Via Paracelso, 14 - 20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Via Paracelso, 14 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 - www.filodiretto.it - [email protected] www.filodiretto.it - [email protected] COSA FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA COSA COSA FARE FARE PER PER RICHIEDERE RICHIEDERE ASSISTENZA ASSISTENZA COSA FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA Contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa di Filo diretto, in funzione 24 ore Contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa di Contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa di Filo Filo diretto, diretto, in in funzione funzione 24 24 ore ore su 24 per 365 giorni l’anno, telefonando: su giorni su 24 24 per per 365 365 giorni l’anno, l’anno, telefonando: telefonando: Contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa di Filo diretto, in funzione 24 ore su 24 365 giorni l’anno, telefonando: ––– per dall’Italia al NUMERO VERDE 800.279745 dall’Italia VERDE 800.279745 – dall’estero dall’Italia al alalNUMERO NUMERO VERDE 800.279745 numero 0039 039.6899965 dall’estero numero 039.6899965 039.6554.6646 dall’esteroalal alNUMERO numero 0039 0039 039.6899965 ––– dall’Italia VERDE 800.279745 – dall’estero al seguenti numero 0039 039.6899965 Saranno richieste le informazioni: Saranno richieste le Saranno richieste le seguenti seguenti informazioni: informazioni: –– Nome ee Cognome Nome Cognome Nome e Cognome Saranno richieste le seguenti informazioni: –– Numero di polizza Numero di – Motivo Numero di polizza polizza Nome edella Cognome chiamata Motivo chiamata Motivo della della chiamata di polizza ––– Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarvi Numero telefonico e/o Numerodella telefonico e/o indirizzo indirizzo al al quale quale sarà sarà possibile possibile contattarvi contattarvi – Motivo chiamata – Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarvi Filo diretto èè impegnata da sempre aa fornire ai propri clienti la massima Filo diretto impegnata da sempre fornire ai propri clienti Filo diretto è impegnata da sempre a fornire aiil suo propri clienti la laè massima massima qualità nei prodotti ee nei servizi. Per fare questo contributo prezioso: qualità nei prodotti servizi. Per questo ilil suo contributo èè massima prezioso: qualità nei prodotti e nei nei servizi. Per fare fare questo suo contributo prezioso: Filo diretto è impegnata da sempre a fornire ai propri clienti la non esiti a comunicarci i suoi suggerimenti o a segnalarci aree di miglioramento non esiti a comunicarci i suoi suggerimenti o a segnalarci aree di miglioramento non esitinei a comunicarci i suoi suggerimenti o a segnalarci aree di miglioramento qualità prodotti e nei servizi. Per fare questo il suo contributo è prezioso: all’indirizzo mail [email protected] all’indirizzo mail all’indirizzo mail [email protected] [email protected] non esiti a comunicarci i suoi suggerimenti o a segnalarci aree di miglioramento all’indirizzo mail [email protected] NOTA INFORMATIVA PER PER I CONTRATTI DI DI ASSICURAZIONE CONTRO CONTRO I DANNI NOTA NOTA INFORMATIVA INFORMATIVA PER II CONTRATTI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE ASSICURAZIONE CONTRO II DANNI DANNI Informativa Amieasy Amieasy NOTA INFORMATIVA PER INota CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI Nota Informativa Amieasy Nota valida per 0111,Informativa 0113, 1221, 1221,Amieasy 1222,1223 (ed. 2010–09) valida ii modelli 1222,1223(ed. (ed.2010–09) 2013–01) valida per modelli 0111, 0113, 1222,1223 valida per i modelli 0111, 0113, 1221,Amieasy 1222,1223 Nota Informativa aggiornamento 30/09/2010 Ultimo 31/01/2013(ed. 2010–09) Ultimo aggiornamento 30/09/2010 Ultimo0111, aggiornamento 30/09/2010(ed. 2010–09) valida per i modelli 0113, 1221, 1222,1223 dell’art. 185 Decreto Legislativo settembre n. 209 209 ed ed in in conformità conformità al al Ultimo aggiornamento 30/09/2010 Ai sensi sensi dell’art. 185 del Decreto Decreto Legislativo del 17 settembre settembre 2005 n. Ai Legislativo Ai sensi dell’art. dell’art. 185n.n.del del Legislativo del 17 17 settembre 2005 2005 n. n. 209 209 ed ed in in conformità conformità al al Regolamento Isvap 35Decreto del26 26maggio maggio 2010.del Regolamento Isvap 35 del 2010. Regolamento Isvap 35 del 2010. Regolamento Isvap n.del 35 Decreto del 26 26 maggio maggio 2010. del 17 settembre 2005 n. 209 ed in conformità al Ai sensi dell’art. 185n. Legislativo La presente presente Nota Nota Informativa è redatta redatta secondo lo lo schema schema predisposto predisposto dall’ISVAP, dall’ISVAP, ma ma ilil suo suo Regolamento IsvapInformativa n. 35 del 26 maggio 2010. La Informativa secondo La presente Nota èèèpreventiva redatta lo predisposto contenuto non èsoggetto soggetto allapreventiva approvazione dell’ISVAP. La presentenon Nota Informativa redatta secondo secondo lo schema schema predisposto dall’ISVAP, dall’ISVAP, ma ma ilil suo suo contenuto è alla approvazione dell’ISVAP. contenuto èè soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. contraente deve prendere visione dellesecondo condizioni di assicurazione primadall’ISVAP, della sottoscrizione sottoscrizione contenuto non soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. La presentenon Nota Informativa è redatta lo di schema predisposto ma il suo IlIl contraente contraente deve prendere visione delle condizioni assicurazione prima della Ilcontenuto deve prendere visione delle della polizza. Ildella contraente deve prenderealla visione delle condizioni condizioni di di assicurazione assicurazione prima della della sottoscrizione sottoscrizione non è soggetto preventiva approvazione dell’ISVAP. prima polizza. della polizza. presente contratto, ogni documento documento adesso esso allegato,di leassicurazione comunicazioni in corso corso di contratto contratto sono polizza. Ildella contraente deve prendere visione delle condizioni prima della sottoscrizione IlIl presente contratto, ogni ad allegato, ee le comunicazioni in di sono presente contratto, ogni documento ad esso allegato, le comunicazioni in corso contratto sono in lingua lingua italiana, lala facoltà contraente con l’Impresa la altra redazione in Ilredatti presente contratto, ognisalva documento ad del esso allegato, ee di lediconcordare comunicazioni in corso di di in contratto sono della polizza. redatti in italiana, salva facoltà del contraente richiederne la redazione lingua. redatti in lingua italiana, salva la facoltà del contraente di richiederne la redazione in altra lingua. in lingua italiana, la facoltà del contraente richiederne la in redazione altra lingua. altra lingua. Ilredatti presente contratto, ognisalva documento ad esso allegato, e ledicomunicazioni corso di in contratto sono redatti in lingua italiana, salva la facoltà del contraente di richiederne la redazione in altra lingua. A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE A) A) INFORMAZIONI INFORMAZIONI RELATIVE RELATIVE ALL'IMPRESA ALL'IMPRESA DI DI ASSICURAZIONE ASSICURAZIONE A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1) Informazioni generali 1) Informazioni Informazioni generali generali 1) 1) Informazioni generalisociale, Denominazione sociale, forma giuridica giuridica dell’Impresa ee Sede Sede Legale ••• Denominazione Denominazione sociale, forma forma giuridica dell’Impresa dell’Impresa e Sede Legale Legale IlIl contratto sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A., capogruppo Gruppo Filo diretto, • Denominazione sociale, forma giuridica dell’Impresa e Sede Legaledel contratto sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A., capogruppo del Gruppo Filo diretto, Iliscritto contratto sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A., capogruppo del Gruppo Filo Brianza diretto, al n. 039 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi, con sede legale sita in Italia, 20864 Agrate iscritto al n. 039 dei Assicurativi, con legale sita Italia, 20864 Agrate alCentro n. sarà 039 dell’Albo dell’Albo dei Gruppi Assicurativi, con sede sede legale sita–in inTel. Italia, 20864 Agrate Brianza Iliscritto contratto concluso conGruppi Filo diretto Assicurazioni S.p.A., capogruppo del Gruppo Filo–Brianza diretto, (MB) – Direzionale Colleoni – Via Paracelso n. 14 039.6056804 mail: (MB) – Centro Direzionale Colleoni – Via Paracelso n. 14 – Tel. 039.6056804 – mail: (MB) –alCentro Direzionale Colleoni – Via saranno Paracelso n. 14 039.6056804 –Brianza mail: iscritto n. 039 dell’Albo deiEventuali Gruppi Assicurativi, con sedetempestivamente legale sita–inTel. Italia, 20864 Agrate [email protected]. modifiche comunicate per iscritto [email protected]. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto [email protected]. Eventuali modifiche tempestivamente comunicate per–iscritto (MB) – Centro Direzionale Colleoni – Via saranno Paracelso n. 14 –aziendale: Tel. 039.6056804 mail: al contraente da parte dell’Impresa e pubblicate sul sito internet www.filodiretto.it. al pubblicate sul internet www.filodiretto.it. al contraente contraente da da parte parte dell’Impresa dell’Impresa pubblicate sul sito sito internet aziendale: aziendale: www.filodiretto.it. [email protected]. Eventuali eemodifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al contraente da parte all’esercizio dell’Impresadelle e pubblicate sul sito internet aziendale: www.filodiretto.it. •• Autorizzazione assicurazioni • Autorizzazione Autorizzazione all’esercizio all’esercizio delle delle assicurazioni assicurazioni • Autorizzazione delle assicurazioni Filo diretto diretto Assicurazioniall’esercizio S.p.A. èè autorizzata autorizzata all’esercizio delle delle assicurazioni assicurazioni con con Decreto Decreto del del Ministro Ministro Filo Assicurazioni S.p.A. all’esercizio Filo diretto Assicurazioni S.p.A. èeautorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria del Commercio dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3 dell’Industria del Commercio eeautorizzata dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del dell’Industria del Commercio dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 33 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro novembre 1993 n. 258). Iscritta alla Sez. I dell’Albo delle imprese al n. 1.00115. novembre 258). Sez. delle n. novembre 1993 1993 n.Commercio 258). Iscritta Iscrittaealla alla Sez. II dell’Albo dell’Albodel delle imprese al1993 n. 1.00115. 1.00115. dell’Industria deln. dell’Artigianato 20imprese ottobreal (Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1993 n.sulla 258).situazione Iscritta alla Sez. I dell’Albo delle imprese al n. 1.00115. 2) Informazioni patrimoniale dell’Impresa 2) Informazioni sulla sulla situazione situazione patrimoniale patrimoniale dell’Impresa dell’Impresa 2) Informazioni 2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa Le informazioni relative alla situazione patrimoniale dell’Impresa, così come previste dal Reg. Isvap n. 35 Le relative alla situazione patrimoniale dell’Impresa, così previste dal Isvap Le informazioni informazioni relative alla situazione patrimoniale dell’Impresa, così come come previste dal Reg. Reg.Informativo. Isvap n. n. 35 35 del 26 maggio 2010, sono indicate nell’apposito documento riepilogativo allegato al Fascicolo del 26 maggio 2010, sono indicate nell’apposito documento riepilogativo allegato al Fascicolo Informativo. delinformazioni 26 maggio 2010, sonoalla indicate nell’apposito documento riepilogativo allegato al Fascicolo Le relative situazione patrimoniale dell’Impresa, cosìmodifica come previste dal Reg.Informativo. Isvap n. 35 Per ogni aggiornamento relativo allo stato patrimoniale ed ogni delle norme contenute Per ogni aggiornamento relativo allo stato patrimoniale ed ogni modifica delle norme contenute Per ogni aggiornamento relativo allo stato patrimoniale ed ogni modifica delle norme contenute del 26 maggio 2010, sono indicate nell’apposito documento riepilogativo allegato al Fascicolo Informativo. nel presente presente Fascicolo Fascicolo Informativo Informativo si si rimanda rimanda alla alla consultazione consultazione del del sito sito internet internet dell’Impresa dell’Impresa nel nel presente Fascicolo Informativo rimanda alla consultazione del sitodelle internet Per ogni aggiornamento relativo allosistato patrimoniale ed ogni modifica normedell’Impresa contenute www.filodiretto.it. www.filodiretto.it. www.filodiretto.it. nel presente Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa www.filodiretto.it. B) B) INFORMAZIONI INFORMAZIONI SUL SUL CONTRATTO CONTRATTO B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO INFORMAZIONI SUL CONTRATTO IlB) contratto, qualora stipulato per durata originaria oo superiore ad un anno, èè stipulato Il contratto, qualora stipulato per una una durata originaria pari pari ad un anno, stipulato contratto, qualora unaun durata pari o superiore superiore ad un anno, èinferiori, stipulato Ilcon contratto cessa astipulato tuttirinnovo gli per effetti alla dataoriginaria in polizza conPer espressa esclusione diil con previsione di tacito per anno eeindicata così successivamente. le durate previsione di tacito rinnovo per un anno così successivamente. Per le durate previsione di tacito rinnovo un anno e così successivamente. le durate inferiori, Ilcon contratto, qualora stipulato perper una durata originaria pari o superiorePer ad un anno, èinferiori, stipulatoilil qualsivoglia tacito rinnovo. contratto cessa alla data indicata in polizza senza obbligo di disdetta. contratto cessa alla data indicata in polizza senza obbligo di disdetta. contratto cessa alla data indicata in polizza senza obbligo di disdetta. con previsione dirinvia tacitoall’articolo rinnovo perdelle anno e così successivamente. Per le durate inferiori, Avvertenza: Condizioni di Assicurazione rubricato “Durata delil Avvertenza: ilil si contraente potrà disdire ililuncontratto, mediante lettera raccomandata spedita alla sede Avvertenza: contraente potrà disdire contratto, mediante lettera raccomandata spedita alla sede Avvertenza: ilAssicurazioni contraente potrà disdire il30 contratto, mediante lettera raccomandata spedita alla sede contratto cessa alla datacomuni indicata polizza senza obbligo disdetta. contratto” delle Norme aintutte legiorni garanzie per glidi aspetti diIn dettaglio. di Filo diretto S.p.A. almeno prima della scadenza. caso di disdetta, per la quale di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta, per la quale di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta, per la quale Avvertenza: il contraente potrà disdire il contratto, mediante lettera raccomandata spedita alla sede contraente non sosterrà alcun alcun onere aggiuntivo, verranno verranno meno gli gli effetti effetti del del contratto, contratto, così così come come ilildi non sosterrà onere aggiuntivo, 3) Coperture assicurative offerte – all’articolo Limitazioni ed Condizioni esclusioni il contraente contraente non sosterrà alcun onere aggiuntivo, verranno meno gliAssicurazione effetti così Filo diretto Assicurazioni S.p.A. almeno 30 giornidelle prima dellameno scadenza. In casodeldicontratto, disdetta, per la come quale previsto dalle norme vigenti. Si rinvia di rubricato “Durata previsto dalle norme vigenti. Si all’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Durata dallepresenta norme vigenti. Si rinvia rinvia all’articolo delle Condizioni diglicoloro Assicurazione rubricato “Durata ilIlprevisto contraente non sosterrà alcun onere aggiuntivo, verranno meno effetti del contratto, così come del contratto – Tacito Rinnovo” delle Norme comuni a tutte le garanzie per gli aspetti di dettaglio. contratto una serie di garanzie preposte alla tutela di che viaggiano, elaborate del contratto – Tacito Rinnovo” delle Norme comuni a tutte le garanzie per gli aspetti di dettaglio. del contratto –norme Tacito Rinnovo” delle comuni aCondizioni tutte le garanzie per gliche aspetti di dettaglio. previsto dalle vigenti. Si rinvia all’articolo delledannosi diimprevisti Assicurazione rubricato “Durata per offrire una protezione verso gliNorme accadimenti e gli si verificano più del contratto assicurative – Tacito Rinnovo” delle comuni a tutteper le garanzie per glidiaspetti 3) Coperture –– Limitazioni ed esclusioni frequentemente prima e offerte durante i Norme viaggi quali spese il pagamento penalidiindettaglio. caso di 3) Coperture Coperture assicurative assicurative offerte Limitazioni ed le esclusioni 3) offerte – Limitazioni ed esclusioni cancellazione del viaggio, il furto e lo smarrimento del bagaglio, le spese per cure mediche e Coperture assicurative Limitazioni ed esclusioni Il3) contratto presenta una serie di garanzie preposte alla tutela di coloro che viaggiano, elaborate Il contratto contratto presenta una offerte serie di di–sanitario garanzie preposte alla tutela tutela di didacoloro coloro che viaggiano, viaggiano, elaborate spese perpresenta il rientro/trasporto il tutto completato prestazioni di Assistenza alla Ille una serie garanzie preposte alla che elaborate per offrire una protezione verso gli accadimenti dannosi eeTutela gli imprevisti che si verificano più per offrire una protezione verso gli accadimenti dannosi gli imprevisti che si verificano più persona e al veicolo, garanzie di Responsabilità Civile, legale, Interruzione Viaggio, per offrire una protezione verso glii viaggi accadimenti dannosi e gli imprevisti si verificano più Il contratto presenta unaeserie di garanzie preposte alla tutela dipagamento coloro cheche viaggiano, elaborate frequentemente prima durante quali le spese per il di penali in caso di frequentemente primae di e durante durante i viaggi viaggi quali ledannosi spese per il pagamento pagamento diglobale penali in caso casopiù di Infortuni diuna superficie volo, Riprotezione Viaggio, che rendono ancora più l’offerta. Si frequentemente prima e i quali le spese per il di penali in di per offrire protezione verso gli accadimenti e gli imprevisti che si verificano cancellazione del viaggio, il furto e lo smarrimento del bagaglio, le spese per cure mediche e le cancellazione del viaggio, il furto e lo smarrimento del bagaglio, le spese per cure mediche e le rammenta come leprima coperture effettivamente acquistate verranno indicate all’interno della polizza cancellazione del viaggio, il furto e lo smarrimento del bagaglio, le spese per cure mediche e le frequentemente e durante i viaggi quali le spese per il pagamento di penali in caso di spese per per ilil rientro/trasporto rientro/trasporto sanitario il tutto tutto completato completato da prestazioni prestazioni di Assistenza Assistenza allastesse. persona spese sanitario il da di alla persona sottoscritta (c.d. scheda di polizza), condizione peraltro essenziale per l’operatività delle spese per il rientro/trasporto tutto completato da prestazioni di Assistenza alla persona del viaggio, il sanitario furto e loilsmarrimento del bagaglio, le spese per cure mediche e di le ecancellazione al veicolo, garanzie di Responsabilità Civile, Tutela legale, Interruzione Viaggio, Infortuni al veicolo, veicolo, garanzie di di Responsabilità Responsabilità Civile, Tutela legale, legale, Interruzione Viaggio, Infortuni Infortuni di eesuperficie al garanzie Civile, Tutela Interruzione Viaggio, di spese per ilerientro/trasporto sanitario ilpreviste tutto completato da prestazioni di Assistenza alla persona di volo, Riprotezione Viaggio, che rendono ancora globale l’offerta. Si rammenta Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette apiù limitazioni ed esclusioni ovvero superficie e di volo, Riprotezione Viaggio, che rendono ancora più globale l’offerta. Si rammenta superficie e digaranzie Riprotezione che rendono ancora più globale l’offerta. rammenta al veicolo, di Responsabilità Civile, Tutela legale, Viaggio, di come le coperture effettivamente acquistate verranno indicate all’interno polizza sottoscritta aecome condizioni divolo, sospensione dellaViaggio, garanzia che possono dar Interruzione luogo alla della riduzione oSiInfortuni al mancato le coperture coperture effettivamente acquistate verranno indicate all’interno della polizza sottoscritta come le effettivamente acquistate verranno indicate all’interno della polizza superficie e di volo, Riprotezione Viaggio, che rendono ancora più globale l’offerta. Sisottoscritta rammenta (c.d. scheda di polizza), condizione peraltro essenziale per l’operatività stesse. pagamento Si rinvia all’articolo delle Condizioni didelle Assicurazione rubricato (c.d. scheda scheda didell’indennizzo. polizza), condizione peraltro essenziale per l’operatività delle stesse. (c.d. di polizza), condizione peraltro essenziale per l’operatività delle stesse. come le coperture effettivamente acquistate verranno indicate all’interno della polizza sottoscritta “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia…” per le esclusioni proprie di ciascuna garanzia ovvero, (c.d. scheda dile polizza), condizione peraltro essenziale per l’operatività dellegli stesse. Avvertenza: coperture assicurative previste sono aa limitazioni ed esclusioni ovvero a ove presente, e limiti validi persoggette tutte le garanzie” per di dettaglio. Avvertenza: le coperture assicurative previste sono soggette ed esclusioni ovvero Avvertenza: leall’articolo coperture“Esclusioni assicurative previste sono soggette a limitazioni limitazioni edaspetti esclusioni ovvero aa condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione oo al mancato condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione al mancato condizioni di della garanzia chedelle possono dar di luogo riduzione al“Esclusioni mancato leilsospensione coperture previste sono soggette a limitazioni ed rubricato esclusioni ovveroe/oa Avvertenza: contratto assicurative diSi assicurazione prevede l’applicazione dialla franchigie e/oo scoperti pagamento dell’indennizzo. rinvia all’articolo Condizioni Assicurazione pagamento dell’indennizzo. Si rinvia all’articolo Condizioni di Assicurazione rubricato pagamento dell’indennizzo. Sidella rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Esclusioni condizioni di sospensione garanzia chedelle possono dar luogo alla riduzione oove al“Esclusioni mancato meglio nel glossario presente nelle Condizioni di Assicurazioni, nella misura emassimali, limiti per la garanzia …” per le esclusioni proprie di ciascuna garanzia ovvero, presente, limiti specifici specifici per ladefiniti garanzia …” per le esclusioni proprie di ciascuna garanzia ovvero, ove presente, eeall’articolo limiti specifici per la garanzia …” per le esclusioni proprie di ciascuna garanzia ovvero, ove presente, pagamento dell’indennizzo. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Esclusioni risultante nelle Condizioni di Assicurazione e dalla scheda di polizza e con le seguenti modalità: “Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie” per gli aspetti di dettaglio. all’articolo “Esclusioni limiti validi validi per tutte le le garanzie” garanzie” per gli aspetti aspetti di dettaglio. dettaglio. “Esclusioni ee limiti tutte per gli di eall’articolo limiti specifici peralaprescindere garanzia …”dall’ammontare perper le esclusioni proprie di ciascuna garanzia ovvero, ove presente, Franchigia: del danno indennizzabile patito dall’assicurato all’articolo “Esclusioni e limiti validisinistro, per tutteprevede le garanzie” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: il contratto di assicurazione l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o a seguito del un importo predeterminato in numero assoluto Avvertenza: contratto di assicurazione assicurazione prevede l’applicazione di franchigie franchigie e/o scoperti scoperti e/o Avvertenza: ilil contratto di prevede l’applicazione e/o e/o massimali, meglio definiti nel glossario presente nelle Condizioni di Assicurazioni, nella misura rimane carico dell’assicurato (es: Euro 70,00);di massimali, meglio meglio definitiadinel nel glossario presente nelle Condizioni di franchigie Assicurazioni, nella misura massimali, definiti glossario presente nelle Condizioni di Assicurazioni, nella misura Avvertenza: il contratto assicurazione prevede l’applicazione di e/o scoperti e/o risultante nelle Condizioni di Assicurazione ee dalla polizza ee con le seguenti modalità: Scoperto: a prescindere dall’ammontare delscheda dannodi indennizzabile patito dall’assicurato risultante nelle Condizioni di Assicurazione dalla scheda di polizza con le seguenti modalità: risultante Condizioni didel Assicurazione e dalla scheda di polizza conpatito le seguenti modalità: massimali, meglio definiti glossario nelle Condizioni di eAssicurazioni, nella Franchigia:nelle aa prescindere prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile dall’assicurato seguitonel sinistro,presente una percentuale predeterminata rimane a misura caricoaa Franchigia: a dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato Franchigia: aseguito prescindere dall’ammontare delpredeterminato danno indennizzabile dall’assicurato a risultante nelle Condizioni disinistro, Assicurazione e dalla scheda di polizza enumero conpatito le seguenti modalità: del un importo in assoluto rimane dell’assicurato (es: 25% del danno); seguito del sinistro, sinistro, un importo importo predeterminato in numero numero assoluto rimane aaa seguito del un predeterminato in assoluto rimane Franchigia: aa prescindere dall’ammontare del danno patito dall’assicurato carico dell’assicurato (es: Euro 70,00); Massimale: prescindere dall’ammontare del dannoindennizzabile indennizzabile patito dall’assicurato carico dell’assicurato (es: Euro 70,00); carico dell’assicurato (es: Euro 70,00); deldelsinistro, un importo predeterminato in numero assoluto Scoperto: aseguito prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato seguito sinistro, l’indennizzo corrisposto dall’Impresa non potrà rimane eccedereaaaa Scoperto: aa prescindere prescindere dall’ammontare del danno danno indennizzabile patito dall’assicurato Scoperto: acarico dall’ammontare del patito dall’assicurato dell’assicurato (es: Euro 70,00); seguito del sinistro, una percentuale predeterminata rimane aa carico dell’assicurato laprescindere somma di denaro (es:indennizzabile Euro 5.000,00). del sinistro, sinistro, unapredeterminata percentuale predeterminata rimanepatito carico dell’assicuratoa seguito del una percentuale predeterminata rimane a carico dell’assicurato Scoperto: aseguito dall’ammontare del danno indennizzabile dall’assicurato (es: 25% del danno); (es: 25%del delsinistro, danno); (es: 25% del danno); seguito una percentuale predeterminata rimanepatito a carico dell’assicurato Avvertenza: contratto, relativamente alla garanzia “Infortuni di superficie”, prevede un limiteaa Massimale: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile dall’assicurato Massimale:di iletà prescindere dall’ammontare del danno danno indennizzabile patito dall’assicurato Massimale: aaseguito prescindere dall’ammontare del indennizzabile patito dall’assicurato a (es: 25%del delsinistro, danno); massimo assicurabile, a norma del quale risulteranno assicurabili lepotrà persone che al l’indennizzo corrisposto dall’Impresa non eccedere la seguito del sinistro, l’indennizzo corrisposto dall’Impresa non potrà eccedere laa seguito del sinistro, l’indennizzo dall’Impresa potrà la Massimale:della stipulazione a prescindere dall’ammontare delcorrisposto danno indennizzabile dall’assicurato momento della polizza non abbiano ancora compiutopatito inon 75 anni dieccedere età, fermo somma di denaro predeterminata (es: Euro 5.000,00) somma di denaro predeterminata (es: Euro 5.000,00) somma di denaro predeterminata (es: seguito del sinistro, l’indennizzo corrisposto potrà eccedere la restando che l’assicurazione rimane in vigore per chiEuro già 5.000,00) indall’Impresa precedenzanon assicurato. Si rinvia somma direlativamente denaro predeterminata (es:“Infortuni Euro 5.000,00) Avvertenza: il contratto, alla garanzia superficie”, prevede un limite all’articolo Condizioni di Assicurazione rubricato “Limiti didi per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza:delle contratto, relativamente alla garanzia garanzia “Infortuni dietà” superficie”, prevede un limite limite Avvertenza: ilil contratto, relativamente alla “Infortuni di superficie”, prevede un massimo di età assicurabile, a norma del quale risulteranno assicurabili le persone che al momento massimo di età età assicurabile, norma del quale quale risulteranno assicurabili le persone persone che al alda momento Avvertenza: contratto, qualora venga prescelta la “Infortuni formula “Resident” (risultante massimo di assicurabile, aa norma del risulteranno assicurabili le che momento Avvertenza: ilil contratto, relativamente alla garanzia dianni superficie”, prevede unscheda limite della stipulazione della polizza non hanno ancora compiuto i 75 di età, fermo restando che della stipulazione della polizza non hanno ancora compiuto 75 anni ledi didel età,quale fermo restando che di polizza), prevede unpolizza limite massimo diancora età assicurabile, a norma –restando in relazione della stipulazione della non hanno compiuto ii 75 anni età, fermo che massimo di età assicurabile, a norma del quale risulteranno assicurabili persone che al momento l’assicurazione rimane in vigore per chi già in precedenza assicurato. Si rinvia all’articolo delle l’assicurazione rimane in vigore per chi già in precedenza assicurato. Si rinvia all’articolo delle esclusivamente alle garanzie “Assistenza alla persona” e “Spese Mediche” – risulteranno l’assicurazione rimane in vigore per chi già in precedenza assicurato. Si rinvia all’articolo delle della stipulazione della polizza non hanno ancora compiuto i 75 anni di età, fermo restando che Condizioni di Assicurazione rubricato “Limiti di età” per gli aspetti di dettaglio. Condizioni di dileAssicurazione Assicurazione rubricato “Limiti di età” per gli gli aspetti aspetti dipolizza dettaglio. assicurabili persone al momento della stipulazione delladi non abbiano ancora Condizioni rubricato “Limiti di per dettaglio. l’assicurazione rimane inche vigore per chi già inetà” precedenza assicurato. Si rinvia all’articolo delle compiuto anni di età,rubricato fermo restando in vigore per chi già Condizioni idi75 Assicurazione “Limiti diche età”l’assicurazione per gli aspetti dirimane dettaglio. 4) Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità 4) Dichiarazioni Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze circostanze del rischio rischio –––diNullità Nullità in precedenza assicurato. Si in rinvia all’articolo delle Condizioni Assicurazione rubricato 4) dell’assicurato ordine alle del “Persone non assicurabili” per gli aspetti di dettaglio. 4) Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità Avvertenza: qualora il contraente/assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti reticenti in merito merito alle Avvertenza: qualora il contraente/assicurato rilasci dichiarazioni false Avvertenza: qualora il rese contraente/assicurato rilascideldichiarazioni false oopotrebbero reticenti in incomportare merito alle alle circostanze del rischio in sede sede di conclusione conclusione contratto, queste circostanze del rischio rese in di del contratto, queste potrebbero comportare 4) Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto, queste potrebbero comportare Avvertenza: qualora il contraente/assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti in merito alle effetti in in ordine ordine alla alla prestazione prestazione resa resa dall’Impresa. dall’Impresa. Si Si rinvia rinvia all’articolo all’articolo delle delle Condizioni Condizioni di di Assicurazione Assicurazione effetti effetti in ordine alla prestazione resa dall’Impresa. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto, queste potrebbero comportare rubricato “Determinazione “Determinazione del premio premio –– Dichiarazioni Dichiarazioni relative alle circostanze circostanze del rischio” rischio” per gli gli Avvertenza: qualora il contraente/assicurato rilasci relative dichiarazioni false o reticenti in merito rubricato del alle del per rubricato “Determinazione premio – Dichiarazioni allecontratto, circostanze deldirischio” per gli effetti indi alladel prestazione resa dall’Impresa. Si rinviarelative all’articolo delle Condizioni Assicurazione aspetti diordine dettaglio. alle circostanze rischiodelrese in sede di conclusione del queste potrebbero aspetti aspetti di dettaglio. dettaglio. rubricato “Determinazione del premio – Dichiarazioni alle circostanze rischio” per gli comportare effetti in ordine alla prestazione resa relative dall’Impresa. Si rinvia del all’articolo delle aspetti di dettaglio. 5) Aggravamento diminuzione del rischio 5) eee diminuzione del Condizioni di Assicurazione rubricato “Determinazione del premio – Dichiarazioni relative 5) Aggravamento Aggravamento diminuzione del rischio rischio alle circostanze del rischio” per gli aspetti di dettaglio. 5) Aggravamento e diminuzione del rischio IlIl contraente/assicurato contraente/assicurato dovrà dare comunicazione scritta aa mezzo mezzo racc. racc. AR di di ogni aggravamento aggravamento dovrà dare comunicazione scritta Ile contraente/assicurato dovrà dare del comunicazione a mezzo racc. AR AR di ogni ogni aggravamento diminuzione del rischio. rischio. Si rinvia rinvia all’articolo dellescritta Condizioni di Assicurazione Assicurazione “Determinazione 5) Aggravamento e diminuzione rischio eeIl contraente/assicurato diminuzione del Si all’articolo delle Condizioni di “Determinazione diminuzione del rischio. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione “Determinazione dovrà dare comunicazione scritta a mezzo racc. AR di ogni aggravamento del premio premio –– Dichiarazioni Dichiarazioni relative relative alle alle circostanze circostanze del del rischio” rischio” per per gli gli aspetti aspetti di di dettaglio. dettaglio. del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze rischio” per gli aspetti dettaglio. eAcontraente/assicurato diminuzione del rischio. Si rinvia all’articolo delledel Condizioni Assicurazione “Determinazione Ildel dovrà dare comunicazione scritta a mezzo racc. ARipotesi didiogni aggravamento titolo esemplificativo non esaustivo si possono indicare lediseguenti seguenti ipotesi che concorrono titolo esemplificativo eee non esaustivo si indicare le che A titolo esemplificativo non esaustivo si possono possono indicare le seguenti ipotesi che concorrono concorrono del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” per gli aspetti di dettaglio. eA diminuzione del rischio. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione “Determinazione alla modificazione del rischio: cambio di tipologia viaggio o cambio di destinazione. alla modificazione del rischio: cambio di tipologia del viaggio o cambio di destinazione. alla modificazione del rischio: cambio di tipologia del viaggio o cambio di destinazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si possono le seguenti ipotesi che concorrono del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze delindicare rischio” per gli aspetti di dettaglio. modificazione del rischio: di tipologia delindicare viaggioleo seguenti cambio diipotesi destinazione. 6)titolo Premio Aalla esemplificativo e non cambio esaustivo si possono che concorrono 6) 6) Premio Premio alla modificazione del rischio: cambio di tipologia del viaggio o cambio di destinazione. 6) PerPremio aderire al contratto contratto ilil contraente contraente dovrà dovrà pagare pagare la la prima prima rata rata di di premio. premio. Il premio èè sempre sempre Per aderire PerPremio aderire al alper contratto ildicontraente dovrà pagare lasalvo prima rata di di contratti premio. IlIldipremio premio èinferiore, sempre 6) determinato periodi assicurazione di un anno, ilil caso durata determinato per periodi di assicurazione di un anno, di contratti di durata determinato per periodi di assicurazione difrazionamento un anno,lasalvo salvo il caso caso di contratti dipremio durataèinferiore, inferiore, Per aderire al contratto il contraente dovrà pagare prima rata di premio. Il sempre e sarà dovuto per intero anche nel caso di del premio in più rate. ee sarà dovuto per intero anche nel caso di del premio in più Per aderire alper contratto ildi contraente dovrà prima rata di contratti premio. Ildipremio sempre sarà dovuto perperiodi intero anche nel caso didifrazionamento frazionamento del premio in più rate. rate. determinato assicurazione un anno,la salvo il caso di durataèinferiore, L’Impresa accetterà ilil pagamento del premio aapagare mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti accetterà pagamento delcaso premio mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti determinato per periodi di assicurazione un salvo ilISVAP caso di5rate. contratti dicontanti durata L’Impresa accetterà il pagamento del premio adi mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, eL’Impresa dovuto per intero anche diprevisto frazionamento del premio in più neisarà limiti delle norme valutarie, dinel quanto previsto dalanno, Regolamento n. ed ogni ogni altro altro mezzo nei limiti delle norme valutarie, di quanto dal Regolamento ISVAP n. 5 ed mezzo inferiore, ealle sarà dovuto per accettato intero anche nel caso frazionamento del piùcontanti rate. nei limiti delle norme valutarie, di del quanto previsto dal di Regolamento ISVAP n. premio 5 edinteso ogniinaltro mezzo L’Impresa accetterà il pagamento premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, conforme vigenti norme dall’eventuale intermediario comunque autorizzato conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso autorizzato L’Impresa accetterà pagamento deldall’eventuale premio adal mezzo bonifico,ISVAP assegno bancario/circolare, conforme alle vigentiilvalutarie, norme accettato intermediario comunque inteso autorizzato nei limiti delle norme di quanto previsto Regolamento n. 5 ed ogni altro mezzo dall’Impresa. dall’Impresa. contanti nei norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento n. 5 dall’Impresa. conforme allelimiti vigentidelle norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso ISVAP autorizzato ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario dall’Impresa. 7) Rivalse 7) 7) Rivalse Rivalse inteso autorizzato dall’Impresa. comunque 7) Rivalse ilil contratto Avvertenza: di può ilil diritto di rivalsa in capo Avvertenza: di assicurazione assicurazione può prevedere prevedere diritto di capo all’Impresa, all’Impresa, 7) Rivalse Avvertenza: il contratto contratto assicurazione prevedere diritto di rivalsa rivalsa in in all’Impresa, ovvero la possibilità possibilità per di l'assicuratore di può rivalersi verso iiilterzi terzi responsabili delcapo danno, dopo la la ovvero la per l'assicuratore di rivalersi verso responsabili del danno, dopo ovvero la possibilità per l'assicuratore di rivalersi verso i terzi responsabili del danno, dopo la Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere il diritto di rivalsa in capo all’Impresa, liquidazione dello stesso. L’assicurato dovrà avere cura di verificare gli aspetti di dettaglio nell’articolo Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere il diritto di rivalsa in capo all’Impresa, liquidazione dello stesso. L’assicurato dovrà avere cura di verificare gli aspetti di dettaglio nell’articolo liquidazione dellodistesso. L’assicurato dovrà avere curaverso di verificare gli aspetti di dettaglio nell’articolo ovvero la possibilità per l'assicuratore di rivalersi i terzi responsabili del danno, dopo la delle Condizioni Assicurazione rubricato “Rivalsa”. delle Assicurazione rubricato “Rivalsa”. ovvero la possibilità perL’assicurato l’assicuratore rivalersi i terzigliresponsabili del danno, dopo delle Condizioni Condizioni distesso. Assicurazione rubricato “Rivalsa”. liquidazione dellodi dovràdiavere cura verso di verificare aspetti di dettaglio nell’articolo la liquidazione dello stesso. L’assicurato avere cura di verificare gli aspetti di dettaglio delle Condizioni di Assicurazione rubricatodovrà “Rivalsa”. 8) Diritto di recesso 8) Diritto di recesso nell’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Rivalsa”. 8) Diritto di recesso 8) Diritto di Avvertenza: ilil contratto di assicurazione può prevedere ilil diritto di recesso in capo all’assicurato, Avvertenza: contratto di può prevedere di in all’assicurato, 8) Diritto direcesso recesso Avvertenza: il contratto di assicurazione assicurazione può prevedere il diritto diritto di recesso recesso in capo capo di all’assicurato, all’Impresa ovvero ad entrambi. L’assicurato dovrà avere cura di verificare nell’articolo riferimento, all’Impresa ovvero ad entrambi. L’assicurato dovrà avere cura di verificare nell’articolo di riferimento, all’Impresa ovvero ad entrambi. L’assicurato dovrà avere cura di verificare nell’articolo di riferimento, Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere il diritto di recesso in capo all’assicurato, rubricato “Recesso “Recesso in caso caso di di sinistro”, ii termini termini e le le modalità modalità per per l’esercizio l’esercizio di di tale tale diritto. diritto. Avvertenza: il contratto assicurazione può prevedere all’assicurato, rubricato in sinistro”, e rubricato “Recesso inentrambi. casodal di sinistro”, i termini e le modalità per l’esercizio di tale diritto. all’Impresa ovvero ad entrambi. L’assicurato dovrà avere cura di verificare nell’articolo di riferimento, Per i contratti stipulati contraente/assicurato direttamente con l’Impresa senza alcuna all’Impresa ovvero ad L’assicurato dovrà avere cura di verificare nell’articolo di riferimento, Per i contratti stipulati dal contraente/assicurato direttamente con l’Impresa senza alcuna Per i contratti stipulati dal contraente/assicurato direttamente con senza quanto alcuna rubricato “Recesso caso sinistro”, i termini e lemodalità modalità l’esercizio di tale diritto. intermediazione (c.d. vendita diretta), l’Assicurato dovrà aver cura di verificare, altresì, rubricato “Recesso inincaso didisinistro”, i termini e le perper l’esercizio dil’Impresa tale diritto. intermediazione (c.d. vendita diretta), l’Assicurato dovrà aver cura di verificare, altresì, quanto intermediazione (c.d. vendita diretta), l’Assicurato dovrà aver cura di verificare, altresì, quanto Per i contratti stipulati dal contraente/assicurato direttamente con l’Impresa senza alcuna disposto dall’articolo rubricato “Diritto di recesso”. Per i contratti stipulati dal contraente/assicurato direttamente con l’Impresa senza alcuna disposto dall’articolo rubricato “Diritto di recesso”. disposto dall’articolo rubricato “Diritto di recesso”. intermediazione (c.d. vendita diretta), l’Assicurato dovrà aver cura di verificare, altresì, quanto intermediazione (c.d. vendita diretta), l’Assicurato dovrà aver cura di verificare, altresì, disposto dall’articolo rubricato “Diritto di recesso”. 9) Prescrizione ee decadenza dei diritti derivanti dal contratto 9) dei diritti dal quanto disposto dall’articolo “Diritto recesso”. 9) Prescrizione Prescrizione e decadenza decadenza deirubricato diritti derivanti derivanti daldicontratto contratto 9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti dell’assicurato (soggetto nel cui interesse èè stipulato Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti dell’assicurato (soggetto nel interesse 9) Prescrizione e decadenza deiCivile diritti derivanti dal contratto sensi dell’art. 2952 del Codice iprescrivono diritti dell’assicurato (soggetto nel cui cui interesse è stipulato stipulatoil ililAicontratto) derivanti dal contratto si in due anni dal giorno in cui si èè verificato contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si verificato il contratto) derivanti dalCodice contratto siiprescrivono in duehaanni dal giorno ininteresse cui si èall’assicurato verificato Ai sensi dell’art. 2952 del Civile diritti dell’assicurato (soggetto nel cui è stipulatoilil fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo richiesto il risarcimento fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti dell’assicurato (soggetto nel cui interesse iloo contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato èil ha promosso contro di questi azione. promosso contro di questi o ha ha promosso contro diderivanti questi azione. fatto su cuiill’attenzione sicontratto) fonda il diritto e/oazione. dal in cuisulla ha richiesto il risarcimento all’assicurato stipulato dalgiorno contratto siil terzo prescrivono in due anni dal giorno in cui Si richiama del contraente/assicurato necessità di leggere attentamente ilil contratto Si richiama l’attenzione del contraente/assicurato di Siha richiama l’attenzione contraente/assicurato sulla necessità di leggere leggere attentamente il contratto contrattoil promosso disuquesti sioprima è verificato ilcontro fatto del cui siazione. fonda il dirittosulla e/onecessità dal giorno in cuiattentamente il terzo ha richiesto di sottoscriverlo. prima di sottoscriverlo. prima di sottoscriverlo. Si richiama l’attenzione del contraente/assicurato sulladi necessità di leggere attentamente il contratto risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questi azione. prima di sottoscriverlo. 10) Legge applicabile al contratto Si richiama l’attenzione del contraente/assicurato sulla necessità di leggere attentamente il 10) Legge applicabile al contratto 10) Legge applicabile al contratto contratto prima di sottoscriverlo. 10) Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto èè quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima La applicabile al italiana; le comunque facoltà, prima La legislazione legislazione applicabile al contratto contratto èdiquella quella italiana; le Parti Parti hanno hanno comunque facoltà, prima 10) Legge applicabile al contratto della conclusione del contratto stesso, scegliere una legislazione diversa, salvi ii limiti derivanti della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi limiti derivanti della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, dall’applicazione didel norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni della conclusione contratto stesso,previste di scegliere una legislazione diversa, salvi i limitispecifiche derivanti relative alle assicurazioni obbligatorie dall’ordinamento italiano. relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. prima della conclusione del contratto stesso, die scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti relative alleAssicurazioni assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. dall’applicazione di normeS.p.A. imperative nazionali salva la prevalenza delle disposizioni specifiche Filo diretto applica al contratto che sarà stipulato la Legge Italiana. Filo diretto Assicurazioni S.p.A. applica al contratto che sarà stipulato la Legge Italiana. derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni Filo diretto Assicurazioni S.p.A. applica al contratto che sarà stipulato la Legge Italiana. relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano. Resta comunque ferma l’applicazione di imperative del diritto italiano. specifiche relative alle assicurazioni previste Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto la italiano. Filo diretto Assicurazioni S.p.A. applicaobbligatorie al norme contratto che saràdall’ordinamento stipulato Leggeitaliano. Italiana. Filo diretto Assicurazioni S.p.A. applica al contratto che sarà stipulato la Legge Italiana. Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano. 11) Regime fiscale 11) Regime fiscale 11) Regime fiscale ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano. Resta comunque 11) Regime fiscale Gli oneri fiscali ee tutti gli altri oneri stabiliti per legge in ordine al presente contratto sono a carico Gli fiscali 11) Regime fiscale Gli oneri oneri fiscali e tutti tutti gli gli altri altri oneri oneri stabiliti stabiliti per per legge legge in in ordine ordine al al presente presente contratto contratto sono sono aa carico carico del contraente. del contraente. del oneri contraente. Gli fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge in ordine al presente contratto sono a caricoa Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge in ordine al presente contratto sono del C) contraente. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE PROCEDURE LIQUIDATIVE E E SUI RECLAMI RECLAMI C) carico del contraente.SULLE C) INFORMAZIONI INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE LIQUIDATIVE E SUI SUI RECLAMI C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12) Sinistri – Liquidazione del sinistro 12) Sinistri del C) SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12)INFORMAZIONI Sinistri –– Liquidazione Liquidazione del sinistro sinistro 12) Sinistri – IlLiquidazione delAssicurazione sinistro Avvertenza: Contratto di prevedere particolari modalità ee termini per la 12) Sinistri –IlIlLiquidazione del sinistro può Avvertenza: Contratto di Assicurazione può prevedere particolari modalità per Avvertenza: Contratto dicome Assicurazione può sezione prevedere particolari modalità e termini termini per la la denuncia del sinistro, così descritte nella “Cosa fare in caso di sinistro”, ilil mancato denuncia del sinistro, così come descritte nella sezione “Cosa fare in caso di sinistro”, mancato denuncia del sinistro, così come descritte nella sezione “Cosa fare in caso di sinistro”, il mancato Avvertenza: Il Contratto di Assicurazione può prevedere particolari modalità e termini per la Contratto di Assicurazione può prevedere particolari modalità e termini per rispetto dei quali può comportare la perdita totale oo parziale del diritto all’indennizzo, così come rispetto dei quali può comportare la perdita totale parziale del diritto all’indennizzo, così come rispetto dei quali può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, così come denuncia del sinistro, così come descritte nella sezione “Cosa fare in caso di sinistro”, il mancato la denuncia del sinistro, come descritterubricato nella sezione “Cosa fare in casoee di sinistro”, dettagliatamente descrittocosì anche nell’articolo rubricato “Obblighi dell’assicurato” nell’articolo dettagliatamente descritto anche nell’articolo “Obblighi dell’assicurato” nell’articolo dettagliatamente descritto ancherelativi”. nell’articolo rubricato “Obblighi dell’assicurato” rispetto deidel quali può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, cosìdiritto come sinistro ed il“Denuncia mancato rispetto deiobblighi quali può comportare la perdita totale o parzialee nell’articolo del “Denuncia sinistro ed obblighi relativi”. “Denuncia del del sinistro ed di obblighi relativi”. dettagliatamente descritto anche nell’articolo rubricato “Obblighi dell’assicurato” e nell’articolo Avvertenza: il momento insorgenza del sinistro dovrà essere ricercato: all’indennizzo, così come dettagliatamente descritto anche nell’articolo rubricato “Obblighi Avvertenza: il momento di insorgenza del sinistro dovrà essere ricercato: Avvertenza: ildimomento insorgenza del sinistro dovràedessere ricercato: del sinistro ed di obblighi relativi”. ••“Denuncia nel caso malattia: nel momento di individuazione di ogni alterazione stato di salute dell’assicurato” e nell’articolo “Denuncia del sinistro obblighi relativi”. dello nel malattia: nel momento di individuazione di ogni alterazione dello stato • non nel caso caso dimomento malattia: nel momento didel individuazione diaccertamenti ogniricercato: alterazione dello stato di di salute salute Avvertenza: ilildi di del sinistro dovrà essere dipendente da infortunio, tramite ii più opportuni clinico –– diagnostici del Avvertenza: momento diinsorgenza insorgenza sinistro dovrà essere ricercato: non dipendente da infortunio, tramite più opportuni accertamenti clinico diagnostici del non dipendente da infortunio, tramite i più opportuni accertamenti clinico – diagnostici del • nel caso di malattia: nel momento di individuazione di ogni alterazione dello stato di salute caso; • nel caso di malattia: nel momento di individuazione di ogni alterazione dello stato di salute non caso; caso; non dipendente da infortunio, tramite i più opportuni accertamenti clinico – diagnostici del •• dipendente nel caso infortunio: al verificarsi di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che da infortunio, tramite i più opportuni accertamenti clinico diagnostici del caso; nel caso infortunio: al verificarsi di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che • produca nel caso infortunio: al verificarsi di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che caso; lesioni fisiche obiettivamente constatabili; • caso infortunio: al verificarsi unevento eventodovuto dovutoa causa a causa fortuita, violenta ed esterna produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili; produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili; • nel nel casola infortunio: alvalutazione verificarsi didi un fortuita, violenta ed esterna che Resta salva successiva in merito all’indennizzabilità del sinistro medesimo. Si Resta salva la successiva valutazione in merito all’indennizzabilità del sinistro Si rinvia rinvia che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili; Resta salva la successiva valutazione in merito all’indennizzabilità deldisposto sinistro medesimo. medesimo. rinvia produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili; all’articolo “Criteri di indennizzo”. indennizzo”. Si richiama richiama l’attenzione su quanto quanto anchemedesimo. dagliSiarticoli articoli all’articolo “Criteri di Si l’attenzione su disposto anche dagli Resta salva la successiva valutazione in merito all’indennizzabilità del sinistro Si all’articolo “Criteri di indennizzo”. Si richiama l’attenzione sudiquanto disposto anche dagli articoli Resta salva la successiva valutazione in merito all’indennizzabilità del sinistro medesimo. Si rinvia rubricati “Capitali assicurati e cumulo” (garanzia “Infortuni superficie”) e “Clausola di cumulo” rubricati “Capitali assicurati cumulo” (garanzia “Infortuni di superficie”) ee “Clausola di rinvia all’articolo “Criteri dieeindennizzo”. Si l’attenzione richiama l’attenzione su quanto disposto anche rubricati “Capitali assicurati cumulo” (garanzia “Infortuni diquanto superficie”) “Clausola di cumulo” cumulo” all’articolo “Criteri di indennizzo”. Si richiama su disposto anche dagli articoli (garanzia “Infortuni di volo”). (garanzia “Infortuni di dagli articoli rubricati “Capitali assicurati e cumulo” (garanzia “Infortuni di superficie”) (garanzia “Infortuni di volo”). volo”). “Capitali assicurati e cumulo” “Infortuni dicosti superficie”) e “Clausola di cumulo”e IlIlrubricati contratto di assicurazione, altresì, potrà prevedere eventuali in capo all’assicurato, all’Impresa di assicurazione, altresì, potrà(garanzia prevedere eventuali costi all’assicurato, all’Impresa “Clausola di (garanzia di volo”). Il contratto contratto dicumulo” assicurazione, altresì,“Infortuni prevedere eventuali costi in in capo capo all’assicurato, all’Impresa (garanzia “Infortuni di volo”). ovvero ad entrambi per la ricerca eepotrà la stima del danno. L’assicurato dovrà avere cura di verificare ovvero ad entrambi per la ricerca la stima del danno. L’assicurato dovrà avere cura di verificare Ilnegli contratto diassicurazione, assicurazione, altresì, potrà prevedere eventuali costiliquidative. in capo all’assicurato, ovvero ad entrambi per la ricerca epotrà la stima del danno. L’assicurato dovrà avere cura diall’Impresa verificare contratto didi altresì, prevedere eventuali costi in capo all’assicurato, articoli riferimento, gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure negli di gli di dettaglio relativi alle procedure all’Impresa ovvero adper entrambi per ricerca e ladanno. stima del L’assicurato cura negli articoli articoli di riferimento, riferimento, gli aspetti aspetti di dettaglio relativiL’assicurato alledanno. procedure liquidative. ovvero ad entrambi la ricerca e la stima del dovràliquidative. averedovrà cura diavere verificare di verificare articoli di gli riferimento, aspettirelativi di dettaglio relativi alle procedure liquidative. negli articolinegli di riferimento, aspetti di gli dettaglio alle procedure liquidative. 13) Reclami 13) Reclami 13) Reclami 13) Reclami 13) Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale oo la gestione dei sinistri devono essere Eventuali reclami riguardanti rapporto contrattuale la gestione dei sinistri sinistri devono devono essere essere Eventuali reclami ililil rapporto contrattuale oAssicurazioni dei Eventualidall’assicurato reclami riguardanti riguardanti rapporto contrattuale o la la gestione gestione S.p.A. inoltrati all’Ufficio Reclami di Filo diretto –– Centro Direzionale inoltrati dall’assicurato all’Ufficio Reclami di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Centro Direzionale inoltrati dall’assicurato all’Ufficio Reclami di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. – Centro Direzionale inoltrati dall’assicurato all’Ufficio Reclami Filo diretto Assicurazioni Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere Colleoni –– Via Paracelso, 14 –– 20864 Agrate Brianza (MB) –– Fax 039.6892199 –– [email protected]. Colleoni Via Paracelso, 14 20864 Agrate Brianza (MB) Fax 039.6892199 [email protected]. Colleoni––dall’assicurato ViaParacelso, Paracelso, 14 –20864 20864 Fax 039.6892199 [email protected]. inoltrati all’Ufficio Reclami di Filo diretto S.p.A. –caso Centro Direzionale Colleoni Via 14 –si - Agrate Brianza –(MB) MB –Assicurazioni faxdel 039/6892199 [email protected] Qualora l’assicurato non ritenga soddisfatto dall’esito reclamo oo–in di assenza di Qualora l’assicurato non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo in caso di assenza di. Qualora–l’assicurato l’assicurato non ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo caso di di assenza assenza Colleoni Viatermine Paracelso, 14sisi – 20864 Agrate Brianzadall’esito (MB) – Fax 039.6892199 –[email protected]. Qualora non ritenga soddisfatto del reclamo ooall’ISVAP, caso di riscontro nel massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi Servizio Tutela riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela Qualora l’assicurato non si ritenga soddisfatto dall’esito del rivolgersi reclamo oall’ISVAP, in caso di assenza di riscontro nel Via termine massimo di quarantacinque giorni, potrà Servizio Tutela degli Utenti, del Quirinale, 21, –– 00187 – Roma, corredando l’esposto della documentazione degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione degli Utenti, Utenti, Via deltrattato Quirinale, 21, –- 00187 00187 ––– Roma, Roma,giorni, corredando l’esposto della riscontro nel termine massimo di quarantacinque potrà rivolgersi Servizio Tutela degli Via del Quirinale, 21, corredando l’espostoall’ISVAP, della documentazione documentazione relativa al reclamo dall’Impresa. relativa al reclamo trattato dall’Impresa. relativa al reclamo trattato dall’Impresa. degli Utenti, Via del Quirinale, 21, – 00187 – Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. relativa al reclamo trattato dall’Impresa. In relazione controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni ee l’attribuzione della In alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni l’attribuzione della relazione alle alle controversie inerenti la quantificazione prestazioni e l’attribuzione In relazione relazione alle controversie inerenti lacompetenza quantificazione delledelle prestazioni egiudiziaria, l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la esclusiva dell’Autorità oltre alla responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, responsabilità, si controversie ricorda checonciliativi permane lalaove competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltredella alla In relazione alle inerenti quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione facoltà di ricorrere a sistemi esistenti. facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti facoltà di ricorrere a sistemi esistenti. esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla responsabilità, si ricorda checonciliativi permane laove competenza transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 14) Arbitrato 14) competente 14) Arbitrato Arbitrato chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. 14) Arbitrato Avvertenza: presente contratto contratto assicurativo assicurativo potrà potrà prevedere prevedere –– ove ove espressamente espressamente regolamentato regolamentato 14) Arbitratoilil presente Avvertenza: Avvertenza:del il presente contratto assicurativo potrà prevedere – ove espressamente regolamentato all’interno dettato normativo –– la possibilità per l’assicurato e/o per l’Impresa di ricorrere alla all’interno normativo possibilità per l’assicurato e/o per l’Impresa di ricorrere Avvertenza: ildettato presente contratto assicurativo potrà prevedere – ove espressamente all’interno del del dettato normativo – la la di possibilità per l’assicurato e/oleespressamente per l’Impresa di ricorrere alla alla Avvertenza: il presente contratto assicurativo potrà prevedere – ove regolamentato procedura arbitrale per la risoluzione eventuali controversie tra parti. procedura arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. regolamentato all’interno del dettato normativo -controversie lal’assicurato possibilità per e/odiper l’Impresa procedura arbitrale pernormativo la risoluzione di eventuali tra lel’assicurato parti. all’interno del dettato – la possibilità per e/o per l’Impresa ricorrere alla Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una didiesse rivolgersi direttamente di ricorrere alla procedura arbitrale per la risoluzione eventuali tra leall’Autorità parti. procedura arbitrale per dei la risoluzione di eventuali controversie tra lecontroversie parti. giudiziaria per la tutela propri diritti. giudiziaria per la dei propri diritti. giudiziaria percaso la tutela tutela deidelle propriParti diritti. ogni caso facoltà delle Parti ovvero di di una una didiesse esserivolgersi rivolgersi direttamente direttamente all’Autorità all’Autorità Sarà in ogni facoltà ovvero giudiziaria per giudiziaria perlalatutela tuteladei deipropri propridiritti. diritti. 1 1 di di 2 2 1 di 2 Nel testo che segue si intende per: GLOSSARIO AMBULATORIO – la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato ad erogare prestazioni sanitarie nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale; ASSICURATO – il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; ASSICURAZIONE – il contratto di assicurazione; ASSISTENZA – l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro; AVARIA – il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili; abbigliamento, gli articoli sportiviper e glil’igiene articolipersonale, per l'igiene ilpersonale, BAGAGLIO –– i icapi capidi di abbigliamento, gli articoli materialeil materiale fotocineottico, apparecchi radio–televisivi ed apparecchiature elettronichee elalavaligia, valigia, fotocineottico, apparecchi radio–televisivi ed apparecchiature elettroniche li possono contenere e chee l'Assicurato porta con sé in viaggio; la borsa, borsa,lolozaino zainoche che li possono contenere che l’Assicurato porta con sé in viaggio; CENTRALE OPERATIVA – la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza; COMPAGNO DI VIAGGIO – la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al viaggio contemporaneamente all’Assicurato stesso; CONTRAENTE – la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; ITALIA – il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino; MALATTIA – ogni alterazione dello stato dì salute non dipendente da infortunio; MALATTIA PREESISTENTE – malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza; MASSIMALE – somma fino a concorrenza della quale l’Impresa risponde per ogni sinistro nell’assicurazione; MEDICINALI – sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc.., anche se prescritti da un medico; MONDO – tutti i paesi del mondo esclusi Stai Uniti e Canada; NUCLEO FAMIGLIARE – il coniuge/convivente ed i figli conviventi con l'Assicurato; POLIZZA – il documento che prova l'assicurazione; PREMIO – la somma dovuta dal Contraente all’Impresa; RAPINA – la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona; COMPAGNO DI VIAGGIO – La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’ Assicurato stesso; RESIDENZA – il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico; DAY HOSPITAL – la degenza senza pernottamento presso un istituto di cura; RICOVERO – la degenza, comportante pernottamento, in istituto di Cura; DOMICILIO – il luogo d’abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato; DURATA CONTRATTO – il periodo di validità del contratto scelto dall’assicurato; EUROPA – tutti i paesi d’Europa e del bacino del Mediterraneo con esclusione della Federazione Russia; ESTERO – tutti gli stati diversi da quelli indicati nella definizione Italia; FAMILIARI – coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati. FATTURATO – l’ammontare complessivo realizzato al Contraente nel periodo di durata della polizza; FRANCHIGIA – importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’assicurato per ciascun sinistro; FURTO – è il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri; GUASTO – il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali; RISCHIO – probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione; SCOPERTO – la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro; SERVIZI TURISTICI – passaggi aerei, sistemazioni alberghiere, trasferimenti, noleggi auto, ecc venduti dal Contraente all’Assicurato; SINISTRO - il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; SPESE DI SOCCOMBENZA – spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile; TASSO LORDO – il moltiplicatore da applicare al fatturato del Contraente attraverso cui determinare il Premio Definitivo; IMPRESA – Filo diretto Assicurazioni S.p.A.; TERZO – di norma non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato non ché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; INCENDIO – la combustione con sviluppo di fiamma; USA E CANADA E RESTO DEL MONDO – tutti i paesi del mondo inclusi Stati Uniti e Canada; INCIDENTE – l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali; VENDITA DIRETTA – contratti stipulati dal contraente/assicurato direttamente con l’Impresa, tramite il sito internet www.filodiretto.it, senza alcun tipo di intermediazione; INDENNIZZO O INDENNITÀ – la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza; VEICOLO – mezzo meccanico di trasporto guidato dall’assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private. INFORTUNIO – evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea totale o parziale. VIAGGIO/LOCAZIONE – lo spostamento e/o soggiorno a scopo turistico, di studio e di affari dell’Assicurato organizzato dal Contraente; il viaggio/locazione inizia successivamente al momento del check–in (se con volo aereo), dell’ingresso in hotel/appartamento (se solo soggiorno), dell’imbarco (se con nave o traghetto), dell’accomodarsi in carrozza (se con treno). INTERVENTO CHIRURGICO - atto medico praticato in sala operatoria di un istituto di cura o di un ambulatorio all’occorrenza attrezzato, perseguibile attraverso una azione cruenta sui tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni; INVALIDITÀ PERMANENTE – la definitiva perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; ISTITUTO DI CURA – l’ospedale, la casa di cura, la clinica universitaria, l’Istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche; 2 di 2 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante legale Ing. Gualtiero Ventura CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AMIEASY CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AMIEASY CONDIZIONI AMIEASY CondizioniDIdiASSICURAZIONE Assicurazione AMIEASY Condizioni Assicurazione AMIEASY valide per i modelli 0111,di 1221, 1222, 1223 (ed. (ed. 2010–09) 2013–01) 1222,1223 Condizioni di0113, Assicurazione AMIEASY valide per i modelli 0111, 0113, 1221, 1222,1223 31/01/2013(ed. Ultimo0111, aggiornamento 30/09/2010 valide per i modelli 0113, 1221, 1222,1223 (ed. 2010–09) 2010–09) Ultimo aggiornamento 30/09/2010 Ultimo aggiornamento 30/09/2010 SEZIONE 1 – SPESE MEDICHE SEZIONE 1 MEDICHE La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di SEZIONE 1– – SPESE SPESE MEDICHE La presente garanzia è valida operante solo polizza ed è garanzia stato corrisposto premio. La presente è valida iled edrelativo operante solo se se èè stata stata richiamata richiamata sulla sulla scheda scheda di di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. Art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione Art. 1.1 – –dei Oggetto dell'assicurazione Nel limite massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione Nel limite dei per indicati nella di verranno rimborsate le spese accertate documentate sostenute dall’Assicurato, il viaggio, per Nel limitemediche dei massimali massimali pereAssicurato Assicurato indicati nella scheda scheda di polizza polizzadurante verranno rimborsate le spese mediche accertate ee documentate dall’Assicurato, viaggio, cure o interventi e non procrastinabili,sostenute conseguenti a infortunio o durante malattia,ililmanifestatesi le spese medicheurgenti accertate documentate sostenute dall’Assicurato, durante viaggio, per per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio o malattia, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio o malattia, manifestatesi durante periodo di validità validità della garanzia. garanzia. La garanzia comprende le: della durante ilil periodo di La le: spese dicomprende ricovero in istituto di cura; – garanzia La garanzia comprende le: –– spese di intervento ricovero istituto gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; spese di ricovero in inchirurgico istituto di diecura; cura; –– spese di intervento chirurgico gli in di spese per le visite mediche gli accertamenti esami di spese di intervento chirurgico eeambulatoriali, gli onorari onorari medici medici in conseguenza conseguenzadiagnostici di malattia malattia ooedinfortunio; infortunio; spese per le le(purché visite mediche mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed ed esami esami di di laboratorio pertinentiambulatoriali, alla malattia ogli all’accertamenti infortunio denunciati); –– spese per visite diagnostici laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati); spese per i medicinali prescritti alla dal medico in loco (purché pertinenti alla malattia – laboratorio (purché pertinenti malattiacurante o all’ infortunio denunciati); –– spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati); spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia infortunio denunciati); spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 200,00 per Assicurato; – od od infortunio denunciati); spese per cure dentarie urgenti, solo seguito di di infortunio, fino di Euro 200,00 per Assicurato; Assicurato; speseper di cure trasporto dalurgenti, luogosolo del aasinistro fino all’istituto cura200,00 più vicino, fino ad dentarie seguito infortunio, fino aa Euro per –– spese –– spese di trasporto dal Euro 5.000,00. spese di trasporto dal luogo luogo del del sinistro sinistro fino fino all’istituto all’istituto di di cura cura più più vicino, vicino, fino fino ad ad Euro 5.000,00. In caso ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini Eurodi5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza; lamediche. Centrale Operativa, Operativa, su su richiesta richiesta dell'Assicurato, dell'Assicurato, provvederà provvederà al al pagamento pagamento diretto diretto delle spesela di polizza; Centrale delle mediche. Restaspese comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente posto,comunque l'eventuale aeccedenza ai massimali che previsti in polizza e le relative franchigie. Resta carico dell'Assicurato, dovrà provvedere a pagarle direttamente sul sul posto, l'eventuale eccedenza massimali previsti polizza ee le franchigie. Per gli importi superiori a Euroai l’Assicurato richiedere preventiva autorizzazione posto, l'eventuale eccedenza ai1.000,00 massimali previsti in indeve polizza le relative relative franchigie. Per gli importi importi superiori Euro 1.000,00 1.000,00 l’Assicurato l’Assicurato deve deve richiedere richiedere preventiva preventiva autorizzazione autorizzazione da parte della superiori Centrale Operativa. Per gli aa Euro da parte della Operativa. Le spese sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno da partemediche della Centrale Centrale Operativa. Le spese sostenute in per soli di verificatisi durante rimborsate nel limite di Euro 1.000,00, 60 giorni dallailil viaggio data di saranno rientro. Le spese mediche mediche sostenute in Italia Italia per ii purché soli casi casi sostenute di infortuni infortunientro verificatisi durante viaggio saranno rimborsate nel limite di Euro rimborsate nel limite di Euro 1.000,00, 1.000,00, purché purché sostenute sostenute entro entro 60 60 giorni giorni dalla dalla data data di di rientro. rientro. Art. 1.2 – Franchigia e scoperto Art. 1.2 sinistro – Franchigia Franchigia scoperto Per ogni verrà applicata una franchigia assoluta di Euro 70,00 che rimane a carico Art. 1.2 – ee scoperto Per ogni dell'Assicurato. Per ogni sinistro sinistro verrà verrà applicata applicata una una franchigia franchigia assoluta assoluta di di Euro Euro 70,00 70,00 che che rimane rimane aa carico carico dell'Assicurato. Per i sinistri con importo superiore ad Euro 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da dell'Assicurato. Per i sinistri con importo superiore ad Euro 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa, verrà uno scoperto al 25% dell’importo da Per i sinistri con importo superiore adapplicato, Euro 1.000,00 in caso dipari mancata autorizzazione parte della con Centrale Operativa, verrà applicato, uno uno scoperto scoperto pari pari al al 25% 25% dell’importo dell’importo da da rimborsare un minimo di Euro 70,00. parte della Centrale Operativa, verrà applicato, rimborsare con un minimo di Euro 70,00. Resta intesocon cheunper gli importi superiori rimborsare minimo di Euro 70,00. ad Euro 1.000,00 nessun rimborso sarà dovuto Resta inteso che gli Euro nessun rimborso qualora l’Assicurato fosse insuperiori grado diad l’avvenuto delledovuto spese Resta inteso che per per non gli importi importi superiori addimostrare Euro 1.000,00 1.000,00 nessunpagamento rimborso sarà sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di medichel’Assicurato sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di l’avvenuto credito. pagamento qualora non fosse in grado di dimostrare dimostrare l’avvenuto pagamento delle delle spese spese mediche sostenute sostenute tramite tramite Bonifico Bonifico bancario bancario oo Carta Carta di di credito. credito. mediche Art. 1.3 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia spese mediche Art. Esclusioni ee limiti per spese mediche Oltre1.3 alle – esclusioni previste dallespecifici Norme comuni alle garanzie sono escluse le spese per cure Art. 1.3 – Esclusioni limiti specifici per la la garanzia garanzia spese mediche sono escluse escluse le fisici spesecongeniti; per cure cure Oltre alle previste Norme comuni fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e pergaranzie l'eliminazione di difetti Oltre alle esclusioni esclusioni previste dalle dalle Norme comuni alle alle garanzie sono le spese per di difetti difettiefisici fisici congeniti; fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l'eliminazione le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesie per ed apparecchi terapeutici quelle relative fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti l'eliminazione di congeniti; terapeutici quelle relative le spese relative ad occhiali, occhiali, lenti lenti contatto, protesi ed apparecchi apparecchinon adspese interventi o applicazioni di natura estetica. L’ assicurazione è operante per lerelative spese le relative ad aa contatto, protesi ed terapeutici ee quelle assicurazione nonleèèprestazioni operante per per leterapie spese ad interventi applicazioni divolontarie natura estetica. estetica. L’ assicurazione sostenute perooleapplicazioni interruzionidi di gravidanza nonché per e lele ad interventi natura L’ non operante spese le prestazioni e le terapie sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per relative allaper fecondità e/o sterilità e/o impotenza. sostenute le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità fecondità e/o sterilità sterilità e/ol'Assicurato impotenza.non abbia denunciato alla Centrale Operativa Sono inoltre escluse le spese nel caso relative alla e/o e/o impotenza. Sono inoltre inoltrericovero escluse(compreso le spese spese nel nel casoHospital) l'Assicurato non abbia abbia di denunciato alla l'avvenuto il Day o prestazione pronto soccorso. Sono escluse le caso l'Assicurato non denunciato alla Centrale Centrale Operativa Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) oo prestazione di Qualora l’Assicurato intendesse ilavvalersi di strutture ospedaliere/medici che non fanno parte della l'avvenuto ricovero (compreso Day Hospital) prestazione di pronto pronto soccorso. soccorso. che non fanno parte della Qualora l’Assicurato intendesse avvalersi di strutture ospedaliere/medici Rete Convenzionata dell’Impresaavvalersi l’esborsodimassimo Filo diretto Assicurazioni potràparte superare Qualora l’Assicurato intendesse strutturediospedaliere/medici che nonnon fanno della Assicurazioni non potrà Rete Convenzionata dell’Impresa l’esborso massimo di l’importo di Euro 300.000,00 fermo restando il limite del diretto massimale indicato in polizza. Rete Convenzionata dell’Impresa l’esborso massimo di Filo Filo diretto Assicurazioni non potrà superare superare l’importo 300.000,00 fermo ilil limite del indicato Nel limitedi massimale indicato polizza, per i residenti in Italia con area in di polizza. destinazione del l’importo didelEuro Euro 300.000,00 fermoinrestando restando limite del massimale massimale indicato in polizza. Nel limite del massimale indicato in residenti in con di del viaggio Italia, rimborserà mediche sostenute derivanti da infortunio. Nel limite dell’Impresa massimale indicatoall’Assicurato in polizza, polizza, per perle iispese residenti in Italia Italia con area area di destinazione destinazione del le spese mediche sostenute derivanti da infortunio. infortunio. viaggio Italia, l’Impresa rimborserà all’Assicurato In Italia,Italia, qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio la garanzia varrà per viaggio l’Impresa rimborserà all’Assicurato le speseSanitario mediche Nazionale sostenute derivanti da In Italia, qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà per le eventuali spesel’Assicurato o eccedenze di spesedel rimaste a carico dell’Assicurato. In Italia, qualora si avvalga Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà per le eventuali eventuali spese spese oo eccedenze eccedenze di di spese spese rimaste rimaste aa carico carico dell’Assicurato. dell’Assicurato. le SEZIONE 2 – ASSISTENZA ALLA PERSONA E AL VEICOLO SEZIONEè2 2valida – ASSISTENZA ASSISTENZA ALLA PERSONA Erichiamata AL VEICOLO VEICOLO La presente garanzia ed operante soloPERSONA se è stataE sulla scheda di SEZIONE – ALLA AL La presente garanzia valida ed ed operantepremio. solo se seLeèè attività stata richiamata richiamata sulla scheda di polizza ed è garanzia stato corrisposto il relativo di serviziosulla inserite nella La presente èè valida operante solo stata scheda di polizza edAssistenza stato corrisposto corrisposto il relativo relativo premio. Le attività attività di servizio servizio inserite inserite nella nella garanziaed alla persona sono offerte a titolo gratuito polizza èè stato il premio. Le di garanzia Assistenza alla persona sono offerte a titolo gratuito garanzia Assistenza alla persona sono offerte a titolo gratuito Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione Art. 2.1 – –siOggetto Oggetto dell'assicurazione L’Impresa obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione Art. 2.1 dell'assicurazione L’Impresa si obbliga obbliga entrol'utilizzazione limiti convenuti convenuti in polizza, polizza, mettere ad ad della immediata disposizione dell'Assicurato, mediante di personale ed aaattrezzature Centrale Operativa, L’Impresa si entro ii limiti in mettere immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione dil'Assicurato personale ed edvenga attrezzature della Centrale Operativa, Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cuidi a trovarsi in difficoltà a seguito dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione personale attrezzature della Centrale la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà seguito delprestazione verificarsi di malattia, di un evento fortuito. L'aiuto consistere in la assicurata nelinfortunio caso in cuio l'Assicurato venga a trovarsi in potrà difficoltà aa seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in in denaro denaro od od in in natura. natura. prestazioni Art. 2.2 – Consulenza medica telefonica Art. 2.2a– –seguito Consulenza medica telefonica Qualora di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di salute dell'Assicurato, Art. 2.2 Consulenza medica telefonica Qualora seguito di dia malattia malattia infortunio, occorresse accertare lo stato stato di salute saluteper dell'Assicurato, l’Impresaaa metterà disposizione il Servizio Medico accertare della Centrale Operativa i contatti o Qualora seguito oo infortunio, occorresse lo di dell'Assicurato, l’Impresa metterà a disposizione il Servizio Medico della Centrale Centrale Operativa per per ii contatti contatti oo gli accertamenti per affrontare la Medico prima emergenza sanitaria. l’Impresa metterànecessari a disposizione il Servizio della Operativa gli accertamenti accertamenti necessari necessari per per affrontare affrontare la la prima prima emergenza emergenza sanitaria. sanitaria. gli Art. 2.3 – Invio di un medico in Italia in casi di urgenza Art. 2.3 l'Assicurato, – Invio Invio di di un uninmedico medico in Italia innecessiti casi di di di urgenza Qualora viaggioin in Italia Italia,in un medico e non riesca a reperirlo, Art. 2.3 – casi urgenza Qualora l'Assicurato, in viaggio viaggio in Italia, Italia, necessiti di un un medico medico non riesca riesca reperirlo, l’Impresal'Assicurato, tramite la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, nelle ore notturne Qualora in in necessiti di ee non aa reperirlo, l’Impresa tramite la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, nelle ore oreservizio notturne (dalle oretramite 20 allelaore 8) e 24Operativa ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio di l’Impresa Centrale mette a disposizione dell'Assicurato, nelle notturne (dalle oremedica 20 alle alleche oregarantisce 8) ee 24 24 ore orela su su 24 al al sabato sabato nei giorni giorni festivi, proprio servizionel di guardia disponibilità di medici generici pronti ad intervenire (dalle ore 20 ore 8) 24 ee nei festivi, ilil proprio servizio di guardia medica che garantisce garantisce la disponibilità disponibilità di medici generici generici pronti ad prima intervenire nel momentomedica della richiesta. Chiamando la Centraledi Operativa e a seguito di una diagnosi guardia che la medici pronti ad intervenire nel momento dellail richiesta. richiesta. Chiamando la Centrale Centrale Operativa seguitorichiesto di una una prima prima diagnosi telefonica con medico diChiamando guardia interno, l’Impresa invierà eeil aamedico gratuitamente. momento della la Operativa seguito di diagnosi telefonica con medico di di guardia guardia interno, l’Impresa invierà medico richiesto gratuitamente. gratuitamente. In caso di con nonililreperibilità immediata di un medicoinvierà e qualora le circostanze lo rendessero telefonica medico interno, l’Impresa ilil medico richiesto In caso di di non non reperibilità immediata di carico un medico medico qualora le letramite circostanze lo rendessero rendessero necessario, l’Impresa organizza a proprio il trasferimento, autoambulanza, del In caso reperibilità immediata di un ee qualora circostanze lo necessario, l’Impresa organizza proprio carico carico ilil trasferimento, trasferimento, tramite tramite autoambulanza, autoambulanza, del del paziente in l’Impresa un prontoorganizza soccorso.aa proprio necessario, paziente in un pronto soccorso. paziente in un pronto soccorso. Art. 2.4 – Segnalazione di un medico all'estero Art. 2.4successivamente – Segnalazione Segnalazione ad di una un medico medico all'estero Quando consulenza medica (vedi prestazione "Consulenza medica Art. 2.4 – di un all'estero Quando successivamente ad una una consulenza consulenza medica (vedi prestazione "Consulenza medica telefonica”) emerge la necessità che l'Assicurato si (vedi sottoponga ad una visita medica, la Quando successivamente ad medica prestazione "Consulenza medica telefonica”) emerge la necessità che l'Assicurato sicuisottoponga sottoponga ad una visita visita medica, la la Centrale Operativa segnalerà un medico nella zona insi l'Assicuratoad si trova compatibilmente telefonica”) emerge la necessità che l'Assicurato una medica, Centrale Operativa segnalerà un medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le disponibilità locali. un medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente Centrale Operativa segnalerà con le le disponibilità disponibilità locali. locali. con Art 2.5 – Monitoraggio del ricovero ospedaliero Art 2.5 – – Monitoraggio Monitoraggio del ricoveroMedico ospedaliero Se l'Assicurato è ricoverato,del il Servizio di Centrale Operativa è a disposizione, come Art 2.5 ricovero ospedaliero Se l'Assicurato ricoverato, Servizio Medico di di Centrale Centrale Operativa èèsul disposizione, come punto di riferimento, per eventuali comunicazioni e aggiornamenti decorso clinico da Se l'Assicurato èè ricoverato, ilil Servizio Medico Operativa aa disposizione, come punto di riferimento, per eventuali comunicazioni aggiornamenti sul sul decorso decorso clinico clinico da da dare aidifamiliari dell'Assicurato. punto riferimento, per eventuali comunicazioni ee aggiornamenti dare ai familiari dell'Assicurato. dare ai familiari dell'Assicurato. Art. Art. 2.6 2.6 –- Trasporto Trasportosanitario sanitarioorganizzato organizzato Art. 2.6 – –Medico Trasporto sanitario organizzato Il Servizio dellasanitario Centrale Operativa, in seguito a infortunio infortunio oo malattia malattia dell'Assicurato, dell’Assicurato, Art. 2.6 Trasporto organizzato Servizio Medicoinfermità della Centrale Centrale Operativa, in seguito seguito infortunio malattia dell'Assicurato, infermità lesioni noncurabili curabili loco o che impediscano ladell'Assicurato, continuazione comportino oolesioni non ininloco oaa che impediscano la continuazione del IlIlche Servizio Medico della Operativa, in infortunio oo malattia che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio soggiorno, dopo eventuale consulto medico locale,e,e,sesenecessario/possibile, necessario/possibile, viaggio e/oe/o soggiorno, dopo consulto il ilmedico che comportino infermità oeventuale lesioni non curabilicon incon loco o chelocale, impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello di ne il–Trasporto o rientro sanitario. In base gravità del caso, di famiglia, famiglia, neorganizzerà organizzerà previa ricezione documentazione medica rilasciata in del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con di il medico locale, e, sealla necessario/possibile, quello di famiglia, famiglia, ne organizzerà organizzerà Trasporto rientro sanitario. Insuo basestato alla gravità delgravità caso, l'Assicurato verrà centro piùsanitario. al di salute ovvero loco attestante la trasportato natura dellanel patologia –ospedaliero il Trasporto o idoneo rientro sanitario. In gravità base alladel quello di ne ilil Trasporto oo rientro In base alla caso, l'Assicurato verrà trasportato nel centro centro ospedaliero più idoneo idoneo alidoneo suo stato stato di stato salutediovvero ovvero ricondotto alla suatrasportato residenza. del caso, l’Assicurato verrà trasportato nelospedaliero centro ospedaliero piùal al suo salute l'Assicurato verrà nel più suo di salute ricondotto allaServizio suaalla residenza. Aovvero giudizio del Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere ricondotto sua residenza. ricondotto alla sua residenza. A giudizio giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, trasporto sanitario potrà essere essere giudizio del del Servizio Servizio Medico Medico della della Centrale Centrale Operativa, Operativa, ilil trasporto trasporto sanitario sanitario potrà A organizzato con i seguenti di seguenti mezzi: mezzi:-–aereo aereosanitario sanitario-–aereo aereodidilinea linea- –vagone vagoneletto letto- cuccetta – cuccetta organizzato con seguenti mezzi: aereo sanitario aereo di di linea linea –– vagone vagone letto letto –– cuccetta cuccetta 1° classe - ambulanza - altri mezzi idonei. di 1° classe –con ambulanza –mezzi: altri mezzi ritenuti idonei. organizzato ii seguenti ––ritenuti aereo sanitario –– aereo di 1° classe – ambulanza – altri mezzi ritenuti idonei. Qualora le –condizioni condizioni rendessero necessario, trasporto verrà verrà effettuato effettuato con con Qualora rendessero necessario, di 1° classe ambulanza lo – altri mezzi ritenuti idonei. il trasporto Qualora le condizioni condizioni lo rendessero rendessero necessario, trasporto verrà effettuato con con l’accompagnamento didipersonale medico Operativa. l'accompagnamento personale medicoe/o e/oparamedico paramedico dellaCentrale Centrale Operativa. Qualora le lo necessario, ilil della trasporto verrà effettuato l'accompagnamento di personale personale medico e/o e/o ogni paramedico della Centrale Operativa. Ill'accompagnamento paesi extraeuropei extraeuropei (intendendosi di fuori fuori dell’Europa Continentale rientro da paesi (intendendosi paese aldella di dell’Europa Continentale di medico paramedico Centrale Operativa. rientro da paesi paesi extraeuropei (intendendosi ogni paese paese al di di fuori fuoriesclusi dell’Europa Continentale ivi compresi ii possedimenti, i iterritori e ei dipartimenti d’oltremare), quelli del bacino del compresi possedimenti, territori i dipartimenti d’oltremare), esclusi quelli del bacino IlIl rientro da extraeuropei (intendendosi ogni al dell’Europa Continentale ivi compresi possedimenti, territori dipartimenti d’oltremare), esclusi quelli del bacino Mediterraneo, effettuato con aereo di linea. prestazioni non sono dovute delcompresi Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo diLe linea. Le prestazioni non sono ivi ii verrà possedimenti, ii esclusivamente territori ee ii dipartimenti d’oltremare), esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea. Le prestazioni non sono qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea. Le prestazionivolontarie non sono dovute qualora l'Assicurato familiari dello stesso, addivengano dimissioni volontarie dei sanitari della dei struttura presso quale l’Assicurato ricoverato. contro ilqualora parere sanitari della struttura presso laèquale l'Assicurato è ricoverato. dovute l'Assicurato oo ii la familiari dello stesso, addivengano aa dimissioni volontarie contro ilil parere parere dei dei sanitari sanitari della della struttura struttura presso presso la la quale quale l'Assicurato l'Assicurato èè ricoverato. ricoverato. contro Art. 2.7 – Rientro dei familiari o del compagno di viaggio Art. 2.7di – –Trasporto Rientrosanitario dei familiari familiari del compagno compagno di viaggio In caso dell'Assicurato, Trasporto di della salma e Rientro del Convalescente, Art. 2.7 Rientro dei oo del viaggio In caso di di Trasporto Trasporto sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma Rientro del Convalescente, Convalescente, la Centrale Operativasanitario organizzerà e l’ImpresaTrasporto prenderà della in carico il rientro (aereo classe turistica In caso dell'Assicurato, salma ee Rientro del la Centrale Operativa organizzerà l’Impresa prenderà in compagno carico ilil rientro rientro (aereo classe classe turistica o treno 1° classe) deiorganizzerà familiari purché assicurati o di un di viaggio. La prestazione la Centrale Operativa ee l’Impresa prenderà in carico (aereo turistica ooè treno treno 1° classe) dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione prestazione operante qualora sia impossibilitato adcompagno utilizzare di i titoli di viaggio in suo 1° classe) deil’Assicurato familiari purché assicurati o di un viaggio. La èèpossesso. operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo suo operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in possesso. possesso. Art. 2.8 – Trasporto della salma Art. 2.8di– –decesso Trasporto della salma salma In caso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativa Art. 2.8 Trasporto della In caso dell'Assicurato corso viaggio soggiorno, la organizzerà il trasporto della salmanel espletando necessarie formalità e prendendo in Operativa carico le In caso di di decesso decesso dell'Assicurato nel corso del del lesuo suo viaggio e/o e/o soggiorno, la Centrale Centrale Operativa organizzerà il trasporto della salma espletando le formalità in carico spese necessarie ed indispensabili (trattamento feretro da organizzerà il trasporto della salma espletandopost–mortem, le necessarie necessarie documentazione formalità ee prendendo prendendo in trasporto) carico le le spese necessarie ed indispensabili (trattamento post–mortem, documentazione feretro da trasporto) fino alnecessarie luogo di inumazione nel paese di residenza dell’Assicurato. Sono comunque dalla spese ed indispensabili (trattamento post–mortem, documentazione feretro escluse da trasporto) fino al al luogo luogo di inumazione inumazione nel paese paesedidi diinumazione residenza dell’Assicurato. dell’Assicurato. Sono comunque comunque escluse dalla dalla garanzia le spese di ricerca, funerarie e l'eventuale recupero della salma. fino di nel residenza Sono escluse garanzia garanzia le le spese spese di di ricerca, ricerca, funerarie funerarie di di inumazione inumazione ee l'eventuale l'eventuale recupero recupero della della salma. salma. Art. 2.9 – Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione Art. 2.9 – Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione In caso dell'Assicurato a 5 giorni, la Centrale Operativa Art. 2.9di–ricovero Viaggioospedaliero di un familiare in caso di superiore ospedalizzazione In caso ospedaliero superiore aa 55 giorni, la Centrale organizzerà e l’Impresa prenderàdell'Assicurato in carico il viaggio A/R (aereo classe treno 1° In caso di di ricovero ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore giorni, la turistica Centrale oOperativa Operativa organizzerà l’Impresa prenderà in in fino carico viaggio A/R (aereo (aereo classe turistica treno 1° adililun ammontare di Euro 100,00 al giorno e per classe) e le spese di pernottamento organizzerà ee l’Impresa prenderà carico viaggio A/R classe turistica oo treno 1° classe) le spese spese di pernottamento fino ad ad un un ammontare ammontare di di Euro Euro 100,00 100,00 al al giorno giorno ee per per un massimo di 10di giorni per un familiare. classe) ee le pernottamento fino un massimo di 10 giorni per un familiare. La fornita qualora non sia già presente in loco un altro familiare unprestazione massimo diverrà 10 giorni perunicamente un familiare. La maggiorenne. La prestazione prestazione verrà verrà fornita fornita unicamente unicamente qualora qualora non non sia sia già già presente presente in in loco loco un un altro altro familiare familiare maggiorenne. maggiorenne. Art. 2.10 – Assistenza ai minori Art. 2.10 2.10a seguito – Assistenza Assistenza ai minori minori Qualora di malattia o infortunio, l'Assicurato non possa curarsi dei figli minori in Art. – ai Qualora aa seguito di oo infortunio, possa curarsi figli in viaggio lui, la Centrale Operativa mette al'Assicurato disposizionenon di un familiare o didei un'altra persona Qualoracon seguito di malattia malattia infortunio, l'Assicurato non possa curarsi dei figli minori minori in viaggio con lui, la Centrale Operativa mette familiare oo di persona designata eventualmente dal coniuge,di treno 1° classe viaggio condall'Assicurato lui, la Centraleod Operativa mette aa disposizione disposizione diunun unbiglietto familiareA/R diinun'altra un'altra persona designata dall'Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio. designata dall'Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe classeverrà turistica, perunicamente raggiungere minori ricondurli al domicilio. domicilio. La prestazione fornita qualora nonee sia già presente in loco un altro familiare od aereo turistica, per raggiungere ii minori ricondurli al La prestazione maggiorenne. La prestazione verrà verrà fornita fornita unicamente unicamente qualora qualora non non sia sia già già presente presente in in loco loco un un altro altro familiare familiare maggiorenne. maggiorenne. Art. 2.11 Rientro del viaggiatore convalescente Art. 2.11 – Rientro del viaggiatore convalescente Art. 2.11 Rientro del convalescente Qualora stato di salute salute dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua residenza residenza con con ii Qualora lo– di dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua Art. 2.11lo –stato Rientro del viaggiatore viaggiatore convalescente Qualora lo stato stato di diprevisti salute dell’Assicurato dell’Assicurato gli impedisca impedisca di rientrare rientrare alla –sua sua residenza condiii mezzi lalaCentrale organizzerà e el’Impresa previa ricezione mezzi inizialmente inizialmente previsti CentraleOperativa Operativa organizzerà l’Impresa prenderà in carico Qualora lo salute gli di alla residenza con mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico documentazione medica in aereo loco attestante la natura – prenderà in il costoinizialmente del biglietto per ilrilasciata rientro (in classe turistica o treno 1°patologia classe). mezzi previsti la Centrale Operativa organizzerà edella l’Impresa prenderà in carico ililLacosto biglietto per rientro (in aereo classe turistica oo treno 1° classe). carico il del costo del biglietto per il rientro (in aereo turistica oad treno 1° classe). prestazione è operante l'Assicurato siaclasse impossibilitato utilizzare i titoli di viaggio costo del biglietto per ilil qualora rientro (in aereo classe turistica treno 1° classe). operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio La prestazione è l’Assicurato in Suo possesso. La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio possesso. in in Suo Suo possesso. possesso. Art. 2.12 – Prolungamento del soggiorno Art.Centrale 2.12 – – Operativa Prolungamento del soggiorno soggiorno La provvederà per l’Assicurato, i famigliari o il compagno di viaggio, Art. 2.12 Prolungamento del La Centrale Centraleassicurati, Operativaall'organizzazione provvederà per per l’Assicurato, l’Assicurato, famigliari compagno di viaggio, viaggio, anch’essi logistica per il pernottamento originato da un La Operativa provvederà ii famigliari oo ilil compagno di anch’essi assicurati, all'organizzazione logistica per ilil pernottamento pernottamento originato da un un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell'Assicuratooriginato stesso, a fronte anch’essi assicurati, all'organizzazione logistica per da prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte terrà a proprio carico le spese di pernottamento di regolare certificato medico e l’Impresa prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte terrà proprio carico le100,00 spese di di pernottamento di regolare regolare certificato medico l’Impresa fino a un massimo di 10 giornieeel’Impresa comunque entro il limitecarico di Eurole al pernottamento giorno. di certificato medico terrà aa proprio spese fino aa un un massimo massimo di di 10 10 giorni giorni ee comunque comunque entro entro ilil limite limite di di Euro Euro 100,00 100,00 al al giorno. giorno. fino Art. 2.13 – Invio urgente di medicinali all'estero Art. 2.13 – –Operativa Invio urgente urgente di medicinali medicinali all'estero La Centrale provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano Art. 2.13 Invio di all'estero La Centrale provvederà, limite ee nel rispetto norme regolano il trasporto dei medicinali e solo nel in conseguenza di evento infortunio di malattia, La Centrale Operativa Operativa provvederà, nel limite del del possibile possibile nelfortuito, rispetto delle delle normeoche che regolano trasporto dei medicinali medicinali solo in in conseguenza conseguenza dialevento evento fortuito,diinfortunio infortunio di corso, malattia, a destinazione di medicinali indispensabilidi proseguimento una terapia nel ililall'inoltro trasporto dei ee solo fortuito, oo in di malattia, all'inoltro a destinazione di medicinali indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, caso in cui,a destinazione non potendodidisporre l'Assicurato di detti gli sia all'inoltro medicinali indispensabili al medicinali, proseguimento di impossibile una terapia procurarseli in corso, nel nel caso in cui, non potendo disporre l'Assicurato di detti medicinali, gli sia impossibile procurarseli in locoinod ottenerne di equivalenti. ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato. caso cui, non potendo disporreInl'Assicurato di detti medicinali, gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato. in loco od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato. Art. 2.14 – Interprete a disposizione all'estero Art. 2.14 – –Operativa Interprete disposizione all'estero La Centrale in caso di necessitàall'estero conseguente a ricovero ospedaliero all'estero o di Art. 2.14 Interprete aa disposizione La Centrale Centralegiudiziaria Operativanei in caso caso di necessità necessità conseguente ricovero ospedaliero all'estero oo di di procedura suoi confronti perconseguente fatti colposi avvenuti all’estero, e limitatamente ai La Operativa in di aa ricovero ospedaliero all'estero procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti avvenuti ee limitatamente ai paesi ove esistano propri organizzerà il reperimento di un interprete e l’Impresa procedura giudiziaria nei corrispondenti, suoi confronti per fatti colposi colposi avvenuti all’estero, all’estero, limitatamente ai paesi ove esistano propri corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e l’Impresa se ne assumerà il costo a Euro 1.000,00. paesi ove esistano proprifino corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e l’Impresa se ne assumerà il costo fino a Euro 1.000,00. se ne assumerà il costo fino a Euro 1.000,00. Art. 2.15 – Anticipo spese di prima necessità Art. 2.15 – spese di necessità Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e Art. 2.15 – Anticipo Anticipo spese di prima prima necessità Qualora l'Assicurato sostenere spese impreviste ad eventi particolare comprovata gravità, ladebba Centrale Operativa provvederà al conseguenti pagamento "in di di fatture o ad unee Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti adloco" eventi di particolare comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà "in di oo ad un fino all'importo Euro 8.000,00 fronte di garanzia anticipo di denaro all'Assicurato stesso comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà al aldipagamento pagamento "in aloco" loco" di fatture fatture adche un fino all'importo all'importo diuna Euroimmediata 8.000,00 aacopertura fronte di di garanzia garanzia che anticipo di denaro denaro all'Assicurato stesso può essere fornitaall'Assicurato in patria da un soggetto terzo condi del prestito. anticipo di stesso fino Euro 8.000,00 fronte che può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata copertura del prestito. può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata copertura del prestito. Art. 2.16 – Rientro anticipato Art. 2.16 Rientro anticipato La Centrale Art. 2.16 – –Operativa Rientroorganizzerà anticipatoe l’Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro La Centrale Centrale(aereo Operativa organizzerà l’Impresa prenderà in carico carico ililpresso costoladel delsua biglietto per ailil seguito rientro anticipato classeorganizzerà turistica o treno 1° classe) dell'Assicurato, residenza, La Operativa ee l’Impresa prenderà in costo biglietto per rientro anticipato (aereo classe oo treno 1° dell'Assicurato, presso residenza, di avvenuto(aereo decesso o dituristica imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno anticipato classe turistica treno 1° classe) classe) dell'Assicurato, presso la la sua sua residenza, aa seguito seguito di avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di deiavvenuto seguenti decesso familiari:o coniuge, figlio/a, fratello/sorella genero, nuora, nonni, di di imminente pericolo di vita nelgenitore, paese di suocero/a, residenza esclusivamente di uno uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni, zii eseguenti nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati. dei familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni, zii nipoti fino finoèal alaltresì 3° grado grado diper parentela, cognati. all’abitazione principale o secondaria, allo studio La prestazione validadi danni materiali zii ee nipoti 3° parentela, cognati. La prestazione valida per all’abitazione principale allo professionale all’impresa che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua La prestazione oèè altresì altresì validadell’assicurato per danni danni materiali materiali all’abitazione principale oo secondaria, secondaria, allo studio studio professionale oo all’impresa dell’assicurato ne indispensabile ee indifferibile la presenza. Nel caso in cui l'Assicurato debba che abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente professionale all’impresa dell’assicurato che ne rendano rendano indispensabile indifferibile la sua sua presenza. Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente l’Impresa Nel metterà a cui disposizione un biglietto aereo o ferroviario per andare presenza. caso in l'Assicuratodell'assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente l’Impresa metteràa aarecuperare disposizione dell'assicurato un biglietto biglietto aereo ooqualora ferroviario per andare andare successivamente il veicolo. Le prestazioni sono operanti l'Assicurato sia l’Impresa metterà disposizione dell'assicurato un aereo ferroviario per successivamente recuperare veicolo. Le in prestazioni sono operanti operanti qualora qualora l'Assicurato l'Assicurato sia sia impossibilitato ad aautilizzare i titoli di viaggio suo possesso. successivamente recuperare ilil veicolo. Le prestazioni sono impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso. impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso. Art. 2.17 – Spese telefoniche/telegrafiche Art. – L’Impresa in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie Art. 2.17 2.17 prenderà – Spese Spese telefoniche/telegrafiche telefoniche/telegrafiche L’Impresa prenderà in in carico le Operativa eventuali spese spese documentate che si rendessero rendessero necessarie fino a documentate concorrenza diche Euro 100,00. al fine di contattare la carico Centrale L’Impresa prenderà le eventuali si necessarie fino aa concorrenza concorrenza di di Euro Euro 100,00. 100,00. al fine di contattare al fine di contattare la la Centrale Centrale Operativa Operativa fino Art. 2.18 – Trasmissione messaggi urgenti Art. – urgenti Qualora l'Assicurato in statomessaggi di necessità sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti Art. 2.18 2.18 – Trasmissione Trasmissione messaggi urgenti Qualora l'Assicurato stato sia far pervenire aQualora persone, la Centralein si adopererà per l'inoltro diaatali l'Assicurato inOperativa stato di di necessità necessità sia impossibilitato impossibilitato farmessaggi. pervenire messaggi messaggi urgenti urgenti aa persone, persone, la la Centrale Centrale Operativa Operativa si si adopererà adopererà per per l'inoltro l'inoltro di di tali tali messaggi. messaggi. Art. 2.19 – Spese di soccorso ricerca e di recupero Art. 2.19 – recupero In caso di infortunio malattia, ricerca le spese eedidi e di soccorso sono garantite fino ad un Art. 2.19 – Spese Spese di diosoccorso soccorso ricerca diricerca recupero fino ad In caso oo malattia, le di di sono garantite importo Euro 1.500,00 per persona a condizione le ricerche siano effettuate In caso di didiinfortunio infortunio malattia, le spese spese di ricerca ricerca ee che di soccorso soccorso sono garantite fino da ad un un importo di Euro 1.500,00 per persona a condizione organismo importo di ufficiale. Euro 1.500,00 per persona a condizione che che le le ricerche ricerche siano siano effettuate effettuate da da un un organismo organismo ufficiale. ufficiale. Art. 2.20 – Anticipo cauzione penale all'estero Art. – cauzione all'estero L’Impresa all'Estero, fino penale ad un importo di Euro 25.000,00 la cauzione penale disposta Art. 2.20 2.20anticiperà – Anticipo Anticipo cauzione penale all'estero L’Impresa ad un di la penale disposta dall'autorità locale perall'Estero, porre in fino libertà Poiché questo importo rappresenta L’Impresa anticiperà anticiperà all'Estero, fino adprovvisoria un importo importol'Assicurato. di Euro Euro 25.000,00 25.000,00 la cauzione cauzione penale disposta dall'autorità locale per porre in libertà provvisoria l'Assicurato. Poiché importo rappresenta unicamente dovrà designare una persona che metta contestualmente dall'autorità un'anticipazione, locale per porre inl'Assicurato libertà provvisoria l'Assicurato. Poiché questo questo importo rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che metta contestualmente aunicamente disposizione l'importo stesso su apposito conto corrente bancario intestato all’ Impresa. Nel un'anticipazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che metta contestualmente aa disposizione l'importo stesso su conto bancario intestato Impresa. Nel caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dallecorrente Autorità locali, la stessa dovràall’ essere restituita disposizione l'importo stesso su apposito apposito conto corrente bancario intestato all’ Impresa. Nel caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita immediatamente all’Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il vincolo di cui sopra. Questa caso in cui la cauzione penaleche, venga rimborsata dalle Autorità locali, lailstessa dovrà essere restituita immediatamente all’Impresa aa sua volta, provvederà aa sciogliere vincolo di cui sopra. Questa garanzia non è valida per fatti conseguenti al commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, immediatamente all’Impresa che, sua volta, provvederà sciogliere il vincolo di cui sopra. Questa garanzia èè valida fatti al ee spaccio nonché partecipazione a manifestazioni politiche. garanziaaa non non valida per perdell'Assicurato fatti conseguenti conseguenti al commercio commercio spaccio di di droghe droghe oo stupefacenti, stupefacenti, nonché nonché a partecipazione partecipazione dell'Assicurato dell'Assicurato aa manifestazioni manifestazioni politiche. politiche. 1 di 7 1 1 di di 7 7 Per i viaggi effettuati in Europa, l’Impresa provvederà ad organizzare e gestirà attraverso la Centrale Operativa le prestazioni indicate nei successivi articoli, previsti in caso di guasto o incidente occorsi al veicolo, restando inteso che tutte le spese conseguenti alla riparazione del veicolo (per guasto e/o incidente, furto) saranno comunque sempre a carico dell'Assicurato. Art. 2.21 – Soccorso stradale e traino Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto o a incidente, la Centrale Operativa invierà 24 ore su 24 e l’Impresa terrà a carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo, per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina più vicina o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. I costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione sono a carico dell'Assicurato. Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'Assicurato qualora il guasto o l'incidente avvengano al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o fuori strada). Se il veicolo rimane immobilizzata in autostrada in Italia, l'Assicurato dovrà far intervenire i mezzi di soccorso autorizzati, comunicandolo successivamente per telefono alla Centrale Operativa. Tale comunicazione è obbligatoria per poter usufruire del rimborso del soccorso, da parte della Centrale Operativa al ricevimento della ricevuta emessa dal soccorritore autorizzato. Art. 2.22 – Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato. Art. 2.23 – Spese di albergo Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto o incidente e la riparazione può avvenire solo il giorno successivo, oppure è stata rubata costringendo i passeggeri che si trovano lontani dal proprio domicilio ad una sosta forzata, l’ Impresa terrà a proprio carico il soggiorno in albergo per tutti gli occupanti del veicolo per un pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 100,00 a persona. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell'Assicurato. Art. 2.24 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Assistenza alla persona e al veicolo Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie, l’Impresa non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione. L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato. Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali. In merito alle prestazioni di assistenza al veicolo sono esclusi: – i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre 8 anni; – i veicoli di peso superiore a 35 quintali; – i veicoli non terrestri e non regolarmente immatricolati; – i veicoli affittati, noleggiati o adibiti al trasporto pubblico; – i veicoli che comunque abilitati trasportino più di nove persone; – i veicoli che trasportino un numero di passeggeri superiore a quanto indicato nel libretto di circolazione. Art. 2.25 – Responsabilità L’Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e particolari e a seguito di: – disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto; – ogni circostanza fortuita od imprevedibile; – cause di forza maggiore. Art. 2.26 – Restituzione di titoli di viaggio L'Assicurato è tenuto a consegnare all’Impresa i biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute. SEZIONE 3 – BAGAGLIO La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione L’ Impresa garantisce entro i massimali indicati in polizza: – il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore. – entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di Euro 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti; – entro i predetti massimali ma comunque con il limite di Euro 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso. Art. 3.2 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia bagaglio Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da: a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza; b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici; c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore; d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo chiuso a chiave in parcheggio custodito; e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio; f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati incustoditi. g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.). h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento e dalle valige, borse e zaini siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo; Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di Euro 300,00 per singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso, apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio–televisivi ed apparecchiature elettroniche. i) i corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie ecc.) sono considerati quali unico oggetto. Art. 3.3 – Criteri di risarcimento Il risarcimento sarà liquidato, ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall’albergatore responsabile dell’evento, fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore a nuovo per i beni comprovatamente (fattura o ricevuta fiscale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno, diversamente il rimborso terrà conto del degrado e stato d’uso. Per i beni acquistati nel corso del viaggio l’eventuale risarcimento verrà corrisposto solo se l’Assicurato sarà in grado di presentare regolare giustificativo di spesa. 2 di 7 Art. 3.4 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato ha l’obbligo di presentare denuncia alla competente Autorità facendosi rilasciare l’originale. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all’apposito ufficio aeroportuale (P.I.R. – PROPERTY IRREGULARITY REPORT). L’assicurato è altresì tenuto a formulare preventiva richiesta di risarcimento al vettore aereo ed a produrre all’ Impresa l’originale della lettera di risposta del vettore stesso. La Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro. SEZIONE 4 – ANNULLAMENTO VIAGGIO La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. Art. 4.1 – Oggetto dell'assicurazione L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: – decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. – danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; – impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; – guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; – citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente alla prenotazione; – furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza – impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; – impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; – impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; – impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale. In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati. Art 4.2 – Massimale, Scoperto, Franchigie L'assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio entro il massimale per Assicurato indicato nella scheda di polizza (compresi i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante, le fees di agenzia, le tasse aeroportuali non rimborsabili, gli adeguamenti carburante ed i visti) Gli indennizzi avverranno previa deduzione di uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 15% da calcolarsi sul corrispettivo di recesso (penale) applicato. Tale scoperto non potrà essere inferiore ad Euro 50,00 per Assicurato. Lo scoperto non verrà applicato nei casi di decesso o ricovero ospedaliero. in caso di sinistro Art 4.3 4.3––Obblighi Obblighidell'assicurato dell’assicurato in caso di sinistro L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.335747 oppure al numero 039.6554.6646 attivo2424ore oresusu24 24ooad adeffettuare effettuarelalaDenuncia DenunciaOn–Line On–Line mezzo mezzo internet internet sul sito 039.6899965 attivo www.filodiretto.it sezione “Denuncia On–Line” seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 4.2. L’impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 4.2. Qualora l'Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 25% tranne nei casi di morte o ricovero ospedaliero. L’Assicurato deve consentire all’ Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato. Art. 4.4 – Impegno dell’impresa L’Impresa, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili a Filo diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare. Art. 4.5 – Diritto di Subentro Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo 4.1 – Oggetto dell'assicurazione, soggetto a corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare. Art. 4.6 – Riprotezione viaggio L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 60%, con un massimo di Euro 500,00 per persona e di Euro 1.500,00 per evento), gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza determinato da una delle cause o eventi imprevedibili indicati all’art. 4.1 – Oggetto dell’Assicurazione della garanzia Annullamento Viaggio e semprechè i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati. SEZIONE 6 – INFORTUNI DI VOLO La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. Art. 6.1 – Oggetto dell’Assicurazione L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nella qualità di passeggero di voli di Linea e charter (esclusi gli aerei privati), dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso e che producano lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte oppure l’invalidità permanente. La garanzia si intende valida anche per gli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale quali, ad esempio, attentati, pirateria, sabotaggio, terrorismo, purché non conseguenti a guerra, anche se non dichiarata, ad insurrezione, a tumulti popolari. Art. 6.2 – Capitali assicurati I capitali assicurati sono quellic indicati nella scheda di polizza e si intendono di pari importo per il caso di Morte e di Invalidità Permanente. Art. 4.7 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Riprotezione viaggio La garanzia non è operante se l’Assicurato decide di rinunciare al viaggio rendendo operativa l’eventuale garanzia Annullamento Viaggio. Art. 6.3 – Franchigia La liquidazione della indennità verrà effettuata con applicazione di una franchigia pari al 5%. Qualora l’invalidità permanente accertata sia di grado pari o superiore al 65% l’indennizzo verrà corrisposto senza applicazione di franchigia alcuna. Art. 4.8 – Interruzione Viaggio L’Impresa rimborserà, entro il limite di Euro 5.000,00, all'Assicurato, ai suoi famigliari e ad un compagno di viaggio purché assicurati ed iscritti allo stesso viaggio, un importo pari al costo in pro – rata del soggiorno non usufruito dall'Assicurato a causa del verificarsi di uno dei seguenti eventi: a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza dell'Assicurato; b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare dell'Assicurato; c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dell’Assicurato. Art. 6.4 – Rinuncia al diritto di rivalsa L’Impresa rinuncia esplicitamente al diritto di surroga di cui all’art. 1916 Cod. Civile. SEZIONE 5 – INFORTUNI DI SUPERFICIE La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. Art. 6.6 – Clausola di cumulo Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l’Impresa l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare l’importo di Euro 300.000,00 per polizza e per evento. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i limiti sopra indicati, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione. Art. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione L’Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti ai massimali assicurati indicati nella scheda di polizza qualora l'Assicurato subisca, durante il periodo di validità della garanzia, danni derivanti dalle conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio e che entro un anno provochino: – morte; – invalidità permanente. Art. 5.2 – Limiti di età Sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione della polizza non hanno ancora compiuto i 75 anni di età, fermo restando che l’assicurazione rimane in vigore per chi già in precedenza assicurato. Art. 5.3 – Capitali assicurati e cumulo I massimali assicurati per Assicurato sono quelli indicati sulla Scheda di polizza. Le garanzie prestate sono: – Caso morte – Caso invalidità permanente I due indennizzi non sono cumulabili; in particolare, qualora a seguito di infortunio l’ Impresa liquidi un indennizzo per invalidità permanente e successivamente intervenga la morte dell'Assicurato, ascrivibile alla stessa causa che ha originato la prima liquidazione, l'ulteriore indennizzo andrà a coprire la differenza fino al massimale assicurato. Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l’Impresa, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare l’importo di Euro 300.000,00 per polizza e per evento. Art. 5.4 – Denuncia del sinistro ed obblighi relativi Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall'Assicurato all’Impresa, non appena questi ne abbia la possibilità, contattando telefonicamente la Centrale Operativa. L'Assicurato è comunque tenuto ad inviare per iscritto denuncia all'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari indicati, devono consentire all’ Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. Art. 5.5 – Rinuncia al diritto di rivalsa L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'Art.1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio. Art. 5.6 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Infortuni di superficie Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la garanzia non è operante per gli infortuni derivanti da: a) guida di veicoli o natanti che non siano ad uso privato per i quali l'Assicurato non abbia le prescritte abilitazioni; b) guida od uso, anche in qualità di passeggero, di mezzi di locomozione aerei o subacquei. Art. 5.7 – Criteri di indennizzo Caso Morte: qualora si verifichi un infortunio, indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa effettua il pagamento della somma assicurata ai beneficiari designati, o in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi. Il pagamento della somma assicurata avverrà purché la morte avvenga entro un anno dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. Morte presunta: qualora il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e le autorità competenti ne avessero dichiarato la morte presunta, l’Impresa provvederà al pagamento della somma assicurata prevista in caso di morte. Invalidità Permanente: qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa effettua il pagamento di una percentuale del massimale assicurato per invalidità permanente, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri della tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30–6–1965 n°1124 e successive modifiche, relative al settore "Industria" con rinuncia dell’Impresa alla applicazione della franchigia ivi prevista e con l’intesa che sarà liquidato il capitale anziché la rendita. Art. 5.8 – Franchigia per Invalidità Permanente L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto esclusivamente per il caso in cui il grado di invalidità permanente sia superiore a 5 punti percentuali dell’invalidità permanente totale; in tal caso l’indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente i 5 punti percentuali. Resta inteso che per percentuali di invalidità permanente superiori al 65% la franchigia non verrà applicata. Art. 6.5 – Dichiarazioni dell’Assicurato – Polizze Individuali/Nucleo famigliare Ai sensi ed agli effetti degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ., l’Assicurato dichiara: – che la somma dei capitali della presente ed altre assicurazioni che includano la copertura del rischio volo stipulate dallo stesso Assicurato o da altri sulla sua persona non supera i limiti di: – Euro 1.000.000,00 per il caso di morte; – Euro 1.000.000,00 per il caso di invalidità permanente. SEZIONE 7 – TUTELA LEGALE La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. Art. 7.1 – Oggetto dell’assicurazione L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa. L’assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato per: a) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010; b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP); c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice; e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Filo diretto Assicurazioni Spa), atte a riconoscere il diritto dell’Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000,00; f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti; h) l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a Euro 3.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domicializione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’assicurato. L’Impresa assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza anche le spese di giustizia nel processo penale (Art.535 del Codice di Procedura Penale). Art. 7.2 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Tutela Legale Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi i sinistri derivanti da: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; b) gli oneri fiscali; c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore); d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato; f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni; g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; i) le spese per controversie nei confronti di Filo diretto Assicurazioni S.p.A.; j) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); k) le tasse di registro; Sono altresì esclusi i sinistri di seguito elencati: 1. relativi a morosità in contratti di locazione; 2. derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall’assicurato; 3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie; 4. aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 c.c. (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici; 5. relativi ad eventi verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Con riferimento all’Art.7.1, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito della vita privata dell’Assicurato e si riferisce ai seguenti casi: a) danni subiti dall’Assicurato, in conseguenza di fatti/atti di altri soggetti; b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti/atti dell’Assicurato; c) difesa penale per reato colposo o contravvenzione per atti commessi o attribuiti; d) contenziosi in sede civile e penale in qualità di turista in viaggi organizzati, per qualsiasi fatto colposo occorso durante il viaggio. Sono comprese le vertenze con il Tour Operator o l’agenzia viaggi; e) controversie nascenti da pretese per inadempienze contrattuali, per le quali il valore in lite non sia inferiore a Euro 1.000,00. 3 di 7 Art. 7.3 – Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile Limitatamente al caso in cui l’Assicurato debba rispondere per danni arrecati a terzi o sia convenuto in giudizio in sede civile, l’assistenza legale viene prestata dalla compagnia di assicurazione che assicura la Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art.1917, 3° comma del Codice Civile. Pertanto l’Impresa, con l’esclusione del caso di imputazione penale, non sarà tenuta ad alcun intervento se non ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dalla compagnia di assicurazione che presta la Responsabilità Civile. Art. 7.4 – Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e comunque dopo l’inizio del viaggio dell’Assicurato; I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. Art. 7.5 – Gestione del sinistro L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Art. 7.6 – Scelta del legale Qualora non sia possibile definire la controversia in sede stragiudiziale, ovvero in caso di conflitto d’interessi tra l’Impresa e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un Legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove l’assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all’Impresa. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. SEZIONE 8 – RESPONSABILITÀ CIVILE La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. Art. 8.1 – Oggetto dell’assicurazione e persone assicurate L’Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dei massimali indicati nella Scheda di polizza, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata. Art. 8.2 – Rischi compresi L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti: a) dalla conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’estero, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Se l’abitazione fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a Euro 200,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da gelo; b) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicurato, con l’esclusione comunque di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’assicurato; c) dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione; d) dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedone; e) dall’esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione; f) dalla proprietà, possesso od uso di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici e di animali da sella in genere. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a Euro 100,00; g) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL. La garanzia comprende anche le somme che l’assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124; h) dalla pratica del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici a motore; i) dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoria; j) per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi; k) da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo di beni di terzi nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di Euro 15.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di Euro 500,00. l) per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimo di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di Euro 15.000,00 per sinistro. Qualora l'Assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in II^ rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio. 4 di 7 Art. 8.3 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Responsabilita’ civile Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi i sinistri: a) derivanti dall’esercizio di attività professionali, di industria, di commercio o di servizio; b) derivanti da furto; c) derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di mezzi di locomozione a motore; d) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali; e) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da: inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; g) da detenzione o impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; h) derivanti a cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; i) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici; j) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria; k) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali adibiti ad abitazione; Art. 8.4 – Persone non considerate terzi Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altra persona con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia. Art. 8.5 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art.1915 del Codice Civile). Art. 8.6 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Impresa si impegna a proseguire nella difesa penale dell'Assicurato fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SEZIONE 9 – TRAVEL CARE IL SERVIZIO MEDICO DI ASSISTENZA ALL’ESTERO Il Servizio Travel CareDIsi TELECONSULTO intende sempre incluso per le polizze di tipo “Vacanza” che prevedono la garanzia Assistenza e/o Rimborso Spese Mediche e per la polizza di tipo “Studio”. 9 -offerte TRAVEL CAREgratuito. Le attività di servizio “TravelSEZIONE care” sono a titolo Art.9.1 – Descrizione del servizio Art. 9.1 - Descrizione del servizio L’Assicurato in viaggio all’estero che incorra in infortunio o malattia, recandosi presso una L’Assicurato, viaggiodotate all’estero incorra in infortunioNet o malattia, delle struttureinsanitarie delleche stazioni di telemedicina for Care,ha halala possibilità possibilità di ricevere ricevereunun teleconsulto medico-specialistico line direttamente medici teleconsulto medico specialistico “online”on direttamente da primariedastrutture appartenenti a primarie strutture sanitarie italiane e internazionali. sanitarie italiane e internazionali. La verràtecnologica erogata, in che, via principale possibile, con soluzioni modalità la piattaforma attraversoe ove le più innovative Netconsulenza for Care èspecialistica telematica il sistema telemedicina for Care. telematiche,attraverso unisce in rete (*) una di serie di ospedaliNet altamente specializzati in Italia e nel Net forcon Care è la piattaforma tecnologicapermettendo che, attraverso le più innovative mondo la Centrale Operativa dell’Impresa all’assicurato di accederesoluzioni a servizi telematiche, in rete medici specializzati in Italia e nel mondo di consulenza unisce medico–specialistica on altamente line. convenzionati con la Centrale Operativa dell’Impresa permettendo all’Assicurato di accedere serviziaccedere di consulenza medico-specialistica on line. Art. 9.2 –a Come alla teleconsulenza Se l’Assicurato necessita di un alla teleconsulto, è sufficiente che ne faccia richiesta alla Centrale Art. 9.2 Come accedere teleconsulenza Operativa di Telemedicina perdientrare direttamente inè contatto con lo staff 24 ore Se l’Assicurato necessita un teleconsulto, sufficiente che nemedico facciache richiesta su 24, 365 giorni l'anno è disponibile per effettuare teleconsulenza di primoinlivello. Sulla base alla Centrale Operativa di Telemedicina peruna entrare direttamente contatto con dellestaff esigenze del paziente la consulenza di secondoper livello con una lo medico che 24verrà orepoi suorganizzata 24, 365 giorni l’annomedica è disponibile effettuare delle strutture specialistiche della livello. rete, allaSulla presenza e/o del di unpaziente suo familiare. una teleconsulenza di primo basedell’Assicurato delle esigenze verrà poi organizzata la teleconsulenza medica di secondo livello con uno dei medici specialisti Art. 9.3 Limitazioni all’erogazione del servizio e/o di un suo familiare. della rete–Filo diretto, alla presenza dell’Assicurato L’Assicurato può usufruire del servizio fino ad un massimo di tre prestazioni per anno. Art. 9.3 - Limitazioni all’erogazione del servizio Art. 9.4 – Costo della prestazione L’Assicurato può usufruire del servizio fino ad un massimo di tre prestazioni per anno L’Impresa proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e alla gestione della di validitàtiene dellaapolizza. consulenza medico–specialistica, incluso l’onorario dello specialista consultato. Art. 9.4 - aCosto prestazione Rimangono caricodella dell’Assicurato il costo di tutti gli esami necessari (esami diagnostici, L’Impresa tiene a proprio caricofotografiche, tutte le spese relative e alla gestioneil esami di laboratorio, immagini ecc.) per ilall’organizzazione teleconsulto ed eventualmente della medico-specialistica, incluso l’onorario dello specialista consultato. costo consulenza di ulteriori accertamenti richiesti dallo specialista contattato. Rimangono a carico dell’Assicurato il costo di tutti gli esami necessari (esami diagnostici, esami di delle laboratorio, fotografiche,e ecc.) per convenzionati il teleconsultodotate ed eventualmente (*) La rete struttureimmagini sanitarie specialistiche dei centri della stazione ildicosto di ulteriori richiesti dallo specialista contattato. L’elenco completo telemedicina è in accertamenti corso di continui ampliamenti e nuove installazioni. delle stazioni può essere richiesto alla Centrale Operativa dell’ Impresa. SEZIONE 10 – BEST OPINION Il Servizio Best Opinion si intende sempre incluso per le polizze di tipo “Affari” e “Resident” che prevedono la garanzia Assistenza e/o Rimborso Spese Mediche. Le attività di servizio “Best Opinion” sono offerte a titolo gratuito. Art. 10.1 – Descrizione del servizio L’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, ha la possibilità di ricevere un secondo parere medico, complementare rispetto a una precedente valutazione medica, da parte di uno specialista della rete. La consulenza specialistica verrà erogata, in via principale e ove possibile, con modalità telematica attraverso il sistema di telemedicina Net for Care, e con la possibilità per l’Assicurato di interagire in videoconferenza direttamente con il medico specialista. Net for Care è la piattaforma tecnologica che, attraverso le più innovative soluzioni telematiche, unisce in rete (*) una serie di ospedali altamente specializzati in Italia e nel mondo con la Centrale Operativa dell’ Impresa permettendo all’Assicurato di accedere a servizi di consulenza medico–specialistica on line. Art. 10.2 – Come accedere alla teleconsulenza Se l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessita di una consulenza medico–specialistica di second opinion, potrà contattare la Centrale Operativa di Telemedicina dell’Impresa, che si occuperà di gestire e organizzare tutte le diverse fasi del servizio. Il Servizio Medico della Centrale Operativa, accertata la necessità della richiesta, attingendo alla propria banca dati, individua i migliori specialisti convenzionati relativamente al caso clinico in esame e li sottopone all’Assicurato per la sua scelta finale. Successivamente si procede con il consulto come di seguito indicato: a) Nel caso in cui lo specialista faccia parte di uno degli istituti connessi con il sistema di telemedicina, viene organizzato il teleconsulto invitando l’Assicurato e/o un suo familiare a presenziare recandosi presso il centro più vicino dotato di stazione di telemedicina Net for Care. Qualora l’Assicurato non si rendesse disponibile per il consulto online, l’Impresa predisporrà comunque il teleconsulto con il proprio medico di Centrale. b) Qualora lo specialista prescelto non sia collegato alla rete telematica ma sia dotato di connessione Internet, l’Impresa, di seguito alla ricezione dell'intera documentazione clinica e diagnostica dell'Assicurato, organizza l’accesso via Internet alla cartella clinica del paziente da parte del medico specialista che potrà formulare il proprio parere direttamente on line. Qualora invece sia l’Assicurato a non potersi recare presso la struttura sanitaria presso la quale è installata una stazione di telemedicina per assistere al teleconsulto on line, ma abbia a disposizione un PC collegato ad internet e dotato di webcam, l’Impresa potrà organizzare il teleconsulto attraverso Internet alla presenza anche di familiari o del medico curante dell’Assicurato. La connessione alle informazioni medico–diagnostiche del paziente avviene su sito sicuro e attraverso la creazione di password temporanee (one time). c) Se invece lo specialista prescelto non è collegato alla rete telematica, né raggiungibile attraverso Internet, o l’Assicurato non è disponibile in alcun modo al consulto on line, l’ Impresa, di seguito alla ricezione dell'intera documentazione clinica e diagnostica dell'Assicurato, ne predispone la traduzione (se necessaria) e la invia per posta allo specialista. Una volta eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche, il medico specialista formula una risposta scritta e la inoltra alla Centrale Operativa. Con la finalità di fornire un’efficace e completa comunicazione del parere erogato, la Centrale Operativa organizza un incontro nella città di residenza tra l’Assicurato e un medico specialista affinché quest’ultimo possa consegnare e spiegare opportunamente il contenuto della consulenza ricevuta. Art. 10.3 – Limitazioni all’erogazione del servizio L’Assicurato può usufruire del servizio fino ad un massimo di tre prestazioni per anno. Art. 10.4 – Costo della prestazione L’Impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e alla gestione della consulenza medico–specialistica, incluso l’onorario dello specialista consultato. Rimangono a carico dell’Assicurato il costo di tutti gli esami necessari (esami diagnostici, esami di laboratorio, immagini fotografiche, ecc.) per il teleconsulto ed eventualmente il costo di ulteriori accertamenti richiesti dallo specialista contattato. (*) La rete delle strutture sanitarie specialistiche e dei centri convenzionati dotate della stazione di telemedicina è in corso di continui ampliamenti e nuove installazioni. L’elenco completo delle stazioni può essere richiesto alla Centrale Operativa dell’ Impresa. SEZIONE 11 – CARTELLA MEDICA MULTILINGUE ON–LINE “MEDICAL PASSPORT” Il Servizio “Medical Passport” si intende sempre incluso per qualsiasi tipologia di polizza Amieasy emessa. Le attività di servizio “Medical Passport” sono offerte a titolo gratuito. Art. 11.1 – Descrizione del servizio Con Medical Passport l’assicurato ha la possibilità di creare la propria cartella medica multi–lingue on–line, disponibile su uno spazio web debitamente protetto attraverso un sistema di identificazione, consultabile da qualunque accesso Internet e quindi in ogni parte del mondo. Le informazioni relative alla propria storia sanitaria vengono inserite compilando un facile questionario guidato. Art. 11.2 – Attivazione del servizio L’Assicurato accedendo al sito www.medical–passport.it, alla sezione “Come attivare”, dovrà registrarsi compilando un modulo on–line in cui gli sarà richiesto di indicare il numero della propria polizza e di scegliere le Username e Password personali. Con la doppia coppia di Username e Password potrà accedere alla propria cartella medica on–line in modalità di modifica/edit (digitando la password di modifica/edit) o in modalità di sola lettura (digitando la password di lettura/read). Utilizzando la password di modifica/edit, che dovrà essere conservata con la massima cura, l’assicurato potrà compilare e successivamente modificare il questionario guidato sulla propria storia sanitaria, se possibile facendosi coadiuvare dal proprio medico di fiducia. Il questionario sarà poi automaticamente tradotto in varie lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, turco, bulgaro, rumeno e altre in fase di elaborazione) in modo tale da permettere all’assicurato all’estero di fornire le informazioni sulla propria storia sanitaria senza errori di traduzione. La Password di lettura/read dovrà essere invece riportata sulla card personale “Medical Passport” che verrà inviata all’assicurato all’atto della richiesta di accesso al servizio e che dovrà essere da lui custodita con cura, e messa a disposizione dei medici curanti in caso di necessità (es. malattia, infortunio, altro problema di salute). Art. 11.3 – Utilizzo del servizio di cartella medica on–line In caso di necessità (es. malattia, infortunio, altro problema di salute) l’assicurato, i suoi familiari e/o direttamente i medici o paramedici, accedendo a www.medical–passport.it e inserendo la Username e la Password indicate nella card personale Medical Passport, avranno accesso alla sua cartella medica multilingue on–line visualizzando tutte le informazioni sulla sua storia sanitaria precedentemente inserite dallo stesso assicurato. Art. 11.4 – Durata e rinnovo Il servizio è efficace per la durata della polizza, nel caso in cui Medical Passport fosse attivato a seguito dell’acquisto di una polizza assicurativa che abbia durata inferiore a un anno, l’efficacia del servizio sarà pari a quella della polizza, con una durata minima di un mese. Alla scadenza, l’assicurato potrà rinnovare il servizio alle condizioni che gli saranno comunicate, utilizzando la procedura di rinnovo disponibile nell’area riservata del sito. L’Impresa si riserva la facoltà di interrompere il servizio nel caso in cui venga meno per qualsiasi motivo il contratto originario in cui Medical Passport è incluso. Art. 11.5 – Prestazioni Il servizio Medical Passport incluso nella polizza Filo diretto è la versione standard individuale che comprende: • Cartella medica on–line multilingue: la possibilità di inserire, su uno spazio web protetto, tutte le informazioni sulla propria storia sanitaria che possono essere automaticamente tradotte in 10 lingue semplicemente cliccando sulla bandierina del relativo Paese. Una volta compilata sarà possibile: – farla visionare in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo, fornendo le password di lettura/read; – stamparla in una qualsiasi delle lingue straniere (per esempio in quella del paese dove si sta per andare); – salvarla sul proprio pc o su qualsiasi altro supporto informatico (hard disk portatile, chiavetta usb, ecc.). • Inserimento di allegati come esami diagnostici, radiografie, tac, elettrocardiogrammi ecc. fino a 1 Giga che potranno essere visualizzati da qualsiasi computer, in qualsiasi luogo grazie a Virtual Viewer®, l’innovativa piattaforma di visualizzazione che supporta quasi tutte le più comuni tipologie di file, non solo di tipo grafico. • Servizio caricamento allegati: qualora non sia possibile trasferire i documenti su file, lo staff Medical Passport può farlo per l’assicurato. Le informazioni relative alle modalità e ai costi del servizio sono presenti all’interno del Medical Passport personale, nel menù in alto, alla voce "Servizio Allegati" • Supporto nella compilazione della cartella medica Lo staff Medical Passport è a disposizione per fornire informazioni e, se lo desidera, un medico seguirà passo per passo l’assicurato nella compilazione della cartella medica. Tre le modalità di accesso al servizio: – via telefono, chiamando il numero indicato nella sezione contatti; – via chat, cliccando sul pulsante di chat all’interno dell’area patologie; – inviando via fax o via posta la scheda medica cartacea presente sul sito alla sezione "Supporto compilazione". • Medical Passport Card: è la card che viene consegnata a tutti i clienti che si attivano sulla quale sono presenti i riferimenti di come accedere al servizio nonché nome, cognome, username e password di lettura (da compilare a cura dell’assicurato) • Convenzioni con medici specialisti e strutture sanitarie: possibilità di accedere alla rete Filo diretto di strutture sanitarie e medici specialisti in Italia e beneficiare nella maggior parte dei casi di sconti per visite o esami. Per effettuare la ricerca l’assicurato può utilizzare l’apposita funzione all’interno del suo Medical Passport alla sezione "Convenzioni Filo diretto" oppure chiamare la Centrale Operativa che nel caso di versione standard del prodotto fornisce i recapiti affinché l’Assicurato contatti autonomamente lo specialista o la struttura. L’assicurato dovrà presentarsi come Assicurato Filo diretto e presentare la Medical Passport Card all’atto del pagamento della prestazione per ottenere le tariffe convenzionate. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Art. 1 – Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: – stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi; – terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti; – dolo del Contraente o dell'Assicurato; – viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; o laoconseguenza direttadiretta di situazioni patologiche croniche – malattie che – chesiano sianol'espressione l’espressione la conseguenza di situazioni patologiche o preesistenti, già note all'Assicurato alla sottoscrizione/adesione croniche o preesistenti, già note all’Assicurato alla sottoscrizione della polizza. Sono invece allaprenotazione prenotazione dei servizi comprese le riacutizzazioni riacutizzazioniimprevedibili imprevedibilididipatologie patologiepreesistenti croniche, alla turistici o del delviaggio; viaggio; – patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana; – interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; – uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali; – pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene compreso l’esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente a carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing; – atti di temerarietà; – attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo; – gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d’acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti; se non di carattere ludico o in alternativa svolte sotto legida delle federazioni; – le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali; – svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco; – eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Per le polizze di tipo “Vacanza” sono altresì esclusi gli eventi verificatisi in occasione dello svolgimento di attività professionale. Non è consentita la stipulazione di più polizze Amieasy a garanzia del medesimo rischio al fine di: – elevare i massimali delle specifiche garanzie; – prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; – la polizza deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. Art. Personenon nonassicurabili assicurabili Art. 22 –- Persone Premesso che l’Impresa, l’Impresa, qualorafosse fosse stata a conoscenza l’Assicurato in delle una Premesso che a conoscenza cheche l’Assicurato fossefosse ino una delle seguenti condizioniqualora escluse dallastata polizza: uso non terapeutico di farmaci sostanze seguenti condizioni escluse dalla polizza: usoenon terapeutico di farmaci o sostanzeAIDS, stupefacenti, stupefacenti, tossicodipendenze da alcool droghe, a, patologie HIV correlate, disturbi tossicodipendenze daorganiche alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, e sindromi mentali e sindromi cerebrali non avrebbe consentito a disturbi prestarementali l’assicurazione, si organicheche, cerebrali nonuna avrebbe a prestare l’assicurazione, si conviene che, nel caso conviene nel caso o piùconsentito delle malattie o disturbi sopra richiamati insorgano durante o più di delle malattie disturbi sisopra richiamati insorgano durante validitàCivile, della iluna periodo validità dellao polizza, applicherà quanto previsto dall’art.il periodo 1898 deldiCodice polizza, si applicheràdalla quanto previsto dall’art. 1898 Codice Civile,dell’Assicurato. indipendentemente dalla indipendentemente concreta valutazione dellodel stato di salute Sono esclusi dalle coperture le persone non acquistino viaggi con partenza o destinazione concreta valutazione dello stato di saluteche dell’Assicurato. Italia le persone non domiciliate temporaneamente in Italia.o destinazione Sono eesclusi dalle residenti copertureall’Estero le persone che non acquistino viaggi con partenza IlItalia contratto, qualora vengaall’Estero prescelta la domiciliate formula “Resident” (risultanteinda scheda di polizza), e le persone residenti non temporaneamente Italia. prevede un limite massimo di età assicurabile, a norma del quale – in relazione esclusivamente alle garanzie “Assistenza alla persona” e “Spese Mediche” – risulteranno assicurabili le persone Art. al3 momento – Esclusione di stipulazione compensazioni alternative che della polizza nonl’Impresa abbiano non ancora compiuto i 75 anni di Qualora l'Assicurato di unadella o più prestazioni, a fornire indennizzi età, fermo restandonon chefruisca l’assicurazione rimane in vigore per chi già èintenuta precedenza assicurato. o prestazioni alternative a titolo di compensazione. Art. 3 - Esclusione di compensazioni alternative Qualora non fruisca di una delle o piùgaranzie prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire Art. 4 – l’Assicurato Validità decorrenza e durata indennizzi o prestazioni alternative titolo di compensazione. La durata della polizza è quella scelta adal Contraente ed indicata nella scheda di polizza sempreché sia stato il relativo premio. Art. 4 - corrisposto Validità’ decorrenza e durata delle garanzie La durata della è quella scelta dal Contraente indicata nel nella scheda polizza Le coperture sono polizza prestate nei limiti dei capitali/massimali e delleedprestazioni luogo ove si di è verificato sempreché sia stato corrisposto il relativonella premio. l’evento, sempre che questo sia compreso “DESTINAZIONE” per cui è stata emessa la polizza. Le coperture“ANNULLAMENTO sono prestate neiVIAGGIO” limiti deiinizia capitali/massimali e delle prestazioni nel luogo ove La garanzia dal giorno di sottoscrizione della polizza e termina si è verificato che questo sia compreso nella “DESTINAZIONE” per cuidove è stata il giorno della l’evento, partenzasempre all’ingresso della stazione (aeroportuale, marittima ferroviaria ha emessa la polizza. inizio il viaggio) o nei casi di viaggi in auto nella località di destinazione. La garanzia“ANNULLAMENTO “ANNULLAMENTOVIAGGIO” VIAGGIO” inizia dalsottoscritta giorno di alsottoscrizione della polizza e La garanzia deve essere momento della prenotazione termina il giorno della partenza all’ingresso della Nel stazione marittima (conferma dei servizi turistici acquistati) del viaggio. casolocalità in(aeroportuale, cui ladiprenotazione sia giàferroviaria avvenuta dove ha inizio il viaggio) nei casi di viaggi auto destinazione. (o in corso), la“ANNULLAMENTO polizza deveoessere sottoscritta alinpiù tardinella 30 giorni dialcalendario partenza. La garanzia VIAGGIO” deve essere sottoscritta momentoprima delladella prenotazione Le altre garanzie sono valide durante il periodo del viaggio, come riportato nella scheda di (conferma dei servizi turistici acquistati) del viaggio. Nel caso in cui la prenotazione polizza, sia già eavvenuta comunque fino ad un massimo di 95 giorni consecutivi dalla data di inizio del viaggio (o in corso), la polizza deve essere sottoscritta al più tardi 30 giorni di calendario stesso prima ad eccezione della partenza.di quelle garanzie che seguono la specifica normativa indicata nelle singole sezioni. Peraltre le garanzie sole polizze tipodurante “RESIDENT” è operativa la limitazione dei 95 giorni Le sonodi valide il periodonon del viaggio, come riportato nella scheda di polizza, econsecutivi. comunque fino ad un massimo di 95 giorni consecutivi dalla data di inizio del viaggio stesso ad eccezione di quelle garanzie che seguono la specifica normativa indicata nelle singole sezioni. Per polizzedell'assicurato di tipo “RESIDENT” è operativa la limitazione dei 95 giorni Art. le 5 –sole Obblighi in caso dinon sinistro consecutivi. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale Art. 5 - Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro o parziale dirittol’Assicurato all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del eCodice In caso didel sinistro, deve darne avviso telefonico scrittoCivile. all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la Art. 6 –totale Estensione territoriale perdita o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile. L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio come indicato Art. 6 - Estensione territoriale in polizza e dove l'Assicurato ha subìto sinistrodiche ha dove originato il diritto alla prestazione. Nel L’assicurazione haaereo, validità nel Paese o neloilnave, gruppo Paesi effettua il viaggio come indicato caso di viaggi in treno, pullman l’assicurazione èsivalida dalla stazione di partenza in polizza e dove l’Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggiooorganizzato) a quella dièarrivo conclusione delpartenza viaggio. caso di viaggi in aereo, treno, pullman nave,sopracitato, l’assicurazione validaalla dalla stazione di Nel caso di viaggio in auto o del altro mezzoorganizzato) non l’assicurazione è valida ad oltre 50 Km (aeroportuale, ferroviaria, ecc. viaggio a quella di arrivo alla conclusione del viaggio. dal luogo residenza. Nel caso didiviaggio innon auto oha altrocomunque mezzo non sopracitato, valida ad oltre Km L’assicurazione validità l’assicurazione nei paesi èindicati nel 50sito: dal luogo di residenza. http://www.filodiretto.it/site/privati/viaggi/amieasy_home.asp allasito: sezione “Paesi Esclusi”. L’assicurazione non ha comunque validità nei paesi indicati nel http://www.filodiretto.it/site/privati/viaggi/amieasy_home.asp alla sezione “Paesi Esclusi”. Art. 7 – Criteri di liquidazione dei sinistri Art. 7 - Criteri di liquidazione dei sinistri Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale Ildelle pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione inl’Impresa originale relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato delle relative notule, distinte debitamente quietanzate. A richiesta edell’Assicurato l’Impresa restituisce i precitati originali,e ricevute previa apposizione della data di liquidazione dell'importo liquidato. restituisce i precitati originali, previa apposizione della data liquidazione e dell’importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delledinotule, distinte e ricevute per ottenere Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distintecontratto e ricevute per il rimborso, l’Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente previa ottenere il rimborso, l’Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro. carico dei predetti terzi.aI rimborsare rimborsi verranno sempre eseguiti L’Impresa provvederà l’Assicurato, solo dopoinlaEuro. presentazione completa della L’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione deldopo sinistro. documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro. Art. 8 – Liquidazione Liquidazione dei deidanni/nomina danni/nominadei deiperiti periti Impresa mediante accordo diretto fra le Parti La quantificazione del danno sarà effettuata dall’ dall’Impresa 5 di 7 o, in mancanza, stabilito da due Periti nominati uno per parte. In caso di disaccordo essi ne eleggeranno delle duedue PartiParti nonnon provvede a nominare il proprio Perito oPerito mancao eleggeranno un unTerzo. Terzo.SeSeuna una delle provvede a nominare il proprio l’accordo sulla scelta del scelta terzo, ladel nomina fatta dalsarà Presidente delPresidente Tribunale nella giurisdizione manca l’accordo sulla terzo,sarà la nomina fatta dal del cui Tribunale nella si la sede legale dell’ la Impresa. Ciascuna Parti Ciascuna sostiene ladelle spesa del proprio e metà cuitrova giurisdizione si trova sede legale dell’delle Impresa. Parti sostienePerito la spesa del di quellaPerito del Terzo Perito.diLe decisioni sono prese maggioranza con dispensa da ogni formalità proprio e metà quella del Terzo Perito.a Le decisioni sono prese a maggioranza con di legge eda sono vincolanti perdilelegge Parti,elesono qualivincolanti rinuncianoperfinled’ora impugnativa dispensa ogni formalità Parti,alequalsiasi quali rinunciano fin salvo d’ora qualsiasi impugnativa salvoo iviolazione casi di violenza, errore o violazione dei patti contrattuali. iacasi di violenza, dolo, errore dei pattidolo, contrattuali. Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per perlalatutela tuteladei deipropri propridiritti. diritti. giudiziaria Art. 9 – Legge – giurisdizione Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana. Art. 10 – integrazione documentazione di denuncia del sinistro L’Assicurato prende atto e concede espressamente a Filo diretto Assicurazioni la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia/prestazione. La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso. Art . 11 – Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, Il Contraente o l'Impresa possono recedere dal contratto. Il recesso ha effetto: • nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione; • nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa; In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte. Art . 11 Bis – Diritto di recesso (valido solo per polizze commercializzate con la c.d. vendita diretta) L’Assicurato dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67–undecies del D.Lgs n. 209 del 07 settembre 2005, se tale data e' successiva a quella di cui alla lettera a). Il diritto di recesso non si applica: – alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese; Per esercitare il diritto di recesso, l’Assicurato deve inviare, prima dello scadere del termine, una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale dell’Impresa all’indirizzo poco sopra richiamato, dichiarando, con questa comunicazione, che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo. Qualora si sia effettivamente verificato un sinistro, il diritto al recesso non potrà essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non rispondente alla realtà dei fatti, l’Impresa avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’Assicurato per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso. Nei confronti dell’Assicurato che esercita il diritto di recesso l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Qualora l’Assicurato non eserciti il diritto di recesso, il contratto troverà piena ed integrale applicazione nei termini pattuiti. Art. 12 – Imposte e tasse Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 13 – Rivalsa L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato. Art. 14 – Determinazione del premio – dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento alla destinazione, al prezzo del viaggio, alla durata del viaggio, ai massimali scelti e al numero degli Assicurati. Il contraente/Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 – 1893 – 1894 e 1898 del Codice Civile. Art. 15 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Per sottoscrivere la presente polizza il premio e le eventuali rate di premio successive indicati nella scheda di polizza devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Art. 16 – Durata del contratto – tacito rinnovo La durata della polizza è quella scelta dal Contraente ed indicata nella scheda di polizza. Se il Contraente/assicurato ha scelto la durata annuale, si conviene tra le parti che, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata di un anno. Per le durate inferiori ad 1 anno la polizza cesserà alla data indicata in polizza senza obbligo di disdetta. Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell’Impresa direttamente al contraente o per tramite dell’Intermediario che ha in carico il contratto, entro 45 giorni dal rinnovo annuale del medesimo. Il Contraente, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o di somme assicurate proposte per l’annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata all’Impresa spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto. COSA FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA Assistenza In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde: 800.279745 dall’estero è possibile contattare contattarelalaCentrale CentraleOperativa Operativatelefonando telefonandoalalnumero numero0039 0039039.6554.6646 039.6899965 comunicando subito le seguenti informazioni: •• Nome e Cognome •• Numero di polizza 6 di 7 • Motivo della chiamata • Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarvi. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Altre garanzie Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità: sezione“Denuncia “Denuncia On–Line”) seguendo le relative istruzioni. via internet (sul sito sezione istruzioni. alnumero numero039.6554.6644 039/6899941 eeper via telefono al perlalagaranzia garanziaAnnullamento Annullamento Viaggio al numero 800335747. verde 800335747. La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a: Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni 20864 AGRATE BRIANZA (MB) In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta: In caso di spese mediche – certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito; – in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica; – prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le spese sostenute; – prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei farmaci acquistati. – numero della polizza. In caso di furto o danno al bagaglio – biglietto aereo (unitamente al contrassegno del bagaglio); – denuncia con il visto dell'Autorità di polizia del luogo dove si è verificato il fatto, riportante le circostanze del sinistro e l'elenco degli oggetti rubati, il loro valore e la data di acquisto; – reclamo presentato al vettore o all'albergatore eventualmente responsabile; – lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso; – fatture, scontrini dei beni acquistati o perduti (in mancanza elenco, data, luogo d'acquisto e il loro valore); – giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti di identità se sostenute; – fatture di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore. – Nel caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio o di parte di esso consegnato al vettore aereo, P.I.R (rapporto irregolarità bagaglio) effettuato immediatamente presso l'ufficio aeroportuale; – numero della polizza. In caso di annullamento viaggio – in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specificata e i giorni di prognosi; – in caso di ricovero, copia della cartella clinica; – in caso di decesso, il certificato di morte; – in caso di incidente al mezzo di trasporto copia della constatazione amichevole di incidente (C.I.D) e/o verbale dei vigili; – estratto conto di conferma prenotazione al viaggio; – fattura relativa alla penale addebitata; – programma e regolamento del viaggio; – ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio; – documenti di viaggio – contratto di prenotazione del viaggio – numero della polizza. In caso di penale addebitata dal vettore aereo: – conferma dell’acquisto del biglietto o documento analogo; – ricevuta di pagamento del biglietto; – dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata; – originale del biglietto aereo. In caso di spese di riprotezione viaggio – numero della polizza; – documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale – se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia; – i nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale; – contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia; – estratto conto di prenotazione emesso dal Tour Operator organizzatore del viaggio, in copia; – titoli di viaggio non utilizzati, in originale. In caso di responsabilità civile – descrizione circostanziata dei fatti che hanno determinato il danno a terzi e, copia della denuncia presentata all’autorità competente; – richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato; – eventuale documentazione fotografica dei beni o delle parti di beni danneggiati. – numero della polizza. In caso di tutela legale – descrizione circostanziata dei fatti che hanno determinato il danno; – eventuale copia della denuncia presentata all’Autorità competente; – le spese legali e peritali documentate. – numero della polizza. In caso di infortunio di superficie o volo – luogo, giorno, ora e causa del sinistro; – cause che lo hanno determinato; – certificati medici; – eventuale verbale delle autorità che sono intervenute; – il decorso della lesione dovrà essere certificato da ulteriore documentazione medica, fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall’infortunio. – numero della polizza. In caso di assistenza al veicolo – copia libretto di circolazione – originali dei documenti di spesa sostenuti – numero della polizza. Nota importante • Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro. L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso. • È necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto. Si ricorda che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile). IMPORTANTE! In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (Codice IBAN). Per eventuali reclami scrivere a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami Centro Direzionale Colleoni Via Paracelso, 14 20864 Agrate Brianza (MB) – Fax 039.6892199 – [email protected]. in caso di mancato riscontro scrivere a: ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 00187 ROMA (RM) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003 In conformità di quanto previsto dall’art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni (di seguito denominato “Codice Privacy”), Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata Impresa) intende fornire la seguente informativa. In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno oggetto del trattamento, l’Impresa intende precisare che: – il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Cliente; – il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto contrattuale, rientranti nel novero dei “dati sensibili” di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy. 1) Finalità del trattamento I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy , sono trattati dall’Impresa e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità: a) svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l’assistenza richiesta, nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all’attività assicurativa svolta dall’ Impresa che è autorizzata ai sensi di legge; b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo; c) svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dall’ Impresa o da Imprese del Gruppo Filo diretto nonché invio di materiale pubblicitario. 2) Modalità del trattamento Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità. Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di incaricati/responsabili della stessa Impresa e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento della stessa e/o all’espletamento delle attività contrattualmente previste e richieste dal Cliente (oltre a quanto precisato al punto 4). I dati non sono soggetti a diffusione. I dati potranno essere trasferiti all’estero, nel mondo intero. 3) Conferimento dei dati a) Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche eventualmente di natura sensibile) è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse all’adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri. b) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria. L’eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l’impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente previste. c) Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle offerte dell’Impresa è facoltativo e non comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale. 4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità – in Italia e all’estero, all’Impresa o a Imprese del Gruppo Filo diretto, soggetti esterni alla catena distributiva dell’Impresa che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, broker, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società di factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e imprese specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dall’Impresa. Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania, ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione). I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) a Imprese del Gruppo Filo diretto (Imprese controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a incaricati del Gruppo Filo diretto. 5) Diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art. 7 del Codice Privacy) L’art. 7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso l’Impresa o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario. Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 – 20864 Agrate Brianza (MB). 6) Titolare del trattamento Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 – 20864 Agrate Brianza (MB) nella persona del legale rappresentante, e ciascuna delle Imprese del Gruppo Filo diretto che effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità. Fascicolo Informativo AMIEASY valido per i modelli 0111, 0113, 1221, 1222,1223 (ed. 2010–09) 2013–01) 31/01/2013 Ultimo aggiornamento 30/09/2010 Con questo prodotto contribuisci a sostenere le attività di Filo diretto Onlus. Filo diretto Onlus promuove e finanzia progetti e iniziative in ambito sociale, dedicandosi in particolare ai bambini in difficoltà, alle loro famiglie e alle persone anziane. Per informazioni e donazioni: www.filodirettoonlus.org – Numero Verde 800.326464 È anche possibile devolvere il 5x1000 a favore di Filo diretto Onlus, basterà inserire il codice fiscale 02922360967 nell’apposito riquadro presente in tutti i moduli per la dichiarazione dei redditi (730, CUD e Unico) e mettere la propria firma nel riquadro "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale". 7 di 7