Provincia di Carbonia-Iglesias
COMUNE DI IGLESIAS
LAVORI DI MANUTENZIONE
DEL TRACCIATO ESISTENTE
Serra Perdosa - Barega
(Strada Vicinale Serra Perdosa)
SCHEMA DI CONTRATTO
E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PIA CA 04 – 2C “Centro Lattiero Caseario” Viabilità di collegamento IGLESIAS
Serra Perdosa– Barega
(Strada vicinale Serra Perdosa)
Finanziamento € 464.811,21 Det. RAS. LL.pp. n. 22.055/1.718/SOC del 22/06/2010
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ RURALE
D – SCHEMA DI CONTRATTO E
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
COMUNE DI IGLESIAS
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente
SERVIZIO AMBIENTE
Sommario
CAPO A - Descrizione dell’intervento e designazione delle diverse categorie di lavori .. 7
ART. A.1: OGGETTO DELL’APPALTO......................................................................7
ART. A.2: AMMONTARE DELL’APPALTO ................................................................. 8
ART. A.3: DESIGNAZIONE DELLE DIFFERENTI CATEGORIE DI LAVORO................... 11
ART. A.4: OPERE IN ECONOMIA ......................................................................... 11
CAPO B – Disciplina del contratto ....................................................................... 12
ART. B.1: RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI....................................... 12
ART. B.2: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO ................................. 12
ART.B.2bis: DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO. ..................... 13
ART. B.3: AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO ......................................................... 13
ART. B.4: CASI DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DISPOSTI
DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ........................................................ 14
ART. B.5: MORTE E FALLIMENTO DELL’APPALTATORE ........................................... 16
ART. B.6: DOMICILIO DELL’APPALTATORE .......................................................... 16
ART. B.7: INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE E
SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO ........................................... 16
ART. B.8: RESPONSABILITA’ TECNICA DELL’APPALTATORE - RAPPRESENTANZA
DELL'APPALTATORE – DIRETTORE TECNICO E ..................................................... 17
ART. B.9: ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE ................... 19
ART. B.10: PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE E ANTIMAFIA - PIANO DELLE
MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI .......................................... 21
ART. B.11: TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI ........................................ 22
ART. B.12: PRESCRIZIONI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE NEL CANTIERE E
L’ESECUZIONE DELLE OPERE ............................................................................ 23
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ART. B.13: PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE - DIFETTI DI
COSTRUZIONE ................................................................................................ 28
ART. B.14: RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE IN CANTIERE; DIREZIONE DEI
LAVORI - COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI; ORDINI DELLA
DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI........... 29
CAPO C - Esecuzione dei lavori - Condizioni generali............................................. 30
ART. C.1: GARANZIE ........................................................................................ 30
ART. C.2 SUBAPPALTO...................................................................................... 33
ART. C.3: VARIAZIONI AI LAVORI APPALTATI ...................................................... 37
ART. C.4: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON
CONTEMPLATI NEL CONTRATTO ........................................................................ 40
ART. C.5: DANNI ............................................................................................. 41
ART. C.6: PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE
..................................................................................................................... 42
CAPO D - Esecuzione dei lavori - Modalità di esecuzione dei lavori.......................... 42
ART. D.1: ANDAMENTO DEI LAVORI ................................................................... 42
ART. D.2: PROGRAMMA E PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI .............................. 43
ART. D.3: CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI ....................................................... 44
ART. D.4: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI E RIPRESA
DEI LAVORI - PROROGHE ................................................................................. 47
ART. D.5: PENALE IN CASO DI RITARDO ............................................................ 50
ART. D.6: ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI ...... 51
CAPO E - Esecuzione dei lavori - Norme per la contabilità dei lavori ........................ 53
ART. E.1: DOCUMENTI CONTABILI E PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA’............. 53
ART. E.2: NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI ........................ 53
ART. E.3: ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO ......................................... 54
ART. E.4: VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA ............. 57
ART. E.5: CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO ........................................ 57
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ART. E.6: REVISIONE DEI PREZZI ...................................................................... 58
CAPO F - Esecuzione dei lavori - Norme per il collaudo dei lavori ............................ 58
ART. F.1: COLLAUDO DEI LAVORI ...................................................................... 58
CAPO G - Esecuzione dei lavori - Norme per la definizione delle riserve dei contenziosi
e delle controversie .......................................................................................... 66
ART. G.1: RISERVE .......................................................................................... 66
ART. G.2: DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO
BONARIO – ARBITRATO .................................................................................... 66
PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE. ................................................................ 68
CAPO H - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODO DI ESECUZIONE E
ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI ...................................................................... 68
ART. H.1: PREMESSA ....................................................................................... 69
ART. H.2: PROVENIENZA E QUALITÀ DEI MATERIALI ............................................ 70
ART. H.3: ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI - CERTIFICAZIONI
DI CONFORMITÀ .............................................................................................. 75
CAPO I - FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE MOVIMENTI DI TERRE ...................................................................................... 76
Art. I.1 TRACCIAMENTI..................................................................................... 76
Art. I.2 PULIZIA DI SEDE STRADALE .................................................................. 76
Art. I.3 SCAVI E RIALZI IN GENERE ................................................................... 76
Art. I.4 FORMAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI RILEVATI ....................................... 77
Art. I.5 FORMAZIONE DEI PIANI DI POSA DELLE FONDAZIONI STRADALI IN TRINCEA
..................................................................................................................... 80
Art. I.6 FORMAZIONE RILEVATI ......................................................................... 80
Art. I.6 SCAVI DI SBANCAMENTO ...................................................................... 83
Art. I.7 SCAVI DI FONDAZIONE (SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA) ........................... 83
CAPO L) OPERE D’ARTE .................................................................................... 85
Art. L.1 MALTE ................................................................................................ 85
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Art. L.2 CONGLOMERATI CEMENTIZI .................................................................. 85
Art. L.3 OPERE IN CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO ....................... 86
Art. L.4 CALCESTRUZZO PER COPERTINE, PARAPETTI E FINITURE ......................... 89
Art. L.5 ARMATURE, CENTINATURE, CASSEFORME, OPERE PROVVISIONALI ............ 90
Art. L.6 DEMOLIZIONI ...................................................................................... 90
CAPO M SOVRASTRUTTURA STRADALE: STRATI DI FONDAZIONE, DI BASE, DI
COLLEGAMENTO E DI USURA, TRATTAMENTI SUPERFICIALI. ................................. 91
Art. M.1 PREMESSA .......................................................................................... 91
Art. M.2 STRATI DI FONDAZIONE ...................................................................... 91
Art. M.3 STRATO SUPERFICIALE ........................................................................ 95
Art. M.4 APERTURA, ASPORTAZIONE, SCARIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI
ESISTENTI ...................................................................................................... 96
Art. M.5 CORDONATE IN CALCESTRUZZO ........................................................... 96
CAPO N LAVORI DIVERSI .................................................................................. 96
Art. N.1 BARRIERE DI SICUREZZA ..................................................................... 96
Art. N.2 SEGNALETICA ..................................................................................... 99
CAPO O NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.................... 102
Art. O.1 55 PREMESSA ................................................................................... 102
Art. O.2 NORME GENERALI.............................................................................. 103
Art. O.3 MOVIMENTO DI MATERIA - SCAVI E RILEVATI ....................................... 103
Art. O.4 MURATURE IN GENERE E CONGLOMERATI CEMENTIZI ........................... 106
Art. O.5 CASSEFORMI .................................................................................... 107
Art. O.6 ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. ........................................................ 107
Art. 0.7 MANUFATTI IN ACCIAIO ...................................................................... 107
Art. O.8 SOVRASTRUTTURA STRADALE (MASSICCIATA) ..................................... 108
Art. O.8 BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO E PARAPETTI METALLICI............... 109
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Art. O.9 SEGNALETICA ................................................................................... 110
Art. O.10 DEMOLIZIONI .................................................................................. 111
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CAPITOLATO D’APPALTO
CAPO A - Descrizione dell’intervento e designazione delle diverse
categorie di lavori
ART. A.1: OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione delle seguenti opere:
“OPERE DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE, ambientale e
montana” come meglio specificato nei seguenti documenti progettuali:
TAV A
Relazione generale
TAV B
Relazione specialistica
TAV C
Relazione Idrologica
TAV D
Schema di contratto e capitolato speciale d’ appalto
TAV E
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
TAV F
Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.LGS 09/04/2008, n. 81
TAV G
Quadro di incidenza della manodopera
TAV H
Computo metrico estimativo
TAV I
Quadro economico
TAV L
Computo metrico oneri sicurezza
TAV J
Cronoprogramma
TAV K
Elenco prezzi unitari
TAV Y
Lista offerta economica
TAVOLE GRAFICHE
TAV 01
Inquadramento Territoriale
TAV 02
Particolari Tracciato e Sezioni Stradali
approvati con delibera della Giunta Comunale n. ___ del _________.
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L’area di intervento rappresentata e definita nei disegni progettuali è ubicata nel Comune di
IGLESIAS riguarda il seguente tronco stradale:
PIA CA 04 - 2C CENTRO LATTIERO CASERARIO - IGLESIAS
Sviluppo lineare
N.
1
Intervento
Serra Perdosa - Barega
Lunghezza (m)
2270,00
ART. A.2: AMMONTARE DELL’APPALTO
L'ammontare a base d'asta dell'appalto è costituito dall'importo relativo all'esecuzione delle
lavorazioni, soggetto al ribasso d'asta, aumentato dell'importo relativo agli oneri per
l'attuazione delle misure per la sicurezza, quest'ultimo non soggetto a ribasso d'asta.
L'importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni, diminuito del ribasso percentuale
dell'offerta giudicata vincitrice applicato convenzionalmente anche all'intera quota di lavori da
eseguire in economia, aumentato degli oneri relativi all'attuazione delle misure per la sicurezza
costituisce l'importo a base del contratto d'appalto.
Salve le eccezioni previste dal presente capitolato, si intendono comprese nel valore
contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie,
occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche
prestazioni contrattuali.
A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere esemplificativo e non
esaustivo, le seguenti attività:
•
la formazione ed il mantenimento di cantieri idonei alla realizzazione dei lavori
oggetto dell'appalto;
•
il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
•
le attrezzature, le opere di accesso e quanto altro occorra alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;
•
i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui riceve in consegna i lavori fino al completamento, con
esito positivo, delle operazioni di collaudo gli alloggi degli operai;
•
gli oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di
danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali, salvo
diversamente specificato nel presente capitolato;
•
la custodia e la buona conservazione delle opere fino al completamento delle
operazioni di collaudo e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra
attività richiesta dal capitolato d'appalto.
Il valore contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresì l'onere
dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i mezzi d'opera, le
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infrastrutture provvisorie, e quant’altro occorra per l'esecuzione dei lavori contrattualmente
previsti nonché dei lavori oggetto delle varianti ai sensi di legge.
A) Importo relativo alle differenti categorie di lavoro.
Nel presente appalto sono comprese opere da compensarsi in forma mista, a corpo ed a
misura ai sensi del comma 4 dell’art. 53 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e in
economia.
L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo degli oneri per l'attuazione delle misure
per la sicurezza, ammonta presuntivamente a € 352.337,84, suddivisi per categorie di lavoro
in:
PIA CA 04 - 2C CENTRO LATTIERO CASERARIO - IGLESIAS
Determinazione base d'asta
Intervento
Importo Lavori
Serra Perdosa - Barega
€ 348.052,59
Importo oneri
sicurezza
€ 4.285,25
A - OPERE A CORPO – Importo Lavori soggetto a ribasso
Cat.
Descrizione e categorie di lavoro
Importo - €
OG3
Strade,
autostrade,
ponti,
viadotti,
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, piste aeroportuali e relative
opere complementari
€ 0,00
Totale opere a corpo
€ 0,00
B - OPERE A MISURA – Importo Lavori soggetto a ribasso
Cat.
Descrizione e categorie di lavoro
Importo - €
OG3
Strade,
autostrade,
ponti,
viadotti,
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, piste aeroportuali e relative
opere complementari
€ 348.052,59
Totale opere a misura
€ 348.052,59
La categoria OG3, riguardo il PROSPETTO CATEGORIE (prevalente, ricondotte, scorporate)
di cui al d.P.R. 207/2010 e successive modifiche, comprensive degli oneri di sicurezza,
costituisce CATEGORIA PREVALENTE.
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C - LAVORI IN ECONOMIA
Cat.
Descrizione e categorie di lavoro
Importo - €
Oneri suscettibili
di non esatta
valutazione da
compensarsi con
prezzi unitari
Strade,
autostrade,
ponti,
viadotti,
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, piste aeroportuali e relative
opere complementari
€ 0,00
Totale lavori in economia
€ 0,00
Le cifre dei precedenti quadri A, B e C si riferiscono a importi presuntivi delle diverse
categorie di lavori a corpo e a misura e in economia, soggetti a ribasso d’asta. Per le opere e
provviste da compensarsi a corpo, il prezzo convenuto è fisso e invariabile . Per le opere
appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno,
in rapporto alla quantità effettiva di opere eseguite secondo quanto stabilito dall’art. 53,
comma 4, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ferme restando le limitazioni dell’art.
132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L’entità effettiva delle quantità sopra
riportate sarà desunta a carico e rischio dell’appaltatore dagli elaborati di progetto all’atto
dell’offerta in sede di appalto.
D – Oneri per la sicurezza – Importo non soggetto a ribasso
Cat.
Descrizione e categorie di lavoro
Importo - €
OG3
Strade,
autostrade,
ponti,
viadotti,
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, piste aeroportuali e relative
opere complementari
€ 4.285,25
Totale opere a corpo
€ 4.285,25
La stima degli oneri per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, della prevenzione
degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori impiegati nel cantiere è oggetto di
specifico compenso. Tali oneri verranno compensati con le modalità previste all’articolo V.4 del
presente capitolato. In conformità a quanto disposto dall'art. 100, comma 5 del d.lgs. n.
81/2008, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte
dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi
pattuiti.
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Quadro riassuntivo
Id.
Descrizione e categorie di lavoro
Importo - €
A
IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (importo soggetto a
ribasso d’asta)
€ 348.052,59
B
ONERI PER LA SICUREZZA (importo non soggetto a ribasso d’asta)
AMMONTARE DELL’APPALTO
€ 4.285,25
€ 352.337,84
ART. A.3: DESIGNAZIONE DELLE DIFFERENTI CATEGORIE DI LAVORO.
La descrizione dei lavori che compongono l’insieme delle opere a corpo è illustrata
nell’apposito elaborato di progetto denominato elenco descrittivo delle opere a corpo. Le
quantità eventualmente indicate hanno valore esclusivamente in funzione dell’avanzamento
della contabilizzazione dei lavori, poiché la loro effettiva entità è desunta dall’appaltatore
attraverso gli elaborati tecnici di progetto. Per la parte dell’opera da eseguirsi a corpo che
all’atto esecutivo non ha subito alcuna variazione nelle sue linee generali, non potrà essere
invocata all’appaltatore una richiesta di maggiori compensi per lavorazioni più onerose, se le
stesse fossero comunque individuabili dai documenti contrattuali per dare l’opera
perfettamente realizzata secondo le migliori regole d’arte.
ART. A.4: OPERE IN ECONOMIA
Nei casi previsti dalla legge e dal precedente articolo A.2 del presente capitolato di appalto,
la direzione dei lavori potrà ordinare, senza che l’appaltatore possa farvi eccezione, che
vengano realizzati in economia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione e misura
coi prezzi contemplati nell’elenco prezzi unitari e per i quali - sia a causa della loro limitata
entità sia per l’eccezionalità della loro esecuzione - risulti difficoltoso o non conveniente
provvedere alla formazione di nuovi prezzi. Per l’esecuzione delle opere in economia,
l’appaltatore è tenuto a fornire, dietro semplice ordine verbale, in caso di urgenza, i materiali, i
mezzi d’opera e gli operai che gli fossero richiesti. Qualora egli non provveda con la necessaria
tempestività, l'Amministrazione comunale potrà senza formalità ricorrere all’esecuzione
d’ufficio, addebitandogli le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni del
contratto. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e
provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in
perfetto stato di funzionamento e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento. Saranno a carico dell’appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle
macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato. I mezzi di
trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
La contabilizzazione delle opere in economia verrà effettuata secondo le modalità di cui
all'articolo E.2 del presente capitolato nei limiti dell'importo di contratto convenzionalmente
determinato secondo quanto stabilito all'art. A.2 del presente capitolato.
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CAPO B – Disciplina del contratto
ART. B.1: RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI
All’esecuzione dei lavori disciplinati dal presente capitolato, si applicano le norme della
legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto da
esse non disciplinato, la normativa statale in vigore. Per normativa statale vigente è da
intendersi, oltre al Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., il d.P.R. 207/2010 e
s.m.i., il d.m. n. 145/00 per le parti non abrogate, le norme richiamate nel bando di gara e
nella lettera d’invito, nonché, le disposizioni di cui alla l. n. 2248/1865 allegato F e della l. n.
1/78 per le parti ancora in vigore.
Le facoltà e le attribuzioni delle disposizioni sopra indicate attribuite al Ministero dei LL.PP.
ed alla direzione dei lavori sono trasferite all'Amministrazione comunale ed al direttore dei
lavori da questa nominato.
ART. B.2: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se allo stesso non materialmente
allegati – oltre al bando di gara/lettera di invito ed agli atti deliberativi relativi all'appalto – il
presente capitolato speciale d’appalto, l’elenco dei prezzi unitari, gli elaborati grafici
progettuali, il cronoprogramma dei lavori redatto dall'appaltatore, i piani di sicurezza previsti
dalla normativa statale vigente, la dichiarazione relativa ai subappalti, gli ulteriori elaborati
individuati dal coordinatore del ciclo negli atti di gara.
In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti di cui sopra, si devono
osservare le seguenti priorità:
a) il contratto d'appalto;
b) il capitolato speciale d'appalto;
c) gli elaborati progettuali grafici;
d) gli altri elaborati progettuali.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici ed, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
− la legge regionale n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
− il d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
− la L. n. 2248/1865, allegato F., per quanto applicabile;
− il d.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
− il d.m. 145/00, per quanto applicabile
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ART.B.2bis: DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come
da apposito verbale sottoscritto con il responsabile unico del procedimento, consentono
l’immediata esecuzione dei lavori.
ART. B.3: AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE E STIPULAZIONE DEL
CONTRATTO - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione, l’approvazione e la stipulazione dei contratti pubblici avvengono sulla
base delle prescrizioni contenute nella legge regionale n. 5/2007 e successive modifiche ed
integrazioni.
L’aggiudicazione provvisoria avvenuta con il verbale di gara vincola direttamente
l’aggiudicatario, mentre l’Amministrazione comunale è vincolata solo in seguito al
provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dall’organo competente, entro la scadenza
del termine di validità della cauzione provvisoria.
Entro e non oltre i termini imposti con la comunicazione della avvenuta aggiudicazione
definitiva il soggetto aggiudicatario deve produrre al responsabile del Servizio Appalti del
Comune di Iglesias la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto completa
di garanzie cauzionali e assicurative. Nel caso in cui l'aggiudicatario, non adempia nel termine
predetto, l'amministrazione comunale incamera la cauzione provvisoria ed ha la facoltà di
interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.
La sottoscrizione del contratto deve avvenire al massimo entro 60 giorni dalla consegna
della predetta documentazione da parte dell'appaltatore.
Qualora l’aggiudicazione o la stipulazione del contratto non avvengano nei termini indicati,
l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previa la notifica all’amministrazione
comunale dell’intenzione di avvalersi di tale facoltà. In tal caso l'aggiudicatario ha diritto, oltre
al rimborso delle spese sostenute per addivenire alla stipula del contratto, alla restituzione
della cauzione provvisoria con esclusione di ogni altro compenso o indennizzo.
In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario l’amministrazione
procede all’escussione della cauzione.
Anche in pendenza della stipulazione del contratto o della sua approvazione, a norma di
legge, l’appaltatore resterà vincolato dal momento in cui con l’atto di aggiudicazione definitiva
viene accettata la sua offerta e l’Amministrazione comunale avrà il diritto di anticipare la
consegna dei lavori. In tal caso, l’appaltatore dovrà subito provvedere, anche in pendenza di
detta stipulazione ed approvazione, all’esecuzione delle opere e provviste che verranno
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ordinate dalla direzione dei lavori. Nel caso di mancata stipula o approvazione del contratto,
l’impresa ha diritto al pagamento dei lavori effettivamente eseguiti, ivi compresi quelli per
opere provvisionali, in base ai prezzi di aggiudicazione, a sensi dell’art. 11 del d.lgs. 163/2006
e s.m.i..
ART. B.4: CASI DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DISPOSTI
DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. Risoluzione del contratto per reati accertati
Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3,
della l. 1423/56 nonché agli articoli 10 ter, quater e quinques della L. n. 575/65 introdotti con
l'art. 20 della L. n. 645/82 come successivamente modificato e integrato, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi
dell'Amministrazione comunale, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul
lavoro, il coordinatore del ciclo valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione
del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.
1.bis Risoluzione del contratto per varianti.
La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verifichino le condizioni
previste dalla legge regionale n. 5/2007 e successive modifiche, per varianti in corso d’opera
che eccedano, rispettivamente, il quinto ed i tre decimi dell’importo originario del contratto.
2. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei
lavori, invia al Responsabile Unico del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata
dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono
essere accreditati all'appaltatore.
Su indicazione del coordinatore del Responsabile Unico del Procedimento formula la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione comunale su proposta del
Responsabile Unico del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.
Qualora, l'esecuzione dei lavori sia in grave ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto
alle previsioni del programma, il Responsabile Unico del Procedimento, su proposta del
direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute
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necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il
termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua
mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne
compila processo verbale da trasmettere al coordinatore del ciclo.
Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, l'Amministrazione
comunale, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del
contratto.
Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e delle norme
contenute nei piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’appaltatore o
del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
3. Provvedimenti seguenti la risoluzione dei contratti
Il Responsabile Unico del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di
consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che
devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
Qualora l’amministrazione non si fosse avvalsa della facoltà prevista dall’art. 140, comma
1, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., in sede di liquidazione finale dei lavori
dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in
relazione alla maggiore spesa sostenuta, per far eseguire d'ufficio ad altra impresa, ai sensi
dell'art. 138 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., tutte quelle opere
necessarie per garantire la messa in sicurezza del cantiere e delle opere già realizzate, e per
affidare ad altra impresa i rimanenti lavori.
4. Recesso dal contratto e valutazione del decimo
L'Amministrazione comunale ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto
previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre
al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare
netto dei lavori eseguiti.
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da
darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione comunale
prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione comunale a norma del primo
periodo del presente punto sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.
L'Amministrazione comunale può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non
siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa
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corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel
corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di
costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione
dell'Amministrazione comunale nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato
d'ufficio ed a sue spese.
ART. B.5: MORTE E FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di morte o di fallimento dell’appaltatore, si applicano le norme previste al riguardo
dall’art. 140 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. Qualora l’esecutore sia
un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una mandante
trova applicazione l’art. 37, commi 18 e 19, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e
s.m.i..
ART. B.6: DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei
lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un
professionista, gli uffici di società legalmente riconosciuta o gli uffici comunali.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal coordinatore del
ciclo, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o
di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio
eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.
ART. B.7: INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE E
SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO
L'Amministrazione comunale riconoscerà il soggetto che ha sottoscritto l’offerta come
soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a
saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute
dall'Amministrazione comunale, e a sottoscrivere ogni atto relativo al contratto di appalto.
L'autorizzazione alla sottoscrizione di offerte per contratti d'appalto dovrà essere
comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della camera di commercio e, nel
caso di Società , anche mediante appositi atti (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea,
certificato del competente Tribunale, procura notarile).
La cessazione o decadenza dall’incarico dei soggetti designati a riscuotere, ricevere o
quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di
legge, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione comunale.
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In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il
relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del
pagamento delle somme cedute.
Su istanza motivata e documentata dell'appaltatore l'Amministrazione comunale può
autorizzare la sostituzione dei soggetti incaricati a riscuotere, ricevere, quietanzare nonché
sottoscrivere i documenti contabili relativi al contratto.
In difetto delle indicazioni previste dal presente articolo nessuna responsabilità può
attribuirsi alla stazione stessa per pagamenti a soggetti non autorizzati a riscuotere.
ART. B.8: RESPONSABILITA’ TECNICA DELL’APPALTATORE RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE – DIRETTORE TECNICO E
DIRETTORE DI CANTIERE
L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle
buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all’epoca della loro
realizzazione: la presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le
disposizioni da loro impartite, l’approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si
intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Amministrazione comunale e non
diminuiscono la responsabilità dell’appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla
consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggiore termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del
c. c. e di cui alla l. 1086/71e successive modifiche, in particolare il D.P.R. 380/2001.
L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con
rappresentanza, ai sensi dell’art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e
morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Nel caso in
cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del
presente articolo all’appaltatore s’intende sostituito il legale rappresentante della medesima
società. Nel caso di aggiudicazione del contratto d’appalto ai soggetti di cui all’art. 34 comma 1
lett. b), c), d), e), f), del d. lgs. 163/2006, e successive modifiche , ai fini del presente articolo
l’appaltatore s’intende il legale rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'Amministrazione
comunale che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione lavori; il Responsabile
Unico del Procedimento verifica la regolarità dei documenti prodotti e la conseguente
accettabilità.
L'appaltatore deve notificare all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio dei lavori, il
nominativo dei soggetti ai quali è stato affidato l'incarico di direzione tecnica, ed ai quali
competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei
lavori oggetto del presente appalto.
All'appaltatore, inoltre, incombe l'obbligo di preporre alla direzione del cantiere un tecnico,
di nominare un assistente responsabile che seguirà continuamente sul posto i lavori, di
nominare eventualmente il responsabile del controllo della qualità.
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L'appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, la
conduzione del cantiere e l'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano
operativo di sicurezza. In caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da
esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
La nomina dei Tecnici sopraindicati dovrà essere comunicata per iscritto
all'Amministrazione comunale e alla direzione dei lavori entro trenta giorni dalla stipula del
contratto e comunque prima della consegna dei lavori. Tale personale deve garantire la
continua reperibilità.
In particolare, compete esclusivamente all’appaltatore ogni responsabilità per quanto
riguarda:
- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del
cantiere;
- le opere provvisionali, i ponteggi, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le
demolizioni, le previdenze antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro ed ogni altro
provvedimento per salvaguardare l’incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del
traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di
soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.
L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati all'imperizia o dalla negligenza dei
tecnici sopraindicati e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per malafede o
la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Il direttore tecnico ha l'obbligo di vigilare sull’osservanza dei piani di cui all’art. 100 del
d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche nonché del piano sostitutivo di cui all’art.131, comma
2, lettera c), del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull’appaltatore,
restando l'Amministrazione comunale, nonché il personale preposto alla direzione dei lavori,
sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.
L'Amministrazione comunale, con atto del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro
può imporre all'appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, qualora
ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o
al suo rappresentante.
Il Responsabile Unico del Procedimento su motivata indicazione del direttore dei lavori ha il
diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di allontanare il direttore di cantiere e il
personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, particolarmente in
ordine:
- al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene;
- all'effettuazione dei rilievi e tracciati;
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- all'impiego di materiali idonei;
- all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda
l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
- al rispetto delle norme di progetto, e di capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei
calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e
prefabbricati in genere, dei reinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.
ART. B.9: ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini
di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal Responsabile
Unico del procedimento o dal direttore dei lavori nei limiti delle rispettive competenze
desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di lavori
pubblici.
E' fatta salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi
prescritti.
Sono a carico esclusivo dell’appaltatore:
- tutte le spese e le tasse - nessuna esclusa - inerenti e conseguenti alla stipulazione del
contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria;
- la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico, ivi comprese le relative eventuali
variazioni nel corso dell’esecuzione del contratto per indennità di cava, per licenze temporanee
di passi carrabili.
L'Amministrazione comunale si riserva
sopraindicati, richiedendo all’appaltatore il
occorrenti.
di provvedere direttamente ai pagamenti
preventivo deposito delle somme all’uopo
Qualora un deposito preventivo non sia stato costituito e l’appaltatore non provveda a
rimborsare le spese sostenute entro dieci giorni dalla richiesta per i titoli sopra elencati,
dall'Amministrazione comunale potrà trattenere l’importo sui pagamenti in corso o rivalersi
sulla cauzione definitiva, fermo l’obbligo dell’appaltatore di reintegrare immediatamente la
stessa.
Oltre agli oneri specificati nei differenti articoli del presente capitolato, saranno a carico
dell’appaltatore:
1. l’adozione di tutte le iniziative atte a rispettare le prescrizioni del d.lgs. n. 81/2008 e
successive modifiche.
2. l’esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze, prove e assaggi che
verranno ordinati dalla direzione dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in relazione a quanto prescritto per l’accettazione dei materiali.
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3. la denuncia, prima del loro inizio, con le modalità stabilite dall’art. 65 D.P.R. 380/2001,
delle opere in cls. armato, normale e precompresso e a struttura metallica, presso il
competente ufficio.
4. la richiesta, ove prevista, delle omologazioni degli impianti presso l'I.S.P.E.S.L.
5. l'esecuzione dei collaudi strutturali e dei collaudi tecnici, o di ogni altra prova, relativi a
impianti, tubazioni o manufatti di qualsiasi tipo e natura, la predisposizione della relativa
documentazione e l'inoltro delle richieste di omologazione o di approvazione ove
espressamente richieste per legge.
6. la predisposizione, al termine dei lavori, di tutti i disegni esecutivi corrispondenti
all'effettivo stato dei lavori eseguiti.
7. il mantenimento, fino alla data di ultimazione delle operazioni di collaudo, degli scoli
delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati di accesso al cantiere e
adiacenti alle opere da eseguire.
8. la pulizia , con il personale necessario, dei locali in costruzione e in corso di ultimazione.
9. il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento
in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all’interno del cantiere, o a piè
d’opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione e
alla perfetta custodia, dei materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto e
provviste o eseguite da altre ditte per conto dell’Amministrazione comunale; i danni che per
cause dipendenti dall’appaltatore o per sua negligenza, fossero causati ai materiali forniti o ai
lavori eseguiti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’appaltatore.
10.i rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non sia aderente
alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e
dimensione dell’impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale,
salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.
Il pagamento degli onorari dovuti ai professionisti incaricati dell'esecuzione del collaudo
statico e del collaudo degli impianti è a carico dell'appaltatore; qualora egli non vi provvedesse
l'Amministrazione comunale esegue i predetti pagamenti ed il relativo importo viene prelevato
dalle rate di acconto o dalla rata di saldo dovute all'impresa.
L’appaltatore è responsabile, nei confronti dell’Amministrazione comunale, dell’osservanza
delle norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’appaltatore dalla
responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti
dell’Amministrazione comunale.
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ART. B.10: PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE E ANTIMAFIA PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI
L'appaltatore e' obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni dell’art. 118 del Decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e
successive integrazioni e modificazioni, delle Direttive CEE in merito, nonché di tutte le leggi e
disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori in vigore.
In particolare, prima della consegna lavori, l’appaltatore deve:
1) presentare all'Amministrazione comunale, tramite il Responsabile Unico del
Procedimento e alla direzione lavori le posizioni assicurative degli operatori che saranno
impiegati in cantiere;
2) comunicare alla direzione lavori e all'Amministrazione comunale ai sensi del precedente
articolo B.8 del presente capitolato d'appalto il nominativo dei tecnici abilitati che assumeranno
il ruolo di direttore tecnico responsabile, di assistente di cantiere, di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'eventuale responsabile del controllo
della qualità);
3) trasmettere all'Amministrazione comunale e alla direzione lavori l’indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavori dipendenti, ed il certificato unico di regolarità contributiva ;
Il piano di sicurezza e di coordinamento è redatto dall'Amministrazione comunale ai sensi
dell’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., forma parte integrante del contratto di appalto ai
sensi dell’art. 31 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
l'appaltatore consegna all'Amministrazione comunale le eventuali proposte integrative del
piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza per quanto attiene ogni
singolo intervento, le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio al
piano di sicurezza e coordinamento che forma parte integrante del contratto di appalto.
L’appaltatore è tenuto ad adottare quanto previsto dal piano di sicurezza e di
coordinamento e dal piano operativo di sicurezza ed il direttore tecnico di cantiere di cui all'art.
B.8 del presente capitolato vigila sull'osservanza delle misure di sicurezza contenute nei
predetti piani.
Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, nominato dall’amministrazione comunale,
durante la realizzazione dell’opera, verifica l’attuazione di quanto previsto nei piani di
sicurezza, propone, in caso di gravi inosservanze, alla direzione dei lavori ed
all'Amministrazione comunale la sospensione dei lavori, l’allontanamento dei lavoratori e delle
imprese dal cantiere e la risoluzione del contratto; sospende in caso di pericolo grave ed
imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore della sicurezza degli
avvenuti adeguamenti effettuati dall’impresa appaltatrice.
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Copia del piano di sicurezza e di coordinamento dovrà essere messa a disposizione
dall’appaltatore ai rappresentanti per la sicurezza dell’impresa e dei suoi eventuali
subappaltatori prima dell’inizio dei lavori.
L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori dovrà fornire all'Amministrazione comunale una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, con la quale si impegna ad
applicare le misure di sicurezza previste dai piani e di rendere edotti lavoratori addetti dei
possibili rischi e delle manovre di sicurezza da adottare specificatamente in relazione alle
modalità di allestimento del cantiere, alla modalità di esecuzione dei lavori e dell'utilizzo dei
mezzi di protezione individuale in relazione al rischio specifico; tale dichiarazione dovrà
riportare le firme del direttore tecnico di cantiere, dell'assistente responsabile di cantiere, del
responsabile del Servizio di prevenzione e protezione del Piano di Sicurezza e il visto del
direttore dei lavori.
Solo dopo la trasmissione della dichiarazione di cui sopra, redatta nelle forme e nei modi
prescritti, sarà consentita la consegna dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo non venga
rispettato, il coordinatore del ciclo non procede alla consegna dei lavori ed impone
all'appaltatore di ottemperare entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta
giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente il quale, propone all'organo competente la
risoluzione del contratto. Nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del
relativo contratto la presentazione della predetta dichiarazione deve avvenire non oltre venti
giorni continui e di calendario dalla data di consegna dei lavori. Nel caso in cui l'appaltatore
non rispetti tale obbligo, il coordinatore del ciclo provvede agli adempimenti di cui sopra.
ART. B.11: TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L'appaltatore deve:
− applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti
impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai
contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigenti nella regione durante
il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile
della Regione;
− rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori, dei
cottimisti e dei prestatori d’opera a questi assimilati, nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto, cottimo o subcontratto.
Il suddetto obbligo vincola l'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia
aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui e' titolare e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Se l'appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri
Enti Pubblici, egli è inoltre soggetto all'osservanza del precitato 'obbligo per tutto il tempo in
cui fruisce del beneficio, previsto dall'art. 36 della L. n. 300/70.
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L'appaltatore deve altresì' osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi e delle
leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, e assistenza,
libertà' e dignità' dei lavoratori.
Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti
dei soci.
L'appaltatore deve fornire la previsione della dimensione numerica richiesta per la
determinazione delle rappresentanze sindacali ai fini dell'applicazione della L. n. 300/70
calcolata sulla base del programma di lavoro con riferimento al complessivo numero dei
dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori presenti contemporaneamente nel cantiere,
secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva, nel quadro delle disposizioni sulle
rappresentanze sindacali.
A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto
progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e, se l'appaltatore trascura alcuni degli
adempimenti in materia prescritti, vi provvederà l'Amministrazione comunale con il fondo
formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore. Dell’emissione di
ogni certificato di pagamento e fino all’attivazione del sistema di certificazione sulla base del
documento unico il Responsabile Unico del Procedimento provvede a dare comunicazione per
iscritto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo
l’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non
abbiano comunicato all’amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine
di trenta giorni dalla richiesta del Responsabile Unico del Procedimento.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
l’appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e
motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione
comunale può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
I pagamenti di cui sopra fatti dall’Amministrazione comunale sono provati dalle quietanze
predisposte a cura del coordinatore del ciclo e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il coordinatore
del ciclo provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
ART. B.12: PRESCRIZIONI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE NEL
CANTIERE E L’ESECUZIONE DELLE OPERE
1. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
L’appaltatore dovrà provvedere, prima di iniziare i lavori, al tracciamento planimetrico delle
opere progettate ed a porre i necessari capisaldi atti a garantire una sicura guida per
l’esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto.
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L’Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di
qualunque natura, sospendere o rallentare i lavori, ne sottrarsi all’osservanza delle prescrizioni
contrattuali e degli ordini del direttore dei lavori.
Per le assistenze edili al montaggio, da parte di altre imprese, di apparecchiature
elettromeccaniche, l’appaltatore dovrà mettere a disposizione, nelle giornate ordinate dalla
direzione lavori, tutto il personale ed i mezzi necessari.
Nell’esecuzione dei lavori l’appaltatore dovrà adottare mezzi idonei e precauzioni atte ad
evitare danni a persone e cose, ferma restando la sua completa responsabilità penale e civile.
L'appaltatore e' comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi inerenti:
1. la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere; la delimitazione del cantiere con una solida recinzione, nonché la pulizia e la
manutenzione dello stesso, la sistemazione e la manutenzione delle sue strade in modo da
rendere sicuri il transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
2. l’installazione, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di apposita tabella di
dimensioni non inferiori a m 1 x 2 (larghezza per altezza), collocata in posizione ben visibile
indicata dal direttore dei lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per le opere con
rilevante sviluppo dimensionale, il numero di tabelle dovrà essere adeguato all’estensione del
cantiere. Tanto le tabelle quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali
di sufficiente robustezza e decoro; la tabella dovrà recare, impresse a colori indelebili, le
diciture indicate nello schema tipo fornito dall’Amministrazione comunale, con le opportune
modifiche e integrazioni, da apportare, se necessario, in relazione alla peculiarità delle singole
opere. In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l’aggiornamento dei
dati per comunicazioni al pubblico in merito all’andamento dei lavori. In particolare dovranno
essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con
illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa e
l’ultimazione dei lavori, al termine dei lavori la tabella dovrà essere rimossa; in difetto di
rimozione, provvederà l’amministrazione comunale, deducendo le spese dal credito residuo
dell’impresa;
3. l’approvvigionamento e la distribuzione in cantiere dell’energia elettrica e dell’acqua
potabile necessarie senza compenso a parte;
4. la tutela e la conservazione, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in
esso esistenti, comprese le opere ed i materiali eventualmente consegnati all’appaltatore
dall’Amministrazione;
5. la costruzione (entro il recinto del cantiere, nei siti che saranno indicati dalla direzione
dei lavori), la manutenzione e il funzionamento di idonei locali ad uso ufficio per il personale di
direzione e assistenza dei lavori, arredati, illuminati e riscaldati;
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6. la fornitura di cartelli di avviso e di fari di illuminazione notturna, nei punti prescritti, e di
quanto sarà necessario per l’incolumità degli addetti ai lavori e di terzi;
7. la garanzia dell’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite
o in costruzione, alle persone di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto
dell’Amministrazione comunale, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l’uso parziale o
totale, da parte di dette imprese, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione
dei lavori. In tali casi l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso al di fuori dei noli previsti
dal contratto che l’Amministrazione comunale intenderà eseguire direttamente o a mezzo di
altre ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione comunale, l’appaltatore non potrà
pretendere alcun ulteriore compenso.
2. Orario e organizzazione del lavoro
Nell’esecuzione delle opere l’appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell’arte, alle
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti (in modo particolare si richiamano le leggi
relative all’esecuzione delle opere in calcestruzzo semplice ed armato ed alle condotte), alle
prescrizioni del presente capitolato, nonché, agli ordini della direzione lavori.
L’appaltatore dovrà sottoporre alla direzione lavori, per l’approvazione, il programma di
esecuzione delle opere illustrante anche i luoghi in cui intende concentrare i mezzi d’opera ed i
depositi dei materiali.
L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far
osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte
con il contratto.
L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario
giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva
comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà
qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso
l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori
ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni
eccezionali, su autorizzazione del coordinatore del ciclo né da ordine scritto all'appaltatore, il
quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro delle maggiori spese.
Le opere in trincea o comunque all'aperto verranno eseguite durante l'orario normale, salvo
che:
− esse siano espressamente richieste dalla direzione dei lavori, per motivi di necessità e di
urgenza;
− che l'impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla direzione dei lavori, onde poter
ultimare i lavori nel termine stabilito.
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Nel primo caso oltre alle spese di illuminazione che fossero occorse per l'esecuzione del
lavoro notturno, verranno riconosciute all'appaltatore, in aggiunta al prezzo delle opere
stabilito dall'elenco, le somme relative alle maggiorazioni per ore di lavoro festivo e
straordinario effettivamente prestato.
Nessun particolare compenso sarà invece riconosciuto all'appaltatore qualora le opere siano
eseguite al di fuori del normale orario di lavoro dietro sua richiesta; in questa ipotesi, gli
saranno addebitate le maggiori spese di sorveglianza e direzione lavori.
Per le opere in galleria l'appaltatore é invece espressamente tenuto, senza alcun compenso
accessorio rispetto ai prezzi d'elenco a proseguire ininterrottamente i lavori, avvicendando le
prescritte squadre di operai nel rispetto dei contratti di lavoro.
Qualora ciò non avvenisse per sua mancanza, non gli saranno riconosciute le spese di
qualsiasi natura che fossero necessarie per la conservazione delle opere eseguite e per la
protezione dei lavori e gli saranno addebitate tutte le maggiori spese che l'Amministrazione
comunale avesse in conseguenza a sostenere.
3. Provvista dei materiali
I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non
provocare il ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori.
Se gli atti contrattuali disciplinanti le caratteristiche tecniche e l’approvvigionamento dei
materiali non contengono specifica indicazione, l’appaltatore è libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di
tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei
prezzi pattuiti.
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei
lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. In tal
caso, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi
dell'art.III.4 del presente capitolato.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali,
l’appaltatore non può cambiarli senza l’autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti
l’espressa approvazione del coordinatore del ciclo. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti
gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a piè d’opera, compresa ogni eventuale
spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi
mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
A richiesta dell’amministrazione l’appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente
siano state poste a suo carico, e di avere pagato le indennità per le occupazioni temporanee o
per i danni arrecati.
4. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
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I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d’appalto, essere della
migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del
direttore dei lavori, o, in caso di controversia, da parte del coordinatore del ciclo di
realizzazione del lavoro. A tal fine l'appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori prima
dell'esecuzione di ogni opera o manufatto e dell'installazione di ogni apparecchiatura la
"vendor list" e i relativi certificati di qualità, nonché i campioni di tutti i materiali che debbono
essere installati. Per ciascuno dei materiali verrà data formale approvazione scritta senza la
quale l'installazione degli stessi non si intende approvata e pertanto contabilizzabile.
L'appaltatore qualora non ottemperasse a tale prescrizione si dovrà fare carico di tutti gli oneri
per la rimozione dei materiali e delle forniture non accettate.
L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione
nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle condizioni del contratto o
qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità. In tal caso
l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori,
l'Amministrazione comunale può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo,
a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione
eseguita d'ufficio.
Le prescrizioni precedenti non pregiudicano i diritti dell'Amministrazione comunale in sede
di collaudo.
Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione comunale, l'appaltatore che, nel proprio
interesse o di sua iniziativa, abbia impiegato materiali di dimensioni, consistenza e qualità
superiori a quelle prescritte nel capitolato o che abbiano comportato una lavorazione più
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilità è redatta come se i materiali
avessero le dimensioni, la qualità e le caratteristiche tecniche, stabiliti dal contratto. Nel caso
sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, l’impiego di materiali di
dimensioni, consistenza e qualità inferiori a quelle prescritte nel contratto ovvero che
comportino una minor lavorazione, il direttore dei lavori, sentito il coordinatore del ciclo di
realizzazione del lavoro, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio alcuno, opera una
adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, fatto salvo l'esame ed il giudizio
definitivo in sede di collaudo.
Gli accertamenti e le prove di laboratorio obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
presente capitolato d'appalto sono disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico dell'Amministrazione comunale, ove queste non siano
espressamente ricomprese e compensate nelle voci di elenco prezzi. Per le stesse prove la
direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito
verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso
riferimento a tale verbale.
La direzione lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal presente capitolato d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire
l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
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Quando materiali e manufatti verranno forniti in tutto o in parte dall'Amministrazione
comunale l’appaltatore, dietro preavviso di almeno 5 giorni, dovrà mettere a disposizione, nei
giorni stabiliti, personale e mezzi d’opera, idonei per la presa in consegna, lo scarico ed il
deposito dei materiali nei depositi concordati con la direzione lavori; da quel momento
l’appaltatore sarà unico responsabile della buona conservazione di quanto avuto in consegna.
ART. B.13: PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE DIFETTI DI COSTRUZIONE
L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, le opere che il direttore dei
lavori o il collaudatore accertano eseguiti in difformità rispetto alle specifiche contrattuali e
comunque alla perfetta regola d'arte o che dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano
rilevato difetti o inadeguatezze.
Sulla opposizione dell'appaltatore si procede secondo le modalità di cui al capo G del
presente capitolato. Fatta salva l’ipotesi di accordo bonario ai sensi dell’art. G.2.
L’appaltatore è comunque tenuto ad ottemperare all’ordine di demolizione ricevuto. In caso
contrario si procede alla demolizione ed al rifacimento dei lavori a cura e spese dell'appaltatore
stesso.
Qualora il direttore dei lavori o il collaudatore presumano l'esistenza di difetti di
costruzione, ne riferiscono al coordinatore del ciclo, il quale può ordinare le necessarie
verifiche.
Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle verifiche sono a carico
dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto a rimborso di tali spese. Laddove il
risultato delle verifiche comporti la demolizione o il rifacimento delle opere demolite e dimostri
che non dipendono da errori o difetti imputabili all'appaltatore, quest'ultimo ha diritto ad un
equo indennizzo.
A fronte di ulteriori inadempienze dell’appaltatore, l'Amministrazione comunale procede
all’escussione delle cauzioni ed a quanto applicabile dalla vigente normativa statale. A partire
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fino alla data del collaudo finale, l’appaltatore
è obbligato alla manutenzione gratuita di tutte le opere eseguite e quindi a sostituire i materiali
che non si mostrassero rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le
degradazioni che si verificassero, anche se risultassero dipendenti dall’uso, purché corretto,
delle opere.
Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali determina l'accettazione, con i
conseguenti effetti di cui all'art. 1669 del c. c.
Il collaudo con esito positivo delle altre opere civili, nonché della componente impiantistica,
determina l'avvio del periodo di garanzia anche per gli effetti di cui agli articoli 1667 e 1668,
del c.c.
Il trascorrere di quest'ultimo, senza
l'accettazione delle opere.
la
contestazione di
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inconvenienti, determina
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L'accettazione è in ogni caso subordinata all'esito positivo del collaudo amministrativo.
ART. B.14: RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE IN CANTIERE;
DIREZIONE DEI LAVORI - COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI
LAVORI; ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI
La rappresentanza dell’Amministrazione comunale presso il cantiere è delegata all'Ufficio di
direzione dei lavori ed al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, con i rispettivi compiti di
emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni. In particolare di controllare la perfetta
osservanza, da parte dell’appaltatore, di tutte le clausole contenute nel presente capitolato , di
curare che l’esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d’arte, per quanto attiene le
attribuzioni della direzione lavori, di verificare tramite opportune azioni di coordinamento e
controllo l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e
nel piano operativo di sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti
nell’esecuzione delle opere, di organizzare tra questi la cooperazione ed il coordinamento delle
attività e la reciproca informazione, di verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi
tra le parti sociali al fine del miglioramento della sicurezza in cantiere, di segnalare
all'Amministrazione comunale le inosservanze degli obblighi e delle misure generali di tutela
previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte delle
imprese e dei lavoratori autonomi per quanto concerne l’attività del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori.
I compiti e le funzioni della direzione lavori e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
sono rispettivamente definite dall’art. 92 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Le persone all’uopo indicate dalla direzione lavori ed il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere, al fine di poter effettuare tutti i controlli
che riterranno opportuni.
La presenza del personale della direzione dei lavori, i controlli e le verifiche dallo stesso
eseguiti, non liberano l’appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona
riuscita delle opere ed alla loro corrispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'osservanza
delle norme antinfortunistiche, dei regolamenti e delle norme vigenti o che saranno emanati
nel corso dei lavori.
Parimenti ogni intervento dell’Amministrazione comunale, della direzione dei lavori o del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori non potrà essere invocato come causa di interferenza
nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di
utilizzazione dei mezzi di opera, macchinari e materiali; a tale funzione si intende e rimane
solo ed esclusivamente preposto l’appaltatore che ne sarà responsabile.
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori e del coordinatore
dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di
contratto, capitolato e del piano di sicurezza e coordinamento.
L'appaltatore, o i suoi rappresentanti di cui all'art. B.8 del presente capitolato, non
potranno rifiutarsi di ritirare, con firma della copia per ricevuta, gli ordini di servizio e
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qualunque comunicazione scritta della direzione dei lavori inerente i lavori stessi. Il personale
dell’impresa non potrà rifiutarsi con l’ordine del coordinatore della sicurezza di sospendere in
caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del
coordinatore per la sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’impresa.
L’appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio
anche quando eccezionalmente si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più
luoghi contemporaneamente, sotto pena dell’esecuzione d’ufficio, con addebito della maggiore
spesa che l'Amministrazione comunale avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
Resta comunque fermo il diritto dell’appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che
ritenesse opportune in merito agli ordini impartiti.
L’appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all’Ufficio della direzione dei lavori, o
dell'Amministrazione comunale, nei giorni o nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni
sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per
sottoscrivere quei documenti contabili che l’impresa è tenuta a firmare.
CAPO C - Esecuzione dei lavori - Condizioni generali
ART. C.1: GARANZIE
Si applicano, ove compatibili con la disciplina regionale, le disposizioni della normativa
statale in materia e, in particolare, degli articoli 75, 113 e 129 del Decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163 e s.m.i..
A) Norme generali
A carico dell’appaltatore sono previste le garanzie di seguito esplicitate. Le garanzie
previste possono costituirsi secondo le modalità di legge;
In caso di fideiussione l’istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
− di aver preso visione dei documenti di gara e di tutti gli atti in essa richiamati;
− di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957, I, C.C.; − di rinunciare al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
− di garantire l'operatività della fideiussione o della polizza assicurativa entro 15 giorni a
semplice richiesta dell'Amministrazione comunale;
− di obbligarsi a versare direttamente alla committente, a prima richiesta, senza eccezioni
o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dal Comune;
− di considerare valida la fideiussione fino alla sottoscrizione del contratto se trattasi di
cauzione provvisoria, oppure fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale,
se trattasi di cauzione definitiva.
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Nel caso di versamento in contanti o tramite titoli del debito pubblico, il versamento deve
essere effettuato presso la Tesoreria del Comune. Il valore nominale dei titoli sarà quello
segnalato dal Comune stesso alla Tesoreria. Le quietanze potranno essere ottenute solo a
fronte della presentazione del bando e/o della lettera d’invito.
Qualora venissero usati assegni circolari gli stessi, se di importo inferiore 12.500 €, devono
essere intestati alla ditta concorrente, essere sottoscritti sul retro per girata e non riportare la
clausola di non trasferibilità; se di importo superiore a 12.500 € devono necessariamente
essere intestati al Comune e devono recare la clausola di non trasferibilità.
Non sono ammessi assegni bancari.
Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità ovvero della
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema si
applicano le agevolazioni di legge.
B) Cauzione provvisoria
L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici deve essere
corredata da una cauzione del 2% dell'importo a base di gara, al lordo degli oneri per la
sicurezza ed al netto di I.V.A., da prestare in una delle modalità di cui precedente punto A,
corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al seguente punto C
qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
Il Comune ha il diritto di incamerare la cauzione nelle ipotesi previste dal bando di gara, in
quelle di cui all'art. B.3 del presente capitolato, nonché qualora l’aggiudicatario si rifiuti di
stipulare il contratto entro 15 giorni dalla data fissata o non costituisca la garanzia fideiussoria
definitiva.
Il documento comprovante il deposito cauzionale o la garanzia fideiussoria deve essere
presentato unitamente all’offerta e deve avere validità per almeno per centottanta giorni dalla
scadenza del termine di ricezione dell’offerta.
La cauzione prestata dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto e quella prestata dai soggetti non aggiudicatari entro 30 giorni
dalla data dell’aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del termine di validità dell’offerta.
Il concorrente è tenuto, in sede di offerta, ad indicare il nominativo e le generalità della
persona autorizzata dal legale rappresentante della Ditta a ritirare la cauzione provvisoria.
Negli stessi termini il fideiussore è liberato automaticamente dagli obblighi assunti verso il
Comune.
C) Cauzione definitiva
L’appaltatore deve costituire, secondo le modalità di cui al precedente punto A, una
cauzione a garanzia degli oneri e danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento del
contratto.
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La cauzione definitiva sarà eguale al 10% dell’importo di appalto stipulato in contratto (IVA
esclusa). In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il
ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità di legge.
modifiche.
La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere
trasmesso al Comune prima della data fissata per la stipulazione del contratto.
La mancata presentazione comporta la revoca dell’affidamento e l’incameramento della
cauzione provvisoria di cui al precedente punto B). La cauzione definitiva viene prestata a
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto e da
eventuali contratti di subappalto o cottimo e del risarcimento dei danni conseguenti
all'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggiore danno e cessa di avere effetto solo dalla data di accettazione delle
opere,
ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che
l'Amministrazione abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.
Resta convenuto che anche quando, a seguito dell’accettazione definitiva delle opere nulla
osti nei riguardi del Comune alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare, in
tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la rata di saldo
dovuta all’appaltatore non sia, a giudizio del Comune, all’uopo sufficiente.
L'Amministrazione comunale ha il diritto di rivalersi della cauzione per l'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento
dei lavori nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni
appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
L'amministrazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Qualora la cauzione
provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria essa può essere trasferita a far parte della
cauzione definitiva, riducendo di uguale ammontare il versamento necessario.
D) Assicurazioni
Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è
richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore.
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Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio
dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà
condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento.
La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a:
- danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto
e a impianti o opere esistenti 50.000,00;
- danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione
eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o
dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto;
- responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali
civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei
quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante
l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale
pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 € ed un massimo
di 5.000.000 di €;
- gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto.
La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al
diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto,
coperti da polizze assicurative con analoga clausola.
La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle
operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi novanta giorni dalla data di
ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo,
abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.
E) Fideiussioni
L'erogazione della rata di saldo al termine delle operazioni di collaudo e nelle more
dell'approvazione del relativo certificato può essere concessa previa costituzione da parte
dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria di importo pari alla rata di saldo.
ART. C.2 SUBAPPALTO
Tutte le lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del
contraente, nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni di seguito specificate.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente ed alle altre categorie di lavori sono
subappaltabili ed affidabili in cottimo nella misura complessiva massima del 30%, compresa
l'incidenza dei noli a caldo, dell'importo delle lavorazioni direttamente identificate nella
categoria prevalente e nelle altre categorie. (Il bando di gara o la lettera di invito definiscono
le percentuali di quote subappaltabili delle suddette lavorazioni, in misura eventualmente
diversificata) .
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I lavori delle categorie diverse dalla prevalente e da quelle relative a lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica possono essere subappaltate
o affidate in cottimo nella loro totalità.
II lavori appartenenti a categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, ai sensi del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e successive modifiche, devono essere obbligatoriamente
subappaltati, qualora l’appaltatore non possegga i requisiti di qualificazione necessari per la
loro esecuzione.
L’affidamento in subappalto od in cottimo di lavorazioni d’importo inferiore a 15.000 € non
è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione a condizione che l’affidatario
del subappalto o del cottimo risulti iscritto nel registro delle imprese per attività inerenti
all’oggetto dei lavori, che il medesimo produca attestazione di regolarità contributiva e che
siano apportate dall'appaltatore le necessarie integrazioni ai piani della sicurezza. In tale
ipotesi, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, l'appaltatore è tenuto a
comunicare all'Amministrazione il nominativo del subappaltore o del cottimista, l’importo dei
lavori e l’oggetto del lavoro e, contestualmente, a trasmettere alla stessa idonea
documentazione attestante la sussistenza delle condizioni legittimanti di cui al precedente
periodo;
l'Amministrazione, anche sulla base della documentazione esibita, può esprimere motivato
diniego all'affidamento in subappalto o in cottimo.
L’affidamento dei lavori in subappalto od in cottimo di lavorazioni d’importo pari o superiore
a 15.000 € è subordinato alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato, con dichiarazione prodotta prima della sottoscrizione del
contratto ed allegata al medesimo, i lavori o le parti di lavoro che intende subappaltare o
concedere in cottimo;
b) che l’appaltatore provveda ad inoltrare al coordinatore del ciclo la richiesta di
autorizzazione e la bozza di contratto almeno trenta giorni prima della data prevista per l’inizio
della prestazione del subappaltatore o cottimista ;
c) che il contratto di subappalto o cottimo contenga riferimenti espliciti alle prescrizioni
normative e contrattuali dei lavori oggetto
del subappalto o cottimo, con particolare riferimento alla qualità, ai tempi e alle misure per
la sicurezza dei lavoratori, nonché allo svolgimento dell’attività di controllo da parte
dell’appaltatore; d) che l’appaltatore sia in grado di dimostrare al soggetto appaltante la
disponibilità di sistemi e di strutture di supervisione, di supporto e di controllo dell’attività del
subappaltatore o cottimista, idonei al soddisfacimento del contenuto del contratto principale in
relazione alle specifiche tipologie dei lavori oggetto di subappalto o cottimo;
e) che il subappaltatore o cottimista sia in possesso dei richiesti requisiti di qualificazione
per l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto o cottimo;
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f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o cottimista, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, ovvero una
delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
g) che l’appaltatore provveda, almeno venti giorni prima della data prevista per l’inizio della
prestazione del subappaltatore o cottimista, alla consegna di copia autentica del contratto di
subappalto o cottimo al Responsabile Unico del Procedimento, corredata della dichiarazione di
regolarità contributiva e della dichiarazione di eventuali forme di collegamento o controllo di
cui all’art.2359 del c.c.
h) che l’appaltatore garantisca l’adempimento, da parte di tutti i subappaltatori o cottimisti,
degli obblighi ai quali gli stessi sono tenuti in materia di osservanza integrale del trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore in
vigore, in materia di denuncia e versamenti contributivi e di adempimenti per la sicurezza.
L’amministrazione, accertate le condizioni previste, provvede a rilasciare l’autorizzazione
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi, inutilmente i quali, l’autorizzazione si intende
concessa. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi.
Sono considerati subappalto, e perciò soggiacciono alla disciplina dettata dal presente
articolo, i contratti aventi ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali i
noli a caldo e le forniture con posa in opera se singolarmente di importo superiore al 2%
dell’importo complessivo dei lavori affidati o comunque di importo superiore a 100.000,00 € e
qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50%
dell’importo del contratto da affidare.
In caso di variante in corso d’opera l’indicazione dei lavori o delle opere da subappaltare o
concedere in cottimo dovrà avvenire all’atto dell’affidamento della variante stessa.
Ai sensi dell’art. 21 l. 646/82 e successive modifiche, è vietato all’appaltatore concedere in
subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, le opere appaltate, a meno di autorizzazione scritta
da parte della Amministrazione comunale, sotto pena di denuncia all’Autorità giudiziaria per i
provvedimenti di competenza, ed è data facoltà all’Amministrazione comunale di chiedere la
risoluzione del contratto di appalto. In tale caso l’appaltatore è il solo ed unico responsabile dei
lavori subappaltati.
L’affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta inoltre i seguenti obblighi a
carico dell’appaltatore:
a) la trasmissione all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori previsti dal contratto di
subappalto, della documentazione relativa alle imprese subappaltatrici e comprovante da parte
di queste l’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e
infortunistici, nonché la copia del piano operativo di sicurezza relativo ai lavori oggetto di
subappalto;
b) la presentazione periodica all’Amministrazione della copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti agli organi previsti dalle contrattazioni collettive
relativi alle imprese subappaltatrici;
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c) la consegna all’Amministrazione della documentazione atta a consentire la verifica circa il
rispetto dei contratti di subappalto autorizzati e il corretto accesso al cantiere da parte di
persone
autorizzate.
L’appaltatore
dovrà
pertanto
informare
preventivamente
l’Amministrazione della necessità di consentire l’ingresso nell’area di lavoro di personale
estraneo alla propria struttura organizzativa od a quella dei subappaltatori autorizzati.
Se durante l’esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, l’amministrazione comunale
stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore o il cottimista è incompetente o
indesiderabile, l’appaltatore al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere
immediatamente misure per l’annullamento del relativo subappalto o cottimo e per il
conseguente allontanamento del contraente.
E’ vietato all’appaltatore, ai sensi dell’art. 118 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163
e s.m.i., sotto pena di immediata rescissione del contratto per colpa dell’appaltatore
medesimo, far eseguire a terzi le opere o i lavori affidati in subappalto.
L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di
ulteriore subappalto ad eccezione dei contratti aventi ad oggetto la posa in opera delle
seguenti tipologie di opere specializzate:
− l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti pneumatici, di impianti
di antintrusione;
− l'installazione, gestione e la manutenzione di impianti trasportatori,ascensori, scale
mobili, di sollevamento e di trasporto.
In tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi
di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui alla legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modifiche.
Per tutti i sub-contratti non costituenti subappalto stipulati per l'esecuzione dell'appalto ed
aventi ad oggetto, prestazioni da eseguirsi in cantiere, è fatto obbligo all'appaltatore di
comunicare all'amministrazione comunale, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e
l'oggetto della prestazione affidata.
L’amministrazione corrisponde direttamente all’appaltatore l’importo dei lavori eseguiti dal
subappaltatore
o
dal
cottimista.
In
tale
caso
l’appaltatore
deve
trasmettere
all’amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
In caso di mancato pagamento del subappaltatore o cottimista, comprovato dall’omessa
trasmissione da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate entro il termine e con le
modalità di cui al precedente capoverso, l’amministrazione, in occasione dei pagamenti
successivi alla riscontrata omissione e per tutta la durata del subcontratto, provvede al
pagamento diretto al subappaltatore o cottimista, che ne faccia richiesta, dell’importo dei lavori
dagli stessi eseguiti, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d’appalto,
diminuito dell’eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o cottimo. La richiesta del
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subappaltatore o cottimista deve essere supportata e corredata da idonea documentazione
contabile vistata dal direttore dei lavori per conformità al registro di contabilità.
L’appaltatore ed il subappaltatore o il cottimista, all’atto della richiesta dell’autorizzazione,
possono convenire che l’amministrazione provveda a corrispondere direttamente al
subappaltatore o cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti; a tal fine, è onere
dell'appaltatore:
1. indicare dettagliatamente nella domanda di autorizzazione le lavorazioni che intende
subappaltare;
2. comunicare all’Amministrazione, ad ogni stato di avanzamento lavori, l’importo dei lavori
eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista;
3. corredare la comunicazione di cui al precedente punto di apposita documentazione
contabile, sottoscritta dal subappaltatore o dal cottimista e vistata dal direttore dei lavori per
conformità al registro di contabilità.
La comunicazione e l'unita documentazione contabile devono essere trasmesse
all'Amministrazione entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del registro di contabilità. In
caso di inosservanza del precitato termine, l’Amministrazione provvederà a sospendere la
liquidazione di quanto dovuto all’appaltatore, senza che ciò costituisca motivo di
riconoscimento di interessi legali e di mora per ritardata emissione del titolo di spesa.
La decorrenza dei termini relativi ai pagamenti riprenderà con l’avvenuta presentazione
della prescritta documentazione ad opera dell’appaltatore.
Le prestazioni oggetto del subappalto o del cottimo devono essere fatturate dal
subappaltatore o cottimista all'appaltatore.
L’appaltatore è comunque, di fronte all’Amministrazione comunale, il solo ed unico
responsabile dei lavori subappaltati.
ART. C.3: VARIAZIONI AI LAVORI APPALTATI
1. Variazioni ai lavori
Le variazioni o addizioni ai lavori assunti sono regolamentate dall’art. 132 del D. lgs. n.
163/2006 e successive modifiche.
L'appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai
lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali che non siano state disposte e
preventivamente approvate dall’Amministrazione comunale secondo le modalità stabilite
dall’art. 132 del d. lgs. n. 163/2006, successive modifiche e relativo regolamento d’attuazione.
Nei casi di urgenti ragioni di sicurezza per l'incolumità di persone o cose, il direttore dei lavori
può ordinare per iscritto, dandone contestuale comunicazione al Responsabile Unico del
Procedimento, l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi della vigente normativa statale sui
lavori pubblici. Tali variazioni sono strettamente limitate alle misure indispensabili per far
cessare lo stato di pericolo.
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La violazione del divieto di apportare modifiche comporta l’obbligo da parte dell’appaltatore
di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, senza poter vantare alcun compenso,
rimborso e indennizzo per i lavori medesimi, salvo che i lavori stessi non possano essere
accettati in sede di collaudo secondo le procedure previste all’art. F.1.8 del presente capitolato.
Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno
dei motivi indicati all’art. 132 del d. lgs. 163/2006 e successive modifiche accertati dal
Responsabile Unico del Procedimento. L’appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni
approvate dall'Amministrazione comunale, in conformità all’art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e
successive modifiche e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la
natura delle opere comprese nell'appalto. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove
per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla
determinazione di nuovi prezzi secondo le modalità fissate dall’art. C.4 del presente capitolato,
ovvero si procederà in economia con operai, mezzi d’opera e provviste forniti all’appaltatore a
richiesta della direzione dei lavori.
Per quanto riguarda le varianti di cui all’art. 132 comma 1 lett. a, b, c e d del d. lgs. n.
163/2006 e successive modifiche , gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal direttore dei
lavori, previa l’osservanza degli adempimenti prescritti dal citato art. 132 d. lgs n. 163/2006 e
successive modifiche .
Per quanto riguarda la varianti di cui all’art. 132, comma 1, lett. e), del d. lgs. n. 163/2006
e successive modifiche si applica quanto previsto dall’art. 132 commi 2.
Gli interventi di cui all’art. 132, comma 3, del D. LGS. N. 163/2006, e successive modifiche
ed integrazioni, ad eccezione di quelli per risolvere aspetti di dettaglio, sono disposti tramite
ordine scritto dal direttore dei lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento e dal dirigente
competente, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e previo l’espletamento delle
relative procedure di approvazione.
Per le sole ipotesi previste all'articolo 132 del d. lgs. n. 163/2006 e successive modifiche,
l'Amministrazione comunale durante l'esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni
del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in
più o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che per ciò spetti indennità alcuna
all'appaltatore, salvo i casi in cui limiti alla possibilità di variazione siano esplicitamente stabiliti
dall’art. 132 del d. lgs. n. 163/2006 e successive modifiche .
L’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto originario, salva l’eventuale applicazione di nuovi prezzi secondo le procedure di cui
all’art. III.4 del presente capitolato.
Se le varianti, nei casi previsti al punto precedente, superano tale limite, il Responsabile
Unico del Procedimento – fatto salvo quanto previsto dall’art . 132, comma 4 del d. lgs. n.
163/2006 e successive modifiche – ne dà comunicazione all’appaltatore che, nel termine di 10
giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei
lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione
l’Amministrazione comunale deve comunicare all’appaltatore le proprie determinazioni. Qualora
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l’appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile Unico del
Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto originario. Analogamente se l’Amministrazione comunale non comunica
le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate
dall’appaltatore.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma
risultante dal contratto originario, aumentato dall'importo degli atti aggiuntivi per varianti già
intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio
eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'art. 240 del Decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163 e s.m.i.. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi
dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 163/2006 e successive modifiche.
Nel calcolo di cui sopra non sono tenuti in conto gli aumenti rispetto alle previsioni
contrattuali delle opere relative alle fondazioni.
Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo
totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma 1,
lettera e), del d. lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, l'appaltatore può chiedere un equo
compenso per la parte eccedente.
Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto
dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni
comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni di cui all'art. A.2.A del
presente capitolato d'appalto, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico
all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto
dell'importo dell'appalto. A tal fine si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della
quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo
per la parte che supera tale limite.
In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma
riconosciuta dall'Amministrazione comunale, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la
relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del d. lgs. n. 163/2006 e
successive modifiche , l'amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura
inferiore rispetto a quanto previsto nel capitolato d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo
di contratto, come determinato ai sensi del presente articolo e senza che nulla spetti
all'appaltatore a titolo di indennizzo.
L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente
comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto
dell'importo contrattuale.
2. Variazioni dovute ad errori o omissioni progettuali.
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto od in parte, la
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il
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quinto dell’importo originario del contratto, la stazione appaltante può procedere alla
risoluzione del contratto, in conformità all'art. 132, comma 4 del d. lgs. n. 163/2006 e
successive modifiche, con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore
originario.
In tale caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto
originario.
Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell’appaltatore, e la variante derivi
da errori o omissioni progettuali imputabili all’appaltatore stesso, sono suo totale carico l’onere
della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di
ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dall’amministrazione comunale.
Ai fini di quanto sopra si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
ed urbanistica-edilizia vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle comuni
norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
ART. C.4: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI
NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO
Qualora si rendesse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal
contratto regolamentato dal presente capitolato o adoperare materiali di specie diversa o
proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali si valuteranno:
a) desumendoli dall'elenco prezzi;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando non sia possibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
regolare analisi.
Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti vigenti alla data di formulazione dell'offerta.
I nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e
l'appaltatore ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento.
Ove comportassero maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico,
essi saranno approvati dall'Amministrazione comunale su proposta del Responsabile Unico del
Procedimento prima di essere ammessi alla contabilità dei lavori.
Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applicherà il disposto di
cui all'articolo E.6 del presente capitolato d'appalto.
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Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Amministrazione
comunale può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali
sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva
riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente capitolato d'appalto, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.
ART. C.5: DANNI
Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose
nell’esecuzione dell’appalto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei
lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale,
all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori
necessari per l'occorrente riparazione valutata ai prezzi di contratto o secondo nuovi prezzi
definiti nei termini stabiliti all’articolo C.4 del presente capitolato.
Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì
riconosciuti all’appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non
ancora posti in opera, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature
ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d’opera. L’onere per il ripristino di
opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore,
indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o
rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba
rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti.
In caso di piena, i danni prodotti ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano
ancora contabilizzati sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in
contraddittorio con la direzione lavori. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la
dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova più idonei ammessi dalla legge, ad
eccezione di quella testimoniale.
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ART. C.6: PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI
DEMOLIZIONE
L'Amministrazione comunale, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si
riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte
o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per
l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.
L’appaltatore dovrà pertanto consegnarli all'Amministrazione comunale che rimborserà le
spese incontrate per la loro conservazione e per le eventuali speciali operazioni che fossero
state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’incolumità ed il diligente recupero.
Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve darne
immediata partecipazione alla direzione dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi
modo senza il preventivo permesso del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro su
proposta della direzione lavori e conforme autorizzazione dell’organo competente.
I materiali provenienti da scavi e demolizioni restano in proprietà dell'Amministrazione
comunale. L'appaltatore non può appropriarsene indebitamente ma deve trasportarli e
regolarmente accatastarli nel luogo stabilito nel capitolato, ovvero trasportarli a discarica,
intendendosi di ciò compensato con i prezzi contrattuali.
Quando, a giudizio della direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, l'appaltatore deve
trasportarli e regolarmente accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione dei
lavori stessa, in attesa del loro reimpiego, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
Qualora siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito nel capitolato stesso deve
essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella
determinazione dei prezzi.
CAPO D - Esecuzione dei lavori - Modalità di esecuzione dei lavori
ART. D.1: ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l’appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più
conveniente per consegnarli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a
giudizio della direzione lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi dell’Amministrazione secondo il programma di cui all’ art. C.2 del presente capitolato.
L’Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di prefiggere all’Imprenditore i lavori
che debbono essere incominciati e di stabilire l’esecuzione di una determinata opera entro un
congruo termine perentorio o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà
più conveniente specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere ed
alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
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Nell’esecuzione delle opere l’appaltatore si atterrà sempre alle prescrizioni che gli verranno
impartite dalla direzione lavori e non si accrediteranno all’impresa né le opere da essa eseguite
di proprio arbitrio che non fossero corrispondenti alle prescrizioni della direzione dei lavori
stessa, né quelle eseguite irregolarmente per le quali si applicheranno le disposizioni di cui
all'art. b.12.3 del presente capitolato.
ART. D.2: PROGRAMMA E PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L'appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione comunale e alla direzione lavori un
dettagliato programma e piano per l'esecuzione dei lavori, prima della consegna dei lavori
secondo le indicazioni prescritte dal direttore dei lavori.
Il programma ed il piano di esecuzione dei lavori dovranno altresì essere riassunti in un
programma grafico illustrante l'avanzamento cronologico mensile dei lavori.
L'appaltatore dovrà con periodicità trimestrale presentare relazioni dettagliate sul grado di
avanzamento lavori, sulla manodopera e sulle attrezzature presenti in cantiere.
Il programma approvato dalla Direzione Lavori, mentre non vincola l'Amministrazione
comunale che potrà ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, avrà valore di impegno
contrattuale per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini previsti dal
programma dei lavori originario di appalto.
Il programma concordato con la direzione lavori ha carattere esecutivo e deve essere
scrupolosamente rispettato dall'appaltatore.
Tale programma, tuttavia, anche se approvato dalla direzione dei lavori, non sarà
vincolante per l'Amministrazione comunale che si riserva il diritto di indicare all'appaltatore le
località ove debbano essere a preferenza incominciati i lavori e concentrati i mezzi d'opera, a
seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto anche in corso d'opera, dal
pubblico vantaggio.
Di norma se si tratta di lavori da eseguire su strade pubbliche, l'appaltatore dovrà disporre
affinché, in luogo di aumentare i cantieri in attività, sia intensificato il lavoro su pochi, cosi da
ridurre al minimo possibile le interruzioni ed i disguidi nella viabilità.
Ogni termine definito e' imperativo e comporta per l'appaltatore l'obbligo di fare i lavori
considerati nel termine indicato ed alle date risultanti dal programma, senza che sia necessario
emettere ordine di servizio particolare per ogni opera elementare o categoria di lavoro.
L'appaltatore dovrà avvisare la direzione lavori di ogni eventuale possibilità di ritardo
nell'avanzamento relativo all'esecuzione di ogni singola opera elementare o categoria di lavoro,
al fine di consentire lo studio delle conseguenze e dei rimedi.
Lo sviluppo effettivo dei lavori dovrà essere tale da tenere conto che non verranno
concesse proroghe e sospensioni per rallentamenti o soste, imputabili ad andamento
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stagionale sfavorevole, essendo tali rallentamenti o soste già computati nel tempo contrattuale
assegnato, in quanto nello stesso e' compresa l'incidenza delle normali previsioni di andamento
stagionale sfavorevole, ivi comprese le condizioni di morbida stagionale.
ART. D.3: CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
A) Termine per la consegna
Dopo la stipula del contratto, o in caso di urgenza, una volta intervenuta l’esecutività del
provvedimento di aggiudicazione definitiva, il coordinatore del ciclo autorizza il direttore dei
lavori a consegnare i lavori. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data
di stipulazione del contratto.
Prima della consegna dei lavori, l’appaltatore è tenuto a consegnare alla direzione lavori i
seguenti documenti:
a) il programma ed il piano di esecuzione delle opere ed in particolare lo schema logistico e
di organizzazione del cantiere, con l'indicazione dei nominativi delle persone di cui all'art. B.8
del presente capitolato;
b) le eventuali certificazioni delle attrezzature previste per le mobilitazioni;
c) le autorizzazioni connesse con l'esecuzione delle opere la cui richiesta rientri nella sfera
degli obblighi dell'appaltatore.
Tali documenti sono verificati a cura della direzione lavori e da questa presentati al
coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro.
L’approvazione dei documenti da parte di quest’ultimo costituisce condizione essenziale per
procedere alla consegna dei lavori.
Solo dopo la trasmissione dei documenti o atti prescritti dagli articoli B.8, B.10, C.1, D.2 e
dal presente articolo, redatti nelle forme e nei modi prescritti, sarà consentita la consegna dei
lavori. Nel caso in cui tali obblighi non vengano rispettati, il coordinatore del ciclo non autorizza
la consegna dei lavori ed impone all’appaltatore di ottemperare a tali obblighi entro un termine
perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso
inutilmente tale periodo l’Amministrazione comunale ha facoltà di procedere alla risoluzione del
contratto o in sua assenza alla revoca dell’aggiudicazione.
Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi
per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e
dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani,
profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla
consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a
cura dell'Amministrazione comunale.
In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto
predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di
mancata stipula del contratto.
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Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si
riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
La consegna deve risultare da un verbale esteso in concorso con l'appaltatore nella forma
stabilita alla lettera B) del presente articolo; a tale verbale deve essere allegata la
documentazione di cui sopra. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il
compimento dei lavori stabilito in giorni continui di calendario. Il giorno della consegna dei
lavori viene conteggiato nel computo del tempo impiegato per l’esecuzione dei lavori.
A consegna intervenuta l'appaltatore deve provvedere alla mobilitazione del cantiere.
L'avvenuta mobilitazione e la sua conformità al disposto del capitolato sono certificate dalla
direzione lavori e comunicata al coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro. Tale
approvazione consente l'avvio dell'esecuzione del lavoro. L'inizio lavori si intende avvenuto a
mobilitazione completata e cioè quando:
− il cantiere è stato installato; − sono state ottenute le autorizzazioni necessarie all'avvio
dei lavori;
− sono presenti in cantiere le attrezzature per le attività del primo bimestre (o di altri
periodi ritenuti congrui dalla D.L.).
Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, il
coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, assegna un termine perentorio non superiore
a giorni 10. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della
prima convocazione. Trascorso inutilmente il termine assegnato dal direttore dei lavori,
l'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, incamerando la cauzione
definitiva.
Se la consegna non avviene nel termine stabilito per cause imputabili all'Amministrazione
comunale, l'appaltatore può formulare esplicita formale richiesta di recedere dal contratto. Nel
caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso da parte
dell'Amministrazione comunale delle spese contrattuali nonché delle altre spese da lui
effettivamente sostenute, in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali:
1,00% per la parte dell'importo fino a € 258.228,45,
0,50% per l'eccedenza fino a € 1.549.370,70,
0,20% per la parte eccedente € 1.549.370,70.
Nel caso di appalto integrato, l’appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del
progetto esecutivo nell’importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso
offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo all’Amministrazione
comunale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
l'appaltatore ha diritto ad un compenso a titolo di risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo
pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera
prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di
notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme
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espressamente previste in questo capoverso nessun altro compenso o indennizzo spetta
all’appaltatore.
La richiesta di pagamento, degli importi dovuti all'accoglimento dell'istanza di recesso, deve
essere inoltrata a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.
La richiesta di pagamento degli importi spettanti all'appaltatore, dovuti al ritardo nella
consegna delle opere ed al non accoglimento dell'istanza di recesso deve essere formulata, a
pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da
confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'art.
G.1 del presente capitolato.
La facoltà dell'Amministrazione comunale di non accogliere l'istanza di recesso
dell’appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal punto precedente, qualora
il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall'Amministrazione comunale per
ragioni che non siano da attribuire a cause di forza maggiore, ivi comprese le avversità
climatiche, la sospensione non può, nel complesso, durare oltre 60 giorni. Trascorso
inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
B) Processo verbale di consegna
Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: le condizioni e circostanze
speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di
misura, i collocamenti di sagome e capisaldi, le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera
concessi all’appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno
uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale
del materiale estratto, la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da
persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la
prosecuzione dei lavori.
Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera,
occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte
integrante del processo verbale di consegna.
Qualora la consegna sia eseguita in via d’urgenza il processo verbale indica a quali
materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in
relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del
contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e
dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un
esemplare del verbale di consegna è inviato al coordinatore del ciclo, che ne rilascia copia
conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.
E' ammessa la consegna dei lavori in più tempi con successivi verbali di consegna parziale
sui quali dovranno essere riportate le cause che, per la natura, l'importanza dei lavori o
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dell’opera ovvero per una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili richiedono la
consegna parziale dei lavori. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti
già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di
consegna parziale.
In caso di consegna parziale l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli
immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di
indisponibilità si applica la disciplina dell’articolo D.4 del presente capitolato.
C) Differenze riscontrate all'atto della consegna
Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori
all’effettivo stato dei luoghi.
Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si
procede alla consegna, il direttore dei lavori redige apposito verbale di constatazione e ne
riferisce immediatamente al coordinatore del ciclo, indicando le cause e l'importanza delle
differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto
esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare. Qualora
l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei
luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna
con le modalità e con gli effetti di cui all’articolo G.1 del presente capitolato
D) Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro
Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore
dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare
la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve
assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
Qualora l’appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di
consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di
due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all’appaltatore
subentrante. Qualora l’appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si
procede con le modalità indicate al punto A) del presente articolo.
ART. D.4: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE
1. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di 71 giorni naturali consecutivi con
decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dalla
data riportata nell'ultimo dei verbali di consegna.
2. Sospensioni e ripresa dei lavori
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Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccedenti la previsione di
andamento sfavorevole od altre simili circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che
i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, ne ordina la sospensione
indicandone le ragioni e l’imputabilità con riferimento al verbale di consegna.
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinarono la necessità di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma
1, lettere a), b), c), d) del d. lgs. 163/2006 e successive modifiche, queste ultime due qualora
dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno
comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta a
redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza
delle modifiche da introdurre al progetto.
L'appaltatore ove ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori senza che l'Amministrazione comunale abbia disposto la ripresa dei
lavori stessi, può diffidare per iscritto il coordinatore del ciclo a dare le necessarie disposizioni
al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida di cui in
precedenza é la condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei
lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Fuori dei casi sopra contemplati, il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro può, per
ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di
tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi
complessivi. Il coordinatore del ciclo determina il momento in cui sono venute meno le ragioni
di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.
Qualora la sospensione superi i predetti limiti l'appaltatore può richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennità; se l'Amministrazione comunale si oppone allo scioglimento,
l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti.
E' fatto salvo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in
cantiere.
Salvo quanto sopra stabilito, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non
spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a causa attribuibili all'appaltatore la
durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei
lavori.
Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante,
compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei
lavori. Il verbale deve essere inoltrato al coordinatore del ciclo entro cinque giorni dalla data
della sua redazione.
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Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la
cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano
essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di
tempo non superiori a trenta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della
mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie
disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente
necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute
a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al coordinatore del
ciclo nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il
nuovo termine contrattuale. Qualora l'appaltatore ritardi, in assenza di giustificato motivo, la
ripresa dei lavori di oltre dieci giorni dalla data del relativo verbale, si applica nei confronti
dello stesso, per ogni giorno di ritardo successivo al decimo, una penale pecuniaria pari al 50%
del valore di quella prevista nell'art. IV.5 del presente capitolato. Ove successivamente alla
consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad
un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto fra
l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei
lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte
a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l’appaltatore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo G.1
del presente capitolato.
L'appaltatore non può sospendere i lavori se non per cause di forza maggiore.
Le sospensioni disposte ad iniziativa dell’appaltatore così come l'abbandono del cantiere da
parte del medesimo danno luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 136 del
Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. relativo alla risoluzione del contratto per
grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo.
3. Sospensioni illegittime
Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause
diverse da quelle stabilite dal precedente punto del presente articolo sono considerate
illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante
illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
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da
sospensione
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a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono
determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista nella formulazione
delle voci di elenco prezzi, variabile tra il 13 ed il 15 % a seconda della tipologia dei lavori,
rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di
impresa nella misura pari agli interessi moratori come fissati ogni anno con decreto del
Ministro competente in materia di lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione computati sulla percentuale di cui alla precedente lettera a)
rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti
rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera
accertati dal direttore dei lavori ai sensi del precedente punto 2 del presente articolo;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati
dalle vigenti norme fiscali.
Al di fuori delle voci elencate nel presente articolo sono ammesse a risarcimento ulteriori
voci solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
4. Proroghe
L'appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine fissato, può chiedere, esclusivamente prima della scadenza del termine, con
domanda motivata che deve essere formulata almeno 30 giorni prima della data di conclusione
dei lavori, una sola proroga che verrà esaminata dal Responsabile Unico del Procedimento,
sentito il direttore dei lavori. La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal coordinatore
del ciclo entro 30 giorni dal suo ricevimento.
Non saranno comunque concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi
espressamente contemplati dal presente capitolato e per imprevedibili circostanze di effettiva
forza maggiore. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere
all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Amministrazione
comunale.
Agli effetti del diritto di richiedere la proroga summenzionata ai termini contrattuali di
esecuzione, le giornate di sciopero saranno riconosciute come tali se almeno il 50% delle
maestranze addette al cantiere (considerando tale il solo personale alle dirette dipendenze
dell’impresa) si astiene dal lavoro, considerando la presenza media riscontrata nei 15 giorni
precedenti, quale registrata sul giornale dei lavori. Le astensioni dal lavoro di durata inferiore a
5 ore non saranno prese in considerazione in nessun caso.
ART. D.5: PENALE IN CASO DI RITARDO
Per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la consegna delle opere ultimate
l’appaltatore soggiacerà ad una penale pecuniaria pari all’uno per mille del valore del contratto.
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Il valore complessivo della suddetta non potrà in ogni caso superare il 10% del valore di
contratto; il raggiungimento di tale limite ovvero il raggiungimento di un ritardo pari o
superiore a quello concesso per la realizzazione dei lavori costituisce grave inadempimento alle
obbligazioni di contratto.
La penale è applicata fin dalla scadenza del termine di ultimazione su tutti i successivi stati
di avanzamento e sul conto finale.
E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della
penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si
riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse
dell'Amministrazione comunale. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi
o indennizzi all'appaltatore.
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione comunale su proposta
del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori ed il collaudatore, ove
nominato.
ART. D.6: ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - AVVISO AI
CREDITORI
1 Ultimazione dei lavori
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per
iscritto al direttore dei lavori, il quale procederà dandone congruo preavviso scritto, alle
necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato attestante
l'ultimazione dei lavori se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute.
I termini stabiliti per il collaudo decorreranno dalla data dell'attestazione di ultimazione dei
lavori, lo stato finale dei lavori verrà redatto dopo la consegna da parte del direttore dei lavori
al coordinatore del ciclo della relazione dettagliata contenente l'attestazione dell'ultimazione
lavori.
Il conto finale dovrà essere redatto dal direttore dei lavori nei 30 giorni successivi alla
consegna dell'attestazione di ultimazione dei lavori.
L'opera e' da considerarsi ultimata, agli effetti del tempo utile, anche se essa e' mancante
di qualche modesto dettaglio o particolare secondario, purché' le rifiniture accessorie mancanti
non ne alterino la completa struttura funzionale. In tal caso il certificato di cui al primo
capoverso del presente articolo riporta il termine non superiore ai 60 giorni entro il quale
devono essere completate le rifiniture accessorie. Il mancato rispetto di questo termine
comporta l’inefficacia del certificato e la redazione di un nuovo certificato che attesti l’avvenuto
completamento delle lavorazioni. Il direttore dei lavori potrà sospendere la decorrenza indicata
per cause di forza maggiore, condizioni meteorologiche avverse e nell’esclusivo interesse
dell’Amministrazione. Il termine per la redazione del conto finale decorrerà dall'ultimazione
delle predette rifiniture accessorie.
Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per
imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo
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prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i
lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi.
Solamente dopo la constatazione dell’accettabilità' delle opere si redigerà' il verbale
attestante il loro compimento.
Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale,
l'Amministrazione comunale potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'appaltatore,
per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire, direttamente o
indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.
2 Conto finale
Il coordinatore del ciclo, esaminati i documenti trasmessi dal direttore dei lavori a corredo
del certificato di ultimazione dei lavori invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto
finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni.
L'appaltatore all'atto della firma non può iscrivere domande, per oggetto o per importo,
diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve
confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia
intervenuto l'accordo bonario di cui all'art. G.2.1 del presente capitolato, eventualmente
aggiornandone l'importo.
Qualora l'appaltatore non firmasse il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo
sottoscrivesse senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto
finale si intende come da lui definitivamente accettato e le riserve abbandonate.
3 Avviso ai creditori
Ricevuta l'attestazione di ultimazione lavori il coordinatore del ciclo provvede a richiedere la
pubblicazione, presso i comuni nel territorio in cui si sono eseguiti i lavori e all’Albo
dell’Amministrazione comunale, dell'avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti
verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei
lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti
e la relativa documentazione.
Trascorso questo termine i Sindaci trasmettono al Responsabile Unico del Procedimento i
risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami
eventualmente presentati.
Il Responsabile Unico del Procedimento invita quindi l'impresa a soddisfare i crediti da lui
riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti, aggiungendo il suo parere in
merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Il collaudatore, nel certificato di collaudo si esprime in merito all'eventuale riconoscimento
di ciascun titolo di credito per il quale non è avvenuta la tacitazione. Dalla rata di saldo verrà
trattenuto un importo corrispondente al credito per il quale non è avvenuta la tacitazione,
senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito alla trattenuta, in attesa che
l’Autorità competente ne disponga la liquidazione al legittimo creditore.
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CAPO E - Esecuzione dei lavori - Norme per la contabilità dei lavori
ART. E.1: DOCUMENTI CONTABILI E PER LA TENUTA DELLA
CONTABILITA’
Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare dal Titolo IX
del D.P.R. 207/2010 per quanto concerne i documenti amministrativi e contabili e le modalità
per la loro tenuta.
E’ consentita la redazione dei documenti amministrativi e contabili mediante programmi
informatici.
ART. E.2: NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI
I prezzi in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori
e le somministrazioni appaltati risultano dall’elenco prezzi; essi sono comprensivi di utile e
spese generali e includono inoltre:
− per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, imposta di consumo, cali, perdite,
sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto di
lavoro; − per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili
del mestiere e accessori di ogni specie, nonché le quote per assicurazioni sociali, infortuni,
benefici, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per l’illuminazione dei cantieri
di lavoro;
− per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e i mezzi d’opera pronti al loro
uso, completi di accessori, ecc., tutto come sopra;
− per i lavori a misura e a corpo: tutte le spese per mezzi d’opera; assicurazioni di ogni
specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di
passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d’opera
provvisionali nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc., e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo,
anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli di capitolato e nell’elenco dei prezzi.
Il fatto che un’opera o una provvista sia contemplata nell’elenco prezzi non comporta
l’obbligo per l'Amministrazione comunale di darne ordinazione all’appaltatore.
OPERE A CORPO
Per le opere previste a corpo, il prezzo stabilito è fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alla
qualità di dette opere (art. 53, comma 4, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e
s.m.i.).
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I lavori a corpo saranno contabilizzati a libretto, indicando le percentuali di quanto verrà
eseguito e accertato, separatamente per ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo.
Ogni indicazione richiamerà le precedenti, in modo da evitare errori. Le quantità saranno
desunte da calcoli sommari, basati, se necessario, su appositi rilievi geometrici o attraverso un
riscontro fornito dal computo metrico estimativo dal quale tali quantità sono state individuate.
Tale computo non fa parte della documentazione contrattuale.
OPERE A MISURA
Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più,
quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite (art. 53, comma 4, del Decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.).
Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro
metodo. L’appaltatore dovrà, nei tempi opportuni, chiedere alla direzione dei lavori di misurare
in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero
più accertare, come pure di procedere alla misura e al peso di tutto ciò che dovesse essere
misurato e pesato prima della posa in opera, rimanendo convenuto che, se per difetto di
ricognizioni fatte a tempo debito alcune quantità non fossero state accertate, l’appaltatore
dovrà accettare la valutazione fatta dalla direzione dei lavori e sottostare a tutte le spese e i
danni che gliene potessero derivare.
OPERE IN ECONOMIA
I compensi per le opere eseguite in economia sono anch’essi soggetti al ribasso d’asta ad
eccezione dei prezzi elementari per la manodopera, i quali verranno inseriti in contabilità al
lordo del ribasso d'asta.
L’appaltatore dovrà, in tempo opportuno, richiedere alla direzione lavori di valutare in
contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più
accertare, rimanendo convenuto che se alcune quantità non fossero accertate per difetto di
ricognizione fatta a tempo debito, l’appaltatore dovrà accettare la valutazione della direzione
lavori e sottostare a tutte le spese e danni che a lei potessero derivare dalla tardiva
ricognizione.
ART. E.3: ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare gli articoli 140,
141 e 142 del D.P.R. 207/2010.
1. Anticipazione
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della L. 27 febbraio 2015 n. 11, è prevista
l’anticipazione del prezzo contrattuale disposta dall’art. 26-ter della L. 9 agosto 2013 n.98.
Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, in
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deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara
d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10%
dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 8 della L. 27 febbraio 2015 n. 11 l'anticipazione è
elevata al 20% per la gare bandite fino al 31 dicembre 2015.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti.
Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all’esecutore, entro
quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del
procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista dalle norme
vigenti.
2. Pagamenti in acconto
Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, su richiesta di quest'ultimo,
in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo
dell’appalto, nel corso dei lavori, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d’asta e delle
prescritte ritenute di cui all’articolo B.11 del presente capitolato, raggiunga almeno la cifra
minima di un quinto dell’importo dei lavori a base d’asta, comprensivo degli oneri per
la sicurezza (€ 70.467,57). Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dal
dirigente competente, su proposta motivata del Responsabile Unico del Procedimento, in
situazioni eccezionali e particolari, quali prolungate sospensioni per cause non dipendenti
dall’impresa, riduzione entità dei lavori ecc. Nessun pagamento può essere effettuato
all’appaltatore prima della stipulazione del contratto.
I pagamenti, verranno effettuati in base ai certificati dai quali risulti che l’importo dei lavori
contabilizzati al netto del ribasso o aumento d’asta e degli acconti già corrisposti, non sia
inferiore per ciascuna rata all’importo suddetto. I certificati di pagamento delle rate di acconto
sono emessi dal Dirigente competente sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità,
la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento, non
appena scaduto il termine fissato dal capitolato o non appena raggiunto l’importo previsto per
ciascuna rata. Il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'Amministrazione
comunale è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa,
contributiva e retributiva, rilasciata dall’appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi del
D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) e verificabili dall'Amministrazione comunale presso le autorità
competenti.
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L’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare e sempre al netto del ribasso d’asta
sarà corrisposta dopo l’ultimazione dei lavori attestata con le modalità di cui al precedente art.
D.6.1.
Qualora l'Amministrazione comunale, a seguito delle verifiche condotte, riscontri delle
difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dai suoi eventuali subappaltatori,
comunicherà all’appaltatore e all'autorità competente l’inadempienza accertata e procederà a
trattenere sui corrispettivi maturati, successivi all’inadempienza e fintanto che la stessa
perduri, una somma pari al 10% dell’importo della rata di acconto o di saldo, in caso
d’inadempimento dell’appaltatore, ovvero pari al 10% dell’importo del contratto di subappalto
o di cottimo, in caso d’inadempimento del subappaltatore o del cottimista. L’amministrazione
incamera definitivamente le somme trattenute qualora le riscontrate inadempienze persistano
all’atto d’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
La fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in opera
indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi. Tuttavia tali materiali
approvvigionati a piè d'opera nel cantiere, destinati ad essere impiegati in opere definitive
facenti parte dell'appalto, qualora siano stati espressamente accettati dalla direzione dei lavori,
potranno essere accreditati in contabilità e ricompresi negli stati di avanzamento dei lavori in
misura pari alla metà del prezzo di contratto, o in difetto, ai prezzi di stima.
Verrà inoltre pagata la sola fornitura se l'Amministrazione comunale, per ragioni proprie,
rinuncerà alla realizzazione di opere previste in capitolato e confermate all’atto della consegna
dei lavori.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo
dell’appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori prima della posa.
3. Termini per il pagamento degli acconti e del saldo
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo
di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione, con decorrenza secondo
i termini di cui al precedente punto 2 del presente articolo, di ogni stato di avanzamento dei
lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può
superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno
dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.
Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente prestato la garanzia fideiussoria di cui
all'art. C.1, lettera E), del presente capitolato, il termine di novanta giorni decorre dalla
presentazione della stessa.
4. Ritardato pagamento
Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini sopra indicati sono
dovuti gli interessi a norma dell’articolo 133, comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 2006
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n. 163 e s.m.i.. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di
saldo rispetto ai termini previsti, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.
L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in
occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in
ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
5. Interessi per il ritardato pagamento
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto o di saldo non sia emesso entro il
termine stabilito ai punti precedenti per causa imputabile all'Amministrazione comunale
spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla
data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il ritardo nell’emissione del certificato
di pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
Analogamente qualora il pagamento della rata di acconto o di saldo non sia emesso entro il
termine stabilito ai punti precedenti per causa imputabile all'Amministrazione comunale
spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il
ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino alla data di emissione del
mandato di pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
Il saggio degli interessi di mora previsti ai punti precedenti sono quelli fissati annualmente
con decreto del Ministro competente in materia di lavori pubblici di concerto con il Ministro del
tesoro. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, secondo
comma, del codice civile.
6. Ufficio dove saranno effettuati i pagamenti
I pagamenti verranno disposti dall'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per
quanto concerne l'esecuzione del contratto d'appalto, il quale, sulla base degli importi dei
certificati di pagamento, della rata di saldo e delle relative fatture emesse dall'appaltatore,
incaricherà l'Ufficio competente per l’emissione del mandato di pagamento.
ART. E.4: VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA
SICUREZZA
Gli oneri relativi alla sicurezza sono oggetto di specifico compenso non soggetto a ribasso
d’asta. All'atto dell'effettuazione dei pagamenti concernenti l'esecuzione dei lavori verrà
annotato sul libretto delle misure e sul registro di contabilità il relativo compenso. In
conformità a quanto disposto dall'art. 100, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e successive
modifiche, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte
dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi
pattuiti salvo che non si manifestino esigenze di modifiche o integrazioni al piano di sicurezza
per cause non dipendenti dall’appaltatore.
ART. E.5: CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO
Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare l’art. 117 del
Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. Le cessioni di crediti vantati nei confronti
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delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate
dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e
creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata all’amministrazione debitrice. La cessione del credito da corrispettivo di
appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di
cui al punto precedente.
L’Amministrazione comunale, al momento della stipula del contratto o contestualmente,
può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei
crediti che devono venire a maturazione.
In ogni caso, l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
ART. E.6: REVISIONE DEI PREZZI
Ai sensi dell’articolo 133 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., non è
ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo 1664
del Codice Civile.
Si applica, invece, il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso
d’asta. Tale prezzo potrà essere aumentato di una percentuale fissata con decreto del Ministro
competente in materia di Lavori Pubblici da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso
di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al
2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei
lavori stessi, sulla base del cronoprogramma allegato alla progettazione esecutiva. E' fatta
salva l'applicazione dell'art. 133, dal comma 4 al comma 8, del Decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163 e s.m.i..
CAPO F - Esecuzione dei lavori - Norme per il collaudo dei lavori
ART. F.1: COLLAUDO DEI LAVORI
1) Disposizioni preliminari
Il collaudo è obbligatorio ed ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro
sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità
del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente
approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai
documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per
dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle
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provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate
tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche
previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve
dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via
amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi
stabiliti dal presente capitolato.
Il collaudo in corso d'opera, che può essere richiesto dal direttore dei lavori o
dall’appaltatore per l’accertamento delle condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine
dei lavori ovvero all'insorgere di contestazioni relative ad aspetti tecnici che possono influire in
modo rilevante sull'esecuzione dei lavori, è obbligatorio comunque nei casi previsti dall’art. 120
del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Le operazioni di collaudo dovranno svolgersi secondo le modalità' e tempistiche indicate, ai
sensi dell’art. 120 del d. lgs. n. 163/2006, dal regolamento dei contratti pubblici.
Entro il termine previsto dalla legge a partire dalla data dell'attestazione di ultimazione
lavori, si procederà al collaudo definitivo, che verrà eseguito dal Collaudatore nominato
dall'Amministrazione comunale, secondo le vigenti disposizioni di legge.
Ai sensi e nei limiti disposti dal regolamento sui contratti pubblici è facoltà
dell'amministrazione comunale sostituire l'espletamento delle operazioni di collaudo con il
rilascio del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e/o dal
Responsabile Unico del Procedimento.
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla redazione dello
stato finale ed in ogni caso non oltre cinque mesi dalla data di ultimazione lavori di cui all'art.
D.6.1 del presente capitolato e deve essere approvato entro i due mesi successivi alla data di
emissione.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle operazioni relative al rilascio del certificato di
regolare esecuzione, ad eccezione delle predette tempistiche, si procede ai sensi delle norme
sul collaudo disciplinate dai successivi punti del presente articolo.
2) Modalità di svolgimento delle operazioni di collaudo
Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e
ne informa il coordinatore del ciclo che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore ed ai
componenti dell'ufficio di direzione dei lavori affinché intervengano alle visite di collaudo.
Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti
pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
Se l’appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo,
queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei all'Amministrazione comunale
e la relativa spesa è posta a carico dell’appaltatore. Se i funzionari di cui al secondo periodo del
presente articolo, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le
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operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere
riportata nel processo verbale.
Il direttore dei lavori ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi
e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell’appaltatore
rientri l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai
fini dell’espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e
diligente operato dell’appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per
l’amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalità
dell’organo di collaudo nell’approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d’opera
deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:
a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle
lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa
successivamente all’esecuzione;
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo
di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al coordinatore del ciclo, con
l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni
di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il coordinatore del ciclo,
assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni,
trascorsi inutilmente i quali, propone all'Amministrazione comunale la revoca dell'incarico,
ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da
tale inadempienza.
L'Amministrazione comunale può richiedere al collaudatore in corso d’opera parere su
eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso
dell’appalto.
3) Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo
L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai
e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli,
gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e carico
dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate
nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il
collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito
dell'appaltatore.
Sono, inoltre, ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale
dell'amministrazione comunale per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze
riscontrate dall'organo di collaudo ovvero le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai
difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare
all'impresa.
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Inoltre è posta a carico dell’ appaltatore, quando non interviene alle visite di collaudo, pur
tempestivamente avvisato, la spesa per il loro esperimento alla presenza di due testimoni
estranei alla Amministrazione comunale.
4) Processo verbale di visita
Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:
a) la località;
b) il titolo dell’opera o del lavoro;
c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro
approvazioni;
e) l'importo delle somme autorizzate;
f) le generalità dell'appaltatore;
g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei
lavori;
h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
i) la data e l'importo del conto finale;
j) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei
collaudatori;
k) i giorni della visita di collaudo;
l) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono
intervenuti.
Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole
operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati
ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente
individuati a verbale.
Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la
commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei
lavori. I relativi verbali, da trasmettere al coordinatore del ciclo entro trenta giorni successivi
alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini
contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò
comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori,
per le parti di rispettiva competenza.
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I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal
direttore dei lavori nonché dal coordinatore del ciclo, se intervenuto, e da chiunque
intervenuto. E’ inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi
processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
5) Relazioni
L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal
processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti
contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le
prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione
l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del coordinatore
del ciclo:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'appaltatore.
In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande
dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.
Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il
collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e
riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede.
6) Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione
In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al
fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale. In caso di gravi discordanze, l'organo
di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al coordinatore del ciclo presentandogli le sue
proposte. Il Responsabile Unico del Procedimento formula le proprie valutazioni e trasmette la
relazione con le proposte dell'organo di collaudo all'Amministrazione comunale, che decide in
merito.
7) Difetti e mancanze nell'esecuzione
Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori
tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del
certificato di collaudo e procede a termini del successivo punto 12 del presente articolo. Se i
difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo
prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’appaltatore un termine; il
certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei
lavori, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento, risulti che l'appaltatore abbia
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completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà
dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Se infine i difetti e le
mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è
strumentale, l'organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in
conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.
8) Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato
Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non
preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al
coordinatore del ciclo, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il Responsabile Unico
del Procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo, con proprio
parere, all'Amministrazione comunale per l'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non
autorizzate.
9) Certificato di collaudo
Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l’organo di collaudo, qualora ritenga
collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:
a) l’indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
c) gli estremi del collaudo statico e degli impianti.
Nel certificato l'organo di collaudo:
1) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le
aggiunte, le deduzioni al conto finale;
2) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere
all'Amministrazione comunale per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per
altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza,
oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;
3) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido
dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.
Decorsi due anni dall’emissione del relativo certificato, il collaudo si intende approvato
ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità
e i vizi dell'opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo.
10) Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Qualora l'Amministrazione comunale abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il
lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo
può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:
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a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del coordinatore del ciclo, il certificato di
abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici
servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di
consegna del lavoro. A richiesta dell'Amministrazione comunale interessata, l'organo di
collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare
le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia
possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell'Amministrazione
comunale e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal
direttore dei lavori e dal coordinatore del ciclo, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e
sulle conclusioni cui perviene.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le
questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità
dell’appaltatore.
11) Obblighi per determinati risultati
Nulla oltre l’esecuzione a regola d’arte.
12) Lavori non collaudabili
Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa
l'Amministrazione comunale trasmettendo, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, per
le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei
provvedimenti di cui al precedente punto 5 del presente.
13) Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore, il quale
deve firmarlo nel termine di venti giorni.
All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle
operazioni di collaudo.
Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente
capitolato con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
L'organo di collaudo riferisce al coordinatore del ciclo sulle singole osservazioni fatte
dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le
nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
14) Ulteriori provvedimenti amministrativi
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Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo
di collaudo trasmette al coordinatore del ciclo, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal coordinatore del ciclo per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.
L'organo di collaudo restituisce al coordinatore del ciclo tutti i documenti acquisiti.
L'Amministrazione comunale, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di
collaudo, e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità
dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e
delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande
dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni dell'Amministrazione
comunale sono notificate all'appaltatore.
15) Svincolo della cauzione
Alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo
1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
16) Estinzione delle garanzie fideiussorie
Il decorso del termine fissato per le operazioni di collaudo senza che le stesse abbiano
avuto inizio, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore
all'esito del collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria prestata
ai sensi dell'articolo C.1.C del presente capitolato.
16bis) Accettazione delle opere collaudate.
I risultati del collaudo sono trasmessi dal collaudatore al coordinatore, al direttore dei
lavori, all’appaltatore ed al progettista.
L’appaltatore deve sottoscriverli nel termine perentorio di 10 giorni. All’atto della firma
quest’ultimo può aggiungere delle riserve che crede nel proprio interesse rispetto alle
operazioni di collaudo . Resta fermo che, se l’appaltatore non sottoscrive i risultati ovvero li
sottoscrive senza accompagnarli con riserve le risultanze dei collaudi medesime si considerano
accettate.
L’accettazione delle opere realizzate è in ogni caso, subordinata all’esito positivo del
collaudo amministrativo. Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali ne determina
l’accettazione con conseguenti effetti di cui all’art. 1669 del c.c. Il collaudo con esito positivo
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delle altre opere civili, nonché della componente impiantistica determina laddove previsto dal
contratto d’appalto l’avvio del periodo di garanzia. Il trascorrere di quest’ultimo periodo senza
la contestazione di inconvenienti determina l’accettazione dell’opera.
Il pagamento della rata di saldo, effettuato dopo l’ultimazione delle operazioni di collaudo
ovvero dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del c.c.
Nei casi di collaudo in corso d’opera l’esito positivo dello stesso collaudo consente
l’accettazione delle opere collaudate; il collaudo in corso d’opera non produce gli effetti di
accettazione delle opere, per i quali si procede secondo il regime ordinario del presente
articolo.
CAPO G - Esecuzione dei lavori - Norme per la definizione delle riserve
dei contenziosi e delle controversie
ART. G.1: RISERVE
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte
anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o
al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale
si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare
con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere
a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene che gli
siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza
entro il termine di quindici giorni dalla firma del registro i contabilità. Il direttore dei lavori
espone nel registro nei successivi quindici giorni le sue motivate ragioni.
Nel caso in cui l'appaltatore firmi il registro di contabilità con riserva, ma senza esplicare le
sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati i fatti registrati si intendono definitivamente
accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve
o le domande che ad essi si riferiscono.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo scritto.
ART. G.2: DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE –
ACCORDO BONARIO – ARBITRATO
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Le eventuali controversie tra l’Amministrazione comunale e l’appaltatore saranno risolte ai
sensi degli articoli 240, 241, 242, 243, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..
Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, tutte le
controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario, potranno essere definite dalla competente Autorità
Giudiziaria solo dopo l’approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione della
Competenza Arbitrale.
Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente sarà
quello di Cagliari.
1. Accordo bonario
Qualora nel corso dei lavori l’appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve, il cui
importo complessivo superi i limiti indicati dall’articolo art. 240 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163 e s.m.i., il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al coordinatore del
ciclo, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.
Il coordinatore del ciclo può promuovere la costituzione di apposita commissione, secondo
le modalità di cui all'art.240 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., affinché
formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
collaudo, nel termine dei novanta giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta
motivata di accordo bonario.
In merito alla proposta nei successivi trenta giorni si pronuncia l'appaltatore e
l'Amministrazione comunale assume le dovute determinazioni in merito. Decorso tale termine è
in facoltà dell'appaltatore avvalersi dei disposti di cui al successivo punto 2 del presente
articolo.
Qualora l’appaltatore e l'Amministrazione comunale aderiscano alla soluzione bonaria
prospettata si procede alla sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione
determina la definizione di ogni contestazione, sino a quel momento insorta.
L'accordo bonario definito con le modalità precedenti ed accettato dall'appaltatore ha
natura transattiva.
L'amministrazione comunale e l'appaltatore hanno facoltà di conferire alla commissione il
potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto degli stessi l'accordo bonario
risolutivo delle riserve.
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale
a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
Le dichiarazioni, gli atti del procedimento e i verbali di pre-intesa non sono vincolanti per le
parti in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo.
La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta.
2. Definizione delle riserve al termine dei lavori
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Le riserve e le pretese dell'appaltatore che in ragione del loro valore o del tempo di
insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario di cui al presente
articolo, sono esaminate e valutate dall'Amministrazione comunale, entro 90 giorni dalla
trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi del precedente articolo F.1.14.
Qualora siano decorsi i termini previsti senza che l'Amministrazione abbia effettuato il
collaudo, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste
notificando apposita istanza. L'Amministrazione comunale si pronuncerà entro i successivi 90
giorni. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall'Amministrazione comunale
avverrà entro 60 giorni dall'accettazione da arte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di
ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
Le domande che fanno valere, in via ordinaria o arbitrale, pretese già oggetto di riserva ai
sensi dell'art. G.1 del presente capitolato non possono essere proposte per importi maggiori
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
3. Definizione delle controversie
Le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240 del
Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., ivi comprese quelle aventi ad oggetto
l’adempimento, la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, la nullità e l’annullabilità
del medesimo, nonché il risarcimento di tutti i danni conseguenti, insorte tra l'Amministrazione
comunale e l’appaltatore, sono definite dalla competente Autorità Giudiziaria, con esclusione
dell’arbitrato.
4. Tempo del giudizio
L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario deve proporre
la domanda entro il termine di decadenza di 60 giorni, decorrente dal ricevimento della
comunicazione di cui al precedente punto 1 del presente articolo o della determinazione
prevista al punto 2 del presente articolo oppure alla scadenza dei termini previsti dal predetto
punto 2.
Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la
cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che
siano decorsi i termini di cui al punto 2 del presente articolo.
Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a
diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio.
PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE.
CAPO H - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODO DI
ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI
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ART. H.1: PREMESSA
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21
aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da
costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non
preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le
modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno
osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato
Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono
intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una
adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.
La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei
materiali che riterrà opportuno, e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano
approvvigionati in cantiere.
Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare
in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le
caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o
conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per
l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in
opera per l’esecuzione dei lavori.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione dei lavori.
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego,
l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali
rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa
Impresa.
Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali
stessi.
Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto
dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che
verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori.
Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il
rendimento della produzione lavorativa.
L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è
ammesso, purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro
presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori.
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Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più
restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri
elaborati progettuali.
ART. H.2: PROVENIENZA E QUALITÀ DEI MATERIALI
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle località
che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori
siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito
riportati.
A) ACQUA - L’acqua dovrà essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri),
esente da materie terrose, non aggressiva o inquinata da materie organiche e comunque
dannose all’uso cui l’acqua medesima è destinata.
B) CALCE - Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle
norme vigenti riportate nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2231.
C) POZZOLANE - Le pozzolane provengono dalla disgregazione di tufi vulcanici. Le calci
aeree grasse impastate con pozzolane danno malte capaci di indurire anche sott’acqua. Le
pozzolane e i materiali a comportamento pozzolanico dovranno rispondere ai requisiti di
accettazione riportati nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.
D) LEGANTI IDRAULICI - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida
o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari
prescrizioni e requisiti di accettazione di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 595 e succ. modifiche,
nonché dal D.M. 31 agosto 1972. Essi dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati
dall’umidità.
E) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDEI – INERTI) - Le ghiaie, i pietrischi e
le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, ai sensi D.M. 9 gennaio 1996 –
Allegato 1, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze
organiche, limose ed argillose e di gesso, in proporzioni nocive all’indurimento del
conglomerato od alla conservazione delle armature.
Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate
alle caratteristiche geometriche dell’opera da eseguire, dal copriferro e dall’interferro delle
armature.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere preferibilmente di
qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere
forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.
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L’Impresa dovrà garantire la regolarità delle caratteristiche della granulometria per ogni
getto sulla scorta delle indicazioni riportate sugli elaborati progettuali o dagli ordinativi della
Direzione lavori.
I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le
costruzioni stradali dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche
del C.N.R., fascicolo n. 4/1953.
Si definisce:
– pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi,
ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.I. 2334 e
trattenuto dal crivello 25 U.N.I. 2334;
– pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli
vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25
U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334;
– graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi,
ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.I.
2334 e trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332;
– sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di
pietrame o di ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I.
2332;
– additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332.
Per la caratterizzazione del materiale rispetto all’impiego valgono i criteri di massima
riportati all’art. 7 delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. I metodi da seguire per
il prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame
occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. n. 93/82.
Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da
elementi sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da
materie eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. – B.U. n.
139/92.
Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per l’additivo
(filler) che deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione,
all’occorrenza si può usare anche cemento portland e calce idrata con l’esclusione di qualsiasi
altro tipo di polvere minerale.
F) CUBETTI DI PIETRA, PIETRINI IN CEMENTO E MASSELLI IN CALCESTRUZZO - I cubetti
di pietra dovranno rispondere alle “Norme per l’accettazione dei cubetti di pietre per
pavimentazioni stradali” C.N.R. – ed. 1954 e alle Tabelle U.N.I. 2719 – ed. 1945. I pietrini in
cemento dovranno corrispondere alle norme U.N.I. 2623-44 e seguenti.
I pavimenti in masselli di calcestruzzo risponderanno alle U.N.I. 9065-87 e 9066/1 e 2-87.
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G) MATERIALI FERROSI - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti
da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto.
In particolare per gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e
per carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal D.M. 9/1/1996. La
Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà i controlli in cantiere in base alla
suddetta disposizione di legge.
H) LEGNAMI - I legnami, da impiegare in opere stabili e provvisorie, dovranno rispondere a
tutte le prescrizioni riportate dal D.M. 30 ottobre 1972.
I) BITUMI - La bitumatura delle strade è prevista fatti salvi i pareri degli organismi di tutela
ai sensi della normativa dettata dal Piano Paesaggistico Regionale e dal Piano Assetto
Idrogeologico. In secondo ordine, laddove non sia possibile, per pareri negativi in merito al
regime vincolistico si procederà con la sistemazione dei piani di finitura e scorrimento stradale
con la tecnica delle terre stabilizzate.
Qualora sia autorizzata la bitumatura delle sedi stradali oggetto di intervento, gli asfalti ed i
materiali utilizzati in tal senso dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni.
Le caratteristiche per l’accettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme C.N.R. B.U. n. 68 del 23 maggio 1978 sono riportate nella seguente tabella:
Caratteristiche
Penetrazione a 25 °C [dmm]
Punto di rammollimento (palla-anello) [°C]
Punto di rottura Fraas [ max °C]
Duttilità a 25 °C [min cm]
Solubilità in CS2 [min %]
Volatilità max : a 163 °C
a 200 °C
Penetrazione a 25 °C del residuo della prova di vol atilità:
valore min espresso in % di quello del bitume originario
Punto di rottura max del residuo della prova di volatilità [°C]
Percentuale max in peso di paraffina
Densità a 25 °C
B
40/50
oltre 40
fino a 50
51/60
-6
70
99
-0,5
B
50/70
oltre 50
fino a 70
47/56
-7
80
99
-0,5
B
80/100
oltre 80
fino a 100
44/49
-10
100
99
0,5
--
B
130/150
oltre 130
fino a 150
40/45
-12
100
99
1
--
B
180/220
oltre 180
fino a 220
35/42
-14
100
99
1
--
60
60
60
60
60
-4
2,5
1,00÷1,10
-5
2,5
1,00÷1,10
-7
2,5
1,00÷1,07
-9
2,5
1,00÷1,07
-11
2,5
1,00÷1,07
La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà le campionature di bitume,
operazione necessaria per fornire un campione rappresentativo del bitume in esame, secondo
le norme C.N.R. - B.U. n. 81 del 31 dicembre 1980 “Norme per l’accettazione dei bitumi per usi
stradali - Campionatura bitume”.
J) BITUMI LIQUIDI - Debbono soddisfare alle “Norme per l’accettazione dei bitumi liquidi
per usi stradali” di cui al fascicolo n. 7 del C.N.R., edizione 1957.
K) EMULSIONI BITUMINOSE –
Emulsioni anioniche (basiche)
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Debbono soddisfare alle “Norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose per usi
stradali” di cui al fascicolo n. 3 del C.N.R., ultima edizione 1958.
Emulsioni cationiche (acide)
Le norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose acide devono rispondere alle
indicazioni riportate nella seguente tabella :
A rapida rottura
Prove di accettazione
Metodi di prova
ECR 55
ECR 65
A media velocità di
rottura
ECM 60
A lenta rottura
ECM 65
ECL 55
ECL 60
Composizione:
a
Contenuto d’acqua, % in peso
B
Contenuto di legante (bitume+
flussante), % in peso
C
D
Contenuto di bitume (residuo
della distillazione), % in peso
CNR fasc. 3
art. 19
max 45
max 35
max 40
max 35
max 45
max 40
100 - a
min 55
min 65
min 60
min 65
min 55
min 60
min 53
min 62
min 54
min 55
min 55
min 60
max 2
max 3
max 6
max 10
0
0
>40
> 40
> 90
> 90
--
--
--
--
--
--
--
--
ASTM D
244-72
Contenuto di flussante, % in
peso
b-c
Caratteristiche:
e
Velocità di rottura:
ASTM D
244-72
demulsività, % peso
LCPC
ASTM D
244-72
adesione, %
rivestimenti aggregati acidi o
basici:
Asciutti, %
Umidi, %
impasto con cemento o con
polvere silicea, g
ASTM D
24472/SFERB
--
--
> 80
> 80
--
--
--
--
> 60
> 60
--
--
--
--
--
--
max 2
max 2
-76
F
Trattenuto al setaccio ASTM
n. 20, % in peso
ASTM D
244-72
max 0,2
max 0,2
max 0,2
max 0,2
max 0,2
max 0,2
G
Sedimentazione a 5 giorni, %
in peso
ASTM D
244-72
max 10
max 5
max 5
max 5
max 5
max 5
H
Viscosità Engler a 20 °C, °E
IP 212/66
3-10
8-25
5-12
7-15
3-10
5-12
I
Carica delle particelle
ASTM D
244-72
positiv
a
positiv
a
positiv
a
positiv
a
positiv
a
positiv
a
Caratteristiche del bitume estratto (residuo della distillazione):
l
Penetrazione a 25 °C, dmm
m
Punto di rammollimento
(palla-anello), °C
CNR BU 24
max 220
max 220
max 220
max 220
max 220
max 220
CNR BU 35
min 35
min 35
min 35
min 35
min 35
min 35
Opere di infrastrutturazione rurale - Delibera GR 2012
Pag. 73
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SERVIZIO AMBIENTE
Per le mani di ancoraggio, da effettuare prima della stesa di successivi strati in
conglomerato bituminoso, sono da preferire le emulsioni tipo ECR 55, salvo diversa indicazione
della voce della lavorazione sull’elenco prezzi o da differente ordinativo della Direzione lavori.
L) BITUMI MODIFICATI - I bitumi modificati, costituiti da bitumi semisolidi contenenti
polimeri elastomerici e/o plastici che, quando non diversamente prescritto, devono rispondere
alle indicazioni riportate nella seguente tabella :
CARATTERISTICHE
OBBLIGATORIE
Penetrazione a 25°C
Punto di rammollimento
Coesione a +5°C
Punto di infiammabilità
CARATTERISTICHE
FACOLTATIVE
Ritorno elastico 25°C
(**)
Punto di rottura Frass
Stabilità allo stoccaggio
stoccaggio
Differenza del punto di
rammollimento
Differenza di penetrazione
Unità di
misura
10/30
-70
30/50
-65
GRADAZIONE (*)
50/70
50/70
-65
-60
70/100
-60
100/150
-60
dmm
10/30
30/50
50/70
50/70
70/100
100/150
°C
min
J/cm2 min
70
65
65
60
60
60
5
5
5
5
5
5
CNR
72/79
°C
min
235
235
235
235
220
220
DIN
52013
CNR
43/74
%
min
°C
min
50
50
75
50
65
65
-4
-8
-15
-12
-15
-17
Norma
EN
Norma
corrisp.
EN
1426
EN
1427
Pr EN
CNR
24/71
CNR
35/73
EN
22592
PrEN
EN
12593
EN
1427
EN
1426
EN
1426
EN
1427
EN
1427
PrEN
CNR
°C
5
5
5
5
5
5
35/73
max
CNR
dmm max
5
5
5
5
7
12
24/71
Penetrazione residua
CNR
%
60
60
60
60
55
50
24/71
min
Incremento del punto di
CNR
°C
8
8
10
10
12
14
rammollimento
35/73
max
Riduzione del punto di
CNR
°C
4
4
5
5
6
6
rammollimento
35/73
max
Ritorno elastico a 25°C sul
DIN
%
50
50
50
50
50
50
residuo (**)
52013
min
(*) La denominazione dei vari gradi di bitume modificato indica l’intervallo di penetrazione e il punto di
rammollimento.
(**) Applicabile solo a bitumi modificati con ritorno elastico > 50 %.
M) EMULSIONI BITUMINOSE ACIDE MODIFICATE - Per i lavori inerenti le pavimentazioni
stradali, le emulsioni modificate sono di natura cationica (acida), che utilizzano come legante
del bitume modificato e dovranno possedere, se non diversamente specificato, i requisiti di
accettazione di seguito indicati :
Caratteristiche
Contenuto di acqua (% in peso)
Contenuto di bitume (% in peso)
Contenuto di flussante (% in peso)
Velocità di rottura demulsiva (% in peso)
Omogeneità (% in peso)
Sedimentazione a 5 gg (% in peso)
Viscosità Engler a 20 °C (°E)
Grado di acidità (pH)
Opere di infrastrutturazione rurale - Delibera GR 2012
Norme di riferimento
CNR – BU 100
CNR – BU 100
CNR – BU 100
ASTM D 244-72
ASTM D 244-72
ASTM D 244-72
CNR – BU 102
ASTM E 70
Valori
< 35
> 65
<2
> 50
< 0,2
<5
> 15
<7
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SERVIZIO AMBIENTE
N) TUBAZIONI
Tubi di cemento: I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo
sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente
rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di spessore uniforme e scevri affatto da
screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e lisciate. La fattura dei tubi di
cemento dovrà essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino del
calcestruzzo dovrà essere così intimamente mescolato con la malta che i grani dovranno
rompersi sotto l’azione del martello senza distaccarsi dalla malta.
Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC): I tubi PVC dovranno avere impressi sulla superficie
esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta costruttrice, il diametro, l’indicazione del
tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte per acqua potabile dovrà essere impressa una
sigla per distinguerle da quelle per altri usi, come disposto dalla Circ. Min. Sanità n. 125 del 18
luglio 1967.
Il Direttore dei lavori potrà prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da
sottoporre a prove, a cure e spese dell’Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti
a quelli richiesti, l’Appaltatore sarà costretto alla completa sostituzione della fornitura,
ancorché messa in opera, e al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.
ART. H.3: ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la
loro accettazione, l’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera,
sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed
analisi debitamente riconosciuto.
Si richiamano le indicazioni e le disposizioni dell’articolo 15 del capitolato generale
d’appalto (D.M. LL.PP. n. 145/2000). Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro
economico del progetto esecutivo non vi fosse l’indicazione o venga a mancare la relativa
disponibilità economica a seguito dell’affidamento dei lavori, le relative spese per gli
accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal presente capitolato si dovranno
intendere a completo carico dell’Impresa appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora
l’importo previsto nelle somme a disposizione non sia sufficiente a coprire per intero le spese
per accertamenti e veriche di laboratorio, pertanto in questo caso l’Impresa esecutrice dei
lavori dovrà farsi carico della sola parte eccedente alla relativa copertura finanziaria.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi
distaccate dell’Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei
lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire
l’autenticità.
Opere di infrastrutturazione rurale - Delibera GR 2012
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SERVIZIO AMBIENTE
Per la fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale di
seguito elencate:
– barriere di sicurezza;
– segnaletica verticale e orizzontale;
l’Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovrà attenere alle specifiche riportate sulle
Circolari del Ministero dei LL.PP. del 16 maggio 1996, n. 2357, 27 dicembre 1996, n. 5923, 9
giugno 1997, n. 3107 e del 17 giugno 1998, n. 3652 nei riguardi della presentazione della
dichiarazione di impegno o di conformità o certificazione di conformità sia all’atto dell’offerta
che all’aggiudicazione dei lavori.
Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono
l’apposizione del marchio di conformità CE o laddove sia prevista una procedura di
omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la certificazione di conformità.
CAPO I - FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE
- MOVIMENTI DI TERRE
Art. I.1 TRACCIAMENTI
L’Impresa è tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro, prima di
iniziare i lavori di sterro o riporto, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti
in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate e alla formazione delle
cunette. A suo tempo dovrà pure posizionare delle modine, nei tratti più significativi o nei punti
indicati dalla Direzione lavori, utili e necessarie a determinare con precisione l’andamento delle
scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli
manomessi durante la esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in calcestruzzo armato,
l’Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l’obbligo della conservazione
dei picchetti ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.
Art. I.2 PULIZIA DI SEDE STRADALE
La pulizia della sede stradale da alberature, arbusti, cespugli ovvero di vegetazione
invadente, compresa la potatura di rami protesi sulla sede stradale, il taglio di alberature
anche di alto fusto, l'estirpazione di ceppaie, compreso lo sgombero di cumuli di inerti o di
rifiuti di qualsiasi genere, compresa la regolarizzazione della superficie, verranno realizzati per
ciascun tratto interessato dal progetto, secondo le modalità, le quantità e l’indicazione dei
tratti, per ciascuna strada, indicate dalla D.L..
Art. I.3 SCAVI E RIALZI IN GENERE
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare fossi,
cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, nonché per l’impianto di opere d’arte,
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Pag. 76
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saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali salvo le
eventuali variazioni che l’Amministrazione appaltante è in facoltà di adottare all’atto esecutivo,
restando a completo carico dell’Impresa ogni onere proprio di tali generi di lavori, non escluso
quello di eventuali sbadacchiature e puntellature provvisorie. L’Impresa nell’eseguire le trincee
e i rilevati o altri scavi in genere, dovrà ultimarle al giusto piano prescritto, inoltre dovrà essere
usata ogni esattezza nella profilatura delle scarpate e dei cigli stradali e nello spianare le
banchine stradali.
Nel caso che, a giudizio della Direzione lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo
richiedano, l’Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione
delle opere di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Impresa dovrà ricorrere all’impiego di adeguati mezzi
meccanici e di mano d’opera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di scavo di ciascun
tratto iniziato.
Dovrà essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell’appianare e sistemare
le banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada.
Le scarpate di tagli e rilevati dovranno essere eseguite con inclinazioni come previsto dagli
elaborati progettuali o dagli ordinativi scritti della Direzione lavori o appropriate per impedire
dei scoscendimenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno.
L’Impresa rimane la sola responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, sarà altresì
obbligata a provvedere alla rimozione del materiale franato, a sua cura e spese.
Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di
costipamento e del contenuto di umidità di esse, l’Impresa dovrà provvedere a tutte le prove
necessarie ai fini della loro possibilità e modalità d’impiego, che verranno fatte eseguire a
spese dell’Impresa dalla Direzione lavori presso Laboratori autorizzati.
Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norme tecniche C.N.R. – U.N.I.
10006/1963.
Nell’esecuzione sia degli scavi che dei rilevati l’Impresa è tenuta ad effettuare a propria
cura e spese l’estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da
scavare che su quelli destinati all’impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al
riempimento delle buche effettuate in dipendenza dell’estirpamento delle radici e delle piante,
che dovrà essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente
spessore e costipato. Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai
movimenti di materie.
La Direzione lavori in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni
stradali di trincea, potrà ordinare l’adozione di provvedimenti atti a prevenire la
contaminazione d’apporto tra cui la fornitura e la posa in opera di teli geosintetici.
Art. I.4 FORMAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI RILEVATI
Opere di infrastrutturazione rurale - Delibera GR 2012
Pag. 77
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Tali piani avranno l’estensione dell’intera area di appoggio e potranno essere continui o
opportunamente gradonati secondo i profili e le indicazioni che saranno dati dalla Direzione
lavori in relazione alle pendenze dei siti d’impianto.
I piani suddetti saranno stabiliti secondo le indicazioni degli elaborati progettuali, salvo
approfondimenti, spostamenti o modifiche di altro genere date per iscritto dalla Direzione
lavori in corso d’opera. I cigli degli scavi saranno diligentemente profilati e la loro pendenza di
progetto o necessaria per impedire franamenti di materie saranno ottenuti praticando gli scavi
necessari di sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i
siti d’impianto preventivamente accertate, anche con l’ausilio di prove di portanza.
La quota dei piani di posa dei rilevati si dovrà approfondire, come minimo, fino alla
completa rimozione dello strato di coltre costituito da terreno vegetale o interessato dalle
lavorazioni agricole praticate nella zona ricadente l’impianto dei rilevati.
Quando alla suddetta quota si rinvengono terreni appartenenti ai gruppi A1, A2 e A3
(classifica C.N.R. – U.N.I. 10006) la preparazione dei piani di posa consisterà nella
compattazione di uno strato sottostante il piano di posa stesso per uno spessore non inferiore
a cm 30, in modo da raggiungere una densità secca pari almeno al 95% della densità massima
AASHO modificata determinata in laboratorio, modificando il grado di umidità delle terre fino a
raggiungere il grado di umidità ottima prima di eseguire il compattamento.
Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di imposta del rilevato appartengono ai gruppi
A4, A5, A6 e A7 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006), la Direzione lavori potrà ordinare, a suo
insindacabile giudizio, l’approfondimento degli scavi, fino a profondità non superiore a 1,5÷2,0
m dal piano di campagna, o approfondire lo scavo dalle indicazioni degli elaborati progettuali o
dai rilevamenti geognostici, per sostituire i materiali in loco con materiale per la formazione dei
rilevati appartenente ai gruppi A1, A2 e A3.
Tale materiale dovrà essere compattato, al grado di umidità ottima, fino a raggiungere una
densità secca non inferiore al 90% della densità massima AASHO modificata e ove la Direzione
lavori lo rende necessario si dovrà compattare anche il fondo mediante rulli a piedi di montone.
Qualora si rivengano strati superficiali di natura torbosa di modesto spessore (non
superiore a 2,00 ml) è opportuno che l’approfondimento dello scavo risulti tale da eliminare
completamente tali strati. Per spessori elevati di terreni torbosi o limo-argillosi fortemente
imbibiti d’acqua, che rappresentano ammassi molto compressibili, occorrerà prendere
provvedimenti più impegnativi per accelerare l’assestamento, ovvero sostituire l’opera in terra
(rilevato) con altra più idonea alla portanza dell’ammasso.
La terra vegetale risultante dagli scavi potrà essere utilizzata per il rivestimento delle
scarpate se ordinato dalla Direzione lavori mediante ordine scritto.È categoricamente vietata la
messa in opera di tale terra per la costituzione dei rilevati.
Circa i mezzi costipanti e l’uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi del
costipamento dei rilevati.
Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati su terreni
naturali.
Opere di infrastrutturazione rurale - Delibera GR 2012
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Nei terreni acclivi si consiglia di sistemare il piano di posa a gradoni facendo in modo che la
pendenza trasversale dello scavo non superi il 5%; in questo caso risulta sempre necessaria la
costruzione lato monte di un fosso di guardia e di un drenaggio longitudinale se si accerta che
il livello di falda è superficiale.
In caso di appoggio di nuovi a vecchi rilevati per l’ampliamento degli stessi, la preparazione
del piano di posa in corrispondenza delle scarpate esistenti sarà fatta procedendo alla
gradonatura di esse mediante la formazione di gradoni di altezza non inferiore a cm 50, previa
rimozione della cotica erbosa che potrà essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate in
quanto ordinato dalla Direzione lavori con ordine scritto, portando il sovrappiù a discarico a
cura e spese dell’Impresa.
Si procederà quindi al riempimento dei gradoni con il materiale scavato ed accantonato, se
idoneo, o con altro idoneo delle stesse caratteristiche richieste per i materiali dei rilevati con le
stesse modalità per la posa in opera, compresa la compattazione.
Per individuare la natura meccanica dei terreni dell’ammasso si consiglia di eseguire,
dapprima, semplici prove di caratterizzazione e di costipamento, quali:
– umidità propria del terreno;
– analisi granulometrica;
– limiti e indici di Atterberg;
– classificazione secondo la norma C.N.R. – U.N.I. 10006;
– prova di costipamento AASHO modificata.
La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di posa
dei rilevati mediante misurazione del modulo di compressibilità Me (N/mm2) determinato con
piastra circolare avente diametro da 30 cm (Norme Svizzere VSS-SNV 670317 – C.N.R., B.U.
n.146 del 14 dicembre 1992).
Si definisce il valore di Me pari a:
Me = fo × ∆p × D / ∆s
dove si ha:
– fo: fattore di forma della ripartizione del costipamento (piastre circolari pari a 1);
– ∆p: incremento della pressione trasmessa dalla piastra (N/mm2)
(variabile in relazione alla struttura in esame);
– D: diametro della piastra in mm;
– ∆s: corrispondente incremento di cedimento della superficie caricata (mm).
Pertanto facendo la seguente distinzione in base all’altezza dei rilevati si ha:
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Pag. 79
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– fino a 4 m di altezza, il campo delle pressioni si farà variare da 0,05 a 0,15 N/mm2;
– da 4 m a 10 m di altezza, il campo delle pressioni si farà variare da 0,15 a 0,25 N/mm2.
In entrambi i casi il modulo Me misurato in condizioni di umidità prossima a quella di
costipamento al primo ciclo di scarico non dovrà essere inferiore a 30 N/mm2.
Art. I.5 FORMAZIONE DEI PIANI DI POSA DELLE FONDAZIONI
STRADALI IN TRINCEA
Negli eventuali tratti in trincea, dopo aver effettuato lo scavo del cassonetto si dovrà
provvedere alla preparazione del piano di posa della sovrastruttura stradale, che verrà
eseguita, a seconda della natura del terreno, in base alle seguenti lavorazioni:
– quando il terreno appartiene ai gruppi A1, A2, e A3 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006) si
procederà alla compattazione dello strato di sottofondo che dovrà raggiungere in ogni caso una
densità secca almeno del 95% della densità di riferimento, per uno spessore di cm 30 al di
sotto del piano di cassonetto;
– quando il terreno appartiene ai gruppi A4, A5, A7 e A8 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006)
la Direzione dei lavori potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del terreno
stesso con materiale arido per una profondità al di sotto del piano di cassonetto, che verrà
stabilita secondo i casi, mediante apposito ordine di servizio dalla Direzione dei lavori.
La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei cassonetti in
trincea mediante misurazione del modulo di compressibilità Me determinato con piastra da 30
cm di diametro (Norme Svizzere VSS-SNV 670317) e misurato in condizioni di umidità
prossima a quella di costipamento al primo ciclo di scarico e nell’intervallo di carico compreso
tra 0,15 a 0,25 N/mm2, non dovrà essere inferiore a 50 N/mm2.
Art. I.6 FORMAZIONE RILEVATI
I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto,
ma non dovranno superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale.
Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti da scavi
di sbancamento, di fondazione appartenenti ad uno dei seguenti gruppi A1, A2, e A3 (classifica
C.N.R. – U.N.I. 10006), con l’avvertenza che l’ultimo strato del rilevato sottostante la
fondazione stradale, per uno spessore non inferiore a m 2 costipato, dovrà essere costituito da
terre dei gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 se reperibili negli scavi; altrimenti deciderà la Direzione
lavori se ordinare l’esecuzione di tale ultimo strato con materiale di altri gruppi provenienti
dagli scavi o con materie dei predetti gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 da prelevarsi in cava di
prestito. Per quanto riguarda le materie del gruppo A4 provenienti dagli scavi, la Direzione
lavori prima del loro impiego potrà ordinare l’eventuale correzione.
Opere di infrastrutturazione rurale - Delibera GR 2012
Pag. 80
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SERVIZIO AMBIENTE
Per i materiali di scavo provenienti da tagli in roccia da portare in rilevato, se di natura
ritenuta idonea dalla Direzione lavori, dovrà provvedersi mediante riduzione ad elementi di
pezzatura massima non superiore a cm 20 con percentuale di pezzatura grossa (compreso tra
5 e 20 cm) non superiore del 30% in peso del materiale costituente il rilevato, sempreché tale
percentuale abbia granulometria sufficientemente assortita. Tali elementi rocciosi dovranno
essere distribuiti uniformemente nella massa del rilevato e non potranno essere impiegati per
la formazione dello strato superiore del rilevato per uno spessore di cm 30 al di sotto del piano
di posa della fondazione stradale.
Per quanto riguarda il materiale proveniente da scavi di sbancamento e di fondazione
appartenenti ai gruppi A4, A5, A6 e A7 si esaminerà di volta in volta l’eventualità di portarlo a
rifiuto ovvero di utilizzarlo previa idonea correzione.
I rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine della Direzione lavori
solo quando vi sia la possibilità di effettuare un tratto completo di rilevato ben definito
delimitato tra due sezioni trasversali del corpo stradale.
Le materie di scavo, provenienti da tagli stradali o da qualsiasi altro lavoro che risultassero
esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati o riempimento dei cavi, dovranno essere
trasportate a rifiuto fuori della sede stradale, a debita distanza dai cigli, e sistemate
convenientemente, restando a carico dell’Impresa ogni spesa, ivi compresa ogni indennità per
occupazione delle aree di deposito ed il rilascio delle autorizzazioni necessarie da parte degli
Enti preposti alla tutela del territorio.
Qualora una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto
sopra detto, occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati,
l’Impresa potrà ricorrere al prelevamento di materie da cave di prestito, sempre che abbia
preventivamente richiesto ed ottenuto l’autorizzazione da parte della Direzione lavori. È fatto
obbligo all’Impresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i materiali costituenti
i rilevati, alla Direzione lavori che si riserverà la facoltà di fare analizzare tali materiali da
Laboratori ufficiali ma sempre a spese dell’Impresa. Solo dopo che vi sarà l’assenso della
Direzione lavori per l’utilizzazione della cava, l’Impresa è autorizzata a sfruttare la cava per il
prelievo dei materiali da portare in rilevato.
Il materiale costituente il corpo del rilevato dovrà essere messo in opera a strati di
uniforme spessore, non eccedente cm 30. Il rilevato per tutta la sua altezza dovrà presentare i
requisiti di densità riferita alla densità massima secca AASHO modificata come di seguito
riportata:
– non inferiore al 95% negli strati inferiori;
– non inferiore al 98% in quello superiore (ultimi 30 cm).
La Direzione lavori provvederà al controllo della massa volumica in sito alle varie quote
raggiunte e per tutta l’estensione del rilevato; il numero di controlli dovrà essere commisurato
all’entità dell’opera: orientativamente dovrà prevedersi almeno una prova ogni 2.000 m3.
Per i controlli può usarsi l’apparecchio a sabbia o quello a radioisotopi opportunamente
tarato.
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Durante le operazioni di costipamento dovrà accertarsi l’umidità propria del materiale; non
potrà procedersi alla stesa e perciò dovrà attendersi la naturale deumidificazione se il
contenuto d’acqua è elevato; si eseguirà, invece, il costipamento previo innaffiamento se il
terreno è secco, in modo da ottenere, in ogni caso, una umidità prossima a quella ottima
predeterminata in laboratorio (AASHO modificata), la quale dovrà risultare sempre inferiore al
limite di ritiro.
La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dell’ultimo strato
del rilevato, che costituirà il piano di posa della fondazione stradale, mediante misurazione del
modulo di compressibilità Me determinato con piastra da 30 cm di diametro (Norme svizzere
VSS-SNV 670317) e misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento al
primo ciclo di scarico e nell’intervallo di carico compreso tra 0,15 a 0,25 N/mm2 non dovrà
essere inferiore a 50 N/mm2.
Ogni strato dovrà presentare una superficie superiore conforme alla sagoma dell’opera
finita così da evitare ristagni di acqua e danneggiamenti.
Non si potrà sospendere la costruzione del rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad
esso sia stata data una configurazione e senza che nell’ultimo strato sia stata raggiunta la
densità prescritta.
Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell’Impresa ma
dovranno comunque essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un
genere di energia costipante tale da assicurare il raggiungimento della densità prescritte e
previste per ogni singola categoria di lavoro.
Il materiale dei rilevati potrà essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni
meteorologiche siano tali, a giudizio della Direzione lavori, da non pregiudicare la buona
riuscita del lavoro.
L’inclinazione da dare alle scarpate sarà quella di cui alle sezioni di norma allegate al
progetto.
Man mano che si procede alla formazione dei rilevati, le relative scarpate saranno rivestite
con materiale ricco di humus dello spessore non superiore a cm 30 proveniente o dalle
operazioni di scoticamento del piano di posa dei rilevati stessi, o da cave di prestito, ed il
rivestimento dovrà essere eseguito a cordoli orizzontali e da costiparsi con mezzi idonei in
modo da assicurare una superficie regolare. Inoltre le scarpate saranno perfettamente
configurate e regolarizzate procedendo altresì alla perfetta profilatura dei cigli.
Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme
esecutive, l’Appaltatore sarà obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico, rinnovando,
ove occorre, anche la sovrastruttura stradale.
In alcuni casi la Direzione lavori potrà, al fine di migliorare la stabilità del corpo stradale,
ordinare la fornitura e la posa in opera di teli “geotessili” in strisce contigue opportunamente
sovrapposta nei bordi per almeno cm 40, le caratteristiche saranno conformi alle prescrizioni
riportate dall’elenco prezzi o dalle indicazioni del presente capitolato speciale.
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Art. I.6 SCAVI DI SBANCAMENTO
Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del
piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più
depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.
Quando l’intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e
non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale.
Appartengono inoltre alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti
tutti i cosiddetti scavi a larga sezione eseguiti sotto il piano di campagna per apertura della
sede stradale, scavi per tratti di strada in trincea, per formazione di cassonetti, per lavori di
spianamento del terreno, per il taglio delle scarpate delle trincee o dei rilevati, per formazione
ed approfondimento di piani di posa dei rilevati, di cunette, cunettoni, fossi e canali, scavi per
le demolizioni delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali, di splateamento e
quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno,
scavi per incassatura di opere d’arte (spalle di ponti, spallette di briglie ecc.) eseguiti
superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano
naturale anche l’alveo dei torrenti e dei fiumi.
Scavi da eseguire su qualunque terreno, esclusa la roccia da mina ma compreso dei
trovanti rocciosi e muratura fino a 1 mc, compreso l’onere per ridurli a pezzature massime di
30 cm per il loro reimpiego se ritenuti idonei dalla Direzione lavori nello stesso cantiere per la
costituzione dei rilevati.
Art. I.7 SCAVI DI FONDAZIONE (SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA)
Per scavi di fondazione si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui
all’articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni
delle opere d’arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione
dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all’atto
della loro esecuzione, in relazione alle indicazioni e prescrizioni riguardanti le norme tecniche
sui terreni e i criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione (D.M. 11 marzo
1988, Circ. M. LL. PP. 24 settembre 1988, n. 30483).
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni progettuali, sono perciò di semplice
indicazione e l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che
reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare
eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro
eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
Prima di iniziare le opere di fondazione, la Direzione dei lavori dovrà verificare ed accettare
i relativi piani di posa, sotto pena di demolire l’opera eseguita per l’Appaltatore.
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I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che
cadono sopra falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a
gradini od anche con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l’Impresa
dovrà, occorrendo, sostenerle con convenienti armature e sbadacchiature, restando a suo
carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o
franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti
con pareti a scarpata.
In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente
occorrente per la fondazione dell’opera, e l’Impresa dovrà provvedere a sue cure e spese al
successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell’opera, con
materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest’ultimo.
Analogamente dovrà procedere l’Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che
restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in
conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi,
non oltre però il limite massimo di cm 20, l’Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla
Direzione dei lavori, all’esaurimento dell’acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più
opportuni. Sono considerati come scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a
profondità maggiore di cm 20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono naturalmente le
acque filtranti nei cavi di fondazione, questi scavi verranno compensati a parte con il relativo
prezzo a scavi subacquei.
Lo scavo a sezione obbligata è da intendersi anche per l’esecuzione delle trincee drenanti
(a sezione trapezia o rettangolare) da realizzarsi per l’abbassamento della falda idrica e
relativo smaltimento delle acque non superficiali; tali sezioni potrebbero essere realizzate
previa esecuzione di scavi di sbancamento atti alla preparazione del piano di posa dei mezzi
meccanici.
L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni,
armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità delle
materie da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti
di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà
dell’Amministrazione, resteranno di proprietà dell’Impresa, che potrà perciò ricuperarle ad
opera compiuta.
Nessun compenso spetta all’Impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare
soltanto parziale, od anche totalmente negativo.
L’Impresa sarà tenuta ad usare ogni accorgimento tecnico per evitare l’immissione entro i
cavi di fondazione di acque provenienti dall’esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterebbe a
suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti, salvo i danni riconosciuti di forza
maggiore.
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CAPO L) OPERE D’ARTE
Art. L.1 MALTE
Le malte saranno confezionate mediante apposite impastatrici suscettibili di esatta
misurazione e controllo che l’Impresa dovrà garantire e mantenere efficienti a sua cura e
spese.
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte dovranno
corrispondere alle seguenti proporzioni:
Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l’Appaltatore sarà
obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di
prezzo in base alle nuove proporzioni previste.
Gli impasti verranno preparati solamente nelle
immediato; gli impasti residui saranno portati a rifiuto.
quantità
necessarie
per
l’impiego
Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad
ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore
quantità di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di malte di calce aerea od idraulica, si formerà prima l’impasto della
malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si
distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia
per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la
superficie.
Art. L.2 CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in
conformità delle prescrizioni contenute nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, nonché al D.M. 9
gennaio 1996, punto 2.1.
Pertanto si dovrà rispettare le specifiche tecniche che riguardano i materiali costituenti il
calcestruzzo, la sua composizione, le proprietà del calcestruzzo fresco ed indurito ed i metodi
per la loro verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo
e le procedure di controllo della sua qualità contenute nella norma U.N.I. 9858 (maggio 1991).
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L’Impresa dovrà garantire le prestazioni del calcestruzzo, per tutta la durata dei lavori,
sulla scorta dei dati fondamentali riportati negli elaborati progettuali o su ordinativo della
Direzione lavori, ovvero:
1) classe di resistenza desiderata in fase di esercizio (Rck per provini cubici - fck per provini
cilindrici);
2) dimensione massima nominale dell’aggregato;
3) classi di esposizione in funzione delle condizioni ambientali e destinazione del
calcestruzzo (calcestruzzo normale, armato e precompresso);
4) classe di consistenza (mediante misura dell’abbassamento al cono – UNI 9418 o
determinazione del tempo Vébè – UNI 9419).
Inoltre per particolari condizioni o costruzioni, i calcestruzzi possono essere prescritti
mediante i dati addizionali (facoltativi) di cui al punto 8.2.3 delle norme tecniche U.N.I. 9858.
Il quantitativo d’acqua d’impasto del calcestruzzo deve tenere presente dell’acqua unita
agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti,
mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a
compressione su cubetti prima e durante i getti.
I getti devono essere convenientemente vibrati.
Gli impasti di conglomerato dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria,
per l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è
possibile in vicinanza al lavoro. I residui d’impasti che non avessero, per qualsiasi ragione,
immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto.
Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme
U.N.I. 8520/1-22 ediz. 1984-86. Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme U.N.I.
7459/1-12 ediz. 1976.
Gli eventuali additivi, da utilizzare per il confezionamento dei calcestruzzi, previa
autorizzazione della Direzione lavori, devono ottemperare alle prescrizioni delle norme tecniche
da U.N.I. 7101 a U.N.I. 7120 e U.N.I. 8145 (superfluidificanti).
Art. L.3 OPERE IN CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO
Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l’Appaltatore dovrà
rispettare strettamente il contenuto delle seguenti norme tecniche:
– L. 5 novembre 1971, n. 1086, “Norma per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica”;
– D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996, “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo
delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”;
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– Circ. M. LL.PP. 14 febbraio 1974, n. 11951, “Norma per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica. Istruzioni per
l’applicazione”;
– Circ. M. LL.PP. 31 gennaio 1979, n. 19581, “Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 7 –
Collaudo Statico”;
– Circ. M. LL.PP. 9 gennaio 1980, n. 20049, “Legge 5 novembre 1971, n. 1086 – Istruzioni
relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento
armato”;
– Circ. M. LL.PP. 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C., “Istruzioni per l’applicazione delle
norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato
normale e precompresso e per strutture metalliche di cui al D.M. 9 gennaio 1996”.
L’Impresa rimane l’unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge, nonostante
l’esame e la verifica sugli studi preliminari di qualificazione, da parte della Direzione lavori;
pertanto essa sarà tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e
conseguenza che avessero a verificarsi.
La lavorabilità non dovrà essere raggiunta con il maggiore impiego di acqua di quanto
previsto nella composizione del calcestruzzo. L’Impresa, previa autorizzazione del Direttore dei
lavori, potrà utilizzare l’impiego di additivi quali fluidificanti o superfluidificanti, senza che
questa abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per il raggiungimento della classe di
consistenza prevista per l’esecuzione delle opere.
Il trasporto del conglomerato cementizio dall’impianto di confezionamento alla località del
cantiere dovrà essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibile segregazione dei
singoli materiali e comunque lasciando inalterate le caratteristiche di confezionamento del
calcestruzzo. I calcestruzzi debbono essere approvvigionati in cantiere o preparati in sito
soltanto nella quantità necessaria per l’impasto immediato e cioè debbono essere predisposti di
volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.
La posa in opera sarà eseguita con ogni cura e regola d’arte, dopo aver preparato
accuratamente e rettificati i piani di posa, pulizia del sottofondo, pulizia nelle zone oggetto di
ripresa dei getti, posizionato le casseformi e predisposto le necessarie armature metalliche. Il
controllo delle gabbie di armature metalliche, prima del getto, dovrà essere rivolto anche nel
rispetto della distanza del copriferro, indicata negli elaborati progettuali o su ordinativo della
Direzione lavori; questo in particolare modo negli ambienti ritenuti aggressivi o per la
particolarità dell’opera.
La Direzione dei lavori avrà la facoltà di ordinare che i getti vengano eseguiti senza
soluzione di continuità, tale da evitare le riprese dei getti; per tale accorgimento l’Impresa non
potrà avanzare nessuna richiesta di maggiori compensi anche se sarà costretta ad una
turnazione del proprio personale.
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli
accorgimenti tali da evitare la segregazione dei singoli componenti della miscela.
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Il getto sarà eseguito a strati di spessore non superiore a 15 centimetri.
Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta o altri
sostanze (disarmanti) in modo da evitare per quanto sia possibile la formazione di vani e di
ammanchi.
I casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti, oppure
convenientemente rafforzati con controventature di sostegno tali da resistere senza deformarsi
alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la fase di getto e di pigiatura.
Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. I
conglomerati con cemento ad alta resistenza è opportuno che vengano vibrati.
La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verrà indicato
dalla Direzione dei lavori e comunque non superiore a centimetri 15. I mezzi da usarsi per la
vibrazione potranno essere interni (pervibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da
applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme. I pervibratori sono in genere più
efficaci, si deve però evitare che essi provochino spostamenti nelle armature; inoltre vengono
immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti. La
vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore
(massimo cm 20). La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando
appare in superficie un lieve strato di malta omogenea ricca di acqua.
La verifica della resistenza caratteristica del conglomerato verrà disposto, da parte della
Direzione lavori, in conformità a quanto previsto dall’allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio
1996, ovvero:
– controllo di accettazione (punto 5), che si effettua durante l’esecuzione delle opere;
– prove complementari (punto 6), da eseguire, ove ritenuto necessario a completamento
delle prove precedenti.
Nel caso che la resistenza dei provini assoggettati a prove nei Laboratori risulti inferiore a
quello indicato negli elaborati progettuali o dall’ordinativo del Direttore dei lavori, occorre
procedere, a cura e spese dell’Appaltatore, ad un controllo teorico e/o sperimentale della
struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo carente, sulla base della resistenza
ridotta, oppure ad una verifica della resistenza con prove complementari, quali prelievo di
provini per carotaggio direttamente dalle strutture, oppure con altri strumenti e metodi
riconosciuti validi dalla Direzione lavori. A ulteriore controlli ultimati, verrà redatta apposita
relazione, da parte dell’Appaltatore a firma di un tecnico abilitato, dove si indichi in base alla
resistenza del conglomerato risultante, ferme restando le ipotesi di vincolo, a quali
sollecitazioni e a quali carichi la struttura può essere sottoposta in fase di esercizio.
La Direzione lavori, previa approvazione della relazione anche da parte del Responsabile del
procedimento, decida che la resistenza caratteristica è ancora compatibile con la destinazione
d’uso dell’opera progettata e in conformità delle leggi in vigore, dovrà contabilizzare il
calcestruzzo in base al valore della resistenza caratteristica risultante. Qualora tale resistenza
non risulti compatibile con le finalità di progetto, l’Appaltatore sarà tenuto a sua cura e spese,
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alla demolizione e rifacimento dell’opera oppure all’adozione di quei provvedimenti che la
Direzione dei lavori riterrà di approvare formalmente.
Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all’Appaltatore se il valore della resistenza
caratteristica del calcestruzzo risulterà maggiore di quanto previsto.
Oltre ai controlli relativi alla resistenza caratteristica di cui sopra, il Direttore dei lavori
potrà, a suo insindacabile giudizio, disporre tutte le prove che riterrà necessarie, e in
particolare le seguenti:
– determinazione della consistenza – prova di abbassamento al cono (slump test) - [U.N.I.
9418],
– controllo della composizione del calcestruzzo fresco - [U.N.I. 6393],
– massa volumica del calcestruzzo - [U.N.I. 6394/1/2],
– prova del contenuto d’aria - [U.N.I. 6395],
– resistenza alla degradazione per cicli di gelo e disgelo - [U.N.I. 7087],
– prova di resistenza a compressione su campioni cilindrici prelevati con carotaggio da
strutture già stagionate – [U.N.I. 6132],
– prova di resistenza a compressione con sclerometro.
Tutte le precedenti prove verranno eseguite a spese dell’Impresa e le modalità di esse
saranno fissate dalla Direzione dei lavori.
I prelievi dei provini e campioni di calcestruzzo in cantiere dovranno essere conformi alle
norme tecniche:
– U.N.I. 6126 – Prelevamento campioni di calcestruzzo in cantiere,
– U.N.I. 6127 – Provini in calcestruzzo – preparazione e stagionatura.
Le frequenze minimo di prelievo saranno come dall’allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio
1996.
Qualunque sia l’importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all’Appaltatore
spetta sempre la completa ed unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in
conformità degli elaborati esecutivi.
Art. L.4 CALCESTRUZZO PER COPERTINE, PARAPETTI E FINITURE
Per la costruzione di opere di completamento del corpo stradale e delle opere d’arte quali:
parapetti, copertine di muri di sostegno, d’ala, di recinzione, cordonate, soglie ecc. verrà
confezionato e posto in opera, opportunamente costipato con vibratori un calcestruzzo avente
un Rck 300 Kg/cm2 (30 N/mm2), salvo diverso ordine della Direzione lavori.
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Le prescrizioni inerenti i conglomerati cementizi rimangono valide in quanto applicabili,
salvo il diametro massimo degli inerti che non sarà maggiore di 20 mm, e comunque entro un
terzo delle dimensioni minime del getto. Le superfici superiori dei getti verranno rifinite
mediante cemento lisciato.
L’Impresa dovrà porre tutte le cure e attenzioni nell’esecuzione delle casseformi per
ottenere un perfetta esecuzione del getto o raccordo con getti precedentemente messi in
opera, per seguire le sagome di progetto, con i giunti di dilatazione o contrazione e le
particolari indicazioni della Direzione dei lavori.
Art. L.5 ARMATURE, CENTINATURE, CASSEFORME, OPERE
PROVVISIONALI
Nella realizzazione di tali opere provvisionali, l’Impresa dovrà adottare il sistema e tecnica
che riterrà più opportuno, in base alla capacità statica, di sicurezza e alla sua convenienza.
Inoltre dovranno essere eseguite delle particolari cautele e tutti gli accorgimenti costruttivi per
rispettare le norme, i vincoli che fossero imposti dagli Enti competenti sul territorio per il
rispetto di impianti e manufatti particolari esistenti nella zona dei lavori che in qualche modo
venissero ad interferire con essi, compreso l’ingombro degli alvei dei corsi d’acqua, la presenza
di servizi di soprassuolo e di sottosuolo, nonché le sagome da lasciare libere al di sopra di
ferrovie, strade camminamenti quali marciapiedi ad uso pedonale.
Art. L.6 DEMOLIZIONI
Le operazioni di demolizione saranno eseguite, da parte dell’Impresa, con ordine e con le
necessarie cautele e precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al
lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece dovranno
essere trasportati o guidati in basso tramite appositi sistemi ritenuti idonei per evitare danni ed
escludere qualunque pericolo.
Nelle demolizioni l’Appaltatore dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che
possano ancora, a giudizio della Direzione lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di
danni verso l’Amministrazione appaltante; alla quale spetta ai sensi dell’art. 36 del capitolato
generale la proprietà di tali materiali, alla pari di quello proveniente dagli scavi in genere e
l’Appaltatore dovrà provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito ecc., in conformità e
con tutti gli oneri previsti nel citato art. 36.
La Direzione dei lavori si riserva di disporre a suo insindacabile giudizio l’impiego dei
materiali di recupero, nel rispetto della normativa vigente in materia, per l’esecuzione dei
lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del citato art. 40
del capitolato generale.
I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto,
venire trasportati, a cura dell’Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori
la sede dei lavori con le norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie
come per gli scavi in genere.
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La ditta Appaltatrice dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le
disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto materiali di rifiuto provenienti dai
cantieri stradali o edili.
CAPO M SOVRASTRUTTURA STRADALE: STRATI DI FONDAZIONE, DI
BASE, DI COLLEGAMENTO E DI USURA, TRATTAMENTI SUPERFICIALI.
Art. M.1 PREMESSA
Per le terminologie e definizioni relative alle pavimentazioni ed ai materiali stradali si fa
riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. n. 169 del 1994. Le parti del corpo stradale
sono così suddivise:
a) sottofondo (terreno naturale in sito o sull’ultimo strato del rilevato):
b) sovrastruttura, così composta:
1) fondazione,
2) strato superficiale (usura).
L’Impresa indicherà alla Direzione dei lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le
granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformità degli articoli che seguono.
La Direzione dei lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso
Laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione appaltante. Per il controllo delle
caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante l’esecuzione
dei lavori, nei laboratori di cantiere o presso gli stessi Laboratori ufficiali.
L’approvazione della Direzione dei lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di
lavorazione, non solleverà l’Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro.
L’Impresa avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche
della sovrastruttura resa in opera.
Art. M.2 STRATI DI FONDAZIONE
Lo strato di fondazione sarà costituito dalla miscela conforme alle prescrizioni del presente
capitolato e comunque dovrà essere preventivamente approvato dalla Direzione dei lavori e
dovrà essere steso in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in
relazione alla capacità costipante delle attrezzature di costipamento usate.
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Gli strati dovranno essere costipati con attrezzature idonee al tipo di materiale impiegato
ed approvato dalla Direzione dei lavori, tali da arrivare ai gradi di costipamento prescritti dalle
indicazioni successive.
Il costipamento dovrà interessare la totale altezza dello strato che dovrà essere portato alla
densità stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema ed al tipo di
attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere
impiegato. Durante la fase di costipamento la quantità di acqua aggiunta, per arrivare ai valori
ottimali di umidità della miscela, dovrà tenere conto delle perdite per evaporazione causa
vento, sole, calore ed altro. L’acqua da impiegare dovrà essere esente da materie organiche e
da sostanze nocive.
Si darà inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidità siano tali da non produrre
danni alla qualità dello strato stabilizzante. La costruzione sarà sospesa quando la temperatura
sia inferiore a 3 °C.
Qualsiasi zona o parte della fondazione, che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della
temperatura o di altre condizioni di umidità durante qualsiasi fase della costruzione, dovrà
essere completamente scarificata, rimiscelata e costipata in conformità delle prescrizioni della
Direzione dei lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun compenso aggiuntivo.
La superficie di ciascuno strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le
curvature previste dal progetto e dovrà risultare liscia e libera da buche e irregolarità.
A) FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE A STABILIZZAZIONE MECCANICA
Tale fondazione è costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare)
stabilizzati per granulometria con l’aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da
terra passante al setaccio 0,4 UNI.
L’aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche
altro materiale; potrà essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela
di materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine
preliminare di laboratorio e di cantiere.
Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla Direzione dei lavori in relazione
alla portata del sottofondo; la stesa avverrà in strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà
mai avere uno spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10.
a) Caratteristiche del materiale da impiegare
Il materiale in opera, dopo l’eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle
caratteristiche seguenti:
1) l’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata
o lenticolare;
2) granulometria compresa nei seguenti fusi e avente andamento continuo e uniforme
praticamente concorde a quello delle curve limiti:
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Serie crivelli e setacci
U.N.I.
Crivello 71
Crivello 30
Crivello 15
Crivello 10
Crivello 5
Setaccio 2
Setaccio 0,42
Setaccio 0,075
Miscela passante:
% totale in peso
Φ max 71 mm
100
70 ÷ 100
50 ÷ 80
30 ÷ 70
23 ÷ 55
15 ÷ 40
8 ÷ 25
2 ÷ 15
Miscela passante:
% totale in peso
Φ max 30 mm
100
100
70 ÷ 100
50 ÷ 85
35 ÷ 65
25 ÷ 50
15 ÷ 30
5 ÷ 15
3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;
4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;
5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra
25 e 65. Tale controllo dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo
costipamento. Il limite superiore dell’equivalente in sabbia (65) potrà essere variato dalla
Direzione lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i
materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione lavori richiederà in
ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica
dell’indice di portanza CBR di cui al successivo punto 6);
6) indice di portanza CBR (C.N.R. – U.N.I. 10009 – Prove sui materiali stradali; indice di
portanza C.B.R. di una terra), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale
passante al crivello 25) non minore di 50. È inoltre richiesto che tale condizione sia verificata
per un intervallo di ± 2% rispetto all’umidità ottima di costipamento;
7) limite di liquidità  25%, limite di plasticità  19, indice di plasticità  6.
Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi,
l’accettazione avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2),
4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso
tra 25 e 35.
b) Studi preliminari
Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione lavori mediante prove
di laboratorio sui campioni che l’impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno.
Contemporaneamente l’impresa dovrà indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento,
il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere
che verrà impiegata. I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla
Direzione lavori in corso d’opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo
effettuato il costipamento.
c) Modalità operative
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza
prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo.
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Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non inferiore a 15 cm e dovrà
presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione
dei suoi componenti.
L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in funzione della
densità, è da effettuarsi mediante dispositivo spruzzatori.
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite
quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello
strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato
compromesso dovrà essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell’Impresa.
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta
granulometria.
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti
semoventi. L’idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere,
determinate dalla Direzione lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a
punto per quel cantiere (prove di costipamento).
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito
non inferiore al 98% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata:
AASHO T 180-57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al
setaccio ¾”. Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi
di dimensioni maggiori di 25 mm, la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula:
dr=(di x Pc x (100 – Z))/(100 x Pc – Z x di)
dove
dr: densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare a quella AASHO
modificata determinata in laboratorio;
di: densità della miscela intera;
Pc: peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm;
Z:
percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25mm.
La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele
contenenti una percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a 35 mm, compresa
tra il 25 e il 40 %. In tal caso nella stessa formula, al termine Z, dovrà essere dato il valore di
25 (indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso di trattenuto al crivello da 25 mm).
Il valore del modulo di compressibilità Me, misurato con il metodo di cui agli articoli
“Movimenti di terre”, ma nell’intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm2, non dovrà essere
inferiore ad 80 N/mm2.
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a
mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.
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Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%,
purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.
Sullo strato di fondazione, compattato in conformità delle prescrizioni avanti indicate, è
buona norma procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra
le due fasi di lavori, un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai
valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Ciò allo scopo
di eliminare i fenomeni di allentamento, di esportazione e di disgregazione del materiale fine,
interessanti la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente
protetti dal traffico di cantiere o dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile
procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione delle
pavimentazioni, sarà opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con
graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire
analoghi trattamenti protettivi.
Art. M.3 STRATO SUPERFICIALE
Lo strato superficiale sarà costituito dalla miscela conforme alle prescrizioni del presente
capitolato e comunque dovrà essere preventivamente approvato dalla Direzione dei lavori e
dovrà essere steso in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in
relazione alla capacità costipante delle attrezzature di costipamento usate.
La superficie di ciascuno strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le
curvature previste dal progetto e dovrà risultare liscia e libera da buche e irregolarità.
La pavimentazione delle strade rurali sarà realizzata con materiale arido di adeguata
granulometria data in opera per spessori non inferiori a cm 10, stesi sul terreno di impianto.
Gli strati dovranno essere costipati con attrezzature idonee al tipo di materiale impiegato ed
approvato dalla Direzione dei lavori, tali da arrivare ai gradi di costipamento prescritti dalle
indicazioni successive.
Si darà inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidità siano tali da non produrre
danni alla qualità dello strato superficiale.
Qualsiasi zona o parte della fondazione, che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della
temperatura o di altre condizioni di umidità durante qualsiasi fase della costruzione, dovrà
essere completamente scarificata, rimiscelata e costipata in conformità delle prescrizioni della
Direzione dei lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun compenso aggiuntivo.
Il costipamento dovrà interessare la totale altezza dello strato che dovrà essere portato
alla densità stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema ed al tipo
di attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di
cantiere impiegato. Durante la fase di costipamento la quantità di acqua aggiunta, per arrivare
ai valori ottimali di umidità della miscela, dovrà tenere conto delle perdite per evaporazione
causa vento, sole, calore ed altro. L’acqua da impiegare dovrà essere esente da materie
organiche e da sostanze nocive.
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Art. M.4 APERTURA, ASPORTAZIONE, SCARIFICAZIONE DI
PAVIMENTAZIONI ESISTENTI
Per gli interventi su pavimentazioni stradali già esistenti sui quali dovrà procedersi a
ricarichi o risagomature, previo ordine della Direzione lavori, l’Impresa dovrà dapprima ripulire
accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente
adoperando, all’uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato.
La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione lavori,
provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su
aree di deposito procurate a cura e spese dell’Impresa.
Qualora la Direzione dei lavori ritenga opportuno allontanare il materiale risultante da
scarificazione, la ditta Appaltatrice dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi
a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto
provenienti dai cantieri stradali o edili.
Art. M.5 CORDONATE IN CALCESTRUZZO
Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo con sezione da determinarsi a
cura del Direttore dei lavori, saranno di lunghezza un metro, salvo nei tratti di curva a stretto
raggio o nei casi particolari indicati sempre dalla Direzione lavori. La resistenza caratteristica
del calcestruzzo (Rck) impiegato per la cordonata dovrà essere di classe 300 Kg/cm2. La
Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà eseguire dei prelievi, mediante
confezionamento di provini cubici di cm 10 di lato, da sottoporre al controllo della resistenza a
compressione semplice.
Gli elementi andranno posati su un letto di calcestruzzo minimo di 10/15 cm di spessore e
opportunamente rinfiancati in modo continuo da ambo i lati. I giunti saranno sigillati con malta
fina di cemento.
Particolare cura l’Impresa dovrà avere durante la posa per rispettare gli allineamenti di
progetto, mentre gli attestamenti tra i consecutivi elementi di cordonata dovranno essere
perfetti e privi di sbavature o riseghe.
CAPO N LAVORI DIVERSI
Art. N.1 BARRIERE DI SICUREZZA
Per le barriere stradali di sicurezza la normativa di riferimento risulta essere la seguente:
– D.M. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, “Regolamento recante istruzioni tecniche per la
progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”;
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– D.M. LL.PP. 15 ottobre 1996, “Aggiornamento del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, recante
istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di
sicurezza”;
– D.M. LL.PP. 3 giugno 1998, “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la
progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni
tecniche per le prove ai fini dell’omologazione”;
– D.M. 4 maggio 1990, “Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo dei ponti stradali”;
– Circ. LL.PP. 11 luglio 1987, n. 2337;
– Circ. LL.PP. 9 giugno 1995, n. 2595;
– Circ. LL.PP. 16 maggio 1996, n. 2357 (e successive modifiche);
– Circ. LL.PP. 15 ottobre 1996, n. 4622.
Pertanto in sede di offerta le ditte dovranno presentare una dichiarazione del legale
rappresentante della stessa ditta nella quale si attesta che i loro fornitori realizzeranno la
fornitura come prescritto nelle specifiche tecniche e assicuri la qualità della fabbricazione ai
sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94 (dichiarazione di impegno).
L’Impresa che si aggiudica il lavoro dovrà presentare una dichiarazione di conformità dei
prodotti alle specifiche tecniche del presente capitolato e secondo i criteri che assicurino la
qualità della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94, dichiarazione ai sensi
della norma EN 45014 rilasciata all’impresa installatrice direttamente dal produttore o fornitore
(dichiarazione di conformità).
Le barriere stradali di sicurezza dovranno essere attuate con dispositivi che abbiano
conseguito il certificato di idoneità tecnica, ovvero l’omologazione, rilasciata dal Min. LL.PP. –
Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale. L’omologazione della barriera
di sicurezza stradale dovrà corrispondere alla classe richiesta nell’elaborato progettuale. Ove la
richiesta di omologazione sia stata inoltrata ma non sia stata rilasciata la certificazione di
omologazione dal Min. LL.PP., la Ditta fornitrice, tramite l’Impresa appaltatrice, dovrà
presentare prima dell’inizio effettivo dei lavori i relativi certificati di prova sul manufatto e sui
materiali, per il tipo e classe di barriera richiesta nel lavoro in oggetto.
La conformità delle barriere e dei dispositivi dovrà rispondere ai termini di legge posti dal
D.M. LL.PP. 3 giugno 1998, art. 5 dell’allegato (dichiarazione di conformità nella produzione e
per l’installazione).
A seconda della loro destinazione ed ubicazione le barriere si dividono nei seguenti tipi:
– barriere centrali di spartitraffico;
– barriere per bordo stradale, in rilevato o scavo;
– barriere per opere d’arte, ponti, viadotti, sottovia, muri ecc.;
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– barriere per punti singolari quali zone di approccio opere d’arte, ostacoli fissi e simili.
La classificazione delle barriere e dei dispositivi di ritenuta speciali, in relazione al “livello di
contenimento”, risulta essere la seguente:
Classe
N1
N2
H1
H2
H3
H4
Contenimento
Minimo
Medio
Normale
Elevato
Elevatissimo
Per tratti ad altissimo rischio
Qualora nell’elenco prezzi si riporti oltre alla descrizione della barriera anche la classe di
appartenenza ai sensi del D.M. LL.PP. 3 giugno 1998, con la dicitura: “……… o equivalente alla
classe …………..”; gli elementi geometrici e le caratteristiche dei materiali introdotti nella
descrizione si intendono come valori o dati di riferimento, ma sarà tassativo dimostrare, da
parte del fornitore, con il certificato di omologazione o di prova la rispondenza della barriera da
installare alla classe indicata nell’elenco prezzi.
A) BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO
Le barriere, costituite da sostegni verticali (paletto di sostegno) e da fascia orizzontale
(nastro) con elementi distanziatori, saranno installate ai margini della piattaforma stradale, ed
eventualmente come spartitraffico centrale nelle strade a più sensi di marcia, in tratti
discontinui secondo gli elaborati progettuali e ad insindacabile giudizio della Direzione dei
lavori.
Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità non
inferiore a Fe 360, zincato a caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 g/mq per
ciascuna faccia e nel rispetto della normativa UNI 5744/96.
Le fasce saranno fissate ai sostegni con il bordo superiore che dovrà trovarsi ad una altezza
non minore di 70 cm dalla pavimentazione, mentre la faccia lato strada si troverà a non meno
di 15 cm dal filo dei sostegni lato strada.
Ciascun tratto dovrà essere delimitato da un elemento terminale curvo o interrato.
La bulloneria di collegamento sarà a testa tonda, ad alta resistenza, con piastrina
copriasola antisfilamento di mm 45×100 e spessore mm 4.
Ogni tre fasce sarà installato un dispositivo rifrangente con superficie normale all’asse
stradale.
Le barriere per lo spartitraffico centrale saranno a doppia fila, con elementi terminali tondi
o interrati.
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Ove previsto da progetto, dovranno essere installate apposite barriere di sicurezza, con o
senza mancorrente, in acciaio zincato costituite da una fascia orizzontale avente categoria
sagomata a doppia onda fissata a montanti in profilato metallico, infissi su manufatti o nel
terreno, e da eventuale mancorrente in tubo d'acciaio zincato da 50 mm; le barriere dovranno
essere complete di pezzi speciali, bulloneria, catarifrangenti ed ogni altro accessorio
necessario.
Le barriere di sicurezza dovranno avere caratteristiche tali da impedire la fuoriuscita del
veicolo dalla sede stradale e nello stesso tempo da non respingerlo sulla corsia di traffico; a
tale fine è necessario che la struttura della barriera presenti una deformabilità pressoché
costante in qualsiasi punto, in modo tale che sia i sostegni sia le fasce presentino uguale
deformazione sotto l'azione degli urti.
Le fasce, di altezza non inferiore a mm 300, dovranno essere fissate ai sostegni in modo
che il loro asse risulti ad un'altezza di cm 45 dal piano della pavimentazione finita; l'interasse
dei sostegni dovrà, di norma, essere compreso tra i m 3 e i m 4; nelle curve o in altri casi
particolari, l'interasse dovrà essere ridotto secondo le indicazioni del progettista.
Le fasce dovranno essere collegate tra loro ed ai sostegni mediante bulloni, staffe ed altri
sistemi che non comportino saldature da fare in opera in modo che ogni pezzo della fascia
possa essere sostituito senza demolizione e ricostruzione di giunti, ma esclusivamente con
operazioni meccaniche di smontaggio e montaggio.
I giunti, ottenuti con sovrapposizione delle fasce di cm 30 collegate fra loro e fissate al
montante con bulloni atti a garantire la resistenza richiesta, non dovranno presentare risvolti e
risalti in senso contrario alla marcia dei veicoli. Ad intervalli non superiori a m 4,00, dovranno
essere installati dispositivi rifrangenti aventi area non inferiore a cm2 50, in modo che le loro
superfici risultino pressoché normali all'asse stradale.
Art. N.2 SEGNALETICA
Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale e verticale, l'Impresa dovrà attenersi alle
disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla Direzione dei lavori.
Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel vigente Codice della
strada e nel Capitolato speciale dei segnali stradali predisposto dall'Ispettorato Generale
Circolazione e Traffico del Ministero dei LL.PP.
Per la segnaletica orizzontale la normativa di riferimento risulta essere la seguente:
– Circ. LL.PP. 16 maggio 1996, n. 2357;
– Circ. LL.PP. 27 dicembre 1996, n. 5923;
– Circ. LL.PP. 9 giugno 1997, n. 3107.
La ditta che si aggiudica il lavoro dovrà presentare una dichiarazione di conformità dei
prodotti alle specifiche tecniche del presente capitolato e secondo i criteri che assicurino la
qualità della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94, dichiarazione ai sensi
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della norma EN 45014 rilasciata all’impresa installatrice direttamente dal produttore o fornitore
(dichiarazione di conformità).
La vernice da impiegare dovrà essere del tipo rifrangente premiscelato e cioè contenere
sfere di vetro mescolato durante il processo di fabbricazione così che dopo l’essiccamento e
successiva esposizione delle sfere di vetro dovute all’usura dello strato superficiale di vernice
stessa sullo spartitraffico svolga effettivamente efficiente funzione di guida nelle ore notturne
agli autoveicoli, sotto l’azione della luce dei fari.
Inoltre la segnaletica orizzontale dovrà essere priva di sbavature e ben allineata.
Il Direttore dei lavori potrà chiedere, in qualsiasi momento, all’appaltatore la presentazione
del “certificato di qualità”, rilasciato da un laboratorio ufficiale, inerente alle caratteristiche
principali della vernice impiegata.
A) CONDIZIONI DI STABILITÀ
Per la vernice bianca il pigmento colorato sarà costituito da biossido di titanio con o senza
aggiunta di zinco, per quella gialla da cromato di piombo.
Il liquido pertanto deve essere del tipo oleo-resinoso con parte resinosa sintetica; il
fornitore dovrà indicare i solventi e gli essiccamenti contenuti nella vernice.
La vernice dovrà essere omogenea, ben mancinata e di consistenza liscia ed uniforme, non
dovrà fare crosta né diventare gelatinosa od inspessirsi.
La vernice dovrà consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficoltà
mediante l’uso di una spatola a dimostrare le caratteristiche desiderate, in ogni momento entro
sei mesi dalla data di consegna.
La vernice non dovrà assorbire grassi, olii ed altre sostanze tali da causare la formazione di
macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere tale che, anche durante i
mesi estivi, anche se applicata su pavimentazione bituminosa, non dovrà presentare traccia di
inquinamento da sostanze bituminose.
Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 mq/Kg (ASTM D 1738);
ed il peso suo specifico non dovrà essere inferiore a Kg 1,50 per litro a 25 gradi C (ASTM D
1473).
B) CARATTERISTICHE DELLE SFERE DI VETRO
Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d’aria e,
almeno per il 90 % del peso totale, dovranno aver forma sferica con esclusione di elementi
ovali, e non dovranno essere saldate insieme.
L’indice di rifrazione non dovrà essere inferiore ad 1,50 usando per la determinazione del
metodo della immersione con luce al tungsteno.
Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all’azione di soluzioni acide saponate a ph
5-5,3 e di soluzione normale di cloruro di calcio e di sodio.
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La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta dovrà
essere compresa tra il 30 ed il 40 %.
Le sfere di vetro (premiscelato) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti
caratteristiche granulometriche:
.
Perline passanti per il setaccio
Perline passanti per il setaccio
Perline passanti per il setaccio
Setaccio A.S.T.M
n. 70
n. 140
n. 230
% in peso
100
15 – 55
0 – 10
C) IDONEITÀ DI APPLICAZIONE
La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le
normali macchine spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena della larghezza
richiesta.
Potrà essere consentita l’aggiunta di piccole quantità di diluente fino al massimo del 4% in
peso.
D) QUANTITÀ DI VERNICE DA IMPIEGARE E TEMPO DI ESSICAMENTO
La quantità di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla
superficie di una pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, dovrà essere non inferiore
a Kg 0,120 per metro lineare di striscia larga cm 12, mentre per la striscia larga cm 15 non
dovrà essere inferiore a Kg 0,150 e di Kg 1,00 per superfici variabili di mq 1,0 e 1,2. In
conseguenza della diversa regolarità della pavimentazione ed alla temperatura dell’aria tra i 15
°C e 40 °C e umidità relativa non superiore al 70%, la vernice applicata dovrà asciugarsi
sufficientemente entro 30-45 minuti dell’applicazione; trascorso tale periodo di tempo le
vernici non dovranno staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l’azione delle ruote gommate degli
autoveicoli in transito.
Il tempo di essiccamento sarà anche controllato in laboratorio secondo le norme ASTM
D/711-35.
E) VISCOSITÀ
La vernice, nello stato in cui viene applicata, dovrà avere una consistenza tale da poter
essere agevolmente spruzzata con la macchina traccialinee; tale consistenza misurata allo
stormer viscosimiter a 25 °C espressa in unità Krebs sarà compresa tra 70 e 90 (ASTM D 562).
La vernice che cambi consistenza entro sei mesi dalla consegna sarà considerata non
rispondente a questo requisito.
F) COLORE
La vernice dovrà essere conforme al bianco o al giallo richiesto.
La determinazione del colore sarà fatta in laboratorio dopo l’essiccamento della stessa per
24 ore.
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La vernice non dovrà contenere alcuno elemento colorante organico e dovrà scolorire al
sole.
Quella bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo
all’ossido di magnesio, accertata mediante opportuna attrezzatura.
Il colore dovrà conservare nel tempo, dopo l’applicazione, l’accertamento di tali
conservazioni che potrà essere richiesto dalla Stazione appaltante in qualunque tempo prima
del collaudo e che potrà determinarsi con opportuni metodi di laboratorio.
G) RESIDUO
Il residuo non volatile sarà compreso tra il 65% ed il 75% in peso sia per la vernice bianca
che per quella gialla.
H) CONTENUTO DI PIGMENTO
Il contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovrà essere inferiore al 14% in peso
e quello cromato di piombo (vernice gialla) non inferiore al 10% in peso.
I) RESISTENZA AI LUBRIFICANTI E CARBURANTI
La pittura dovrà resistere all’azione lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare
insolubile ed inattaccabile alla loro azione.
L) PROVA DI RUGOSITÀ SU STRADA
Le prove di rugosità potranno essere eseguite su strade nuove in un periodo tra il 10° ed il
30° giorno dall’apertura del traffico stradale.
Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid Tester ed il coefficiente ottenuto
secondo le modalità d’uso previste dal R.D.L. inglese, non dovrà abbassarsi al di sotto del 60%
di quello che presenta pavimentazioni non verniciate nelle immediate vicinanze della zona
ricoperta con pitture; in ogni caso il valore assoluto non dovrà essere minore di 35
(trentacinque).
M) DILUENTE
Dovrà essere del tipo derivato da prodotti rettificati dalla distillazione del petrolio e dovrà
rispondere al D.P.R. n. 245 del 6 marzo 1963 privi di benzolo e con una percentuale minima di
componenti di tuoiolo e fluolo e quindi inferire alla percentuale prescritta dall’art. 6 della
sopracitata legge.
CAPO O NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. O.1 55 PREMESSA
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Fermo restando il costo dei lavori nel caso di appalto a corpo, le norme generali di
misurazione per la contabilizzazione in caso di redazione di perizie o per la contabilizzazione di
eventuali lavori a misura e gli oneri e magisteri compresi nelle varie lavorazioni, si intendono
stabiliti come di seguito:
Le norme di misurazione per la contabilizzazione delle differenti categorie di lavoro saranno
le seguenti, tenendo peraltro conto di quanto specificatamente eventualmente riportato nelle
voci di elenco prezzi. In caso di discordanza con quanto riportato in elenco prezzi si
considererà la modalità di contabilizzazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.
Art. O.2 NORME GENERALI
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a
numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell’elenco voci.
I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di
controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature
effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto
maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno
essere motivo di rifacimento a carico dell’Impresa.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione
dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione
lavori e dall’Impresa.
Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili le
misurazioni delle lavorazioni eseguite, l’Appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione dei
lavori con sufficiente preavviso.
Art. O.3 MOVIMENTO DI MATERIA - SCAVI E RILEVATI
Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per la compattazione, il trasporto dei terreni
a qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
A) PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI RILEVATI
La preparazione dei piani di posa dei rilevati, eseguiti sulla base dei dati progettuali, salvo
diversa indicazione impartita per iscritto dalla Direzione lavori, verrà computata per il volume
di scavo rispetto al piano di campagna come scavo di sbancamento.
Solo nel caso di scavi scoticamento, fino ad una profondità media di cm 20 dal piano di
campagna, tale onere si intende già compreso nel prezzo riguardante la formazione di rilevati.
Pertanto, solo nei casi di una eventuale bonifica del piano di posa oltre lo spessore medio di 20
cm per la rimozione del terreno vegetale, tale maggiore scavo ed il relativo riempimento in
materiale idoneo da rilevato verranno compensati a parte con le rispettive voci di elenco.
B) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRINCEA
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Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sarà pagato
col prezzo a metro cubo dello scavo di sbancamento.
La compattazione meccanica dei piani di posa nei tratti in trincea (sottofondo) verrà
compensata a metro quadrato di superficie effettivamente trattata. Con le voci di elenco
relativa alla preparazione del piano di posa della fondazione stradale nei tratti in trincea si
intendono compensati tutti gli oneri previsti nelle specifiche “Movimenti di terre”, per ottenere
la densità ed il modulo di compressibilità prescritti.
Se, in relazione alle caratteristiche del terreno costituente il piano di posa della
sovrastruttura, la Direzione dei lavori ordinasse la sostituzione del terreno stesso con materiale
arido per una determinata profondità al di sotto del piano del cassonetto, lo scavo sarà pagato
con il prezzo dello scavo di sbancamento ed il materiale arido con il relativo prezzo d’elenco.
C) SCAVI DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE
Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprietà dell’Amministrazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice potrà usufruire dei materiali stessi, sempre che vengano ritenuti idonei
dalla Direzione lavori, nei limiti previsti per l’esecuzione dei lavori e per quelle lavorazioni di cui
è stabilito il prezzo di elenco con materiali provenienti da scavi.
Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, l’approfondimento di fossi esistenti
verranno valutati e compensati col prezzo degli scavi di sbancamento.
Quando negli scavi in genere si fossero passati i limiti assegnati, non solo si terrà conto del
maggior lavoro eseguito, ma l’Impresa dovrà, a sue spese, rimettere in sito le materie scavate
in più, o comunque provvedere a quanto necessario per assicurare la regolare esecuzione delle
opere.
Il prezzo relativo agli scavi in genere, da eseguirsi con le modalità prescritte agli artt.
“Movimenti di terre”, comprende tra gli oneri particolari:
– il taglio delle piante, l’estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., ed il trasporto in
aree messe a disposizione dalla Direzione Lavori; lo scavo, il trasporto e lo scarico dei materiali
a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza; la perfetta profilatura delle scarpate e
dei cassonetti anche in roccia; gli esaurimenti d’acqua negli scavi di sbancamento.
Qualora per la qualità del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare,
sbadacchiare e armare le pareti degli scavi, l’Impresa dovrà provvedere a sue spese,
adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti. Nessun compenso
spetterà all’Impresa per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato in dette
armature e sbadacchiature.
Nel caso degli scavi in terra, solo i trovanti rocciosi o fondazioni di murature aventi singolo
volume superiore a 1 mc, se rotti, verranno compensati con i relativi prezzi d’elenco ed il loro
volume sarà detratto da quello degli scavi in terra.
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto dell’area di base delle murature di fondazione per la loro profondità, misurate a
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partire dal piano dello scavo di sbancamento. Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti,
ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpata, ma in tal caso non sarà pagato
il maggior volume, né successivo riempimento a ridosso delle murature che l’Impresa dovrà
eseguire a propria cura e spese. Al volume di scavo per ciascuna classe di profondità indicata
nell’elenco prezzi, verrà applicato il relativo prezzo e sovrapprezzo.
Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei e compensati con il relativo
sovrapprezzo, solo se eseguiti a profondità maggiore di cm 20 dal livello costante a cui si
stabilizzano le acque.
Nel prezzo degli scavi di fondazione è sempre compreso l’onere del riempimento dei vuoti
attorno alla muratura.
Il trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli
scavi, è compreso nel prezzo di elenco degli scavi anche qualora, per qualsiasi ragione, fosse
necessario allontanare, depositare provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le
materie stesse. Le materie di scavo che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione
dei rilevati, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della sede dei lavori, a debita distanza e
sistemate convenientemente anche con spianamento e livellazione a campagna, restando a
carico dell’Impresa ogni spesa conseguente, ivi compresa ogni indennità per l’occupazione
delle aree di deposito.
Per i materiali non ritenuti idonei dalla Direzione lavori per la formazione di rilevati,
dovranno essere redatti i relativi verbali di accertamento al fine di determinare la quantità che
entrerà a far parte del computo del volume di materiali di cui al successivo punto E).
D) RILEVATI
L’area delle sezioni in rilevato o a riempimento verrà computata rispetto al piano di
campagna senza tenere conto né dello scavo di scoticamento, per una profondità media di cm
20; né dell’occorrente materiale di riempimento; né dei cedimenti subiti dal terreno stesso per
effetto del costipamento meccanico o per naturale assestamento; né della riduzione di volume
che il materiale riportato subirà, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo oppure allo
stato sciolto, a seguito del compattamento meccanico.
Qualora l’Impresa superasse le sagome fissate dalla Direzione lavori, il maggiore rilevato
non verrà contabilizzato, e l’Impresa, se ordinato dalla Direzione lavori, rimuoverà, a cura e
spese, i volumi di terra riportati o depositati in più, provvedendo nel contempo a quanto
necessario per evitare menomazioni alla stabilità dei rilevati accettati dalla Direzione lavori.
I prezzi relativi ai rilevati saranno applicati anche per la formazione degli arginelli in terra.
L’onere della riduzione dei materiali provenienti da scavi di sbancamento o di fondazione in
roccia o da scavi in galleria, onde ottenere la pezzatura prevista dagli artt. “Movimenti di terre”
per il loro reimpiego a rilevato, è compreso e compensato con i relativi prezzi dello scavo di
sbancamento, allo scavo di fondazione in roccia da mina ed allo scavo in galleria.
Qualora l’Impresa, per ragioni di propria convenienza, non ritenesse opportuno procedere
alla riduzione di tali materiali, previo ordine scritto della Direzione lavori, potrà portare a rifiuto
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i materiali rocciosi e sostituirli con un uguale volume di materiali provenienti da cave di prestito
appartenenti al gruppo A1 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006) i quali ultimi, però, verranno
contabilizzati come materiali provenienti dagli scavi.
Pertanto nella formazione dei rilevati compensati a metro cubo, sono compresi i seguenti
oneri:
– lo scoticamento (fino a 20 cm dal piano di campagna), la compattazione del piano di
posa, il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie, il prelievo e il trasporto dei materiali
occorrenti da qualsiasi distanza e con qualunque mezzo, la compattazione meccanica tale da
garantire il raggiungimento delle specifiche riportate negli artt. “Movimenti di terre”, le
bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate e il loro rivestimento con
terreno vegetale dello spessore di 30 cm, la profilatura dei cigli e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
E) RILEVATI CON MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO
Il volume V di materiali provenienti da cava di prestito sarà dedotto convenzionalmente in
base al seguente conteggio:
V = Vr – Vs – Asr × 0,20 + Vmu
dove:
Vr: volume totale dei rilevati e dei riempimenti (compresi quelli occorrenti per il piano di posa dei rilevati e delle
trincee) per l’intera lunghezza del lotto o tratto di strada;
Vs: volume degli scavi di sbancamento, di fondazione ed in galleria, per le quantità ritenute utilizzabili dalla Direzione
lavori per il reimpiego in rilevato od in riempimento;
Asr: area della sistemazione dei piani di posa dei rilevati;
Vmu: volume dei materiali (pietrame, misti granulari, detriti di cava, sabbia, ecc.) utilizzati per altri lavori come detto
al punto C), 1° capoverso.
Soltanto al volume V così ricavato sarà applicato il prezzo relativo alla fornitura di materiali
idonei da cave di prestito per la formazione dei rilevati.
Qualora l’impresa, per la formazione dei rilevati, ritenga di sua convenienza portare a
rifiuto materiali provenienti dagli scavi della sede stradale, e riconosciuti idonei dalla Direzione
lavori, sostituendoli con materiali provenienti da cave di prestito, per il volume corrispondente
a questi ultimi non verrà applicato il prezzo relativo alla fornitura di materiali provenienti da
cave di prestito per la formazione dei rilevati.
Art. O.4 MURATURE IN GENERE E CONGLOMERATI CEMENTIZI
Tutte le murature ed i conglomerati cementizi sia in fondazione che in elevazione, semplici
o armati, verranno misurati a volume con metodo geometrico in base a misure sul vivo,
escludendo intonaci, ove esistano, e deducendo i vuoti ed i materiali eventuali di natura
differente compenetrati nelle strutture. Non verranno dedotti il volume dei ferri di armatura e
dei cavi per la precompressione ed i vani di volume minore o uguale a 0,02 mc ciascuno.
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Saranno valutati e pagati con i relativi prezzi di elenco i vari tipi di conglomerato armato
esclusivamente in base al valore della resistenza caratteristica, classe ambientale, diametro
massimo dell’inerte e classe di consistenza, prescritti secondo gli elaborati progettuali oppure
ordinati per iscritto dalla Direzione dei lavori.
Nel caso che dalle prove risultasse, per un conglomerato cementizio, un valore della
resistenza caratteristica inferiore a quello richiesto, dopo l’accertamento che tale valore
soddisfa ancora alle condizioni statiche e di durabilità dell’opera, si provvederà all’applicazione
del prezzo di elenco corrispondente al valore della resistenza caratteristica riscontrata;
altrimenti l’Appaltatore a sua cura e spese dovrà provvedere alla demolizione e conseguente
rifacimento delle parti contestate.
Nel caso, invece, che dalle prove di rottura risulti una resistenza caratteristica superiore a
quella prescritta secondo progetto od ordinata per iscritto dalla Direzione lavori, non si darà
luogo ad alcuna maggiorazione del prezzo unitario stabilito in sede di gara.
Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare:
– la fornitura a piè d’opera di tutti i materiali necessari (inerti, leganti, acqua, ecc.), la
mano d’opera, i ponteggi, le armature di sostegno dei casseri per il getto in elevazione di
strutture a sviluppo prevalentemente verticali (muri, pilastri, ecc.), attrezzature e macchinari
per la confezione, la posa in opera, la vibrazione dei calcestruzzi e quanto altro occorra per
dare il lavoro finito e completo a regola d’arte.
Per l’impiego di eventuali additivi nei conglomerati cementizi e nelle malte per murature
espressamente previsto in progetto per particolari esigenze, sarà corrisposto solo il costo di
detti materiali. In ogni altro caso, tale impiego sarà consentito ma a totale carico dell’Impresa,
previo benestare della Direzione lavori.
Art. O.5 CASSEFORMI
Le casseformi saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto del
conglomerato cementizio, ad opera finita.
Art. O.6 ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A.
Il peso dell’acciaio tondo per l’armatura del calcestruzzo, del tipo indicato sugli elaborati
progettuali o dato per ordine scritto dalla Direzione lavori, verrà determinato mediante il peso
teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità
difformi dalle prescrizioni, le legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni per le
giunte non previste nei disegni esecutivi di progetto.
Il peso del ferro in ogni caso verrà determinato con mezzi geometrici analitici ordinari,
misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (seguendo le sagomature, risvolti e
uncinature) e moltiplicando per il peso unitario determinato in base alle dimensioni nominali e
dal peso specifico pari a 7850 Kg/m3.
Art. 0.7 MANUFATTI IN ACCIAIO
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I lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi sono applicati
al peso effettivamente posto in opera in sede delle lavorazioni, che sarà determinato prima
della posa in opera mediante pesatura diretta a spese dell’Impresa o mediante dati riportati da
tabelle ufficiali U.N.I.
I prezzi relativi comprendono:
– la fornitura, la posa in opera, la esecuzione dei necessari fori, la saldatura, chiodatura e
ribattitura, le armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli sfridi di lavorazione e una
triplice mano di verniciatura di cui la prima antiruggine e le due successive di biacca ad olio, od
altra vernice precisata nell’elenco prezzi.
Art. O.8 SOVRASTRUTTURA STRADALE (MASSICCIATA)
A) FONDAZIONE E STRATO DI BASE avvenuta
compensazione a metro cubo a compattazione
Caso in cui il materiale di fondazione e dello strato di base si compensa a metro cubo a
compattazione avvenuta
Lo strato di fondazione in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica e lo strato di
base, da impiegarsi nelle sovrastrutture stradali, saranno valutati per volume a metro cubo di
materiale steso in opera ed a costipamento ultimato.
I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti,
le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché l’acqua per qualsiasi impiego sono tutti
a carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco degli strati di fondazione e di base sono
compresi tutti gli oneri, mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le
prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C “Sovrastruttura Stradale”.
B) FONDAZIONE E STRATO DI BASE - compensazione a peso su autocarro o a metro cubo
su autocarro
Caso in cui il materiale di fondazione si compensa a peso su autocarro o a metro cubo su
autocarro
Lo strato di fondazione in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica da impiegarsi
nelle sovrastrutture stradali, sarà valutato a peso, risultante dal lordo e dalla tara risultante
dalla bolletta di accompagno del materiale prevista dalle vigenti disposizioni di legge,
constatato e registrato all’arrivo in cantiere dal personale addetto dell’Amministrazione
appaltante.
Qualora il materiale in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica venga computato
per volume a metro cubo su autocarro, il relativo computo dei volumi dovrà risultare da
appositi verbali in cui si evidenzia il volume dei cassoni degli autocarri e dei relativi cali dati da
personale autorizzato dell’Amministrazione appaltante. La Direzione lavori, a sua insindacabile
descrizione, potrà computare il volume del misto granulometrico su autocarro riferendosi al
peso del materiale e dal peso in volume medio su autocarro risultante da apposito verbale di
misurazione.
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C) STRATO SUPERFICIALE - compensazione a metro quadro a compattazione avvenuta
Lo strato superficiale in materiale arido a stabilizzazione meccanica e sarà valutato a metro
quadro di materiale steso in opera ed a costipamento ultimato.
I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti,
le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché l’acqua per qualsiasi impiego sono tutti
a carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco sono compresi tutti gli oneri, mezzi e
materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le prescrizioni tecniche contenute
nella “Sovrastruttura Stradale”.
L’Amministrazione appaltante si riserva comunque la facoltà di controlli del peso presso
pese pubbliche o private, di propria fiducia, con gli eventuali oneri a carico della Ditta
appaltatrice.
I conducenti degli autocarri che si sottraggono volontariamente all’ordinativo dei controlli in
peso, dato dal personale di sorveglianza dell’Amministrazione, dovranno essere debitamente
allontanati dal cantiere e comunque i relativi carichi di materiale non dovranno essere inseriti
nella contabilità dei lavori, da parte del Direttore dei lavori.
Inoltre sarà a descrizione dell’Amministrazione appaltante controllare con del proprio
personale di sorveglianza le operazioni di carico e scarico e di peso del materiale, presso lo
stabilimento di produzione o confezionamento del misto granulometrico, senza che la stessa
Impresa possa sollevare nessuna osservazione in merito al controllo suddetto.
In caso di differenza in meno, la percentuale relativa verrà applicata a tutte le forniture
dello stesso materiale effettuate dopo la precedente verifica. È tollerata una riduzione di peso
limitata alla massima capacità del serbatoio di carburante.
I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti,
le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché l’acqua per qualsiasi impiego sono tutti
a carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco degli strati di fondazione sono compresi
tutti gli oneri quali mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le
prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C “Sovrastruttura Stradale”.
Art. O.8 BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO E PARAPETTI METALLICI
Le barriere, rette o curve, verranno misurate sulla effettiva lunghezza compresi i terminali.
La barriera disposta su due file distinte, da situarsi nello spartitraffico, verrà compensata,
per ogni fila, con l’apposita voce di elenco.
I pezzi terminali e di chiusura curvi, da impiegare nelle confluenze autostradali o su strade
con caratteristiche analoghe ed a chiusura delle barriere nello spartitraffico, aventi raggio di
curvatura inferiore a 3 ml, saranno valutati e pagati con l’apposita voce di elenco.
Resta stabilito che nelle voci di elenco sono comprese:
– la fornitura e posa in opera di barriere rette o curve, su terreno, su opera d’arte o con
funzioni di spartitraffico centrale, complete di ogni elemento costruttivo quali: sostegni,
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distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminali e di raccordo, dispositivi rifrangenti,
bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi, formazione di fori sulle opere d’arte e quant’altra
lavorazione occorra e tutti i relativi oneri per la perfetta esecuzione e funzionalità della barriera
del tipo corrispondente alla classe indicata nell’elenco prezzi, come previste dal D.M. LL.PP. del
3 giugno 1998.
Art. O.9 SEGNALETICA
Non appena ricevuta la consegna, la Ditta appaltatrice dovrà innanzi tutto organizzare una
o più squadre e procedere in modo che i lavori possano effettivamente e regolarmente iniziarsi
e quindi svolgersi secondo le disposizioni della Direzione lavori il cui compito consisterà
nell’impartire all’Impresa le disposizioni in merito all’ordine di priorità nell’esecuzione dei lavori,
al modulo da adottare nelle linee assiali discontinue, al tipo di soluzione da adottare in ogni
specifico punto singolare.
La Direzione dei lavori potrà consegnare alla Ditta appaltatrice la planimetria delle strade
interessate dalle segnalazioni. L’Impresa provvederà, previa ricognizione, ad apprestare un
piano di lavoro tracciando sulle planimetrie medesime le segnalazioni che si ritengono
necessarie ed a sottoporre detto alla Direzione dei lavori per la necessaria approvazione.
La Direzione dei lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare
momento il piano di lavoro predisposto dall’Impresa, individuare lungo le strade
carrai privati esistenti ed assicurare la possibilità di accedervi con svolta
interrompendo la eventuale linea assiale continua con tratteggi aventi
modulazione pari a cm 100 di pieno e cm 100 di intervallo.
in qualsiasi
tutti i passi
a sinistra,
piccolissima
Per quanto concerne l’applicazione delle strisce assiali lungo le strade a due corsie a doppio
senso di marcia, si dovranno osservare rigorosamente le indicazioni che saranno impartite
dalla Direzione lavori, nonché le norme contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal suo
Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e
succ. mod.
La misurazione delle segnalazioni orizzontali sarà effettuata al metro lineare di vernice
effettivamente posata per strisce bianche o gialle della larghezza di cm 12 o cm 15.
In corrispondenza di accessi privati o di piccola strada poderale, dove l’eventuale striscia
continua sarà eseguita a tratteggio di piccolissima modulazione, sarà computata vuoto per
pieno solo nel caso di estensione totale minore o uguale ai 10 ml.
La misurazione sarà effettuata a metro quadrato di superficie effettiva per linee aventi
larghezza superiore a cm 15.
Per gli attraversamenti pedonali, per le zebrature e le isole spartitraffico in vernice, si
misurerà la superficie effettivamente verniciata, valutando a metro quadrato le strisce di
larghezza superiore a cm 15 ed a metro lineare le eventuali strisce perimetrali da cm 15.
Per le scritte, la superficie sarà ragguagliata a metro quadrato considerando il vuoto per
pieno ma calcolando l’area del rettangolo che inscrive ogni singola lettera che compone la
scritta.
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Per le frecce e la parte di asta rettilinea o curva verrà calcolata a metro lineare se formata
da striscia di cm 12/15, a metro quadrato se formata da striscia superiore a cm 15, la parte
della punta triangolare verrà computata con il prezzo a metro quadrato di superficie effettiva
eseguita.
L’Amministrazione appaltante si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli durante
le varie fasi lavorative, prelevando campioni di prodotti utilizzati per verificare la
corrispondenza delle caratteristiche tecniche richieste, mediante prove di laboratorio con oneri
a carico della Ditta appaltatrice.
Art. O.10 DEMOLIZIONI
- Demolizioni di pavimentazioni
Le demolizioni di pavimentazioni e sottostanti massetti in conglomerato cementizio o
bituminoso comprendono nel prezzo di elenco l'onere per il trasporto a discarica e l'eventuale
lavorazione in presenza di acque di falda.
- Demolizioni di collettori gravitari e relativi pozzetti di ispezione
Le demolizioni di tubazioni, di qualsiasi materiale e dimensione, pozzetti, setti superiori di
protezione in conglomerato cementizio ed altri manufatti, anche se parzialmente armati,
comprendono nel prezzo ogni onere per il carico e il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata
del materiale di risulta nonché quelli per l'eventuale lavorazione in presenza di acque di falda
o, se prescritto, per l'abbassamento del livello della falda tramite aggottamento o altro sistema
idoneo.
Iglesias, 22/05/2015
I Progettisti
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