 10.03.98,
attuativo
dell'articolo
13
del
decreto
legislativo
19.09.1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
diritto ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in
cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi.
LA FORMAZIONE DEL RLS
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della
formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel
rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei
lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
LA FORMAZIONE DEL RLS
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione
e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La
contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo
di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore
a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti
deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui
all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi
lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della
comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel
percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle
attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate
nel libretto formativo del cittadino. Il contenuto del libretto
formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della
programmazione della formazione e di esso gli organi di
vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui
al presente decreto.
Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43. Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui alla prevenzione incendi
ed evacuazione (art. 18 c.1, lett. t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti in materia di primo soccorso, salvataggio,
lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'Art 18 c.1,
lett.b (addetti antincendio)
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a
un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da'
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e
immediato che non può essere evitato, possano cessare la
loro
attività,
o
mettersi
al
sicuro,
abbandonando
immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la
propria sicurezza o per quella di altre persone e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue
conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
LA DESIGNAZIONE DEGLI
ADDETTI ANTINCENDIO
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il
datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei
rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i
criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo,
rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in
numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate,
tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici
dell'azienda o dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente
motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato.
Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che
non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da
una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e
deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale
pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno
che non abbia commesso una grave negligenza.
Art. 46. Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse
pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a
conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio
nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di
incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo
devono essere adottate idonee misure per prevenire gli
incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs 8.03.2006, n.
139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione
incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai
fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali
sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a
limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2. misure precauzionali di esercizio;
3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio;
4. criteri per la gestione delle emergenze;
b)
le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio, compresi i requisiti del personale
addetto e la sua formazione.
Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3,
continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi
di lavoro di cui al DM 10 marzo 1998
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti,
presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei
specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di
assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le
procedure per l'espletamento della attività di assistenza.
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
CAPACITA’ E REQUISITI ADDETTI E RESPONSABILI DEL SPP
Dlgs 195 del 23.06.2003
DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE E CORSO DI FORMAZIONE
Organizzazone corsi :
Regioni – Province – Università – ISPESL – INAIL
Dipartimento dei VVF – Scuola Superiore Pubblica
Amministrazione – Ordini Professionali - Associazioni
sindacali e altri
CAPACITA’ E REQUISITI ADDETTI E RESPONSABILI DEL SPP
ACCORDO STATO – REGIONI (G.U. N° 37 DEL 14.02.2006)
IN BASE A TALE ACCORDO SONO STATE DEFINITE LE
TIPOLOGIE DI CORSI PER ADDETTO E RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN BASE
A SPECIFICI PERCORSI DI FORMAZIONE
ARTICOLAZIONE PERCORSI FORMATIVI:
SONO PREVISTI TRE DISTINTI MODULI
DENOMINATI A – B - C
CAPACITA’ E REQUISITI ADDETTI E RESPONSABILI DEL SPP
Modulo A:
corso base per RSPP ed ASPP durata 28 ore
Modulo B:
corso di specializzazione per RSPP ed ASPP
adeguato alla natura dei rischi del luogo di
lavoro - durata varia da 12 a 68 ore a
seconda del macrosettore di riferimento
(esempio settore costruzioni 60 ore)
Modulo C:
corso di specializzazione per le sole funzioni
di RSPP - durata 24 ore
Note : I corsi A e C costituiscono credito formativo
permanente, mentre il corso B costituisce
credito con fruibilità quinquennale per un
determinato macrosettore e dopo 5 anni
scatta l’obbligo dell’aggiornamento.
Formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e
dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti
propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 (G.U. 3 febbraio
1997, n. 27).
La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore,
fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva
La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore
Ritorniamo al DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
Art. 13. Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda
sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonché per il settore minerario, dal Ministero
dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di
seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale nei luoghi di lavoro nelle seguenti
attività, informandone preventivamente il servizio di
prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale
competente per territorio:
a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile
…..
I L D L G S 6 2 6 /9 4 E L A P R E V E N Z IO N E IN C E N D I .
A L C U N I P R I N C IP A L I R IF E R IM E N T I
A rt . 2 3 d e l D .L g s . 6 2 6 /9 4 c o s ì c o m e m o d ific a to d a l D .L g s .
2 4 2 /9 6
C o rp o N a z io n a le d e i
V ig ili d e l F u o c o
A d e m p im e n ti A rt. 2 2 d e l
m o d ific a to d a l D .L g s . 2 4 2 /9 6
C o rp o N a z io n a le
d e i V ig ili d e l F u o c o
L . 6 0 9 /9 6
O rg a n o d i
v ig ila n z a
D .L g s .
6 2 6 /9 4
co sì
com e
F o rm a z io n e e
a b ilita z io n e L a v o r a t o ri
p r e p o s t i a i c o m p iti
p re v is ti d a ll’a rt. 4 ,
c o m m a 5 , le tte ra a d e l
D .L g s . 6 2 6 /9 4
DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
Il decreto stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi
incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure
prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine
ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne
conseguenze qualora esso si verifichi
di
di
di
le
Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili
di cui al decreto legislativo 494/1996 e per le attività industriali
di cui al DPR 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche,
si applicano solo gli articoli 6 e 7 del presente decreto.
Il DM 10.3.1998
ART. 3
MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO
All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il
datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
a. RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DI UN INCENDIO
b. REALIZZARE LE VIE E LE USCITE DI EMERGENZA PREVISTE DAL DPR
547/1955 E DAL DLGS 626/1994, PER GARANTIRE L'ESODO DELLE
PERSONE IN SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO
c. REALIZZARE LE MISURE PER UNA RAPIDA SEGNALAZIONE
DELL'INCENDIO AL FINE DI GARANTIRE L'ATTIVAZIONE DEI SISTEMI
DI ALLARME E DELLE PROCEDURE DI INTERVENTO
d. ASSICURARE L'ESTINZIONE DI UN INCENDIO
e. GARANTIRE L'EFFICIENZA DEI SISTEMI DI PROTEZIONE
ANTINCENDIO
f. FORNIRE AI LAVORATORI UNA ADEGUATA INFORMAZIONE E
FORMAZIONE SUI RISCHI DI INCENDIO
Per le attività soggette al controllo da parte dei
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco,le
disposizioni del presente articolo si applicano
limitatamente alle lettere a, e, ed f.
Il DM 10.3.1998
ART. 5
GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO
valutazione dei rischi d'incendio
misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio
PIANO DI EMERGENZA
IL
PIANO
DI
EMERGENZA
E’
ELABORATO
CONFORMITÀ AI CRITERI DELL’ALLEGATO VIII.
IN
PER I LUOGHI DI LAVORO OVE SONO OCCUPATI MENO DI
10 DIPENDENTI, IL DATORE DI LAVORO NON È TENUTO
ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA (RIMANE
FERMA COMUNQUE L'ADOZIONE DELLE NECESSARIE
MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DA ATTUARE IN
CASO DI INCENDIO).
Il DM 10.3.1998
ARTT. 6 E 7
DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO
ANTINCENDIO
SULLA BASE DELLA VALUTAZIONE DEI
D'INCENDIO E DEL PIANO DI EMERGENZA
RISCHI
il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze (o se stesso nei
casi previsti dall'art. 10 del decreto suddetto).
Il DM 10.3.1998
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
I LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE
DELLE EMERGENZE DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE FORMATI.
Art. 22 ex Dlg 626/1994 e art. 7 DM 10.3.1998
L’organizzazione dei corsi di formazione
avviene a cura dei Vigili del Fuoco o di Enti
pubblici e privati, ai sensi della legge n°
609 del 28 novembre 1996
Il DM 10.3.1998
L’IDONEITA’ TECNICA
PER LE ATTIVITA’
ATTIVITA’ A RISCHIO RIPORTATE
NELL’
X
OCCORRE,
OLTRE
ALLA
NELL’ALLEGATO
FREQUENZA
DEI
CORSI
DI
FORMAZIONE,
L’IDONEITA’
TECNICA
DEI
LAVORATORI
IDONEITA’
INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E
GESTIONE DELLE EMERGENZE.
[art. 3 legge 28 novembre 1996, n. 609]
La legge n° 609 del 28/11/1996 affida in via
esclusiva, ai Comandi Provinciali dei Vigili del
Fuoco, il rilascio, previo superamento di prova
tecnica, dell’attestato di idoneita’ a tali
lavoratori.
Il DM 10.3.1998
ATTESTATO DI IDONEITA’
IDONEITA’ TECNICA
elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività
attività per le quali è
previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure
misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
emergenze,
conseguano l'attestato di idoneità
idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della
legge 28 novembre 1996, n. 609:
Art. 6 DM 10.3.1998 e allegato X
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988 e
successive modifiche e integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a
10.000 m²;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico
superiore a 5.000 m²;
h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 100 posti letto;
Il DM 10.3.1998
ATTESTATO DI IDONEITA’
IDONEITA’ TECNICA
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti
n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai
sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie,
collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta al pubblico superiore
a 1.000 m²;
q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione,
manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di
lunghezza superiore a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi..
Decreto del Presidente della Repubblica
n° 151 del 1 agosto 2011
Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2011
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
Il Decreto è entrato in vigore il 7 ottobre 2011
Le recenti norme emanate:
D.P.R. n° 151 del 1.08.2011
Lettera Circolare prot. n° 4865 del 5.10.2011
Lettera Circolare prot. n° 13061 del 6.10.2011
Lettera Circolare prot. n° 13722 del 21.10.2011
Lettera Circolare prot. n° 14005 del 26.10.2005
La normativa ed i modelli per le varie istanze si trovano
nel sito www.vigilfuoco.it
Le principali novità introdotte
Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30
luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività
amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della
prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione
relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
La nuova disciplina tiene ovviamente conto anche di quanto
previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.),
di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.
Per la prima volta, in una materia così complessa, viene data
un'impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al
quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in
relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e
all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.
In primo luogo, il nuovo regolamento attualizza l'elenco delle attività
sottoposte ai controlli di prevenzione incendi
[che rinumerate ed accorpate diventano 80 in luogo delle precedenti
97]
e, introducendo il principio di proporzionalità,
correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in relazione alla
dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di
specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica
incolumità
In secondo luogo, il provvedimento individua, per ciascuna categoria,
procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali
procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B
Per le distinte categorie, A, B e C, è stata effettuata una modulazione
degli adempimenti procedurali e, in particolare:
nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di 'regola
tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di
complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai
quantitativi di materiale presente;
nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a
tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità,
nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica
di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al
parametro assunto per la categoria 'superiore';
nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di
complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della ‘regola
tecnica’.
Sono state quindi aggiornate ed adattate le modalità di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di
prevenzione incendi,
prevedendo sia il caso in cui l'attivazione avvenga attraverso lo
Sportello Unico per le attività produttive sia l'eventualità che si
proceda direttamente presso il Comando Vigilfuoco competente
per territorio.
COSA CAMBIA
per i titolari di attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi
Con questo decreto la prevenzione incendi cambia radicalmente,
anche se il nuovo regolamento appare essere simile alla
procedura che era vigente in precedenza
[DPR 37 del 12.01.1998 con obbligo di esame progetto e
obbligo di CPI per le 97 attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi DM 16.02.1982]
Infatti, anche se rimane ancora in vita il C.P.I. e se l’elenco delle
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è più o meno lo
stesso, nei fatti scompare la maggior parte dei controlli sui
progetti e dei sopralluoghi di verifica svolti da parte dei VV.F.
Il DPR 151 pone sotto il regime dell’autocertificazione
(cioè della SCIA – segnalazione certificata di inizio attività)
numerose attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Per tali attività, una volta presentata l’autocertificazione sulla
regolarità delle misure antincendio, il regolamento rimanda ad
eventuali controlli a campione successivi all’avvio dell’attività,
ampliando uno schema similare a quello, a suo tempo, introdotto per
i depositi di gpl in serbatoi fissi fino a 5 mc.
Per le altre attività, che interessano un limitato numero di
insediamenti, rimane l’obbligo di esame progetto (categorie B e C) e
di sopralluogo per il CPI (categoria C)
Un’altra novità, che adegua la normativa di prevenzione incendi alle
regole generali sull’avvio delle attività produttive, riguarda la
presentazione per via telematica delle domande ai VVF.
In questo caso, però, la previsione della norma si scontra con una
realtà dei fatti che è radicalmente diversa: la maggior parte degli enti
locali, a distanza di anni dall’introduzione degli obblighi di rendere
telematici i SUAP, non ha ancora messo a disposizione delle imprese i
servizi necessari, con il conseguente svuotamento delle norme che
continuano ad essere emanate.
Questo è ad esempio il caso degli articoli del nuovo regolamento sul
raccordo con i SUAP, che solo in pochi casi ci risultano in grado di
operare secondo gli standard fissati dalle norme
Come accennato in precedenza, la nuova classificazione delle
attività soggette ai controlli è funzionale al tipo di domanda che
il titolare deve presentare ai VVF.
In base alla classe in cui ricadono (A, B o C) , le attività
pericolose per incendio o esplosione avranno iter diversi per
l’approvazione
I PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI
I procedimenti previsti dal DPR 151 sono :
la valutazione dei progetti,
i controlli di prevenzione incendi
il rinnovo periodico di conformità antincendio
la deroga
il nulla osta di fattibilità
le verifiche in corso d'opera
La valutazione dei progetti
Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, categorie
B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando
l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti
di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un
aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
I progetti sono corredati della documentazione prevista dal DM 4.05.1998
Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere
documentazione integrativa. I
ll Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai
criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della documentazione completa.
I controlli di prevenzione incendi
Per le attività in categoria A, viene eliminato il parere di conformità
e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA). E’ ovvio quindi che la SCIA deve essere
presentata a lavori ultimati.
I controlli successivi all’avvio delle attività saranno effettuati a
campione entro 60 giorni dalla presentazione presso il Comando
della SCIA.
Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo
del controllo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
Per le attività in categoria B, è prevista la valutazione di
conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio da
parte dei Comando VV.F. nel termine massimo di 60 giorni.
Per avviare l’attività invece sarà sufficiente presentare la SCIA
e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60
giorni.
Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo
del controllo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
Per le attività in categoria C, è prevista la valutazione di conformità dei
progetti ai criteri di sicurezza antincendio da parte dei Comandi VV.F.
nel termine massimo di 60 giorni.
Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli
successivi saranno effettuati entro 60 giorni. In caso di esito positivo
sarà rilasciato il Certificato di prevenzione incendi.
Esito negativo della visita tecnica
dei Vigili del Fuoco
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per
l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione
incendi,
il Comando:
ove sia possibile, prescrive all’interessato di conformare alla
normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi
l’attività entro un termine di quarantacinque giorni;
adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla
stessa prodotti
ATTIVITA’
ALLEGATO I
CATEGORIA A
CATEGORIA B
VALUTAZIONE
PROGETTO
CATEGORIA C
EVENTUALE
RICHIESTA
INTEGRAZIONE
ENTRO 30 GG
VALUTAZIONE
PROGETTO
CONCLUSIONE
PROCEDIMENTO
ENTRO 60 GG
SCIA
CONTROLLI
A CAMPIONE
SCIA
SCIA
CONTROLLI
A CAMPIONE
SOPRALLUOGO
(VISITA TECNICA)
ENTRO 60 GG
SCIA
CONTROLLI A
CAMPIONE
CATEGORIE A – B
ENTRO 60 GG
ESITO POSITIVO
CONTROLLO
CATEGORIE C
(TUTTE)
ENTRO 60 GG
ESITO NEGATIVO
RILASCIO,
A RICHIESTA,
VERBALE VISITA
ESITO POSITIVO
ADEGUAMENTO
ENTRO 45 GG
O DIVIETO
PROSECUZIONE
ATTIVITA
ESITO NEGATIVO
RILASCIO
CPI ENTRO 15 GG
Il ruolo dei professionisti
Il DPR 151/2011 prevede che ogni istanza di SCIA venga
accompagnata da una asseverazione redatta da un professionista
iscritto all’Ordine/collegio professionale. Si tratta di una
ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Con la quale viene attestata
LA CONFORMITÀ DELLE OPERE ALLE PRESCRIZIONI
PREVISTE DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE DEGLI
INCENDI NONCHÉ LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
SICUREZZA
ANTINCENDIO
DI
CUI
AI
PROGETTI
EVENTUALMENTE APPROVATI E/O PRESENTATI
E’ bene evidenziare che :
L’ASSEVERAZIONE ALLEGATA ALLA S.C.I.A. DEVE ESSERE
REDATTA PER TUTTE LE ATTIVITA’ RIENTRANTI
NELL’ALLEGATO I AL DPR 151
E PER QUALSIASI
CATEGORIA (A,B,C)
PER IL PROFESSIONISTA CHE REDIGE L’ASSEVERAZIONE
NON E’ PREVISTO L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALBO DEL
MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO PREVISTO DAL D.LGS 139/206 (ALBO EX
LEGGE 818/84 E DM 25.03.1985)
L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALBO DEL MINISTERO
DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
PREVISTO DAL D.LGS 139/206 (ALBO EX LEGGE 818/84 E
DM 25.03.1985) PERMANE INVECE PER I PROFESSIONISTI
CHE REDIGONO LE CERTIFICAZIONI PREVISTE DAL D.M.
4.05.1998.
EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE
CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
In sostanza la presentazione della S.C.I.A. corredata di
:
Elaborati progettuali (per le sole attività in categoria A in quanto
per le B e C c’è già un progetto approvato dai VV.F.);
Asseverazione del tecnico;
dichiarazioni e certificazioni previste dal DM 4.05.1998;
e munita di visto del Comando Vigili del Fuoco consente l’avvio
dell’attività.
L’attività di controllo dei Vigili del Fuoco
Come detto in precedenza tale attività riguarda essenzialmente:
La valutazione dei progetti per le attività in categoria B e C
Le visite a campione per le SCIA relative ad attività in categoria A
e B e nelle situazioni di pericolo segnalate o rilevate
Le visite per tutte le SCIA relative ad attività in categoria C. In
caso di esito positivo del controllo è previsto il rilascio del
Certificato di prevenzione incendi
IL SISTEMA SANZIONATORIO
Si sottolinea in premessa che rimane sempre valido il sistema
sanzionatorio previsto dal D.Lgs 758/1994 per le violazioni commesse
nei luoghi di lavoro.
Ma vediamo le novità introdotte:
Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del DPR
151, la SCIA, in relazione a quanto indicato dall'art. 16 del
D.lgs139/2006, produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il
rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPl).
Ricordiamo altresì che:
Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Art. 20.
Sanzioni penali e sospensione dell'attività
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al
rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il
rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto
sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando
si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di
incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da
individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto
dall'articolo 16, comma 1.
Art. 20.
Sanzioni penali e sospensione dell'attività
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del
rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti
fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.
La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e
dichiarazioni medesime.
Pertanto le sanzioni penali previste per
I'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI
di cui all'articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano
ora applicazione per tutte le attività individuate
nell'allegato I in caso di mancata presentazione
della SCIA.
Il rinnovo periodico
Il titolare delle attività di cui all’Allegato I è tenuto a richiedere
il rinnovo periodico di conformità antincendio ogni cinque anni
Deve pertanto produrre una dichiarazione attestante
l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio
corredata di asseverazione attestante l’efficienza degli
impianti anticendio redatta da professionista iscritto all’albo
del Ministero dell’Interno ex legge 818/1984. L’asseverazione
non deve essere redatta per gli estintori.
Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta
presentazione della dichiarazione.
Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77
dell’Allegato I, la cadenza è elevata a dieci anni.
Gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività
Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I, non
soggette alla disciplina del Dlgs 81/2008, hanno l’obbligo di:
 mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le
attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e
di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione
secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando
nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta
della SCIA
 assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio
connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e
protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare
l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di
incendio.
LE NUOVE ATTIVITA’ SOTTOPOSTE AI CONTROLLI DI
PREVENZIONE INCENDI
Rispetto al DM 16.02.1982, ora abrogato, sono state:
 Accorpate attività;
 Definiti nuovi parametri di assoggettabilità
 Introdotte nuove attività;
Esempi
La nuova attività n° 13 comprende tutte le tipologie di
impianti di distribuzione carburanti: gasolio, benzina, gas
gpl, gas metano e contenitori rimovibili in luogo delle
precedenti 18 -17 – 7 -15 del precedente DM 16.02.1982.
Attività 75
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di
superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al
ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2;
depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore
a 1.000 m2 .
Categoria A : Autorimesse fino a 1.000 m2
Categoria B : Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2; ricovero di
natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2
Categoria C: Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed
aeromobili di superficie oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili
Attività 78
Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con
superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000
m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.
Categoria C
Attività 79
Interporti con superficie superiore a 20.000 m2.
Categoria C
Attività 80
Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie
superiori a 2000 m. Categoria A
Attività 55
Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di
superficie superiore a 3.000 m2
Categoria B : fino a 5.000 m2
Categoria C: oltre 5.000 m2
Attività 73
Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale
caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di
esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300
unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2,
indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla
relativa diversa titolarità.
Categoria B :fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m2
Categoria C : oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m2
L’ELENCO COMPLETO DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE AI
CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
ALLEGATO I
CONCETTO DI RISCHIO E SICUREZZA
Alcune definizioni
Il pericolo
Il pericolo è una fonte di possibile danno fisico alle persone
Il rischio
Il rischio è la probabilità che si verifichino eventi che
producono danni
La sicurezza
L’attività finalizzata a rendere minimi i rischi
IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RISCHIO
r=f•m
CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO IN BASE AL
DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 :
“CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
E GESTIONE DELL’
DELL’EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO”
LAVORO”
ALLEGATO I
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI
INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO
CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
A) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
B) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
C) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
Luoghi di lavoro o parti di essi in cui sono presenti sostanze
a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di
esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di
incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
Luoghi di lavoro o parti di essi in cui sono presenti sostanze
infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire
lo sviluppo di incendi ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità
di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Rientrano in tale tipologia:
Luoghi di lavoro compresi nel DM 16.2.1982
e DPR 689/1959 escluso quelli a rischio elevato
Cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano
sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi
quelli interamente all'aperto.
LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
Luoghi di lavoro o parti di essi in cui per presenza di sostanze
altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio
sussistono notevoli probabilità di sviluppo di principi di incendio e
nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle
fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a
rischio di incendio basso o medio.
Sono
LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
Le seguenti attività:
Industrie e depositi a rischio di incidente rilevante
Fabbriche e depositi di esplosivi
Centrali termoelettriche
Impianti estrazione oli minerali e gas
Impianti e laboratori nucleari
Depositi oltre 20.000 mq
Attività commerciali oltre 10.000 mq
Scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane
Alberghi oltre 200 posti letto
Ospedali, case di cura e ricovero per anziani
Scuole oltre 1000 persone
Uffici oltre 1000 dipendenti
Cantieri in sotterraneo per opere tipo gallerie di lunghezza
superiore a 50 mt
Cantieri con impiego di esplosivi
IL CASO DEI CANTIERI EDILI
“IL Titolo IV DEL D.Lgs 81/2008 RELATIVO AI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI PREVEDE
PARTICOLARI
OBBLIGHI
RELATIVI
ALLA
SICUREZZA A CURA DI SPECIFICI SOGGETTI
CHIARAMENTE INDIVIDUATI”
IL CASO SPECIFICO DEI CANTIERI EDILI
Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei
lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di
progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle
scelte
tecniche,
nell'esecuzione
del
progetto
e
nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai
principi e alle misure generali di tutela (rif. Art. 15).
2. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in
condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si
devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro,
il committente o il responsabile dei lavori prevede nel
progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima
della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori:
a) verifica, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo 100,
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro
reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni (articoli 94, 95
e 96) e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione
dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel
caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per
l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla
azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del
lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.
Art. 95. Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera
osservano le misure generali di tutela (rif. Art. 15) e curano, ciascuno per
la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente
salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni
di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di
circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo
periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei
vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze
pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata
effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in
prossimità del cantiere.
Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII
(Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere);
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità
chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche
che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente;
f) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi,
previo, se del caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori;
g) redigono il piano operativo di sicurezza (rif. Art. 89).
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici del PSC e la redazione del POS
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1,
lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo
26, commi 1, lettera b), e 3.
Art. 99. Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei
lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la
notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII,
nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
(cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche
non contemporanea)
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica,
ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di
varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di
lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate
alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi
critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi
particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al
punto 4 dell'allegato XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da
tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del
cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola
tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di
coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza
sono definiti all'allegato XV.
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Principali riferimenti alla sicurezza antincendio
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
ALLEGATO XV
Contenuti minimi dei piani di sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili
Il PSC deve contenere anche l'organizzazione prevista per
il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
dei lavoratori.
Il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle
strutture previste sul territorio al servizio del pronto
soccorso e della prevenzione incendi.
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Principali riferimenti alla sicurezza antincendio
In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in
relazione alla tipologia del cantiere, anche l'analisi di :
•zone di deposito materiali con pericolo d’incendio ed esplosione
In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione
effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici
propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori
autonomi, connessi in particolare anche a :
•rischi di incendio o esplosione connessi con
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere
Il PSC contiene:
contiene
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive richieste per eliminare o
ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario,
vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto
previsto alla lettera a).
PRESCRIZIONI ANALOGHE VALGONO PER IL PIANO DI
SICUREZZA SOSTITUTIVO E PER IL PIANO DI SICUREZZA
OPERATIVO
IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici,in riferimento al singolo cantiere
interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che
comprendono:
……
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio
ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione
delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto
o designato;
......
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel
cantiere con le relative schede di sicurezza;
….
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive,
integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal
PSC quando previsto;
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Principali riferimenti alla sicurezza antincendio
ALCUNI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI
CONTENUTI DEL PSC
(Allegato XV.1 )
ATTREZZATURE
centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru'; autogru'; argani; elevatori;
macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate;
seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di
evacuazione fumi; impianti di adduzione diacqua, gas, ed energia di qualsiasi
tipo; impianti fognari.
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso;
illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle
emergenze.
RIASSUMENDO,
IN BASE AL D.Lgs 81/2008 E AL DM 10.03.98, GLI ADEMPIMENTI AI
FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI CANTIERI SONO :
•VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
•CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
•DESIGNAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO
•FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO
•NELLA REDAZIONE DEI PSC E POS TENERE CONTO DEL RISCHIO
INCENDIO
•ATTENERSI ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA (COMPRESE QUELLE
DI PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE)
•ATTENERSI ALLA PRESCRIZIONI PER LE VIE ED USCITE DI
EMERGENZA (ALLEGATO XIII)
TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ RISCHIO SPECIFICO POTENZIALMENTE
PRESENTI
IN UN CANTIERE EDILE
(adesso D.Lgs 81-2008)
Il DM 22.10.2007
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SICUREZZA ANTINCENDIO NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI