Via Paracelso, 14 - 20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Via Paracelso,
14 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 - www.filodiretto.it - [email protected]
www.filodiretto.it - [email protected]
COSA
FARE PER
RICHIEDERE ASSISTENZA
COSA
COSA FARE
FARE PER
PER RICHIEDERE
RICHIEDERE ASSISTENZA
ASSISTENZA
COSA
FARE
PER
RICHIEDERE
ASSISTENZA
Contattare
IMMEDIATAMENTE
la
Centrale
Operativa
di
Filo diretto,
in funzione
24 ore
Contattare
IMMEDIATAMENTE
la
Centrale
Operativa
di
Contattare
IMMEDIATAMENTE
la
Centrale
Operativa
di Filo
Filo diretto,
diretto, in
in funzione
funzione 24
24 ore
ore
su
24 per
365 giorni
l’anno, telefonando:
su
giorni
su 24
24 per
per 365
365
giorni l’anno,
l’anno, telefonando:
telefonando:
Contattare
IMMEDIATAMENTE
la Centrale Operativa di Filo diretto, in funzione 24 ore
su 24
365 giorni
l’anno, telefonando:
––– per
dall’Italia
al NUMERO
VERDE
800.279745
dall’Italia
VERDE
800.279745
– dall’estero
dall’Italia al
alalNUMERO
NUMERO
VERDE
800.279745
numero
0039
039.6899965
dall’estero
numero
039.6899965
039.6554.6646
dall’esteroalal
alNUMERO
numero 0039
0039
039.6899965
––– dall’Italia
VERDE
800.279745
– dall’estero
al seguenti
numero 0039
039.6899965
Saranno
richieste
le
informazioni:
Saranno
richieste
le
Saranno
richieste
le seguenti
seguenti informazioni:
informazioni:
–– Nome
ee Cognome
Nome
Cognome
Nome
e
Cognome
Saranno
richieste
le
seguenti
informazioni:
–– Numero
di
polizza
Numero
di
– Motivo
Numero
di polizza
polizza
Nome
edella
Cognome
chiamata
Motivo
chiamata
Motivo della
della
chiamata
di
polizza
––– Numero
telefonico
e/o
indirizzo al
quale sarà
possibile contattarvi
Numero
telefonico
e/o
Numerodella
telefonico
e/o indirizzo
indirizzo al
al quale
quale sarà
sarà possibile
possibile contattarvi
contattarvi
– Motivo
chiamata
– Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarvi
Filo
diretto
èè impegnata
da
sempre
aa fornire
ai
propri
clienti
la massima
Filo
diretto
impegnata
da
sempre
fornire
ai
propri
clienti
Filo diretto
è impegnata
da sempre
a fornire
aiil suo
propri
clienti la
laè massima
massima
qualità
nei
prodotti
ee nei
servizi.
Per
fare
questo
contributo
prezioso:
qualità
nei
prodotti
servizi.
Per
questo
ilil suo
contributo
èè massima
prezioso:
qualità
nei
prodotti
e nei
nei
servizi.
Per fare
fare
questo
suo
contributo
prezioso:
Filo
diretto
è
impegnata
da
sempre
a
fornire
ai
propri
clienti
la
non
esiti
a
comunicarci
i
suoi
suggerimenti
o
a
segnalarci
aree
di
miglioramento
non
esiti
a
comunicarci
i
suoi
suggerimenti
o
a
segnalarci
aree
di
miglioramento
non esitinei
a comunicarci
i suoi
suggerimenti
o a segnalarci
aree di miglioramento
qualità
prodotti
e
nei
servizi.
Per
fare
questo
il
suo
contributo
è
prezioso:
all’indirizzo
mail
[email protected]
all’indirizzo
mail
all’indirizzo
mail [email protected]
[email protected]
non
esiti a comunicarci
i suoi suggerimenti o a segnalarci aree di miglioramento
all’indirizzo mail [email protected]
NOTA
INFORMATIVA PER
PER I CONTRATTI DI
DI ASSICURAZIONE CONTRO
CONTRO I DANNI
NOTA
NOTA INFORMATIVA
INFORMATIVA PER II CONTRATTI
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE CONTRO II DANNI
DANNI
Informativa
Amieasy
Amieasy
NOTA INFORMATIVA PER INota
CONTRATTI
DI
ASSICURAZIONE
CONTRO
I DANNI
Nota
Informativa Amieasy
Nota
valida per
0111,Informativa
0113, 1221,
1221,Amieasy
1222,1223
(ed.
2010–09)
valida
ii modelli
1222,1223(ed.
(ed.2010–09)
2013–01)
valida
per
modelli
0111,
0113,
1222,1223
valida per i modelli
0111,
0113, 1221,Amieasy
1222,1223
Nota
Informativa
aggiornamento
30/09/2010
Ultimo
31/01/2013(ed. 2010–09)
Ultimo
aggiornamento
30/09/2010
Ultimo0111,
aggiornamento
30/09/2010(ed. 2010–09)
valida per i modelli
0113, 1221, 1222,1223
dell’art. 185
Decreto
Legislativo
settembre
n. 209
209 ed
ed in
in conformità
conformità al
al
Ultimo
aggiornamento
30/09/2010
Ai sensi
sensi dell’art.
185 del Decreto
Decreto
Legislativo
del 17 settembre
settembre
2005 n.
Ai
Legislativo
Ai
sensi dell’art.
dell’art.
185n.n.del
del
Legislativo
del 17
17 settembre 2005
2005 n.
n. 209
209 ed
ed in
in conformità
conformità al
al
Regolamento
Isvap
35Decreto
del26
26maggio
maggio
2010.del
Regolamento
Isvap
35
del
2010.
Regolamento
Isvap
35
del
2010.
Regolamento
Isvap
n.del
35 Decreto
del 26
26 maggio
maggio
2010. del 17 settembre 2005 n. 209 ed in conformità al
Ai
sensi dell’art.
185n.
Legislativo
La presente
presente Nota
Nota
Informativa
è redatta
redatta
secondo lo
lo schema
schema predisposto
predisposto dall’ISVAP,
dall’ISVAP, ma
ma ilil suo
suo
Regolamento
IsvapInformativa
n. 35 del 26 maggio
2010.
La
Informativa
secondo
La
presente
Nota
èèèpreventiva
redatta
lo
predisposto
contenuto
non
èsoggetto
soggetto
allapreventiva
approvazione
dell’ISVAP.
La
presentenon
Nota
Informativa
redatta secondo
secondo
lo schema
schema
predisposto dall’ISVAP,
dall’ISVAP, ma
ma ilil suo
suo
contenuto
è
alla
approvazione
dell’ISVAP.
contenuto
èè soggetto
alla
preventiva
approvazione
dell’ISVAP.
contraente
deve
prendere
visione
dellesecondo
condizioni
di
assicurazione
primadall’ISVAP,
della sottoscrizione
sottoscrizione
contenuto
non
soggetto
alla
preventiva
approvazione
dell’ISVAP.
La
presentenon
Nota
Informativa
è redatta
lo di
schema
predisposto
ma il suo
IlIl contraente
contraente
deve
prendere
visione
delle
condizioni
assicurazione
prima
della
Ilcontenuto
deve
prendere
visione
delle
della
polizza.
Ildella
contraente
deve
prenderealla
visione
delle condizioni
condizioni di
di assicurazione
assicurazione
prima della
della sottoscrizione
sottoscrizione
non
è soggetto
preventiva
approvazione
dell’ISVAP. prima
polizza.
della
polizza.
presente
contratto,
ogni documento
documento
adesso
esso
allegato,di
leassicurazione
comunicazioni
in corso
corso
di contratto
contratto
sono
polizza.
Ildella
contraente
deve prendere
visione delle
condizioni
prima
della
sottoscrizione
IlIl presente
contratto,
ogni
ad
allegato,
ee le
comunicazioni
in
di
sono
presente
contratto,
ogni
documento
ad
esso
allegato,
le
comunicazioni
in
corso
contratto
sono
in lingua
lingua
italiana,
lala facoltà
contraente
con
l’Impresa
la altra
redazione
in
Ilredatti
presente
contratto,
ognisalva
documento
ad del
esso
allegato, ee di
lediconcordare
comunicazioni
in
corso di
di in
contratto
sono
della
polizza.
redatti
in
italiana,
salva
facoltà
del
contraente
richiederne
la
redazione
lingua.
redatti
in
lingua
italiana,
salva
la
facoltà
del
contraente
di
richiederne
la
redazione
in
altra
lingua.
in lingua
italiana,
la facoltà
del contraente
richiederne la in
redazione
altra lingua.
altra
lingua.
Ilredatti
presente
contratto,
ognisalva
documento
ad esso
allegato, e ledicomunicazioni
corso di in
contratto
sono
redatti
in lingua italiana,
salva la facoltà
del contraente
di richiederne la redazione in altra lingua.
A)
INFORMAZIONI
RELATIVE
ALL'IMPRESA
DI ASSICURAZIONE
A)
A) INFORMAZIONI
INFORMAZIONI RELATIVE
RELATIVE ALL'IMPRESA
ALL'IMPRESA DI
DI ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE
A)
INFORMAZIONI
RELATIVE
ALL'IMPRESA
DI
ASSICURAZIONE
1)
Informazioni
generali
1) Informazioni
Informazioni generali
generali
1)
1) Informazioni
generalisociale,
Denominazione
sociale, forma giuridica
giuridica dell’Impresa ee Sede
Sede Legale
••• Denominazione
Denominazione sociale, forma
forma giuridica dell’Impresa
dell’Impresa e Sede Legale
Legale
IlIl contratto
sarà
concluso
con
Filo
diretto
Assicurazioni
S.p.A.,
capogruppo
Gruppo
Filo
diretto,
• Denominazione
sociale,
forma
giuridica
dell’Impresa
e Sede Legaledel
contratto
sarà
concluso
con
Filo
diretto
Assicurazioni
S.p.A.,
capogruppo
del
Gruppo
Filo
diretto,
Iliscritto
contratto
sarà
concluso
con
Filo
diretto
Assicurazioni
S.p.A.,
capogruppo
del
Gruppo
Filo Brianza
diretto,
al
n.
039
dell’Albo dei
Gruppi Assicurativi,
con
sede legale
sita
in Italia,
20864
Agrate
iscritto
al
n.
039
dei
Assicurativi,
con
legale
sita
Italia,
20864
Agrate
alCentro
n. sarà
039 dell’Albo
dell’Albo
dei
Gruppi
Assicurativi,
con sede
sede
legale
sita–in
inTel.
Italia,
20864
Agrate
Brianza
Iliscritto
contratto
concluso
conGruppi
Filo
diretto
Assicurazioni
S.p.A.,
capogruppo
del
Gruppo
Filo–Brianza
diretto,
(MB)
–
Direzionale
Colleoni
–
Via
Paracelso
n.
14
039.6056804
mail:
(MB)
–
Centro
Direzionale
Colleoni
–
Via
Paracelso
n.
14
–
Tel.
039.6056804
–
mail:
(MB) –alCentro
Direzionale
Colleoni
– Via saranno
Paracelso
n. 14
039.6056804
–Brianza
mail:
iscritto
n. 039 dell’Albo
deiEventuali
Gruppi
Assicurativi,
con sedetempestivamente
legale
sita–inTel.
Italia,
20864 Agrate
[email protected].
modifiche
comunicate
per
iscritto
[email protected].
Eventuali
modifiche
saranno
tempestivamente
comunicate
per
iscritto
[email protected].
Eventuali
modifiche
tempestivamente
comunicate
per–iscritto
(MB)
– Centro
Direzionale
Colleoni
– Via saranno
Paracelso
n. 14 –aziendale:
Tel. 039.6056804
mail:
al
contraente
da
parte
dell’Impresa
e
pubblicate
sul
sito
internet
www.filodiretto.it.
al
pubblicate
sul
internet
www.filodiretto.it.
al contraente
contraente da
da parte
parte dell’Impresa
dell’Impresa
pubblicate
sul sito
sito
internet aziendale:
aziendale:
www.filodiretto.it.
[email protected].
Eventuali eemodifiche
saranno
tempestivamente
comunicate
per iscritto
al contraente
da parte all’esercizio
dell’Impresadelle
e pubblicate
sul sito internet aziendale: www.filodiretto.it.
•• Autorizzazione
assicurazioni
• Autorizzazione
Autorizzazione all’esercizio
all’esercizio delle
delle assicurazioni
assicurazioni
• Autorizzazione
delle assicurazioni
Filo diretto
diretto
Assicurazioniall’esercizio
S.p.A. èè autorizzata
autorizzata
all’esercizio delle
delle assicurazioni
assicurazioni con
con Decreto
Decreto del
del Ministro
Ministro
Filo
Assicurazioni
S.p.A.
all’esercizio
Filo diretto Assicurazioni
S.p.A.
èeautorizzata
all’esercizio
delle
assicurazioni
con Decreto
del Ministro
dell’Industria
del
Commercio
dell’Artigianato
del
20
ottobre
1993
(Gazzetta
Ufficiale
del
3
dell’Industria
del
Commercio
eeautorizzata
dell’Artigianato
del
20
ottobre
1993
(Gazzetta
Ufficiale
del
dell’Industria
del
Commercio
dell’Artigianato
del
20
ottobre
1993
(Gazzetta
Ufficiale
del 33
Filo
diretto
Assicurazioni
S.p.A.
è
all’esercizio
delle
assicurazioni
con
Decreto
del
Ministro
novembre
1993 n.
258).
Iscritta alla
Sez.
I dell’Albo delle
imprese al
n.
1.00115.
novembre
258).
Sez.
delle
n.
novembre 1993
1993
n.Commercio
258). Iscritta
Iscrittaealla
alla
Sez. II dell’Albo
dell’Albodel
delle
imprese
al1993
n. 1.00115.
1.00115.
dell’Industria
deln.
dell’Artigianato
20imprese
ottobreal
(Gazzetta Ufficiale del 3
novembre
1993 n.sulla
258).situazione
Iscritta alla
Sez. I dell’Albo
delle imprese al n. 1.00115.
2)
Informazioni
patrimoniale
dell’Impresa
2)
Informazioni sulla
sulla situazione
situazione patrimoniale
patrimoniale dell’Impresa
dell’Impresa
2) Informazioni
2)
Informazioni
sulla
situazione
patrimoniale
dell’Impresa
Le
informazioni
relative
alla
situazione
patrimoniale
dell’Impresa,
così
come previste
dal
Reg. Isvap
n. 35
Le
relative
alla
situazione
patrimoniale
dell’Impresa,
così
previste
dal
Isvap
Le informazioni
informazioni
relative
alla
situazione
patrimoniale
dell’Impresa,
così come
come
previste
dal Reg.
Reg.Informativo.
Isvap n.
n. 35
35
del
26
maggio
2010,
sono
indicate
nell’apposito
documento
riepilogativo
allegato
al
Fascicolo
del
26
maggio
2010,
sono
indicate
nell’apposito
documento
riepilogativo
allegato
al
Fascicolo
Informativo.
delinformazioni
26
maggio
2010,
sonoalla
indicate
nell’apposito
documento
riepilogativo
allegato
al Fascicolo
Le
relative
situazione
patrimoniale
dell’Impresa,
cosìmodifica
come
previste
dal
Reg.Informativo.
Isvap n. 35
Per
ogni
aggiornamento
relativo
allo
stato
patrimoniale
ed
ogni
delle
norme
contenute
Per
ogni
aggiornamento
relativo
allo
stato
patrimoniale
ed
ogni
modifica
delle
norme
contenute
Per
ogni
aggiornamento
relativo
allo
stato
patrimoniale
ed
ogni
modifica
delle
norme
contenute
del
26
maggio
2010,
sono
indicate
nell’apposito
documento
riepilogativo
allegato
al
Fascicolo
Informativo.
nel presente
presente Fascicolo
Fascicolo Informativo
Informativo si
si rimanda
rimanda alla
alla consultazione
consultazione del
del sito
sito internet
internet dell’Impresa
dell’Impresa
nel
nel
presente
Fascicolo Informativo
rimanda
alla consultazione
del sitodelle
internet
Per
ogni
aggiornamento
relativo allosistato
patrimoniale
ed ogni modifica
normedell’Impresa
contenute
www.filodiretto.it.
www.filodiretto.it.
www.filodiretto.it.
nel
presente Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa
www.filodiretto.it.
B)
B) INFORMAZIONI
INFORMAZIONI SUL
SUL CONTRATTO
CONTRATTO
B)
INFORMAZIONI
SUL
CONTRATTO
INFORMAZIONI
SUL CONTRATTO
IlB)
contratto,
qualora
stipulato
per
durata
originaria
oo superiore
ad
un
anno,
èè stipulato
Il contratto,
qualora
stipulato
per una
una
durata
originaria pari
pari
ad
un
anno,
stipulato
contratto,
qualora
unaun
durata
pari
o superiore
superiore
ad
un
anno,
èinferiori,
stipulato
Ilcon
contratto
cessa
astipulato
tuttirinnovo
gli per
effetti
alla
dataoriginaria
in polizza
conPer
espressa
esclusione
diil
con
previsione
di
tacito
per
anno
eeindicata
così
successivamente.
le
durate
previsione
di
tacito
rinnovo
per
un
anno
così
successivamente.
Per
le
durate
previsione
di
tacito
rinnovo
un
anno
e così
successivamente.
le durate
inferiori,
Ilcon
contratto,
qualora
stipulato
perper
una
durata
originaria
pari
o superiorePer
ad un
anno, èinferiori,
stipulatoilil
qualsivoglia
tacito
rinnovo.
contratto
cessa
alla
data
indicata
in
polizza
senza
obbligo
di
disdetta.
contratto
cessa
alla
data
indicata
in
polizza
senza
obbligo
di
disdetta.
contratto
cessa
alla
data
indicata
in
polizza
senza
obbligo
di
disdetta.
con previsione
dirinvia
tacitoall’articolo
rinnovo
perdelle
anno
e così
successivamente.
Per
le durate
inferiori,
Avvertenza:
Condizioni
di Assicurazione
rubricato
“Durata
delil
Avvertenza:
ilil si
contraente
potrà
disdire
ililuncontratto,
mediante
lettera
raccomandata
spedita
alla
sede
Avvertenza:
contraente
potrà
disdire
contratto,
mediante
lettera
raccomandata
spedita
alla
sede
Avvertenza:
ilAssicurazioni
contraente
potrà
disdire
il30
contratto,
mediante
lettera
raccomandata
spedita
alla
sede
contratto
cessa
alla
datacomuni
indicata
polizza
senza
obbligo
disdetta.
contratto”
delle
Norme
aintutte
legiorni
garanzie
per
glidi
aspetti
diIn
dettaglio.
di
Filo
diretto
S.p.A.
almeno
prima
della
scadenza.
caso
di
disdetta,
per
la
quale
di
Filo
diretto
Assicurazioni
S.p.A.
almeno
30
giorni
prima
della
scadenza.
In
caso
di
disdetta,
per
la
quale
di
Filo
diretto
Assicurazioni
S.p.A.
almeno
30
giorni
prima
della
scadenza.
In
caso
di
disdetta,
per
la
quale
Avvertenza:
il
contraente
potrà
disdire
il
contratto,
mediante
lettera
raccomandata
spedita
alla
sede
contraente
non
sosterrà alcun
alcun
onere
aggiuntivo, verranno
verranno
meno gli
gli effetti
effetti del
del contratto,
contratto, così
così come
come
ilildi
non
sosterrà
onere
aggiuntivo,
3)
Coperture
assicurative
offerte
– all’articolo
Limitazioni
ed Condizioni
esclusioni
il contraente
contraente
non
sosterrà
alcun
onere
aggiuntivo,
verranno
meno
gliAssicurazione
effetti
così
Filo
diretto
Assicurazioni
S.p.A.
almeno
30 giornidelle
prima
dellameno
scadenza.
In casodeldicontratto,
disdetta,
per
la come
quale
previsto
dalle
norme
vigenti.
Si
rinvia
di
rubricato
“Durata
previsto
dalle
norme
vigenti.
Si
all’articolo
delle
Condizioni
di
Assicurazione
rubricato
“Durata
dallepresenta
norme
vigenti.
Si rinvia
rinvia
all’articolo
delle
Condizioni
diglicoloro
Assicurazione
rubricato
“Durata
ilIlprevisto
contraente
non
sosterrà
alcun
onere
aggiuntivo,
verranno
meno
effetti
del
contratto,
così
come
del
contratto
–
Tacito
Rinnovo”
delle
Norme
comuni
a
tutte
le
garanzie
per
gli
aspetti
di
dettaglio.
contratto
una
serie
di
garanzie
preposte
alla
tutela
di
che
viaggiano,
elaborate
del
contratto
–
Tacito
Rinnovo”
delle
Norme
comuni
a
tutte
le
garanzie
per
gli
aspetti
di
dettaglio.
del contratto
–norme
Tacito
Rinnovo”
delle
comuni
aCondizioni
tutte le
garanzie
per gliche
aspetti
di dettaglio.
previsto
dalle
vigenti.
Si rinvia
all’articolo
delledannosi
diimprevisti
Assicurazione
rubricato
“Durata
per
offrire
una
protezione
verso
gliNorme
accadimenti
e gli
si verificano
più
del
contratto assicurative
– Tacito
Rinnovo”
delle
comuni
a tutteper
le garanzie
per glidiaspetti
3)
Coperture
–– Limitazioni
ed
esclusioni
frequentemente
prima
e offerte
durante
i Norme
viaggi quali
spese
il pagamento
penalidiindettaglio.
caso di
3) Coperture
Coperture assicurative
assicurative
offerte
Limitazioni
ed le
esclusioni
3)
offerte
–
Limitazioni
ed
esclusioni
cancellazione del viaggio, il furto e lo smarrimento del bagaglio, le spese per cure mediche e
Coperture
assicurative
Limitazioni
ed esclusioni
Il3)
contratto
presenta
una
serie
di
garanzie
preposte
alla
tutela
di
coloro
che
viaggiano,
elaborate
Il contratto
contratto
presenta
una offerte
serie di
di–sanitario
garanzie
preposte
alla tutela
tutela di
didacoloro
coloro
che viaggiano,
viaggiano,
elaborate
spese perpresenta
il rientro/trasporto
il tutto
completato
prestazioni
di Assistenza
alla
Ille
una
serie
garanzie
preposte
alla
che
elaborate
per
offrire
una
protezione
verso
gli
accadimenti
dannosi
eeTutela
gli
imprevisti
che
si
verificano
più
per
offrire
una
protezione
verso
gli
accadimenti
dannosi
gli
imprevisti
che
si
verificano
più
persona
e
al
veicolo,
garanzie
di
Responsabilità
Civile,
legale,
Interruzione
Viaggio,
per
offrire una
protezione
verso
glii viaggi
accadimenti
dannosi
e gli
imprevisti
si verificano
più
Il contratto
presenta
unaeserie
di garanzie
preposte
alla tutela
dipagamento
coloro cheche
viaggiano,
elaborate
frequentemente
prima
durante
quali
le
spese
per
il
di
penali
in
caso
di
frequentemente
primae di
e durante
durante
i viaggi
viaggi
quali
ledannosi
spese
per
il pagamento
pagamento
diglobale
penali
in caso
casopiù
di
Infortuni
diuna
superficie
volo,
Riprotezione
Viaggio,
che rendono
ancora più
l’offerta.
Si
frequentemente
prima
e
i
quali
le
spese
per
il
di
penali
in
di
per
offrire
protezione
verso
gli
accadimenti
e
gli
imprevisti
che
si
verificano
cancellazione
del
viaggio,
il
furto
e
lo
smarrimento
del
bagaglio,
le
spese
per
cure
mediche
e
le
cancellazione
del
viaggio,
il
furto
e
lo
smarrimento
del
bagaglio,
le
spese
per
cure
mediche
e
le
rammenta
come
leprima
coperture
effettivamente
acquistate
verranno
indicate
all’interno
della
polizza
cancellazione
del
viaggio,
il
furto
e
lo
smarrimento
del
bagaglio,
le
spese
per
cure
mediche
e
le
frequentemente
e
durante
i
viaggi
quali
le
spese
per
il
pagamento
di
penali
in
caso
di
spese per
per ilil rientro/trasporto
rientro/trasporto
sanitario
il tutto
tutto completato
completato
da prestazioni
prestazioni
di Assistenza
Assistenza
allastesse.
persona
spese
sanitario
il
da
di
alla
persona
sottoscritta
(c.d.
scheda
di
polizza),
condizione
peraltro
essenziale
per
l’operatività
delle
spese
per il rientro/trasporto
tutto
completato
da prestazioni
di Assistenza
alla persona
del viaggio,
il sanitario
furto e loilsmarrimento
del
bagaglio,
le spese
per
cure mediche
e di
le
ecancellazione
al
veicolo,
garanzie
di
Responsabilità
Civile,
Tutela
legale,
Interruzione
Viaggio,
Infortuni
al veicolo,
veicolo,
garanzie di
di Responsabilità
Responsabilità
Civile,
Tutela legale,
legale,
Interruzione
Viaggio, Infortuni
Infortuni
di
eesuperficie
al
garanzie
Civile,
Tutela
Interruzione
Viaggio,
di
spese
per ilerientro/trasporto
sanitario
ilpreviste
tutto
completato
da prestazioni
di Assistenza
alla
persona
di
volo,
Riprotezione
Viaggio,
che
rendono
ancora
globale
l’offerta.
Si
rammenta
Avvertenza:
le
coperture
assicurative
sono
soggette
apiù
limitazioni
ed esclusioni
ovvero
superficie
e
di
volo,
Riprotezione
Viaggio,
che
rendono
ancora
più
globale
l’offerta.
Si
rammenta
superficie
e digaranzie
Riprotezione
che
rendono
ancora
più globale
l’offerta.
rammenta
al
veicolo,
di Responsabilità
Civile,
Tutela
legale,
Viaggio,
di
come
le
coperture
effettivamente
acquistate
verranno
indicate
all’interno
polizza
sottoscritta
aecome
condizioni
divolo,
sospensione
dellaViaggio,
garanzia
che
possono
dar Interruzione
luogo
alla della
riduzione
oSiInfortuni
al
mancato
le coperture
coperture
effettivamente
acquistate
verranno
indicate
all’interno
della
polizza
sottoscritta
come
le
effettivamente
acquistate
verranno
indicate
all’interno
della
polizza
superficie
e di
volo,
Riprotezione
Viaggio,
che
rendono
ancora
più globale
l’offerta.
Sisottoscritta
rammenta
(c.d.
scheda
di
polizza),
condizione
peraltro
essenziale
per
l’operatività
stesse.
pagamento
Si rinvia
all’articolo
delle
Condizioni
didelle
Assicurazione
rubricato
(c.d. scheda
scheda
didell’indennizzo.
polizza),
condizione
peraltro
essenziale
per
l’operatività
delle
stesse.
(c.d.
di
polizza),
condizione
peraltro
essenziale
per
l’operatività
delle
stesse.
come
le
coperture
effettivamente
acquistate
verranno
indicate
all’interno
della
polizza
sottoscritta
“Esclusioni e limiti specifici per la garanzia…” per le esclusioni proprie di ciascuna garanzia ovvero,
(c.d.
scheda dile
polizza),
condizione
peraltro
essenziale
per l’operatività
dellegli
stesse.
Avvertenza:
coperture
assicurative
previste
sono
aa limitazioni
ed
esclusioni
ovvero
a
ove
presente,
e limiti
validi
persoggette
tutte
le garanzie”
per
di dettaglio.
Avvertenza:
le
coperture
assicurative
previste
sono
soggette
ed
esclusioni
ovvero
Avvertenza:
leall’articolo
coperture“Esclusioni
assicurative
previste
sono
soggette
a limitazioni
limitazioni
edaspetti
esclusioni
ovvero aa
condizioni
di
sospensione
della
garanzia
che
possono
dar
luogo
alla
riduzione
oo al
mancato
condizioni
di
sospensione
della
garanzia
che
possono
dar
luogo
alla
riduzione
al
mancato
condizioni di
della
garanzia
chedelle
possono
dar di
luogo
riduzione
al“Esclusioni
mancato
leilsospensione
coperture
previste
sono
soggette
a limitazioni
ed rubricato
esclusioni
ovveroe/oa
Avvertenza:
contratto assicurative
diSi
assicurazione
prevede
l’applicazione
dialla
franchigie
e/oo scoperti
pagamento
dell’indennizzo.
rinvia
all’articolo
Condizioni
Assicurazione
pagamento
dell’indennizzo.
Si
rinvia
all’articolo
Condizioni
di
Assicurazione
rubricato
pagamento
dell’indennizzo.
Sidella
rinvia
all’articolo
delle
Condizioni
di
Assicurazione
rubricato
“Esclusioni
condizioni
di
sospensione
garanzia
chedelle
possono
dar
luogo
alla
riduzione
oove
al“Esclusioni
mancato
meglio
nel
glossario
presente
nelle
Condizioni
di
Assicurazioni,
nella
misura
emassimali,
limiti
per
la
garanzia
…”
per
le
esclusioni
proprie
di
ciascuna
garanzia
ovvero,
presente,
limiti specifici
specifici
per
ladefiniti
garanzia
…”
per
le
esclusioni
proprie
di
ciascuna
garanzia
ovvero,
ove
presente,
eeall’articolo
limiti
specifici
per
la
garanzia
…”
per
le
esclusioni
proprie
di
ciascuna
garanzia
ovvero,
ove
presente,
pagamento
dell’indennizzo.
Si
rinvia
all’articolo
delle
Condizioni
di
Assicurazione
rubricato
“Esclusioni
risultante
nelle
Condizioni
di
Assicurazione
e
dalla
scheda
di
polizza
e
con
le
seguenti
modalità:
“Esclusioni
e limiti
validi
per
tutte
le
garanzie”
per
gli
aspetti
di
dettaglio.
all’articolo
“Esclusioni
limiti validi
validi
per
tutte le
le garanzie”
garanzie”
per
gli aspetti
aspetti
di dettaglio.
dettaglio.
“Esclusioni
ee limiti
tutte
per
gli
di
eall’articolo
limiti specifici
peralaprescindere
garanzia
…”dall’ammontare
perper
le esclusioni
proprie
di ciascuna
garanzia
ovvero,
ove presente,
Franchigia:
del danno
indennizzabile
patito
dall’assicurato
all’articolo
“Esclusioni
e limiti
validisinistro,
per tutteprevede
le garanzie”
per
gli aspetti
di dettaglio.
Avvertenza:
il contratto
di
assicurazione
l’applicazione
di
franchigie
e/o
scoperti
e/o
a seguito
del
un
importo
predeterminato
in numero
assoluto
Avvertenza:
contratto
di assicurazione
assicurazione
prevede
l’applicazione
di franchigie
franchigie
e/o scoperti
scoperti
e/o
Avvertenza:
ilil contratto
di
prevede
l’applicazione
e/o
e/o
massimali,
meglio
definiti
nel
glossario
presente
nelle
Condizioni
di
Assicurazioni,
nella
misura
rimane
carico
dell’assicurato
(es:
Euro
70,00);di
massimali, meglio
meglio
definitiadinel
nel
glossario
presente
nelle
Condizioni
di franchigie
Assicurazioni,
nella
misura
massimali,
definiti
glossario
presente
nelle
Condizioni
di
Assicurazioni,
nella
misura
Avvertenza:
il
contratto
assicurazione
prevede
l’applicazione
di
e/o
scoperti
e/o
risultante
nelle
Condizioni
di
Assicurazione
ee dalla
polizza
ee con
le
seguenti
modalità:
Scoperto:
a prescindere
dall’ammontare
delscheda
dannodi
indennizzabile
patito
dall’assicurato
risultante
nelle
Condizioni
di
Assicurazione
dalla
scheda
di
polizza
con
le
seguenti
modalità:
risultante
Condizioni
didel
Assicurazione
e dalla
scheda
di polizza
conpatito
le seguenti
modalità:
massimali,
meglio
definiti
glossario
nelle
Condizioni
di eAssicurazioni,
nella
Franchigia:nelle
aa prescindere
prescindere
dall’ammontare
del
danno
indennizzabile
dall’assicurato
seguitonel
sinistro,presente
una
percentuale
predeterminata
rimane
a misura
caricoaa
Franchigia:
a
dall’ammontare
del
danno
indennizzabile
patito
dall’assicurato
Franchigia:
aseguito
prescindere
dall’ammontare
delpredeterminato
danno indennizzabile
dall’assicurato
a
risultante nelle Condizioni
disinistro,
Assicurazione
e dalla
scheda
di polizza
enumero
conpatito
le seguenti
modalità:
del
un
importo
in
assoluto
rimane
dell’assicurato
(es: 25%
del
danno);
seguito
del sinistro,
sinistro,
un importo
importo
predeterminato
in numero
numero
assoluto
rimane aaa
seguito
del
un
predeterminato
in
assoluto
rimane
Franchigia:
aa prescindere
dall’ammontare
del
danno
patito
dall’assicurato
carico
dell’assicurato
(es:
Euro
70,00);
Massimale:
prescindere
dall’ammontare
del
dannoindennizzabile
indennizzabile
patito
dall’assicurato
carico
dell’assicurato
(es:
Euro
70,00);
carico
dell’assicurato
(es:
Euro 70,00);
deldelsinistro,
un
importo
predeterminato
in numero
assoluto
Scoperto:
aseguito
prescindere
dall’ammontare
del
danno
indennizzabile
patito
dall’assicurato
seguito
sinistro,
l’indennizzo
corrisposto
dall’Impresa
non
potrà rimane
eccedereaaaa
Scoperto:
aa prescindere
prescindere
dall’ammontare
del danno
danno
indennizzabile
patito
dall’assicurato
Scoperto:
acarico
dall’ammontare
del
patito
dall’assicurato
dell’assicurato
(es:
Euro 70,00);
seguito
del
sinistro,
una
percentuale
predeterminata
rimane
aa carico
dell’assicurato
laprescindere
somma
di denaro
(es:indennizzabile
Euro 5.000,00).
del sinistro,
sinistro,
unapredeterminata
percentuale
predeterminata
rimanepatito
carico
dell’assicuratoa
seguito
del
una
percentuale
predeterminata
rimane
a
carico
dell’assicurato
Scoperto:
aseguito
dall’ammontare
del
danno
indennizzabile
dall’assicurato
(es:
25%
del
danno);
(es:
25%del
delsinistro,
danno);
(es:
25%
del
danno);
seguito
una percentuale
predeterminata
rimanepatito
a carico
dell’assicurato
Avvertenza:
contratto,
relativamente
alla garanzia
“Infortuni
di superficie”,
prevede
un limiteaa
Massimale:
a prescindere
dall’ammontare
del
danno
indennizzabile
dall’assicurato
Massimale:di iletà
prescindere
dall’ammontare
del danno
danno
indennizzabile
patito
dall’assicurato
Massimale:
aaseguito
prescindere
dall’ammontare
del
indennizzabile
patito
dall’assicurato
a
(es:
25%del
delsinistro,
danno);
massimo
assicurabile,
a norma
del quale
risulteranno
assicurabili
lepotrà
persone
che al
l’indennizzo
corrisposto
dall’Impresa
non
eccedere
la
seguito
del
sinistro,
l’indennizzo
corrisposto
dall’Impresa
non
potrà
eccedere
laa
seguito
del
sinistro,
l’indennizzo
dall’Impresa
potrà
la
Massimale:della stipulazione
a prescindere
dall’ammontare
delcorrisposto
danno
indennizzabile
dall’assicurato
momento
della
polizza
non abbiano
ancora
compiutopatito
inon
75 anni
dieccedere
età, fermo
somma
di
denaro
predeterminata
(es:
Euro
5.000,00)
somma
di
denaro
predeterminata
(es:
Euro
5.000,00)
somma
di denaro
predeterminata
(es:
seguito del
sinistro,
l’indennizzo
corrisposto
potrà eccedere
la
restando che l’assicurazione
rimane
in vigore per
chiEuro
già 5.000,00)
indall’Impresa
precedenzanon
assicurato.
Si rinvia
somma direlativamente
denaro
predeterminata
(es:“Infortuni
Euro
5.000,00)
Avvertenza:
il contratto,
alla
garanzia
superficie”,
prevede
un
limite
all’articolo
Condizioni
di Assicurazione
rubricato
“Limiti
didi
per gli aspetti
di dettaglio.
Avvertenza:delle
contratto,
relativamente
alla garanzia
garanzia
“Infortuni
dietà”
superficie”,
prevede
un limite
limite
Avvertenza:
ilil contratto,
relativamente
alla
“Infortuni
di
superficie”,
prevede
un
massimo
di
età
assicurabile,
a
norma
del
quale
risulteranno
assicurabili
le
persone
che
al
momento
massimo
di età
età
assicurabile,
norma
del quale
quale
risulteranno
assicurabili
le persone
persone
che al
alda
momento
Avvertenza:
contratto,
qualora
venga
prescelta
la “Infortuni
formula
“Resident”
(risultante
massimo
di
assicurabile,
aa norma
del
risulteranno
assicurabili
le
che
momento
Avvertenza:
ilil contratto,
relativamente
alla
garanzia
dianni
superficie”,
prevede
unscheda
limite
della
stipulazione
della
polizza
non
hanno
ancora
compiuto
i 75
di
età,
fermo
restando
che
della
stipulazione
della
polizza
non
hanno
ancora
compiuto
75
anni ledi
didel
età,quale
fermo
restando
che
di
polizza),
prevede
unpolizza
limite
massimo
diancora
età
assicurabile,
a norma
–restando
in
relazione
della
stipulazione
della
non
hanno
compiuto
ii 75
anni
età,
fermo
che
massimo
di età
assicurabile,
a norma
del
quale
risulteranno
assicurabili
persone
che
al momento
l’assicurazione
rimane
in
vigore
per
chi
già
in
precedenza
assicurato.
Si
rinvia
all’articolo
delle
l’assicurazione
rimane
in
vigore
per
chi
già
in
precedenza
assicurato.
Si
rinvia
all’articolo
delle
esclusivamente
alle
garanzie
“Assistenza
alla
persona”
e
“Spese
Mediche”
–
risulteranno
l’assicurazione
rimane
in
vigore
per
chi
già
in
precedenza
assicurato.
Si
rinvia
all’articolo
delle
della stipulazione
della polizza
non hanno
ancora
compiuto
i 75 anni
di età, fermo restando che
Condizioni
di
Assicurazione
rubricato
“Limiti
di
età”
per
gli
aspetti
di
dettaglio.
Condizioni di
dileAssicurazione
Assicurazione
rubricato
“Limiti
di
età”
per gli
gli aspetti
aspetti
dipolizza
dettaglio.
assicurabili
persone
al momento
della
stipulazione
delladi
non abbiano
ancora
Condizioni
rubricato
“Limiti
di
per
dettaglio.
l’assicurazione
rimane inche
vigore
per chi
già
inetà”
precedenza
assicurato.
Si rinvia
all’articolo
delle
compiuto
anni di età,rubricato
fermo restando
in vigore per chi già
Condizioni idi75
Assicurazione
“Limiti diche
età”l’assicurazione
per gli aspetti dirimane
dettaglio.
4)
Dichiarazioni
dell’assicurato
in
ordine
alle
circostanze
del
rischio
Nullità
4) Dichiarazioni
Dichiarazioni
dell’assicurato
in
ordine
alle circostanze
circostanze
del rischio
rischio –––diNullità
Nullità
in
precedenza assicurato.
Si in
rinvia
all’articolo
delle Condizioni
Assicurazione rubricato
4)
dell’assicurato
ordine
alle
del
“Persone
non
assicurabili”
per
gli
aspetti
di
dettaglio.
4)
Dichiarazioni
dell’assicurato
in
ordine
alle
circostanze
del
rischio
–
Nullità
Avvertenza:
qualora
il
contraente/assicurato
rilasci
dichiarazioni
false
o reticenti
reticenti in merito
merito alle
Avvertenza:
qualora
il
contraente/assicurato
rilasci
dichiarazioni
false
Avvertenza:
qualora
il rese
contraente/assicurato
rilascideldichiarazioni
false oopotrebbero
reticenti in
incomportare
merito alle
alle
circostanze
del
rischio
in sede
sede
di conclusione
conclusione
contratto,
queste
circostanze
del
rischio
rese
in
di
del
contratto,
queste
potrebbero
comportare
4)
Dichiarazioni
dell’assicurato
in
ordine
alle
circostanze
del
rischio
–
Nullità
circostanze
del
rischio
rese
in
sede
di
conclusione
del
contratto,
queste
potrebbero
comportare
Avvertenza:
qualora
il
contraente/assicurato
rilasci
dichiarazioni
false
o
reticenti
in
merito
alle
effetti in
in ordine
ordine alla
alla prestazione
prestazione resa
resa dall’Impresa.
dall’Impresa. Si
Si rinvia
rinvia all’articolo
all’articolo delle
delle Condizioni
Condizioni di
di Assicurazione
Assicurazione
effetti
effetti
in
ordine
alla
prestazione
resa
dall’Impresa.
Si
rinvia
all’articolo
delle
Condizioni
di
Assicurazione
circostanze
del
rischio
rese
in
sede
di
conclusione
del
contratto,
queste
potrebbero
comportare
rubricato “Determinazione
“Determinazione
del premio
premio –– Dichiarazioni
Dichiarazioni
relative
alle circostanze
circostanze
del rischio”
rischio”
per gli
gli
Avvertenza:
qualora il contraente/assicurato
rilasci relative
dichiarazioni
false o reticenti
in merito
rubricato
del
alle
del
per
rubricato
“Determinazione
premio
– Dichiarazioni
allecontratto,
circostanze
deldirischio”
per gli
effetti
indi
alladel
prestazione
resa
dall’Impresa.
Si rinviarelative
all’articolo
delle
Condizioni
Assicurazione
aspetti
diordine
dettaglio.
alle
circostanze
rischiodelrese
in sede
di conclusione
del
queste
potrebbero
aspetti
aspetti
di dettaglio.
dettaglio.
rubricato
“Determinazione
del premio
– Dichiarazioni
alle circostanze
rischio” per
gli
comportare
effetti in ordine
alla prestazione
resa relative
dall’Impresa.
Si rinvia del
all’articolo
delle
aspetti
di dettaglio.
5) Aggravamento
diminuzione
del rischio
5)
eee diminuzione
del
Condizioni
di Assicurazione
rubricato
“Determinazione del premio – Dichiarazioni relative
5) Aggravamento
Aggravamento
diminuzione
del rischio
rischio
alle
circostanze del
rischio”
per
gli
aspetti
di dettaglio.
5)
Aggravamento
e diminuzione
del
rischio
IlIl contraente/assicurato
contraente/assicurato
dovrà
dare
comunicazione
scritta aa mezzo
mezzo racc.
racc. AR di
di ogni aggravamento
aggravamento
dovrà
dare
comunicazione
scritta
Ile contraente/assicurato
dovrà
dare del
comunicazione
a mezzo
racc. AR
AR di ogni
ogni
aggravamento
diminuzione
del rischio.
rischio.
Si rinvia
rinvia
all’articolo
dellescritta
Condizioni
di Assicurazione
Assicurazione
“Determinazione
5)
Aggravamento
e
diminuzione
rischio
eeIl contraente/assicurato
diminuzione
del
Si
all’articolo
delle
Condizioni
di
“Determinazione
diminuzione
del
rischio.
Si
rinvia
all’articolo
delle
Condizioni
di
Assicurazione
“Determinazione
dovrà
dare
comunicazione
scritta
a
mezzo
racc.
AR
di
ogni
aggravamento
del premio
premio –– Dichiarazioni
Dichiarazioni relative
relative alle
alle circostanze
circostanze del
del rischio”
rischio” per
per gli
gli aspetti
aspetti di
di dettaglio.
dettaglio.
del
premio
– Dichiarazioni
relative
alle
circostanze
rischio”
per
gli
aspetti
dettaglio.
eAcontraente/assicurato
diminuzione
del rischio.
Si rinvia
all’articolo
delledel
Condizioni
Assicurazione
“Determinazione
Ildel
dovrà
dare
comunicazione
scritta
a mezzo
racc.
ARipotesi
didiogni
aggravamento
titolo
esemplificativo
non
esaustivo
si possono
indicare
lediseguenti
seguenti
ipotesi
che
concorrono
titolo
esemplificativo
eee non
esaustivo
si
indicare
le
che
A
titolo
esemplificativo
non
esaustivo
si possono
possono
indicare
le
seguenti
ipotesi
che concorrono
concorrono
del
premio
–
Dichiarazioni
relative
alle
circostanze
del
rischio”
per
gli
aspetti
di
dettaglio.
eA
diminuzione
del
rischio.
Si
rinvia
all’articolo
delle
Condizioni
di
Assicurazione
“Determinazione
alla
modificazione
del
rischio:
cambio
di
tipologia
viaggio
o
cambio
di
destinazione.
alla
modificazione
del
rischio:
cambio
di
tipologia
del
viaggio
o
cambio
di
destinazione.
alla
modificazione
del
rischio:
cambio
di
tipologia
del
viaggio
o
cambio
di
destinazione.
A titolo
esemplificativo
e non
esaustivo
si possono
le seguenti
ipotesi
che concorrono
del
premio
– Dichiarazioni
relative
alle circostanze
delindicare
rischio” per
gli aspetti
di dettaglio.
modificazione
del rischio:
di tipologia
delindicare
viaggioleo seguenti
cambio diipotesi
destinazione.
6)titolo
Premio
Aalla
esemplificativo
e non cambio
esaustivo
si possono
che concorrono
6)
6) Premio
Premio
alla
modificazione del rischio: cambio di tipologia del viaggio o cambio di destinazione.
6)
PerPremio
aderire al contratto
contratto ilil contraente
contraente dovrà
dovrà pagare
pagare la
la prima
prima rata
rata di
di premio.
premio. Il premio èè sempre
sempre
Per
aderire
PerPremio
aderire al
alper
contratto
ildicontraente
dovrà
pagare
lasalvo
prima
rata di
di contratti
premio. IlIldipremio
premio
èinferiore,
sempre
6)
determinato
periodi
assicurazione
di
un
anno,
ilil caso
durata
determinato
per
periodi
di
assicurazione
di
un
anno,
di
contratti
di
durata
determinato
per
periodi
di
assicurazione
difrazionamento
un
anno,lasalvo
salvo
il caso
caso
di
contratti
dipremio
durataèinferiore,
inferiore,
Per
aderire
al
contratto
il
contraente
dovrà
pagare
prima
rata
di
premio.
Il
sempre
e
sarà
dovuto
per
intero
anche
nel
caso
di
del
premio
in
più
rate.
ee sarà
dovuto
per
intero
anche
nel
caso
di
del
premio
in
più
Per
aderire
alper
contratto
ildi
contraente
dovrà
prima
rata
di contratti
premio.
Ildipremio
sempre
sarà
dovuto
perperiodi
intero
anche
nel
caso
didifrazionamento
frazionamento
del
premio
in
più rate.
rate.
determinato
assicurazione
un
anno,la
salvo
il caso
di
durataèinferiore,
L’Impresa
accetterà
ilil pagamento
del
premio
aapagare
mezzo
bonifico,
assegno
bancario/circolare,
contanti
accetterà
pagamento
delcaso
premio
mezzo
bonifico,
assegno
bancario/circolare,
contanti
determinato
per
periodi
di assicurazione
un
salvo
ilISVAP
caso
di5rate.
contratti
dicontanti
durata
L’Impresa
accetterà
il pagamento
del
premio
adi
mezzo
bonifico,
assegno
bancario/circolare,
eL’Impresa
dovuto
per intero
anche
diprevisto
frazionamento
del
premio
in
più
neisarà
limiti
delle
norme
valutarie,
dinel
quanto
previsto
dalanno,
Regolamento
n.
ed ogni
ogni altro
altro
mezzo
nei
limiti
delle
norme
valutarie,
di
quanto
dal
Regolamento
ISVAP
n.
5
ed
mezzo
inferiore,
ealle
sarà
dovuto
per accettato
intero
anche
nel
caso
frazionamento
del
piùcontanti
rate.
nei
limiti delle
norme
valutarie,
di del
quanto
previsto
dal di
Regolamento
ISVAP
n. premio
5 edinteso
ogniinaltro
mezzo
L’Impresa
accetterà
il pagamento
premio
a mezzo
bonifico,
assegno
bancario/circolare,
conforme
vigenti
norme
dall’eventuale
intermediario
comunque
autorizzato
conforme
alle
vigenti
norme
accettato
dall’eventuale
intermediario
comunque
inteso
autorizzato
L’Impresa
accetterà
pagamento
deldall’eventuale
premio
adal
mezzo
bonifico,ISVAP
assegno
bancario/circolare,
conforme
alle
vigentiilvalutarie,
norme
accettato
intermediario
comunque
inteso
autorizzato
nei
limiti
delle
norme
di
quanto
previsto
Regolamento
n.
5
ed
ogni
altro
mezzo
dall’Impresa.
dall’Impresa.
contanti
nei
norme
valutarie,
di quanto
previsto dal
Regolamento
n. 5
dall’Impresa.
conforme
allelimiti
vigentidelle
norme
accettato
dall’eventuale
intermediario
comunque
inteso ISVAP
autorizzato
ed
ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario
dall’Impresa.
7)
Rivalse
7)
7) Rivalse
Rivalse inteso autorizzato dall’Impresa.
comunque
7)
Rivalse ilil contratto
Avvertenza:
di
può
ilil diritto
di
rivalsa in
capo
Avvertenza:
di assicurazione
assicurazione
può prevedere
prevedere
diritto
di
capo all’Impresa,
all’Impresa,
7)
Rivalse
Avvertenza:
il contratto
contratto
assicurazione
prevedere
diritto
di rivalsa
rivalsa in
in
all’Impresa,
ovvero
la possibilità
possibilità
per di
l'assicuratore
di può
rivalersi
verso iiilterzi
terzi
responsabili
delcapo
danno,
dopo la
la
ovvero
la
per
l'assicuratore
di
rivalersi
verso
responsabili
del
danno,
dopo
ovvero
la
possibilità
per
l'assicuratore
di
rivalersi
verso
i
terzi
responsabili
del
danno,
dopo la
Avvertenza:
il
contratto
di
assicurazione
può
prevedere
il
diritto
di
rivalsa
in
capo
all’Impresa,
liquidazione
dello
stesso.
L’assicurato
dovrà
avere
cura
di
verificare
gli
aspetti
di
dettaglio
nell’articolo
Avvertenza:
il
contratto
di
assicurazione
può
prevedere
il
diritto
di
rivalsa
in
capo
all’Impresa,
liquidazione
dello
stesso.
L’assicurato
dovrà
avere
cura
di
verificare
gli
aspetti
di
dettaglio
nell’articolo
liquidazione
dellodistesso.
L’assicurato
dovrà
avere
curaverso
di verificare
gli aspetti di dettaglio
nell’articolo
ovvero
la
possibilità
per
l'assicuratore
di
rivalersi
i
terzi
responsabili
del
danno,
dopo
la
delle
Condizioni
Assicurazione
rubricato
“Rivalsa”.
delle
Assicurazione
rubricato
“Rivalsa”.
ovvero
la possibilità
perL’assicurato
l’assicuratore
rivalersi
i terzigliresponsabili
del danno,
dopo
delle Condizioni
Condizioni
distesso.
Assicurazione
rubricato
“Rivalsa”.
liquidazione
dellodi
dovràdiavere
cura verso
di verificare
aspetti di dettaglio
nell’articolo
la
liquidazione
dello
stesso. L’assicurato
avere cura di verificare gli aspetti di dettaglio
delle
Condizioni
di Assicurazione
rubricatodovrà
“Rivalsa”.
8)
Diritto
di
recesso
8)
Diritto
di
recesso
nell’articolo
delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Rivalsa”.
8) Diritto di recesso
8)
Diritto di
Avvertenza:
ilil contratto
di
assicurazione può
prevedere
ilil diritto
di
recesso in
capo all’assicurato,
Avvertenza:
contratto
di
può
prevedere
di
in
all’assicurato,
8)
Diritto
direcesso
recesso
Avvertenza:
il
contratto
di assicurazione
assicurazione
può
prevedere
il diritto
diritto
di recesso
recesso
in capo
capo di
all’assicurato,
all’Impresa
ovvero
ad
entrambi.
L’assicurato
dovrà
avere
cura
di
verificare
nell’articolo
riferimento,
all’Impresa
ovvero
ad
entrambi.
L’assicurato
dovrà
avere
cura
di
verificare
nell’articolo
di
riferimento,
all’Impresa
ovvero
ad
entrambi.
L’assicurato
dovrà
avere
cura
di
verificare
nell’articolo
di
riferimento,
Avvertenza:
il
contratto
di
assicurazione
può
prevedere
il
diritto
di
recesso
in
capo
all’assicurato,
rubricato “Recesso
“Recesso
in caso
caso di
di
sinistro”, ii termini
termini
e le
le modalità
modalità per
per l’esercizio
l’esercizio di
di tale
tale diritto.
diritto.
Avvertenza:
il contratto
assicurazione
può prevedere
all’assicurato,
rubricato
in
sinistro”,
e
rubricato
“Recesso
inentrambi.
casodal
di sinistro”,
i termini
e le
modalità
per
l’esercizio
di tale diritto.
all’Impresa
ovvero
ad
entrambi.
L’assicurato
dovrà
avere
cura
di
verificare
nell’articolo
di
riferimento,
Per
i
contratti
stipulati
contraente/assicurato
direttamente
con
l’Impresa
senza
alcuna
all’Impresa
ovvero
ad
L’assicurato
dovrà
avere
cura
di
verificare
nell’articolo
di
riferimento,
Per
i
contratti
stipulati
dal
contraente/assicurato
direttamente
con
l’Impresa
senza
alcuna
Per i contratti
stipulati
dal
contraente/assicurato
direttamente
con
senza quanto
alcuna
rubricato
“Recesso
caso
sinistro”,
i termini
e lemodalità
modalità
l’esercizio
di tale
diritto.
intermediazione
(c.d.
vendita
diretta),
l’Assicurato
dovrà
aver
cura
di
verificare,
altresì,
rubricato
“Recesso
inincaso
didisinistro”,
i termini
e le
perper
l’esercizio
dil’Impresa
tale
diritto.
intermediazione
(c.d.
vendita
diretta),
l’Assicurato
dovrà
aver
cura
di
verificare,
altresì,
quanto
intermediazione
(c.d.
vendita
diretta),
l’Assicurato
dovrà
aver
cura
di
verificare,
altresì,
quanto
Per
i
contratti
stipulati
dal
contraente/assicurato
direttamente
con
l’Impresa
senza
alcuna
disposto
dall’articolo
rubricato
“Diritto
di
recesso”.
Per
i
contratti
stipulati
dal
contraente/assicurato
direttamente
con
l’Impresa
senza
alcuna
disposto
dall’articolo
rubricato
“Diritto
di
recesso”.
disposto
dall’articolo
rubricato
“Diritto
di
recesso”.
intermediazione
(c.d.
vendita
diretta),
l’Assicurato
dovrà
aver
cura
di
verificare,
altresì,
quanto
intermediazione (c.d. vendita diretta), l’Assicurato dovrà aver cura di verificare, altresì,
disposto
dall’articolo
rubricato
“Diritto
di recesso”.
9)
Prescrizione
ee decadenza
dei
diritti
derivanti
dal
contratto
9)
dei
diritti
dal
quanto
disposto
dall’articolo
“Diritto
recesso”.
9) Prescrizione
Prescrizione
e decadenza
decadenza
deirubricato
diritti derivanti
derivanti
daldicontratto
contratto
9)
Prescrizione
e
decadenza
dei
diritti
derivanti
dal
contratto
Ai
sensi
dell’art.
2952
del
Codice
Civile
i
diritti
dell’assicurato
(soggetto
nel
cui interesse
èè stipulato
Ai
sensi
dell’art.
2952
del
Codice
Civile
i
diritti
dell’assicurato
(soggetto
nel
interesse
9)
Prescrizione
e decadenza
deiCivile
diritti
derivanti
dal
contratto
sensi dell’art.
2952
del
Codice
iprescrivono
diritti
dell’assicurato
(soggetto
nel cui
cui
interesse
è stipulato
stipulatoil
ililAicontratto)
derivanti
dal
contratto
si
in
due
anni
dal
giorno
in
cui
si
èè verificato
contratto)
derivanti
dal
contratto
si
prescrivono
in
due
anni
dal
giorno
in
cui
si
verificato
il contratto)
derivanti
dalCodice
contratto
siiprescrivono
in duehaanni
dal giorno
ininteresse
cui si èall’assicurato
verificato
Ai
sensi
dell’art.
2952
del
Civile
diritti
dell’assicurato
(soggetto
nel
cui
è
stipulatoilil
fatto
su
cui
si
fonda
il
diritto
e/o
dal
giorno
in
cui
il
terzo
richiesto
il
risarcimento
fatto
su
cui
si
fonda
il
diritto
e/o
dal
giorno
in
cui
il
terzo
ha
richiesto
il
risarcimento
all’assicurato
fatto
su
cui
si
fonda
il
diritto
e/o
dal
giorno
in
cui
il
terzo
ha
richiesto
il
risarcimento
all’assicurato
Ai
sensi
dell’art.
2952
del
Codice
Civile
i
diritti
dell’assicurato
(soggetto
nel
cui
interesse
iloo contratto)
derivanti
dal
contratto
si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato èil
ha promosso
contro
di
questi
azione.
promosso
contro
di
questi
o ha
ha
promosso
contro
diderivanti
questi
azione.
fatto
su cuiill’attenzione
sicontratto)
fonda
il diritto
e/oazione.
dal
in cuisulla
ha richiesto
il risarcimento
all’assicurato
stipulato
dalgiorno
contratto
siil terzo
prescrivono
in due
anni dal giorno
in cui
Si
richiama
del
contraente/assicurato
necessità
di
leggere
attentamente
ilil contratto
Si
richiama
l’attenzione
del
contraente/assicurato
di
Siha
richiama
l’attenzione
contraente/assicurato
sulla
necessità
di leggere
leggere
attentamente
il contratto
contrattoil
promosso
disuquesti
sioprima
è verificato
ilcontro
fatto del
cui siazione.
fonda il dirittosulla
e/onecessità
dal giorno
in cuiattentamente
il terzo ha richiesto
di
sottoscriverlo.
prima
di
sottoscriverlo.
prima
di sottoscriverlo.
Si
richiama
l’attenzione
del contraente/assicurato
sulladi
necessità
di leggere attentamente il contratto
risarcimento
all’assicurato
o ha promosso contro
questi azione.
prima
di sottoscriverlo.
10)
Legge
applicabile
al
contratto
Si
richiama
l’attenzione
del contraente/assicurato sulla necessità di leggere attentamente il
10)
Legge
applicabile
al
contratto
10)
Legge
applicabile
al
contratto
contratto prima di sottoscriverlo.
10)
Legge applicabile
al contratto
La
legislazione
applicabile
al
contratto èè quella
italiana;
le
Parti hanno
comunque
facoltà,
prima
La
applicabile
al
italiana;
le
comunque
facoltà,
prima
La legislazione
legislazione
applicabile
al contratto
contratto
èdiquella
quella
italiana;
le Parti
Parti hanno
hanno
comunque
facoltà,
prima
10)
Legge
applicabile
al contratto
della
conclusione
del
contratto
stesso,
scegliere
una
legislazione
diversa,
salvi
ii limiti
derivanti
della
conclusione
del
contratto
stesso,
di
scegliere
una
legislazione
diversa,
salvi
limiti
derivanti
della
conclusione
del
contratto
stesso,
di
scegliere
una
legislazione
diversa,
salvi
i
limiti
derivanti
La
legislazione
applicabile
al
contratto
è
quella
italiana;
le
Parti
hanno
comunque
facoltà,
prima
dall’applicazione
di
norme
imperative
nazionali
e
salva
la
prevalenza
delle
disposizioni
specifiche
dall’applicazione
di
norme
imperative
nazionali
e
salva
la
prevalenza
delle
disposizioni
specifiche
La
legislazione
applicabile
al contratto
è quella
italiana;
le Parti
hanno
comunque
facoltà,
dall’applicazione
didel
norme
imperative
nazionali
e salva
la
prevalenza
delle disposizioni
della
conclusione
contratto
stesso,previste
di scegliere
una
legislazione
diversa,
salvi
i limitispecifiche
derivanti
relative
alle
assicurazioni
obbligatorie
dall’ordinamento
italiano.
relative
alle
assicurazioni
obbligatorie
previste
dall’ordinamento
italiano.
prima
della
conclusione
del
contratto
stesso,
die scegliere
una
legislazione
diversa,
salvi
i limiti
relative
alleAssicurazioni
assicurazioni
obbligatorie
previste
dall’ordinamento
italiano.
dall’applicazione
di normeS.p.A.
imperative
nazionali
salva
la
prevalenza
delle
disposizioni
specifiche
Filo
diretto
applica
al
contratto
che
sarà
stipulato
la
Legge
Italiana.
Filo
diretto
Assicurazioni
S.p.A.
applica
al
contratto
che
sarà
stipulato
la
Legge
Italiana.
derivanti
dall’applicazione
di
norme
imperative
nazionali
e
salva
la
prevalenza
delle
disposizioni
Filo
diretto
Assicurazioni
S.p.A.
applica
al
contratto
che
sarà
stipulato
la
Legge
Italiana.
relative
alle
assicurazioni
obbligatorie
previste
dall’ordinamento
italiano.
Resta
comunque
ferma
l’applicazione
di
norme
imperative
del
diritto
italiano.
Resta
comunque
ferma
l’applicazione
di
imperative
del
diritto
italiano.
specifiche
relative
alle assicurazioni
previste
Resta
comunque
ferma
l’applicazione
di
norme
imperative
del
diritto la
italiano.
Filo
diretto
Assicurazioni
S.p.A. applicaobbligatorie
al norme
contratto
che saràdall’ordinamento
stipulato
Leggeitaliano.
Italiana.
Filo
diretto
Assicurazioni
S.p.A. applica
al contratto
che sarà
stipulato
la Legge Italiana.
Resta
comunque
ferma l’applicazione
di norme
imperative
del diritto
italiano.
11)
Regime
fiscale
11)
Regime
fiscale
11) Regime
fiscale ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
Resta
comunque
11)
Regime
fiscale
Gli
oneri
fiscali
ee tutti
gli altri
oneri stabiliti
per legge
in ordine
al presente
contratto sono
a carico
Gli
fiscali
11)
Regime
fiscale
Gli oneri
oneri
fiscali
e tutti
tutti gli
gli altri
altri oneri
oneri stabiliti
stabiliti per
per legge
legge in
in ordine
ordine al
al presente
presente contratto
contratto sono
sono aa carico
carico
del
contraente.
del
contraente.
del oneri
contraente.
Gli
fiscali
e
tutti
gli
altri
oneri
stabiliti
per
legge
in
ordine
al
presente
contratto
sono
a
caricoa
Gli
oneri
fiscali
e
tutti
gli
altri
oneri
stabiliti
per
legge
in
ordine
al
presente
contratto
sono
del
C) contraente.
INFORMAZIONI
SULLE PROCEDURE
PROCEDURE LIQUIDATIVE E
E SUI RECLAMI
RECLAMI
C)
carico
del contraente.SULLE
C) INFORMAZIONI
INFORMAZIONI
SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE
LIQUIDATIVE E SUI
SUI RECLAMI
C)
INFORMAZIONI
SULLE
PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12)
Sinistri
–
Liquidazione
del
sinistro
12)
Sinistri
del
C)
SULLE
PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12)INFORMAZIONI
Sinistri –– Liquidazione
Liquidazione
del sinistro
sinistro
12)
Sinistri – IlLiquidazione
delAssicurazione
sinistro
Avvertenza:
Contratto
di
prevedere
particolari
modalità
ee termini
per
la
12)
Sinistri –IlIlLiquidazione
del
sinistro può
Avvertenza:
Contratto
di
Assicurazione
può
prevedere
particolari
modalità
per
Avvertenza:
Contratto
dicome
Assicurazione
può sezione
prevedere
particolari
modalità
e termini
termini
per la
la
denuncia
del
sinistro,
così
descritte
nella
“Cosa
fare
in
caso
di
sinistro”,
ilil mancato
denuncia
del
sinistro,
così
come
descritte
nella
sezione
“Cosa
fare
in
caso
di
sinistro”,
mancato
denuncia
del
sinistro,
così
come
descritte
nella
sezione
“Cosa
fare
in
caso
di
sinistro”,
il
mancato
Avvertenza:
Il
Contratto
di
Assicurazione
può
prevedere
particolari
modalità
e
termini
per
la
Contratto
di Assicurazione
può
prevedere
particolari
modalità e termini
per
rispetto
dei
quali
può
comportare
la
perdita
totale
oo parziale
del
diritto
all’indennizzo,
così
come
rispetto
dei
quali
può
comportare
la
perdita
totale
parziale
del
diritto
all’indennizzo,
così
come
rispetto
dei
quali
può
comportare
la
perdita
totale
o
parziale
del
diritto
all’indennizzo,
così
come
denuncia
del
sinistro,
così
come
descritte
nella
sezione
“Cosa
fare
in
caso
di
sinistro”,
il
mancato
la
denuncia del sinistro,
come
descritterubricato
nella sezione
“Cosa
fare in casoee di
sinistro”,
dettagliatamente
descrittocosì
anche
nell’articolo
rubricato
“Obblighi
dell’assicurato”
nell’articolo
dettagliatamente
descritto
anche
nell’articolo
“Obblighi
dell’assicurato”
nell’articolo
dettagliatamente
descritto
ancherelativi”.
nell’articolo
rubricato
“Obblighi
dell’assicurato”
rispetto
deidel
quali
può
comportare
la
perdita
totale
o parziale
del diritto
all’indennizzo,
cosìdiritto
come
sinistro
ed
il“Denuncia
mancato
rispetto
deiobblighi
quali
può
comportare
la perdita
totale
o parzialee nell’articolo
del
“Denuncia
sinistro
ed
obblighi
relativi”.
“Denuncia del
del
sinistro
ed di
obblighi
relativi”.
dettagliatamente
descritto
anche
nell’articolo
rubricato
“Obblighi
dell’assicurato”
e
nell’articolo
Avvertenza:
il
momento
insorgenza
del
sinistro
dovrà
essere
ricercato:
all’indennizzo,
così
come
dettagliatamente
descritto
anche
nell’articolo
rubricato
“Obblighi
Avvertenza:
il
momento
di
insorgenza
del
sinistro
dovrà
essere
ricercato:
Avvertenza:
ildimomento
insorgenza
del
sinistro
dovràedessere
ricercato:
del
sinistro
ed di
obblighi
relativi”.
••“Denuncia
nel
caso
malattia:
nel
momento
di
individuazione
di
ogni
alterazione
stato
di salute
dell’assicurato”
e nell’articolo
“Denuncia
del sinistro
obblighi
relativi”. dello
nel
malattia:
nel
momento
di
individuazione
di
ogni
alterazione
dello
stato
• non
nel caso
caso
dimomento
malattia:
nel
momento
didel
individuazione
diaccertamenti
ogniricercato:
alterazione
dello
stato di
di salute
salute
Avvertenza:
ilildi
di
del
sinistro
dovrà
essere
dipendente
da
infortunio,
tramite
ii più
opportuni
clinico
–– diagnostici
del
Avvertenza:
momento
diinsorgenza
insorgenza
sinistro
dovrà
essere
ricercato:
non
dipendente
da
infortunio,
tramite
più
opportuni
accertamenti
clinico
diagnostici
del
non
dipendente
da
infortunio,
tramite
i
più
opportuni
accertamenti
clinico
–
diagnostici
del
•
nel
caso
di
malattia:
nel
momento
di
individuazione
di
ogni
alterazione
dello
stato
di salute
caso;
• nel
caso
di
malattia:
nel
momento
di
individuazione
di
ogni
alterazione
dello
stato
di
salute
non
caso;
caso;
non
dipendente
da
infortunio,
tramite
i
più
opportuni
accertamenti
clinico
–
diagnostici
del
•• dipendente
nel
caso
infortunio:
al
verificarsi
di
un
evento
dovuto
a
causa
fortuita,
violenta
ed
esterna
che
da
infortunio,
tramite
i
più
opportuni
accertamenti
clinico
diagnostici
del
caso;
nel
caso
infortunio:
al
verificarsi
di
un
evento
dovuto
a
causa
fortuita,
violenta
ed
esterna
che
• produca
nel caso infortunio:
al verificarsi
di un evento
dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che
caso;
lesioni
fisiche
obiettivamente
constatabili;
•
caso
infortunio:
al
verificarsi
unevento
eventodovuto
dovutoa causa
a causa
fortuita,
violenta
ed esterna
produca
lesioni
fisiche
obiettivamente
constatabili;
produca
lesioni
fisiche
obiettivamente
constatabili;
• nel
nel
casola
infortunio:
alvalutazione
verificarsi
didi
un
fortuita,
violenta
ed esterna
che
Resta
salva
successiva
in
merito
all’indennizzabilità
del
sinistro
medesimo.
Si
Resta
salva
la
successiva
valutazione
in
merito
all’indennizzabilità
del
sinistro
Si rinvia
rinvia
che
produca
lesioni
fisiche
obiettivamente
constatabili;
Resta
salva
la
successiva
valutazione
in
merito
all’indennizzabilità
deldisposto
sinistro medesimo.
medesimo.
rinvia
produca
lesioni
fisiche
obiettivamente
constatabili;
all’articolo
“Criteri
di indennizzo”.
indennizzo”.
Si richiama
richiama
l’attenzione
su quanto
quanto
anchemedesimo.
dagliSiarticoli
articoli
all’articolo
“Criteri
di
Si
l’attenzione
su
disposto
anche
dagli
Resta
salva
la
successiva
valutazione
in
merito
all’indennizzabilità
del
sinistro
Si
all’articolo
“Criteri
di indennizzo”.
Si richiama
l’attenzione
sudiquanto
disposto
anche dagli
articoli
Resta
salva
la
successiva
valutazione
in
merito
all’indennizzabilità
del
sinistro
medesimo.
Si
rinvia
rubricati
“Capitali
assicurati
e
cumulo”
(garanzia
“Infortuni
superficie”)
e
“Clausola
di
cumulo”
rubricati
“Capitali
assicurati
cumulo”
(garanzia
“Infortuni
di
superficie”)
ee “Clausola
di
rinvia
all’articolo
“Criteri
dieeindennizzo”.
Si l’attenzione
richiama
l’attenzione
su quanto
disposto
anche
rubricati
“Capitali
assicurati
cumulo”
(garanzia
“Infortuni
diquanto
superficie”)
“Clausola
di cumulo”
cumulo”
all’articolo
“Criteri
di
indennizzo”.
Si
richiama
su
disposto
anche
dagli
articoli
(garanzia
“Infortuni
di
volo”).
(garanzia
“Infortuni
di
dagli
articoli
rubricati
“Capitali
assicurati
e cumulo”
(garanzia
“Infortuni
di superficie”)
(garanzia
“Infortuni
di volo”).
volo”).
“Capitali
assicurati
e cumulo”
“Infortuni
dicosti
superficie”)
e “Clausola
di
cumulo”e
IlIlrubricati
contratto
di
assicurazione,
altresì,
potrà
prevedere
eventuali
in capo
all’assicurato,
all’Impresa
di
assicurazione,
altresì,
potrà(garanzia
prevedere
eventuali
costi
all’assicurato,
all’Impresa
“Clausola
di
(garanzia
di
volo”).
Il contratto
contratto
dicumulo”
assicurazione,
altresì,“Infortuni
prevedere
eventuali
costi in
in capo
capo
all’assicurato,
all’Impresa
(garanzia
“Infortuni
di
volo”).
ovvero
ad
entrambi
per
la
ricerca
eepotrà
la
stima
del
danno.
L’assicurato
dovrà
avere
cura
di
verificare
ovvero
ad
entrambi
per
la
ricerca
la
stima
del
danno.
L’assicurato
dovrà
avere
cura
di
verificare
Ilnegli
contratto
diassicurazione,
assicurazione,
altresì,
potrà
prevedere
eventuali
costiliquidative.
in
capo
all’assicurato,
ovvero
ad entrambi
per la ricerca
epotrà
la stima
del
danno.
L’assicurato
dovrà
avere
cura
diall’Impresa
verificare
contratto
didi
altresì,
prevedere
eventuali
costi
in capo
all’assicurato,
articoli
riferimento,
gli
aspetti
di
dettaglio
relativi
alle
procedure
negli
di
gli
di
dettaglio
relativi
alle
procedure
all’Impresa
ovvero
adper
entrambi
per
ricerca
e ladanno.
stima
del
L’assicurato
cura
negli articoli
articoli
di riferimento,
riferimento,
gli aspetti
aspetti
di
dettaglio
relativiL’assicurato
alledanno.
procedure
liquidative.
ovvero
ad entrambi
la ricerca
e la stima
del
dovràliquidative.
averedovrà
cura diavere
verificare
di
verificare
articoli di gli
riferimento,
aspettirelativi
di dettaglio
relativi alle
procedure liquidative.
negli
articolinegli
di riferimento,
aspetti di gli
dettaglio
alle procedure
liquidative.
13)
Reclami
13)
Reclami
13) Reclami
13)
Reclami
13) Reclami
Eventuali
reclami
riguardanti
il rapporto
contrattuale
oo la
gestione
dei
sinistri
devono
essere
Eventuali
reclami
riguardanti
rapporto
contrattuale
la
gestione
dei sinistri
sinistri devono
devono essere
essere
Eventuali
reclami
ililil rapporto
contrattuale
oAssicurazioni
dei
Eventualidall’assicurato
reclami riguardanti
riguardanti
rapporto
contrattuale
o la
la gestione
gestione S.p.A.
inoltrati
all’Ufficio
Reclami
di
Filo
diretto
–– Centro
Direzionale
inoltrati
dall’assicurato
all’Ufficio
Reclami
di
Filo
diretto
Assicurazioni
S.p.A.
Centro
Direzionale
inoltrati
dall’assicurato
all’Ufficio
Reclami
di
Filo
diretto
Assicurazioni
S.p.A.
–
Centro
Direzionale
inoltrati
dall’assicurato
all’Ufficio
Reclami
Filo
diretto
Assicurazioni
Eventuali
reclami
riguardanti
il
rapporto
contrattuale
o
la
gestione
dei
sinistri
devono
essere
Colleoni
–– Via
Paracelso,
14
–– 20864
Agrate
Brianza
(MB)
–– Fax
039.6892199
–– [email protected].
Colleoni
Via
Paracelso,
14
20864
Agrate
Brianza
(MB)
Fax
039.6892199
[email protected].
Colleoni––dall’assicurato
ViaParacelso,
Paracelso,
14
–20864
20864
Fax
039.6892199
[email protected].
inoltrati
all’Ufficio
Reclami
di Filo diretto
S.p.A.
–caso
Centro
Direzionale
Colleoni
Via
14
–si
- Agrate
Brianza
–(MB)
MB –Assicurazioni
faxdel
039/6892199
[email protected]
Qualora
l’assicurato
non
ritenga
soddisfatto
dall’esito
reclamo
oo–in
di
assenza
di
Qualora
l’assicurato
non
si
ritenga
soddisfatto
dall’esito
del
reclamo
in
caso
di
assenza
di.
Qualora–l’assicurato
l’assicurato
non
ritenga
soddisfatto
dall’esito
del
reclamo
caso di
di assenza
assenza
Colleoni
Viatermine
Paracelso,
14sisi
– 20864
Agrate
Brianzadall’esito
(MB)
– Fax
039.6892199
–[email protected].
Qualora
non
ritenga
soddisfatto
del
reclamo
ooall’ISVAP,
caso
di
riscontro
nel
massimo
di
quarantacinque
giorni,
potrà
rivolgersi
Servizio
Tutela
riscontro
nel
termine
massimo
di
quarantacinque
giorni,
potrà
rivolgersi
all’ISVAP,
Servizio
Tutela
Qualora
l’assicurato
non
si ritenga
soddisfatto
dall’esito
del rivolgersi
reclamo
oall’ISVAP,
in caso
di assenza
di
riscontro
nel Via
termine
massimo
di quarantacinque
giorni,
potrà
Servizio
Tutela
degli
Utenti,
del
Quirinale,
21,
–– 00187
– Roma,
corredando
l’esposto
della
documentazione
degli
Utenti,
Via
del
Quirinale,
21,
00187
Roma,
corredando
l’esposto
della
documentazione
degli Utenti,
Utenti,
Via
deltrattato
Quirinale,
21,
–- 00187
00187 ––– Roma,
Roma,giorni,
corredando
l’esposto
della
riscontro
nel
termine
massimo
di quarantacinque
potrà rivolgersi
Servizio Tutela
degli
Via
del
Quirinale,
21,
corredando
l’espostoall’ISVAP,
della documentazione
documentazione
relativa
al
reclamo
dall’Impresa.
relativa
al
reclamo
trattato
dall’Impresa.
relativa
al
reclamo
trattato
dall’Impresa.
degli
Utenti,
Via
del
Quirinale,
21,
–
00187
–
Roma,
corredando
l’esposto
della
documentazione
relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
relativa
al reclamo
trattato dall’Impresa.
In
relazione
controversie
inerenti
la
quantificazione
delle
prestazioni
ee l’attribuzione
della
In
alle
controversie
inerenti
la
quantificazione
delle
prestazioni
l’attribuzione
della
relazione alle
alle
controversie
inerenti
la
quantificazione
prestazioni
e l’attribuzione
In relazione
relazione
alle
controversie
inerenti
lacompetenza
quantificazione
delledelle
prestazioni
egiudiziaria,
l’attribuzione
della
responsabilità,
si
ricorda
che
permane
la
esclusiva
dell’Autorità
oltre
alla
responsabilità,
si
ricorda
che
permane
la
competenza
esclusiva
dell’Autorità
giudiziaria,
oltre
alla
della
responsabilità,
si ricorda
che permane
la competenza
esclusiva
dell’Autorità
giudiziaria,
responsabilità,
si controversie
ricorda
checonciliativi
permane
lalaove
competenza
esclusiva
dell’Autorità
giudiziaria,
oltredella
alla
In
relazione
alle
inerenti
quantificazione
delle
prestazioni
e
l’attribuzione
facoltà
di
ricorrere
a
sistemi
esistenti.
facoltà
di
ricorrere
a
sistemi
conciliativi
ove
esistenti.
oltre
alla
facoltà
di
ricorrere
a
sistemi
conciliativi
ove
esistenti.
Per
la
risoluzione
delle
liti
facoltà di ricorrere
a sistemi
esistenti. esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla
responsabilità,
si ricorda
checonciliativi
permane laove
competenza
transfrontaliere
è
possibile
presentare
reclamo
all’ISVAP
o
direttamente
al
sistema
estero
facoltà
di
ricorrere
a
sistemi
conciliativi
ove
esistenti.
14)
Arbitrato
14)
competente
14) Arbitrato
Arbitrato chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14) Arbitrato
Avvertenza:
presente contratto
contratto assicurativo
assicurativo potrà
potrà prevedere
prevedere –– ove
ove espressamente
espressamente regolamentato
regolamentato
14)
Arbitratoilil presente
Avvertenza:
Avvertenza:del
il presente
contratto assicurativo
potrà
prevedere
– ove
espressamente
regolamentato
all’interno
dettato normativo
–– la
possibilità
per
l’assicurato
e/o
per
l’Impresa
di
ricorrere
alla
all’interno
normativo
possibilità
per
l’assicurato
e/o
per
l’Impresa
di
ricorrere
Avvertenza:
ildettato
presente
contratto
assicurativo
potrà prevedere
– ove espressamente
all’interno del
del
dettato
normativo
– la
la di
possibilità
per
l’assicurato
e/oleespressamente
per
l’Impresa
di
ricorrere alla
alla
Avvertenza:
il
presente
contratto
assicurativo
potrà
prevedere
–
ove
regolamentato
procedura
arbitrale
per
la
risoluzione
eventuali
controversie
tra
parti.
procedura
arbitrale
per
la
risoluzione
di
eventuali
controversie
tra
le
parti.
regolamentato
all’interno
del
dettato
normativo
-controversie
lal’assicurato
possibilità
per
e/odiper
l’Impresa
procedura
arbitrale
pernormativo
la risoluzione
di
eventuali
tra
lel’assicurato
parti.
all’interno
del
dettato
–
la
possibilità
per
e/o
per
l’Impresa
ricorrere
alla
Sarà
in
ogni
caso
facoltà
delle
Parti
ovvero
di
una
di
esse
rivolgersi
direttamente
all’Autorità
Sarà
in
ogni
caso
facoltà
delle
Parti
ovvero
di
una
di
esse
rivolgersi
direttamente
all’Autorità
Sarà
in ogni
caso
facoltà
delle
Parti
ovvero
di una
didiesse
rivolgersi
direttamente
di
ricorrere
alla
procedura
arbitrale
per
la risoluzione
eventuali
tra leall’Autorità
parti.
procedura
arbitrale
per dei
la risoluzione
di
eventuali
controversie
tra lecontroversie
parti.
giudiziaria
per
la
tutela
propri
diritti.
giudiziaria
per
la
dei
propri
diritti.
giudiziaria
percaso
la tutela
tutela
deidelle
propriParti
diritti.
ogni
caso
facoltà
delle
Parti
ovvero di
di una
una didiesse
esserivolgersi
rivolgersi direttamente
direttamente all’Autorità
all’Autorità
Sarà
in ogni
facoltà
ovvero
giudiziaria per
giudiziaria
perlalatutela
tuteladei
deipropri
propridiritti.
diritti.
1
1 di
di 2
2
1 di 2
Nel testo che segue si intende per:
GLOSSARIO
AMBULATORIO – la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato ad
erogare prestazioni sanitarie nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della
professione medica individuale;
ASSICURATO – il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
ASSICURAZIONE – il contratto di assicurazione;
ASSISTENZA – l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in
difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro;
AVARIA – il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili;
abbigliamento,
gli articoli
sportiviper
e glil’igiene
articolipersonale,
per l'igiene ilpersonale,
BAGAGLIO –– i icapi
capidi di
abbigliamento,
gli articoli
materialeil
materiale fotocineottico,
apparecchi
radio–televisivi
ed apparecchiature
elettronichee elalavaligia,
valigia,
fotocineottico,
apparecchi
radio–televisivi
ed apparecchiature
elettroniche
li possono
contenere
e chee l'Assicurato
porta con
sé in
viaggio;
la borsa,
borsa,lolozaino
zainoche
che
li possono
contenere
che l’Assicurato
porta
con
sé in viaggio;
CENTRALE OPERATIVA – la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione
24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed
organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;
COMPAGNO DI VIAGGIO – la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con
l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al viaggio contemporaneamente
all’Assicurato stesso;
CONTRAENTE – la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
ITALIA – il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino;
MALATTIA – ogni alterazione dello stato dì salute non dipendente da infortunio;
MALATTIA PREESISTENTE – malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni
patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza;
MASSIMALE – somma fino a concorrenza della quale l’Impresa risponde per ogni sinistro
nell’assicurazione;
MEDICINALI – sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei
Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici,
galenici, ecc.., anche se prescritti da un medico;
MONDO – tutti i paesi del mondo esclusi Stai Uniti e Canada;
NUCLEO FAMIGLIARE – il coniuge/convivente ed i figli conviventi con l'Assicurato;
POLIZZA – il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO – la somma dovuta dal Contraente all’Impresa;
RAPINA – la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;
COMPAGNO DI VIAGGIO – La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato
che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’ Assicurato stesso;
RESIDENZA – il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come
risulta dal certificato anagrafico;
DAY HOSPITAL – la degenza senza pernottamento presso un istituto di cura;
RICOVERO – la degenza, comportante pernottamento, in istituto di Cura;
DOMICILIO – il luogo d’abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato;
DURATA CONTRATTO – il periodo di validità del contratto scelto dall’assicurato;
EUROPA – tutti i paesi d’Europa e del bacino del Mediterraneo con esclusione della Federazione Russia;
ESTERO – tutti gli stati diversi da quelli indicati nella definizione Italia;
FAMILIARI – coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi,
nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati.
FATTURATO – l’ammontare complessivo realizzato al Contraente nel periodo di durata
della polizza;
FRANCHIGIA – importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’assicurato per ciascun sinistro;
FURTO – è il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
GUASTO – il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue
parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne
impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali;
RISCHIO – probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione;
SCOPERTO – la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'assicurato tiene a suo
carico per ciascun sinistro;
SERVIZI TURISTICI – passaggi aerei, sistemazioni alberghiere, trasferimenti, noleggi auto, ecc
venduti dal Contraente all’Assicurato;
SINISTRO - il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
SPESE DI SOCCOMBENZA – spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla
parte vittoriosa nel procedimento civile;
TASSO LORDO – il moltiplicatore da applicare al fatturato del Contraente attraverso cui
determinare il Premio Definitivo;
IMPRESA – Filo diretto Assicurazioni S.p.A.;
TERZO – di norma non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato
non ché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;
b) i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
INCENDIO – la combustione con sviluppo di fiamma;
USA E CANADA E RESTO DEL MONDO – tutti i paesi del mondo inclusi Stati Uniti e Canada;
INCIDENTE – l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza,
inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita
dalla Legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni
normali;
VENDITA DIRETTA – contratti stipulati dal contraente/assicurato direttamente con l’Impresa,
tramite il sito internet www.filodiretto.it, senza alcun tipo di intermediazione;
INDENNIZZO O INDENNITÀ – la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle
garanzie di polizza;
VEICOLO – mezzo meccanico di trasporto guidato dall’assicurato, azionato da motore e destinato
a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private.
INFORTUNIO – evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche
oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità
permanente oppure un’inabilità temporanea totale o parziale.
VIAGGIO/LOCAZIONE – lo spostamento e/o soggiorno a scopo turistico, di studio e di affari
dell’Assicurato organizzato dal Contraente; il viaggio/locazione inizia successivamente al momento
del check–in (se con volo aereo), dell’ingresso in hotel/appartamento (se solo soggiorno), dell’imbarco
(se con nave o traghetto), dell’accomodarsi in carrozza (se con treno).
INTERVENTO CHIRURGICO - atto medico praticato in sala operatoria di un istituto di cura o di un
ambulatorio all’occorrenza attrezzato, perseguibile attraverso una azione cruenta sui tessuti ovvero
mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si
intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni;
INVALIDITÀ PERMANENTE – la definitiva perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o
parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente
dalla sua professione;
ISTITUTO DI CURA – l’ospedale, la casa di cura, la clinica universitaria, l’Istituto universitario,
regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione
dell'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, le
cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;
2 di 2
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati
e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante legale
Ing. Gualtiero Ventura
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AMIEASY
CONDIZIONI
DI ASSICURAZIONE AMIEASY
CONDIZIONI
AMIEASY
CondizioniDIdiASSICURAZIONE
Assicurazione AMIEASY
Condizioni
Assicurazione
AMIEASY
valide per i modelli
0111,di
1221, 1222,
1223 (ed.
(ed. 2010–09)
2013–01)
1222,1223
Condizioni
di0113,
Assicurazione
AMIEASY
valide
per
i
modelli
0111,
0113,
1221,
1222,1223
31/01/2013(ed.
Ultimo0111,
aggiornamento
30/09/2010
valide per i modelli
0113, 1221, 1222,1223
(ed. 2010–09)
2010–09)
Ultimo
aggiornamento
30/09/2010
Ultimo aggiornamento 30/09/2010
SEZIONE 1 – SPESE MEDICHE
SEZIONE
1
MEDICHE
La presente garanzia è valida
ed operante
solo se
è stata richiamata sulla scheda di
SEZIONE
1–
– SPESE
SPESE
MEDICHE
La
presente
garanzia
è
valida
operante
solo
polizza
ed è garanzia
stato corrisposto
premio.
La presente
è valida iled
edrelativo
operante
solo se
se èè stata
stata richiamata
richiamata sulla
sulla scheda
scheda di
di
polizza
ed
è
stato
corrisposto
il
relativo
premio.
polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione
Art.
1.1 –
–dei
Oggetto
dell'assicurazione
Nel limite
massimali
per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate
Art.
1.1
Oggetto
dell'assicurazione
Nel
limite
dei
per
indicati
nella
di
verranno
rimborsate
le spese
accertate
documentate
sostenute
dall’Assicurato,
il viaggio,
per
Nel
limitemediche
dei massimali
massimali
pereAssicurato
Assicurato
indicati
nella scheda
scheda
di polizza
polizzadurante
verranno
rimborsate
le
spese
mediche
accertate
ee documentate
dall’Assicurato,
viaggio,
cure
o interventi
e non
procrastinabili,sostenute
conseguenti
a infortunio o durante
malattia,ililmanifestatesi
le
spese
medicheurgenti
accertate
documentate
sostenute
dall’Assicurato,
durante
viaggio, per
per
cure
o
interventi
urgenti
e
non
procrastinabili,
conseguenti
a
infortunio
o
malattia,
manifestatesi
durante
il
periodo
di
validità
della
garanzia.
cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio o malattia, manifestatesi
durante
periodo
di validità
validità
della garanzia.
garanzia.
La
garanzia
comprende
le: della
durante
ilil periodo
di
La
le:
spese dicomprende
ricovero in istituto
di cura;
– garanzia
La
garanzia
comprende
le:
–– spese
di intervento
ricovero
istituto
gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio;
spese di
ricovero in
inchirurgico
istituto di
diecura;
cura;
–– spese
di
intervento
chirurgico
gli
in
di
spese
per
le
visite
mediche
gli accertamenti
esami di
spese di intervento chirurgico eeambulatoriali,
gli onorari
onorari medici
medici
in conseguenza
conseguenzadiagnostici
di malattia
malattia ooedinfortunio;
infortunio;
spese
per le
le(purché
visite mediche
mediche
ambulatoriali,
gli
accertamenti
diagnostici ed
ed esami
esami di
di
laboratorio
pertinentiambulatoriali,
alla malattia ogli
all’accertamenti
infortunio denunciati);
–– spese
per
visite
diagnostici
laboratorio
(purché
pertinenti
alla
malattia
o
all’
infortunio
denunciati);
spese per i medicinali
prescritti alla
dal medico
in loco (purché
pertinenti alla malattia
– laboratorio
(purché pertinenti
malattiacurante
o all’ infortunio
denunciati);
–– spese
per
i
medicinali
prescritti
dal
medico
curante
in
loco
(purché
pertinenti
alla
malattia
od infortunio
denunciati);
spese
per i medicinali
prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia
infortunio
denunciati);
spese
per cure dentarie
urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 200,00 per Assicurato;
– od
od
infortunio
denunciati);
spese
per
cure
dentarie
urgenti,
solo
seguito di
di
infortunio,
fino di
Euro
200,00
per Assicurato;
Assicurato;
speseper
di cure
trasporto
dalurgenti,
luogosolo
del aasinistro
fino
all’istituto
cura200,00
più vicino,
fino ad
dentarie
seguito
infortunio,
fino
aa Euro
per
–– spese
–– spese
di
trasporto
dal
Euro 5.000,00.
spese
di trasporto dal luogo
luogo del
del sinistro
sinistro fino
fino all’istituto
all’istituto di
di cura
cura più
più vicino,
vicino, fino
fino ad
ad
Euro
5.000,00.
In caso
ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini
Eurodi5.000,00.
In
caso
di
ricovero
ospedaliero
a
seguito
di
infortunio
o
malattia
indennizzabile
a
termini
di
polizza;
la
Centrale
Operativa,
su
richiesta
dell'Assicurato,
provvederà
al
pagamento
diretto
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini
di
polizza;
lamediche.
Centrale Operativa,
Operativa, su
su richiesta
richiesta dell'Assicurato,
dell'Assicurato, provvederà
provvederà al
al pagamento
pagamento diretto
diretto
delle
spesela
di
polizza;
Centrale
delle
mediche.
Restaspese
comunque
a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul
delle
spese
mediche.
Resta
comunque
a
carico
dell'Assicurato,
che
dovrà
provvedere
a
pagarle
direttamente
posto,comunque
l'eventuale aeccedenza
ai massimali che
previsti
in polizza
e le relative
franchigie.
Resta
carico dell'Assicurato,
dovrà
provvedere
a pagarle
direttamente sul
sul
posto,
l'eventuale
eccedenza
massimali
previsti
polizza
ee le
franchigie.
Per gli importi
superiori
a Euroai
l’Assicurato
richiedere
preventiva
autorizzazione
posto,
l'eventuale
eccedenza
ai1.000,00
massimali
previsti in
indeve
polizza
le relative
relative
franchigie.
Per
gli importi
importi
superiori
Euro 1.000,00
1.000,00 l’Assicurato
l’Assicurato deve
deve richiedere
richiedere preventiva
preventiva autorizzazione
autorizzazione
da parte
della superiori
Centrale Operativa.
Per
gli
aa Euro
da
parte
della
Operativa.
Le spese
sostenute
in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno
da
partemediche
della Centrale
Centrale
Operativa.
Le
spese
sostenute
in
per
soli
di
verificatisi
durante
rimborsate
nel limite
di Euro
1.000,00,
60 giorni
dallailil viaggio
data di saranno
rientro.
Le
spese mediche
mediche
sostenute
in Italia
Italia
per ii purché
soli casi
casi sostenute
di infortuni
infortunientro
verificatisi
durante
viaggio
saranno
rimborsate
nel
limite
di
Euro
rimborsate nel limite di Euro 1.000,00,
1.000,00, purché
purché sostenute
sostenute entro
entro 60
60 giorni
giorni dalla
dalla data
data di
di rientro.
rientro.
Art. 1.2 – Franchigia e scoperto
Art.
1.2 sinistro
– Franchigia
Franchigia
scoperto
Per ogni
verrà applicata
una franchigia assoluta di Euro 70,00 che rimane a carico
Art.
1.2
–
ee scoperto
Per
ogni
dell'Assicurato.
Per
ogni sinistro
sinistro verrà
verrà applicata
applicata una
una franchigia
franchigia assoluta
assoluta di
di Euro
Euro 70,00
70,00 che
che rimane
rimane aa carico
carico
dell'Assicurato.
Per i sinistri con importo superiore ad Euro 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da
dell'Assicurato.
Per
i
sinistri
con
importo
superiore
ad
Euro
1.000,00
in
caso
di
mancata
autorizzazione
da
parte
della Centrale
Operativa,
verrà
uno scoperto
al 25%
dell’importo da
Per
i sinistri
con importo
superiore
adapplicato,
Euro 1.000,00
in caso dipari
mancata
autorizzazione
parte
della con
Centrale
Operativa,
verrà
applicato, uno
uno scoperto
scoperto pari
pari al
al 25%
25% dell’importo
dell’importo da
da
rimborsare
un minimo
di Euro
70,00.
parte
della
Centrale
Operativa,
verrà
applicato,
rimborsare
con
un
minimo
di
Euro
70,00.
Resta intesocon
cheunper
gli importi
superiori
rimborsare
minimo
di Euro
70,00. ad Euro 1.000,00 nessun rimborso sarà dovuto
Resta
inteso
che
gli
Euro
nessun
rimborso
qualora
l’Assicurato
fosse insuperiori
grado diad
l’avvenuto
delledovuto
spese
Resta
inteso
che per
per non
gli importi
importi
superiori
addimostrare
Euro 1.000,00
1.000,00
nessunpagamento
rimborso sarà
sarà
dovuto
qualora
l’Assicurato
non
fosse
in
grado
di
medichel’Assicurato
sostenute tramite
Bonifico
bancario
o Carta di l’avvenuto
credito. pagamento
qualora
non fosse
in grado
di dimostrare
dimostrare
l’avvenuto
pagamento delle
delle spese
spese
mediche sostenute
sostenute tramite
tramite Bonifico
Bonifico bancario
bancario oo Carta
Carta di
di credito.
credito.
mediche
Art. 1.3 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia spese mediche
Art.
Esclusioni
ee limiti
per
spese
mediche
Oltre1.3
alle –
esclusioni
previste
dallespecifici
Norme comuni
alle garanzie
sono
escluse le spese per cure
Art.
1.3
–
Esclusioni
limiti
specifici
per la
la garanzia
garanzia
spese
mediche
sono escluse
escluse
le fisici
spesecongeniti;
per cure
cure
Oltre
alle
previste
Norme
comuni
fisioterapiche,
infermieristiche,
termali,
dimagranti
e pergaranzie
l'eliminazione
di difetti
Oltre
alle esclusioni
esclusioni
previste dalle
dalle
Norme
comuni alle
alle
garanzie
sono
le
spese
per
di difetti
difettiefisici
fisici
congeniti;
fisioterapiche,
infermieristiche,
termali,
dimagranti
e
per
l'eliminazione
le spese relative
ad occhiali, lenti
a contatto,
protesie per
ed apparecchi
terapeutici
quelle
relative
fisioterapiche,
infermieristiche,
termali,
dimagranti
l'eliminazione
di
congeniti;
terapeutici
quelle
relative
le
spese
relative
ad occhiali,
occhiali, lenti
lenti
contatto,
protesi
ed apparecchi
apparecchinon
adspese
interventi
o applicazioni
di natura
estetica.
L’ assicurazione
è operante
per lerelative
spese
le
relative
ad
aa contatto,
protesi
ed
terapeutici
ee quelle
assicurazione
nonleèèprestazioni
operante per
per
leterapie
spese
ad
interventi
applicazioni
divolontarie
natura estetica.
estetica.
L’ assicurazione
sostenute
perooleapplicazioni
interruzionidi
di gravidanza
nonché per
e lele
ad
interventi
natura
L’
non
operante
spese
le
prestazioni
e
le
terapie
sostenute
per
le
interruzioni
volontarie
di
gravidanza
nonché
per
relative allaper
fecondità
e/o sterilità
e/o impotenza.
sostenute
le interruzioni
volontarie
di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie
relative
alla fecondità
fecondità
e/o sterilità
sterilità
e/ol'Assicurato
impotenza.non abbia denunciato alla Centrale Operativa
Sono
inoltre
escluse le spese
nel caso
relative
alla
e/o
e/o
impotenza.
Sono inoltre
inoltrericovero
escluse(compreso
le spese
spese nel
nel
casoHospital)
l'Assicurato
non abbia
abbia di
denunciato
alla
l'avvenuto
il Day
o prestazione
pronto soccorso.
Sono
escluse
le
caso
l'Assicurato
non
denunciato
alla Centrale
Centrale Operativa
Operativa
l'avvenuto
ricovero
(compreso
il
Day
Hospital)
oo prestazione
di
Qualora l’Assicurato
intendesse ilavvalersi
di strutture
ospedaliere/medici
che non fanno parte della
l'avvenuto
ricovero (compreso
Day Hospital)
prestazione
di pronto
pronto soccorso.
soccorso.
che
non
fanno
parte
della
Qualora
l’Assicurato
intendesse
avvalersi
di
strutture
ospedaliere/medici
Rete Convenzionata
dell’Impresaavvalersi
l’esborsodimassimo
Filo diretto Assicurazioni
potràparte
superare
Qualora
l’Assicurato intendesse
strutturediospedaliere/medici
che nonnon
fanno
della
Assicurazioni
non
potrà
Rete
Convenzionata
dell’Impresa
l’esborso
massimo
di
l’importo
di Euro 300.000,00
fermo
restando
il limite
del diretto
massimale
indicato in
polizza.
Rete
Convenzionata
dell’Impresa
l’esborso
massimo
di Filo
Filo
diretto
Assicurazioni
non
potrà superare
superare
l’importo
300.000,00
fermo
ilil limite
del
indicato
Nel limitedi
massimale
indicato
polizza, per
i residenti
in Italia con
area in
di polizza.
destinazione del
l’importo
didelEuro
Euro
300.000,00
fermoinrestando
restando
limite
del massimale
massimale
indicato
in
polizza.
Nel
limite
del
massimale
indicato
in
residenti
in
con
di
del
viaggio
Italia,
rimborserà
mediche
sostenute
derivanti
da infortunio.
Nel
limite
dell’Impresa
massimale
indicatoall’Assicurato
in polizza,
polizza, per
perle iispese
residenti
in Italia
Italia
con area
area
di destinazione
destinazione
del
le
spese
mediche
sostenute
derivanti
da infortunio.
infortunio.
viaggio
Italia,
l’Impresa
rimborserà
all’Assicurato
In Italia,Italia,
qualora
l’Assicurato
si avvalga
del Servizio
la garanzia
varrà per
viaggio
l’Impresa
rimborserà
all’Assicurato
le speseSanitario
mediche Nazionale
sostenute derivanti
da
In
Italia,
qualora
l’Assicurato
si
avvalga
del
Servizio
Sanitario
Nazionale
la
garanzia
varrà
per
le eventuali
spesel’Assicurato
o eccedenze
di spesedel
rimaste
a carico
dell’Assicurato.
In
Italia, qualora
si avvalga
Servizio
Sanitario
Nazionale la garanzia varrà per
le eventuali
eventuali spese
spese oo eccedenze
eccedenze di
di spese
spese rimaste
rimaste aa carico
carico dell’Assicurato.
dell’Assicurato.
le
SEZIONE 2 – ASSISTENZA ALLA PERSONA E AL VEICOLO
SEZIONEè2
2valida
– ASSISTENZA
ASSISTENZA
ALLA
PERSONA
Erichiamata
AL VEICOLO
VEICOLO
La presente garanzia
ed operante
soloPERSONA
se è stataE
sulla scheda di
SEZIONE
–
ALLA
AL
La
presente
garanzia
valida ed
ed
operantepremio.
solo se
seLeèè attività
stata richiamata
richiamata
sulla
scheda
di
polizza
ed è garanzia
stato corrisposto
il relativo
di serviziosulla
inserite
nella
La
presente
èè valida
operante
solo
stata
scheda
di
polizza
edAssistenza
stato corrisposto
corrisposto
il relativo
relativo
premio.
Le attività
attività
di servizio
servizio inserite
inserite nella
nella
garanziaed
alla persona
sono offerte
a titolo
gratuito
polizza
èè stato
il
premio.
Le
di
garanzia
Assistenza
alla
persona
sono
offerte
a
titolo
gratuito
garanzia Assistenza alla persona sono offerte a titolo gratuito
Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione
Art.
2.1 –
–siOggetto
Oggetto
dell'assicurazione
L’Impresa
obbliga entro
i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione
Art.
2.1
dell'assicurazione
L’Impresa
si obbliga
obbliga
entrol'utilizzazione
limiti convenuti
convenuti
in polizza,
polizza,
mettere ad
ad della
immediata
disposizione
dell'Assicurato,
mediante
di personale
ed aaattrezzature
Centrale
Operativa,
L’Impresa
si
entro
ii limiti
in
mettere
immediata
disposizione
dell'Assicurato,
mediante
l'utilizzazione
dil'Assicurato
personale ed
edvenga
attrezzature
della
Centrale Operativa,
Operativa,
la prestazione assicurata
nel caso in cuidi
a trovarsi
in difficoltà
a seguito
dell'Assicurato,
mediante l'utilizzazione
personale
attrezzature
della
Centrale
la
prestazione
assicurata
nel
caso
in
cui
l'Assicurato
venga
a
trovarsi
in
difficoltà
seguito
delprestazione
verificarsi di
malattia,
di un evento
fortuito.
L'aiuto
consistere
in
la
assicurata
nelinfortunio
caso in cuio l'Assicurato
venga
a trovarsi
in potrà
difficoltà
aa seguito
del
verificarsi
di
malattia,
infortunio
o
di
un
evento
fortuito.
L'aiuto
potrà
consistere
in
prestazioni
in denaro
od in natura.
del
verificarsi
di malattia,
infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in
prestazioni in
in denaro
denaro od
od in
in natura.
natura.
prestazioni
Art. 2.2 – Consulenza medica telefonica
Art.
2.2a–
–seguito
Consulenza
medica
telefonica
Qualora
di malattia
o infortunio,
occorresse accertare lo stato di salute dell'Assicurato,
Art.
2.2
Consulenza
medica
telefonica
Qualora
seguito di
dia malattia
malattia
infortunio,
occorresse
accertare
lo stato
stato
di salute
saluteper
dell'Assicurato,
l’Impresaaa metterà
disposizione
il Servizio
Medico accertare
della Centrale
Operativa
i contatti o
Qualora
seguito
oo infortunio,
occorresse
lo
di
dell'Assicurato,
l’Impresa
metterà
a
disposizione
il
Servizio
Medico
della Centrale
Centrale
Operativa per
per ii contatti
contatti oo
gli accertamenti
per affrontare
la Medico
prima emergenza
sanitaria.
l’Impresa
metterànecessari
a disposizione
il Servizio
della
Operativa
gli accertamenti
accertamenti necessari
necessari per
per affrontare
affrontare la
la prima
prima emergenza
emergenza sanitaria.
sanitaria.
gli
Art. 2.3 – Invio di un medico in Italia in casi di urgenza
Art.
2.3 l'Assicurato,
– Invio
Invio di
di un
uninmedico
medico
in
Italia
innecessiti
casi di
di di
urgenza
Qualora
viaggioin
in Italia
Italia,in
un medico e non riesca a reperirlo,
Art.
2.3
–
casi
urgenza
Qualora
l'Assicurato,
in viaggio
viaggio
in Italia,
Italia,
necessiti
di un
un medico
medico
non riesca
riesca
reperirlo,
l’Impresal'Assicurato,
tramite la Centrale
Operativa
mette
a disposizione
dell'Assicurato,
nelle ore
notturne
Qualora
in
in
necessiti
di
ee non
aa reperirlo,
l’Impresa
tramite
la
Centrale
Operativa
mette
a
disposizione
dell'Assicurato,
nelle ore
oreservizio
notturne
(dalle oretramite
20 allelaore
8) e 24Operativa
ore su 24
al sabato
e nei giorni
festivi, il proprio
di
l’Impresa
Centrale
mette
a disposizione
dell'Assicurato,
nelle
notturne
(dalle
oremedica
20 alle
alleche
oregarantisce
8) ee 24
24 ore
orela su
su
24 al
al sabato
sabato
nei giorni
giorni
festivi,
proprio
servizionel
di
guardia
disponibilità
di medici
generici
pronti
ad intervenire
(dalle
ore
20
ore
8)
24
ee nei
festivi,
ilil proprio
servizio
di
guardia
medica
che garantisce
garantisce
la disponibilità
disponibilità
di
medici generici
generici
pronti
ad prima
intervenire
nel
momentomedica
della richiesta.
Chiamando
la Centraledi
Operativa
e a seguito
di una
diagnosi
guardia
che
la
medici
pronti
ad
intervenire
nel
momento
dellail richiesta.
richiesta.
Chiamando
la Centrale
Centrale
Operativa
seguitorichiesto
di una
una prima
prima
diagnosi
telefonica con
medico diChiamando
guardia interno,
l’Impresa
invierà eeil aamedico
gratuitamente.
momento
della
la
Operativa
seguito
di
diagnosi
telefonica
con
medico di
di guardia
guardia
interno,
l’Impresa
invierà
medico
richiesto gratuitamente.
gratuitamente.
In caso di con
nonililreperibilità
immediata
di un
medicoinvierà
e qualora
le circostanze
lo rendessero
telefonica
medico
interno,
l’Impresa
ilil medico
richiesto
In
caso di
di non
non
reperibilità
immediata
di carico
un medico
medico
qualora le
letramite
circostanze
lo rendessero
rendessero
necessario,
l’Impresa
organizza
a proprio
il trasferimento,
autoambulanza,
del
In
caso
reperibilità
immediata
di
un
ee qualora
circostanze
lo
necessario,
l’Impresa
organizza
proprio carico
carico ilil trasferimento,
trasferimento, tramite
tramite autoambulanza,
autoambulanza, del
del
paziente in l’Impresa
un prontoorganizza
soccorso.aa proprio
necessario,
paziente
in
un
pronto
soccorso.
paziente in un pronto soccorso.
Art. 2.4 – Segnalazione di un medico all'estero
Art.
2.4successivamente
– Segnalazione
Segnalazione ad
di una
un medico
medico
all'estero
Quando
consulenza
medica (vedi prestazione "Consulenza medica
Art.
2.4
–
di
un
all'estero
Quando
successivamente
ad una
una consulenza
consulenza
medica
(vedi
prestazione
"Consulenza
medica
telefonica”)
emerge la necessità
che l'Assicurato
si (vedi
sottoponga
ad una
visita medica,
la
Quando
successivamente
ad
medica
prestazione
"Consulenza
medica
telefonica”)
emerge
la
necessità
che
l'Assicurato
sicuisottoponga
sottoponga
ad
una visita
visita
medica, la
la
Centrale Operativa
segnalerà
un medico
nella zona insi
l'Assicuratoad
si trova
compatibilmente
telefonica”)
emerge
la necessità
che l'Assicurato
una
medica,
Centrale
Operativa
segnalerà
un
medico
nella
zona
in
cui
l'Assicurato
si
trova
compatibilmente
con le disponibilità
locali. un medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente
Centrale
Operativa segnalerà
con le
le disponibilità
disponibilità locali.
locali.
con
Art 2.5 – Monitoraggio del ricovero ospedaliero
Art
2.5 –
– Monitoraggio
Monitoraggio
del
ricoveroMedico
ospedaliero
Se l'Assicurato
è ricoverato,del
il Servizio
di Centrale Operativa è a disposizione, come
Art
2.5
ricovero
ospedaliero
Se
l'Assicurato
ricoverato,
Servizio
Medico di
di Centrale
Centrale
Operativa èèsul
disposizione,
come
punto
di riferimento,
per eventuali
comunicazioni
e aggiornamenti
decorso clinico
da
Se
l'Assicurato
èè ricoverato,
ilil Servizio
Medico
Operativa
aa disposizione,
come
punto
di
riferimento,
per
eventuali
comunicazioni
aggiornamenti sul
sul decorso
decorso clinico
clinico da
da
dare aidifamiliari
dell'Assicurato.
punto
riferimento,
per eventuali comunicazioni ee aggiornamenti
dare
ai
familiari
dell'Assicurato.
dare ai familiari dell'Assicurato.
Art.
Art. 2.6
2.6 –- Trasporto
Trasportosanitario
sanitarioorganizzato
organizzato
Art.
2.6 –
–Medico
Trasporto
sanitario
organizzato
Il Servizio
dellasanitario
Centrale Operativa,
in seguito a infortunio
infortunio oo malattia
malattia dell'Assicurato,
dell’Assicurato,
Art.
2.6
Trasporto
organizzato
Servizio
Medicoinfermità
della Centrale
Centrale
Operativa,
in seguito
seguito
infortunio
malattia
dell'Assicurato,
infermità
lesioni
noncurabili
curabili
loco
o che
impediscano
ladell'Assicurato,
continuazione
comportino
oolesioni
non
ininloco
oaa che
impediscano
la continuazione
del
IlIlche
Servizio
Medico
della
Operativa,
in
infortunio
oo malattia
che
comportino
infermità
o
lesioni
non
curabili
in
loco
o
che
impediscano
la
continuazione
del
viaggio
soggiorno,
dopo
eventuale
consulto
medico
locale,e,e,sesenecessario/possibile,
necessario/possibile,
viaggio
e/oe/o
soggiorno,
dopo
consulto
il ilmedico
che
comportino
infermità
oeventuale
lesioni
non
curabilicon
incon
loco
o chelocale,
impediscano
la continuazione
del
viaggio
e/o
soggiorno,
dopo
eventuale
consulto
con
il
medico
locale,
e,
se
necessario/possibile,
quello
di
ne
il–Trasporto
o rientro
sanitario.
In base
gravità
del caso,
di famiglia,
famiglia,
neorganizzerà
organizzerà
previa
ricezione
documentazione
medica
rilasciata
in
del
viaggio
e/o soggiorno,
dopo eventuale
consulto
con di
il medico
locale,
e, sealla
necessario/possibile,
quello
di famiglia,
famiglia,
ne organizzerà
organizzerà
Trasporto
rientro
sanitario.
Insuo
basestato
alla
gravità
delgravità
caso,
l'Assicurato
verrà
centro
piùsanitario.
al
di salute
ovvero
loco attestante
la trasportato
natura
dellanel
patologia
–ospedaliero
il Trasporto
o idoneo
rientro sanitario.
In gravità
base
alladel
quello
di
ne
ilil Trasporto
oo rientro
In
base
alla
caso,
l'Assicurato
verrà
trasportato
nel centro
centro
ospedaliero
più idoneo
idoneo
alidoneo
suo stato
stato
di stato
salutediovvero
ovvero
ricondotto
alla
suatrasportato
residenza.
del caso, l’Assicurato
verrà trasportato
nelospedaliero
centro ospedaliero
piùal
al suo
salute
l'Assicurato
verrà
nel
più
suo
di
salute
ricondotto
allaServizio
suaalla
residenza.
Aovvero
giudizio
del
Medico
della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere
ricondotto
sua
residenza.
ricondotto
alla
sua
residenza.
A giudizio
giudizio
del
Servizio
Medico
della
Centrale
Operativa,
trasporto
sanitario
potrà essere
essere
giudizio del
del Servizio
Servizio Medico
Medico della
della Centrale
Centrale Operativa,
Operativa, ilil trasporto
trasporto sanitario
sanitario potrà
A
organizzato con i seguenti
di
seguenti mezzi:
mezzi:-–aereo
aereosanitario
sanitario-–aereo
aereodidilinea
linea- –vagone
vagoneletto
letto- cuccetta
– cuccetta
organizzato
con
seguenti
mezzi:
aereo
sanitario
aereo di
di linea
linea –– vagone
vagone letto
letto –– cuccetta
cuccetta
1°
classe
- ambulanza
- altri
mezzi
idonei.
di 1°
classe
–con
ambulanza
–mezzi:
altri
mezzi
ritenuti
idonei.
organizzato
ii seguenti
––ritenuti
aereo
sanitario
–– aereo
di
1°
classe
–
ambulanza
–
altri
mezzi
ritenuti
idonei.
Qualora
le –condizioni
condizioni
rendessero
necessario,
trasporto verrà
verrà effettuato
effettuato con
con
Qualora
rendessero
necessario,
di
1° classe
ambulanza lo
– altri
mezzi ritenuti
idonei. il trasporto
Qualora
le condizioni
condizioni
lo rendessero
rendessero
necessario,
trasporto
verrà
effettuato con
con
l’accompagnamento
didipersonale
medico
Operativa.
l'accompagnamento
personale
medicoe/o
e/oparamedico
paramedico
dellaCentrale
Centrale
Operativa.
Qualora
le
lo
necessario,
ilil della
trasporto
verrà
effettuato
l'accompagnamento
di personale
personale
medico e/o
e/o ogni
paramedico
della
Centrale
Operativa.
Ill'accompagnamento
paesi extraeuropei
extraeuropei
(intendendosi
di fuori
fuori
dell’Europa
Continentale
rientro da paesi
(intendendosi
paese aldella
di
dell’Europa
Continentale
di
medico
paramedico
Centrale
Operativa.
rientro
da paesi
paesi
extraeuropei
(intendendosi
ogni paese
paese
al di
di fuori
fuoriesclusi
dell’Europa
Continentale
ivi
compresi
ii possedimenti,
i iterritori
e ei dipartimenti
d’oltremare),
quelli
del
bacino
del
compresi
possedimenti,
territori
i dipartimenti
d’oltremare),
esclusi
quelli
del
bacino
IlIl rientro
da
extraeuropei
(intendendosi
ogni
al
dell’Europa
Continentale
ivi
compresi
possedimenti,
territori
dipartimenti
d’oltremare),
esclusi
quelli
del
bacino
Mediterraneo,
effettuato
con aereo
di
linea.
prestazioni
non sono
dovute
delcompresi
Mediterraneo,
verrà
effettuato
esclusivamente
con aereo
diLe
linea.
Le prestazioni
non
sono
ivi
ii verrà
possedimenti,
ii esclusivamente
territori
ee ii dipartimenti
d’oltremare),
esclusi
quelli
del
bacino
del
Mediterraneo,
verrà
effettuato
esclusivamente
con
aereo
di
linea.
Le
prestazioni
non
sono
qualora
l’Assicurato
o
i
familiari
dello
stesso,
addivengano
a
dimissioni
volontarie
contro
il
parere
dovute
qualora l'Assicurato
o i familiari
dello stesso,
addivengano
a dimissioni
del
Mediterraneo,
verrà effettuato
esclusivamente
con aereo
di linea. Le
prestazionivolontarie
non sono
dovute
qualora
l'Assicurato
familiari
dello
stesso,
addivengano
dimissioni
volontarie
dei
sanitari
della dei
struttura
presso
quale l’Assicurato
ricoverato.
contro
ilqualora
parere
sanitari
della
struttura
presso
laèquale
l'Assicurato
è ricoverato.
dovute
l'Assicurato
oo ii la
familiari
dello
stesso,
addivengano
aa dimissioni
volontarie
contro ilil parere
parere dei
dei sanitari
sanitari della
della struttura
struttura presso
presso la
la quale
quale l'Assicurato
l'Assicurato èè ricoverato.
ricoverato.
contro
Art. 2.7 – Rientro dei familiari o del compagno di viaggio
Art.
2.7di –
–Trasporto
Rientrosanitario
dei familiari
familiari
del compagno
compagno
di
viaggio
In caso
dell'Assicurato,
Trasporto di
della
salma e Rientro del Convalescente,
Art.
2.7
Rientro
dei
oo del
viaggio
In
caso di
di Trasporto
Trasporto
sanitario
dell'Assicurato,
Trasporto
della
salma
Rientro
del Convalescente,
Convalescente,
la Centrale
Operativasanitario
organizzerà
e l’ImpresaTrasporto
prenderà della
in carico
il rientro
(aereo
classe turistica
In
caso
dell'Assicurato,
salma
ee Rientro
del
la
Centrale
Operativa
organizzerà
l’Impresa
prenderà
in compagno
carico ilil rientro
rientro
(aereo classe
classe
turistica
o treno
1° classe)
deiorganizzerà
familiari purché
assicurati
o di un
di viaggio.
La prestazione
la
Centrale
Operativa
ee l’Impresa
prenderà
in
carico
(aereo
turistica
ooè treno
treno
1°
classe)
dei
familiari
purché
assicurati
o
di
un
compagno
di
viaggio.
La prestazione
prestazione
operante
qualora
sia impossibilitato
adcompagno
utilizzare di
i titoli
di viaggio
in suo
1° classe)
deil’Assicurato
familiari purché
assicurati o di un
viaggio.
La
èèpossesso.
operante
qualora
l’Assicurato
sia
impossibilitato
ad
utilizzare
i
titoli
di
viaggio
in suo
suo
operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in
possesso.
possesso.
Art. 2.8 – Trasporto della salma
Art.
2.8di–
–decesso
Trasporto
della salma
salma
In
caso
dell'Assicurato
nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativa
Art.
2.8
Trasporto
della
In
caso
dell'Assicurato
corso
viaggio
soggiorno,
la
organizzerà
il trasporto
della salmanel
espletando
necessarie
formalità
e prendendo
in Operativa
carico le
In
caso di
di decesso
decesso
dell'Assicurato
nel
corso del
del lesuo
suo
viaggio e/o
e/o
soggiorno,
la Centrale
Centrale
Operativa
organizzerà
il
trasporto
della
salma
espletando
le
formalità
in
carico
spese necessarie
ed indispensabili
(trattamento
feretro da
organizzerà
il trasporto
della salma
espletandopost–mortem,
le necessarie
necessarie documentazione
formalità ee prendendo
prendendo
in trasporto)
carico le
le
spese
necessarie
ed
indispensabili
(trattamento
post–mortem,
documentazione
feretro
da
trasporto)
fino alnecessarie
luogo di inumazione
nel paese
di residenza
dell’Assicurato.
Sono comunque
dalla
spese
ed indispensabili
(trattamento
post–mortem,
documentazione
feretro escluse
da trasporto)
fino al
al luogo
luogo
di inumazione
inumazione
nel paese
paesedidi
diinumazione
residenza dell’Assicurato.
dell’Assicurato.
Sono comunque
comunque
escluse dalla
dalla
garanzia
le spese
di ricerca, funerarie
e l'eventuale recupero
della salma.
fino
di
nel
residenza
Sono
escluse
garanzia
garanzia le
le spese
spese di
di ricerca,
ricerca, funerarie
funerarie di
di inumazione
inumazione ee l'eventuale
l'eventuale recupero
recupero della
della salma.
salma.
Art. 2.9 – Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione
Art.
2.9
–
Viaggio
di
un
familiare
in
caso
di
ospedalizzazione
In caso
dell'Assicurato
a 5 giorni, la Centrale Operativa
Art.
2.9di–ricovero
Viaggioospedaliero
di un familiare
in caso di superiore
ospedalizzazione
In
caso
ospedaliero
superiore
aa 55 giorni,
la
Centrale
organizzerà
e l’Impresa
prenderàdell'Assicurato
in carico il viaggio
A/R (aereo
classe
treno 1°
In
caso di
di ricovero
ricovero
ospedaliero
dell'Assicurato
superiore
giorni,
la turistica
Centrale oOperativa
Operativa
organizzerà
l’Impresa
prenderà in
in fino
carico
viaggio
A/R (aereo
(aereo
classe
turistica
treno
1°
adililun
ammontare
di Euro
100,00
al giorno
e per
classe) e le spese
di pernottamento
organizzerà
ee l’Impresa
prenderà
carico
viaggio
A/R
classe
turistica
oo treno
1°
classe)
le spese
spese
di
pernottamento
fino ad
ad un
un ammontare
ammontare di
di Euro
Euro 100,00
100,00 al
al giorno
giorno ee per
per
un massimo
di 10di
giorni
per un familiare.
classe)
ee le
pernottamento
fino
un
massimo
di
10
giorni
per
un
familiare.
La
fornita
qualora non sia già presente in loco un altro familiare
unprestazione
massimo diverrà
10 giorni
perunicamente
un familiare.
La
maggiorenne.
La prestazione
prestazione verrà
verrà fornita
fornita unicamente
unicamente qualora
qualora non
non sia
sia già
già presente
presente in
in loco
loco un
un altro
altro familiare
familiare
maggiorenne.
maggiorenne.
Art. 2.10 – Assistenza ai minori
Art. 2.10
2.10a seguito
– Assistenza
Assistenza
ai minori
minori
Qualora
di malattia
o infortunio, l'Assicurato non possa curarsi dei figli minori in
Art.
–
ai
Qualora
aa seguito
di
oo infortunio,
possa
curarsi
figli
in
viaggio
lui, la Centrale
Operativa
mette al'Assicurato
disposizionenon
di un
familiare
o didei
un'altra
persona
Qualoracon
seguito
di malattia
malattia
infortunio,
l'Assicurato
non
possa
curarsi
dei
figli minori
minori
in
viaggio
con
lui,
la
Centrale
Operativa
mette
familiare
oo di
persona
designata
eventualmente
dal coniuge,di
treno 1°
classe
viaggio condall'Assicurato
lui, la Centraleod
Operativa
mette aa disposizione
disposizione
diunun
unbiglietto
familiareA/R
diinun'altra
un'altra
persona
designata
dall'Assicurato
od
eventualmente
dal
coniuge,
un
biglietto
A/R
in
treno
1°
classe
od
aereo
classe
turistica,
per
raggiungere
i
minori
e
ricondurli
al
domicilio.
designata dall'Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe
od
aereo classe
classeverrà
turistica,
perunicamente
raggiungere
minori
ricondurli
al domicilio.
domicilio.
La prestazione
fornita
qualora
nonee sia
già presente
in loco un altro familiare
od
aereo
turistica,
per
raggiungere
ii minori
ricondurli
al
La
prestazione
maggiorenne.
La
prestazione verrà
verrà fornita
fornita unicamente
unicamente qualora
qualora non
non sia
sia già
già presente
presente in
in loco
loco un
un altro
altro familiare
familiare
maggiorenne.
maggiorenne.
Art.
2.11
Rientro
del
viaggiatore
convalescente
Art. 2.11 – Rientro del viaggiatore convalescente
Art.
2.11
Rientro
del
convalescente
Qualora
stato
di salute
salute
dell’Assicurato
gli
impedisca di
rientrare alla
sua residenza
residenza con
con ii
Qualora
lo–
di
dell’Assicurato
gli impedisca
di rientrare
alla sua
Art.
2.11lo
–stato
Rientro
del viaggiatore
viaggiatore
convalescente
Qualora
lo stato
stato di
diprevisti
salute dell’Assicurato
dell’Assicurato
gli impedisca
impedisca
di rientrare
rientrare
alla –sua
sua
residenza
condiii
mezzi
lalaCentrale
organizzerà
e el’Impresa
previa
ricezione
mezzi inizialmente
inizialmente
previsti
CentraleOperativa
Operativa
organizzerà
l’Impresa
prenderà
in carico
Qualora
lo
salute
gli
di
alla
residenza
con
mezzi
inizialmente
previsti
la
Centrale
Operativa
organizzerà
e
l’Impresa
prenderà
in
carico
documentazione
medica
in aereo
loco
attestante
la natura
– prenderà
in
il costoinizialmente
del biglietto
per ilrilasciata
rientro
(in
classe turistica
o treno
1°patologia
classe).
mezzi
previsti
la Centrale
Operativa
organizzerà
edella
l’Impresa
prenderà
in carico
ililLacosto
biglietto
per
rientro
(in
aereo
classe
turistica
oo treno
1°
classe).
carico
il del
costo
del
biglietto
per il rientro
(in aereo
turistica
oad
treno
1° classe).
prestazione
è operante
l'Assicurato
siaclasse
impossibilitato
utilizzare
i titoli di viaggio
costo
del
biglietto
per ilil qualora
rientro
(in
aereo
classe
turistica
treno
1°
classe).
operante
qualora
l'Assicurato
sia
impossibilitato
ad
utilizzare
i
titoli
di
viaggio
La
prestazione
è
l’Assicurato
in Suo
possesso.
La
prestazione
è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio
possesso.
in
in Suo
Suo possesso.
possesso.
Art. 2.12 – Prolungamento del soggiorno
Art.Centrale
2.12 –
– Operativa
Prolungamento
del soggiorno
soggiorno
La
provvederà
per l’Assicurato, i famigliari o il compagno di viaggio,
Art.
2.12
Prolungamento
del
La Centrale
Centraleassicurati,
Operativaall'organizzazione
provvederà per
per l’Assicurato,
l’Assicurato,
famigliari
compagno
di viaggio,
viaggio,
anch’essi
logistica per
il pernottamento
originato
da un
La
Operativa
provvederà
ii famigliari
oo ilil compagno
di
anch’essi
assicurati,
all'organizzazione
logistica
per ilil pernottamento
pernottamento
originato
da un
un
prolungamento
del soggiorno
dovuto a malattia
o infortunio
dell'Assicuratooriginato
stesso, a fronte
anch’essi
assicurati,
all'organizzazione
logistica
per
da
prolungamento
del
soggiorno
dovuto
a
malattia
o
infortunio
dell'Assicurato
stesso,
a
fronte
terrà
a
proprio
carico
le
spese
di
pernottamento
di
regolare
certificato
medico
e
l’Impresa
prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte
terrà
proprio
carico
le100,00
spese di
di
pernottamento
di regolare
regolare
certificato
medico
l’Impresa
fino
a un massimo
di 10
giornieeel’Impresa
comunque
entro
il limitecarico
di Eurole
al pernottamento
giorno.
di
certificato
medico
terrà
aa proprio
spese
fino aa un
un massimo
massimo di
di 10
10 giorni
giorni ee comunque
comunque entro
entro ilil limite
limite di
di Euro
Euro 100,00
100,00 al
al giorno.
giorno.
fino
Art. 2.13 – Invio urgente di medicinali all'estero
Art.
2.13 –
–Operativa
Invio urgente
urgente
di medicinali
medicinali
all'estero
La Centrale
provvederà,
nel limite del
possibile e nel rispetto delle norme che regolano
Art.
2.13
Invio
di
all'estero
La
Centrale
provvederà,
limite
ee nel
rispetto
norme
regolano
il trasporto
dei medicinali
e solo nel
in conseguenza
di evento
infortunio
di malattia,
La
Centrale Operativa
Operativa
provvederà,
nel
limite del
del possibile
possibile
nelfortuito,
rispetto delle
delle
normeoche
che
regolano
trasporto
dei medicinali
medicinali
solo in
in conseguenza
conseguenza
dialevento
evento
fortuito,diinfortunio
infortunio
di corso,
malattia,
a destinazione
di medicinali
indispensabilidi
proseguimento
una terapia
nel
ililall'inoltro
trasporto
dei
ee solo
fortuito,
oo in
di
malattia,
all'inoltro
a
destinazione
di
medicinali
indispensabili
al
proseguimento
di
una
terapia
in
corso,
caso in cui,a destinazione
non potendodidisporre
l'Assicurato
di detti
gli sia
all'inoltro
medicinali
indispensabili
al medicinali,
proseguimento
di impossibile
una terapia procurarseli
in corso, nel
nel
caso
in
cui,
non
potendo
disporre
l'Assicurato
di
detti
medicinali,
gli
sia
impossibile
procurarseli
in locoinod
ottenerne
di equivalenti.
ogni caso il costo
di detti
medicinali
resta
a carico dell'Assicurato.
caso
cui,
non potendo
disporreInl'Assicurato
di detti
medicinali,
gli sia
impossibile
procurarseli
in
loco
od
ottenerne
di
equivalenti.
In
ogni
caso
il
costo
di
detti
medicinali
resta
a
carico
dell'Assicurato.
in loco od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.
Art. 2.14 – Interprete a disposizione all'estero
Art.
2.14 –
–Operativa
Interprete
disposizione
all'estero
La Centrale
in caso
di necessitàall'estero
conseguente a ricovero ospedaliero all'estero o di
Art.
2.14
Interprete
aa disposizione
La Centrale
Centralegiudiziaria
Operativanei
in caso
caso
di necessità
necessità
conseguente
ricovero
ospedaliero
all'estero oo di
di
procedura
suoi confronti
perconseguente
fatti colposi avvenuti
all’estero,
e limitatamente
ai
La
Operativa
in
di
aa ricovero
ospedaliero
all'estero
procedura
giudiziaria
nei
suoi
confronti
per
fatti
avvenuti
ee limitatamente
ai
paesi ove esistano
propri
organizzerà
il reperimento
di un interprete
e l’Impresa
procedura
giudiziaria
nei corrispondenti,
suoi confronti per
fatti colposi
colposi
avvenuti all’estero,
all’estero,
limitatamente
ai
paesi
ove
esistano
propri
corrispondenti,
organizzerà
il
reperimento
di
un
interprete
e
l’Impresa
se ne assumerà
il costo
a Euro 1.000,00.
paesi
ove esistano
proprifino
corrispondenti,
organizzerà il reperimento di un interprete e l’Impresa
se
ne
assumerà
il
costo
fino
a
Euro
1.000,00.
se ne assumerà il costo fino a Euro 1.000,00.
Art. 2.15 – Anticipo spese di prima necessità
Art.
2.15
–
spese
di
necessità
Qualora
l'Assicurato
debba
sostenere
spese
impreviste conseguenti ad eventi di particolare e
Art.
2.15
– Anticipo
Anticipo
spese
di prima
prima
necessità
Qualora
l'Assicurato
sostenere
spese
impreviste
ad
eventi
particolare
comprovata
gravità, ladebba
Centrale
Operativa
provvederà
al conseguenti
pagamento "in
di di
fatture
o ad unee
Qualora
l'Assicurato
debba
sostenere
spese
impreviste
conseguenti
adloco"
eventi
di
particolare
comprovata
gravità,
la
Centrale
Operativa
provvederà
"in
di
oo ad
un
fino
all'importo
Euro 8.000,00
fronte
di garanzia
anticipo
di
denaro
all'Assicurato
stesso
comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà al
aldipagamento
pagamento
"in aloco"
loco"
di fatture
fatture
adche
un
fino all'importo
all'importo
diuna
Euroimmediata
8.000,00 aacopertura
fronte di
di garanzia
garanzia
che
anticipo
di denaro
denaro
all'Assicurato
stesso
può
essere
fornitaall'Assicurato
in patria da un
soggetto
terzo condi
del prestito.
anticipo
di
stesso
fino
Euro
8.000,00
fronte
che
può
essere
fornita
in
patria
da
un
soggetto
terzo
con
una
immediata
copertura
del
prestito.
può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata copertura del prestito.
Art. 2.16 – Rientro anticipato
Art.
2.16
Rientro
anticipato
La Centrale
Art.
2.16 –
–Operativa
Rientroorganizzerà
anticipatoe l’Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro
La Centrale
Centrale(aereo
Operativa
organizzerà
l’Impresa
prenderà
in carico
carico ililpresso
costoladel
delsua
biglietto
per ailil seguito
rientro
anticipato
classeorganizzerà
turistica o treno
1° classe)
dell'Assicurato,
residenza,
La
Operativa
ee l’Impresa
prenderà
in
costo
biglietto
per
rientro
anticipato
(aereo
classe
oo treno
1°
dell'Assicurato,
presso
residenza,
di
avvenuto(aereo
decesso
o dituristica
imminente
pericolo
di vita
nel paese di residenza
esclusivamente
di uno
anticipato
classe
turistica
treno
1° classe)
classe)
dell'Assicurato,
presso la
la sua
sua
residenza, aa seguito
seguito
di
avvenuto
decesso
o
di
imminente
pericolo
di
vita
nel
paese
di
residenza
esclusivamente
di
deiavvenuto
seguenti decesso
familiari:o coniuge,
figlio/a,
fratello/sorella
genero, nuora, nonni,
di
di imminente
pericolo
di vita nelgenitore,
paese di suocero/a,
residenza esclusivamente
di uno
uno
dei
seguenti
familiari:
coniuge,
figlio/a,
fratello/sorella
genitore,
suocero/a,
genero,
nuora,
nonni,
zii eseguenti
nipoti fino
al 3° grado
di parentela,
cognati.
dei
familiari:
coniuge,
figlio/a, fratello/sorella
genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni,
zii
nipoti fino
finoèal
alaltresì
3° grado
grado
diper
parentela,
cognati. all’abitazione principale o secondaria, allo studio
La prestazione
validadi
danni materiali
zii
ee nipoti
3°
parentela,
cognati.
La
prestazione
valida
per
all’abitazione
principale
allo
professionale
all’impresa
che ne
rendano indispensabile
e indifferibile
la sua
La
prestazione oèè altresì
altresì
validadell’assicurato
per danni
danni materiali
materiali
all’abitazione
principale oo secondaria,
secondaria,
allo studio
studio
professionale
oo all’impresa
dell’assicurato
ne
indispensabile
ee indifferibile
la
presenza. Nel caso
in cui l'Assicurato
debba che
abbandonare
il veicolo
per rientrare
anticipatamente
professionale
all’impresa
dell’assicurato
che
ne rendano
rendano
indispensabile
indifferibile
la sua
sua
presenza.
Nel
caso
in
cui
l'Assicurato
debba
abbandonare
il
veicolo
per
rientrare
anticipatamente
l’Impresa Nel
metterà
a cui
disposizione
un biglietto
aereo
o ferroviario
per andare
presenza.
caso in
l'Assicuratodell'assicurato
debba abbandonare
il veicolo
per rientrare
anticipatamente
l’Impresa
metteràa aarecuperare
disposizione
dell'assicurato
un biglietto
biglietto
aereo ooqualora
ferroviario
per andare
andare
successivamente
il veicolo.
Le prestazioni
sono operanti
l'Assicurato
sia
l’Impresa
metterà
disposizione
dell'assicurato
un
aereo
ferroviario
per
successivamente
recuperare
veicolo.
Le in
prestazioni
sono operanti
operanti qualora
qualora l'Assicurato
l'Assicurato sia
sia
impossibilitato
ad aautilizzare
i titoli
di viaggio
suo possesso.
successivamente
recuperare
ilil veicolo.
Le
prestazioni
sono
impossibilitato
ad
utilizzare
i
titoli
di
viaggio
in
suo
possesso.
impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
Art. 2.17 – Spese telefoniche/telegrafiche
Art.
–
L’Impresa
in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie
Art. 2.17
2.17 prenderà
– Spese
Spese telefoniche/telegrafiche
telefoniche/telegrafiche
L’Impresa
prenderà in
in
carico
le Operativa
eventuali spese
spese
documentate
che
si rendessero
rendessero
necessarie
fino a documentate
concorrenza diche
Euro
100,00.
al fine di contattare
la carico
Centrale
L’Impresa
prenderà
le
eventuali
si
necessarie
fino aa concorrenza
concorrenza di
di Euro
Euro 100,00.
100,00.
al
fine
di
contattare
al fine di contattare la
la Centrale
Centrale Operativa
Operativa fino
Art. 2.18 – Trasmissione messaggi urgenti
Art.
–
urgenti
Qualora
l'Assicurato
in statomessaggi
di necessità
sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti
Art. 2.18
2.18
– Trasmissione
Trasmissione
messaggi
urgenti
Qualora
l'Assicurato
stato
sia
far
pervenire
aQualora
persone,
la Centralein
si adopererà
per l'inoltro diaatali
l'Assicurato
inOperativa
stato di
di necessità
necessità
sia impossibilitato
impossibilitato
farmessaggi.
pervenire messaggi
messaggi urgenti
urgenti
aa persone,
persone, la
la Centrale
Centrale Operativa
Operativa si
si adopererà
adopererà per
per l'inoltro
l'inoltro di
di tali
tali messaggi.
messaggi.
Art. 2.19 – Spese di soccorso ricerca e di recupero
Art.
2.19
–
recupero
In
caso
di infortunio
malattia, ricerca
le spese eedidi
e di soccorso sono garantite fino ad un
Art.
2.19
– Spese
Spese di
diosoccorso
soccorso
ricerca
diricerca
recupero
fino
ad
In
caso
oo malattia,
le
di
di
sono
garantite
importo
Euro 1.500,00
per persona
a condizione
le ricerche
siano
effettuate
In
caso di
didiinfortunio
infortunio
malattia,
le spese
spese
di ricerca
ricerca ee che
di soccorso
soccorso
sono
garantite
fino da
ad un
un
importo
di
Euro
1.500,00
per
persona
a
condizione
organismo
importo di ufficiale.
Euro 1.500,00 per persona a condizione che
che le
le ricerche
ricerche siano
siano effettuate
effettuate da
da un
un
organismo
organismo ufficiale.
ufficiale.
Art. 2.20 – Anticipo cauzione penale all'estero
Art.
–
cauzione
all'estero
L’Impresa
all'Estero,
fino penale
ad un importo
di Euro 25.000,00 la cauzione penale disposta
Art. 2.20
2.20anticiperà
– Anticipo
Anticipo
cauzione
penale
all'estero
L’Impresa
ad
un
di
la
penale
disposta
dall'autorità
locale perall'Estero,
porre in fino
libertà
Poiché questo
importo
rappresenta
L’Impresa anticiperà
anticiperà
all'Estero,
fino
adprovvisoria
un importo
importol'Assicurato.
di Euro
Euro 25.000,00
25.000,00
la cauzione
cauzione
penale
disposta
dall'autorità
locale
per
porre
in
libertà
provvisoria
l'Assicurato.
Poiché
importo
rappresenta
unicamente
dovrà designare
una persona
che metta
contestualmente
dall'autorità un'anticipazione,
locale per porre inl'Assicurato
libertà provvisoria
l'Assicurato.
Poiché questo
questo
importo
rappresenta
unicamente
un'anticipazione,
l'Assicurato
dovrà
designare
una
persona
che
metta
contestualmente
aunicamente
disposizione
l'importo
stesso
su
apposito
conto
corrente
bancario
intestato
all’
Impresa.
Nel
un'anticipazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che metta contestualmente
aa disposizione
l'importo
stesso
su
conto
bancario
intestato
Impresa.
Nel
caso
in cui la cauzione
penale
venga
rimborsata
dallecorrente
Autorità locali,
la stessa
dovràall’
essere
restituita
disposizione
l'importo
stesso
su apposito
apposito
conto
corrente
bancario
intestato
all’
Impresa.
Nel
caso
in
cui
la
cauzione
penale
venga
rimborsata
dalle
Autorità
locali,
la
stessa
dovrà
essere
restituita
immediatamente
all’Impresa
che,
a
sua
volta,
provvederà
a
sciogliere
il
vincolo
di
cui
sopra.
Questa
caso in cui la cauzione
penaleche,
venga
rimborsata
dalle Autorità
locali, lailstessa
dovrà
essere
restituita
immediatamente
all’Impresa
aa sua
volta,
provvederà
aa sciogliere
vincolo
di
cui
sopra.
Questa
garanzia
non è valida
per fatti
conseguenti
al commercio
e spaccio
di droghe
o stupefacenti,
immediatamente
all’Impresa
che,
sua
volta,
provvederà
sciogliere
il
vincolo
di
cui
sopra.
Questa
garanzia
èè valida
fatti
al
ee spaccio
nonché
partecipazione
a manifestazioni
politiche.
garanziaaa non
non
valida per
perdell'Assicurato
fatti conseguenti
conseguenti
al commercio
commercio
spaccio di
di droghe
droghe oo stupefacenti,
stupefacenti,
nonché
nonché a partecipazione
partecipazione dell'Assicurato
dell'Assicurato aa manifestazioni
manifestazioni politiche.
politiche.
1
di 7
1
1 di
di 7
7
Per i viaggi effettuati in Europa, l’Impresa provvederà ad organizzare e gestirà
attraverso la Centrale Operativa le prestazioni indicate nei successivi articoli, previsti
in caso di guasto o incidente occorsi al veicolo, restando inteso che tutte le spese
conseguenti alla riparazione del veicolo (per guasto e/o incidente, furto) saranno
comunque sempre a carico dell'Assicurato.
Art. 2.21 – Soccorso stradale e traino
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto o a incidente, la Centrale Operativa invierà
24 ore su 24 e l’Impresa terrà a carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo,
per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina più vicina
o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere
la marcia autonomamente. I costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione
sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione sono a carico dell'Assicurato.
Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'Assicurato qualora il guasto o l'incidente
avvengano al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in
circuito o fuori strada).
Se il veicolo rimane immobilizzata in autostrada in Italia, l'Assicurato dovrà far intervenire i mezzi
di soccorso autorizzati, comunicandolo successivamente per telefono alla Centrale Operativa. Tale
comunicazione è obbligatoria per poter usufruire del rimborso del soccorso, da parte della Centrale
Operativa al ricevimento della ricevuta emessa dal soccorritore autorizzato.
Art. 2.22 – Invio pezzi di ricambio
La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla
riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato
il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto
più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio
e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.
Art. 2.23 – Spese di albergo
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto o incidente e la riparazione può
avvenire solo il giorno successivo, oppure è stata rubata costringendo i passeggeri che si
trovano lontani dal proprio domicilio ad una sosta forzata, l’ Impresa terrà a proprio carico
il soggiorno in albergo per tutti gli occupanti del veicolo per un pernottamento e prima
colazione fino ad un massimo di Euro 100,00 a persona. Le spese diverse da quelle sopra
indicate rimangono a carico dell'Assicurato.
Art. 2.24 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Assistenza alla persona e al
veicolo
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie, l’Impresa non risponde delle spese
sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa.
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire
indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da
altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente
alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i
limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente
contattata, abbia autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione
dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi
in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito
da norme sanitarie internazionali.
In merito alle prestazioni di assistenza al veicolo sono esclusi:
– i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre 8 anni;
– i veicoli di peso superiore a 35 quintali;
– i veicoli non terrestri e non regolarmente immatricolati;
– i veicoli affittati, noleggiati o adibiti al trasporto pubblico;
– i veicoli che comunque abilitati trasportino più di nove persone;
– i veicoli che trasportino un numero di passeggeri superiore a quanto indicato nel libretto
di circolazione.
Art. 2.25 – Responsabilità
L’Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante
l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni
Generali e particolari e a seguito di:
– disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto;
– ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
– cause di forza maggiore.
Art. 2.26 – Restituzione di titoli di viaggio
L'Assicurato è tenuto a consegnare all’Impresa i biglietti di viaggio non utilizzati a seguito
delle prestazioni godute.
SEZIONE 3 – BAGAGLIO
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza
ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione
L’ Impresa garantisce entro i massimali indicati in polizza:
– il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento
ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.
– entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di Euro 300,00 a persona, il rimborso
delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente
di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
– entro i predetti massimali ma comunque con il limite di Euro 300,00 a persona, il rimborso
delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso personale
sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del
vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.
Art. 3.2 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia bagaglio
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi dalla garanzia i danni
derivanti da:
a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza;
b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o
siano causati dal vettore;
d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta chiuso regolarmente a
chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi
esterni. Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di
veicolo chiuso a chiave in parcheggio custodito;
e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e ogni
altro documento di viaggio;
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati incustoditi.
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.).
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento e dalle valige, borse e zaini siano stati consegnati
ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di Euro 300,00 per singolo oggetto, il
rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso,
apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio–televisivi ed apparecchiature elettroniche.
i) i corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie ecc.) sono considerati quali
unico oggetto.
Art. 3.3 – Criteri di risarcimento
Il risarcimento sarà liquidato, ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall’albergatore
responsabile dell’evento, fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore a nuovo
per i beni comprovatamente (fattura o ricevuta fiscale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti
al danno, diversamente il rimborso terrà conto del degrado e stato d’uso. Per i beni acquistati nel
corso del viaggio l’eventuale risarcimento verrà corrisposto solo se l’Assicurato sarà in grado di
presentare regolare giustificativo di spesa.
2 di 7
Art. 3.4 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato ha l’obbligo di presentare denuncia alla
competente Autorità facendosi rilasciare l’originale. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto
aereo, la denuncia va effettuata all’apposito ufficio aeroportuale (P.I.R. – PROPERTY IRREGULARITY
REPORT). L’assicurato è altresì tenuto a formulare preventiva richiesta di risarcimento al vettore
aereo ed a produrre all’ Impresa l’originale della lettera di risposta del vettore stesso. La Impresa
provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione
richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.
SEZIONE 4 – ANNULLAMENTO VIAGGIO
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza
ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 4.1 – Oggetto dell'assicurazione
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo
compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso
derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di
contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del
viaggio o dei servizi turistici determinate da:
– decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente
more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado
di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità
tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o
della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate.
– danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne
rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
– impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali
dichiarate dalle competenti Autorità;
– guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere
il luogo di partenza del viaggio;
– citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente
alla prenotazione;
– furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità
materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza
– impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova
assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
– impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di
pirateria aerea;
– impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami
scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso
pubblico;
– impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato
stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato)
o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i
familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano
assicurati.
Art 4.2 – Massimale, Scoperto, Franchigie
L'assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio entro il massimale per Assicurato indicato
nella scheda di polizza (compresi i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante, le fees
di agenzia, le tasse aeroportuali non rimborsabili, gli adeguamenti carburante ed i visti) Gli indennizzi
avverranno previa deduzione di uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 15% da calcolarsi
sul corrispettivo di recesso (penale) applicato. Tale scoperto non potrà essere inferiore ad Euro
50,00 per Assicurato.
Lo scoperto non verrà applicato nei casi di decesso o ricovero ospedaliero.
in caso
di sinistro
Art 4.3
4.3––Obblighi
Obblighidell'assicurato
dell’assicurato
in caso
di sinistro
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento
(intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a
fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.335747 oppure al numero
039.6554.6646
attivo2424ore
oresusu24
24ooad
adeffettuare
effettuarelalaDenuncia
DenunciaOn–Line
On–Line mezzo
mezzo internet
internet sul sito
039.6899965 attivo
www.filodiretto.it sezione “Denuncia On–Line” seguendo le relative istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici
acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa
la prenotazione.
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio,
senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad
inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro
attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà
effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 4.2.
L’impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente
di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata
direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato
con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 4.2.
Qualora l'Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario
al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione
al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento
(mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 25% tranne nei casi di
morte o ricovero ospedaliero.
L’Assicurato deve consentire all’ Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione
del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando,
a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti
dall’esame del sinistro stesso.
L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni
dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata
produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della
richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla
penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data
in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato
l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato
dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento
del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato.
Art. 4.4 – Impegno dell’impresa
L’Impresa, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo
al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione
che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Filo diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo
45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da
liquidare.
Art. 4.5 – Diritto di Subentro
Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo 4.1 – Oggetto dell'assicurazione, soggetto a
corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce espressamente che la proprietà
ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre
liberamente sul mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento
da parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare.
Art. 4.6 – Riprotezione viaggio
L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 60%, con un massimo di Euro 500,00 per persona e di
Euro 1.500,00 per evento), gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di
viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per
ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza determinato da una delle cause o eventi
imprevedibili indicati all’art. 4.1 – Oggetto dell’Assicurazione della garanzia Annullamento Viaggio
e semprechè i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente
prenotati.
SEZIONE 6 – INFORTUNI DI VOLO
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza
ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 6.1 – Oggetto dell’Assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nella qualità di passeggero di voli di
Linea e charter (esclusi gli aerei privati), dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino
al momento in cui ne è disceso e che producano lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali
abbiano come conseguenza la morte oppure l’invalidità permanente. La garanzia si intende valida
anche per gli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o
sociale quali, ad esempio, attentati, pirateria, sabotaggio, terrorismo, purché non conseguenti a
guerra, anche se non dichiarata, ad insurrezione, a tumulti popolari.
Art. 6.2 – Capitali assicurati
I capitali assicurati sono quellic indicati nella scheda di polizza e si intendono di pari importo per
il caso di Morte e di Invalidità Permanente.
Art. 4.7 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Riprotezione viaggio
La garanzia non è operante se l’Assicurato decide di rinunciare al viaggio rendendo operativa
l’eventuale garanzia Annullamento Viaggio.
Art. 6.3 – Franchigia
La liquidazione della indennità verrà effettuata con applicazione di una franchigia pari al 5%.
Qualora l’invalidità permanente accertata sia di grado pari o superiore al 65% l’indennizzo verrà
corrisposto senza applicazione di franchigia alcuna.
Art. 4.8 – Interruzione Viaggio
L’Impresa rimborserà, entro il limite di Euro 5.000,00, all'Assicurato, ai suoi famigliari e ad un
compagno di viaggio purché assicurati ed iscritti allo stesso viaggio, un importo pari al costo in
pro – rata del soggiorno non usufruito dall'Assicurato a causa del verificarsi di uno dei seguenti
eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro
Anticipato” che determini il rientro alla residenza dell'Assicurato;
b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare dell'Assicurato;
c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dell’Assicurato.
Art. 6.4 – Rinuncia al diritto di rivalsa
L’Impresa rinuncia esplicitamente al diritto di surroga di cui all’art. 1916 Cod. Civile.
SEZIONE 5 – INFORTUNI DI SUPERFICIE
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza
ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 6.6 – Clausola di cumulo
Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l’Impresa l’esborso massimo
di quest’ultima non potrà superare l’importo di Euro 300.000,00 per polizza e per evento.
Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i limiti sopra indicati, gli indennizzi
spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.
Art. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti ai massimali assicurati indicati nella scheda di
polizza qualora l'Assicurato subisca, durante il periodo di validità della garanzia, danni derivanti
dalle conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio e che entro un
anno provochino:
– morte;
– invalidità permanente.
Art. 5.2 – Limiti di età
Sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione della polizza non hanno ancora
compiuto i 75 anni di età, fermo restando che l’assicurazione rimane in vigore per chi già in
precedenza assicurato.
Art. 5.3 – Capitali assicurati e cumulo
I massimali assicurati per Assicurato sono quelli indicati sulla Scheda di polizza. Le garanzie prestate
sono:
– Caso morte
– Caso invalidità permanente
I due indennizzi non sono cumulabili; in particolare, qualora a seguito di infortunio l’ Impresa
liquidi un indennizzo per invalidità permanente e successivamente intervenga la morte dell'Assicurato,
ascrivibile alla stessa causa che ha originato la prima liquidazione, l'ulteriore indennizzo andrà a
coprire la differenza fino al massimale assicurato.
Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l’Impresa, l’esborso massimo
di quest’ultima non potrà superare l’importo di Euro 300.000,00 per polizza e per evento.
Art. 5.4 – Denuncia del sinistro ed obblighi relativi
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall'Assicurato all’Impresa, non appena questi
ne abbia la possibilità, contattando telefonicamente la Centrale Operativa.
L'Assicurato è comunque tenuto ad inviare per iscritto denuncia all'Intermediario cui è assegnata
la polizza oppure all’Impresa entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi
dell'Art.1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico
e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata
descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato
da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari indicati, devono consentire
all’ Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.
Art. 5.5 – Rinuncia al diritto di rivalsa
L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'Art.1916 Codice Civile verso i
terzi responsabili dell'infortunio.
Art. 5.6 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Infortuni di superficie
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la garanzia non è operante per gli infortuni
derivanti da:
a) guida di veicoli o natanti che non siano ad uso privato per i quali l'Assicurato non abbia le
prescritte abilitazioni;
b) guida od uso, anche in qualità di passeggero, di mezzi di locomozione aerei o subacquei.
Art. 5.7 – Criteri di indennizzo
Caso Morte:
qualora si verifichi un infortunio, indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa effettua il pagamento
della somma assicurata ai beneficiari designati, o in mancanza di designazione, agli eredi testamentari
o legittimi.
Il pagamento della somma assicurata avverrà purché la morte avvenga entro un anno dal giorno
dell’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.
Morte presunta:
qualora il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e le autorità competenti ne avessero dichiarato
la morte presunta, l’Impresa provvederà al pagamento della somma assicurata prevista in caso
di morte.
Invalidità Permanente:
qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa effettua il pagamento
di una percentuale del massimale assicurato per invalidità permanente, in proporzione al grado
di invalidità permanente accertato secondo i criteri della tabella delle percentuali di invalidità
allegata al D.P.R. 30–6–1965 n°1124 e successive modifiche, relative al settore "Industria" con
rinuncia dell’Impresa alla applicazione della franchigia ivi prevista e con l’intesa che sarà liquidato
il capitale anziché la rendita.
Art. 5.8 – Franchigia per Invalidità Permanente
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto esclusivamente per il caso in cui il grado di
invalidità permanente sia superiore a 5 punti percentuali dell’invalidità permanente totale; in tal
caso l’indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente i 5 punti
percentuali. Resta inteso che per percentuali di invalidità permanente superiori al 65% la franchigia
non verrà applicata.
Art. 6.5 – Dichiarazioni dell’Assicurato – Polizze Individuali/Nucleo famigliare
Ai sensi ed agli effetti degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ., l’Assicurato dichiara:
– che la somma dei capitali della presente ed altre assicurazioni che includano la copertura del rischio
volo stipulate dallo stesso Assicurato o da altri sulla sua persona non supera i limiti di:
– Euro 1.000.000,00 per il caso di morte;
– Euro 1.000.000,00 per il caso di invalidità permanente.
SEZIONE 7 – TUTELA LEGALE
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza
ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 7.1 – Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente
polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella
copertura assicurativa.
L’assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente
scelti dall’Assicurato per:
a) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di
mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010;
b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e
il Consulente Tecnico di Parte (CTP);
c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato con condanna alle
spese, nella misura liquidata dal Giudice;
e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di
assicurazioni (escluso Filo diretto Assicurazioni Spa), atte a riconoscere il diritto dell’Assicurato al
risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000,00;
f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa;
g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti;
h) l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a Euro 3.000,00
– nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia
studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi
rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti
di domicializione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e
le spese di trasferta del legale di fiducia dell’assicurato.
L’Impresa assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente
polizza anche le spese di giustizia nel processo penale (Art.535 del Codice di Procedura Penale).
Art. 7.2 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Tutela Legale
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi i sinistri derivanti da:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
b) gli oneri fiscali;
c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo
per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia
soggetto passivo della controversia (debitore);
d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato;
f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni;
g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta
di immobili, terreni e beni mobili registrati;
h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione;
i) le spese per controversie nei confronti di Filo diretto Assicurazioni S.p.A.;
j) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto);
k) le tasse di registro;
Sono altresì esclusi i sinistri di seguito elencati:
1. relativi a morosità in contratti di locazione;
2. derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall’assicurato;
3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni
ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie;
4. aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 c.c. (“Previdenza ed assistenza
obbligatorie”) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici;
5. relativi ad eventi verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni
provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni
provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Con riferimento all’Art.7.1, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito della
vita privata dell’Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:
a) danni subiti dall’Assicurato, in conseguenza di fatti/atti di altri soggetti;
b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti/atti dell’Assicurato;
c) difesa penale per reato colposo o contravvenzione per atti commessi o attribuiti;
d) contenziosi in sede civile e penale in qualità di turista in viaggi organizzati, per qualsiasi fatto colposo
occorso durante il viaggio. Sono comprese le vertenze con il Tour Operator o l’agenzia viaggi;
e) controversie nascenti da pretese per inadempienze contrattuali, per le quali il valore in lite
non sia inferiore a Euro 1.000,00.
3 di 7
Art. 7.3 – Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile
Limitatamente al caso in cui l’Assicurato debba rispondere per danni arrecati a terzi o sia convenuto
in giudizio in sede civile, l’assistenza legale viene prestata dalla compagnia di assicurazione che
assicura la Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art.1917,
3° comma del Codice Civile. Pertanto l’Impresa, con l’esclusione del caso di imputazione penale,
non sarà tenuta ad alcun intervento se non ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto
dalla compagnia di assicurazione che presta la Responsabilità Civile.
Art. 7.4 – Decorrenza della garanzia
La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della
polizza, precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e comunque dopo
l’inizio del viaggio dell’Assicurato;
I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della
norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti
successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse,
si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone
assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art. 7.5 – Gestione del sinistro
L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi
interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha
il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa comunicherà
il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina.
L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato
e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate
ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni.
L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni
in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà
pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa
sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini
e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.
L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti
giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese
secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari
predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa.
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione
verrà demandata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato,
uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza
di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti
contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
Art. 7.6 – Scelta del legale
Qualora non sia possibile definire la controversia in sede stragiudiziale, ovvero in caso di conflitto
d’interessi tra l’Impresa e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un Legale di sua fiducia
tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove l’assicurato ha il proprio domicilio o
hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all’Impresa. La procura
al legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione
necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
SEZIONE 8 – RESPONSABILITÀ CIVILE
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza
ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 8.1 – Oggetto dell’assicurazione e persone assicurate
L’Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dei massimali indicati nella Scheda di polizza, a tenere
indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi
di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati
a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza
di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata.
Art. 8.2 – Rischi compresi
L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti:
a) dalla conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’estero, compresi
i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature
sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici.
Se l’abitazione fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui
l’Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni
derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente
al suo obbligo solidale con gli altri condomini.
Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a Euro 200,00, i danni derivanti
da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei danni derivanti da rigurgiti di fogna
o provocati da gelo;
b) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate
dall’Assicurato, con l’esclusione comunque di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero
la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’assicurato;
c) dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50,
purché non dati a noleggio o in locazione;
d) dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in
qualità di pedone;
e) dall’esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di
Federazioni ovvero per cui l’Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione;
f) dalla proprietà, possesso od uso di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici e di animali
da sella in genere. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a Euro 100,00;
g) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro
mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che questi siano in regola con gli
adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia
nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL.
La garanzia comprende anche le somme che l’assicurato debba pagare a seguito di esercizio
dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente
al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado
superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124;
h) dalla pratica del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali
modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici a motore;
i) dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso
l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio
dell’attività venatoria;
j) per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà
altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati
ai veicoli stessi;
k) da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo di beni di terzi nonché di attività
industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del
massimale assicurato, con il limite di Euro 15.000,00 per periodo annuo di assicurazione e
con detrazione di una franchigia di Euro 500,00.
l) per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa
garanzia si intende prestata nei limiti del massimo di garanzia per danni a cose ma con un
limite di risarcimento di Euro 15.000,00 per sinistro. Qualora l'Assicurato sia già coperto da
polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in II^ rischio, per l'eccedenza
rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
4 di 7
Art. 8.3 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Responsabilita’ civile
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi i sinistri:
a) derivanti dall’esercizio di attività professionali, di industria, di commercio o di servizio;
b) derivanti da furto;
c) derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di mezzi di locomozione a motore;
d) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali;
e) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da: inquinamento dell’aria, dell’acqua
o del suolo;
f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o
demolizione;
g) da detenzione o impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per
l’accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati,
si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo
o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
h) derivanti a cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo ed a quelle
trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
i) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici;
j) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria;
k) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali adibiti ad abitazione;
Art. 8.4 – Persone non considerate terzi
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli
dell’Assicurato nonché ogni altra persona con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia.
Art. 8.5 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata
la polizza oppure all’Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo (Art.1915 del Codice Civile).
Art. 8.6 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove
occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Impresa si impegna a proseguire nella difesa penale dell'Assicurato fino all'esaurimento del
grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa. Sono a carico
dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro
il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si
riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le
spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano
da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
SEZIONE 9 – TRAVEL CARE
IL SERVIZIO
MEDICO
DI ASSISTENZA
ALL’ESTERO
Il Servizio
Travel CareDIsi TELECONSULTO
intende sempre incluso
per le polizze
di tipo “Vacanza”
che prevedono
la garanzia Assistenza e/o Rimborso Spese Mediche e per la polizza di tipo “Studio”.
9 -offerte
TRAVEL
CAREgratuito.
Le attività di servizio “TravelSEZIONE
care” sono
a titolo
Art.9.1 – Descrizione del servizio
Art.
9.1 - Descrizione
del servizio
L’Assicurato
in viaggio all’estero
che incorra in infortunio o malattia, recandosi presso una
L’Assicurato,
viaggiodotate
all’estero
incorra
in infortunioNet
o malattia,
delle struttureinsanitarie
delleche
stazioni
di telemedicina
for Care,ha
halala possibilità
possibilità
di ricevere
ricevereunun
teleconsulto
medico-specialistico
line direttamente
medici
teleconsulto
medico
specialistico “online”on
direttamente
da primariedastrutture
appartenenti
a
primarie
strutture
sanitarie
italiane
e
internazionali.
sanitarie italiane e internazionali.
La
verràtecnologica
erogata, in che,
via principale
possibile,
con soluzioni
modalità
la piattaforma
attraversoe ove
le più
innovative
Netconsulenza
for Care èspecialistica
telematica
il sistema
telemedicina
for Care.
telematiche,attraverso
unisce in rete
(*) una di
serie
di ospedaliNet
altamente
specializzati in Italia e nel
Net
forcon
Care
è la piattaforma
tecnologicapermettendo
che, attraverso
le più innovative
mondo
la Centrale
Operativa dell’Impresa
all’assicurato
di accederesoluzioni
a servizi
telematiche,
in rete medici
specializzati in Italia e nel mondo
di consulenza unisce
medico–specialistica
on altamente
line.
convenzionati con la Centrale Operativa dell’Impresa permettendo all’Assicurato di
accedere
serviziaccedere
di consulenza
medico-specialistica on line.
Art. 9.2 –a Come
alla teleconsulenza
Se l’Assicurato
necessita
di un alla
teleconsulto,
è sufficiente che ne faccia richiesta alla Centrale
Art.
9.2
Come
accedere
teleconsulenza
Operativa
di Telemedicina
perdientrare
direttamente inè contatto
con lo
staff
24 ore
Se
l’Assicurato
necessita
un teleconsulto,
sufficiente
che
nemedico
facciache
richiesta
su
24,
365
giorni
l'anno
è
disponibile
per
effettuare
teleconsulenza
di primoinlivello.
Sulla base
alla Centrale Operativa di Telemedicina peruna
entrare
direttamente
contatto
con
dellestaff
esigenze
del paziente
la consulenza
di secondoper
livello
con una
lo
medico
che 24verrà
orepoi
suorganizzata
24, 365 giorni
l’annomedica
è disponibile
effettuare
delle strutture
specialistiche
della livello.
rete, allaSulla
presenza
e/o del
di unpaziente
suo familiare.
una
teleconsulenza
di primo
basedell’Assicurato
delle esigenze
verrà poi
organizzata la teleconsulenza medica di secondo livello con uno dei medici specialisti
Art. 9.3
Limitazioni
all’erogazione
del servizio e/o di un suo familiare.
della
rete–Filo
diretto, alla
presenza dell’Assicurato
L’Assicurato può usufruire del servizio fino ad un massimo di tre prestazioni per anno.
Art. 9.3 - Limitazioni all’erogazione del servizio
Art. 9.4 – Costo
della prestazione
L’Assicurato
può usufruire
del servizio fino ad un massimo di tre prestazioni per anno
L’Impresa
proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e alla gestione della
di
validitàtiene
dellaapolizza.
consulenza medico–specialistica, incluso l’onorario dello specialista consultato.
Art.
9.4 - aCosto
prestazione
Rimangono
caricodella
dell’Assicurato
il costo di tutti gli esami necessari (esami diagnostici,
L’Impresa
tiene a proprio
caricofotografiche,
tutte le spese
relative
e alla gestioneil
esami di laboratorio,
immagini
ecc.)
per ilall’organizzazione
teleconsulto ed eventualmente
della
medico-specialistica,
incluso
l’onorario
dello specialista consultato.
costo consulenza
di ulteriori accertamenti
richiesti dallo
specialista
contattato.
Rimangono a carico dell’Assicurato il costo di tutti gli esami necessari (esami diagnostici,
esami
di delle
laboratorio,
fotografiche,e ecc.)
per convenzionati
il teleconsultodotate
ed eventualmente
(*) La rete
struttureimmagini
sanitarie specialistiche
dei centri
della stazione
ildicosto
di ulteriori
richiesti
dallo specialista
contattato. L’elenco completo
telemedicina
è in accertamenti
corso di continui
ampliamenti
e nuove installazioni.
delle stazioni può essere richiesto alla Centrale Operativa dell’ Impresa.
SEZIONE 10 – BEST OPINION
Il Servizio Best Opinion si intende sempre incluso per le polizze di tipo “Affari” e “Resident”
che prevedono la garanzia Assistenza e/o Rimborso Spese Mediche.
Le attività di servizio “Best Opinion” sono offerte a titolo gratuito.
Art. 10.1 – Descrizione del servizio
L’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, ha la possibilità di ricevere un secondo parere medico,
complementare rispetto a una precedente valutazione medica, da parte di uno specialista della rete.
La consulenza specialistica verrà erogata, in via principale e ove possibile, con modalità telematica
attraverso il sistema di telemedicina Net for Care, e con la possibilità per l’Assicurato di interagire
in videoconferenza direttamente con il medico specialista.
Net for Care è la piattaforma tecnologica che, attraverso le più innovative soluzioni telematiche, unisce
in rete (*) una serie di ospedali altamente specializzati in Italia e nel mondo con la Centrale Operativa
dell’ Impresa permettendo all’Assicurato di accedere a servizi di consulenza medico–specialistica on line.
Art. 10.2 – Come accedere alla teleconsulenza
Se l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessita di una consulenza medico–specialistica
di second opinion, potrà contattare la Centrale Operativa di Telemedicina dell’Impresa, che
si occuperà di gestire e organizzare tutte le diverse fasi del servizio.
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, accertata la necessità della richiesta, attingendo alla
propria banca dati, individua i migliori specialisti convenzionati relativamente al caso clinico in
esame e li sottopone all’Assicurato per la sua scelta finale.
Successivamente si procede con il consulto come di seguito indicato:
a) Nel caso in cui lo specialista faccia parte di uno degli istituti connessi con il sistema di
telemedicina, viene organizzato il teleconsulto invitando l’Assicurato e/o un suo familiare a
presenziare recandosi presso il centro più vicino dotato di stazione di telemedicina Net for
Care. Qualora l’Assicurato non si rendesse disponibile per il consulto online, l’Impresa predisporrà
comunque il teleconsulto con il proprio medico di Centrale.
b) Qualora lo specialista prescelto non sia collegato alla rete telematica ma sia dotato di
connessione Internet, l’Impresa, di seguito alla ricezione dell'intera documentazione clinica
e diagnostica dell'Assicurato, organizza l’accesso via Internet alla cartella clinica del paziente
da parte del medico specialista che potrà formulare il proprio parere direttamente on line.
Qualora invece sia l’Assicurato a non potersi recare presso la struttura sanitaria presso la quale è
installata una stazione di telemedicina per assistere al teleconsulto on line, ma abbia a disposizione
un PC collegato ad internet e dotato di webcam, l’Impresa potrà organizzare il teleconsulto attraverso
Internet alla presenza anche di familiari o del medico curante dell’Assicurato.
La connessione alle informazioni medico–diagnostiche del paziente avviene su sito sicuro e
attraverso la creazione di password temporanee (one time).
c) Se invece lo specialista prescelto non è collegato alla rete telematica, né raggiungibile attraverso
Internet, o l’Assicurato non è disponibile in alcun modo al consulto on line, l’ Impresa, di seguito alla
ricezione dell'intera documentazione clinica e diagnostica dell'Assicurato, ne predispone la traduzione
(se necessaria) e la invia per posta allo specialista. Una volta eseguite le opportune valutazioni cliniche
e diagnostiche, il medico specialista formula una risposta scritta e la inoltra alla Centrale Operativa.
Con la finalità di fornire un’efficace e completa comunicazione del parere erogato, la Centrale Operativa
organizza un incontro nella città di residenza tra l’Assicurato e un medico specialista affinché quest’ultimo
possa consegnare e spiegare opportunamente il contenuto della consulenza ricevuta.
Art. 10.3 – Limitazioni all’erogazione del servizio
L’Assicurato può usufruire del servizio fino ad un massimo di tre prestazioni per anno.
Art. 10.4 – Costo della prestazione
L’Impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e alla gestione della
consulenza medico–specialistica, incluso l’onorario dello specialista consultato.
Rimangono a carico dell’Assicurato il costo di tutti gli esami necessari (esami diagnostici, esami
di laboratorio, immagini fotografiche, ecc.) per il teleconsulto ed eventualmente il costo di ulteriori
accertamenti richiesti dallo specialista contattato.
(*) La rete delle strutture sanitarie specialistiche e dei centri convenzionati dotate della stazione di
telemedicina è in corso di continui ampliamenti e nuove installazioni. L’elenco completo delle stazioni
può essere richiesto alla Centrale Operativa dell’ Impresa.
SEZIONE 11 – CARTELLA MEDICA MULTILINGUE ON–LINE “MEDICAL PASSPORT”
Il Servizio “Medical Passport” si intende sempre incluso per qualsiasi tipologia di polizza
Amieasy emessa. Le attività di servizio “Medical Passport” sono offerte a titolo gratuito.
Art. 11.1 – Descrizione del servizio
Con Medical Passport l’assicurato ha la possibilità di creare la propria cartella medica multi–lingue
on–line, disponibile su uno spazio web debitamente protetto attraverso un sistema di identificazione,
consultabile da qualunque accesso Internet e quindi in ogni parte del mondo. Le informazioni relative
alla propria storia sanitaria vengono inserite compilando un facile questionario guidato.
Art. 11.2 – Attivazione del servizio
L’Assicurato accedendo al sito www.medical–passport.it, alla sezione “Come attivare”, dovrà registrarsi
compilando un modulo on–line in cui gli sarà richiesto di indicare il numero della propria polizza e di
scegliere le Username e Password personali. Con la doppia coppia di Username e Password potrà
accedere alla propria cartella medica on–line in modalità di modifica/edit (digitando la password di
modifica/edit) o in modalità di sola lettura (digitando la password di lettura/read). Utilizzando la password
di modifica/edit, che dovrà essere conservata con la massima cura, l’assicurato potrà compilare e
successivamente modificare il questionario guidato sulla propria storia sanitaria, se possibile facendosi
coadiuvare dal proprio medico di fiducia. Il questionario sarà poi automaticamente tradotto in varie
lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, turco, bulgaro, rumeno e altre in fase di
elaborazione) in modo tale da permettere all’assicurato all’estero di fornire le informazioni sulla propria
storia sanitaria senza errori di traduzione. La Password di lettura/read dovrà essere invece riportata sulla
card personale “Medical Passport” che verrà inviata all’assicurato all’atto della richiesta di accesso al
servizio e che dovrà essere da lui custodita con cura, e messa a disposizione dei medici curanti in caso
di necessità (es. malattia, infortunio, altro problema di salute).
Art. 11.3 – Utilizzo del servizio di cartella medica on–line
In caso di necessità (es. malattia, infortunio, altro problema di salute) l’assicurato, i suoi familiari
e/o direttamente i medici o paramedici, accedendo a www.medical–passport.it e inserendo la
Username e la Password indicate nella card personale Medical Passport, avranno accesso alla sua
cartella medica multilingue on–line visualizzando tutte le informazioni sulla sua storia sanitaria
precedentemente inserite dallo stesso assicurato.
Art. 11.4 – Durata e rinnovo
Il servizio è efficace per la durata della polizza, nel caso in cui Medical Passport fosse attivato a seguito
dell’acquisto di una polizza assicurativa che abbia durata inferiore a un anno, l’efficacia del servizio
sarà pari a quella della polizza, con una durata minima di un mese. Alla scadenza, l’assicurato potrà
rinnovare il servizio alle condizioni che gli saranno comunicate, utilizzando la procedura di rinnovo
disponibile nell’area riservata del sito. L’Impresa si riserva la facoltà di interrompere il servizio nel caso
in cui venga meno per qualsiasi motivo il contratto originario in cui Medical Passport è incluso.
Art. 11.5 – Prestazioni
Il servizio Medical Passport incluso nella polizza Filo diretto è la versione standard individuale
che comprende:
• Cartella medica on–line multilingue: la possibilità di inserire, su uno spazio web protetto, tutte le
informazioni sulla propria storia sanitaria che possono essere automaticamente tradotte in 10 lingue
semplicemente cliccando sulla bandierina del relativo Paese. Una volta compilata sarà possibile:
– farla visionare in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo, fornendo le
password di lettura/read;
– stamparla in una qualsiasi delle lingue straniere (per esempio in quella del paese dove
si sta per andare);
– salvarla sul proprio pc o su qualsiasi altro supporto informatico (hard disk portatile,
chiavetta usb, ecc.).
• Inserimento di allegati come esami diagnostici, radiografie, tac, elettrocardiogrammi ecc.
fino a 1 Giga che potranno essere visualizzati da qualsiasi computer, in qualsiasi luogo grazie
a Virtual Viewer®, l’innovativa piattaforma di visualizzazione che supporta quasi tutte le più
comuni tipologie di file, non solo di tipo grafico.
• Servizio caricamento allegati: qualora non sia possibile trasferire i documenti su file, lo staff
Medical Passport può farlo per l’assicurato. Le informazioni relative alle modalità e ai costi del servizio
sono presenti all’interno del Medical Passport personale, nel menù in alto, alla voce "Servizio Allegati"
• Supporto nella compilazione della cartella medica Lo staff Medical Passport è a disposizione
per fornire informazioni e, se lo desidera, un medico seguirà passo per passo l’assicurato nella
compilazione della cartella medica. Tre le modalità di accesso al servizio:
– via telefono, chiamando il numero indicato nella sezione contatti;
– via chat, cliccando sul pulsante di chat all’interno dell’area patologie;
– inviando via fax o via posta la scheda medica cartacea presente sul sito alla sezione
"Supporto compilazione".
• Medical Passport Card: è la card che viene consegnata a tutti i clienti che si attivano sulla
quale sono presenti i riferimenti di come accedere al servizio nonché nome, cognome, username
e password di lettura (da compilare a cura dell’assicurato)
• Convenzioni con medici specialisti e strutture sanitarie: possibilità di accedere alla rete Filo
diretto di strutture sanitarie e medici specialisti in Italia e beneficiare nella maggior parte dei
casi di sconti per visite o esami. Per effettuare la ricerca l’assicurato può utilizzare l’apposita
funzione all’interno del suo Medical Passport alla sezione "Convenzioni Filo diretto" oppure chiamare
la Centrale Operativa che nel caso di versione standard del prodotto fornisce i recapiti affinché
l’Assicurato contatti autonomamente lo specialista o la struttura. L’assicurato dovrà presentarsi
come Assicurato Filo diretto e presentare la Medical Passport Card all’atto del pagamento della
prestazione per ottenere le tariffe convenzionate.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 1 – Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
– stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o
vandalismo, scioperi;
– terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché
fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo,
naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando
non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti;
– dolo del Contraente o dell'Assicurato;
– viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo
scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
o laoconseguenza
direttadiretta
di situazioni
patologiche
croniche
– malattie che
–
chesiano
sianol'espressione
l’espressione
la conseguenza
di situazioni
patologiche
o preesistenti,
già note all'Assicurato
alla sottoscrizione/adesione
croniche
o preesistenti,
già note all’Assicurato
alla sottoscrizione della polizza. Sono invece
allaprenotazione
prenotazione dei servizi
comprese le riacutizzazioni
riacutizzazioniimprevedibili
imprevedibilididipatologie
patologiepreesistenti
croniche, alla
turistici o del
delviaggio;
viaggio;
– patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana;
– interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
– uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe,
a, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;
– pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free
climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob,
canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing,
hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere,
pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore,
atletica pesante; Si ritiene compreso l’esercizio delle seguenti attività sportive se svolte
unicamente a carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati
dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing;
– atti di temerarietà;
– attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o competizioni sportive,
compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni. A deroga della presente
esclusione si intendono assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo;
– gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d’acqua, di guidoslitte
e relative prove ed allenamenti; se non di carattere ludico o in alternativa svolte sotto legida
delle federazioni;
– le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali
o internazionali;
– svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;
– eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza.
Per le polizze di tipo “Vacanza” sono altresì esclusi gli eventi verificatisi in occasione dello svolgimento
di attività professionale.
Non è consentita la stipulazione di più polizze Amieasy a garanzia del medesimo rischio al fine
di:
– elevare i massimali delle specifiche garanzie;
– prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
– la polizza deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio,
anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre.
Art.
Personenon
nonassicurabili
assicurabili
Art.
22 –- Persone
Premesso
che l’Impresa,
l’Impresa,
qualorafosse
fosse stata
a conoscenza
l’Assicurato
in delle
una
Premesso
che
a conoscenza
cheche
l’Assicurato
fossefosse
ino una
delle seguenti condizioniqualora
escluse dallastata
polizza:
uso non terapeutico
di farmaci
sostanze
seguenti condizioni
escluse dalla polizza:
usoenon
terapeutico
di farmaci
o sostanzeAIDS,
stupefacenti,
stupefacenti,
tossicodipendenze
da alcool
droghe,
a, patologie
HIV correlate,
disturbi
tossicodipendenze
daorganiche
alcool e droghe,
a, patologie
HIV correlate,
AIDS,
e sindromi
mentali
e sindromi
cerebrali
non avrebbe
consentito
a disturbi
prestarementali
l’assicurazione,
si
organicheche,
cerebrali
nonuna
avrebbe
a prestare
l’assicurazione,
si conviene
che, nel
caso
conviene
nel caso
o piùconsentito
delle malattie
o disturbi
sopra richiamati
insorgano
durante
o più di
delle
malattie
disturbi sisopra
richiamati
insorgano
durante
validitàCivile,
della
iluna
periodo
validità
dellao polizza,
applicherà
quanto
previsto
dall’art.il periodo
1898 deldiCodice
polizza, si applicheràdalla
quanto
previsto
dall’art. 1898
Codice
Civile,dell’Assicurato.
indipendentemente dalla
indipendentemente
concreta
valutazione
dellodel
stato
di salute
Sono
esclusi
dalle coperture
le persone
non acquistino viaggi con partenza o destinazione
concreta
valutazione
dello stato
di saluteche
dell’Assicurato.
Italia
le persone
non
domiciliate
temporaneamente
in Italia.o destinazione
Sono eesclusi
dalle residenti
copertureall’Estero
le persone
che
non acquistino
viaggi con partenza
IlItalia
contratto,
qualora
vengaall’Estero
prescelta
la domiciliate
formula “Resident”
(risultanteinda
scheda di polizza),
e le persone
residenti
non
temporaneamente
Italia.
prevede un limite massimo di età assicurabile, a norma del quale – in relazione esclusivamente
alle
garanzie
“Assistenza
alla
persona”
e
“Spese
Mediche”
–
risulteranno
assicurabili
le persone
Art. al3 momento
– Esclusione
di stipulazione
compensazioni
alternative
che
della
polizza
nonl’Impresa
abbiano non
ancora compiuto
i 75
anni di
Qualora
l'Assicurato
di unadella
o più
prestazioni,
a fornire
indennizzi
età,
fermo
restandonon
chefruisca
l’assicurazione
rimane
in vigore
per chi già èintenuta
precedenza
assicurato.
o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
Art. 3 - Esclusione di compensazioni alternative
Qualora
non fruisca
di una delle
o piùgaranzie
prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire
Art. 4 – l’Assicurato
Validità decorrenza
e durata
indennizzi
o prestazioni
alternative
titolo
di compensazione.
La durata della
polizza è quella
scelta adal
Contraente
ed indicata nella scheda di polizza sempreché
sia stato
il relativo premio.
Art.
4 - corrisposto
Validità’ decorrenza
e durata delle garanzie
La
durata della
è quella
scelta
dal Contraente
indicata nel
nella
scheda
polizza
Le coperture
sono polizza
prestate nei
limiti dei
capitali/massimali
e delleedprestazioni
luogo
ove si di
è verificato
sempreché
sia stato
corrisposto
il relativonella
premio.
l’evento, sempre
che questo
sia compreso
“DESTINAZIONE” per cui è stata emessa la polizza.
Le
coperture“ANNULLAMENTO
sono prestate neiVIAGGIO”
limiti deiinizia
capitali/massimali
e delle prestazioni
nel luogo
ove
La garanzia
dal giorno di sottoscrizione
della polizza
e termina
si
è verificato
che questo
sia compreso
nella “DESTINAZIONE”
per cuidove
è stata
il giorno
della l’evento,
partenzasempre
all’ingresso
della stazione
(aeroportuale,
marittima ferroviaria
ha
emessa
la polizza.
inizio il viaggio)
o nei casi di viaggi in auto nella località di destinazione.
La
garanzia“ANNULLAMENTO
“ANNULLAMENTOVIAGGIO”
VIAGGIO”
inizia
dalsottoscritta
giorno di alsottoscrizione
della
polizza e
La
garanzia
deve
essere
momento
della
prenotazione
termina
il giorno
della
partenza
all’ingresso
della Nel
stazione
marittima
(conferma
dei servizi
turistici
acquistati)
del viaggio.
casolocalità
in(aeroportuale,
cui ladiprenotazione
sia giàferroviaria
avvenuta
dove
ha inizio
il viaggio)
nei
casi
di viaggi
auto
destinazione.
(o in
corso),
la“ANNULLAMENTO
polizza
deveoessere
sottoscritta
alinpiù
tardinella
30 giorni dialcalendario
partenza.
La
garanzia
VIAGGIO”
deve
essere
sottoscritta
momentoprima
delladella
prenotazione
Le
altre
garanzie
sono
valide
durante
il
periodo
del
viaggio,
come
riportato
nella
scheda
di
(conferma dei servizi turistici acquistati) del viaggio. Nel caso in cui la prenotazione polizza,
sia già
eavvenuta
comunque
fino
ad
un
massimo
di
95
giorni
consecutivi
dalla
data
di
inizio
del
viaggio
(o in corso), la polizza deve essere sottoscritta al più tardi 30 giorni di calendario stesso
prima
ad eccezione
della
partenza.di quelle garanzie che seguono la specifica normativa indicata nelle singole sezioni.
Peraltre
le garanzie
sole polizze
tipodurante
“RESIDENT”
è operativa
la limitazione
dei 95
giorni
Le
sonodi
valide
il periodonon
del viaggio,
come riportato
nella scheda
di polizza,
econsecutivi.
comunque fino ad un massimo di 95 giorni consecutivi dalla data di inizio del viaggio stesso ad
eccezione di quelle garanzie che seguono la specifica normativa indicata nelle singole sezioni.
Per
polizzedell'assicurato
di tipo “RESIDENT”
è operativa la limitazione dei 95 giorni
Art. le
5 –sole
Obblighi
in caso dinon
sinistro
consecutivi.
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità
previste
alle
singole
garanzie.
L'inadempimento
di
tale obbligo può comportare la perdita totale
Art. 5 - Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
o parziale
dirittol’Assicurato
all'indennizzo
ai sensi
dell'articolo
1915 del eCodice
In
caso didel
sinistro,
deve
darne
avviso telefonico
scrittoCivile.
all’Impresa secondo le
modalità previste alle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la
Art. 6 –totale
Estensione
territoriale
perdita
o parziale
del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio come indicato
Art.
6 - Estensione
territoriale
in polizza
e dove
l'Assicurato
ha subìto
sinistrodiche
ha dove
originato
il diritto
alla prestazione.
Nel
L’assicurazione
haaereo,
validità
nel Paese
o neloilnave,
gruppo
Paesi
effettua
il viaggio
come
indicato
caso
di
viaggi
in
treno,
pullman
l’assicurazione
èsivalida
dalla
stazione
di partenza
in
polizza
e
dove
l’Assicurato
ha
subìto
il
sinistro
che
ha
originato
il
diritto
alla
prestazione.
Nel
(aeroportuale,
ferroviaria,
ecc. del
viaggiooorganizzato)
a quella dièarrivo
conclusione
delpartenza
viaggio.
caso
di viaggi
in aereo,
treno,
pullman
nave,sopracitato,
l’assicurazione
validaalla
dalla
stazione
di
Nel caso
di viaggio
in auto
o del
altro
mezzoorganizzato)
non
l’assicurazione
è valida
ad oltre
50 Km
(aeroportuale,
ferroviaria,
ecc.
viaggio
a
quella
di
arrivo
alla
conclusione
del
viaggio.
dal luogo
residenza.
Nel
caso didiviaggio
innon
auto oha
altrocomunque
mezzo non sopracitato,
valida ad oltre
Km
L’assicurazione
validità l’assicurazione
nei paesi èindicati
nel 50sito:
dal
luogo di residenza.
http://www.filodiretto.it/site/privati/viaggi/amieasy_home.asp
allasito:
sezione “Paesi Esclusi”.
L’assicurazione
non ha comunque validità nei paesi indicati nel
http://www.filodiretto.it/site/privati/viaggi/amieasy_home.asp alla sezione “Paesi Esclusi”.
Art. 7 – Criteri di liquidazione dei sinistri
Art.
7 - Criteri
di liquidazione
dei sinistri
Il pagamento
di quanto
contrattualmente
dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale
Ildelle
pagamento
di quanto
contrattualmente
dovuto, viene
effettuato,
previa presentazione
inl’Impresa
originale
relative notule,
distinte
e ricevute debitamente
quietanzate.
A richiesta
dell'Assicurato
delle
relative
notule, distinte
debitamente
quietanzate.
A richiesta edell’Assicurato
l’Impresa
restituisce
i precitati
originali,e ricevute
previa apposizione
della
data di liquidazione
dell'importo liquidato.
restituisce
i precitati originali,
previa apposizione
della data
liquidazione
e dell’importo
liquidato.
Qualora l'Assicurato
abbia presentato
a terzi l'originale
delledinotule,
distinte
e ricevute per
ottenere
Qualora
l’Assicurato
abbia presentato
a terzi
l’originale
delle
notule,
distintecontratto
e ricevute
per
il rimborso,
l’Impresa effettuerà
il pagamento
di quanto
dovuto
in base
al presente
previa
ottenere
il
rimborso,
l’Impresa
effettuerà
il
pagamento
di
quanto
dovuto
in
base
al
presente
dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
contratto
previa dimostrazione
delle
spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a
I rimborsi verranno
sempre eseguiti
in Euro.
carico
dei predetti
terzi.aI rimborsare
rimborsi verranno
sempre
eseguiti
L’Impresa
provvederà
l’Assicurato,
solo
dopoinlaEuro.
presentazione completa della
L’Impresa
provvederà
a
rimborsare
l’Assicurato,
solo
la presentazione completa della
documentazione richiesta necessaria alla valutazione
deldopo
sinistro.
documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.
Art. 8 – Liquidazione
Liquidazione dei
deidanni/nomina
danni/nominadei
deiperiti
periti
Impresa mediante accordo diretto fra le Parti
La quantificazione del danno sarà effettuata dall’
dall’Impresa
5 di 7
o, in mancanza, stabilito da due Periti nominati uno per parte. In caso di disaccordo essi ne
eleggeranno
delle
duedue
PartiParti
nonnon
provvede
a nominare
il proprio
Perito oPerito
mancao
eleggeranno un
unTerzo.
Terzo.SeSeuna
una
delle
provvede
a nominare
il proprio
l’accordo
sulla scelta
del scelta
terzo, ladel
nomina
fatta dalsarà
Presidente
delPresidente
Tribunale nella
giurisdizione
manca l’accordo
sulla
terzo,sarà
la nomina
fatta dal
del cui
Tribunale
nella
si
la sede legale
dell’ la
Impresa.
Ciascuna
Parti Ciascuna
sostiene ladelle
spesa
del proprio
e metà
cuitrova
giurisdizione
si trova
sede legale
dell’delle
Impresa.
Parti
sostienePerito
la spesa
del
di
quellaPerito
del Terzo
Perito.diLe
decisioni
sono prese
maggioranza
con dispensa
da ogni formalità
proprio
e metà
quella
del Terzo
Perito.a Le
decisioni sono
prese a maggioranza
con
di
legge eda
sono
vincolanti
perdilelegge
Parti,elesono
qualivincolanti
rinuncianoperfinled’ora
impugnativa
dispensa
ogni
formalità
Parti,alequalsiasi
quali rinunciano
fin salvo
d’ora
qualsiasi
impugnativa
salvoo iviolazione
casi di violenza,
errore o violazione dei patti contrattuali.
iacasi
di violenza,
dolo, errore
dei pattidolo,
contrattuali.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità
giudiziaria per
perlalatutela
tuteladei
deipropri
propridiritti.
diritti.
giudiziaria
Art. 9 – Legge – giurisdizione
Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono
altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione
italiana.
Art. 10 – integrazione documentazione di denuncia del sinistro
L’Assicurato prende atto e concede espressamente a Filo diretto Assicurazioni la facoltà di richiedere,
per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella
singola garanzia/prestazione.
La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza
totale o parziale del diritto al rimborso.
Art . 11 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato
od il sinistro è stato altrimenti definito, Il Contraente o l'Impresa possono recedere dal contratto.
Il recesso ha effetto:
• nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte
dell’assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa;
In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del
recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso,
escluse soltanto le imposte.
Art . 11 Bis – Diritto di recesso
(valido solo per polizze commercializzate con la c.d. vendita diretta)
L’Assicurato dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e
senza dover indicare il motivo.
Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui
all'articolo 67–undecies del D.Lgs n. 209 del 07 settembre 2005, se tale data e' successiva a
quella di cui alla lettera a).
Il diritto di recesso non si applica:
– alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve
termine di durata inferiore a un mese;
Per esercitare il diritto di recesso, l’Assicurato deve inviare, prima dello scadere del termine, una
comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
presso la sede legale dell’Impresa all’indirizzo poco sopra richiamato, dichiarando, con questa
comunicazione, che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo.
Qualora si sia effettivamente verificato un sinistro, il diritto al recesso non potrà essere esercitato. Nel
caso di dichiarazione non rispondente alla realtà dei fatti, l’Impresa avrà diritto di rivalersi nei confronti
dell’Assicurato per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso.
Nei confronti dell’Assicurato che esercita il diritto di recesso l'impresa trattiene la frazione di premio
relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Qualora l’Assicurato non eserciti il diritto di recesso, il contratto troverà piena ed integrale
applicazione nei termini pattuiti.
Art. 12 – Imposte e tasse
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del
Contraente.
Art. 13 – Rivalsa
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di
altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato.
Art. 14 – Determinazione del premio – dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento alla
destinazione, al prezzo del viaggio, alla durata del viaggio, ai massimali scelti e al numero degli
Assicurati.
Il contraente/Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche
intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al
momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,
o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento
di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto
previsto dagli artt. 1892 – 1893 – 1894 e 1898 del Codice Civile.
Art. 15 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Per sottoscrivere la presente polizza il premio e le eventuali rate di premio successive indicati nella
scheda di polizza devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse
dall'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a
riscuotere il premio.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio o la
prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Art. 16 – Durata del contratto – tacito rinnovo
La durata della polizza è quella scelta dal Contraente ed indicata nella scheda di polizza.
Se il Contraente/assicurato ha scelto la durata annuale, si conviene tra le parti che, in mancanza
di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza
dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata di un anno.
Per le durate inferiori ad 1 anno la polizza cesserà alla data indicata in polizza senza obbligo di disdetta.
Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell’Impresa direttamente al contraente o
per tramite dell’Intermediario che ha in carico il contratto, entro 45 giorni dal rinnovo annuale
del medesimo.
Il Contraente, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o di somme assicurate
proposte per l’annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata all’Impresa spedita
almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto.
COSA FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA
Assistenza
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione
24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde:
800.279745
dall’estero è possibile contattare
contattarelalaCentrale
CentraleOperativa
Operativatelefonando
telefonandoalalnumero
numero0039
0039039.6554.6646
039.6899965
comunicando subito le seguenti informazioni:
•• Nome e Cognome
•• Numero di polizza
6 di 7
• Motivo della chiamata
• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarvi.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Altre garanzie
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:
sezione“Denuncia
“Denuncia On–Line”) seguendo le relative istruzioni.
via internet (sul sito sezione
istruzioni.
alnumero
numero039.6554.6644
039/6899941 eeper
via telefono al
perlalagaranzia
garanziaAnnullamento
Annullamento Viaggio al numero
800335747.
verde 800335747.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare
correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla
denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito
riassunta:
In caso di spese mediche
– certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni,
la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o
dell’infortunio subito;
– in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
– prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le spese sostenute;
– prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei farmaci
acquistati.
– numero della polizza.
In caso di furto o danno al bagaglio
– biglietto aereo (unitamente al contrassegno del bagaglio);
– denuncia con il visto dell'Autorità di polizia del luogo dove si è verificato il fatto, riportante
le circostanze del sinistro e l'elenco degli oggetti rubati, il loro valore e la data di acquisto;
– reclamo presentato al vettore o all'albergatore eventualmente responsabile;
– lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta
del vettore stesso;
– fatture, scontrini dei beni acquistati o perduti (in mancanza elenco, data, luogo d'acquisto e
il loro valore);
– giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti di identità se sostenute;
– fatture di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su
carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
– Nel caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio o di parte di esso
consegnato al vettore aereo, P.I.R (rapporto irregolarità bagaglio) effettuato immediatamente
presso l'ufficio aeroportuale;
– numero della polizza.
In caso di annullamento viaggio
– in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell’infortunio o
dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specificata e i giorni di prognosi;
– in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
– in caso di decesso, il certificato di morte;
– in caso di incidente al mezzo di trasporto copia della constatazione amichevole di incidente
(C.I.D) e/o verbale dei vigili;
– estratto conto di conferma prenotazione al viaggio;
– fattura relativa alla penale addebitata;
– programma e regolamento del viaggio;
– ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio;
– documenti di viaggio
– contratto di prenotazione del viaggio
– numero della polizza.
In caso di penale addebitata dal vettore aereo:
– conferma dell’acquisto del biglietto o documento analogo;
– ricevuta di pagamento del biglietto;
– dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata;
– originale del biglietto aereo.
In caso di spese di riprotezione viaggio
– numero della polizza;
– documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale
– se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia;
– i nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale;
– contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
– estratto conto di prenotazione emesso dal Tour Operator organizzatore del viaggio, in copia;
– titoli di viaggio non utilizzati, in originale.
In caso di responsabilità civile
– descrizione circostanziata dei fatti che hanno determinato il danno a terzi e, copia della
denuncia presentata all’autorità competente;
– richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato;
– eventuale documentazione fotografica dei beni o delle parti di beni danneggiati.
– numero della polizza.
In caso di tutela legale
– descrizione circostanziata dei fatti che hanno determinato il danno;
– eventuale copia della denuncia presentata all’Autorità competente;
– le spese legali e peritali documentate.
– numero della polizza.
In caso di infortunio di superficie o volo
– luogo, giorno, ora e causa del sinistro;
– cause che lo hanno determinato;
– certificati medici;
– eventuale verbale delle autorità che sono intervenute;
– il decorso della lesione dovrà essere certificato da ulteriore documentazione medica, fino alla
completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall’infortunio.
– numero della polizza.
In caso di assistenza al veicolo
– copia libretto di circolazione
– originali dei documenti di spesa sostenuti
– numero della polizza.
Nota importante
• Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali
di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta
valutazione del sinistro denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elencati,
relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al
rimborso.
• È necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire
successivamente alla stipula del contratto.
Si ricorda che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta
scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
IMPORTANTE!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia all’Impresa gli estremi del
conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (Codice IBAN).
Per eventuali reclami scrivere a
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso, 14
20864 Agrate Brianza (MB) – Fax 039.6892199 – [email protected].
in caso di mancato riscontro scrivere a:
ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003
In conformità di quanto previsto dall’art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche
o integrazioni (di seguito denominato “Codice Privacy”), Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito
denominata Impresa) intende fornire la seguente informativa.
In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno oggetto del trattamento,
l’Impresa intende precisare che:
– il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti del Cliente;
– il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto
contrattuale, rientranti nel novero dei “dati sensibili” di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d)
e 26 del Codice Privacy.
1) Finalità del trattamento
I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso
terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice
Privacy , sono trattati dall’Impresa e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità:
a) svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei
rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l’assistenza richiesta, nonché per l’espletamento
delle attività strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all’attività assicurativa
svolta dall’ Impresa che è autorizzata ai sensi di legge;
b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità
ed organi di vigilanza e controllo;
c) svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dall’
Impresa o da Imprese del Gruppo Filo diretto nonché invio di materiale pubblicitario.
2) Modalità del trattamento
Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo
di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo
principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità.
Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge,
nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale
organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità
di incaricati/responsabili della stessa Impresa e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento
della stessa e/o all’espletamento delle attività contrattualmente previste e richieste dal Cliente
(oltre a quanto precisato al punto 4).
I dati non sono soggetti a diffusione.
I dati potranno essere trasferiti all’estero, nel mondo intero.
3) Conferimento dei dati
a) Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche eventualmente di natura sensibile)
è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle
prestazioni contrattuali, nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse
all’adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri.
b) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa
comunitaria.
L’eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta
l’impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni
contrattualmente previste.
c) Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi
e delle offerte dell’Impresa è facoltativo e non comporta conseguenze in ordine al rapporto
contrattuale.
4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a
trattamenti aventi le medesime finalità – in Italia e all’estero, all’Impresa o a Imprese del Gruppo Filo
diretto, soggetti esterni alla catena distributiva dell’Impresa che svolgono attività connesse e strumentali
alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e
paramedico, personale di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori,
riassicuratori, agenti, subagenti, broker, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali
di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi
cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale,
consulenti, studi professionali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti
di gestione di dati e servizi, società di factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano
attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che svolgono attività di
stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela,
servizi di archiviazione della documentazione e imprese specializzate in servizi di data entry, fornitura
di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati
dall’Impresa.
Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la
comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi
pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa
vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo
e quindi, a titolo di esempio, Ania, ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato,
CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es.
Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione).
I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) a Imprese del Gruppo Filo
diretto (Imprese controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge), nonché a incaricati del Gruppo Filo diretto.
5) Diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art. 7 del Codice
Privacy)
L’art. 7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni
momento quali sono i suoi dati presso l’Impresa o presso i soggetti ai quali vengono comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo;
il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco
e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario.
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede
in Via Paracelso 14 – 20864 Agrate Brianza (MB).
6) Titolare del trattamento
Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 – 20864
Agrate Brianza (MB) nella persona del legale rappresentante, e ciascuna delle Imprese del Gruppo
Filo diretto che effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità.
Fascicolo Informativo AMIEASY
valido per i modelli 0111, 0113, 1221, 1222,1223 (ed. 2010–09)
2013–01)
31/01/2013
Ultimo aggiornamento 30/09/2010
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Filo diretto Onlus promuove e finanzia progetti e iniziative in ambito sociale, dedicandosi in
particolare ai bambini in difficoltà, alle loro famiglie e alle persone anziane.
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È anche possibile devolvere il 5x1000 a favore di Filo diretto Onlus, basterà inserire il
codice fiscale 02922360967 nell’apposito riquadro presente in tutti i moduli per la dichiarazione
dei redditi (730, CUD e Unico) e mettere la propria firma nel riquadro "Sostegno delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale".
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