Modello A: contcstualita' PROCEDURAPER L'EROGAZONEDI MUTUI IPOTECARIA FAVOREDI AGGIUDICATARIDI IMMOBILI NELLE VENDITEGIUDIZIARIE (senza íncantofr) Al fine di facilitarela partecipazione alfe aste giudiziarienei procedimenti di esecuzionesia individuale immobíliarÍ sia concorsuale e renderepiu agevole I'intervento in esse di soggettinon prowistidelfaliquiditafinanziarianecessaria, si rendeopportunoindividuareun procedirnento che consentaagli offerentidi fare ricorsoagli usuali,strumentidi finanziamentobancario,ry,qdiqnle. I'erogazione di mutuigaiàirtitida"ipoteche iscrittesullostessoirnrnobile oggbttodi ag$íudicazíone. Tenutoconto che i Magístratídella SezioneEs. lmm. e Fallimentare del TRIBUNALEDl ricorronoalla vendita imrnobiliaresenza incanto, l'interventodella banca puo, per le vendite imrnobilíariin sede esecutivao inserirsinell'ambito concorsuale, della proceduradi. venditacon le modalitàdi seguitoindicate. (g.e:) ovvero il giudice delegato (E,d.),,con ll giudice dell'esecuzione pubblicazione l'ordinanza sui quotidianinazionalie locali'di vendita,disponela (tn),'dapubblicita'stabilite nonchécon le ulteriorimodalità,anche inforrnatiche detlavenditacontenentegli estremidell'immobile, dell'avviso 1lprezzobased'asta,. l a d a t a d i a p e r t u r a d e l l e b u s t e d a v a n t i a l g . e / g . d . ,e d i r i f e r i m e n t i p e r I'individuazione dellaprocedura. Nella predetta pubblicazionesarà contenuta l'indicazíone:a) della per un importo possibilità, per ipartecipantialle aste,di otteneremutui ip^oJecari ("") fino ad un massimodel 70 BO%del valoredell'immobile a tassi e condizioni economicheprestabilitida ogni singola banca; b) delle banche aderenti c) dell'invitoa contattarele sedi delleagenzieo filialiincaricatedelle all'iniziativa; banche stesse, delle quali sarà riportato anche il numero telefonico.La pubblicazione a caricodellaprocedura. sarà interarnente In ogni caso, resta ferma per il sistema bancario la possibilitàdi pubblicizzare in modo ulterioreI'iniziativa. tusi rammenta che a partire dal 1" marzo 2005, in virtu del nuovo disposto dell'art. 591-b,sc.p.c., anche la vendita senza incanto può costituireoggetto di delega e che questa può essere conferita, non solo ai notai, ma anche agli avvocati o comrnercialistiiscritti nei relativi elenchi di cui all'art. 179-ter delle disposizioni di attuazione det c.p.c. ll notaío incaricatoa ricevere l'atto di mutuo, ove diverso dal notaio delegato, avrà cura di prendere contatto con il professionistadelegato. '' Cfr, il comma 2 dell'art. 490 cpc per cui: "in caso di espropriazionedi beni mobili registratiper un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili lo stesso awiso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'art- 173-bis delle disposizionidi attuazione del presente codice, è altresi inserito in appositi siti internet afmeno 45 giorni prima del termine per la presentazionedelle offerte o della data dell'incanto". 2oE cioe del valore di perizía (o, se minore) del prezzo di aggiudicazione.Considerato che il valore índicato in perizia puo essere a volte risalente nel tempo e risultare superato dalle intervenute variazionidei prezzi di mercato la banca mutuante potrà anche procedere ad una valutazionepiù approfonditaed aggiornata ai valori attuali in modo da poter mettere a disposizionedell'interessato anche una somma maggiore rispettoa quella determinata dal predetto valore di perizia. Modello A: contestualita' tra la pubblicazione dell'avvisodi venditae la data Nel ternpointercorrente non superiorea 4-5 mesi) il fissata per il depositodelle offerte (indicativarnente partecipante interessatocontatterala bancapresceltache prowederàall'istruttoria almeno della praticadi mutuo,il cui esito dovràesserecomunicatoal richiedente quindicigiorni prima dell'asta,con indicazionedell'importomassimomutuabile. del mutuoalle condizioniconcordatedovra L'irnpegno alla successivastipulazione essere formalizzatomedianteredazionedi un prelimínaredi mutuo ipotecario, e del successivotrasferirnento del sottopostoalla condizionedell'aggiudicazione da tale contrattopreliminare,la'banca potrà bene all'aggiudicatario-rnutuatario; secondoil dispostodell'art.1822c.c. sciogfiersi sia per giustacausasopravvenuta, sia (oggettivamodificadelle condizionipatrimonialie redditualidef mutuatario), risultinovizi ai sensi dell'art.1490 c.c., owero nell'ipotesi in cui sull'irnmobile gravaminon cancellabili def decretodi trasferimento, ancorchè con la trascrizione prelirninare potrà segnalatinellaC.T.U.delfaprocedura.La stipuladi tale'contratto avvenirecon scritturaprivatasottoscrittadal clientee'dal funzionariodi banca ovvero tramite scarnbiodi lettere tra il cliente e la banca secondo le'modalita indicateda ciascunabancaconvenzionata. espletamento della delleoffertee dell'evéntuale Se, a seguitodell'apertura del bene,il preliminare gara, il promissarío mutuatarionon risulteràaggiudicatario (''), senza alcun addebitoulterioreal di mutuo si risolveràautomaticamente mutuatario si Se, invece,il promissario mutuatariorispettoalle spesèdi istruttoria. il bene, il giudiceordinerail pagamentodel prezz:oentro sessànta aggiudichera giornidalladata dell'aggiudícazione. La bancadovraquindierogareil rnutuoentro dettotermine. con atto del mutuo presupponenaturalmentela stipulazione L'erogazione garanzia ipotecariadi primo notariledel contrattodi mutuo con concessionedella gradosostanziale. Al fine di assicurarela tuteladella banca mutuante,nel rispettotuttaviadel la dettatonormativo,I'emissioneda parte del giudicedel decretodi trasferimento, ipoteca della dovranno e la concessione di mutuo contratto del stipulazione avvenirein forrnacontestuale(22). tt Saluo diversoaccordo tra le parti, che in considerazíonedell'intervenutariforma detla vendita forzata ben potrebberodecidere di mantenerefermo il preliminaredi mutuo anche in relazione dunquela nsoluzionealla circostanza fase dellavenditacon incanto,subordinandone all'eventuale fase. bene neanchein quest'ultima del promissario risulti non aggiudicatario mutuatario che il t2 ll vantaggiodi questa operazioneconsiste nella eliminazionein radice del rischio di quest'ultimonon víene rnai di fatto in possesso comportamentiillegÍttirnidell'aggiudicatario: dell'importomutuato,che transitadal funzionariodi banca al funzionariodi cancelleria/curatore, ad operazioneconclusa)dei documenti non vienemai neppurein possesso(se non,naturalmente, che legittimanoil suo diritto di proprieta,onde, non potendoutilizzarliper la trascrizionealla non puÒinterporretra la trascrizionedel decretodi trasferimentoa suo favore(che Conservatoria, lo rende a tutti gli effetti,anche verso i terzi, proprietariodel bene) e la iscrizionedi ipoteca(che garantisceil mutuo erogatodalla banca),la trascrizioneo iscrizionedi alcun atto dispositivodel alla banca).Dettorischio,peraltro,è altresi opponibileai terzi(ed, in particolare, benevalidamente denaroe (su cfr. la nota 23). ln conclusione, cui esclusoalla tucedel nuovotestodell'art.585 cpc o del notaio o del di banca funzionario o del nella disponibilita restano sempre titolidi legittimazione 10 Modello A: contestualita' Pertanto,[ntervenutaI'aggiudicazione definitiva,i soggettiinteressati(valea dire:il giudice,il funzionariodella banca,l'aggiudicatario-mutuatario, il funzionario il notaioincaricatodellastipuladel mutuo)prowederanno di cancelleria/curatore, e senzasoluzionedi continuitàa dar corsoalle seguentiattività:it contestualmente funzionariodella banca e I'aggiudicatario mutuatariosottoscriveranno il contratto di mutuo, contenente definitivo I'attodi assensoalla iscriz[onedí ipotecae la delega (ex art. 1269 cod. civ.) del mutuatarioalla banca per il versamento dell'ímpoftomutuato direttamentealla procedura; il funzionariodella banca -di cancelferia/curatore, consegneràal funzionario medianteassegno,:circolare o librettobancariointestatoal Tribunaledi ,....,l'importodel mutuo;il giudice firrneràit decreto di trasferimento;il decreto di trasferimentoverrà ritíratodal notaio, che prowedera immediatamente afla sua trascrizione,con l'effettodi rendere opponibile ai terzi I'acquisto della ,proprietàdel bene da parte delf'aggíudicatario-rnutuatario , di liberareil bene,stessoda qualsiasiprecedente trascrizione la cui cancellazione o iscrízionepregiudizievole, sia stataordinatanel ' ' decreto, e provvederàad iscrivere,in base al contratto di' mutuo stipulato contestualmente, ipotecadi primogradoin favoredella banca.mutuante. Ai sensi. dell'art.585, comma 3, c.p,c.,nel decretodi trasferimento deve'essereindicatoil , predettocontrattodi mutuo'in.cui è previstoche la banca'stessaprowede-'al , versamentodiretto delle somme ivi erogate in favóre della procedura dietro' concessione di garanziaipotecaria di primogradosul medesimoimrnobileoggetto di vendita.ll conseruatore dei registriimmobiliari non puo eseguirela trascrizione del decreto se non unitanienteall'iscrizionedelt'ipotecaconcessa dalla Farte. finanziata(tt). Nefl'ipotesiin cui il creditoreprocedenteo íntervenutosia titolare di un creditofondiarioex art. 41, comrna4 D.lgs.n. 385/1993,la bancamutuantevenà delegataad effettuareil pagamentodirettamenteal creditorefondiarionei timiti dell'importo del suo credito('*). questiultirni,si ricordi,pubbliciufficialinell'esercizÍo funzionariodi cancelleria/curatore, delle loro funzioní " Cfr. art. 585 c.p.c. u-c. "Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazionea seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somrne erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto dí vendita, nel decreto di trasferimentodeve essere indicato tale atto ed il conservatoredei regístriimrnobiliarinon puó eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente aîl'iscrizíonedell'ípotecaconcessa dalla parte finanziata". znQualora il creditoreprocedenteo un creditoreintervenutosia titolare di creditofondiario (da verificaremedíanteletturadell'ordinanza di vendita)occorreaggiungerela seguenteclausola:"Per assrcurareil pagamento del prezzo di aggíudicazionedel bene immobile srfo rn _oggetto della vendítadí cuí all'ordinanzaautoizzativa erTressadal Giudice del Tribunaledi .... in R.G _, e nel rispettodi quantoprevistodall'ail 47, co.4 D.LGS. 1.09.1993, datan. 385,il mutuatario delega la banca mutuante a versare l'importo erogato alla banca . nei limití dell'ímportodel credito fondiario per cuiessa concoffe nella ProceduraR.G. fl,guale precisato con appositanota depositata alla Cancelleríadelle Esecuzioni; I'eventuale differenza tra la somma data a mutuo e il mínor importa del credíto fondiarío detla banca dovrà essere pagata alla ProceduraEsecutiva n _-_,medíante assegno círcolareo líbretto bancarío intestatoalla Procedura. La presente delega di pagamento víene dichiarata nell'interesseanche della banca mutuante delegata,e perciÒirrevocabíleai sensi dell'art. 1723 c-c-;I'esecuzionedella delega di pagamento il Modello A: contcstualita' L'adozionedella procedurasopra descrittarende necessarioI'inserimento nel contrattodefinitivodi rnutuodelleseguenticlausole: a) "ll mutuatario delega la banca mutuante a versare l'importo erogato alla Proceduran. medianteassegnocircolareo libretto bancario intestatoalla sfessa Procedura, a titolo di pagamento della parle equivalente del prezzo di oggetto della vendita di cui alla aggiudicazìonedel bene immobile, sifo in in data ordinanza del giudice b) "Le parti concordano,che,.in caso di declaratoriadi invalidita,ineffícaciao revaca del decreta di trasferimento, il presente contratto dì mutuo e risolto automaticamente. Per tale evenienza il mutuatario delega fín d'ora irrevocabilmente Ia banca mutuante ad ottenere per suo canto dalla procedura/cancelleia la restituzianedella somma oggetto di mutuo, maggiorata deglÌ rnferessilegali maturati,rilasciandodi fale restituzioneampia quietanza"(o) dovrAin ognicaso avvenireentro il terminedi cui all'art. 585 c.p.c., come specificatonell'ordinanza di aggiudicazione". 2t Qualorail creditoreprocedenteo un creditoreintervenutosia titolare di creditofondiario(da di vendita)occone aggiungerela seguenteclausola:ta verificaremedianteletturadell'ordinanza parti concordano che, in .caso di declaratoria di ínvalidítà, inefficacia o revoca del decreto di trasferimento, il presente contratto di mutuo è riso/úo automaticamente. Per talo evenienza, il desfrnafariadel pagamentodírettoai mutuatariodelega sin d'ora inevocabilmentela Banca _gia mutuantela díreftamenteall'lstituto n.385, a restituíre sensidell'ar|.41,co.4, D.LGS.1.09.1993, soffima oggetto di mutuo, nei limiti dell'importo del suo credito fondiarío pagatole come sopra; l'eventuale differenza tra Ia somma oggetta di mutuo e I'imporlo del credito fondiario pagato ai n.385-differenza che la Bancamutuanteha pagato sensidell'art.41,co.4, D.LGS.1.09.1993, alla Proceduran _ .- dovra essere restituitaa//o sfesso lstitutomutuante a cura della Procedura, delegatadel pagamento"che víenea tale scopo irrevocabilrnente 26Restaferma la possibilitàper ta banca mutuantedi dare mandatoal notaioper prowedore,in da partedella nome e per conto dellastessa,a compiereogni atto necessarioper la restituzione predetta previste procedura nella clausola. fattispecie dellesommerelativealte t2