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Dipartimento dell’Amministra
zione Penitenziaria
Provveditorato Regionale dell’
Emilia Romagna
Ufficio della Contabilita’
051.64.98611
Fax 051.
55.89.23
LL
c. f. 92028960372
Viale Vicini, 20
c. a. p. 40100
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E-Mail n.
Del
E-maO pr.bolognaìgiustizia.it
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Alle OO.SS. COMPARTO SIC
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Alla Segreteria Regionale
O.S. S.A.P.Pe
sappe.emiliaromagna(/)tiscali.it
Alla Segreteria Regionale
O.S. O.S.A.P.P.
zicheil aosapp. it
Alla Segreteria Regionale
O.S. CIS.L.
davide.digiustofastwebnet.it
Alla Segreteria Regionale
O.S. UIL.
cmi liaromagna(àpolpenuil .it
Alla Segreteria Nazionale
O.S. S.I.N.A.P.Pe
info(sinappe .it
Alla Segreteria Regionale
O.S. C.G.I.L.
erfp(er.cgiI.it
Alla Segreteria Nazionale
O.S. S.I.A.P.Pe.
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Alla Segreteria Regionale
O.S. U.S.P.P. per L’U.G.L.
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ria. it
Alla Federazione Sindacati Autono
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O.S. C.N.P.P.
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Dipartimento dell’Amministrazione Penit
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Provveditorato Regionale dell’Emilia Roma
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Ufficio della Contabilita’
051.6498.611
Fax
051.55.89.23
E-mail pr.bolognagiustizia.it
e. f.. 92028960372
Viale Vicini, 20
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ALLE OO.SS. COMPARTO MINISTER
I:
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Alla Segreteria Regionale
O.S. C.LS,L.
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Alla Segreteria Regionale
O.S. U.1.L.
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Alla Segreteria Regionale
O.S. C.G.LL.
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Alla Segreteria Nazionale
CONF. SAL/UNSA
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Alla Segreteria Regionale
R.D.B./P.I
infobologna.rdbcub.it
Alla Segreteria Nazionale
F.L.P.
flpgi ustizia(iiflp. it
Oggetto: Mensa obbligatoria di servizio
per il personale dell’amministrazione
Penitenziaria.
Trasmissione copia contratto di appalto
rep. n. 108 del 26
giugno 2009 con decorrenza dal 1° luglio 2009
al 30 giugno 2011.
—
Si comunica a codeste OO.SS., che presso
questo Provveditorato
Regionale nel mese di giugno u.s. si è tenu
ta la gara, con procedura ristretta accelerat
a, con il
criterio dell’offerta economicamente più vant
aggiosa, in deroga alla normativa comunita
ria, ai
sensi dell’art. 20, allegato TI B del D.Lg
s. 163/2006, per l’affidamento dell’appa
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Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale dell’Emilia Romagna
Ufficio della Contabilita’
051.64.98.61
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Fax 051.55.89.23
E-mail pr.bologna’ìgiustizia.it
e. f.. 92028960372
Viale Vicini. 20
e. a. p. 40100
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e.
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obbligatoria di servizio, gara aggiudicata alla Ditta LINDOOR Servizi s.a.s. di Peratel
lo
Cinzia & C., al prezzo di €. 4,76 I.V.A. del 4% esclusa a pasto (pranzo o cena).
Il contratto avrà durata di anni due con decorrenza dal lO luglio
2009 e scadenza al 30 giugno 2011, con possibilità di prosecuzione per un massim
o di mesi
dodici.
lI nuovo contratto prevede l’eliminazione della maggiore
grammatura pari al 25% rispetto alla media assunta a riferimento nei L.A.R.N., previst
a nei
precedenti contratti, perché caloricamente sovra dimensionata; pertanto, rimane vigente
solo
l’aumento deI 25% per soddisfare le richieste energetiche superiori (c.d. integrazione
vitto).
Sono state eliminate le bevande alcoliche, nonché la seconda
bevanda a scelta, per cui rimane esclusivamente una porzione di acqua minerale.
Si comunica inoltre, che la Ditta LINDOOR Servizi s.a.s. di
Peratello Cinzia & C., si è impegnata contrattualmente ad assolvere il servizi
o M.O.S.
presso gli istituti Penitenziari di Forlì, Ravenna, Castelfranco Emilia e
Saliceta San
Giuliano, mediante il servizio sostitutivo di distribuzione dei buoni pasto a tutto
il personale
avente diritto (Dirigenti penitenziari, personale civile Comparto Ministeri
- e personale
appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria) del valore di €. 7,00, la
cui consegna
dovrà avvenire mensilmente entro e non oltre il giorno 20 del mese succes
sivo a quello di
riferimento.
Si trasmette infine, copia del contratto di appalto e della lettera
circolare n. 32232/Uff. Cont. del 13 luglio 2009 contenenti le disposizioni per
l’avvio del
servizio, e si precisa che il Capitolato d’Appalto e gli allegati allo stesso,
che meglio
disciplinano il servizio, sono scaricabili dal sito internet di questo Provve
ditorato
Regionale: http ://www.prap-emiliaromagna. it..
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Contratto in forma pubblica per la fornitura del servizi
o di ristorazione per le mense
obbligatorie di servizio per il personale della Polizia
Penitenziaria nelle sedi di servizio di
ciascun Istituto Penitenziario e nelle Scuole o Istituii
di Formazione della Circoscrizione
Regionale dell’Emilia Romagna
e.
it
L’anno duemilanove, il giorno ventisei del mese
di giugno nella sede del Provveditorato
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria dell’ Emilia
Romagna.
Avanti a me Michele Cirrottola Ufficiale Rogan
te, delegato al ricevimento dei contratti
nel l’interesse dell’Amministrazione Pen itenziaria, delega
to al ricevimento dei contratti
nell’interesse del Dipartimento del l’Amministrazione Peni
tenziaria, giusto Decreto Ministeriale
del 24 ottobre 1994, vistato dalla Ragioneria Centrale al
n. 823 sono presenti:
La Dr.ssa Rosanna Buscemi, Dirigente, nell’Amministrazio
ne Penitenziaria, domiciliata agli
effetti del presente contratto in Bologna, nella sede
del suddetto Provveditorato la quale
interviene a questo atto quale funzionario rappresentan
te l’Amministrazione stessa, giusta
pp
-
.sa
attribuzione del Dr. Nello Cesari, Provveditore Regionale,
dec. n. 305 del 22.06.2009.
la Sig.ra Cinzia Peratello, in rappresentanza dell’impresa
Lindoor Servizi s.a.s., con sede in
viale Aurelio Saffi, 56, Novi Ligure (AL), capitale sociale
Euro 3.098,74, iscritta al Registro
delle Imprese di Alessandria, codice fiscale e partita
IVA 01723710065, (di seguito il
“Fornitore”);
w
w
-
w
E’ stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti
presentati, che la Sig.ra Peratello
Cinzia ha la piena facoltà di rappresentare e di impegnare
legalmente l’impresa.
Essi comparenti, della cui identità personale sono certo,
dopo aver rinunciato, col mio consenso
all’assistenza dei testimoni, e
PREMESSO CHE:
a) L’Amministrazione Contraente ha indetto una gara in
deroga alla normativa comunitaria,
ai sensi dell’art.20 allegato Il B del D.Lgs. 163/2006, a
procedura ristretta accelerata di
cui al Bando pubblicato sul sito Internet del Ministero
della Giustizia profilo del
committente, per l’affidamento del servizio di ristorazione
per le mense obbligatorie di
servizio per il personale della Polizia Penitenziaria nelle
sedi di servizio di ciascun
Istituto Penitenziario, delle Scuole e degli Istituti di Forma
zione ubicati nell’ambito della
circoscrizione Regionale di competenza del Provveditorato
medesimo;
/N
U
b) il “Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alla precedente
lettera a);
e) Il Fornitore ha prestato a favore dell’Amministrazione Contraente la cauzione definitiva,
con le modalità indicate nella lettera di invito, a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni di cui al Contratto, per un importo pari a Euro 180.864,00 (Euro
centottantamilaottocentosessantaqLlattro/00), rilasciato da Reale Mutua Assicurazioni,
autenticata da Raffaella Ricaldone notaio in Alessandria; tale documento, anche se non
d) Il Fornitore
ha
stipulato
con
e.
it
materialmente allegato al presente Contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
primarìo
istituto
assicurativo
e
di
gradimento
dell’Amministrazione Contraente, con le modalità indicate nella lettera di invito, una
pp
polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Contratto e per qualsiasi danno che il
Fornitore
possa
arrecare
all’Amministrazione
Contraente,
ai
loro
dipendenti
e
.sa
collaboratori, nonché ai terzi. Tale documento, anche se non materialmente allegato al
presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. I massimali della polizza
assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro;
w
w
e) Il Fornitore ha altresì presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del
Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
O
11 Fornitore dichiara che il Capitolato Tecnico e i relativi allegati, nonché il Bando di
w
gara, la lettera di invito e i relativi allegati e, comunque, tutta la documentazione di gara,
ancorché non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
g) Il Fornitore dichiara, infine, che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato
Tecnico, dagli allegati a Capitolato Tecnico e dalla Lettera di Invito, definisce in modo
adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi
per la corretta esecuzione delle stesse;
Dovendosi ora addivenire alla stipula di formale contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale:
Il Provveditorato Regionale Penitenziaria dell’Emilia Romagna C.F. n 92028960372;
Pagina 2 di 28
L’impresa Lindoor Servizi s.as.: CR n. 01723710065.
CIÒ PREMESSO
Le parti stipulano e convengono quanto segue:
ART. i
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
DEFINIZIONI
2. I Nell’ambito del Contratto si intende per:
Amministrazione Contraente: il Provveditorato, in qualità di
Amministrazione Contraente
dell’appalto oggetto del presente Contratto, per l’erogazione dei
Servizio di Ristorazione
le mense obbligatorie di servizio per il Personale di Polizia Peniten
ziaria in tutte le sedi di
servizio degli Istituti Penitenziari, delle Scuole e degli
Istituti di Formazione della
pp
A.
e.
ART. 2.
it
1.1 Le Premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presen
te Contratto.
.sa
circoscrizione regionale di competenza del Provveditorato medesimo;
B. Attivazione del Servizio: avvio dell’espletamento del Servizio;
w
w
C. Atto di Regolamentazione del Servizio: l’atto, sottoscritto congiu
ntamente dal Fornitore e
dall’Amministrazione Contraente, nel quale vengono definite
e dettagliate le prestazioni
richieste e conseguentemente le modalità di erogazione del Serviz
io;
w
D. Capitolato Tecnico: il Capitolato Tecnico, compresi tutti i suoi
allegati;
E. Contratto: il contratto che verrà stipulato dall’Amministrazio
ne Contraente con il Fornitore
per l’erogazione del Servizio;
F. Corrispettivo: il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione
Contraente il cui importo viene
detenninato secondo le modalità indicate nell’art. 5 del Contra
tto ed adeguato nel corso
dell’espletamento dello stesso tenuto conto della revisione prevista
neI Contratto;
G. Cucina: le strutture appartenenti all’Amministrazione Contra
ente, ove avviene la produzione,
preparazione e confezionamento dei pasti, ubicate nei pressi dei
Locali di consumo dei pasti;
H. Fornitore: l’impresa [o il raggruppamento temporaneo di
imprese o il Consorziol che è
risultato aggiudicatario del Servizio e che stipula il Contratto, obblig
andosi nei confronti del
I.
Amministrazione Contraente a quanto nello stesso previsto;
Gaa: gara in deroga alla normativa comunitaria, ai sensi dell’art.20
allegato TI B del D.Lgs.
Pagina 3 di 28
163/2006, a procedura ristretta accelerata di cui al Bando pubblicato sul sito Internet del
Ministero della Giustizia profilo del committente, indetta dall’Amministrazione Contraente
per l’affidamento del servizio di ristorazione per le mense obbligatorie di servizio per il
personale della Polizia Penitenziaria nelle sedi di servizio di ciascun Istituto Penitenziario,
delle Scuole e degli Istituti di Formazione ubicati nella circoscrizione Regionale di
competenza del Provveditorato medesimo;
J.
Importo Contrattuale Effettivo: l’importo contrattuale che, sulla base del numero di pasti
e.
sarà effettivamente tenuta a corrispondere al Fornitore;
it
effettivamente erogati nel corso della durata del Contratto, l’Amministrazione Contraente
K. Importo Contrattuale Presunto: l’importo presuntivo complessivo dell’appalto, calcolato
come indicato al paragrafo 2.2. del Capitolato Tecnico;
pp
L. LA.R.N.: Livelli di Assunzione Raccomandati in Nutrienti per la popolazione Italiana;
M. Locali/luoghi di consumo dei pasti: ogni locale/luogo ove vi siano Utenti aventi diritto al
Servizio appartenenti alle categorie indicate nel Capitolato Tecnico;
.sa
N. Pasto: l’insieme delle preparazioni gastronomiche previste nel menù cui l’Utente ha diritto
ogni volta che accede al Servizio;
O. Sedi: gli Istituti di Polizia Penitenziaria, le Scuole e gli Istituti di Formazione facenti capo
all’Amministrazione Contraente nei quali sono ubicati i Locali di consumo dei pasti e le
w
w
Cucine;
P. Servizio di Ristorazione per le mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia
Penitenziaria (o Servizio): il servizio di ristorazione reso mediante produzione dei pasti
w
Q.
presso le Cucine dell’Amministrazione Contraente e oggetto del presente Contratto;
Strutture: le Cucine ed i Locali di consumo pasti (e relative pertinenze quali ad es.:
spogliatoi, bagni del personale), i macchinari, le attrezzature, gli impianti,
la tegarneria,
l’utensileria, gli arredi, i vassoi, i carrelli e tutti gli altri beni mobili ed immobili necessari,
funzionali e/o connessi all’espletamento del Servizio, che siano concessi in uso al Fornitore;
R. Utenti: il Personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso le sedi degli Istituti
Penitenziari, delle Scuole e degli Istituti di Formazione dislocate nella circoscrizione
regionale di pertinenza dell’Amministrazione Contraente, i corsisti e gli altri soggetti
autorizzati dall’Amministrazione Contraente alla consumazione del pasto presso i Locali di
consumo;
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corrisponderà al Fornitore, sarà calcolato applicando ai pasti e alle colazioni effettivamente
consumate, il prezzo aggiudicato (o, per le colazioni Euro 0,85 escluso IVA).
43 L’ Importo Contrattuale Effettivo deve intendersi come remunerativo del Servizio oggetto del
Contratto e comprensivo delle prestazioni del personale, di ogni materiale e fornitura, ogni
consumo, ogni spesa principale, accessoria e di carattere fiscale, nonché di ogni altro onere
derivante al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti,
nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, fatta
it
eccezione per gli oneri espressamente posti a carico dell’Amministrazione Contraente nel
ART. 5
e.
Capitolato Tecnico.
CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
pp
5.1 Per l’esecuzione del Servizio, il corrispettivo sarà determinato applicando a ciascun pasto
erogato nei Locali di consumo il prezzo di aggiudicazione pari ad € 4,76 (Euro quattro/76)
escluso IVA. 11 suddetto corrispettivo si applica a ciascun pranzo, cena o cestino sostitutivo
.sa
del pasto erogato agli Utenti, ai pasti da ricorrenza nonché ai pasti con integrazioni della
grammatura per fabbisogni energetici superiori secondo quanto precisato nel par. 1.2. del
Capitolato tecnico.
5.2 11 Fornitore si impegna inoltre, in caso di richiesta dell’Amministrazione Contraente secondo
w
w
le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico, a fornire il servizio di prima
colazione per alcuni degli Utenti del Servizio ad un prezzo di €0,85 escluso IVA.
5.3 Il prezzo offerto è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli,
alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, fatto salvo quanto
w
previsto al successivo cornina 5.4, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità,
facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5.4 A partire dal secondo anno di durata contrattuale il corrispettivo, come sopra determinato,
sarà soggetto a revisione annuale. A tal fine i corrispettivi del Servizio di cui al precedente
comma 5.1 e 5.2 saranno maggiorati nei limiti di quanto stabilito dall’indice ISTAT relativo
al costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, prendendo a riferimento la data di
inizio del contratto.
ART. 6
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
6.1 1 Il Servizio consiste nella preparazione, mediante acquisto di derrate da parte del Fornitore,
Pagina 6 di 28
nella cottura e nel confezionarnento dei pasti presso le Cucine dell’Amministrazione
Contraente, nonché nella distribuzione dei pasti agli Utenti secondo le modalità specificate
nei paragrafi 1.3. e 7 deI Capitolato Tecnico.
6.2 Su richiesta dell’Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà garantire l’integrazione
della grammatura dei pasti per attività fisiche e/o condizioni climatiche diverse da quelle
standard, i pasti da ricorrenza, nonché il servizio di prima colazione ed i generi di conforto,
nei casi previsti, secondo le modalità cd i termini previsti nei paragrafi 1.3, 7.1 e 7.2.1 del
it
Capitolato Tecnico.
inoltre, garantire
e.
6.3 Su richiesta dell’Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà,
l’erogazione del Servizio agli altri eventuali soggetti, diversi daI Personale di Polizia
Penitenziaria e dagli eventuali corsisti presso le Scuole e gli Istituti di Formazio e,
consumo,
secondo
le
modalità
pp
autorizzati dall’Amministrazione Contraente alla consumazione del pasto presso i Locali di
definite
nel
Capitolato
Tecnico
e
nell’Atto
di
Regolamentazione del Servizio. Il Fornitore prende atto che il prezzo che gli altri utenti
.sa
autorizzati dovranno corrispondere all’Anuministrazione Contraente a fronte ditali pasti sarà
stabilito dall’Amministrazione Contraente e quindi potrà essere diverso dal prezzo offerto dal
Fornitore all’Amministrazione Contraente per la fornitura dei pasti e dal prezzo
effettivamente pagato dall’Amministrazione al Fornitore per tali pasti. Le Parti convengono
w
w
inoltre che in caso di considerevoli variazioni numeriche in aumento degli altri utenti
autorizzati, I ‘Amministrazione Contraente provvederà ad informare preventivamente il
Fornitore, nei tempi stabiliti nell’Atto di Regolamentazione del servizio. In caso di mancato
preavviso il Fornitore potrà non erogare del tutto o in parte il Servizio agli altri utenti
w
autorizzati.
6.4 Il Servizio comprende anche l’espletamento delle attività di manutenzione e di quelle di
pulizia
e
sanificazione
dei
locali
rispettivamente nei paragrafi 5.3. e
di
produzione e
consumazione
pasti,
indicate
9 del Capitolato Tecnico, da effettuarsi secondo le
modalità e alle condizioni ivi indicate.
6.5 L’Amministrazione Contraente, al momento dell’Attivazione del Servizio, concederà in uso
gratuito al Fornitore, le Strutture necessarie per l’espletamento del Servizio secondo quanto
specificato al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico. Il Fornitore, a partire dalla data in cui
prende in consegna le Strutture ne è costituito custode e ne assume, conseguentemente la
Pagina 7di28
\
responsabilità per eventuali danneggiamenti, deterioramenti, perdite e/o sottrazioni.
6.6 Il Fornitore si obbliga a fare uso delle Strutture consegnate con la massima cura ed
esclusivamente nei limiti e per le finalità del Contratto e a riconsegnarle all’Amministrazione
Contraente al termine del Contratto secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.2. deI
Capitolato Tecnico. E Fornitore non può apportare, di sua iniziativa, alcuna modifica alle
Strutture affidate, senza preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione Contraente.
Eventuali addizioni e/o migliorie apportate alle Strutture resteranno, al termine del Contratto,
gratuitamente
dall’Amministrazione
Contraente,
salvo
it
acquisite
il
diritto
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
pp
ART. 7
e.
dell’Amministrazione Contraente medesima di chiedere la remissione in pristino in caso di
addizioni e migliorie non autorizzate.
7.1 11 Servizio avrà inizio a partire dalla data del 0 1.07.2009.
7.2 Immediatamente dopo la sottoscrizione del presente contratto l’Amministrazione Contraente
.sa
ed il Fornitore redigeranno l’Atto di Regolamentazione del Servizio con i contenuti e
secondo le modalità specificate nel paragrafo 4.1. del Capitolato Tecnico. All’Atto di
Regolamentazione del Servizio seguirà, in prossimità dell’effettivo avvio del servizio il
w
w
Verbale di presa in consegna delle Strutture con i contenuti e secondo le modalità specificate
nel medesimo paragrafo 4.1.
ART. 8
VARIAZIONI
w
8.1 Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Aniministrazione Contraente si riserva la facoltà
di:
A
B
sospendere o cessare l’espletamento del Servizio in relazione ad una o più Sedi rispetto a
quelle indicate in sede di Gara e/o in sede di Atto di Regolamentazione del Servizio;
attivare il Servizio in relazione a nuove Sedi non indicate in sede di Gara e/o in sede di
Atto di Regolamentazione del Servizio ed aperte nel corso di vigenza del Contratto;
C
modificare il calendario di erogazione del Servizio e gli orari di distribuzione;
D
modificare qualsiasi altra modalità di erogazione del Servizio.
8.2 E’ in ogni caso fatto salvo il diritto del Fornitore di recedere anticipatamente dal Contratto ai
sensi dell’art.
11
del
R.D.
18.11.1923
ri.
2440,
qualora
le
modifiche richieste
Pagina 8di28
u;tn: baaz9n/z
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.,..)
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dall’Amministrazione Contraente, di cui alla precedenti lettere A. e B.. comportino una
variazione (in aumento o diminuzione) dell’Importo Contrattuale Effettivo, superiore o
inferiore ad 1/5 dello stesso.
8.3 Fermo restando il limite di cui al precedente comma 8.2, in caso di variazioni di cui al
cormna 8.1, il Fornitore, in deroga a quanto previsto dall’art. 1661 c.c., non potrà recedere
anticipatamente dal Contratto e sarà tenuto a provvedere ad
un
corrispondente adeguamento
dell’erogazione del Servizio nel rispetto delle medesime condizioni contrattuali, ivi comprese
it
quelle economiche, fermo restando l’obbligo di garantire in ogni caso la continuità
e.
nell’erogazione del Servizio.
8.4 Inoltre, fenna restando la facoltà di cui al comma 8.2, il Fornitore prende atto ed accetta che,
in deroga a quanto previsto daIl’art. 1664 c.c.,
non
avrà diritto alla revisione dei prezzi e/o
pp
all’equo compenso anche ove le variazioni del costo dei materiali e della manodopera si
superiori al 10% dell’Importo Contrattuale Effettivo.
ART. 9
.sa
DURATA
9.1 Il Contratto ha durata di 24 mesi decorrenti dal 01.07.2009; è escluso il rinnovo del
Contratto.
w
w
9.2 11 Fornitore prende atto ed accetta che alla scadenza, o comunque alla cessazione per
qualsiasi causa, del rapporto contrattuale sarà tenuto, su richiesta dell’Amministrazione
Contraente, alla prosecuzione del Servizio fino all’effettivo subentro nel Servizio di altro
fornitore opportunamente selezionato e comunque per non oltre dodici mesi dalla scadenza
del Contratto. L’Amministrazione Contraente dovrà comunicare al Fornitore, almeno venti
w
giorni prima della scadenza del Contratto, la volontà di avvalersi di siffatto periodo di
prosecuzione e la durata dello stesso.
9.3 Per il periodo in cui il Servizio continua ad essere espletato si applicheranno le medesime
condizioni economiche precedenti la scadenza contrattuale, salva la revisione prezzi di cui al
precedente paragrafo 5.4.
ART. 10
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
10.1 Il Fornitore si obbliga ad eseguire il Servizio a perfetta regola d’arte nel rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel
Paiina 9 di 28
Capitolato Tecnico e nei relativi allegati nonché nell’Atto di Regolamentazione del
Servizio.
10.2 Il Fornitore si obbliga ad espletare il Servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni
di legge vigenti
con
particolare riferimento a quelle in materia di prevenzione della
delinquenza mafiosa.
it
10.3 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui
all’art. 5, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione delle attività e del
Servizio oggetto del Contratto, secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico, nonché
ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque,
colTetto
e completo adempimento delle obbligazioni previste, fatta
e.
opportuna per un
pp
eccezione per gli oneri posti espressamente a carico dell’Amministrazione Contraente nel
Capitolato Tecnico.
10.4 Il Fornitore si impegna inoltre ad espletare il Servizio nel pieno rispetto di tutte le norme e
prescrizioni tecniche, igieniche, sanitarie e di sicurezza in vigore, nonché di quelle che
.sa
dovessero essere emanate, secondo quanto previsto nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico,
al fine di evitare che si possano verificare inconvenienti di sorta in relazione alla qualità,
alla conservazione, alla confezione ed alla somministrazione dei pasti ed al personale
w
w
utilizzato per la preparazione e la somministrazione dei medesimi pasti. A tal fine
l’Amministrazione Contraente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore la
documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi. 11 Fornitore si impegna
espressamente a manievare e tenere indenne 1’ Anuninistrazione Contraente da tutte le
conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni
w
tecniche, di sicurezza, igieniche e sanitarie vigenti.
10.5 Il Fornitore si impegna ad espletare il Servizio avvalendosi di personale specializzato,
numericamente adeguato, avente adeguata qualificazione e munito delle certificazioni
sanitarie previste dalla vigente legislazione, secondo quanto previsto al paragrafo 6.1 del
Capitolato Tecnico. L’elenco del personale del Fornitore che sarà impiegato
nell’espletamento del servizio (qualifiche, mansioni, livello e monte ore) dovrà essere
indicato dal Fornitore medesimo nell’Atto di Regolamentazione del Servizio ed aggiornato
in caso di variazioni successive, secondo quanto previsto nel paragrafo 6.3. del Capitolato
Tecnico. Il personale dovrà attenersi alle norme di comportamento fissate nel paragrafo
Pagina IO di 28
(
6.4. del Capitolato Tecnico ed accedere alle sedi e agli uffici dell’Amministrazion>
Contraente nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e accesso in vigore per essi,
fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali
procedure.
Il
Fornitore dovrà
inoltre garantire lo svolgimento di un’attività di
addestramento a tutto il personale che sarà impiegato nell’espletamento del Servizio,
secondo quanto previsto nel paragrafo 6.5. del Capitolato Tecnico.
10.6 Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione Contraente di procedere in
it
qualsiasi momento, con le modalità ed i termini di cui al paragrafo 10.2 del Capitolato
e.
Tecnico, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento ditali
verifiche; il Fornitore si obbliga altresì ad attuare i sistemi di autocontrollo di cui
pp
paragrafo 10.3 del Capitolato Tecnico.
10.7 11 Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione del Servizio
che dovessero essere impartite dall’Amministrazione Contraente.
.sa
10.8 Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente di
ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
10.9 11 Fornitore, nell’esecuzione del Servizio, dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo
necessario per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni lavoro
w
w
necessario a riparare i danni arrecati nonché il risarcimento dei danni cagionati dal
personale stesso all’Amministrazione Contraente e/o a terzi.
ART. il
OBBLIGifI I)ERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
w
11.1 Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli
in tema di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
11 .2 Fi Fornitore si obbliga, in conformità a quanto previsto dal par. 6.2. del Capitolato tecnico,
ad avvalersi di personale regolarmente assunto e numericamente adeguato ed a
corrispondere ai propri dipendenti i trattamenti retributivi, previsti dalle leggi e dai
contratti collettivi applicabili, ed i contributi dovuti. AI fine di verificare il rispetto ditali
obblighi, l’Amministrazione Contraente si riserva, nel corso dell’esecuzione del Contratto,
Pagina Il di 28
la facoltà di procedere a controlli sullo stato di regolare assunzione e sulla situazione
retributiva dei lavoratori impiegati per l’espletamento del Servizio e di richiedere al
Fornitore la documentazione attestante la regolarità dell’assunzione e l’avvenuta
corresponsione degli importi dovuti a tali dipendenti. Nel caso in cui siano riscontrate delle
inegolaritìi o sia comunque emerso che il Fornitore non abbia adempiuto a tali obblighi,
l’Amministrazione Contraente può sospendere la corresponsione degli importi dovuti al
Fornitore fino a quando quest’ultimo non dimostri di aver rimosso le suddette irregolarit?i,
e.
it
fatta salva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 20.
11.3 11 Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal
Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
pp
A tal fine, il Fornitore, prima dell’inizio del Servizio deve redigere la Relazione sulla
Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute e il manuale di autocontrollo per
l’igiene, in confonnità al D.Lgs. 155/1997.
.sa
11.4 11 Fornitore dichiara di essere a perfetta conoscenza degli impegni derivanti dal Contratto
Collettivo di lavoro e degli Accordi, Regionali e non, integrativi in particolare per quanto
riguarda i cambi di gestione e si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti
occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula
w
w
del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
11.5 Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi ed
integrativi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
w
11.6 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro di cui ai conimi
precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
11.7 11 Fornitore si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui
alla legge 12/6/1990, n. 146 “sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali’, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di
garanzia per l’attuazione della predetta legge.
Pagina 12 di 28
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ART. 12
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MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO
12.1 Il pagamento sarà effettuato a 60 giorni, senza aumento di prezzo su presentazione di
regolari fatture mensili, intestate al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria dell’Emilia Romagna con riferimento ai pasti somministrati per ciascuna
delle direzioni degli Istituti e Scuole oggetto del contratto, previa attestazione di regolarità
e conferma delle forniture da parte dell’Autorità Dirigente di ciascun Istituto e Scuola.
12.2 In ogni fattura, relativa ad ogni singola sede, da emettersi all’inizio di ogni mese, deve
it
essere indicato il numero dei pasti e delle colazioni effettivamente consumati, per quella
e.
sede durante il mese precedente, allo scopo che l’Amministrazione contraente possa
svolgere i relativi controlli.
ordinativi
emessi direttamente
pp
12.3 fl pagamento delle fatture avverrà a mezzo di
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia Romagna sul
conto corrente n. 40254031, intestato al Fornitore presso UniCredit Banca S.p.A., Agenzia
di Alessandria, IBAN 1T48P0200810410000040254031. Il pagamento sarà effettuato dal
data
di
ricevimento
.sa
Provveditorato Regionale competente, con valuta fissa, entro il termine di 60 giorni dalla
della
fattura
stessa secondo
quanto previsto nell’Atto di
Regolamentazione del Servizio.
w
w
12.4 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto
all’Amministrazione Contraente le variazioni che si verificassero circa le modalità di
accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero
pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali
ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
w
12.5 In espressa deroga al Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (art, 5) nel caso in cui il
ritardo nel pagamento non sia superiore a 180 giorni, l’Amministrazione Contraente non sarà
tenuta a corrispondere interessi di mora, mentre qualora il ritardo nel pagamento si protragga
per più di 180 giorni, a partire dal 180° giorno l’Amministrazione Contraente dovrà
corrispondere interessi di mora calcolati al tasso della Banca Centrale Europea senza
l’applicazione di alcuna maggiorazione.
12.6 Nell’applicazione delle aliquote IVA si dovrà tenere in considerazione che tutte le
prestazioni descritte sono da considerarsi prestazioni accessorie al Servizio in quanto
necessarie per l’espletamento del Servizio stesso e quindi pagate a prezzo pasto.
Pagina 13 di 28
12.7 Resta tuttavia espressamente inteso che, fatto salvo quanto previsto al successivo arI.
22, in
nessun caso il Fornitore potrà sospendere, neanche parzialmente, la prestazione del Serviz
io
e, comunque, delle attività previste nel Contratto neanche in caso di ritardo nel pagam
ento
dei corrispettivi dovuti. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo,
il
Contratto potrà essere risolto cx art. 1456 c.c., mediante semplice dichiarazione unilaterale
da comunicarsi con lettera raccomandata A.R, da parte dell’Amministrazione Contraente.
it
12.8 L’Amministrazione Contraente potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni
già
contestati, il rimborso di spese o il pagamento delle penalità di cui all’art. 17, compensando
REGISTRAZIONE PASTI E RENIMCONTAZIONE
pp
ART. 13
e.
il debito corrispondente con quanto dovuto al Fornitore a titolo di corrispettivo ovvero
mediante incarneramento della cauzione di cui all’art. 18.
.sa
13.1 Il Fornitore è tenuto a rilevare i dati relativi a ciascun Utente che usufruisce del Serviz
io
presso i Localì di consumo pasti attraverso appositi meccanismi di registrazione, secondo
le modalità di cui al par. 1.3. del Capitolato Tecnico.
13.2 Il Fornitore è tenuto a fornire all’Amministrazione Contraente, secondo le modali
tà ed i
termini indicati nel par. 3.3 del Capitolato Tecnico e nell’Atto di Regolamentazione del
ART. 14
w
w
Servizio, un rendiconto con l’indicazione dei pasti erogati.
ASSICURAZIONE
w
14.1 11 Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualment
e
subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore, quanto dell’Anirninistrazio
ne
Contraente, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti allo
svolgimento delle attività oggetto del Contratto anche se eseguite da parte di terzi, inclusi
i
danni da inquinamento, da tossinfezione alimentare e da trattamento dei dati personali.
14.2 11 Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa con primario
istituto
assicurativo e di gradimento dell’Amministrazione Contraente, a benefic
io
dell’Amministrazione Contraente e dei terzi e per l’intera durata del Contratto, a copertu
ra
del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento
di
tutte le attività di cui al Contratto, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare
all’Amministrazione Contraente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche
Pagina 14 di 28
con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento,
tossinfezione alimentare, da trattamento dei dati personali, ecc...
L
14.3 1 massimali della polizza assicurativa non sono inferiori a Euro 2,5 milioni per sinistro e
per anno assicurato. Essi si intendono per ogni evento dannoso o Sinistro, purché sia
reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del
Contratto.
La
polizza
prevede
la
rinunzia
dell’assicuratore
nei
confronti
dell’Amministrazione Contraente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla
it
copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi,
e.
in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o
reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.. Resta ferma
l’intera responsabilità del Fornitore anche per eventuali maggiori darmi eccedenti i
pp
massimal i.
14.4 Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di
cui al presente articolo è condizione essenziale, per l’Amministrazione Contraente e
.sa
pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura
assicurativa di cui si tratta l’Amministrazione Contraente potrà risolvere il Contratto ai
sensi dell’articolo 1456 c.c. con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di
ART. 15
w
w
penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
SUBAPPALTO
15.1 E’ vietato il subappalto, anche parziale.
15.2 In caso di inadempimento da parte del Fornitore al divieto di cui al precedente comina,
w
l’Amministrazione Contraente avrà la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art.
1456 c.c.. Resta salvo il diritto al risarcimento dci danni.
ART. 16
RAPPRESENTANZA DEL FORNITORE
16.1 In attuazione di quanto stabilito nel paragrafo 6.6. del Capitolato Tecnico, il Fornitore
all’atto della stipula del presente Contratto, nomina, quale Responsabile dei Servizi, il sig.
Cinzia Peratello.
16.2 11 Responsabile dei Servizi così nominato sarà il referente responsabile nei confronti
1e1l’Amministrazione Contraente e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto
Pagina 15 di 28
il Fornitore.
ART. 17
PENALI
17.1 11 Fornitore si impegna a svolgere il Servizio con la diligenza e la cura volute dall’art. 1176
del codice civile e sarà, quindi, responsabile di qualsiasi conseguenza dannosa che abbia a
verificarsi nel corso dello stesso.
17.2 Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali, l’Amministrazione Contraente
it
applicherà al Fornitore delle penali nei casi e secondo gli importi indicati nel paragrafo 12
e.
del Capitolato tecnico.
17.3 Nelle ipotesi in cui gli inadempimenti contrattuali fossero individuabili mediante visite
pp
ispettive dirette, i medesimi verranno constatati in presenza del Fornitore, o di un soggetto
dallo stesso delegato, e di due testimoni ovvero, nel caso in cui il Fornitore, pur essendo
stato debitamente preavvisato almeno 6 ore prima, non sia presente, la constatazione
dell’inadempimento avverrà alla presenza solo di due testimoni. Della contestazione
.sa
dell’inadempimento dovrà essere redatto un verbale firmato dal Fornitore o dal suo
delegato ovvero dai testimoni, nel caso in cui il Fornitore o il delegato non intenda firmare
o non sia presente. li Fornitore può mettere a verbale le sue deduzioni. Qualora il Fornitore
w
w
non sia presente o, comunque, non abbia messo a verbale le sue deduzioni, il verbale di
constatazione dell’inadempimento verrà inviato via fax al Fornitore, all’attenzione del
Responsabile del Servizio; il Fornitore dovrà comunicare via fax in ogni caso le proprie
deduzioni all’Amministrazione Contraente nel termine massimo di giorni 4 (quattro)
naturali e consecutivi dalla ricezione del verbale di contestazione. Qualora dette deduzioni
w
non siano accoglibili a giudizio dell’Amministrazione Contraente, ovvero non via stata
risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l’Amministrazione Contraente sarà
libero di applicare le penali previste.
17.4 Nelle ipotesi in cui gli inadempimenti fossero individuabili mediante controlli documentali
o attraverso prelievi di campioni per l’effettuazione di analisi, secondo le modalità di cui al
paragrafo 10.2 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente dovrà far pervenire
al Fornitore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevate. Il Fornitore in relazione
alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro 8 (otto) giorni dalla
data della comunicazione. Trascorso il termine assegnato o, comunque, qualora le
Pagina 16 di 28
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controdeduzioni non saranno ritenute valide, l’Amministrazione Contraente sarà libera d
applicare la penale.
17.5 L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di compensare i crediti derivanti
dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con i corrispettivi dovuti al
Fornitore ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all’art, 18 senza bisogno di
diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
17.6 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun
it
caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e
e.
che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
17.7 Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non
eventuali maggior danni.
ART. 18
DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del
.sa
18.1
pp
preclude il diritto dell Ammmistrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli
contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di
Euro 180.864,00 (Euro centottantamilaottocentosessantaquattro/00). Ferma restando
w
w
l’operatività della predetta garanzia per tutta la durata del contratto, l’Amministrazione
procederà allo svincolo progressivo ditale garanzia secondo quanto stabilito all’art. 113
D.Lgs. n. 163/2006.
18.2 Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con
w
rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito
principale, in favore dell’Amministrazione Contraente a garanzia dell’esatto e corretto
adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938
cod. civ., nascenti dal Contratto in relazione al medesimo.
18.3 La cauzione rilasciata a favore dell’Amministrazione Contraente opererà per tutta la durata
del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni
contrattuali. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal
Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto,
resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Fornitore
nei suoi confronti, l’Amministrazione Contraente, fermo restando quanto previsto nel
Pagina 17di28
precedente articolo 17, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione
delle penali nei limiti dell’importo massimo garantito a suo favore.
184 Qualora l’ammontare della garanzia prestata a favore dell’Aniministrazione Contraente
dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il
Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della
relativa richiesta effettuata dall ‘Amministrazione Contraente.
In
caso
di
inadempimento
alle
obbligazioni
previste
nel
presente
articolo
ART. 19
e.
it
l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi
dell’an. 1456 c.c..
RISERVATEZZA
11 Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso e, comunque, a conoscenza nell’espletamento del Servizio, di non divulgarli in
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
19.2
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
19.3
L’obbligo di cui al comma i non concerne i dati che siano o divengano di pubblico
dominio.
19.4
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli
obblighi di segretezza anzidetti.
19.5
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Contraente ha la
facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi deIl’art. 1456 c.c.. 11 Fornitore
w
w
.sa
pp
19.1
w
sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione Contraente
a seguito dell’inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra.
19.6
11 Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui fosse condizione
necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
ART. 20
RISOLUZIONE
20.1 Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente nei confronti dell’Amministrazione
Contraente anche a uno solo degli obblighi inerenti l’esecuzione del Servizio, quest’ultima
Pagina 18 di 28
può assegnare al Fornitore, a mezzo raccomandata A!R, un termine, non inferiore a L
(quindici) giorni, per porre fine all’inadempimento. Trascorso tale termine senza che
l’inadempimento sia cessato, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà, ai sensi
dell’articolo 1454 c.c., di considerare risolto di diritto il Contratto.
20.2 In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione Contraente possa risolvere il Contratto di
diritto, ai sensi dell’art. 1456 cc., nei seguenti casi:
a)
interruzione del servizio che non dipenda da caso fortuito e/o forza
b)
e.
competente), fermo quanto previsto nell’art. 22;
it
compresi i casi di cui agli ai-tt. 12 (modalità fatturazione e pagamento) e 25 (foro
inosservanza delle norme igienico sanitarie nella preparazione, confezionamento,
distribuzione dei pasti, specificate nel Capitolato Tecnico;
utilizzo ripetuto per più di tre volte, nel corso di un anno, di derrate alimentari che
pp
e)
non abbiano le caratteristiche merceologiche indicate nel Capitolato Tecnico e ne
suoi allegati;
verificarsi anche di un solo caso di tossinfezione alimentare addebitabile al Fornitore;
e)
ulteriore inadempienza del Fornitore a seguito dell’applicazione di 4 penali di
.sa
d)
qualsiasi livello nell’ambito dello stesso anno di servizio, fatte salve le ipotesi di
inadempimento che, in virtù di quanto previsto nel presente articolo, danno diritto
f)
w
w
all’Amministrazione Contraente di dichiarare l’immediata risoluzione del Contratto;
mutamento per qualsiasi ragione o motivo della destinazione d’uso dei locali e/o delle
attrezzature affidate al Fornitore;
qualora gli accertamenti antirnafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
h)
qualora fosse accertata la
w
g)
non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate
dal Fornitore nel corso della procedura di Gara di cui alle premesse;
i)
utilizzo, nell’esecuzione del Servizio, di personale non diperìdente, fatto salvo
l’utilizzo del personale interinale in ottemperanza alle disposizioni vigenti;
j)
mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10
(dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione
contraente;
k)
mancata copertura assicurativa dei rischi ai sensi dell’ art. 14, in qualsiasi momento
della durata del Contratto, anche prorogata;
Pagina !9di28
1)
mancato pagamento delle penali a qualsiasi titolo comminate ai sensi dell’art. 17;
m)
violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’ari. 19;
n)
nel caso in cui sia emerso che il Fornitore non abbia adempiuto agli obblighi
retributivi e contributivi o non abbia presentato la documentazione richiesta dai
Amministrazione Contraente ai sensi dell’ari. 11;
o)
qualora fosse constatato l’inadempimento da parte del Fornitore della normativa sulla
sicurezza dei lavoratori;
violazione delle prescrizioni relative al subappalto di cui all’ari. 15;
q)
cessione a terzi del Contratto in violazione dell’ari. 24;
r)
cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni dell’ari. 24.
e.
it
p)
20.3 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che fossero individuabili mediante visite ispettive
pp
dirette, verranno constatati in presenza del Fornitore, o dì un suo delegato, e di due
testimoni o, nel caso in cui il Fornitore, pur essendo stato debitamente preavvisato almeno
.sa
6 ore prima, non sia presente, in presenza di due soli testimoni. Qualora il Fornitore non sia
presente o, comunque, non abbia messo a verbale le sue deduzioni, il verbale di
constatazione dell’inadempimento verrà inviato al Fornitore il quale dovrà comunicare in
ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione Contraente nel termine massimo di
w
w
giorni 4 (quattro) naturali e consecutivi dalla ricezione del verbale di contestazione. Gli
altri inadempimenti, che fossero constatabili mediante controlli documentali o attraverso
prelievi di campioni per l’effettuazione di analisi, verranno comunque constatati facendo
pervenire al Fornitore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevate. Il Fornitore in
relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro 8 (otto)
w
giorni dalla data della comunicazione. In entrambi i casi, trascorso il termine assegnato o,
comunque, qualora le controdeduzioni non saranno ritenute valide, l’Amministrazione
Contraente sarà libera di risolvere il Contratto ai sensi del presente articolo.
20.4 In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l’Amministrazione Contraente avrà diritto di
ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore
danno.
20.5 Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi
dell’ari. 1458 c.c..
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ART. 21
ESECUZIONE IN DANNO
21.1 Fermi i rimedi di cui al precedente articolo ed indipendentemente dall’utilizzazione degli
stessi, qualora il Fornitore ometta di eseguire il Servizio oggetto del Contratto, entro i
termini e con le modalità indicate nello stesso, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 22,
l’Amministrazione Contraente, avrà la facoltà di affidare, senza alcuna formalità,
l’esecuzione del Servizio ad altri fornitori in danno del Fornitore e di addebitargli i
sostenuti a fronte degli stessi, detraendo il relativo importo dalla prima fattura successiva
e.
ART. 22
it
emessa dal Fornitore.
SOSPENSIONE TEMPORANEA E CESSAZIONE DEL SERVIZIO
pp
22.1 L’Amministrazione Contraente potrà richiedere al Fornitore la sospensione temporanea
Servizio, fino ad un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, per lo svolgimento di
particolari attività o per particolari esigenze secondo quanto precisato nel paragrafo 11 del
.sa
Capitolato Tecnico. L’Amministrazione Contraente dovrà comunicare al Fornitore, almeno
30 giorni prima della sospensione, la volontà di avvalersi di siffatto periodo di sospensione
e
la durata dello stesso. In ogni caso, nel corso del periodo di sospensione, il Fornitore è
obbligato ad erogare il Servizio agli Utenti presenti presso le Sedi interessate dalla
w
w
sospensione, eventualmente concordando con l’Anirninistrazione Contraente la fornitura di
pasti con diverse modalità organizzative. Trascorso il periodo massimo di 90 giorni senza
che la sospensione del Servizio sia cessata, il Fornitore potrà recedere anticipatamente dal
Contratto e non avrà diritto ad alcun indennizzo di sorta.
w
22.2 [1 Fornitore potrà sospendere temporaneamente l’espletamento del Servizio in caso di
guasti alle Strutture, funzionali all’erogazione dello stesso, che non ne permettano lo
svolgimento, ovvero in caso di sciopero del personale del Fornitore. Al verificarsi delle
evenienze di cui sopra, potranno essere concordate tra il Fornitore e l’Amministrazione
Contraente, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di
pasti “alternativi” di uguale valore economico e nutritivo.
22.3 L’Amministrazione Contraente potrà richiedere al Fornitore la cessazione totale o pariiale
del Servizio nei casi previsti dal menzionato art. 11 del Capitolato, vale a dire nel caso di
chiusura temporanea, nonché quando successivamente alla stipula del Contratto, venga
(manata una normativa, anche interna, che disciplini diversamente il servizio di
Pagina 21 di 28
/
4
ristorazione ad esempio richiedendo la somministrazione da parte dell’Amministrazione
Contraente di buoni pasto sostitutivi. In tal caso l’Amministrazione Contraente sarà tenuta
a dare formale preavviso della cessazione anticipata del Servizio, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento al Fornitore almeno tre mesi prima della cessazione totale o
parziale del Servizio. Nel caso di cessazione totale del Servizio, il Contratto cesserà di
avere efficacia allo spirare del termine di preavviso ed il Fornitore non avrà diritto a
compensi od indenriizzi di sorta, secondo quanto previsto al successivo art. 23. In caso di
it
cessazione parziale del Servizio, riferita a piccole comunità (per tali intendendosi i nuclei
di personale avente diritto fino a 30 unità) il Fornitore sarà tenuto ad erogare, in
e.
sostituzione dci pasti, buoni pasto, ai medesimi Utenti che avevano diritto precedentemente
al Servizio, del valore nominale pari a quello vigente al momento per i dipendenti del
ART. 23
pp
Ministero della Giustizia.
RECESSO
23.1 Nel corso dell’esecuzione del Contratto l’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà,
.sa
ai sensi dell’an. 1373 c.c., di recedere dal Contratto in qualunque momento e a suo
insindacabile giudizio, con preavviso di 30 giorni da darsi al Fornitore mediante
Raccomandata A/R.
In tale ipotesi l’Amministrazione Contraente sarà tenuta a
w
w
corrispondere al Fornitore un importo pari a quello dovuto per il mese precedente a quello
in cui viene esercitato il recesso.
23.2 L’Amministrazione Contraente si riserva inoltre la facoltà di recedere dal Contratto nel
caso in cui, successivamente alla stipula del Contratto, venga emanata una normativa,
w
anche interna, che disciplini diversamente il servizio di ristorazione ad esempio
richìedendo la somministrazione da parte dell’Amministrazione Contraente di buoni pasto
sostitutivi, secondo quanto previsto nel precedente art. 22.3. In tal caso l’Amministrazione
contraente darà formale preavviso della cessazione anticipata del servizio, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento al Fornitore almeno tre mesi prima della
cessazione totale del Servizìo.
23.3 L’Amministrazione Contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal Contratto senza
preavviso, ai sensi dell’an. 1373 c.c, in caso di giusta causa mediante comunicazione da
darsi al Fornitore mediante Raccomandata A!R.
23.4 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non
Fagini 22 di 28
esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare
o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo
scioglimento,
la
liquidazione,
la
composizione
amichevole,
la
ristrutturazione
dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato
un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in
possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
it
b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’esecuzione del Servizio;
e.
e) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore delegato o
il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza
passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la
normativa antimafia.
pp
fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalhE\
23.5 11 Fornitore ha diritto di recedere anticipatamente dal Contratto, ai sensi dell’art. 11 del
.sa
R.D. 18.11.1923 n. 2440, nell’ipotesi prevista dall’art8 del Contratto.
23.6 11 Fornitore ha altresì diritto di recedere anticipatamente dal Contratto nel caso in cui la
sospensione temporanea del Servizio richiesta dall’ Amministrazione Contraente, secondo
quanto previsto al precedente art. 22.1, per lo svolgimento di particolari attività o per
w
w
particolari esigenze si protragga oltre il termine di 90 giorni consecutivi.
23.7 Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di recesso sopra previste, il Fornitore, dalla
data di efficacia del recesso, cesserà tutte le prestazioni contrattuali nei confronti
dell’Amministrazione Contraente, assicurando che tale cessazione non comporti ad essi
w
danno alcuno. [noltre il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite,
purché correttamente cd a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di
iatura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese,
nnche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ., fatto salvo quanto previsto al
precedente comma 23.1.
ART. 24
CESSIONE DEL CONTRATTO
-
CESSIONE DEI CREDITI
24.1 E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto
Pagina 23 di 28
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a pena di nullità della cessione stessa.
24.2 E’
ammessa
la
cessione
dei
crediti
maturati
dal
Fornitore
nei
confronti
dell’Anurìinistrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalità, i tennini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei
suoi allegati, a condizione che:
a) l’Amministrazione Contraente abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del
it
Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare
esecuzione del contratto di fornitura;
e.
b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi
acquisto di crediti di impresa;
pp
in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di
c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla
.sa
Amministrazione Contraente entro 10 giorni dalla stipula.
24.3 In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione
Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore
cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei
w
w
crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.
24.4 In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei
crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l’Amministrazione Contraente,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il
w
Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e 20 del Contratto.
ART. 25
FORO COMPETENTE
25.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente
derivanti dall’interpretazione e/o esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva
il Foro di Bologna.
25.2 Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del Contratto, il Fornitore
sarà comunque tenuto proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo
sospendere o ritardare l’esecuzione dei Servizi; restando inteso che, qualora il Fornitore si
Pagina 24 di 28
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-
-.
rendesse inadempiente a tale obbligo. l’Amministrazione Contraente potrà ru
Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ART. 26
26.1
SPESE CONTRATTUALI
Le spese inerenti alla stipula ed alla esecuzione del presente contratto, compresa la
di bollo e di registro, ed ogni altro eventuale onere fiscale, comunque dovuto in
conseguenza dcl presente atto, sono tutte a carico del Fornitore. L’I.V.A. è a carico
ART. 27
27.1
ESECUTI VITA’ DEL CONTRATTO
e.
it
dell’Amministrazione ai sensi del D.P,R. 26.10.1972, n. 633.
Il presente contratto, vincolante per il Fornitore fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà
pp
l’Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma
vigenti disposizioni di Legge e, pertanto, il pagamento relativo ai periodi di servizio
eventualmente già espletato sarà corrisposto ad avvenuta registrazione da parte
ART. 28
.sa
dell’Organo di Controllo.
COMUNICAZIONI
28.1 Qualsiasi comunicazione tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore derivante,
w
w
collegata o connessa al Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà
validamente eseguita solo se inviata a mezzo raccomandata A.R., eventualmente anticipata
via fax, al domicilio delle Parti come qui di seguito indicato:
Amministrazione Contraente
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria
w
per L’Emilia Romagna
Viale Vicini, 20
40100 BOLOGNA
FAX 051 558923
Il Fornitore
Lindoor Servizi s.a.s. di Peratello Cinzia
Via A. Saffi, 56
15067 Novi Ligure (AL)
FAX 0143 72458
28.2 Ogni modifica al domicilio dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore, come sopra
Pagina 25 di 28
-
indicato, dovrà essere comunicata alle altre Parti.
Si intendono specificatamente approvati, a norma dell’art. 1341 del C.C.,
gli articoli: 4 (importo
contrattuale), 5 (corrispettivo contrattuale), 6 (descrizione del servizi
o), 7 (attivazione), 8
(variazioni), 9 (durata), 10 (modalità di esecuzione), 12 (modalità di fattura
zione e pagamento),
14 (assicurazione), 15 (subappalto) 17 (penali), 18 (deposito cauzionale),
20 (risoluzione), 21
(esecuzione in danno), 22 (sospensione temporanea e cessazione del
Servizio), 23 (recesso), 24
(cessione del contratto
cessione dei crediti) e 25 (foro competente) 27 (esecutività del
contratto) del presente Contratto; nonché gli articoli 1.3 (articolazione
e condizioni del servizio),
1.4 (ulteriori oneri e responsabilità a carico del Fornitore), 2 (quantità
e durata dcl servizio), 2.1
(dimensione dell’utenza), 2.2. (durata e valore dell’appalto), 3.1 (prezzo
delle attività richieste
dall’Amministrazione Contraente), 3.2 (aggiornamento periodico del
prezzo), 3.3 (fatturazione
dei corrispettivi e pagamenti), 4.1 (attivazione del servizio e presa in
consegna delle Strutture),
4.2 (conclusione del servizio) 10 (controllo del servizio), 11 (cessaz
ione e/o sospensione
temporanea del servizio) 12 ( inadempienze e penalità), 13 (risolu
zione del contratto clausola
risolutiva espressa) 14 (esecuzione in danno) del Capitolato Tecnico.
pp
e.
it
—
.sa
—
La predetta Dott.ssa Rosanna Buscemi nell’accennata sua qualità, accetta
il presente contratto in
w
w
forma pubblica, che, previa lettura fattami ad alta ed intelligibile voce,
viene da me Ufficiale
Rogante sottoscritto con le parti contraenti.
11 presente contratto, redatto in due originali su carta da bollo, uno dei
quali rimarrà depositato
w
presso di me, Ufficiale Rogante, mentre l’altro sarà inviato all’Ufficio del
Registro consta di n.26
fogli, oltre alle sottoscrizioni.
Letto, confermato e sottoscritto.
I
RdNITRE.
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IL EVPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE
A
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e.
it
L’IJFFICIALE R9NTE
Pagina 27di 28
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ART. I
ART. 2.
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
DEFINIZIONI
ART. 3
OGGETTO
ART. 4
[MPORTO CONTRATTUALE
ART. 5
CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
6
ART. 6
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
ART. 7
6
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
8
ART. 8
VARIAZIONI
ART. 9
DURATA
ART. 10
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAV
5
it
5
ART. 15
SUBAPPALTO
ART. 16
RAPPRESENTANZA DEL FORNITORE
ART. 17
PENALI
ART. 18
DEPOSITO CAUZIONALE
ART. 19
RISERVATEZZA
ART. 20
RISOLUZIONE
ART. 21
ESECUZIONE IN DANNO
ART. 22
SOSPENSIONE TEMPORANEA E CESSAZION
E DEL SERVIZIO
RECESSO
.sa
w
ART. 23
ART. 24
9
9
11
CESSIONE DEL CONTRATTO
13
14
14
15
15
16
17
w
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ART. 13
8
pp
ART. 14
ORO
MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAME
NTO
REGISTRAZIONE PASTI E RENDICONTAZIO
NE
ASSICURAZIONE
ART. 12
3
e.
ART. 11
3
18
18
21
-
CESSIONE DEI CREDITI
ART. 25
FORO COMPETENTE
ART. 26
SPESE CONTRATTUALI
ART. 27
ESECUTIVITA’ DEL CONTRMTO
ART. 28
COMUNICAZIONI
21
22
23
24
25
25
25
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1i
Dipartimento dell’Amministrazione Peni
tenziaria
Provveditorato Regionale dell’Emilia
Romagna
Ufficio della Contabilità
051.64.9861 1
Prot. nr.
Fax 051.5589.23
E-mail pr.bolognagiustizia.it
e f 92028960372
Èmail /UffiCont.
Viale Vicini, 20
e. a p. 40122
Bo!ogna, lì
it
Risposta alla lettera del
N
uff
e.
ALLE DIREZIONI DEGLI ISTITUTI
PENITENZIARI DELLA REGIONE
EMILIA E ROMAGNA
ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA Dl
FORMAZIONE E AGGIORNAMENITO DEL
PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA DI
PARMA
pp
LETTERA CIRCOLARE
w
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e.p.c.
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipart. DeIl’Amministr. Penitenziaria
Direzione Generale delle Risorse Materiali
Dei Beni e dei Servizi Ufficio di Contratti
Lavori, Forniture e Servizi
ROMA
—
-
ALLA SPETT.LE DITTA
LINDOOR SERVIZI s.a.s. di Peratello C & C.
Viale Aurelio Saffi n. 56
15067 NOVI LUGURE (AL)
FAX 0143 72458
OGGETTO: Mensa obbligatoria di servizio.
Contratto dì appalto con
decorrenza dall
0 luglio 2009 al 30giugno 2011.
—
Facendo seguito alla nota n. 29792/Uff. Cont. del 29 giugno 2009, relativa
all’avvio del servizio in oggetto indicato, si forniscono di seguito le indicazioni
e le modalità che
ciascuna Direzione dovrà porre in essere per il regolare svolgimento del servizio di cui
trattasi.
L’esperimento di gara, con procedura ristretta accelerata, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in deroga alla normativa comunitaria, ai
sensi dell’art. 20,
allegato Il B del D.Lgs. 163/2006, è stata aggiudicata alla ditta LINDOOR Servizi sas.
di Peratello
l,ettera circolare alle Direzioni per avvio servizio M.O.S.
it
e.
pp
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Dipartimento deJI’Am ministrazione Penitenziaria
Provveditorato Region ale dell’Emilia Romagna
Viale Vicini 20,
40122 BoloiaBO
051.6498611
FaxOSl.558923
e.
it
Cinzia & C., con sede in Viale Aurelio Saffi n. 56 — 15067 Novi Ligure
(AL ) - al prezzo di €. 4,76
LV.A. del 4% esclusa a pasto per pranzo o cena, e di €. 0,85 l.VA. esclusa
per le colazioni
Il contratto avrà durata di anni due con decorrenza dal 10 luglio 2009
e
scadenza al 30 giugno 2011, con possibilità di prosecuzione per un massim
o di mesi dodici.
Il nuovo contratto prevede l’eliminazione della maggiore grammatura pari
pp
al 25% rispetto alla media assunta a riferimento nei L,A.R.N,, prevista nei
precedenti contratti, perché
caloricamente sovra dimensionata; pertanto, rimane vigente solo l’aume
nto del 25% per soddisfare le
richieste energetiche superiori (c.d. integrazione vitto).
Sono state eliminate le bevande alcoliche, nonché la seconda bevand
a a
scelta, per cui rimane esclusivamente una porzione di acqua minerale.
.sa
Per quanto riguarda i menù settimanali, sia estivi che invernali,cod
este
Direzioni dovranno concordarli, mediante apposito incontro da tenersi
presso codeste Direzioni,
direttamente con la Ditta LINDOOR Servizi s,a,s. di Peratello Cinzia
& C., sulla base di quando
indicato al punto 7 dell’allegato 2 al Capitolato degli esempi di menO.
Copia dei menù dovranno
essere trasmessi a questo Provveditorato Regionale.
w
w
È stata prevista una check list per verifiche di conformità al capitolato in
w
corso di fornitura, che codeste Direzioni dovranno mettere a dispos
izione del Responsabile del
controllo, funzionario nominato da ciascuna Direzione con apposito provve
dimento, che procederà
unitamente alla commissione di controllo, alle verifiche periodiche. Codest
a Direzione avrà cura di
comunicare a questo Provveditorato Regionale il nominativo del funzio
nario Responsabile del
controllo e i componenti della commissione di controllo.
Si comunica inoltre, che la Ditta LINDOOR Servizi s.a.s. di Peratello
Cinzia & C., si è impegnata contrattualmente ad assolvere il servizio
M.O.S. presso gli Istituti
Penitenziari di Forlì, Ravenna, Castelfranco Emilia e Saliceta San Giulian
o, mediante il servizio
sostitutivo di distribuzione dei buoni pasto a tutto il personale avente diritto
( Dirigenti penitenziari,
personale civile
Comparto Ministeri
e personale appartenente al Corpo di Polizia
Penitenziaria) del valore cli € 7,00, la cui consegna dovrà avvenire mensil
mente entro e non oltre il
—
-
giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento. Anche questo servizi
o sarà meglio disciplinato
nell’Atto di Regolamentazione. Le Direzioni interessate, avranno cura
di segnalare alla Ditta
appaltatrice mediante il modello M.O.S. ( Contabilità il totale dei pranzi e
delle cene effettivamente
)
maturate, modello che sarà trasmesso, nei termini appresso indicati, con la
dichiarazione dell’Autorità
Dirigente, anche a questo Provveditorato Regionale, per il successivo pagam
ento, quando si avrà
avuta la dichiarazione della consegna dei relativi buoni pasto.
Lettera circolare alle Direzioni per avvio servizio M.O.S.
it
e.
pp
.sa
w
w
w
Dipartimento delI’Am ministrazione Penitenzia ria
Provveditorato Regionale dell’Emilia Romagna
Viale Vicini 20.
40122 BolognaBO
051.6498611
Fax 051.558923
Il pagamento de! corrispettivo de! servizio, sarà effettuato direttamente da
questo Provveditorato Regionale, con mandati informatici diretti, a cui codeste Direzioni
dovranno
e.
it
trasmettere, mensilmente, entro e non oltre il giorno IO del mese successivo
a quello di
riferimento, l’allegato prospetto Mod. M.O.S.
( Contabilità ), munito della dichiarazione
dell’Autorità Dirigente che il servizio è stato regolarmente disimpegnato, e che i
pranzi, le cene e le
colazioni sono state regolarmente prenotate e consumate, anche per gli Istituti
Penitenziari dove il
servizio è assicurato mediante il servizio sostitutivo dei buoni pasto.
Questo Provveditorato
Regionale via E-mail trasmetterà il modello M.O.S. (Contabilità in formato
excel.
pp
)
Il servizio comprende anche l’espletamento delle attività di manutenzione
e di quelle di pulizia e sanificazione dei locali di produzione e consumazion
e pasti, indicate
.sa
rispettivamente nei paragrafi 5.3 e 9 del Capitolato Tecnico, da effettuarsi
secondo le modalità e le
condizioni ivi indicate. Ditali interventi periodici, saranno istituiti appositi registri
che il Responsabile
del controllo incaricato dalla Direzione dovrà verificare e siglare in
occasione delle verifiche
periodiche.
w
w
Ciascuna Direzione, al momento dell’attivazione del servizio, concederà in
uso gratuito all’appaltatore le strutture necessarie per l’espletamento del
servizio secondo quanto
specificato al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico. Di detta consegna sarà redatto
apposito verbale, su
cui saranno indicate le caratteristiche e lo stato d’uso dei locali, degli impianti
e delle apparecchiature,
verbale che sarà sottoscritto dalla parti e trasmesso in copia a
questo Provveditorato
w
Regionale. L’appaltatore, a partire dalla data in cui prende in consegna le strutture
ne è costituito
custode e ne assume, conseguentemente la responsabilità per eventuali
danneggiamenti,
deterioramenti, perdite e/o sottrazioni. L’appaltatore si è obbligato con il contratto
di appalto a fare uso
delle strutture consegnate con la massima cura ed esclusivamente nei limiti
e per le finalità del
contratto e a riconsegnarle all’Amministrazione Penitenziaria al termine del contratto
secondo le
modalità indicate nel paragrafo 4.2. del Capitolato Tecnico. L’appaltatore non può apportare,
di sua
iniziativa, alcuna modifica alle strutture affidate, senza la preventiva autorizzazione scritta
di questo
Provveditorato Regionale. Eventuali addizionali e/o migliorie apportate alle strutture resteranno,
al
termine del contratto, acquisite gratuitamente dall’Amministrazione Penitenziaria, salvo il diritto
dell’Amministrazione Penitenziaria di chiedere la remissione in pristino in caso di addizionali e migliorie
non autorizzate.
L’appaltatore con il contratto di appalto, si è impegnato a rispettare,
nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi a fare eseguire, prima dell’inizio del servizio, la
Lettera circolare alle Direzioni per avvio servizio MC. S.
it
e.
pp
.sa
w
w
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Dipartimento deII’AmministraZione Penitenziaria
Provveditorato Regionale dell’Emilia Romagn
a
Viale Vicini 20,
40122 BolognaBO
051.6498611
Fax 051.558923
redazione del Documento di Valutaz
ione dei Rischi da Interferenze DUV
RI ) e il manuale di
(
autocontrollo per l’igiene, in conformi
tà al D.Lgs. 155/1997. Detti docum
enti saranno acquisiti da
codeste Direzioni e trasmessi in cop
ia a questo Pro
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vveditorato Regionale.
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e.
Ciascuna Direzione dovrà verificare
periodicamente che il personale
che
presta servizio per conto dell’appaltato
re, è regolarmente assunto e num
ericamente adeguato come
riportato nell’Atto di Regolamentazion
e del Servizio, e se ha regolarmen
te frequentato il corso per la
manipolazione degli alìmenti orga
nizzati dalle competenti UU.SS.L
L., in sostituzione del libretto
sanitario, come previsto dalla legge
regionale n. 11 del 2003.
Si richiamano pertanto, codeste
Direzioni, ad un attento e punt
uale
controllo sulla gestione del servizio
Mensa Obbligatoria di Servizio,
facendo presente che è
diritto/dovere di questa Amministrazio
ne Penitenziaria di pretendere dalla
Ditta appaltatrice, la migliore
esecuzione del servizio sulla bas di
e
tutte le prescrizioni indicate nel cont
ratto, che si allega in copia,
nell’Atto di Regolamentazione, nel
Capitolato d’Appalto e negli alleg
ati al Capitolato d’Appalto,
documentazione scaricabile dal sito
internet di questo Provveditorato
Regionale:http://www.prap
erniliaromagna.it., ed applicando
nei confronti della stessa Ditta, ove
è necessario, le penali previste
dal contratto stesso. Per quanto rigua
rda l’applicazione di eventuali pena
li, codeste Direzioni dovranno
istruire le pratiche sulla base di quan
to ebbe a disporre questo Provvedi
torato Regionale con nota n.
09248JUff. Cont. del 2 marzo 2007
e n. 47324/Uff. Cont. del 20 ottob
re 2008, e trasmettere la
documentazione a questo Provveditorat
o Regionale per la quantificazione
ed applicazione delle penali
previste nel contratto di appalto.
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Si resta in attesa di assicurazione.
IL PROVVEDITORE GlONA
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Dott. Nello s’ri
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Lettera circolare alle Direzioni per avvio servi
zio M.O.S.
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Thl. 051/2’)4.U88 Fax OS1/246231
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Bologna, 617/2009
Prot. N. 178/E)
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AL PROWEDITORE REGIONALE
Dr. Nello Cesari
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La scrivente OS., venuta a conoscenza deW
attivazione del servizio di
mensa, chiede a codesta amministrazion
e di avere copia del contratto
relativo al citato servizio e le informazion
i sulle sue caratteristiche allo scopo
di informare i lavoratori nella massima traspa
renza.
Se Reg.le FP CG1L
Gianni Paoletti
Distinti saluti
Coord. Reg.leFP CGIL
Polizia Penitenziaria
Marco Martucci
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