i n i ett h g u o n SICUREZZA NEI CANTIERI i n o t n EDILI: a . g LA PROCEDURA ISPETTIVA n i Relatore: Ing. Antonino Ughettini (Ispettore Tecnico del Lavoro) Chi sono gli Ispettori del Lavoro e gli Ispettori Tecnici del Lavoro? Sono funzionari del MINISTERO DEL LAVORO i n i E DELLE POLITICHE hett g u di SOCIALI e si occupano o n i n o tutti i problemi del mondo t n a . del ing lavoro operando attraverso Uffici periferici Regionali e Provinciali. Un po’ di storia? Il Corpo degli Ispettori del lavoro è stato istituito dalla Legge n. 380 del 19 luglio 1906, ed è divenuto operativo con Legge n. 1361 del 22 dicembre 1912. Successivamente sono state emanate altre disposizioni normative che hanno ulteriormente definito i compiti e le attribuzioni degli Ispettorati del Lavoro (D.P.R. n. 520 del 19 marzo 1955, e articolo 4 della Legge n. 628 del 22 luglio 1961). i n i ett h g u o n i n o t n a L’istituzione delle ASL con legge n°833/78 (che ha istituito il Servizio . g ), ha ridotto in parte solo le competenze in materia di igiene Sanitarioi Nazionale n e sicurezza del lavoro A seguito di una recente norma di legge, il DM 687/96, nelle regioni e province d’Italia gli Ispettorati del lavoro sono stati unificati con gli Uffici del lavoro creando così le Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro. MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI i n i ett h g u o DIREZIONI GENERALI (presso il Ministero) n i n o t n a . g n i DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO – DRL (per la Calabria la sede è ha Reggio Calabria) DIREZIONI TERRITORIALI DEL LAVORO – DTL (CROTONE-CATANZARO-COSENZA-REGGIO CALABRIA-VIBO VALENTIA) A.R.P.A. h g u S.P.I.S.A.L. o n i n o t n a . g n i I.N.A.I.L. i n i ett Organi di vigilanza in Italia e in Europa Italia • ASL • ISPETT. Lavoro (ora DPL) • VV.F. • Sanità • ISPESL • INAIL • Aut. Marittime • Aut. Aeree • Carabinieri • ARPA •Funzionari FF.S. Francia Germania •ISPETT. lavoro •ISPETT. lavoro Spagna •ISPETT. lavoro h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett ASL Tramite S.P.I.S.A.L. o S.Pre.S.A.L. (dipendono dalla Regione) • IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO In tutti i settori i n i ett • h g u o n i n o t n a . g n i NORME DI TUTELA DEI RAPPORTI DI LAVORO E LEGISLAZIONE (es. lavoro nero, ferie non godute, straordinari non pagati, ecc…) Non effettuano controllo a riguardo SOCIALE Direzione Territoriale del Lavoro (dipendono dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali • IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO Solo in attività con rischi particolarmente elevati i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i • NORME DI TUTELA DEI RAPPORTI DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE (es. lavoro nero, ferie non godute, straordinari non pagati, ecc…) In tutti i settori Direzione provinciale del lavoro (dipendono dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Oggi INAIL h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Denuncia installazione apparecchi sollevamento per rilascio targhetta e libretto per le verifiche periodiche (art. 11 comma 3 DPR 459/96) L’ISPELS effettua a campione la prima verifica sull’impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (art. 3 DPR n. 462/2001) i n i ett h g u o n i n o Linee guida t n a . ing Libretto verifiche h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Oltre ai compiti di riscossione dei premi assicurativi e di erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie di competenza l’INAIL dispone di un corpo di ispettori per: i n i ett svolgere una vigilanza amministrativa in materia assicurativa; effettuare accertamenti tecnici: h g u o n i in occasione di infortuni suln lavoro di particolare gravità; o t n a . g n i per verificare l’esistenza di malattie professionali quali risultano dalle denunce che per legge vengono trasmesse all’Ente medesimo. (In Calabria A.R.P.A.C.A.L) h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett (In Calabria A.R.P.A.C.A.L) h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Vigilanza e controllo in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro (Definisce i Compiti dei Comandi Provinciali dei VV.FF.) (Attività soggette al rilascio del C.P.I. ) h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett POLIZIA GIUDIZIARA in genere CARABINIERI Possono intervenire come autorità di polizia giudiziaria per effettuare controlli negli ambienti di lavoro e raccogliere le prove ed eseguire i necessari rilievi in caso di infortunio sul lavoro; POLIZIA DI STATO i n i Attraverso i commissariati dislocati nelle varie città, provvede alla t t e ricezione delle denunce di infortunio e puòg effettuare interventi urgenti in h caso di gravi infortuni sul lavoro; o u n i n o t n a . g GUARDIA DI FINANZA n i Durante i controlli in materia tributaria possono rilevare violazioni anche in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro e di rispetto delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e legislazione sociale. In qualità di agenti di polizia giudiziaria hanno l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria o alle ASL o DPL competenti. POLIZIA GIUDIZIARA in genere VIGILI URBANI Pur non essendo un organo istituzionalmente preposto alla vigilanza in materia di lavoro, nell’attività di controllo dei cantieri edili nei comuni di appartenenza, finalizzati a contrastare il fenomeno dell’abusivismo e verificare la rispondenza delle costruzioni alle autorizzazioni rilasciate (D.I.A., Permesso a costruire), possono rilevare violazioni anche in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro. In qualità di agenti di polizia giudiziaria hanno l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria o alle ASL o DPL competenti. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett CORPO DELLE MINIERE Per il settore minerario legge prevede che fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le competenze sono del Ministero dello sviluppo economicoche la esercita tramite i prefetti e il Corpo delle miniere. i n i t Per le industrie estrattive di seconda categoria e h le et g u acque minerali e termali la competenza è delle regioni e o n Le province province autonome di Trento e di n Bolzano. i o tprovvedono alle finalità del autonome di Trento e di Bolzano n a presente articolo,gnell'ambito delle proprie competenze, . inprevisto dai rispettivi ordinamenti. secondo quanto Ufficio di sanità marittima Autorità marittima Autorità portuale igi hi g u no i i i i i . g n i i i i i n i ett i n o ant i i zz i Ufficio di sanità aerea Autorità aeroportuale i Il C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di lavoro) è un ente senza scopo di lucro, costituito con accordo fra il Collegio dei Costruttori Edili (ANCE) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori edili (FeNeAL – UIL, FILCA – CISL, FILLEA – CGIL; come previsto dal C.C.N.L. e dalla normativa vigente D.L.gs 81/2008 art. 2 comma 1, lett ee) e art.51. Il C.P.T. è gestito pariteticamente dai soggetti costituenti attraverso un comitato di gestione. i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i cantieri degli Ispettori tecnici del lavoro (ingegneri, architetticirca 400 unità in tutta Italia!!!) i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i Ispettori del lavoro (laureati in giurispundenzacirca 2500 unità in tutta Italia!!!) Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro i n i t L'inserimento di appartenenti all'Arma presso gli Ispettorati dele Lavoro risale al 1937, con il t h assegnati militari dell'Arma g Regio Decreto Legge 13 maggio n. 804 art. 2, con cui u venivano o per i servizi di vigilanza per l'applicazione i delle leggi sul lavoro. n n o t n a . n- gin ottemperanza Il 1° ottobre i 1997 al D.M. 31 luglio 1997 di cui alla Legge 28 novembre 1996 n. 608, art. 9 bis, comma 14 - il Comando Generale dell'Arma ha istituito il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro, inquadrando in esso i Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) già preesistenti, gerarchicamente alle sue dipendenze. Dal 20 aprile 2006 il Comando cambia la precedente denominazione di Comando Carabinieri Ispettorato del lavoro in quella attuale di Comando Carabinieri per la tutela del lavoro . Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro Presso ogni Direzione provinciale del Lavoro opera anche un Nucleo di Carabinieri Ispettorato del Lavoro, che hanno gli stessi poteri degli Ispettori. È loro precluso, tuttavia, effettuare conciliazioni monocratiche ex art. 11 D. Lgs. 124/2004 (costituisce per il lavoratore un mezzo per recuperare o far valere diritti di natura economica quali retribuzioni non pagate, straordinari, ecc.), o anche solo prenderne il consenso per l'espletamento. Essi dipendono gerarchicamente dal Comando Carabinieri, ma funzionalmente dal Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i Un Nucleo di Carabinieri Ispettorato del Lavoro ha competenza territoriale per tutta la provincia ove è istituito ed è composto quando si è ed a pieno organico da tre unità così distribuite: 1) Nr 1 militare del ruolo Ispettori (Maresciallo) con funzioni di coordinamento 2) Nr 01 Militare del ruolo sovrintendenti 3) Nr. 01 Militare del ruolo Appuntati Carabinieri Le tre unità sopra descritte hanno le stesse responsabilità a prescindere dal grado rivestito e dalla qualifica in quanto sono nell’espletamento delle funzioni specialistiche Ufficiali di Polizia Giudiziaria e sono quindi affidati i poteri propri dell’Ispettore del Lavoro. I I I I I I I I I? i n i ett h g u o n i Cercando di difendere n o t n a la parte g più debole del . n i rapporto di lavoro e cioè il lavoratore. Verifichiamo il rispetto della legge e delle norme comportamentali da seguire 25 PERCHE’ IL LAVORATORE E’ LA PARTE PIÙ DEBOLE? parte debole i n i ett Il lavoratore è la perché è dipendente dal datore di lavoro dal punto di vista h g u o n i n o dal punto di vista organizzativo ( il datore di t n a lavoro stabilisce come, dove e quando il lavoratore . g dovrà insvolgere la sua attività lavorativa ) ; economico ( riceve da questi lo stipendio ) ; dal punto di vista disciplinare ( il datore di lavoro punisce il lavoratore che non adempie ai propri doveri ) . 26 Il contratto di lavoro rappresenta l’incontro tra parti: il lavoratore che mette a disposizione le proprie capacità lavorative e il datore di lavoro che si impegna a corrispondergli la retribuzione. i n i ett h g u o n i n o t n a Tutto questo è tipico del rapporto di lavoro . g n i subordinato, che si differenzia dal lavoro autonomo , nel quale il lavoratore svolge la sua attività senza dipendere da nessuno (es. artigiano, commerciante, libero professionista, ecc …) . DATORE DI LAVORO i n i t LAVORATORE t e h g u o n i n o t n a . g n i NON DEVE ESISTERE NESSUN TIPO DI SUDDITANZA MA……………… DATORE DI LAVORO LAVORATORE i n i ett h g u debitore di sicurezza debitore di collaborazione o n i n o t n a . g n i h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett In vigore dal 15 Maggio 2008 h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett SOSTANZE PERICOLOSE Il“correttivo” al T.U. (D.LGS 106/2009) sulla sicurezza reca un’importante rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di perfezionare l'attuazione del criterio di delega di cui all'art.1, comma 2, lettera f), della L.3 agosto 2007,n.123, e, quindi, garantire la rimodulazione degli obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti e degli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente svolti. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett La normativa di prevenzione, la quale è formata dall'insieme delle norme giuridiche poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, è di regola soggetta a sanzione penale, così come prescrive - a mo' di principio di carattere generale - l'art. 1, comma 1, lettera b), punto 3) della legge 6 dicembre 1993, n. 499 "Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro" (in G.U. 6 dicembre 1993, n. 286). Tale normativa forma quello che, nel suo complesso, si chiama diritto penale del lavoro. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Il diritto penale è quel particolare settore del diritto pubblico le cui norme si caratterizzano per essere composte di un precetto e di una sanzione: • il precetto è, a seconda dei casi, strutturato come comando o come divieto di tenere una determinata condotta e, alla sua violazione, consegue la irrogazione della sanzione. • le sanzioni penali previste dall'ordinamento giuridico italiano sono l'ergastolo, la reclusione, la multa, l'arresto e l'ammenda. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Il diritto penale si suddivide in diritto penale fondamentale e diritto penale complementare: i la principale fonte del primo è il codiceipenale, n t t e h mentre il secondo si trova u disseminato in una g o integrano (e in parte n molteplicità di leggi n leiquali o t n hanno modificato) il codice penale (tali sono ad a . g n i esempio le leggi sanitarie, quelle edilizie, le leggi tributarie, e così via). E' reato ogni comportamento umano in contrasto con il precetto di una norma di legge, alla cui violazione l'ordinamento giuridico assegna, come conseguenza, la previsione della irrogazione di una sanzione penale. Gli elementi che concorrono a configurare un reato sono: - un comportamento esteriore dell'uomo (azione od omissione) che costituisce il cd. "fatto materiale" (o fatto dell'uomo); - l'atteggiamento della volontà dell'uomo (dolo, colpa, preterintenzione, ecc.) che dà origine al fatto materiale e che si giudica riprovevole (c.d. "volontà colpevole"). h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie di pena per essi stabilita dalla legge, come afferma l'art. 39 del codice penale. Per i delitti sono previste le pene dell'ergastolo, della reclusione (da quindici giorni a ventiquattro anni) e della multa (non inferiore a lire diecimila né superiore a dieci milioni); per le contravvenzioni sono previste le pene dell'arresto (da cinque giorni a tre anni) e dell'ammenda (non inferiore a L. 4.000 né superiore a L. 2.000.000, anche se leggi particolari, come il citato D.Lgs. n. 758/94, possono fissare limiti massimi superiori). L'ergastolo, la reclusione e l'arresto sono definite quali pene detentive, restrittive della libertà personale; la multa e l'ammenda quali pene pecuniarie. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett LA STRUTTURA DEI REATI Tutti i reati hanno una struttura costituita da alcuni elementi, che esamineremo tra poco, i quali si dicono elementi costitutivi o essenziali, dal momento che, senza di essi, verrebbe meno l'entità stessa del reato. Ma esistono altresì ulteriori elementi i quali, pur rimanendo esterni alla struttura del reato, ne sono antecedenti logici e necessari. Tali elementi sono il soggetto attivo, il soggetto passivo, l'oggetto giuridico, l'oggetto materiale. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Soggetto attivo Il soggetto attivo è colui che pone in essere l'azione o l'omissione prevista dalla norma penale come reato: si tratta, in altre parole, del reo o autore del reato. Se la maggior parte dei reati può essere commessa da qualunque uomo, altri possono essere compiuti solo da determinate persone. I primi vengono così classificati come reati comuni, i secondi come reati propri. Così i reati di abuso e di omissione di atti d'ufficio (artt. 323 e 328 del codice penale) richiedono imprescindibilmente nel reo la qualità di pubblico ufficiale o quella di incaricato di pubblico servizio. Del pari le contravvenzioni alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed a quella di igiene del lavoro (tra cui rientrano a pieno titolo il D.Lgs. n. 81/2008 sono di regola configurate quali reati propri, in quanto soggetti attivi del reato possono essere solo determinate categorie di soggetti espressamente previste dalla legge (datore di lavoro, dirigenti, preposti, coordinatori, lavoratori, medico competente, fabbricanti della macchina, ecc.). h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Soggetto passivo Il soggetto passivo è la persona (fisica o giuridica) offesa dal reato e, in quanto tale, titolare del bene o dell'interesse protetto dalla norma: come dire la vittima del reato. Nelle contravvenzioni (come sono quelle in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro), le quali si pongono come violazione di precetti di contenuto generale per la collettività, soggetto passivo è sempre lo Stato. Dal soggetto passivo deve essere tenuto distinto il danneggiato civilmente dal reato, titolare del diritto ad essere risarcito del danno patrimoniale o morale che il reato gli abbia arrecato (ad es. i familiari della vittima di un incidente stradale). h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Oggetto giuridico L'oggetto giuridico è il bene o l'interesse protetto dalla norma penale (ad es. il patrimonio nel reato di truffa). Di tale bene o interesse può essere titolare ogni i n i t t singolo individuo (ad es. come è per il bene e h g u o della vita), ovvero una pluralità di individui (ad n i n o t esempio con riguardo all'assetto ambientale o n a g. delin territorio), ovvero ancora lo Stato (ad es. nei reati tributari). Oggetto materiale L'oggetto materiale del reato è la persona o la cosa su cui cade la condotta (azione i n i od omissione) del reo: es. la vittima del t t e h g u delitto di omicidio, il n portafogli nel delitto di o i n o t furto. Talora l'oggetto materiale può n a . g n coincidere col soggetto passivo (es. il i morto nel delitto di omicidio), oppure no (nel reato di furto soggetto passivo è il proprietario del portafogli). Elementi costitutivi Quanto agli elementi cd. costitutivi o essenziali del reato, essi sono (nel senso che devono sussistere per aversi reato): i n i t t a) la condotta criminosa; e h g u o n b) l'evento; i n o t n a . c) il nesso di causalità; g n i d) l'elemento psicologico (atteggiamento della volontà). La condotta criminosa La condotta consiste sempre in un comportamento umano che si manifesta all'esterno, si esteriorizza, concretizzandosi in una attività positiva, ovvero in un contegno negativo. Nel primo caso si parla di azione, nel secondo di omissione, a seconda che la legge stabilisca un divieto (ad es. di rapina), oppure un obbligo (come avviene per il reato di omissione di soccorso) di tenere una determinata condotta. I reati in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, fondandosi su obblighi di fare determinati ed imposti direttamente dalla legge, si caratterizzano tendenzialmente quali reati di omissione, posti in essere mediante una condotta negativa. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett L'evento L'evento è il risultato della condotta criminosa (ad es. la morte di un uomo nel delitto di omicidio), e si caratterizza come la lesione del bene o dell'interesse giuridico protetto dalla norma (nell'esempio proposto la lesione del bene della vita umana). Detta lesione, che è una conseguenza ed un effetto naturale della condotta, può consistere secondo i casi o in un danno arrecato al bene oggetto di tutela (cd. evento di danno, come avviene nel reato di truffa con la diminuzione patrimoniale del soggetto truffato), o in una situazione di messa in pericolo di detto bene. Tale ultima situazione è quella che caratterizza, di regola, i reati previsti dalla normativa di prevenzione (ogniqualvolta, ad esempio, la mancanza di protezione su una macchina o delle protezioni ad un ponteggio determina una situazione potenziale di pericolo, indipendentemente dalla circostanza che si verifichi, in concreto, un infortunio sul lavoro). h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Il nesso di causalità L'evento che, nel mondo del diritto, può essere attribuito ad un uomo deve necessariamente porsi come conseguenza della sua condotta: occorre dunque che tra condotta ed evento sussista un rapporto di causa ad effetto. Detto rapporto è giuridicamente definito quale nesso di causalità. Il nesso di causalità è chiaramente indicato dall'art. 40 del codice penale, per il quale "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione". Così, ad esempio nel reato di lesioni dolose l'aggressione fisica è l'azione, la malattia del corpo è l'evento; la seconda è consequenziale alla prima, come si apprezza immediatamente; e tra le due sussiste un chiaro rapporto di causa ad effetto. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett L'elemento psicologico Abbiamo già rilevato come, ad integrare il reato, non sia sufficiente l'elemento oggettivo (nei suoi aspetti di condotta, evento, nesso di causalità), ma sia necessario il concorso della volontà del soggetto che agisce. L'elemento della volontà si definisce elemento soggettivo, e consiste sempre in un atteggiamento della volontà in contrasto con la previsione di una norma giuridica. E' principio generale di diritto penale quello fissato dall'art. 42, comma 1 del codice penale, in base al quale occorre che il fatto di reato presenti innanzitutto il carattere della volontarietà (cd. coscienza e volontà della condotta), sia cioè riconducibile alla sfera di libera e consapevole determinazione del soggetto agente (il che, ad esempio, non accade in caso di ipnosi). h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett L'elemento psicologico Oltre che volontaria, la condotta deve poi essere voluta, misurare cioè un atteggiamento della volontà del reo, ed anche colpevole, ossia in contrasto con il precetto di una norma che fa divieto o che obbliga a tenere una determinata condotta. In relazione all'atteggiamento della volontà colpevole del reo il reato può essere doloso, colposo o preterintenzionale. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Il dolo Il dolo è la forma tipica della volontà colpevole. Esso presuppone nell'agente la coscienza e la volontà sia della condotta che dell'evento (dannoso o pericoloso). Il soggetto attivo del reato deve dunque rappresentarsi (prevedere) e volere l'evento come scopo e conseguenza della sua condotta. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett La colpa Nella colpa la coscienza e volontà del reo sono limitate alla condotta, non all'evento. Il soggetto che agisce, quand'anche possa in alcuni casi prevedere l'evento (ad esempio il lanciatore di coltelli rispetto alla morte o al ferimento della sua partner), non lo vuole assolutamente (e se lo prevede confida comunque che esso non si verificherà in virtù delle proprie capacità personali). h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett La colpa In tali casi allora l'evento si verifica o per negligenza (che è indice di trascuratezza), o per imprudenza (indice di avventatezza, sconsideratezza), ovvero per imperizia (che consiste nella deficienza di abilità o nella impreparazione professionale, della quale si sia consapevoli - come nel caso del lanciatore di coltelli - ma della quale non si voglia tenere conto). Si parla in questo caso di colpa generica. La colpa generica si contrappone alla colpa cd. specifica, il cui fondamento si rinviene nella inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il delitto di lesioni colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3 del codice penale) costituisce un tipico esempio di condotta addebitata a titolo di colpa specifica. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett La preterintenzione La preterintenzione è un terzo modo di imputazione della responsabilità penale, oltre al dolo e alla colpa. In base alla definizione di legge (art. 43 del codice penale), il delitto "è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione o dall'omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente". Il reo vuole dunque compiere l'azione criminosa che, però, produce un evento più grave di quello voluto (ad es. egli vuole percuotere ed invece - per circostanze esterne alla sua volontà e al suo controllo - si verifica la morte). La responsabilità preterintenzionale è una forma di volontà colpevole che, sul piano della gravità e del trattamento sanzionatorio, possiamo dire che sta a metà strada tra il dolo e la colpa. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett L'ELEMENTO SOGGETTIVO NELLE CONTRAVVENZIONI L'elemento soggettivo è strutturato diversamente nelle contravvenzioni rispetto ai delitti. Vale la pena di esaminarlo brevemente, dal momento che la quasi totalità dei reati previsti dalle leggi in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro sono di natura contravvenzionale. Tale aspetto assumono anche i reati previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Mentre per i delitti si risponde solo a titolo di dolo (anche per colpa solo in quei casi limitati in cui sia espressamente previsto: ad esempio in tema di omicidio) l'art. 42, comma 4 del codice penale stabilisce che "nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa". h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Il senso della locuzione evidenziata è che le contravvenzioni sono punite indifferentemente tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa. Mentre nei delitti è richiesto il dolo e solo nei casi di previsione espressa basta la colpa a fondare il profilo di responsabilità, nelle contravvenzioni di regola la colpa è sufficiente, anche se ovviamente può sussistere il dolo. A ciò consegue che il datore di lavoro che consenta ad un lavoratore l'utilizzo di una attrezzatura, di una macchina, di un impianto non conforme alla normativa di prevenzione, potrà essere chiamato a risponderne nella sede penale sia nel caso in cui ciò abbia fatto intenzionalmente (dolo), sia nel caso in cui ciò sia avvenuto per trascuratezza o ignoranza (colpa). h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett La condotta omissiva Facciamo una ………….di riflessione Abbiamo già rilevato come la quasi totalità dei reati previsti dalle leggi in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro sia di natura contravvenzionale: a ciò bisogna aggiungere che la condotta giuridicamente rilevante è il più delle volte una condotta omissiva. Come dire che proprio al fine di condizionare in positivo i soggetti obbligati alla sicurezza e all'igiene a tenere determinate condotte, il legislatore ha connotato la maggior parte dei precetti delle norme giuridiche come doveri di adempimento, correlativamente assoggettando a pena le condotte omissive, negligenti di tali doveri. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett La condotta omissiva Ciò significa che, sul piano comportamentale, non occorre che il soggetto ponga in essere una determinata condotta, essendo sufficiente che rimanga inattivo di contro ad un dovere di attivazione; dunque il fondamento della colpa (limitatamente ai reati omissivi) non è ciò che non si è fatto e che si sarebbe potuto fare, bensì ciò che non si è fatto e che si sarebbe dovuto fare. Come ulteriore considerazione di carattere generale si può dire che la colpevolezza della condotta - nei reati omissivi - è misurata con il criterio del consenso. In presenza di una condotta - di regola omissiva - tenuta di fronte ad una situazione conoscibile ed in contrasto con la imposizione di legge, il consenso al permanere, al perdurare di tale situazione si trae per induzione, per inevitabile logica conseguenza. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett La condotta omissiva Si fa riferimento non alla conoscenza effettiva, bensì alla mera conoscibilità (intesa quale dovere-potere di conoscere), giacché in tema di valutazione della colpevolezza non conoscere una situazione che si avrebbe l'obbligo - ed il correlativo potere - di conoscere si traduce in uno stato di ignoranza colpevole della medesima; ignoranza che non è in alcun modo valutata come scusabile dalla legge SPECIE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DOVE SONO IN GIOCO LE VITE DEI LAVORATORI. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett La condotta omissiva Se il criterio di imputazione della colpa è quello del consenso, si può affermare in conclusione che, nelle contravvenzioni antinfortunistiche e di igiene, perché via sia responsabilità occorre: - da un lato che si sia in presenza di una condotta colposa e colpevole, nel senso sopra specificato; - dall'altro lato che tale condotta dia luogo a quella che viene comunemente definita come "...la concretizzazione del rischio...": ossia (come accade nei reati di pura condotta, quali sono le violazione alla normativa di prevenzione degli infortuni e di quella dell'igiene del lavoro) ad una situazione in contrasto con la previsione di una norma di legge; situazione che sia potenzialmente causativa di quell'evento dannoso (infortunio o malattia professionale) che l'osservanza della norma medesima mirava invece a prevenire. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett La condotta omissiva Va detto, da ultimo, che la distinzione tra dolo e colpa, se non ha rilievo al fine della affermazione della responsabilità, lo acquista invece nel momento della determinazione concreta della pena, dato che il giudice deve sempre tener conto della intensità del dolo e del grado della colpa ed è, quindi, logico che le contravvenzioni dolose siano in concreto punite più gravemente di quelle colpose. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Il Nuovo Testo unico e le procedure sanzionatorie (Sistema prima del correttivo D.Lgs. 106/2009) h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett i n i ett h g u o n i n o t n a . Per le sanzioni di natura penale è obbligatoria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p. g n i la C.N.R. (Comunicazione di Notizia di Reato) alla Procura della Repubblica 1) Reati contravvenzionali che prevedono l’alternatività tra arresto o ammenda o solo ammenda (art. 301 T.U.) A tutte le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, ovvero la pena della sola ammenda (novità) si applica il procedimento del D.LGS. n.758/1994 (regolarizzazione inadempimento + si paga ¼ max sanzione): il reato si estingue h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett PROCEDURA DI ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO ARRESTO o AMMENDA ( Decreto Legislativo n. 758 del 1994 ) ORGANO DI VIGILANZA ( U.P.G. ) SOPRALLUOGO : ACCERTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ CONTRAVVENZIONE Verbale prescrittivo con termine per regolarizzazione ( tempo tecnicamente necessario ; massimo 12 mesi oltre eventuale proroga di 6 mesi ) Art.20 c.1 Decreto Legislativo n. 758 del 1994 L’ U.P.G. riferisce al P.M. il reato che viene iscritto nel Registro delle notizie di reato ( RGNR - Mod . 21 ) i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i Verifica della regolarizzazione entro 60 gg dalla scadenza del termine . Art.21 Adempimento della prescrizione . L’ U.P.G. ammette il datore di lavoro al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad ¼ del massimo della pena prevista . Il procedimento penale è sospeso in attesa della verifica dell’adempimento . Inadempimento della prescrizione . Comunicazione al P.M. Ripresa procedimento penale Adempimento del pagamento entro 30 gg Comunicazione al P.M. Inadempimento del pagamento Estinzione del r eato . Questa si verifica solo se il datore di lavoro adempie sia alla prescrizione impartita sia al pagamento della sanzione Il P.M. chiede l’archiviazione del procedimento penale PROCEDURA DI ESTINZIONE DEI REATI CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (Decreto Legislativo n. 758 del 1994) ORGANO DI VIGILANZA (U.P.G.) SOPRALLUOGO: ACCERTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ CONTRAVVENZIONE Verbale prescrittivo con termine per regolarizzazione L’ U.P.G. riferisce al P.M. il reato che viene iscritto nel Registro delle notizie di reato i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i Verifica della regolarizzazione entro 60 giorni dalla scadenza delle prescrizioni. Il procedimento penale è sospeso in attesa della verifica dell’adempimento. Adempimento della prescrizione. Inadempimento della prescrizione. Si ammette il datore di lavoro al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad ¼ del massimo della pena prevista . adempimento del pagamento Comunicazione al P.M. inadempimento del pagamento Comunicazione al P.M. Ripresa procedimento penale In caso di inadempimento del pagamento prima dell'apertura del dibattimento si può ricorrere all’oblazione Estinzione del reato. Questa si verifica solo se il datore di lavoro adempie sia alla prescrizione impartita sia al pagamento della sanzione Il P.M. chiede l’archiviazione del procedimento penale L'OBLAZIONE COME CAUSA ESTINTIVA DEL REATO CONTRAVVENZIONALE Le violazioni alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro sono tutte punite con pena alternativa [arresto o ammenda, a seconda delle circostanze del fatto, della gravità e del numero delle violazioni, e della caratterizzazione (dolo o colpa) e del rilievo (intensità) dell'elemento soggettivo, cioè dell'atteggiamento della volontà del responsabile]. Si tratta però pur sempre di violazioni minori rispetto ad altri reati molto più gravi (ad es. estorsione, associazione per delinquere, rapina, ecc.): ecco allora che il regime di pena alternativa che caratterizza questo tipo di reati contravvenzionali fa sì che il sistema penale offra la possibilità di usufruire di alcuni benefici, il più importante dei quali - se si eccettua il meccanismo sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. n. 758/94 - è costituito dall'istituto della oblazione. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Il ricorso al beneficio della oblazione è previsto dall'art. 162-bis del codice penale, per il quale nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma suddetta. Ovviamente rispetto a quanto previsto dalla procedura 758 economicamente non conviene utilizzare l’istituto dell’oblazione in quanto ottemperando al pagamento con la procedura 758 si paga ¼ del max e non la metà oltre le spese del procedimento. Ecco che l’istituto dell’oblazione non viene utilizzato anche se previsto dalla norma. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett In alcuni casi l'oblazione non è ammessa: ciò dipende o dalla gravità del fatto, ovvero dai precedenti penali del soggetto, o ancora quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore ma non ancora eliminate. Ove il giudice ammetta al beneficio, il pagamento della somma indicata dalla legge estingue il reato. Inoltre la dichiarazione di estinzione del reato a seguito di oblazione non va iscritta nel certificato penale. L'oblazione si pone quindi come una delle cause estintive dei reati contravvenzionali nella materia della prevenzione degli infortuni e di quella dell'igiene del lavoro. i n i ett h g u o n i n o t n a . Ritornando alla procedura prevista dal d.lgs 758/94 riassumendo si possono g n i avere i due seguenti casi: 1 2 1 Ottemperando a: (1) prescrizioni impartite + (2) al pagamento in misura ridotta (1/4 del max) si estingue il reato h g u o n i n 2 o t n a . g Non Ottemperando ad n i entrambe le condizionii (1) i n i ett e (2) si rischia un Avviso di conclusione di indagini Sanzioni Amministrative- illeciti ((Sistema prima del correttivo - D.Lgs. 106/2009) illeciti sanabili diffida obbligatoria (art. 13 D.Lgs. 124/2004) sanzione nella misura pari al minino della legge ovvero pari ad ¼ della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento estingue il procedimento se no scatta l’illecito ai sensi della Legge n. 689/81 i n i ett h g u o n i n o t n a illeciti non sanabili Legge n. 689/81: si paga la sanzione più favorevole al . g in trasgressore tra 1/3 del max della sanzione o il doppio del min Sanzioni Amministrative- illeciti ((Sistema dopo il correttivo - D.Lgs. 106/2009) Con l'introduzione dell'art. 301bis, è stato reso applicabile il meccanismo di estinzione agevolata di cui al citato D.Lgs.n.758/1994 anche agli illeciti amministrativi, al fine di riconoscere al trasgressore che ottempera e regolarizza la propria situazione di inosservanza la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo pagando una somma pari al minimo edittale. A tal fine, si evidenzia come siano stati rimodulati i minimi e i massimi edittali in modo da spingere il trasgressore verso una tempestiva e concreta regolarizzazione, previsione coerente con quanto previsto dalla legge delega all'articolo 1, comma 2, lettera f). h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Il “correttivo” ha introdotto un meccanismo in forza del quale l'ammontare delle ammende viene incrementato, in via automatica e senza necessità della adozione di un atto avente forza di legge, tenendo conto dell'aumento degli indici i n i t ISTAT, ogni quinquennio, in modo da rendere t e h g u dinamico l'apparato nsanzionatorio ed, al o i n o contempo, costante la afflittività della ammenda t n a . (il cui attuale verrà mantenuto allo stesso g in“peso” livello anche per il futuro) nel corso degli anni. Indice istat gennaio 2013 Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000 N.B.: la legge n. 94/2009 ha portato il criterio di ragguaglio dell’art. 135 c.p. ad € 250 per ogni giorno di pena detentiva. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Il “correttivo” al TU sulla sicurezza, innovando rispetto al “vecchio” testo del i n i D.Lgs.n. 81/08, introduce eun criterio t t h g u autonomo in caso n dioconstatata plurima i n o t disposizioni contemplate violazionean delle . g n dagli i allegati tecnici. Il nuovo criterio della violazione “unitaria” in caso di plurime violazioni degli allegati tecnici i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i Per tutte le ipotesi contemplate, peraltro, il legislatore prevede che “L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati”.44 Così sarà sicuramente più semplice non soltanto per l’organo di vigilanza e per il magistrato ma anche per lo stesso contravventore provvedere all’individuazione dell’unica sanzione applicabile in caso di contemporanea violazione di più precetti contemplati, oltre dal Titolo I, anche da uno o più dei restanti Titoli del TU sulla sicurezza). E’ stato reso più semplice il lavoro degli organi di vigilanza, i quali avevano ripetutamente segnalato la difficoltà di individuare un metodo unico di contestazione delle violazioni contravvenzionali relative agli allegati "tecnici", con particolare riferimento al numero di prescrizioni da applicare in presenza di diverse violazioni, tutte relative a fattispecie omogenee. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett ESAMINIAMO LE FASI DEL PROCEDIMENTO ISPETTIVO: MOTIVI DELL’INTERVENTO IN i AZIENDA n i t t e h ug VIGILANZA PROGRAMMATA no i n o ant . g n SU RICHIESTA O PER SEGNALAZIONE i INDAGINE PER INFORTUNIO GRAVE O MORTALE INDAGINE PER MALATTIA PROFESSIONALE OBIETTIVI DELL’INTERVENTO IN AZIENDA FAVORIRE CONDIZIONI DI LAVORO SICURE NELLE AZIENDE A MAGGIOR RISCHIO PER n LAi i SALUTE ett h g u o n i n o SOSTENERE L’AZIENDA IN UN PERCORSO DI t n a MIGLIORAMENTO . g in DARE GLI STRUMENTI PER MANTENERE NEL TEMPO LE CONDIZIONI DI SICUREZZA In una agevole schematizzazione della struttura dell’ispezione del lavoro possiamo distinguere le seguenti fasi: - programmazione - preparazione Competenza Ufficio i n i - accesso ispettivo t t Attività svolta e h - attività investigativa g dagli Ispettori u o - accertamento n i n o t n a . - Verbalizzazione: g Attività svolta dagli n i Ispettori 1) Accertamento di illeciti amministrativi: adempimenti sanabili (diffida obbligatoria, es. mancanza di verifiche periodiche gru e apparecchi di sollevamento) e non sanabili (notificazione illecito amministrativo; es. max sanzione lavoro nero) 2) Accertamento di violazioni penali in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e impartizione di apposita prescrizione obbligatoria a norma degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 758/1994 (Ponteggi, scavi, demolizioni, ecc..) 3) Consegna verbale ed eventuale trasmissione in procura di notizia di reato per le violazioni di natura penale (a sensi dell’art.347 c.p.p.) Quando l’ispettore entra in un cantiere edile, spesso il datore di lavoro della impresa esecutrice dice: < Possibile che tra tanti cantieri dovevate venire proprio da me? ….Ispettore, mi ha denunciato qualcuno o……. è una ispezione programmata ?……>.Questo primo impatto con il responsabile della impresa ci ricorda quando il professore doveva interrogare e tutti si ponevano la stessa domanda: possibile che tra tutti noi, il professore interroga proprio me ?. Spiegando in modo garbato il motivo della ispezione , si crea quel clima sereno, necessario per il prosieguo del nostro compito istituzionale . Senta, signor……Ettore il motivo di questa ispezione è dovuta al fatto che tra tutte le notifiche preliminari che i committenti trasmettono al nostro Dipartimento, ne viene presa una a campione ……oggi, è toccato a Lei. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett < Che fortuna!...> esclama in modo ironico il Sig. Ettore ,…. comunque è meglio che siete venuti oggi …….e non per qualche infortunio mortale,… …. certe volte il morto ci può scappare per una banalità…..comunque, ispettore , cercate di non rovinarmi …....io mi voglio mettere a posto………perché voglio stare tranquillo…….>. Questo monologo lo abbiamo sentito centinaia di volte, tutti i datori di lavoro ripetono le stesse cose come se avessero imparato la “litania” ad uno specifico corso di formazione. E’ necessario far capire ai datori di lavoro che la sicurezza sul cantiere gioca a loro favore infatti, se il lavoratore opera in tranquillità lo stesso produce ricchezza per la propria impresa. E’ molto importante comunque il comportamento che il personale ispettivo deve tenere durante l’ ispezione, spesso ci si dimentica che il nostro compito è soprattutto quello di raggiungere come obiettivo la messa in sicurezza del cantiere e non certamente solo quello della repressione. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett INTERVENTO DI VIGILANZA VERIFICA DEI SEGUENTI ASPETTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Organizzazione aziendale Gestione dei rischi per la sicurezza Gestione dei rischi per la salute Gestione dell’emergenza Sorveglianza Sanitaria Gestione degli Infortuni Gestione della formazione Gestione degli Appalti TECNICI h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett ORGANIZZATIV I INTERVENTO DI VIGILANZA PRESENTAZIONE Il personale ispettivo si presenta con tesserino di riconoscimento, munito di macchina fotografica e strumentazione tecnica. Viene richiesta la presenza del datore di lavoro, del RLS e RSPP. Si informa l’azienda dello scopo dell’ispezione, della metodologia e del tempo richiesto, circa 3 ore. i n i ett h g u o n i Si prende visione della documentazione utile: n o t aziendale e valutazione dei rischi - organizzazione n a -. tecnica g n i - documentazione documentazione sanitaria RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE - programma di formazione ed informazione ..... SOPRALLUOGO VALUTAZIONE ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Viene richiesto Organigramma e struttura organizzativa, n° dipendenti Definizione deleghe, poteri, responsabilità, ruoli e compiti, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per ogni figura aziendale: i n i ett h g u o n Lavoratori i n o t n Incarichi specifici a . g n Medico i competente. Dirigenti, Preposti Modalità di coordinamento, collaborazione e coinvolgimento delle figure. Flusso informativo a tutti i livelli. Coinvolgimento degli RLS. SOPRALLUOGO IN AZIENDA • Nell’ambito del sopralluogo si analizza il ciclo produttivo e ciascuna fase di lavoro • Si inizia dal deposito-magazzino della materia prima e si segue il flusso del ciclo produttivo. • Sono comprese le aree all’aperto, il piazzale, … • Si valuta la stabilità dei depositi, la sicurezza della viabilità e le operazioni di carico-scarico. i n i ett • • • • • • • h g u o n i n o Di ogni ambiente vengono osservate le caratteristiche strutturali t n a e illuminazione Altezza, g aerazione . idinlavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni Posti Porte e portoni e vie e uscite di sicurezza Pavimenti, finestre, scale Viabilità, banchine e rampe di carico Spogliatoi, docce e gabinetti h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett GESTIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE Di ogni fase di lavoro si analizzano RISCHI PER LA SICUREZZA Requisiti di sicurezza di ogni singola macchina, attrezzatura, impianto i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i RISCHI PER LA SALUTE le modalità di utilizzo delle sostanze chimiche I punti di emissione di polveri, fumi, vapori,… la presenza di rumore, vibrazioni, … la movimentazione manuale dei carichi e i movimenti ripetitivi le procedure di sicurezza, i comportamenti dei lavoratori l’uso dei DPI Per questa analisi si raccolgono le informazioni del RSPP del RLS e degli stessi lavoratori che vengono intervistati durante l’ispezione GESTIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE PER LA SICUREZZA (Rischi di natura infortunistica) PER LA SALUTE (Rischi di natura igienico ambientale) PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (Rischi trasversali) i n i ett Organizzazione h g u del lavoro o n i n Macchine Agenti Fisici o t n a Fattori psicologici . Impianti Agenti Biologici ingElettrici Strutture/ambiente Agenti Chimici Fattori ergonomici Movimentazione manuale dei carichi Movimenti ripetitivi Incendio-esplosioni I fattori di rischio GESTIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA MACCHINE IMPIANTI ED ATTREZZATURE Nell’ambito dell’intervento si pone attenzione Per ogni impianto, macchina, attrezzatura, la presenza di ripari, di dispositivi di sicurezza e di marcatura CE i n i ett h g u o n i n I collaudi, le verifiche da parte degli enti preposti, di macchine particolari o t n a (apparecchig di. sollevamento, app. a pressione, generatori di calore, n i ponteggi..). Lo stato di manutenzione Il corretto utilizzo delle macchine e le verifiche di sicurezza previste. GESTIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA MACCHINE IMPIANTI ED ATTREZZATURE E Nell’ambito dell’intervento si pone attenzione alla MANUTENZIONE • piano di manutenzione, con calendario degli interventi ordinari e straordinari • procedure ed istruzioni operative per il controllo e la manutenzione • modalità di tenuta di manuali d’uso, libretti e documentazione tecnica • le procedure in caso di inconveniente e di guasto • figure coinvolte e relative competenze • modalità di vigilanza sul processo. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett REGISTRO MANUTENZIONE N Attrezzatura . Macchina Impianto Struttura Dispositivi di sicurezza analizzati da libretto… Periodicità Tipo di intervento Responsabile intervento h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett GESTIONE DELL’EMERGENZA • procedure organizzative in caso di incendio, scoppio, crolli, sversamenti prodotti chimici i n i ett • procedure organizzative in caso di infortuni o malori h g u o n i n del materiale di soccorso o t n a . periodicità delle prove di evacuazione g n i figure incaricate e relativa competenza • periodicità di verifica dell’efficienza dei dispositivi antincendio e • • GESTIONE DEGLI INFORTUNI Nell’ambito dell’intervento si pone attenzione • andamento degli infortuni con gli indicatori di frequenza, gravità e di incidenza La presenza di - una valutazione dell’andamento degli infortuni, degli incidenti mancati modalità di rilevazione e di analisi del singolo evento - definizione delle misure adottate - definizione delle figure coinvolte e compiti - comunicazione aziendale sugli infortuni i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i • perseguimento di una politica di riduzione del fenomeno, come obiettivo strategico aziendale di prevenzione. GESTIONE DELLA FORMAZIONE Nell’ambito dell’intervento si pone attenzione • pianificazione della formazione e dell’addestramento i n i ett • analisi dei bisogni formativi: infortuni, comportamenti, nuovi assunti h g u o n contenuti e periodicità della formazione per mansione, i n o t n a coinvolgimento delle componenti aziendali e degli RLS nella . g n i progettazione • formazione obbligatoria • • • verifica dell’efficacia degli interventi di formazione • Documentazione della formazione GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA Nell’intervento si prende visione del protocollo sanitario contenente: Mansione Rischi quantificati Idoneità modalità di custodia delle cartelle sanitarie i n i ett h g u o n i Coinvolgimento del Medico Competente nel: n o tprocesso di valutazione del rischio, n a . formazione e comunicazione del rischio g n iscelta delle mansioni compatibili alle diverse tipologie di lavoratori (lavoratrici madri, minori, disabili,….) gestione dei casi di idoneità, non idoneità tutela sanitaria sugli stili di vita: alcol, fumo e tossicodipendenza. GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA Nell’intervento si prende visione del • protocollo sanitario contenente: Mansione Rischi quantificati Idoneità • modalità di custodia delle cartelle sanitarie i n i ett h g u o n i •Coinvolgimento del Medico Competente nel: n o t n • processo di valutazione del rischio, a . • formazione e comunicazione del rischio g n i • scelta delle mansioni compatibili alle diverse tipologie di lavoratori (lavoratrici madri, minori, disabili,….) • gestione dei casi di idoneità, non idoneità • tutela sanitaria sugli stili di vita: alcol, fumo e tossicodipendenza. GESTIONE DEGLI APPALTI Criteri di scelta degli appaltatori e verifica dei requisiti tecnico – professionali, attraverso: Il contratto d’appalto e contenuti di sicurezza Il controllo delle competenze professionali Il controllo della attrezzatura/macchine Il coordinamento tra le imprese I rischi derivanti dalle lavorazioni interferenti Il Documento unico dei rischi interferenti Il coinvolgimento degli appaltatori nel piano di emergenza. h g u o n i n o t n a . g n La vigilanza i sul processo in corso di appalto i n i ett La verifica della regolarità delle imprese e dei lavoratori La verifica del cartellino di riconoscimento La verifica della sicurezza delle attrezzature Attività investigativa: organizzazione e struttura 1) Verificare a colpo d’occhio le postazioni di lavoro, numerare le persone presenti, individuare a raso le diverse tipologie di lavoro in esecuzione, fotografare mentalmente lo stato dei luoghi (macchinari, opere provvisionali, ecc.) e i movimenti sospetti di singole unità di personale i n i ett h g u 2) Esaminare lanstruttura organizzativa e o i n o logistica dell’azienda (organigramma, divisione t n a . per reparti, ruoli gerarchici e di responsabilità) g n i Es. Individuare il datore di lavoro, preposto, ecc. 3) In un secondo momento si individuano le altre figure come i coordinatori per la sicurezza e il committente Attività investigativa: assunzione dichiarazioni DOMANDA i n i ett h g u o n i n o t n a . RISPOSTA g n i ISPETTORE LAVORATORE CODIFICA DATORE DI LAVORO COORDINATORI COMMITTENTE DECODIFICA Attività investigativa: esame documentazione Documentazione di natura amministrativa: h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Attività investigativa: esame documentazione Documentazione di natura tecnica: h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Attività investigativa: esame documentazione Documentazione di natura tecnica: h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Attività investigativa: esame documentazione Documentazione di natura tecnica: h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Attività investigativa nel cantiere: violazioni sicurezza Vengono annotare le violazioni della sicurezza che verranno poi contestate h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett i à i i ’i zi - verbale con le operazioni eseguite e gli accertamenti effettuati; - Richiesta documentazione - Verbale di contestazione di violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett VERBALE DI CONTRAVVENZIONE CON PRESCRIZIONI • Contiene: • Le misure di prevenzione per sanare situazioni di rischio per la sicurezza e la salute • gli articoli contravvenzionati e la relativa sanzione amministrativa • I tempi per la regolarizzazione • Viene trasmesso a: •Legale rappresentante e altre figure responsabili •RLS aziendale Prescrizione • Si risolve in sede amministrativa con la realizzazione delle misure richieste nel tempo indicato e con il pagamento della sanzione amministrativa entro 30 giorni • Il ricorso è ammesso solo in sede penale. h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELL’INTERVENTO DI VIGILANZA • VERBALE POSITIVO • VERBALE CON DISPOSIZIONE i n i t t • VERBALE CON PRESCRIZIONI E CONTRAVVENZIONI e h g u o n i • SEQUESTRO n o t n a . g • SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ n i SOSPENSIONE ATTIVITA’ i n i t t IMPRENDITORIALE e h g u o n i n o t n a . D. Lgs 81/2008 – Art. 14 g n i NOVITA’ SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett D. Lgs 81/2008 – Art. 14 SOSPENSIONE Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale se riscontrano: personale irregolare > 20% i n i ett h g u o n i n o t n reiterate violazioni su tempi e orario di lavoro a . (Cancellato dal Decreto Legge 25 giugno 2008 , n. 112) g n i gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro (allegato I) Su quest’ultimo punto possono intervenire anche gli organi di vigilanza delle ASL. i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i 123 i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i 124 i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i 125 i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i 126 i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i 127 i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i 128 i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i 129 i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i 130 i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i 131 SOSPENSIONE i n i ett provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (x max 2 anni) h g u o n i n o t n a . g n emesso da: i autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici Ministero delle Infrastrutture (edilizia) PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA SOSPENSIONE la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Condizioni per la REVOCA della SOSPENSIONE i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i dell’attività il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. imprenditoriale il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a € 1500 (lavoro nero) e € 2500 (per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza) Provvedimento di sospensione per lavoro nero Calcolo della percentuale per sospensione con impiego manodopera irregolare pari o superiore al 20% Esempio calcolo percentuale lavoro nero Può essere adottato solo da personale ispettivo DPL i n i ett h g u o n i n Es. n. 10 Lavoratori presenti sul luogo di lavoro, di cui: o t n 3 in nero . a g n i 7 regolarmente occupati Sospensione dei lavori Provvedimento di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza i n i ett h g u o n i n o t n a . g n i Può essere adottato solo da personale ispettivo DPL e anche da personale delle ASL Provvedimento di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett Provvedimento di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza h g u o n i n o t n a . g n i i n i ett