Allegato A)
COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI SALE GIOCHI
E GIOCHI AUTOMATICI IN PUBBLICI ESERCIZI E DEI CIRCOLI PRIVATI PER IL
FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Apparecchio Automatico da Trattenimento
ART. 1
Per "Apparecchio Automatico da trattenimento" si intende l'attività svolta mediante
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici da trattenimento
e da gioco di abilità, conformi alle vigenti disposizioni di legge. La suddetta attività può
essere esercitata nelle "sale giochi", nei pubblici esercizi od in luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli privati ed associazioni di qualsiasi specie.
ART. 2
L'esercizio dell'attività di cui all'art.1 è soggetto a licenza ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.S.
approvato con R.D. 18/06/1931 N. 773, dell'art.19 del D. P. R. 24/07/1977 N. 616 e
dell'art. 13 del D. P. R. 19/06/1979 N. 348.
Il Dirigente rilascia la suddetta licenza nel rispetto del presente regolamento, dei
regolamenti comunali di polizia e di igiene e delle norme relative alla destinazione d'uso
dei commerciale dei locali.
ART. 3
La licenza è valida per l’intestatario, per i locali e per il numero di apparecchi in essa
indicati. Sono vietati l’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici da gioco
d'azzardo o che comunque non sono consentiti da vigenti disposizioni di legge.
E' consentita la rappresentanza nell’espletamento dell’attività, purché i rappresentanti
siano in possesso dei requisiti soggettivi necessari per ottenere la licenza.
ART. 4
Se dall'esercizio dell'attività in tutte le ipotesi di cui all'art.1, dovessero derivare problemi
relativi all'ordine pubblico od intralcio al traffico veicolare o pedonale a causa
dell'assembramento di persone o della presenza di autoveicoli o motoveicoli, o comunque
disturbo della quiete pubblica, verrà disposta la sospensione della licenza per l'esercizio
dell'attività di cui sopra per un periodi di due mesi; in caso di recidiva verrà disposta la
revoca della licenza con provvedimento motivato del responsabile dell'ufficio.
Sale giochi
ART. 5
Per "sala giochi" si intende uno o più locali appositi ove, dietro compenso, sono messi a
disposizione dei clienti biliardi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento e da gioco di abilità considerati leciti dalle vigenti disposizioni di
legge, nonché apparecchi automatici da trattenimento (juke box, cine box e simili).
La tipologia di giochi di cui al presente regolamento varierà in dipendenza di eventuali
modifiche della normativa attualmente esistente o con provvedimento motivato del
Sindaco.
ART. 6
Il locale della sala giochi deve avere una superficie utile minima di mq. 40. Non costituisce
superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi. La superficie occupata
dai giochi non potrà superare il 40% dello spazio utile.
ART. 7
La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l’apertura, il trasferimento o
l’ampliamento di sale giochi, redatta in carta legale, con firma autenticata ai sensi
dell'art.12 del T.U.L.P.S., è indirizzata al Sindaco e deve contenere le seguenti indicazioni:
‰ generalità complete del richiedente, o - nel caso di società - ragione sociale e
generalità del legale rappresentante;
‰ partita IVA.;
‰ ubicazione dell’esercizio;
‰ disponibilità dei locali a destinazione d’uso commerciale;
‰ capacità del locale e superficie dello stesso;
‰ proprietà degli apparecchi ovvero i dati di identificazione del proprietario dei giochi, se
diverso dal richiedente;
‰ numero massimo dei giochi da installare, indipendentemente dalle tipologie, con
dichiarazione che gli stessi sono leciti ai sensi delle leggi vigenti, nonché la relativa
superficie occupata.
La domanda, inoltre, deve essere corredata dai seguenti documenti:
‰ atto costitutivo della società (originale o copia autenticata) , per i soggetti diversi dalle
persone fisiche;
‰ tre estratti di mappa in scala 1:2000;
‰ tre planimetrie in scala 1:100, quotate, datate, firmate da un tecnico abilitato ed
indicanti l'approssimativa collocazione dei singoli apparecchi, unitamente ad una
relazione descrittiva sugli ingressi, uscite, servizi ed in particolare sull’impianto elettrico
che deve essere conforme alla normativa CEI, nonché sul pavimento che deve avere
una tenuta di carico non inferiore a cinque quintali per metro quadrato;
‰ regolamento generale dei giochi di cui si chiede l’installazione;
‰ contratto di affidamento in gestione dei giochi, se di proprietà di soggetto diverso dal
richiedente;
‰ dichiarazione di inizio di attività rilasciata dalla SIAE;
‰ nulla osta dei Vigili del Fuoco qualora trattasi di locali per i quali venga prevista una
affluenza superiore alle cento persone.
ART. 8
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda, per atto tra vivi od a causa di morte,
comporta la voltura della licenza a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo
trasferimento dell’azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla
legge e dal presente regolamento.
Il subentrante può continuare l'attività solo dopo aver fatto richiesta di licenza al Sindaco.
Qualora non presenti la richiesta entro sei mesi dalla data del trasferimento dell’azienda il
subentrante decade dal diritto di ottenere la voltura della licenza.
ART. 9
Le sale giochi non potranno aprire prima delle ore 9.00 e, per quanto riguarda la chiusura,
si seguirà il criterio per cui quelle ubicate in zone residenziali e nel Centro Storico
dovranno cessare l'attività entro le ore 22.00, mentre per quelle ubicate in zone non
residenziali l'attività dovrà cessare entro le ore 2.00 nel periodo invernale, ed entro le ore
4.00 nel periodo estivo.
ART. 10
E’ fatto obbligo di tenere esposti all’interno del locale ed in luogo ben visibile al pubblico,
oltre che la licenza d’esercizio, le tariffe e la tabella dei giochi proibiti predisposta dalla
Questura, nonché di tenere a disposizione il regolamento dei giochi per tipologia.
E’ fatto obbligo, altresì, di non consentire l’accesso all’interno della sala giochi e l’utilizzo
dei giochi ai minori di anni dodici non accompagnati da uno dei genitori; tale obbligo
persiste, altresì, sino al raggiungimento degli anni quattordici; nei mesi da settembre a
giugno, nei giorni di apertura delle scuole: prima delle ore 12.00 nella mattinata e prima
delle ore 18.00 nel pomeriggio.
ART. 11
Chi ha ottenuto la licenza per l’apertura di una sala giochi dovrà produrre, entro sessanta
giorni dall’inizio dell’attività e consegnare al competente ufficio comunale il certificato
d'iscrizione alla C.C.I.A.A..
La mancata presentazione del suddetto certificato comporta la revoca della licenza.
ART. 12
La licenza ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno ed è soggetta al rinnovo annuale,
fermo restando l'obbligo del pagamento delle eventuali tasse di concessione.
ART. 13
Oltre ai casi prescritti dalle leggi vigenti e dall’art.4 del presente regolamento, la licenza è
revocata:
qualora il titolare sospenda l’attività per un periodo di tempo superiore ad un anno, salvo
proroga in caso di comprovata necessità. Sospensioni e riprese dell’attività devono essere
comunicate all’Amministrazione Comunale a mezzo lettera raccomandata A/R:
‰
‰
qualora nel titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui
all’art.11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 N. 773.
nei casi previsti dalla legge 425/95, che attualmente regola la materia, o da altre leggi
che dovessero eventualmente sostituirla.
La licenza può essere, inoltre, revocata, previa sospensione, per motivi di igiene o per
inosservanza delle norme del presente regolamento, allorché il titolare non provveda al
ripristino delle condizioni prescritte entro tre mesi, salvo proroga per comprovata
necessità.
Installazione di singoli apparecchi negli esercizi pubblici
ART. 14
E' soggetta ad autorizzazione del Dirigente l'installazione di singoli apparecchi di cui
all'art.1 all'interno degli esercizi pubblici di natura diversa dalle sale giochi. Le licenze per
apparecchi singoli possono essere rilasciate esclusivamente ai titolari di esercizi con
superficie superiore a mq. 50 entro i limiti numerici seguenti:
N. 2 apparecchi negli esercizi con una superficie di 50 mq.
N. 4 apparecchi negli esercizi con una superficie minima di mq. 100;
un numero di apparecchi superiore a 4 negli esercizi con una superficie minima di mq.
150; sarà però necessario presentare adeguata documentazione che dimostri l'idoneità
del locale all'installazione di quel determinato numero di apparecchi.
Deve, peraltro, essere mantenuta la prevalenza della attività di cui alla licenza principale.
Nella sala in cui si svolge l'attività di ristorazione non è consentita l'installazione degli
apparecchi di cui all'art.1 fatta eccezione per i juke box.
ART. 15
La domanda per ottenere il rilascio della licenza per la installazione di singoli apparecchi
all’interno di esercizi pubblici, redatta in carta legale dal titolare della licenza di pubblico
esercizio, deve contenere le seguenti indicazioni:
‰ generalità complete del richiedente o - nel caso di società - ragione sociale e generalità
del legale rappresentante;
‰ partita I.V.A.;
‰ superficie del locale;
‰ proprietà degli apparecchi ovvero dati di identificazione del proprietario dei giochi, se
diverso dal richiedente;
‰ numero massimo dei giochi da installarsi indipendentemente dalle tipologie, con
dichiarazione che gli stessi sono leciti ai sensi delle leggi vigenti.
‰ La domanda deve, inoltre, essere corredata dai seguenti documenti:
‰ fotocopia della licenza relativa al pubblico esercizio in cui gli apparecchi vengono
installati;
‰ regolamento generale dei giochi di cui si chiede l’installazione, per tipologia;
‰ planimetria in scala 1:100, quotata, datata, firmata da un tecnico abilitato ed indicante
l’esatta collocazione dei singoli apparecchi;
‰ dichiarazione di inizio di attività rilasciata dalla S.I.A.E.
ART. 16
In caso di trasferimento in gestione od in proprietà del pubblico esercizio, il subentrante, in
possesso dei requisiti per la voltura della licenza principale, ha diritto alla voltura della
autorizzazione all’installazione dei singoli apparecchi.
ART. 17
Negli esercizi pubblici di natura diversa dalle sale giochi, i singoli apparecchi installati
all’interno degli stessi non possono essere attivati prima delle ore 09.00 e dopo le ore
01.00. L’utilizzo dei juke box nei pubblici esercizi ubicati in zone residenziali dovrà cessare
entro le ore 23.00.
ART. 18
E’ fatto obbligo di tenere esposti all’interno del locale ed in luogo ben visibile al pubblico,
oltre che la licenza per l’installazione degli apparecchi, le tariffe e la tabella dei giochi
proibiti vidimata dal Questore, nonché di tenere a disposizione i regolamenti dei singoli
giochi, per tipologia.
E’ fatto obbligo, altresì, di non consentire l’utilizzo dei giochi ai minori di anni dodici non
accompagnati da uno dei genitori; tale obbligo persiste, altresì, sino al raggiungimento
degli anni quattordici, nei mesi da settembre a giugno, nei giorni di apertura delle scuole:
prima delle ore 12.00 nella mattinata e prima delle ore 18.00 nel pomeriggio.
ART. 19
Per sala giochi con somministrazione di alimenti e bevande si intende uno o più locali
destinati prevalentemente all’attività di gioco automatico da trattenimento, al cui interno sia
ricavato uno spazio attrezzato per la somministrazione soggetto alle prescritte
autorizzazioni. Tale spazio non può essere superiore al 30% dell’intera superficie. In tal
caso si rientra nella tipologia di cui alla lettera C dell’art.5 della legge N. 287/91. Essendo
tale licenza legata alla sala gioco non può essere trasferita.
ART. 20
E' fatto obbligo di tenere esposti all'interno del locale ed in luogo ben visibile al pubblico,
oltre che la licenza d'esercizio, le tariffe e la tabella dei giochi proibiti vidimata dal
Questore, nonché di tenere a disposizione i regolamenti dei singoli giochi per tipologia.
E' fatto obbligo, altresì, di non consentire l'accesso all'interno della sala giochi e l'utilizzo
dei giochi ai minori di anni dodici non accompagnati da uno dei genitori; tale obbligo
persiste, altresì, sino al raggiungimento degli anni quattordici, nei mesi da settembre a
giugno, nei giorni di apertura delle scuole: prima delle ore 12.00 nella mattinata e prima
delle ore 18.00 nel pomeriggio.
ART. 21
E' consentito ai circoli privati ed alle associazioni culturali legalmente costituiti e dotati di
apposita autorizzazione del Ministero dell'Interno, aprire sale giochi al servizio e
nell'esclusivo interesse dei propri soci. Il titolare o legale rappresentante del circolo o
dell'associazione, deve dare comunicazione dell'apertura al Sindaco ed al Questore,
allegando copia dello statuto sociale. Alla suddetta comunicazione deve essere allegata,
altresì, una dichiarazione attestante il numero complessivo dei giochi da installare, con
l'indicazione che trattasi di giochi leciti ai sensi delle leggi vigenti, nonché il regolamento
dei giochi, per tipologie, ed il nulla osta della S.I .A.E..
ART. 22
E' fatto obbligo ai circoli ed alle associazioni di tenere esposta all'interno del locale, la
tabella dei giochi proibiti vidimata dal SINDACO.
ART. 23
Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi del T.U.L.P.S. approvato
con R.D. 18/06/1931 N. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto
applicabile.
Per i costi del procedimento che sostiene l’ente è previsto un contributo da parte
dell’utente pari a euro 50 /00-----ART. 24
Le licenze e le autorizzazioni già rilasciate alla data d'entrata in vigore del presente
regolamento sono confermate.
Il trasferimento di sale giochi, aventi una superficie utile inferiore a quella prevista dal
presente regolamento, potrà essere concesso a condizione che il nuovo esercizio rispetti i
nuovi parametri, fermo restando, altresì, l'adeguamento a tutto quanto previsto dal
presente regolamento.
CIRCOLI PRIVATI
ART. 25
Per la costituzione di un circolo privato occorrono:
a) alcune persone che formano una lista di soci;
b) l’atto costitutivo e lo statuto.
I circoli privati possono liberamente svolgere le attività necessarie per raggiungere le
finalità istituzionali, a tal fine non occorre loro alcuna autorizzazione per la gestione di
palestre, sale da ballo, spettacoli teatrali. Sono previste le seguenti limitazioni da norme
vigenti:
Per la vendita di prodotti ai soli ed esclusivamente ai soci (D.lgs 114/98);
o
Per la somministrazione di alimenti e bevande ai soci (L. 287/91 e DPR
235/01 (distinzione dei circoli in due categorie);
o
All’installazione di apparecchi automatici, semiautomatici, ed elettronici da
trattenimento e da gioco o abilità (art.86 e 110 T.U.L.P.S.).
o
Circoli privati e circoli di enti a carattere nazionale le cui finalita’ siano
riconosciute dal ministro dell’interno.
o
Alcuni circoli privati di enti nazionali con finalità assistenziali riconosciuti
con decreto del Ministero dell’interno (tra cui L’ACLI, l’ARCI, L’ENDAS, il dopolavoro
ferroviario), possono ottenere la licenza di somministrazione di bevande alcoliche, in
deroga al piano commerciale.
o
Per la somministrazione di alimenti e bevande a favore degli affiliati ,nella
sede ove sono svolte le attività istituzionali, i circoli a norma del DPR n.235 /01 si
distinguono in due categorie:
- ADERENTI a enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciuti
dal ministero dell’interno, che possono effettuare la somministrazione semplicemente
presentando
al
comune
una
“denuncia
di
inizio
attività”.
- NON ADERENTI a enti od organizzazioni nazionali
aventi finalità assistenziali
riconosciuti dal ministero dell’interno, che invece debbono richiedere l’autorizzazione ai
sensi della legge 287/91 per gli esercizi pubblici. L’autorizzazione è soggetta al regime
del silenzio-assenso nel termine di 45 giorni. Le autorizzazioni ai circoli “non aderenti “,
debbono rispettare il contingente numerico stabilito dal piano comunale. La denuncia di
inizio attività e l’autorizzazione valgono anche come autorizzazione ai fini del comma 2
dell’art. 86 del T.U.L.P.S.
ART . 26
Caratteristica dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annesse ai
circoli privati.
I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande, devono
essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e
non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della
struttura non possono essere
apposte insegne, targheo altre indicazioni che
pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all’interno ( art. 4 D.M. 17.12.1992
N° 564).
ART . 27
PIANO COMUNALE - ( Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni) Gli esercizi annessi ai circoli degli enti a riconosciute finalità assistenziali, sono esonerati
dall’osservanza dei criteri e parametri per determinare il numero delle autorizzazioni
rilasciabili nelle aree interessate ( art 3/6 lett. E, legge 25 agosto 1991, n° 287) .
Dal piano comunale sono esclusi non tutti i circoli privati, ma solo gli spacci annessi ai
circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale.
ART . 28
ALTRE AUTORIZZAZIONI:
Per quanto riguarda l’eventuale rilascio delle ulteriori autorizzazioni riguardanti lo
svolgimento di giochi leciti o l’installazione ( di apparecchi radiotelevisivi o di juke – box,
nonché di biliardini elettrici ed in genere di congegni automatici o semiautomatici da
trattenimento, si rammenta che un siffatto obbligo sussiste solo nel caso in cui tali attività
vengono svolte nello stesso locale in cui è ubicato lo spaccio e non negli altri locali del
circolo, pur se comunicanti con lo spaccio medesimo( circolare Min. Int. del 19.2.1972).
Sono esclusi gli apparecchi e congegni per gioco d’azzardo, cioè quelli che possono dar
luogo a scommesse o consentono la vincita di qualsiasi premio in denaro o natura ( art.
110 del T.U.L.P.S. ). Se vengono somministrati alimenti occorre aver in precedenza
ottenuto l’autorizzazione sanitaria prevista dal’art. 2 legge 30.04.1962 n° 283, per i locali
in cui si manipolano gli alimenti.
ART . 29
ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA:
Il diritto di associarsi liberamente è riconosciuto dala Costituzione e quindi i componenti di
un circolo possono ritrovarsi nella sede ed esercitare le loro attività senza limitazioni di
orario. La somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei locali del circolo, però
non rientra nella tutela costituzionale, ma è semplicemente un servizio per l’associazione,
che è assoggettato all’orario fissato in via generale ai pubblici esercizi.
La norma sull’orario minimo e massimo di attività, tuttavia, non si applica ai circoli affiliati
agli enti a carattere nazionale, le cui finalità siano riconosciute dal Ministero dell ‘ Interno
( art. 8 legge 287/ 91 ) .
ART . 30
PRESCRIZIONI:
La licenza rilasciata per la somministrazione di bevande alcoliche sia al circolo privato
generico, sia al circolo aderente ad uno degli enti nazionali di riconosciute finalità
assistenziali, può essere soggetta a prescrizioni da parte del Sindaco. In particolare, sulla
licenza sono riportate le seguenti indicazioni:
1) divieto di accesso allo spaccio dalla pubblica via, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 17.12.92
n° 564;
2) divieto di somministrazione e vendita, in locali aperti al pubblico ai sensi dell’art. 16 del
D. Lgs. 31.03.1998, n° 114;
3) divieto di apporre all’esterno insegna o indicazioni in ordine all’attività di
somministrazione, ovvero pubblicità dei relativi prodotti, ai sensi dell’art. 4 del D.M.
17:12.92 n° 564;
4) prescrizione di tenere esposti in luogo ben visibile, il listino prezzi e le licenze, ai sensi
dell ‘ art. 180 Reg. P.S.;
5) precisazione ( quando ricorre il caso ) , che l’autorizzazione è rilasciata in deroga al
piano comunale, in conseguenza del riconoscimento ministeriale ottenuto dall’ente di
appartenenza.
ART . 31
CESSAZIONE DELL ‘ AFFILIAZIONE:
Se, dopo una iniziale affiliazione, il circolo periferico non intende più fare capo all’ente
nazionale, il legale rappresentante del circolo ha l’obbligo di informare immediatamente il
Comune. Il Comune, dal canto suo, venendo meno il presupposto assistenziale o
ricreativo che consentiva la deroga al piano comunale, revocherà l’autorizzazione o
quanto meno non procederà al rinnovo.
ART . 32
SPETTACOLI CON ACCESSO RISERVATO AI SOCI. CARATTERE PRIVATO O
PUBBLICO
Non può considerarsi spettacolo pubblico quello che si svolge in un luogo riservato ai soci
di un circolo privato, anche se l’ammissione di essi sia soggetta a forma rigida e gli
spettacoli siano frequenti.
Devono ritenersi assoggettabili alla normative sugli spettacoli e trattenimenti pubblici I
locali che, seppure asseriti come privati, presentino le seguenti caratteristiche:
a) pagamento del biglietto d’ ingresso effettuato volta per volta anche da non soci, e
rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il
biglietto stesso;
b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a messo di giornali, manifesti ecc.
destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
c) complessità del locale dove si svolge l’ attività, nel senso che appaia trattarsi di
struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura
palesemente imprenditoriale;
d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo, con riferimento al
criterio che impone l’obbligo della certificazione antincendi per i locali di spettacolo e
trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti.
Se ricorrono le circostanze succitate, i circoli privati che intendono svolgere
rappresentazioni, devono munirsi di licenza ed essere sottoposti alle prescrizioni
generalmente previste per lo svolgimento in pubblico di dette attività.
ART. 33
MODALITA’ DI INTERVENTO E CONTROLLO NEI CIRCOLI PRIVATI:
Ai sensi dell’art. 16 T.U.L.P.S., gli ufficiali e gli agenti di P.S. hanno la facoltà di accedere
in qualunque ora nei locali dell’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di
assicurarsi dell’ adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e
dall’autorità. E’ questo il caso di un circolo privato che abbia ottenuto l’autorizzazione per
la somministrazione di alimenti e bevande. Per i fini di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, gli ufficiali e gli agenti P.S. effettuano i controlli e le autorità di P.S., adottano i
provvedimenti previsti dalle leggi vigenti ( art. 9/2 legge 287/91 ). L ‘ art. 13 della legge
689/ 81, conferisce specifici poteri di accertamento agli organi di controllo sull’osservanza
delle disposizioni amministrativamente sanzionate. Quando non sia possibile acquisire
altrimenti gli elementi di prova, gli ufficiali e gli agenti di P.G., possono richiedere
l’autorizzazione motivata al giudice, per procedere a perquisizione in luoghi diversi dalla
privata dimora ( con esclusione perciò anche delle persone fisiche). L’espressione privata
domora deve essere intesa nel senso di cui all’art. 614 C.P. e comprende ogni altro luogo
usato per lo svolgimento di attività private, come lo studio, lo svago e il lavoro.
Nella nozione di privata dimora, rientrano i locali del circolo privato non sottoposto ad
autorizzazione di polizia.
L‘eventuale opposizione all’ingresso degli accertatori, per costringerli ad omettere un
dovere del loro ufficio, potrebbe configurarsi il reato previsto dall’art. 336 C.P.. Se non è
stata rilasciata alcuna autorizzazione amministrativa, non è consentito accedere nei locali
dei circoli privati senza decreto della Procura della Repubblica, a meno che non ricorrono
le circostanze previste dall’art. 41 T.U.L.P.S. ( ricerche di armi o munizioni o esplosivi ).
ART. 34
L'attività di somministrazione autorizzata:
a) deve essere diretta esclusivamente ai soci;
b) il Circolo deve essere riconosciuto da un Ente nazionale accreditato dal Ministero
dell'Interno e tale affiliazione deve essere mantenuta anche durante la gestione (la perdita
della stessa determina la revoca dell'autorizzazione alla somministrazione). Ai fini delle
sanzioni le attività per i soci senza autorizzazione e la somministrazione ai non soci sono
equiparate.
ART. 35
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:
L'attività di somministrazione deve essere gestita dal responsabile del Circolo
(Presidente) o dai rappresentanti che risultano dall'atto autorizzativo; se svolta da persona
diversa è equiparata alla somministrazione senza titolo prevista dalla normativa vigente.
ART. 36
AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER I LOCALI E PER L'EVENTUALE CUCINA
I locali in cui si svolge la somministrazione e l'eventuale cucina devono possedere i
requisiti igienico - sanitari così come previsto nel rilascio dell' autorizzazione sanitaria. La
mancanza dell'autorizzazione sanitaria comporta la sanzione amministrativa e la chiusura
dei locali. La mancanza di autorizzazione sanitaria, per l'eventuale cucina, comporta la
sanzione amministrativa.
ART. 37
TESSERE SANITARIE E NORME IGIENICO-SANITARIE:
Il personale addetto alla somministrazione e/o alla preparazione degli alimenti deve
essere in possesso della tessera sanitaria (libretto di idoneità sanitaria); la mancanza è
punita con la sanzione amministrativa.
Il personale deve osservare le norme igieniche relative al corretto mantenimento delle
attrezzature, degli utensili, dei contenitori dei rifiuti, e indossare copricapo, vestiario lindo
e di colore chiaro. La non osservanza comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa prevista dal vigente Regolamento di Igiene per ciascuna infrazione
ART. 38
SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI APERTI ANCHE A NON SOCI:
L'organizzazione di spettacoli destinati anche a non soci (invitati formalmente) è
subordinata al rilascio di autorizzazione comunale e comporta l'osservanza delle norme di
prevenzione incendi ed agibilità dei locali. Lo svolgimento abusivo di spettacoli comporta
la contestazione di cui agli artt. 68 e 80 T.u.l.p.s. e art. 681 C.P. La non osservanza delle
norme di prevenzione dell'incolumità pubblica è sanzionata penalmente e può comportare
il sequestro dei locali e degli arredi pertinenti le attività del Circolo.
ART. 39
GIOCHI LECITI:
Lo svolgimento di giochi leciti all'interno dei locali dove avviene la somministrazione è
subordinata alla presentazione di dichiarazione d'inizio attività su apposita modulistica
predisposta dal Comune: l'assenza della stessa comporta la cessazione dell'attività non
autorizzata e integra il reato di cui all'art. 110 T.u.l.p.s. con conseguente obbligo di
denuncia all'Autorità Giudiziaria. Riguardo gli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità è consentito
installarne, (previa presentazione di dichiarazione inizio attività) in numero non superiore
a quattro, conteggiando anche gli eventuali altri giochi presenti (es. bigliardo).
In tali apparecchi l'elemento abilità e intrattenimento deve essere prevalente rispetto al
rischio, il costo della partita non deve superare il valore della consumazione al banco. Tali
apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed
immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della
partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non deve
essere inferiore a dodici secondi. Eventuali premi devono consistere in prodotti di piccola
oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore
complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita. Il Questore può sospendere
la licenza per un periodo non superiore a tre mesi quando sono riscontrate violazioni alle
disposizioni concernenti gli apparecchi sopradescritti.
Tutti gli apparecchi devono essere autorizzati ex art. 86 T.U.L.P.S. tramite dichiarazione
di inizio di attività al Comune di Maddaloni, previo nulla - osta rilasciato
dall'Amministrazione Finanziaria. Tale richiesta di nulla osta va presentata all'Agenzia
delle Entrate di Modena attraverso l'ufficio S.I.A.E. di Caserta.
ART. 40
TABELLA GIOCHI:
All'interno dei locali destinati alla somministrazione e dove sono installati i giochi leciti
deve essere esposta e visibile la tabella dei giochi proibiti: la mancata esposizione della
tabella o l'esposizione in modo non visibile, comporta il reato di cui all'art. 221 T.u.l.p.s. in
relazione all'art. 195 del Regolamento di esecuzione T.u.l.p.s. con conseguente obbligo di
denuncia all'Autorità Giudiziaria.
ART. 41
ACCESSI ED ESPOSIZIONE TARGHE E INDICI DI PUBBLICITÀ:
I locali, all'interno del circolo, adibiti a somministrazione di alimenti e bevande non devono
avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno del Circolo non
devono essere apposte targhe o insegne che pubblicizzano l'attività di somministrazione
esercitata all'interno.
L'inosservanza di questi divieti comporta la seguente sanzione amministrativa: revoca
dell'atto che autorizza la somministrazione.
Si descrivono di seguito gli "indici di pubblicità" cioè gli elementi la cui presenza
conferisce carattere imprenditoriale all'attività esercitata dal circolo:
° accesso al locale previo pagamento del biglietto d'ingresso e/o acquisto della tessera
associativa senza formalità (Es. senza controllo e filtro all'ingresso);
° pubblicità degli spettacoli o degli intrattenimenti mediante messaggi o strumenti diretti
alla generalità dei cittadini (Es. messaggi radiofonici, inserzioni sui quotidiani, affissioni,
etc);
° complessità dei locali dove si svolge l'attività, ossia esistenza di strutture e attrezzature
tali da far ritenere l'attività di tipo imprenditoriale ai sensi del Codice Civile (attività
economica professionalmente esercitata);
° elevato numero di persone che accedono al circolo.
La presenza di una o più delle condizioni di cui sopra comporta l'applicazione delle
seguenti sanzioni:
° € 103,00 qualora venga effettuata la somministrazione di alimenti e bevande;
° denuncia alla Procura della Repubblica e sospensione dell'attività autorizzata in caso di
spettacoli aperti anche a non soci e senza l'agibilità dei locali.
Le sanzioni relative alle raccomandazioni sopra enunciate sono estinguibili con il
pagamento dell'importo indicato (soluzione più favorevole al cittadino) entro 60 gg. dalla
contestazione. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro 30 gg. dalla data di
notifica presso l'Autorità competente.
Art. 42
Norme transitorie e finali
Al fine di garantire la corretta funzionalità ed omogeneità della zona commerciale
destinata dal P.U.T. ad isola pedonale e che va dall'inizio di Via Sergente Del Monaco 2°
tratto lungo il corso 1° ottobre fino al limite di P.zza Matteotti , ricomprendendo piazza
Generale Ferrara e piazza Vittoria , non sarà consentito nei piani terranei aventi accesso
dalla pubblica via l’apertura a Circoli privati , affiliati o non ad organismi nazionali.
Per realizzare gli obiettivi del Piano Urbano del Traffico e conseguire l ' uniforme e
coerente destinazione commerciale dell'area suindicata anche i circoli privati esistenti
dovranno , entro sei mesi dalla relativa comunicazione dell'ufficio di polizia amministrativa,
conformarsi alla presente disposizione
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Allegato A - Comune di Maddaloni