Appunti (agg.marzo 2012 ) Disposizioni in materia di autenticazione degli atti di alienazione e costituzione dei diritti di garanzia di beni mobili registrati ai sensi dell'art.7 L.248/2006 : aggiornamento delle disposizioni applicative Seminario per i Funzionari comunali Relatrice Dr.ssa Annalisa Papirii Conservatore del PRA di Chieti Palazzo degli Studi di Lanciano 22 giugno 2011 L'A.C.I. Fondato nel 1905, è un ente pubblico non economico che ha la sede a Roma ed uffici presenti in tutte le province italiane. L'ACI è anche la Federazione degli Automobile Club locali, enti pubblici locali, attualmente 106 sul territorio nazionale. Le delegazioni ACI sono Studi di Consulenza Automobilistica che operano con il marchio ACI Le strutture A.C.I. nella Provincia di Chieti Ufficio Provinciale ACI di Chieti: P.R.A., Assistenza Bollo, Ufficio Relazioni con il Pubblico. Automobile Club Chieti Con la rete delle Delegazioni ACI: n.3 Chieti , Francavilla al Mare, Guardiagrele, Lanciano, Ortona, Atessa, Casoli, Vasto, San Salvo, Gissi. Dove siamo Ufficio Provinciale ACI di Chieti Viale Abruzzo, 338 66100 CHIETI Sito internet: www.up.aci.it/chieti Area Comuni Contatti Indirizzo di posta elettronica per i Comuni: [email protected] Centralino: 0871-329411 U.R.P.: 0871-329408-329404 Fax: 0871-329441 Il Pubblico Registro Automobilistico. 1) Garantisce la certezza della responsabilità civile, penale ed amministrativa derivante dalla circolazione dei veicoli. 2) La pubblicità legale degli eventi giuridici che interessano i veicoli si ottiene con la trascrizione degli atti negoziali, degli atti amministrativi e degli atti giudiziari, nonché di alcuni fatti e situazioni giuridicamente rilevanti 3) Il P.R.A., fin dalla sua costituzione, risalente al 15 maggio del 1927, è stato affidato in gestione all'Automobile Club d'Italia. La riforma introdotta dal D.P.R 358/2000: lo Sportello Telematico dell'Automobilista in sigla S.T.A. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 358/2000 ha istituito lo Sportello Telematico dell'Automobilista (sinteticamente denominato "STA") allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla vita giuridica dei veicoli. La carta di circolazione e il certificato di proprietà dei veicoli devono obbligatoriamente essere richiesti presso uno STA che dovrà rilasciare contestualmente entrambi i documenti e, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, anche le targhe. Chi sono gli Sportelli Telematici dell'Automobilista ? Possono attivare lo STA i seguenti soggetti: Gli Uffici Provinciali ACI-PRA; Gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile; Gli Studi di Consulenza Automobilistica e le Delegazioni degli Automobile Club locali. Per mezzo di questi operatori, il cittadino ha a disposizione, per svolgere le pratiche più frequenti relative ad un veicolo, circa 6000 sportelli ed ottiene subito, con un unico accesso, tutti i documenti necessari. Gli Sportelli Telematici dell'Automobilista sono identificati da un logo (stabilito con decreto del Ministero dei Trasporti del 21.02.01, pubblicato sulla G.U. n.65/01) che deve essere esposto al pubblico . Il sistema degli atti P.R.A. e la riforma del 2006. Art. 2657 Titolo per la trascrizione. La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Requisito minimo di forma volto a selezionare i titoli e a garantire che l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione sia svolto da un soggetto terzo con efficacia erga omnes. Art. 2703 Sottoscrizione autenticata. Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive. La funzione certificativa opera nei confini segnati dalla legge: per gli atti PRA i confini sono stabiliti dalla L. n. 248/06 e sono specificati nelle circolari dell'ACI, invece i notai hanno un'attribuzione generica e virtualmente illimitata. Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati Art.7 D.L. 04 luglio 2006 n. 223 coordinato con la L. di conversione 4 agosto 2006 n. 248 1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. 2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati. La rete degli autenticatori Con la nuova norma di liberalizzazione e semplificazione amministrativa aumentano i soggetti abilitati ad autenticare atti che costituiscono titolo idoneo per la trascrizione. Notai (circa 4.000) Uffici Comunali (circa 8.000) Uffici Provinciali ACI (106) Uffici Provinciali Motorizzazione Civile (circa 100) Studi di Consulenza Automobilistica e Delegazioni A.C.I. abilitati (circa 6.000) Vantaggi - Criticità Decentramento totale sul territorio attraverso quasi 18.000 punti di erogazione del servizio di autentica degli atti. • • Mancanza di specializzazione degli operatori • • Mancanza di uniformità di comportamento Ampliamento degli orari di • fruizione del servizio Contenimento delle tariffe • Difficoltà di comunicazione tra gli operatori della rete Disagi per il cittadino e per gli operatori Regolamentazione degli atti ai fini della successiva trascrizione Il Ministero della Giustizia ha demandato all'ACI il compito di regolamentare la materia degli atti per la trascrizione al P.R.A.. sui Comuni. Il Ministero dell'Interno ha diramato la circolare n.02/09 ai Comuni ed ha rinviato all'A.C.I. per le disposizioni applicative. Dopo la circolare n.7109/09, l'ACI ha emanato nuove disposizioni applicative in data 27.03.12 con la circ. 3839 del 27.03.12 rilasciando un nuovo manuale per l'autentica degli atti soggetti alla trascrizione nel P.R.A. L'Ufficio Provinciale ACI di Chieti, ha ritenuto opportuno organizzare un incontro di studio sulle novità introdotte dalla circolare ACI 3839/12 “Invio nuova versione del manuale sulle autentiche ai sensi dell'art. 7 della L.248/06”. Finalità dell'intervento Garantire l'uniformità di applicazione Garantire la certezza dell'atto Consolidare il rapporto di collaborazione avviato nel 2006 con i Comuni Facilitare il lavoro dei funzionari autenticanti Evitare disagi ai cittadini AUTENTICA ART. 7 L. 248/06 Si possono autenticare in base all'art. 7 della L.248/06 gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi. BENI MOBILI REGISTRATI 1) gli autoveicoli iscritti al PRA; 2) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione; 3) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione. AUTENTICA S.T.A. (ART. 7 L. 248/06) Riguarda solo gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati al PRA e la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi. Alcuni esempi: atti di vendita (2688, PRD, ecc.); atti costitutivi di ipoteca; atti risolutori/liberatori del PRD; atti di rettifica di istanze dell'acquirente, di atti autenticati ex art.7 e di atti autenticati dal notaio; atti di accettazione di eredità senza beneficio di inventario; atti di vendita di società che ha subito una variazione/trasformazione; Inoltre, possono avvalersi delle modalità semplificate di autentica di cui all'art. 07 L. 248/2006 in via estensiva, alcuni casi particolari di prime iscrizioni, escluse dall'istanza acquirente (in vigore dal 16/05/05) perché non rientranti nell'applicazione del DPR 358/2000 o per altri motivi. Alcuni esempi: prime iscrizioni al PRA di veicoli usati cancellati d'ufficio (ex art. 96 CdS e art. 18 L. 289/02) o ricostruiti, o radiati per esportazione e mai immatricolati all'estero; prime iscrizioni al PRA di veicoli provenienti dall'estero, iscritti a nome dello stesso soggetto già intestatario della carta di circolazione estera (provenienza U.E. ed extra U.E.); prime iscrizioni tardive di motocicli immatricolati prima del 1959 (c.d. Motoleggere); prime iscrizioni STA con annotazione del patto di riserva della proprietà. L’atto di accettazione con beneficio di inventario deve rivestire la forma solenne della dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario (art. 484 c.c.). L’atto di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario che non rivesta la forma suddetta è nullo. A volte l'accettazione beneficiata non è facoltativa, ma obbligatoria; in particolare devono accettare con beneficio d'inventario: 1. i minori o gli interdetti (art. 471 ) 2. i minori emancipati o gli inabilitati (art. 472) 3. le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse, però, le società commerciali (art. 473 c.c.) La dichiarazione unilaterale di vendita Art .13 R.D. 1814/1927 Per l'annotazione del trasferimento di proprietà di un autoveicolo, devono esibirsi all'Ufficio Provinciale ACI nel cui pubblico registro l'autoveicolo è iscritto: 1) il titolo,in originale o in copia autentica, che dà luogo al trasferimento di proprietà; ........ Se il trasferimento derivi da vendita eseguita verbalmente, l'atto scritto è supplito ai fini dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico da una dichiarazione, firmata dal venditore, debitamente autenticata, stesa su carta da bollo .... Art. 10 D.M. 514/92 Le richieste di formalità, in relazione ai veicoli iscritti, si effettuano mediante consegna all'ufficio del PRA del certificato di proprietà che, debitamente compilato e sottoscritto, contiene la nota di formalità e sostituisce il soppresso foglio complementare. Nel caso di vendita verbale, la dichiarazione unilaterale di vendita di cui all'art. 13 del regio decreto 29 luglio 1927 n.1814, deve redigersi sul certificato di proprietà, anche integrato da un foglio di continuazione, da prodursi in unico esemplare al PRA. (unito all'atto di vendita con timbro di legatura apposto dal soggetto autenticante). Dichiarazione di vendita su C.d.P. Dichiarazione di vendita su C.d.P. (nuovo modello pubblicato in G.U. S.G. n.55 08/03/2013) Eccezioni: atti unilaterali non redatti su C.d.P. L'atto di vendita unilaterale deve essere sempre redatto sul Certificato di Proprietà. Ciò significa anche che se l'atto di vendita non viene redatto sul C.d.P., deve sempre avere forma bilaterale. Per questa regola sono previste due sole eccezioni: 1)dichiarazione di vendita in base all'art. 2688 cod.civ.: deve essere redatta su un foglio diverso dal C.d.P. ed è sufficiente la firma del solo venditore. 2)dichiarazione di vendita di veicolo ancora in possesso del Foglio Complementare: deve essere redatta su un foglio diverso dal Foglio Complementare ed è sufficiente la firma del solo venditore. Atti con obbligo di autentica del notaio Hanno ancora obbligo di atto notarile e sono pertanto escluse dall'autentica ex art.7 L.248/06 nonché dalla semplificazione dell'istanza acquirente le seguenti fattispecie: ATTO COSTITUTIVO DI USUFRUTTO/USO; ATTO DI CONSENSO ALLA CANCELLAZIONE D'IPOTECA; PROCURA A VENDERE PRIME ISCRIZIONI AL PRA DI VEICOLI NUOVI ED USATI SOGGETTI A LICENZA/AUTORIZZAZIONE O PARTICOLARI REQUISITI; PRIME ISCRIZIONI AL PRA DI VEICOLI NUOVI ED USATI PROVENIENTI DA STATI EXTRA UE VENDUTI TRAMITE CANALI NON UFFICIALI, NON ISCRITTI A NOME DELLO STESSO SOGGETTO GIÀ INTESTATARIO DELLA C.CIRC.. L'autentica della sottoscrizione La circolare ministeriale individua chiaramente come riferimento per l'autentica di sottoscrizione ex lege 248/06 l'art.2703 cod.civ.. Art. 2703 Sottoscrizione autenticata: Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive. Art. 2702 Efficacia della scrittura privata: La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Art. 2700 Efficacia dell'atto pubblico: L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (art. 476 Cod.Pen.) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. GLI ELEMENTI DELL'AUTENTICA Nell'autentica art. 07 L. 248/06 è necessario indicare: la modalità di identificazione del sottoscrittore: 1) documentale è necessario indicare il tipo di documento utilizzato per l'identificazione, il numero e la data di rilascio; 2) conoscenza diretta deve essere specificamente indicata nell'autentica la conoscenza personale; 3) a mezzo fidefacienti i cui estremi devono essere riportati in autentica; la data dell'autentica, dalla quale scaturiscono gli effetti civili, penali ed amministrativi relativi al veicolo; il luogo dove viene eseguita l'autentica; il numero di repertorio, a garanzia della data certa nell'interesse sia degli autenticatori sia dei cittadini (cfr.circ. n2/09 Min.Interno); la firma leggibile del funzionario autenticante, con il timbro recante nome, cognome e ufficio di appartenenza. Possono essere utilizzati per l'identificazione i seguenti documenti di identità/riconoscimento in base al D.P.R. 445/00: carta di identità, passaporto, patente di guida, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, patente nautica, libretto di pensione, porto d’armi patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato (art.35 DPR 445/00). patente e carta d'identità emesse da uno stato UE. Non è possibile, per motivi di P.S., utilizzare un documento scaduto per l'identificazione del sottoscrittore. Per i cittadini di paesi dell'Unione Europea possono essere utilizzati per l'identificazione i seguenti documenti di identità/riconoscimento: 1) carta di identità del paese di origine; 2) passaporto o documento equivalente; Per i cittadini di paesi extracomunitari possono essere utilizzati per l'identificazione i seguenti documenti di identità/ riconoscimento: 1) passaporto o documento equivalente. Sono considerati equivalenti al passaporto esemplificativamente: 1) libretto di navigazione rilasciato ai marittimi; 2) documento di navigazione aerea; 3) titolo di viaggio per apolidi, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli apolidi firmata a New York il 24.09.54; 4) lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciato dal Segretariato dell'ONU al proprio personale; 5) documento rilasciato da un quartier generale della NATO al personale militare, civile ed alle persone a loro carico. CASI PARTICOLARI: Per le persone giuridiche occorre indicare nell'autentica l'avvenuto accertamento dei poteri di firma nonché, in caso di procura, il numero di repertorio, la data ed il notaio autenticante. Il potere di firma può essere comprovato all’autenticatore tramite presentazione di: a) visura camerale in originale o in fotocopia dichiarata conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva (solo per le società iscritte alla camera di Commercio); b) statuto societario, atto costitutivo, delibera societaria dalla quale risulti il soggetto o i soggetti che hanno il potere di compiere l’atto in nome e per conto della persona giuridica; il documento deve essere prodotto in copia conforme o fotocopia dichiarata conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva; c) procura speciale in originale; d) procura generale in copia conforme all’originale o in fotocopia dichiarata conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva; e) dichiarazione sostitutiva nella quale l’interessato deve dichiarare la qualità di legale rappresentante e il possesso dei poteri per il compimento dell’atto da autenticare. Per le persone giuridiche o società non iscritte alla Camera di Commercio (associazioni, fondazioni, ecc.) è necessario presentare l’atto costitutivo (cfr lett. b); f) in caso di tutore, amministratore di sostegno, curatore ecc. è necessario presentare l’atto di nomina in copia conforme all’originale in bollo o in fotocopia con dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all’originale; Qualora nell’autentica non venga citato l’avvenuto accertamento dei poteri di firma, alla formalità PRA dovrà essere necessariamente allegata la documentazione elencata, in corso di validità, comprovante tali poteri. Poteri di firma nelle società commerciali Criterio della strumentalità diretta o indiretta dell’atto: in base a questo principio, se dal certificato camerale risulta che l’alienazione del veicolo rientra nell’oggetto sociale e nell’attività effettivamente esercitata (come ad esempio nel caso di soggetti che l’attività di vendita di veicoli, o di imprese di noleggio, di leasing o imprese di trasporti in cui il veicolo costituisce strumento imprescindibile e connesso all’esercizio dell’attività della società), tale atto può essere qualificato come atto di ordinaria amministrazione che può essere sottoscritto disgiuntamente dal singolo rappresentante legale CASI PARTICOLARI: autentica della firma di chi non sa o non può firmare: si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 445/00, in base alle quali il Pubblico Ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante, attesta nel testo dell'autentica l'impedimento a sottoscrivere. autentica della firma dei ciechi: occorre applicare le disposizioni della L. 18/75che prevede la sottoscrizione con il segno di croce; se la persona non è in grado di sottoscrivere oltre a riportare sull'atto la dicitura “impossibilitato a sottoscrivere” sarà necessario autenticare la sottoscrizione di due testimoni fiduciari. LA GESTIONE DEGLI ERRORI E' sempre meglio non farli !!! ERRORI SANABILI CON POSTILLE ERRORI SULLA DICHIARAZIONE DEL VENDITORE 1) postilla senza controfirma del venditore 2) postilla con controfirma del venditore ERRORI SULL'AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE ERRORI SULLA DICHIARAZIONE DEL VENDITORE: Sugli atti non sono ammesse abrasioni, cancellature e sbianchettature che non consentono di verificare quale sia il dato oggetto di rettifica. Tutte le correzioni devono essere operate interlineando il dato errato e richiamando con postilla il dato corretto. Si riportano di seguito le modalità di esecuzione delle correzioni: POSTILLA SENZA CONTROFIRMA: se sono stati fatti errori che non ingenerano incertezza sull'identità dell'acquirente o del veicolo e la veridicità del dato esatto è verificabile dalla documentazione a corredo della formalità (es.: errata indicazione alternativa del nome o del cognome, della data e/o del luogo di nascita, indirizzo, prezzo, comprovabili tramite documento di riconoscimento, fattura, carta di circolazione) la dichiarazione può essere corretta semplicemente interlineando il dato errato e richiamando con postilla il dato corretto. POSTILLA CON CONTROFIRMA DEL VENDITORE: se sono stati fatti errori e la veridicità del dato esatto non è verificabile dalla documentazione a corredo della formalità, la dichiarazione può essere corretta interlineando il dato errato e richiamando, con postilla controfirmata dal venditore, il dato corretto. Questa modalità di correzione è ammessa anche quando non siano stati indicati tutti i soggetti acquirenti o sono stati erroneamente indicati più soggetti acquirenti rispetto a quelli effettivi. ERRORI NELL'AUTENTICA: Sugli atti non sono ammesse abrasioni, cancellature e sbianchettature che non consentono di verificare quale sia il dato oggetto di rettifica. Tutte le correzioni devono essere operate interlineando il dato errato e richiamando con postilla il dato corretto. Non è ammessa l’apposizione di etichette adesive prestampate e applicate sopra lo spazio del CdP dedicato all’autentica in quanto non è conforme a quanto previsto dal DM n. 514/1992. E' possibile redigere l’autentica e, in casi eccezionali, la sottoscrizione, su foglio di continuazione che sarà unito al CdP con apposita “legatura” (timbro + firma dell’autenticatore), quando, a causa della presenza di più venditori, la sottoscrizione non possa essere eseguita sul CdP per mancanza di spazio. ERRORI GRAVISSIMI CHE COMPORTANO LA RICUSAZIONE DELLE FORMALITÀ: indicazione completamente errata della targa o del telaio (oggetto); sostituzione dell'acquirente (soggetto); omissione della data (forma ); omissione del luogo (forma ); omissione della sottoscrizione (forma ); omissione dei dati delle parti (forma ); su tali dati non sono ammesse postille, né abrasioni, cancellature e sbianchettature. Conseguenze della nullità dell'atto. Su tali dati non sono ammesse postille, né abrasioni, cancellature e sbianchettature. In tutti i casi di errori gravissimi la nuova circolare prescrive l'obbligo di annullamento dell'atto errato e la materiale redazione di un nuovo atto, con l'assegnazione di un nuovo numero di repertorio e l'apposizione di una nuova marca da bollo. L'atto non potrà più essere redatto sul CDP che contiene l'atto annullato, quindi sarà necessario redigere una nuova dichiarazione di vendita su atto a parte che dovrà essere bilaterale ed utilizzare la nota PRA (NP3B) per la presentazione della formalità. Qualora lo STA che ha provveduto alla materiale redazione dell'atto o che riceve l'atto errato formato da altro STA o Comune, nonostante l'errore grave proceda comunque alla presentazione della formalità, l'Ufficio PRA provvederà alla sua ricusazione. Per la trascrizione dovrà essere ripresentata una formalità ex novo con un nuovo atto, ripetendo il pagamento degli importi. Per gli importi già versati sarà necessario presentare domanda di rimborso. Atti redatti sul F.C., atti su CDP senza dati acquirente, atti redatti su etichette adesive incollate al CDP, ecc.., sono tutti atti nulli. ATTENZIONE Qualora ci si accorga di una errata indicazione del soggetto acquirente, PRIMA DELLA PRESENTAZIONE AL PRA, è possibile: 1.Redigere, una nuova dichiarazione di vendita, con un nuova data, nuovo numero di repertorio e nuova marca da bollo; 2.Dovrà essere sottoscritta dal venditore e dall'effettivo acquirente che prende visione e accetta l'avvenuta sostituzione del precedente errato nominativo; 3.Dovrà contenere il riferimento alla precedente dichiarazione di vendita errata e cioè il nr.di repertorio, la data di autentica e l'espressa dichiarazione che l'atto in questione conteneva l'acquirente errato; 4.Non è necessaria la sottoscrizione del precedente acquirente indicato erroneamente; 5.La formalità dovrà essere presentata su nota libera NP3 alla quale dovrà essere allegato il CDP con l'atto errato e la nuova dichiarazione di vendita. Gli atti presentati al PRA, rettificati con modalità diverse da quelle indicate, determinano la ricusazione della formalità Costi e disagi della nullità dell'atto per il cittadino 1)Corresponsione di una nuovo importo per il bollo sull'atto pari ad € 16,00; 2)Coinvolgimento del soggetto acquirente nella formazione del nuovo atto che dovrà essere necessariamente bilaterale; 3)Pagamento dell'imposta di bollo virtuale sulla nota di trascrizione NP3B in misura superiore ( € 48,00 invece di € 32,00); 4)Oneri connessi alla presentazione di una domanda di rimborso nel caso in cui la pratica venga presentata al PRA e respinta; 5) Indeterminatezza sulla data del trasferimento della proprietà con conseguenze civili, penali ed amministrative, in particolare di natura fiscale ( es.: bollo, sanzioni amministrative, fermi amministrativi e vincoli in genere, ecc.). Imposta di bollo sugli atti La scrittura privata autenticata è un atto soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine. Ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n.642/72 : "per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone, deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione". I contrassegni possono essere utilizzati indipendentemente dalla data della loro emissione, purchè nel rispetto dell'articolo 11 del D.P.R. 642/72 che dispone l'applicazione delle marche da bollo prima della sottoscrizione dell'atto. Ne deriva che le scritture private autenticate presentate per la trascrizione, qualora rechino una “marca da bollo” acquistata in data successiva alla data di autentica della sottoscrizione, non sono in regola con l'art. 11 del DPR 642/72. L'ufficio PRA provvederà ad inviare apposita segnalazione all'Agenzia Entrate che disporrà la sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell'imposta nei confronti dei soggetti responsabili (art. 22 DPR 642/72: in solido sottoscrittori, autenticatori, funzionari che ricevono l'atto, ecc. ). Un improprio utilizzo dei contrassegni (es.: esposizione a fonti di calore, stampanti laser, ecc.), che provoca un deterioramento tale da rendere impossibile riconoscere i dati riportati sullo stesso, comporta l'invalidità' del contrassegno. Conseguenza dell'invalidità del contrassegno e' il non assolvimento dell'imposta di bollo. Anche in questo caso si procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate. Soggetti legittimati a sottoscrivere l'atto in casi particolari Venditore minore di età: dovranno sottoscrivere l’atto i genitori esercenti la potestà genitoriale congiuntamente o il genitore che esercita in via esclusiva la potestà, così come previsto all’art. 320 c.c.. Venditore in stato di interdizione: l’atto di vendita dovrà essere sottoscritto dal tutore nominato dal tribunale. Per l’alienazione dei beni dell’interdetto, è richiesta l’autorizzazione del tribunale (art. 375 c.c.). Amministratore di sostegno (art. 404 c.c.): Se il venditore è assistito da un amministratore di sostegno, per individuare il soggetto legittimato a sottoscrivere validamente l’atto di vendita occorre verificare il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno nel quale sono indicati gli atti che devono essere compiuti da questi in nome e per conto del beneficiario, e quali possono essere compiuti dal beneficiario con l’assistenza dell’amministratore di sostegno. Venditore inabilitato: l’inabilitazione, disposta con sentenza del giudice, determina una incapacità legale di agire relativa, in quanto, a differenza dell’interdizione, non priva totalmente il soggetto della capacità legale. L’inabilitato può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere assistito dal curatore nominato dal giudice. In caso di vendita, è necessario che l’atto sia sottoscritto dal venditore inabilitato e dal curatore ed è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 375 c.c.). Venditore minore emancipato: il codice civile riconosce al minore che abbia contratto matrimonio, l’acquisto di una limitata capacità di agire (art. 390 c.c.). Il minore emancipato può compiere in via autonoma gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’assistenza di un curatore che può essere il coniuge maggiorenne o, qualora anche il coniuge sia minorenne, una persona nominata dal giudice. In caso di vendita del veicolo, è richiesta sia la sottoscrizione del venditore emancipato che del curatore, oltre all’autorizzazione del giudice tutelare, analogamente a quanto esposto per il venditore inabilitato. Gli atti di vendita privi dei requisiti sopra evidenziati sono annullabili e, pertanto, qualora ne venga richiesta la trascrizione, l’Ufficio Provinciale darà seguito alle richieste. Soggetti legittimati a sottoscrivere l'atto in casi particolari Impresa in stato di liquidazione: l’atto va sottoscritto dal liquidatore della Società, desumibile dalla visura camerale che va esibita in fase di autentica. Impresa in stato di fallimento: l’atto va sottoscritto dal curatore fallimentare previa esibizione dell’autorizzazione del giudice delegato, se la dichiarazione di fallimento è avvenuta prima del 16/7/2006. Per i fallimenti dichiarati dopo il 16/7/2006, è sempre il curatore fallimentare a sottoscrivere l’atto ma va esibita l’autorizzazione del comitato dei creditori. Per gli atti di valore superiore a 50.000,00 euro va allegata anche la preventiva informativa al giudice delegato. Impresa in stato di liquidazione coatta amministrativa: l’atto è sottoscritto dal commissario liquidatore previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione in caso di atti avente valore indeterminato o superiore a 1032,91 euro (art. 206 legge fallimentare RD n. 267/1942 e successive modifiche). Impresa sottoposta a concordato preventivo: l’atto di vendita è sottoscritto da colui che ha la rappresentanza legale della società, desumibile dallo statuto o dal certificato camerale (vedi accertamento dei poteri delle persone giuridiche) con l’autorizzazione del giudice delegato (art. 167 legge fallimentare RD n. 267/1942 e successive modifiche). Impresa soggetta ad amministrazione controllata: l’atto di vendita è sottoscritto da chi ha la rappresentanza della società previa esibizione dell’autorizzazione del giudice delegato. In questi casi se l’autenticatore si è limitato solo ad accertare l’identità del sottoscrittore senza citare l’avvenuto accertamento dei poteri di firma, alla formalità PRA dovrà essere allegata la documentazione comprovante tali poteri. Dove siamo Ufficio Provinciale ACI di Chieti Viale Abruzzo, 338 66100 CHIETI Sito internet: www.up.aci.it/chieti Area Comuni Contatti Indirizzo di posta elettronica per i Comuni: [email protected] Centralino: 0871-329411 U.R.P.: 0871-329408-329404 Fax: 0871-329441