BENECOMMERCIO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
EDIZIONE SETTEMBRE 2007
Mod. 1070/1
BENECOMMERCIO
BENECOMMERCIO
DEFINIZIONI
pag.
5
DANNI AL PATRIMONIO
pag.
9
SEZIONE I
A INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
B ESTENSIONI DI GARANZIA
pag. 9
pag. 10
SEZIONE II - INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ
pag. 14
SEZIONE III - FURTO E RAPINA
pag. 15
SEZIONE IV - INSEGNE E CRISTALLI
pag. 17
SEZIONE V - APPARECCHI ELETTRONICI
pag. 18
RESPONSABILITÀ
pag. 20
SEZIONE VI - RESPONSABILITÀ CIVILE
pag. 20
ASSISTENZA LEGALE
pag. 25
SEZIONE VII - TUTELA GIUDIZIARIA
pag. 25
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
pag. 28
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BENECOMMERCIO
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DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato ivi indicato, vincolante
agli effetti delle garanzie prestate:
CONTRAENTE:
soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
ASSICURATO:
soggetto il cui interesse è garantito dal contratto di assicurazione.
SOCIETÀ:
Augusta Assicurazioni S.p.A.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:
accordo con il quale l’assicuratore, dietro pagamento di un corrispettivo, si obbliga a rivalere l’assicurato
entro i limiti convenuti, del danno ad esso cagionato dal verificarsi del fatto dannoso per il quale l’assicurazione
è prestata.
POLIZZA:
documento comprovante il contratto di assicurazione, il quale si compone di due parti distinte:
- libretto di Polizza;
- scheda di copertura compilata e sottoscritta.
ADDETTI:
persone che prestano la loro opera nell’Impresa Commerciale qualunque sia la loro qualifica professionale
ed il loro rapporto con il Titolare della stessa.
ARMADIO CORAZZATO:
mobile metallico ad uno o due battenti studiato e realizzato per la custodia dei valori, dotato almeno delle
seguenti caratteristiche:
- pareti e battenti in acciaio dello spessore minimo di 3 millimetri con sagomatura antistrappo dal lato cerniere
e protezione antitrapano almeno delle serrature;
- catenacci mobili ad espansione su tre lati di ciascun battente;
- serratura di sicurezza (a chiave od a combinazione) per la riferma dei catenacci;
- peso minimo 200 kg.
CASSAFORTE NON MURATA:
mobile con pareti e battenti costituenti difesa atta ad opporre valida resistenza agli attacchi condotti con
soli mezzi meccanici; le casseforti con peso inferiore a 200 kg. devono essere ancorate rigidamente al
pavimento e ad almeno una parete.
CASSAFORTE MURATA:
cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello d’apertura
a filo di parete.
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FABBRICATO PRINCIPALE:
l’intera costruzione edile o la parte di essa in cui si svolge l’attività dichiarata in scheda di copertura escluso
il terreno. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione
o interrate, recinzioni fisse, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, scale mobili,
impianti telefonici, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e
statue non aventi valore artistico, ed escluso quanto indicato sotto la denominazione contenuto.
Opere considerate immobili per natura o destinazione comprese tinteggiature e tappezzerie od altri rivestimenti interni, soppalchi, tende esterne frangisole, insegne, intendendosi per tali anche quelle luminose con
relativa intelaiatura.
FABBRICATO SECONDARIO:
fabbricato, anche separato o disgiunto dal fabbricato ove si svolge l’attività dichiarata, adibito a deposito
o magazzino di tutto quanto necessario allo svolgimento dell’attività commerciale. Nella voce “fabbricato
secondario” sono comprese tutte le specificazioni, estensioni ed esclusioni indicate alla voce “fabbricato
principale” che si intendono espressamente richiamate.
CONTENUTO:
a) APPARECCHI ELETTRONICI: macchine ed apparecchiature elettroniche esistenti ed utilizzate nell’ambito
dell’Impresa Commerciale, quali elaboratori, personal computer, registratori di cassa, bilance, terminali
P.O.S. (Point of Sale) e quant’altro di elettronico ivi esistente.
b) ATTREZZATURE: macchine, attrezzi, utensili, attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti
al P.R.A.. Sono comprese le attrezzature in “Leasing” per la parte non coperta da specifica assicurazione.
c) MERCI: merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’Impresa Commerciale, semilavorati
e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le
imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, ed esclusi esplodenti e infiammabili.
d) ARREDAMENTO: mobilio ed arredamento; mobilio di ufficio, cancelleria, libri, registri, stampati, documenti,
disegni, microfilm, fotocolor, macchine da scrivere e da calcolo.
e) ENTI PARTICOLARI:
1) ARCHIVI: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri
supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
2) MODELLI: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o
cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
DENARO E VALORI:
la valuta a corso legale, nazionale ed estera (escluse le monete da collezione); assegni ed effetti cambiari,
documenti di vendita tramite carte di credito; valori bollati e postali; tessere autofilotranviarie e buoni benzina;
il tutto inerente all’attività dell’Impresa Commerciale.
DANNI DIRETTI:
i danni che i beni assicurati subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata
garanzia.
DANNI CONSEQUENZIALI:
i danni che i beni assicurati non subiscono direttamente per il verificarsi di eventi previsti dalla Polizza,
ma “in conseguenza” di questi eventi, quali, a titolo esemplificativo:
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- interruzione o anomalie di erogazione dell’energia elettrica, termica o idraulica;
- interruzione o anomalie di funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento,
di condizionamento o refrigerazione.
DIPENDENTI:
persone che prestano la propria opera nell’Impresa Commerciale alle dipendenze del Titolare nel rispetto delle
prescrizioni di legge.
Sono equiparati a Dipendenti ai sensi di Polizza i lavoratori o prestatori d’opera utilizzati nell’ambito
dell’Impresa ai sensi della Legge 196/1997 (lavoratori interinali).
ESPLODENTI:
le sostanze ed i prodotti che a contatto con l’aria o l’acqua, o per azione meccanica o termica esplodono.
ESPLOSIONE:
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con
elevata velocità.
FRANCHIGIA:
l’importo prestabilito che, in caso di danno, l’Assicurato tiene a suo carico e che, per ciascun sinistro, viene
detratto dall’indennizzo.
FURTO:
reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per sé o per altri (Art. 624 del Codice Penale).
IMPRESA COMMERCIALE:
azienda finalizzata alla produzione e vendita di beni e alla prestazione di servizi iscritta alla C.C.I.A.A.
IMPLOSIONE:
cedere di corpi cavi per l’azione di pressione esterna superiore a quella interna.
INCENDIO:
combustione, con fiamma, di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e
propagarsi.
RAPINA:
reato commesso da chi, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona
o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (Art. 628 del Codice
Penale).
SCASSO:
forzamento, rottura, sfondamento o rimozione, tali da causare successiva impossibilità di regolare funzionamento, di:
1) serrature, lucchetti o altri idonei congegni di chiusura, purché quest’ultimi siano manovrabili solo
dall’interno;
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2) serramenti in legno, metallo o lega metallica, materia plastica rigida, vetro antisfondamento fissi o chiusi
con serrature, lucchetti o altri idonei congegni di chiusura, purchè quest’ultimi siano manovrabili solo
dall’interno;
3) tetti, soffitti, pareti o pavimenti.
Non equivale a “scasso” la rottura di solo vetro non avente caratteristiche “antisfondamento”.
SCIPPO:
furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.
SCOPERTO:
la quota del danno liquidato a termini di Polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del danno stesso,
che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO:
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
VETRI E CRISTALLI:
vetri e cristalli costituiti da due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro
e vetro, uno strato di materiale plastico, di spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure quelli costituiti
da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
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DANNI AL PATRIMONIO
SEZIONE I
A - INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
Art. 1.1 - Rischi assicurati
La Società, nei limiti indicati in scheda di copertura ed alle condizioni che seguono, indennizza i danni materiali,
diretti e consequenziali cagionati al fabbricato e al contenuto posto sottotetto al fabbricato stesso da:
- incendio, compresi i guasti arrecati allo scopo di impedirne la propagazione;
- fulmine, con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti;
- esplosione, dipendente dalla natura del “contenuto” relativo all’attività dichiarata o impiegato nei servizi,
compresi i gas in bombole ad esclusione del metano in bombole e degli ordigni esplosivi;
- scoppio, implosione delle apparecchiature e degli impianti (se l’evento è causato da usura o difetto di
materiale è esclusa la parte di danno all’apparecchiatura o all’impianto nel quale si è verificato l’evento);
- caduta di aeromobili, di velivoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate (eccetto gli ordigni esplosivi)
nonché di corpi celesti;
- bang aereo, onda sonica causata da aeromobile che attraversa il muro del suono;
- urto di veicoli stradali non appartenenti né in uso all’Assicurato; sono esclusi i danni alle insegne ed a cose
mobili all’aperto;
- fumo, gas, vapori sviluppatisi a seguito di incendio, esplosione o scoppio di enti anche diversi, purché posti
a distanza non superiore a 50 metri da quelli assicurati o fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per
la produzione di calore (purché collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini);
- acqua condotta a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento
installati nel fabbricato ove sono ubicate le cose assicurate, purchè non dovuti a gelo; sono esclusi i danni
causati da umidità, stillicidio, trabocco di fognature e rottura degli impianti automatici di estinzione;
- dolo e colpa grave: i danni da incendio, esplosione e scoppio sono indennizzabili anche se determinati da
colpa grave dell’Assicurato o da dolo e colpa grave delle persone del cui operato l’Assicurato deve rispondere
a norma di legge; se l’Assicurato è una società sono sempre esclusi i danni determinati da dolo degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- la garanzia inoltre comprende:
a) le spese di demolizione e sgombero, cioè i costi necessari per demolire, sgomberare e trasportare
alla più vicina discarica i residuati del sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, sino alla concorrenza del
20% dell'indennizzo;
b) le spese documentate sostenute dall’Assicurato per trasportare altrove e per ricollocare il contenuto
assicurato rimasto illeso qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali nei quali viene svolta l’attività
sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo e con il massimo di Euro 10.000.
Limitatamente al macchinario e attrezzature e alle merci le garanzie sono operative anche se tali enti si trovano
all’aperto nelle immediate vicinanze del fabbricato dell’Impresa Commerciale indicata in scheda di copertura.
Le garanzie del presente articolo si intendono inoltre operative relativamente a macchinario, attrezzature e
merci anche nell’ambito di fiere, mostre ed esposizioni entro il territorio degli Stati Europei per complessivamente non oltre il 10% del valore assicurato per il contenuto e con il massimo di Euro 30.000 per sinistro e
per anno assicurativo.
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Art. 1.2 - Caratteristiche del fabbricato
La garanzia è operativa a condizione che l'ubicazione e le caratteristiche costruttive del fabbricato corrispondano
a quelle specificate alla voce "Dichiarazioni del Contraente" (punto 3) in scheda di copertura.
La presenza di materiali combustibili è ammessa anche nelle pareti esterne e nel manto esterno di copertura
del tetto fino ad un massimo del 20% della superficie totale rispettiva degli stessi.
Sono tollerati e si intendono compresi in garanzia per la sola garanzia A) - Incendio e rischi accessori - eventuali
piccoli corpi di fabbricato comunque costruiti - come tettoie e/o baracche - destinati a depositi e/o ripostigli
di merci, attrezzature, autoveicoli, sempreché la loro superficie complessiva non superi un decimo di quella
coperta dalle rimanenti costruzioni adibite all’attività.
Il contenuto di tali fabbricati si intende ricompreso nella somma assicurata alla partita “Incendio contenuto”
e per la sola garanzia A) - Incendio e rischi accessori.
Art. 1.3 - Rischio locativo
Per i fabbricati dell’Impresa Commerciale condotti in locazione, l’assicurazione vale esclusivamente per i danni
compresi nelle garanzie della presente Sezione, dei quali l’Assicurato sia responsabile ai sensi degli Artt. 1588,
1589 e 1611 del Codice Civile nei limiti indicati sulla scheda di copertura.
Art. 1.4 - Cose di proprietà di terzi
Sono comprese nell’assicurazione le cose di proprietà di terzi, la cui esistenza sia adeguatamente documentabile,
trovantisi nei locali ove sono ubicate le cose assicurate. In caso di danno a cose di terzi questi non avranno
alcuna ingerenza nella nomina dei periti né alcuna azione per impugnare la perizia, restando stabilito
che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione potranno essere esercitati esclusivamente
dall’Assicurato e dalla Società. Limitatamente alle cose di terzi l’indennità, che a norma di quanto sopra verrà
liquidata in contraddittorio, non potrà esser versata se non con l’intervento dei terzi interessati all’atto del
pagamento. Resta inoltre convenuto che i danni a cose di terzi vengono valutati per differenza tra il valore
delle stesse al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro medesimo e senza tener conto
dei danni da mancato uso o godimento.
Art. 1.5 - Fustelle farmaceutiche
Le fustelle farmaceutiche sono indennizzate nell’ambito della somma assicurata alla partita Contenuto,
con il massimo di Euro 30.000.
B - ESTENSIONI DI GARANZIA
(valide soltanto se espressamente richiamate sulla scheda di copertura).
AGLI EFFETTI DI TALI ESTENSIONI VALGONO LE DISPOSIZIONI TUTTE DI CUI ALLA LETTERA A) DELLA PRESENTE
SEZIONE SE NON ESPRESSAMENTE MODIFICATE NONCHÉ LE SOMME ASSICURATE ALLA SEZIONE I DELLA SCHEDA
DI COPERTURA.
Art. 1.6 - Eventi sociopolitici
La Società indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati compresi quelli da incendio, esplosione,
scoppio, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi
quelli di terrorismo e di sabotaggio organizzato.
La Società non risponde dei danni:
a) avvenuti in occasione di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
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b) causati da interruzione di attività, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità,
di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
Per ogni sinistro l’indennizzo sarà corrisposto con detrazione di una franchigia di Euro 500 e con il massimo
risarcimento dell’80% della somma assicurata.
La Società e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente
condizione particolare, con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa
la parte di premio relativa alla presente garanzia, al netto dell’imposta, per il periodo di rischio non corso;
in questo caso è facoltà dell’Assicurato di richiedere l’anticipata risoluzione dell’intero contratto ed il premio
relativo all’annualità in corso rimane acquisito interamente alla Società.
Art. 1.7 - Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da uragani, bufere, tempeste, grandine,
trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate, sempreché gli effetti prodotti da tali eventi siano riscontrabili
su una pluralità di enti limitrofi, assicurati e non assicurati. Sono compresi i danni da bagnamento all’interno
del fabbricato solo a condizione che siano causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso
rotture, brecce o lesioni provocate al fabbricato dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.
Sono esclusi i danni causati da:
- fuoriuscita di corsi o specchi d’acqua dalle usuali sponde;
- allagamenti, inondazioni, alluvioni, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, neve e gelo, rottura o
rigurgito dei sistemi di scarico.
Sono inoltre esclusi i danni subiti da:
- installazioni esterne quali: vetrate, insegne, lucernari, antenne, lastre di cemento-amianto o fibrocemento,
manufatti di materia plastica ed in genere ogni ente posto all’aperto;
- tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o comunque incompleti nelle coperture, capannoni pressostatici
ed analoghe costruzioni e quanto in esse contenuto.
Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo sarà corrisposto con detrazione di una franchigia di Euro 250 e con
il massimo risarcimento dell’80% della somma assicurata.
Art. 1.8 - Fenomeni elettrici
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche e fenomeni elettrici in genere
agli impianti elettrici di pertinenza dei locali dell’Impresa Commerciale, sempreché questi siano assicurati, e
alle macchine elettriche facenti parte del contenuto.
Sono esclusi i danni:
- dovuti a usura, ossidazione, corrosione, nonché dovuti a mancata o difettosa manutenzione;
- verificatisi durante le fasi di montaggio, prova e collaudo non connessi a lavori di manutenzione e revisione;
- alle apparecchiature e agli impianti elettronici.
Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà corrisposto con detrazione di una franchigia di Euro 100 e con
il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 6.000.
Art. 1.9 - Merci in refrigerazione
La Società indennizza, nei limiti indicati sulla scheda di copertura, i danni materiali e diretti cagionati alle
merci e prodotti in refrigerazione a causa di mancata od anormale produzione e distribuzione del freddo o
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fuoriuscita del fluido frigorigeno, in conseguenza degli eventi garantiti, o di guasto o rottura accidentale
degli impianti di refrigerazione, di adduzione dell’acqua o di produzione e distribuzione di energia elettrica
esistenti nel fabbricato.
Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo sarà corrisposto con detrazione di una franchigia di Euro 100.
Art. 1.10 - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda
di copertura, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente
responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile
a termini della presente Sezione I. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro
il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti o addetti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle
anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,
l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in sede civile: ha altresì facoltà
di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso
all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Società riconosce le sole spese per legali o tecnici che siano da
essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.
Art. 1.11 - Danni da acqua
A parziale deroga dell’Art. 1.1 del Punto A della Sez. I - Rischi assicurati - acqua condotta - la Società indennizza
i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da:
OCCLUSIONE DI CONDUTTURE: danni cagionati da occlusione di condutture di impianti idrici, igienici e di
riscaldamento o condizionamento, esclusi quelli di raccolta e deflusso dell’acqua piovana, di esclusiva pertinenza
del fabbricato assicurato.
GELO: danni cagionati da spargimento di acqua conseguente a rottura di condutture del fabbricato stesso,
causata da gelo. Ai fini dell’operatività della garanzia il fabbricato deve essere provvisto di impianto di riscaldamento regolarmente attivato. Sono esclusi i danni da spargimento d’acqua causato da condutture installate
all’esterno del fabbricato o interrate.
TRABOCCO DI FOGNATURE: danni cagionati da trabocco o rigurgito delle fognature facenti parte dell’impianto
di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato.
Ai fini delle presenti estensioni si intendono comunque esclusi i danni provocati alle merci poste ad altezza
inferiore a cm 12 dal suolo, ad eccezione di quelle poste su pallets o di quelle in esposizione. Sono altresì
esclusi i danni alle merci poste in locali interrati o seminterrati.
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per l’insieme delle garanzie Occlusione di condutture, Gelo
e Trabocco di fognature, somma superiore a Euro 10.000 per sinistro con il limite di Euro 15.000 per anno
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assicurativo e con l’applicazione di una franchigia per sinistro pari a Euro 250. Relativamente alla garanzia
Gelo il limite per sinistro si intende ridotto a Euro 5.000.
Art. 1.12 - Ricerca guasti
La Società indennizza le spese sostenute per la rottura ed il ripristino delle parti in muratura e per la riparazione di impianti idrici, igienici o di riscaldamento allorchè vi sia stata rottura accidentale di alcuni di essi
con conseguente fuoriuscita d’acqua. Relativamente alla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni
comunque derivanti da Occlusione di condutture e Trabocco di fognature. La garanzia è prestata fino ad un
massimo di Euro 2.000 per sinistro e di Euro 6.000 per anno assicurativo con applicazione, per ogni sinistro,
di una franchigia di Euro 150.
Art. 1.13 - Enti particolari
È indennizzato, nel limite della somma assicurata, il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche
per il rifacimento delle cose distrutte o danneggiate. L’indennizzo riguarda le spese effettivamente sostenute
entro il termine di 12 mesi dal sinistro sino alla concorrenza di Euro 15.000.
Art. 1.14 - Modalità di liquidazione del danno
La liquidazione dei danni è eseguita secondo le seguenti norme, restando comunque esclusa ogni compensazione tra partite.
Parte muraria (“valore a nuovo”):
- danno parziale: sono indennizzate, nel limite della somma assicurata, le spese per il ripristino della parte
muraria danneggiata, dedotto il valore dei residui;
- danno totale: sono indennizzate, nel limite della somma assicurata, le spese per ricostruire la parte muraria
distrutta, dedotto il valore dei residui.
Contenuto:
Arredamento e attrezzature (“valore a nuovo”):
- danno parziale: sono indennizzate, nel limite della somma assicurata, le spese per la rimessa degli enti
danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano immediatamente prima del sinistro, dedotto
il valore dei residui delle parti eventualmente sostituite;
- danno totale: sono indennizzate, nel limite della somma assicurata, le spese per il rimpiazzo degli enti
distrutti, dedotto il valore dei residui.
Merci, apparecchi elettronici ed enti particolari (“valore a commerciale”):
- sono indennizzate in base al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, dedotto il valore
di eventuali recuperi.
La ricostruzione ed il rimpiazzo debbono essere realizzati secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa
area sulla quale si trovavano le cose danneggiate o su altra area del territorio nazionale, se non ne derivi
aggravio per l’Assicuratore, con facoltà per l’Assicurato di apportare quelle eventuali migliorie di carattere
edilizio o afferenti il rendimento economico che intendesse realizzare a proprio carico.
Qualora al momento del sinistro le somme assicurate risultino:
- per la parte muraria, inferiori al valore di ricostruzione a nuovo dell’intera parte muraria assicurata (escluso
il valore dell’area);
- per il macchinario, arredamento e attrezzature, inferiori al valore complessivo di rimpiazzo degli stessi;
- per le merci ed apparecchi elettronici, imballaggi, materiali di consumo ed enti particolari inferiori al valore
complessivo degli stessi;
l’indennizzo verrà ridotto proporzionalmente in base al disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile.
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Art. 1.15 - Deroga alla proporzionale
A parziale deroga dell’Art. 1907 del Codice Civile resta convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro, qualora
le somme assicurate alle partite fabbricato e contenuto risultassero insufficienti, non si terrà conto dell’eventuale
scopertura fino ad un limite massimo del 10%. Qualora tale limite del 10% dovesse risultare superato, la regola
proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile sarà applicata alla eccedenza rispetto a tale percentuale,
fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata.
Art. 1.16 - Anticipo sull’indennizzo
La Società, dietro richiesta dell’Assicurato, si obbliga ad anticipare l’indennizzo ancor prima della liquidazione
del sinistro, mediante pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell’importo minimo che
dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla
indennizzabilità del sinistro e che l’ammontare dello stesso superi sicuramente l’importo complessivo di Euro
15.000. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data della denuncia del sinistro
sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta d’anticipo.
SEZIONE II
INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ
Art. 2.1 - Rischi assicurati
In caso di sinistro indennizzabile a termini della Sezione I Incendio, la Società rimborsa per ciascun giorno
di interruzione totale dell’attività, l’indennità prescelta, purché espressamente indicata sulla scheda di copertura.
L’indennità decorre dalle ore 24 del terzo giorno successivo a quello di chiusura totale dell’Impresa
Commerciale e verrà corrisposta per un periodo massimo di 60 giorni lavorativi per ogni annualità assicurativa.
Art. 2.2 - Esclusioni
La Società non corrisponderà alcuna somma qualora l’inattività o il prolungamento dell’inattività siano
determinati da:
- dolo o colpa grave dell’Assicurato;
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose danneggiate imputabili a cause esterne quali
regolamenti urbanistici o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la
fornitura di materiali, stato di guerra.
Art. 2.3 - Cessazione di attività
La Società non è tenuta a corrispondere alcuna somma, in dipendenza della presente garanzia, se l’attività
assicurata cessa definitivamente dopo il sinistro.
Non è considerata cessazione la riattivazione mediante procedimenti od impianti di tipo diverso da quelli
esistenti al momento del sinistro, purché di equivalente o maggiore portata economica.
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SEZIONE III
FURTO E RAPINA
Art. 3.1 - Rischi assicurati
La Società indennizza, a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza delle somme indicate sulla scheda
di copertura, le perdite ed i danni materiali e diretti al “contenuto” ed a “denaro e valori” derivanti da:
- furto con scasso, purché gli autori del furto si siano introdotti nei locali contenenti le cose assicurate
violandone le difese esterne con le modalità previste per lo scasso;
- furto con scasso, purché commesso con una delle seguenti modalità:
- attraverso maglie di saracinesche o inferriate stabilmente infisse nei muri, con rottura di vetri o cristalli
retrostanti e senza introduzione dei ladri nei locali contenenti le cose assicurate;
- con introduzione nei locali attraverso aperture poste al di sopra di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o
da ripiani accessibili dall’esterno ovvero per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di
ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- dall’esterno con rotture di vetrine o porte a vetri, protette da solo vetro fisso, durante l’orario di apertura
al pubblico e presenza di dipendenti o addetti all’interno dell’Impresa Commerciale o durante i periodi di
chiusura diurna o serale, con esposizione esclusivamente tra le ore 8 e le 24;
- introduzione clandestina, a condizione che l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
- mediante uso di chiavi false sui congegni di chiusura attivati al momento del sinistro ed a condizione che
non esistano mezzi di chiusura manovrabili dall’esterno e non sia possibile l’introduzione se non con le
modalità previste ai punti precedenti: non equivale ad uso di chiavi false l’uso fraudolento di chiave vera.
- rapina all’interno dei locali contenenti le cose assicurate; la garanzia opera anche per la rapina iniziata
fuori dai locali stessi, quando cioè l’Assicurato o le persone con lui conviventi o i suoi dipendenti o gli
addetti, vengano prelevati all’esterno e costretti - con atti di minaccia o di violenza a recarsi nei locali ove
sono ubicate le cose assicurate.
Art. 3.2 - Garanzie accessorie
La garanzia comprende inoltre, nei limiti della somma assicurata:
- i danni derivanti da furto con scasso o rapina avvenuti in occasione di incendi, trombe d’aria, uragani,
tempesta, scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio;
- i danni da atti vandalici al “contenuto” conseguenti a furto o rapina (anche se solo tentati) fino a concorrenza del 20% della somma assicurata;
- i danni ai locali ed agli infissi conseguenti a furto o rapina (anche se solo tentati) fino a concorrenza del
20% della somma assicurata;
- i danni derivanti da furto o rapina commessi da dipendenti, purché avvenuti secondo le modalità previsti
all’Art. 3.1 - Rischi Assicurati - ed in ore diverse da quelle relative agli orari di lavoro;
- i danni alle cose di proprietà di terzi: sono comprese nell’assicurazione le cose di proprietà di terzi, la cui
esistenza sia adeguatamente documentabile, trovantisi nei locali ove sono ubicate le cose assicurate.
In caso di danno a cose di terzi questi non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti né alcuna azione
per impugnare la perizia, restando stabilito che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione potranno
essere esercitati esclusivamente dall’Assicurato e dalla Società. Limitatamente alle cose di terzi l’indennità,
che a norma di quanto sopra verrà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l’intervento dei terzi interessati all’atto del pagamento. Resta inoltre convenuto che i danni a cose di terzi
(beni mobili ed immobili) vengono valutati per differenza tra il valore delle stesse al momento del sinistro
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BENECOMMERCIO
ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro medesimo e senza tener conto dei danni da mancato uso o
godimento;
- perdite e danni ad enti particolari il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il
rifacimento degli enti sottratti, distrutti o danneggiati in conseguenza degli eventi garantiti dalla presente
Sezione.
Il risarcimento del danno riguarderà le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.
Art. 3.3 - Fustelle farmaceutiche
Le fustelle farmaceutiche sono indennizzate nell’ambito della somma assicurata alla partita Contenuto, entro
il limite del 30% di tale somma e con il massimo di Euro 10.000.
Art. 3.4 - Garanzie “Portavalori”
Se la garanzia è stata indicata sulla scheda di copertura, l’assicurazione comprende, nel limite della somma ivi
indicata, il risarcimento derivante dalla sottrazione di denaro, valori, titoli di credito, all’esterno dei locali
contenenti le cose assicurate - purché nei limiti territoriali della provincia in cui questi sono ubicati e delle
province limitrofe - alla persona incaricata del trasporto dei valori nei casi di:
- scippo;
- rapina;
- furto a seguito di infortunio o improvviso malore del portavalori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso od a portata di mano i valori stessi.
La garanzia è operante a condizione che l’età del portavalori sia compresa tra i 18 e i 65 anni.
Art. 3.5 - Condizioni di operatività della garanzia
La garanzia furto è prestata a condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che:
- i locali dell’Impresa Commerciale abbiano pareti perimetrali e solai costruiti in vivo, cotto, calcestruzzo,
vetrocemento armato, cemento. Relativamente a denaro e valori la garanzia è operativa a condizione che i
ladri dopo essersi introdotti nei locali dell’Impresa secondo le modalità previste dalla presente Sezione
abbiano operato scasso anche dei mezzi di custodia previsti in scheda di copertura.
Art. 3.6 - Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia i danni commessi o agevolati:
- con dolo e colpa grave dell’Assicurato o del Contraente;
- da persone che abitano con l’Assicurato o con il Contraente od occupano locali contenenti le cose assicurate o
comunicanti con questi;
- da persone del fatto delle quali l’Assicurato o il Contraente deve rispondere;
- da dipendenti durante l’orario di lavoro.
Sono altresì esclusi i danni:
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni, scoppi, provocati dagli autori del Furto o della Rapina;
- verificatisi dalle ore 24 del 45° giorno consecutivo di mancata custodia dei locali contenenti le cose assicurate;
- causati ad enti posti all’aperto o sottotetto a fabbricati incompleti.
Art. 3.7 - Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro - Reintegro automatico
In caso di sinistro si conviene che, con effetto dal momento del sinistro stesso, sia le somme assicurate sia i
limiti di indennizzo delle partite interessate dall’evento vengano reintegrati di un importo uguale a quello del
danno indennizzabile a termine di polizza. Tale impegno di reintegro automatico è valido, per uno o più sinistri
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BENECOMMERCIO
nell’annualità assicurativa, fino alla concorrenza di un importo massimo pari alla somma assicurata iniziale.
Raggiunto tale importo , in caso di ulteriori sinistri , il reintegro della somma assicurata potrà essere effettuato solo mediante il pagamento del corrispondente rateo di premio.
Art. 3.8 - Modalità di liquidazione del danno
La liquidazione del danno è effettuata sulla base del valore che le cose assicurate, asportate o danneggiate a
seguito di furto o rapina, avevano al momento del sinistro con deduzione del valore di eventuali recuperi.
Essendo la garanzia prestata nella forma “a primo rischio assoluto” non viene applicata la riduzione proporzionale
del risarcimento prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile. Relativamente agli assegni ed agli effetti cambiari
la liquidazione è effettuata per le sole spese afferenti la procedura di ammortamento.
Art. 3.9 - Recupero delle cose asportate
Se le cose asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena
ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece il danno è stato indennizzato soltanto in parte, il valore del recupero spetta
all’Assicurato sino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione: il resto
spetta alla Società. In ogni caso l’Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione
dell’indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima della liquidazione dell’indennizzo, la Società risponde
soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose assicurate.
Art. 3.10 - Anticipo sull’indennizzo
La Società, dietro richiesta dell’Assicurato, si obbliga ad anticipare l’indennizzo ancor prima della liquidazione
del sinistro, mediante pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell’importo minimo che
dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla
indennizzabilità del sinistro e che l’ammontare dello stesso superi sicuramente l’importo complessivo di Euro
15.000. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data della denuncia del sinistro
sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.
SEZIONE IV
INSEGNE E CRISTALLI
Art. 4.1 - Rischi assicurati
La Società, entro i limiti indicati in scheda di copertura, indennizza i danni materiali e diretti di rottura
di lastre di cristallo, specchio e vetro stabilmente installate all’interno ed all’esterno dei fabbricati indicati
nella scheda di copertura, nonché quelli di rottura di insegne interne ed esterne purchè applicate ai medesimi
fabbricati, causati da:
a) causa accidentale o fatto involontario dell’Assicurato dei dipendenti addetti o di terzi;
b) scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
c) guasti provocati dai ladri in occasione di furto o di rapina, tentati o consumati;
d) grandine, bufere, uragani, trombe d’aria e tempesta;
e) fulmine non seguito da incendio;
f) bang aereo, onda sonica causata da aeromobile che attraversa il muro del suono.
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BENECOMMERCIO
Art. 4.2 - Esclusioni
La Società non indennizza i danni:
1) verificatisi durante lavori sulle insegne o sui relativi supporti, sostegni o cornici oppure durante riparazioni
e rimozioni delle stesse o degli infissi su cui sono collocate;
2) verificatisi durante operazioni di trasloco o restauro dei locali;
3) consistenti in rigature e scheggiature o in rotture di sorgenti luminose e relativi impianti elettrici o
elettronici dovute a surriscaldamento o corto circuito;
4) dovuti a vizi di costruzione o a difettosa installazione;
5) causati da incendio, esplosione e scoppio.
Art. 4.3 - Modalità di liquidazione del danno
La liquidazione del danno è effettuata sulla base del valore che le insegne o le lastre danneggiate avevano
al momento del sinistro, con deduzione del valore di eventuali residui.
Essendo la garanzia prestata nella forma “a primo rischio assoluto” non viene applicata la riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall’Art. 1907 Codice Civile.
Art. 4.4 - Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro - Reintegro automatico
In caso di sinistro si conviene che, con effetto dal momento del sinistro stesso, sia le somme assicurate sia
i limiti di indennizzo delle partite interessate dall’evento vengano reintegrati di un importo uguale a quello
del danno indennizzabile a termine di polizza.
Tale impegno di reintegro automatico è valido, per uno o più sinistri nell’annualità assicurativa, fino alla
concorrenza di un importo massimo pari alla somma assicurata iniziale. Raggiunto tale importo, in caso di
ulteriori sinistri, il reintegro della somma assicurata potrà essere effettuato solo mediante il pagamento
del corrispondente rateo di premio.
SEZIONE V
APPARECCHI ELETTRONICI
Art. 5.1 - Rischi assicurati
La Società, entro i limiti indicati in scheda di copertura, indennizza i danni materiali e diretti ed i guasti agli
apparecchi elettronici cagionati da:
- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente sovratensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti di induzione;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d’aria
o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- implosione, fumo, bruciature.
La garanzia comprende inoltre le spese sostenute e adeguatamente documentate dall'Assicurato per:
- Ricostituzione dei dati d’archivio danneggiati, distrutti e/o perduti in conseguenza di guasti, rotture o
eventi assicurati a termini della presente sezione, fino ad un massimo di Euro 2.000 per sinistro.
La garanzia concerne i supporti-dati esterni quali: schede, nastri magnetici, dischi magnetici nonché i dati
memorizzati sui supporti stessi, purché questi siano depositati nei locali dell'Impresa Commerciale;
- Sostituzione provvisoria degli apparecchi per tutto il tempo della loro riparazione, dedotto comunque il
corrispettivo relativo ai primi 3 giorni di sostituzione e purché le riparazioni non riguardino danni derivanti
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BENECOMMERCIO
da difetto di fabbricazione o vizio di progettazione. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 2.000
per sinistro.
L’assicurazione è prestata a condizione che le cose assicurate siano conservate e utilizzate con diligente cura e
tenute in condizioni tecniche e funzionali, in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme
della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono
costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate
ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.
Art. 5.2 - Franchigia
Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo sarà corrisposto con detrazione di una franchigia di Euro 150.
Art. 5.3 - Esclusioni
La Società non indennizza i danni:
a) ad apparecchi elettronici ad impiego mobile;
b) da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso e funzionamento; tali sono da considerare in ogni caso i danni provenienti da corrosione, ruggine ed incrostazioni;
c) subiti dagli apparecchi assicurati quando non sia operante regolare contratto di manutenzione con la
ditta costruttrice o altra ditta;
d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate, compresi i periodi di garanzia e dei contratti di manutenzione;
e) causati da vapori d’acqua o da acidi propri della macchina;
f) puramente estetici tali da non compromettere la funzionalità degli apparecchi assicurati;
g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e
revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico
e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata;
h) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
i) avvenuti dopo il 30° giorno consecutivo di chiusura dell’impresa;
l) determinati da dolo o colpa grave dell’Assicurato;
m)assicurabili alle Sezioni I e III.
La società non indennizza inoltre:
- le spese direttamente o indirettamente risalenti o derivanti da: errata programmazione, errata perforazione, errata
iscrizione, errato inserimento; interruzione di corrente, cancellature conseguenti a errori di ogni genere, perdita
di dati memorizzati causata dall’azione di campi magnetici o da inattività degli apparecchi;
- le spese di trasporto e/o di installazione nonché i diritti di chiamata.
Art. 5.4 - Modalità di liquidazione del danno
La liquidazione del danno è effettuata sulla base del valore che gli apparecchi elettronici danneggiati avevano
al momento del sinistro con deduzione del valore di eventuali residui. Essendo la garanzia prestata nella forma
“a primo rischio assoluto” non viene applicata la riduzione proporzionale del risarcimento prevista
dall’Art. 1907 Codice Civile.
Art. 5.5 - Ricostituzione dati d’archivio
L’indennizzo sarà corrisposto all’Assicurato solo dopo l’avvenuta ricostituzione dei dati memorizzati su supporti
dati esterni.
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Se la ricostituzione dei dati non venisse effettuata entro 12 mesi dalla data dell’avvenuto sinistro oppure non
si rendesse necessaria, la Società indennizzerà il solo valore materiale dei predetti supporti dati esterni,
escludendo pertanto i costi della ricostituzione dei dati memorizzati sugli stessi.
Art. 5.6 - Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro - Reintegro automatico
In caso di sinistro si conviene che, con effetto dal momento del sinistro stesso, sia le somme assicurate sia i
limiti di indennizzo delle partite interessate dall’evento vengano reintegrati di un importo uguale a quello del
danno indennizzabile a termine di polizza. Tale impegno di reintegro automatico è valido, per uno o più sinistri
nell’annualità assicurativa, fino alla concorrenza di un importo massimo pari alla somma assicurata iniziale.
Raggiunto tale importo, in caso di ulteriori sinistri , il reintegro della somma assicurata potrà essere effettuato
solo mediante il pagamento del corrispondente rateo di premio.
RESPONSABILITÀ
SEZIONE VI
RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 6.1 - Rischi assicurati
La Società, assicura sino alla concorrenza dei massimali rispettivamente indicati in scheda di copertura,
il pagamento delle somme che l’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia tenuto a versare
a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte,
per lesioni personali e per danneggiamento a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento dell’attività dichiarata.
La garanzia opera anche per i danni derivanti da:
1) dalla proprietà o conduzione dei fabbricati dell’Impresa Commerciale;
2) dalla guida da parte di dipendenti dell’Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge, di autovetture, motocicli, ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà dell’Assicurato o a lui intestati al
P.R.A. o a lui locati ed il loro uso sia comunque connesso all’attività assicurata; la garanzia opera per i
danni involontariamente cagionati e per la responsabilità derivante all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 del
Codice Civile, ferma peraltro l’esclusione prevista dal punto a) del successivo Art. 6.4;
3) da fatto proprio dell’Assicurato o degli addetti dell’Impresa Commerciale verificatosi nell’ambito dell’attività
svolta nei locali della stessa, nonché in occasione di trasporto o consegna di merci presso il domicilio dei
Clienti o durante operazioni di carico e scarico delle merci; ferma l’esclusione di cui ai punti a) d) e l)
del successivo Art. 6.4.
4) dalla detenzione nell’ambito dell’attività, di cani da guardia. Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo
sarà corrisposto con detrazione di una franchigia di Euro 100.
La presente assicurazione RCT se prestata, vale per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’ Art. 14
della Legge 12 Giugno 1984 n° 222.
Art. 6.2 - Persone non considerate “terzi”
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, sia dell’Assicurato sia dei responsabili diretti del sinistro, nonché
qualsiasi altro parente o affine con essi convivente;
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BENECOMMERCIO
b) i dipendenti o gli addetti all’attività dell’Impresa Commerciale descritta in polizza nonché qualsiasi altra
persona che prenda parte all’attività stessa;
c) se l’Assicurato è una società legalmente costituita o di fatto, il legale rappresentante, i soci a responsabilità
illimitata, gli amministratori e le persone che si trovano con i predetti in uno dei rapporti di parentela o
affinità indicati al punto a);
d) i titolari e dipendenti di altre ditte che possono trovarsi nelle aree in uso esclusivo all’Impresa Commerciale
per eseguire lavori di pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo.
Art. 6.3 - Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute
per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale
stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi
detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e
non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 6.4 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore di qualsiasi genere, nonché di natanti e aeromobili;
b) alle opere oggetto di costruzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione;
c) cagionati ai locali e alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nei locali ove
si eseguono i lavori;
d) cagionati alle cose in consegna all’Assicurato a qualsiasi titolo comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate, ed alle cose comunque portate da clienti e frequentatori;
e) cagionati da opere, installazioni e riparazioni dopo che l’Assicurato le ha ultimate;
f) provocati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna, applicazione o somministrazione
a terzi;
g) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole
o di servizi;
h) derivanti da inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo;
i) da furto;
l) cagionati a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico, oppure in sosta nell’ambito
delle anzidette operazioni, ed alle cose che si trovano sugli stessi;
m)cagionati da subappaltatori e loro dipendenti o addetti;
n) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a
norma delle disposizioni in vigore;
o) cagionati a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi
causa determinati;
p) cagionati alle cose di terzi da eventi previsti alla Sezione I;
q) cagionati da detenzione o impiego di esplosivi;
r) verificatisi in occasione di fiere, mostre ed esposizioni;
s) derivanti dalla proprietà di insegne e cartelloni pubblicitari;
t) derivate da proprietà o custodia di animali;
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BENECOMMERCIO
u) derivanti dallo svolgimento dell’attività di commercio ambulante;
v) comunque determinati, in tutto o in parte, dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto.
Art. 6.5 - Estensioni di garanzia
A parziale deroga dell’Art. 6.2 - Persone non considerate “terzi” -, qualora siano richiamate sulla scheda di
copertura, le garanzie si estendono alla Responsabilità Civile dell’Assicurato:
1) NEI CONFRONTI DEI PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
per quanto lo stesso sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n° 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs
n° 38 del 23/02/2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti (compresi i lavoratori o prestatori d’opera utilizzati nell’ambito dell’Impresa ai sensi della Legge 196/1997) o dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’Art. 5 del D.Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è
prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del D.P.R.
30/06/1965 n° 1124 e del D.Lgs. n° 38 del 23/02/2000 cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente
punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al
5%, calcolata sulla base della tabella di cui agli allegati al D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e successive modifiche.
L’assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l’Assicurato sia in regola con gli obblighi
di legge. Tale estensione è prestata fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e per persona indicati
sulla scheda di copertura.
Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza dell’efficacia dell’assicurazione il fatto che
l’Assicurato non sia in regola con gli obblighi di legge nei confronti del dipendente infortunato, a condizione
che l’irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge in vigore.
Si intendono escluse le malattie professionali.
Ai fini delle rivalse dell’INAIL sono equiparati ai dipendenti i Titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti. La presente
assicurazione (RCO) vale altresì per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12
giugno 1984 n° 222;
2) NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI NON OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTI ALL’INAIL relativamente agli eventi
verificatisi in occasione di lavoro o di servizio sempreché al momento dell’infortunio il dipendente non
svolga attività per la quale è richiesta assicurazione presso l’INAIL. Questa estensione è prestata entro
il limite del massimale di Responsabilità Civile verso dipendenti indicato in scheda di copertura per sinistro
e per persona;
3) NEI CONFRONTI DEI TITOLARI E DIPENDENTI DI ALTRE DITTE per gli infortuni dagli stessi subiti mentre si
trovano nelle aree in uso esclusivo dell’Impresa Commerciale per eseguire lavori di pulizia, manutenzione,
riparazione e collaudo.
Inoltre in deroga a quanto previsto dall’Art. 6.4 - Esclusioni - qualora le seguenti garanzie siano richiamate
sulla scheda di copertura, l’assicurazione è altresì operante:
4) PER I DANNI DERIVANTI DALLA PROPRIETÀ ED USO DI CARRELLI, MACCHINE OPERATRICI E SEMOVENTI
e mezzi di sollevamento in genere, compresa la circolazione su aree private.
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- I danni cagionati a terzi in relazione alla circolazione su aree soggette alla disciplina della Legge n. 990
del 24/12/1969;
- i danni subiti dalle persone trasportate e quelli cagionati alla pavimentazione stradale.
Ove sia prescritta una patente per la guida di tali mezzi, la garanzia non è operativa se il guidatore non ne sia
munito. Tale estensione è prestata a parziale deroga del punto a);
5) PER I DANNI AI LOCALI OVE SI ESEGUONO I LAVORI ED ALLE COSE TROVANTISI NEGLI STESSI. Tale estensione
è prestata a parziale deroga del punto c) e con una franchigia di Euro 50 per ogni sinistro;
6) PER I DANNI A COSE DEI CLIENTI portate nei locali dell'Impresa Commerciale dovuti a sottrazione, distruzione
e deterioramento. La garanzia comprende le cose consegnate e non consegnate all'Assicurato ed è prestata
sino alla concorrenza di Euro 1.000 per ogni persona danneggiata. Restano comunque esclusi dalla garanzia
gli oggetti preziosi, denaro, valori, marche, titoli di credito, veicoli e natanti e cose in esse contenute.
Tale estensione è prestata a deroga del punto d).
7) PER I DANNI DA SMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI prodotti dall’Impresa Commerciale, a condizione che la consegna e la somministrazione degli stessi ed il danno siano avvenuti durante il periodo
di validità del contratto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per anno assicurativo.
Tale estensione è prestata a parziale deroga del punto f);
8) PER I DANNI VERIFICATISI DOPO L’ESECUZIONE DI LAVORI di installazione, manutenzione e riparazione
di impianti, apparecchiature, esclusi veicoli, natanti e loro parti, ascensori, montacarichi, scale mobili
e simili purché conseguenti ad errori o difetti di esecuzione di lavori di installazione, manutenzione e riparazione ed effettuati nel periodo di validità della Polizza e purché il danno sia denunciato entro un
anno dal loro compimento ed in ogni caso durante il periodo di validità del contratto.
Restano in ogni caso esclusi i danni:
a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente
alla sostituzione o riparazione degli stessi;
b) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
c) da inidoneità o mancata rispondenza all’uso degli impianti o delle opere installate, riparate o oggetto
di manutenzione;
d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
e) da lavori di impermeabilizzazione.
Il massimale per sinistro previsto in Polizza rappresenta il limite di garanzia per uno o più sinistri nello stesso
periodo assicurativo annuale, con il sottolimite di indennizzo annuo pari al 10% del massimale stesso per
l’insieme di tutti i sinistri riguardanti i danni a cose.
Per danni a cose di terzi resta a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo di ciascun danno con il minimo di Euro 100.
Tale estensione è prestata a parziale deroga del punto e);
9) PER I DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI TOTALI O PARZIALI DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI,
AGRICOLE O DI SERVIZI. L'estensione di garanzia è concessa fino alla concorrenza di Euro 40.000 per sinistro
e anno assicurativo. Resta a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun danno con il minimo
di Euro 100. Tale estensione è prestata a deroga del punto g);
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10) PER I DANNI A MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO oppure in sosta nell’ambito delle anzidette
operazioni. Tale estensione è prestata a parziale deroga del punto l) e con una franchigia di Euro 50 per
ogni sinistro;
11) PER I DANNI DA INCENDIO, SCOPPIO O ESPLOSIONE di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute verificatisi
fuori dai locali dell'Impresa Commerciale e dalle aree in uso esclusivo ad essa fino alla concorrenza di Euro
60.000 per sinistro ed anno assicurativo. Tale estensione è prestata a parziale deroga del punto p);
12) PER I DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI compreso il rischio inerente alla
proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti. Tale estensione è prestata
a deroga del punto r);
13) PER I DANNI DERIVANTI DALLA PROPRIETÀ DI INSEGNE E CARTELLONI PUBBLICITARI ovunque ubicati.
La presente estensione non è operante per le aziende pubblicitarie proprietarie di cartelli o insegne per
conto di terzi. Tale estensione è prestata a deroga del punto s);
14) PER I DANNI CAGIONATI DA TINTORIE, LAVANDERIE E STIRERIE alle cose sulle quali si eseguono i lavori,
fino alla concorrenza di Euro 250 per capo danneggiato, con il limite di Euro 1.500 per periodo assicurativo.
Tale estensione è prestata a parziale deroga del punto d);
15) PER I DANNI DA SMERCIO DI PREPARATI FARMACEUTICI purché verificatisi entro 1 anno dalla consegna
degli stessi e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione. Fermo il massimale per sinistro
che rappresenta il limite di garanzia per anno assicurativo. Tale garanzia è subordinata al possesso da
parte del titolare e delle persone addette alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio
dell’attività svolta. Tale estensione è prestata a deroga del punto f);
16) PER I DANNI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE O ESTETISTA la garanzia
comprende i danni corporali derivanti dall’applicazione di tinture, decoloranti e prodotti per permanenti.
Tale estensione è prestata a parziale deroga del punto f);
17) PER I DANNI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI COMMERCIO AMBULANTE AUTORIZZATO
la garanzia comprende esclusivamente i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di attrezzature
utilizzate per la vendita di merci all’aperto in mercati o fiere. Restano in ogni caso esclusi i danni derivanti
dalla circolazione di veicoli di qualsiasi genere. Tale estensione è prestata a parziale deroga del punto u);
18) PER I DANNI A VEICOLI IN DEPOSITO a condizione che gli stessi si trovino nell’area dell’Impresa Commerciale
ove viene svolta l’attività assicurata. La garanzia comprende altresì i danni ai veicoli stessi verificatisi in conseguenza di operazioni di carico e scarico da ponti elevatori, di lavaggio, di rifornimento di carburante e di sostituzione di filtri, candele ed iniettori. Restano in ogni caso esclusi i danni conseguenti a lavori di riparazione o
manutenzione meccanica, nonché quelli derivanti da furto ed incendio. Tale estensione è prestata a parziale
deroga del punto c) e con una franchigia di Euro 150 per ogni veicolo danneggiato;
19) PER I DANNI SUBITI DA IMBARCAZIONI durante le operazioni di traino, sollevamento, alaggio e varo.
L’estensione è concessa fino alla concorrenza di Euro 10.000 per sinistro e anno assicurativo e con una
franchigia di Euro 500 per ogni sinistro. Tale estensione è prestata a parziale deroga del punto d).
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BENECOMMERCIO
Art. 6.6 - Determinazione del premio
Il premio di Polizza è convenuto in base al numero, dichiarato dall’Assicurato, delle persone partecipanti
all’attività dell’Impresa Commerciale (intendendosi per tali i titolari, i dipendenti e gli addetti). In caso
di variazione di tale numero l’Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società. Qualora
la variazione comporti aumento del numero dei partecipanti all’attività dell’Impresa Commerciale, la Società
procederà alla sostituzione della Polizza con determinazione del nuovo premio annuo e del rateo di premio a
conguaglio.
Se l’Assicurato abbia omesso tale comunicazione e la variazione in aumento sia superiore ad una unità, la
Società, in analogia al disposto dell’Art. 1898 Codice Civile, risponderà - in caso di sinistro - in proporzione alle unità assicurate rispetto a quelle effettive. Qualora la variazione comporti riduzione del numero dei
partecipanti all’attività dell’Impresa Commerciale il premio di Polizza sarà adeguato in relazione all’avvenuta
variazione alla scadenza annuale successiva alla comunicazione.
ASSISTENZA LEGALE
SEZIONE VII
TUTELA GIUDIZIARIA
PREMESSA
La Società per la gestione e la liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia TUTELA GIUDIZIARIA si avvale
della D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Verona, Via IV Novembre, 24 tel. 045/83.72.632 83.72.658, fax 045/83.51.023 in appresso denominazione D.A.S.
Art. 7.1 - Rischi assicurati
La Società assicura, nei limiti del massimale indicato in scheda di copertura e alle condizioni che seguono,
il rischio delle seguenti spese che si rendono necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato:
- le spese di assistenza stragiudiziale;
- gli oneri per l’intervento di un legale;
- gli oneri per l’intervento di un perito dell’ufficio (C.T.U.);
- gli oneri per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
- le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata D.A.S.;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese di indagine per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria.
Art. 7.2 - Ambito dell’Assicurazione
PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell’attività dichiarata in Polizza:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
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BENECOMMERCIO
c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di
controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a Euro 200, e che siano relative a:
- locazione o proprietà degli immobili identificati in scheda di copertura ove viene svolta l’attività;
- contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti a libro matricola;
- forniture di beni o prestazioni di servizi da lui commissionate e/o ricevute.
Art. 7.3 - Persone assicurate
- Relativamente alle garanzie di cui ai capi a) e b) che precedono, oltre al Contraente (impresa, titolare di
impresa o legale rappresentante) sono assicurati anche i familiari/collaboratori ed i dipendenti. In caso
di vertenza tra il Contraente ed altre persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
- Relativamente alle garanzie di cui al capo c) che precede è assicurato solo il Contraente.
Art. 7.4 - Estensione territoriale
La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
- in tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino negli altri casi.
Art. 7.5 - Esclusioni
La garanzia non vale per:
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
- materia fiscale e amministrativa;
- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati alla lettera c) dell’Art. 7.2 - Ambito dell’assicurazione;
- operazioni di acquisto, di trasformazione, di ristrutturazione comportante ampliamento di volume di beni
immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- procedure arbitrali;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori;
- controversie di cui all’Art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;
- operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l’Assicurato effettui.
Art. 7.6 - Insorgenza sinistro - Operatività delle garanzie
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti ha iniziato a violare norme
legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della Polizza, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e
di procedimento penale;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della Polizza, negli altri casi.
La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da patti, accordi, contratti che, al momento della stipulazione della Polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state
chieste da uno dei contraenti.
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Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del
sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. Le vertenze, promosse da o contro più
persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.
In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è
unico a tutti gli effetti.
Art. 7.7 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla D.A.S. trasmettendo inoltre tutti gli atti o documenti di cui al successivo articolo. I sinistri denunciati dopo un anno dal momento in cui poteva essere fatto
valere il diritto alla prestazione comporteranno per l’Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia.
L’Assicurato, dovrà tempestivamente, e comunque entro il termine utile per la difesa, far pervenire alla Direzione
Generale della D.A.S. notizia di ogni atto a lui notificato tramite l’Ufficiale Giudiziario. Contemporaneamente alla
denuncia del sinistro, l’Assicurato può indicare alla D.A.S. un legale - residente nella località ove ha sede l’Ufficio
Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale,
ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo. La scelta del legale fatta
dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi
con la D.A.S. o con la Società.
Art. 7.8 - Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, la D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non
riesca e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai
sensi del precedente Art. 7.7 Denuncia di sinistro e libera scelta del legale. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti, siano stati preventivamente concordati con la
D.A.S. per ogni stato di vertenza e grado di giudizio; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure. In
casi di divergenza di opinioni fra l’Assicurato e la D.A.S. sulle possibilità di esito positivo o più favorevole
all’Assicurato del giudizio - in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento
civile o penale - la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi per iscritto, potrà essere demandata ad
un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza l’arbitro verrà
designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell’Art. 11 delle Condizioni Generali. L’Arbitro deciderà
secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Dopo la denuncia del sinistro,
ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con la D.A.S.
In caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla D.A.S. per la trattazione della pratica.
Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva
richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla D.A.S. che sia stata posta in grado di verificare urgenza e
congruità della situazione. L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure
concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. La garanzia
si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione della Polizza. La D.A.S. non è responsabile dell’operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di
multe o ammende.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Altre Assicurazioni
L’Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi
rischi ai quali si riferisce la presente. La Società, entro 30 gg. dalla comunicazione può recedere dal contratto,
con preavviso di 15 giorni (Art. 1910 Codice Civile).
Art. 3 - Pagamento del premio
L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui si è firmata la polizza se il premio o la prima rata di premio
sono stati pagati; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze
successive contrattualmente stabilite.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30°
giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio,
ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati alla Società o alla Agenzia incaricata della gestione
del contratto ferma l’esclusiva titolarità dei diritti e degli obblighi scaturenti dal contratto in capo alla Società.
Art. 4 - Variazione di rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni dei dati di rischio dichiarati in Polizza, il Contraente deve
darne immediata comunicazione alla Società. Nel caso la variazione implichi un aggravamento di rischio che
comporti l’applicazione di diverse condizioni di garanzia e di premio, la Società ha diritto di chiedere relative
modificazioni delle condizioni in corso.
Se l’Assicurato non accetta le nuove condizioni, la Società ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni
dalla comunicazione ricevuta, con preavviso di 15 giorni. Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi
i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso si applica quanto disposto dall’ultimo comma
dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Art. 5 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato o
il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni, mettendo a
disposizione dell’Assicurato la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro e qualunque altro atto della Società non
potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.
La facoltà di recesso in caso di sinistro può, altresì, essere esercitata dall’Assicurato alle medesime condizioni
previste per il recesso della Società; in tal caso, però, la Società tratterà la quota di premio relativo al periodo
di rischio non corso.
Art. 6 - Proroga del contratto
In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza,
il contratto, se di durata non inferiore all’anno è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa
la frazione di anno, con il massimo di un anno e così successivamente.
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Art. 7 - Esclusioni
La Società non indennizza, salvo quando convenuto alle singole sezioni di Polizza, i danni verificatisi in
occasione di:
a) eruzioni vulcaniche, terremoto, maremoto, frane, smottamenti, inondazioni ed alluvioni;
b) trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche, nonché
da contaminazioni radioattive;
c) guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato,
occupazione militare, invasioni.
d) fenomeno elettrico, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici;
e) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita di miscela congelante.
Non sono inoltre compresi:
f) i danni indiretti quali mancanza di locazione, godimento reddito commerciale o industriale, sospensione del
lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni
Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o
alla Direzione della Società.
Art. 9 - Denuncia del sinistro
In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta alla Direzione della Società o alla Agenzia cui è assegnato il contratto, entro 10 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o il Contraente ne ha
avuto conoscenza.
Art. 10 - Obblighi in caso di sinistro
- INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
- FURTO E RAPINA
- INSEGNE E CRISTALLI
Se il sinistro interessa la Sezione I - Incendio e rischi accessori, la Sezione II Interruzione dell’Attività,
la Sezione III Furto e Rapina, la Sezione IV - Insegne e Cristalli: l’Assicurato entro i dieci giorni successivi alla
denunzia, deve inviare una distinta particolareggiata delle cose danneggiate o asportate, con l’indicazione del
rispettivo valore, nonché, pena l’inoperatività della garanzia, copia autentica della denuncia presentata
all’Autorità di Polizia o ai Carabinieri. L’Assicurato è obbligato a conservare, fino alla liquidazione del danno,
le tracce del sinistro, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale. Egli deve
dare la dimostrazione della effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti atti a
fornire la dimostrazione suddetta.
- APPARECCHI ELETTRONICI
Se il sinistro interessa la Sezione V - Apparecchi Elettronici, nel caso di danno parziale l’Assicurato è tenuto a
chiedere l’intervento tecnico della Ditta con la quale ha stipulato il contratto di manutenzione. I tecnici incaricati provvederanno a compilare l’apposito verbale di accertamento del danno, sottoscritto dal responsabile del
Centro di Assistenza e dall’Assicurato stesso.
Una copia di tale verbale dovrà essere inviata dall’Assicurato alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la
Polizza, mediante lettera raccomandata entro dieci giorni dalla data di riconsegna della copia firmata dal
Responsabile del Centro di Assistenza e tale verbale avrà valore di regolare denuncia. In caso di danno totale,
l’Assicurato dovrà inviare denuncia all’Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Direzione della Società indicando
le cause, le modalità e le conseguenze del sinistro stesso.
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BENECOMMERCIO
- RESPONSABILITÀ CIVILE
Se il sinistro interessa la Sezione VI - Responsabilità Civile, l’Assicurato deve far seguire, nel più breve tempo
possibile, notizie, documenti e atti giudiziari relativi al danno, nonché adoperarsi alla raccolta degli elementi
atti alla difesa nonché, se la Società lo richiede, al componimento amichevole astenendosi in ogni caso da
qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità.
Art. 11 - Controversie - Arbitrato irrituale
Mancando l’accordo sulla liquidazione dei danni, esclusi quelli di Responsabilità Civile, la controversia è deferita
a due periti, nominati dalle Parti uno per ciascuna; tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo;
le decisioni sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per
le Parti anche se uno dei periti rifiuta di firmare il relativo verbale, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di
violazione dei patti contrattuali ed impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente
l’indennizzabilità del danno.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una Parte non provvede o se manca l’accordo sulla
nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di
Torino o del luogo ove ha sede l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa
del proprio perito; la spesa del terzo fa carico per metà all’Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di
liquidare tale spesa deducendola dall’indennità dovuta.
Art. 12 - Estensione territoriale
Salvo quanto stabilito alle singole Sezioni di Polizza, l’Assicurazione viene prestata per il territorio della
Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 13 - Foro competenze
Per le controversie concernenti l’esecuzione del contratto, compresi i relativi procedimenti monitori, è competente esclusivamente il Foro di Torino.
Art. 14 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed
agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla
Società.
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 16 - Indicizzazione (valida solo se richiamata sulla scheda di copertura)
I premi, le somme assicurate ed i massimali, vengono adeguati in relazione alle variazioni del numero indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già “costo della vita”) pubblicato dall’Istituto
Centrale di Statistica (base 1895=100).
Nel corso di ogni anno solare viene adottato, sia come base per il riferimento iniziale (indice adottato in
contratto) che per i successivi aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente. Alla scadenza
di ogni rata annua, qualora si verifichi una variazione in più o in meno rispetto all’indice iniziale o a quello
relativo all’ultimo adeguamento, i premi, le somme assicurate ed i massimali, vengono aumentati o diminuiti
in misura proporzionale alle variazioni dell’indice.
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BENECOMMERCIO
L’aumento o la diminuzione decorrono dalla scadenza della rata annua e al Contraente viene rilasciata apposita
quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Qualora, a seguito della variazione del numero indice, i premi, le somme assicurate ed i massimali, subiscano
un aumento superiore al 100% rispetto a quelli previsti al momento della stipulazione del contratto, è in
facoltà del Contraente e della Società rinunciare a ulteriori adeguamenti; i premi, le somme assicurate ed i
massimali, rimangono comunque quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.
Il Contraente e la Società per potersi avvalere di tale facoltà, devono darne comunicazione scritta entro il
termine di 180 giorni dalla data di scadenza della rata che ha comportato l’ultimo adeguamento. In caso di
ritardo o di interruzione della pubblicazione degli indici, la Società propone l’adeguamento, tenendo conto
delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento. Mancando l’accordo
si procede come per il caso previsto negli ultimi due capoversi precedenti.
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Augusta Assicurazioni S.p.A. • Sede Sociale: 10125 Torino • Via O. Morgari, 19 • Tel. 011.00.70.700 • Fax 011.65.59.77
Cap. Soc. € 26 milioni i.v. • Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione Registro Impr. di TO 04081700017 • Numero R.E.A. 611840
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni. Decreto Ministro Industria, Commercio e Artigianato del 6/4/1983
(Gazzetta Ufficiale del 8/10/1985 n°237). Società diretta e coordinata da Toro Assicurazioni S.p.A., sede legale: Via Mazzini, 53 Torino.
Mod. 1070/1
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