BENECASA
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Mod. 1063.D08 - 10309756
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Augusta Assicurazioni S.p.A. Società a socio unico • Sede Sociale: Via Mazzini, 53 • 10123 Torino • Tel. 011.00.29700 • Fax 011.65.59.77
Cap. Soc. € 26 milioni i.v. • Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione Registro Impr. di TO 04081700017 • Numero R.E.A. 611840
Impresa iscritta all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00056 ed appartenente al gruppo Generali
iscritto all’albo dei gruppi assicurativi. Società diretta e coordinata da Assicurazioni Generali S.p.A.
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PREMESSA
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DEFINIZIONI
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INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI
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FURTO E RISCHI COMPLEMENTARI
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ASSISTENZA
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LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
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CONDIZIONI GENERALI
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PREMESSA
Le Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza
BENE CASA FLASH stipulata dal Contraente su mod. 1063.D08.
Resta pertanto inteso che:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di Polizza;
- l’assicurazione è prestata per le somme indicate sul modulo di Polizza.
DEFINIZIONI
Alle seguenti espressioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono
convenzionalmente i significati qui precisati:
APPARTAMENTO
Porzione di più ampio fabbricato costituito da due o più unità abitative, ciascuna con proprio ingresso interno,
che in tutto o in parte abbiano l’accesso comune dall’esterno del fabbricato stesso.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato,
entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.
CONTENUTO DELL’APPARTAMENTO
Il mobilio e l’arredamento, gli impianti di prevenzione ed allarme e tutto quanto serve per uso domestico o
personale, compresi gli oggetti pregiati e, a titolo esemplificativo, gli apparecchi fonici e televisivi e i personal
computers. Il denaro e i preziosi sono compresi con il limite di indennizzo indicato sul modulo di Polizza.
CONTENUTO DELLE CANTINE E SOFFITTE
Le provviste di famiglia (anche se di proprietà di terzi) e quant’altro inerente l’appartamento o in uso
all’Assicurato, compresi i ciclomotori, esclusi: apparecchi fonici, televisivi, ottici e elettronici, veicoli targati,
oggetti pregiati, preziosi e valori, armi da fuoco, strumenti musicali, orologi.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
DIMORA ABITUALE
L’abitazione nella quale l’Assicurato e i componenti del suo nucleo familiare dimorano in modo continuativo ed
in cui l’Assicurato ha stabilito la sua residenza anagrafica/domicilio.
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga
ad elevata velocità.
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INCENDIO
La combustione con sviluppo di fiamma.
INCOMBUSTIBILI (SOSTANZE E PRODOTTI)
Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a
reazione esotermica.
NUCLEO FAMILIARE
Le persone riportate nello stato di famiglia, nonché i minori in affidamento.
OGGETTI PREGIATI
I quadri, i tappeti, gli arazzi, le sculture, gli oggetti d’arte (esclusi preziosi), le pellicce, gli oggetti e i servizi
di argenteria, il tutto per uso domestico e personale.
POLIZZA
Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PREZIOSI
Gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura,
corallo, per uso domestico o personale.
SCOPPIO
Il repentino dirompersi per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo
e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stata stipulata l’assicurazione.
SOCIETÀ
Augusta Assicurazioni S.p.A.
VALORE A NUOVO
Il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove, uguali oppure equivalenti, comprese
le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
VALORI
Denaro, francobolli, carte valori e titoli di credito in genere.
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INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI
ART. 1 - COSE ASSICURATE E LORO UBICAZIONE
L’assicurazione è operante esclusivamente per il contenuto dell’appartamento indicato sul modulo di Polizza e
delle cantine e soffitte di pertinenza, ubicate nel medesimo fabbricato, ed è prestata fino alla concorrenza
della somma assicurata e dei limiti previsti nella formula prescelta.
Sono assicurate anche le cose di proprietà di terzi; per tali cose l’assicurazione si intende stipulata dal
Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.
ART. 2 - EVENTI ASSICURATI
La Società indennizza i danni diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza di danneggiamento o perdita delle
cose assicurate causati da:
1) incendio;
2) fulmine;
3) esplosione e scoppio;
4) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
5) bang sonico;
6) fuoriuscita di fumo a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione del
calore (purché collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini).
La Società indennizza altresì:
a) i danni alle cose assicurate causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o
distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature
elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché
conseguenti ad eventi in garanzia ai sensi della presente Sezione che abbiano colpito le cose assicurate
oppure altri beni posti nell’ambito di 20 metri da esse;
b) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
c) i danni alle cose assicurate da atti vandalici e dolosi, non avvenuti in occasione di scioperi, tumulti,
sommosse, terrorismo e sabotaggio.
I danni derivanti dagli eventi predetti sono risarcibili anche se determinati da colpa grave del Contraente,
dell’Assicurato o dei componenti del loro nucleo familiare.
ART. 3 - FORMA DI ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale
(Art. 1907 del Codice Civile). Il valore delle cose assicurate si determina, ad ogni effetto contrattuale, in base
al relativo valore a nuovo, tenuto conto però che non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto,
importo superiore al doppio del suo valore effettivo al momento del sinistro.
ART. 4 - ESCLUSIONI
Non sono risarcibili i danni:
1) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del
nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato e dei componenti del loro nucleo familiare;
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4) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane;
5) di smarrimento, di furto, di rapina, di estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle
cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
6) causati da fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti anche se conseguenti a fulmine o ad altri
eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
7) indiretti quali: mancanza di godimento, di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la materialità
delle cose assicurate;
8) causati da scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo e sabotaggio e dagli atti vandalici e dolosi
avvenuti in occasione di tali eventi.
ART. 5 - DESTINAZIONE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO
L’assicurazione è prestata in base alla condizione che l’appartamento contenente le cose assicurate sia adibito
ad abitazione e che il fabbricato di cui l’appartamento stesso fa parte sia:
a) adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani (compresi quelli sotterranei) ad abitazioni
civili, uffici o studi professionali;
b) costruito totalmente in materiali incombustibili.
È tollerata l’esistenza:
- di materiali combustibili per non oltre il 10% delle strutture portanti verticali, delle strutture portanti
del tetto, delle pareti esterne, della copertura e dei solai;
- di materiali combustibili purché rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali
incombustibili;
- di materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento aderenti a strutture continue
incombustibili.
Nei fabbricati a più piani è tollerata l’esistenza di strutture portanti del tetto e del solaio in materiali
combustibili; è considerato piano, a questi effetti, il solaio immediatamente sottostante il tetto.
FURTO E RISCHI COMPLEMENTARI
ART. 6 - COSE ASSICURATE E LORO UBICAZIONE
L’assicurazione è operante esclusivamente per il contenuto dell’appartamento indicato sul modulo di Polizza e
delle cantine e soffitte di pertinenza, ubicate nel medesimo fabbricato, ed è prestata fino alla concorrenza della
somma assicurata e dei limiti previsti nella formula prescelta. Sono assicurate anche le cose di proprietà di terzi;
per tali cose, l’assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.
ART. 7 - EVENTI ASSICURATI
La Società indennizza i danni diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza di danneggiamento o perdita delle
cose assicurate causati da:
1. furto, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in Polizza:
a) violando le difese esterne mediante:
• rottura, scasso;
• uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi
artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
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2. rapina, avvenuta nei locali indicati in Polizza anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia
vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
La Società indennizza altresì:
a) il danno causato ai locali e agli infissi dall’autore del furto o della rapina (consumati o tentati), compresi
gli atti vandalici, con un limite del 20% della somma assicurata;
b) le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dell’appartamento con altre uguali
oppure equivalenti nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato, ai componenti del nucleo
familiare, al personale domestico o agli eventuali ospiti, o a seguito di un furto commesso con uso fraudolento di chiavi, con un limite del 10% della somma assicurata.
ART. 8 - FORMA DI ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale
(Art. 1907 del Codice Civile).
Il valore delle cose assicurate si determina, ad ogni effetto contrattuale, in base al relativo valore a nuovo,
tenuto conto però che non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, importo superiore al doppio del
suo valore effettivo al momento del sinistro.
ART. 9 - ESCLUSIONI
Non sono risarcibili i danni:
1)verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2)verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure verificatisi in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3)causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato e dei componenti del loro nucleo familiare;
4)verificatisi in occasione di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane;
5)indiretti quali: mancanza di godimento, di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la materialità
delle cose assicurate;
6)verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo e sabotaggio, se il sinistro è in
rapporto con tali eventi;
7)causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
8)avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi inoccupati; relativamente a denaro non riposto in
armadio forte o cassaforte, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.
Le garanzie sono pienamente operanti da quando i locali tornano ad essere occupati.
ART. 10 - MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DEI LOCALI
La garanzia furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose
assicurate, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani
accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare
agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, almeno da uno dei seguenti mezzi: serramenti in
legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti
od altri congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega
metallica fissate al muro. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non
consentano l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate.
Qualora, in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che i mezzi di protezione e chiusura
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dei locali non erano conformi a quanto indicato nel presente Articolo 10, si applica lo scoperto del
20%. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell’introduzione
dei ladri nei locali.
ASSISTENZA
ART. 11 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società, alle condizioni ed entro i limiti di seguito riportati, si obbliga a prestare all’Assicurato, tramite
Centrale Operativa (Europ Assistance S.p.A.), le seguenti assistenze:
1. Invio di un idraulico in caso di emergenza
Qualora l’appartamento dell’Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza, la Centrale
Operativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad
un massimo per sinistro di Euro 150,00. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale
necessario per la riparazione.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione nell’appartamento proprio o in quello dei vicini provocati da una rottura,
un’otturazione o un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancanza d’acqua, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature
di scarico fisse dell’impianto idraulico.
La prestazione non è dovuta:
- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o a sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato.
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.
2. Invio di un elettricista in caso di emergenza
Qualora l’appartamento dell’Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti
i locali dell’appartamento, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o
alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio
carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo per sinistro di Euro 150,00.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’appartamento a monte del contatore.
3. Invio di un fabbro in caso di emergenza
Qualora l’appartamento dell’Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza, nei casi sottoindicati la Centrale Operativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e
la manodopera fino ad un massimo per sinistro di Euro 150,00.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
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- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l’accesso
all’appartamento;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità
in modo tale da non garantire la sicurezza dell’appartamento.
4. Spese di albergo
Qualora l’appartamento sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti 1 - 2 - 3 oppure in
conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale
Operativa provvede alla prenotazione di un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino ad un massimo per sinistro di Euro 300,00.
5. Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1 - 2 - 3
oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba
rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Centrale Operativa fornisce un biglietto aereo (classe
economica) o ferroviario (prima classe), tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo
di Euro 300,00 complessivamente per sinistro.
Nei casi in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale
Operativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso,
tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
6. Invio di un sorvegliante
Qualora in seguito a furto o tentato furto la sicurezza dell’appartamento dell’Assicurato sia compromessa, la Centrale
Operativa provvede a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza
dell’appartamento stesso. La Società tiene a proprio carico i costi sino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Inoltre, la Società, telefonando alla Centrale Operativa, in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali, presta i seguenti servizi:
a) Invio di un artigiano per interventi ordinari
Qualora l’Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’impianto
idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede all’invio dello stesso. Resta a totale
carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).
b) Informazioni burocratiche
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni burocratiche relativamente a:
- certificati: buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.;
- documenti personali: carta d’identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto,
patente di guida;
- varie: carta di circolazione, revisione auto, registrazione e tassa cani, ecc.;
- rilascio e variazioni dei suddetti documenti;
la Centrale Operativa fornisce le informazioni richieste.
c) Informazioni legali
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni legali relativamente a:
- famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/
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maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
- casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, lavoro domestico;
la Centrale Operativa fornisce le informazioni richieste.
La Centrale Operativa non fornisce pareri o valutazioni su quesiti che riguardino procedure legali già affidate
dall’Assicurato a un proprio legale.
ART. 12 - NORME CHE REGOLANO LE ASSISTENZE
1) Ogni assistenza viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale
della garanzia;
2) sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell’appartamento interessate dall’intervento di assistenza;
3) qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al servizio di assistenza, la Società
non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
4) il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto
con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
ART. 13 - ESCLUSIONI
Le assistenze non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell’Assicurato.
ART. 14 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA CENTRALE OPERATIVA
In caso di sinistro, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato deve telefonare alla Centrale
Operativa, in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, facente capo al numero verde:
oppure al numero di Milano:
02-58.28.61.76
Oppure se non può telefonare può inviare un telex al 321363 EURA I o un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 MILANO MI
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1) il tipo di assistenza di cui necessita;
2) Nome e Cognome;
3) numero di polizza preceduto dalla sigla AUCA;
4) indirizzo del luogo in cui si trova;
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5) il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa. La Centrale
Operativa può richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali
(non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
ART. 15 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare il possibile per limitare il danno e, in caso di furto o rapina, adoperarsi immediatamente, nel modo più
efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se
danneggiate;
b) entro 5 giorni da quando è venuto a conoscenza dell’evento dare avviso del sinistro all’Agenzia o alla
Società specificandone le circostanze ed eventuali testimoni, l’importo approssimativo del danno, nonché fare
denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; sulla denuncia devono essere precisati, in particolare,
il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno;
c) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all’avviso, una distinta particolareggiata delle cose distrutte,
danneggiate o rubate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta
all’Autorità;
d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge
lo consente - la procedura di ammortamento;
e) conservare sino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o rimaste illese quanto le
tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto
ad indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro,
oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento
ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti
ritenessero necessario esperire presso terzi.
L’inadempimento degli obblighi relativi alle lettere a), b), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).
Le spese fatte per evitare o diminuire il danno - indicate alle lettere a) e d) - sono a carico della Società nei
limiti di quanto previsto all’Art. 1914 del Codice Civile.
ART. 16 - COME SI PROCEDE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da persona da questa designata, con
il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno
dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando
si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il Terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a
maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno
intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina
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del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale
nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito;
quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 17 - IL MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di natura, di causa, di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al
momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto alle disposizioni di cui all’Art. 15;
d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate e determinare il valore che
le cose avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 18;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti, concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia
collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio
esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano sin da
ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato
dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità
giudiziaria.
ART. 18 - COME SI DETERMINA IL VALORE DELLE COSE ASSICURATE E L’AMMONTARE DEL DANNO
L’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte, sottratte o non - avevano al
momento del sinistro è ottenuta in base alla stima del relativo valore a nuovo.
L’ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo le cose distrutte
o sottratte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti
all’Erario; in ogni caso non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, importo superiore al doppio del
suo valore effettivo al momento del sinistro.
Si conviene inoltre che relativamente alle raccolte e collezioni, qualora la raccolta o collezione assicurata
venga danneggiata parzialmente, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso
qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive Parti.
ART. 19 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 20 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla
Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione
dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato,
restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia
essere pagato se non nei confronti o con il consenso dell’Assicurato stesso.
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ART. 21 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società
provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempreché
sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempreché
il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti richiesti.
ART. 22 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena
ne ha avuta notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo
che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è obbligata soltanto
per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate, salvo il diritto della Società di
rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
ART. 23 - RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso
le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, fornitori e clienti, purché l’Assicurato a sua volta non eserciti l’azione verso il responsabile.
CONDIZIONI GENERALI
ART. 24 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO-BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché l’annullamento
della Polizza di assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Resta comunque
inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come
le inesatte od incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza
del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute
in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior
rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
ART. 25 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza, o la successiva stipulazione, di eventuali
altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli
assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’articolo 1910 del Codice Civile. L’omessa
comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
ART. 26 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio
sono stati pagati: altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati
presso l’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure presso la Sede della Società. Se il Contraente non
paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo
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quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e
fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
ART. 27 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 28 - TRASLOCO
In caso di trasloco, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società. Se la comunicazione non perviene alla
Società entro la data del trasloco, l’assicurazione non è operante dalla data del trasloco e riprende nella nuova
ubicazione nel momento in cui la predetta comunicazione scritta perviene alla Società, ferme le norme previste
per l’eventuale aggravamento del rischio.
ART. 29 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
L’inadempimento può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
ART. 30 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successivi alla
comunicazione del Contraente ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 31 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza,
l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito
nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso
coincide con la durata del contratto.
ART. 32 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 33 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro, che sia stato preceduto da altro sinistro, entrambi indennizzabili a termini di Polizza e
fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, il Contraente e la Società possono
recedere dall’assicurazione, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure, se la relativa
comunicazione è stata spedita dalle Parti meno di trenta giorni prima, alla scadenza successiva.
Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della relativa quietanza
non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.
ART. 34 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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