Modello B: Ipotcca su benealtrui (er art. 2822c.c.)
PROCEDURAPER L'ERAGAZIONEDI MUTUI IPOTECARIA FAVOREDI
AGGIUDICATARIDI IMMOBILI NELLE VENDITEGIUDIZIARIE
(con ingantol e con d€
Al fíne di facilitarela partecipazione
alle aste giudiziarie,nei procedimenti
sia concorsuale
immobiliari
di esecuzionesia individuale
e renderepiù agevole
I'intervento
in esse d, soggettinon prowistidellaliquiditàfinanziarianecessaria,
si
rende opportunoindividuareun procedimentoche consentaagli offerentidi fare
ricorsoagli usuali strumentidi finanziamentobancario,mediantel'erogazione
dÍ
mutuigarantitida ipofecheiscrittesullostessoimrnobile
oggettodi aggiudicazione.
Tenutoconto che iMagistratidella SezioneEs. lmm. e Fallimentare
del
possono
ricorrereallavenditaimrnobiliare
TRIBUNALEDl ........,..,....,.
con incanto
delfa banca può, per le venditeimmobiliariin sede
delegataai notai,I'intervento
esecutivao concorsuale,inserirsinell'ambitodella proceduradi venditacon le
modalitàdi seguitoindicate.
ll giudice dell'esecuzione(g.e.) ovvero il giudice.delegato (g d ), con
sui quotidianinazionalie locali.
l'ordinanza
di vendita,disponela pubblicazione
(t), di pubblicitastabilite'nonchécon le ulteriorimodalita,anche informatiche
gli estremidell'immobile,
il prezzobasedlasta
delf'awisodelfavenditacontenente
per l'individuazione
la data in cui f'astasi terràed i riferirnenti
della procedura.
Nella predetta pubblicazionesarà contenuta I'indicazione:a) délla
possibilità,per ipartecipantialle aste, di otteneremutui ipolecariper un importo
fino ad un massimodel 70 - 80% del valoredelfimmobile(o)a tassi e condizioni
economiche prestabilitida ogni singola banca; b) delle banche aderenti
' Si segnalache dal 1o marzo 2006 il giudicedell'esecuzione
individualeprovvede- a norma
dell'art,569 c.p.c.,comma 3 - alla venditacon incanto,qualoranon sia possibifeprocederealla
venditasenzaincantoin quanto:a) non sianoproposteofferted'acquistoentroil terminestabilito;
b)
previstedall'art.572,comma3 c.p.c.(offertainferioreal valore
non si verifichiuna dellecircostanze
dell'immobile
e dissensodel creditoreprocedenteowero il giudiceritieneche vi è seriapossibilità
c) la venditasenza incanto non abbia luogo per
di migliorevenditacon il sistemadell'incanto);
qualsiasialtraragione,Si fa presenteche taledisposizione
si applicaa tuttele procedureesecutive
per le qualila venditanon è stataordinataentroil 1omarzo2006 (cfr.art. 2 comma 3-sexiesd.l.35
del 2005).
'Si rammentache a partiredal 1" marzo2006, in virtùdel nuovodispostodell'art.591-b,'s
c.p.c.,la
delegapuo essere conferita,non solo ai notai, rna anche agli awocati o comrnercialistiiscritlinei
relativielenchidi cui all'art. 179-terdelle disposizionidi attuazionedel c.p.c. ll notaioincaricatoa
ricevereI'atto dÍ mutuo, ove diversodal notaio delegato,avra cura di prendere contattocon il
rofessionista
delegato.
di beni'mobiliregistratiper un
Cfr. il comma2 dell'art.490 cpc per cui: "in caso di espropriazione
valore superiore a 25.000 euro, e da beni imrnobililo stesso awiso, unitarnentea copia
dell'ordinanzadel giudice e della relazionedi stima redatta ai sensi dell'art. 173-bis delle
disposizioni
di attuazionedel presentecodice,è altresiinseritoin apposítisiti intemetalrneno45
delleofferteo delladata dell'incanto'.
giorniprimadel termineper la presentazione
o
Consideratoche il valore
E cioè del valoredi perizia(o, se minore)det prezzodi aggiudicazione.
indicatoin perizia puo essere a volte risalentenel tempo e risultaresuperatodalle intervenute
variazionidei prezzidi mercatola bancamutuantepotràanche procederead una valutazionepiù
approfondita
ed aggiornataai valoriattualiin modo da poterrnetterea disposizionedell'interessato
dal predettovaloredi perizia.
ancheuna sommamaggiorerispettoa quelladeterminata
Modello B: Ipotecasu henealtruÍ (ex art. 2822c.c.l
c) dell'invitoa contattarele sedi delle agenzieo filialiincaricatedelle
all'iniziativa;
banche stesse, delle quali sarà riportato anche il numero tefefonico. La
pubblicazione
a caricodellaprocedura.
sarà interamente
In ogni caso, resta ferma per il sistema bancario la possibilitàdi
pubbficizzarein rnodoulterioreI'iniziativa.
dell'awisodi venditae la data
tra la pubblicazione
Nel tempo intercorrente
(indicativamente
non
4-5
mesi)
a
il partecipanteinteressato
superiore
dell'asta
jl
dellapraticadi"mutuO,
contatteràla bancapresceltachg.prowederaall'istruttoria
cui esito dovrà essere bomunicatoal richiedentealmeno quindicígiorni prima
dell'asta,con indicazionedell'irnportomassimo mutuabile. L'irnpegnoalla
successivastipulazionedei mutuo alle condizioni concordatedovrà essere
di mutuo ipotecarÍo,sottoposto
formalizato rnedianteredazionedi un prelirninare
e
del
successivo
trasferimentodel bene
alla condizionedell'aggiudicazione
la bancapotràsciogliersi
da tale contrattopreliminare
all'aggiudicatario-rnutuatario;
secondoil dispostodell'aft.1822c.c. (oggettiva
sia pergiustacausasopravvenuta,
e redditualidel mutuatario),
in
sia nell'ipotesi
modificadellecondizionipatrimoniali
:gravami
.risultinovizi ai sensi dell'art.1490 c.,c.,owero
non
cuí sull'immobile
cancellabilicon la trascrizionedel decretodi trasferimento,ancorchèsegnalati
potràavvenire
nellaC.T.U.dellaprocedura.La stipuladi tale contrattopreliminare
con scritturaprivata sottoscrittadal cliente e dal funzionariodi banca ovvero
trarnitescarnbiodi letteretra il clientee la banca secondole modalitàindicateda
ciascunabancaconvenzíonata.
Se, a seguito dell'asta e dell'eventualeespletamentodella gara, il
prornissariornutuatarionon risulteraaggludicatariodel bene, il prelirninaredi
senza alcun addebitoulterioreal mutuatario
mutuo si risolveràautomaticamente,
rispetto alle spese di istruttoria.Se, invece, il promissariomutuatario si
il bene, il giudiceordinerail pagamentodel prezo entro sessanta
aggiudicherà
La bancadovràquindierogareil mutuoentro
giornidalladata dell'aggiudicazione.
dettotermine.
del mutuo presupponenaturalmentela stipulazionecon atto
L'erogazione
notariledel contrattodi mutuo con concessionedella garanziaipotecariadi primo
gradosostanziale.
Pertanto,decorso il termineper I'eventualeaurnentoai sensi dell'art.584
quindiI'aggiudicazione
definitiva,il funzionariodellabancaed
c.p.c.edintervenuta
(ma non ancora proprietario)sottoscriveranno
il contratto
il clienteaggíudicatario
di primo
all'iscrizíone
ipotecaria
di
assenso
I'atto
definitivodi mutuo contenente
(ex
(t)
delega
e
la
1269
cod.
civ.)
c.c,)
art.
(ai sensidell'aft.2822
gradosostanziale
alla
del mutuatarioalla banca per íl versamentodell'importomutuatodirettamente
proceduraper il tramitedel notaiodelegato;il funzionariodi bancaconsegneràal
notaio delegato, mediante assegno circolare o líbretto bancario intestato al
t Nell'atto andrà precisato che trattandosi di ipoteca concessa da chi non è ancora proprielario,
I'iscrizÍonepotrà essere validamente presa soto quando la cosa sara acquistatadal concedente.
Modello B: Ipotecasu bene altrui (ex art. 2822c.c.l
Tribunaledi
del mutuo.
...,I'importo
ll notaiodelegato,una volta in possessodella somma mutuataa saldodel
prezzo, prowederà immediatamentea versarla sul conto della procedura.A
che sarà
seguito del versamento,il giudicefirmerà il decreto di trasferirnento
consegnatoal notaio delegato il quale provvederàimmediatamentealla sua
con I'effettodi rendereopponibileai terziI'acquistodellaproprietadel
trascrizione,
di liberareil bene stessoda qualsiasi
pafie
dell'aggiudicatario-rnutuatario,
beneda
la cui cancellazione
sia stata
precedentetrascrizioneo iscrizionepregiudizievole,
ordinatanel decrèto,e provvederàradiscrivereipotecadi primo grado in favore"
d e l l ab a n c am u t u a n t e( ' ) . A i s e n s id e l l ' a r t . 5 B 5c, o m m a 3 , c . p . c , ,n e l d e c r e t od i
trasferimentodeve essere indicatoil predettocontrattodi mutuo in cui e previsto
che la bancastessa provvedeal versamentodirettodelle somme ivi erogatein
di garanziaipotecariadi primogradosul
favoredellaproceduradietroconcessione
dei registriimmobiliari
non
medesimoimmobileoggettodi vendita.lt conservatore
dell'ipoteca
puo eseguirela trascrizione
del decretose non unitamenteall'iscrizione
finanziata(').
concessadalla'parte
'll
.tempo intercorrentetra il versamentodella somrna sul : conto della
procedurae la sottoscrizione
del decretopotràvariareda un minimodi:pochigiorni
g
i
o
r
n
i.
a d u n m a s s i m od i 1 0 1 1 5
'rispettodei
In presenzadi creditorefondiario potrà essere assicuratoil
per il pagamentodel
terrninistrettiprevistidallalegge(30 giornidall'aggiudicazione
credito).In tal caso, infatti,il notaiotrascorsidiecigiornia disposizioneper I'offerta
in aumentoaì sensi dell'art.584 c.p.c,,sottoporràal giudicela bozzade[ decreto
corredatada copia che sarà resa autenticadal cancelliereper la trascrizione
contestualealla firma del decreto.I dettaglidella procedurasono statíesaminatie
concordaticon la cancelleria.
L'adozionedella procedurasopra descrittarende necessariol'inserimento
nel contrattodefinitivodi rnutuodelleseguenticlausole:
a) "ll mutuataio delega la banca mutuante a versare l'impodo erogato alla
medianfe assegno circolare o libretto bancario intestatoalla
Procedura n..
sfessa Procedura, a tîtolo di pagamento della parte equivalente del prezzo di
oggetto della vendita di cuí alla
aggiudicazione del bene immobile, sito 1n-_,
' ().
giudicein
data
orOinanzadel
ó Qualora íl notaio delegato sia diverso dal notaio rogante tale ultimo adempimento vena effettuato,
sulla base di specifici accordi tra gli stessi preventivamente intercorsi, dal rnedesimo notaio rogante.
t Cfr. art. b85 c-p.c. u.c- 'Se il versamento del prezzo awiene con l'erogazione a seguifo di contratto
di fínanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e
ta garanzia ipotecaria di prirno grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di
trasferímento deve essere indicato tale atto ed il consetvatore dei registri immobiliari non puÒ
eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla
parte finanziata".
b
Qualora il creditore procedente o un creditore intervenuto sia titolare di credito fondiario (da
verificaremediante lettura dell'ordinanzadì vendita) occorre aggiungere la seguente clausola:"Per
as s ic ur a rei l p a g a me n to d e l p rc z z o d i aggi udi cazi onedel bene i mmobi l e si to i n........oggettodella
i n data.. . . ,
v endit ad i c u i a l l ' o rd i n a n z aa u to ri z z a ti vaemessa dal Gi udi ce del Tri bunal e di ........
i\f odelloB: Ipotecasu benealtrui (ex art. 2822c.c.)
b) "Le parti concordano che, in caso di declaratoria di invalidita, ineffícacia o
revoca det decreto di trasferimento, il presente contratto di mutuo e risolto
automaticamente. Per tate evenienza il mutuatario delega fin d'ora
irrevocabilmente la banca mutuante ad ottenere per suo conto dalla
procedura/cancelleriala restituzione della somma oggetto di mutuo, maggiorata
degli inferessilegali maturati, rilasciandodi fa/e restituzione ampia guietanza"o
(o)
d a l l ' a r t . 4 1c,o . 4 , D . L G S .1 . 0 9 . 1 9 9 3n,. 3 8 5 ,i l m u t u a t a r i o
R . G . . . . . .e, n e l r i s p e t t od i q u a n t op r e v i s t o
l'importo
erogato alla banca
versare
a
mutuante
, nei limiti dell'impoilodel
delega la banca
, quale precisatocon apposita
creditofondiarioper cui essa concorrenellaProceduraR.G. n.
l'eventuale
differenzatra la sommadata a mutuo
delle Esecuzioni;
alla Cancelleria
notadepositata
dovraessere pagataal notaiodelegatoalla
e i[ minorimportodel credítofondiariodella banca
Proceduran
,medianteassegnocircolareo librettobancariointestatoalla Procedurastessa.
anche della banca mutuante
La presentedelega di pagamentoviene dichiaratanell'interesse
della dalegadi pagamento
ai sensi dell'art.1723c.c.;I'esecuzione
detegata,e percioirrevocabile
dovràin ognicaso awenire entroil terminedi cui all'art.585 c.p-c.,come specificatonell'ordinanza
di aggiudicazione".
e Qualorail creditore procedenteo un creditoreintervenutosia titolare di credito fondiario(da
verificaremedianteletturadell'ordinanzadi vendita)occorreaggiungerela seguenteclausola:"Le
pafti concordano che, rn caso di declaratoria di invalidità, inefficacia o revaca del decreta di
trasferimento,il presente contrattodi mutuo è risolto automaticarnente.Per tale evenienza,il
gia destínatariadel pagamentodirettoaí
mutuatariodelega sin d'ora irrevacabilmentela Banca mutuantela
direttamenteall'lstituto
n.385, a restituíre
sensidel!'art.41,co.4, D.LGS.1-09.1993,
somma oggetto di mutuo, neí limiti dell'impofto del suo crodito fondiario pagatole come sopra:
l'eventuale differenza tra la somma oggetto di mutua e l'impodo del credito fondiario pagalo ai
sensidell'art.41, co.4, D.IGS. 1.09.1993,n.385- differenzache la Banca mutuanteha pagato
- dovrà essere restítuitaa/tosfesso lstítutomutuante a cura della Procedura,".
altaProceduran
t0 Restaferma la possibilitaper la banca mutuantedi dare mandatoal notaio per provvedere,
in
parte
per
la
restituzione
da
della
necessario
ogni
atto
per
a
compiere
stessa,
conto
della
nornee
previstenellapredettaclausola.
procedura
dellesommerelativeallefattispecíe
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