COMUNE DI CASTELFIDARDO
P.zza della Repubblica n. 8 – 60022 Castelfidardo (AN)
tel. 071.78291 - fax 071.7820119
c.f/p.IVA 00123220428
Capitolato di Polizza di Assicurazioni della
Responsabilità Civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e Garanzie
Accessorie amministrata a “Libro Matricola”
TECHNOrisk s.r.l.
60125 Ancona – Via De Gasperi, n° 72
Tel 071 2814179 - Fax 071 2818834
e mail: [email protected]
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INDICE
DEFINIZIONI
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2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
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3
SEZ. 1 RESPONSABILITA’ CIVILE
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5
GARANZIE AGGIUNTIVE SEZ. 1
Pagina
8
SEZ. 2 INCENDIO
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10
SEZ. 3 FURTO
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10
NORME COMUNI ALLE SEZ. 2 E 3
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11
CONDIZIONI PARTICOLARI SEZ. 2 e 3
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11
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
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13
ALLEGATO
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15
Definizioni
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
FRANCHIGIA
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA
Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta alla Società.
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
SOCIETA’
L'impresa assicuratrice.
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SEZIONE 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale
1.1 – Prova del contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi
altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso,
della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
1.2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di
premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24.00
del sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del
pagamento.
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 90° giorno dalla scadenza, la garanzia
resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00
del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.
1.3 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o
fax e/o telex indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
1.4 – Variazione del rischio
Qualora, nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve
darne immediatamente comunicazione alla Società.
1.5 - Buona fede
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le
inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il
corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o
inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo
restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino
un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con
decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso
di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).
1.6 – Determinazione del premio e comunicazioni del Contraente
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario, al
Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.
Il Contraente e' tenuto a dare immediata comunicazione all'Impresa di ogni variazione dei dati di cui
sopra intervenuta in corso di contratto.
1.7 – Denuncia dei sinistri – obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il Contraente è tenuto a denunciare il
sinistro alla Compagnia entro 5 (cinque) giorni dal suo verificarsi.
In caso di mancata presentazione della denuncia la Compagnia avrà diritto di rivalersi ai sensi dell’art.
1915 del Codice Civile di quanto pagato (art. 144, 2°comma del D. Lgs. 209/2005) esclusivamente nei
confronti dell’Assicurato che abbia omesso dolosamente l’avviso di sinistro.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti
giudiziari relativi al sinistro.
3
La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 209/2005 sul modulo
conforme al modello approvato dall’ISVAP “Modulo di constatazione amichevole d’incidente “
(cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici e del codice fiscale del conducente che si trovava
alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario
titolo intervenuti nello stesso compreso gli eventuali testimoni, e della individuazione delle Autorità
intervenute.
Unitamente al Modulo Blu, e solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto od in parte non
responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento dei danni.
In particolare la richiesta di risarcimento dei danni deve essere inviata:
a) alla Compagnia, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia
applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del D. Lgs. 209/2005;
b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura
d’indennizzo diretto.
Relativamente alle Sezioni 2 e 3 – i sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla
Compagnia entro 15 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio
competente del Contraente.
La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e
modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.
Il Contraente deve altresì presentare, per le garanzie di cui alla sez. 2 Incendio e 3 Furto, in caso di danno
totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro
Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale
le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite; in ogni caso, copia autentica della denuncia presentata
all'Autorità di polizia.
A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Compagnia dichiara di accettare quale prova dei beni
danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di
esibire.
L’assicurato deve tenere a disposizione della Compagnia Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7
giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.
Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Compagnia Assicuratrice non abbia periziato il danno,
l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta
opportuna.
Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di
non interrompere un pubblico servizio.
1.8 – Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla TECHNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al Registro
unico degli Intermediari, ai sensi dell’art. 109, D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Le parti contraenti riconoscono alla TECNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al citato D.Lgs. 209/2005
relativamente alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse
proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
a) di riconoscere che tutte le comunicazioni notificate al Broker saranno considerate come notificate
alla Compagnia;
b) di riconoscere validità ed inopponibilità a tutte le comunicazioni fatte dal Broker;
c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente
assicurazione venga effettuato dall'Assicurato al Broker che provvederà alla loro rendicontazione
secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori
e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
d) che la gestione dei sinistri curata dalla Compagnia, sarà seguita dal Broker per conto del Contraente.
1.9 - Oneri fiscali
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Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
1.10 - Foro competente
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
1.11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
1.12 – Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell’allegato e avrà termine alla scadenza senza bisogno
di disdetta. Al termine di ogni annualità la Compagnia ha la facoltà di aggiornare il premio di polizza in
una misura percentuale non superiore all’indice Istat, comunicandolo al Contraente almeno 60 giorni
prima della scadenza..
E’ facoltà del Contraente, con preavviso di 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una
proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle
procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del
relativo rateo di premio, si impegnai sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime
condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.
1.13- Rescindibilità annuale
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1.12, sebbene il presente contratto sia stipulato per una durata
pluriennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo al termine di ogni anno, con preavviso di sessanta giorni
da inviarsi con lettera raccomandata.
1.14 – Risoluzione del contratto per furto totale del veicolo
In caso di furto totale del veicolo il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24,00 del
giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti.
I danni causati dalla circolazione del veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di
garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’art. 283 della legge.
Il Contraente ha diritto al rimborso della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso
quello corrisposto per la garanzia furto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della
denuncia
alla
Autorità.
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.
SEZIONE 1 – RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
L'Impresa assicura, in conformità alle norme di Legge i rischi della Responsabilità' Civile per i quali e'
obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti le somme che per
capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi
dalla circolazione dei veicoli descritti nel contratto.
L'assicurazione copre anche:
1)
la responsabilità' civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
2)
la responsabilità' per il traino di carrelli appendice a non più' di due ruote destinati al trasporto di
bagagli, attrezzi e simili;
3)
la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché'
conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
4)
la responsabilità per i danni corporali cagionati a terzi trasportati nell'interno dei veicoli;
5)
PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
6)
PER GLI AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA: la responsabilità dell'istruttore. Sono
inoltre considerati terzi l'esaminatore l'allievo conducente anche quando e' alla guida, tranne che
durante l'esame, e l'istruttore solo durante l'esame;
7)
PER AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE E
MOTOCARROZZETTE
DATE A
NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS: la responsabilità
del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla
circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di uso personale che per loro naturale
destinazione siano portati con se' dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché
bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti
esclusi i danni da furto, incendio e
smarrimento;
8)
PER VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE: la responsabilità del Contraente e del
committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di
carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose
trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle
operazioni non sono considerati terzi;
9)
PER I RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, PER LE MACCHINE OPERATRICI TRAINATE
E PER I CARRELLI TRAINATI, tutti
identificati con targa propria o numero di telaio,
l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato
dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il mezzo e' staccato dalla
motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
La Compagnia s’impegna a consegnare la polizza ed i relativi contrassegni al Contraente entro e
non oltre le ore 13.00 del giorno antecedente la decorrenza del contratto, per la prima annualità, ed
entro le ore 13.00 del giorno antecedente la decorrenza delle successive annualità, anche se non è
ancora stato corrisposto il relativo premio.
Art. 2 – Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non e' operante:
se il conducente non e' abilitato a norma delle disposizioni di legge;
se nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco
non vi e' una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge;
nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle
disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio sia effettuato senza la
prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
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nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non e' effettuato in conformità alle
disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
in caso di dolo del conducente;
ai sensi degli artt. nn. 1892-1893 del Codice Civile in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti;
ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che
abbiano aggravato il rischio.
Art. 3 – Formula tariffaria Bonus/Malus
La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni
di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti
al successivo art. 7 – periodi di osservazione della sinistrosità, e che si articola in diciotto classi di
appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la
tabella di merito che segue:
Classi di merito
Coefficienti di determinazione del premio
1
0,50
2
0,53
3
0,56
4
0,59
5
0,62
6
0,66
7
0,70
8
0,74
9
0,78
10
0,82
11
0,88
12
0,94
13
1,00
14
1,15
15
1,30
16
1,50
17
1,75
18
2,00
All'atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato,
per ogni veicolo, alla classe di merito riportata nelle rispettive schede e corrispondente alla tabella di cui
sopra.
Il contratto è assegnato alla 14° classe se relativo a:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.
Il contratto è assegnato alla 13° classe se relativo a veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria
”Franchigia fissa ed assoluta”. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti
lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio
complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il
contratto è assegnato alla classe di merito 18.
Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto
ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà
ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla
classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata a seconda che la
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Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche
parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo
stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con
danni a persona, la Compagnia abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile
importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di
riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è
considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
Forma "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di
pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall’attestazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 23
Dicembre 1976, n.° 857, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 Febbraio 1977, n.° 39, rilasciata
dal precedente assicuratore.
In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella
sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si
riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus-malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che
il Contraente dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo
di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In mancanza di tale dichiarazione, il
nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14
a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del
contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.
Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus-malus" per
durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al
pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato
assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre
mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contralto di durata temporanea è stato
stipulato con la clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contratto è assegnato alla classe di merito 14.
La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato
per durata non inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di
nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto
richiesta dell'attestazione alla Compagnia o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve
dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile gli elementi che avrebbero
dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza
annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di
pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo
comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data
successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima
data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Compagnia
entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata
sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato
alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente
assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle
annualità immediatamente precedente alla stipulazione del nuovo contralto. La dichiarazione si considera,
a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e
decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun
rinnovo, ai contratti nella forma "bonus-malus" in corso con la Compagnia che vengono rinnovati alla
scadenza annuale nella stessa forma. La Compagnia, qualora un sinistro già posto a riserva sia
successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora
in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di
merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con
conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di
percepire.
8
Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Compagnia invierà all'Assicurato una nuova attestazione
dello stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per
il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo
rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione
assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del
premio. E’ data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di
premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente riportata tabella, offrendo
alla Compagnia, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per
parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso.
In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE
Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati”
Numero sinistri nell’anno
0
1
2
3
4 e oltre
1
1
3
6
9
12
2
1
4
7
10
13
3
2
5
8
11
14
4
3
6
9
12
15
5
4
7
10
13
16
6
5
8
11
14
17
7
6
9
12
15
18
8
7
10
13
16
18
9
8
11
14
17
18
10
9
12
15
18
18
11
10
13
16
18
18
12
11
14
17
18
18
13
12
15
18
18
18
14
13
16
18
18
18
15
14
17
18
18
18
16
15
18
18
18
18
17
16
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
E’ data facoltà al Contraente di evitare maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio
conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta tabella, offrendo alla Compagnia il
rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso per
tutti o parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. Tale facoltà è consentita anche in caso di
disdetta del contratto. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di
osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del
locatario nel caso di leasing.
Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua
consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso
proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito
maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto
del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di
merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga
entro un anno dalla data del furto.
Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua
consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso
Classi di merito
9
proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito
maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto
del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di
merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga
entro un anno dalla data del furto. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia
già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio
in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito
14. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto
dopo la data di risoluzione del contratto.
Art. 4 – Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto l'Impresa rilascia al Contraente un'attestazione
contenente:
la denominazione dell'Impresa;
il nome o ragione sociale del Contraente;
il numero di contratto di assicurazione;
la forma di tariffa in base alla quale è stipulato il contratto;
la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva
nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni
scadenza annuale la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della
stipulazione in relazione al verificarsi o meno nel corso del periodo di osservazione regolamentato
dall'art. 7;
per i contratti relativi a veicoli a motore adibiti al trasporto di cose stipulati nella forma con
maggiorazione del premio per sinistrosita'(pejus), viene indicato il numero dei sinistri pagati o
posti a riserva nel periodo di assicurazione considerato;
i dati della targa di riconoscimento o i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo;
la firma dell'assicuratore.
L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di veicoli assicurati
con polizze amministrate a libro matricola l'Impresa non rilascia attestazione per veicoli rimasti in
garanzia per una durata inferiore ad un anno.
Per tali veicoli l'attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della
polizza.
Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione
viene rilasciata dalla delegataria.
L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:
sospensione di garanzia nel corso del contratto;
contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di
premio;
contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
furto del veicolo assicurato senza ritrovamento.
Art. 5 – Massimali
La garanzia è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali:
Euro 6.000.000,00 per ciclomotori / motocicli / motocarri;
Euro 6.000.000,00 per autovetture;
Euro 6.000.000,00 per autocarri, macchine operatrici, uso speciale;
Euro 10.000.000,00 per tutti gli altri veicoli.
Art. 6 – Sostituzione certificato e contrassegno
10
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, l'Impresa
vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire.
Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano
venuti a mancare per causa giustificata, l'Impresa rilascia un duplicato su semplice richiesta ed a spese
dell'assicurato.
Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'assicurato deve
dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti autorità.
Art. 7 – Periodi di osservazione della sinistrosità
Sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina tre mesi prima della scadenza
del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità di intero premio;
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 8 – Rivalsa dell’Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di
eccezioni previste dall’art.2 della garanzia responsabilità civile terzi
L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente proprietario per i veicoli dati in uso ai
dipendenti o collaboratori anche occasionali:
a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o,
comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
c) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/4/92 n. 285, relativo
Regolamento e successive modifiche.
L’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente proprietario fosse a conoscenza prima del sinistro
delle cause che hanno determinato il diritto alla rivalsa.
Art. 9 – Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città' del Vaticano, della Repubblica
di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché' per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della
repubblica Ceca, della repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della
svizzera, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Lettonia e del Liechtenstein.
L'assicurazione vale altresì' per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle
internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate; l'Impresa rilascia il certificato
internazionale di assicurazione (carta verde).
La garanzia e' operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali
concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde e' valida per lo Stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la
rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 II comma del Codice Civile, l'Impresa risponde
anche del danno che si verifichi entro le ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del
premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale e' rilasciata la carta verde cessi di avere validità' o sia sospesa
nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il
Contraente e' obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; l'Impresa eserciterà' il diritto di rivalsa
per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Art. 10 – Modalità per la denuncia dei sinistri
In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona
diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal suo verificarsi.
In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell’art. 1915
c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell’Assicurato che
abbia omesso dolosamente l’avviso di sinistro.
11
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti
giudiziari relativi al sinistro.
La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell’art. 143 del Codice sul modulo conforme al
modello approvato dall’ISVAP “Modulo di constatazione amichevole di incidente”(cosiddetto “Modulo
Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita,
Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del
sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso
(Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati,
eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo
nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere
trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l’apposito modulo allegato al contratto o
fornito insieme alla quietanza di pagamento.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia
applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del C.d.A.
b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di
indennizzo diretto.
Art. 11 – Procedura di risarcimento diretto (art. 149 del D. Lgs. 209/2005)
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una
collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile
obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del D.Lgs.
209/2005) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del D.Lgs. 209/2005)
che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della
Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo
immatricolato nei suddetti stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la
procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del D.Lgs. 209/2005
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del D.Lgs. 209/2005, provvederà a risarcire,
per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società
provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare
l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto
nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 149 e 150 del D.Lgs.
209/2005). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata
dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo
coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di
Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del
D.Lgs. 209/2005e.
Art. 12 – Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del D.Lgs. 209/2005)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11,la richiesta
del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di
assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.
Art. 13 – Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del D.Lgs. 209/2005)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato
deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario
del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente
dalla Società, secondo quanto previsto dall’art 141 del D.Lgs. 209/2005
12
Art. 14 – Gestione delle vertenze
L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e
giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando,
ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale,
sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Garanzie Aggiuntive sez. 1 Responsabilità Civile
1) Ricorso terzi da incendio
Oggetto della garanzia
L'Impresa assicura la Responsabilità Civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi
dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di
alimentazione del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della Legge
24/12/1969 n.990, come modificata dal D. Lgs. 209/2005, fino a concorrenza per capitali, interessi
e spese di Euro 250.000,00 per ogni sinistro.
Definizione di terzi
Non sono considerate terze le persone indicate alle lettere a), b), e d) dell'art.4 della Legge
24/12/1969 n.990, come modificata dal D. Lgs. 209/2005, e i dipendenti del Contraente,
dell'Assicurato e del conducente addetti al servizio del veicolo.
Esclusioni
La garanzia non comprende i danni:
- alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Obblighi successivi alla denuncia di sinistro
L'Assicurato deve informare l'Impresa dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti
fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.
Fermo il disposto dell'art.1917, 3° comma c.c., l'Impresa ha la facoltà di assumere la gestione delle
vertenze e di provvedere per la difesa giudiziale dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità
senza il consenso dell'Impresa.
2) Responsabilità civile trasportati
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile dei trasportati per danni dagli stessi involontariamente
cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione dell'autovettura indicata in polizza. La
garanzia è prestata con la Compagnia per la Responsabilità Civile ai sensi della Legge 24/12/69 n.990,
secondo le condizioni di assicurazione che regolano la stessa e nei limiti dei massimali previsti in polizza
per la garanzia Responsabilità Civile stessa.
3) Danni da imbrattamento
Nel caso di trasporto con l'automezzo assicurato di persone vittime di incidenti stradali la Compagnia
indennizza i danni che ne derivano alla tappezzeria fino alla concorrenza di Euro 500,00) per sinistro.
13
4) Rinuncia alla rivalsa
A deroga di quanto stabilito dall'art. 1916 del Codice Civile, la Compagnia in caso di sinistro rinuncia ad
esercitare il diritto di rivalsa.
5) Rottura cristalli
La Compagnia rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di
rottura dei medesimi comunque verificatasi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro indipendentemente dal
numero di cristalli rotti con il limite di Euro 10.000,00 per anno.
La garanzia non comprende:
rigature e segnature;
i danni causati ad altre parti dell'autovettura assicurata dalla rottura dei cristalli.
Sezione 2: Incendio
Oggetto della garanzia
Nel caso fosse indicato il valore, l'Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo da incendio (combustione
con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.
In caso di DANNO PARZIALE l'Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado
di uso e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore
commerciale del veicolo al momento del sinistro.
In caso di DANNO TOTALE l'Impresa rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale
del veicolo al momento del sinistro detratto il valore di recupero.
Documenti complementari alla denuncia di sinistro
L'Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire all'Impresa la scheda di demolizione e l'estratto
cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
Sezione 3: Furto
Oggetto della garanzia
Nel caso fosse indicato il valore, l'Impresa risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza
di furto o rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
In caso di DANNO PARZIALE l'Impresa risponde della perdita o dei danni subiti dal veicolo tenendo
conto del degrado di uso e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore
commerciale del veicolo al momento del sinistro.
In caso di DANNO TOTALE l'Impresa rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale
del veicolo al momento del sinistro.
Franchigie e scoperti
Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla presente sezione, a termini di polizza, non sarà applicato alcuno
scoperto sull'indennizzo del danno .
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Esclusioni
Ferme le esclusioni previste nelle condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende:
l'appropriazione indebita (art. 646 C.P.);
il furto e la rapina commessi dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento
dell'attività lavorativa.
Documenti complementari alla denuncia del sinistro
L'assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia e farne pervenire copia autentica all'Impresa.
L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire all'Impresa la scheda di
perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro
Automobilistico).
Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo per furto totale è effettuato non prima di 30 giorni dalla data di
presentazione della denuncia all'autorità di Polizia (C.C./P.S./VV.UU).
NORME COMUNI ALLE SEZIONI 2 E 3
Assicurazione a valore commerciale
In caso di danno parziale, la Società determina l'indennizzo in base al Prontuario dei tempi di riparazione
ed ai prezzi di listino dei pezzi di ricambio delle Case Costruttrici, tenendo conto del degrado d'uso e con
l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore
commerciale del veicolo e degli accessori assicurati al momento del sinistro.
In caso di danno totale la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore
commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della
medesima percentuale di degrado del veicolo: limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga
entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno viene determinato nei limiti
del capitale assicurato, senza tenere conto del degrado d'uso.
Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore
commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base
alla media delle pubblicazioni Eurotax Gialla e Blu.
Estensione territoriale
L’assicurazione è prestata nei Paesi dove opera la garanzia di Responsabilità Civile per i veicoli
assicurati.
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Condizioni Particolari sez. 2 e 3 Incendio e Furto
1) Eventi sociopolitici ed atmosferici
La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti
popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o vandalismo ad eccezione di quelli dovuti a
furto o tentativo di furto a rapina o ad incendio. La Compagnia risponde altresì dei danni a seguito di
trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti.
Sull’ammontare del danno risarcibile è applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.
2) Garanzia spese di immatricolazione
In caso di incendio o furto che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o
l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà all'assicurato fino ad un massimo di
Euro 250,00 un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del
veicolo stesso o a quelle sostenute per il passaggio di proprietà. La Compagnia rimborserà altresì le spese
sostenute in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa per la nuova immatricolazione.
3) Danni a seguito di furto
L'Impresa risponde dei danni subiti dalla carrozzeria dell'autovettura assicurata durante la circolazione
abusiva successiva al furto.
I danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto sono esclusi salvo che siano conseguenti a
collisione durante la circolazione.
4) Danni da scasso
La Compagnia risponde dei danni da scasso subiti dall'autovettura assicurata per l'esecuzione o il
tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti
interne dell'autovettura.
5) Soccorso stradale
La Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro, le spese sostenute
dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito di sinistro rientrante nelle
garanzie incendio e furto.
6) Spese di recupero e parcheggio
In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro
250,00 per evento le spese documentate sostenute dall'assicurato per il recupero, parcheggio o
rimessaggio del veicolo - disposti dalle Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta
comunicazione del ritrovamento dello stesso.
7) Chiusura indagine preliminare
In caso di danno rientrante nelle garanzie 2 e 3 l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato
di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non
appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al
presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla
data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo
giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.
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NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Libro Matricola
L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e
successivamente , intestati al P.R.A. allo stesso Contraente nonché di eventuali veicoli non intestati al
P.R.A.a nome del Contraente, in uso alla stessa per l’esercizio delle sue attività istituzionali.
Sono ammesse sostituzioni di veicoli e pertanto, in questo caso, il premio annuo per l’assicurazione di
responsabilità civile verso terzi, viene determinato in base alla tariffa applicata sul veicolo sostituito, e
nel caso si tratti di autovettura, mantenendo la stessa classe di merito.
Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell’annualità, il premio sarà determinato in base
alla tariffa di cui all’offerta di gara. Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita
o distruzione o demolizione o esportazione definitiva o messe in disuso e dovranno essere accompagnate
dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le esclusioni la garanzia cessa alle h. 24,00 del
giorno in cui sono state notificate dal Broker all’Assicuratore; per le inclusioni la garanzia ha effetto dal
momento della comunicazione del Broker all’Assicuratore; il premio di ciascun veicolo viene calcolato in
ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio sarà effettuata, per ogni anno, entro 60 giorni dal termine dell’annualità
assicurativa. In caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare, assieme alla
differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce, la differenza di
premio per l’annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il
quale è stata effettuata la regolazione stessa. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia
quella dovuta dal Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro il 60° giorno dalla
comunicazione della Compagnia.
La polizza verrà emessa indicando tutti i veicoli per cui la Compagnia emetterà un certificato e un
contrassegno.
L’importo del premio verrà calcolato in base alle caratteristiche dei veicoli da assicurare, la classe di
merito ed il valore per le garanzie 2 e 3.
Le successive inclusioni verranno regolate annualmente attraverso apposita appendice emessa a cura della
Società.
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Elenco dei veicoli da assicurare
Per le autovetture l’offerta andrà fatta secondo le classi di merito indicate. Al momento dell’effetto della
polizza i premi varieranno considerando l’effettiva classe di merito desunta dagli attestati di rischio.
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Veicolo
Iveco 65 Cacciamani
Piaggio M23
Piaggio M23
Fiat Iveco A90
Bob Cat
Seat Alhambra
Iveco 120 E 18 N
Fiat Panda 1100 IE cat hobby
Iveco Cacciamani C 5057
Moto Guzzi
Moto Guzzi
Fiat Ducato
Fiat Panda 2^ serie
Fiat Panda 2^ serie
Nissan Ser. 2.3 EGR 5p. SLX
Fiat Ducato Fiat Punto 3^ serie
Iveco Cacciamali T
Fiat Iveco
Fiat Ducato
Piaggio 585LP TRME
Mitsubishi L2000 Club Cab
Cresci mod. C 10
Fiat 600 9001 cat Young
Fiat Iveco 190
Fiat Panda 750 Fire Van
Same Explorer
Ape Piaggio 600MP
Ape Car P3 Piaggio
Piaggio Porter S85LP TRMC
Fiat Fiorino N1
Fiat Ducato
Fiat Punto
Hymac escavatore ind.le
Seat Leon 1.9 TDI cat Sport
Fiat Iveco
Fiat 90 – 14
Seat Terra
Piaggio Porter
Piaggio Porter
Iveco 100
Fiat Punto 3^ serie
Rimorchio
Piaggio Porter BIG D
Piaggio S 85 LP TRMC
Piaggio Porter Big Deck
Fiat Panda 2^ serie
Iveco Fiat 35 10
Fiat Scudo
Rimorchio Cresci
Fiat panda
Mitsubishi L200
Skoda Fabia 2 serie
Clas/Mer
11
11
14
9
12
8
11
11
6
5
1
1
9
13
8
11
12
8
6
12
8
12
8
11
12
8
4
1
8
8
8
1
8
8
12
1
8
12
18
14
14
Uso
autobus
motociclo
motociclo
autobus
mac op. sem
privato
Conto.p.
privato
autobus
motociclo
motociclo
privato
privato
privato
privato
privato
privato
scuolabus
autoscala
privato
Conto. p.
Conto. p.
rimorchio
privato
Conto. p.
privato
mac op sem
Conto. p.
Conto. p.
Conto p.
Conto p.
Conto. p.
privato
mac.op. sem
privato
Autobus
Autobus
Conto. p.
Conto. p.
Conto. p.
scuolabus
privato
caravan
Targa
CN824KX
BX54722
BX54721
DM268FD
AAW606
CE439AC
CD085ZZ
BX914AN
BZ302FL
AN 117653
AN 117652
BL807EG
BG574RF
BT201GW
BP425TD
DB127MF
AG016EB
BL861ED
BM389SS
BC075LS
BH723LH
BG940RF
AB18798
BG955RE
AN 499577
AN 588333
AN AE375
AN 82348
AN 114234
AN 599788
AA905DJ
AD411SM
CZ 806 XC
AN AE038
BX137AG
CR581EV
DL941CD
AN582523
AZ478JJ
AZ478JN
AP774AP
AP223AS
AN 11310
AZ042JL
Conto. p. AA180DC
Conto. p.
AZ041JL
promiscuo AN 501365
Conto. p.
AD638SL
Privato
CZ246WZ
privato
AD 91851
privato
DL 642 CB
CF509RH
YA023AA
HP/Q.
p. 46
cc 244
cc 244
p. 53
q. 25
cv 19
q. 120
cv 13
p. 49
cc 744
cc 744
cv 25
cv 12
cv 13
cv 22
cv 20
cv 14
p. 36
q. 35
cv 25
q. 22
q. 50
q. 10
cv 12
q. 240
cv 10
q. 58
cc 187
cc 218
q. 16
q. 17
q. 28
cv 12
q. 50
cv 19
p. 33
p. 50
q. 13
q. 16
q. 16
p. 59
cv 14
q. 7,5
q. 16
q. 16
q. 16
cv 12
q. 35
Cv 20
q. 6
Kw 44
Ql 29
Cv 19
Alim.
diesel
benzina
diesel
benzina
benzina
diesel
diesel
benzina
diesel
benzina
benzina
benzina
diesel
benzina
benzina
benzina
benzina
Diesel
Diesel
B/M
fissa
B/M
B/M
fissa
fissa
B/M
fissa
B/M
fissa
B/M
B/M
B/M
B/M
B/M
B/M
B/M
B/M
fissa
fissa
B/M
fissa
fissa
fissa
B/M
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B/M
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fissa
fissa
fissa
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B/M
B/M
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fissa
fissa
B/M
fissa
fissa
fissa
fissa
B/M
fissa
B/M
fissa
B/M
Fissa
B/M
18
ALLEGATO
(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)
La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di
seguito:
1) CONTRAENTE:
Comune di Castelfidardo
2) DURATA CONTRATTUALE: Anni tre
3) EFFETTO:
31/12/2009
4) SCADENZA:
31/12/2012
5) SEZIONI ASSICURATE:
1) Responsabilità civile verso Terzi (RCT)
2) Incendio
3) Furto
PREMIO ALLA FIRMA
Netto
€
S.S.N.
€
Imposta
€
Lordo
€
PREMIO ANNUO
Netto
€
S.S.N.
€
6)
Imposta
€
Lordo
€
Consenso al trattamento dei dati personali: Le parti, ai sensi del Decreto legislativo
30.06.2003 n° 196. autorizzano al trattamento dei dati personali,
disgiuntamente, il Contraente, la Società e il Broker.
7) ACCETTAZIONE:
La Società ..................................... autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
provvedimento ISVAP n° ............. del ................. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°..... del
........., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e
quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le
modalità e le prescrizioni in essi contenuti.
Data .......................................
La Società
Il Contraente
____________________________
__________________________
19
COMUNE DI
CASTELFIDARDO
P.zza della Repubblica n. 8 – 60022 Castelfidardo (AN)
tel. 071.78291 - fax 071.7820119
c.f/p.IVA 00123220428
Capitolato di Polizza di Assicurazione
Responsabilità Civile Terzi (RCT)
Prestatori di Lavoro (RCO)
TECHNOrisk s.r.l.
60125 Ancona – Via De Gasperi, n° 72
Tel 071 2814179 - Fax 071 2818834
e mail: [email protected]
INDICE
DEFINIZIONI
pagina
2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Pagina
3
NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO
Pagina
5
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCT/O
Pagina
7
CONDIZIONI PARTICOLARI
Pagina
10
ALLEGATO
Pagina
15
Definizioni
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
ASSICURAZIO
Il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
FRANCHIGIA
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA
Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta alla Società.
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
SOCIETA’
L'impresa assicuratrice.
SUBAPPALTA
TORE
La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione
di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli
Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di
assistenza.
Pagina 2 di 16
1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale
1.1 – Prova del contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi
altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso,
della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazione inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice
Civile.
1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di
premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24.00
del sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del
pagamento.
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 90° giorno dalla scadenza, la garanzia
resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00
del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.
1.4 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o
fax e/o telex indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
1.5 – Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del
Codice Civile.
1.6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi
alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di
recesso.
La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al
netto delle imposte governative.
1.7 – Buona fede
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le
inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il
corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o
inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo
restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino
un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con
decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano
venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in
corso).
Pagina 3 di 16
1.8 – Recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società
ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni da darsi mediante
lettera raccomandata. Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa dovrà rimborsare al Contraente
il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di
copertura, nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata dalla Società e all’interno del periodo di 120
giorni previsto per l’efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la stessa Società si
impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo
uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 120 giorni ed il periodo intercorrente tra
l’avviso di recesso e la scadenza della rata.
1.9 – Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell’allegato e avrà termine irrevocabilmente alla
scadenza senza obbligo di disdetta.
E’ facoltà del Contraente, con preavviso di 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una
proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle
procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del
relativo rateo di premio, si impegnai sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime
condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.
.
1.10 – Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per
i medesimi rischi.
1.11 – Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato:
a) PER LA SEZIONE ASSICURATA AL PUNTO 2.2.1 ED AL PUNTO 2.2.2
in base all’applicazione dei tassi da applicarsi sulle retribuzioni preventivate espressamente indicate
nell’Allegato.
1.12 – Regolazione e conguaglio del premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in
via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun
periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo
stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo
stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del
contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione delle
retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul
lavoro e non.
Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall’Assicurato entro 60 giorni
dalla data di ricevimento dell’apposita appendice per l’incasso.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento
della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un
ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio
anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello
relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della
differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia
adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera
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raccomandata, la risoluzione del contratto; il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive
viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha
avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.
Per i contratti scaduti, se l’Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la
Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al
quale si riferisce la mancata regolazione.
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio
di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene
rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata
rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.
1.13 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese
sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto
del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda..
In caso di definizione transattiva del danno, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale
della vertenza fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta transazione.
La Società non riconosce spese sostenute dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa
designati e/o concordati con essa e non risponde di multe o ammende.
1.14 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
a) In caso di sinistro, agli effetti dell’assicurazione della Responsabilità Civile Terzi, l’Assicurato deve
darne avviso scritto alla Società o tramite il Broker entro 20 giorni da quando ne ha avuto conoscenza
l’ufficio competente del Contraente.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il
domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.
Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli elementi
di prova utili per la difesa se la Società lo richiede;
b) agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve
denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta prevista dalla legge infortuni.
Tale denuncia deve essere fatta entro 20 giorni da quando l’ufficio competente del Contraente ha
ricevuto l’avviso per l’inchiesta.
Inoltre, se per l’infortunio viene iniziato procedimento penale, il Contraente deve darne avviso alla
Società o tramite il Broker appena ne abbia notizia.
Del pari deve darne comunicazione alla Società o tramite il Broker di qualunque domanda od azione
proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto, nonché dell’Istituto assicuratore infortuni, per
conseguire o ripetere risarcimenti rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.65 n.
1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguarda la vertenza.
La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia
l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per
responsabilità civile;
c) analogamente al punto di cui sopra si procede per le responsabilità derivanti al D. Lgs. n. 626/94 e per
tutte le altre responsabilità assicurate con il presente contratto.
1.15 – Buona fede INAIL
L’assicurazione R.C.O. è comunque valida anche nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di mancata
assicurazione o di inesatte interpretazioni compiute in buona fede delle norme che regolano le leggi in
materia, al momento del sinistro risulti in posizione di irregolarità verso l’INAIL.
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1.16 – Coassicurazione e Delega
Qualora la presente assicurazione sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun
Assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota,
anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 del Codice Civile).
Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società
Delegataria, all’uopo designata dalle Società Assicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società
Assicuratrici, fatta eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato per il
tramite del broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.
1.17 – Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla TECHNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al Registro
unico degli Intermediari, ai sensi dell’art. 109, D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Le parti contraenti riconoscono alla TECNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al citato D.Lgs. 209/2005
relativamente alla
gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse
proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
a)
di riconoscere che tutte le comunicazioni notificate al Broker saranno considerate come notificate alla
Compagnia;
b) di riconoscere validità ed inopponibilità a tutte le comunicazioni fatte dal Broker;
c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente
assicurazione venga effettuato dall'Assicurato al Broker che provvederà alla loro rendicontazione
secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori
e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
d) che la gestione dei sinistri curata dalla Compagnia, sarà seguita dal Broker per conto del Contraente.
1.18 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio
Con periodicità semestrale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del
rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che
disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese
offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
1.19 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
1.20 – Foro competente
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
1.21 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
1.22 – Rescindibilità annuale
Qualora il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo
al termine di ogni anno, con preavviso di sessanta giorni da inviarsi con lettera raccomandata.
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SEZIONE 1
2. CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO
2.1 – Descrizione del rischio
L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile gravante, ai sensi di legge, sull'Assicurato nella sua
qualità di esercente l’Ente assicurato, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la proprietà
e manutenzione delle strade di competenza, la proprietà/gestione di scuole materne ed asili, i servizi di
trasporto pubblico urbano ed extraurbano, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, il servizio di rimozione e
successiva custodia dei veicoli, la proprietà/gestione di parcheggi coperti ed all’aperto (custoditi e non), la
gestione di alberghi e case di riposo, la proprietà/gestione di complessi sportivi, di teatri, cinema, musei,
biblioteche, mausolei ed in genere quanto di pertinenza dell’Ente , nulla escluso né eccettuato.
Sono escluse dalla presente assicurazione le attività svolte da A.S.L., Consorzi Intercomunali, Aziende
Speciali, Società partecipate salvo pattuizione diversa.
La presente polizza vale per i sinistri accaduti durante la vigenza della copertura medesima, purché
denunciati nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto e fermi i termini di prescrizione previsti
dalla legge.
2.2 – Oggetto dell’assicurazione
2.2.1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:
a) ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione
b) alla qualità di proprietario, conduttore, comodatario, locatario o detentore di fabbricati e dei relativi
impianti fissi, nonché ai lavori di ordinaria manutenzione.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo o
doloso di persone del cui operato debba rispondere compresi i prestatori di lavoro impiegati
dall’assicurato in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n.° 276 del 10.09.2003 ed assimilati da detto
decreto a dalle successive disposizioni di attuazione ai lavoratori dipendenti, sono fatte salve le azioni di
recupero nei confronti dei dipendenti per le ipotesi di danni derivanti da comportamenti dolosi o
gravemente colposi degli interessati.
2.2.2 - Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interesse
e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, nonché del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38,
per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o incaricati con atto formale, addetti
alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dei lavoratori parasubordinati così come
definiti all’art.5 del D.Lgs. n. 38/2000..
b) ai sensi tutti del D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi)
non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e D.Lgs. 23/02/2000 n. 38, cagionati
ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come
definiti all’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata
un'invalidità permanente, calcolato sulla base delle tabelle di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124..
L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola
con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
Pagina 7 di 16
L’assicurazione comprende le malattie professionali come da condizione particolare 3.21.=
Tale estensione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12
giugno 1984, n. 222.
2.2.3 - Assicurazione di responsabilità civile personale dei dirigenti, quadri, dipendenti
L’assicurazione vale per la responsabilità civile personale di:
1. Dirigenti e Funzionari per danni involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro
mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T;
2. Amministratori, Dirigenti, Responsabile della Sicurezza e dei preposti che esercitano, dirigono e
sovrintendono nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze;
3. Direttore Generale e Segretario Generale nello svolgimento delle mansioni contrattuali e ciò entro i
massimali pattuiti per la R.C.T.;
4. Dipendenti del Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro
mansioni; agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti limitatamente ai
danni per morte e lesioni corporali da essi subiti in occasione di lavoro, e ciò entro i massimali previsti
per la R.C.O;
5. Di tutti coloro che a qualunque titolo collaborino alle attività, con esclusione di appaltatori e
subappaltatori del Contraente per opere o parti di opere, servizi o parte di servizi, nonché di aziende
autonome, aziende speciali, consorzi intercomunali, sono esclusi i danni derivanti a terzi a seguito di
comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave dai soggetti sopra elencati.
2.3 – Rischi esclusi
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da rigurgito di fogna;
b) dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da
navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
c) da impiego di altri veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona
non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
e) conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo compresi gli effetti
nocivi di esalazioni fumogene o gassose;
f) i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema
informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software,
hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. Rischio 2000);
g) i danni da furto;
h) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
i) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di
operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei
lavori;
l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali
agricole o di servizi, salvo quanto previsto alla norma 3.3.
L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o
provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita,
distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto,
- conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- conseguenti ai rischi di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari,
terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a
ordigni di guerra;
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-
-
-
i danni derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla
encefalopatia spongiforme (TSE);
direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto
terroristico di qualsiasi genere. Per atto di terrorismo s’intende l’uso di violenza minacciato o
applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un
gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un’organizzazione o
organizzazioni, un governo o governi con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o
intimorire l’opinione pubblica o parte di essa. Per contaminazione si intende l’inquinamento,
l’avvelenamento o l’uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche e/o
biologiche;
a dati o software, in particolare qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o
programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura
originaria e conseguenti danni da interruzione di esercizio;
causati da mal funzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o
programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio.
conseguenti a violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi,
salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali;
alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle
anzidette operazioni;
causati da fuochi d’artificio;
prodotti o cose dopo la loro messa in circolazione.
2.4 – Precisazione sulla qualifica di Terzi
Si prende atto fra le parti che:
- quando l’Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i
genitori, i figli dell’Assicurato stesso;
- quando l’Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di
lavoro da lui dipendenti e/o i collaboratori assicurati ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e
successive modifiche, nonché i collaboratori parasubordinati ex D.Lgs. 38/2000, quando opera la
garanzia RCO.
I predetti prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non
sono in servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà.
Sono altresì considerati terzi:
- le persone investite di una carica in seno all’Ente assicurato in relazione a danni che possano subire
alla persona ed alle cose, durante l’espletamento del mandato;
- i dipendenti non obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL;
- i consulenti non in rapporto di impiego che, per qualsiasi motivazione, siano chiamati a svolgere i loro
compiti ed attività nell’ambito e per conto dell’Assicurato;
- tutti gli utenti che usufruiscono dei servizi prestati dall’Assicurato, anche se in rapporto di dipendenza
con lo stesso, quando subiscano il danno in conseguenza del loro ricorso ai predetti servizi;
- il personale di ditte fornitrici ed il personale di ditte coappaltatrici;
- il personale del servizio civile in servizio presso l’Ente, nonché i volontari e le persone non aventi
rapporto di dipendenza con l’Assicurato ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro
(compresi gli Amministratori) che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti
anche nel caso di partecipazione alle attività dell’Assicurato stesso (manuali e non) a qualsiasi titolo
intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell’ambito delle suddette attività.
La qualifica di terzo si estende anche a coloro (studenti, volontari, stagisti, borsisti, allievi, ecc.) che
prestano servizio presso l’Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed
altro.
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3. CONDIZIONI PARTICOLARI
3.1 – Estensioni diverse
Si dà atto che l'assicurazione copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di
legge, in dipendenza dell'attività da esso svolta, in essa comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie e
complementari, nulla esclusa né eccettuata.
L'assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni:
a) dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e
bevande, restando però esclusa - qualora la gestione venga affidata a terzi - la responsabilità civile
imputabile al gestore, con l’intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai
dipendenti;
b) dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi e gite aziendali.
c) dall'esistenza di servizi di vigilanza anche armata.
d) dalla proprietà di cani da guardia e non; tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 50,00 per
ogni sinistro.
e) dall'esistenza di servizi medici e infermieristici aziendali, siti all'interno dell'Ente, compresa la
responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio, esclusa comunque
qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale;.
f) dalla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni, compresi i danni derivanti dall'allestimento e
smontaggio degli stands, ed alla organizzazione delle stesse;
g) dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque
installati nel territorio nazionale con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la
garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non
comprende danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni.
h) dalla circolazione ed uso, anche all’esterno dei complessi di velocipedi e ciclofurgoni senza motore,
esclusi comunque i danni subiti dalle persone che ne fanno uso;
i) corporali subiti dai corsisti o “stagiaires” compresi i danni dagli stessi causati a terzi e dipendenti;
l) dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi o bevande in genere.
m) da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e merci, nonché da prove,
collaudi e dimostrazioni di cose in genere trattate dall'assicurato.
n) dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di
autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e
sotterranee, centrali di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi
depositi nonché ad altre simili attività ed attrezzature usate per esclusive necessità dell'Ente.
o) derivanti all’Assicurato in relazione all’organizzazione, a scopo dimostrativo, di visite guidate
nell’ambito dell’Ente;
p) conseguenti allo svolgimento di corsi teorico-pratici che possono svolgersi sia all’interno che
all’esterno dell’Ente, comprese le lezioni ginniche;
q) in qualità di proprietario e/o conduttore degli uffici adibiti a punti di servizio e/o rappresentanza e/o
depositi dell'Ente.
r) provocati dalla rete fognaria limitatamente a quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture e/o
impianti.
3.2 – Danni a cose rimorchiate, sollevate, movimentate, caricate, scaricate
La garanzia è estesa alle cose rimorchiate, sollevate, movimentate nell’ambito dei lavori, caricate o
scaricate; la garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 ed un massimo risarcimento di Euro
25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
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3.3 – Danni da interruzione o sospensione di attività
La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività
industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a
termini di polizza. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 ed il
massimo di Euro 10.000,00. Il massimo risarcimento non potrà superare Euro 250.000,00 per sinistro ed
anno.
3.4 – Danni da inquinamento accidentale
L'assicurazione comprende, nei limiti sotto precisati, i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua,
dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocate da sostanze di qualunque natura emesse
o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 ed il
massimo di Euro 15.000,00. Il massimo risarcimento non potrà superare Euro 250.000,00 per sinistro ed
anno.
3.5 – Danni da incendio
La garanzia comprende, sino al massimale di Euro 250.000,00, i danni cagionati alle cose di terzi
derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 1.000,00.
La presente garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo
stesso rischio.
3.6 – Committenza auto
La Società presta l’assicurazione per la Responsabilità Civile a sensi di legge (art. 2049 C.C.) attribuibile
all’Assicurato nella sua qualità di committente delle persone che, per suo conto si trovino alla guida di
autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso
ne da questi presi o dati in locazione; qualora sia operante una copertura assicurativa per il veicolo che ha
cagionato il danno, la garanzia prestata con la presente polizza opera soltanto dopo l'esaurimento del
massimale della precedente copertura. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone
trasportate.
3.7 - Danni a cose in consegna e custodia
La garanzia è estesa alle cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ad esclusione di oggetti
preziosi; tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 ed un massimo risarcimento di Euro
50.000,00 per anno assicurativo. Sono esclusi i danni derivanti da furto e incendio.
3.8 - Danni a mezzi sotto carico e scarico
La garanzia comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell’ambito di
esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti
a mancato uso.
Tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per ogni sinistro.
3.9 - Danni ai veicoli in genere nell’ambito lavori
Sono compresi nell’assicurazione i danni ad autoveicoli di dipendenti e di terzi parcheggiati o sostanti
nell’ambito delle località dove si svolge l’attività dell’Assicurato e cui il medesimo sia responsabile.
Sono esclusi i danni da furto e/o incendio.
Tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato.
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3.10 – Danni da cedimento o franamento del terreno
La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovute a cedimento, franamento o
vibrazioni del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da sottomurature o altre tecniche
sostitutive.
Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni
sinistro ,con un minimo di Euro 1.500,00 ed un massimo di Euro 10.000,00, nel limite del massimale per
danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di Euro 250.000,00 per sinistro ed anno.
Per danni ad altre cose in genere si applica una franchigia assoluta di 500,00.
3.11 – Deroga alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa a surrogazione nei confronti dei dipendenti del
Contraente/Assicurato, delle persone delle quali il Contraente/Assicurato si avvale nello svolgimento
della propria attività per un danno risarcibile ai sensi di polizza ed imputabile a detti terzi, escluso il caso
di dolo e colpa grave.
3.12 – Lavori presso terzi
In occasione di attività svolte presso sedi di Terzi, la garanzia è estesa ai danni:
a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
b) alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono
essere rimosse.
3.13 – Mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica
L’assicurazione comprende i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla
segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità dei terzi, per l’esistenza, in
luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, a
condizione che la vigilanza e l’intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i
lavori formanti oggetto dell’assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura
degli anzidetti servizi.
3.14 – Scavi e reinterri
Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli
scavi fino a trenta giorni dell’avvenuta ultimazione dei lavori, restando compresi, entro tale periodo, gli
eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.
Detta garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 1.000,00 e fino alla concorrenza del
limite stabilito in polizza per i danni a cose, con il massimo di Euro 100.000,00 per anno assicurativo.
3.15 – Danni cagionati da opere o installazioni
La garanzia comprende i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori
o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante
l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per
le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con
risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del
compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei
lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso
ed aperta al pubblico.
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3.16 – Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sua qualità di
proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività descritta in polizza e degli
impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.
L’assicurazione comprende i rischi delle antenne televisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del
fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi,
strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno e di contenimento di altezza
superiore a 2 mt.), nonché cancelli anche automatici.
La garanzia non comprende i danni derivanti:
- da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua e rigurgiti di acque di fogna (non
provenienti dalla canalizzazione pubblica) purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o
condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per ciascun sinistro.
3.17 – Danni a condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. Questa estensione di garanzia
è prestata con una franchigia di Euro 500,00per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e
comunque con il massimo risarcimento di Euro 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
3.18 – Carico e scarico con mezzi meccanici
L’assicurazione, a parziale deroga di ogni esclusione di polizza, copre i danni cagionati da veicoli adibiti
alle operazioni di carico e scarico di cassonetti portarifiuti eseguite con mezzi o dispositivi meccanici di
cui il veicolo è dotato.
La presente garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per ogni sinistro ed il massimo
risarcimento di Euro 50.000,00 per ogni anno assicurativo.
3.19 – Committenza
L’assicurazione prestata con la seguente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile
imputabile all’assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi nella sua veste di committente di
operazioni, lavori e/o servizi connessi all’attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad altre ditte,
enti o persone in genere.
3.20 – Danni da furto
A parziale deroga dell’art. 2.3 lettera g) l’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’assicurato per
danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di
impalcature e ponteggi eretti dall’assicurato.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro
250,00 per ogni danneggiato nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di
Euro 25.000,00 per ciascun periodo assicurativo.
3.21 – Malattie professionali
L’assicurazione di cui all’art. 2.2.2 è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute
dall’INAIL.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella
della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima
volta durante il tempo dell’assicurazione.
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia,
originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
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2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La garanzia non vale:
a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale
precedentemente indennizzata o indennizzabile;
b) per le malattie conseguenti:
1) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali
del Contraente/Assicurato;
2) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi
predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del
Contraente/assicurato.
La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento
in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere
ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia
o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato
degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero
accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme, in quanto compatibili, le norme che regolano l’assicurazione in punto di denuncia dei sinistri,
l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia
professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i
documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
3.22 - Franchigia in aggregato
La suddetta polizza, esclusivamente per la responsabilità civile verso terzi (art. 2.2.1) è soggetta ad una
franchigia aggregata per anno assicurativo pari a € 20.000,00 Tale franchigia deve intendersi quale
massimo importo di deduzione che in caso di uno o più sinistri nell'arco del periodo assicurativo resterà a
carico dell'Ente.
In caso di sinistro indennizzabile a termini delle condizioni di Polizza, la Società provvederà all'integrale
liquidazione del danno all'avente diritto e il recupero delle somme a carico dell'Ente a titolo della suddetta
franchigia, verranno dalla Società recuperate in sede di regolazione posticipata entro 30 giorni dalla
presentazione dei relativi atti di liquidazione.
Pertanto se la somma dei sinistri liquidati nel periodo assicurativo supererà l'importo di € 20.000,00
l'eccedenza sarà ad integrale carico della Società.
Si intendono, peraltro, confermate quelle franchigie e/o scoperti rappresentati nell’ambito di eventuali
condizioni aggiuntive e/o clausole particolari contemplate nel presente contratto.
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ALLEGATO
(Costituente parte integrante della presente polizza)
La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:
1) Contraente:
Comune di Castelfidardo
2) Durata contrattuale:
Anni tre
3) Decorrenza:
31/12/2009
4) Scadenza:
31/12/2012
5) Prima rata sino al:
31/12/2010
6) Sezione assicurata n. 1: Art. 2.2.1 Responsabilità Civile Terzi (RCT)
Massimali Assicurati:
Euro 2.500.000,00 per sinistro
Euro 2.500.000,00 per persona
Euro 2.500.000,00 per danni a cose e/o animali
Art. 2.2.2 Responsabilità Civile prestatori d’opera (RCO)
Massimali Assicurati:
Euro 2.500.000,00 per sinistro
Euro 1.000.000,00 per persona
Retribuzioni lorde annue previste Euro 3.600.000,00
Premio imponibile minimo di polizza: ______________
PREMIO ALLA FIRMA
Netto
€
Accessori
€
Imposta
€
Lordo
€
PREMIO ANNUO
Netto
€
Accessori
€
Imposta
€
Lordo
€
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7)
Consenso al trattamento dei dati personali: Le parti, ai sensi del Decreto legislativo
30.06.2003 n° 196. autorizzano al trattamento dei dati personali,
disgiuntamente, il Contraente, la Società e il Broker.
8) ACCETTAZIONE:
La Società ................................................. autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni con provvedimento ISVAP n°. ................. del .........................
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° ........... del ......................, dichiara di
aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e
quant’altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva
alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti.
La Società
Il Contraente
___________________________
__________________________
Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società
dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di
Assicurazione:
Art. 1.8 - Recesso del Contratto
Art. 1.9 - Durata del Contratto
Art. 1.12 - Regolazione e conguaglio premio
Art. 1.17 - Broker
Art. 1.20 - Foro competente
Data ___________________
La Società
Il Contraente
___________________________
__________________________
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COMUNE DI CASTELFIDARDO
P.zza della Repubblica n. 8 – 60022 Castelfidardo (AN)
tel. 071.78291 - fax 071.7820119
c.f/p.IVA 00123220428
Capitolato di Polizza di Assicurazione
della
Tutela Legale
TECHNOrisk s.r.l.
60125 Ancona – Via De Gasperi, n° 72
Tel 071 2814179 - Fax 071 2818834
e mail: [email protected]
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INDICE
DEFINIZIONI
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2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
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5
ALLEGATO
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9
Definizioni
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA
Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta alla Società.
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
SOCIETA’
L'impresa assicuratrice.
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1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale
1.1 – Prova del contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi
altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso,
della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
1.2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di
premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24.00
del sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del
pagamento.
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 90° giorno dalla scadenza, la garanzia
resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00
del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.
1.3 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o
fax e/o telex indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
1.4 – Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del
Codice Civile.
1.5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi
alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di
recesso.
La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al
netto delle imposte governative.
1.6 – Recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società
ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni da darsi mediante
lettera raccomandata. Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa dovrà rimborsare al Contraente
il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di
copertura, nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata dalla Società e all’interno del periodo di 120
giorni previsto per l’efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la stessa Società si
impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo
uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 120 giorni ed il periodo intercorrente tra
l’avviso di recesso e la scadenza della rata.
1.7 - Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell’allegato e avrà termine irrevocabilmente alla
scadenza senza obbligo di disdetta.
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1.8 – Altre assicurazioni
Il Contraente e l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizza
da loro stipulate. Nei cui in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile in
conseguenza di polizza RC stipulata dal Contraente e/o singolo assicurato relativa all’attività dichiarata in
polizza, la garanzia prevista dal presente contratto opera:
a) ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e
soccombenza;
b) in eccedenza rispetto a quanto previsto nella suddetta assicurazione.
1.9 – Coassicurazione e Delega
Qualora la presente assicurazione sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun
Assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota,
anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 del Codice Civile).
Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società
Delegataria, all’uopo designata dalle Società Assicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società
Assicuratrici, fatta eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato per il
tramite del broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.
1.10 – Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla TECHNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al Registro
unico degli Intermediari, ai sensi dell’art. 109, D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Le parti contraenti riconoscono alla TECNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al citato D.Lgs. 209/2005
relativamente alla
gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse
proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
a)
b)
c)
d)
di riconoscere che tutte le comunicazioni notificate al Broker saranno considerate come notificate
alla Compagnia;
di riconoscere validità ed inopponibilità a tutte le comunicazioni fatte dal Broker;
che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente
assicurazione venga effettuato dall'Assicurato al Broker che provvederà alla loro rendicontazione
secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali
coassicuratori e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
che la gestione dei sinistri curata dalla Compagnia, sarà seguita dal Broker per conto del
Contraente.
1.11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
1.12 – Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello della sede legale dell’Assicurato/Contraente, purché nel
territorio italiano, della repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
1.13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
1.14 – Rescindibilità annuale
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1.7, sebbene il presente contratto sia stipulato per una durata
pluriennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo al termine di ogni anno, con preavviso di sessanta giorni
da inviarsi con lettera raccomandata.
Pagina 4
2 - Norme che regolano l'assicurazione tutela giudiziaria
2.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese di
perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, comprese quelle liquidate dal Giudice a
favore della controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dall’Assicurato, a tutela
dei propri interessi a seguito di atti e fatti direttamente connessi alla funzione esercitata per conto
dell’Ente di appartenenza.
2.2 – Qualifica di assicurato
La qualifica di assicurato, ovvero del soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, è la seguente:
a. nella misura in cui abbia proceduto o intenda procedere al rimborso delle spese legali sopra
riferite, si intende l’Ente;
b. qualora l’Ente non abbia provveduto o non intenda provvedere direttamente al rimborso delle
spese legali sopra riferite, assicurati devono intendersi i soggetti stessi (Sindaco, Vice Sindaco,
Assessori, Consiglieri, Segretario Generale, Dirigenti/Capiservizio, Dipendenti) i cui interessi
vengono tutelati attraverso il pagamento delle spese legali di cui al punto 2.1. Restano comunque
fatte salve le disposizioni contrattuali previste per i dipendenti in materia di patrocinio legale, che
si applicano per analogia, anche agli amministratori
2.3 – Persone e somme assicurate
Le garanzie vengono prestate a favore di:
a) Ente
b) Sindaco
n. 1
c) Assessori
n. 6
d) Consiglieri
n. 20
e) Segretario Generale
n. 1
f) Dirigenti/Capi Servizio
n. 8
g) Dipendenti
n. 113
Il massimo rimborso della Società per ogni sinistro è di Euro 25.000,00 senza limite per anno
assicurativo.
2.4 – Rischi esclusi
L’assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:
a) deriva da fatto doloso e gravemente colposo dell’Assicurato. Tale garanzia opererà solo in caso di
derubricazione del titolo del reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisine
passata in giudicato (art. 530 Codice di Procedura Penale, comma 1), fermo restando l’obbligo
dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento
penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione
per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del
reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra
indicato;
b) deriva da richiesta di risarcimento proveniente da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro
parente o affine convivente con l’Assicurato;
c) è originata da eventi di navigazione;
d) sorge in relazione a eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione,
insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato;
e) contenga elementi di conflitto tra i propri interessi e quelli dell’Assicurato.
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2.5 – Limiti territoriali
L’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatesi
nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di
giudizio, sono trattate davanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
L’assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o
penale, determinate da fatti verificatesi negli altri Paesi Europei, esclusi quelli facenti parte dell’ex
U.R.S.S..
2.6 – Decorrenza della garanzia
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatesi nel periodo di validità della
garanzia e precisamente:
- per il recupero di danni extracontrattuali il momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto
al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe
cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa
riferimento alla data della prima violazione. Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per
oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo. Il caso
assicurativo è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di più persone
assicurate e dovute al medesimo evento o fatto.
2.7 – Garanzia pregressa e postuma
1)
La garanzia è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato o
al Contraente nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, a condizione che tali richieste
siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante la vigenza del contratto ma
sconosciuti al momento della stipula.
2.a) L’assicurazione è altresì operante per imputazioni penali colpose o contravvenzionali per fatti
avvenuti due anni anteriormente al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all’Assicurato
(artt. 1892-1893 C.C.).
2.b) La garanzia è valida per sinistri denunciati nei 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto,
purché riferiti a fatti/atti accaduti in vigenza di contratto e sempreché la copertura assicurativa non
abbia subito interruzioni e le quote scadute siano interamente pagate. Gli assicurati che cessano
dall’incarico precedentemente alla cessazione della polizza, fruiscono della garanzia postuma
decennale;
2.c) Si conviene che in caso di decesso degli Assicurati, la Società si impegna a tenere indenni gli eredi
per i sinistri di cui l’Assicurato fosse responsabile, nei limiti di cui al precedente punto 2.a).
Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto, il limite di risarcimento non si
potrà superare, indipendentemente dal numero dei sinistri.
2.8 – Denuncia del sinistro e scelta del legale
L’Assicurato deve, nel più breve tempo e comunque non oltre 30 giorni, denunciare alla Società qualsiasi
caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza e far pervenire alla
Società ogni atto a lui notificato.
Nella denuncia del sinistro l’Assicurato deve esporre fedelmente le cause del fatto, indicandone le
circostanze di tempo e di luogo, nonché le generalità degli eventuali testimoni o delle persone interessate;
nella denuncia l’Assicurato dovrà indicare alla Società un legale di sua fiducia a cui vuole sia affidata la
causa.
A parziale deroga dell’art. 2952 del Codice Civile, l’invio della denuncia alla Società sarà ritenuto atto
valido ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione sino alla chiusura della controversia; la Società
pertanto non potrà eccepire il decorso di detto termine se non dopo un anno dalla data di chiusura della
controversia stessa, in mancanza di idonei atti interrottivi.
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Entro otto giorni dall’inoltro della denuncia, l’Assicurato dovrà conferire l’incarico al legale prescelto,
che abbia lo studio ove ha sede l’Autorità Giudiziaria competente per la lite, rilasciandogli la necessaria
procura e dandone comunicazione (entro lo stesso termine) alla Società.
La Società potrà acquisire anche direttamente dal legale designato, e fino alla conclusione della vertenza,
ogni utile informazione, nonché copie di atti o documenti, il tutto con dispensa del segreto professionale.
Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente e/o perito.
2.9 – Vertenze affrontate dall’assicurato e responsabilità della Compagnia
La Compagnia non è responsabile dell’operato dei legali, dei consulenti e dei periti. In caso di motivato
disaccordo tra l’Assicurato e la Compagnia sull’opportunità di iniziare o proseguire la vertenza,
l’Assicurato ha comunque la facoltà di adire per proprio conto. Qualora l’esito della vertenza sia stato più
favorevole di quello valutato dalla Compagnia, l’Assicurato può chiedere il rimborso delle spese
sostenute.
2.10 – Recupero di somme – Liquidazione delle spese
La Società liquiderà all’Assicurato, solo dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in presenza di
regolare parcella o nota pro forma, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche
anticipandone gli importi in corso di causa.
Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale, rivalutazione
monetaria ed interessi, spettano integralmente all’Assicurato, mentre quanto liquidato giudizialmente o
transattivamente per spese, competenze ed onorari in favore dell’Assicurato, spetta alla Società nei limiti
dell’esborso sostenuto anche in via di surroga secondo l’art. 1916 del Codice Civile. Le spese legali e
peritali di soccombenza sono a carico della Società, anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di
quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore. Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla
base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l’Assicurato al pagamento.
Sono a carico dell’Assicurato le somme dovute per:
a) pene pecuniarie inflitte da un’Autorità Giudiziaria;
b) le spese di amministrazione;
c) le multe e le ammende.
La liquidazione di quanto spettante a termini di polizza, a scelta del Contraente, potrà avvenire nei suoi
confronti o direttamente nei confronti della Persona Assicurata. Le quietanze saranno sottoscritte soltanto
dal beneficiario del pagamento.
2.11 – Franchigia
Si conviene tra le parti che, la Contraente s’impegna a versare alla Compagnia, a titolo di rimborso per
franchigia, dopo ogni sinistro un importo per ciascun danno liquidato pari a €.500,00.
Per quei danni liquidati dalla Compagnia d’importo inferiore a € 500,00, il recupero verrà effettuato in
misura pari all’ammontare degli stessi.
2.12 – Regolazione e conguaglio del premio
Premesso che la garanzia è prestata per le funzioni ed i ruoli professionali di seguito precisati, vigenti
durante il periodo di efficacia del presente contratto, il loro numero viene così definito in via preventiva:
a) Sindaco
n. 1
b) Assessori
n. 6
c) Consiglieri
n. 20
d) Segretario Generale
n. 1
e) Dirigenti/Capi Servizio
n. 8
f) Dipendenti
n. 113
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in
via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun
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periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo
stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo
stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del
contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione delle
retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul
lavoro e non.
Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall’Assicurato entro 60 giorni
dalla data di ricevimento dell’apposita appendice per l’incasso.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento
della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un
ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio
anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello
relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della
differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia
adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera
raccomandata, la risoluzione del contratto; il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive
viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha
avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.
Per i contratti scaduti, se l’Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la
Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al
quale si riferisce la mancata regolazione.
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio
di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene
rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata
rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.
Pagina 8
ALLEGATO
(Costituente parte integrante della presente polizza)
La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:
1) Contraente:
Comune di Castelfidardo
2) Durata contrattuale:
Anni tre
3) Decorrenza:
31 dicembre 2009
4) Scadenza:
31 Dicembre 2012
5) Prima rata sino al:
31 Dicembre 2010
6) Categorie assicurate:
come esposto al punto 2.3
7) Somme assicurate:
come indicato al punto 2.3
8 a) Retribuzioni lorde
8 b) Compensi Amministratori
Euro
Euro
3.600.000,00
139.000,00
Premio imponibile minimo di polizza: Euro______________
PREMIO ALLA FIRMA
Netto
€
Accessori
€
Imposta
€
Lordo
€
PREMIO ANNUO
Netto
€
Accessori
€
Imposta
€
Lordo
€
8) Consenso al trattamento dei dati personali: Le parti, ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003
n° 196 e successive modificazioni, autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il
Contraente, la Società e il Broker.
9) ACCETTAZIONE:
La Società ….............................................. autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni con provvedimento ISVAP n°. ….............. del
…...................... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° …........ del
…..................., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara
ed il presente Capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di
Pagina 9
accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi
contenuti.
La Società
Il Contraente
___________________________
__________________________
Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società
dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di
Assicurazione:
Art. 1.2
- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 1.6
- Recesso in caso di sinistro
Art. 1.7
- Durata del Contratto
Art. 1.10 - Broker
Art. 1.14 - Rescindibilità annuale
Art. 2.4 - Rischi esclusi
Art. 2.7
- Garanzia pregressa e postuma
Art. 2.8
- Denuncia del sinistro e scelta del legale
Art. 2.9
- Vertenze affrontate dall’Assicurato e responsabilità della Compagnia
Data _______________________
La Società
Il Contraente
___________________________
__________________________
Pagina 10
COMUNE DI
CASTELFIDARDO
P.zza della Repubblica n. 8 – 60022 Castelfidardo (AN)
tel. 071.78291 - fax 071.7820119
c.f/p.IVA 00123220428
Capitolato di Polizza di Assicurazione
contro gli infortuni per
Amministratori
e
conducenti veicoli
TECHNOrisk s.r.l.
60125 Ancona – Via De Gasperi, n° 72
Tel 071 2814179 – Fax 071 2818834
e mail: [email protected]
Pagina 1
INDICE
DEFINIZIONI
pagina
2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Pagina
3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Pagina
6
ESTENSIONI DI GARANZIE
Pagina
7
LIMITAZIONI E FRANCHIGIA
Pagina
8
NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO
Pagina
10
CATEGORIE E SOMME ASSICURATE
Pagina
12
ALLEGATO
Pagina
14
Definizioni
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
FRANCHIGIA
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA
Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta alla Società.
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
SOCIETA’
L'impresa assicuratrice.
Pagina 2
SEZIONE 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale
1.1 - Prova del contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi
altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso,
della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
1.2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di
premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24.00
del sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del
pagamento.
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 90° giorno dalla scadenza, la garanzia
resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00
del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.
1.3 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o
fax e/o telex indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
1.4 – Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del
Codice Civile.
1.5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi
alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di
recesso.
La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al
netto delle imposte governative.
1.6 - Buona fede
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le
inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il
corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o
inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo
restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino
un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con
decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di
sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).
1.7 – Recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società
ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni da darsi mediante
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lettera raccomandata. Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa dovrà rimborsare al Contraente
il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di
copertura, nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata dalla Società e all’interno del periodo di 120
giorni previsto per l’efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la stessa Società si
impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo
uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 120 giorni ed il periodo intercorrente tra
l’avviso di recesso e la scadenza della rata.
1.8 - Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell’allegato e avrà termine irrevocabilmente alla
scadenza senza obbligo di disdetta.
E’ facoltà del Contraente, con preavviso di 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una
proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle
procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del
relativo rateo di premio, si impegnai sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime
condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.
.Il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo sino ad un massimo di un anno previa
adozione di formale e motivato atto amministrativo dell’Ente.
1.9 – Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per
i medesimi rischi.
1.10 - Coassicurazione e Delega
Qualora la presente assicurazione sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun
Assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota,
anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 del Codice Civile).
Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società
Delegataria, all’uopo designata dalle Società Assicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società
Assicuratrici, fatta eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato per il
tramite del broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.
1.11 – Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla TECHNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al Registro
unico degli Intermediari, ai sensi dell’art. 109, D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Le parti contraenti riconoscono alla TECNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al citato D.Lgs. 209/2005
relativamente alla
gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse
proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
a)
b)
c)
d)
di riconoscere che tutte le comunicazioni notificate al Broker saranno considerate come notificate
alla Compagnia;
di riconoscere validità ed inopponibilità a tutte le comunicazioni fatte dal Broker;
che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente
assicurazione venga effettuato dall'Assicurato al Broker che provvederà alla loro rendicontazione
secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali
coassicuratori e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
che la gestione dei sinistri curata dalla Compagnia, sarà seguita dal Broker per conto del
Contraente.
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1.12 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio
Con periodicità semestrale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del
rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che
disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese
offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
I dati verranno forniti nel rispetto e tutela della Legge sulla Privacy.
1.13 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
1.14 - Foro competente
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
1.15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
1.16 - Estensione territoriale
La presente assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero.
1.17 – Rescindibilità annuale
Qualora il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo
al termine di ogni anno, con preavviso di sessanta giorni da inviarsi con lettera raccomandata.
1.18 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio
Con periodicità semestrale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del
rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che
disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese
offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
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Art. 2) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
2.1 - Oggetto dell’Assicurazione
L'assicurazione vale, purché il Contraente ne abbia interesse, per gli infortuni che le persone appartenenti
alle categorie indicate all’art. 6.1 subiscano durante lo svolgimento delle mansioni inerenti la carica
professionale compreso trasferimenti, viaggi o trasferte resi necessari per l’espletamento delle funzioni.
Sono compresi nella garanzia gli infortuni subiti durante il percorso effettuato in qualsiasi modo
dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa.
Per le categorie di cui agli articoli 6.2 e 6.3, oltre a quanto regolato negli stessi, l’assicurazione è estesa
agli infortuni subiti in occasione della salita o della discesa dal veicolo nonché a quelli subiti in
conseguenza delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo in condizione
di riprendere la marcia o per spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo.
Sono considerati infortuni anche:
2.1.1 l'asfissia non di origine morbosa;
2.1.2 l'avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni da ingestioni o da assorbimento di sostanze;
2.1.3 le morsicature, le punture e le ustioni provocate da animali, insetti e vegetali;
2.1.4 le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortunio risarcibile a termini di polizza;
2.1.5 l'annegamento;
2.1.6 le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie, salvo, per quanto riguarda queste
ultime, quanto previsto al successivo art. 3.5;
2.1.7 i colpi di sole e di calore, l'assideramento e il congelamento nonché, in genere, gli effetti della
temperatura esterna e degli agenti atmosferici;
2.1.8 l'azione del fulmine, la folgorazione e le lesioni provocate da scariche elettriche;
2.1.9 le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive nonché le lesioni
prodotte da fiamma o da corpi incandescenti;
2.1.10 quelli subiti in stato di malore o incoscienza e a vertigini;
2.1.11 quelli derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza o colpa grave dell'Assicurato.
2.2 – Morte
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato, l'indennizzo relativo è dovuto se la morte
stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno
dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi
dell'Assicurato in parti uguali.
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se
dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, entro due anni dal giorno dell'infortunio ed
in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso,
mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e
quello già pagato per l'invalidità permanente.
2.3 – Invalidità Permanente
Se l'infortunio ha per conseguenza un'Invalidità Permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno
nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida, per tale titolo - al netto dell'eventuale franchigia
prevista in polizza - un'indennità calcolata sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale,
secondo le percentuali previste nella tabella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive
modificazioni, relative al settore "Industria" con rinuncia della Società alle franchigie ivi previste e con
l'intesa che la liquidazione verrà effettuata in contanti anziché sotto forma di rendita.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il
lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
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In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo
arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore
corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una
percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a
raggiungere al massimo il valore del 100%.
2.4 – Rimborso spese mediche da infortunio
La Società rimborsa le spese di cura rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di
polizza, sostenute entro un anno dal giorno dell'infortunio e al netto delle franchigie stabilite in polizza. Si
considerano spese di cura quelle sostenute per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura,
fisioterapiche, odontoiatriche, per protesi dentarie ed altre cure mediche indispensabili.
I rimborsi vengono effettuati dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in
Euro.
Qualora l'assicurato fruisca di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private) la garanzia vale
per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
Art. 3) ESTENSIONI DI GARANZIE
3.1 – Morte presunta
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga
ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il
capitale previsto per il caso morte.
La liquidazione avrà luogo a sentenza passata in giudicato.
Limitatamente ai casi di affogamento, di incidente di circolazione terrestre o di navigazione aerea o
marittima, di calamità naturali, la Società, in deroga al comma precedente, riconoscerà la somma dovuta a
termini di polizza purché sia trascorso un anno dalla scomparsa.
Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l'indennizzo, risulterà che l'Assicurato è vivo, la
Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far
valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.
3.2 – Rischio guerra
L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o di
insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se e
in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all'estero in
un Paese fino ad allora in pace.
Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalle predette cause (guerra ed insurrezione
popolare) che colpissero l'assicurato nel territorio della Repubblica di San Marino, della Repubblica
Italiana e della Città del Vaticano.
3.3 – Calamità naturali
L'assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.
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3.4 – Ernie traumatiche ed addominali da sforzo
L'assicurazione è estesa limitatamente ai casi di invalidità permanente e di inabilità temporanea, (qualora
siano presenti tali garanzie), alle ernie traumatiche ed alle ernie addominali da sforzo, con l'intesa che:
- qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposta solamente l'indennità per il caso di inabilità
temporanea in forma totale e fino ad un massimo di trenta giorni;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta
solamente un'indennità non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità
permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia od il grado di invalidità
permanente, la decisione è rimessa al Collegio Medico ai sensi dell'art. 5.4.
3.5 – Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui
all'art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Art. 4) LIMITAZIONI E FRANCHIGIE
4.1 – Rischi esclusi
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:
4.1.1 dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle
disposizioni in vigore;
4.1.2 dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto
disposto all'art. 4.4;
4.1.3 dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni (e relative prove),
non di regolarità pura;
4.1.4 dalla pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalate di roccia o ghiaccio
oltre al terzo grado della scalata di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci
acrobatico, sci estremo, bob, hockey, rafting, rugby, football americano, immersioni con
autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere;
4.1.5 dalla partecipazione a competizioni (e relative prove e/o allenamenti) ippiche, calcistiche,
ciclistiche, sciistiche, organizzate e comunque svolte sotto l'egida delle competenti federazioni;
4.1.6 da ubriachezza, dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
4.1.7 da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
4.1.8 da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
4.1.9 da guerra o insurrezioni salvo quanto previsto dall'art. 3.3;
4.1.10 da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, se l'Assicurato vi ha preso parte
attiva;
4.1.11 da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di
particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi
X, ecc.).
Sono altresì esclusi:
4.1.12 gli infarti e le ernie, salvo, per queste ultime quanto previsto dall'art. 3.5.
4.2 – Limiti di età
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che
raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva
scadenza annuale del premio.
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4.3 – Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone
affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficenza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti
sieropositivi, nonché le persone affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali,
schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
4.4 – Rischio volo
L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei effettuati in qualità di
passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto
a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività
turistica e di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico
passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per i
rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da
aeroclubs.
Comunque, la somma delle garanzie di cui alla presente assicurazione o di eventuali altre assicurazioni
da chiunque stipulate in favore degli stessi assicurati non potrà superare i capitali di:
per persona
complessivamente per aeromobile
Euro 1.000.000,00
Euro 2.000.000,00 caso morte
Euro 1.000.000,00
Euro 2.000.000,00 caso invalidità permanente totale
Euro
Euro 5.000,00 caso inabilità temporanea assoluta
250,00
In detta limitazione per sinistro o per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre
persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni comuni "cumulative" stipulate dallo
stesso Contraente.
Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le
indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui
singoli contratti.
4.5 – Franchigia assoluta per invalidità permanente
A parziale deroga dell'art. 2.3, la liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata
con le seguenti modalità:
a) sulla parte di somma eccedente Euro 250.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità
permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta
superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente.
Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida
l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.
In caso l’invalidità permanente sia superiore al 60% la Società pagherà il 100% della somma assicurata.
4.6 – Esonero denuncia generalità degli assicurati
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate.
Per l’identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri del Contraente.
4.7 – Esonero denuncia di infermità preesistenti
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia di eventuali minorazioni fisiche o
mutilazioni delle persone assicurate. Pertanto, in caso di sinistro, l’indennizzo sarà calcolato in base ai
criteri sanciti dal presente contratto.
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Art. 5) NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO
5.1 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al broker
entro dieci giorni dall'infortunio o dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità ai sensi dell'art.
1913 del Codice Civile.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai
sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
5.2 – Denuncia dell’infortunio e oneri relativi
Fermo quanto previsto dal precedente articolo, la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del
luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico, o da cartella clinica
nel caso di ricovero.
Nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze; in
mancanza, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata
dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore.
L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli
accertamenti necessari.
5.3 – Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento
dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze
che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e
sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali
di cui all'art. 2.3 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
5.4 – Controversie
Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché
sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 5.3 e sulla natura e/o operatività dell'ernia
di cui all'art.3.5 sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo
di comune accordo o, in caso contrario, dal consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo
ove deve riunirsi il collegio dei medici.
Il collegio medico risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza
dell'Assicurato.
E' data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definito dell'invalidità
permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una
provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di
legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
La Società rimborserà gli onorari di competenza del medico che l'Assicurato avrà nominato nonché
l'eventuale quota parte, pari al 50%, di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo medico.
Le predette spese, nell'ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate sino alla concorrenza di un importo
pari al 5% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza col massimo di Euro 5.000,00.
5.5 – Anticipo indennizzo
Qualora trascorsi 120 giorni dalla denuncia del sinistro sia prevedibile che all'Assicurato infortunatosi
residui un'invalidità permanente di grado superiore al 20%, la Società - se richiesta - corrisponderà
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all'Assicurato un anticipo pari alla metà di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi
in sede di liquidazione definitiva.
5.6 – Pagamento dell’indennizzo – Accantonamento
La Società, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione necessaria e valutato il
danno, si impegna al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni.
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia ed in Euro.
Qualora l'Assicurato o, in caso di morte, gli aventi diritto avanzino verso il Contraente pretese a titolo di
responsabilità civile e non accettino, a completa tacitazione di tali pretese, l'indennità dovuta a sensi della
presente polizza, detta indennità, a richiesta del Contraente viene accantonata nella sua totalità per essere
computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.
Qualora l'Assicurato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o rimangano in
essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione della spese sostenute
dal Contraente.
5.7 – Limite catastrofale
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un
unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare
l’importo di Euro 2.500.000,00. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro
complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
5.8 – Stato di ubriachezza
A parziale deroga del punto 4.1.6, la garanzia prestata con la presente polizza vale anche per gli infortuni
sofferti in stato di ubriachezza, come da normativa vigente, purché non alla guida di veicoli.
5.9 – Danni estetici
In caso di infortunio con conseguenze di carattere estetico, che tuttavia non comportino invalidità
permanente, la Società rimborserà le spese sostenute per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di
ridurre ed eliminare il danno estetico sino ad un importo pari al 3% della somma assicurata per il caso di
invalidità permanente e con un massimo di Euro 7.500,00 per evento.
5.10 – Malattie tropicali
L'assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali di cui al Decreto Ministeriale 14/01/1938.
Per tale estensione in caso di risarcimento per invalidità permanente, a seguito di sinistro indennizzabile
in base alle disposizioni contrattuali, superiore al 20 % della totale, verrà corrisposto l’indennizzo in base
alla percentuale accertata senza deduzione di alcuna franchigia.
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Art. 6) CATEGORIE E SOMME ASSICURATE
6.1 – Amministratori
Sindaco, assessori, consiglieri n. 27 persone
Somme assicurate per persona:
Morte:
Invalidità Permanente
Euro 300.000,00
Euro 300.000,00
6.2 – Conducenti veicoli automezzi dell’Ente
La Società in base a quanto indicato nella presente polizza assicura i conducenti delle seguenti categorie
di veicoli di proprietà dell’Ente:
Autovetture
Autocarri
Bus e scuolabus
Motociclo
Macchine operatrici
Motocarri
n.
n.
n.
n.
n.
n.
17
17
7
4
3
2
Somme assicurate per ogni veicolo:
Morte:
Euro
125.000,00
Invalidità Permanente
Euro
250.000,00
6.3 – Conducenti e trasportati automezzi dipendenti (D.P.R. del 28.11.1990 n. 384)
L’assicurazione copre, alle condizioni della presente polizza, gli infortuni subiti dai conducenti dei veicoli
dei dipendenti e dei trasportati che in occasione di missioni o per adempimenti di servizio, utilizzano la
propria autovettura per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazione di servizio.
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate
nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.
Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei
registi od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:
- data della trasferta;
- generalità del dipendente autorizzato alla trasferta e numero di targa del veicolo;
- numero dei chilometri percorsi.
Tale registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente
aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, del personale incaricato dalla Società
assicuratrice di effettuare accertamenti e controlli.
Il premio minimo anticipato, che sarà anche il minimo di polizza, sarà computato sulla base della
percorrenza annua di 10.000 chilometri.
Morte:
Invalidità Permanente
Euro 125.000,00
Euro 250.000,00
6.4 – Tirocinanti
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Sono assicurate n. 10 persone, anche con problemi fisici e psichici, durante l’inserimento lavorativo e
durante la partecipazione alle attività culturali organizzate dal contraente.
Somme assicurate per persona:
Morte:
Euro
Invalidità Permanente
Euro
Rimborso Spese mediche Euro
60.000,00
90.000,00
1.500,00
6.5 – Volontari della protezione civile
Sono assicurate n. 5 persone durante l’attività di volontari della protezione civile
Somme assicurate per persona:
Morte:
Euro
Invalidità Permanente
Euro
Rimborso Spese mediche Euro
50.000,00
100.000,00
5.000,00
6.6 – Volontari
Assicurate n. 1 persona durante lo svolgimento di qualsiasi attività di volontariato organizzato dal
Contraente
Somme assicurate per persona:
Morte:
Euro
50.000,00
Invalidità Permanente
Euro
100.000,00
Rimborso Spese mediche Euro
5.000,00
6.7 – Minori in affido
Minori in affido n.2
Somme assicurate per persona:
Morte:
Euro
Invalidità Permanente
Euro
Rimborso Spese mediche Euro
50.000,00
100.000,00
1.500,00
6.8 – Centro Diurno
Portatori di handicap partecipanti alle attività Centro Diurno n.10
Somme assicurate per persona:
Morte:
Euro
Invalidità Permanente
Euro
Rimborso Spese mediche Euro
50.000,00
100.000,00
1.500,00
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6.9 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via
provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun
periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo
stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del
contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società tutti i dati necessari.
Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate dalla Società entro 60 giorni dalla
data di ricevimento della suddetta comunicazione mentre le differenze attive a favore della Società
dovranno essere corrisposte dall’Assicurato entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’apposita
appendice per l’incasso.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento
della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un
ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio
anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello
relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della
differenza attiva e la garanzia non viene sospesa ma resta in vigore solo per la somma che si ottiene dal
rapporto che esiste tra il premio pagato e la somma che l’assicurato avrebbe dovuto pagare.
Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la
Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al
quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i
chiarimenti e le documentazioni necessarie.
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7. ALLEGATO
(Costituente parte integrante della presente polizza)
1) Contraente:
Comune di Castelfidardo
2) Durata:
anni tre
3) Decorrenza:
31/12/2009
4) Scadenza:
31/12/2012
5) Prima rata sino al: 31/12/2010
6)
Somme assicurate: Come agli artt. 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.7 – 6.8
PREMIO ALLA FIRMA
Netto
€
Accessori
€
Imposta
€
Lordo
€
PREMIO ANNUO
Netto
€
Accessori
€
Imposta
€
Lordo
€
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7)
Consenso al trattamento dei dati personali: Le parti, ai sensi del Decreto legislativo
30.06.2003 n° 196. autorizzano al trattamento dei dati personali,
disgiuntamente, il Contraente, la Società e il Broker.
8) ACCETTAZIONE: La Società ................................................. autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni con provvedimento ISVAP n°. ................. del .........................
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° ........... del ......................, dichiara di
aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e
quant’altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva
alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti.
La Società
Il Contraente
___________________________
__________________________
Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società
dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di
Assicurazione:
Art. 1.7 - Recesso del Contratto
Art. 1.8 - Durata del Contratto
Art. 1.11 - Broker
Art. 1.14 - Foro competente
Art. 6.4 - Regolazione e conguaglio premio
Data .......................................
La Società
Il Contraente
____________________________
__________________________
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COMUNE DI
CASTELFIDARDO
P.zza della Repubblica n. 8 – 60022 Castelfidardo (AN)
tel. 071.78291 - fax 071.7820119
c.f/p.IVA 00123220428
Capitolato di Polizza di Assicurazione
Incendio
(inclusi i Rischi Catastrofali)
TECHNOrisk s.r.l.
60125 Ancona – Via De Gasperi, n° 72
Tel 071 2814179 - Fax 071 2818834
e mail: [email protected]
Pagina 1
INDICE
DEFINIZIONI
pagina
2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Pagina
5
NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO
Pagina
9
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
Pagina
12
GARANZIE ACCESSORIE
Pagina
14
ALLEGATO
Pagina
19
Definizioni
Assicurato
Definizione con la quale convenzionalmente la polizza intende il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui
interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione
Definizione con la quale convenzionalmente si intende il contratto di assicurazione.
Contenuto
Qualunque bene mobile (compreso ogni genere di attrezzatura od impianto) sia all’aperto nelle aree di
pertinenza che contenuto nei fabbricati in uso per l’attività del Contraente, escluse le apparecchiature
elettroniche se assicurate con apposita polizza.
Contraente
Il soggetto giuridico che stipula il contratto di assicurazione.
Contratto di Assicurazione
E' il contratto con il quale la Società verso il pagamento di un premio, si obbliga a rilevare l'Assicurato, entro
i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al
verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 del Codice Civile).
Danni consequenziali
Sono danni non direttamente provocati dall'evento (ad esempio: incendio, fulmine) ma imputabili a cause
diverse, tutte però conseguenti all'evento stesso.
Danni diretti
Sono i danni materiali subiti dalla cosa assicurata a prescindere da tutte le conseguenze e dal pregiudizio
d'altra natura che può venire all'Assicurato o a chi spetta.
Danno
Consiste nella differenza fra il valore che aveva la cosa perita o danneggiata al tempo del sinistro ed il valore
rimasto a sinistro avvenuto (da determinarsi a seconda delle norme per la gestione sinistri).
Pagina 2
Enti all’aperto
Merci, patrimonio mobiliare che non si trova sottotetto di fabbricati. Si considerano come facenti parte degli
enti all'aperto anche tettoie e pensiline che sono parte integrante dell'impianto.
Esplodenti
Sostanze e prodotti che, in piccole quantità:
a) a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n.
635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A).
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con
elevata velocità.
Fabbricato
Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate,
nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni,
cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici,
igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna
televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o
destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici, statue.
Fenomeno elettrico
Si intende per fenomeno elettrico l’alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si
manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento) negli impianti, macchinari, apparecchiatura,
circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla
sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento ed illuminazione.
Franchigia
E’ la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto
dall'indennizzo. Nel caso di franchigia assoluta i danni di importo totale inferiori a tale somma non sono
rimborsabili; quelli superiori sono ridotti dell’importo della franchigia.
Fulmine
Scarica elettrica molto intensa fra due nubi e fra una nube e la terra, accompagnata da emissione di intense
radiazioni elettro-magnetiche la cui parte visibile rappresenta il lampo di onde sonore (tuono).
Fumo
Prodotto della combustione, costituito da una sospensione gassosa di particelle solide (aerosol) e liquide
(vapori condensati o nebbie). Le particelle solide (costituite da catrami, carbonio ed altre sostanze
incombuste) sono presenti in quantità tanto maggiori quanto più la combustione avviene in carenza di
ossigeno. Le particelle liquide sono costituite in massima parte da vapore d’acqua condensato. La presenza
del vapore nei fumi è dovuta sia all’umidità intrinseca dei combustibili che alla combustione dell'idrogeno
presente in questi ultimi.
Implosione
A rigore si tratta di una reazione chimica, con caratteristiche analoghe all’esplosione, la reazione del quale
però si propaga nella massa dall’esterno verso l’interno. In campo assicurativo per implosione solitamente si
intende il repentino dirompersi o cedimento di contenitori per eccesso di pressione esterna e/o carenze di
pressione interna di fluidi.
Incendio
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Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può estendersi e
propagarsi.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Infiammabili
Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione
non superiore a 35' centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche:
¾ gas combustibili;
¾ liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
¾ ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
¾ sostanze e prodotti che a contatto con l’acqua o l’aria umida sviluppano gas combustibili;
¾ sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l’aria,
spontaneamente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 - Allegato V.
Patrimonio Mobiliare
Contenuto in genere comprese le merci con la sola esclusione :
¾ di quanto definito alla voce fabbricati;
¾ dei veicoli iscritti al PRA.
Polizza
Documento che identifica il contratto di assicurazione.
Premio
E’ la prestazione a carico dell’Assicurato quale corrispettivo in denaro della prestazione della Società.
Società/Impresa
L’Impresa assicuratrice.
Scoperto
Consiste nel trasferire all’Assicurato una percentuale del sinistro indennizzabile a termini di polizza e può
essere riferito all’intera polizza oppure ad una o più partite di polizza.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Sinistro
L'evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Valori
La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), nazionale ed estera (controvalore in euro), titoli di
credito in genere, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni benzina, tessere telefoniche e
autostradali a consumo.
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1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale
1.1 – Prova del contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro
documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della
succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazione inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché
la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di
premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24.00 del
sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del
pagamento.
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 90° giorno dalla scadenza, la garanzia resta
sospesa dalle ore 24,00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del
giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.
1.4 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax
e/o telex indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
1.5 – Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti
di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
1.6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla
comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al netto
delle imposte governative.
1.7 - Buona fede
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le
inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso
dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte
dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il
diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio
maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza
dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro,
conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).
1.8 – Recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società ed il
Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera
raccomandata. Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa dovrà rimborsare al Contraente il rateo di
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premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di copertura,
nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata dalla Società e all’interno del periodo di 120 giorni previsto
per l’efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la stessa Società si impegna, ferma la
validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza
tra il periodo di preavviso di recesso di 120 giorni ed il periodo intercorrente tra l’avviso di recesso e la
scadenza della rata.
1.9 – Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell’allegato e avrà termine irrevocabilmente alla scadenza
senza obbligo di disdetta.
E’ facoltà del Contraente, con preavviso di 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una
proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle
procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo
rateo di premio, si impegnai sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni
contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.Il contratto potrà esser
1.10 – Accettazione caratteristiche del rischio
La società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano
note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione
della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.
Resta però l'obbligo dell'Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un
aggravamento del rischio, fermo quant'altro disposto.
1.11 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le
occorrenti indicazioni ed informazioni.
1.12 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non
esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi
o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il
progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
1.13 – Modifica agli enti assicurati
Nell'ambito dei fabbricati in cui si esercita l’attività assicurata possono essere eseguite nuove costruzioni,
demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al
macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue
attività.
L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, semprechè tali modifiche non comportino
aggravamento di rischio.
1.14 – Altri enti non diversamente indicati
Viene stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro l'area recintata (sia sottotetto che
all'aperto) del complesso, deve intendersi assicurato, con esclusione degli autoveicoli in genere. Viene
convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero
precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o
controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita contenuto.
1.15 – Compensazione tra partite
Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che
costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio
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uguale o inferiore, per le quali, secondo l'Art. 1907 Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.
Resta convenuto che:
1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no da
sinistro;
2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione
in forma flottante;
3) la compensazione può aver luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.
1.16 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del contraente sarà applicato tutto quanto
previsto dalle Condizioni Generali di polizza (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita singolarmente
considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un
atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a
conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
1.17 – Vicinanze pericolose
L’Assicurato è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai
fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
1.18 – Aumenti di somma assicurata
Sugli aumenti di valori dovuti a nuove inclusioni o ad elevazione delle somme assicurate, segnalati alla
Società assicuratrice in corso di contratto, verranno applicati i medesimi tassi di premio specificatamente
indicati in polizza, a pro-rata giornaliero, dal giorno di effetto dell’aumento alla scadenza annuale successiva.
1.19 – Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i
medesimi rischi.
1.20 – Enti in leasing
Se non diversamente convenuto, dall'assicurazione sono esclusi macchinario, attrezzatura e arredamento in
leasing qualora già coperti da apposita assicurazione.
1.21 – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile, salvo che il sinistro sia
conseguente a fatto doloso.
1.22 – Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca le cose assicurate, le operazioni peritali per i necessari
accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per
quanto possibile, lo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.
1.23 - Coassicurazione e Delega
Qualora la presente assicurazione sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore
è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è
il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 del Codice Civile).
Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria,
all’uopo designata dalle Società Assicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Assicuratrici, fatta
eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato per il tramite del broker
direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.
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1.24 – Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla TECHNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al Registro
unico degli Intermediari, ai sensi dell’art. 109, D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Le parti contraenti riconoscono alla TECNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al citato D.Lgs. 209/2005 relativamente
alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme
o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
a)
di riconoscere che tutte le comunicazioni notificate al Broker saranno considerate come notificate alla
Compagnia;
b)
di riconoscere validità ed inopponibilità a tutte le comunicazioni fatte dal Broker;
c)
che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente
assicurazione venga effettuato dall'Assicurato al Broker che provvederà alla loro rendicontazione
secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali
coassicuratori e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
d)
che la gestione dei sinistri curata dalla Compagnia, sarà seguita dal Broker per conto del Contraente.
1.25 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio
Con periodicità semestrale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del
rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che
disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese
offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
1.26 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
1.27 - Foro competente
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
1.28 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
1.29 – Rescindibilità annuale
Qualora il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo al
termine di ogni anno, con preavviso di sessanta giorni da inviarsi con lettera raccomandata.
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2 - Norme che regolano il sinistro
Art. 2.1 – Denuncia del sinistro – Obblighi relativi
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della
Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
b) entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto, il più possibile circostanziato
indicando approssimativamente l'ammontare del danno, al broker oppure alla Società, nonché all'Autorità
Giudiziaria o di polizia del luogo in caso di incendio, furto , rapina o sinistro presumibilmente doloso; in
caso di sinistro di notevole gravità la notifica di cui sopra deve essere preceduta da un telegramma.
c) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società
prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice
Civile.
d) conservare fino all'accertamento e alla quantificazione del danno da parte della Società e comunque non
oltre 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della medesima della denuncia del sinistro le tracce e i
residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale
titolo, diritto di indennità;
e) dare la dimostrazione della effettiva consistenza del danno tenendo a disposizione della Società ogni
elemento di prova.
La riparazione del danno può essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può
tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura
strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal
Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro otto giorni dall’avviso di cui al punto a), questi può prendere
tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata,
limitatamente ai danni di natura elettrica e meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il
regolare funzionamento.
Art. 2.2 – Procedura per la valutazione del danno – nomina ed onorari dei periti
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante
Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.
I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di
uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono
prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle
operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del
terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella
cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato
nonché l'eventuale quota parte, pari al 50%, di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.
Le predette spese, nell'ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino alla concorrenza di un importo pari
a Euro 100.000,00.
Art. 2.3 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al
momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state
comunicate;
c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.1;
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d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al
momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo art. 2.4;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di
demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di
perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in
doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono
obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore,
violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od
eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato
dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività
esercitata.
Art. 2.4 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno e l'attribuzione delle cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o sottratte viene eseguita separatamente partita per partita e secondo i seguenti criteri:
A) - VALORE A NUOVO
Il fabbricato ed il contenuto devono essere assicurati per il loro valore a nuovo; l'ammontare del danno si
determina:
- per il fabbricato in base alle spese occorrenti per la costruzione a nuovo delle parti distrutte o per il ripristino
di quelle danneggiate (escluso soltanto il valore dell'area), detraendo il valore degli eventuali residui, senza
tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al
modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante;
- per il contenuto in base al costo per riportare le cose danneggiate, allo stato funzionale in cui si trovavano al
momento del sinistro o per sostituire le cose danneggiate con altre nuove, uguali od equivalenti per uso,
qualità caratteristiche, prestazioni e rendimento; detraendo il valore degli eventuali residui nel caso che le
cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione: la cosa assicurata si considera non suscettibile di
riparazione quando le spese da sostenere per tale scopo eguagliano o superano il costo per sostituire le cose
danneggiate con altre nuove al momento del sinistro.
Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche
o miglioramenti;
In ogni caso non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali
pregiudizi e comunque la Società non rimborserà somma superiore al triplo del valore commerciale del
fabbricato, del macchinario (compreso quello elettronico), dell'attrezzatura e dell'arredamento al momento
del sinistro.
Art. 2.5 – Titoli di credito
Per i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive
scadenze se previste;
b) l'Assicurato o il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena per
effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano diventati inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto
per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Art. 2.6 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla
Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione
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dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso
dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 2.7 – Regola proporzionale
Se dalle stime fatte a norma dell'Art. 2.4 risulta che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate con
una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate
con le partite stesse, la Società risponde del danno entro il limite delle somme assicurate in proporzione del
rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% e il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.
Art. 2.8 – Pagamento dell’indennità
Entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia la Società paga
l'indennizzo dovuto, salvo che:
a) il Contraente non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società del pagamento;
b) alla società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
c) a carico dell'Assicurato o del Contraente (e/o i suoi familiari e/o - se trattasi di Società - dei soci a
responsabilità illimitata o degli amministratori) sia stato aperto un procedimento penale relativo al sinistro
oppure, per questo, ad essi siano stati notificati avvisi di garanzia;
d) il Contraente o l'Assicurato non abbia prodotto il certificato di chiusa istruttoria qualora richiesto dalla
Società.
Art. 2.9 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a
pagare somma maggiore di quella assicurata alle singole partite di polizza.
Art. 2.10 – Anticipo dell’indennizzo
Il contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al
70% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non
siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in
almeno Euro 50.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché
siano trascorsi almeno 30 giorni della richiesta dell'anticipo.
Art. 2.11 – Chiusura inchiesta
A parziale deroga dell’art. 2.8 in caso di danno l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di
chiusa inchiesta e, l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile,
il certificato di chiusura per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito,
maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine
preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di
polizza.
Art. 2.12 – Esonero dichiarazione sinistri pregressi
La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito gli enti oggetto dell’assicurazione nell’ultimo
decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia
come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.
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3 – Norme che regolano l’assicurazione incendio
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione
E' l'Assicurazione contro i danni materiali e diretti dell’incendio e delle altre garanzie accessorie, in appresso
specificate, dei beni mobili ed immobili ubicati nel territorio italiano sia di proprietà che di terzi condotti in
locazione, comodato, uso, ecc.
Nei fabbricati utilizzati dalla Contraente si svolge l’attività istituzionale dell’Ente, con annessi laboratori,
officine, uffici e quant’altro inerente all’attività, tutto compreso e nulla escluso.
Art. 3.2 – Partite assicurate e somme
Capitali
Tasso
80.000.000,00
1) Fabbricati in proprietà e/o locazione
€
2) Contenuto ovunque riposto
€
5.000.000,00
3) Indennità aggiuntiva pari al 10% part. 1 - 2
€
8.500.000,00
4) Ricorso Terzi
€
5.000.000,00
5) Demolizione e sgombero residui dei sinistri, in aggiunta alla
€
forma a percentuale
250.000,00
€
98.750.000,00
TOTALI CAPITALI ASSICURATI E PREMIO NETTO
Premio netto
Art. 3.3 – Rischi assicurati
La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, anche se
di proprietà di terzi, dagli eventi sotto indicati:
1) incendio;
2) guasti da chiunque causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l'evento dannoso, nonché le spese
di salvataggio;
3) azione del fulmine, implosione, esplosioni e/o scoppi anche esterni, compresi quelli provocati da ordigni
esplosivi;
4) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all’Assicurato e/o al Contraente né al suo
servizio;
5) caduta di meteoriti, veicoli spaziali e aeromobili, di loro parti o di cose da essi trasportate;
6) bang sonico determinato per superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
La Società risponde inoltre:
7) dei danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumo, gas, vapore, da mancata od anormale
produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento
di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento, da colaggio o
fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate,
oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
8) delle spese necessarie per demolire, sgombrare, trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro
garantito dal presente settore, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del
contenuto resosi necessario in seguito ad evento indennizzabile a termini della presente polizza; resta
convenuto che l'indennizzo per ciascun sinistro non potrà superare il 10% in aggiunta alle somme
assicurate.
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9) dei danni materiali e diretti causati da correnti scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo
occasionati:
a) alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici assicurati;
b) alle macchine elettroniche assicurate fino alla concorrenza di Euro 7.500,00 per ogni sinistro;
c) La Società non risponde dei danni:
d) causati da usura o da carenza di manutenzione;
e) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione,
nonché di quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova
f) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché
quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
Questa garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di Euro 250,00 per sinistro fino alla
concorrenza di Euro 25.000,00, fermo il limite previsto al presente articolo per le macchine elettroniche e
senza applicazione dell'art. 2.7.
10) dei danni materiali alle cose assicurate causati da persone, compresi i dipendenti del Contraente o
dell'Assicurato, che anche a mezzo di ordigni esplosivi, prendono parte a tumulti popolari, scioperi,
sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di
terrorismo e sabotaggio.
Sono compresi in garanzia anche i danni materiali cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine in
seguito al verificarsi degli eventi assicurati.
Sono esclusi i danni:
a) da deturpamento o imbrattamento delle facciate dei fabbricati;
b) verificatesi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque
autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una
franchigia di Euro 1.000,00 e in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore al
70% dei capitali assicurati alle singole partite.
11) dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, vento e trombe
d'aria e cose da essi trascinate, nonché grandine, quando siano caratterizzati da violenza riscontrabile
dagli effetti prodotti da tali eventi su una pluralità di beni, assicurati e non.
La Società risponde altresì dei danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al
suo contenuto causati dagli eventi sopra indicati attraverso rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto,
alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli agenti atmosferici di cui sopra.
La garanzia si intende inoltre estesa ai danni materiali causati dalle cose crollate per effetto degli eventi
assicurati.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da gelo e sovraccarico neve;
b) subiti da alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
c) subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere, camini, insegne e antenne;
d) agli enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
e) subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti
(anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) salvo per i danni causati
per la grandine;
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una
franchigia di € 2.500,00 ed in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma maggiore al
70% del capitale assicurato alle singole partite e comunque fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per
lastre di cemento - amianto e manufatti di materia plastica, danneggiate da grandine.
12) dei danni materiali subiti da monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi
carta rappresentante valore, archivi, documenti, registri, disegni, modelli stampi, stereotipi, lastre e
cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, cliché,
dischi e cassette per effetto degli eventi elencati ai punti precedenti.
Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita 2 nell'ambito
della stessa somma e senza applicazione dell’art. 2.7;
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13) dei danni al contenuto anche quando si trovano temporaneamente presso terzi.
Relativamente alla presente garanzia l'indennizzo di ciascun sinistro non potrà superare il 10% del
capitale assicurato alle singole partite.
14) dei danni determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, nonché da dolo e/o colpa grave
delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.
Art. 3.4 – Rischi esclusi
Sono esclusi i danni:
a) verificatesi in occasione di atti di guerra, guerra civile, rivoluzione, di insurrezione, occupazione
militare, invasione, confisca e requisizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare;
b) verificatesi in occasione di eruzione vulcaniche, maremoto e terremoto;
c) causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente; se l'Assicurato o il Contraente è persona giuridica, è
escluso il dolo del legale rappresentante, dei Soci di Società di persone o comunque dei Soci a
responsabilità illimitata e degli Amministratori unici e/o delegati;
d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi in genere;
e) causati da inondazioni e frane;
f) causati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle
atomiche, nonché da contaminazioni radioattive, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe
alcun rapporto con tali eventi.
4 – Garanzie accessorie
Art. 4.1 – Acqua condotta – Ricerca e riparazione danni
La Società risponde:
dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua, fluidi e liquidi condotti in
genere - esclusa acqua piovana - a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici esistenti
nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi; compresi i danni per riparare o sostituire le tubazioni e
relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese
quelle necessarie sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino del fabbricato; quest'ultima garanzia
è prestata fino ad un massimo di Euro 25.000,00 per sinistro. La garanzia è prestata con una franchigia di
Euro 150,00 per sinistro.
Art. 4.2 – Acqua piovana
La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato, dei danni causati alle cose assicurate da "acqua piovana" con
esclusione dei danni dovuti ad acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti.
La garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro ed un massimo risarcimento di €
150.000,00 per sinistro.
Art. 4.3 – Benzina nei serbatoi di autoveicoli in sosta
La Società risponde dei danni cagionati dallo scoppio e/o esplosione del carburante contenuto nei serbatoi dei
veicoli, anche di terzi, in sosta per le operazioni di carico e scarico, anche quando non vi sia sviluppo
d'incendio.
Art. 4.4 – Onorari architetti, ingegneri, consulenti
La Società rimborserà, sino alla concorrenza di Euro 20.000,00 secondo la tabella dell’ordine professionale
del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni
necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così
assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma non i diritti (competenze) per la preparazione
di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
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Art. 4.5 – Oneri di ricostruzione ad Enti e/o autorità politiche
Si dà atto che nella somma per la voce "fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero
comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in
caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della
ricostruzione.
Art. 4.6 – Rovina ascensori
La Società si obbliga a risarcire i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in
conseguenza di rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.
Art. 4.7 – Perdita pigioni
La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento, dovuti a sinistro
indennizzabile a termini di polizza, dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità
immobiliare, della pigione annua.
Art. 4.8 – Furto di fissi ed infissi
La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi
dai ladri, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per singolo sinistro.
Art. 4.9 – Ricovero automezzi
Nei vari locali di proprietà dell’Assicurato possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di
dipendenti e/o di terzi.
Art. 4.10 – Rottura di lastre ed insegne
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati da:
- rottura accidentale, da fatto di terzi o fatto involontario del Contraente, delle lastre di cristallo, vetro, opaline
e simili, installate come vetrine e porte oppure collocate all'interno dei fabbricati, nonché delle lastre, delle
iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne installate all'esterno dei fabbricati assicurati.
L'assicurazione vale anche per le rotture verificatesi in occasione di:
- furto consumato o tentato;
- grandine.
La presente garanzia è prestata con un massimo di risarcimento di Euro 15.000,00 per sinistro e senza
l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 4.11 – Colaggio da impianti automatici di estinzione
La Società risponde:
dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto
o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni.
La Società non risponde:
a) dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prova, modifiche
costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
b) dei danni derivanti da gelo;
c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.
Art. 4.12 – Danni consequenziali
Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza e senza l'intervento di circostanze
indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o
deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti, fino alla
concorrenza della somma assicurata alle singole partite.
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Art. 4.13 – Danni da dispersione liquidi
La Società risponde:
1) del danno di dispersione dei liquidi contenuti in recipienti, loro parti e tubature ad essi relative;
2) dei danni subiti dalle altre cose assicurate in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche
quando non ci sia sviluppo di fiamma,
3) avvenuti in conseguenza di:
a) improvviso od accidentale guasto o rottura dei predetti contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
b) eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza o con la polizza base di riferimento.
La Società non risponde, se non diversamente pattuito:
a) dei danni da stillicidio conseguenti a:
- imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
- corrosione ed usura;
b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore ai 300 litri.
Art. 4.14 – Rimpiazzo combustibile
La Società risarcisce il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento
conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di
condizionamento al servizio del fabbricato.
In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia la Società risarcirà per ogni sinistro una somma
superiore all’1% della somma assicurata per il fabbricato.
Art. 4.15 – Alimentazione degli impianti
La Società prende atto che, per l’alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento,
distribuzione di energia elettrica, l’Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per
il funzionamento degli impianti stessi. E’ pertanto tollerata l’esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non,
di detti combustibili.
Art. 4.16 – Assicurazione del costo di ricostruzione di documenti, registi, disegni, materiale e
meccanografico
La Società risponde nei limiti del 2% della somma assicurata alla partita contenuto e senza l'applicazione del
disposto di cui all'art. 2.7, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento
degli enti distrutti o danneggiati.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12
mesi dal sinistro.
Art. 4.17 – Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato alla relativa
partita di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale
civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro
indennizzabile a termine di polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei
beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla
concorrenza del 20% del capitale stesso.
La Società, oltre a quanto previsto dall'art. 3.4, non risponde dei danni conseguenti ad inquinamento dell'aria,
dell'acqua o del suolo.
L’assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il
consenso della Società.
La presente garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 2.7.
Art. 4.18 – Danni da interruzione dell’attività
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro, l’indennizzo - calcolato per
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ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorata, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio
dell’attività, della percentuale prevista alla partita 3) a beneficio del Contraente chiunque sia l’Assicurato.
Art. 4.19 – Inondazione – alluvioni – allagamenti
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) dell'art. 3.4, la Società risponde dei danni materiali e diretti
arrecati agli enti assicurati da inondazione, alluvione, allagamenti in genere. La Società non risponde dei
danni causati da mareggiata, marea, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio,
trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, dei danni ad enti mobili
all'aperto, dei danni alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a Euro
2.500,00; in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno
assicurativo una somma superiore al 50% del capitale assicurato, per la partita interessata.
Art. 4.20 – Neve, ghiaccio, gelo
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
a) crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di
neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o
grandine;
c) infiltrazioni all’interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso
lesioni, brecce, rotture o fenditure causate da fenomeni atmosferici anzidetti;
d) gelo che provochi rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei
fabbricati e/o dell’attività descritta in polizza, purché l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata
sospesa per più di 72 ore antecedenti il sinistro.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a €
500,00; in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno
assicurativo una somma superiore al 3% del capitale assicurato per ciascun fabbricato con il massimo di €
150.000,00.
Art. 4.21 – Differenziale storico artistico
Ad integrazione della somma assicurata per la partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia fino
all’importo di € 250.000,00 per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche
possano subire a seguito di sinistro, e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere
funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono
riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici
etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita
dall’Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.
In deroga all’art. 1907 del Codice Civile l’importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza
l’applicazione della regola proporzionale.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in
merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da
ora di rimettersi al parere della Sovraintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si
colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito Comune.
Art. 4.22 – Terremoto
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) dell'art. 3.4 la Società risponde dei danni materiali e diretti
subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino
della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia,
che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile,
sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto " singolo
sinistro"; il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per sinistro, di un importo pari al 10%
del sinistro, col minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 150.000,00; in nessun caso la Società pagherà per
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uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo, una somma superiore al 50% del
capitale assicurato per la partita interessata.
Art. 4.23 – Limite di risarcimento
Di comune accordo tra le parti si conviene che in nessun caso la società pagherà, importo maggiore di Euro
15.000.000,00 per singola ubicazione.
Per eventuali garanzie nell’ambito delle Condizioni Particolari in cui sia previsto un limite inferiore di
indennizzo, relativamente ai dani garantiti dalle stesse, sarà operante quest’ultimo.
Art. 4.24 – Costo di ricostruzione in zone sismiche
Si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le “norme tecniche per la
costruzione in zone sismiche” vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i
maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme.
Art. 4.25 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio
Con periodicità semestrale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del
rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che
disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese
offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
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ALLEGATO
(Costituente parte integrante della presente polizza)
1) Contraente:
Comune di Castelfidardo
2) Durata:
Anni tre
3) Decorrenza:
31/12/2009
4) Scadenza:
31/12/2012
5) Prima rata sino al:
31/12/2010
6) Somme Assicurate:
Come riportate nel riquadro all’art. 3. 2
PREMIO ALLA FIRMA
Netto
€
Accessori
€
Imposta
€
Lordo
€
PREMIO ANNUO
Netto
€
Accessori
€
Imposta
€
Lordo
€
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7) Consenso al trattamento dei dati personali: Le parti, ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003
n° 196. autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il
Contraente, la Società e il Broker.
8) ACCETTAZIONE:
La Società ................................................. autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni con provvedimento ISVAP n°. ................. del
......................... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° ........... del
......................, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara
ed il presente Capitolato e quant’altro ad esso allegato, e di conseguenza
di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in
essi contenuti.
La Società
Il Contraente
___________________________
__________________________
Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società
dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di
Assicurazione:
Art. 1.8 - Recesso del Contratto
Art. 1.9 - Durata del Contratto
Art. 1.24 - Broker
Art. 1.27 - Foro competente
Data ___________________
La Società
Il Contraente
___________________________
__________________________
Pagina 20
COMUNE DI
CASTELFIDARDO
P.zza della Repubblica n. 8 – 60022 Castelfidardo (AN)
tel. 071.78291 - fax 071.7820119
c.f/p.IVA 00123220428
Capitolato
di
Polizza di Assicurazione
contro i danni del furto
TECHNOrisk s.r.l.
60125 Ancona – Via De Gasperi, n° 72
Tel 071 2814179 - Fax 071 2818834
e mail: [email protected]
Pagina 1
INDICE
DEFINIZIONI
pagina
2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Pagina
4
NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO
Pagina
8
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO
Pagina
11
ALLEGATO
Pagina
14
Definizioni
Assicurato
Definizione con la quale convenzionalmente la polizza intende il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui
interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione
Definizione con la quale convenzionalmente si intende il contratto di assicurazione.
Contenuto
Qualunque bene mobile (compreso ogni genere di attrezzatura od impianto) sia all’aperto nelle aree di
pertinenza che contenuto nei fabbricati in uso per l’attività del Contraente, esclusi i veicoli in genere e le
apparecchiature elettroniche se assicurate con apposita polizza.
Contraente
Il soggetto giuridico che stipula il contratto di assicurazione.
Danni diretti
Sono i danni materiali subiti dalla cosa assicurata a prescindere da tutte le conseguenze e dal pregiudizio
d'altra natura che può venire all'Assicurato o a chi spetta.
Estorsione
Come definito dall’art. 629 del Codice Penale
Franchigia
E’ la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto
dall'indennizzo. Nel caso di franchigia assoluta i danni di importo totale inferiori a tale somma non sono
rimborsabili; quelli superiori sono ridotti dell’importo della franchigia.
Furto
Come definito dall’art. 624 del Codice Penale
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
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Lastre antisfondamento
Lastre costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro, con interposto uno strato di materiale plastico, in
modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.; oppure costituite da uno strato di
materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm.
Polizza
Documento che identifica il contratto di assicurazione.
Premio
E’ la prestazione a carico dell’Assicurato quale corrispettivo in denaro della prestazione della Società.
Primo Rischio Assoluto
La forma assicurativa che non comporta l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del
Codice Civile.
Scasso
Forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate,
tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro.
Scippo
Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro
L'evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società/Impresa
L’Impresa assicuratrice.
Valori
La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), nazionale ed estera (controvalore in euro), titoli di
credito in genere, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni benzina, tessere telefoniche e
autostradali a consumo.
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1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale
1.1 – Prova del contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro
documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della
succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazione inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice
Civile.
1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di
premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24.00 del
sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del
pagamento.
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 90° giorno dalla scadenza, la garanzia resta
sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del
giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.
1.4 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax
e/o telex indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
1.5 – Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice
Civile.
1.6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla
comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al netto
delle imposte governative.
1.7 - Buona fede
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le
inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso
dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte
dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il
diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio
maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza
dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro,
conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).
1.8 – Recesso in caso di sinistro
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Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società ed
il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera
raccomandata. Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa dovrà rimborsare al Contraente il rateo di
premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di copertura,
nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata dalla Società e all’interno del periodo di 120 giorni previsto
per l’efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la stessa Società si impegna, ferma la
validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza
tra il periodo di preavviso di recesso di 120 giorni ed il periodo intercorrente tra l’avviso di recesso e la
scadenza della rata.
1.9 - Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell’allegato e avrà termine irrevocabilmente alla scadenza
senza obbligo di disdetta.
E’ facoltà del Contraente, con preavviso di 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una
proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle
procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo
rateo di premio, si impegnai sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni
contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.Il contratto potrà esser
1.10 – Accettazione caratteristiche del rischio
La società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le
erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla
descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.
Resta però l'obbligo dell'Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un
aggravamento del rischio, fermo quant'altro disposto.
1.11 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le
occorrenti indicazioni ed informazioni.
1.12 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non
esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione
mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il
progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
1.13 – Altri enti non diversamente indicati
Viene stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro l'area recintata (sia sottotetto che
all'aperto) del complesso, deve intendersi assicurato, con esclusione degli autoveicoli in genere. Viene
convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero
precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o
controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto.
1.14 – Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i
medesimi rischi.
1.15 – Enti in leasing
Se non diversamente convenuto, dall'assicurazione sono esclusi macchinario, attrezzatura e arredamento in
leasing qualora già coperti da apposita assicurazione.
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1.16 – Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca le cose assicurate, le operazioni peritali per i necessari
accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per
quanto possibile, lo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.
1.17 - Coassicurazione e Delega
Qualora la presente assicurazione sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun
Assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota,
anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 del Codice Civile).
Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria,
all’uopo designata dalle Società Assicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Assicuratrici, fatta
eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato per il tramite del broker
direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.
1.18 – Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla TECHNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al Registro
unico degli Intermediari, ai sensi dell’art. 109, D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Le parti contraenti riconoscono alla TECNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al citato D.Lgs. 209/2005 relativamente
alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme
o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
a)
di riconoscere che tutte le comunicazioni notificate al Broker saranno considerate come notificate alla
Compagnia;
b)
di riconoscere validità ed inopponibilità a tutte le comunicazioni fatte dal Broker;
c)
che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente
assicurazione venga effettuato dall'Assicurato al Broker che provvederà alla loro rendicontazione
secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori,
e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
d)
che la gestione dei sinistri curata dalla Compagnia, sarà seguita dal Broker per conto del Contraente.
1.19 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio
Con periodicità semestrale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del
rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che
disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese
offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
1.20 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
1.21 - Foro competente
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
1.22 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
1.23 – Rescindibilità annuale
Qualora il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo al
termine di ogni anno, con preavviso di sessanta giorni da inviarsi con lettera raccomandata.
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2 - Norme che regolano il sinistro
Art. 2.1 – Denuncia del sinistro – Obblighi relativi
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della
Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
b) entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto, il più possibile circostanziato
indicando approssimativamente l'ammontare del danno, al broker oppure alla Società, nonché all'Autorità
Giudiziaria o di polizia del luogo in caso di incendio, furto , rapina o sinistro presumibilmente doloso; in
caso di sinistro di notevole gravità la notifica di cui sopra deve essere preceduta da un telegramma.
c) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società
prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 C.C..
d) conservare fino all'accertamento e alla quantificazione del danno da parte della Società e comunque non
oltre 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della medesima della denuncia del sinistro le tracce e i
residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale
titolo, diritto di indennità;
e) dare la dimostrazione della effettiva consistenza del danno tenendo a disposizione della Società ogni
elemento di prova.
La riparazione del danno può essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può
tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura
strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal
Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro otto giorni dall’avviso di cui al punto a), questi può
prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa
danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica e meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne
garantisca il regolare funzionamento.
Art. 2.2 – Procedura per la valutazione del danno – nomina ed onorari dei periti
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante
Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.
I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di
uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono
prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle
operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del
terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella
cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato
nonché l'eventuale quota parte, pari al 50%, di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.
Le predette spese, nell'ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino alla concorrenza di un importo pari
a Euro 10.000,00.
Art. 2.3 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al
momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state
comunicate;
c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.1;
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d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al
momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo art. 2.4;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di
demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di
perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi
in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono
obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore,
violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od
eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato
dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività
esercitata.
Art. 2.4 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno e l'attribuzione delle cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o sottratte viene eseguita separatamente partita per partita e secondo i seguenti criteri:
A) - VALORE A NUOVO
Per il contenuto, in base al costo per riportare le cose danneggiate, allo stato funzionale in cui si trovavano al
momento del sinistro o per sostituire le cose danneggiate o sottratte con altre nuove, uguali od equivalenti per
uso, qualità caratteristiche, prestazioni e rendimento; detraendo il valore degli eventuali residui nel caso che le
cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione: la cosa assicurata si considera non suscettibile di
riparazione quando le spese da sostenere per tale scopo eguagliano o superano il costo per sostituire le cose
danneggiate con altre nuove al momento del sinistro. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali
tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche o miglioramenti.
In ogni caso non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali
pregiudizi e comunque la Società non rimborserà somma superiore al triplo del valore commerciale del
contenuto al momento del sinistro.
Art. 2.5 – Titoli di credito
Per i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive
scadenze se previste;
b) l'Assicurato o il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena per
effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano diventati inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto
per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Art. 2.6 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla
Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione
dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col
consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
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Art. 2.7 – Pagamento dell’indennità
Entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia la Società paga
l'indennizzo dovuto, salvo che:
a) il Contraente non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società del pagamento;
b) alla società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
c) a carico dell'Assicurato o del Contraente (e/o i suoi familiari e/o - se trattasi di Società - dei soci a
responsabilità illimitata o degli amministratori) sia stato aperto un procedimento penale relativo al sinistro
oppure, per questo, ad essi siano stati notificati avvisi di garanzia;
d) il Contraente o l'Assicurato non abbia prodotto il certificato di chiusa istruttoria qualora richiesto dalla
Società.
Art. 2.8 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a
pagare somma maggiore di quella assicurata alle singole partite di polizza.
Art. 2.9 – Anticipo dell’indennizzo
Il contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al
70% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non
siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in
almeno € 25.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché
siano trascorsi almeno 30 giorni della richiesta dell'anticipo.
Art. 2.10 – Chiusura inchiesta
A parziale deroga dell’art. 2.7 in caso di danno l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di
chiusa inchiesta e, l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile,
il certificato di chiusura per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito,
maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine
preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di
polizza.
Art. 2.11 – Esonero dichiarazione sinistri pregressi
La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell’assicurazione nell’ultimo
decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia
come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.
Art. 2.12 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio
Con periodicità semestrale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del
rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che
disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese
offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
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3 - Norme che regolano l’assicurazione furto
Art. 3.1 – Ubicazione, attività, beni da assicurare
In locali di proprietà e/o uso, aventi caratteristiche come descritte all’art. 3.6, la Contraente esercita
l'attività di Ente Pubblico.
Ciò premesso, si assicura a Primo Rischio Assoluto:
Somme assicurate
1) Contenuto ovunque riposto
€
50.000,00
Totale somme assicurate
€
50.000,00
tassi
Premi netti
A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:
La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono assicura i danni materiali e diretti da perdita o
danneggiamento delle cose oggetto della garanzia anche se di proprietà di terzi ed entro la somma
assicurata, causati da:
1) furto a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali dell'azienda assicurata:
a) violandone le difese esterne, mediante rottura, scasso, effrazione dei mezzi di protezione di cui
all’art. 3.6, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante
impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.
L'assicurazione è estesa inoltre a furto commesso:
d) attraverso le luci di serramenti o di inferriate con la rottura del vetro retrostante;
e) con rottura delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'attività
esercitata e durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le 24,
quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché effettivamente chiuse, rimangono
protette da solo vetro fisso;
2) rapina od estorsione avvenuta nei locali dell'azienda quand'anche le persone sulle quali viene fatta
violenza o minaccia vengano prelevati dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
3) atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati; la
garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di Euro 10.000,00;
4) guasti causati alle cose assicurate per commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o
l'estorsione;
5) guasti cagionati da ladri, in occasione di furto, estorsione e rapina consumati o tentati per
danneggiamenti ai locali contenenti le cose assicurate od agli infissi posti a riparo e protezione degli
accessi ed aperture dei locali stessi, ivi compreso camera di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi
contenuti) e le rispettive porte, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00;
La garanzia comprende anche:
6) il contenuto anche quando si trovano temporaneamente presso terzi, sino a concorrenza di Euro
5.000,00.
7) limitatamente ai valori l'assicurazione è prestata anche contro:
1)
i danni da furto, con il massimo di Euro 2.500,00, ovunque siano riposti;
2)
i danni da furto riposti in cassaforte o armadi di sicurezza con il massimo di Euro 20.000,00;
3)
sino alla concorrenza di Euro 15.000,00, la perdita di valori in conseguenza di rapina o scippo
commessi sia all'interno che all'esterno dei locali dell'Ente, anche sulla persona dell'Assicurato o
del Contraente, dei suoi dipendenti o degli Amministratori. La garanzia si intende prestata entro i
limiti della provincia in cui è ubicata l'Ente e di quelle ad esse limitrofe e nel periodo temporale
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intercorrente dalle ore 7 alle ore 23.
La garanzia si intende inoltre estesa al furto, anche con destrezza, in seguito ad infortunio o ad
improvviso malore delle persone assicurate limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del
trasporto ha indosso o a portata di mano i "valori".
La garanzia non vale se la persona che trasporta i valori all'esterno dell'Ente ha età inferiore a 18
anni e superiore a 70 anni.
In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di
polizza.
Art. 3.2 – Rischi esclusi
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione,
insurrezione, occupazione militare, confisca e requisizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto,
sollevazione militare;
b) causati o agevolati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
c) verificatesi in occasione di eruzione vulcaniche, maremoto, terremoto;
d) causati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione di particelle
atomiche, nonché da contaminazioni radioattive, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe
alcun rapporto con tali eventi;
e) agevolati con dolo da persone con lui coabitanti o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o
locali con questi comunicanti; da parenti o affini dell'Assicurato e/o Contraente, entro il 2° grado,
nonché dai Soci a responsabilità illimitata se questa è una Società; da dipendenti dell'Assicurato e/o
Contraente durante l'orario di lavoro; nonché da dipendenti incaricati della sorveglianza delle cose
stesse o dei locali che le contengono.
Art. 3.3 – Riduzione della somma assicurata e reintegro automatico
In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine
dell'annualità di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di
franchigie e scoperti.
Resta però inteso che tale importo, sarà automaticamente reintegrato. Il pagamento del corrispondente rateo di
premio, calcolato in 360° dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della
Società.
Art. 3.4 – Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne
abbia notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno.
Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a
concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, mentre il resto spetta alla
Società.
Art. 3.5 – Furto, rapina, estorsione commessi con l’utilizzo di veicoli ricoverati nei locali o nell’area
in uso all’Assicurato o al Contraente
Qualora il furto o la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate
veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato, la Società
corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 10% che rimarrà a
carico dell'Assicurato o del Contraente stesso.
Art. 3.6 – Condizioni per l’operatività della garanzia – Caratteristiche dei locali e mezzi di chiusura
La garanzia è prestata a condizione che:
- i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali , solai , coperture in vivo, cotto,
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calcestruzzo, vetro cemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non.
Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche costruttive
dei locali contenenti le cose assicurate non siano conformi a quelle sopra indicate;
- durante le ore di chiusura dell'azienda e senza presenza di addetti, ogni apertura esterna dei locali stessi
situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e
praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità
personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione:
a) serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica o altri simili
materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni
(quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o
lucchetti;
b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo diverso dal ferro) fissate
nei muri o nella struttura dei serramenti.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso
ai locali contenenti le cose assicurate, se non con effrazione.
Sono pertanto esclusi, salvo quanto di seguito diversamente convenuto, i danni da furto e/o atto vandalico
avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione o di chiusura
sopra indicati. Sono ammessi anche serramenti con vetri anche non antisfondamento: se il furto e/o l'atto
vandalico è commesso con la sola rottura di tali vetri ma senza scasso delle strutture e/o dei congegni di
chiusura è applicato lo scoperto del 10%. Pertanto, in tali casi, la Società rimborserà all'Assicurato 90%
dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che
egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.
Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri
per introdursi nei locali.
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ALLEGATO
(Costituente parte integrante della presente polizza)
1) Contraente:
Comune di Castelfidardo
2) Durata:
anni tre
3) Decorrenza:
31/12/2009
4) Scadenza:
31/12/2012
5) Prima rata sino al:
31/12/2010
6) Somme Assicurate:
Come riportate nel riquadro all’art. 3. 1
PREMIO ALLA FIRMA
Netto
Accessori
€
€
Imposta
€
Lordo
€
PREMIO ANNUO
Netto
Accessori
€
€
6)
Imposta
€
Lordo
€
Consenso al trattamento dei dati personali: Le parti, ai sensi del Decreto legislativo
30.06.2003 n° 196. autorizzano al trattamento dei dati personali,
disgiuntamente, il Contraente, la Società e il Broker.
7) ACCETTAZIONE:
La Società ................................................. autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni con provvedimento ISVAP n°. ................. del
......................... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° ........... del
......................, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara
ed il presente Capitolato e quant’altro ad esso allegato, e di conseguenza
di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in
essi contenuti.
La Società
Il Contraente
___________________________
__________________________
Pagina 13
Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società
dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di
Assicurazione:
Art. 1.8 - Recesso del Contratto
Art. 1.9 - Durata del Contratto
Art. 1.24 - Broker
Art. 1.28 - Foro competente
Data ___________________
La Società
Il Contraente
___________________________
__________________________
Pagina 14
COMUNE DI
CASTELFIDARDO
P.zza della Repubblica n. 8 – 60022 Castelfidardo (AN)
tel. 071.78291 - fax 071.7820119
c.f/p.IVA 00123220428
Capitolato di Polizza di Assicurazione
All Risks per apparecchiature
Ad Alto contenuto Tecnologico
TECHNOrisk s.r.l.
60125 Ancona – Via De Gasperi, n° 72
Tel 071 2814179 - Fax 071 2818834
e mail: [email protected]
Pagina 1
INDICE
DEFINIZIONI
pagina
2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Pagina
3
NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO
Pagina
6
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS
Pagina
9
CONDIZIONI PARTICOLARI
Pagina
10
ALLEGATO
Pagina
13
Definizioni
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
FRANCHIGIA
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA
Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta alla Società.
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
SOCIETA’
L'impresa assicuratrice.
BROKER
La Technorisk s.r.l – Ancona, quale mandatario incaricato dal
Contraente della gestione ed esecuzione del contratto,
riconosciuto dalla Società.
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SEZIONE 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale
1.1 – Prova del contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi
altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso,
della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazione inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice
Civile.
1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di
premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24.00
del sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del
pagamento.
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 90° giorno dalla scadenza, la garanzia
resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00
del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.
1.4 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o
fax e/o telex indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
1.5 – Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del
Codice Civile.
1.6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi
alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di
recesso.
La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al
netto delle imposte governative.
1.7 – Buona fede
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le
inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il
corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o
inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo
restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino
un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con
decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di
sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).
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1.8 – Recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società
ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni da darsi mediante
lettera raccomandata. Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa dovrà rimborsare al Contraente
il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di
copertura, nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata dalla Società e all’interno del periodo di 120
giorni previsto per l’efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la stessa Società si
impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo
uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 120 giorni ed il periodo intercorrente tra
l’avviso di recesso e la scadenza della rata.
Essendo la presente polizza stata emessa a seguito di gara ad evidenza pubblica unitamente ad altre
facenti parte di un unico lotto, le parti concordano che in caso di recesso regolato dal presente articolo, il
recesso si intenderà esteso a tutte le polizze facenti parte dello stesso lotto.
1.9 – Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell’allegato e avrà termine alla scadenza senza bisogno
di disdetta.
E’ facoltà del Contraente, con preavviso di 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una
proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle
procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del
relativo rateo di premio, si impegnai sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime
condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.
1.10 – Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per
i medesimi rischi.
1.11 – Enti in leasing
Se non diversamente convenuto, dall'assicurazione sono esclusi macchinario, attrezzatura e arredamento
in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione.
1.12 – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile, salvo che il sinistro sia
conseguente a fatto doloso.
1.13 – Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca le cose assicurate, le operazioni peritali per i necessari
accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare,
per quanto possibile, lo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.
1.14 – Coassicurazione e Delega
Qualora la presente assicurazione sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun
Assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota,
anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 del Codice Civile).
Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società
Delegataria, all’uopo designata dalle Società Assicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società
Assicuratrici, fatta eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato per il
tramite del broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.
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1.15 – Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla TECHNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al Registro
unico degli Intermediari, ai sensi dell’art. 109, D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Le parti contraenti riconoscono alla TECNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al citato D.Lgs. 209/2005
relativamente alla
gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse
proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
a)
di riconoscere che tutte le comunicazioni notificate al Broker saranno considerate come notificate alla
Compagnia;
b) di riconoscere validità ed inopponibilità a tutte le comunicazioni fatte dal Broker;
c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente
assicurazione venga effettuato dall'Assicurato al Broker che provvederà alla loro rendicontazione
secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratore
e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.;
d) che la gestione dei sinistri curata dalla Compagnia, sarà seguita dal Broker per conto del Contraente.
1.16 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio
Con periodicità semestrale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del
rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che
disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese
offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
1.17 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
1.18 – Foro competente
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
1.19 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
1.20 – Rescindibilità annuale
Qualora il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo
al termine di ogni anno, con preavviso di sessanta giorni da inviarsi con lettera raccomandata.
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SEZIONE 2 - Norme che regolano il sinistro
Art. 2.1 – Denuncia del sinistro – Obblighi relativi
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della
Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
b) entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto, il più possibile circostanziato
indicando approssimativamente l'ammontare del danno, al broker oppure alla Società, nonché
all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo in caso di incendio, furto , rapina o sinistro
presumibilmente doloso; in caso di sinistro di notevole gravità la notifica di cui sopra deve essere
preceduta da un telegramma.
c) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della
Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del
Codice Civile.
d) conservare fino all'accertamento e alla quantificazione del danno da parte della Società e comunque
non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della medesima della denuncia del sinistro le
tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso,
per tale titolo, diritto di indennità;
e) dare la dimostrazione della effettiva consistenza del danno tenendo a disposizione della Società ogni
elemento di prova.
La riparazione del danno può essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può
tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura
strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal
Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro otto giorni dall’avviso di cui al punto a), questi può
prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa
danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica e meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne
garantisca il regolare funzionamento.
Art. 2.2 – Procedura per la valutazione del danno – nomina ed onorari dei periti
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante
Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.
I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta
di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi
sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire
nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina
del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale
nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato
nonché l'eventuale quota parte, pari al 50%, di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.
Le predette spese, nell'ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino alla concorrenza di un importo
pari a Euro 15.000,00.
Art. 2.3 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se
al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state
comunicate;
c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.1;
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d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al
momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo art.
2.4;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di
demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di
perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da
redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed
e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di
dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia
azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato
dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività
esercitata.
Art. 2.4 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Nel caso di danni suscettibili di riparazione, la Società liquiderà un indennizzo pari all’ammontare delle
spese complessive sostenute per:
a. la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli
eventuali diritti doganali e di dazio;
b. la mano d’opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell’ente danneggiato, calcolata
a tariffa normale;
c. i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea;
d. riparazioni provvisorie.
Tali spese si intendono limitate al ripristino dell’ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento
anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell’Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o
migliorie effettuate al momento delle riparazioni. Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà un
indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.
Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
e. si stima il "valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio colpito dal sinistro
stesso;
f. si stima il valore ricavabile dagli eventi residui.
L'ammontare del danno e' pari all'importo stimati al punto e), defalcato dall'importo stimato al
punto f).
Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell’impianto o apparecchio Assicurato con altro
nuovo e uguale od equivalente comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.
Questa estensione di garanzia riguarda solo impianti o apparecchi in stato di attività ed è prestata a
condizioni che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo di tempo ragionevole.
Art. 2.5 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e
dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla
liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
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L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col
consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 2.6 – Regola proporzionale
Se dalle stime fatte a norma dell'Art. 2.4 risulta che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate
con una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente
assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno entro il limite delle somme assicurate in
proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% e il valore anzidetto calcolato al
momento del sinistro.
Art. 2.7 – Pagamento dell’indennità
Entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia la Società paga
l'indennizzo dovuto, salvo che:
a) il Contraente non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società del pagamento;
b) alla società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
c) a carico dell'Assicurato o del Contraente (e/o i suoi familiari e/o - se trattasi di Società - dei soci a
responsabilità illimitata o degli amministratori) sia stato aperto un procedimento penale relativo al
sinistro oppure, per questo, ad essi siano stati notificati avvisi di garanzia;
d) il Contraente o l'Assicurato non abbia prodotto il certificato di chiusa istruttoria qualora richiesto dalla
Società.
Art. 2.8 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a
pagare somma maggiore di quella assicurata alle singole partite di polizza.
Art. 2.9 – Anticipo dell’indennizzo
Il contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al
70% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che
non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia
prevedibile in almeno Euro 25.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché
siano trascorsi almeno 30 giorni della richiesta dell'anticipo.
Art. 2.10 – Chiusura inchiesta
A parziale deroga dell’art. 2.7, in caso di danno l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato
di chiusa inchiesta e, l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena
possibile, il certificato di chiusura per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo
percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti
dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non
indennizzabile a termini di polizza.
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3. Norme che regolano l’Assicurazione All Risks Elettronica
Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione
Con la presente polizza si intende assicurare tutti quei beni, di proprietà dell’Ente, in locazione, uso,
comodato o comunque nella disponibilità dell’Azienda ed ovunque ubicati, qui elencati a titolo indicativo
e non limitativo quali:
- sistema elettronico di elaborazione dati personal computer, stampanti, server di rete, comprese tutte le
macchine ed apparecchiature ad esso collegate;
- personal computer in rete e/o monoutenza
- apparecchiatura di audiofonovideo riproduzione
- impianti antintrusione e simili
- altre apparecchiature elettroniche in genere d’ufficio (centralini, fotocopiatrici, rilevatori d’ingresso e/o
uscita dipendenti, registratori di cassa) e quant’altro di similare.
Art. 3.2 – Partite assicurate e capitali
1)
ATTREZZATURE ELETTRONICHE
€
Capitali
156.000,00
2)
SUPPORTO DATI
€
10.000 ,00
3)
MAGGIORI COSTI
€
20.000,00
TOTALE CAPITALI ASSICURATI €
186.000,00
Tassi
Premi netti
Art. 3.3 – Rischi assicurati
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, anche se di
proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale
non espressamente escluso.
Art. 3.4 – Rischi esclusi
Sono esclusi i danni:
a) causati con dolo dell’Assicurato o dal Contraente;
b) di deperimento, logoramento, corrosione, ruggine, incrostazioni, ossidazione che siano conseguenza
naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli
dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
d) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o
fornitore delle cose assicurate;
e) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
f) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danno
indennizzabile verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
g) verificatesi in occasione di atti di guerra, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare,
invasione, confisca e requisizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare;
h) verificatesi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da
trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche,
nonché da contaminazioni radioattive, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun
rapporto con tali eventi;
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i) dovute a perdite o danni indiretti di qualsiasi natura;
l) dovuti a costi sostenuti per la registrazione e la rettifica dell’anormale funzionamento del bene
assicurato, a meno che tale registrazione o rettifica sia resa necessaria da un sinistro indennizzabile ai
termini del presente contratto.
4. CONDIZIONI
PARTICOLARI
Art. 4.1 – Supporto dati e ricostruzione archivi
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o
altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza.
In caso di danno la Compagnia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto
dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti
stessi assicurati.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura
per svista.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale
prevista.
Art. 4.2 – Maggiori costi
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l’interruzione totale o
parziale del funzionamento delle cose assicurate all’art. 3.2 partita 1), la Compagnia indennizza i
maggiori costi sostenuti dall’Assicurato rispetto a quelli normali, necessari alla prosecuzione delle
funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distrutto.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
- uso di impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi.
La Compagnia non risponde di maggiori costi dovuti a:
- limitazione dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio
distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo
dell’impianto o dell’apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o
dell’apparecchio distrutto o danneggiato;
- deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime semilavorate o prodotti finiti,
approvvigionamenti destinati all’esercizio e cioè, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze
rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato.
Nei limiti dell’indennizzo convenuto, l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza
l’applicazione della regola proporzionale.
Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale
e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto
danneggiato.
Art. 4.3 – Reintegro somme assicurate
In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine
dell'annualità di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di
franchigie e scoperti.
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Resta però inteso che tale importo, sarà automaticamente reintegrato nel valore originario. Il pagamento
del corrispondente rateo di premio, calcolato in 360° dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla
presentazione della richiesta della Società.
Art. 4.4 – Conduttori esterni alle cose assicurate
La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate.
Sono altresì indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellature, murature, intonaco, pavimentazione e
simili con il massimo del 10% delle somme assicurate.
Sono esclusi i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.
Art. 4.5 – Eventi sociopolitici
La Compagnia risponde dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi,
sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, atti dolosi.
Per ciascun sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, la Società non sarà tenuta a pagare una somma
superiore al 70% della somma assicurata con una franchigia a carico dell’Assicurato pari a Euro 2.500,00.
Art. 4.6 – Eventi catastrofali
In caso di terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche, per sinistro si intende il complesso dei danni
cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili a una
stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive, a partire dal momento in cui si è verificato il
primo danno risarcibile a termini del presente contratto.
Per ciascun sinistro e per ciascuna annualità assicurativa la Società non sarà tenuta a pagare una somma
superiore al 60% della somma assicurata con uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% con il
minimo di Euro 2.500,00.
Art. 4.7 – Danni da furto
La garanzia è prestata a condizione che:
- i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali , solai , coperture in vivo, cotto,
calcestruzzo, vetro cemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non.
Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche
costruttive dei locali contenenti le cose assicurate non siano conformi a quelle sopra indicate;
- durante le ore di chiusura dell'azienda e senza presenza di addetti, ogni apertura esterna dei locali
stessi situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani
accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di
particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi
di protezione:
a) serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica o altri
simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei
congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso
con serrature o lucchetti;
b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo diverso dal ferro)
fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano
l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate, se non con effrazione.
Sono pertanto esclusi salvo quanto di seguito diversamente convenuto i danni da furto e/o atto
vandalico avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di
protezione o di chiusura sopra indicati. Sono ammessi anche serramenti con vetri anche non
antisfondamento: se il furto e/o l'atto vandalico è commesso con la sola rottura di tali vetri ma senza
scasso delle strutture e/o dei congegni di chiusura è applicato lo scoperto del 20%. Pertanto, in tali
casi, la Società rimborserà all'Assicurato 80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il
20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni
diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.
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Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate
dai ladri per introdursi nei locali.
Art. 4.8 – Spese di demolizione e sgombero
La Compagnia risponde delle spese necessarie per demolire, sgombrare, trasportare al più vicino scarico i
residui del sinistro fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro.
Art. 4.9 – Parificazione danni
Sono parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche i guasti provocati dalle Autorità,
dall’Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare, evitare o diminuire l’evento dannoso.
Art. 4.10 – Franchigie e scoperti
Per ciascun sinistro resta a carico dell’Assicurato la franchigia fissa di € 250,00, salvo quant’altro
espressamente pattuito nei rispettivi articoli del presente contratto.
Art. 4.11 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio
Con periodicità semestrale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del
rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che
disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese
offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
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ALLEGATO
(Costituente parte integrante della presente polizza)
1) Contraente:
Comune di Castelfidardo
2) Durata:
anni tre
3) Decorrenza:
31/12/2009
4) Scadenza:
31/12/2012
5) Prima rata sino al:
31/12/2010
6) Somme Assicurate:
Come riportate al riquadro dell’art. 3.2
PREMIO ALLA FIRMA
Netto
€
Accessori
€
Imposta
€
Lordo
€
PREMIO ANNUO
Netto
€
Accessori
€
Imposta
€
Lordo
€
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7)
Consenso al trattamento dei dati personali: Le parti, ai sensi del Decreto legislativo
30.06.2003 n° 196. autorizzano al trattamento dei dati personali,
disgiuntamente, il Contraente, la Società e il Broker.
8) ACCETTAZIONE:
La Società ................................................. autorizzata all’esercizio
delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n°. ................. del
......................... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° ........... del
......................, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il
bando di gara ed il presente Capitolato e quant’altro ad esso
allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i
termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti.
La Società
Il Contraente
___________________________
__________________________
Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società
dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di
Assicurazione:
Art. 1.8 - Recesso del Contratto
Art. 1.9 - Durata del Contratto
Art. 1.15 - Broker
Art. 1.19 - Foro competente
Data _______________________
La Società
Il Contraente
___________________________
__________________________
Pagina 14
COMUNE DI
CASTELFIDARDO
P.zza della Repubblica n. 8 – 60022 Castelfidardo (AN)
tel. 071.78291 - fax 071.7820119
c.f/p.IVA 00123220428
Capitolato di Polizza di Assicurazione
Contro i Danni Accidentali
Automezzi dei dipendenti
TECHNOrisk s.r.l.
60125 Ancona – Via De Gasperi, n° 72
Tel 071 2814179 - Fax 071 2818834
e mail: [email protected]
Pagina 1
INDICE
DEFINIZIONI
pagina
2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Pagina
3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI
Pagina
6
NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO
Pagina
8
ALLEGATO
Pagina
9
Definizioni
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
ASSICURAZIO
Il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
FRANCHIGIA
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA
Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta alla Società.
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
SOCIETA’
L'impresa assicuratrice.
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1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale
1.1 – Prova del contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi
altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso,
della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazione inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice
Civile.
1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di
premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24.00
del sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del
pagamento.
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 90° giorno dalla scadenza, la garanzia
resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00
del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.
1.4 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o
fax e/o telex indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
1.5 – Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del
Codice Civile.
1.6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi
alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di
recesso.
La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al
netto delle imposte governative.
1.7 – Buona fede
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le
inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il
corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o
inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo
restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino
un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con
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decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso
di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).
1.8 – Recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società
ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni da darsi mediante
lettera raccomandata. Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa dovrà rimborsare al Contraente
il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di
copertura, nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata dalla Società e all’interno del periodo di 120
giorni previsto per l’efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la stessa Società si
impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo
uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 120 giorni ed il periodo intercorrente tra
l’avviso di recesso e la scadenza della rata.
1.9 – Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell’allegato e avrà termine irrevocabilmente alla
scadenza senza obbligo di disdetta.
E’ facoltà del Contraente, con preavviso di 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una
proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle
procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del
relativo rateo di premio, si impegnai sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime
condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.
Il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo sino ad un massimo di un anno previa adozione
di formale e motivato atto amministrativo dell’Ente.
1.10 – Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate
per i medesimi rischi.
1.11 – Diritto di surrogazione
La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo
nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.
1.12 - Coassicurazione e Delega
Qualora la presente assicurazione sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun
Assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva
quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 del Codice Civile).
Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società
Delegataria, all’uopo designata dalle Società Assicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società
Assicuratrici, fatta eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato per il
tramite del broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.
1.13 – Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla TECHNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al Registro
unico degli Intermediari, ai sensi dell’art. 109, D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
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Le parti contraenti riconoscono alla TECNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al citato D.Lgs. 209/2005
relativamente alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse
proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
a) di riconoscere che tutte le comunicazioni notificate al Broker saranno considerate come notificate
alla Compagnia;
b) di riconoscere validità ed inopponibilità a tutte le comunicazioni fatte dal Broker;
c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente
assicurazione venga effettuato dall'Assicurato al Broker che provvederà alla loro rendicontazione
secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori
e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
d) che la gestione dei sinistri curata dalla Compagnia, sarà seguita dal Broker per conto del Contraente.
1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio
Con periodicità semestrale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del
rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che
disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese
offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
1.15 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
1.16 – Foro competente
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
1.17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
1.18 – Rescindibilità annuale
Qualora il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo
al termine di ogni anno, con preavviso di sessanta giorni da inviarsi con lettera raccomandata.
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2 - Norme che regolano l'assicurazione danni accidentali
2.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni
che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli a motore , purché non
intestati al PRA e/o in uso al Contraente, utilizzati dai dipendenti , nonché Direttore/Segretario Comunale
e Amministratori dell’Ente, in occasione di missioni e per adempimento di servizio fuori ufficio,
limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di
collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento ed uscita di strada, atti vandalici e dolosi di terzi, terrorismo
e sabotaggio (compresi i danni ai cristalli), eventi naturali e/o atmosferici, incendio e furto..
2.2 – Limiti, esclusioni, base per il calcolo del premio
La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo per ogni sinistro di Euro 25.000,00 a Primo
Rischio Assoluto con l’applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 250,00 ed un
massimo di Euro 500,00.
La garanzia non è operante per i danni:
a) causati da cose od animali trasportati sul veicolo;
b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la
circolazione fuori strada;
c) originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni,
eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, uragani, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni,
grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorchè detti danni siano occorsi durante la
circolazione;
e) determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di
quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.
Il premio minimo anticipato, che sarà anche il minimo di polizza, sarà computato sulla base della
percorrenza annua di 10.000 chilometri.
2.3 – Regolazione del premio
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate
nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.
Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei
registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:
a) data della trasferta;
b) generalità del dipendente autorizzato alla trasferta;
c) numero dei chilometri percorsi.
Tale registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente
aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, del personale incaricato dalla Società
assicuratrice di effettuare accertamenti e controlli.
Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via
provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun
periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo
stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo
stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del
contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè le percorrenze
chilometriche complessive.
La differenza risultante dalla regolazione deve essere pagata entro 60 giorni dalla data di ricevimento
dell’apposita appendice per l’incasso.
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Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento
della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un
ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio
anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello
relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della
differenza attiva e la garanzia non resta sospesa, ma resta in vigore solo per la somma che si ottiene dal
rapporto che esiste tra il premio pagato e la somma che l’assicurato avrebbe dovuto pagare.
Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la
Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al
quale si riferisce la mancata regolazione.
2.4 – Obblighi di fornire i dati dell’andamento del rischio
Con periodicità semestrale l’Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l’andamento del
rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all’esercizio in corso, sia in via aggregata che
disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese
offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
Pagina 7
3 - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO
3.1 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al broker
entro dieci giorni dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l’indicazione delle sue conseguenze e
dell’entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell’Assicurato danneggiato,
dell’Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.
3.2 – Determinazione dell’ammontare del danno
Premesso che la polizza è stipulata nella forma a “Primo Rischio Assoluto” in caso di danno parziale la
Società Assicuratrice rimborserà il danno tenendo conto del degrado d’uso delle parti dell’autoveicolo
danneggiate o distrutte. L’indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale
dell’intero autoveicolo al momento del sinistro con il massimo in ogni caso del capitale assicurato per
sinistro.
In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale dell’autoveicolo al momento del
sinistro, dedotto il valore di recupero e in ogni caso somma non superiore al capitale assicurato per
sinistro.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove l’Assicurato
la tenga a suo carico.
Sono escluse in ogni caso dall’indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati
al mezzo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.
3.3 – Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell’indennizzo
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante
Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.
I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta
di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi
sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire
nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina
del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale
nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e
dell’Assicurato in parti uguali. L’Assicurato sin d’ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche
la quota a proprio carico e di prelevare detto importo dall’indennizzo spettantegli.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a favore dell’intestatario del libretto di circolazione con
contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell’Assicurato se diverso.
Per i danni verificatesi all’estero la liquidazione viene effettuata in Italia ed in euro.
3.4 – Obbligo di salvataggio e di conservazione
L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa,
la salvaguardia ed il recupero di tutto o di parte del mezzo; per le spese relative si applica l’art. 1914 del
Codice Civile. L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli
avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.
Pagina 8
ALLEGATO
(Costituente parte integrante della presente polizza)
La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:
1) Contraente:
Comune di Castelfidardo
2) Durata contrattuale:
Anni tre
3) Decorrenza:
31/12/2009
4) Scadenza:
31/12/2012
5) Prima rata sino al:
31/12/2010
6) Somme assicurate:
Come all’art. 2.2
PREMIO ALLA FIRMA
Netto
€
Accessori
€
Imposta
€
Lordo
€
PREMIO ANNUO
Netto
€
Accessori
€
Imposta
€
Lordo
€
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7)
Consenso al trattamento dei dati personali: Le parti, ai sensi del Decreto legislativo
30.06.2003 n° 196. autorizzano al trattamento dei dati personali,
disgiuntamente, il Contraente, la Società e il Broker.
8) ACCETTAZIONE:
La Società ................................................. autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni con provvedimento ISVAP n°. ................. del .........................
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° ........... del ......................, dichiara di
aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e
quant’altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva
alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti.
La Società
Il Contraente
___________________________
__________________________
Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società
dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di
Assicurazione:
Art. 1.8 Art. 1.9 Art. 1.13 Art. 1.17 Art. 2.3 -
Recesso del Contratto
Durata del Contratto
Broker
Foro competente
Regolazione e conguaglio premio
Data ____________________________
La Società
Il Contraente
____________________________
__________________________
Pagina 10
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Norme che regolano l`assicurazione in generale