Adempimenti ai fini delle imposte sul reddito • Entro 7 mesi dalla sentenza di fallimento deve redigere la dichiarazione dei redditi per il periodo pre-fallimento cioè 1.1. –data fallimento • La presentazione va fatta in via telematica (ENTRATEL) imposte sul reddito • In forza dell’ art 5 co 4 DPR 322/98 copia della dichiarazione va spedita al fallito e ai soci ill.resp. • Il reddito dichiarato dal curatore è solo quello d’impresa Dichiarazione dei redditi Iniziale Il reddito di impresa • L’art 183 tiur richiede che il reddito venga determinato sulla base dei dati risultanti da apposito bilancio predisposto dal curatore. • Nel conto patrimoniale affluiscono tutti i valori contabili MA ANCHE tutti gli elementi che al curatore possono risultare dai suoi poteri di accertamento al fine di fare una situazione il più reale possibile. • Il reddito viene determinato secondo le regole ordinarie con le Variazioni in aumento e diminuzione del caso Dichiarazione dei redditi Iniziale effetti • Reddito conseguito da società di capitali soggette all’IRES :il reddito è complessivo ed attribuito al soggetto persona giuridica • Per l’imposta dovuta dalla società l’Amministrazione si insinuerà poiché è un credito pre-concorsuale Il reddito d’impresa nel fallimento • Art.183 tuir 2°-3°c.o reddito dell’impresa durante l’unico periodo fallimentare è dato dalla differenza tra il residuo attivo e Patrimonio netto dell’impresa all’inizio della procedura se non vi è stato Esercizio provvisorio • Se il P.N. iniziale è negativo si considera pari a zero poi nella dichiarazione finale Patrimonio netto iniziale Fermo restando che il P. Netto iniziale non può a valore inferiore assumere valore inferiore a zero,la circolare 22 marzo 2002 n.26/E,ha stabilito che la determinazione dello stesso debba avvenire nel rispetto dei seguenti principi: • Gli elementi ATTIVI e PASSIVI vanno assunti sulla base del loro costo fiscale e non di stima Patrimonio netto iniziale 1. Le attività e le passività da considerare sono quelle accertate dal curatore anche se non registrate nelle scritture contabili 2. Gli elementi attivi e passivi appartenenti al patrimonio personale dell’imprenditore vanno esclusi dal computo del patrimonio netto iniziale Patrimonio netto iniziale L’agenzia indica che il curatore debba basarsi sulle scritture contabili ma se queste non consentono la ricostruzione del P.Netto iniziale (distrutte,occultate,smarrite…) bisogna affidarsi: • Dati disponibili alla apertura del fallimento • Emersi nella redazione di inventario e formazione stato passivo Patrimonio netto iniziale bisogna affidarsi: • Informazioni assunte dal fallito • Informazioni presso agenzia delle Entrate –sulla base delle vecchie dichiarazioni…. Il reddito d’impresa nel fallimento • Cosa è il residuo attivo? È senz’altro ciò che avanza dopo avere pagato i creditori concorrenti e le spese di procedura, tassato ex art.183 2°co.TUIR • E l’Amministrazione in proposito ha fornito chiarimenti con diverse circolari nel corso di questi ultimi anni(es.circ.22/3/2002 n.26/E) Il reddito d’impresa nel fallimento • La definizione di RESIDUO attivo è essenziale al fine della determinazione del risultato della gestione fallimentare da sottoporre a tassazione ex art.183 co.2 TUIR Il reddito d’impresa nel fallimento/residuo attivo • Residuo ATTIVO= • disponibilità che residuano dopo la soddisfazione di tutti i creditori ammessi al concorso, nonché dopo il pagamento di compensi, spese e altri debiti della massa RESIDUO ATTIVO Il valore di tale residuo corrisponde quindi a : 1. Disponibilità liquide 2. Beni strumentali 3. Rimanenze di magazzino 4. Crediti NO IRAP provvisorio); (salvo il caso dell’esercizio Artt. 183 D.P.R. 917/86 e 18 D.P.R. 42/88 •Maxi periodo fallimentare; •Determinazione del reddito: + residuo attivo - patrimonio netto --------------= reddito periodo fallimentare = RESIDUO ATTIVO NETTO SU CUI CALCOLARE L’IMPOSTA 14 Valorizzazione fiscale del Residuo attivo Si ricorda che il fallimento ai sensi dell’art.118 l.f. si chiude: 1. Inesistenza di passivo 2. Integrale pagamento dei creditori 3. Compiuta ripartizione finale con creditori parzialmente soddisfatti 4. Insufficienza dell’attivo nel corso della procedura con nuovo art.102 che può essere verificata prima dell’udienza di verifica dei creditori Valorizzazione fiscale del Residuo attivo Nei casi 3) e 4) non vi è alcun residuo attivo, quindi un plusvalore tassabile. Il problema della valorizzazione ai fini fiscali del residuo attivo si pone nei casi 1) e 2) Il reddito d’impresa nel fallimento • Nei casi di chiusura SENZA PASSIVO o per pagamento integrale dei ceditori, i beni aziendali compresi nel residuo attivo vanno valutati al costo fiscalmente riconosciuto e preesistente al fallimento.Il residuo attivo così valorizzato andrà raffrontato col Patrimonio Netto iniziale per giungere al risultato da tassare. Il reddito d’impresa nel fallimento • I redditi prodotti dai beni extra aziendali acquisiti all’attivo vanno dichiarati per ogni periodo d’imposta da parte del fallito e dallo stesso pagate le imposte salva la possibilità di chiedere somme al fallimento ex art.47 per impossibilità a pagare le imposte Il reddito d’impresa nel fallimento • Le perdite di impresa maturate nei periodi di imposta precedenti all’inizio della procedura sono deducibili sia dal reddito della procedura che dai redditi derivanti da attività di impresa successivamente esercitata dal soggetto tornato in bonis Reddito nel fallimento L’amministrazione finanziaria con la circolare n.42/E del 4.10.2004 ha affermato che : • La proc.fallimentare NON costituisce soluzione di continuità nell’esercizio della impresa fallita col risultato che alla chiusura del fallimento per l’inesistenza del passivo o per integrale pagamento dei creditori segue la ripresa della attività economica Reddito nel fallimento L’amministrazione finanziaria con la circolare n.42/E del 4.10.2004 ha affermato che : • Il fallito ritornerà in bonis in qualità di imprenditore dovendo pertanto riassumere nel proprio patrimonio i beni del residuo attivo al costo fiscalmente rilevante,assoggettandoli al regime proprio dei redditi di impresa. Adempimenti fiscali e assegnazione del residuo • Ai sensi dell’art.5 dpr 322/98 co 4° il curatore presenta entro 10 mesi la dichiarazione dei redditi attinente l’intera gestione Telematicamente • il termine decorre dal decreto di chiusura del fallimento ex art.118 l.f. Adempimenti fiscali e assegnazione del Residuo • La norma specifica che in caso di società di capitali, il curatore deve provvedere al versamento dell’imposta sul Redd. prima della presentazione della dichiarazione finale Adempimenti fiscali e assegnazione del Residuo • In caso di società di persone o di persone fisiche, il curatore deve inoltre consegnare o spedire con racc.rr a ciascun socio o al titolare copia della dichiarazione stessa affinchè questi includano il reddito o la perdita del fallimento nella loro dichiarazione personale dei redditi Sopravvenienze Le disposizioni art.88 co 4 tuir sanciscono che le riduzioni dei debiti d’impresa 1. nel concordato fallimentare o preventivo 2. negli accordi omologati ex art 182 bis l.fall. 3. nell’esecuzione di un piano ex art.67,co.3° lettera d) NON SONO SOPRAVVENIENZE ATTIVE/ • Il Decreto di omologa CP registrato a tassa fissa Curatore sostituto d’imposta • Prima dell’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, convertito in L.4/8/06 N.248 IL CURATORE non era sostituto d’imposta • Quindi dal 4 luglio 2006 il curatore e il commissario liquidatore essendo Sostituto d’imposta ha tutti gli obblighi previsti dalla legge.Si segnala anche Risoluz.Ag.Entrate 11/5/200 Le dichiarazioni del precedente periodo d’imposta • Con Risoluzione 18/E del 2.2.2007 l’Amministrazione Finanziaria ha riaffermato l’obbligo per il curatore di presentare le dich.ne redditi e 770 dell’anno precedente al fallimento se dopo la dichiarazione di fallimento i termini non sono scaduti Curatore è sostituto • Deve versare le ritenute entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento • Rilascio delle certificazioni previste dall’art.6 ter DPR n.322/98 entro il 28 febbraio dell’anno dopo • Trasmissione in via telematica dei dati fiscali e contributivi art 4 comma 3 bis DPR 322/98(CUD) 28 febbraio • Dichiarazione annuale art.4 comma 4 BIS dpr 322/98 (770) 30.9 IVA adempimenti iniziali 1. a norma dell’art.74 bis DPR 633/98 Dichiarazione IVA 1.1-data fall. 2. e art.8 DPR 322/98, redazione e presentazione della dichiarazione IVA per l’anno precedente se il termine non è scaduto con modalità e termini ordinari semprecchè questi non siano scaduti ovvero entro 4 mesi dalla nomina se questo termine scade dopo il periodo ordinario Iva adempimenti iniziali (continua) • Fatturazione e registrazione nei Libri IVA dell’imprenditore per le operazioni compiute e non registrate alla data del fallimento semprecchè non siano scaduti i termini, detti ad adempimenti vanno posti in essere nei 4 mesi dalla nomina. Iva adempimenti iniziali (continua) • La presentazione di apposita dichiarazione entro 4 mesi dalla nomina, per il periodo 1.1. -data fallimento deve comprendere anche le operazioni sopra registrate. I dati di tale dichiarazione devono poi essere successivamente trasferiti in un apposito modello dentro la prima dich.annuale insieme alle operazioni post-fall.to Debito credito IVA • Se risulta un debito l’amministrazione si insinuerà se risulta un credito lo stesso può essere riportato a nuovo a meno che non ci siano condizioni per il rimborso Il rimborso IVA Per l’IVA a credito maturata nel periodo fallimentare l’A.F ha consentito ai curatori di presentare una dichiarazione di cessazione attività anticipata rispetto al decreto di chiusura e richiedere in base a tale cessazione il rimborso IVA,IMPORTANTE CHE TUTTE LE ATTIVITA’ connesse alla attività di impresa siano ultimate.circ.Min 28/1/92 n.3/446157 e Ris.Min 12./1/93 n.460868/92 Iva liquid.ne e fatturazione periodica •per le operazioni poste in essere dalla procedura la fatturazione va eseguita entro 30 giorni dall’effettuazione dell’operazione; •la liquidazione periodica va effettuata solo se nel periodo mensile o trimestrale sono state annotate operazioni imponibili; •possibilità di opzione per le liquidazioni trimestrali (con autorizzazione del G.D.) - maggiorazione 1%; 34 Iva dichiarazioni annuali •obbligo di presentazione della dichiarazione annuale (anche in assenza di operazioni imponibili); •esclusivamente in via telematica; •nei termini ordinari; 35 Camera di Commercio • Comunicazione dei dati del fallimento • Per permettere alla C.C.I.A l’insinuazione • Comunicazione inviata inizialmente Adempimenti fiscali • Poiché la chiusura del fallimento ora determina l’estinzione della impresa il curatore presenta la dich.cessazione Attività ai fini IVA ex art.35 dpr IVA • Va anche presentata la dichiarazione finale IVA negli ordinari termini IVA per il periodo 1.1 data del decreto di chiusura (non c’è un obbligo di legge ma è l’opinione prevalente) Affitto d’azienda • In tal caso abbiamo l’ assoggettabilità del contratto a IVA ex art.3 co,2,n.1 del dpr622/72 IRAP • Entro 7 mesi dalla data di apertura del fall. Il curatore deve redigere e presentare in via telematica unitamente alla dich.Redditi anche la dichiarazione IRAP PER IL PERIODO 1.1.- Data fallimento il debito che ne nasce ha carattere concorsuale e non gli può essere riconosciuto privilegio ex art 2752 cc • L’IRAP non è una imposta sul reddito ma colpisce il valore aggiunto prodotto dalla attività Crediti di Imposta:La riforma D.Lgs.5/06 permette • Stipulare un contratto di mandato per incassare i crediti rientranti nel fallimento(anche di natura fiscale)art.106 • Cedere tali crediti,art.106 • L’art.117 co.3 l.f. attribuisce al GD di assegnare ai creditori che vi consentono i crediti d’imposta del fallito Crediti d’imposta • Possibilità di compensare i crediti IVA con i debiti per Rit.Acc. Essendo ora il curatore sostituto d’imposta (ist. compensanzione artt.17 D.Lgs.241/97 e art.8 co.1,L.21/00) • Resta il problema delle rit.acconto sugli interessi bancari. Responsabilità del curatore • Anche il curatore può essere assoggettato a sanzioni sia amministrative che penali se viola le norme fiscali ciò è pacifico alla luce della riforma del sistema sanzionatorio definito con D.Ls. 18 dicembre 1997 n. 472 IMU/ICI • Per il periodo successivo al fall.deve essere applicato il D. L.vo 14/3/2011 n. 23, che agli artt. 8 e 9, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria (IMU), fissandone l'entrata in vigore al 2014; entrata in vigore che l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 al 1/1/2012. • Fino alla dichiarazione di fallimento il soggetto passivo dell'imposta ICI/IMU è il possessore qualificato del diritto reale sull'immobile. IMU imposta municipale propria • Con la dichiarazione di fallimento il bene immobiliare soggetto all'imposta passa sotto la gestione del curatore o del commissario liquidatore per la liquidazione coatta. Dalla dichiarazione di fallimento il curatore diventa il nuovo soggetto passivo dell'imposta ICI /IMU e a questi spetta l'obbligo di comunicazione della procedura fallimentare agli uffici comunali e il versamento dell'imposta per l'intero periodo della procedura concorsuale. IMU • Entro 90 giorni dalla nomina il curatore deve presentare una dichiarazione dell'avvio della procedura al comune di ubicazione dell'immobile. • Entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell'immobile il curatore dovrà provvedere al versamento dell'imposta ICI / IMU dovuta. • E' quindi previsto un unico versamento cumulativo per tutti i periodi compresi nella procedura fallimentare, dalla sentenza dichiarativa di fallimento al decreto di trasferimento dell'immobile. • Il calcolo dell'imposta ICI / IMU sui beni immobiliari soggetti a fallimento segue le medesime regole di calcolo degli altri immobili. • Dopo la vendita dell'immobile il curatore provvede al VESAMENTO ICI( oggi IMU) in un'unica soluzione per l'intero periodo della procedura fallimentare. In regime di fallimento, pertanto, cambia il soggetto passivo dell'imposta ICI / IMU e il termine di pagamento della stessa. 31/12/2011 PEC • Sono state apportate con DL 179/12 alcune modifiche al RD 267/42 (oltre al DLgs. 270/99, Amm.Straordinaria ), volte alla telematizzazione degli adempimenti e delle comunicazioni nell’ambito della procedura, mediante l’utilizzo generalizzato della Posta Elettronica Certificata (PEC). • PEC che dovrebbe risultare anche dal nuovo “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti”, di prossima costituzione presso il Ministero dello Sviluppo economico (art. 5, comma 3, del DL n. 179/2012, che introduce il nuovo art. 6-bis nel DLgs. 82/2005). • Secondo l’art. 17, inserito nella Sezione VI del DL n. 179/2012, con l’uso della PEC avverranno per via telematica le comunicazioni dei momenti essenziali della procedura fallimentare, in modo da velocizzare le comunicazioni stesse e contenere i costi per la gestione delle procedure. TRA QUESTI: 1. la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (art. 15 della L. fall.), 2. le comunicazioni ai creditori da parte del curatore (art. 31-bis della L. fall.), 3. la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori (art. 93 della L. fall.). pec • il nuovo art. 31-bis della L. fall. dispone che le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni posti a carico del curatore saranno effettuate all’indirizzo PEC dagli stessi CREDITORI indicato nei casi previsti dalla legge INFATTI viene resa obbligatoria l’indicazione dell’indirizzo PEC da parte di ciascun creditore nella domanda di ammissione al passivo – art. 93 della L. fall. START UP • Il DL n. 179/2012, all’art. 31, prevede specifiche disposizioni sulla composizione e gestione della crisi d’impresa per le start up innovative, società che, se in possesso di determinati requisiti, godono di una serie di misure fiscali di favore, con deroghe anche al diritto societario e disposizioni specifiche in materia di rapporto di lavoro subordinato • viene disposto che, in caso di crisi, la start up innovativa è soggetta a “procedure concorsuali al “procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento” (disciplinato ora dalla L. 3/2012, ma introdotto ancora prima dal DL 212/2011, agli artt. 1-11, abrogati poi dalla relativa legge di conversione L. 10/2012). Start up • Con l’assoggettamento a tale procedura – negoziale controllata in sede giudiziale volta al raggiungimento di un accordo fra debitore e creditori al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle altre procedure concorsuali e avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri (art. 6, comma 1, e art. 8, comma 1, della L. 3/2012) – si intende, in particolare, ridurre i tempi della liquidazione giudiziale delle start up in crisi con un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla L. fall.