Adempimenti ai fini delle
imposte sul reddito
• Entro 7 mesi dalla sentenza di fallimento deve
redigere la dichiarazione dei redditi per il
periodo pre-fallimento cioè 1.1. –data fallimento
• La presentazione va fatta in via telematica
(ENTRATEL)
imposte sul reddito
• In forza dell’ art 5 co 4 DPR 322/98 copia
della dichiarazione va spedita al fallito e ai
soci ill.resp.
• Il reddito dichiarato dal curatore è solo
quello d’impresa
Dichiarazione dei redditi Iniziale
Il reddito di impresa
• L’art 183 tiur richiede che il reddito venga
determinato sulla base dei dati risultanti da
apposito bilancio predisposto dal curatore.
• Nel conto patrimoniale affluiscono tutti i valori
contabili MA ANCHE tutti gli elementi che al
curatore possono risultare dai suoi poteri di
accertamento al fine di fare una situazione il più
reale possibile.
• Il reddito viene determinato secondo le regole
ordinarie con le Variazioni in aumento e
diminuzione del caso
Dichiarazione dei redditi Iniziale
effetti
• Reddito conseguito da società di capitali soggette
all’IRES :il reddito è complessivo ed attribuito al
soggetto persona giuridica
• Per l’imposta dovuta dalla società
l’Amministrazione si insinuerà poiché è un
credito pre-concorsuale
Il reddito d’impresa nel
fallimento
• Art.183 tuir 2°-3°c.o reddito dell’impresa
durante l’unico periodo fallimentare è dato
dalla differenza tra il residuo attivo e
Patrimonio netto dell’impresa all’inizio
della procedura se non vi è stato Esercizio
provvisorio
• Se il P.N. iniziale è negativo si considera
pari a zero poi nella dichiarazione finale
Patrimonio netto iniziale
Fermo restando che il P. Netto iniziale non può a
valore inferiore assumere valore inferiore a zero,la
circolare 22 marzo 2002 n.26/E,ha stabilito che la
determinazione dello stesso debba avvenire nel
rispetto dei seguenti principi:
• Gli elementi ATTIVI e PASSIVI vanno assunti
sulla base del loro costo fiscale e non di stima
Patrimonio netto iniziale
1. Le attività e le passività da considerare
sono quelle accertate dal curatore anche se
non registrate nelle scritture contabili
2. Gli elementi attivi e passivi appartenenti al
patrimonio personale dell’imprenditore
vanno esclusi dal computo del patrimonio
netto iniziale
Patrimonio netto iniziale
L’agenzia indica che il curatore debba basarsi
sulle scritture contabili ma se queste non
consentono la ricostruzione del P.Netto
iniziale (distrutte,occultate,smarrite…)
bisogna affidarsi:
• Dati disponibili alla apertura del fallimento
• Emersi nella redazione di inventario e
formazione stato passivo
Patrimonio netto iniziale
bisogna affidarsi:
• Informazioni assunte dal fallito
• Informazioni presso agenzia delle Entrate
–sulla base delle vecchie dichiarazioni….
Il reddito d’impresa nel
fallimento
• Cosa è il residuo attivo? È senz’altro ciò
che avanza dopo avere pagato i creditori
concorrenti e le spese di procedura, tassato
ex art.183 2°co.TUIR
• E l’Amministrazione in proposito ha fornito
chiarimenti con diverse circolari nel corso
di questi ultimi anni(es.circ.22/3/2002 n.26/E)
Il reddito d’impresa nel
fallimento
• La definizione di RESIDUO attivo è
essenziale al fine della determinazione del
risultato della gestione fallimentare da
sottoporre a tassazione ex art.183 co.2
TUIR
Il reddito d’impresa nel
fallimento/residuo attivo
•
Residuo ATTIVO=
• disponibilità che residuano dopo la
soddisfazione di tutti i creditori ammessi al
concorso, nonché dopo il pagamento di
compensi, spese e altri debiti della massa
RESIDUO ATTIVO
Il valore di tale residuo corrisponde quindi a :
1. Disponibilità liquide
2. Beni strumentali
3. Rimanenze di magazzino
4. Crediti
NO
IRAP
provvisorio);
(salvo
il
caso
dell’esercizio
Artt. 183 D.P.R. 917/86 e 18 D.P.R. 42/88
•Maxi periodo fallimentare;
•Determinazione del reddito:
+ residuo attivo
- patrimonio netto
--------------= reddito periodo fallimentare =
RESIDUO
ATTIVO NETTO SU CUI CALCOLARE L’IMPOSTA
14
Valorizzazione fiscale del Residuo
attivo
Si ricorda che il fallimento ai sensi
dell’art.118 l.f. si chiude:
1. Inesistenza di passivo
2. Integrale pagamento dei creditori
3. Compiuta ripartizione finale con creditori
parzialmente soddisfatti
4. Insufficienza dell’attivo nel corso della
procedura con nuovo art.102 che può essere verificata
prima dell’udienza di verifica dei creditori
Valorizzazione fiscale del Residuo
attivo
Nei casi 3) e 4) non vi è alcun residuo attivo,
quindi un plusvalore tassabile.
Il problema della valorizzazione ai fini fiscali
del residuo attivo si pone nei casi 1) e 2)
Il reddito d’impresa nel
fallimento
• Nei casi di chiusura SENZA PASSIVO o
per pagamento integrale dei ceditori, i beni
aziendali compresi nel residuo attivo vanno
valutati al costo fiscalmente riconosciuto e
preesistente al fallimento.Il residuo attivo
così valorizzato andrà raffrontato col
Patrimonio Netto iniziale per giungere al
risultato da tassare.
Il reddito d’impresa nel
fallimento
• I redditi prodotti dai beni extra aziendali
acquisiti all’attivo vanno dichiarati per ogni
periodo d’imposta da parte del fallito e dallo
stesso pagate le imposte salva la possibilità
di chiedere somme al fallimento ex art.47
per impossibilità a pagare le imposte
Il reddito d’impresa nel
fallimento
• Le perdite di impresa maturate nei periodi
di imposta precedenti all’inizio della
procedura sono deducibili sia dal reddito
della procedura che dai redditi derivanti da
attività di impresa successivamente
esercitata dal soggetto tornato in bonis
Reddito nel fallimento
L’amministrazione finanziaria con la circolare
n.42/E del 4.10.2004 ha affermato che :
• La proc.fallimentare NON costituisce
soluzione di continuità nell’esercizio della
impresa fallita col risultato che alla chiusura
del fallimento per l’inesistenza del passivo
o per integrale pagamento dei creditori
segue la ripresa della attività economica
Reddito nel fallimento
L’amministrazione finanziaria con la circolare
n.42/E del 4.10.2004 ha affermato che :
• Il fallito ritornerà in bonis in qualità di
imprenditore dovendo pertanto riassumere
nel proprio patrimonio i beni del residuo
attivo al costo fiscalmente
rilevante,assoggettandoli al regime proprio
dei redditi di impresa.
Adempimenti fiscali e assegnazione del
residuo
• Ai sensi dell’art.5 dpr 322/98 co 4° il
curatore presenta entro 10 mesi la
dichiarazione dei redditi attinente l’intera
gestione Telematicamente
• il termine decorre dal decreto di chiusura
del fallimento ex art.118 l.f.
Adempimenti fiscali e assegnazione del
Residuo
• La norma specifica che in caso di società di
capitali, il curatore deve provvedere al
versamento dell’imposta sul Redd. prima
della presentazione della dichiarazione
finale
Adempimenti fiscali e assegnazione del
Residuo
• In caso di società di persone o di persone
fisiche, il curatore deve inoltre consegnare
o spedire con racc.rr a ciascun socio o al
titolare copia della dichiarazione stessa
affinchè questi includano il reddito o la
perdita del fallimento nella loro
dichiarazione personale dei redditi
Sopravvenienze
Le disposizioni art.88 co 4 tuir sanciscono che le
riduzioni dei debiti d’impresa
1. nel concordato fallimentare o preventivo
2. negli accordi omologati ex art 182 bis l.fall.
3. nell’esecuzione di un piano ex art.67,co.3°
lettera d)
NON SONO SOPRAVVENIENZE ATTIVE/
• Il Decreto di omologa CP registrato a tassa fissa
Curatore sostituto d’imposta
• Prima dell’entrata in vigore del D.L. 4
luglio 2006, convertito in L.4/8/06 N.248 IL
CURATORE non era sostituto d’imposta
• Quindi dal 4 luglio 2006 il curatore e il
commissario liquidatore essendo Sostituto
d’imposta ha tutti gli obblighi previsti dalla
legge.Si segnala anche Risoluz.Ag.Entrate
11/5/200
Le dichiarazioni del precedente
periodo d’imposta
• Con Risoluzione 18/E del 2.2.2007
l’Amministrazione Finanziaria ha
riaffermato l’obbligo per il curatore di
presentare le dich.ne redditi e 770
dell’anno precedente al fallimento se dopo
la dichiarazione di fallimento i termini non
sono scaduti
Curatore è sostituto
• Deve versare le ritenute entro il 16 del mese
successivo a quello del pagamento
• Rilascio delle certificazioni previste dall’art.6 ter
DPR n.322/98 entro il 28 febbraio dell’anno dopo
• Trasmissione in via telematica dei dati fiscali e
contributivi art 4 comma 3 bis DPR 322/98(CUD)
28 febbraio
• Dichiarazione annuale art.4 comma 4 BIS dpr
322/98 (770) 30.9
IVA
adempimenti iniziali
1. a norma dell’art.74 bis DPR 633/98
Dichiarazione IVA 1.1-data fall.
2. e art.8 DPR 322/98, redazione e presentazione
della dichiarazione IVA per l’anno precedente
se il termine non è scaduto con modalità e
termini ordinari semprecchè questi non siano
scaduti ovvero entro 4 mesi dalla nomina se
questo termine scade dopo il periodo ordinario
Iva adempimenti iniziali
(continua)
• Fatturazione e registrazione nei Libri IVA
dell’imprenditore per le operazioni compiute e non
registrate alla data del fallimento semprecchè non
siano scaduti i termini, detti ad adempimenti
vanno posti in essere nei 4 mesi dalla nomina.
Iva adempimenti iniziali
(continua)
• La presentazione di apposita dichiarazione entro
4 mesi dalla nomina, per il periodo 1.1. -data
fallimento deve comprendere anche le operazioni
sopra registrate. I dati di tale dichiarazione devono
poi essere successivamente trasferiti in un
apposito modello dentro la prima dich.annuale
insieme alle operazioni post-fall.to
Debito credito IVA
• Se risulta un debito l’amministrazione si
insinuerà se risulta un credito lo stesso può
essere riportato a nuovo a meno che non ci
siano condizioni per il rimborso
Il rimborso IVA
Per l’IVA a credito maturata nel periodo
fallimentare
l’A.F ha consentito ai curatori di presentare
una dichiarazione di cessazione attività
anticipata rispetto al decreto di chiusura e
richiedere in base a tale cessazione il
rimborso IVA,IMPORTANTE CHE
TUTTE LE ATTIVITA’ connesse alla
attività di impresa siano ultimate.circ.Min 28/1/92
n.3/446157 e Ris.Min 12./1/93 n.460868/92
Iva liquid.ne e fatturazione
periodica
•per le operazioni poste in essere dalla procedura la
fatturazione
va
eseguita
entro
30
giorni
dall’effettuazione dell’operazione;
•la liquidazione periodica va effettuata solo se nel
periodo mensile o trimestrale sono state annotate
operazioni imponibili;
•possibilità di opzione per le liquidazioni trimestrali
(con autorizzazione del G.D.) - maggiorazione 1%;
34
Iva dichiarazioni annuali
•obbligo
di
presentazione
della
dichiarazione annuale (anche in assenza
di operazioni imponibili);
•esclusivamente in via telematica;
•nei termini ordinari;
35
Camera di Commercio
• Comunicazione dei dati del fallimento
• Per permettere alla C.C.I.A l’insinuazione
• Comunicazione inviata inizialmente
Adempimenti fiscali
• Poiché la chiusura del fallimento ora determina
l’estinzione della impresa il curatore presenta la
dich.cessazione Attività ai fini IVA ex art.35 dpr IVA
• Va anche presentata la dichiarazione finale IVA negli
ordinari termini IVA per il periodo 1.1 data del decreto
di chiusura (non c’è un obbligo di legge ma è l’opinione
prevalente)
Affitto d’azienda
• In tal caso abbiamo l’ assoggettabilità
del contratto a IVA ex art.3 co,2,n.1
del dpr622/72
IRAP
• Entro 7 mesi dalla data di apertura del fall. Il
curatore deve redigere e presentare in via
telematica unitamente alla dich.Redditi anche la
dichiarazione IRAP PER IL PERIODO 1.1.- Data
fallimento il debito che ne nasce ha carattere
concorsuale e non gli può essere riconosciuto
privilegio ex art 2752 cc
• L’IRAP non è una imposta sul reddito ma colpisce
il valore aggiunto prodotto dalla attività
Crediti di Imposta:La riforma
D.Lgs.5/06 permette
• Stipulare un contratto di mandato per
incassare i crediti rientranti nel
fallimento(anche di natura fiscale)art.106
• Cedere tali crediti,art.106
• L’art.117 co.3 l.f. attribuisce al GD di
assegnare ai creditori che vi consentono i
crediti d’imposta del fallito
Crediti d’imposta
• Possibilità di compensare i crediti IVA con
i debiti per Rit.Acc. Essendo ora il curatore
sostituto d’imposta (ist. compensanzione
artt.17 D.Lgs.241/97 e art.8 co.1,L.21/00)
• Resta il problema delle rit.acconto sugli
interessi bancari.
Responsabilità del curatore
• Anche il curatore può essere assoggettato a
sanzioni sia amministrative che penali se
viola le norme fiscali ciò è pacifico alla
luce della riforma del sistema sanzionatorio
definito con D.Ls. 18 dicembre 1997 n. 472
IMU/ICI
• Per il periodo successivo al fall.deve essere applicato il D.
L.vo 14/3/2011 n. 23, che agli artt. 8 e 9, ha introdotto e
disciplinato l'Imposta Municipale Propria (IMU),
fissandone l'entrata in vigore al 2014; entrata in vigore che
l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 al 1/1/2012.
• Fino alla dichiarazione di fallimento il soggetto passivo
dell'imposta ICI/IMU è il possessore qualificato del diritto
reale sull'immobile.
IMU
imposta municipale propria
• Con la dichiarazione di fallimento il bene immobiliare
soggetto all'imposta passa sotto la gestione del curatore o
del commissario liquidatore per la liquidazione coatta.
Dalla dichiarazione di fallimento il curatore diventa il
nuovo soggetto passivo dell'imposta ICI /IMU e a questi
spetta l'obbligo di comunicazione della procedura
fallimentare agli uffici comunali e il versamento
dell'imposta per l'intero periodo della procedura
concorsuale.
IMU
• Entro 90 giorni dalla nomina il curatore
deve presentare una dichiarazione dell'avvio
della procedura al comune di ubicazione
dell'immobile.
• Entro tre mesi dalla data del decreto di
trasferimento dell'immobile il curatore
dovrà provvedere al versamento
dell'imposta ICI / IMU dovuta.
• E' quindi previsto un unico versamento cumulativo per
tutti i periodi compresi nella procedura fallimentare, dalla
sentenza dichiarativa di fallimento al decreto di
trasferimento dell'immobile.
• Il calcolo dell'imposta ICI / IMU sui beni immobiliari
soggetti a fallimento segue le medesime regole di calcolo
degli altri immobili.
• Dopo la vendita dell'immobile il curatore
provvede al VESAMENTO ICI( oggi IMU)
in un'unica soluzione per l'intero periodo
della procedura fallimentare. In regime di
fallimento, pertanto, cambia il soggetto
passivo dell'imposta ICI / IMU e il termine
di pagamento della stessa. 31/12/2011
PEC
• Sono state apportate con DL 179/12 alcune modifiche al RD 267/42
(oltre al DLgs. 270/99, Amm.Straordinaria ), volte alla
telematizzazione degli adempimenti e delle comunicazioni nell’ambito
della procedura, mediante l’utilizzo generalizzato della Posta
Elettronica Certificata (PEC).
• PEC che dovrebbe risultare anche dal nuovo “Indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e
dei professionisti”, di prossima costituzione presso il Ministero dello
Sviluppo economico (art. 5, comma 3, del DL n. 179/2012, che
introduce il nuovo art. 6-bis nel DLgs. 82/2005).
• Secondo l’art. 17, inserito nella Sezione VI
del DL n. 179/2012, con l’uso della PEC
avverranno per via telematica le
comunicazioni dei momenti essenziali
della procedura fallimentare, in modo da
velocizzare le comunicazioni stesse e
contenere i costi per la gestione delle
procedure.
TRA QUESTI:
1. la presentazione del ricorso per la
dichiarazione di fallimento (art. 15 della L.
fall.),
2. le comunicazioni ai creditori da parte del
curatore (art. 31-bis della L. fall.),
3. la presentazione della domanda di
ammissione al passivo da parte dei
creditori (art. 93 della L. fall.).
pec
• il nuovo art. 31-bis della L. fall. dispone che le
comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui
beni posti a carico del curatore saranno effettuate
all’indirizzo PEC dagli stessi CREDITORI
indicato nei casi previsti dalla legge INFATTI
viene resa obbligatoria l’indicazione dell’indirizzo
PEC da parte di ciascun creditore nella domanda
di ammissione al passivo – art. 93 della L. fall.
START UP
• Il DL n. 179/2012, all’art. 31, prevede specifiche
disposizioni sulla composizione e gestione della
crisi d’impresa per le start up innovative, società
che, se in possesso di determinati requisiti, godono
di una serie di misure fiscali di favore, con
deroghe anche al diritto societario e disposizioni
specifiche in materia di rapporto di lavoro
subordinato
• viene disposto che, in caso di crisi, la start up
innovativa è soggetta a “procedure concorsuali
al “procedimento per la composizione delle crisi
da sovraindebitamento”
(disciplinato ora dalla L. 3/2012, ma introdotto ancora
prima dal DL 212/2011, agli artt. 1-11, abrogati poi dalla
relativa legge di conversione L. 10/2012).
Start up
• Con l’assoggettamento a tale procedura – negoziale
controllata in sede giudiziale volta al raggiungimento di
un accordo fra debitore e creditori al fine di porre
rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non
soggette né assoggettabili alle altre procedure
concorsuali e avente ad oggetto la ristrutturazione dei
debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi
forma, anche mediante cessione dei crediti futuri (art. 6,
comma 1, e art. 8, comma 1, della L. 3/2012) – si intende,
in particolare, ridurre i tempi della liquidazione giudiziale
delle start up in crisi con un procedimento semplificato
rispetto a quelli previsti dalla L. fall.
Scarica

Il reddito d`impresa nel fallimento/residuo attivo