La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007 Direzione Regionale della Puglia PROVINCIA DI LECCE VI° Modulo Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali 24 maggio 2007 L’accertamento e la riscossione delle entrate degli ee.ll. Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Programma • L’attività di controllo dei Comuni - Disciplina sino al 31.12. 2006 - Disciplina dal 1.1.2007 •Prescrizione e decadenza •La rendita presunta (i poteri residui) •La MOTIVAZIONE dei provvedimenti •La valutazione delle aree edificabili •La valutazione delle superfici ai fini Tarsu •L’allegazione degli atti istruttori per Tosap e ICP •Il POTENZIAMENTO dell’attività di controllo • le nuove possibilità offerte dalla Finanziaria 2007 •La riforma della riscossione – Equitalia e le possibili alternative • I nuovi strumenti della riscossione – il ruolo e l’ingiunzione fiscale, elementi comuni • Il CONTENZIOSO •Gli strumenti deflattivi (autotutela, acc.to con adesione, conciliazione giudiziale) Le disposizioni di semplificazione comuni FINANZIARIA 2007 Comma 161 Modalità e termini per l’emissione degli atti di accertamento Comma 162 Contenuto degli avvisi di accertamento Comma 163 Termine per la notificazione del titolo esecutivo Comma 164 Termine per la richiesta e l’effettuazione del rimborso Comma 165 Misura degli interessi Comma 166 Arrotondamento degli importi da versare Comma 167 Compensazione dei tributi locali Comma 168 Importi minimi per i versamenti ed i rimborsi Comma 169 Termini ed efficacia per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe Comma 170 Trasmissione al Min.economia dei dati del gettito delle entrate Comma 171 Decorrenza delle norme FLUSSO DI GESTIONE PROCEDIMENTALE Abolito CONTROLLOdal 2007 LIQUIDAZION E DICHIARAZIONE (denuncia di variazione) FORMALE IRROGAZIONE SANZIONI AVVISO LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO CONTROLLO SOSTANZIALE Riscossione coattiva ruolo Versamento AVVISO ACCERTAMENTO IRROGAZIONE SANZIONI Nuovi termini dal 2007 CONTENZIOSO CONTENZIOSO ATTIVITA’ DI CONTROLLO TRIBUTI LOCALI - SITUAZIONE ANTE 2007 – Fin.05 Termine Accertament o in rettifica Termine Accertament o d’ufficio TRIBUTO Norma Termine liquidazione ICP – DPA d.lgs. 507/93 clicca art.10 ----- 2 ANNI 2 ANNI TOSAP d.lgs. 507/93 clicca art.51 ----- 3 ANNI 3 ANNI TARSU d.lgs. 507/93 clicca art.71 ----- 3 ANNI 4 ANNI d.lgs. 504/92 art.11 2 ANNI 3 ANNI 5 ANNI ICI clicca TRIBUTO Norma originaria Modifica finanziaria ‘07 DAL 2007 Nuovo termine per l’attività di accertamento (versamento – rettifica – d’ufficio) ICP – DPA TOSAP art.10 Soppresso art.51 Commi abrogati Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati TARSU ICI art.71 art.11 Commi abrogati Commi abrogati FINANZIARIA 2007 COMMA 161 ATTIVITA’ DI CONTROLLO TRIBUTI LOCALI - a partire dal 1° gennaio 2007 – TRIBUTO Norma Termine liquidazione ICP – DPA d.lgs. 507/93 art.10 ----- d.lgs. 507/93 art.51 ----- d.lgs. 507/93 art.71 ----- d.lgs. 504/92 art.11 ---- TOSAP TARSU ICI Termine Accertamento in rettifica e d’ufficio Termine Accertamento per omesso versamento 5 ANNI 5 ANNI 5 ANNI 5 ANNI 5 ANNI 5 ANNI 5 ANNI 5 ANNI L’attività di controllo per l’ICI FINANZIARIA 2007 (c.175) Abolizione dell’art. 59, comma 1, lett. l), d.lgs.446/97 - COMUNICAZIONE Dal 2007 DECRETO BERSANI 4.7.06 n°223 (in attesa di attuazione) SINO A DEFINITIVA SOPPRESSIONE DEGLI OBBLIGHI FORMALI Ritorno al regime della DICHIARAZIONE Le proroghe per l’ICI ANNO 2005: • Art.1, c.67, L.311/2004 – Proroga al 31/12/2005 ATTIVITA’ ACCERTAMENTO • Art.1quater, L.26 del 1.3.2005 (d.l.314 del 30.12.2004) – Proroga al 31/12/2005 ATTIVITA’ LIQUIDAZIONE ANNO 2006: • NESSUNA PROROGA Applicazione ai rapporti pendenti FINANZIARIA 2007 Comma 171 Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Applicazione ai rapporti pendenti Rapporti pendenti Entrata in vigore Finanziaria 1° gennaio 2007 Quelli non ancora definiti al 31 dicembre 2006 AVVISI DI LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO IN RETTIFICA ACCERTAMENTO D’UFFICIO CON OBBLIGO DICHIARATIVO 2003 SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO 2004 CON OBBLIGO DICHIARATIVO 2002 SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO 2003 CON OBBLIGO DICHIARATIVO 2000 SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO 2001 RAPPORTI DEFINITI AL 31/12/2006 …l’interpretazione del Ministero AVVISI DI LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO IN RETTIFICA CON OBBLIGO DICHIARATIVO 2003 SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO 2004 CON OBBLIGO DICHIARATIVO 2002 SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO 2003 RAPPORTI DEFINITI AL 31/12/2006 ACCERTAMENTO D’UFFICIO CON OBBLIGO DICHIARATIVO 2000 SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO 2001 Nota DPF 11159 del 19 marzo ‘07 DOMENICA Rapporti pendenti al 1° gennaio ‘07 Slittano al 2 gennaio ‘07 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ORA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Dal 1° gennaio 2007 OMESSO / INSUFFICIENTE / TARDIVO VERSAMENTO CON OBBLIGO DICHIARATIVO Prescritto Prescritto Prescritto 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO Prescritto Prescritto Prescritto Prescritto 31/12/09 31/12/10 31/12/11 CON OBBLIGO DICHIARATIVO Prescritto Prescritto 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO Prescritto Prescritto Prescritto 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 CON OBBLIGO DICHIARATIVO Prescritto il 2/01/07 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO Prescritto Prescritto il 2/01/07 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 INFEDELE DICHIARAZIONE OMESSA DICHIARAZIONE Inizio occupazione Termine di presentazione della TARSU D’UFFICIO RETTIFICA DENUNCIA 2° 1° 3° 4° Anno di imposta PRIMA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sino al 31.12.06 ACCERTAMENTO IN RETTIFICA INFEDELE DENUNCIA Prescritto Prescritto 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 ACCERTAMENTO D’UFFICIO OMESSA DENUNCIA Prescritto 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 Inizio Termine di occupazione presentazione della TARSU DENUNCIA 1° 2° 3° 4° 5° Anno di imposta ADESSO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 dal 31.12.06 ACCERTAMENTO IN RETTIFICA INFEDELE DENUNCIA Prescritto Prescritto 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 ACCERTAMENTO D’UFFICIO OMESSA DENUNCIA Prescritto 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 Il controllo dell’ICI …..e la questione dei fabbricati senza rendita ART.5 d.lgs 504/92 -Versione in vigore sino al 31.12.2006 4. Per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. FINANZIARIA 2007 Comma 173, lett. a) Art. 11 ICI LIQUIDAZIONE e ACCERTAMENTO ULTIMAZIONE FABBRICATO NUOVA COSTRUZIONE Obbligo di accatastamento (Completamento variazioni permanenti) Entro 30 giorni 2006 Esempio Comune AGENZIA TERRITORIO Comune Invito comma 336 Nuova rendita (rettifica) Acc.to 2007 2009 2008 1 . 01. ’07 2010 Notifica ex art.74 L.342/00 EFFETTI FISCALI Docfa Contribuente EFFICACIA AUMENTO ??? RIEPILOGO Art. 5, comma 4 Decreto ICI Art. 11 Decreto ICI Soppressi dal 1.1.2007 d.m.701/94 DOC-FA L. 342/00 ART. 74 FINANZIARIA 2005 Commi 336, 337, 339 FINANZIARIA 2007 Comma 162. IL CONTENUTO DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorita' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo. Le norme sulla motivazione Legge 241/90 – art.3 Statuto contribuente - art. 7 D.lgs. 32/01 ICI – art.11 Tarsu – art. 71 ICP – art. 10 Finanziaria 2007 – Comma 162 Tosap – art.51 FINANZIARIA 2007 Comma 162. IL CONTENUTO DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorita' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo. Motivazione per relationem Il COMUNE Se nella motivazione dell’avviso di accertamento si fa riferimento ad un altro atto che non è conosciuto né ricevuto dal contribuente Se nella motivazione dell’avviso di accertamento si fa riferimento ad un altro atto che è conosciuto o è stato ricevuto dal contribuente Può allegare l’atto richiamato Può riportare il contenuto dell’atto richiamato Può fare un semplice richiamo all’atto Contenuto dell’avviso di accertamento SOGGETTO PASSIVO CARATTERISTICHE DELLA FATTISPECIE IMPOSITIVA LA MOTIVAZIONE, CIOE’ L’INDICAZIONE DI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI RGIURIDICHE CHE NE HANNO DETERMINATO L’EMISSIONE DA PARTE DELL’ENTE LOCALE L’EVENTUALE RIPRODUZIONE DEL CONTENUTO ESSENZIALE DI UN ALTRO ATTO CUI NELLA MOTIVAZIONE SI FA RIFERIMENTO, NON CONOSCIUTO NE’ RICEVUTO DAL CONTRIBUENTE L’UFFICIO PRESSO IL QUALE è POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI COMPLETE IN MERITO ALL’ATTO NOTIFICATO O COMUNICATO L’ORGANO O L’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA PRESSO I QUALI E’ POSSIBILE PROMUOVERE UN RIESAME ANCHE NEL MERITO DELL’ATTO IN SEDE DI AUTOTUTELA LE MODALITA’, IL TERMINE, L’ORGANO GIURISDIZIONALE O L’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA CUI E’ POSIBILE RICORRERE IN CASO DI ATTI IMPUGNABILI L’INDICAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO LA SOTTOSCRIZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO L’EVENTUALE ALLEGAZIONE DI UNALTRO ATTO CUI NELLA MOTIVAZIONE SI FA RIFERIMENTO, NON CONCOSCIUTO, NE’ RICEVUTO DAL CONTRIBUENTE. Sottoscrizione funzionario responsabile • Legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 1 c.87 Firma autografa a mezzo stampa Comma87. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento e' sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonche' la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale. Altri atti da motivare • RUOLO • ART.1 D.M. 3.9.99 N.321 • ART.12 c.3 DPR 602 / 73 • CARTELLA DI PAGAMENTO • ART.6 • ART.25, c.2 D.M.3.9.99 n.321 DPR 602 / 73 La motivazione del “VALORE VENALE “ delle aree edificabili PIANI TERRITORIALI DI CORDINAMENTO PIANI REGOLATORI GENERALI (piani di fabbricazione) PIANI DI LOTTIZZAZIONE PIAN I REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI PIANI DI RICOSTRUZIONE PIANI DI ZONA PER L’EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PIANI TERRITORIALI PAESISTICI PIANI DI SISTEMAZIONE DI CENTRI SOTRICI O ARTISTICI PIANI DI URBANIZZAZIONE DELLE COMUNITA’ MONTANE L’area fabbricabile (art. 2) ….b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita'. ….il valore venale (art. 5) 5. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo • alla zona territoriale di ubicazione, • all'indice di edificabilita', • alla destinazione d'uso consentita, • agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, • ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. I valori congrui - art. 59 lett.g) d.lgs.446/971. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono: g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; ESEMPIO 1 ESEMPIO 2 Unificazione dei termini per la notifica del titolo esecutivo Comma 163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. SINO AL 31.12. 2007 TRIBUTO Norma ICP – DPA d.lgs. 507/93 art.9 TOSAP d.lgs. 507/93 art.51 TARSU d.lgs. 507/93 art.72 ICI d.lgs. 504/92 art.11 Termine per l’iscrizione a ruolo coattivo … in caso di sospensione 31/12 del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è stato notificato 31/12 dell’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione Nessun termine (termini ordinari ex art.2946 e 2948, coma 1, n.4) - tosap temporanea (10 anni) - tosap permanente (5 anni) ---------- 31/12 dell’anno successivo a quello di presentazione della denuncia o di notifica dell’atto di accertamento 31/12 del secondo anno successivo a quello in cui erano stati notificati l’avviso di liquidazione o d’accertamento ---------- 31/12 dell’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione Dal 2007 Entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo Gli ausiliari dei tributi 179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonche' di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento. Gli ausiliari dei tributi 180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa e' di competenza degli uffici degli enti locali. Gli ausiliari dei tributi • 181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite – ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneita'. • 182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso ne' essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione. FINE