Assicura la tua fiducia
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A.
POLIZZA COLLETTIVA N. 5234/02
(data dell’ultimo aggiornamento: 01.12.2010)
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE
LE NOTE INFORMATIVE, I GLOSSARI, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E
IL MODULO DI ADESIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE E
ALL’ADERENTE / ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA POLIZZA COLLETTIVA n. 5234/02
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto
non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente/l’Assicurato deve prendere visione
delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione della polizza.
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI
1. Informazioni Generali
Cardif Assurances Risques Divers S.A. ha la propria sede sociale in 1, boulevard Haussmann, Parigi (Francia).
La polizza collettiva n. 5234/02 della perdita pecuniaria conseguente al Furto Totale od alla Distruzione per
Danno Totale dell’Autoveicolo, in relazione al quale è prestata l’assicurazione, è stipulata con la Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurances Risques Divers S.A., avente sede legale al n° 15 di Via Tolmezzo, 20132 Milano, P. IVA., C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A.
n°1254536 iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011,
società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Assurance, operante in Italia in regime
di stabilimento e soggetta alla vigilanza di ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel).
Telefono: 02.772241 sito internet www.cardif.it; e-mail: [email protected].
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Cardif Assurances Risques Divers S.A. ha un Patrimonio Netto pari a 128,064 Milioni di Euro di cui 14,784
Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 113,280 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto non prevede il tacito rinnovo.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
L’Assicuratore riconosce ad ogni Assicurato una copertura per la perdita pecuniaria conseguente al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale del Veicolo in relazione al quale è prestata l’assicurazione, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
L'Assicuratore, in caso di Sinistro, liquida al Beneficiario un importo pari al 20% del Valore d’Acquisto.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenze:
La copertura assicurativa prevede limiti massimi di durata, differenziati in relazione alla tipologia di Veicolo, se nuovo ovvero usato.
La copertura assicurativa non opera in presenza delle cause di esclusione elencate nell’art. 6 delle Condizioni di assicurazione.
La copertura assicurativa è soggetta all’applicazione di massimali indicati nell’art. 5 delle Condizioni di
assicurazione.
Esemplificazioni:
Il Massimale è la somma fino alla cui concorrenza l’Assicuratore presta le garanzie.
Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un massimale pari a Euro 1.000,00 e la percentuale del Valore d’AcPagina 1 di 4
CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A.
Rappresentanza generale per l’Italia: Via Tolmezzo, 15 Palazzo D - 20132 Milano - Tel. 02 77 22 41 - Fax 02 76 00 81 49
Società per azioni - Capitale sociale E 14.784.000 - Sede Sociale: 1, boulevard Haussmann - 75009 Parigi - Francia - Registro commercio Parigi B 308 896 547
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 - P.I. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 08916500153 - R.E.A. n. 1254536
quisto indicata nelle condizioni ammonti a Euro 1.500,00, l’Assicuratore corrisponderà un Indennizzo di importo pari, al massimo, a Euro 1.000,00.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
In sede di conclusione del contratto, l’Assicurato deve fornire all’Assicuratore dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che l’Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa. Si rinvia all’art.
15 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle conseguenze.
5. Premi
Il Premio è unico e anticipato. Esso è calcolato in ragione percentuale del Valore di acquisto (IVA inclusa).
Il premio è incluso nel capitale finanziato e il pagamento avverrà con le modalità previste per la restituzione
del finanziamento.
Il presente contratto prevede, inoltre, i seguenti costi a carico dell’Aderente:
- COSTI DI EMISSIONE: Euro 16,00;
- REMUNERAZIONE DELL’INTERMEDIARIO GAP TODO AUTO: in media 44,54% del premio lordo; ad
esempio, su un premio lordo di Euro 500, la remunerazione dell’intermediario è pari ad Euro 222,68.
- REMUNERAZIONE DELL’INTERMEDIARIO GAP TODO MOTO: in media 41,24% del premio lordo;
ad esempio, su un premio lordo di Euro 200, la remunerazione dell’intermediario è pari ad Euro 89,07.
Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o di alienazione del Veicolo oggetto del Finanziamento, l’Assicuratore restituisce all’Aderente/Assicurato debitore la parte di premio pagato relativa al periodo residuo
rispetto alla scadenza originaria. L’Aderente/Assicurato debitore può richiedere il mantenimento delle coperture assicurative fino alla scadenza originaria del contratto.
Si rinvia all’art. 3.3 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
6. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda
il diritto.
7. Legge applicabile e lingua del contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l’italiano.
8. Regime fiscale
Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana che prevede,
in relazione alle coperture assicurative offerte da Cardif Assurance Assurances Risques Divers S.A. un’imposta sui premi versati parti al 21,25% del premio imponibile.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
9. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif – Gestione Servizio Clienti e Ufficio
Sinistri – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, fax n. 02 77224.261.
L'Aderente/Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando
al Servizio Clienti al numero 800 088 759 (attivo lun - ven 8.30 -19.00; sab 09.00 - 13.00).
Gli artt. 9-10 delle Condizioni di Assicurazione riportano le indicazioni di dettaglio relative alla procedura liquidativa.
Pagina 2 di 4
10. Reclami
Reclami all’impresa
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax
o e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti:
- Cardif Assurances Risques Divers S.A – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail [email protected]
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all’ISVAP sotto
elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all’Impresa nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
Reclami all’ISVAP
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente
all’ISVAP al recapito sopraindicato.
Il reclamo inviato all’ISVAP deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
- direttamente all’Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito:
http://www.ec.europa.eu/fin-net);
- all’ISVAP che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.
Autorità di vigilanza del paese di origine dell’Assicuratore è ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) alla quale
possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito www.acam-france.fr/relations-assures.
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA
COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA
Cardif Assurances Risques Divers S.A.
Il Rappresentante Generale per l’Italia
Filippo Maria Nobile
Pagina 3 di 4
GLOSSARIO
Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Beneficiario: soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal contratto.
Carenza: periodo di tempo che intercorre tra la data di stipulazione della polizza e l’effettiva decorrenza della garanzia.
Condizioni generali di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di assicurazione.
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, eventualmente in forma di polizza
collettiva.
Contratto di assicurazione: contratto attraverso il quale l’assicurato trasferisce all’assicuratore un rischio al quale egli
è esposto.
Costi di emissione: oneri generalmente costituiti da importi fissi per l’emissione del contratto assicurativo.
Decorrenza della garanzia: momento nel quale le garanzie assicurative cominciano ad avere effetto, a condizione
che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale del premio: possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, nella
misura prevista dalla normativa vigente, una parte del premio versato per il contratto di assicurazione.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle condizioni generali di assicurazione.
Fascicolo informativo: documento previsto dal Regolamento ISVAP 35/2010 da consegnare al contraente o all’aderente/assicurato prima della sottoscrizione del contratto, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione e, eventualmente, il modulo di adesione.
Franchigia: clausola contrattuale che limita sul piano quantitativo la garanzia prestata dall’assicuratore, sulla base
della quale una parte del danno rimane a carico dell’assicurato.
Indennizzo, indennità o prestazione: somma dovuta dall’assicuratore in caso di sinistro.
Intermediario di assicurazione: persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza
e consulenza finalizzate a tale attività.
ISVAP: istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo; è un Ente di diritto pubblico cui spetta
il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni.
Liquidazione: pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Massimale: limite dell’esposizione finanziaria dell’assicuratore al di là del quale le conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell’assicurato.
Polizza: documento cartaceo che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza collettiva: contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell’interesse di più assicurati.
Polizza di assicurazione danni: contratto con il quale l’assicurato viene garantito contro i rischi ai quali sono esposti singoli beni del suo patrimonio, il patrimonio nel suo complesso, la sua disponibilità economica o la sua stessa persona.
Premio: somma dovuta all’assicuratore come corrispettivo per l’assunzione dei rischi previsti dal contratto.
Premio unico: premio corrisposto in un'unica soluzione all’assicuratore al momento della conclusione del contratto.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Questionario sanitario (o anamnestico): documento che l’assicurato deve compilare, ove richiesto dall’assicuratore,
prima della stipulazione dell’assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello
stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all’assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni
di assicurabilità.
Cessazione della garanzia: momento nel quale le garanzie assicurative cessano di avere effetto.
Sinistro verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed
erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio l’inabilità dell’assicurato conseguente ad infortunio.
Pagina 4 di 4
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA COLLETTIVA n. 5234/02 “TODO” Auto e Moto
Definizioni
Aderente: il soggetto che ha sottoscritto un Finanziamento per l’acquisto di un Veicolo e che ha aderito alla Polizza.
Assicurato: il soggetto, che può coincidere con l’Aderente, proprietario del Veicolo acquistato mediante il Finanziamento erogato dalla Contraente.
Assicuratore / Compagnia: Cardif Assurances Risques Divers S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale al n° 15 di via Tolmezzo – Palazzo D - 20132 Milano, Capitale Sociale di Euro 14.784.000,00, P. IVA., C.F e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle
imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP
Paribas Assurance.
Autoveicolo: l’autoveicolo e/o veicolo commerciale di peso a pieno carico inferiore o uguale ai trentacinque quintali,
sia nuovo sia usato, purché non siano trascorsi più di 4 (quattro) anni dalla data di 1a immatricolazione, acquistato dall’Assicurato, attraverso la sottoscrizione di un Finanziamento concesso dalla Contraente.
Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla Prestazione.
Contraente: Santander Consumer Bank S.p.A., con sede legale in via Nizza, 262 – 10126 Torino, Iscritta al Registro intermediari assicurativi presso l’ISVAP al n. D000200005, che stipula le Polizze per conto dei propri clienti che sottoscrivono finanziamenti concessi dalla stessa Contraente o da altre società da essa controllate.
Data di Decorrenza: giorno di erogazione del Finanziamento da parte della Contraente.
Distruzione per Danno Totale: distruzione, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e
socio-politici, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo al giorno del Sinistro.
Finanziamento: contratto di finanziamento erogato dalla Contraente finalizzato all’acquisto di un Veicolo.
Furto Totale: furto del Veicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.
Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall’Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione.
ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei
confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Massimale: somma fino alla cui concorrenza l’Assicuratore presta le garanzie.
Motoveicolo: il motociclo, sia nuovo sia usato, purché non siano trascorsi più di due anni dalla data di 1a immatricolazione, acquistato dall’Assicurato, attraverso la sottoscrizione di un Finanziamento concesso dalla Contraente.
Parti: Aderente/Assicurato, Assicuratore, Contraente.
Polizza: la Polizza Collettiva n. 5234/02 stipulata fra Contraente e Assicuratore.
Polizza Corpi Veicoli Terrestri: denominazione riservata alle garanzie accessorie alla R.C. Auto, quali la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko, ecc…;
Premio: la somma dovuta all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.
Sinistro: evento dannoso, consistente nella perdita pecuniaria conseguente al Furto Totale od alla Distruzione per Danno
Totale del Veicolo, in relazione al quale è prestata l’assicurazione, al cui verificarsi viene liquidato l’Indennizzo al Beneficiario.
Valore Commerciale: è il prezzo di mercato (comprensivo di IVA) del Veicolo assicurato al momento del Sinistro, definito in base a:
Eurotax Giallo, per gli Autoveicoli,
Eurotax “due ruote” Giallo per i Motoveicoli.
Valore d’Acquisto: è il valore del Veicolo per cui è prestata l'assicurazione (comprensivo di IVA) così come riportato
nel Finanziamento, ma, in caso di Veicoli usati, non potrà in ogni caso superare la valutazione dello stesso Veicolo riportata
su Eurotax Giallo, per gli Autoveicoli, ed Eurotax “due ruote” Giallo per i Motoveicoli, aumentata del 5%.
Veicolo: Autoveicolo o Motoveicolo, come sopra definiti
Pagina 1 di 6
Art. 1
Oggetto della Copertura
L’Assicuratore riconosce ad ogni Assicurato una copertura per la perdita pecuniaria conseguente al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale del Veicolo, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli indicati nei successivi Art. 5
“Massimali” e Art. 6 “Esclusioni”.
Art. 2
Formalità di ammissione alla Copertura
Sono ammessi all’assicurazione coloro che:
- hanno acquisito, tramite sottoscrizione di un Finanziamento erogato dalla Contraente:
• un Motoveicolo, sia nuovo sia usato, purché non siano trascorsi più di 2 (due) anni dalla data di 1a immatricolazione; o
• un Autoveicolo, sia nuovo sia usato, purché non siano trascorsi più di 4 (quattro) anni dalla data di 1a immatricolazione;
- hanno aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo l’apposito Modulo di adesione.
Sono altresì ammessi all’assicurazione esclusivamente Veicoli con Valore d’Acquisto massimo pari a:
- 75.000 € per gli Autoveicoli;
- 20.000 € per i Motoveicoli.
Art. 3
Decorrenza e cessazione della garanzia – Estinzione anticipata del finanziamento
Art. 3.1 Decorrenza e durata delle garanzie
La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) della Data di Decorrenza e, salvo quanto di seguito precisato, ha durata pari alla durata del Finanziamento.
Art. 3.2 Cessazione delle garanzie
La copertura assicurativa ha termine:
- alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento e comunque non oltre
72 mesi dalla Data di Decorrenza per gli Autoveicoli nuovi e 60 mesi dalla Data di Decorrenza per i Motoveicoli sia nuovi che usati e per gli Autoveicoli usati;
- decorsi 84 mesi dalla data di 1a immatricolazione per gli Autoveicoli ed i Motoveicoli usati;
- in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa prevista dalle presenti condizioni di assicurazione;
- in caso di alienazione del Veicolo oggetto del Finanziamento: in tale caso per la restituzione del premio pagato e non goduto troveranno applicazione le disposizione di cui all'art. 3.3 che segue;
- in caso di estinzione anticipata del Finanziamento, laddove l’Aderente non abbia richiesto il mantenimento
della copertura fino alla scadenza originaria del contratto.
Art. 3.3 Estinzione anticipata del Finanziamento
In caso di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità la copertura assicurativa avrà termine, alla data di
effetto dell’estinzione anticipata o della Portabilità, salvo il caso in cui l’Aderente non abbia richiesto il mantenimento
della copertura fino alla scadenza originaria entro 30 giorni dalla richiesta di estinzione o Portabilità.
Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita all’Aderente la parte di premio pagato relativo al periodo
residuo rispetto alla scadenza originaria; tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti
alla scadenza della copertura. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio come quantificate sul Modulo di adesione.
Nel caso in cui la copertura non abbia termine poiché l’Aderente ne ha richiesto il mantenimento fino alla scadenza originaria, le garanzie rimangono in vigore fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del finanziamento, secondo il piano di rimborso originariamente sottoscritto.
Il mantenimento delle coperture potrà essere richiesto con le modalità di cui all’art. 12. Si invita in ogni caso
l’Aderente a contattare il Servizio dedicato al numero 011.6318853.
Pagina 2 di 6
Art. 4
Prestazione assicurativa
L'Assicuratore, in caso di Sinistro, liquiderà al Beneficiario, nei limiti dei Massimali riportati nel successivo articolo 6 “Massimali”, un importo pari al 20% del Valore d’Acquisto.
Art. 5
Massimali
Per ciascun Finanziamento assicurato la Prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari a:
- per gli Autoveicoli
€ 15.000,00
- per i Motoveicoli
€ 5.000,00
La Prestazione collegata al Furto Totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella collegata alla Distruzione
per Danno Totale.
In ogni caso, la Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d’Acquisto del Veicolo
e quanto l’Aderente abbia ricevuto come liquidazione per il medesimo evento in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri eventualmente sottoscritta dallo stesso, in relazione al medesimo Veicolo.
Art. 6
Esclusioni
La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:
(a) dolo o colpa grave del Contraente, dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato)
(b) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
(c) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
(d) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
(e) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
(f) trasporto di cose o animali;
(g) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione
che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
(h) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
(i) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
(j) circolazione “fuori strada” ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati;
(k) circolazione nei Paesi dell’Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.
Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta:
(l) i Veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
(m)ogni Veicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza
della Polizza o al momento del sinistro;
(n) i Veicoli utilizzati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);
(o) i Veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice.
Art. 7
Beneficiari delle prestazioni
Beneficiario irrevocabile è l’Assicurato.
Art. 8
Premi dell’assicurazione
Il Premio è unico e anticipato. Esso è calcolato in ragione percentuale del Valore di acquisto (IVA inclusa).
L’ammontare totale del Premio lordo per il prodotto TODO Gap Auto è calcolato come segue:
2,99% * VALORE D’ACQUISTO (IVA inclusa)
Pagina 3 di 6
L’ammontare totale del Premio lordo per il prodotto TODO Gap Moto è calcolato come segue:
3,99% * VALORE D’ACQUISTO (IVA inclusa)
Il Premio è incluso nel capitale finanziato e il pagamento avverrà con le modalità previste per la restituzione
del Finanziamento.
L’ammontare totale del Premio unico, indicato nel Modulo di adesione, è comprensivo dell’imposta di assicurazione attualmente pari a 21,25%.
Art. 9
Denuncia dei Sinistri
I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif – Gestione Servizio Clienti e Ufficio
Sinistri – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, fax n. 02 77224.261.
L'Aderente/Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando
al Servizio Clienti al numero 800 088 759 (attivo lun - ven 8.30 -19.00; sab 09.00 - 13.00).
In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l’Aderente/Assicurato dovrà fornire all’Assicuratore
la seguente documentazione:
In caso di Furto Totale del Veicolo:
(a) copia della denuncia di furto presentata presso la Pubblica Autorità;
(b) estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso del Veicolo, rilasciato dal PRA;
(c) copia del certificato di proprietà del Veicolo;
(d) copia del contratto di Finanziamento;
(e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle
relative condizioni di assicurazione;
(f) copia del libretto di circolazione del Veicolo;
(g) copia della fattura di acquisto del Veicolo;
In caso di Distruzione per Danno Totale del Veicolo:
(a) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia presso la quale ha stipulato una polizza Kasko;
(b) copia del certificato di proprietà del Veicolo;
(c) copia del contratto di Finanziamento;
(d) estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso del Veicolo, rilasciato dal PRA;
(e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle
relative condizioni di assicurazione;
(f) copia della patente di guida del soggetto conducente il Veicolo al momento del Sinistro;
(g) copia del libretto di circolazione del Veicolo;
(h) copia della fattura di acquisto del Veicolo;
(i) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato
di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice;
In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.
Art. 10
Liquidazione dei sinistri
L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta
relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione.
Art. 11
Legge Applicabile
La legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.
Pagina 4 di 6
Art. 12
Comunicazioni
Fatto salvo quanto specificato nell’art. 17 (Reclami), tutte le comunicazioni dell’Assicurato relative alla Polizza dovranno essere fatte, a mezzo lettera raccomandata A.R.:
- alla Contraente, presso la sua sede amministrativa indicata in Polizza;
- a Cardif – Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, fax n. 02 77224.261.
Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all’Assicurato saranno indirizzate al domicilio indicato da
quest’ultimo sul contratto di Finanziamento.
Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non saranno state comunicate
non sono opponibili all'altra parte.
Art. 13
Estensione Territoriale
La garanzia ha validità in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea ed in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione.
La garanzia ha validità in Italia ed, esclusivamente se il Veicolo ivi si trovi transitoriamente come specificato
al punto “K” dell’ Art. 6, “Esclusioni”, nei Paesi dell’Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione.
Art. 14
Cessione dei diritti
L’Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti
derivanti dalla copertura assicurativa.
Art. 15
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell’Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione
del rischio da parte dell’Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 16
Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l’Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall’altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così
come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di
residenza o domicilio dell’Aderente e/o avente diritto.
Art. 17
Reclami
Reclami all’Impresa
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all’Impresa e, in particolare, al seguente recapito: Cardif Assurances Risques Divers S.A – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - via Tolmezzo 15 – Palazzo D - 20132 Milano - n° fax
02.77.224.265 - indirizzo e-mail [email protected]
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21,
00187 Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all’ISVAP sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all’Impresa nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
Reclami all’ISVAP
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente
all’ISVAP al recapito sopraindicato.
Il reclamo inviato all’ISVAP deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Pagina 5 di 6
In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
- direttamente all’Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito:
http://www.ec.europa.eu/fin-net);
- all’ISVAP che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.
Autorità di vigilanza del paese di origine dell’Assicuratore è ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) alla quale
possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito www.acam-france.fr/relations-assures.
Art. 18
Tutela dati - Informativa ai sensi dell’art. 13 d .lgs. 30 giugno 2003 n. 196
La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell’Aderente e dei Beneficiari (di seguito gli ”Interessati”), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari,
forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti,
dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza
e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento
dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l’instaurazione o l’esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati “sensibili” il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica,
con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.
All’interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima
servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.
La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la
cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di
lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della
documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell’interesse della clientela; società di
recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il
caso in cui siano stati designati dalla Compagnia “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di fuori dell’UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero
trasferiti all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati
personali degli Interessati.
Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi
al loro trattamento.
Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:
- Cardif Assurances Risques Divers S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Rappresentante
Generale per l’Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di via Tolmezzo 15 – Palazzo
D - 20132 Milano; e-mail [email protected]
Pagina 6 di 6
MODULO DI ADESIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA “TODO”
( Polizza Collettiva n° 5234/02 stipulata tra Cardif Assurances Risques Divers S.A.
e Santander Consumer Bank S.p.A., iscritta al Registro intermediari assicurativi presso l’ISVAP al n. D000200005)
Il sottoscritto Aderente, cliente di Santander Consumer Bank S.p.A.:
Cognome e Nome
Codice Fiscale
______________________________________
_____________________________________
Residenza
CAP
Città
Prov.
______________________________________
_________
________________________
_____________________
In relazione a:
Contratto di Finanziamento n° ______________________________ del __________________________
richiesto per l’acquisto del Veicolo intestato:
allo stesso Aderente
al Signor (Assicurando, se diverso dall’Aderente):
Cognome e Nome
Codice Fiscale
____________________________________________
_____________________________________
Residenza
CAP
______________________________________
Città
_________
Prov.
________________________
_____________________
Costo del Veicolo: € ___________________________ =
(costo comprensivo di IVA come riportato sul contratto di finanziamento)
□ autoveicolo
□ motoveicolo
Marca e modello_____________________________Telaio/Targa______________________________
Confermando di aver ricevuto, in forma cartacea e prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, di aver letto, di aver ben compreso ed accettato, il
Fascicolo informativo relativo alla Polizza collettiva n. 5234/02, dichiara sin d’ora, ove la richiesta di finanziamento venga accolta, di ADERIRE alla Polizza
medesima.
Gravano sull’Aderente, in relazione alla copertura assicurativa per la durata convenuta, costi totali pari a Euro ______ (di cui Euro _____ sono riconosciuti
all’intermediario).
Il Premio per la copertura assicurativa è incluso nel capitale finanziato ed è anticipato dalla Contraente; l’Aderente rimborserà il Premio, ed i relativi interessi,
ratealmente, congiuntamente alle rate di finanziamento e con le stesse modalità.
Le spese di emissione del contratto sono pari a Euro 16,00. In caso di rimborso del premio a seguito di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento le
relative spese di rimborso sono pari a Euro 34,00.
Luogo e data _______________________
Firma dell’Aderente __________________________________
L’Aderente/Assicurando dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni concernenti la
copertura assicurativa ed, in particolare, gli artt. 5 “Massimali”; 6 “Esclusioni”; 9 “Denuncia dei Sinistri”; 14 “Cessione dei diritti”.
Luogo e Data _______________________
Firma dell’Aderente __________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art.13 D. lgs 30 Giugno 2003 n.196)
Ho preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, fornitami, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196 (il “Codice della Privacy”), da Cardif Assurances Risques Divers S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, che mi impegno a
rendere nota agli altri interessati. Sono consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e/o giudiziari, necessari alle Compagnie
per le finalità ivi illustrate, comporta l’impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale. Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, ivi
compresi quelli sensibili e/o giudiziari, per le finalità e con le modalità illustrate nell’informativa ricevuta.
Luogo e data: ______________________
Firma dell’Aderente ___________________________________
____________________
Pagina 1 di 1
Edizione Novembre 2010
Numero Verde Denuncia Sinistri
800-088759
Scarica

cardif assurances risques divers sa polizza collettiva n. 5234/02