Capitolo 2°
A cura della prof.ssa Amato Rosa
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DEFINIZIONE DI STATO: Lo Stato è un’istituzione
costituita da una collettività stabilmente stanziata su
un territorio e che esercita il potere a titolo originario
(indipendente e sovrano) e in autonomia dagli altri
enti.
STATO MODERNO: nasce in Europa fra il XV e XVII
secolo. La sua legittimazione proviene dalle regole
cioè i soggetti riconoscono che il potere esercitato dal
sovrano è legittimo.
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO:
POPOLO: comunità di coloro ai quali lo Stato riconosce
lo status (condizione) di cittadino (godono della
cittadinanza anche all’esterno dello Stato).
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La cittadinanza si acquista :
NEL MOMENTO DELLA NASCITA PER:
- IUS SANGUINIS (diritto di sangue): ossia per discendenza
dai genitori italiani a prescindere dal luogo di nascita;
- IUS SOLI (diritto del suolo): ossia per nascita sul
territorio dello Stato da cittadini stranieri;
SUCCESSIVAMENTE ALLA NASCITA PER:
- IUS COMMUNICATIO (diritto di trasmissione): quando la
cittadinanza si trasmette col matrimonio, per adozione o
filiazione;
- NATURALIZZAZIONE: lo straniero acquista la cittadinanza
per concessione da parte delle Stato Italiano in seguito ad
eminenti servizi resi all’Italia (In campo culturale,
economico e scientifico)con d.p.r., sentito il Consiglio di
Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro degli Interni, di concerto col Ministro
degli Affari Esteri.
 Quasi
tutti i paesi del continente americano
applicano lo ius soli in modo automatico e
senza condizioni. Alcuni paesi europei lo
concedono ma in modo condizionato, tra
questi l’Italia: per nascita sul territorio
italiano da genitori ignoti o apolidi, quindi
impossibilitati a trasmettere la cittadinanza.
In realtà bisogna permettere al cittadino
straniero, nato in Italia e che vi abbia
mantenuto costantemente la residenza dalla
nascita, la facoltà, al raggiungimento della
maggiore età, di chiedere ed ottenere la
cittadinanza italiana
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La cittadinanza si perde:
PER VOLONTA’ DEL CITTADINO:
Impiego pubblico per Stato estero
PER STATUIZIONE DI LEGGE ossia per indegnità o se il
cittadino, pubblico impiegato o militare all’estero, non
abbandona l’impiego o il servizio militare.
N.B.: Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro,
possiede anche la cittadinanza europea che si aggiunge alla
cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima.
DEFINIZIONE DI POPOLAZIONE: complesso di persone che
vivono su un territorio, indipendentemente dal possesso o
meno della cittadinanza
DEFINIZIONE DI NAZIONE: è la collettività che si caratterizza
per la comunanza di lingua, tradizioni, religione, cultura,
indipendentemente dall’appartenenza allo Stato. Non sempre
la Nazione coincide con lo Stato.
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TERRITORIO: è quella parte della superficie terrestre
sulla quale lo Stato esercita la propria sovranità.
Il territorio comprende:
Terraferma: è una parte della superficie terrestre
delimitata dai confini (naturali o artificiali) di uno
Stato
Atmosfera sovrastante: è lo spazio aereo o colonna
d’aria sovrastante il territorio dello Stato (200 Km)
Sottosuolo : è lo strato di terreno che si trova sotto la
terraferma e il fondo del mare
Mare territoriale: è la fascia di mare adiacente alle
coste di uno Stato (se si tratta di uno Stato costiero)
pari a 12 miglia marine ossia 21 Km circa.
N.B.:
 Le navi e gli aerei MILITARI costituiscono
territorio dello Stato di cui battono bandiera,
anche se si trovano in un porto o in un aeroporto
straniero.
 Le navi e gli aerei CIVILI sono territorio dello
Stato di cui battono bandiera se si trovano in
cieli ed acque internazionali. Appena entrano in
acque e spazio aereo o marino di un altro Stato,
cessano di essere territorio dello Stato di cui
battono bandiera e sono soggette alle norme di
diritto dello Stato in cui si trovano (vedi caso
della petroliera italiana)
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La petroliera privata battente bandiera italiana Enrica Lexie era
al largo della costa del Kerala il 15 febbraio 2012. La nave era in
viaggio verso l’Egitto e aveva a bordo 34 persone tra cui 6 militari
del Reggimento San Marco col compito di proteggere
l’imbarcazione dagli assalti dei pirati. La nave avrebbe infatti
dovuto percorrere una rotta passante per acque somale, dove il
pericolo della pirateria è concreto e il San Marco ha tra i suoi
compiti quello di difendere anche i mercantili italiani in queste
condizioni. Intorno alle 16.30 locali, i due militari italiani
Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, hanno sparato dalla
petroliera ed ucciso due civili indiani che navigavano su un
peschereccio distante 300 metri dalla petroliera, avente
atteggiamento ostile e non volendo allontanarsi anche a seguito
di segnali di avvertimento. L’Italia sostiene che la vicenda sia
accaduta in acque internazionali, come dimostrano i dati GPS, e
non in acque territoriali, per cui l’India non ha il diritto di far
valere la propria legge. La controversia internazionale non si è
ancora conclusa e si attende una nuova udienza il 13 gennaio
2016
 IMMUNITA’
TERRITORIALE:
Le sedi diplomatiche (ambasciate e consolati)
sono coperte dalla cosiddetta immunità
territoriale: esiste il divieto per le autorità
dello Stato ospitante, di introdursi nella sede
dell’ambasciata senza l’autorizzazione del
diplomatico che vi dimora.
 LA
SOVRANITA’: è il potere d’imperio (o di
comando) che spetta allo Stato ed è
esercitato dai cittadini (art.1 Cost. : la
sovranità appartiene al popolo che la
esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione)
attraverso
forme
di
rappresentanza come le elezioni ed il
referendum abrogativo. Essa è :
 ORIGINARIA
 ESCLUSIVA
 INCONDIZIONATA
 COATTIVA
 LE
FUNZIONI DELLO STATO:
 LEGISLATIVA: creare e modificare le norme
giuridiche dirette a disciplinare la vita
sociale;
ESECUTIVA: esecuzione degli atti del Parlamento
 GIURISDIZIONALE: garantire l’attuazione delle
norme giuridiche attraverso organi indipendenti
(giudici e organi giurisdizionali) in seguito a
conflitti d’interesse.
 AMMINISTRATIVA: realizzazione degli interessi
pubblici o collettivi
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IL WELFARE STATE o STATO SOCIALE: si affermò in
Inghilterra grazie a Beveridge e progressivamente si
estese in tutta l’Europa del ‘900. Prevede: assistenza
sanitaria, istruzione pubblica, sussidi per la
disoccupazione, previdenza sociale ecc. allo scopo di
promuovere il benessere sociale ed economico della
collettività nazionale.
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: in senso soggettivo
è rappresentata da tutti gli organi e di soggetti che
svolgono l’attività amministrativa. Es.: Il Sindaco. In
senso oggettivo consiste nell’attività svolta dagli
organi amministrativi nell’interesse pubblico. Es.:
L’ordinanza è un atto amministrativo del Sindaco per
tutelare gli interessi dei sui cittadini.
I principi alla base dell’attività amministrativa
sono:
 IL DECENTRAMENTO: cioè il trasferimento delle
funzioni legislative o amministrative dallo Stato
alle Regioni o agli enti territoriali comuni;
 LA SUSSIDIARIETA’: è un principio in base al
quale le competenze amministrative devono
essere attribuite agli enti più vicini ai cittadini in
modo da garantire efficacia (realizzare
obiettivi),
efficienza
(
modalità
e
programmazione) ed economicità ( copertura dei
costi di gestione)degli atti amministrativi
 LA LEGALITA’: l’amministrazione è assoggettata
alla legge e al rispetto di essa. Non esiste
attività amministrativa che violi la legge.
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IL BUON ANDAMENTO: l’attività della pubblica
amministrazione deve essere diretta a realizzare
l’interesse pubblico in modo efficiente ed
appropriato
L’IMPARZIALITA’: la pubblica amministrazione deve
tenersi estranea ad interessi di parte e di valutare le
cose con obiettività, senza fare discriminazioni.
LA DISCREZIONALITA’: è la scelta della pubblica
amministrazione di adottare quei provvedimenti
necessari al raggiungimento dell’interesse pubblico.
Es.: adottare sanatoria o demolire un immobile
costruito senza la concessione edilizia.
LA TRASPARENZA : il cittadino deve poter controllare
l’attività della pubblica amministrazione (diritto di
accesso, pubblicità) in modo da difendersi da
eventuali abusi.
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DEFINIZIONE DI ATTO AMM.VO: è un atto giuridico emanato
da un organo della P.A. nell’esercizio della potestà
amministrativa.
Es.: un certificato anagrafico è un semplice atto amm.vo,
perché contiene soltanto l’accertamento di una situazione
giuridica da parte della P.A.
CARATTERISTICHE:
UNILATERALE: ha efficacia indipendentemente dalla volontà
del soggetto al quale è destinato
ESTERNO: non sono atti amm.vi quelli che si riferiscono
all’ente amm.vo stesso, come le circolari interne.
PROVVEDIMENTI AMM.VI: sono dichiarazioni di volontà, da
parte della P.A. dirette a costituire, modificare o estinguere
una situazione giuridica soggettiva
Es: L’assunzione, la promozione, il licenziamento di un
dipendente pubblico; assegnazione di un alloggio popolare, il
divieto di balneazione, la concessione per l’apertura di uno
stabilimento balneare.
REQUISITI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI:
 INTESTAZIONE (autorità che emana l’atto)
 PREAMBOLO (Premesse introduttive)
 MOTIVAZIONE (le ragioni del provvedimento)
 DISPOSITIVO (è il precetto dettato dalla P.A.
introdotto da ordina, delibera, autorizza,
revoca)
 DATA E LUOGO (dove è stato emanato l’atto)
 SOTTOSCRIZIONE DELL’ORGANO (che ha emanato
l’atto)
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ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO AMM.VO:
 IL SOGGETTO (organo da cui proviene l’atto)
 IL CONTENUTO (ciò che l’atto dispone)
 L’OGGETTO (il bene, la situazione giuridica,
l’attività che subisce gli effetti del
provvedimento)
 LA CAUSA (scopo o fine a cui tende l’atto)
 LA FORMA (è la modalità con cui viene esternata
la volontà della P.A.; scritta)
 MOTIVAZIONE: il presupposto che fa nascere
l’atto amm.vo è da indicare obbligatoriamente
sennò l’atto è annullabile.
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ELEMENTI ACCIDENTALI DELL’ATTO AMM.VO:
TERMINE: il giorno a partire dal quale l’atto
inizia o termina i suoi effetti (evento futuro e
certo); Es.: un insegnante viene assunto il 1
settembre e licenziato il 30 giugno.
 CONDIZIONE: è l’evento al verificarsi del quale si
fa iniziare o cessare un atto amm.vo. (evento
futuro e incerto) Es.: l’espropriazione di un bene
immobile avviene dopo la notificazione
 MODUS o ONERE:al singolo si concede di
adempiere ad un obbligo. Es.: il Comune
concede un tratto di spiaggia per realizzare uno
stabilimento balneare purché si attrezzi una
parte di essa a favore dei disabili.
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 PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI ESPANSIVI
(cioè che ampliano la condizione giuridica
dei destinatari):
 LA CONCESSIONE: è un provvedimento
amm.vo con il quale l’amm.ne attribuisce ad
un privato un potere che prima non aveva.
Es.: sfruttare una miniera, una spiaggia ecc..
 L’AUTORIZZAZIONE: è un permesso di
svolgere un’attività o di esercitare un diritto.
Es.: licenza di caccia, il porto d’armi, licenze
per la ristorazione, rilascio patente.
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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: è l’insieme delle operazioni
ed atti diretti a preparare l’atto che deve essere emanato.
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FASI DEL PROCEDIMENTO:
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INIZIATIVA: atti con i quali si sollecita l’organo amm.vo ad
emanare l’atto. La richiesta (istanza) può provenire dal cittadino
(istanza privata) o da un ente pubblico (istanza pubblica).
ISTRUTTORIA : è l’esame di tutti gli elementi necessari , di dati
rilevanti al fine di emanare l’atto (misurazioni, analisi, ispezioni)
DECISORIA: si determina e delibera il contenuto dell’atto che può
essere positivo o negativo; in altri casi la P.A. rimane in silenzio:
SILENZIO- RIGETTO, la mancata adozione del provvedimento
significa diniego di accoglimento; SILENZIO- ASSENZO: il silenzio
della P.A. ha valore di accoglimento dell’istanza.
INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA: sono i controlli e le comunicazioni
grazie alle quali l’atto amm.vo diventa efficace ( il visto ad
esempio)
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CONOSCIBILITA’ DELL’ATTO:
PUBBLICAZIONE (su Gazzetta Ufficiale)
COMUNICAZIONE INDIVIUALE
CONVOCAZIONE
NOTIFICAZIONI
DIRITTO DI ACCESSO: (Al fine di assicurare l’imparzialità e la
trasparenza degli atti amm.vi tranne per quelli coperti da Segreto di
Stato). La richiesta, anche verbale, è inoltrata all’ufficio
competente. A questo punto l’amm.ne può:
Invitare il richiedente a fare richiesta scritta
Rifiutare l’accesso
Differire(limitare per un periodo di tempo)l’accesso
Limitare l’accesso solo ad alcune parti del documento
Accogliere l’istanza.
Nel caso in cui l’amministrazione non si pronunci entro 30 gg sulla
richiesta d’accesso, questa s’intende respinta. In caso di
accoglimento si può esaminare gratuitamente il documento ed
estrarne copie.
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ATTO AMMINISTRATIVO: PATOLOGIA
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PERFETTO La formazione dell’atto è conclusa
EFFICACE Produce i suoi effetti
VALIDO Contiene tutti gli elementi essenziali e nessun vizio
INVALIDO Difforme rispetto alla normativa
ASSOLUTO O NULLO
Manca uno degli elementi essenziali oppure l’atto è
estorto con violenza materiale
RELATIVA O ANNULLABILE Presenta vizi di legittimità:
incompetenza relativa: emesso da organo diverso pur
appartenendo al ramo amministrativo eccesso di potere
(disp. trattamento); violazione di legge(vizio della forma,
della motivazione,del procedimento del contenuto;no
principi di efficacia,trasparenza, economicità)
IRREGOLARE l’atto presenta un vizio marginale Es:errata
data di laurea
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PROVVEDIMENTI CHE RIMUOVONO L’ATTO VIZIATO
 ANNULLAMENTO D’UFFICIO: Si elimina un atto
invalido e vengono rimossi retroattivamente gli
effetti prodotti
 REVOCA: Si ritira, con efficacia retroattiva, un atto
con efficacia durevole
 PROVVEDIMENTI CHE RIMUOVONO L’ATTO VIZIATO
MARGINALMENTE
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CONVALIDA: Eliminazione dei vizi di legittimità
da parte dell’ente che ha emanato l’atto o
dall’organo gerarchicamente superiore
 SANATORIA: L’atto non viene ritirato
 RATIFICA: L’organo amministrativo conferma un
provvedimento illegittimo perché emanato da un
altro organo amministrativo
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Il cittadino che si ritiene danneggiato da un
provvedimento illegittimo può chiedere
l’annullamento dell’atto amm.vo in due modi:
 Con il RICORSO AMM.VO: può essere in
opposizione , se si rivolge allo stesso organo che
ha emanato l’atto, oppure gerarchico, se si
rivolge all’organo di grado superiore.
 RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO
quando si vuole rimediare contro i provvedimenti
definitivi e quando non è più utilizzabile il
ricorso gerarchico.
 RICORSO AMMINISTRATIVO GIURISDIZIONALE: il
privato si rivolge direttamente al giudice
amministrativo che emette una sentenza che
annulla il provvedimento amm.vo.
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 BENI
PUBBLICI : sono i beni di proprietà dello
Stato o di enti pubblici.
 BENI DEMANIALI:

DEMANIO NECESSARIO
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Marittimo, idrico, militare
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DEMANIO ACCIDENTALE
strade, autostrade, musei, siti
archeologici, biblioteche

BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE: foreste, miniere, cave e
torbiere, caserme, cose di interesse storico ed archeologico.
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BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE : palazzi,terreni, denaro, i
titoli di Stato
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
ORA TOCCA A
VOI……
STUDIATE
STUDIATE
STUDIATE!!!
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LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO