La Circolare di Lavoro e Previdenza Periodico di aggiornamento ed approfondimento professionale in area giuslavoristica 23 2013 10 giugno 2013 In evidenza Il punto di pratica professionale Atti di disposizione della retribuzione e atti di vincolo da parte del terzo Aggiornamenti professionali Vademecum del Ministero del Lavoro Il caso del mese Lavoratore disabile e trasferimento della sede lavorativa Le notizie flash Accordo interconfederale sulla rappresentanza e rappresentatività: sottoscritto il 31 maggio Pubblicato il decreto con le proroghe agli adempimenti del modello 730 Riduzione contributiva per l’assicurazione degli agricoli: istanze 2013 Vitalizi alle vittime del terrorismo: ripristinata la perequazione automatica Modello F24: aggiornati i codici Terzo contingente salvaguardati: presentazione delle istanze all’Inps Terzo contingente salvaguardati: le istruzioni procedurali per le DTL Valutazione rischi nelle microaziende: pubblicate le FAQ Lavori sotto tensione: pubblicato l’elenco delle aziende autorizzate Lombardia: aperto il bando per il supporto alla conciliazione vita-lavoro Assegnate nuove risorse a Cig in deroga e ammortizzatori in deroga Dichiarato illegittimo il prelievo tributario straordinario sulle pensioni Abilitati anche i tributaristi alla consultazione del Cud telematico Inail Società tra professionisti: i chiarimenti dei CDL In Gazzetta il codice di comportamento dei dipendenti della P.A. Fondi pensione complementare “Perseo” e “Sirio” pag.3 pag.3 pag.3 pag.4 pag.4 pag.4 pag.4 pag.5 pag.5 pag.5 pag.5 pag.6 pag.6 pag.6 pag.6 pag.7 Il punto di pratica professionale Atti di disposizione della retribuzione e atti di vincolo da parte del terzo pag.8 Aggiornamenti professionali Vademecum del Ministero del Lavoro: apprendistato, lavoro pag.16 occasionale accessorio e lavoro intermittente Vademecum del Ministero del Lavoro: associazioni in partecipazione e pag.20 collaborazioni a progetto Somministrazione e contratto a termine: sancita la diversità tra i due pag.23 istituti Il caso del mese Lavoratore disabile e trasferimento della sede lavorativa pag.27 La sicurezza sul lavoro Sorveglianza sanitaria e formazione in agricoltura: ultime novità pag.32 Il calendario delle scadenze Calendario delle scadenze dal 16 al 30 giugno pag.36 Le notizie flash a cura di Marina Ducci e Sara Cunego IN PRIMO PIANO Confindustria, Cgil, Cisl e Uil Accordo interconfederale 31/05/2013 Consiglio dei Ministri DPCM 29/05/2013 G.U. 31/05/2013 n.126 Accordo interconfederale sulla rappresentanza e rappresentatività: sottoscritto il 31 maggio. In data 31 maggio 2013, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto l'accordo interconfederale sulla rappresentanza e rappresentatività, che definisce i criteri per la determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali sulla base delle previsioni dell’accordo del 28 giugno 2011, fissando i principi ai quali ispirare la regolamentazione attuativa e le necessarie convenzioni con gli enti interessati. Si stabilisce che sono ammesse al tavolo della contrattazione nazionale solo le federazioni firmatarie di questo accordo cha abbiano una rappresentatività non inferiore al 5%, in considerazione della media fra il dato associativo (percentuale di iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale ottenuta su voti espressi). I Ccnl sottoscritti dalle organizzazioni con le caratteristiche di cui sopra che rappresentino almeno il 50%+1 della rappresentanza, una volta sottoposti a consultazione dei lavoratori a maggioranza semplice saranno efficaci ed esigibili. Pubblicato il decreto con le proroghe agli adempimenti del modello 730. È stato pubblicato nella G.U. n.126 del 31 maggio 2013 il DPCM del 29 maggio 2013, contenente il differimento, per l'anno 2013, del termine per la presentazione e la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2013. Si ricorda che le nuove date sono: 10 giugno: la scadenza per la presentazione ai Caf e ai professionisti del mod.730/2013 e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille; 24 giugno: la consegna della copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione al contribuente; 8 luglio: la comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni e la trasmissione telematica. CONTRIBUTI E PREMI Inail Nota 31/05/2013 n.3580 Riduzione contributiva per l’assicurazione degli agricoli: istanze 2013. L’Inail, con nota n.3580 del 31 maggio, ha chiarito che le aziende agricole che intendano beneficiare della riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli, a seguito di interventi di promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’anno 2013 dovranno presentare apposita domanda telematica nel periodo dal 1° al 30 giugno. Le istanze andranno inoltrate attraverso il servizio Punto cliente, secondo le istruzioni contenute nella circolare Inail n.61/12. La nota precisa che la percentuale di sconto per l’anno 2013 sarà stabilita con decreto presidenziale in base al numero di domande ammesse alla fruizione del beneficio. L’Istituto chiarisce infine che per le agevolazioni relative alle annualità 2008/2012, avendo il Ministero reso disponibili le necessarie risorse finanziarie, verranno a breve rilasciate le istruzioni, d’intesa con l’Inps. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 3 n.23 del 10 giugno 2013 PRESTAZIONI Ministero dell’Interno Comunicato 31/05/2013 Vitalizi alle vittime del terrorismo: ripristinata la perequazione automatica. Il Ministero dell’Interno, con comunicato sul proprio sito del 31 maggio, ha annunciato che una nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ripristinato la perequazione automatica dei vitalizi riconosciuti alle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti. È stato infatti stabilito che gli assegni vitalizi non sono riconducibili nel raggio d’azione normativo del Decreto Salva Italia, che ha sospeso la perequazione, sia per la loro natura solidaristico/assistenziale sia perché non risultano censiti al c.d. Casellario Centrale delle Pensioni. MODULISTICA E SOFTWARE Agenzia delle Entrate - Sito Modello F24: aggiornati i codici. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le tabelle aggiornate con i codici da utilizzare per i versamenti tramite modello F24. PREVIDENZA Inps Messaggio 30/05/2013 n.8824 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Circolare 05/06/2013 n.19 Terzo contingente salvaguardati: presentazione delle istanze all’Inps. L’Inps, con messaggio n.8824 del 30 maggio, ha fornito indicazioni operative in relazione alle modalità di presentazione delle istanze da parte dei lavoratori esodati del terzo contingente (decreto 22/04/13 in G.U. n.123/13), individuati dall'art.1, co.231, lett.b) e d) della Legge di Stabilità 2013, interessati alla concessione dei benefici pensionistici. L’Istituto chiarisce che entro il 25 settembre 2013 i lavoratori interessati dovranno presentare all’Inps le domande telematiche utilizzando i seguenti modelli, allegati al messaggio e scaricabili dalla sezione “Moduli” del sito Inps: AP90: per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011; AP91: per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e collocati in mobilità ordinaria. Le istanze possono essere presentate alla sede Inps tramite: l’applicazione “Invia moduli on-line” nella sezione “MODULI” da parte del cittadino in possesso di PIN dispositivo; Ente di Patronato; posta elettronica certificata all’indirizzo Pec della sede INPS di competenza. Terzo contingente salvaguardati: le istruzioni procedurali per le DTL. Il Ministero del Lavoro, con circolare n.19 del 5 giugno, fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici per il c.d. terzo contingente di lavoratori salvaguardati, in particolare per quelli individuati dall'art.1, co.231, lett.a) e c) della Legge di Stabilità 2013. Le istanze devono essere inoltrate alla DTL, direttamente dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati, entro il 25 settembre all’indirizzo Pec delle medesime o all’indirizzo di posta elettronica dedicata oppure potranno essere inviate tramite Raccomandata A/R. Alla circolare è allegata la modulistica per la presentazione delle domande, reperibile anche sul sito del Ministero in formato editabile. Il Ministero, con la circolare in argomento, fornisce inoltre alle DTL le istruzioni operative per la costituzione e gestione delle Commissioni deputate a esaminare le istanze di accesso ai benefici. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 4 n.23 del 10 giugno 2013 SALUTE E SICUREZZA Inail Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Faq Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministero della Salute Decreto 30/05/2013 Valutazione rischi nelle microaziende: pubblicate le FAQ. Il Ministero del Lavoro e l’Inail hanno predisposto 13 FAQ in risposta alle più frequenti domande in relazione al documento di valutazione dei rischi, in seguito all’entrata in vigore, dal 1° giugno 2013, delle procedure standardizzate di cui all’art.29, co.5, del D.Lgs. n.81/08 per le aziende fino a 10 lavoratori. Le FAQ riguardano la procedura di compilazione, al fine di aiutare i datori di lavoro nella compilazione dei dati richiesti. In particolare viene chiarito che la mancanza di una data certa o della sua attestazione secondo le modalità previste non è espressamente sanzionata dal legislatore, ma è verosimile presumere che ciò possa costituire un’omessa valutazione dei rischi, con le conseguenze previste dal D.Lgs. n.81/08. Lavori sotto tensione: pubblicato l’elenco delle aziende autorizzate. Il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute, con decreto dirigenziale del 30 maggio, hanno pubblicato il primo elenco delle aziende autorizzate a svolgere lavori sotto tensione (di cui all'art.82, co.1, lett.c del D.Lgs. n.81/08), disponibile nella sezione sicurezza del sito del Ministero del Lavoro. Ne viene inoltre dato avviso con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.128 del 3 giugno 2013. AGEVOLAZIONI, INCENTIVI E BENEFICI Regione Lombardia Finlombarda Sito Lombardia: aperto il bando per il supporto alla conciliazione vita-lavoro. Sul sito di Finlombarda è disponibile il bando 2013, promosso dalla Regione Lombardia e riservato alle Pmi del territorio lombardo, per la diffusione di strumenti organizzativi a supporto della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti, grazie al supporto in azienda di esperti di organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane. Le imprese interessate a partecipare possono presentare apposita istanza entro le ore 12.00 del 31 luglio 2013, collegandosi al sito di progetto: http://www.finlombarda.it/conciliazionevitalavoro. Le imprese possono esprimere la propria preferenza verso un esperto, selezionandolo dall’elenco dei professionisti messi a disposizione dal progetto: il numero di giornate di consulenza di cui possono beneficiare le imprese varia a seconda dei servizi richiesti. AMMORTIZZATORI SOCIALI Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Comunicato 06/06/2013 Inps Messaggio 05/06/2013 n.9090 Assegnate nuove risorse a Cig in deroga e ammortizzatori in deroga. Il Ministero del Lavoro, con comunicato sul proprio sito, informa che il Ministro del Lavoro e delle Finanze hanno firmato i decreti che assegnano 780 milioni di euro alle regioni e province autonome ai fini della concessione e/o della proroga del trattamento di Cigs e di mobilità in deroga per il sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in crisi. Vengono inoltre rese disponibili le tabelle con le ripartizioni regionali. L’Inps, con messaggio n.9090 del 5 giugno, comunica che il Ministero del Lavoro ha stanziato ulteriori € 260.000.000,00 per i pagamenti degli ammortizzatori sociali in deroga per i periodi di competenza 2013. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 5 n.23 del 10 giugno 2013 CONTENZIOSO Corte Costituzionale Sentenza 05/06/2013 n.116 Dichiarato illegittimo il prelievo tributario straordinario sulle pensioni. La Corte Costituzionale, con sentenza n.116 del 5 giugno, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art.18, co.22-bis del D.L. n.98/11, che ha introdotto, dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014, il prelievo straordinario del 5% sui trattamenti pensionistici complessivamente superiori a € 90.000,00 lordi annui, del 10% sui trattamenti pensionistici complessivamente superiori a € 150.000,00 lordi annui e del 15% per la parte eccedente € 200.000,00. L’art.18, co.22-bis del D.L. n.98/11 è infatti in contrasto con gli articoli 2, 3, 36 e 53 della Costituzione poiché introduce una prestazione patrimoniale imposta e rappresenta un prelievo forzoso di natura tributaria, non rispettoso dei principi di eguaglianza e ragionevolezza correlati a quello di capacità contributiva, poiché ha interessato la sola categoria dei pensionati pubblici. NOVITÀ PER IL PROFESSIONISTA Associazione Tributaristi Lapet Comunicato stampa 24/05/2013 Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro Circolare 29/05/2013 n.6 DPR 16/04/2013 n.62 G.U. 04/06/2013 n.129 Abilitati anche i tributaristi alla consultazione del Cud telematico Inail. L’Associazione Tributaristi Lapet, con comunicato stampa del 24 maggio, ha reso noto che anche i tributaristi Lapet sono abilitati alla consultazione del Cud telematico Inail. L’Inail, con una nota della Direzione centrale, ha infatti autorizzato al rilascio del servizio anche gli intermediari abilitati: accedendo nell’area punto cliente del portale Inail è possibile accedere al servizio “consultazione cud”, per consultare, stampare e prelevare il Cud 2013 relativo alle prestazioni economiche erogate nel corso del 2012. Società tra professionisti: i chiarimenti dei CDL. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n.6 del 29 maggio, interviene in merito alle società tra professionisti, introdotte dalla L. n.183/10, per chiarire alcune criticità. La Fondazione Studi, dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa sulla costituzione delle società tra professionisti, si sofferma in particolare sulle società multidisciplinari. La circolare sottolinea inoltre che, sotto il profilo fiscale, la società tra professionisti sembra assimilabile allo studio individuale o all’associazione professionale, con qualificazione del reddito come autonomo. Tale classificazione - secondo i CDL - comporterebbe l’esclusione dal campo di applicazione dell’Ires e l’imputazione per trasparenza ai soci, compresi quelli non professionisti; la società, al pari degli studi professionali, dovrebbe essere invece soggetta al versamento dell’Irap. Sotto il profilo previdenziale, ciò comporterebbe l’assoggettabilità dei compensi a ritenuta d’acconto del 20% con applicazione in fattura del contributo integrativo (pari al 4% e a carico del cliente), che verrebbe incassato e direttamente versato alla cassa di previdenza di categoria. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE a cura di Aldo Ciccarella - Esperto in materia previdenziale In Gazzetta il codice di comportamento dei dipendenti della P.A.. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 4 giugno 2013 il DPR n.62 del 16 aprile 2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il Codice, in vigore il prossimo 19 giugno, definisce i principi generali di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare e detta le norme relative a regali, compensi e altre utilità, al comportamento in servizio e ai rapporti con il pubblico e con i dirigenti. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 6 n.23 del 10 giugno 2013 Inps Messaggio 30/05/2013 n.8831 Fondi pensione complementare “Perseo” e “Sirio”. Con messaggio n.8831 del 30 maggio 2013, l’Inps, a seguito delle numerose richieste di chiarimenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, interessate all’avvio delle adesioni ai fondi pensione complementare “Perseo” e “Sirio”, in merito all’obbligo al versamento del contributo di solidarietà alle Casse Pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, ha comunicato che, ai sensi della vigente normativa (richiamata nel messaggio stesso), sussiste l’obbligo al versamento alle gestioni pensionistiche obbligatorie del predetto contributo di solidarietà, pari al 10% delle quote e delle contribuzioni a carico dei datori di lavoro, destinate ai fondi di previdenza complementare rivolti ai dipendenti pubblici, ivi compresi Perseo e Sirio, come a suo tempo chiarito, in via di carattere generale, con la circolare Inpdap n.42 del 31 luglio 1998. Con l’occasione, ha confermato, altresì, l’obbligo da parte delle Amministrazioni Pubbliche, datori di lavoro, di denunciare le quote e le contribuzioni per i dipendenti iscritti alla gestione Pubblici Dipendenti nel flusso UniEmens, ListaPosPa, valorizzando l’elemento “quota datore di lavoro L.166/91 e contributo L.166/91”. Infine, ha rammentato che il contributo di solidarietà deve essere versato dai datori di lavoro attraverso il canale F24, utilizzando la causale P-06 sulle Casse pensionistiche interessate, entro il giorno 16 del mese di scadenza e che le modalità di compilazione sono quelle già adoperate per il versamento della restante contribuzione obbligatoria. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 7 n.23 del 10 giugno 2013 Il punto di pratica professionale Atti di disposizione della retribuzione e atti di vincolo da parte del terzo a cura di Roberto Lucarini – Dottore Commercialista e Revisore contabile in Pietrasanta In tema di retribuzione, che fino al momento dell'effettiva corresponsione può ben essere considerata un credito del lavoratore verso il proprio datore di lavoro, si possono verificare atti di disposizione del dipendente, dovuti a sue personali esigenze. Così come, in effetti, tale specifico credito può essere aggredito da un eventuale creditore del dipendente, a tutela del proprio diritto di credito. Tutto questo, in un periodo di crisi come quello attuale, rende purtroppo ricorrenti le ipotesi sopra esposte, stanti le difficoltà economiche generalizzate per le famiglie. Come andremo ad analizzare, vi sono, in concreto, diverse fattispecie giuridiche, ciascuna connotata da proprie caratteristiche e indicazioni normative. Un insieme, tuttavia, che risulta basato su un contesto normativo complesso e spesso sovrapposto, che pone anche sul datore di lavoro una serie di oneri operativi non sempre agevoli. Quest'ultimo, infatti, potrà affrontare sia atti di disposizione del lavoratore che atti di tutela del credito da parte del terzo, trovandosi costretto ad agire tra obblighi normativi e dettami burocratici di una certa complessità. Le casistiche Stante la premessa, le presenti note andranno pertanto a concentrarsi su quegli istituti giuridici concessi dal nostro ordinamento, da un lato, al lavoratore al fine di disporre della propria retribuzione, dall'altro, al terzo creditore del lavoratore stesso a tutela del proprio diritto. Il tutto con queste comuni caratteristiche: oggetto dell'istituto è sempre la retribuzione del dipendente; coinvolgimento, nel rapporto complesso, di tre soggetti; limitazioni alla disponibilità in riduzione, volontaria o coatta, della retribuzione; oneri specifici, di controllo e di azione, sul datore di lavoro. Si tratta, nella sostanza, di analizzare le seguenti fattispecie: 1. pignoramento della retribuzione da parte del terzo, creditore del lavoratore dipendente; regolamentazione ex codice di procedura civile in concorso con DPR n.180/501 e sue successive modificazioni, d'ora in avanti indicato anche come T.U.; 2. cessione dello stipendio da parte del lavoratore, nei limiti di legge; regolamentazione ex DPR n.180/50 e sue successive modificazioni; 3. delegazione di pagamento emessa dal lavoratore che agisce sulla propria retribuzione, con le limitazioni di legge; regolamentazione ex codice civile in concorso con DPR n.180/50 e sue successive modificazioni. 1. IL PIGNORAMENTO DELLA RETRIBUZIONE L'istituto giuridico del pignoramento è, in linea generale, posto a tutela del legittimo interesse del creditore al soddisfacimento del proprio credito. 1 DPR 5 gennaio 1950, n.180, pubbl. su G.U. 29 aprile 1950, n.99. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 8 n.23 del 10 giugno 2013 Per introdurre tale istituto, visto nello specifico caso di esercizio sulla retribuzione del debitore, si deve subito dare risalto alla regola civilistica generale in tema di responsabilità patrimoniale del debitore stesso. L'art.2740 c.c. ci avverte, infatti, che "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri". Ed è proprio sul concetto di bene futuro che ci si deve concentrare per analizzare la nostra fattispecie. Risulta infatti corretto evidenziare come la retribuzione mensile spettante al lavoratore dipendente, quando non ancora ricevuta in pagamento, debba intendersi quale suo "bene futuro"2. In genere, quindi, la tutela del credito, da effettuarsi a mezzo dell'espropriazione forzata, ha inizio con l'atto di pignoramento3, che altro non è che un'ingiunzione, proposta dall'ufficiale giudiziario al debitore, di "astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi"4. Andando invece ad analizzare la particolare fattispecie del pignoramento della retribuzione presso il terzo, individuata al capo III, titolo II, del libro III c.p.c., si rilevano peculiari indicazioni procedurali. Come già anticipato in sede di introduzione, lo specifico istituto opera il coinvolgimento di tre distinti soggetti: a) il lavoratore dipendente pignorato; b) il creditore pignorante; c) il datore di lavoro, qui inteso quale terzo erogatore. In linea generale, e quindi anche nel caso di pignoramento della retribuzione, è infatti stabilito che "il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore"5. La normativa codicistica, inoltre, avverte chiaramente il terzo che dal momento in cui l'atto di pignoramento gli è stato notificato, per le cose e le somme di cui dispone, riferibili al debitore, egli viene considerato custode delle stesse, con i doveri che la legge impone a tale figura6. Vi sono inoltre specifici obblighi civilistici posti in carico al terzo erogatore, al fine del corretto svolgimento del procedimento di tutela del creditore. Nel particolare caso del pignoramento presso il terzo, relativamente alla retribuzione spettante al debitore, il datore di lavoro sarà chiamato, in specifica udienza, a dichiarare di quali somme egli risulta debitore verso il proprio dipendente e quando ne eseguirà il pagamento7. Egli dovrà inoltre indicare eventuali altri sequestri o pignoramenti già eseguiti presso di lui, a carico del lavoratore, così come la presenza di eventuali cessioni parziali della retribuzione che il debitore (rectius il lavoratore) possa aver già operato, facendoli notificare al datore di lavoro8. Tale onere si spiega, come vedremo oltre, con la necessità di conoscere, da parte del giudice, eventuali pesi già sussistenti e occorrenti sulla retribuzione oggetto del pignoramento; ciò in considerazione delle limitazioni legali poste alle decurtazioni degli stipendi e dei salari. Il codice di procedura civile, infatti, individua, ex art.545, delle specifiche limitazioni circa la pignorabilità della retribuzione. Occorre quindi valutare il contemperamento che dovrà 2 È evidente che, una volta riscossa, la retribuzione entra a far parte del patrimonio del lavoratore attestandosi quale "bene presente". In questo caso le regole del pignoramento seguono un’altra disciplina, ben distinta da quella relativa alle retribuzioni ancora da corrispondere. 3 Ex art.491 c.p.c. 4 Ex art.492, co.1, c.p.c. 5 Ex art.543, co.1, c.p.c. 6 Ex art.546, co.1, c.p.c. 7 Ex art.547, co.1, c.p.c. 8 Ex art.547, co.2, c.p.c.; ex art.550, co.1, c.p.c. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 9 n.23 del 10 giugno 2013 necessariamente sussistere tra le esigenze del creditore pignoratizio, nel veder tutelato il proprio credito, e la condizione del debitore, al quale dovrà comunque essere garantita una retribuzione sufficiente alla propria esistenza, sulla scorta del più generale principio costituzionale. Un aspetto rilevante, anche in tema di evoluzione normativa, si rivela con quanto stabilito dal DPR n.180/50, la cui disciplina va comunque integrata con quanto disposto dall'appena citata norma codicistica. Nel Testo Unico viene indicata, in linea di principio, l'impignorabilità delle retribuzioni, ex art.1, co.1, mentre deve essere subito evidenziato come il successivo art.2 ponga in essere talune rilevanti eccezioni sul tema della non sequestrabilità, e della non impignorabilità, delle retribuzioni stesse. In sostanza, quindi, salari e stipendi potranno essere pignorati sussistendo taluni requisiti del credito ed entro specifiche limitazioni quantitative: 1. fino a un terzo della retribuzione, al netto delle ritenute, per debiti derivanti da alimenti dovuti ex lege; 2. fino a un quinto della retribuzione, al netto delle ritenute, per debiti verso lo Stato o altri Enti, aziende o imprese, derivanti dal rapporto d'impiego; 3. fino a un quinto della retribuzione, al netto delle ritenute, per tributi dovuti allo Stato o agli enti territoriali. Viene infine specificato che la contemporanea sussistenza di due cause di pignoramento, cui ai punti 2. e 3., rende aggredibile la retribuzione solo fino a un quinto, mentre il concorso anche di un credito con causale come da punto 1. sposta il limite massimo alla metà della retribuzione stessa. Da evidenziare, infine, alcune situazioni operative che, recentemente, hanno portato a nuovi oneri per il datore di lavoro. A mezzo della L. n.102/09, seguita dal Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate n.34755 del 3 marzo 2010 e dalla C.M. n.8/E del 3 marzo 2011, è stato regolamentato l'obbligo del terzo erogatore di operare, in talune situazioni, una ritenuta d'imposta, a titolo d'acconto, pari al 20%, a carico delle somme pagate al creditore pignoratizio9. Da ultimo, poi, stante quanto disposto dal D.L. n.16/12, con modifiche al DPR n.602/73, sono giunte nuove indicazioni per l'ente di riscossione - ovvero Equitalia - circa la misura della pignorabilità di stipendi e pensioni. Il limite ordinario di pignorabilità, ex art.545 c.p.c., posto a un quinto della retribuzione, è stato ridotto a un decimo, nel caso di importi a credito non superiori a € 2.500,00, ovvero a un settimo per importi compresi tra € 2.500,00 e € 5.000,00. 2. LA CESSIONE DELLO STIPENDIO Come già visto tale istituto è stato regolamentato, in prima battuta, in relazione ai dipendenti pubblici con l’ormai datato DPR n.180/50, per poi venire traslato, a mezzo della L. n.311/04, sui dipendenti privati. La possibilità, offerta adesso a tutti i lavoratori, di disporre del proprio stipendio cedendone una parte a un terzo loro creditore, subisce quindi l'attenzione del legislatore che, nell'ambito di un bilanciamento di interessi protetti, ha inteso, da un lato, offrire uno strumento ai lavoratori dipendenti, mentre, dall'altro, ne ha stabilito un tetto invalicabile a tutela della funzione della retribuzione. Se si vuole un concetto non proprio liberista, frutto di quella funzione sociale che lo Stato intende comunque operare, forzosamente, sui cittadini. Il vigore del contenuto del DPR n.180/50, conosciuto anche come testo unico delle leggi su pignoramenti e cessioni stipendi, è stato dunque esteso alla platea di tutti i lavoratori 9 Una norma che, in verità, risale a quanto già previsto ex art.21, co.15, L. n.449/97. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 10 n.23 del 10 giugno 2013 dipendenti a mezzo della variazione della rubrica del titolo III dello stesso T.U., che comprende gli artt.51 ss., con soventi richiami anche ai precedenti articoli della normativa compresi nei titoli I e II. Ex art.51 T.U. è dunque possibile al dipendente la cessione della propria retribuzione, nella misura di un quinto, secondo quanto disposto dal precedente art.6. Quest'ultima norma pone, tuttavia, specifici requisiti soggettivi che devono sussistere in capo al cedente, affinché sia possibile l’atto di cessione. Dal testo si evince come, in un primo momento, fosse possibile la cessione soltanto a quei lavoratori che potessero vantare "stabilità del rapporto di impiego o di lavoro" e che, dunque, fossero "provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo"10. Solo successivamente, integrando l'art.52 del T.U.11, il legislatore ha stabilito tale possibilità anche per i lavoratori con contratti di lavoro privati, ex co.1, andando poi ad estendere la possibilità della cessione anche a lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato o, fuori dalla fattispecie della subordinazione, anche ai casi di collaborazione coordinata e continuativa, ex co.2 e 312. A fronte delle differenti situazioni contrattuali, ampliate come sopra detto, il legislatore ha correttamente posto delle distinte limitazioni temporali alla cedibilità della retribuzione o del compenso. Per schematizzare, in linea generale, possiamo quindi indicare: per lavoratori con contratto a tempo indeterminato la cessione di quote di retribuzione può avvenire per un periodo non superiore a 10 anni; per lavoratori con contratto a tempo determinato la cessione di quote della retribuzione non può superare il periodo di tempo contrattuale che residua, prima della scadenza, al momento di inizio della cessione stessa; per i collaboratori che abbiano un contratto di durata non inferiore ai 12 mesi, la cessione di quote del compenso non può superare il periodo di tempo contrattuale che residua, prima della scadenza, al momento di inizio della cessione stessa. A fronte delle sopra citate limitazioni, specifiche della singola situazione giuridica del lavoratore/collaboratore, il T.U. pone anche ulteriori paletti al fine di regolare situazioni soggettive peculiari. Dal rimando all'art.23 del T.U., effettuato dal successivo art.55, si apprende che nel caso in cui al lavoratore manchino meno di dieci anni alla data del suo collocamento a riposo, la durata della cessione che egli potrà porre in essere non potrà essere superiore al numero mesi mancanti al pensionamento13. Divieto assoluto, alla cessione, viene invece posto su coloro che "non siano in attività di servizio"14, causa sospensione del rapporto, e della retribuzione, dovuta a diverse cause, si pensi, quale esempio, a un'aspettativa non retribuita. Sotto il profilo procedurale si rileva che le cessioni hanno effetto "dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti", con la precisazione che "tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa"15. Tutto questo nel quadro più generale, rappresentato dal disposto dell'art.1260 c.c., sul tema della cedibilità dei crediti. Anche in tale schema si rileva la tripartizione dei soggetti coinvolti, stante l'aggiunta al normale rapporto tra creditore (erogatore del finanziamento) e debitore (usufruitore del finanziamento), del terzo soggetto inteso come debitore ceduto (ossia il datore di lavoro, 10 Ex art.6, co.1, DPR n.180/50, cit.. Modificazioni introdotte a mezzo dell'art.13 bis, D.L. 14 marzo 2095, n.35, poi parzialmente modificate ex art.1, co.346, L. n.266/05. 12 La norma richiama espressamente la fattispecie ex art.409 c.p.c., ma può essere intesa anche per i rapporti di lavoro a progetto ex art.61, D.Lgs. n.267/03. 13 Ex art.23, co.1, DPR n.180/50, cit.. 14 Ex art.24, co.1, lett.D, DPR n.180/50, cit.. 15 Ex art.1, co.6, DPR n.180/50, cit.. 11 La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 11 n.23 del 10 giugno 2013 debitore della retribuzione, che vede parte del suo debito ceduto ad altro soggetto creditore a fronte di una specifica manifestazione di volontà, in tal senso, del lavoratore dipendente). La procedura Sul piano pratico il datore di lavoro, debitore ceduto, dovrà quindi operare in questo modo: effettuare la trattenuta della cessione sulla retribuzione netta; versare le somme al creditore indicato nell'atto di cessione, nei termini dovuti; comunicare al creditore, indicato nell'atto di cessione, qualsiasi variazione sostanziale del rapporto di lavoro col dipendente coinvolto nella cessione, ad esempio trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale, ovvero cessazione del rapporto di lavoro. Un aspetto particolare riguarda il profilo di responsabilità del datore di lavoro, circa il controllo sul rispetto delle limitazioni imposte dal T.U.. Sul tema è stato affermato che "si potrebbe fare riferimento ... alla disciplina generale in materia di cessione del credito ex art. 1260 e ss. del c.c." ossia che "il terzo debitore ceduto non è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti di validità della cessione della retribuzione"16. Il datore di lavoro, tra l'altro, non pare obbligato a fornire al creditore alcun tipo di documento (es. certificato di stipendio ecc), stante il fatto che un simile onere pare gravare solo sul datore di lavoro pubblico, cui si applica, invece, il regolamento ex DPR n.895/50. Come già indicato la trattenuta derivante dalla cessione, oltre le limitazioni temporali, è soggetta a una determinante limitazione quantitativa; essa infatti non potrà superare la soglia di un quinto della retribuzione valutata al netto delle ritenute di legge, sia fiscali che previdenziali17. Da notare, inoltre, che qualora la retribuzione subisca, per cause diverse inerenti il rapporto di lavoro, una riduzione non superiore a un terzo, la trattenuta di cessione potrà continuare ad essere operata. Ove, invece, la riduzione subita fosse superiore a un terzo, la trattenuta non potrà eccedere un quinto della retribuzione ridotta18. In relazione alla tipologia dei soggetti ammessi a concedere prestiti, assistiti dalla cessione parziale della retribuzione, si trovano indicati, sostanzialmente, tutti gli istituti e le società esercenti il credito, le società di assicurazione, i monti di credito su pegno19. Viene disposto che le cessioni siano assistite, a garanzia, da forme assicurative sulla vita e contro rischi d'impiego, che assicurino casi di cessazione o riduzione stipendio20. Da notare, inoltre, che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la cessione parziale della retribuzione esplica il proprio effetto anche sulle indennità di fine rapporto dovute21. È infine stabilito, ex lege, che "in uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un solo cessionario"22. 16 L. Del Vecchio, Brevi note sulla cessione della retribuzione, in “Massimario di Giurisprudenza del Lavoro”, n.12/12. Ex art.5, co., DPR n.180/50, cit.. 18 Ex art.35, DPR n.180/50, cit.. 19 Ex art.15, co.1, DPR n.180/50, cit.. 20 Ex art.54, co.1, DPR n.180/50, cit.. 21 Ex art.55, co.2, DPR n.180/50, cit.. 22 Ex art.67, DPR n.180/50, cit.. 17 La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 12 n.23 del 10 giugno 2013 Particolari regole sono inoltre previste per il caso di rinnovo della cessione. In linea generale e prevista la possibilità per il lavoratore di contrarre una nuova cessione, stante una preesistente, ma solo dopo il decorso di almeno due anni dall'inizio della prima cessione, se di durata pari a un quinquennio, ovvero quattro anni, se la precedente cessione è stipulata per un decennio23. Tale divieto può tuttavia essere superato ove sia consentita l'estinzione anticipata della cessione preesistente. In tal situazione, quindi, è possibile contrarre la nuova cessione, purché sia trascorso almeno un anno dalla suddetta estinzione anticipata. Ove, invece, la preesistente cessione non sia estinta, è concessa la possibilità di stipularne una nuova a condizione che il ricavato sia utilizzato, parzialmente, per estinguere la cessione preesistente24. In questo caso sarà tuttavia necessario rispettare i vicoli temporali, biennale e quadriennale, imposti dalla norma. Da ultimo si rileva come sia possibile contrarre una cessione decennale, anche prima che siano trascorsi due anni dall'apertura di una quinquennale, purché si operi l'estinzione della prima cessione; questo viene concesso per una sola volta nella vita lavorativa25. 3. LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO Tale istituto trae origine ex artt.1269 e 1270 c.c.. Trattasi, in sostanza, di un ordine che il delegante (nel rapporto di lavoro il lavoratore) dà al delegato (il datore di lavoro) di pagare il terzo creditore (delegatario) del lavoratore stesso. Un rapporto, anche in questo caso, coinvolgente tre distinti soggetti. La figura della delegazione di pagamento (delegatio solvendi) è da tenere ben distinta da quella della delegazione di debito (delegatio promittendi). Con la prima, infatti, il delegato (nel caso il datore di lavoro) non ha, ne avrà, un debito verso il delegatario (creditore del lavoratore), ma si limiterà ad adempiere a un interesse del delegante (lavoratore) a vedere estinto un debito di quest'ultimo. Si avrà quindi il classico schema tripartito che lega delegante e delegato in un rapporto c.d. di provvista, e delegante e delegatario in un rapporto c.d. di valuta. Da evidenziare il fatto che il delegato non "è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante"26, dal che si deduce come l'accettazione del delegato sia un atto libero e volontario. Il delegante, ex art.1270, potrà operare anche una revoca della delegazione, fino al momento in cui il delegato non abbia, accettandola, assunto l'obbligazione verso il delegatario, ovvero finché il delegato non abbia eseguito il pagamento. Sul fronte della semplice delegazione di pagamento non si rinvengono, in realtà, specifiche limitazioni quantitative, tanto che, in linea teorica, il delegante pare libero di agire a suo piacimento sulla propria retribuzione. Questo purché si rispettino le limitazioni, che andremo tra breve ad indicare, imposte in caso di coesistenza, sulla medesima retribuzione, di pignoramenti e cessioni. I problemi operativi dal concorso simultaneo di diverse fattispecie Nella pratica non è purtroppo inusuale trovarsi di fronte a situazioni complesse, dalle quali emerge la necessità di operare diverse e ben distinte trattenute a fronte di altrettanti atti di disposizione, o di pignoramento, della retribuzione. In tali casi, quindi, il datore di lavoro è chiamato ad operare con la dovuta attenzione, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti. Se a fronte di una singola fattispecie l'operatore dovrà confrontarsi con 23 Ex art.39, co.1, DPR n.180/50, cit.. Ex art.39, co.2, DPR n.180/50, cit.. 25 Ex art.39, co.3, DPR n.180/50, cit.. 26 Ex art.1269, co.2 c.c.. 24 La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 13 n.23 del 10 giugno 2013 la specifica limitazione legale, nel concorso di diverse situazioni di vincolo si dovrà invece tenere conto non solo dei limiti singolarmente previsti dalla normativa per le distinte fattispecie, ma anche delle prescrizioni sul tema del concorso di una pluralità di situazioni giuridiche. Anche per analizzare detta materia ci si deve rifare al T.U., ossia al DPR n.180/50, nello specifico al suo titolo V, rubricato "del concorso di vincoli sugli stipendi, salari e pensioni". COESISTENZA DI PIGNORAMENTI E CESSIONI CON TRATTENUTA SULLA RETRIBUZIONE A mezzo dell'art.68 vengono prese in esame le situazioni di coesistenza, con trattenuta sulla retribuzione, di pignoramenti e cessioni. La norma ci pone di fronte a due distinte situazioni: 1. nel caso di preesistenza del pignoramento, rispetto alla successiva cessione posta in essere dal lavoratore, tale cessione, oltre in via preliminare all’ordinaria limitazione posta ex lege ad un quinto, non potrà eccedere la differenza data dai due quinti della retribuzione netta e la quota già colpita da pignoramento27. In sostanza si è posto come limite massimo di trattenuta il valore dei due quinti, oltre il quale non si potrà procedere, sempre nel rispetto del limite massimo di un quinto per la cessione; 2. nel caso di preesistenza di una cessione, cui segue un pignoramento, la quota pignorabile non potrà eccedere la differenza tra la metà dello stipendio netto e la quota già ceduta dal lavoratore28, questo nei limiti previsti ex art.2 per la quota pignorabile. Si noti come, in questo caso, il monte massimo di vincolo posto sulla retribuzione, rispetto al precedente, aumenti fino alla metà della stessa. ESEMPIO Retribuzione netta pari ad € 1.000,00; caso di preesistenza di un pignoramento, pari ad un quinto ossia ad € 200,00. Limite alla nuova cessione = (due/quinti retribuzione) – (quota pignorata) € 400,00 - € 200,00 = € 200,00 Stesse cifre in caso di preesistenza di una cessione pari a un quinto = € 200,00 Limite al pignoramento = (metà della retribuzione) – (quota già ceduta) € 500,00 - € 200,00 = € 300,00 CONCORSO TRA PIGNORAMENTI E DELEGAZIONI DI PAGAMENTO Nel successivo art.69 sono invece regolate le fattispecie di concorso tra pignoramenti e delegazioni di pagamento. Anche in questo caso sono differenziate due situazioni, pur indicando un medesimo limite massimo non superabile: 1. nel caso di preesistenza di pignoramento, la ritenuta per delegazione potrà essere effettuata solo sulla differenza tra la metà dello stipendio netto e le somme già soggette a pignoramento29; 2. in maniera similare, in caso di preesistenza di delegazione di pagamento, la quota soggetta a pignoramento non potrà eccedere la differenza tra la metà della retribuzione netta e l'importo vincolato a mezzo della delegazione30, stante comunque il limite ex lege al pignoramento. 27 Ex art.68, co.1, DPR n.180/50, cit.. Ex art.68, co.2, DPR n.180/50, cit.. 29 Ex art.69, co.1, DPR n.180/50, cit.. 30 Ex art.69, co.2, DPR n.180/50, cit.. 28 La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 14 n.23 del 10 giugno 2013 Per un esempio si veda quanto già innanzi esposto nel caso di limite massimo posto alla metà della retribuzione. CONCORSO TRA CESSIONE E DELEGAZIONE SULLA MEDESIMA RETRIBUZIONE Da ultimo, a mezzo del disposto dell'art.70, viene regolato il concorso tra cessione e delegazione sulla medesima retribuzione. In questo caso si assiste all'apposizione di un limite e, al contempo, a una formula discrezionale abbastanza vaga. Viene infatti stabilito che, nel caso di coesistenza di cessione e delegazione non si debba superare la metà della retribuzione netta; si concede, tuttavia, il possibile superamento quando il datore di lavoro, assentendo, riconosca lo stato di necessità31. Conclusioni Come è facile notare si tratta di una materia assai complessa, che pone sul datore di lavoro sia oneri di controllo, abbastanza stringenti, che adempimenti amministrativi con cadenza mensile. Regole, nascenti da differenti e variegate disposizioni, che cercano di contemperare diversi interessi, tutti ritenuti meritevoli di tutela da parte del legislatore: quello del creditore, legato al soddisfacimento del proprio diritto di credito; quello del lavoratore a un salario o stipendio che, sia pur decurtati, non si discostino troppo da quello che è il principio costituzionale, ex art.36, di sufficiente retribuzione. Il tutto in un coacervo di disposizioni, dettate anche per il concorso tra le singole fattispecie, che deve sempre informare l'opera del datore di lavoro. Un insieme di disposizioni che devono essere attentamente valutate dagli operatori al fine di evitare fuoriuscite pericolose dai limiti di legge. 31 Ex art.70, co.1, DPR n.180/50, cit.. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 15 n.23 del 10 giugno 2013 Aggiornamenti Professionali Vademecum del Ministero del Lavoro: apprendistato, lavoro occasionale accessorio e lavoro intermittente a cura di Luca Caratti – Consulente del lavoro in Vercelli Con lettera circolare del 22 aprile 2013, la Direzione Generale per l’attività ispettiva rende noto, anche al fine di orientare i comportamenti del personale ispettivo e dei professionisti, i chiarimenti interpretativi emersi durante i lavori dell’incontro organizzato, il 7 e 8 febbraio 2013, dalla medesima Direzione e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Gli esperti del Ministero del Lavoro e della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale hanno esaminato gli aspetti più controversi della L. n.92/12, tentando di fornire alcune precisazioni operative utili per l’applicazione della disposizione normativa emanata la scorsa estate. Tra i numerosi spunti proviamo a soffermarci su alcuni di essi, in particolare su apprendistato, lavoro occasionale accessorio e lavoro intermittente. Apprendistato In merito al contratto di apprendistato, forse anche a completamento della circolare n.5 del 21 gennaio 2013 (violazioni in materia di apprendistato - indicazioni operative per il personale ispettivo), gli esperti si sono soffermati sull’elemento indefettibile del contratto di apprendistato: la formazione. Com’è noto, infatti, la formazione permea il sinallagma contrattuale e viene ribadito che, ove se ne rilevi la carenza, purché tale mancanza sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro, le conseguenze non possono che essere, a seconda dei casi, il ripristino di un corretto svolgimento del rapporto contrattuale oppure l’applicazione del regime sanzionatorio. A fronte di questo assioma diventa importante per il datore di lavoro, ma anche per il personale ispettivo chiamato alle verifiche in ordine agli adempimenti degli obblighi formativi, avere a disposizione strumenti atti ad attestare l’ottemperanza alle disposizioni di legge. Il Testo unico (D.Lgs. n.167/11), all’art.2, co.1, lett.g), prevede che la formazione effettuata debba essere registrata sul libretto formativo del cittadino. Come è noto, il richiamato libretto è uno strumento pensato per raccogliere, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori nonché le competenze da essi comunque acquisite: nella scuola, nella formazione, nel lavoro, nella vita quotidiana. Il libretto formativo è stato definito tramite norma (con il Decreto Interministeriale del 10 ottobre 2005) e viene gestito e rilasciato a cura delle Regioni e Province Autonome nell'ambito delle loro esclusive competenze in materia di formazione professionale e certificazione delle competenze. In una fase di non completa e uniforme attivazione sul territorio nazionale dell’utilizzo del libretto formativo, gli esperti del Dicastero di via Flavia ritengono che si possa raggiungere il medesimo risultato mediante annotazione dell’attività formativa espletata su un qualsiasi registro all’uopo predisposto dal datore di lavoro. Il registro, insieme ad altri riscontri documentali nonché alle dichiarazioni dei lavoratori, sarà oggetto di verifica da parte del personale ispettivo al fine di constatarne la conformità con il piano formativo. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 16 n.23 del 10 giugno 2013 Tale precisazione, assolutamente da apprezzare, va nell’auspicata direzione di liberare il contratto di apprendistato da lacci e lacciuoli burocratici, senza però snaturarne il contenuto, ritenuti il vero freno alla diffusione del contratto di apprendistato. Sempre dello stesso tenore è il chiarimento secondo il quale si è ritenuto che le sanzioni connesse alle violazioni legate alla presenza di un tutor aziendale siano di natura amministrativa e non necessariamente debbano inficiare la genuinità del rapporto di apprendistato. Lavoro occasionale accessorio La Direzione Generale per l’attività ispettiva torna sulla problematica del lavoro accessorio dopo la completa riscrittura dell’art.70, D.Lgs. n.276/03, avvenuta ad opera della L. n.92/12. Come è noto, infatti, la dottrina si è subito interrogata sui limiti da porre all’utilizzo del lavoro occasionale accessorio, posto che il nuovo art.70 individua esclusivamente limiti economici, non rilevando più alcuna distinzione in merito alle attività lavorative, le quali potevano essere svolte dai lavoratori. Con il Vademecum si chiarisce ancora una volta (già la circolare n.18/12 evidenziava tale orientamento) come sia possibile attivare sempre e comunque il lavoro occasionale accessorio, tenendo unicamente conto del limite di carattere economico. Tale limite, pari a € 5.000,00 al netto delle trattenute previste per legge, va riferito al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti. Fermo restando il limite complessivo di € 5.000,00 nel corso dell’anno solare, il legislatore sancisce che “nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti le attività lavorative (…) possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 €”. Il Vademecum, però, non chiarisce il dubbio circa l’espressione “anno solare” utilizzata dal legislatore, infatti non pare agevole individuare l’anno solare in un periodo di 365 giorni tra l’inizio e la fine del periodo stesso, in quanto la determinazione del limite parrebbe riferirsi meglio all’anno civile (1/1-31/12). Dall’incontro del 7-8 febbraio u.s. emerge poi una significativa indicazione per il personale ispettivo, al quale, qualora accerti che la prestazione lavorativa sia contenuta all’interno dei richiamati limiti economici, non sarà consentito entrare nel merito della modalità di svolgimento della prestazione stessa. In sostanza, quindi, qualunque prestazione rientrante nelle soglie è per definizione occasionale e accessoria, anche qualora vi siano altri lavoratori che svolgono la medesima prestazione con un contratto di lavoro subordinato. Su tale punto, però, occorre segnalare, anche se la prassi ufficiale non lo evidenzia (si veda circolare Inps n.49/13), una certa diffidenza e relativa prudenza dei funzionari ispettivi dell’Istituto previdenziale nel ritenere automaticamente genuino qualsiasi rapporto di lavoro accessorio. Dato che solamente al superamento del limite economico si potrà verificare se la prestazione svolta sia riconducibile a un rapporto di tipo autonomo o subordinato, con l’applicazione di eventuali sanzioni, sarà opportuno per il datore di lavoro, in attesa del completamento da parte dell’Istituto del sistema di monitoraggio dei compensi ricevuti dai singoli prestatori nel corso dell’anno, richiedere al prestatore una dichiarazione, ai sensi dell’art.46, co.1, lett.o), DPR n.445/00, in ordine al non superamento degli importi massimi previsti. Naturalmente, ferma restando l’effettuazione dei vigenti adempimenti in materia di comunicazione preventiva della prestazione, l’acquisizione della dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio. In ultimo mi sia consentita un’osservazione su quanto indicato dall’Inps sulla propria circolare n.49/13 in tema di lavoro occasionale accessorio svolto da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 17 n.23 del 10 giugno 2013 L’istituto fornisce delle precisazioni, richiamando una circolare del 2008 – più precisamente la n.104 - in merito alla possibilità di utilizzo dei buoni lavoro in tutti i settori di attività da parte degli studenti, dei pensionati e dei disoccupati. Per quanto riguarda la categoria degli studenti, per consentire il rispetto dell’obbligo scolastico, si conferma che l’impiego degli studenti, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, è consentito durante i periodi di vacanza; a questo proposito restano ferme le indicazioni contenute nella circolare Inps n.104/08, per l’individuazione di tali “periodi di vacanza”, secondo la quale si considerano: a. “vacanze natalizie”: il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; b. “vacanze pasquali”: il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo; c. “vacanze estive”: i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre. Inoltre, resta fermo che: gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado possano essere impiegati il sabato e la domenica; gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e con meno di venticinque anni di età possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell’anno. Questa limitazione riferita ai giovani iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico diverso dall’università, introdotta da prassi, non pare in linea con la volontà del legislatore del 2012, il quale, utilizzando la locuzione “compatibilmente agli impegni scolastici”, ha inteso, a parere di chi scrive, ampliare i tempi in cui la prestazione può essere resa (ad esempio al termine delle lezioni) e non, al contrario, restringere il campo, come invece vuol far intendere l’Istituto previdenziale. Lavoro intermittente Nella sezione dedicata al lavoro intermittente, come disciplinato dai novellati articoli da 33 a 40 del D.Lgs. n.276/03, il Vademecum ribadisce e sottolinea quanto anticipato dalla circolare n.20/12 del Ministero, la quale precisava come: la prestazione può essere considerata discontinua anche laddove sia resa, in forza di un contratto intermittente a tempo determinato o indeterminato, anche per periodi di durata significativa. E’ tuttavia evidente che detti periodi, per potersi considerare effettivamente “discontinui o intermittenti”, dovranno essere intervallati da una o più interruzioni, in modo tale che non vi sia una esatta coincidenza tra la “durata del contratto” e la “durata della prestazione”. Va da sé, pertanto, che la prestazione può essere resa per periodi di durata significativa senza che, in presenza dei requisiti oggettivi o soggettivi, alcuno possa ritenerlo non rispettoso del dettato normativo e, quindi, convertirlo ad esempio in un contratto part time verticale o misto. Viene poi ulteriormente puntualizzato che qualora la contrattazione collettiva nazionale o territoriale individui periodi predeterminati in forza dei quali sia possibile l’attivazione di rapporti di lavoro intermittenti, gli stessi dovranno essere individuati all’interno del “contenitore/anno”. In sostanza i contratti non potranno individuare il periodo predeterminato coincidente con l’intero anno solare, ma dovranno identificare periodi più brevi, anche se di durata considerevole, nell’arco dell’anno. In ultimo ci si sofferma sull’apparato sanzionatorio previsto in caso di omessa o tardiva comunicazione dell’espletamento della prestazione lavorativa. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 18 n.23 del 10 giugno 2013 Come è noto, l’art.35, co.3-bis del D.Lgs. n.276/03 stabilisce che prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata secondo le modalità stabilite, in caso di violazione dei suddetti obblighi si applicherà “la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione”. In relazione a quest’ultimo periodo si specifica che la sanzione si applica ad ogni lavoratore e non, invece, a ciascuna giornata di lavoro per la quale risulti inadempiuto l’obbligo comunicazionale. In sostanza potrà essere comminata la sanzione pari a € 800,00, non essendo diffidabile l’inadempimento, per ogni ciclo di 30 giornate. È opportuno qui ricordare che i 30 giorni possano essere considerati quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore, per cui potranno essere effettuate comunicazioni che includono archi temporali molto ampi, purché, all’interno di essi, i periodi di prestazione non superino i 30 giorni. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 19 n.23 del 10 giugno 2013 Aggiornamenti Professionali Vademecum del Ministero del Lavoro: partecipazione e collaborazioni a progetto associazioni in di Cristian Valsiglio - Consulente del lavoro in Varese Le risposte del Vademecum relative alla gestione delle associazioni in partecipazione e delle collaborazioni a progetto non offrono spunti particolarmente innovativi e, di fatto, confermano i precedenti orientamenti interpretativi del Ministero del Lavoro. Associazioni in partecipazione In merito all’associazione in partecipazione il Ministero afferma che il rapporto di associazione in partecipazione sarà trasformato in contratto di natura subordinata a tempo indeterminato nei seguenti casi: laddove il rapporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro e il numero degli associati impegnati in una medesima attività sia superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, salvo l'eccezione dei legami familiari; in caso di rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'art.2552 c.c.. Il Ministero, inoltre, ritiene che le limitazioni previste dalla nuova normativa trovino applicazione esclusivamente laddove l'associato sia una persona fisica e non un’impresa, in quanto in quest’ultimo caso l'apporto è prevalentemente di carattere economico imprenditoriale. Del resto non si vedrebbe come poter riqualificare un rapporto di carattere economico imprenditoriale, con una potenziale pluralità di soggetti coinvolti, in un contratto di lavoro subordinato, dove il lavoratore è esclusivamente una persona fisica. Collaborazioni a progetto Per ciò che concerne le collaborazioni coordinate e continuative a progetto le risposte del Ministero possono essere, con estrema sintesi, riepilogate nei seguenti termini: con l’eliminazione del programma di lavoro, la collaborazione a progetto può essere instaurata solo in presenza di uno specifico progetto funzionalmente collegato ad un risultato finale; il progetto può rientrare nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa ovvero nel core business aziendale ma non potrà mai limitarsi a formulazioni generiche e standardizzate identificabili nella ragione sociale descritta nella visura camerale del committente; il compenso deve essere erogato in relazione al risultato finale, pur tenendo conto dell’elemento temporale ai fini della sua quantificazione in congruità con il contratto collettivo di riferimento. Nel caso non si rinvenga una contrattazione per lo specifico settore, il riferimento deve essere operato verso le retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria per figure analoghe; l’elenco delle attività indicate con circolare n.29/12, difficilmente inquadrabili in una collaborazione a progetto, non rappresenta alcun indice presuntivo di carattere legale e/o generale ma solo una metodologia di orientamento ispettivo. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 20 n.23 del 10 giugno 2013 Conclusioni Terminato il commento, assai asciutto, del Vademecum mi sia consentito di soffermarmi su di un aspetto solo lievemente trattato nella nota ministeriale e nella precedente circolare n.29/12, ma di grande interesse, in quanto restringe in modo preoccupante, visto anche il periodo di crisi, l’applicazione delle collaborazioni a progetto. La L. n.92/12 ha modificato l’art.62 del D.Lgs. n.276/03 relativo alla forma contrattuale delle collaborazioni a progetto, secondo il quale il contratto di collaborazione a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, alcuni elementi essenziali. Tra gli elementi essenziali del contratto, la legge Monti-Fornero ha sostituito la lett.b) del co.1 dell’art.62, che nella versione originale recitava l’“indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto” e che ora prevede la “descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire”. La nuova norma, sotto l’aspetto probatorio, è sicuramente più incisiva rispetto alla precedente, in quanto richiede la descrizione del progetto, e non la mera indicazione, valorizzando l’elemento della specificità già presente nell’art.61 del D.Lgs. n.276/03 con l’individuazione del risultato finale e del suo contenuto caratterizzante. C’è da chiedersi in che cosa consista allora il contenuto caratterizzante da indicare esplicitamente nel contratto, se deve essere considerato come elemento distinto dal risultato finale. È problematico, ovviamente, individuare un contenuto caratterizzante relativo alle attività indicate nella circolare n.29/12 del Ministero del Lavoro, che di seguito si elencano: - addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; - addetti alle agenzie ippiche; - addetti alle pulizie; - autisti e autotrasportatori; - baristi e camerieri; - commessi e addetti alle vendite; - custodi e portieri; - estetiste e parrucchieri; - letturisti di contatori; - magazzinieri; - manutentori; - muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; - piloti e assistenti di volo; - prestatori di manodopera nel settore agricolo - addetti alle attività di segreteria e terminalisti; - addetti alla somministrazione di cibi o bevande; - prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi c.d. in bound. Ad ogni modo, il rischio è quello di ricadere in un’identificazione rigida del contenuto caratterizzante del progetto, in quanto non solo deve valorizzare l’elemento della specificità e della dissociazione rispetto alla mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, ma deve evidenziare un elemento distintivo ulteriore, un quid pluris, rispetto alla possibilità che un “progetto aziendale” sia realizzato mediante un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 21 n.23 del 10 giugno 2013 La domanda da farsi, prima dell’instaurazione di una collaborazione a progetto, potrebbe allora proprio essere la seguente: perché voglio raggiungere un risultato finale tramite un collaboratore autonomo a progetto e non tramite un lavoratore subordinato a termine? Proprio questo potrebbe essere il contenuto caratterizzante richiesto dalla lett.b) dell’art.62 del D.Lgs. n.276/03. La visione qui proposta estremizza il concetto, ma è profondamente in sintonia con l’insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. 13 aprile 2012, n. 5886; Cass. 27 aprile 2010, n.10024; Cass. 15 giugno 2009, n.13858; Cass. 17 aprile 2009, n.9256; Cass. 28 maggio 2007, n.12368), secondo il quale tutte le attività possono essere fatte da un lavoratore autonomo o da un lavoratore subordinato. Forse la risposta alla domanda sopra proposta potrebbe far rinascere le collaborazioni a progetto genuine. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 22 n.23 del 10 giugno 2013 Aggiornamenti Professionali Somministrazione e contratto a termine: sancita la diversità tra i due istituti a cura di Emiliana M. Dal Bon – Consulente del lavoro in Modena e Milano Lo scorso 11 aprile la Corte di Giustizia della Comunità Europa, con la sentenza n.C290/12 ha affermato che il contratto di lavoro a tempo determinato e quello di somministrazione sono regolamentati da disposizioni diverse, sicché non è possibile applicare al secondo i principi fissati dalla direttiva Ce n.70/99. In questi termini si è pronunciata relativamente a una questione sottopostale dal Tribunale di Napoli, che aveva fatto sorgere dubbi di compatibilità sulla somministrazione di lavoro a termine con la direttiva in parola. Il contesto e i precedenti orientamenti giurisprudenziali La somministrazione di manodopera è una fattispecie che ha da sempre goduto di un atteggiamento benevolo da parte del legislatore e, soprattutto all’inizio della sua introduzione (a carico della L. n.196/97, quando ancora si chiamava lavoro interinale), era riuscita a garantire flessibilità alle imprese a fronte di un ridottissimo livello di contenzioso. In realtà, il vaglio della giurisprudenza, ha sottoposto l’istituto della somministrazione a un irrigidimento che in realtà, a ben vedere, addirittura il legislatore del D.Lgs. n.276/03 pareva aver voluto contenere al massimo. Si assistette infatti a una rapida omologazione, effettuata da parte della magistratura adita, del contratto di somministrazione con il contratto a termine, senza, ad onor del vero, che tale equiparazione fosse stata prevista a livello normativo. Una delle problematiche maggiormente rilevanti è stata infatti il mutuare dalla giurisprudenza sul contratto a termine il principio secondo il quale esisterebbe un obbligo di indicazione specifica delle causali, nonché l’ulteriore estensione di tale onere di specificazione anche alle parti del contratto commerciale di somministrazione (e non quindi esclusivamente alle parti sottoscrittrici del contratto di lavoro a tempo determinato sotteso). In principio veniva impugnata l’eccessiva genericità delle causali contenute nei contratti. Tale impostazione creò da subito lo scompiglio tra gli attori del sistema in quanto incominciarono a prolificare, a livello nazionale e con maggiore accanimento in talune aule di tribunali, una serie di contenziosi “a ciclostile”, che hanno seriamente rischiato di inficiare la portata di flessibilità insita nello strumento somministrazione. Tutto ciò fino a quando hanno cominciato ad emergere orientamenti - più ragionevoli che hanno portato a sostenere che non è affatto vero che le causali del contratto di somministrazione devono essere redatte in forma specifica, in quanto tale onere, non previsto dal legislatore, non può essere mutuato da un contratto - il tempo determinato che ha origini (anche a livello comunitario) e caratteristiche differenti. Una breccia in quello che sembrava ormai divenuto un orientamento assiomatico, si ebbe grazie a una pronuncia del Tribunale di Torino del 1° luglio 2010, la quale sostenne che il contratto di somministrazione è affetto da nullità solo se non è stipulato per iscritto, non anche se non contiene l'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 23 n.23 del 10 giugno 2013 Ad ulteriore rafforzamento di questo nuovo orientamento venne emanata la, per certi versi, “trainante” sentenza del Tribunale di Vicenza del 17 febbraio 2011, la quale, nel ricordare come a livello di legislazione europea le limitazioni e le restrizioni del ricorso alla somministrazione di lavoro sono tendenzialmente vietate, è poi passata all'esame della normativa nazionale e ha escluso che esista nel nostro ordinamento un obbligo di indicare in maniera specifica le causali di ricorso al contratto. Da ciò ne deriva che il giudice non è tenuto a controllare se la causale sia stata indicata in maniera generica oppure specifica, ma dovrà solo verificare che siano stati rispettati i requisiti di forma del contratto e i limiti eventualmente previsti dal contratto collettivo. In seguito alla pronuncia in parola, altri tribunali (Bassano del Grappa, Treviso, Padova) hanno condiviso l’orientamento e anche la Suprema Corte, con la sentenza n.2521 del 24 gennaio 2012, è giunta a ritenere legittimo un contratto di somministrazione recante come causale l'esigenza di far fronte a "punte di intensa attività”, in quanto sicuramente riconducibili nel novero delle esigenze (produttive, organizzative, tecniche o sostitutive) che la legge considera come lecite ai fini della stipula di un contratto di somministrazione, a condizione, come di consueto, che la realtà fattuale corrisponda all’esigenza evidenziata a supporto dell’esigenza temporanea, ossia che effettivamente si sia verificata un’intensificazione dell’attività. Il tribunale di Lecce si è poi recentemente pronunciato con la sentenza del 9 novembre 2012, rimanendo nell’alveo di quell’orientamento che, di fatto, seppur minoritario, grazie anche al vigore profuso dalla sentenza della Cassazione, si muove in continuità con gli orientamenti sopra ricordati, che sembra di fatto essere sposato da tutte le pronunce più recenti. La sentenza n.C-290/12 della Corte di Giustizia della Comunità Europa Tutto nacque da un contenzioso giudiziario che vedeva, quale ricorrente, un lavoratore occupato presso una medesima azienda utilizzatrice tramite tre successivi contratti di somministrazione, che rivendicava la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società utilizzatrice medesima, contestando l’irregolarità del contratto. Nello specifico, il lavoratore lamentava la violazione della disciplina che regola la proroga del contratto a termine e la società utilizzatrice si difendeva sostenendo che, al contrario di quanto accade per il contratto a tempo determinato ordinario, nel rapporto che si instaura tra un lavoratore somministrato e un'agenzia per il lavoro non si applicano i limiti e le condizioni in materia di proroghe previsti dal D.Lgs. n.368/01. Il Tribunale di Napoli sollevava dubbi di compatibilità di alcune norme sulla somministrazione di lavoro a termine con la direttiva comunitaria 1999/70/Ce; nello specifico la magistratura ha ritenuto opportuno richiedere alla Corte di Giustizia chiarimenti in merito all’applicabilità delle clausole 2 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva in parola e relativa all'accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato. Secondo la magistratura napoletana, la normativa italiana applicabile alla fattispecie della somministrazione agisce in deroga alle previsioni di cui al D.Lgs. n.368/01, per quanto attiene il contratto di lavoro a termine stipulato con un'agenzia per il lavoro, prevedendo una disciplina acausale di apposizione del termine e di proroga dello stesso che, solo indirettamente, risente della disciplina ordinaria. Tale opzione interpretativa muoverebbe dal presupposto che le ragioni giustificatrici del contratto, e così pure delle successive proroghe, farebbero riferimento non al contratto di lavoro (tra lavoratore e agenzia), ma a quello di somministrazione (tra agenzia e utilizzatore). La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 24 n.23 del 10 giugno 2013 Ne conseguirebbe, quindi, che non debbano porsi limitazioni alla reiterazione di contratti di lavoro a termine per le agenzie di lavoro interinale, e che, pertanto, le previsioni di cui al D.Lgs n.276/03 costituiscano disciplina specifica e derogatoria rispetto al D.Lgs. n.368/01. Questo perché nel contratto di lavoro a tempo determinato, così come disciplinato dal D.Lgs. n.368/01, la causa del contratto è da rinvenirsi nelle esigenze del datore di lavoro, mentre la disciplina della somministrazione di cui al D.Lgs. n.276/03 lega la sussistenza del contratto di lavoro a termine al fatto che esista un termine per il contratto di somministrazione e, quindi, solo a questo debbano essere sottese esigenze tecniche, organizzative o produttive. La pronuncia della Corte di Giustizia europea La Corte di Giustizia, nel richiamare il preambolo dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, ove le parti firmatarie hanno dichiarato l’intenzione di valutare l’estensione di analogo accordo alle ipotesi di lavoro tramite agenzia interinale, evidenzia allo stesso tempo come tale richiamo comporti che ai lavoratori assunti tramite agenzia interinale non possa essere estesa l’applicazione della direttiva sul lavoro a tempo determinato. Tale principio è di fatto confermato dalla circostanza che l'ordinamento comunitario, raccogliendo l’invito contenuto nel preambolo richiamato, ha adottato, invero, successivamente una disciplina specifica per il lavoro tramite agenzia (la direttiva n.104/2008). In sintesi, la Corte si pronuncia affermando che la direttiva n.1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, e l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (che compare in allegato a tale direttiva), non possono essere applicati al contratto commerciale tra l’agenzia di lavoro interinale e l’azienda utilizzatrice, ma nemmeno al rapporto di lavoro a tempo determinato che viene ad instaurarsi tra il lavoratore e l’agenzia per il lavoro. Qui la novità. Nel senso che la Corte si spinge oltre, sottolineando pertanto che non è possibile applicare alcuna interpretazione analogica tra il lavoro a termine ai sensi del D.Lgs. n.368/01 e il contratto a termine sotteso al contratto di somministrazione, in quanto esclusi dall’applicazione della direttiva n.70/1999. Le conseguenze della sentenza L’autorevole conferma dell’orientamento che escludeva dall’applicazione in via analogica e automatica della disciplina e degli orientamenti giurisprudenziali formatisi attorno al contratto a tempo determinato, comporta una serie di conseguenze che impattano non solo sull’attuale contesto, ma anche sulle possibili evoluzioni normative. L’evoluzione della fattispecie, dal contratto di lavoro interinale, che rappresenta mera flessibilità, al contratto di somministrazione, che rappresenta piuttosto l’esplicitazione di un modello organizzativo (concetto peraltro enfatizzato dalla reintroduzione dello staff leasing a carico della Finanziaria per l’anno 2010), anche grazie alla contrattazione collettiva specifica del settore, ha di fatto attribuito una sorta di stabilità di tipo sostanziale al lavoratore in somministrazione. Se in un primo periodo è durata una sorta di area grigia nell’ambito della quale il giudice ha pertanto esercitare il proprio potere giurisdizionale, e su questa area grigia sono sorte risultanze processuali non pienamente convincenti in quanto, come visto, spesso addirittura contraddittorie, ora all’istituto della somministrazione dovrebbero potersi riconoscere pieni connotati di flessibilità in ragione proprio della mancata applicazione della disciplina del contratto a termine sia per quanto attiene la disciplina del primo contratto che delle successive proroghe. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 25 n.23 del 10 giugno 2013 Cassazione n.13404/13: sull’applicabilità dell’art.32 del Collegato Lavoro La recentissima pronuncia n.13404/13 della Suprema Corte riconduce invece le conseguenze della trasformazione del contratto di lavoro temporaneo (nella fattispecie interinale) nell’ambito dell’art.32 del Collegato Lavoro. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione parifica infatti il lavoro temporaneo al lavoro a tempo determinato, con conseguente applicabilità anche al primo, nei casi di conversione del rapporto di lavoro temporaneo in lavoro a tempo indeterminato, dell’indennità onnicomprensiva fissata, per l’appunto, dall’art.32 del Collegato Lavoro (L. n.183/10) da un minimo di 2,5 mensilità a un massimo di 12 mensilità. Ma ripercorriamo le argomentazioni della Suprema Corte. Nel caso specifico, l’utilizzatore del lavoratore interinale era stato condannato a riprendere lo stesso in servizio, in virtù dell’illegittimità del contratto di somministrazione che presentava una causale assolutamente generica, in violazione dell’art.1, co.1 e 2 dell’allora vigente L. n.196/97. La causale indicata nel contratto di fornitura era infatti “Casi previsti dai CCNL di categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice”: l’indicazione eccessivamente generica e non esplicativa dell’esigenza, che si era limitata a riprodurre il contenuto della previsione normativa, aveva comportato l’illegittimità del contratto. Per la Suprema Corte il precedente passaggio dalla Corte d’appello e le risultanze dello stesso sono assolutamente condivise, in considerazione del fatto che la legittimità del contratto di somministrazione rappresenta il presupposto per la legittimità del contratto di lavoro temporaneo. Stabilisce peraltro la Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza consolidata in materia, che alle ipotesi di conversione soggettiva del lavoro interinale si accompagna altresì la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Una volta chiariti questi aspetti la Suprema Corte si è altresì pronunciata sull’applicabilità, nella fattispecie in esame, del disposto dell’art.32 del Collegato Lavoro e ha espresso parere positivo. Tale impostazione muove dalla circostanza che l’art.32 del Collegato Lavoro fa riferimento genericamente al contratto di lavoro a tempo determinato, senza fare riferimento a regolamentazioni specifiche, che normano tale fattispecie contrattuale, come invece si preoccupa di fare in altri contesti. Un’ulteriore considerazione della Suprema Corte attiene al fatto che l’art.32 parli genericamente di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Ne deriva che, anche richiamando la giurisprudenza europea in merito al contratto di lavoro a tempo determinato e al lavoro interinale, la Corte di Cassazione parifica le due fattispecie e ritiene applicabile, nelle ipotesi di conversione del rapporto di lavoro interinale - nella forma a tempo determinato - in contratto di lavoro a tempo indeterminato direttamente con l’utilizzatore, l’indennità onnicomprensiva in parola. Nello specifico, richiamando la sentenza della CGE 11 aprile 2013, che ha statuito la distinzione tra lavoro in somministrazione e lavoro a tempo determinato, premesso che le parti dell’accordo quadro allegato alla direttiva n.1999/70/CE hanno espressamente previsto che si applichi ai “lavoratori a tempo determinato, ad eccezione di quelli messi a disposizione di una azienda utilizzatrice da parte di una agenzia di lavoro interinale”, deve desumersi, a parere della Suprema Corte, che allorquando il legislatore non preveda l’esclusione, la stessa non operi. È questo il caso, per l’appunto, dell’art.32 del Collegato Lavoro, che ha fatto indistintamente riferimento ai contratti a tempo determinato, senza escludere i contratti a tempo determinato che siano sottesi a un contratto di lavoro interinale. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 26 n.23 del 10 giugno 2013 Il caso del mese Lavoratore disabile e trasferimento della sede lavorativa a cura di Edoardo Frigerio – Avvocato in Como Il tema del trasferimento della sede lavorativa del lavoratore disabile, questione tradizionalmente legata al trasferimento individuale disciplinato dall’art.2103 c.c., è destinato ad avere riflessi, nell’attuale e persistente situazione economica, anche nelle diffuse vicende circolatorie dell’azienda o di ramo di essa, come regolate dall’art.2112 c.c.. Il trasferimento della sede di lavoro in base all’art.2103 c.c. e diritti del lavoratore disabile Come a tutti noto, la legge protegge i soggetti affetti da disabilità favorendone, con la L. n.68/99, l’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro. Altre normative, in particolare la L. n.104/92 e il D.Lgs. n.151/01, prevedono permessi e congedi per lavoratori parenti di persone disabili. Tra le diverse tutele apprestate al lavoratore disabile e ai lavoratori che lo assistono, la L. n.104/92 stabilisce, all’art.33, co.6, che la persona portatrice di handicap ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. Lo stesso articolo, al co.5, dispone come il parente lavoratore che assiste il disabile abbia diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non possa essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La tutela della disabilità, derivante dai generali principi di rango costituzionale di cui agli artt.32 e 38 della Costituzione, e in particolare il sopra richiamato divieto di trasferimento, si sono, in numerosi casi, posti in contrapposizione con l’altrettanto generale principio di libertà economica e d’impresa sancito dall’art.41 della Costituzione, sfociando in alcune pronunzie giudiziali che hanno cercato di risolvere tali situazioni di contrasto. TRASFERIMENTO E LIEVE INABILITÀ L’ultima decisione nota in ordine di tempo è la sentenza n.10338 della sezione lavoro della Cassazione dello scorso 3 maggio 2013 che, in un caso riguardante un lavoratore affetto da lieve disabilità, ne ha stabilito la legittimità del trasferimento, precisando come l’inamovibilità del lavoratore sia connessa alla gravità dell’handicap e si giustifichi per la particolare gravosità che lo spostamento imposto potrebbe generare in un lavoratore proprio a causa della grave incidenza della sua disabilità. La Suprema Corte ha confermato quindi una sentenza della Corte d’Appello di Torino che, statuendo in relazione a un’impugnazione di trasferimento operata da un lavoratore (che, a causa di un infortunio sul lavoro, aveva subito la perdita di gran parte delle dita della mano destra e il riconoscimento del 40% di invalidità), aveva stabilito che, pur essendo il lavoratore avviato al lavoro come invalido, lo stesso non rientrava nella “situazione di gravità” dell’handicap che, a norma dell’art.33 della L. n.104/92, non consente al datore di lavoro di trasferire il dipendente senza il suo consenso. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 27 n.23 del 10 giugno 2013 Aggiungeva la corte territoriale che la L. n.104/92 riconosce la sussistenza di handicap rilevante ai fini dell’applicazione della legge stessa non a qualsiasi invalidità, ma solo a quelle che comportano una difficoltà fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Da ciò consegue, secondo i giudici torinesi, che lo stato di invalidità che giustifica l’avviamento al lavoro non è necessariamente equiparabile alla definizione di handicap della L. n.104/92, la quale prevede, tra l’altro, una specifica procedura per il suo accertamento affidata a commissioni mediche costituite presso le unità sanitarie locali. SCELTA DELLA SEDE DEL FAMILIARE DELL’INVALIDO Altra sentenza della Cassazione - la n.8436/0332 - ha trattato del diritto, sempre previsto dall’art.33 della L. n.104/92, del genitore o familiare lavoratore (con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado, disabile), di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e del divieto di essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. In tale pronuncia la Suprema Corte ha precisato che tale diritto “che trova la sua ratio nell’esigenza di evitare l’interruzione dell’effettiva ed attuale convivenza, che potrebbe avere negative ricadute sullo stato fisico e psichico dell’handicappato, non risulta però illimitato. Ed invero, come è dimostrato dall’inciso “ove possibile”, di cui al citato quinto comma dell’art. 33, il diritto alla effettiva tutela dell’handicappato, al cui perseguimento devono partecipare anche lo Stato, gli enti locali e le Regioni, nel quadro dei principi posti dalla legge – e secondo le modalità ed i limiti necessari ad assicurare l’effettiva soddisfazione dell’interesse comune – non può essere fatto valere, alla stregua del generale principio del bilanciamento degli interessi, allorquando l’esercizio del diritto stesso venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro”. DIRITTO DI SCELTA DELLA SEDE NEL CORSO DEL RAPPORTO Un’ulteriore controversia, all’esame della Suprema Corte, ha dato interessanti indicazioni circa la possibilità di richiedere il trasferimento a sede più idonea da parte del portatore di handicap in situazione di gravità. In tale caso un lavoratore, addetto a compiti di recapito di una grande azienda con varie filiali sul territorio, aveva chiesto di poter tornare in servizio nella filiale laddove originariamente aveva lavorato, più vicina al proprio domicilio, ove si era liberata una posizione impiegatizia, ciò in base all’art.33, co.6 della L. n.104/92. I giudici di merito avevano accolto la domanda, sulla base del fatto pacifico di situazione di handicappato grave del dipendente e accertando che in corso di giudizio si era resa disponibile presso la filiale indicata dal lavoratore una posizione di impiegato alla quale il dipendente era idoneo sia professionalmente che dal punto di vista delle condizioni di salute, accertate dalle competenti commissioni mediche. Al riguardo la Cassazione, con sentenza n.3896/09, confermando le pronunce di merito, ha precisato che la norma sul diritto di scelta della sede di lavoro del disabile in situazione di gravità debba essere interpretata nel senso che tale diritto di scelta possa essere esercitato (al ricorrere delle condizioni di legge), oltre che in sede di assunzione, anche successivamente: ciò sia quando la situazione di handicap grave intervenga in corso di 32 Cass. sent. n.8436/03; conforme Cass. sent. n.12692/02. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 28 n.23 del 10 giugno 2013 rapporto sia quando essa preesista, ma l’interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza. Bisogna ribadire che, secondo tali pronunce, il diritto in questione non è attribuito al disabile in maniera incondizionata: ciò in base all’espressione “ove possibile” inserita nella disposizione di legge, che implica la ricerca di una ragionevole composizione tra l’interesse del lavoratore disabile e quello, di analogo rilievo, del datore di lavoro che con esso eventualmente contrasti, rappresentato da esigenze economiche e organizzative di impresa che il concreto esercizio del diritto di scelta sia in grado di ledere in maniera consistente. Anche il Tribunale di Milano, con la sentenza n.5371/1133, ha fatto proprie le argomentazioni della Suprema Corte sul punto, evidenziando che l’espressione “scegliere la sede più vicina” può ricomprendere anche la possibilità, da parte del disabile o del familiare che lo assiste, di una scelta da operarsi nel corso del rapporto, quando la disabilità o la necessità dell’assistenza sorga successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro. Disabile e trasferimento d’azienda ex art.2112 c.c. Ulteriormente problematica può essere la situazione che attiene alla posizione di un disabile quando lo stesso non sia oggetto di un trasferimento individuale in base all’art.2103 c.c. (applicandosi le regole più sopra individuate), quando sia implicato in un trasferimento d’azienda o ramo di essa secondo quanto disposto dall’art.2112 c.c.. Come noto, le recenti dinamiche dell’organizzazione del lavoro, i processi di esternalizzazione di grandi e medie aziende, la crisi economica, hanno comportato una larga diffusione del fenomeno del trasferimento (soprattutto per vendita e affitto) dell’azienda o del ramo di essa, ossia di una sua articolazione dotata di organicità operativa. Tale trasferimento è regolato, sotto il profilo dei rapporti di lavoro, dal suddetto art.2112 c.c.. Come noto, alcuni degli effetti più rilevanti di tale norma attengono al fatto che in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario non costituendo il trasferimento d’azienda, di per sé, motivo di licenziamento; inoltre il lavoratore trasferito, le cui condizioni di lavoro subiscano una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le dimissioni per giusta causa. Si pone al riguardo la questione se il lavoratore con handicap grave, facente parte di un’azienda (o ramo di essa) oggetto di trasferimento ex art.2112 c.c., debba sottostare agli effetti di tale norma o possa opporsi al trasferimento in base all’art.33 della L. n.104/92. Ciò, ovviamente, nel caso il trasferimento d’azienda comporti anche un cambiamento della sede di lavoro del disabile. IL CASO Tale questione è stata affrontata dalla giurisprudenza che, nell’unico provvedimento in tema noto34, ha stabilito (all’esito di un procedimento d’urgenza ex art.700) che l’art.33, co.6, L. n.104/92 – a norma del quale, come già evidenziato, la persona disabile maggiorenne in condizione di gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il proprio consenso – pone un presidio di tutela del lavoratore disabile invocabile in ogni caso di spostamento e, quindi, sia nel caso di trasferimento individuale ai sensi dell’art.2103 sia nelle altre ipotesi nelle quali tale spostamento sia frutto di diverse 33 34 Trib. Milano sez. lav., sent. 10 novembre 2011, n.5371. Trib. Roma sez. lav., ordinanza 11 luglio 2006. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 29 n.23 del 10 giugno 2013 operazioni negoziali, quali la cessione del ramo d’azienda. Conviene, al riguardo, ripercorrere il percorso logico argomentativo della sentenza del giudice romano nella controversia posta al suo vaglio: il Tribunale di Roma ha evidenziato che “è infatti pacifico ed incontroverso che il ricorrente sia invalido al 100% in quanto affetto da atrofia muscolare spinale distale e che non sia autonomamente deambulante; non può quindi dubitarsi che egli si trovi in una condizione di grave handicap ai sensi della legge 104/92 in quanto tale minorazione rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sua sfera individuale e relazionale (art. 3 comma 3); ai sensi dell’art. 33 comma 6 della legge citata, la persona handicappata maggiorenne in condizione di gravità ha diritto di scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso; tale norma attua quella funzione di garanzia della dignità umana e di tutela dei diritti di libertà ed autonomia della persona handicappata, al fine di promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, che la legge stessa sancisce all’art. 1 come finalità primaria; questa finalità induce a leggere anche l’art. 33 comma 6 citato non in chiave formale ma sostanziale, nel senso che il divieto di trasferimento del lavoratore gravemente handicappato senza il suo consenso deve ritenersi operante quale che sia lo strumento giuridico mediante il quale il trasferimento stesso viene attuato”. Il Tribunale capitolino, in tale pronuncia, è arrivato quindi a stabilire che la circostanza che la società cedente il ramo d’azienda non avesse più uffici nella sede originaria laddove il disabile era stato ricollocato era irrilevante, in quanto ciò non poteva determinare la violazione di un diritto individuale sancito dalla legge e rispondente a un’alta esigenza di tutela delle persone meno fortunate. Tale ardita pronuncia cadeva però sotto la scure dell’impugnazione proposta al Tribunale di Roma35 in funzione collegiale, che accoglieva il reclamo della società cessionaria precisando che, una volta che la cessione del ramo d’azienda sia stata ritenuta valida ed efficace e che il lavoratore sia passato alle dipendenze della cessionaria, la quale non dispone di sedi di lavoro laddove il disabile prestava servizio, il diritto di quest’ultimo al mantenimento della sede di lavoro che occupava presso la cedente è destinato a cedere di fronte alla materiale impossibilità di evitare il trasferimento del disabile. Nella fattispecie all’esame del Tribunale capitolino si pongono quindi in contrasto da una parte il diritto del lavoratore disabile a mantenere la propria sede lavorativa, dall’altra l’effetto automatico della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al datore di lavoro cessionario. È opportuno ricordare che, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario senza soluzione di continuità e il dipendente conserva tutti i diritti connessi al proprio rapporto di lavoro; inoltre il trasferimento d’azienda in sé non può costituire motivo di licenziamento, con la conseguente invalidità del recesso motivato dall’intervenuto trasferimento d’azienda. Questi sono alcuni degli effetti più importanti a favore del lavoratore, determinati dall’art.2112 c.c., rubricato non a caso “mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda”. Da quanto sopra deriva che, in caso di trasferimento d’azienda, l’effetto automatico di trasferimento del rapporto di lavoro del dipendente disabile, effetto imposto dalla legge, possa ritenersi prevalente rispetto al diritto dello stesso di non essere trasferito in altra sede lavorativa senza il suo consenso (come previsto dall’art.33, L. n.104/92). Ciò ovviamente nelle situazioni in cui vi sia un legittimo trasferimento ex art.2112 c.c., ovvero 35 Trib. Roma, ordinanza 11 agosto 2006. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 30 n.23 del 10 giugno 2013 quando il disabile faccia parte di azienda o del ramo di essa. Al riguardo è opportuno ricordare come esista un rilevante contenzioso sulla corretta identificazione di ramo d’azienda trasferibile ex art.2112 c.c. e che si possa attualmente ritenere che nel trasferimento il ramo aziendale debba conservare la propria identità, non potendo esservi dubbio che detto ramo debba esistere al momento dell’operazione contrattuale, con la conseguenza che – seppur identificata al momento della cessione in base alla facoltà concessa dall’art.2112 c.c. – l’articolazione aziendale deve avere una propria autonomia e compiutezza funzionale già per come individuata in seno alla cedente, e così trasferirsi presso il cessionario. Diversamente, si giungerebbe ad ammettere come possibile la cessione di un complesso di beni e lavoratori privi di qualsivoglia connessione organizzativa e funzionale e aggregati occasionalmente solo ai fini della cessione, consentendo così ai datori di lavoro di poter operare una selezione soggettiva della forza lavoro da trasferire; viceversa non è possibile, anche con l’attuale formulazione del quinto comma dell’art.2112 c.c., che oggetto del trasferimento siano gruppi di lavoratori dotati di singole professionalità eterogenee e disunite, dovendosi sempre configurare, ai fini della legittimità della cessione, un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata36.È evidente, pertanto, che il lavoratore disabile, qualora il ramo d’azienda non abbia le caratteristiche sopra individuate, possa legittimamente opporsi al trasferimento ex art.2112 che abbia modificato anche la sua sede lavorativa. Qualora, viceversa, il ramo d’azienda individuato sia genuino e il trasferimento del lavoratore disabile sia stato posto in essere ex art.2112 c.c., si può ritenere che il trasferimento della sede lavorativa operi automaticamente senza possibilità di invocare l’inamovibilità stabilita dalla L. n.104/92. È pensabile, comunque, che il disabile possa sempre scegliere, anche nella nuova compagine aziendale, la sede più vicina al proprio domicilio, in base al disposto dell’art.33 della predetta legge. Ciò, però, applicando il principio, più sopra ricordato e costante in giurisprudenza, secondo cui il diritto all’effettiva tutela del lavoratore disabile, anche in tema di trasferimento e scelta della sede lavorativa, non possa essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro. 36 Trib. Milano, sez. lav., sent. 16 luglio 2010, n.3245. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 31 n.23 del 10 giugno 2013 La sicurezza sul lavoro Sorveglianza sanitaria e formazione in agricoltura: ultime novità a cura di Dimitri Cerioli – Consulente del Lavoro in Crema Con il decreto interministeriale del 27 marzo 2013 sono state introdotte ulteriori misure per la semplificazione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro. A differenza di quanto previsto per le procedure standardizzate di valutazione dei rischi, sono coinvolte solo alcune tipologie di aziende del settore agricolo, con una limitazione ai soli lavoratori stagionali. La semplificazione concerne gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro per il settore agricolo. Il decreto è stato emanato per rendere operativo quanto indicato nell'art.3, co.13 del D.Lgs. n.81/08, tenendo in considerazione quanto pattuito dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore, con l'avviso comune del 16 settembre 2011. Campo di applicazione L'art.3, co.13 del D.Lgs. n.81/08, partiva dalla “considerazione dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo”. Le disposizioni del citato decreto interministeriale, invece, delimitano il campo di applicazione con riferimento a solo due tipologie di lavoratori, il cui utilizzo è tipico nel settore agricolo: 1. stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiori a 50 nell'anno, assunti per svolgere mansioni che comportino singole lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali; 2. lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all'art.70 del D.Lgs. n.276/03, occupati in attività di carattere stagionale nelle imprese agricole. In merito al primo punto occorre pertanto limitare la semplificazione ai soli operai a tempo determinato (OTD) assunti ai sensi della lett.a) dell'art.21 del Ccnl da parte di tutte le tipologie dei datori di lavoro, con una previsione di un numero di giornate che risulti poi effettivamente inferiore a cinquanta. Occorre monitorare il numero effettivo di giornate di impiego, in quanto il dato indicato nella lettera di assunzione potrebbe non coincidere alla fine del rapporto di lavoro, potendo lo stesso dispiegarsi per un numero di giornate superiore37. Ulteriore limitazione in questa casistica è l'attribuzione a questi lavoratori solo di mansioni comportanti lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. In merito al secondo gruppo di lavoratori, occorre porre attenzione su due ulteriori limitazioni contenute nell'ultimo periodo del co.2 dell'art.1 del decreto 27 marzo 2013: la prima si riferisce alla stagionalità delle attività, la seconda pone l’accento sul soggetto beneficiario della prestazione lavorativa: “nelle imprese agricole”. L'attuale versione 37 Il Ccnl all’art.13 prevede che vi sia garanzia di occupazione per tutta la durata della stessa fase lavorativa, facendo salve diverse e particolari regolamentazioni dei contratti provinciali, ai quali viene demandato di individuare le eccezioni alla garanzia di occupazione dell'operaio assunto per fase lavorativa. Tali eccezioni possono riferirsi ad avversità atmosferiche e, nel caso di aziende direttocoltivatrici, al rientro di unità attive e agli scambi di manodopera. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 32 n.23 del 10 giugno 2013 dell'art.70 del D.Lgs. n.276/03, modificato dalla L. n.92/12, prevede che nel settore agricolo sia possibile ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale accessorio nel limite massimo pari a € 5.000,00 annui in caso di: attività di natura accessoria nell'ambito di attività a carattere stagionale effettuate da pensionati e giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi in università; attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'art.34, co.6, DPR n.633/72 (volume d'affari annuo inferiore a € 7.000,00), con esclusione esplicita per i lavoratori iscritti gli anni precedenti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Sembrerebbero pertanto da escludere dall'ambito applicativo della semplificazione in materia di formazione e sorveglianza sanitaria i lavoratori occasionali accessori che difettino del requisito della stagionalità della lavorazione o fase di essa. Quindi in agricoltura, per i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio, le semplificazioni di cui tratteremo più avanti sono applicabili nei confronti dei seguenti lavoratori: TIPOLOGIA AZIENDA TIPOLOGIA LAVORATORI Datore di lavoro agricolo con Lavoratori PENSIONATI volume di affari superiore a occasionali accessori di ogni € 7.000,00 tipologia per lavorazioni o fasi di lavoro solo se STAGIONALI Lavoratori STUDENTI occasionali accessori di ogni tipologia per lavorazioni o fasi di lavoro solo se STAGIONALI Datore di lavoro agricolo con Lavoratori occasionali accessori di ogni tipologia occupati volume di affari inferiore a € in lavorazioni o fasi di lavoro solo se STAGIONALI 7.000,00 Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria La prima serie di semplificazioni concerne il rispetto dell'art.41 e ss. del D.Lgs. n.81/08, che disciplina l'attività di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente. La norma collega l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria non a un elenco tassativo di tipologie aziendali, ma ai fattori di rischio presenti concretamente in ogni singola realtà lavorativa. Quindi a rendere obbligatoria la nomina e la presenza di un medico competente è la combinazione di più fattori che determinano il verificarsi di un rischio chimico, fisico, derivante da esposizione ad agenti biologici o cancerogeni o da movimentazione manuale dei carichi o da uso di videoterminali. È possibile riassumere gli obblighi principali connessi alla sorveglianza sanitaria in queste macro-attività: 1. l'effettuazione delle visite mediche obbligatorie al fine di stabilire l'idoneità alla mansione, siano esse preventive, periodiche o su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro; 2. la custodia e la consegna al datore di lavoro delle cartelle sanitarie e di rischio; 3. la visita degli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o in base alla cadenza prevista dalla valutazione dei rischi; 4. la collaborazione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure di tutela per la salute dei lavoratori; La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 33 n.23 del 10 giugno 2013 5. specifici obblighi di comunicazione, di programmazione e di controllo con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. In merito ai datori di lavoro e ai lavoratori di cui al paragrafo precedente, gli adempimenti in materia di controllo sanitario che sono stati semplificati sono quelli previsti al punto 1 di cui in precedenza, che possono essere assolti mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione dell'ASL. Il decreto fa poi due precisazioni, che rappresentano oggi prassi comune: l'effettuazione e l’esito della visita devono risultare da apposita certificazione e il datore di lavoro deve acquisirne copia. La visita medica, potrà essere solo preventiva, avrà validità biennale e consentirà al lavoratore idoneo di prestare la propria attività di carattere stagionale nel limite di 50 giornate l'anno. In relazione al numero delle giornate si precisa che le stesse possono essere effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici. L'utilizzo di tale procedura è vietato in relazione allo svolgimento di attività e mansioni che comportino l'esposizione a rischi specifici, e per il datore di lavoro è comunque alternativo all'utilizzo delle procedure ordinarie. Il datore ha pertanto la facoltà di avvalersi della semplificazione, fermo restando gli obblighi generali da assolvere previsti dalla normativa. È previsto inoltre che gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo, quali EBAN ed EBAT, possano stipulare convenzioni finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole aderenti al sistema della bilateralità con i seguenti soggetti: le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva; i medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In questo caso il medico competente non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. Inoltre in questo caso il giudizio d’idoneità opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati. Risulta evidente che l'avvalersi di queste convenzioni, per i datori di lavoro aderenti alla bilateralità, comporta l'esclusione da un ulteriore adempimento, quello di cui al punto 3 in aggiunta all'obbligo indicato in precedenza al punto 1 del presente paragrafo. Semplificazioni in materia di informazione e formazione Oltre alla visita medica, nei casi in cui è prevista come obbligatoria, il datore di lavoro ha due altri obblighi nei confronti dei lavoratori: 1. informare i lavoratori in merito ai rischi presenti nelle attività da svolgere; 2. formare i lavoratori in modo adeguato sulle misure di prevenzione e protezione. Anche in questo caso per le aziende e i lavoratori indicati in precedenza tali obblighi si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dall’ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo. Tali documenti contengono indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi, nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle proprie mansioni e all'identificazione e all'eliminazione ovvero riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 34 n.23 del 10 giugno 2013 Per i lavoratori stranieri deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata in questi documenti certificati dall’ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo. Di conseguenza non è necessario che siano tradotti nella lingua madre del lavoratore, ma solo in un idioma letto e compreso. I documenti, dispone la norma, devono essere consegnati, quindi non se ne prevede un formato specifico (cartaceo, elettronico, multimediale), ma è opportuno conservare una ricevuta di consegna, al fine di provare l'avvenuta informazione e formazione del lavoratore. Considerazioni conclusive Alla luce di quanto sopra si può ritenere positivo l'aver dato valore legale ad accordi e prassi già diffuse e consolidate che semplificano gli adempimenti relativi a rapporti di lavoro che sono comunque marginali, per durata e apporto economico. In considerazione del fatto che il settore agricolo è comunque uno dei più esposti ai rischi di infortuni e di malattie professionali, a causa dell’assoggettamento alle avversità atmosferiche, che rendono imprevedibile ogni fattore di rischio, il legislatore non ha potuto semplificare in modo generalizzato, di conseguenza ha ristretto la platea dei soggetti che possono accedere a questa semplificazione. È stato fatto un primo passo importante verso quella moltitudine di imprese familiari, o di piccolissime dimensioni, che costituiscono l'ossatura produttiva del settore agricolo, che spesso per gli elevati costi di attivazione delle procedure ordinarie finiscono per non garantire standard minimi di sicurezza comunque facilmente raggiungibili, con il rischio di escludere dalla prevenzione e dalla protezione i lavoratori discontinui, che sono soggetti meritevoli di particolare attenzione. Ad avviso di chi scrive due aspetti potrebbero generare incertezza e, quindi, comportare il mancato ricorso alle procedure semplificate: a. il primo riguarda l’utilizzo alternato all’interno del decreto delle espressioni “datori di lavoro” e “imprese”, che il legislatore sembra utilizzare come sinonimi; b. il secondo è la mancata definizione delle “lavorazioni generiche e semplici non richiedenti requisiti professionali”. All’interno della classificazione del personale prevista dall’art.31 del Ccnl Operai Agricoli i destinatari sembrerebbero essere esclusivamente i lavoratori assunti ai sensi della declaratoria dell’Area 3ª. In quest’ultimo ambito si potrebbe auspicare un intervento della contrattazione di secondo livello. Due considerazioni finali: nel decreto non viene fatto alcun cenno in relazione alla possibile estensione della semplificazione ai lavoratori minorenni e ai lavoratori delle aziende florovivaistiche. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 35 n.23 del 10 giugno 2013 Calendario delle scadenze dal 16 al 30 giugno Tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali. Ricordiamo che, nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo*. ADEMPIMENTI FISCALI SOSTITUTI D’IMPOSTA – ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. SOSTITUTI D’IMPOSTA – ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente. SOSTITUTI D’IMPOSTA – VERSAMENTI RITENUTE ALLA FONTE Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti di imposta nel mese precedente. ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI LAVORATORI DIPENDENTI – CONTRIBUZIONE INPS Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente. CONTRIBUZIONE INPS – VERSAMENTO ARRETRATI DEL CONTRIBUTO DOVUTO NEL CASO DI INTERRUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER CAUSA DIVERSA DALLE DIMISSIONI Termine per il versamento, senza aggravio di oneri accessori, del contributo dovuto per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga da “gennaio a marzo 2013” (Circolare Inps n.44 del 22 marzo 2013). SPETTACOLO E SPORTIVI PROFESSIONISTI – CONTRIBUZIONE ENPALS Versamento dei contributi dovuti all’Enpals dalle imprese dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la soppressione dell’Ente e il trasferimento delle relative funzioni all’Inps. GESTIONE SEPARATA – CONTRIBUZIONE INPS Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente. PESCATORI AUTONOMI – CONTRIBUZIONE INPS Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi. * Si ricorda che l’art.18 del D.Lgs. 241 del 1997, recita: “Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 36 n.23 del 10 giugno 2013 GIORNALISTI E PRATICANTI – CONTRIBUZIONE INPGI Versamento dei contributi Inpgi, relativi al mese precedente, per le aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti. GIORNALISTI E PRATICANTI – CONTRIBUZIONE CASAGIT Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit, relativi al mese precedente, per i datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti. DATORI DI LAVORO AGRICOLO – CONTRIBUZIONE INPS Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti per gli operai agricoli e relativi al quarto trimestre 2012. CASSA DI PREVIDENZA CONSULENTI DEL LAVORO Versamento della seconda rata del contributo soggettivo relativo all’anno 2013. DATORI DI LAVORO – VERSAMENTO DEL PREMIO INAIL PER AUTOLIQUIDAZIONE I datori di lavoro che non hanno ricevuto nei termini le basi di calcolo necessarie per la liquidazione del premio a seguito di denuncia di inizio attività con decorrenza 2012 sono tenuti al versamento, in unica soluzione o come prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2012 e all’acconto 2013, risultante da autoliquidazione. ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI FONCHIM – CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim. ADEMPIMENTI FISCALI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) E PROFESSIONISTI ABILITATI – PROROGA DEI TERMINI DI CONSEGNA È stato prorogato ad oggi il termine di consegna al contribuente del Modello 730 elaborato e del prospetto di liquidazione (DPCM 29 maggio 2013). ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI IMPIEGATI AZIENDE AGRICOLE – CONTRIBUZIONE ENPAIA Versamento dei contributi Enpaia, relativi al mese precedente, per gli impiegati delle aziende agricole. SPETTACOLO E SPORTIVI PROFESSIONISTI – DENUNCIA MENSILE ENPALS Denuncia mensile unificata all’Enpals, da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, delle retribuzioni corrisposte nel mese precedente. Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la soppressione dell’Ente e il trasferimento delle relative funzioni all’Inps. INPS – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIG E CIGS Presentazione all’Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta entro il mese precedente. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 37 n.23 del 10 giugno 2013 ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DENUNCIA UNIEMENS Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente. INPS – CONTRIBUTI VOLONTARI Versamento dei contributi dovuti all’Inps dagli assicurati autorizzati ai versamenti volontari, relativi al primo trimestre 2013. CASSA FORENSE – VERSAMENTO CONTRIBUTI Pagamento della terza rata dei contributi minimi dovuti per l’anno in corso, dagli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 38 n.23 del 10 giugno 2013 LEGENDA ICONE Le notizie flash Il caso del mese La raccolta di tutte le novità legislative, di prassi e giurisprudenza divise per argomento e brevemente commentate. I due simboli distinguono le notizie a contenuto professionale (lente) da quello operativo (computer). L’analisi di un caso aziendale reale, con le indicazioni per gestirne le problematiche connesse e i suggerimenti sulle possibili soluzioni. Il punto di pratica professionale Ispezioni e ricorsi – i casi in azienda Un’analisi pratica – operativa di specifiche tematiche di diritto del lavoro, previdenziale e fiscale che incidono sugli adempimenti mensili, periodici e annuali degli Operatori e dei Consulenti; ricca di esempi, carte di lavoro e tabelle riassuntive. Una guida alla gestione della difesa da ispezioni in azienda attraverso l’esame di verbali, con flow–chart che schematizzano le procedure e le tempistiche da seguire, corredata da fac-simili di ricorsi. Aggiornamenti professionali La sicurezza sul lavoro Un aggiornamento costante e approfondito sugli argomenti di maggior interesse professionale del periodo, commentati ed analizzati dai nostri Esperti, per permetterVi di essere sempre aggiornati in tempo reale. L’analisi della normativa in materia di salute e sicurezza, commentata dagli Operatori del settore, come supporto applicativo alla consulenza del Professionista. Sintesi Operative Paghe e Contributi Il calendario delle scadenze Un corso operativo per l’elaborazione delle paghe e per lo svolgimento degli adempimen-ti contributivi e fiscali, con esempi di busta paga, compilazione della denuncia UniEmens e dei modelli F24, CUD, e 770. A cadenza quindicinale, tutte le scadenze previdenziali e fiscali del periodo. EDITORE E PROPRIETARIO Gruppo Euroconference S.p.a. PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE Settimanale - Vendita esclusiva per abbonamento SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA Via E. Fermi, 11/A – 37135 Verona STAMPA Pubblicazione diffusa per e-mail Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1447 del 29 giugno 2001 DIRETTORE RESPONSABILE Francesco Natalini COMITATO SCIENTIFICO Luca Caratti Roberto Lucarini Elena Valcarenghi Cristian Valsiglio Luca Vannoni COORDINATORE REDAZIONALE Marina Ducci ISSN 2039-9626 ABBONAMENTI INVIO TRAMITE E-MAIL COSTO ANNUALE (01/01/2013 – 31/12/2013) invio tramite e-mail € 215,00 (+ Iva 21%) Gli abbonamenti possono essere sottoscritti richiedendo il coupon al numero 045/506199. 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