Capitolo 2° A cura della prof.ssa Amato Rosa DEFINIZIONE DI STATO: Lo Stato è un’istituzione costituita da una collettività stabilmente stanziata su un territorio e che esercita il potere a titolo originario (indipendente e sovrano) e in autonomia dagli altri enti. STATO MODERNO: nasce in Europa fra il XV e XVII secolo. La sua legittimazione proviene dalle regole cioè i soggetti riconoscono che il potere esercitato dal sovrano è legittimo. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO: POPOLO: comunità di coloro ai quali lo Stato riconosce lo status (condizione) di cittadino (godono della cittadinanza anche all’esterno dello Stato). La cittadinanza si acquista : NEL MOMENTO DELLA NASCITA PER: - IUS SANGUINIS (diritto di sangue): ossia per discendenza dai genitori italiani a prescindere dal luogo di nascita; - IUS SOLI (diritto del suolo): ossia per nascita sul territorio dello Stato da cittadini stranieri; SUCCESSIVAMENTE ALLA NASCITA PER: - IUS COMMUNICATIO (diritto di trasmissione): quando la cittadinanza si trasmette col matrimonio, per adozione o filiazione; - NATURALIZZAZIONE: lo straniero acquista la cittadinanza per concessione da parte delle Stato Italiano in seguito ad eminenti servizi resi all’Italia (In campo culturale, economico e scientifico)con d.p.r., sentito il Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli Interni, di concerto col Ministro degli Affari Esteri. Quasi tutti i paesi del continente americano applicano lo ius soli in modo automatico e senza condizioni. Alcuni paesi europei lo concedono ma in modo condizionato, tra questi l’Italia: per nascita sul territorio italiano da genitori ignoti o apolidi, quindi impossibilitati a trasmettere la cittadinanza. In realtà bisogna permettere al cittadino straniero, nato in Italia e che vi abbia mantenuto costantemente la residenza dalla nascita, la facoltà, al raggiungimento della maggiore età, di chiedere ed ottenere la cittadinanza italiana La cittadinanza si perde: PER VOLONTA’ DEL CITTADINO: Impiego pubblico per Stato estero PER STATUIZIONE DI LEGGE ossia per indegnità o se il cittadino, pubblico impiegato o militare all’estero, non abbandona l’impiego o il servizio militare. N.B.: Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro, possiede anche la cittadinanza europea che si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima. DEFINIZIONE DI POPOLAZIONE: complesso di persone che vivono su un territorio, indipendentemente dal possesso o meno della cittadinanza DEFINIZIONE DI NAZIONE: è la collettività che si caratterizza per la comunanza di lingua, tradizioni, religione, cultura, indipendentemente dall’appartenenza allo Stato. Non sempre la Nazione coincide con lo Stato. TERRITORIO: è quella parte della superficie terrestre sulla quale lo Stato esercita la propria sovranità. Il territorio comprende: Terraferma: è una parte della superficie terrestre delimitata dai confini (naturali o artificiali) di uno Stato Atmosfera sovrastante: è lo spazio aereo o colonna d’aria sovrastante il territorio dello Stato (200 Km) Sottosuolo : è lo strato di terreno che si trova sotto la terraferma e il fondo del mare Mare territoriale: è la fascia di mare adiacente alle coste di uno Stato (se si tratta di uno Stato costiero) pari a 12 miglia marine ossia 21 Km circa. N.B.: Le navi e gli aerei MILITARI costituiscono territorio dello Stato di cui battono bandiera, anche se si trovano in un porto o in un aeroporto straniero. Le navi e gli aerei CIVILI sono territorio dello Stato di cui battono bandiera se si trovano in cieli ed acque internazionali. Appena entrano in acque e spazio aereo o marino di un altro Stato, cessano di essere territorio dello Stato di cui battono bandiera e sono soggette alle norme di diritto dello Stato in cui si trovano (vedi caso della petroliera italiana) La petroliera privata battente bandiera italiana Enrica Lexie era al largo della costa del Kerala il 15 febbraio 2012. La nave era in viaggio verso l’Egitto e aveva a bordo 34 persone tra cui 6 militari del Reggimento San Marco col compito di proteggere l’imbarcazione dagli assalti dei pirati. La nave avrebbe infatti dovuto percorrere una rotta passante per acque somale, dove il pericolo della pirateria è concreto e il San Marco ha tra i suoi compiti quello di difendere anche i mercantili italiani in queste condizioni. Intorno alle 16.30 locali, i due militari italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, hanno sparato dalla petroliera ed ucciso due civili indiani che navigavano su un peschereccio distante 300 metri dalla petroliera, avente atteggiamento ostile e non volendo allontanarsi anche a seguito di segnali di avvertimento. L’Italia sostiene che la vicenda sia accaduta in acque internazionali, come dimostrano i dati GPS, e non in acque territoriali, per cui l’India non ha il diritto di far valere la propria legge. La controversia internazionale non si è ancora conclusa e si attende una nuova udienza il 13 gennaio 2016 IMMUNITA’ TERRITORIALE: Le sedi diplomatiche (ambasciate e consolati) sono coperte dalla cosiddetta immunità territoriale: esiste il divieto per le autorità dello Stato ospitante, di introdursi nella sede dell’ambasciata senza l’autorizzazione del diplomatico che vi dimora. LA SOVRANITA’: è il potere d’imperio (o di comando) che spetta allo Stato ed è esercitato dai cittadini (art.1 Cost. : la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione) attraverso forme di rappresentanza come le elezioni ed il referendum abrogativo. Essa è : ORIGINARIA ESCLUSIVA INCONDIZIONATA COATTIVA LE FUNZIONI DELLO STATO: LEGISLATIVA: creare e modificare le norme giuridiche dirette a disciplinare la vita sociale; ESECUTIVA: esecuzione degli atti del Parlamento GIURISDIZIONALE: garantire l’attuazione delle norme giuridiche attraverso organi indipendenti (giudici e organi giurisdizionali) in seguito a conflitti d’interesse. AMMINISTRATIVA: realizzazione degli interessi pubblici o collettivi IL WELFARE STATE o STATO SOCIALE: si affermò in Inghilterra grazie a Beveridge e progressivamente si estese in tutta l’Europa del ‘900. Prevede: assistenza sanitaria, istruzione pubblica, sussidi per la disoccupazione, previdenza sociale ecc. allo scopo di promuovere il benessere sociale ed economico della collettività nazionale. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: in senso soggettivo è rappresentata da tutti gli organi e di soggetti che svolgono l’attività amministrativa. Es.: Il Sindaco. In senso oggettivo consiste nell’attività svolta dagli organi amministrativi nell’interesse pubblico. Es.: L’ordinanza è un atto amministrativo del Sindaco per tutelare gli interessi dei sui cittadini. I principi alla base dell’attività amministrativa sono: IL DECENTRAMENTO: cioè il trasferimento delle funzioni legislative o amministrative dallo Stato alle Regioni o agli enti territoriali comuni; LA SUSSIDIARIETA’: è un principio in base al quale le competenze amministrative devono essere attribuite agli enti più vicini ai cittadini in modo da garantire efficacia (realizzare obiettivi), efficienza ( modalità e programmazione) ed economicità ( copertura dei costi di gestione)degli atti amministrativi LA LEGALITA’: l’amministrazione è assoggettata alla legge e al rispetto di essa. Non esiste attività amministrativa che violi la legge. IL BUON ANDAMENTO: l’attività della pubblica amministrazione deve essere diretta a realizzare l’interesse pubblico in modo efficiente ed appropriato L’IMPARZIALITA’: la pubblica amministrazione deve tenersi estranea ad interessi di parte e di valutare le cose con obiettività, senza fare discriminazioni. LA DISCREZIONALITA’: è la scelta della pubblica amministrazione di adottare quei provvedimenti necessari al raggiungimento dell’interesse pubblico. Es.: adottare sanatoria o demolire un immobile costruito senza la concessione edilizia. LA TRASPARENZA : il cittadino deve poter controllare l’attività della pubblica amministrazione (diritto di accesso, pubblicità) in modo da difendersi da eventuali abusi. DEFINIZIONE DI ATTO AMM.VO: è un atto giuridico emanato da un organo della P.A. nell’esercizio della potestà amministrativa. Es.: un certificato anagrafico è un semplice atto amm.vo, perché contiene soltanto l’accertamento di una situazione giuridica da parte della P.A. CARATTERISTICHE: UNILATERALE: ha efficacia indipendentemente dalla volontà del soggetto al quale è destinato ESTERNO: non sono atti amm.vi quelli che si riferiscono all’ente amm.vo stesso, come le circolari interne. PROVVEDIMENTI AMM.VI: sono dichiarazioni di volontà, da parte della P.A. dirette a costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica soggettiva Es: L’assunzione, la promozione, il licenziamento di un dipendente pubblico; assegnazione di un alloggio popolare, il divieto di balneazione, la concessione per l’apertura di uno stabilimento balneare. REQUISITI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI: INTESTAZIONE (autorità che emana l’atto) PREAMBOLO (Premesse introduttive) MOTIVAZIONE (le ragioni del provvedimento) DISPOSITIVO (è il precetto dettato dalla P.A. introdotto da ordina, delibera, autorizza, revoca) DATA E LUOGO (dove è stato emanato l’atto) SOTTOSCRIZIONE DELL’ORGANO (che ha emanato l’atto) ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO AMM.VO: IL SOGGETTO (organo da cui proviene l’atto) IL CONTENUTO (ciò che l’atto dispone) L’OGGETTO (il bene, la situazione giuridica, l’attività che subisce gli effetti del provvedimento) LA CAUSA (scopo o fine a cui tende l’atto) LA FORMA (è la modalità con cui viene esternata la volontà della P.A.; scritta) MOTIVAZIONE: il presupposto che fa nascere l’atto amm.vo è da indicare obbligatoriamente sennò l’atto è annullabile. ELEMENTI ACCIDENTALI DELL’ATTO AMM.VO: TERMINE: il giorno a partire dal quale l’atto inizia o termina i suoi effetti (evento futuro e certo); Es.: un insegnante viene assunto il 1 settembre e licenziato il 30 giugno. CONDIZIONE: è l’evento al verificarsi del quale si fa iniziare o cessare un atto amm.vo. (evento futuro e incerto) Es.: l’espropriazione di un bene immobile avviene dopo la notificazione MODUS o ONERE:al singolo si concede di adempiere ad un obbligo. Es.: il Comune concede un tratto di spiaggia per realizzare uno stabilimento balneare purché si attrezzi una parte di essa a favore dei disabili. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ESPANSIVI (cioè che ampliano la condizione giuridica dei destinatari): LA CONCESSIONE: è un provvedimento amm.vo con il quale l’amm.ne attribuisce ad un privato un potere che prima non aveva. Es.: sfruttare una miniera, una spiaggia ecc.. L’AUTORIZZAZIONE: è un permesso di svolgere un’attività o di esercitare un diritto. Es.: licenza di caccia, il porto d’armi, licenze per la ristorazione, rilascio patente. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: è l’insieme delle operazioni ed atti diretti a preparare l’atto che deve essere emanato. FASI DEL PROCEDIMENTO: INIZIATIVA: atti con i quali si sollecita l’organo amm.vo ad emanare l’atto. La richiesta (istanza) può provenire dal cittadino (istanza privata) o da un ente pubblico (istanza pubblica). ISTRUTTORIA : è l’esame di tutti gli elementi necessari , di dati rilevanti al fine di emanare l’atto (misurazioni, analisi, ispezioni) DECISORIA: si determina e delibera il contenuto dell’atto che può essere positivo o negativo; in altri casi la P.A. rimane in silenzio: SILENZIO- RIGETTO, la mancata adozione del provvedimento significa diniego di accoglimento; SILENZIO- ASSENZO: il silenzio della P.A. ha valore di accoglimento dell’istanza. INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA: sono i controlli e le comunicazioni grazie alle quali l’atto amm.vo diventa efficace ( il visto ad esempio) CONOSCIBILITA’ DELL’ATTO: PUBBLICAZIONE (su Gazzetta Ufficiale) COMUNICAZIONE INDIVIUALE CONVOCAZIONE NOTIFICAZIONI DIRITTO DI ACCESSO: (Al fine di assicurare l’imparzialità e la trasparenza degli atti amm.vi tranne per quelli coperti da Segreto di Stato). La richiesta, anche verbale, è inoltrata all’ufficio competente. A questo punto l’amm.ne può: Invitare il richiedente a fare richiesta scritta Rifiutare l’accesso Differire(limitare per un periodo di tempo)l’accesso Limitare l’accesso solo ad alcune parti del documento Accogliere l’istanza. Nel caso in cui l’amministrazione non si pronunci entro 30 gg sulla richiesta d’accesso, questa s’intende respinta. In caso di accoglimento si può esaminare gratuitamente il documento ed estrarne copie. ATTO AMMINISTRATIVO: PATOLOGIA PERFETTO La formazione dell’atto è conclusa EFFICACE Produce i suoi effetti VALIDO Contiene tutti gli elementi essenziali e nessun vizio INVALIDO Difforme rispetto alla normativa ASSOLUTO O NULLO Manca uno degli elementi essenziali oppure l’atto è estorto con violenza materiale RELATIVA O ANNULLABILE Presenta vizi di legittimità: incompetenza relativa: emesso da organo diverso pur appartenendo al ramo amministrativo eccesso di potere (disp. trattamento); violazione di legge(vizio della forma, della motivazione,del procedimento del contenuto;no principi di efficacia,trasparenza, economicità) IRREGOLARE l’atto presenta un vizio marginale Es:errata data di laurea PROVVEDIMENTI CHE RIMUOVONO L’ATTO VIZIATO ANNULLAMENTO D’UFFICIO: Si elimina un atto invalido e vengono rimossi retroattivamente gli effetti prodotti REVOCA: Si ritira, con efficacia retroattiva, un atto con efficacia durevole PROVVEDIMENTI CHE RIMUOVONO L’ATTO VIZIATO MARGINALMENTE CONVALIDA: Eliminazione dei vizi di legittimità da parte dell’ente che ha emanato l’atto o dall’organo gerarchicamente superiore SANATORIA: L’atto non viene ritirato RATIFICA: L’organo amministrativo conferma un provvedimento illegittimo perché emanato da un altro organo amministrativo Il cittadino che si ritiene danneggiato da un provvedimento illegittimo può chiedere l’annullamento dell’atto amm.vo in due modi: Con il RICORSO AMM.VO: può essere in opposizione , se si rivolge allo stesso organo che ha emanato l’atto, oppure gerarchico, se si rivolge all’organo di grado superiore. RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO quando si vuole rimediare contro i provvedimenti definitivi e quando non è più utilizzabile il ricorso gerarchico. RICORSO AMMINISTRATIVO GIURISDIZIONALE: il privato si rivolge direttamente al giudice amministrativo che emette una sentenza che annulla il provvedimento amm.vo. BENI PUBBLICI : sono i beni di proprietà dello Stato o di enti pubblici. BENI DEMANIALI: DEMANIO NECESSARIO Marittimo, idrico, militare DEMANIO ACCIDENTALE strade, autostrade, musei, siti archeologici, biblioteche BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE: foreste, miniere, cave e torbiere, caserme, cose di interesse storico ed archeologico. BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE : palazzi,terreni, denaro, i titoli di Stato GRAZIE PER L’ATTENZIONE ORA TOCCA A VOI…… STUDIATE STUDIATE STUDIATE!!!