Sommario
NORMATIVA, COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLE FIGURE
COINVOLTE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. . . . .
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1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 09/04/2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. LE FIGURE CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA SICUREZZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3. OBBLIGHI E COMPITI DELLE FIGURE CHE OPERANO NEL CAMPO
DELLA SICUREZZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Obblighi e compiti di Datore di Lavoro e Dirigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Obblighi e compiti del Preposto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Obblighi e compiti del Responsabile SPP e Addetti SPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Obblighi e compiti del Medico competente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Obblighi e compiti del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza. . . . . . . . . . . 12
Obblighi e compiti dei Lavoratori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA
DI SICUREZZA SUL LAVORO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pericoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rischi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Come effettuare una valutazione dei rischi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Suggerimenti per chi valuta i rischi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Cosa si intende per data certa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Validità e durata del DVR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Le procedure standardizzate: i casi di esclusione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Contenuto del DVR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. I PRINCIPI CARDINE DELL’ATTUALE ORDINAMENTO IN TEMA DI SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Dagli anni 50 alla legge 626/94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Il D. Lgs. n. 626 del 19/09/1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 La legge n. 123 del 03/08/2007 “Disposizioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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NORMATIVA, COMPITI, OBBLIGHI E
RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE COINVOLTE
NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO
1.
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 09/04/2008
Il 1° aprile 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Nuovo Testo Unico in materia di
sicurezza e salute sul lavoro” attualmente in vigore.
Si tratta di un Decreto Legislativo attuativo della Legge 123/2007, che ridisegna la
materia della salute e sicurezza sul lavoro e abroga tutte le precedenti normative, ivi
compresi il D.Lgs 626/94 e il D.Lgs 494/1996; composto da 306 articoli compresi in
13 titoli e 51 allegati.
Il Decreto prevede l’ampliamento del campo di applicazione del quadro normativo in
materia di salute e sicurezza anche verso il settore del lavoro autonomo, delle imprese
familiari e in tutte le tipologie contrattuali generalmente riconducibili alla definizione di
“lavoro flessibile”.
Tra gli elementi caratterizzanti la nuova normativa, ricordiamo:
un inasprimento dell’apparato sanzionatorio;
il rafforzamento del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non
solo livello aziendale, ma anche a livello territoriale, con l’introduzione della figura
“Rappresentante della Sicurezza Territoriale (RST) che dovrà vigilare sull’applicazione
della nuova disciplina nelle imprese prive di rappresentanti sindacali;
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Anche se attuato nella fase di scioglimento delle Camere, in considerazione degli
incessanti e recenti infortuni mortali occorsi il provvedimento è stato considerato urgente
perché di rilevanza sociale. Inoltre, per rendere il Testo della Norma maggiormente
rispondente alle esigenze delle imprese, il Consiglio dei Ministri ha accolto alcune delle
modifiche sollecitate dalle commissioni di Camera e Senato; tra queste, una proroga di
tre mesi dell’entrata in vigore per alcune disposizioni che prevedono nuovi adempimenti
in materia di valutazione dei rischi, nonché altre modifiche relative agli obblighi del
committente in merito alla normativa sui cantieri temporanei e mobili.
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la rivisitazione ed il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, ai
quali attribuito anche un ruolo promozionale, di assistenza tecnico-organizzativa alle
imprese anche attraverso un sostegno pubblico;
il libretto sul rischio sanitario che seguirà il lavoratore in tutto il suo percorso
sanitario;
il rafforzamento della figura del medico competente;
la formazione sulla sicurezza, sia per il datore sia per il lavoratore.
In particolare, gli interventi che vengono previsti dal nuovo decreto risultano
prevalentemente finalizzati:
alla realizzazione di un “coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività
e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
alla “definizione di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e sulla
circolazione delle informazioni”;
alla “razionalizzazione e al coordinamento delle strutture centrali e territoriali
di vigilanza” anche “riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali
aventi compiti di prevenzione, formazione, e controllo in materia”;
al pieno coinvolgimento delle Parti sociali nell’ambito del sistema istituzionale.
SICUREZZA SUL LAVORO
Tra le misure previste dal nuovo decreto che favoriranno una razionalizzazione delle
funzioni istituzionali ed il coinvolgimento delle Parti sociali, particolare importanza
assumono:
a) la costituzione del “Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive
e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro” (art. 5), tramite il quale dovrebbe realizzarsi quel coordinamento
tra le istituzioni nazionali e territoriali competenti la cui inesistenza ha rappresentato,
dalla fine degli anni 70, il primo punto di caduta del sistema di prevenzione nazionale;
b) l’attribuzione alla “Commissione consultiva nazionale di un pieno carattere
tripartito”(art. 6), con dieci rappresentanti per ciascuna componente: Ministeri,
Regioni, Associazioni datoriali, Organizzazioni sindacali e la “ridefinizione delle sue
competenze” in un’ottica di pianificazione sistemica;
c) istituzione dei Comitati regionali di coordinamento (art. 7);
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d) istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) (art. 8)
costituito dai Ministeri della Salute, del Lavoro, dell’Interno, dalle Regioni/Provincie
autonome, da INAIL, ISPESL, IPSEMA, con il contributo del Cnel. Allo sviluppo del
Sinp concorrono gli organismi paritetici e istituti di settore a carattere scientifico, ivi
compresi quelli che si occupano della salute delle donne; le Parti sociali partecipano
al Sinp attraverso una periodica consultazione;
e) definizione delle “attività che gli Enti pubblici aventi compiti in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro (INAIL, ISPESL, IPSEMA) devono svolgere in forma
coordinata” (art. 9);
f) riconoscimento che, le Regioni e Province autonome (tramite le A.S.L.), i Ministeri
del Lavoro, dell’Interno (tramite i Vigili del fuoco), dello Sviluppo economico per il
settore estrattivo, l’INAIL, l’ISPESL, l’IPSEMA, gli organismi paritetici e gli enti di
patronato “svolgono attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione,
promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei
confronti delle aziende artigiane, delle imprese agricole, delle piccole e medie
imprese e delle rispettive associazioni.
2. LE FIGURE CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA
SICUREZZA
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa.
Dirigente (Articolo 2, comma 1, lettera d del D.Lgs. 81/08):
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
Preposto (Articolo 2, comma 1, lettera e del D.Lgs. 81/08):
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa
e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da
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Datore di Lavoro (Articolo 2, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/08):
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parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Articolo 2, comma 1,
lettera L del D.Lgs. 81/08):
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi.
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (Articolo 2, comma 1, lettera g
del D.Lgs. 81/08):
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32,
facente parte del servizio di cui alla lettera l) Articolo 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs.
81/08:
Medico competente (Articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/08)
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con
il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81\2008.
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro.
3. OBBLIGHI E COMPITI DELLE FIGURE CHE OPERANO
NEL CAMPO DELLA SICUREZZA
SICUREZZA SUL LAVORO
Obblighi e compiti di Datore di Lavoro e Dirigente
Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti devono (art.18, comma 1 del D.Lgs. 81/08):
nominare il Medico Competente (MC);
richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico
nel presente decreto;
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza;
nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni
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degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);
prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso di
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione;
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave
e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione;
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli
articoli 36 e 37;
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute
e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su
richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR;
prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini
statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le
informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro
superiore a tre giorni;
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione
dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto,
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
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produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
comunicare all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non
siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Inoltre, il Datore di Lavoro e i Dirigenti forniscono informazioni al Servizio di
Prevenzione e protezione in merito a (art. 18, comma 2 del D.Lgs. 81/08):
natura dei rischi;
organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive;
descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
dati sugli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;
provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Obblighi e compiti del Preposto
SICUREZZA SUL LAVORO
Il Preposto deve (art. 19, comma 1 del D.Lgs. 81/08):
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;
verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in
caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave
e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione;
astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
ed immediato;
segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze
dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia
ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a
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conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
frequentare appositi corsi di formazione.
Obblighi e compiti del Responsabile SPP e Addetti SPP
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede a (art. 33, comma
1 del D.Lgs. 81/08):
individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente
sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui
all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
Obblighi e compiti del Medico competente
nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi lavorativi.
La sorveglianza sanitaria comprende (art. 44, comma 2 del D.Lgs. 81/08):
visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al
lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione
specifica;
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere
il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
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Il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria (art. 44, comma 1 del D.Lgs.
81/08):
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Obblighi e compiti del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50, comma 1 del D.Lgs. 81/08):
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei
rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nella azienda o unità produttiva;
è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione
dei luoghi di lavoro e del medico competente;
è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei
rischi e le misure di prevenzione relative;
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista
dall'articolo 37;
promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione
e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati
per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Obblighi e compiti dei Lavoratori
I lavoratori devono in particolare (art. 20, comma 2 del D.Lgs. 81/08):
contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento
degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti
e dai preposti, ai fini ella protezione collettiva ed individuale;
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utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi utilizzati.
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore
di lavoro;
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal normativa vigente in materia di salute e
sicurezza sul lavoro o comunque disposti dal medico competente.
4. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL NUOVO TESTO
UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Pericoli
Costituisce un pericolo tutto ciò che (materiali di lavoro, apparecchiature, metodi o prassi
di lavoro) è potenzialmente in grado di arrecare danno.
Per rischio si intende la possibilità, elevata o ridotta, che qualcuno possa patire un danno
da un determinato pericolo.
La valutazione dei rischi è ora uno dei principi cardine attorno a cui ruota il modello di
prevenzione proposto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, sul presupposto
che un’efficace azione preventiva non può essere sviluppata senza partire da una conoscenza approfondita del ciclo di lavoro aziendale e dei pericoli \ rischi ad esso collegati.
Già il Decreto 626/1994 aveva previsto specifici doveri in capo al datore di lavoro, ma
l’attuale Testo Unico ha notevolmente enfatizzato l’obbligo di valutare i pericoli connessi
allo svolgimento della prestazione lavorativa, identificandolo come uno dei pochi doveri
“non delegabili” dal datore.
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Rischi
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La nuova normativa ha altresì considerato molto gravi le violazioni legate alla redazione
di questo fondamentale documento, allargando esplicitamente l’ambito della valutazione
anche a “rischi particolari”, tra essi comprendendo quelli collegati allo stress da lavoro.
Vi sono valide ragioni per ritenere che la valutazione dei rischi è la base dell’approccio
europeo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: difatti,
se il processo di valutazione dei rischi viene condotto in maniera inadeguata o se tale
processo, che costituisce il punto di partenza dell’approccio alla gestione della salute
e della sicurezza, non viene realizzato affatto, è poco probabile che siano individuate o
messe in atto misure preventive appropriate.
Ogni anno milioni di persone nell'UE sono vittime di infortuni sul lavoro o subiscono gravi
danni alla salute. È questo il motivo per cui la valutazione dei rischi è così importante e rappresenta
la chiave di volta per luoghi di lavoro salubri. La valutazione dei rischi è un processo
dinamico, che consente alle aziende e alle organizzazioni di mettere a punto una politica
proattiva di gestione dei rischi sul lavoro.
Per queste ragioni è fondamentale che ogni tipo di azienda, di qualsiasi dimensione,
effettui regolarmente valutazioni dei rischi. Un'adeguata valutazione del rischio consiste, tra le altre cose, nell'assicurarsi che siano
esaminati tutti rischi pertinenti (non solo quelli ovvi o immediati), verificando l'efficienza
delle misure di sicurezza adottate, documentando gli esiti della valutazione e provvedendo
regolarmente a una revisione della valutazione per garantire che rimanga aggiornata.
SICUREZZA SUL LAVORO
La norma comunitaria più importante in materia di valutazione dei rischi è rappresentata
dalla direttiva quadro 89/391/CEE. Questa direttiva è stata recepita negli ordinamenti
nazionali.
Gli Stati membri, tuttavia, hanno il diritto di adottare delle disposizioni più rigorose per
tutelare i propri lavoratori (per tale ragione si prega di verificare la normativa specifica
relativa alla valutazione del rischio del proprio paese).
La Commissione europea ha elaborato importanti linee guida per aiutare gli Stati membri,
i datori di lavoro e i lavoratori a ottemperare agli obblighi a loro derivanti in materia di
valutazione dei rischi ai sensi della direttiva quadro 89/391/CEE.
Come effettuare una valutazione dei rischi
Le linee guida europee sulla valutazione dei rischi sul lavoro propongono un approccio
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graduale per fasi. Certamente non si tratta dell'unico modo per svolgere una valutazione dei rischi,
sussistendo a tale scopo un'ampia varietà di metodi. In altri termini, non esiste il modo "giusto" per effettuare una valutazione dei rischi: a
seconda delle circostanze, possono rivelarsi efficaci approcci diversi.
È possibile suddividere la procedura di valutazione dei rischi (che include elementi di
gestione dei rischi) in una serie di fasi:
1. fissare un programma di valutazione dei rischi sul lavoro;
2. strutturare la valutazione (decidere l'approccio da adottare: geografico/funzionale/
basato sul processo/sul flusso);
3. raccogliere informazioni;
4. individuare i pericoli;
5. individuare le persone a rischio;
6. identificare i modelli di esposizione dei soggetti a rischio;
7. valutare i rischi (la probabilità di subire un danno/la gravità del danno nelle
circostanze attuali);
8. esaminare le possibilità di eliminare o controllare i rischi;
9. attribuire un ordine di priorità alle azioni e decidere quali misure di controllo
10. attuare le misure di controllo;
11. registrare la valutazione;
12. valutare l'efficacia delle azioni attuate;
13. rivedere le azioni (nel caso in cui vengano apportate delle modifiche o
periodicamente);
14. monitorare il programma di valutazione dei rischi.
Per la maggior parte delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese, dovrebbe
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attuare;
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essere sufficiente un semplice approccio alla valutazione dei rischi in cinque fasi (che
include elementi di gestione del rischio).
Fase 1. Individuare i pericoli e le persone a rischio
Individuare quali fattori sul luogo di lavoro sono potenzialmente in grado di arrecare
danno e identificare i lavoratori che possono essere esposti a tali pericoli.
Fase 2. Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi Valutare i rischi esistenti (la gravità, il grado di probabilità di eventuali danni ecc.) e
classificarli in ordine di importanza.
Fase 3. Decidere l'azione preventiva
Identificare le misure adeguate per eliminare o controllare i rischi.
Fase 4. Intervenire con azioni concrete
Mettere in atto misure di protezione e di prevenzione attraverso un piano di definizione
delle priorità.
Fase 5. Controllo e riesame
La valutazione dei rischi dovrebbe essere periodicamente rivista per essere mantenuta
aggiornata.
Tuttavia, è importante ricordare che esistono metodi diversi, altrettanto idonei, in
particolare per quanto concerne rischi e situazioni più complessi.
SICUREZZA SUL LAVORO
La scelta dell'approccio alla valutazione da adottare dipende da:
la natura del luogo di lavoro (per es., una sede fissa o una transitoria);
il tipo di processo implicato (per es., operazioni ripetitive, processi che si evolvono
o che cambiano, lavoro secondo il fabbisogno);
l'attività svolta (per es., attività ripetitive, incarichi occasionali o a elevato rischio);
la complessità tecnica.
È necessario conservare una registrazione dei risultati delle valutazioni dei rischi sul
lavoro. Tale registrazione può essere utilizzata come base per:
trasmettere informazioni alle persone interessate;
monitorare l'introduzione delle misure necessarie;
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fornire una prova alle autorità di vigilanza;
provvedere a una revisione, in caso di mutamenti nelle circostanze.
Si raccomanda, in particolare di registrare almeno le seguenti informazioni:
nome e funzione della persona o delle persone che effettuano l’analisi;
pericoli e rischi individuati;
gruppi di lavoratori esposti a determinati rischi;
misure di protezione necessarie;
informazioni specifiche sull’introduzione delle misure, fra cui nome della persona
responsabile e data;
dati relativi alle successive disposizioni per il monitoraggio e la revisione,
comprese le date e le persone coinvolte;
informazioni in merito al coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nel
processo di valutazione dei rischi.
Le registrazioni delle valutazioni vanno redatte consultando e coinvolgendo i lavoratori
e/o i loro rappresentanti e devono essere messe a loro disposizione, a titolo informativo.
In ogni caso, i lavoratori interessati devono essere informati circa l'esito di ciascuna
valutazione che riguardi la loro postazione di lavoro e sulle relative azioni da intraprendere.
Suggerimenti per chi valuta i rischi
i pericoli e i rischi già noti nonché le modalità con cui si verificano;
i materiali, le attrezzature e le tecnologie impiegate sul lavoro;
le procedure di lavoro, l'organizzazione dell'attività lavorativa e l'interazione dei
lavoratori con i materiali utilizzati;
il tipo, la probabilità, la frequenza nonché la durata dell'esposizione ai pericoli.
In alcuni casi ciò potrebbe comportare l'applicazione di tecniche di misurazione
moderne e convalidate;
il rapporto tra l'esposizione a un pericolo e il suo effetto;
le norme e i requisiti giuridici pertinenti ai rischi presenti sul luogo di lavoro;
ciò che è ritenuto buona prassi nei settori non regolamentati da norme specifiche.
SICUREZZA SUL LAVORO
Le persone incaricate di svolgere le valutazioni dei rischi sul lavoro devono essere a
conoscenza di e/o essere informate su:
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I datori di lavoro devono assicurarsi che chiunque effettui la valutazione dei rischi, che si
tratti di un dipendente o di un consulente esterno, parli con i lavoratori che effettivamente
svolgono l'attività esaminata. Quando i dipendenti di datori di lavoro diversi operano nello stesso luogo di lavoro, i
valutatori dei rischi possono aver bisogno di condividere informazioni concernenti i rischi
e le misure di protezione della salute e della sicurezza messe in atto per far fronte a tali
rischi. Spetta quindi al datore di lavoro favorire questo scambio di informazioni.
5. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei rischi va oggi documentata elaborando un vero e proprio documento,
che dovrà essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione
stessa.
Anche in questo caso si tratta di un obbligo già previsto nel Decreto 626/94, ma i
contenuti del Documento cambiano e lo rendono decisamente più ampio del precedente,
in considerazione della complessa procedura di valutazione.
L’elaborato, redatto a conclusione della stima, deve avere data certa; inoltre, in caso di
cantieri mobili, la redazione del DVR deve avvenire prima dell’inizio dei lavori.
SICUREZZA SUL LAVORO
Cosa si intende per data certa
Il decreto non indica quali siano le procedure per garantire data certa. E’ possibile rifarsi
ad un precedente contenuto nell’art. 1 della L. 325/2000 del 5 dicembre 2000 (privacy).
In relazione a tale disposto il garante per la protezione dei dati personali ha emanato
in data 5/12/2000 un parere che ha fornito “Chiarimenti sulla data certa”. Nel citato
parere si legge: “in questa prospettiva, senza pretesa di indicare in modo esauriente
tutti i possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, il Garante
richiama l’attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti possibilità che appaiono
utilmente utilizzabili: a) ricorso alla c.d. «autoprestazione» presso uffici postali prevista
dall’art. 8 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul
documento avente corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene; b) in particolare
per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la
data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto; c)
apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2,
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legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8
febbraio 1999); d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un
verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico; e) registrazione
o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico. Pertanto, si
ritiene che nel caso in cui il documento di valutazione dei rischi sia redatto in conformità
a tali sistemi sia sicuramente da ritenersi dotato di data certa”.
I datori che avevano alle loro dipendenze fino a 10 lavoratori potevano, fino al 30 giugno
2013, avvalersi dell’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi in luogo del
DVR (documento di valutazione dei rischi).
Ora il Documento di valutazione dei rischi è divenuto obbligatorio per tutti coloro che
hanno alle proprie dipendente dei lavoratori.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto a ricevere una copia del
DVR per prenderne visione e garantire il totale rispetto di tutte le misure necessarie a
tutelare la sicurezza dei lavoratori ed anche i lavoratori stessi hanno il diritto di prendere
visione di quanto riportato nel DVR (l’informazione dei propri dipendenti circa i possibili
fattori di rischio è una di quelle attività che il D. Lgs. 81/08 pone come obbligatoria per
garantire la sicurezza sul lavoro ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori). Validità e durata del DVR L' articolo 28 comma 3 del testo Unico sulla sicurezza sul lavoro prevede che:
Inoltre, la normativa stabilisce il tempo possibile di durata della validità di un DVR
prendendo come limite eventuali cambiamenti intercorsi in azienda come riportato
all’interno dell’articolo 29 comma 3 del Testo Unico sulla sicurezza:
“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle
modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della
organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino
la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere
aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione
SICUREZZA SUL LAVORO
“Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche
norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare
immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta
giorni dalla data di inizio della propria attività”.
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dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel
termine di trenta giorni dalle rispettive causali”;
Il Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, conformemente ai principi
contenuti nel D. Lgs. n. 81 del 2008, ha introdotto, in maniera operativa, le procedure
standardizzate per la valutazione dei rischi previste dall’art. 29 comma 5 del D.
Lgs. 81 del 2008: “i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 6 comma 8,
lettera f)”, ad esclusione delle attività a maggior rischio previste dall’art. 31, comma 6,
lettere a), b), c), d) e g) del decreto stesso.
Quindi, i datori di lavoro con una forza lavoro fino a 10 lavoratori possono redigere il
Documento di valutazione dei rischi standardizzato (DVRS) la cui bozza è stata
pubblicata dal Ministero del lavoro per facilitare il compito ai soggetti obbligati.
La redazione dello stesso è responsabilità del datore di lavoro, che dovrà coinvolgere i
soggetti della prevenzione tenuto conto dell’attività e della struttura dell’azienda.
Le procedure standardizzate prevedono alcune semplificazioni rispetto all’ordinaria
redazione de DVR.
Si tratta di un modello operativo pensato per le micro e piccole imprese.
Le semplificazioni sono di tipo formale, ossia semplificazioni in termini di compilazione
di moduli, che compongono il DVRS, contenenti informazioni limitate, quelle essenziali.
Il documento di valutazione dei rischi standardizzato (DVRS) è composto da un
frontespizio e da una serie di moduli da compilare.
SICUREZZA SUL LAVORO
La struttura modulare predisposta dal Ministero è di più facile compilazione. Il cuore del
documento è il modulo n. 2, finalizzato all’individuazione dei pericoli in azienda.
Gli schemi, adattabili, sono da compilare secondo criteri di redazione che sono rimessi al
datore di lavoro, il quale con semplicità, brevità e comprensibilità, deve compilarli in modo
da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione
degli interventi aziendali di prevenzione dei rischi in materia di sicurezza.
Sono destinatari dell’adempimento relativo alla valutazione dei rischi, standardizzata
e non, tutti coloro che esercitano un’attività d’impresa o professionale e che hanno
alle proprie dipendenze dei lavoratori subordinati, secondo la concezione dell’art. 2094
del codice civile. Sono altresì obbligati tutti coloro, sia datori pubblici che privati, che
hanno rapporti di lavoro non subordinato ma che si riferiscono comunque a formule
contrattuali equiparate in base all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81 del 2008,
indipendentemente dalla sussistenza o meno di uno scopo di lucro nell’attività svolta.
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Le procedure standardizzate: i casi di esclusione. A parte i limiti legati al numero di lavoratori alle proprie dipendenze, ci sono dei datori di
lavoro che non possono redigere il DVR secondo le procedure standardizzate, secondo
quanto previsto dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012 (luoghi di lavoro
ove si svolgono le attività previste dall’art. 29 comma 7, sempre del D. Lgs. n. 81 del
2008 - trattasi di aziende industriali, impianti o installazioni con i lavoratori esposti
a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e connessi
all’esposizione ad amianto).
Le procedure standardizzate, essendo semplificate, non sono da ritenere adatte a queste
tipologie di attività con lavoratori impiegati ed esposti ai rischi.
Contenuto del DVR
Il DVR deve contenere necessariamente: una relazione sulla individuazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza
durante l’attività lavorativa, con specificazione dei criteri utilizzati per la valutazione;
l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, nonché dei
dispositivi di protezione individuali utilizzati; il programma delle misure dirette a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’indicazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (o di quello territoriale), del medico
competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; l’individuazione delle mansioni che possono esporre i lavoratori a specifici
pericoli, e che pertanto richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
SICUREZZA SUL LAVORO
l’elaborazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché
l’individuazione delle figure nell’ambito dell’organizzazione aziendale che vi dovranno
provvedere; 21
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NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
1. I PRINCIPI CARDINE DELL’ATTUALE ORDINAMENTO
IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
I principi fondamentali in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono contenuti nella
Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 32, 35, 38 e 41) e nel Codice Civile (art.
2087) e vengono di seguito elencati:
comma 1 art. 32 Costituzione Italiana
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.”
Tale principio cardine si riverbera su tutte le forme di attività degli individui, e quindi
anche sul rapporto di lavoro.
Infatti ogni attività lavorativa è di per se stessa, fisiologicamente, pericolosa ed è
scientificamente provato che l’innalzamento del rischio infortuni è proporzionato
all’aumentare della durata dell’orario di lavoro, in quanto lo sforzo fisico-psichico, che
comporta ogni attività lavorativa, con il trascorrere dell’orario di lavoro, fa abbassare
sempre più quella soglia di attenzione e concentrazione necessaria ad evitare l’infortunio.
SICUREZZA SUL LAVORO
Secondo l’art. 32 il miglior modo di tutelare il diritto alla salute nell’ambiente lavorativo
è quello di tutelare la salubrità dei luoghi in cui il prestatore di lavoro esercita la propria
attività, oltre che intervenire sui processi organizzativi e produttivi.
commi 1, 2 e 3 art. 35 Costituzione Italiana
“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione
e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le
organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.”
comma 2 art. 38 Costituzione Italiana
“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria”.
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Tale articolo riguarda la tutela contro gli infortuni sul lavoro, materia però strettamente
legata a quella della sicurezza del lavoro.
comma 2 art. 41 Costituzione Italiana
L'iniziativa privata “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Tale disposizione è importante e basilare nel definire il divieto assoluto da parte
dell’imprenditore di provocare qualsiasi danno alla salute e sicurezza di chiunque, quindi
anche del lavoratore.
art. 2087 Codice Civile
”L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo
la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare le integrità
fisiche e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
È la norma cardine a cui far riferimento quando il lavoratore invoca una tutela del suo
diritto alla salute, quando rivendica in giudizio l’inadempimento a questa obbligazione,
chiedendo una tutela di carattere risarcitorio al giudice del lavoro.
Con l’art. 2087 il legislatore ha voluto, infatti, formulare una norma volutamente
“aperta”, generale, perché riteneva opportuno non definire degli standard di sicurezza
predeterminati per evitare che potessero essere messi in crisi o risultare obsoleti con
l’evoluzione del progresso tecnologico e dei sistemi di produzione, dai quali sarebbero
senz’altro derivati nuovi rischi e nuovi tipi di malattie professionali.
Di conseguenza la Corte Costituzionale, con sentenza n. 312 del 1996 ha individuato
tutti gli standard di sicurezza che devono essere garantiti dalle imprese, chiarendo anche i presupposti di sanzionabilità penale. In tal modo il nuovo orientamento ha ritenuto
opportuno garantire il datore di lavoro dall’obbligo di sicurezza nei limiti di quanto è
generalmente ed utilmente praticato nello specifico settore.
Pertanto le misure a cui fa riferimento l’art. 2087 dopo la sentenza 312/96 non sono
tutte quelle che è possibile prendere per evitare l’infortunio, ma solo le misure che
l’esperienza ha dimostrato essere efficaci a prevenire e contrastare l’incidenza degli
infortuni e che sono generalmente praticate; da qui, la diffusione di una serie di standard
certificati a livello internazionale di misurazione e controllo dei requisiti di sicurezza
degli impianti produttivi a cui devono attenersi i datori di lavoro e che consentono di
combattere la piaga degli infortuni.
SICUREZZA SUL LAVORO
Tuttavia il suddetto articolo risultava formulato mediante clausole generalizzate che non
consentivano all’imprenditore si conoscere con precisione se le misure di protezione da
lui adottate fossero sufficienti.
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2. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
Il problema della sicurezza sul lavoro nasce con la rivoluzione industriale del secolo
XIX che ha comportato il trasferimento dalle campagne alle città di un gran numero di
lavoratori per fornire mano d’opera alle nuove fabbriche.
Ben presto però i lavoratori, sia per l’insalubrità dei luoghi di lavoro, sia a causa della
drammaticità delle condizioni di lavoro in cui riversavano, cominciarono ad organizzarsi,
anche a livello sindacale, e ad avanzare pretese di miglioramento delle loro condizioni
lavorative.
Queste nuove e numerose forme di protesta iniziarono a generare problemi di ordine
pubblico, per cui risultava essenziale definire una regolamentazione nel campo della
sicurezza e infortunistica sul lavoro; la giurisprudenza di fine '800 iniziò quindi ad
emanare le prime disposizioni di legge che sono state sostituite da nuove e sempre più
complete norme.
Il quadro normativo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro può essere scisso
in due momenti storici:
SICUREZZA SUL LAVORO
il primo è rappresentato dalle norme emanate dagli anni '50 fino agli anni '80,
nate allo scopo di conciliare le esigenze di cambiamento delle realtà politiche, sociali
ed industriali del dopo guerra con il bisogno sempre più pressante di una tutela di
sicurezza nel mondo del lavoro;
il secondo è costituito dalle norme emanate dagli anni '90 in conseguenza al
recepimento delle direttive comunitarie ed alla consapevolezza del coinvolgimento
dinamico dei lavoratori nella gestione della sicurezza aziendale.
2.1
DAGLI ANNI 50 ALLA LEGGE 626/94
Negli anni 1955-56 sono state promulgate una serie di norme di riferimento che ha
permesso l’applicazione sistematica dei principi stabiliti dagli articoli della Costituzione
e del Codice Civile prima citati.
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In particolare si annoverano il D.P.R. n. 547 del 1955 che stabilisce le “regole per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività produttive in generale”, il D.P.R. n. 303
del 1956 relativo alle “norme generali per l’igiene del lavoro” ed il D.P.R. 164/56 che
regolamenta la “prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”.
Si arriva quindi agli anni '70 dove si acquisisce, sia da parte dei lavoratori che da parte dei
sindacati, una maggiore consapevolezza della necessità di tutela della salute del lavoro,
che porta all’introduzione nei contratti collettivi di lavoro alcuni standard internazionali.
Viene inoltre emanata la Legge n. 300 del 1970, meglio nota come lo “Statuto dei
lavoratori”, che all’articolo 9 contempla la partecipazione dei lavoratori alle dinamiche
organizzative del lavoro in tema di sicurezza tramite un organismo di rappresentanza
sindacale, a cui è attribuita la possibilità di controllare la corretta applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche promuovendo la
ricerca e l’elaborazione di nuovi sistemi di sicurezza che potessero abbattere in maniera
significante il rischio di infortunio.
Sempre negli anni '70, con la Riforma Sanitaria Nazionale del 1978 (Legge 833/78),
sono nate in ambito regionale le Unità Socio-Sanitarie Locali (le attuali aziende ASL)
per la tutela della salute di tutti i cittadini del territorio ed in particolare dei lavoratori
dipendenti.
Dagli anni '80 in poi la Comunità Europea inizia una propria autonoma attività legislativa,
emanando Direttive e Linee guida, allo scopo di uniformare per tutti gli Stati membri della
Comunità la regolamentazione in materia di salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro.
Sulla base di tali Direttive, l’Ordinamento italiano ha introdotto nuove ed innovative
norme anche per la tutela dell’ambiente quali ad esempio:
il D.P.R. 203/88 sul controllo delle emissioni in atmosfera;
la Legge n. 46/90 che ha introdotto precise regole nell’ambito della sicurezza
degli impianti elettrici, di riscaldamento, tecnologici;
il D.Lgs. 277/91 che stabilisce regole precise in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro;
la Legge n. 257 del 27/3/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego di
amianto”.
SICUREZZA SUL LAVORO
il D.P.R. 175/88 sui grandi rischi industriali (la direttiva Seveso);
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2.2
IL D. LGS. N. 626 DEL 19/09/1994
Un fondamentale passo in avanti per una regolazione più articolata e complessiva della
sicurezza sul lavoro, coerentemente con quanto previsto dalle Direttive europee, è stata
l’emanazione del D.Lgs. 626/94, i cui punti salienti vengono di seguito riportati:
abrogazione dell’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori;
obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi relativi alla specifica
attività lavorativa dei suoi dipendenti con la conseguente stesura di un documento
contenente: “una relazione sulla valutazione dei rischi lavorativi e sui criteri adottati
per la valutazione stessa; l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione
conseguenti alla valutazione; il programma delle misure ritenute opportune per
garantire la sicurezza dei lavoratori”; da tale obbligo si evince che il datore di
lavoro deve adottare un vero e proprio processo di “risk assessment”, che prevede
una fase di identificazione e di valutazione dei rischi e del loro impatto, nonché
delle raccomandazioni per la loro riduzione. In particolare, con l’adozione del risk
assessment, si comincia a delineare una bozza di “risk management”, processo
attualmente indispensabile per gestire il rischio clinico;
SICUREZZA SUL LAVORO
istituzione della figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale
vengono attribuiti specifici poteri e diritti, come il diritto all’accesso nei luoghi di
lavoro per esercitare un’azione di controllo e di verifica; il diritto di accesso alle
documentazioni delle banche dati riguardanti le condizioni di salute dei lavoratori;
il diritto di partecipazione a periodiche riunioni per valutare lo stato dell’arte
d’attuazione dei meccanismi dei sistemi di sicurezza all’interno dell’azienda; il
diritto di partecipazione attiva in tema di politiche aziendali sul miglioramento ed
aggiornamento dei sistemi di sicurezza, previsto dall’art. 2.
Inoltre, il D.Lgs. 626/94 prevede una serie di diritti per i singoli prestatori di lavoro, come
il diritto di essere informati riguardo al tipo di rischi che corrono nell’ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa, compreso il diritto di informazione sulla salubrità e
nocività del luogo di lavoro. Particolare enfasi viene data al diritto alla formazione per lo
svolgimento di un’attività lavorativa, che permetta ai lavoratori di acquisire quella perizia
tecnica necessaria ad evitare per quanto possibile il rischio di infortuni.
Una disposizione, per così dire, “rivoluzionaria” del Decreto 626 è l’obbligo di sicurezza
da parte del lavoratore previsto dall’art. 5; quindi, non più solo obblighi per il datore di
lavoro, in quanto tale articolo prevede che ciascun lavoratore debba prendersi cura della
salute e della sicurezza propria e di tutte le altre persone che sono presenti sul luogo di
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lavoro (colleghi o altri), e sui quali possono ricadere gli effetti nocivi delle sue azioni od
omissioni.
Se il lavoratore non adempie a questa obbligazione di sicurezza, causando a se stesso
o ad altri un danno o infortunio, è soggetto al potere disciplinare del datore di lavoro e
quindi è punibile con una sanzione disciplinare nella stessa maniera come se svolgesse
una prestazione lavorativa in modo poco diligente o fedele tale da creare un disservizio.
Altro punto importante è quello previsto dall’art. 8 che obbliga il datore di lavoro ad
organizzare all’interno dell’azienda il servizio di prevenzione e protezione, designando
a tale servizio una o più persone da lui dipendenti, oppure persone e servizi esterni
all’azienda, previa consultazione del rappresentante di sicurezza.
I preposti a tale servizio devono essere in possesso dei requisiti professionali e delle
capacità previsti dall’art. 8 bis, al fine di poter ottemperare in maniera adeguata ai
compiti indicati nell’art. 9, che consistono nell’individuare i fattori di rischio, effettuare
la loro valutazione, individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro e proporre programmi di informazione e formazione per i lavoratori.
Al capo IV, attraverso l’art. 16, si prevede inoltre la sorveglianza sanitaria effettuata
dal medico competente, tramite accertamenti preventivi e periodici, per tenere sotto
controllo la salute dei lavoratori.
LA LEGGE N. 123 DEL 03/08/2007 “DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”.
La Legge n. 123/2007 costituisce un passo decisivo per promuovere ed attuare quel
cambiamento culturale capace di migliorare le condizioni di lavoro e di salute. Infatti,
qualificando maggiormente il ruolo della formazione e dell’addestramento professionale
e valorizzando in modo chiaro il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il
testo legislativo pone l’accento sul fatto che uno degli strumenti di prevenzione più efficaci
per la sicurezza nei luoghi di lavoro è rappresentato dall’attività di informazione e di
formazione dei lavoratori e che le aziende non debbono più limitarsi al solo adempimento
formale della norma di legge, ma devono verificare l’efficacia degli interventi attuati.
Inoltre, questa legge mette in evidenza in modo esplicito il fatto che, un miglioramento della
sicurezza dei luoghi di lavoro, risulta attuabile anche attraverso misure che contrastino
in maniera efficace il lavoro irregolare le quali, direttamente e/o indirettamente, portano
alla trasparenza riguardo agli obblighi che la normativa vigente prevede per il datore di
lavoro.
SICUREZZA SUL LAVORO
2.3
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La Legge 123/2007 è stata promulgata tramite un lavoro sinergico con il Ministero della
Salute e rappresenta una proficua concertazione con le parti sociali e le Regioni al fine di
assicurare il pieno rispetto delle disposizioni comunitarie, l’equilibrio fra Stato e Regioni
e soprattutto l’uniformità della tutela della salute sull’intero territorio nazionale.
L’art. 1 della Legge delega il Governo ad adottare entro 9 mesi i Decreti Legislativi
necessari per riformare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, estendendole a tutti i settori di attività, compresa la pubblica amministrazione,
nonché a prevedere le misure di semplificazione degli adempimenti meramente formali
in materia di sicurezza per consentire, specie alle piccole e medie imprese, di garantire
quanto prima una reale sicurezza in azienda.
Al riguardo, ulteriori misure di particolare importanza previste dalla Legge 123/2007
risultano essere:
il miglioramento del collegamento delle reti informatiche di Enti e Istituzioni
(Ministeri, Regioni, Provincie, INAIL, ISPESL, IPSEMA, ecc.), per consentire una più
efficacia circolazione delle informazioni;
intensificazione e maggiore efficacia degli interventi ispettivi di vigilanza;
riordino della normativa in materia di manutenzione e sostituzione di macchinari,
impianti, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale e revisione dei
requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti all’interno del
sistema di prevenzione aziendale;
SICUREZZA SUL LAVORO
riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e
penale per la violazione delle norme vigenti, attraverso norme che favoriscano la
regolarizzazione del soggetto inadempiente;
valorizzazione della formazione ed informazione come essenziale strumento di
prevenzione e tutela;
previsione dell’inserimento della materia “salute e sicurezza sul lavoro” nei
programmi scolastici, universitari e nei percorsi di formazione per sensibilizzare ed
educare i giovani;
precedenza nell’assegnazione di appalti o di agevolazioni a finanziamenti e a contributi per le aziende che sono in regola con le norme di salute e sicurezza sul lavoro.
La Legge n. 123 del 3/8/2007, oltre a contenere i principi di delega al Governo, ha
introdotto alcune norme di immediata attuazione quali ad esempio:
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a) il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale; infatti la Legge
prevede che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
ha la facoltà di sospendere l’attività in tutti i settori lavorativi ogni qualvolta ricorra
almeno uno delle seguenti condizioni: quando viene accertato l’utilizzo di personale
non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in numero pari o
superiore del 20% dei lavoratori regolarmente occupati; in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale; nei casi gravi e di reiterate violazioni della disciplina vigente in materia
di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) l’obbligo degli Enti aggiudicatari delle gare di appalto di valutare la congruità del
valore economico delle offerte rispetto al costo del lavoro e a quello per la sicurezza,
che è un costo “incomprimibile” e non può essere soggetto a ribasso d’asta;
c) previsione di un credito d’imposta dal 2008 a favore dei datori di lavoro che
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sopportano spese documentate per la formazione dei lavoratori in materia di
sicurezza.
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I testi e ogni altro contenuto della presente pubblicazione sono stati curati da
Confindustria e CLAAI Caserta
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sicurezza sul lavoro 5