Adempimenti ai fini delle imposte sul reddito • Entro 7 mesi dalla sentenza di fallimento deve redigere la dichiarazione dei redditi per il periodo pre-fallimento cioè 1.1. –data fallimento • La presentazione va fatta in via telematica (ENTRATEL) • In forza dell’ art 5 co 4 DPR 322/98 copia della dichiarazione va spedita al fallito e ai soci ill.resp. • Il reddito dichiarato dal curatore è solo quello d’impresa Dichiarazione dei redditi Iniziale Il reddito di impresa • L’art 183 tiur richiede che il reddito venga determinato sulla base dei dati risultanti da apposito bilancio predisposto dal curatore. • Nel conto patrimoniale affluiscono tutti i valori contabili MA ANCHE tutti gli elementi che al curatore possono risultare dai suoi poteri di accertamento al fine di fare una situazione il più reale possibile. • Il reddito viene determinato secondo le regole ordinarie con le Variazioni in aumento e diminuzione del caso Dichiarazione dei redditi Iniziale effetti • Reddito conseguito da società di capitali soggette all’IRES :il reddito è complessivo ed attribuito al soggetto persona giuridica • Per l’imposta dovuta dalla società l’Amministrazione si insinuerà poiché è un credito pre-concorsuale Il reddito d’impresa nel fallimento • Art.183 tuir 2-3-co reddito dell’impresa durante l’unico periodo fallimentare è dato dalla differenza tra il residuo attivo e P.N. dell’impresa all’inizio della procedura se non vi è stato Esercizio provvisorio • Se il P.N. iniziale è negativo si considera pari a zero Il reddito d’impresa nel fallimento • Cosa è il residuo attivo? È senz’altro ciò che avanza dopo avere pagato i creditori concorrenti e le spese di procedura • L’Amministrazione in proposito ha fornito vari chiarimenti con diverse circolari nel corso di questi ultimi anni Il reddito d’impresa nel fallimento • Nei casi di chiusura SENZA PASSIVO o per pagamento integrale dei ceditori, i beni aziendali compresi nel residuo attivo vanno valutati al costo fiscalmente riconosciuto e preesistente al fallimento Il reddito d’impresa nel fallimento • I redditi prodotti dai beni extra aziendali acquisiti all’attivo vanno dichiarati per ogni periodo d’imposta da parte del fallito e dallo stesso pagate le imposte salva la possibilità di chiedere somme al fallimento ex art.47 per impossibilità a pagare le imposte Il reddito d’impresa nel fallimento • Le perdite di impresa maturate nei periodi di imposta precedenti all’inizio della procedura sono deducibili sia dal reddito della procedura che dai redditi derivanti da attività di impresa successivamente esercitata dal soggetto tornato in bonis Sopravvenienze • Le disposizioni art.88 co 4 tuir sanciscono che le riduzioni dei debiti d’impresa nel concordato fallimentare o preventivo • NON SONO SOPRAVVENIENZE ATTIVE La dichiarazione finale • Ai sensi dell’art.5 co.4,dpr 322/98 il curatore deve presentare per via esclusivamente telematica la dichiarazione finale delle operazioni compiute nel periodo fallimentare entro l’ultimo giorno del 7° mese successivo a quello della chiusura del fallimento • Secondo la dottrina tale termine decorre dal decreto di chiusura del fallimento ex art.118 l.f. • Per le ditte individuali e soci ill.responsab.una copia va spedita anche a loro, da parte del curatore,l’IRPEF conseguente è a loro carico • In caso di società l’IRES è pagata dal curatore Curatore sostituto d’imposta • Prima dell’entata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, convertito in L.4/8/06 N.248 IL CURATORE non era sostituto d’imposta • Quindi dal 4 luglio 2006 il curatore e il commissario liquidatore essendo Sostituto d’imposta ha tutti gli obblighi previsti dalla legge Le dichiarazioni del precedente periodo d’imposta • Con Risoluzione 18/E del 2.2.2007 l’Amministrazione Finanziaria ha riaffermato l’obbligo per il curatore di presentare le dich.ne redditi e 770 dell’anno precedente al fallimento se dopo la dichiarazione di fallimento i termini non sono scaduti Curatore sostituto • Deve versare le ritenute entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento • Rilascio delle certificazioni previste dall’art.6 ter DPR n.322/98 entro il 28 febbraio dell’anno dopo • Trasmissione in via telematica dei dati fiscali e contributivi art 4 comma 3 bis DPR 322/98(CUD) 28 febbraio • Dichiarazione annuale art.4 comma 4 BIS dpr 322/98 (770) 31 marzo IVA adempimenti iniziali • 1) a norma dell’art.74 bis DPR 633/98 e art.8 DPR 322/98 il curatore deve salvo il caso di esonero di cui all’ultimo periodo del art.8 comma 1 dpr citato,redazione e presentazione della dichiarazione IVA per l’anno precedente se il termine non è scaduto con modalità e termini ordinari semprecchè questi non siano scaduti ovvero • Il tutto entro 4 mesi dalla nomina se questo termine scade dopo il periodo ordinario Iva adempimenti iniziali (continua) • Fatturazione e registrazione nei Libri IVA dell’imprenditore per le operazioni compiute e non registrate alla data del fallimento semprecchè non siano scaduti i termini,detti ad adempimenti vanno posti in essere 4 mesi dalla nomina. • Presentazione di apposita dichiarazione entro 4 mesi dalla nomina, per il periodo 1.1. -data fallimento comprendente anche le operazioni sopra registrate. I dati di tale dichiarazione devono poi essere successivamente trasferiti in un apposito modello dentro la prima dich.annuale insieme alle operazioni post-fall.to Debito credito IVA • Se risulta un debito l’amministrazione si insinuerà se risulta un credito,lo stesso può essere riportato a nuovo a meno che non ci siano condizioni per il rimborso Il rimborso IVA • Per l’IVA a credito maturata nel periodo fallimentare l’amministrazione ha consentito ai curatori di presentare una dichiarazione di cessazione attività anticipata rispetto al decreto di chiusura ,e richiedere in base a tale cessazione il rimborso IVA,L’IMPORTANTE CHE TUTTE LE ATTIVITA’ connesse alla attività di impresa siano ultimate. Camera di Commercio • Comunicazione dei dati del fallimento • Per permettere alla C.C.I.A l’insinuazione • Comunicazione inviata inizialmente Adempimenti fiscali • Poiché la chiusura del fallimento ora determina l’estinzione della impresa il curatore presenta la dich.cessazione Attività ai fini IVA ex art.35 dpr IVA • Va anche presentata la dichiarazione finale IVA negli ordinari termini IVA per il periodo 1.1 data del decreto di chiusura (non c’è un obbligo di legge ma è l’opinione prevalente) Affitto d’azienda • In tal caso abbiamo l’ assoggettabilità del contratto a IVA ex art.3 co,2,n.1 del dpr622/72 IRAP • Entro 7 mesi dalla data di apertura del fall. Il curatore deve redigere e presentare in via telematica unitamente alla dich.Redditi anche la dichiarazione IRAP PER IL PERIODO 1.1.- Data fallimento il debito che ne nasce ha carattere concorsuale e non gli può essere riconosciuto privilegio ex art 2752 cc • L’IRAP non è una imposta sul reddito ma colpisce il valore aggiunto prodotto dalla attività I.C.I • L’art. 1 comma 173 lett.c) della Finanziaria 2007 (legge 296/06) ha modificato notevolmente gli adempimenti del curatore per l’ICI in relazione all’art.10 ultimo co.D.Lgs.30 dicembre 1992 n.504 (ICI) • Nuovo obbligo di presentare entro 90 giorni dalla nomina al Comune di ubicazione degli immobili del Fallimento una Comunicazione attestante l’avvio della procedura. ICI • Scompare l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI dopo la vendita degli immobili • C’è l’obbligo di versare però l’ICI (dalla data di fallimento alla data di vendita) entro 3 mesi dal decreto di trasferimento ma anche dalla data dell’atto notarile di vendita essendo ora possibile la trattativa privata • La restituzione dell’immobile al debitore tornato in bonis non dà luogo a nessun adempimento e tassazione da parte del curatore • Credito ICI vantato dal COMUNE.Chirografo Crediti di Imposta:La riforma D.Lgs.5/06 permette • Stipulare un contratto di mandato per incassare i crediti rientranti nel fallimento(anche di natura fiscale)art.106 • Cedere tali crediti,art.106 • L’art.117 co.3 l.f. attribuisce al GD di assegnare ai creditori che vi consentono i crediti d’imposta del fallito Crediti d’imposta • Possibilità di compensare i crediti IVA con i debiti per Rit.Acc. Essendo ora il curatore sostituto d’imposta (ist. compensanzione artt.17 D.Lgs.241/97 e art.8 co.1,L.21/00) • Resta il problema delle rit.acconto sugli interessi bancari. Responsabilità del curatore • Anche il curatore può essere assoggettato a sanzioni sia amministrative che penali se viola le norme fiscali ciò è pacifico alla luce della riforma del sistema sanzionatorio definito con D.Ls. 18 dicembre 1997 n. 472