Soggettività privata e azione amministrativa (art. 1, comma 1 ter) SOGGETTI PRIVATI ESERCENTI ATTIVITA’ AMM.VA • E’ finita l’era del monopolio dell’attività amm.va in capo a soggetti di diritto pubblico • La cura concreta dell’interesse generale può essere svolta indifferentemente ormai da soggetti pubblici e da soggetti privati Il primo titolo in base al quale esercitare il potere amm.vo • Il monopolio totale in capo ai soggetti pubblici non c’era mai stato • Fin dall’inizio del 1900 si era ritenuto che soggetti privati potessero esercitare attività amm.va ma sulla base di un unico titolo: la concessione • Si parlava, infatti, di atti amministrativi posti in essere da concessionari I titoli attuali • • • • • Legge Concessione Accordo Convenzione (cfr. art. 3 comma 1 dec.leg. 419/99) Categorie fondamentali di soggetti equiparati • Soggetti derivanti da privatizzazioni di enti pubblici economici • Soggetti derivanti da privatizzazioni di enti pubblici non economici • Soggetti costituiti ad hoc Regime giuridico applicabile • Il regime giuridico applicabile ai soggetti segue la funzione e non la natura del soggetto • Tutto quanto attiene alla funzione viene regolato dal diritto pubblico • Tutto quanto attiene all’organizzazione viene regolato dal diritto privato