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SICUREZZA
NEI
CANTIERI
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EDILI:
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LA PROCEDURA ISPETTIVA
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Relatore:
Ing. Antonino Ughettini
(Ispettore Tecnico del Lavoro)
Chi sono gli Ispettori del Lavoro e
gli Ispettori Tecnici del Lavoro?
Sono
funzionari
del
MINISTERO DEL LAVORO
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E
DELLE
POLITICHE hett
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di
SOCIALI e si occupano
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tutti i problemi
del
mondo
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.
del ing lavoro
operando
attraverso Uffici periferici
Regionali e Provinciali.
Un po’ di storia?
Il Corpo degli Ispettori del lavoro è stato istituito dalla Legge n. 380 del 19
luglio 1906, ed è divenuto operativo con Legge n. 1361 del 22 dicembre 1912.
Successivamente sono state emanate altre disposizioni normative che hanno
ulteriormente definito i compiti e le attribuzioni degli Ispettorati del Lavoro
(D.P.R. n. 520 del 19 marzo 1955, e articolo 4 della Legge n. 628 del 22 luglio
1961).
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L’istituzione delle ASL
con legge n°833/78 (che ha istituito il Servizio
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g ), ha ridotto in parte solo le competenze in materia di igiene
Sanitarioi
Nazionale
n
e sicurezza del lavoro
A seguito di una recente norma di legge, il DM 687/96, nelle regioni e province
d’Italia gli Ispettorati del lavoro sono stati unificati con gli Uffici del lavoro
creando così le Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro.
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
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DIREZIONI GENERALI
(presso il Ministero)
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DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO – DRL
(per la Calabria la sede è ha Reggio Calabria)
DIREZIONI TERRITORIALI DEL LAVORO – DTL
(CROTONE-CATANZARO-COSENZA-REGGIO CALABRIA-VIBO VALENTIA)
A.R.P.A.
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S.P.I.S.A.L.
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i I.N.A.I.L.
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Organi di vigilanza in Italia e in Europa
Italia
• ASL
• ISPETT. Lavoro (ora DPL)
• VV.F.
• Sanità
• ISPESL
• INAIL
• Aut. Marittime
• Aut. Aeree
• Carabinieri
• ARPA
•Funzionari FF.S.
Francia
Germania
•ISPETT. lavoro •ISPETT. lavoro
Spagna
•ISPETT. lavoro
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ASL
Tramite S.P.I.S.A.L. o S.Pre.S.A.L.
(dipendono dalla Regione)
• IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
In tutti i settori
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NORME DI TUTELA DEI RAPPORTI DI LAVORO E LEGISLAZIONE
(es. lavoro nero, ferie non godute, straordinari non pagati, ecc…)
Non effettuano controllo a riguardo
SOCIALE
Direzione Territoriale del Lavoro
(dipendono dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali
• IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO
Solo in attività con rischi particolarmente elevati
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• NORME DI TUTELA DEI RAPPORTI DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE
(es. lavoro nero, ferie non godute, straordinari non pagati, ecc…)
In tutti i settori
Direzione provinciale del lavoro
(dipendono dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali
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Oggi INAIL
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Denuncia installazione apparecchi
sollevamento per rilascio targhetta e
libretto per le verifiche periodiche
(art. 11 comma 3 DPR 459/96)
L’ISPELS effettua a campione
la prima verifica sull’impianto
di messa a terra e di
protezione contro le scariche
atmosferiche
(art. 3 DPR n. 462/2001)
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Linee guida
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ing Libretto
verifiche
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Oltre ai compiti di riscossione dei premi assicurativi e di erogazione delle prestazioni
economiche e sanitarie di competenza l’INAIL dispone di un corpo di ispettori per:
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svolgere una vigilanza amministrativa in materia assicurativa;
effettuare accertamenti tecnici:
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in occasione di infortuni
suln
lavoro di particolare gravità;
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per verificare l’esistenza di malattie professionali quali risultano dalle
denunce che per legge vengono trasmesse all’Ente medesimo.
(In Calabria A.R.P.A.C.A.L)
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(In Calabria A.R.P.A.C.A.L)
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Vigilanza e controllo in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro
(Definisce i Compiti dei Comandi Provinciali dei VV.FF.)
(Attività soggette al rilascio del C.P.I. )
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POLIZIA GIUDIZIARA in genere
CARABINIERI
Possono intervenire come autorità di polizia giudiziaria per effettuare
controlli negli ambienti di lavoro e raccogliere le prove ed eseguire i
necessari rilievi in caso di infortunio sul lavoro;
POLIZIA DI STATO
i
n
i
Attraverso i commissariati dislocati nelle varie città,
provvede alla
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ricezione delle denunce di infortunio e puòg
effettuare
interventi urgenti in
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caso di gravi infortuni sul lavoro; o u
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GUARDIA
DI FINANZA
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Durante i controlli in materia tributaria possono rilevare violazioni anche
in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro e di rispetto delle
norme di tutela dei rapporti di lavoro e legislazione sociale. In qualità di
agenti di polizia giudiziaria hanno l’obbligo di denuncia all’autorità
giudiziaria o alle ASL o DPL competenti.
POLIZIA GIUDIZIARA in genere
VIGILI URBANI
Pur non essendo un organo istituzionalmente preposto alla vigilanza in
materia di lavoro, nell’attività di controllo dei cantieri edili nei comuni di
appartenenza, finalizzati a contrastare il fenomeno dell’abusivismo e
verificare la rispondenza delle costruzioni alle autorizzazioni
rilasciate (D.I.A., Permesso a costruire), possono rilevare violazioni
anche in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro. In qualità di
agenti di polizia giudiziaria hanno l’obbligo di denuncia all’autorità
giudiziaria o alle ASL o DPL competenti.
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CORPO DELLE MINIERE
Per il settore minerario legge prevede che fino all'effettiva
attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai
sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, le competenze sono del Ministero
dello sviluppo economicoche la esercita tramite i prefetti e
il Corpo delle miniere.
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Per le industrie estrattive di seconda categoria e h
le et
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acque minerali e termali la competenza è delle regioni
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Le province
province autonome di Trento e di n
Bolzano.
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tprovvedono alle finalità del
autonome di Trento e di Bolzano
n
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presente articolo,gnell'ambito
delle proprie competenze,
.
inprevisto dai rispettivi ordinamenti.
secondo quanto
Ufficio di sanità
marittima
Autorità marittima
Autorità portuale
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Ufficio di sanità
aerea
Autorità
aeroportuale
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Il C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di
lavoro) è un ente senza scopo di lucro, costituito con accordo fra il Collegio dei Costruttori Edili
(ANCE) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori edili (FeNeAL – UIL, FILCA – CISL, FILLEA –
CGIL; come previsto dal C.C.N.L. e dalla normativa vigente D.L.gs 81/2008 art. 2 comma 1, lett ee)
e art.51.
Il C.P.T. è gestito pariteticamente dai soggetti costituenti attraverso un comitato di gestione.
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cantieri degli
Ispettori tecnici del lavoro
(ingegneri, architetticirca 400 unità in tutta Italia!!!)
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Ispettori del lavoro (laureati in
giurispundenzacirca 2500 unità in tutta Italia!!!)
Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro
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L'inserimento di appartenenti all'Arma presso gli Ispettorati dele
Lavoro
risale al 1937, con il
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h assegnati militari dell'Arma
g
Regio Decreto Legge 13 maggio n. 804 art. 2, con cui u
venivano
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per i servizi di vigilanza per l'applicazione i
delle
leggi
sul lavoro.
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n- gin ottemperanza
Il 1° ottobre i
1997
al D.M. 31 luglio 1997 di cui alla Legge 28 novembre 1996
n. 608, art. 9 bis, comma 14 - il Comando Generale dell'Arma ha istituito il Comando
Carabinieri Ispettorato del Lavoro, inquadrando in esso i Nucleo Carabinieri Ispettorato del
Lavoro (NIL) già preesistenti, gerarchicamente alle sue dipendenze. Dal 20 aprile 2006 il
Comando cambia la precedente denominazione di Comando Carabinieri Ispettorato del
lavoro in quella attuale di Comando Carabinieri per la tutela del lavoro .
Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro
Presso ogni Direzione provinciale del Lavoro opera anche un Nucleo di Carabinieri
Ispettorato del Lavoro, che hanno gli stessi poteri degli Ispettori. È loro precluso, tuttavia,
effettuare conciliazioni monocratiche ex art. 11 D. Lgs. 124/2004 (costituisce per il lavoratore
un mezzo per recuperare o far valere diritti di natura economica quali retribuzioni non
pagate, straordinari, ecc.), o anche solo prenderne il consenso per l'espletamento. Essi
dipendono gerarchicamente dal Comando Carabinieri, ma funzionalmente dal Direttore
della Direzione Provinciale del Lavoro (DPL)
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Un Nucleo di Carabinieri Ispettorato del Lavoro ha competenza territoriale per tutta la
provincia ove è istituito ed è composto quando si è ed a pieno organico da tre unità così distribuite:
1) Nr 1 militare del ruolo Ispettori (Maresciallo) con funzioni di coordinamento
2) Nr 01 Militare del ruolo sovrintendenti
3) Nr. 01 Militare del ruolo Appuntati Carabinieri
Le tre unità sopra descritte hanno le stesse responsabilità a prescindere dal grado rivestito e dalla
qualifica in quanto sono nell’espletamento delle funzioni specialistiche Ufficiali di Polizia Giudiziaria
e sono quindi affidati i poteri propri dell’Ispettore del Lavoro.
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Cercando di difendere
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la parte g
più
debole del
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rapporto di lavoro e cioè il
lavoratore. Verifichiamo il
rispetto della legge e delle
norme comportamentali da
seguire
25
PERCHE’ IL LAVORATORE
E’ LA PARTE PIÙ DEBOLE?
parte debole
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Il lavoratore è la
perché è
dipendente dal datore di lavoro dal punto di vista
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dal punto di vista
organizzativo
( il datore di
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lavoro stabilisce
come, dove e quando il lavoratore
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dovrà
insvolgere la sua attività lavorativa ) ;
economico ( riceve da questi lo stipendio ) ;
dal punto di vista disciplinare ( il datore di
lavoro punisce il lavoratore che non adempie ai
propri doveri ) .
26
Il contratto di lavoro rappresenta l’incontro tra parti:
il lavoratore che mette a disposizione le proprie
capacità lavorative e il datore di lavoro che si
impegna a corrispondergli la retribuzione.
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Tutto
questo
è tipico del rapporto di lavoro
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subordinato, che si differenzia dal lavoro
autonomo , nel quale il lavoratore svolge la sua
attività senza dipendere da nessuno
(es. artigiano, commerciante, libero
professionista, ecc …) .
DATORE
DI
LAVORO
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LAVORATORE
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NON DEVE ESISTERE NESSUN TIPO DI SUDDITANZA
MA………………
DATORE
DI
LAVORO
LAVORATORE
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debitore di sicurezza
debitore di collaborazione
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In vigore dal
15 Maggio 2008
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SOSTANZE
PERICOLOSE
Il“correttivo” al T.U. (D.LGS 106/2009) sulla sicurezza
reca un’importante rivisitazione del vigente apparato
sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
al fine di perfezionare l'attuazione del criterio di delega di
cui all'art.1, comma 2, lettera f), della L.3 agosto
2007,n.123, e, quindi, garantire la rimodulazione degli
obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti e degli
altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale sulla
base dell’effettività dei compiti rispettivamente svolti.
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La normativa di prevenzione, la quale è formata
dall'insieme delle norme giuridiche poste a tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro,
è di regola soggetta a sanzione penale, così come
prescrive - a mo' di principio di carattere generale - l'art.
1, comma 1, lettera b), punto 3) della legge 6 dicembre
1993, n. 499 "Delega al Governo per la riforma
dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro" (in G.U.
6 dicembre 1993, n. 286).
Tale normativa forma quello che, nel suo complesso, si
chiama diritto penale del lavoro.
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Il diritto penale è quel particolare settore del diritto
pubblico le cui norme si caratterizzano per essere
composte di un precetto e di una sanzione:
• il precetto è, a seconda dei casi, strutturato come
comando o come divieto di tenere una determinata
condotta e, alla sua violazione, consegue la irrogazione
della sanzione.
• le sanzioni penali previste dall'ordinamento giuridico
italiano sono l'ergastolo, la reclusione, la multa, l'arresto
e l'ammenda.
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Il diritto penale si suddivide in diritto penale
fondamentale e diritto penale complementare:
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la principale fonte del primo è il codiceipenale,
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mentre il secondo si trova u
disseminato
in una
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o integrano (e in parte
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molteplicità di leggi n
leiquali
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hanno modificato)
il codice penale (tali sono ad
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esempio le leggi sanitarie, quelle edilizie, le leggi
tributarie, e così via).
E' reato ogni comportamento umano in contrasto con il
precetto di una norma di legge, alla cui violazione
l'ordinamento giuridico assegna, come conseguenza, la
previsione della irrogazione di una sanzione penale.
Gli elementi che concorrono a configurare un reato sono:
- un comportamento esteriore dell'uomo (azione od
omissione) che costituisce il cd. "fatto materiale" (o fatto
dell'uomo);
- l'atteggiamento della volontà dell'uomo (dolo, colpa,
preterintenzione, ecc.) che dà origine al fatto materiale e che
si giudica riprovevole (c.d. "volontà colpevole").
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I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni,
secondo la diversa specie di pena per essi stabilita dalla
legge, come afferma l'art. 39 del codice penale.
Per i delitti sono previste le pene dell'ergastolo, della
reclusione (da quindici giorni a ventiquattro anni) e della
multa (non inferiore a lire diecimila né superiore a dieci
milioni); per le contravvenzioni sono previste le pene
dell'arresto (da cinque giorni a tre anni) e dell'ammenda
(non inferiore a L. 4.000 né superiore a L. 2.000.000,
anche se leggi particolari, come il citato D.Lgs. n. 758/94,
possono fissare limiti massimi superiori).
L'ergastolo, la reclusione e l'arresto sono definite quali
pene detentive, restrittive della libertà personale; la
multa e l'ammenda quali pene pecuniarie.
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LA STRUTTURA DEI REATI
Tutti i reati hanno una struttura costituita da alcuni
elementi, che esamineremo tra poco, i quali si dicono
elementi costitutivi o essenziali, dal momento che,
senza di essi, verrebbe meno l'entità stessa del reato.
Ma esistono altresì ulteriori elementi i quali, pur
rimanendo esterni alla struttura del reato, ne sono
antecedenti logici e necessari. Tali elementi sono il
soggetto attivo, il soggetto passivo, l'oggetto
giuridico, l'oggetto materiale.
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Soggetto attivo
Il soggetto attivo è colui che pone in essere l'azione o l'omissione
prevista dalla norma penale come reato: si tratta, in altre parole, del
reo o autore del reato.
Se la maggior parte dei reati può essere commessa da qualunque
uomo, altri possono essere compiuti solo da determinate persone. I
primi vengono così classificati come reati comuni, i secondi come reati
propri. Così i reati di abuso e di omissione di atti d'ufficio (artt. 323 e
328 del codice penale) richiedono imprescindibilmente nel reo la
qualità di pubblico ufficiale o quella di incaricato di pubblico servizio.
Del pari le contravvenzioni alla normativa in materia di
prevenzione degli infortuni ed a quella di igiene del lavoro (tra cui
rientrano a pieno titolo il D.Lgs. n. 81/2008 sono di regola
configurate quali reati propri, in quanto soggetti attivi del reato
possono essere solo determinate categorie di soggetti espressamente
previste dalla legge (datore di lavoro, dirigenti, preposti,
coordinatori, lavoratori, medico competente, fabbricanti della
macchina, ecc.).
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Soggetto passivo
Il soggetto passivo è la persona (fisica o giuridica) offesa
dal reato e, in quanto tale, titolare del bene o dell'interesse
protetto dalla norma: come dire la vittima del reato.
Nelle contravvenzioni (come sono quelle in materia di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro), le quali si
pongono come violazione di precetti di contenuto generale
per la collettività, soggetto passivo è sempre lo Stato.
Dal soggetto passivo deve essere tenuto distinto il
danneggiato civilmente dal reato, titolare del diritto ad
essere risarcito del danno patrimoniale o morale che il
reato gli abbia arrecato (ad es. i familiari della vittima di un
incidente stradale).
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Oggetto giuridico
L'oggetto giuridico è il bene o l'interesse protetto
dalla norma penale (ad es. il patrimonio nel
reato di truffa).
Di tale bene o interesse può essere titolare
ogni
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singolo individuo (ad es. come
è
per il bene
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della vita), ovvero una
pluralità
di individui (ad
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esempio con
riguardo all'assetto ambientale o
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territorio),
ovvero ancora lo Stato (ad es. nei
reati tributari).
Oggetto materiale
L'oggetto materiale del reato è la persona
o la cosa su cui cade la condotta (azione
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delitto di omicidio, il n
portafogli
nel delitto di
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furto. Talora
l'oggetto
materiale può
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coincidere
col soggetto passivo (es. il
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morto nel delitto di omicidio), oppure no
(nel reato di furto soggetto passivo è il
proprietario del portafogli).
Elementi costitutivi
Quanto agli elementi cd. costitutivi o
essenziali del reato, essi sono (nel senso
che devono sussistere per aversi reato):
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a) la condotta criminosa;
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b) l'evento;
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c) il nesso
di causalità;
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d) l'elemento psicologico (atteggiamento
della volontà).
La condotta criminosa
La condotta consiste sempre in un comportamento umano
che
si
manifesta
all'esterno,
si
esteriorizza,
concretizzandosi in una attività positiva, ovvero in un
contegno negativo. Nel primo caso si parla di azione, nel
secondo di omissione, a seconda che la legge stabilisca
un divieto (ad es. di rapina), oppure un obbligo (come
avviene per il reato di omissione di soccorso) di tenere
una determinata condotta.
I reati in materia di prevenzione degli infortuni e di
igiene del lavoro, fondandosi su obblighi di fare
determinati ed imposti direttamente dalla legge, si
caratterizzano tendenzialmente quali reati di omissione,
posti in essere mediante una condotta negativa.
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ett
L'evento
L'evento è il risultato della condotta criminosa (ad es. la morte
di un uomo nel delitto di omicidio), e si caratterizza come la
lesione del bene o dell'interesse giuridico protetto dalla norma
(nell'esempio proposto la lesione del bene della vita umana).
Detta lesione, che è una conseguenza ed un effetto naturale
della condotta, può consistere secondo i casi o in un danno
arrecato al bene oggetto di tutela (cd. evento di danno, come
avviene nel reato di truffa con la diminuzione patrimoniale del
soggetto truffato), o in una situazione di messa in pericolo di
detto bene. Tale ultima situazione è quella che caratterizza,
di regola, i reati previsti dalla normativa di prevenzione
(ogniqualvolta, ad esempio, la mancanza di protezione su una
macchina o delle protezioni ad un ponteggio determina una
situazione potenziale di pericolo, indipendentemente dalla
circostanza che si verifichi, in concreto, un infortunio sul
lavoro).
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ett
Il nesso di causalità
L'evento che, nel mondo del diritto, può essere attribuito
ad un uomo deve necessariamente porsi come
conseguenza della sua condotta: occorre dunque che tra
condotta ed evento sussista un rapporto di causa ad
effetto. Detto rapporto è giuridicamente definito quale
nesso di causalità. Il nesso di causalità è chiaramente
indicato dall'art. 40 del codice penale, per il quale
"nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla
legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da
cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza
della sua azione od omissione". Così, ad esempio nel
reato di lesioni dolose l'aggressione fisica è l'azione, la
malattia del corpo è l'evento; la seconda è
consequenziale alla prima, come si apprezza
immediatamente; e tra le due sussiste un chiaro rapporto
di causa ad effetto.
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ett
L'elemento psicologico
Abbiamo già rilevato come, ad integrare il reato, non sia
sufficiente l'elemento oggettivo (nei suoi aspetti di
condotta, evento, nesso di causalità), ma sia necessario il
concorso della volontà del soggetto che agisce.
L'elemento della volontà si definisce elemento soggettivo,
e consiste sempre in un atteggiamento della volontà in
contrasto con la previsione di una norma giuridica. E'
principio generale di diritto penale quello fissato dall'art.
42, comma 1 del codice penale, in base al quale occorre
che il fatto di reato presenti innanzitutto il carattere della
volontarietà (cd. coscienza e volontà della condotta), sia
cioè riconducibile alla sfera di libera e consapevole
determinazione del soggetto agente (il che, ad esempio,
non accade in caso di ipnosi).
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ett
L'elemento psicologico
Oltre che volontaria, la condotta deve poi essere voluta,
misurare cioè un atteggiamento della volontà del reo, ed
anche colpevole, ossia in contrasto con il precetto di una
norma che fa divieto o che obbliga a tenere una
determinata condotta.
In relazione all'atteggiamento della volontà colpevole
del reo il reato può essere doloso, colposo o
preterintenzionale.
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ett
Il dolo
Il dolo è la forma tipica della volontà colpevole. Esso
presuppone nell'agente la coscienza e la volontà sia
della condotta che dell'evento (dannoso o pericoloso). Il
soggetto attivo del reato deve dunque rappresentarsi
(prevedere) e volere l'evento come scopo e
conseguenza della sua condotta.
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ett
La colpa
Nella colpa la coscienza e volontà del reo sono limitate alla condotta, non
all'evento. Il soggetto che agisce, quand'anche possa in alcuni casi
prevedere l'evento (ad esempio il lanciatore di coltelli rispetto alla morte o al
ferimento della sua partner), non lo vuole assolutamente (e se lo prevede
confida comunque che esso non si verificherà in virtù delle proprie capacità
personali).
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ett
La colpa
In tali casi allora l'evento si verifica o per negligenza (che è indice di
trascuratezza), o per imprudenza (indice di avventatezza, sconsideratezza),
ovvero per imperizia (che consiste nella deficienza di abilità o nella
impreparazione professionale, della quale si sia consapevoli - come nel
caso del lanciatore di coltelli - ma della quale non si voglia tenere conto).
Si parla in questo caso di colpa generica. La colpa generica si contrappone
alla colpa cd. specifica, il cui fondamento si rinviene nella inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Il delitto di lesioni colpose con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3 del codice penale) costituisce un
tipico esempio di condotta addebitata a titolo di colpa specifica.
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La preterintenzione
La preterintenzione è un terzo modo di imputazione della
responsabilità penale, oltre al dolo e alla colpa. In base alla
definizione di legge (art. 43 del codice penale), il delitto "è
preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione o
dall'omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più
grave di quello voluto dall'agente". Il reo vuole dunque
compiere l'azione criminosa che, però, produce un evento
più grave di quello voluto (ad es. egli vuole percuotere ed
invece - per circostanze esterne alla sua volontà e al suo
controllo - si verifica la morte). La responsabilità
preterintenzionale è una forma di volontà colpevole che, sul
piano della gravità e del trattamento sanzionatorio, possiamo
dire che sta a metà strada tra il dolo e la colpa.
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L'ELEMENTO SOGGETTIVO NELLE
CONTRAVVENZIONI
L'elemento soggettivo è strutturato diversamente nelle
contravvenzioni rispetto ai delitti. Vale la pena di esaminarlo
brevemente, dal momento che la quasi totalità dei reati
previsti dalle leggi in materia di prevenzione degli infortuni e di
igiene del lavoro sono di natura contravvenzionale.
Tale aspetto assumono anche i reati previsti dal D.Lgs. n.
81/2008.
Mentre per i delitti si risponde solo a titolo di dolo (anche
per colpa solo in quei casi limitati in cui sia espressamente
previsto: ad esempio in tema di omicidio) l'art. 42, comma 4
del codice penale stabilisce che "nelle contravvenzioni
ciascuno risponde della propria azione od omissione
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa".
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Il senso della locuzione evidenziata è che le
contravvenzioni sono punite indifferentemente tanto a
titolo di dolo quanto a titolo di colpa. Mentre nei delitti è
richiesto il dolo e solo nei casi di previsione espressa basta
la colpa a fondare il profilo di responsabilità, nelle
contravvenzioni di regola la colpa è sufficiente, anche se
ovviamente può sussistere il dolo.
A ciò consegue che il datore di lavoro che consenta ad un
lavoratore l'utilizzo di una attrezzatura, di una macchina, di
un impianto non conforme alla normativa di prevenzione,
potrà essere chiamato a risponderne nella sede penale sia
nel caso in cui ciò abbia fatto intenzionalmente (dolo), sia
nel caso in cui ciò sia avvenuto per trascuratezza o
ignoranza (colpa).
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La condotta omissiva
Facciamo una ………….di riflessione
Abbiamo già rilevato come la quasi totalità dei reati
previsti dalle leggi in materia di prevenzione degli
infortuni e di igiene del lavoro sia di natura
contravvenzionale: a ciò bisogna aggiungere che la
condotta giuridicamente rilevante è il più delle volte una
condotta omissiva. Come dire che proprio al fine di
condizionare in positivo i soggetti obbligati alla
sicurezza e all'igiene a tenere determinate condotte, il
legislatore ha connotato la maggior parte dei precetti
delle norme giuridiche come doveri di adempimento,
correlativamente assoggettando a pena le condotte
omissive, negligenti di tali doveri.
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La condotta omissiva
Ciò significa che, sul piano comportamentale, non occorre che il
soggetto ponga in essere una determinata condotta, essendo
sufficiente che rimanga inattivo di contro ad un dovere di
attivazione; dunque il fondamento della colpa (limitatamente ai
reati omissivi) non è ciò che non si è fatto e che si sarebbe
potuto fare, bensì ciò che non si è fatto e che si sarebbe dovuto
fare.
Come ulteriore considerazione di carattere generale si può dire
che la colpevolezza della condotta - nei reati omissivi - è misurata
con il criterio del consenso. In presenza di una condotta - di
regola omissiva - tenuta di fronte ad una situazione conoscibile
ed in contrasto con la imposizione di legge, il consenso al
permanere, al perdurare di tale situazione si trae per induzione,
per inevitabile logica conseguenza.
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La condotta omissiva
Si fa riferimento non alla conoscenza effettiva, bensì
alla mera conoscibilità (intesa quale dovere-potere di
conoscere), giacché in tema di valutazione della
colpevolezza non conoscere una situazione che si
avrebbe l'obbligo - ed il correlativo potere - di conoscere
si traduce in uno stato di ignoranza colpevole della
medesima; ignoranza che non è in alcun modo
valutata come scusabile dalla legge SPECIE NEL
CAMPO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DOVE
SONO IN GIOCO LE VITE DEI LAVORATORI.
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La condotta omissiva
Se il criterio di imputazione della colpa è quello del consenso, si può
affermare in conclusione che, nelle contravvenzioni antinfortunistiche
e di igiene, perché via sia responsabilità occorre:
- da un lato che si sia in presenza di una condotta colposa e colpevole,
nel senso sopra specificato;
- dall'altro lato che tale condotta dia luogo a quella che viene
comunemente definita come "...la concretizzazione del rischio...":
ossia (come accade nei reati di pura condotta, quali sono le violazione alla
normativa di prevenzione degli infortuni e di quella dell'igiene del lavoro)
ad una situazione in contrasto con la previsione di una norma di legge;
situazione che sia potenzialmente causativa di quell'evento dannoso
(infortunio o malattia professionale) che l'osservanza della norma
medesima mirava invece a prevenire.
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La condotta omissiva
Va detto, da ultimo, che la distinzione tra dolo e colpa,
se non ha rilievo al fine della affermazione della
responsabilità, lo acquista invece nel momento della
determinazione concreta della pena, dato che il giudice
deve sempre tener conto della intensità del dolo e del
grado della colpa ed è, quindi, logico che le
contravvenzioni dolose siano in concreto punite più
gravemente di quelle colpose.
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Il Nuovo Testo unico e le procedure sanzionatorie
(Sistema prima del correttivo D.Lgs. 106/2009)
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Per le sanzioni
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natura penale è obbligatoria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.
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la C.N.R. (Comunicazione di Notizia di Reato) alla Procura della Repubblica
1)
Reati contravvenzionali che prevedono l’alternatività tra
arresto o ammenda o solo ammenda (art. 301 T.U.)
A tutte le contravvenzioni in materia di igiene, salute e
sicurezza sul lavoro punite con la pena alternativa
dell’arresto o dell’ammenda, ovvero la pena della sola
ammenda (novità) si applica il procedimento del D.LGS.
n.758/1994 (regolarizzazione inadempimento + si paga ¼ max
sanzione): il reato si estingue
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PROCEDURA DI ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO ARRESTO o AMMENDA
( Decreto Legislativo n. 758 del 1994 )
ORGANO DI VIGILANZA ( U.P.G. )
SOPRALLUOGO : ACCERTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ
CONTRAVVENZIONE
Verbale
prescrittivo
con
termine
per
regolarizzazione
(
tempo
tecnicamente
necessario ; massimo 12 mesi oltre eventuale
proroga di 6 mesi ) Art.20 c.1 Decreto
Legislativo n. 758 del 1994
L’ U.P.G. riferisce al P.M. il reato che viene iscritto nel
Registro delle notizie di reato ( RGNR - Mod . 21 )
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Verifica della regolarizzazione entro 60 gg dalla
scadenza del termine . Art.21
Adempimento della prescrizione .
L’ U.P.G. ammette il datore di lavoro
al pagamento di una sanzione
pecuniaria pari ad ¼ del massimo
della pena prevista .
Il procedimento penale è sospeso in
attesa della verifica dell’adempimento .
Inadempimento della prescrizione .
Comunicazione al P.M.
Ripresa procedimento penale
Adempimento
del pagamento entro 30 gg
Comunicazione al P.M.
Inadempimento
del pagamento
Estinzione del r eato .
Questa si verifica solo se il datore di lavoro adempie sia
alla prescrizione impartita sia al pagamento della sanzione
Il P.M. chiede
l’archiviazione del
procedimento penale
PROCEDURA DI ESTINZIONE DEI REATI CONTRAVVENZIONI
IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
(Decreto Legislativo n. 758 del 1994)
ORGANO DI VIGILANZA (U.P.G.)
SOPRALLUOGO: ACCERTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ
CONTRAVVENZIONE
Verbale prescrittivo con termine per
regolarizzazione
L’ U.P.G. riferisce al P.M. il reato che
viene iscritto nel Registro delle notizie di
reato
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Verifica della regolarizzazione entro 60
giorni dalla scadenza delle prescrizioni.
Il procedimento penale è sospeso in
attesa della verifica dell’adempimento.
Adempimento della prescrizione.
Inadempimento della prescrizione.
Si ammette il datore di lavoro al
pagamento di una sanzione pecuniaria
pari ad ¼ del massimo della pena
prevista .
adempimento
del pagamento
Comunicazione
al P.M.
inadempimento
del pagamento
Comunicazione al P.M.
Ripresa procedimento penale
In caso di inadempimento del pagamento prima dell'apertura del
dibattimento si può ricorrere all’oblazione
Estinzione del reato.
Questa si verifica solo se il datore di lavoro adempie sia alla
prescrizione impartita sia al pagamento della sanzione
Il P.M. chiede
l’archiviazione del
procedimento penale
L'OBLAZIONE COME CAUSA ESTINTIVA DEL REATO
CONTRAVVENZIONALE
Le violazioni alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e
di igiene del lavoro sono tutte punite con pena alternativa [arresto o
ammenda, a seconda delle circostanze del fatto, della gravità e del
numero delle violazioni, e della caratterizzazione (dolo o colpa) e del
rilievo (intensità) dell'elemento soggettivo, cioè dell'atteggiamento
della volontà del responsabile].
Si tratta però pur sempre di violazioni minori rispetto ad altri reati
molto più gravi (ad es. estorsione, associazione per delinquere,
rapina, ecc.): ecco allora che il regime di pena alternativa che
caratterizza questo tipo di reati contravvenzionali fa sì che il sistema
penale offra la possibilità di usufruire di alcuni benefici, il più
importante dei quali - se si eccettua il meccanismo sanzionatorio
introdotto dal D.Lgs. n. 758/94 - è costituito dall'istituto della
oblazione.
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Il ricorso al beneficio della oblazione è previsto dall'art. 162-bis del
codice penale, per il quale nelle contravvenzioni per le quali la legge
stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il
contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del
dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma
corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge
per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Con
la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma
suddetta. Ovviamente rispetto a quanto previsto dalla procedura 758
economicamente non conviene utilizzare l’istituto dell’oblazione in
quanto ottemperando al pagamento con la procedura 758 si paga ¼
del max e non la metà oltre le spese del procedimento. Ecco che
l’istituto dell’oblazione non viene utilizzato anche se previsto dalla
norma.
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In alcuni casi l'oblazione non è ammessa: ciò dipende o dalla gravità del
fatto, ovvero dai precedenti penali del soggetto, o ancora quando
permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte
del contravventore ma non ancora eliminate.
Ove il giudice ammetta al beneficio, il pagamento della somma indicata dalla
legge estingue il reato. Inoltre la dichiarazione di estinzione del reato a
seguito di oblazione non va iscritta nel certificato penale.
L'oblazione si pone quindi come una delle cause estintive dei reati
contravvenzionali nella materia della prevenzione degli infortuni e di quella
dell'igiene del lavoro.
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Ritornando
alla
procedura prevista dal d.lgs 758/94 riassumendo si possono
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avere i due seguenti casi:
1
2
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Ottemperando a:
(1) prescrizioni impartite
+
(2) al pagamento in
misura ridotta (1/4 del
max)
si estingue il reato
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Non Ottemperando
ad
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entrambe le condizionii (1)
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e (2) si rischia un
Avviso di
conclusione di
indagini
Sanzioni Amministrative- illeciti
((Sistema prima del correttivo - D.Lgs. 106/2009)
illeciti sanabili
diffida obbligatoria (art. 13 D.Lgs. 124/2004) sanzione nella
misura pari al minino della legge ovvero pari ad ¼ della sanzione stabilita in
misura fissa. Il pagamento estingue il procedimento se no scatta l’illecito ai
sensi della Legge n. 689/81
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illeciti non sanabili
Legge n. 689/81: si paga la sanzione più favorevole al
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trasgressore
tra 1/3 del max della sanzione o il doppio del min
Sanzioni Amministrative- illeciti
((Sistema dopo il correttivo - D.Lgs. 106/2009)
Con l'introduzione dell'art. 301bis, è stato reso
applicabile il meccanismo di estinzione
agevolata di cui al citato D.Lgs.n.758/1994
anche agli illeciti amministrativi, al fine di
riconoscere al trasgressore che ottempera e
regolarizza
la
propria
situazione
di
inosservanza la possibilità di estinguere
l'illecito amministrativo pagando una somma
pari al minimo edittale.
A tal fine, si evidenzia come siano stati
rimodulati i minimi e i massimi edittali in
modo da spingere il trasgressore verso una
tempestiva e concreta regolarizzazione,
previsione coerente con quanto previsto dalla
legge delega all'articolo 1, comma 2, lettera f).
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Il “correttivo” ha introdotto un meccanismo in
forza del quale l'ammontare delle ammende
viene incrementato, in via automatica e senza
necessità della adozione di un atto avente forza
di legge, tenendo conto dell'aumento degli indici
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ISTAT, ogni quinquennio, in modo
da
rendere
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dinamico l'apparato nsanzionatorio
ed, al
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contempo, costante
la afflittività della ammenda
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(il cui
attuale verrà mantenuto allo stesso
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in“peso”
livello anche per il futuro) nel corso degli anni.
Indice istat gennaio 2013
Per le contravvenzioni punite con la sola pena
dell’arresto, il giudice può, su richiesta dell’imputato,
sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il
pagamento di una somma determinata secondo i criteri di
ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. La
sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate
tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato.
La somma non può essere comunque inferiore a euro
2.000
N.B.: la legge n. 94/2009 ha portato il criterio di ragguaglio
dell’art. 135 c.p. ad € 250 per ogni giorno di pena
detentiva.
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Il “correttivo” al TU sulla sicurezza,
innovando rispetto al “vecchio” testo del
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D.Lgs.n. 81/08, introduce eun
criterio
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autonomo in caso n
dioconstatata plurima
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t disposizioni contemplate
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dagli
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Il nuovo criterio della violazione “unitaria” in caso
di plurime violazioni degli allegati tecnici
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Per tutte le ipotesi contemplate, peraltro, il legislatore prevede che
“L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di
contestazione, i diversi precetti violati”.44
Così sarà sicuramente più semplice non soltanto per
l’organo di vigilanza e per il magistrato ma anche per lo
stesso
contravventore
provvedere
all’individuazione
dell’unica sanzione applicabile in caso di contemporanea
violazione di più precetti contemplati, oltre dal Titolo I,
anche da uno o più dei restanti Titoli del TU sulla sicurezza).
E’ stato reso più semplice il lavoro degli organi di vigilanza,
i quali avevano ripetutamente segnalato la difficoltà di
individuare un metodo unico di contestazione delle
violazioni contravvenzionali relative agli allegati "tecnici",
con particolare riferimento al numero di prescrizioni da
applicare in presenza di diverse violazioni, tutte relative a
fattispecie omogenee.
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ESAMINIAMO LE FASI DEL PROCEDIMENTO ISPETTIVO:
MOTIVI DELL’INTERVENTO IN
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AZIENDA
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VIGILANZA PROGRAMMATA
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SU
RICHIESTA
O PER SEGNALAZIONE
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INDAGINE PER INFORTUNIO GRAVE O MORTALE
INDAGINE PER MALATTIA PROFESSIONALE
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
IN AZIENDA
FAVORIRE CONDIZIONI DI LAVORO SICURE
NELLE AZIENDE A MAGGIOR RISCHIO PER n
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SALUTE
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SOSTENERE L’AZIENDA
IN UN PERCORSO DI
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MIGLIORAMENTO
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DARE GLI STRUMENTI PER MANTENERE NEL
TEMPO LE CONDIZIONI DI SICUREZZA
In una agevole schematizzazione della struttura dell’ispezione del lavoro possiamo
distinguere le seguenti fasi:
- programmazione
- preparazione
Competenza
Ufficio
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- accesso ispettivo
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Attività
svolta
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- attività investigativa
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dagli Ispettori
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- accertamento
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- Verbalizzazione:
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Attività svolta dagli
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Ispettori
1) Accertamento di illeciti amministrativi: adempimenti sanabili (diffida obbligatoria,
es. mancanza di verifiche periodiche gru e apparecchi di sollevamento) e non
sanabili (notificazione illecito amministrativo; es. max sanzione lavoro nero)
2) Accertamento di violazioni penali in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro e impartizione di apposita prescrizione obbligatoria a norma degli artt. 20
e 21 del D. Lgs. 758/1994 (Ponteggi, scavi, demolizioni, ecc..)
3) Consegna verbale ed eventuale trasmissione in procura di notizia di reato per le
violazioni di natura penale (a sensi dell’art.347 c.p.p.)
Quando l’ispettore entra in un cantiere edile, spesso il datore di lavoro della
impresa esecutrice dice: < Possibile che tra tanti cantieri dovevate venire
proprio da me? ….Ispettore, mi ha denunciato qualcuno o……. è una
ispezione programmata ?……>.Questo primo impatto con il responsabile
della impresa ci ricorda quando il professore doveva interrogare e tutti si
ponevano la stessa domanda: possibile che tra tutti noi, il professore
interroga proprio me ?.
Spiegando in modo garbato il motivo della ispezione , si crea quel clima
sereno, necessario per il prosieguo del nostro compito istituzionale . Senta,
signor……Ettore il motivo di questa ispezione è dovuta al fatto che tra tutte
le notifiche preliminari che i committenti trasmettono al nostro Dipartimento,
ne viene presa una a campione ……oggi, è toccato a Lei.
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ett
< Che fortuna!...> esclama in modo ironico il Sig. Ettore ,….
comunque è meglio che siete venuti oggi …….e non per qualche
infortunio mortale,… …. certe volte il morto ci può scappare per una
banalità…..comunque, ispettore , cercate di non rovinarmi …....io mi
voglio mettere a posto………perché voglio stare tranquillo…….>.
Questo monologo lo abbiamo sentito centinaia di volte, tutti i datori
di lavoro ripetono le stesse cose come se avessero imparato la
“litania” ad uno specifico corso di formazione. E’ necessario far
capire ai datori di lavoro che la sicurezza sul cantiere gioca a loro
favore infatti, se il lavoratore opera in tranquillità lo stesso produce
ricchezza per la propria impresa. E’ molto importante comunque il
comportamento che il personale ispettivo deve tenere durante l’
ispezione, spesso ci si dimentica che il nostro compito è soprattutto
quello di raggiungere come obiettivo la messa in sicurezza del
cantiere e non certamente solo quello della repressione.
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ett
INTERVENTO DI VIGILANZA
VERIFICA DEI SEGUENTI ASPETTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Organizzazione aziendale
Gestione dei rischi per la sicurezza
Gestione dei rischi per la salute
Gestione dell’emergenza
Sorveglianza Sanitaria
Gestione degli Infortuni
Gestione della formazione
Gestione degli Appalti
TECNICI
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ett
ORGANIZZATIV
I
INTERVENTO DI VIGILANZA
PRESENTAZIONE
Il personale ispettivo si presenta con tesserino di riconoscimento,
munito di macchina fotografica e strumentazione tecnica.
Viene richiesta la presenza del datore di lavoro, del RLS e RSPP.
Si informa l’azienda dello scopo dell’ispezione, della metodologia e
del tempo richiesto, circa 3 ore.
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Si prende visione della documentazione
utile:
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t aziendale e valutazione dei rischi
- organizzazione
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-.
tecnica
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i - documentazione
documentazione sanitaria
RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE
- programma di formazione ed informazione .....
SOPRALLUOGO
VALUTAZIONE ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Viene richiesto
Organigramma e struttura organizzativa, n° dipendenti
Definizione deleghe, poteri, responsabilità, ruoli e compiti, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, per ogni figura aziendale:
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Lavoratori
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Incarichi specifici
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Medico
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Dirigenti, Preposti
Modalità di coordinamento, collaborazione e coinvolgimento delle figure.
Flusso informativo a tutti i livelli.
Coinvolgimento degli RLS.
SOPRALLUOGO IN AZIENDA
• Nell’ambito del sopralluogo si analizza il ciclo produttivo e ciascuna
fase di lavoro
• Si inizia dal deposito-magazzino della materia prima e si segue il
flusso del ciclo produttivo.
• Sono comprese le aree all’aperto, il piazzale, …
• Si valuta la stabilità dei depositi, la sicurezza della viabilità e le
operazioni di carico-scarico.
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ett
•
•
•
•
•
•
•
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Di ogni ambiente vengono
osservate le caratteristiche strutturali
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a e illuminazione
Altezza, g
aerazione
.
idinlavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
Posti
Porte e portoni e vie e uscite di sicurezza
Pavimenti, finestre, scale
Viabilità, banchine e rampe di carico
Spogliatoi, docce e gabinetti
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ett
GESTIONE DEI RISCHI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
Di ogni fase di lavoro si analizzano
RISCHI PER LA SICUREZZA
Requisiti di sicurezza di ogni singola macchina, attrezzatura, impianto
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RISCHI PER LA SALUTE
le modalità di utilizzo delle sostanze chimiche
I punti di emissione di polveri, fumi, vapori,…
la presenza di rumore, vibrazioni, …
la movimentazione manuale dei carichi e i movimenti ripetitivi
le procedure di sicurezza, i comportamenti dei lavoratori
l’uso dei DPI
Per questa analisi si raccolgono le informazioni del RSPP del RLS e degli stessi lavoratori che
vengono intervistati durante l’ispezione
GESTIONE DEI RISCHI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
PER LA SICUREZZA
(Rischi di natura
infortunistica)
PER LA SALUTE
(Rischi di natura
igienico ambientale)
PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE
(Rischi trasversali)
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Organizzazione
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del lavoro
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Macchine
Agenti
Fisici
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Fattori psicologici
.
Impianti
Agenti Biologici
ingElettrici
Strutture/ambiente
Agenti Chimici
Fattori ergonomici
Movimentazione
manuale dei carichi
Movimenti ripetitivi
Incendio-esplosioni
I fattori di rischio
GESTIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA
MACCHINE IMPIANTI ED ATTREZZATURE
Nell’ambito dell’intervento si pone attenzione
Per ogni impianto, macchina, attrezzatura, la presenza di ripari, di
dispositivi di sicurezza e di marcatura CE
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I collaudi, le verifiche da parte
degli
enti preposti, di macchine particolari
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(apparecchig
di.
sollevamento, app. a pressione, generatori di calore,
n
i
ponteggi..).
Lo stato di manutenzione
Il corretto utilizzo delle macchine e le verifiche di sicurezza previste.
GESTIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA
MACCHINE IMPIANTI ED ATTREZZATURE E
Nell’ambito dell’intervento si pone attenzione alla MANUTENZIONE
• piano di manutenzione, con calendario degli interventi ordinari e
straordinari
• procedure ed istruzioni operative per il controllo e la manutenzione
• modalità di tenuta di manuali d’uso, libretti e documentazione tecnica
• le procedure in caso di inconveniente e di guasto
• figure coinvolte e relative competenze
• modalità di vigilanza sul processo.
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REGISTRO MANUTENZIONE
N
Attrezzatura
. Macchina
Impianto
Struttura
Dispositivi di
sicurezza
analizzati
da libretto…
Periodicità
Tipo di
intervento
Responsabile
intervento
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GESTIONE DELL’EMERGENZA
• procedure organizzative in caso di incendio, scoppio, crolli,
sversamenti prodotti chimici
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• procedure organizzative in caso di infortuni o malori
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del materiale di soccorso
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.
periodicità
delle
prove di evacuazione
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i
figure incaricate e relativa competenza
• periodicità di verifica dell’efficienza dei dispositivi antincendio e
•
•
GESTIONE DEGLI INFORTUNI
Nell’ambito dell’intervento si pone attenzione
•
andamento degli infortuni con gli indicatori di frequenza, gravità e di
incidenza
La presenza di
- una valutazione dell’andamento degli infortuni, degli incidenti
mancati modalità di rilevazione e di analisi del singolo evento
- definizione delle misure adottate
- definizione delle figure coinvolte e compiti
- comunicazione aziendale sugli infortuni
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• perseguimento di una politica di riduzione del fenomeno, come
obiettivo strategico aziendale di prevenzione.
GESTIONE DELLA FORMAZIONE
Nell’ambito dell’intervento si pone attenzione
• pianificazione della formazione e dell’addestramento
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• analisi dei bisogni formativi: infortuni, comportamenti, nuovi assunti
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contenuti e periodicità della formazione
per mansione,
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coinvolgimento
delle
componenti aziendali e degli RLS nella
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i
progettazione
• formazione obbligatoria
•
•
• verifica dell’efficacia degli interventi di formazione
• Documentazione della formazione
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
Nell’intervento si prende visione del
protocollo sanitario contenente:
Mansione
Rischi quantificati
Idoneità
modalità di custodia delle cartelle sanitarie
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Coinvolgimento
del
Medico
Competente nel:
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o
tprocesso di valutazione del rischio,
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.
formazione e comunicazione del rischio
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iscelta delle mansioni compatibili
alle diverse tipologie di lavoratori (lavoratrici madri,
minori, disabili,….)
gestione dei casi di idoneità, non idoneità
tutela sanitaria sugli stili di vita: alcol, fumo e tossicodipendenza.
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
Nell’intervento si prende visione del
• protocollo sanitario contenente:
Mansione
Rischi quantificati
Idoneità
• modalità di custodia delle cartelle sanitarie
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•Coinvolgimento del Medico Competente
nel:
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n
• processo di valutazione
del rischio,
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.
• formazione
e comunicazione del rischio
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i
• scelta delle mansioni compatibili alle diverse tipologie di lavoratori (lavoratrici madri,
minori, disabili,….)
• gestione dei casi di idoneità, non idoneità
• tutela sanitaria sugli stili di vita: alcol, fumo e tossicodipendenza.
GESTIONE DEGLI APPALTI
Criteri di scelta degli appaltatori e verifica dei requisiti tecnico – professionali, attraverso:
Il contratto d’appalto e contenuti di sicurezza
Il controllo delle competenze professionali
Il controllo della attrezzatura/macchine
Il coordinamento tra le imprese
I rischi derivanti dalle lavorazioni interferenti
Il Documento unico dei rischi interferenti
Il coinvolgimento degli appaltatori nel piano di emergenza.
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La vigilanza
i sul processo in corso di appalto
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La verifica della regolarità delle imprese e dei lavoratori
La verifica del cartellino di riconoscimento
La verifica della sicurezza delle attrezzature
Attività investigativa: organizzazione e struttura
1) Verificare a colpo d’occhio le postazioni di lavoro,
numerare le persone presenti, individuare a raso le diverse
tipologie di lavoro in esecuzione, fotografare mentalmente lo
stato dei luoghi (macchinari, opere provvisionali, ecc.) e i
movimenti sospetti di singole unità di personale
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2) Esaminare lanstruttura
organizzativa e
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logistica
dell’azienda (organigramma, divisione
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per
reparti, ruoli gerarchici e di responsabilità)
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Es. Individuare il datore di lavoro, preposto, ecc.
3) In un secondo momento si individuano le altre
figure come i coordinatori per la sicurezza e il
committente
Attività investigativa: assunzione dichiarazioni
DOMANDA
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RISPOSTA
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ISPETTORE
LAVORATORE
CODIFICA
DATORE DI LAVORO
COORDINATORI
COMMITTENTE
DECODIFICA
Attività investigativa: esame documentazione
Documentazione di natura amministrativa:
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Attività investigativa: esame documentazione
Documentazione di natura tecnica:
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Attività investigativa: esame documentazione
Documentazione di natura tecnica:
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Attività investigativa: esame documentazione
Documentazione di natura tecnica:
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Attività investigativa nel cantiere: violazioni sicurezza
Vengono annotare le violazioni della sicurezza che verranno poi contestate
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- verbale con le operazioni
eseguite e gli accertamenti
effettuati;
- Richiesta documentazione
- Verbale di contestazione di
violazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
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VERBALE DI CONTRAVVENZIONE CON PRESCRIZIONI
• Contiene:
• Le misure di prevenzione per sanare situazioni di rischio per la
sicurezza e la salute
• gli articoli contravvenzionati e la relativa sanzione amministrativa
• I tempi per la regolarizzazione
• Viene trasmesso a:
•Legale rappresentante e altre figure responsabili
•RLS aziendale Prescrizione
• Si risolve in sede amministrativa con la realizzazione delle misure
richieste nel tempo indicato e con il pagamento della sanzione
amministrativa entro 30 giorni
• Il ricorso è ammesso solo in sede penale.
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PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELL’INTERVENTO DI VIGILANZA
• VERBALE POSITIVO
• VERBALE CON DISPOSIZIONE
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• VERBALE CON PRESCRIZIONI E CONTRAVVENZIONI
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• SEQUESTRO
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• SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITA’
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SOSPENSIONE ATTIVITA’ i
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IMPRENDITORIALE
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D. Lgs 81/2008 – Art. 14
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NOVITA’ SOSPENSIONE ATTIVITA’
IMPRENDITORIALE
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D. Lgs 81/2008 – Art. 14
SOSPENSIONE
Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro possono adottare provvedimenti
di sospensione di un’attività imprenditoriale se riscontrano:
personale irregolare > 20%
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reiterate
violazioni su tempi e orario di lavoro
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(Cancellato
dal Decreto Legge 25 giugno 2008 , n. 112)
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gravi e reiterate violazioni in materia di tutela
della salute e sicurezza del lavoro (allegato I)
Su quest’ultimo punto possono intervenire anche gli organi di vigilanza
delle ASL.
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131
SOSPENSIONE
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provvedimento interdittivo alla contrattazione
con le pubbliche amministrazioni e alla
partecipazione a gare pubbliche (x max 2 anni)
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emesso da:
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autorità per la
Vigilanza sui
contratti
pubblici
Ministero delle
Infrastrutture
(edilizia)
PROVVEDIMENTO DI
REVOCA DELLA SOSPENSIONE
la regolarizzazione dei lavoratori non
risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria.
Condizioni
per la
REVOCA
della
SOSPENSIONE
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dell’attività
il ripristino delle regolari condizioni di
sicurezza nelle ipotesi di gravi e
reiterate violazioni della disciplina in
materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro.
imprenditoriale
il pagamento di una somma aggiuntiva
unica pari a € 1500 (lavoro nero) e
€ 2500 (per gravi e reiterate violazioni in
materia di sicurezza)
Provvedimento di sospensione per lavoro nero
Calcolo della percentuale per sospensione con impiego manodopera irregolare
pari o superiore al 20%
Esempio calcolo percentuale lavoro nero
Può essere adottato
solo da personale
ispettivo DPL
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Es. n. 10 Lavoratori presenti
sul luogo di lavoro, di cui:
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3 in nero . a
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7 regolarmente occupati
Sospensione dei lavori
Provvedimento di sospensione per gravi e
reiterate violazioni in materia di sicurezza
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Può essere
adottato solo
da personale
ispettivo DPL
e anche da
personale
delle ASL
Provvedimento di sospensione per gravi e
reiterate violazioni in materia di sicurezza
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Provvedimento di sospensione per gravi e
reiterate violazioni in materia di sicurezza
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Scarica

organi di vigilanza, la struttura dei reati e le