Corpo di Polizia Locale VADEMECUM PER GLI ESERCENTI DI ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE (bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, ecc.) NORMATIVA DI RIFERIMENTO e AUTORIZZAZIONI Le attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate: dal T.U. Leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni; dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287, per le disposizioni non in contrasto con la Legge Regionale n. 6/2010; dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 capo III (testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere); dall’allegato A alla D.G.R. Lombardia 8/6495 del 23 gennaio 2008: “Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30/2003”; dal Piano disciplinante le attività di somministrazione di alimenti e bevande ex L.R. n. 30/2003, approvato con deliberazione Consiliare n. 58/2005 e successiva modifica approvata con deliberazione Consigliare n. 16 /2006; dalla Delibera di Consiglio comunale n. 119 del 1979: “determinazione orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi di vendita e consumo alimenti e bevande”; dalla Ordinanza n. 3347 del 10.10.2003 relativa alla non obbligatorietà di osservare la chiusura settimanale da parte dei titolari dei pubblici esercizi di somministrazione”; Per gestire un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è necessario essere muniti di autorizzazione amministrativa rilasciata dal servizio comunale competente a seguito della presentazione di una denuncia di inizio attività. In caso di ampliamento e modifica dei locali è necessario chiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione amministrativa comunale. La mancanza delle autorizzazioni o la gestione di un esercizio di somministrazione con l’autorizzazione revocata, sospesa o decaduta, comporta la chiusura del locale e sanzioni amministrative. 1 OBBLIGHI DI ESPOSIZIONE Le autorizzazioni devono essere esposte al pubblico, così come i seguenti cartelli obbligatori per legge: tabella dei prezzi (per i ristoranti, tavole calde e pizzerie etc.., c'è l'obbligo di esposizione anche all'esterno del locale o comunque leggibili all'esterno dell'esercizio); Qualora nell’ambito dell’esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve inoltre indicare la componente del servizio. cartello degli orari prescelti (esposizione sia interna che esterna al locale). la Tabella del Questore di Lecco dei giochi proibiti. il costo della partita o il costo orario nelle sale da biliardo. la riproduzione a stampa degli artt. 101 del R.D. 773/1931 e 176, 181 e 186 del R.D. 635/1940. il cartello di divieto di fumo così come previsto dall’art. 51 della legge 3/2003. ORARI E GIORNO DI CHIUSURA Gli esercenti devono comunicare per iscritto al Comune l'orario prescelto, devono rispettarlo e renderlo noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi di informazione. La chiusura temporanea degli esercizi è comunicata al pubblico mediante esposizione di apposito cartello leggibile all’esterno dell’esercizio (è obbligatoria la preventiva comunicazione al Comune se la durata della chiusura è superiore a trenta giorni consecutivi). Gli esercizi facoltativamente possono osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere indicate nel cartello degli orari. Con la nuova normativa non sussiste più l’obbligo della chiusura settimanale. TRATTENIMENTO E APPARECCHI RADIOTELEVISIVI All'interno dell'esercizio possono effettuarsi attività di piccolo trattenimento musicale senza ballo. L'autorizzazione all'attività di somministrazione abilita anche l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini (in regola con i pagamenti alla S.I.A.E.), purchè durante il loro uso non venga richiesto alla clientela alcun aumento del prezzo delle consumazioni o pagamento di biglietti, nel rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico, e che i locali non subiscano variazioni anche temporanee nella dislocazione degli arredi o comunque in modo da configurare lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. L’esercizio dell’attività di spettacolo senza licenza comporta la cessazione dell’attività e la denuncia penale. GIOCHI LECITI E VIDEOGIOCHI L’effettuazione di giochi lecitii all’interno dei locali dell’esercizio, è subordinata a presentazione di apposita dichiarazione di inizio attività. I videogiochi e gli apparecchi da gioco in genere devono avere la caratteristiche previste dal comma 6 (vietati ai minori degli anni 18) e comma 7 dell’art. 110 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773 e succ. modifiche ed integrazioni). Deve essere visibilmente esposta la tabella del Questore di Lecco indicante i giochi proibiti e vidimata dal Comune. Con l’entrata in vigore della legge finanziaria del 2006 (L. 266/2005), non occorre più la licenza di polizia amministrativa per installare apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS, quando i locali nei quali si intende installarli sono già in possesso di una licenza rilasciata ai sensi dell’art. 86 commi 1 e 2 (In Regione Lombardia le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono regolamentate da una legge regionale autonoma, ma sono sempre da considerarsi esercizi pubblici di cui all’art. 86 del tulps). Esercizi per la somministrazione di bevande (Bar ed esercizi similari): 1 ogni 15 mq. (max. 2 fino a 50 mq. elevabile di un’unità per ogni ulteriore 50 mq. fino ad un numero max. di 4). 2 Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (Ristoranti ed esercizi similari): 1 ogni 30 mq. (max. 2 fino a 100 mq. elevabile di un’unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero max. di 4). L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con Decreto direttoriale 27.10.2003, ha determinato il numero massimo degli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 che possono essere installati negli esercizi pubblici, lasciando libera l’installazione degli apparecchi previsti dal comma 7 dello stesso articolo in quanto questi ultimi giochi non sono vietati ai minori di anni 18 e non contengono elementi d’azzardo, ma solo di puro intrattenimento. E’ vietato installare videogiochi di cui al comma 6 dell’art. 110 del tulps: In tutte le aree poste all’esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; Nelle attività di somministrazione svolte all’interno di luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e le pertinenze dei luoghi di culto. Ogni apparecchio deve essere dotato di nulla osta rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dal quale si identifica, oltre che i vari codici, il tipo di apparecchio (comma 6 o 7 art 110 TULPS). La violazione alle disposizioni dell’art. 110 del TULPS, comporta l’applicazione delle relative sanzioni penali. E’ comunque vietato il gioco in genere ai minori di anni 14. IGIENE e PERSONALE La legge regionale 12/2003, ha disposto l’abrogazione dell’obbligo della tenuta del libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti e bevande sono tenuti a ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa e ad essere aggiornati con periodicità biennale. L’onere della formazione e dell’aggiornamento è a carico dei datori di lavoro. La Regione Lombardia ha stipulato dei Protocolli d’intesa con alcuni soggetti territoriali (Confederazione esercenti del commercio turismo e servizi) ad attivare i corsi previsti dalla L.R. 12/2003. Il mancato possesso dell’attestato di formazione per il personale alimentarista comporta una sanzione amministrativa. INSEGNE D’ESERCIZIO e/o ALTRI MEZZI PUBBLICITARI L’installazione di insegne d’esercizio e altri mezzi pubblicitari (cartelli, preinsegne, vetrofanie, ecc.), è subordinata al rilascio di autorizzazione comunale da parte dell’ufficio del servizio comunale competente e al pagamento della relativa imposta pubblicitaria. Se il mezzo pubblicitario è installato su una strada provinciale o statale o in vista su di essa posta all’esterno del centro abitato, l’autorizzazione deve essere richiesta all’ente proprietario della strada (Provincia o Anas). L’imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne d’esercizio fino a 5 mq., anche in caso di pluralità di insegne con superficie complessiva inferiore a 5 mq. I relativi abusi comportano la sanzione amministrativa prevista dall’art. 23 del CdS e la relativa sanzione accessoria della rimozione del mezzo pubblicitario abusivo. TUTELA DEI NON FUMATORI Con la legge 16.01.2003 n. 3, è stata approvata la normativa in materia di tutela della salute dei non fumatori. Con DPCM del 23.12.2003 (G.U. n. 300 del 29.12.2003) sono stati definiti i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d’aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare. 3 Dal 10 gennaio 2005 è entrato in vigore il divieto di fumo nei locali aperti al pubblico, ad eccezione di quei locali aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa sopra citata. In ogni caso deve essere prevista per i non fumatori una superficie prevalente rispetto a quella dedicata ai fumatori. Ai trasgressori al divieto di fumare si applica una sanzione amministrativa (da € 25 a € 250), raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattante o di bambino di età non superiore ai 12 anni. 4 Principali violazioni inerente gli esercizi di somministrazione: VIOLAZIONE Attività di somministrazione senza La prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio (art. 80 1c L.R. 6/2010) SANZIONE EDITTALE Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 80 L.R. 6/2010) PROCEDURA (1) AUTORITÀ ANNOTAZIONI P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032 Comune Si applicano gli artt. 17 ter e 17 quater T.U.LP.S. Attività di somministrazione nonostante l’autorizzazione o altro titolo autorizzativi sia stata revocata, sospesa o decaduta (art. 80 1c, L.R. 6/2010) Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 80 L.R. 6/2010) P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032 Comune Si applicano gli artt. 17 ter e 17 quater T.U.LP.S. Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 80 L.R. 6/2010) P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032 Comune Attività di somministrazione senza i requisiti di cui agli artt. 65 e 65 L.R 3072003 (art. 80 1c, L.R. 6/2010) Si applicano gli artt. 17 ter e 17 quater T.U.L.P.S. Sanz. amm.va P.M.R.: entro 60 gg. da € 154 a € € 308 1032 (art. 80/2c L.R. 6/2010) Comune Si applicano gli artt. 17 ter e 17 quater T.U.L.P.S. Sanz. amm.va P.M.R.: entro 60 gg. da € 154 a € € 308 1032 (art. 80/2c L.R. 6/2010) Comune Si applicano gli artt. 17 ter e 17 quater T.U.L.P.S. Sanz. amm.va P.M.R.: entro 60 gg. da € 154 a € € 308 1032 (art. 80/2c L.R. 6/2010) Comune artt. 17 ter e 17 quater T.U.L.P.S. Sanz. amm.va P.M.R.: entro 60 gg. da € 154 a € € 308 1032 (art. 80/2c L.R. 6/2010) Comune artt. 17 ter e 17 quater T.U.L.P.S. Ampliamento dell’esercizio di somministrazione aperto al pubblico senza aver effettuato la preventiva comunicazione al Comune compente per territorio (art. 71 L.R. 6/2010) Somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume in esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto (art. 70 1C L.R.6/2010) Somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume previste nell’ordinanza temporanea del Sindaco (art. 70 2c L.R. 6/2010) Installazione di distributori automatici per la somministrazione in locali esclusivamente adibiti a tale attività senza autorizzazione (art. 73 L.R. 6/2010) 5 Somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici (art. 73 2c. L.R. 3072003) Sanz. amm.va P.M.R.: entro 60 gg. da € 154 a € € 308 1032 (art. 80/2c L.R. 6/2010) Comune artt. 17 ter e 17 quater T.U.L.P.S. Sub ingresso in proprietà od in gestione dell’attività di somministrazione senza aver effettuato la comunicazione al Comune competente per territorio (art. 75 1c L.R.6/2010) Mancato rispetto dell’orario dell’attività e mancata pubblicità dello stesso mediante esposizione di apposito cartelli all’interno ed all’esterno dell’esercizio (art 108 2c L.R. 6/2010) Mancata comunicazione al sindaco della chiusura temporanea dell’esercizio di somministrazione superiore a trenta giorni (art 109 1c L.R. 6/2010) Mancata pubblicità del prezzo dei prodotti destinati alla somministrazione alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo (art 77 1c L.R. 6/2010) Pubblicizzare il prezzo dei prodotti destinati alla somministrazione in modo che il prezzo non sia chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico anche per somme aggiunte attribuibili al servizio (art 77 5c L.R. 6/2010) Sanz. amm.va P.M.R.: entro 60 gg. da € 154 a € € 308 1032 (art. 80/2c L.R. 6/2010) Comune artt. 17 ter e 17 quater T.U.L.P.S. Sanz. amm.va P.M.R.: entro 60 gg. da € 154 a € € 308 1032 (art. 80/2c L.R. 6/2010) Comune artt. 17 ter e 17 quater T.U.L.P.S. Sanz. amm.va P.M.R.: entro 60 gg. da € 154 a € € 308 1032 (art. 80/2c L.R. 6/2010) Comune artt. 17 ter e 17 quater T.U.L.P.S. Sanz. amm.va P.M.R.: entro 60 gg. da € 154 a € € 308 1032 (art. 80/2c L.R. 6/2010) Comune artt. 17 ter e 17 quater T.U.L,P.S. Sanz. amm.va P.M.R.: entro 60 gg. da € 154 a € € 308 1032 (art. 80/2c L.R. 6/2010) Comune artt. 17 ter e 17 quater T.U.L.P.S. Violazione dell'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura (art. 185 Reg. T.U.L.P.S.) Sanz. amm.va P.M.R.: entro 60 gg. da € 154 a € € 308 1.032 (art. 221 bis/2° T.U.LP.S.) Prefetto Violazione dell'obbligo di tenere esposto nel locale in luogo ben visibile al pubblico: a) licenza; b) tariffa dei prezzi; e) elenco delle bevande alcooliche; d) riproduzione a stampa degli articoli di legge (art. 180 Reg. T.U.L.P.S.) Violazione del divieto di somministrare al minuto bevande alcooliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di gioco, farne vendita a prezzo ragguagliato a ora o frazione di ora (art. 181 Reg. T.U.LP.S.) Violazione dell'obbligo di esporre al pubblico, in luogo visibile nell'esercizio, la tabella dei giochi proibiti (di cui all'art. 110 T.U.L.P.S.) ovvero, nella sala da biliardo, della tariffa del gioco del biliardo (art. 195 Sanz. amm.va P.M.R.: entro 60 gg. da € 154 a € € 308 1.032 (art. 221 bis/2° T.U.LP.S.) Comune Sanz. amm.va P.M.R.: entro 60 gg. da € 154 a € € 308 1.032 (art. 221 bis/2° T.U.LP.S.) Prefetto Arresto sino a 2 mesi o ammenda sino a€ 103 (art. 221 T.U.LP.S.) Procura Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito 6 Reg. T.U.L.P.S.) Rifiutare senza legittimo motivo, le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo (art. 187 Reg. T.U.LP.S.) Sanz. amm.va da € 516 a € 3098 (art. 221 bis/1° T.U.LP.S) P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032 Prefetto Esercizio pubblico sito in locali per i quali sia venuta meno la rispondenza ai criteri stabiliti per la sorvegliabilità dal Ministro dell'Interno con D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 (art. 4/cL 287/91) Comune Rapporto per la revoca dell'autorizzazione ex art. 153 Reg. T.U.L.P.S. Esercizio pubblico nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini (art. 100 T.U.LP.S.) Questore Rapporto per la sospensione dell'autorizzazione fino a 15 giorni, ovvero, per esigenze di ordine pubblico o sicurezza pubblica specificamente motivate, anche per periodi maggiori (art. 9 L 287/91) Adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai (art. 101 T.U.L.P.S.) Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 17bis/1° T.U.L.P.S.) P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032 Esercizio pubblico condotto con abuso della licenza, da parte della persona autorizzata (art. 10 T.U.L.P.S.) Titolare di esercizio pubblico che non effettua lo sgombero o non cessa la somministrazione dopo l'orario di chiusura (art. 186 Reg. T.U.L.P.S.) Prefetto Comune Rapporto per la sospensione o la revoca della licenza Sanz. amm.va P.M.R.: entro 60 gg € Prefetto da € 154 a € € 308 1.032 (art. 221 bis/2° T.U.LP.S.) Uso di strumenti musicali nell'’ Sanz. amm.va esercizio o pubblico per feste o da € 258 a € spettacoli, senza l'autorizzazione del 1549 (art. 666 Comune (art. 68 T.U.L.P.S.) C.P.) P.M.R.: non ammesso Comune Consumo di bevande alcooliche in Sanzione P.M.R.: non tempo di vendita non consentita amm.va sino a € ammesso Acquistare o consumare, in un 51 esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita (art. 687 C.P.) Prefetto Fabbricazione o commercio abusivo di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione Senza osservare le prescrizioni dell'Autorità, fabbricare o introdurre nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe (art. 686/2° C.P.) Direttore Regionale Entrate Sanz. amm.va da € 413 a € 2.478 P.M.R.: non ammesso . 7 Vendere o somministrare bevande Sanz. Amm.va alcooliche dalle ore 3 alle ore 6 del Da € 5000 a mattino nei circoli gestiti da persone €20.000 fisiche, enti o associazioni (art. 6 comma 2 legge n. 160/2007) P.M.R. entro 60 gg € 6666 Prefetto Vendere o somministrare bevande alcooliche dalle ore 3 alle ore 6 in esercizi nei quali si svolgano con qualsiasi modalità spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti (art. 6 comma 2 legge n. 160/2007) Non avere almeno presso una uscita un apparecchio di rilevazione del tasso alcoolemico in caso di attività di spettacolo o forme di intrattenimento o somministrazione o vendita di bevande alcooliche dopo le ore 24.00 (art. 6 comma 2 quater, legge n. 160/2007) Non esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano descrizione dei sintomi correlati all’assunzione di bevande alcooliche e le quantità delle bevande alcooliche che determinano il superamento del tasso alcool emico (art. 6 comma 2 quater, legge n. 160/2007) Sanz. Amm.va Da € 5000 a €20.000 P.M.R. entro 60gg € 6666 Prefetto Sanz. Amm.va Da € 300 a €1200 P.M.R. entro 60 gg € 400 Prefetto Rapporto Due distinte violaz . nel biennio comportano sosp. licenza da 7 a 30gg Rapporto Due distinte violaz . nel biennio comportano sosp. licenza da 7 a 30gg rapporto Sanz. Amm.va Da € 300 a €1200 P.M.R. entro 60gg € 400 Prefetto rapporto Il Comandante il Corpo di P.L. Dot.ssa Cremascoli Costanza 8