Corpo di Polizia Locale
VADEMECUM
PER GLI ESERCENTI DI ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI
ALIMENTI E BEVANDE (bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, ecc.)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO e AUTORIZZAZIONI
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione
sono disciplinate:
dal T.U. Leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287, per le disposizioni non in contrasto con la Legge Regionale n.
6/2010;
dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 capo III (testo Unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere);
dall’allegato A alla D.G.R. Lombardia 8/6495 del 23 gennaio 2008: “Indirizzi generali per il rilascio
da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande
in attuazione alla L.R. n. 30/2003”;
dal Piano disciplinante le attività di somministrazione di alimenti e bevande ex L.R. n. 30/2003,
approvato con deliberazione Consiliare n. 58/2005 e successiva modifica approvata con deliberazione
Consigliare n. 16 /2006;
dalla Delibera di Consiglio comunale n. 119 del 1979: “determinazione orari di apertura e di
chiusura dei pubblici esercizi di vendita e consumo alimenti e bevande”;
dalla Ordinanza n. 3347 del 10.10.2003 relativa alla non obbligatorietà di osservare la chiusura
settimanale da parte dei titolari dei pubblici esercizi di somministrazione”;
Per gestire un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è necessario essere muniti di
autorizzazione amministrativa rilasciata dal servizio comunale competente a seguito della
presentazione di una denuncia di inizio attività. In caso di ampliamento e modifica dei locali è
necessario chiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione amministrativa comunale.
La mancanza delle autorizzazioni o la gestione di un esercizio di somministrazione con l’autorizzazione
revocata, sospesa o decaduta, comporta la chiusura del locale e sanzioni amministrative.
1
OBBLIGHI DI ESPOSIZIONE
Le autorizzazioni devono essere esposte al pubblico, così come i seguenti cartelli obbligatori per legge:
tabella dei prezzi (per i ristoranti, tavole calde e pizzerie etc.., c'è l'obbligo di esposizione anche
all'esterno del locale o comunque leggibili all'esterno dell'esercizio); Qualora nell’ambito dell’esercizio,
sia effettuato il servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima
dell’ordinazione e deve inoltre indicare la componente del servizio.
cartello degli orari prescelti (esposizione sia interna che esterna al locale).
la Tabella del Questore di Lecco dei giochi proibiti.
il costo della partita o il costo orario nelle sale da biliardo.
la riproduzione a stampa degli artt. 101 del R.D. 773/1931 e 176, 181 e 186 del R.D. 635/1940.
il cartello di divieto di fumo così come previsto dall’art. 51 della legge 3/2003.
ORARI E GIORNO DI CHIUSURA
Gli esercenti devono comunicare per iscritto al Comune l'orario prescelto, devono rispettarlo e renderlo
noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi di informazione. La chiusura temporanea degli esercizi
è comunicata al pubblico mediante esposizione di apposito cartello leggibile all’esterno dell’esercizio (è
obbligatoria la preventiva comunicazione al Comune se la durata della chiusura è superiore a trenta
giorni consecutivi).
Gli esercizi facoltativamente possono osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono
essere indicate nel cartello degli orari. Con la nuova normativa non sussiste più l’obbligo della chiusura
settimanale.
TRATTENIMENTO E APPARECCHI RADIOTELEVISIVI
All'interno dell'esercizio possono effettuarsi attività di piccolo trattenimento musicale senza ballo.
L'autorizzazione all'attività di somministrazione abilita anche l'installazione e l'uso di apparecchi
radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini (in regola con i pagamenti
alla S.I.A.E.), purchè durante il loro uso non venga richiesto alla clientela alcun aumento del prezzo
delle consumazioni o pagamento di biglietti, nel rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento
acustico, e che i locali non subiscano variazioni anche temporanee nella dislocazione degli arredi o
comunque in modo da configurare lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
L’esercizio dell’attività di spettacolo senza licenza comporta la cessazione dell’attività e la denuncia
penale.
GIOCHI LECITI E VIDEOGIOCHI
L’effettuazione di giochi lecitii all’interno dei locali dell’esercizio, è subordinata a presentazione di
apposita dichiarazione di inizio attività.
I videogiochi e gli apparecchi da gioco in genere devono avere la caratteristiche previste dal comma 6
(vietati ai minori degli anni 18) e comma 7 dell’art. 110 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773 e succ.
modifiche ed integrazioni).
Deve essere visibilmente esposta la tabella del Questore di Lecco indicante i giochi proibiti e vidimata
dal Comune.
Con l’entrata in vigore della legge finanziaria del 2006 (L. 266/2005), non occorre più la licenza di
polizia amministrativa per installare apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS, quando i locali nei quali si
intende installarli sono già in possesso di una licenza rilasciata ai sensi dell’art. 86 commi 1 e 2 (In
Regione Lombardia le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono regolamentate da una
legge regionale autonoma, ma sono sempre da considerarsi esercizi pubblici di cui all’art. 86 del
tulps).
Esercizi per la somministrazione di bevande (Bar ed esercizi similari): 1 ogni 15 mq. (max. 2 fino a
50 mq. elevabile di un’unità per ogni ulteriore 50 mq. fino ad un numero max. di 4).
2
Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (Ristoranti ed esercizi similari): 1 ogni 30 mq.
(max. 2 fino a 100 mq. elevabile di un’unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero max. di 4).
L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con Decreto direttoriale 27.10.2003, ha
determinato il numero massimo degli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 che possono essere
installati negli esercizi pubblici, lasciando libera l’installazione degli apparecchi previsti dal comma 7
dello stesso articolo in quanto questi ultimi giochi non sono vietati ai minori di anni 18 e non
contengono elementi d’azzardo, ma solo di puro intrattenimento.
E’ vietato installare videogiochi di cui al comma 6 dell’art. 110 del tulps:
In tutte le aree poste all’esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
Nelle attività di somministrazione svolte all’interno di luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e le
pertinenze dei luoghi di culto.
Ogni apparecchio deve essere dotato di nulla osta rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, dal quale si identifica, oltre che i vari codici, il tipo di apparecchio (comma 6 o 7 art
110 TULPS).
La violazione alle disposizioni dell’art. 110 del TULPS, comporta l’applicazione delle relative sanzioni
penali.
E’ comunque vietato il gioco in genere ai minori di anni 14.
IGIENE e PERSONALE
La legge regionale 12/2003, ha disposto l’abrogazione dell’obbligo della tenuta del libretto di idoneità
sanitaria per il personale alimentarista.
Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti e
bevande sono tenuti a ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell’inizio dello
svolgimento dell’attività lavorativa e ad essere aggiornati con periodicità biennale.
L’onere della formazione e dell’aggiornamento è a carico dei datori di lavoro. La Regione Lombardia ha
stipulato dei Protocolli d’intesa con alcuni soggetti territoriali (Confederazione esercenti del commercio
turismo e servizi) ad attivare i corsi previsti dalla L.R. 12/2003.
Il mancato possesso dell’attestato di formazione per il personale alimentarista comporta una sanzione
amministrativa.
INSEGNE D’ESERCIZIO e/o ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
L’installazione di insegne d’esercizio e altri mezzi pubblicitari (cartelli, preinsegne, vetrofanie, ecc.), è
subordinata al rilascio di autorizzazione comunale da parte dell’ufficio del servizio comunale
competente e al pagamento della relativa imposta pubblicitaria.
Se il mezzo pubblicitario è installato su una strada provinciale o statale o in vista su di essa posta
all’esterno del centro abitato, l’autorizzazione deve essere richiesta all’ente proprietario della strada
(Provincia o Anas).
L’imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne d’esercizio fino a 5 mq., anche in caso di
pluralità di insegne con superficie complessiva inferiore a 5 mq.
I relativi abusi comportano la sanzione amministrativa prevista dall’art. 23 del CdS e la relativa
sanzione accessoria della rimozione del mezzo pubblicitario abusivo.
TUTELA DEI NON FUMATORI
Con la legge 16.01.2003 n. 3, è stata approvata la normativa in materia di tutela della salute dei non
fumatori. Con DPCM del 23.12.2003 (G.U. n. 300 del 29.12.2003) sono stati definiti i requisiti tecnici
dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d’aria e dei modelli dei cartelli
connessi al divieto di fumare.
3
Dal 10 gennaio 2005 è entrato in vigore il divieto di fumo nei locali aperti al pubblico, ad eccezione di
quei locali aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa sopra citata. In ogni caso deve essere
prevista per i non fumatori una superficie prevalente rispetto a quella dedicata ai fumatori.
Ai trasgressori al divieto di fumare si applica una sanzione amministrativa (da € 25 a € 250),
raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di
lattante o di bambino di età non superiore ai 12 anni.
4
Principali violazioni inerente gli esercizi di somministrazione:
VIOLAZIONE
Attività di somministrazione senza
La prescritta autorizzazione o altro
titolo autorizzatorio (art. 80 1c L.R.
6/2010)
SANZIONE
EDITTALE
Sanz. amm.va
da € 516 a €
3.098
(art. 80 L.R.
6/2010)
PROCEDURA (1)
AUTORITÀ
ANNOTAZIONI
P.M.R.: entro 60 gg.
€ 1.032
Comune
Si applicano gli artt. 17
ter e 17 quater T.U.LP.S.
Attività di somministrazione
nonostante l’autorizzazione o altro
titolo autorizzativi sia stata revocata,
sospesa o decaduta (art. 80 1c, L.R.
6/2010)
Sanz. amm.va
da € 516 a €
3.098
(art. 80 L.R.
6/2010)
P.M.R.: entro 60 gg.
€ 1.032
Comune
Si applicano gli artt. 17
ter e 17 quater T.U.LP.S.
Sanz. amm.va
da € 516 a €
3.098
(art. 80 L.R.
6/2010)
P.M.R.: entro 60 gg.
€ 1.032
Comune
Attività di somministrazione senza i
requisiti di cui agli artt. 65 e 65 L.R
3072003 (art. 80 1c, L.R. 6/2010)
Si applicano gli artt. 17
ter e 17 quater T.U.L.P.S.
Sanz. amm.va
P.M.R.: entro 60 gg.
da € 154 a €
€ 308
1032 (art. 80/2c
L.R. 6/2010)
Comune
Si applicano gli artt. 17
ter e 17 quater T.U.L.P.S.
Sanz. amm.va
P.M.R.: entro 60 gg.
da € 154 a €
€ 308
1032 (art. 80/2c
L.R. 6/2010)
Comune
Si applicano gli artt. 17
ter e 17 quater T.U.L.P.S.
Sanz. amm.va
P.M.R.: entro 60 gg.
da € 154 a €
€ 308
1032 (art. 80/2c
L.R. 6/2010)
Comune
artt. 17 ter e 17 quater
T.U.L.P.S.
Sanz. amm.va
P.M.R.: entro 60 gg.
da € 154 a €
€ 308
1032 (art. 80/2c
L.R. 6/2010)
Comune
artt. 17 ter e 17 quater
T.U.L.P.S.
Ampliamento dell’esercizio di
somministrazione aperto al
pubblico senza aver effettuato la
preventiva comunicazione al
Comune compente per territorio
(art. 71 L.R. 6/2010)
Somministrazione di bevande
aventi un contenuto alcolico
superiore al 21 per cento del
volume in esercizi operanti
nell’ambito di impianti sportivi,
fiere, complessi di attrazione
dello spettacolo viaggiante
installati con carattere
temporaneo nel corso di sagre o
fiere, e simili luoghi di
convegno, nonché nel corso di
manifestazioni sportive o
musicali all’aperto (art. 70 1C
L.R.6/2010)
Somministrazione di bevande
aventi un contenuto alcolico
inferiore al 21 per cento del
volume previste nell’ordinanza
temporanea del Sindaco (art. 70
2c L.R. 6/2010)
Installazione di distributori
automatici per la
somministrazione in locali
esclusivamente adibiti a tale
attività senza autorizzazione
(art. 73 L.R. 6/2010)
5
Somministrazione di bevande
alcooliche di qualsiasi
gradazione mediante distributori
automatici (art. 73 2c. L.R.
3072003)
Sanz. amm.va
P.M.R.: entro 60 gg.
da € 154 a €
€ 308
1032 (art. 80/2c
L.R. 6/2010)
Comune
artt. 17 ter e 17 quater
T.U.L.P.S.
Sub ingresso in proprietà od in
gestione dell’attività di
somministrazione senza aver
effettuato la comunicazione al
Comune competente per
territorio (art. 75 1c L.R.6/2010)
Mancato rispetto dell’orario
dell’attività e mancata pubblicità
dello stesso mediante
esposizione di apposito cartelli
all’interno ed all’esterno
dell’esercizio (art 108 2c L.R.
6/2010)
Mancata comunicazione al
sindaco della chiusura
temporanea dell’esercizio di
somministrazione superiore a
trenta giorni (art 109 1c L.R.
6/2010)
Mancata pubblicità del prezzo
dei prodotti destinati alla
somministrazione alla vendita
per asporto, esposti nelle
vetrine, sul banco di vendita o in
altro luogo (art 77 1c L.R.
6/2010)
Pubblicizzare il prezzo dei
prodotti destinati alla
somministrazione in modo che il
prezzo non sia chiaramente e
facilmente comprensibile al
pubblico anche per somme
aggiunte attribuibili al servizio
(art 77 5c L.R. 6/2010)
Sanz. amm.va
P.M.R.: entro 60 gg.
da € 154 a €
€ 308
1032 (art. 80/2c
L.R. 6/2010)
Comune
artt. 17 ter e 17 quater
T.U.L.P.S.
Sanz. amm.va
P.M.R.: entro 60 gg.
da € 154 a €
€ 308
1032 (art. 80/2c
L.R. 6/2010)
Comune
artt. 17 ter e 17 quater
T.U.L.P.S.
Sanz. amm.va
P.M.R.: entro 60 gg.
da € 154 a €
€ 308
1032 (art. 80/2c
L.R. 6/2010)
Comune
artt. 17 ter e 17 quater
T.U.L.P.S.
Sanz. amm.va
P.M.R.: entro 60 gg.
da € 154 a €
€ 308
1032 (art. 80/2c
L.R. 6/2010)
Comune
artt. 17 ter e 17 quater
T.U.L,P.S.
Sanz. amm.va
P.M.R.: entro 60 gg.
da € 154 a €
€ 308
1032 (art. 80/2c
L.R. 6/2010)
Comune
artt. 17 ter e 17 quater
T.U.L.P.S.
Violazione dell'obbligo di tenere
accesa una luce alla porta principale
dell'esercizio, dall'imbrunire alla
chiusura (art. 185 Reg. T.U.L.P.S.)
Sanz. amm.va
P.M.R.: entro 60 gg.
da € 154 a €
€ 308
1.032 (art. 221
bis/2° T.U.LP.S.)
Prefetto
Violazione dell'obbligo di tenere
esposto nel locale in luogo ben
visibile al pubblico: a) licenza; b)
tariffa dei prezzi; e) elenco delle
bevande alcooliche; d) riproduzione
a stampa degli articoli di legge (art.
180 Reg. T.U.L.P.S.)
Violazione del divieto di
somministrare al minuto bevande
alcooliche di qualsiasi specie come
prezzo di scommessa o di gioco,
farne vendita a prezzo ragguagliato
a ora o frazione di ora (art. 181 Reg.
T.U.LP.S.)
Violazione dell'obbligo di esporre al
pubblico, in luogo visibile
nell'esercizio, la tabella dei giochi
proibiti (di cui all'art. 110 T.U.L.P.S.)
ovvero, nella sala da biliardo, della
tariffa del gioco del biliardo (art. 195
Sanz. amm.va
P.M.R.: entro 60 gg.
da € 154 a €
€ 308
1.032 (art. 221
bis/2° T.U.LP.S.)
Comune
Sanz. amm.va
P.M.R.: entro 60 gg.
da € 154 a €
€ 308
1.032 (art. 221
bis/2° T.U.LP.S.)
Prefetto
Arresto sino a 2
mesi o
ammenda sino
a€ 103 (art. 221
T.U.LP.S.)
Procura
Procedibilità:
d'ufficio
Arresto: non
consentito
Fermo: non
consentito
6
Reg. T.U.L.P.S.)
Rifiutare senza legittimo motivo, le
prestazioni del proprio esercizio a
chiunque le domandi e ne
corrisponda il prezzo (art. 187 Reg.
T.U.LP.S.)
Sanz. amm.va
da € 516 a €
3098 (art. 221
bis/1° T.U.LP.S)
P.M.R.: entro 60 gg.
€ 1.032
Prefetto
Esercizio pubblico sito in locali per i
quali sia venuta meno la rispondenza
ai criteri stabiliti per la sorvegliabilità
dal Ministro dell'Interno con D.M. 17
dicembre 1992, n. 564 (art. 4/cL
287/91)
Comune
Rapporto per la revoca
dell'autorizzazione ex art.
153 Reg. T.U.L.P.S.
Esercizio pubblico nel quale siano
avvenuti tumulti o gravi disordini, o
che sia abituale ritrovo di persone
pregiudicate o pericolose o che
comunque costituisca un pericolo per
l'ordine pubblico, per la moralità
pubblica e il buon costume o per la
sicurezza dei cittadini (art. 100
T.U.LP.S.)
Questore
Rapporto per la
sospensione
dell'autorizzazione fino a
15 giorni, ovvero, per
esigenze di ordine
pubblico o sicurezza
pubblica specificamente
motivate, anche per
periodi maggiori (art. 9 L
287/91)
Adibire il locale di un pubblico
esercizio a ufficio di collocamento o
di pagamento delle mercedi agli
operai (art. 101 T.U.L.P.S.)
Sanz. amm.va
da € 516 a €
3.098 (art. 17bis/1°
T.U.L.P.S.)
P.M.R.: entro 60 gg.
€ 1.032
Esercizio pubblico condotto con
abuso della licenza, da parte della
persona autorizzata (art. 10
T.U.L.P.S.)
Titolare di esercizio pubblico che non
effettua lo sgombero o non cessa la
somministrazione dopo l'orario di
chiusura (art. 186 Reg. T.U.L.P.S.)
Prefetto
Comune
Rapporto per la
sospensione o la revoca
della licenza
Sanz. amm.va
P.M.R.: entro 60 gg € Prefetto
da € 154 a €
€ 308
1.032 (art. 221
bis/2° T.U.LP.S.)
Uso di strumenti musicali nell'’
Sanz. amm.va
esercizio o pubblico per feste o
da € 258 a €
spettacoli, senza l'autorizzazione del 1549 (art. 666
Comune (art. 68 T.U.L.P.S.)
C.P.)
P.M.R.: non
ammesso
Comune
Consumo di bevande alcooliche in
Sanzione
P.M.R.: non
tempo di vendita non consentita
amm.va sino a € ammesso
Acquistare o consumare, in un
51
esercizio pubblico, bevande
alcooliche fuori del tempo in cui ne è
permessa la vendita (art. 687 C.P.)
Prefetto
Fabbricazione o commercio abusivo
di liquori o droghe, o di sostanze
destinate alla loro composizione
Senza osservare le prescrizioni
dell'Autorità, fabbricare o introdurre
nello Stato sostanze destinate alla
composizione di liquori o droghe
(art. 686/2° C.P.)
Direttore
Regionale
Entrate
Sanz. amm.va
da € 413 a €
2.478
P.M.R.: non
ammesso
.
7
Vendere o somministrare bevande
Sanz. Amm.va
alcooliche dalle ore 3 alle ore 6 del
Da € 5000 a
mattino nei circoli gestiti da persone €20.000
fisiche, enti o associazioni
(art. 6 comma 2 legge n. 160/2007)
P.M.R. entro 60 gg
€ 6666
Prefetto
Vendere o somministrare bevande
alcooliche dalle ore 3 alle ore 6 in
esercizi nei quali si svolgano con
qualsiasi modalità spettacoli o altre
forme di intrattenimento e svago,
musicali o danzanti
(art. 6 comma 2 legge n. 160/2007)
Non avere almeno presso una uscita
un apparecchio di rilevazione del
tasso alcoolemico in caso di attività
di spettacolo o forme di
intrattenimento o somministrazione
o vendita di bevande alcooliche dopo
le ore 24.00
(art. 6 comma 2 quater, legge n.
160/2007)
Non esporre all’entrata, all’interno e
all’uscita dei locali apposite tabelle
che riproducano descrizione dei
sintomi correlati all’assunzione di
bevande alcooliche e le quantità
delle bevande alcooliche che
determinano il superamento del
tasso alcool emico
(art. 6 comma 2 quater, legge n.
160/2007)
Sanz. Amm.va
Da € 5000 a
€20.000
P.M.R. entro 60gg
€ 6666
Prefetto
Sanz. Amm.va
Da € 300 a
€1200
P.M.R. entro 60 gg
€ 400
Prefetto
Rapporto
Due distinte violaz . nel
biennio comportano sosp.
licenza da 7 a 30gg
Rapporto
Due distinte violaz . nel
biennio comportano sosp.
licenza da 7 a 30gg
rapporto
Sanz. Amm.va
Da € 300 a
€1200
P.M.R. entro 60gg
€ 400
Prefetto
rapporto
Il Comandante il Corpo di P.L.
Dot.ssa Cremascoli Costanza
8
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