FASCICOLO INFORMATIVO Copertura assicurativa in caso di: - Perdita di lavoro; - Grande Intervento Chirurgico; - Malattia Grave Il presente fascicolo contenente la Nota Informativa e le Condizioni Generali di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. Si precisa che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209), le decadenze, le esclusioni, le nullità e le limitazioni di garanzie o gli oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato, contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, sono state opportunamente evidenziate. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. SOMMARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ..... 3 A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA .......................................................................................................... 3 B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO....................................................................................................... 3 C. INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO ............................................................................... 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ......................................................................8 GLOSSARIO…..................................................................................................................................8 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE ...................................................................... 11 ARTICOLO 1. ARTICOLO 2. ARTICOLO 3. ARTICOLO 4. ARTICOLO 5. ARTICOLO 6. ARTICOLO 7. ARTICOLO 8. ARTICOLO 9. ARTICOLO 10. ARTICOLO 11. ARTICOLO 12. ARTICOLO 13. ARTICOLO 14. ARTICOLO 15. ARTICOLO 16. ARTICOLO 17. ARTICOLO 18. ARTICOLO 19. OGGETTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE ........................................................................ 11 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO........................................... 11 EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE ................................................................................................. 11 PAGAMENTO DEL PREMIO............................................................................................................. 12 RIPRESA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO: RIATTIVAZIONE................................................ 12 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE ............................................................................................ 12 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO................................................................................................... 12 DIMINUZIONE DEL RISCHIO .......................................................................................................... 12 DURATA DELL’ASSICURAZIONE – TERMINI DI DISDETTA.................................................... 12 CESSAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ................................................................. 13 PERSONE ASSICURABILI – PERSONE NON ASSICURABILI..................................................... 13 ETÀ MINIMA E MASSIMA PER LA VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE................................. 14 ESCLUSIONI ....................................................................................................................................... 14 LIMITI TERRITORIALI...................................................................................................................... 15 MODIFICA DELLA POSIZIONE LAVORATIVA – DA VALERE PER LE COPERTURE PERDITA DI LAVORO E GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI .................................................. 15 ALTRE ASSICURAZIONI .................................................................................................................. 16 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA ........................................................................... 16 ONERI FISCALI .................................................................................................................................. 16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE................................................................................................... 16 NORME SPECIFICHE.................................................................................................................................................. 17 SEZIONE A – COPERTURA ASSICURATIVA PER PERDITA DI LAVORO..................................................... 17 ARTICOLO 20. ARTICOLO 21. ARTICOLO 22. ARTICOLO 23. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER PERDITA DI LAVORO ...................... 17 INDENNIZZO PER IL CASO DI PERDITA DI LAVORO................................................................ 17 ESCLUSIONI PER IL CASO DI PERDITA DI LAVORO................................................................. 18 DENUNCE SUCCESSIVE DI SINISTRO – PERIODO DI OSSERVAZIONE ................................. 19 SEZIONE B – COPERTURA ASSICURATIVA PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO ...................... 20 ARTICOLO 24. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO...................................................................................................................................... 20 ARTICOLO 25. INDENNIZZO PER IL CASO DI GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO................................... 20 ARTICOLO 26. ESCLUSIONI PER IL CASO DI GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO .................................... 21 SEZIONE C – COPERTURA ASSICURATIVA PER MALATTIA GRAVE ........................................................ 22 ARTICOLO 27. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA MALATTIA GRAVE .................................. 22 ARTICOLO 28. INDENNIZZO PER IL CASO DI MALATTIA GRAVE.................................................................... 23 Pagina 1 di 30 mod. CPI – 04/2009 NORME SPECIFICHE – IL SINISTRO ..................................................................................................................... 25 ARTICOLO 29. ARTICOLO 30. ARTICOLO 31. ARTICOLO 32. ARTICOLO 33. DENUNCIA DEL SINISTRO .............................................................................................................. 25 PRESCRIZIONE .................................................................................................................................. 25 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA........................................................................................... 25 COLPA GRAVE E TUMULTI POPOLARI........................................................................................ 25 CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE ............................................................................... 25 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ........................................................................................................................ 27 ALLEGATO 1 – ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI....................................................................... 29 Pagina 2 di 30 mod. CPI – 04/2009 NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI La Nota Informativa è redatta ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni Private) ed in conformità delle disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private). A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA Il contratto verrà concluso con la sede legale della Mediolanum Assicurazioni S.p.A. sita nella Repubblica Italiana in Via Paleocapa n. 3 – 20121 Milano. La Direzione Generale della Mediolanum Assicurazioni S.p.A. è sita in Via Ludovico il Moro 4/b – Milano 3 – 20080 Basiglio (MI). La Compagnia Mediolanum Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 7 agosto 1974 n. 9002 (Gazz. Uff. n. 219 del 22.08.74). B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Legge applicabile Ai sensi dell’art. 180 del D. Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni Private), le Parti possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. La Compagnia applica al contratto che verrà stipulato la legge italiana. Reclami in merito al contratto Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Direttore Generale di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Via Ludovico il Moro 4/b - Milano 3 - 20080 Basiglio (MI) - (fax 02/9049.3987; e-mail: [email protected]). Qualora l'Esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. C. INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla polizza. Pagina 3 di 30 mod. CPI – 04/2009 Oggetto delle coperture assicurative La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a corrispondere l’Indennizzo dovuto in caso di Sinistro che colpisca l’Assicurato/gli Assicurati nominativamente indicato/i nella Proposta di assicurazione, per le prestazioni di seguito indicate: A) PERDITA DI LAVORO (DISOCCUPAZIONE), solo nel caso in cui l’Assicurato sia Lavoratore Dipendente Privato, con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo; oppure da B) GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO, determinato da Infortunio o Malattia, in tutti i casi in cui l’Assicurato, al momento del sinistro, non sia un Lavoratore Dipendente Privato con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo. La garanzia “Grandi Interventi Chirurgici” è quindi operante, ad esempio, per i Lavoratori Autonomi, Atipici, Dipendenti Pubblici, Dipendenti Privati con contratto di diritto diverso da quello italiano e Non Lavoratori. I diritti derivanti dalla copertura dipenderanno dalla situazione lavorativa dell’Assicurato rilevata al momento del Sinistro. C) MALATTIA GRAVE, garanzia operante per tutti gli assicurati, indipendentemente dalla situazione lavorativa al momento del sinistro. Durata del Contratto La durata del contratto è decennale. Il contratto cesserà, senza obbligo di disdetta tra le parti, alle ore 24.00 del decimo anno successivo alla data di effetto dell’assicurazione indicata sul documento di polizza. Ad esempio, se la data di effetto della polizza è il 1 gennaio 2009 il contratto cesserà alle ore 24.00 del 1 gennaio 2019. Termini di disdetta (rescindibilità del contratto) Indipendentemente dalla durata dell’assicurazione, le Parti possono recedere dalla stessa annualmente, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale. In assenza di disdetta inviata dalle Parti almeno 60 giorni prima della scadenza annuale (art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione), il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno, fermo restando che l’assicurazione cesserà, senza obbligo di disdetta tra le parti, alle ore 24.00 del decimo anno successivo alla data di effetto dell’assicurazione indicata sul documento di polizza. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza annuale del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901 secondo comma del Codice Civile. Pagina 4 di 30 mod. CPI – 04/2009 Limiti di età dell’Assicurato alla sottoscrizione della Proposta - Età massima dell’Assicurato per la validità dell’assicurazione L’assicurazione vale per persone di età: non inferiore a 18 anni; non superiore a 75 anni e termina per quelle che raggiungono tale limite di età. Pertanto, qualora l’Assicurato raggiunga tale limite di età nel corso della durata della polizza, le prestazioni assicurative cesseranno alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75° anno. Qualora invece le prestazioni assicurative siano operanti per due Assicurati, nel caso in cui uno dei due Assicurati compia 75 anni, tali prestazioni continueranno ad essere operanti in capo all’altro Assicurato; per quest’ultimo la percentuale di indennizzo inizialmente indicata nella Proposta di assicurazione corrisponderà al 100% e ciò a decorrere dalla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75° anno di età da parte dell’altro Assicurato. Persone non assicurabili Non è assicurabile la Persona fisica affetta da: - dipendenza da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - farmaci); - infezione da HIV; - psicosi croniche prive di causalità organica nonché quella affetta da sindromi organiche cerebrali. Qualora sia stata stipulata, l’assicurazione, per tale Persona fisica, cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni. Esclusioni Il contratto prevede l’esclusione dalla garanzia di alcune tipologie di rischi elencati negli artt. 13, 22, 26 e 27. Franchigia assoluta per la garanzia Perdita di lavoro La Franchigia assoluta corrisponde al periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia non riconosce alcun Indennizzo. Per la garanzia Perdita di lavoro la Compagnia corrisponderà l’indennizzo previsto qualora il periodo di Disoccupazione sia di durata pari o superiore a 60 giorni consecutivi (Franchigia assoluta) e solo per i giorni di disoccupazione successivi al periodo di Franchigia. Ad esempio, se l’Assicurato perde il posto di lavoro e rimane disoccupato per 200 giorni consecutivi, la Compagnia, una volta verificato che il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all’Assicurato un importo pari ad 1/30 della rata mensile per 140 giorni (200 giorni – 60 giorni di Franchigia assoluta), fermi i limiti di polizza. Pagina 5 di 30 mod. CPI – 04/2009 Periodi di carenza contrattuale Il contratto prevede alcuni “Periodi di carenza”, ovvero il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di effetto della polizza durante il quale le coperture assicurative non sono operanti. In particolare l’Assicurazione vale dopo che siano trascorsi: - - le ore 24.00 del giorno di effetto della polizza per i Grandi Interventi Chirurgici resi necessari a seguito di infortunio, a condizione che l’infortunio sia avvenuto successivamente alla data di effetto della polizza; 180 giorni dalla data di effetto della polizza per la garanzie Perdita di Lavoro; 180 giorni dalla data di effetto della polizza per le garanzie Malattia Grave e per i Grandi Interventi Chirurgici resi necessari a seguito di Malattia insorta successivamente alla data di effetto della polizza. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza emessa dalla Compagnia, riguardante lo stesso Assicurato e con identiche garanzie, i termini di aspettativa di cui sopra operano: dalla data di effetto dell’assicurazione della polizza sostituita, per le prestazioni e le somme assicurate da quest’ultima; dalla data di effetto della nuova polizza, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente polizza, i termini di aspettativa suddetti operano dal giorno di effetto della variazione stessa per le maggiori somme o prestazioni assicurate. Periodo di osservazione Il contratto prevede un “Periodo di osservazione” pari a 180 giorni, che corrisponde al periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Perdita di lavoro, liquidabile a termini di Polizza, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua normale attività lavorativa prima di poter presentare ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro relativo alla garanzia Perdita di lavoro (art. 23). Obblighi in caso di sinistro Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Compagnia entro 20 giorni da quando ne ha/hanno avuto la possibilità, pena la possibile riduzione o la perdita dell’indennizzo. Per la denuncia del Sinistro alla Compagnia il Contraente o l’Assicurato potranno utilizzare la modulistica allegata al presente fascicolo. La Compagnia, ricevuta la documentazione sopra indicata e compiuti gli accertamenti del caso, liquida l’Indennizzo dovuto. Indennizzo – Limite massimo di indennizzo In caso di sinistro risarcibile a termini di Polizza la Compagnia riconoscerà all’Assicurato l’indennizzo previsto. Tale indennizzo verrà riconosciuto con le regole ed i limiti indicati, per le singole garanzie, nelle Condizioni Generali di Assicurazione (artt. 21, 25 e 28). Pagina 6 di 30 mod. CPI – 04/2009 In particolare si segnala che: a) per la garanzia “Perdita di Lavoro”, il periodo massimo per la quale la Compagnia corrisponderà l’indennizzo prestabilito è di 1.080 giorni per tutta la durata della Copertura Assicurativa , con il limite di 360 giorni per evento; b) per la garanzia “Grande Intervento Chirurgico”, il massimo esborso che la Compagnia corrisponderà è di Euro 36.000 per tutta la durata della Copertura Assicurativa, con il limite massimo di Euro 18.000 per evento; c) per la garanzia “Malattia Grave”, il massimo esborso che la Compagnia corrisponderà è di Euro 36.000 per tutta la durata della Copertura Assicurativa, con il limite massimo di Euro 18.000 per evento. Dichiarazioni del Contraente/Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Prescrizione I diritti derivanti dalle Coperture Assicurative, si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile e successive modificazioni. Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulla necessità di leggere attentamente le Condizioni contrattuali prima di aderire alla copertura assicurativa, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro. Pagina 7 di 30 mod. CPI – 04/2009 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE GLOSSARIO Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: Ammortamento: la modalità di rimborso di una somma erogata a titolo di mutuo. Assicurato: la persona fisica (o le persone fisiche) per la quale viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente, e il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Attività Lavorativa: l’attività retribuita o comunque redditizia svolta dall’Assicurato risultante immediatamente prima del Sinistro. Atto terroristico: per atto terroristico si intende un atto, che comprende ma che non sia limitato all’uso della forza o della violenza e/o dalla minaccia di queste, realizzato da parte di una persona o da un gruppo di persone, sia che agiscono singolarmente o per conto od in connessione con organizzazioni o governi, commesso a scopo politico, religioso, ideologico o etnico ed avente la volontà di influenzare i governi o di incutere paura nella popolazione od in parte di essa. Carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata. Centro per l’impiego: l’Ufficio Pubblico competente all’attribuzione dello “Stato di Disoccupazione” ai sensi del Decreto Legislativo del 19.12.2002 n. 297 e successive modifiche. Compagnia: la Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Contraente: è la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione con la Compagnia assicuratrice, obbligandosi a pagare il premio. Contratto di Mutuo: è il negozio giuridico con il quale la Banca ha concesso all’Assicurato un mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, finalizzato all’acquisto e/o alla ristrutturazione di un immobile per uso di civile abitazione, mediante erogazione di una somma predeterminata, che dovrà essere rimborsata dall’Assicurato secondo uno specifico piano di ammortamento. Copertura Assicurativa: rappresenta la garanzia assicurativa prestata all’Assicurato dalla Compagnia che, ai sensi delle condizioni specifiche di polizza, si obbliga al pagamento dell’Indennizzo a favore dell’Assicurato, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Data di effetto: le ore 24.00 della data indicata nel Documento di polizza inviato dalla Compagnia Contraente. al Data di scadenza: le ore 24.00 del giorno in cui si è verificato uno degli eventi previsti nell’art. 10. Datore di lavoro: l’amministrazione pubblica o l’azienda di diritto privato presso la quale l’Assicurato figura, al momento del sinistro, quale Lavoratore Dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato o il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo. Decorrenza delle prestazioni assicurative: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Pagina 8 di 30 mod. CPI – 04/2009 Disoccupazione: è lo stato in base al quale l’Assicurato, Lavoratore Dipendente, a seguito della cessazione della sua Attività Lavorativa: - risulti privo di lavoro o comunque non impegnato in qualunque altra occupazione (di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali) che generi un reddito o un guadagno; - sia iscritto presso il Centro per l’impiego (o nelle liste di collocamento o equivalente) o percepisca un’indennità derivante da trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Documento di polizza: il documento rilasciato dalla Compagnia, in caso di accettazione da parte della stessa della Proposta di assicurazione, che contiene gli elementi essenziali del contratto di assicurazione e che prova l’assicurazione stessa. Durata del contratto: periodo durante il quale il contratto è in vigore. Fascicolo informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da: - nota informativa; - condizioni di assicurazione; - glossario; - modulo di proposta. Franchigia Assoluta: nella garanzia Perdita di lavoro corrisponde al periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile ai termini di polizza, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. Grande Intervento Chirurgico: gli interventi chirurgici indicati nell’allegato 1 – pag. 29. Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro indennizzabile, con i limiti e i massimali previsti dalle singole Coperture Assicurative. Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Istituto di cura: l’ospedale, la clinica universitaria, l’istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati all’erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. Lavoratore Autonomo: per convenzione fra le Parti si considera Lavoratore Autonomo la persona fisica che al momento del Sinistro non sia Lavoratore Dipendente e che abbia presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all’anno precedente che escluda la ricezione di reddito da Lavoro Dipendente e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti dagli artt. 29 (reddito agrario), 49 (reddito da lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. Ai sensi della presente polizza, sono assimilati ai Lavoratori Autonomi: – i cosiddetti “collaboratori coordinati e continuativi”, i lavoratori a progetto e, in generale, i lavoratori atipici nonché coloro che godono di redditi di cui all’art. 47 comma 1 D.P.R. n. 917/86 lett. a) lavoratori soci di cooperative; c) borse o assegni o sussidi ai fini di studio o addestramento, g) indennità parlamentari ed assimilate; – i lavoratori Dipendenti il cui contratto sia stipulato all’estero (se non regolato dalla legge italiana) o che comunque non sia regolato dal diritto italiano. Pagina 9 di 30 mod. CPI – 04/2009 Lavoratore Dipendente: : per convenzione fra le Parti si considera Lavoratore Dipendente la persona fisica che al momento del Sinistro non sia Lavoratore Autonomo, Atipico o Non Lavoratore, e che si sia obbligato a prestare il proprio lavoro alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo. Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto sia stipulato all’estero (se non regolato dalla legge italiana) o che comunque non sia regolato dal diritto italiano. Lavoratore Dipendente Privato: per convenzione fra le Parti si considera Lavoratore Dipendente Privato la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente (che si sia obbligato a prestare il proprio lavoro alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo) e che non rientri nella definizione di Lavoratore Dipendente Pubblico. Lavoratore Dipendente Pubblico: per convenzione fra le Parti si considera Lavoratore Dipendente Pubblico la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento Autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli istituti autonomi Case Popolari, le camere di commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti di Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli Enti sottoposti alla disciplina del parastato così come da L. 70/1975 Limite di Indennizzo: la somma massima dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute che non dipenda da Infortunio. Malattia grave: si intendono le patologie indicate all’art. 27 della sezione C. Parti: Contraente, Assicurato, Compagnia. Perdita di lavoro: la risoluzione definitiva del contratto di lavoro a tempo indeterminato in corso tra l’Assicurato, Lavoratore Dipendente Privato, ed il relativo Datore di Lavoro derivante da recesso di quest’ultimo. Periodo di osservazione: è il periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un sinistro relativo alla Perdita di lavoro (Disoccupazione) durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua normale attività lavorativa prima di poter presentare un’ulteriore denuncia connessa ad un nuovo Sinistro per la medesima garanzia. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia per le coperture assicurative prestate. Proposta di Assicurazione: è il documento contrattuale di assicurazione sottoscritto dal Contraente e inviato alla Compagnia. Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la Copertura Assicurativa. Pagina 10 di 30 mod. CPI – 04/2009 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE ARTICOLO 1. OGGETTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a corrispondere l’Indennizzo dovuto in caso di Sinistro che colpisca l’Assicurato/gli Assicurati nominativamente indicato/i nella Proposta di assicurazione, per le prestazioni di seguito riportate: A) PERDITA DI LAVORO (DISOCCUPAZIONE), solo nel caso in cui l’Assicurato sia Lavoratore Dipendente Privato, con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo; oppure da B) GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO, determinato da Infortunio o Malattia, in tutti i casi in cui l’Assicurato, al momento del sinistro, non sia un Lavoratore Dipendente Privato con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo. La garanzia “Grandi Interventi Chirurgici” è quindi operante, ad esempio, per i Lavoratori Autonomi, Atipici, Dipendenti Pubblici, Dipendenti Privati con contratto di diritto diverso da quello italiano e Non Lavoratori. I diritti derivanti dalla copertura dipenderanno dalla situazione lavorativa dell’Assicurato rilevata al momento del Sinistro. C) MALATTIA GRAVE, garanzia operante per tutti gli assicurati, indipendentemente dalla situazione lavorativa al momento del sinistro. ARTICOLO 2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. ARTICOLO 3. EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE La Copertura Assicurativa nonché tutti gli obblighi e oneri che il contratto di assicurazione pone a carico della Compagnia, fermo restando i periodi di carenza, di osservazione e di franchigia previsti per le singole garanzie e il limite di età massima per la validità dell’assicurazione, avranno effetto dalle ore ventiquattro della data di erogazione del mutuo da parte di Banca Mediolanum S.p.A., fatta eccezione per i mutui già in essere per i quali l’effetto della polizza decorrerà dalle ore ventiquattro del giorno in cui la Compagnia abbia accettato il rischio con comunicazione scritta al Contraente. In entrambi i casi la data di effetto della polizza sarà riportata nel Documento di Polizza che la Compagnia invierà al Contraente. Il Contraente ha comunque la facoltà di richiedere una data di decorrenza successiva a quella stabilita secondo quanto sopra descritto. In tale caso la copertura assicurativa non potrà decorrere prima delle ore 24 del giorno di decorrenza indicato dal Contraente. Pagina 11 di 30 mod. CPI – 04/2009 ARTICOLO 4. PAGAMENTO DEL PREMIO L’assicurazione ha effetto in base a quanto previsto nel precedente articolo se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza annua e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Nel caso del trasferimento della posizione debitoria dovuta all’accensione del mutuo presso altro istituto di credito il Contraente può richiedere alla Compagnia il rimborso della quota parte di premio pagata e non goduta. ARTICOLO 5. RIPRESA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO: RIATTIVAZIONE Entro quattro mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto a riattivare l’assicurazione pagando il premio arretrato aumentato degli interessi legali; in caso di riattivazione, l’assicurazione entra di nuovo in vigore alle ore ventiquattro del giorno del pagamento dell’importo dovuto. Trascorsi quattro mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l’assicurazione non potrà essere riattivata e la polizza sarà annullata automaticamente. ARTICOLO 6. MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. ARTICOLO 7. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. ARTICOLO 8. DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. ARTICOLO 9. DURATA DELL’ASSICURAZIONE – TERMINI DI DISDETTA L’assicurazione ha durata decennale. Pagina 12 di 30 mod. CPI – 04/2009 Il contratto cesserà, senza obbligo di disdetta tra le parti, alle ore 24.00 del decimo anno successivo alla data di effetto dell’assicurazione indicata sul documento di polizza. Indipendentemente dalla durata dell’assicurazione, le Parti potranno recedere annualmente dalla polizza dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. ARTICOLO 10. CESSAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA La Copertura Assicurativa termina alle ore 24.00 del decimo anno successivo alla data di effetto dell’assicurazione indicata nel Documento di Polizza oppure dalle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a) Disdetta di una delle Parti. b) Morte dell’Assicurato, nel caso in cui le prestazioni assicurative siano operanti per un solo mutuatario Assicurato. Qualora invece le prestazioni assicurative siano operanti per due Assicurati, nel caso di Morte di uno solo dei due Assicurati, le prestazioni assicurative continueranno ad essere operanti per l’altro Assicurato (rimasto in vita); per quest’ultimo, la percentuale di indennizzo inizialmente indicata nella Proposta di assicurazione diventerà pari al 100%. Ad esempio: Assicurato A: percentuale di indennizzo = 25% Assicurato B: percentuale di indennizzo = 75% Muore l’Assicurato A. La nuova percentuale di indennizzo per l’Assicurato B sarà pari al 100%. c) Raggiungimento del limite di età dell’Assicurato (75 anni) nel caso in cui le prestazioni assicurative siano operanti per un solo Assicurato. Qualora invece le prestazioni assicurative siano operanti per due Assicurati, nel caso in cui uno dei due Assicurati compia 75 anni, tali prestazioni continueranno ad essere operanti per l’altro Assicurato; per quest’ultimo la percentuale di indennizzo inizialmente indicata nella Proposta di assicurazione diventerà pari al 100% e ciò a decorrere dalla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75esimo anno dell’Assicurato che ha superato il limite di età. d) Liquidazione del numero massimo di rate previsto, nel caso in cui le prestazioni assicurative siano operanti per un solo Assicurato. Qualora invece le prestazioni assicurative siano operanti per due Assicurati le prestazioni assicurative continueranno ad essere operanti per l’altro Assicurato mantenendo per quest’ultimo la medesima percentuale di indennizzo indicata nella Proposta di assicurazione. ARTICOLO 11. PERSONE ASSICURABILI – PERSONE NON ASSICURABILI a) Persone assicurabili E’ assicurabile la Persona Fisica, nominativamente indicata nella Proposta di assicurazione che abbia stipulato, in veste di mutuatario, il Contratto di Mutuo, indicato nella Proposta di assicurazione, con Banca Mediolanum S.p.A.. b) Persone non assicurabili Non è assicurabile, la Persona fisica affetta da: - dipendenza da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - farmaci); Pagina 13 di 30 mod. CPI – 04/2009 - infezione da HIV; psicosi croniche prive di causalità organica nonché quella affetta da sindromi organiche cerebrali. Qualora sia stata stipulata, l’assicurazione, per tale Persona fisica, cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni. ARTICOLO 12. ETÀ MINIMA E MASSIMA DELL’ASSICURATO PER LA VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE L’assicurazione vale per persone di età: non inferiore a 18 anni; non superiore a 75 anni e termina per quelle che raggiungono tale limite di età. Pertanto, qualora l’Assicurato raggiunga tale limite di età nel corso della durata della polizza, le prestazioni assicurative cesseranno alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75° anno. Qualora invece le prestazioni assicurative siano operanti per due Assicurati, nel caso in cui uno dei due Assicurati compia 75 anni, tali prestazioni continueranno ad essere operanti per l’altro Assicurato; per quest’ultimo la percentuale di indennizzo inizialmente indicata nella Proposta di assicurazione corrisponderà al 100% e ciò a decorrere scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75° anno di età da parte dell’Assicurato che ha superato il limite di età. ARTICOLO 13. ESCLUSIONI L’assicurazione non è operante per: a) le malattie insorte anteriormente alla data di effetto dell’assicurazione (Data di effetto); b) le conseguenze di infortuni, le malattie ed ogni stato patologico, che abbiano dato origine a sintomi e/o esami e/o diagnosi e/o cure anteriori alla data di effetto dell'assicurazione (Data di effetto); c) le Gravi malattie e i Grandi Interventi Chirurgici dovuti a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; d) i Grandi Interventi Chirurgici determinati da infortuni derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento dell'infortunio, i requisiti per il rinnovo; e) gli infortuni conseguenti ad intossicazione acuta causata da sostanze psicoattive (alcol stupefacenti - farmaci) nonché le malattie correlate al consumo di stupefacenti e all'abuso di alcol e/o di sostanze psicotrope; f) i delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato (art. 43 del Codice Penale) e gli atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti, nonché gli atti temerari, restando comunque coperti da garanzia i Grandi Interventi Chirurgici determinati da infortuni derivanti da atti di legittima difesa o per dovere di umana solidarietà (art. 1900 del Codice Civile); g) le conseguenze di: guerre, insurrezioni e atti terroristici; di movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche nonché le conseguenze di tumulti popolari cui l'Assicurato abbia preso parte attiva; h) le Gravi malattie o i Grandi Interventi Chirurgici derivanti da malattie causati/e da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X) salvo che non si tratti di conseguenze di terapie mediche relative a infortuni o malattie indennizzabili a termini di polizza; i) i difetti fisici o le malformazioni preesistenti alla data di effetto (Data di effetto) della polizza e le relative complicanze; j) le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; Pagina 14 di 30 mod. CPI – 04/2009 k) gli eventi determinati per effetto di sindromi organico cerebrali, schizofrenia, forme maniacol) m) n) o) p) depressive o stati paranoici; le malattie derivanti da infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa collegate; le malattie imputabili al volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche; le malattie derivanti da contaminazione biologica e/o chimica; gli infortuni e/o le malattie conseguenti ad applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali; gli infortuni e/o le malattie derivanti dalla pratica (allenamenti, competizioni, gare) di: 1. sport costituenti per l'Assicurato attività professionale (o che comunque comportino una remunerazione diretta); 2. sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, salvo che si tratti di raduni automobilistici e/o motociclistici e gare di regolarità pura e relative prove; 3. sport comportanti l’utilizzo di qualunque mezzo di locomozione aerea, compresi deltaplano, paracadute, parapendio; 4. sport qui di seguito elencati: free climbing, salto dal trampolino con sci ed idrosci, motocross, trial, hydrospeed, kitesurfing, elibike, speleologia, sci estremo, skeleton e bobsleigh. Gli infortuni subiti dall'Assicurato: q) su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; r) su aeromobili di aeroclub. Sono comunque esclusi gli infortuni occorsi durante o conseguenti alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione aerea, compresi quelli per il volo da diporto. Sono inoltre esclusi dalle singole coperture assicurative gli eventi specifici descritti nelle rispettive sezioni. ARTICOLO 14. LIMITI TERRITORIALI Le garanzie Grande Intervento Chirurgico e Malattia Grave sono valide senza limiti territoriali, ma il relativo rischio deve essere certificato da un medico che eserciti nell'Unione Europea. Per la garanzia Perdita di lavoro, il rapporto di lavoro dell'Assicurato deve essere assoggettato ad un contratto di diritto italiano. Resta comunque convenuto che gli Indennizzi spettanti ai termini di polizza verranno pagati in Italia in valuta corrente. ARTICOLO 15. MODIFICA DELLA POSIZIONE LAVORATIVA – DA VALERE PER LE COPERTURE PERDITA DI LAVORO E GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI Qualora l’Assicurato modifichi, durante il periodo dell’assicurazione, la propria attività lavorativa, non dovrà comunicare nulla alla Società in quanto saranno automaticamente operanti le Coperture Assicurative previste in base alla condizione lavorativa dell’Assicurato al momento del Sinistro. Per l’Assicurato che sia, ad esempio, Lavoratore Autonomo e, durante la validità della Copertura, diventi Lavoratore Dipendente Privato con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo, opererà la prestazione Perdita di lavoro solo dopo che: - abbia superato il periodo di prova e - sia trascorso un periodo di almeno 180 giorni consecutivi dal momento in cui l’Assicurato sia diventato Lavoratore Dipendente Privato e sia stato assunto con un contratto di lavoro dipendente Pagina 15 di 30 mod. CPI – 04/2009 di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo. Per l’Assicurato che sia Lavoratore Dipendente Privato con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo e, durante la validità della Copertura Assicurativa diventi, ad esempio, Lavoratore Dipendente Pubblico, Lavoratore Dipendente Privato ma con contratto di diritto diverso da quello italiano, Lavoratore Autonomo o Atipico, opererà la prestazione Grandi Interventi Chirurgici, fermi restando i periodi di carenza previsti dall’art 24. La Copertura Assicurativa Malattia Grave continuerà ad essere operante, nei termini previsti al momento della sottoscrizione, indipendentemente dalla situazione Lavorativa dell’Assicurato. ARTICOLO 16. ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia, all’atto della sottoscrizione della Proposta di assicurazione e successivamente, l’esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni che prevedano le stesse garanzie prestate con il presente contratto. Non sono comprese in questo obbligo le assicurazioni collettive o di gruppo aventi per Contraente una persona diversa dall’Assicurato e dal Contraente di questa polizza ed assicuranti una pluralità di persone sconosciute all’Assicurato. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. ARTICOLO 17. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA Qualora la presente assicurazione sia stata stipulata dal Contraente, in nome e nell’interesse di altra persona, identificata in polizza come Assicurato, resta stabilito che gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile. ARTICOLO 18. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. ARTICOLO 19. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Pagina 16 di 30 mod. CPI – 04/2009 NORME SPECIFICHE SEZIONE A – COPERTURA ASSICURATIVA PER PERDITA DI LAVORO Operante solo per gli Assicurati che siano Lavoratori Dipendenti Privati con contratto di diritto italiano ARTICOLO 20. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER PERDITA DI LAVORO La copertura assicurativa in oggetto è operante esclusivamente nel caso in cui, al momento del sinistro, l’Assicurato sia Lavoratore Dipendente Privato, con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo. In caso di Perdita di lavoro dell’Assicurato la Compagnia corrisponderà l’indennizzo (di cui al successivo art. 21) all’Assicurato qualora: a) la data di invio all’Assicurato della lettera di licenziamento, o di una comunicazione equivalente, sia posteriore alle ore 24.00 del 180esimo giorno successivo alla Data di effetto dell’assicurazione (periodo di Carenza); b) il periodo di Disoccupazione sia di durata pari o superiore a 60 giorni consecutivi (Franchigia assoluta); c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui agli artt. 13 e 22; d) il rapporto di lavoro dell'Assicurato sia assoggettato ad un contratto di diritto italiano. ARTICOLO 21. INDENNIZZO PER IL CASO DI PERDITA DI LAVORO 1. In caso di Perdita di lavoro dell’Assicurato, la Compagnia corrisponderà all’Assicurato, per ogni giorno di Disoccupazione, una somma pari ad 1/30 dell’ammontare della rata mensile (comprensiva di capitale ed interessi) di rimborso del mutuo successiva alla data di denuncia del Sinistro e al periodo di Franchigia di cui all’art. 20 comma b), fermo restando l’indennizzo massimo giornaliero previsto al successivo comma 3). Per il calcolo dell’indennizzo giornaliero dovuto, la Compagnia utilizzerà l’importo della rata mensile (comprensiva di capitale ed interessi) di rimborso del mutuo successiva alla data di denuncia del Sinistro ed al periodo di Franchigia, con il limite di scostamento massimo (positivo o negativo) del 30% tra tale importo e quello della rata iniziale. Nel caso in cui lo scostamento (positivo o negativo) tra i due importi dovesse essere superiore al 30% la Compagnia calcolerà l’importo dell’indennizzo dovuto utilizzando: a) l’importo della rata iniziale incrementato del 30%, se l’importo della rata mensile da rimborsare dovesse risultare superiore allo scostamento previsto; b) l’importo della rata iniziale ridotto del 30%, se l’importo della rata mensile da rimborsare dovesse essere inferiore allo scostamento previsto. 2. Il periodo massimo di indennizzo che la Compagnia corrisponderà sarà di 1.080 giorni per tutta la durata della Copertura Assicurativa con il limite di 360 giorni per evento. Una volta utilizzato tutto il periodo massimo di 1.080 giorni, resta convenuto fra le Parti che tutte le Coperture Assicurative inerenti la garanzia “Perdita di lavoro” si intendono annullate e ciò senza obbligo di comunicazione fra le Parti, restando acquisiti alla Compagnia i premi pagati e non goduti per tale Copertura Assicurativa. 3. L’indennizzo massimo giornaliero (per il quale non trova applicazione lo scostamento del 30% previsto al comma 1) che la Compagnia corrisponderà è di: – Euro 50 nel caso in cui nella Proposta di assicurazione sia stato indicato un solo Assicurato; Pagina 17 di 30 mod. CPI – 04/2009 – Euro 50 nel caso in cui nella Proposta di assicurazione siano stati indicati due Assicurati. In tal caso il limite deve intendersi complessivo per entrambi gli Assicurati e andrà ripartito in funzione della percentuale indicata, per ogni Assicurato, nella Proposta di assicurazione . Resta convenuto che in caso di Sinistro, indennizzabile a termini di polizza, riferito a un mutuo di tipo “Flessibile” (o simili), l’importo per il calcolo dell’Indennizzo, per la garanzia Perdita di lavoro sarà determinato utilizzando la rata dovuta al momento del sinistro per un mutuo con le medesime caratteristiche (data erogazione, importo del mutuo, durata), erogato però con piano di ammortamento Francese, fermi i limiti previsti nei precedenti commi 1, 2 e 3. Qualora l’ammontare della rata mensile (comprensiva di capitale ed interessi) di rimborso del mutuo successiva alla data di denuncia del Sinistro e al periodo di Franchigia fosse pari a Euro 0 (zero), ad esempio nel caso di estinzione anticipata totale o di voltura del mutuo (es. surroga), nessun indennizzo sarà dovuto dalla Compagnia. ARTICOLO 22. ESCLUSIONI PER IL CASO DI PERDITA DI LAVORO Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 13 – Esclusioni, nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Compagnia per il caso di Perdita di lavoro se, al momento del Sinistro: – l’Assicurato non sia un Lavoratore Dipendente Privato, con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo; oppure – l’Assicurato abbia diritto a percepire, con riferimento allo stesso periodo di tempo, importi a titolo di Indennizzo per la garanzia Grandi Interventi Chirurgici. Inoltre, nessun Indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia per il caso di Perdita di lavoro se: a) l’Assicurato, alla Data di effetto, fosse a conoscenza della prossima Disoccupazione o comunque gli fossero note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato; b) la Perdita di lavoro (Disoccupazione) sia conseguenza di licenziamento per giusta causa; c) la Perdita di lavoro (Disoccupazione) sia conseguenza di Pensionamento o Pre-pensionamento; d) la Perdita di lavoro sia dovuta ad un evento programmato in base ad un rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o comunque il rapporto di lavoro dell’Assicurato avesse carattere stagionale e/o temporaneo, quindi la relativa perdita di lavoro sia la conseguenza della scadenza di un termine (ad es. contratto di formazione lavoro, di apprendistato, ecc.) o della interruzione di un rapporto di collaborazione coordinata continuativa; e) l’Assicurato abbia risolto il rapporto di lavoro per Sua volontà; f) l’Assicurato non si sia iscritto presso il Centro per l’impiego (ufficio di collocamento o equivalente) salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in Mobilità e di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (casi per cui l’Assicurazione è operante); g) l’Assicurato percepisca il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria; h) l’Assicurato, al momento dell’evento, fosse in periodo di prova; Pagina 18 di 30 mod. CPI – 04/2009 i) la Perdita di lavoro (Disoccupazione) sia avvenuta nel Periodo di Carenza di cui all’art. 20 comma a); j) il periodo di Disoccupazione sia inferiore a 60 giorni consecutivi (Franchigia). ARTICOLO 23. DENUNCE SUCCESSIVE DI SINISTRO – PERIODO DI OSSERVAZIONE In seguito alla liquidazione definitiva di un Sinistro relativo alla garanzia Perdita di lavoro, l’Assicurato dovrà essere stato nuovamente assunto ed avere prestato servizio come Lavoratore Dipendente Privato (con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo) per un periodo continuativo di almeno 180 giorni e dovrà aver superato il periodo di prova, prima di poter avere diritto ad un eventuale ulteriore indennizzo per Perdita di lavoro. Durante questo periodo (Periodo di osservazione) nessun Indennizzo verrà corrisposto dalla Società all’Assicurato in caso di Perdita di lavoro. Pagina 19 di 30 mod. CPI – 04/2009 SEZIONE B – COPERTURA ASSICURATIVA PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO Operante per tutti gli Assicurati ad esclusione dei Lavoratori Dipendenti Privati con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo. ARTICOLO 24. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO La copertura assicurativa in oggetto è operante per tutti gli Assicurati ad esclusione di quelli che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo. In caso di Grande intervento chirurgico al quale l’Assicurato sia stato sottoposto, durante l’efficacia della copertura assicurativa, in conseguenza di malattia o di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia corrisponderà all’Assicurato l’indennizzo, di cui al successivo art. 25, qualora: a) la malattia che ha determinato il Grande intervento chirurgico sia insorta e si sia manifestata successivamente alla data di effetto della copertura assicurativa e sia trascorso il Periodo di carenza (180 giorni dalla Data di effetto); b) l’infortunio che ha determinato il Grande intervento chirurgico sia avvenuto successivamente alla data di effetto della copertura assicurativa; c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui agli artt. 13 e 26. Resta comunque convenuto che la Compagnia, nel corso della durata del contratto, indennizza un solo Grande intervento chirurgico effettuato a causa della stessa patologia ed allo stesso organo e/o tessuto. Gli interventi chirurgici indennizzabili sono identificati ed indicati nell' “Elenco Grandi interventi chirurgici” (vedi allegato 1 pag. 29). ARTICOLO 25. INDENNIZZO PER IL CASO DI GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO 1. In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all’Assicurato un Indennizzo versato in un’unica soluzione e corrispondente a 12 rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) di rimborso del mutuo. Per il calcolo dell’indennizzo dovuto la Compagnia utilizzerà l’importo delle 12 rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) di rimborso del mutuo successive alla data di denuncia del Sinistro, con il limite di scostamento massimo (positivo o negativo) del 30% tra tale importo e quello della rata iniziale. Nel caso in cui lo scostamento (positivo o negativo) tra i due importi dovesse essere superiore al 30% la Compagnia calcolerà l’importo dell’indennizzo dovuto utilizzando: a) l’importo della rata iniziale incrementato del 30%, se l’importo della rata mensile da rimborsare dovesse risultare superiore allo scostamento previsto; b) l’importo della rata iniziale ridotto del 30%, se l’importo della rata mensile da rimborsare dovesse essere inferiore allo scostamento previsto. Pagina 20 di 30 mod. CPI – 04/2009 2. L’indennizzo massimo che la Compagnia corrisponderà per ciascun evento, fermo quanto previsto nel precedente comma 1), sarà pari all’importo corrispondente a : – 12 rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) di rimborso del mutuo successive alla data di denuncia del Sinistro, nel caso in cui nella Proposta di assicurazione sia stato indicato un solo Assicurato; – 12 rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) di rimborso del mutuo successive alla data di denuncia del Sinistro, nel caso in cui nella Proposta di assicurazione , siano stati indicati due Assicurati. In tal caso il limite deve intendersi complessivo per entrambi gli Assicurati e andrà ripartito in funzione della percentuale indicata, per ogni Assicurato, nella Proposta di assicurazione. 3. Qualora la durata residua del piano di ammortamento fosse inferiore a 12 rate mensili, l’Indennizzo corrisposto in caso di Grande Intervento Chirurgico sarà pari all’importo delle rate residue. 4. Il massimo esborso che la Compagnia corrisponderà per tutta la durata della Copertura Assicurativa è di: – Euro 18.000 per evento; – Euro 36.000 quale Indennizzo massimo riconosciuto nel caso in cui si verifichino più Sinistri nell’intero periodo di Copertura Assicurativa. Resta convenuto che in caso di Sinistro, indennizzabile a termini di polizza, riferito a un mutuo di tipo “Flessibile” (o simili), l’importo per il calcolo dell’Indennizzo, per la garanzia Grande Intervento Chirurgico sarà determinato utilizzando la rata dovuta al momento del sinistro per un mutuo con le medesime caratteristiche (data erogazione, importo del mutuo, durata), erogato però con piano di ammortamento Francese, fermi i limiti previsti nei precedenti commi 1, 2, 3 e 4. Qualora l’ammontare della rata mensile (comprensiva di capitale ed interessi) di rimborso del mutuo successiva alla data di denuncia del Sinistro fosse pari a Euro 0 (zero), ad esempio nel caso di estinzione anticipata totale o di voltura del mutuo (es. surroga), nessun indennizzo sarà dovuto dalla Compagnia. ARTICOLO 26. ESCLUSIONI PER IL CASO DI GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 13 – Esclusioni, nessun Indennizzo è dovuto dalla Compagnia al per il caso di Grande Intervento Chirurgico se, al momento del Sinistro: – l’Assicurato sia un Lavoratore Dipendente Privato, con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo; oppure – l’Assicurato abbia diritto a percepire, con riferimento allo stesso periodo di tempo, importi a titolo di Indennizzo per la garanzia Perdita di Lavoro. Pagina 21 di 30 mod. CPI – 04/2009 SEZIONE C – COPERTURA ASSICURATIVA PER MALATTIA GRAVE Operante per tutti gli Assicurati indipendentemente dalla tipologia di attività lavorativa. ARTICOLO 27. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA MALATTIA GRAVE In caso di Malattia Grave la Compagnia corrisponderà all’Assicurato l’indennizzo, di cui al successivo art. 28, qualora: a) la Malattia Grave sia insorta e si sia manifestata successivamente alla Data di effetto dell’assicurazione e purché sia trascorso il Periodo di carenza (180 giorni dalla Data di effetto); b) il sinistro non rientri nelle esclusioni previste nel precedente art. 13 né in quelle specifiche precisate nel seguente comma c); c) la malattia diagnosticata da un medico corrisponda ad una delle Malattie Gravi previste nel seguente elenco: Infarto miocardico Necrosi di una parte del muscolo cardiaco come conseguenza di un apporto insufficiente di sangue alla regione interessata. La diagnosi dovrà essere confermata da una visita specialistica e la patologia dovrà essere valutata sulla base dei seguenti fattori che, ai fini della liquidazione della prestazione assicurata, dovranno essere tutti presenti: a) storia clinica del tipico dolore cardiaco; b) alterazioni elettrocardiografiche specifiche; c) alterazione degli enzimi cardiaci, Troponina o altri markers biochimici. Sono esclusi dalla garanzia: - l’infarto miocardio senza slivellamento del tratto ST (NSTEMI) con solo aumento della Troponina I o T; le altre sindromi coronariche acute (ad esempio l’angina pectoris sia stabile che instabile); l’infarto silente del miocardio. Ictus Qualsiasi accidente cerebrovascolare che produca conseguenze neurologiche permanenti e comprenda infarto del tessuto cerebrale, emorragia ed embolizzazione da fonte extracranica. La diagnosi deve essere confermata da uno specialista e trovare riscontro nei sintomi clinici tipici come i risultati di una TAC cerebrale (Tomografía Assiale Computerizzata) e di una MRI (Risonanza Magnetica Nucleare) cerebrale. Deve esservi prova documentata di deficit neurologico di durata pari ad almeno 3 mesi a partire dalla data della diagnosi. Sono esclusi: - l’ischemia transitoria (TIA); - le lesioni cerebrali traumatiche; - i sintomi neurologici secondari conseguenti ad emicrania; - l’infarto lacunare senza deficit neurologico. Innesto di by-pass aortocoronarico Pagina 22 di 30 mod. CPI – 04/2009 Intervento chirurgico a cuore aperto per correggere il restringimento o l’occlusione di due o più coronarie con innesti di bypass. La necessità dell'intervento deve essere provata mediante esame coronarografico e la sua realizzazione confermata da uno specialista. Vengono invece escluse: - l’angioplastica; - tutte le procedure terapeutiche intra-atriali; - l’intervento mediante la tecnica del key-hole (chirurgia del buco della serratura). Tumore Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale. La diagnosi deve essere provata con esame istologico. Si intendono coperti anche la leucemia e le forme maligne del sistema linfatico come la malattia di Hodgkin. Dalla garanzia sono esclusi: - la neoplasia intraepiteliale della cervice (CIN); - qualsiasi cancro allo stadio pre-maligno; - ogni cancro non invasivo (cancro in situ); - il cancro alla prostata allo stadio 1 (T1a, 1b, 1c); - il carcinoma basocellulare e il carcinoma a cellule squamose; - il melanoma maligno allo stadio IA (T1A, N0, M0) e ogni tumore maligno in presenza di HIV. Insufficienza renale Malattia renale terminale che si presenta come una perdita irreversibile della funzionalità di entrambi i reni, con l'Assicurato sottoposto regolarmente a dialisi (dialisi peritoneale o emodialisi) o in attesa di un trapianto renale. La diagnosi deve essere confermata da parte di uno specialista. ARTICOLO 28. INDENNIZZO PER IL CASO DI MALATTIA GRAVE 1. In caso di sinistro la Compagnia corrisponderà all’Assicurato un Indennizzo versato in un’unica soluzione e corrispondente a 12 rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) di rimborso del mutuo. Per il calcolo dell’indennizzo dovuto, la Compagnia utilizzerà l’importo delle 12 rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) di rimborso del mutuo successive alla data di denuncia del Sinistro, con il limite di scostamento massimo (positivo o negativo) del 30% tra tale importo e quello della rata iniziale. Nel caso in cui lo scostamento (positivo o negativo) tra i due importi dovesse essere superiore al 30% la Compagnia calcolerà l’importo dell’indennizzo dovuto utilizzando: a) l’importo della rata iniziale incrementato del 30%, se l’importo della rata mensile da rimborsare dovesse risultare superiore allo scostamento previsto; b) l’importo della rata iniziale ridotto del 30%, se l’importo della rata mensile da rimborsare dovesse essere inferiore allo scostamento previsto. 2. L’indennizzo massimo che la Compagnia corrisponderà per ciascun evento, fermo quanto previsto nel precedente comma 1), è pari all’importo corrispondente a : – 12 rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) di rimborso del mutuo successive alla data di denuncia del Sinistro, nel caso in cui nella Proposta di assicurazione , sia stato indicato un solo Assicurato; – 12 rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) di rimborso del mutuo successive alla data di denuncia del Sinistro, nel caso in cui nella Proposta di assicurazione , siano stati indicati due Assicurati. In tal caso il limite deve intendersi complessivo per entrambi gli Assicurati e andrà Pagina 23 di 30 mod. CPI – 04/2009 ripartito in funzione della percentuale indicata, per ogni Assicurato, nella Proposta di assicurazione . 3. Qualora la durata residua del piano di ammortamento fosse inferiore a 12 rate mensili, l’Indennizzo corrisposto in caso di Malattia Grave sarà pari all’importo delle rate residue. 4. Il massimo esborso che la Compagnia corrisponderà per tutta la durata della Copertura Assicurativa è di: – Euro 18.000 per evento; – Euro 36.000 quale Indennizzo massimo riconosciuto nel caso in cui si verifichino più Sinistri nell’intero periodo di Copertura Assicurativa. Resta convenuto che in caso di Sinistro, indennizzabile a termini di polizza, riferito a un mutuo di tipo “Flessibile” (o simili), l’importo per il calcolo dell’Indennizzo, per la garanzia Malattia Grave sarà determinato utilizzando la rata dovuta al momento del sinistro per un mutuo con le medesime caratteristiche (data erogazione, importo del mutuo, durata), erogato però con piano di ammortamento Francese, fermi i limiti previsti nei precedenti commi 1, 2, 3 e 4. Qualora l’ammontare della rata mensile (comprensiva di capitale ed interessi) di rimborso del mutuo successiva alla data di denuncia del Sinistro fosse pari a Euro 0 (zero), ad esempio nel caso di estinzione anticipata totale o di voltura del mutuo (es. surroga), nessun indennizzo sarà dovuto dalla Compagnia. Pagina 24 di 30 mod. CPI – 04/2009 NORME SPECIFICHE – IL SINISTRO ARTICOLO 29. DENUNCIA DEL SINISTRO Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 30, in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione alla Compagnia. Tale comunicazione dovrà essere inviata al più presto e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla data di accadimento del Sinistro. Per la denuncia del Sinistro alla Compagnia, il Contraente o l’Assicurato potrà utilizzare la modulistica allegata al presente Fascicolo Informativo. La Compagnia, ricevuta la documentazione sopra indicata e compiuti gli accertamenti del caso, liquida l’indennizzo dovuto. ARTICOLO 30. PRESCRIZIONE I diritti derivanti dalle Coperture Assicurative, si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile e successive modificazioni. ARTICOLO 31. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA La Compagnia rinuncia al diritto di surroga di cui all’art. 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, verso i responsabili dell’evento. ARTICOLO 32. COLPA GRAVE E TUMULTI POPOLARI In deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, si considerano in copertura i Sinistri causati da colpa grave dell’Assicurato. In deroga dell’art. 1912 del Codice Civile, si considerano in copertura i Sinistri determinati da tumulti popolari, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. ARTICOLO 33. CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE Per le controversie relative alla presente Polizza di assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato. Qualora tra l’Assicurato o i suoi aventi diritto e la Compagnia insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze del Sinistro, la decisione della controversia può essere, per il caso di Malattia Grave demandata a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo nominato di comune accordo dai medici stessi o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo della Malattia Grave ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni Pagina 25 di 30 mod. CPI – 04/2009 formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore, o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. L’Assicurato deve trasmettere la documentazione completa relativa al Sinistro prima dell’inizio dell’arbitrato. In caso contrario, qualora nel corso dell’arbitrato stesso l’Assicurato proceda all’esibizione di ulteriore documentazione che possa influire sull’esito, è data facoltà al Collegio di rinviare la riunione per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, per consentire alla Compagnia il riesame del Sinistro alla luce dei nuovi elementi di giudizio. Nel momento in cui la documentazione risulti influente ai fini della valutazione del Sinistro, sono a carico dell’Assicurato le eventuali maggiori spese conseguenti alla ritardata esibizione dei documenti. Pagina 26 di 30 mod. CPI – 04/2009 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Nella eventualità di un Sinistro, affinché la Compagnia possa provvedere alla liquidazione nel più breve tempo possibile, debbono essere rispettate alcune formalità ed osservate alcune semplici regole. Per facilitare queste piccole incombenze, viene qui fornito un fac-simile “modulo di denuncia Sinistro”, da spedire con urgenza per raccomandata, quanto più possibile chiaro e preciso nel contenuto. ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE IN CASO DI SINISTRO PER LE SPECIFICHE GARANZIE SINISTRO PER LA SEZIONE A – PERDITA DI LAVORO - DISOCCUPAZIONE a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Copia del libretto di lavoro (scheda professionale); copia della lettera di assunzione; documentazione comprovante il termine del periodo di prova; copia della lettera di licenziamento; copia del documento comprovante l’iscrizione presso il Centro per l’Impiego (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa) o l’inserimento nelle liste di Mobilità o nella Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; invio mensile della certificazione attestante il proseguimento dello stato di disoccupazione e la permanenza nelle liste di cui al punto e) (il mancato invio della certificazione alla scadenza della precedente costituisce la cessazione del periodo di Disoccupazione); eventuale certificazione attestante la cessazione dello status di Disoccupazione; ultimi due cedolini (busta paga); copia di un documento d’identità; numero di pratica del contratto di mutuo. SINISTRO PER LA SEZIONE B – GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO a) Certificati medici (certificato pronto soccorso, cartella clinica, lastre, esami, ecc.); b) copia di un documento d’identità; c) numero di pratica del contratto di mutuo. SINISTRO PER LA SEZIONE C – MALATTIA GRAVE a) Certificati medici (certificato pronto soccorso, cartella clinica, lastre, esami, ecc.); b) copia di un documento d’identità; c) numero di pratica del contratto di mutuo. Per eventuali chiarimenti sulle modalità di segnalazione di un Sinistro, contattare il numero telefonico 02.9045.1520. Pagina 27 di 30 mod. CPI – 04/2009 FAC SIMILE – MODULO DENUNCIA SINISTRO Spedire a: RACCOMANDATA Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Rami Elementari Via Via Ludovico il Moro 4/B – Palazzo Pitagora 20080 – Basiglio (Mi) …………………………..………….. Oggetto: denuncia di Sinistro relativo a Polizza Protezione Mutuo n…………………… - Mutuo n° ………………… Con la presente Vi comunico le modalità e le circostanze del Sinistro sottoindicato, che ha riguardato la polizza così intestata: CONTRAENTE COGNOME E NOME: ________________________________________ COD. CLIENTE_________________ ASSICURATO COGNOME E NOME: __________________________________________COD. CLIENTE________________ Il Sinistro è stato cagionato da: INFORTUNIO MALATTIA RICOVERO INTERVENTO CHIRURGICO ALTRO ………………………………… ………………………………………….. E ha comportato: GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO PERDITA DI LAVORO MALATTIA GRAVE …………………………………………… DESCRIZIONE DELL’EVENTO: Il Sinistro è avvenuto il ……………… in località ……………………………………………………………….. Con le seguenti modalità …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: Firma dell’Assicurato ---------------------------------Pagina 28 di 30 mod. CPI – 04/2009 ALLEGATO 1 – ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI FACCIA E BOCCA VI V V V V V V TORACE E CHIRURGIA TORACICA Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario. Interventi demolitivi per tumori maligni della lingua e del pavimento orale con svuotamento della loggia sottomascellare. Asportazione totale della parotide per neoplasie maligne. Resezione parotidea per tumore benigno o misto della parotide con preparazione del nervo facciale. Parotidectomia totale con preparazione del nervo facciale Resezione della mandibola per neoplasia Resezione del mascellare superiore per neoplasia OTORINOLARINGOIATRIA VI VI VI VI VI VI Naso: intervento sull’ipofisi per via transfenoidale. Laringe: a) Laringectomia totale b) Faringo-laringectomia. Orecchio: antro-atticotomia. Resezione e plastiche tracheali per neoplasie maligne Exeresi di neurinoma dell’ottavo nervo cranico Asportazione dei tumori maligni delle cavità nasali e dei seni paranasali STOMACO – DUODENO VI V VI V VI Iridocicloretrazione per glaucoma. COLLO VI VI VI VI VI V V V V V VI VI VI VI VI V Lobectomia. Pneumonectomia. Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi. Pleuropneumonectomia. Resezione bronchiale con reimpianto. Timectomia per via toracica. Toracoplastica totale. Pericardiectomia parziale o totale. Suture del cuore per ferite. Interventi per corpi estranei del cuore. Atriosettostomia per trasposizione dei grossi vasi. Derivazione aortopolmonare Interventi per fistole arterovenose del polmone. Interventi a cuore aperto. Bypass aorto-coronarico. Commissurotomia. Gastrectomia totale per neoplasie maligne. Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica postanastomotica. INTESTINO OCULISTICA V V VI VI Colectomia totale. Intervento di asportazione di tumori retroperitoneali. Procto-colectomia con confezione di “reservoire”. RETTO - ANO Tiroidectomia totale per neoplasie maligne. Timectomia per via cervicale. Resezione dell’esofago cervicale. VI Amputazione del retto per via addomino-perineale in uno o in più tempi. ESOFAGO FEGATO E VIE BILIARI V VI V VI VI V Operazioni sull’esofago per stenosi benigne Idem per tumori: resezioni parziali basse – alte – totali. Esofagoplastica. Resezioni epatiche maggiori. Interventi per la ricostruzione delle vie biliari. Deconnessione azygos-portale per via addominale. PANCREAS – MILZA VI Pagina 29 di 30 Interventi per necrosi acuta del pancreas. mod. CPI – 04/2009 V VI VI VI VI V VI Interventi per cisti e pseudo-cisti. Interventi per fistole pancreatiche. Interventi demolitivi sul pancreas. Anastomosi porta-cava, spleno-renale, mesentericocava. Duodeno-cefalopancreatectomia con o senza linfoadenectomia Derivazioni pancreato-Wirsung-digestive Interventi per tumori endocrini funzionali del pancreas SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO VII Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi o per correzione di altre condizioni patologiche endocraniche. VI Operazione endocranica per ascesso ed ematoma intracranico. VI Interventi per derivazione liquorale diretta e indiretta. VI Operazioni per encefalo-meningocele. VII Talamotomia – pallidotomia ed altri interventi similari (stereotassi). VI Interventi endorachidei, per asportazione di neoplasie, cordotomie, radiocotomie e altre affezioni meningomidollari. VI Neurotomia retrogasseriana – sezione intracranica di altri nervi. VII Emisferectomia. V Ernia del disco dorsale per via trans-toracica. VI V Emipelvectomia. Artroplastica delle grandi articolazioni con materiale biologico. VI Artrodesi vertebrale per via anteriore o per spondilolistesi VI Osteosintesi vertebrale VI Amputazione di tumori ossei e forme pseudo tumorali vertebrali V Svuotamento di focolai metastatici ed armatura con sintesi più cemento VI Ricostruzione del pollice in microchirurgia V Trattamento microchirurgico delle lesioni del plesso brachiale V Artroprotesi carpale V Amputazione grandi segmenti VII Reimpianti di arto o suo segmento UROLOGIA V VI VI V VI VI VI VI V Intervento per fistola vescico-rettale. Intervento per estrofia della vescica. Cistectomia totale, ureterosigmoidostomia. Uretero-ileo-anastomosi (o colo). Nefrectomia allargata per tumore. Nefro-ureterectomia totale. Surrenalectomia. Prostatectomia radicale per neoplasia con linfoadenectomia Amputazione totale del pene con linfoadenectomia CHIRURGIA VASCOLARE V VI Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale, succlavia, tronco braccio-cefalico, iliache. Interventi sull’aorta e sui grossi vasi arteriosi. APPARATO GENITALE MASCHILE V Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia. CHIRURGIA PEDIATRICA GINECOLOGIA VI V VI VI Cisti e tumori del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma). Occlusione intestinale del neonato per ileo meconiale: resezione con anastomosi primitiva. Nefrectomia per tumore di Wilms. ORTOPEDIA - ARTICOLAZIONE Panisterectomia radicale per via addominale per tumori maligni. V Mastectomia radicale con linfoadenectomia VII Vulvectomia allargata con linfoadenectomia TRAPIANTI D’ORGANO VII Tutti. VI Disarticolazione interscapolo toracica. Pagina 30 di 30 mod. CPI – 04/2009