D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
La Formazione in
materia di Sicurezza
sul Lavoro
D.lgs. 81/08 e s.m.i. – la Formazione dei soggetti della Prevenzione
L’art. 15 del D.lgs. 81 /08 include tra le
misure generali di tutela :
- Comma n) “ l’informazione e formazione
adeguate per i lavoratori ”
- Comma o) “ l’informazione e formazione
adeguate per i dirigenti ed i preposti “
- Comma p) “l’informazione e formazione
adeguate per gli RLS “
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Nello specifico :
-
-
“ Il personale del SPP ( RSPP e ASPP) deve
essere in possesso di titolo di studio nonché
attestato di frequenza a specifici corsi di formazione
adeguati ai rischi presenti nell’unità produttiva “
Gli artt. 36 e 37 “ Assegnano al Datore di Lavoro l’obbligo
di assicurare che ciascun Lavoratore, Dirigente,
Preposto ed RLS riceva adeguata informazioneformazione”
l’art. 32
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La Formazione del Personale del SPP
L’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome
del 26 gennaio 2006
definisce il percorso formativo e di aggiornamento :
•
per gli ASPP – frequenza Moduli A e B ;
•
per i RSPP – frequenza Moduli A, B e C ;
Le attività delle Agenzie di Protezione Ambientale In applicazione
dell’ultima tabella ATECOFIN 2007
Sono riconducibili al :
- settore Q – SANITA’ ed ASSISTENZA SOCIALE
- punto 86.90.13 – Laboratori di Igiene e Profilassi
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La Formazione per gli RLS
- Corso iniziale con i contenuti formativi i di cui al:
D. M. del lavoro del 16.1.1997 ( individuazione dei contenuti
minimi della formazione dei lavoratori, degli RLS e dei datori di lavoro ) della
durata minima di 32 ore
- Aggiornamenti annuali da 4 ad 8 ore ( per imprese che
superano 50 dipendenti 8 ore )
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La Formazione dei LAVORATORI
In ottemperanza al comma 2 dell’art. 37/81 sono stati definiti gli
accordi Stato – Regioni sulla durata, sui contenuti minimi e
sulle modalità della formazione e precisamente :
-
Accordo Stato – Regioni del 21 /12/20 11 atto n° 223/esr
formazione per lo svolgimento diretto da parte del Datore di
Lavoro dei compiti del Servizio Prevenzione e Protezione,ai
sensi dell’art. 34 , commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08;
-
Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 atto n° 221/esr per la
formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del
D.Lgs. 81/08;
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La Formazione dei LAVORATORI
Accordo Stato – Regioni per la formazione dei lavoratori
Definisce:
 Requisiti dei Docenti ( docenti
interni ed esterni che possono dimostrare esperienza
triennale di insegnamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro )
 Organizzazione della Formazione ( i corsi devono
possedere specifici requisiti
quali ad es. soggetto formatore, responsabile del progetto formativo, nominativi dei docenti, max
n° 35 discenti, registro presenza, corsi in lingua per stranieri ecc)
 Metodologia di Insegnamento/apprendimento ( equilibrio tra lezioni
frontali ed esercitazioni teoriche e pratiche, discussione, lavori di gruppo, anche in modalità eLearning, ecc)
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Accordo Stato – Regioni per la formazione dei lavoratori
 Articolazione del percorso Formativo del Lavoratori e dei
soggetti di cui all’art. 21, comma1 del D.lgs. 81/08 ( componenti
impresa familiare, coltivatori diretti, artigiani, ecc)
Attraverso :
- Formazione Generale (della durata di 4 ore con argomenti e
concetti generali
sul: rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, ecc)
- Formazione Specifica ( della durata in base alla classificazione ATECO 2007 e



precisamente :
4 ore per i settori di classe di rischio basso
8 ore per i settori della classe di rischio medio
12 ore per i settori della classe di rischio alto
……..segue
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……segue
Accordo Stato – Regioni per la formazione dei lavoratori
con trattazione di argomenti e rischi secondo la affettiva presenza
nel settore di appartenenza dell’azienda e precisamente:












Rischio infortunio
Meccanici
Elettrici
Attrezzature
Cadute dall’alto
Rischi cancerogeni
Biologici
Rumore
Videotareminali
Emergenza
Incendio
Ecc
……..segue
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……..segue
Accordo Stato – Regioni per la formazione dei lavoratori
Quindi formazione totale :
- lavoratori settori basso rischio 8 ore ( 4 + 4 )
- lavoratori settori medio rischio 12 ore ( 4 + 8 )
- lavoratori settori alto rischio 16 ore ( 4 + 12 )
N.B. Lavoratori di aziende a prescindere del settore di appartenenza se non
svolgono mansioni che prevedono la loro presenza nei reparti produttivi possono
frequentare corsi per rischio basso.
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Accordo Stato – Regioni per la formazione dei lavoratori
La formazione del PREPOSTO , come definito dall’art. 2, comma 1, lettera e) del
D.Lgs. 81/08, deve comprendere quella dei lavoratori , come già definita,
integrata da una formazione particolare in relazione ai compiti da lui esercitati
in materia di salute e sicurezza .
-
I contenuti di tale formazione integrativa sono :
I soggetti della prevenzione aziendali : compiti, obblighi e responsabilità;
Definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
Incidenti e infortuni mancati;
Tecniche di comunicazione;
Valutazione dei rischi dell’azienda;
Misure di prevenzione organizzative e procedurali;
Ecc.
La durata minima di tale formazione è di 8 ore.
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Accordo Stato – Regioni per la formazione dei lavoratori
La formazione del DIRIGENTE , come definito dall’art. 2,
comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/08, sostituisce integralmente
quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in 4 moduli
1 Modulo
2 Modulo
3 Modulo
4 Modulo
Giuridico- Normativo
Gestione ed Organizzazione della Sicurezza
Individuazione e valutazione dei rischi
Comunicazione, formazione e consultazione
dei lavoratori
La durata minima di tale formazione è di 16 ore.
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Accordo Stato – Regioni per la formazione dei lavoratori
Sono previsti Sessioni di Aggiornamento :
- per Lavoratori ( aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore )
- per Preposti ( aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore )
- per Dirigenti ( aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore )
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Accordo Stato – Regioni per la formazione dei lavoratori
Diposizioni transitorie
-
Obbligo per i DL di formare i Dirigenti ed i preposti entro 18
mesi dalla pubblicazione dell’accordo ( luglio 2013 );
Personale di nuova assunzione deve essere avviato ai corsi
anteriormente o contestualmente all’assunzione; ( percorso concluso
entro e non oltre 60 gg. dall’assunzione );
-
Non sono tenuti a frequentare i corsi dei punti 4, 5 e 6 i
lavoratori, i preposti ed i dirigenti che abbiano frequentato
entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo corsi
documentabili
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Accordo Stato – Regioni per la formazione dei lavoratori
Riconoscimento della Formazione Pregressa
- Lavoratori e Preposti ( non sono tenuti a frequentare corsi se il DL
dimostra di aver una formazione nel rispetto delle previsioni normative e
indicate nei CC per durata, contenuti e modalità )
- Dirigenti ( fermo l’obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare
il corso di cui al punto 6 coloro che dimostrano di aver frequentato un corso
con contenuti conformi all’art. 3 del DM 16/01/97 o quelli Modulo A per ASPP o
RSPP )
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Decreto Legislativo
9 aprile 2008 n° 81
modificato dal
Decreto Legislativo
3 agosto 2009 n° 106
"Attuazione dell'artico lo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro"
Struttura del provvedimento
Il Decreto Legislativo si compone di 13 Titoli e di 51 allegati
•
l primo (“Principi comuni”), il dodicesimo (“Disposizioni diverse
in materia penale e di procedura penale”) ed il tredicesimo
(“Norme transitorie e finali”) hanno valore generale
• Ridotto sistema sanzionatorio da 1391 sanzioni a 400
• I Titoli dal II al XI svolgono di fatto una funzione sostanzialmente
“compilativa” e di aggiornamento di alcune parti tecniche
• Le maggiori novità del provvedimento sono presenti nel Titolo I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I Titoli
Titolo I ( “ Principi Comuni “ )
Titolo II (“Luoghi di lavoro”)
Titolo III (“Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI”)
Titolo IV (“Cantieri temporanei e mobili”)
Titolo V (“Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro”)
Titolo VI (“Movimentazione manuale dei carichi”)
Titolo VII (“Attrezzature munite di videoterminali”)
Titolo VIII (“Agenti fisici”)
Titolo IX (“Sostanze pericolose”)
Titolo X (“Esposizione ad agenti biologici”)
Titolo XI (“Protezione da atmosfere esplosive”)
40 atti delegati (DM, Decreti interministeriali etc)
Disposizioni abrogate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dpr 27 aprile 1955, n. 547
Dpr 7 gennaio 1956 n. 164
Dpr 19 marzo 1956, n. 303
D Lgs 15 agosto 1991, n.277
D Lgs 19 settembre 1994, n.626
D Lgs 14 agosto 1996, n.493
D Lgs 14 agosto 1996, n.494
D Lgs 19 agosto 2005, n.187
Art. 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006
n.223
• Legge 3 agosto 2007, n.123
• ecc.
Art. 2 - Definizioni
•
L’articolo reca le “definizioni”, in buona parte corrispondenti a quelle
del 626/94.
Tra le nuove definizioni quelle di:
• “Dirigente” e “Preposto”;
• “Salute” correttamente intesa come “stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale, non consistente solo in una assenza di
malattia o di infermità”. La definizione risulta corrispondente a
quella adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità;
• “norma tecnica” , “buone prassi” e di “responsabilità sociale delle
imprese”, nonché quelle di “formazione” ed “informazione”.
• di particolare importanza è inoltre la definizione di lavoratore come
“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche
al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”
Lavoratore
(art 2 comma 1 lettera a)
Persona che indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione , anche al solo fine di
apprendere un mestiere , un arte una
professione………..
Datore di lavoro
(art 2 comma 1 lettera b)
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore, o comunque il soggetto che secondo
il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui
ambito il lavoratore presta la propria attività ha la
responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita poteri
decisionali di spesa. ..
Nelle pubbliche amministrazioni per datore di
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i
poteri di gestione
Dirigente (art 2 comma 1 lettera d)
Persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa
Preposto (art 2 comma 1 lettera e)
Persona che in ragione delle competenze professionali e
nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli, sovraintende all’attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa
Rspp
(art 2 comma 1 lettera f)
• Persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’art 32 designata dal datore di
lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi
Aspp
(art 2 comma 1 lettera g)
• Persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’art 32, facente parte del Servizio di
Prevenzione e protezione
Medico Competente
(art 2 comma 1 lettera
f)
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui all’art 38, che collabora,
secondo quanto previsto all’art 29, comma 1 con il
datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è
nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza
sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente
decreto.
Art. 3 - Campo di applicazione (ed esclusioni)
• Il decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività,
privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio, e a tutti i
lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai
soggetti ad essi equiparati
• Nel caso di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario.
• Nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori
coordinati e continuativi le disposizioni si applicano ove la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente
……………..
Art. 3 - Campo di applicazione (ed esclusioni)
•
•
……..
A tutti i lavoratori che effettuano una prestazione continuativa di lavoro
a distanza, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII (uso di
attrezzature munite di videoterminali). Sussiste inoltre l’obbligo di
informazione da parte del datore di lavoro, e il diritto al “non
isolamento” del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni
all’azienda, che ha il diritto di incontrarsi con i colleghi e di accedere
alle informazioni dell’azienda
• Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice
civile si applicano le stesse disposizioni dei familiari del datore, ovvero
l’obbligo di rispettare le norme e di esibire un tesserino di
riconoscimento
La valutazione dei rischi:
i principali riferimenti
a)
b)
c)
d)
Art. 15 Misure generali di tutela
la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza
la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso
che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni
tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori
dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro
L’eliminazione e/o la riduzione dei rischi
il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del
lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla
salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo
Art. 15 -Misure generali di tutela
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di
lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi
sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra
mansione;
Art. 15 - Misure generali di tutela
n)l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza;
Art. 15 -Misure generali di tutela
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso
l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e
immediato;
v)l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il
lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i
lavoratori
Art. 17 - Obblighi
del DATORE di LAVORO
non delegabili
• L’articolo individua gli obblighi non delegabili
del datore di lavoro.
non sono delegabili:
• La Valutazione di tutti i rischi con la
conseguente adozione dei documenti previsti
all’articolo 28;
• La Designazione del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione dai rischi.
Art. 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente
1. Il Datore di Lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i
Dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto
legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell’emergenza;
Art. 18 - Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto
delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
RSPP e MC, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto
i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave
e specifico;
Art. 18 - Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e
di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste
dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico
competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico
nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41,
comunicare tempestivamente al medico competente la
cessazione del rapporto di lavoro;
Art. 18 - Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la
zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di
tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave e immediato;
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS , l’applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei RLS, su richiesta di
questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento della
Valutazione dei Rischi anche su supporto informatico nonché consentire
al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il
documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 ( V.d.R.I), anche su
supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su
richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il
documento è consultato esclusivamente in azienda.
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante
assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro
tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato
medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre
giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del
testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
s) consultare il RLS nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché
per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono
essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni
dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle
persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di
appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare
la riunione periodica di cui all’articolo 35;
Art. 18 - Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro
tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di
prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non
siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di
idoneità.
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo
alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che
comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del
decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4;
Art. 18 - Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente
2. Il Datore di Lavoro fornisce al SPP ed MC
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e
l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle
malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Art. 18 - Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la
sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti,
da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con
la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o
al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
3-bis. Il Datore di Lavoro e i Dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in
ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22,
23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli
stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di
lavoro e dei dirigenti.
Art. 19 - Obblighi del29 Preposto
• I preposti, che hanno obblighi di formazione
specifica (ex art 37 626/94), devono:
• sovrintendere e vigilare sulla osservanza da
parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi
di legge;
• verificare che essi lavorino con adeguata
formazione;
• vigilare e disporre le azioni nei casi di
emergenza.
Art. 20 - Obblighi dei Lavoratori
Ogni lavoratore deve prendersi cura della
propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro
I lavoratori hanno un ruolo attivo nel sistema di
sicurezza, devono rispettare gli obblighi ma
anche collaborare con il datore per migliorare le
condizioni di salute e sicurezza
Art. 20 - Obblighi dei Lavoratori
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva
ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di
sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a
loro disposizione;
Art. 20 - Obblighi dei Lavoratori
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle
lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie
competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla
lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto
legislativo o comunque disposti dal medico competente
Art. 25 - Obblighi del Medico Competente
a) collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche
ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei
confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del
servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed
esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre
alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della
salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il
tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e
la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al
momento della nomina del medico competente;
Art. 25 - Obblighi del Medico Competente
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione
sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella
sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla
conservazione della medesima; ’originale della cartella sanitaria e di rischio va
conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine
previsto da altre disposizioni del presente decreto;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della
attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione
sanitaria;
Art. 25 - Obblighi del Medico Competente
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al
datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai
rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi
collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa
che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una
periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro
ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i
cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del
rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di
cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o
d’opera o di somministrazione
Il datore di lavoro committente
• verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare in appalto (articolo 6, comma 8, lettera g)
• fornisce ai soggetti a cui affida i lavori in regime di appalto o
subappalto, dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività
• elabora un unico documento di valutazione dei rischi allegato
al contratto di appalto o di opera
Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d’appalto,d’opera
o di somministrazione
•
•
•
•
Gli oneri relativi alla sicurezza quantificati in sede di offerta non
potranno essere soggetti a ribasso d’asta
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o
subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro
In caso di lavoratori irregolari eccedenti il 20% i dipendenti
dell’impresa è prevista la sospensione dell’attività
Infine è previsto l’obbligo del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) esteso a tutte le fattispecie di appalto
La valutazione dei rischi:
i principali riferimenti
Art 28 comma 1 “Oggetto della valutazione dei rischi”
“La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di
lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti
a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavorocorrelato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre
2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’ età, alla
provenienza da altri paesi”
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Il documento deve contenere:
• la valutazione dei rischi e l’indicazione delle misure di
prevenzione e protezione
• l’indicazione del nominativo del Rspp, del MC e del Rls
• “l’individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento”
Art. 29
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
•
•
•
•
•
Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente ove il responsabile ravvisi rischi
la cui rilevanza comporti l’effettuazione della sorveglianza sanitaria,
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
Il documento deve essere aggiornato, anche nel caso di modifiche
del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi di sulla base delle procedure standardizzate
definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza (in attesa della definizione vige l’autocertificazione)
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono
effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate. Nelle more dell’elaborazione di tali procedure le
suddette aziende effettuano la valutazione dei rischi secondo le
procedure vigenti
Questi adempimenti sono ritenuti sostanziali
Capo III
Sezione IV
Formazione, informazione e
41
addestramento
Art. 36 - Informazione
ai lavoratori
42
Il
Datore di Lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in
generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei
luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e
del medico competente.
Il Datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e
le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
• ecc
Art. 37 - Formazione dei lavoratori
e dei loro
43
rappresentanti
…..formazione sufficiente ed adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche su
– concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza
– rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure
di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell’azienda
• formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli speciali
in occasione di:
– a) costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro
– b) trasferimento o cambiamento di mansioni
– c) introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi
• L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro
• La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente
ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Art. 37 - Formazione
dei RLS
44
•
•
•
•
“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici
esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi” (comma 10)
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici
presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione
adottate, con verifica di apprendimento
obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4
ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue
per le imprese che occupano più di 50 lavoratori
Il libretto formativo del cittadino il cui contenuto del libretto formativo è
considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione
e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi
di cui al presente decreto
Capo III
Sezione III
Servizio di prevenzione e
protezione
Art.31 - (SPP) e Art 32 Capacità e requisiti professionali
degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione
e protezione interni ed esterni
•
•
•
•
•
Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione
all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi
esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli
organismi paritetici.
Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni devono possedere le
capacità e i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, e sono previsti titoli di studio
specifici.
Tra i soggetti formatori, oltre gli attori istituzionali, sono ammessi anche le
associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi
paritetici.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di
formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del
servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino.
Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi
di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali
necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione
del servizio.
Art. 33 – Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
•
•
•
•
•
•
•
Il S.P.P. provvede :
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive nel documento della V.D.R. e i sistemi di controllo di tali
misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Art. 41 - Sorveglianza Sanitaria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
La Sorveglianza Sanitaria è effettuata dal Medico Competente
 nei casi previsti dalla normativa
 laddove previsto dal documento di valutazione
 su richiesta, ponderata, del lavoratore
La Sorveglianza Sanitaria comprende:
una visita medica preventiva
una visita medica periodica
una visita medica su richiesta del lavoratore
una visita medica in occasione del cambio della mansione
una visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi
previsti dalla normativa vigente
Visita medica preventiva in fase preassuntiva
Visita medica alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per
motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni consecutivi
Art. 41 - Sorveglianza Sanitaria
………….
Divieti di visita medica:
a) per accertare stati di gravidanza;
b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Il Medico Competente allega gli esiti delle visite alla cartella
sanitaria e di rischio.
L’art. definisce espressamente le tipologie di giudizio che possono
essere: di idoneità, di inidoneità parziale, temporanea o
permanente, con o senza prescrizioni e limitazioni.
D.Lgs.
D.Lgs. 81/08
81/08 e
e s.m.i.
s.m.i.
- art.
art. 36
36 e
e 37
37 “Informazione
“Informazione e
e formazione
formazione dei
dei lavoratori
lavoratori
La
La valutazione
valutazione dei
dei rischi
rischi
1
La percezione del rischio
2
La percezione del rischio
•
•
•
•
Evidenza
Fattori soggettivi
Fattori culturali
Fattori legislativi
3
Fonte: G. Ital. Med. Lav. Erg. 2002; 24:1
Indagine su 1200 infermieri della provincia di Roma (ISS)
A quale fattore di ris chio attribuite grado di pe ricolos ità ALTO?
disinfettanti
solventi
canpi elettromagnetici
formaldeide
antiblastici
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
4
80%
90%
100%
NOSTRA PERCEZIONE RISCHIO
…..
…..
….
….
….
….
5
Pericolo
Una situazione, una sostanza, un oggetto che, per le
sue proprietà o caratteristiche, ha la capacità
potenziale di causare un danno alle persone.
Esempio: una bottiglia di Etere Etilico è un pericolo
poiché il liquido in essa contenuto è facilmente
infiammabile.
6
Danno
E’ la conseguenza dovuta all’esposizione o all’intervento
di un pericolo al momento che concretizza la sua
potenzialità causando un incidente o un infortunio.
Esempio: il danno si verifica quando, non
alle precauzioni indicate sull’etichetta,
aumenta al massimo il rischio, facendo
l’etere contenuto nella bottiglia, e ne resta
7
attenendosi
l’operatore
infiammare
ustionato.
Rischio
E’ la probabilità che un pericolo possa provocare un
danno alle persone.
Esempio: il rischio che presenta una bottiglia di Etere
Etilico è più elevato quando la stessa è lasciata aperta,
aumenta se l’operatore sta fumando mentre la
maneggia, e si incrementa al massimo se nelle vicinanze
vengono prodotte scintille o addirittura fiamme.
8
Valutazione dei rischi
È definita valutazione dei rischi il processo attraverso il
quale si valutano, nella loro globalità, la probabilità e la
gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una
situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di
sicurezza. Infatti, il rischio può essere quantificato sulla
base della relazione
R = p x D
dove: R = rischio
p = probabilità che l’evento dannoso si verifichi
D = magnitudo o gravità dell’evento (danno)
9
Incidente
E’ un evento imprevedibile, anomalo ed improvviso, che
provoca un danno alle persone, ma che può essere ridotto
solo adottando misure di protezione di carattere collettivo.
Esempio: la bottiglia contenente Etere Etilico, anche se
maneggiata con cura dall’operatore, provoca un incidente
nel momento in cui, scivolando dalle mani dello stesso
perché improvvisamente distratto da un imprevedibile
sbattimento di una porta, cade sulla scarpa dell’operatore,
si infrange e gli provoca una lesione al piede. Un danno che
poteva
essere
ridotto
solo
adottando
calzature
indeformabili, che però sono obbligatorie solo per altri
mestieri (muratori, giardinieri).
10
Infortunio
E’ un evento lesivo dovuto a causa più o meno violenta e
sempre improvvisa, ma prevedibile, il cui rischio poteva
essere ridotto adottando misure di prevenzione ed il
danno provocato adottando misure di protezione.
Esempio: l’operatore, dopo averne usato parte del
contenuto, dimentica di richiudere la bottiglia
contenente Etere Etilico, non attenendosi alle misure di
prevenzione, ed accende una sigaretta; la fiamma
incendia i vapori della sostanza e la vampata che segue
gli provoca un’ustione al viso, con conseguenti danni che
potevano essere ridotti lavorando sotto cappa e
avvalendosi della protezione della sua parete mobile e
trasparente
11
Le cause che possono provocare un infortunio sono di
due tipi:
oggettive,
se riferibili a condizioni ambientali
(carenze progettuali nella struttura del laboratorio
come la presenza di scale interne, di corridoi stretti,
ecc.) ed alla sicurezza delle attrezzature (mancanza di
protezioni, impianti obsoleti, ecc.);
soggettive,
se riferibili a fattori umani quali
distrazioni, errori ed inesperienza che portino ad una
riduzione o addirittura omissione nell’adottare le misure
di prevenzione e di protezione predisposte dal sistema
di sicurezza;
12
La malattia professionale è una malattia contratta nell’esercizio della
professione, mediante esposizione a sostanze tossiche, nocive o
comunque ad agenti patogeni.
Tale esposizione può essere dovuta ad un’assunzione involontaria
improvvisa, ed in questo caso la malattia è dovuta ad un incidente
(contrazione di un virus durante la manipolazione di campioni
infetti), oppure all’interazione con gli agenti patogeni protratta nel
tempo, come ad esempio l’uso di reattivi contenenti sostanze
cancerogene.
Per esposizione si intende, infatti, l’interazione dell’organismo con
preparati o sostanze chimiche, riconosciute tossiche o nocive in
funzione della dose o concentrazione cui, per effetto temporaneo,
permanente, acuto o cronico, esso è stato esposto.
13
DD ee ffiinn iizziioo nn ee dd ee llllaa
VV AA LL UU TT AA ZZ IIOO NN EE DD EE II
RR IISS CC HH II
Valutazione globale della
probabilità e della gravità di
possibili lesioni o danni alla
salute in una situazione
pericolosa per scegliere le
adeguate misure di sicurezza.
( U N I E N 2 9 2 /1 9 9 2 )
14
OO bbiieettttiivvoo ddeellllaa
““VV AA LL UU TT AA ZZ IIOO NN EE DD EE II
RR IISS CC HH II””
CONSENTIRE
al DATORE di LAVORO
di PRENDERE i
PROVVEDIMENTI
NECESSARI
per SALVAGUARDARE la
SICUREZZA e la SALUTE dei
LAVORATORI
15
MM eettooddoollooggiiaa ddeellllaa
VV aa lluu tt aa zz iioo nn ee dd ee ii RR iiss cc hh ii
re llee ggggii””
““LL ee ttre
La
valutazione
deve
Non esistono
comunque tener conto di
norme fisse
tutti i rischi degni di nota
riguardo alle
modalità di
Per ogni rischio che si valuta
realizzazione della occorre anzitutto chiedersi
valutazione dei
se non sia possibile
rischi
eliminarlo completamente
16
Valutazione dei rischi
È definita valutazione dei rischi il processo attraverso il
quale si valutano, nella loro globalità, la probabilità e la
gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una
situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di
sicurezza. Infatti, il rischio può essere quantificato sulla
base della relazione
R = p x D
dove: R = rischio
p = probabilità che l’evento dannoso si verifichi
D = magnitudo o gravità dell’evento (danno)
17
Valore
4
3
2
Livello
Definizioni/Criteri
Altamente
probabile
•Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi
del danno ipotizzato per i lavoratori.
•Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa
Azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili.
•Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non
susciterebbe alcun stupore in Azienda
Probabile
•La mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo
automatico o diretto.
•E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.
•Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa
in Azienda.
Poco
probabile
•La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze
sfortunate di eventi.
•Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
•Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
•La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di
più eventi poco probabili indipendenti.
1
improbabile •Non sono noti episodi già verificatisi.
•Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
18
SCALA DELLE PROBABILITA’ (p)
Valore
4
3
2
1
Livello
Definizioni/Criteri
Gravissimo
•Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti
letali o di invalidità totale.
•Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente
invalidanti.
Grave
•Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti
di invalidità parziale.
•Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o
parzialmente invalidanti.
Medio
•Infortunio o episodio di esposizione acuta con
inabilità reversibile.
•Esposizione cronica con effetti reversibili.
Lieve
•Infortunio o episodio di esposizione acuta con
inabilità rapidamente reversibile.
•Esposizione cronica con effetti rapidamente
reversibili.
SCALA DELL’ENTITA’ DEL DANNO (D)
19
Calcolo dell’Indice di priorità (P)
P = p x D
dove: p = valore di probabilità
D = gravità o magnitudo del danno
ricavati entrambi utilizzando le scale precedentemente
esposte. A seconda dei risultati, si riporteranno nella
scheda di valutazione le seguenti indicazioni di priorità:
P>8
Priorità assoluta
4≤P≤8
Priorità alta
2≤P≤3
Priorità media
P =1
Priorità bassa
20
p
4
8
12 16
3
6
9
12
2
4
6
8
1
2
3
4
D
Assoluta: Azioni correttive inderogabili
Alta: Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
Media: Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel
breve/medio termine
Bassa: Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
21
“Misure di prevenzione”: tutti gli interventi ed accorgimenti che
possono ridurre la probabilità che il pericolo si trasformi in
rischio; quest’ultimo, a sua volta, può essere diminuito riducendo la
probabilità con cui l’evento dannoso può verificarsi e/o la sua
gravità o magnitudo.
Infatti, il rischio è dato dalla relazione R = p x D, in cui sono coinvolte
la gravità (D) dell’evento dannoso e la probabilità (p) che questo si
verifichi.
Le misure di prevenzione servono a ridurre il rischio.
“Misure di protezione”: invece, sono gli accorgimenti, gli interventi
ed i dispositivi idonei a proteggere gli operatori in caso di eventi
dannosi e quindi sono idonee a ridurre i danni.
22
PERICOLO
PERICOLO
RISCHIO
RISCHIO
DANNO
DANNO
CONCAUSE
CONCAUSE
DI
DI RISCHIO
RISCHIO
PERSONALE
PERSONALE
ESPOSTO
ESPOSTO
MISURE
MISURE DI
DI
PREVENZIONE
PREVENZIONE
MISURE
MISURE DI
DI
PROTEZIONE
PROTEZIONE
23
A norma dell’art. 28 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., la
Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute
dei Lavoratori è il primo e più importante
adempimento da ottemperare da parte del Datore di
Lavoro per arrivare ad una conoscenza approfondita
di qualunque tipo di rischio presente nella propria
realtà aziendale; passo questo che è preliminare a
tutta la successiva fase di individuazione delle
misure di prevenzione e protezione e di
programmazione temporale delle stesse.
24
n particolare all’articolo 28, comma 2, è prescritta
l’elaborazione di un documento contenente:
una relazione sulla Valutazione dei Rischi;
l’Individuazione delle Misure di prevenzione e
Protezione da attuare in conseguenza degli esiti della
Valutazione;
il Programma di Attuazione
Prevenzione e Protezione individuale
delle
Misure
25
di
Fattori di Rischio
26
RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. AREE DI TRANSITO
2. SPAZI DI LAVORO
3. SCALE
4. MACCHINE
5. ATTREZZI MANUALI
6. MANIPOLAZIONE MANUALE DI OGGETTI
7. IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI
8. IMPIANTI ELETTRICI
9. APPARECCHI A PRESSIONE
10. RETI E APPARECCHI DISTRIBUZIONE GAS
11. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
12. MEZZI DI TRASPORTO
13. RISCHI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE
14. RISCHI PER LA PRESENZA DI ESPLOSIVI
15. RISCHI CHIMICI
27
RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16. ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
17. ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI
18. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
19. CLIMATIZZAZIONE GENERALE
20. CLIMATIZZAZIONE LOCALI DI LAVORO
21. ESPOSIZIONE A RUMORE
22. ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
23. MICROCLIMA TERMICO
24. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI
25. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI ed ottiche
26. ILLUMINAZIONE
27. CARICO DI LAVORO FISICO
28. CARICO DI LAVORO MENTALE ( Stress, Mobbing, ecc)
29. LAVORO AI VIDEO TERMINALI 28
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
31. COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ
32. ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
33. FORMAZIONE
34. INFORMAZIONE
35. PARTECIPAZIONE
36. NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO
37. MANUTENZIONE
38. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
39. EMERGENZA, PRONTO SOCCORSO
40. SORVEGLIANZA SANITARIA
29
Tre categorie di Fattori di Rischio:
rischi per l’incolumità fisica dei lavoratori (dal n. 1 al n. 15)
rischi per la salute dei lavoratori (dal n. 16 al n. 29)
il terzo gruppo (dal n. 30 al n. 40) comprende una serie di Fattori
Gestionali di Prevenzione, in quanto in essi vengono esaminate le
misure generali di tutela e prevenzione presenti a livello dell’unità
produttiva, aventi a che fare con gli aspetti organizzativi, formativi,
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procedurali.
La Valutazione dei Rischi
consiste nell’esame dei fattori di
rischio identificati (mediante le
Liste di Controllo) e nella
meditata analisi di vari aspetti
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Tollerabilità del Rischio
• la situazione è ammessa dalla normativa
vigente?
• il livello di rischio è accettabile?
• il livello di rischio è conforme allo stato
dell’arte e della tecnologia?
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Possibilità di eliminazione del
Rischio
ove la situazione sia intollerabile, quali
sono gli interventi impiantistici, procedurali
e formativi che possono eliminare il fattore
di rischio?
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Riduzione delle probabilità di
accadimento del danno
ove il rischio sia ineliminabile, perlomeno
in tempi brevi, quali sono gli interventi di
prevenzione che ne minimizzano la
probabilità di insorgenza?
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mansioni e rischi
Addetti attività amministrative
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Rischi delle mansioni
•
Addetti Attività amministrative
1.
2.
3.
4.
VDT ( postazione non corretta )
Microclima ( caldo-freddo, ventilazione )
Rumore (da sorgente fissa )
Infortuni ( cavi elettrici e telefonici, ecc )
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Gestione Emergenza
Tutto il personale che opera nella sedi
Arpa è tenuto ad osservare le
disposizioni per la gestione Emergenza
( Incendio e P.S. ) previste dagli specifici
documenti ed indicazioni
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NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI
EMERGENZA
• In caso di emergenza tutto il personale deve :
• Mantenere la calma e per quanto possibile, non farsi prendere dal
panico
• Non Correre e gridare
• Non Avvicinarsi al punto dell'emergenza.
• Abbandonare mezzi o altro che potrebbero intralciare i percorsi di
fuga.
• Creare assembramenti ingiustificati.
• In caso di Incendio / Evacuazione NON utilizzare gli ascensori per
abbandonare l’edificio e raggiungere il punto di raccolta
• Rispettare le disposizioni impartite dagli addetti alle emergenze
• Non riprendere assolutamente l’attività lavorativa senza autorizzazione
• Allontanarsi dai punti di raccolta prestabiliti
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EVACUAZIONE
In caso di emergenza tutto il personale deve :
• Abbandonare il proprio posto di lavoro e convergere ordinatamente
verso il punto di raccolta prestabilito, seguendo le vie di esodo indicate
dalla segnaletica e dagli addetti all’evacuazione.
• Non perdere tempo a raccogliere effetti personali
• Prima di abbandonare il locale se è possibile deve chiudere porte e
finestre.
• Si accerta che la porte REI poste a protezione dei vani scala siano in
posizione di chiusura e se tale condizione non è rispettata provvede
alla chiusura manuale delle stesse
• Aiutare eventuali persone in difficoltà e/o diversamente abili
• Una volta arrivati nel punto di raccolta assegnato non allontanarsi da
tale area in attesa della "conta".
• Non riprendere assolutamente l’attività lavorativa senza autorizzazione
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NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO
•
•
•
In caso di incendio il personale deve
Richiama l’attenzione delle persone operanti in zona.
Aziona direttamente l’allarme antincendio più vicino e avvisa il
Centralino componendo
  l’interno
•
•
•
•
•
•
•
o se da tel. esterno il 
segnalando
la palazzina,
il piano e la natura del pericolo,
la presenza di eventuali infortunati,
la zona interessata,
le apparecchiature e gli impianti coinvolti.
interviene solo se è possibile senza correre alcun rischio per la propria
incolumità utilizzando i presidi antincendio presenti sul piano
(estintori)
.Prima di abbandonare il locale se è possibile chiude porte e finestre
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NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO
In caso di emergenza tutto il personale deve
• Si accerta che la porte REI poste a protezione dei vani scali siano in posizione
di chiusura e se tale condizione non è rispettata provvede alla chiusura
manuale delle stesse
• In caso di fumo cammina a carponi vicino al pavimento, con un fazzoletto
bagnato sulla bocca e sul naso
• Si sposta lungo i muri , se la visibilità è scarsa
• Raggiunge il punto di raccolta esterno indicato in planimetria
• Una volta arrivati nel punto di raccolta assegnato non allontanarsi da tale area
in attesa della "conta".
• Provvedere a segnalare eventuali anomalie.
• Rimanere in attesa di ulteriori disposizioni o della fine dell'emergenza (cessato
allarme).
• Nel caso in cui il personale si trovi in presenza di persona i cui abiti prendono
fuoco, evitare che corra, stenderla a terra e soffocare le fiamme avvolgendola
con coperta o altri indumenti non sintetici
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NORME COMPORTAMENTALI IN CASO INFORTUNIO
MALORE
• In caso di infortunio malore il personale deve
• Avvisare immediatamente il Centralino componendo
 l’interno _________ se da tel. esterno il 
segnalando ,
–
–
–
–
–
–
Edificio
il piano,
la presenza di eventuali infortunati,
la zona interessata,
le apparecchiature e gli impianti coinvolti.
se possibile assistere la/le persone fino all’arrivo dei soccorsi e/o
dell’addetto al pronto soccorso
– collaborare con gli eventuali addetti al pronto soccorso
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La Formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro