D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La Formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro D.lgs. 81/08 e s.m.i. – la Formazione dei soggetti della Prevenzione L’art. 15 del D.lgs. 81 /08 include tra le misure generali di tutela : - Comma n) “ l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori ” - Comma o) “ l’informazione e formazione adeguate per i dirigenti ed i preposti “ - Comma p) “l’informazione e formazione adeguate per gli RLS “ D.lgs. 81/08 e s.m.i. – la Formazione dei soggetti della Prevenzione Nello specifico : - - “ Il personale del SPP ( RSPP e ASPP) deve essere in possesso di titolo di studio nonché attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati ai rischi presenti nell’unità produttiva “ Gli artt. 36 e 37 “ Assegnano al Datore di Lavoro l’obbligo di assicurare che ciascun Lavoratore, Dirigente, Preposto ed RLS riceva adeguata informazioneformazione” l’art. 32 D.lgs. 81/08 e s.m.i. – la Formazione dei soggetti della Prevenzione La Formazione del Personale del SPP L’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 26 gennaio 2006 definisce il percorso formativo e di aggiornamento : • per gli ASPP – frequenza Moduli A e B ; • per i RSPP – frequenza Moduli A, B e C ; Le attività delle Agenzie di Protezione Ambientale In applicazione dell’ultima tabella ATECOFIN 2007 Sono riconducibili al : - settore Q – SANITA’ ed ASSISTENZA SOCIALE - punto 86.90.13 – Laboratori di Igiene e Profilassi D.lgs. 81/08 e s.m.i. – la Formazione dei soggetti della Prevenzione La Formazione per gli RLS - Corso iniziale con i contenuti formativi i di cui al: D. M. del lavoro del 16.1.1997 ( individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, degli RLS e dei datori di lavoro ) della durata minima di 32 ore - Aggiornamenti annuali da 4 ad 8 ore ( per imprese che superano 50 dipendenti 8 ore ) D.lgs. 81/08 e s.m.i. – la Formazione dei soggetti della Prevenzione La Formazione dei LAVORATORI In ottemperanza al comma 2 dell’art. 37/81 sono stati definiti gli accordi Stato – Regioni sulla durata, sui contenuti minimi e sulle modalità della formazione e precisamente : - Accordo Stato – Regioni del 21 /12/20 11 atto n° 223/esr formazione per lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti del Servizio Prevenzione e Protezione,ai sensi dell’art. 34 , commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08; - Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 atto n° 221/esr per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08; D.lgs. 81/08 e s.m.i. – la Formazione dei soggetti della Prevenzione La Formazione dei LAVORATORI Accordo Stato – Regioni per la formazione dei lavoratori Definisce: Requisiti dei Docenti ( docenti interni ed esterni che possono dimostrare esperienza triennale di insegnamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro ) Organizzazione della Formazione ( i corsi devono possedere specifici requisiti quali ad es. soggetto formatore, responsabile del progetto formativo, nominativi dei docenti, max n° 35 discenti, registro presenza, corsi in lingua per stranieri ecc) Metodologia di Insegnamento/apprendimento ( equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni teoriche e pratiche, discussione, lavori di gruppo, anche in modalità eLearning, ecc) D.lgs. 81/08 e s.m.i. – la Formazione dei soggetti della Prevenzione Accordo Stato – Regioni per la formazione dei lavoratori Articolazione del percorso Formativo del Lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma1 del D.lgs. 81/08 ( componenti impresa familiare, coltivatori diretti, artigiani, ecc) Attraverso : - Formazione Generale (della durata di 4 ore con argomenti e concetti generali sul: rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, ecc) - Formazione Specifica ( della durata in base alla classificazione ATECO 2007 e precisamente : 4 ore per i settori di classe di rischio basso 8 ore per i settori della classe di rischio medio 12 ore per i settori della classe di rischio alto ……..segue D.lgs. 81/08 e s.m.i. – la Formazione dei soggetti della Prevenzione ……segue Accordo Stato – Regioni per la formazione dei lavoratori con trattazione di argomenti e rischi secondo la affettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e precisamente: Rischio infortunio Meccanici Elettrici Attrezzature Cadute dall’alto Rischi cancerogeni Biologici Rumore Videotareminali Emergenza Incendio Ecc ……..segue D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – la Formazione dei soggetti della Prevenzione ……..segue Accordo Stato – Regioni per la formazione dei lavoratori Quindi formazione totale : - lavoratori settori basso rischio 8 ore ( 4 + 4 ) - lavoratori settori medio rischio 12 ore ( 4 + 8 ) - lavoratori settori alto rischio 16 ore ( 4 + 12 ) N.B. Lavoratori di aziende a prescindere del settore di appartenenza se non svolgono mansioni che prevedono la loro presenza nei reparti produttivi possono frequentare corsi per rischio basso. D.lgs. 81/08 e s.m.i. – la Formazione dei soggetti della Prevenzione Accordo Stato – Regioni per la formazione dei lavoratori La formazione del PREPOSTO , come definito dall’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08, deve comprendere quella dei lavoratori , come già definita, integrata da una formazione particolare in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza . - I contenuti di tale formazione integrativa sono : I soggetti della prevenzione aziendali : compiti, obblighi e responsabilità; Definizione ed individuazione dei fattori di rischio; Incidenti e infortuni mancati; Tecniche di comunicazione; Valutazione dei rischi dell’azienda; Misure di prevenzione organizzative e procedurali; Ecc. La durata minima di tale formazione è di 8 ore. D.lgs. 81/08 e s.m.i. – la Formazione dei soggetti della Prevenzione Accordo Stato – Regioni per la formazione dei lavoratori La formazione del DIRIGENTE , come definito dall’art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/08, sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in 4 moduli 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Modulo Giuridico- Normativo Gestione ed Organizzazione della Sicurezza Individuazione e valutazione dei rischi Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori La durata minima di tale formazione è di 16 ore. D.lgs. 81/08 e s.m.i. – la Formazione dei soggetti della Prevenzione Accordo Stato – Regioni per la formazione dei lavoratori Sono previsti Sessioni di Aggiornamento : - per Lavoratori ( aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore ) - per Preposti ( aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore ) - per Dirigenti ( aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore ) D.lgs. 81/08 e s.m.i. – la Formazione dei soggetti della Prevenzione Accordo Stato – Regioni per la formazione dei lavoratori Diposizioni transitorie - Obbligo per i DL di formare i Dirigenti ed i preposti entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo ( luglio 2013 ); Personale di nuova assunzione deve essere avviato ai corsi anteriormente o contestualmente all’assunzione; ( percorso concluso entro e non oltre 60 gg. dall’assunzione ); - Non sono tenuti a frequentare i corsi dei punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i preposti ed i dirigenti che abbiano frequentato entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo corsi documentabili D.lgs. 81/08 e s.m.i. – la Formazione dei soggetti della Prevenzione Accordo Stato – Regioni per la formazione dei lavoratori Riconoscimento della Formazione Pregressa - Lavoratori e Preposti ( non sono tenuti a frequentare corsi se il DL dimostra di aver una formazione nel rispetto delle previsioni normative e indicate nei CC per durata, contenuti e modalità ) - Dirigenti ( fermo l’obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare il corso di cui al punto 6 coloro che dimostrano di aver frequentato un corso con contenuti conformi all’art. 3 del DM 16/01/97 o quelli Modulo A per ASPP o RSPP ) D.lgs. 81/08 e s.m.i. – la Formazione dei soggetti della Prevenzione D.lgs. 81/08 e s.m.i. – la Formazione dei soggetti della Prevenzione Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n° 106 "Attuazione dell'artico lo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" Struttura del provvedimento Il Decreto Legislativo si compone di 13 Titoli e di 51 allegati • l primo (“Principi comuni”), il dodicesimo (“Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale”) ed il tredicesimo (“Norme transitorie e finali”) hanno valore generale • Ridotto sistema sanzionatorio da 1391 sanzioni a 400 • I Titoli dal II al XI svolgono di fatto una funzione sostanzialmente “compilativa” e di aggiornamento di alcune parti tecniche • Le maggiori novità del provvedimento sono presenti nel Titolo I • • • • • • • • • • • • I Titoli Titolo I ( “ Principi Comuni “ ) Titolo II (“Luoghi di lavoro”) Titolo III (“Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI”) Titolo IV (“Cantieri temporanei e mobili”) Titolo V (“Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro”) Titolo VI (“Movimentazione manuale dei carichi”) Titolo VII (“Attrezzature munite di videoterminali”) Titolo VIII (“Agenti fisici”) Titolo IX (“Sostanze pericolose”) Titolo X (“Esposizione ad agenti biologici”) Titolo XI (“Protezione da atmosfere esplosive”) 40 atti delegati (DM, Decreti interministeriali etc) Disposizioni abrogate • • • • • • • • • Dpr 27 aprile 1955, n. 547 Dpr 7 gennaio 1956 n. 164 Dpr 19 marzo 1956, n. 303 D Lgs 15 agosto 1991, n.277 D Lgs 19 settembre 1994, n.626 D Lgs 14 agosto 1996, n.493 D Lgs 14 agosto 1996, n.494 D Lgs 19 agosto 2005, n.187 Art. 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223 • Legge 3 agosto 2007, n.123 • ecc. Art. 2 - Definizioni • L’articolo reca le “definizioni”, in buona parte corrispondenti a quelle del 626/94. Tra le nuove definizioni quelle di: • “Dirigente” e “Preposto”; • “Salute” correttamente intesa come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in una assenza di malattia o di infermità”. La definizione risulta corrispondente a quella adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità; • “norma tecnica” , “buone prassi” e di “responsabilità sociale delle imprese”, nonché quelle di “formazione” ed “informazione”. • di particolare importanza è inoltre la definizione di lavoratore come “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione” Lavoratore (art 2 comma 1 lettera a) Persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione , anche al solo fine di apprendere un mestiere , un arte una professione……….. Datore di lavoro (art 2 comma 1 lettera b) Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali di spesa. .. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione Dirigente (art 2 comma 1 lettera d) Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa Preposto (art 2 comma 1 lettera e) Persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa Rspp (art 2 comma 1 lettera f) • Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi Aspp (art 2 comma 1 lettera g) • Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art 32, facente parte del Servizio di Prevenzione e protezione Medico Competente (art 2 comma 1 lettera f) Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art 38, che collabora, secondo quanto previsto all’art 29, comma 1 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. Art. 3 - Campo di applicazione (ed esclusioni) • Il decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio, e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati • Nel caso di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario. • Nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi le disposizioni si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente …………….. Art. 3 - Campo di applicazione (ed esclusioni) • • …….. A tutti i lavoratori che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII (uso di attrezzature munite di videoterminali). Sussiste inoltre l’obbligo di informazione da parte del datore di lavoro, e il diritto al “non isolamento” del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, che ha il diritto di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda • Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile si applicano le stesse disposizioni dei familiari del datore, ovvero l’obbligo di rispettare le norme e di esibire un tesserino di riconoscimento La valutazione dei rischi: i principali riferimenti a) b) c) d) Art. 15 Misure generali di tutela la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro L’eliminazione e/o la riduzione dei rischi il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo Art. 15 -Misure generali di tutela e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; Art. 15 - Misure generali di tutela n)l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Art. 15 -Misure generali di tutela t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v)l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori Art. 17 - Obblighi del DATORE di LAVORO non delegabili • L’articolo individua gli obblighi non delegabili del datore di lavoro. non sono delegabili: • La Valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti all’articolo 28; • La Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Art. 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente 1. Il Datore di Lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i Dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; Art. 18 - Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e MC, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; Art. 18 - Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; Art. 18 - Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS , l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento della Valutazione dei Rischi anche su supporto informatico nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 ( V.d.R.I), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda. Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente s) consultare il RLS nelle ipotesi di cui all’articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; Art. 18 - Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4; Art. 18 - Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente 2. Il Datore di Lavoro fornisce al SPP ed MC informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Art. 18 - Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. 3-bis. Il Datore di Lavoro e i Dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. Art. 19 - Obblighi del29 Preposto • I preposti, che hanno obblighi di formazione specifica (ex art 37 626/94), devono: • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge; • verificare che essi lavorino con adeguata formazione; • vigilare e disporre le azioni nei casi di emergenza. Art. 20 - Obblighi dei Lavoratori Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro I lavoratori hanno un ruolo attivo nel sistema di sicurezza, devono rispettare gli obblighi ma anche collaborare con il datore per migliorare le condizioni di salute e sicurezza Art. 20 - Obblighi dei Lavoratori a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; Art. 20 - Obblighi dei Lavoratori e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente Art. 25 - Obblighi del Medico Competente a) collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; Art. 25 - Obblighi del Medico Competente d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale; e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; ’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; Art. 25 - Obblighi del Medico Competente i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Il datore di lavoro committente • verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto (articolo 6, comma 8, lettera g) • fornisce ai soggetti a cui affida i lavori in regime di appalto o subappalto, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività • elabora un unico documento di valutazione dei rischi allegato al contratto di appalto o di opera Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d’appalto,d’opera o di somministrazione • • • • Gli oneri relativi alla sicurezza quantificati in sede di offerta non potranno essere soggetti a ribasso d’asta Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro In caso di lavoratori irregolari eccedenti il 20% i dipendenti dell’impresa è prevista la sospensione dell’attività Infine è previsto l’obbligo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) esteso a tutte le fattispecie di appalto La valutazione dei rischi: i principali riferimenti Art 28 comma 1 “Oggetto della valutazione dei rischi” “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavorocorrelato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’ età, alla provenienza da altri paesi” Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi Il documento deve contenere: • la valutazione dei rischi e l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione • l’indicazione del nominativo del Rspp, del MC e del Rls • “l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento” Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi • • • • • Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente ove il responsabile ravvisi rischi la cui rilevanza comporti l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Il documento deve essere aggiornato, anche nel caso di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di sulla base delle procedure standardizzate definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza (in attesa della definizione vige l’autocertificazione) I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. Nelle more dell’elaborazione di tali procedure le suddette aziende effettuano la valutazione dei rischi secondo le procedure vigenti Questi adempimenti sono ritenuti sostanziali Capo III Sezione IV Formazione, informazione e 41 addestramento Art. 36 - Informazione ai lavoratori 42 Il Datore di Lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. Il Datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. • ecc Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro 43 rappresentanti …..formazione sufficiente ed adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche su – concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza – rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda • formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli speciali in occasione di: – a) costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro – b) trasferimento o cambiamento di mansioni – c) introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi • L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro • La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Art. 37 - Formazione dei RLS 44 • • • • “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi” (comma 10) La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori Il libretto formativo del cittadino il cui contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto Capo III Sezione III Servizio di prevenzione e protezione Art.31 - (SPP) e Art 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni • • • • • Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni devono possedere le capacità e i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, e sono previsti titoli di studio specifici. Tra i soggetti formatori, oltre gli attori istituzionali, sono ammessi anche le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio. Art. 33 – Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione • • • • • • • Il S.P.P. provvede : a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive nel documento della V.D.R. e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. Art. 41 - Sorveglianza Sanitaria 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. La Sorveglianza Sanitaria è effettuata dal Medico Competente nei casi previsti dalla normativa laddove previsto dal documento di valutazione su richiesta, ponderata, del lavoratore La Sorveglianza Sanitaria comprende: una visita medica preventiva una visita medica periodica una visita medica su richiesta del lavoratore una visita medica in occasione del cambio della mansione una visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente Visita medica preventiva in fase preassuntiva Visita medica alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni consecutivi Art. 41 - Sorveglianza Sanitaria …………. Divieti di visita medica: a) per accertare stati di gravidanza; b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Il Medico Competente allega gli esiti delle visite alla cartella sanitaria e di rischio. L’art. definisce espressamente le tipologie di giudizio che possono essere: di idoneità, di inidoneità parziale, temporanea o permanente, con o senza prescrizioni e limitazioni. D.Lgs. D.Lgs. 81/08 81/08 e e s.m.i. s.m.i. - art. art. 36 36 e e 37 37 “Informazione “Informazione e e formazione formazione dei dei lavoratori lavoratori La La valutazione valutazione dei dei rischi rischi 1 La percezione del rischio 2 La percezione del rischio • • • • Evidenza Fattori soggettivi Fattori culturali Fattori legislativi 3 Fonte: G. Ital. Med. Lav. Erg. 2002; 24:1 Indagine su 1200 infermieri della provincia di Roma (ISS) A quale fattore di ris chio attribuite grado di pe ricolos ità ALTO? disinfettanti solventi canpi elettromagnetici formaldeide antiblastici 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 4 80% 90% 100% NOSTRA PERCEZIONE RISCHIO ….. ….. …. …. …. …. 5 Pericolo Una situazione, una sostanza, un oggetto che, per le sue proprietà o caratteristiche, ha la capacità potenziale di causare un danno alle persone. Esempio: una bottiglia di Etere Etilico è un pericolo poiché il liquido in essa contenuto è facilmente infiammabile. 6 Danno E’ la conseguenza dovuta all’esposizione o all’intervento di un pericolo al momento che concretizza la sua potenzialità causando un incidente o un infortunio. Esempio: il danno si verifica quando, non alle precauzioni indicate sull’etichetta, aumenta al massimo il rischio, facendo l’etere contenuto nella bottiglia, e ne resta 7 attenendosi l’operatore infiammare ustionato. Rischio E’ la probabilità che un pericolo possa provocare un danno alle persone. Esempio: il rischio che presenta una bottiglia di Etere Etilico è più elevato quando la stessa è lasciata aperta, aumenta se l’operatore sta fumando mentre la maneggia, e si incrementa al massimo se nelle vicinanze vengono prodotte scintille o addirittura fiamme. 8 Valutazione dei rischi È definita valutazione dei rischi il processo attraverso il quale si valutano, nella loro globalità, la probabilità e la gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza. Infatti, il rischio può essere quantificato sulla base della relazione R = p x D dove: R = rischio p = probabilità che l’evento dannoso si verifichi D = magnitudo o gravità dell’evento (danno) 9 Incidente E’ un evento imprevedibile, anomalo ed improvviso, che provoca un danno alle persone, ma che può essere ridotto solo adottando misure di protezione di carattere collettivo. Esempio: la bottiglia contenente Etere Etilico, anche se maneggiata con cura dall’operatore, provoca un incidente nel momento in cui, scivolando dalle mani dello stesso perché improvvisamente distratto da un imprevedibile sbattimento di una porta, cade sulla scarpa dell’operatore, si infrange e gli provoca una lesione al piede. Un danno che poteva essere ridotto solo adottando calzature indeformabili, che però sono obbligatorie solo per altri mestieri (muratori, giardinieri). 10 Infortunio E’ un evento lesivo dovuto a causa più o meno violenta e sempre improvvisa, ma prevedibile, il cui rischio poteva essere ridotto adottando misure di prevenzione ed il danno provocato adottando misure di protezione. Esempio: l’operatore, dopo averne usato parte del contenuto, dimentica di richiudere la bottiglia contenente Etere Etilico, non attenendosi alle misure di prevenzione, ed accende una sigaretta; la fiamma incendia i vapori della sostanza e la vampata che segue gli provoca un’ustione al viso, con conseguenti danni che potevano essere ridotti lavorando sotto cappa e avvalendosi della protezione della sua parete mobile e trasparente 11 Le cause che possono provocare un infortunio sono di due tipi: oggettive, se riferibili a condizioni ambientali (carenze progettuali nella struttura del laboratorio come la presenza di scale interne, di corridoi stretti, ecc.) ed alla sicurezza delle attrezzature (mancanza di protezioni, impianti obsoleti, ecc.); soggettive, se riferibili a fattori umani quali distrazioni, errori ed inesperienza che portino ad una riduzione o addirittura omissione nell’adottare le misure di prevenzione e di protezione predisposte dal sistema di sicurezza; 12 La malattia professionale è una malattia contratta nell’esercizio della professione, mediante esposizione a sostanze tossiche, nocive o comunque ad agenti patogeni. Tale esposizione può essere dovuta ad un’assunzione involontaria improvvisa, ed in questo caso la malattia è dovuta ad un incidente (contrazione di un virus durante la manipolazione di campioni infetti), oppure all’interazione con gli agenti patogeni protratta nel tempo, come ad esempio l’uso di reattivi contenenti sostanze cancerogene. Per esposizione si intende, infatti, l’interazione dell’organismo con preparati o sostanze chimiche, riconosciute tossiche o nocive in funzione della dose o concentrazione cui, per effetto temporaneo, permanente, acuto o cronico, esso è stato esposto. 13 DD ee ffiinn iizziioo nn ee dd ee llllaa VV AA LL UU TT AA ZZ IIOO NN EE DD EE II RR IISS CC HH II Valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza. ( U N I E N 2 9 2 /1 9 9 2 ) 14 OO bbiieettttiivvoo ddeellllaa ““VV AA LL UU TT AA ZZ IIOO NN EE DD EE II RR IISS CC HH II”” CONSENTIRE al DATORE di LAVORO di PRENDERE i PROVVEDIMENTI NECESSARI per SALVAGUARDARE la SICUREZZA e la SALUTE dei LAVORATORI 15 MM eettooddoollooggiiaa ddeellllaa VV aa lluu tt aa zz iioo nn ee dd ee ii RR iiss cc hh ii re llee ggggii”” ““LL ee ttre La valutazione deve Non esistono comunque tener conto di norme fisse tutti i rischi degni di nota riguardo alle modalità di Per ogni rischio che si valuta realizzazione della occorre anzitutto chiedersi valutazione dei se non sia possibile rischi eliminarlo completamente 16 Valutazione dei rischi È definita valutazione dei rischi il processo attraverso il quale si valutano, nella loro globalità, la probabilità e la gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza. Infatti, il rischio può essere quantificato sulla base della relazione R = p x D dove: R = rischio p = probabilità che l’evento dannoso si verifichi D = magnitudo o gravità dell’evento (danno) 17 Valore 4 3 2 Livello Definizioni/Criteri Altamente probabile •Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. •Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili. •Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore in Azienda Probabile •La mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto. •E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. •Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda. Poco probabile •La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. •Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. •Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. •La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. 1 improbabile •Non sono noti episodi già verificatisi. •Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità. 18 SCALA DELLE PROBABILITA’ (p) Valore 4 3 2 1 Livello Definizioni/Criteri Gravissimo •Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. •Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. Grave •Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. •Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. Medio •Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. •Esposizione cronica con effetti reversibili. Lieve •Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. •Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. SCALA DELL’ENTITA’ DEL DANNO (D) 19 Calcolo dell’Indice di priorità (P) P = p x D dove: p = valore di probabilità D = gravità o magnitudo del danno ricavati entrambi utilizzando le scale precedentemente esposte. A seconda dei risultati, si riporteranno nella scheda di valutazione le seguenti indicazioni di priorità: P>8 Priorità assoluta 4≤P≤8 Priorità alta 2≤P≤3 Priorità media P =1 Priorità bassa 20 p 4 8 12 16 3 6 9 12 2 4 6 8 1 2 3 4 D Assoluta: Azioni correttive inderogabili Alta: Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza Media: Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve/medio termine Bassa: Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 21 “Misure di prevenzione”: tutti gli interventi ed accorgimenti che possono ridurre la probabilità che il pericolo si trasformi in rischio; quest’ultimo, a sua volta, può essere diminuito riducendo la probabilità con cui l’evento dannoso può verificarsi e/o la sua gravità o magnitudo. Infatti, il rischio è dato dalla relazione R = p x D, in cui sono coinvolte la gravità (D) dell’evento dannoso e la probabilità (p) che questo si verifichi. Le misure di prevenzione servono a ridurre il rischio. “Misure di protezione”: invece, sono gli accorgimenti, gli interventi ed i dispositivi idonei a proteggere gli operatori in caso di eventi dannosi e quindi sono idonee a ridurre i danni. 22 PERICOLO PERICOLO RISCHIO RISCHIO DANNO DANNO CONCAUSE CONCAUSE DI DI RISCHIO RISCHIO PERSONALE PERSONALE ESPOSTO ESPOSTO MISURE MISURE DI DI PREVENZIONE PREVENZIONE MISURE MISURE DI DI PROTEZIONE PROTEZIONE 23 A norma dell’art. 28 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., la Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori è il primo e più importante adempimento da ottemperare da parte del Datore di Lavoro per arrivare ad una conoscenza approfondita di qualunque tipo di rischio presente nella propria realtà aziendale; passo questo che è preliminare a tutta la successiva fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezione e di programmazione temporale delle stesse. 24 n particolare all’articolo 28, comma 2, è prescritta l’elaborazione di un documento contenente: una relazione sulla Valutazione dei Rischi; l’Individuazione delle Misure di prevenzione e Protezione da attuare in conseguenza degli esiti della Valutazione; il Programma di Attuazione Prevenzione e Protezione individuale delle Misure 25 di Fattori di Rischio 26 RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI • • • • • • • • • • • • • • • 1. AREE DI TRANSITO 2. SPAZI DI LAVORO 3. SCALE 4. MACCHINE 5. ATTREZZI MANUALI 6. MANIPOLAZIONE MANUALE DI OGGETTI 7. IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI 8. IMPIANTI ELETTRICI 9. APPARECCHI A PRESSIONE 10. RETI E APPARECCHI DISTRIBUZIONE GAS 11. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 12. MEZZI DI TRASPORTO 13. RISCHI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE 14. RISCHI PER LA PRESENZA DI ESPLOSIVI 15. RISCHI CHIMICI 27 RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI • • • • • • • • • • • • • • 16. ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI 17. ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI 18. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 19. CLIMATIZZAZIONE GENERALE 20. CLIMATIZZAZIONE LOCALI DI LAVORO 21. ESPOSIZIONE A RUMORE 22. ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI 23. MICROCLIMA TERMICO 24. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI 25. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI ed ottiche 26. ILLUMINAZIONE 27. CARICO DI LAVORO FISICO 28. CARICO DI LAVORO MENTALE ( Stress, Mobbing, ecc) 29. LAVORO AI VIDEO TERMINALI 28 ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI • • • • • • • • • • • 30. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 31. COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ 32. ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 33. FORMAZIONE 34. INFORMAZIONE 35. PARTECIPAZIONE 36. NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO 37. MANUTENZIONE 38. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 39. EMERGENZA, PRONTO SOCCORSO 40. SORVEGLIANZA SANITARIA 29 Tre categorie di Fattori di Rischio: rischi per l’incolumità fisica dei lavoratori (dal n. 1 al n. 15) rischi per la salute dei lavoratori (dal n. 16 al n. 29) il terzo gruppo (dal n. 30 al n. 40) comprende una serie di Fattori Gestionali di Prevenzione, in quanto in essi vengono esaminate le misure generali di tutela e prevenzione presenti a livello dell’unità produttiva, aventi a che fare con gli aspetti organizzativi, formativi, 30 procedurali. La Valutazione dei Rischi consiste nell’esame dei fattori di rischio identificati (mediante le Liste di Controllo) e nella meditata analisi di vari aspetti 31 Tollerabilità del Rischio • la situazione è ammessa dalla normativa vigente? • il livello di rischio è accettabile? • il livello di rischio è conforme allo stato dell’arte e della tecnologia? 32 Possibilità di eliminazione del Rischio ove la situazione sia intollerabile, quali sono gli interventi impiantistici, procedurali e formativi che possono eliminare il fattore di rischio? 33 Riduzione delle probabilità di accadimento del danno ove il rischio sia ineliminabile, perlomeno in tempi brevi, quali sono gli interventi di prevenzione che ne minimizzano la probabilità di insorgenza? 34 mansioni e rischi Addetti attività amministrative 35 Rischi delle mansioni • Addetti Attività amministrative 1. 2. 3. 4. VDT ( postazione non corretta ) Microclima ( caldo-freddo, ventilazione ) Rumore (da sorgente fissa ) Infortuni ( cavi elettrici e telefonici, ecc ) 36 Gestione Emergenza Tutto il personale che opera nella sedi Arpa è tenuto ad osservare le disposizioni per la gestione Emergenza ( Incendio e P.S. ) previste dagli specifici documenti ed indicazioni 37 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA • In caso di emergenza tutto il personale deve : • Mantenere la calma e per quanto possibile, non farsi prendere dal panico • Non Correre e gridare • Non Avvicinarsi al punto dell'emergenza. • Abbandonare mezzi o altro che potrebbero intralciare i percorsi di fuga. • Creare assembramenti ingiustificati. • In caso di Incendio / Evacuazione NON utilizzare gli ascensori per abbandonare l’edificio e raggiungere il punto di raccolta • Rispettare le disposizioni impartite dagli addetti alle emergenze • Non riprendere assolutamente l’attività lavorativa senza autorizzazione • Allontanarsi dai punti di raccolta prestabiliti 38 NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EVACUAZIONE In caso di emergenza tutto il personale deve : • Abbandonare il proprio posto di lavoro e convergere ordinatamente verso il punto di raccolta prestabilito, seguendo le vie di esodo indicate dalla segnaletica e dagli addetti all’evacuazione. • Non perdere tempo a raccogliere effetti personali • Prima di abbandonare il locale se è possibile deve chiudere porte e finestre. • Si accerta che la porte REI poste a protezione dei vani scala siano in posizione di chiusura e se tale condizione non è rispettata provvede alla chiusura manuale delle stesse • Aiutare eventuali persone in difficoltà e/o diversamente abili • Una volta arrivati nel punto di raccolta assegnato non allontanarsi da tale area in attesa della "conta". • Non riprendere assolutamente l’attività lavorativa senza autorizzazione 39 NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO • • • In caso di incendio il personale deve Richiama l’attenzione delle persone operanti in zona. Aziona direttamente l’allarme antincendio più vicino e avvisa il Centralino componendo l’interno • • • • • • • o se da tel. esterno il segnalando la palazzina, il piano e la natura del pericolo, la presenza di eventuali infortunati, la zona interessata, le apparecchiature e gli impianti coinvolti. interviene solo se è possibile senza correre alcun rischio per la propria incolumità utilizzando i presidi antincendio presenti sul piano (estintori) .Prima di abbandonare il locale se è possibile chiude porte e finestre 40 NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO In caso di emergenza tutto il personale deve • Si accerta che la porte REI poste a protezione dei vani scali siano in posizione di chiusura e se tale condizione non è rispettata provvede alla chiusura manuale delle stesse • In caso di fumo cammina a carponi vicino al pavimento, con un fazzoletto bagnato sulla bocca e sul naso • Si sposta lungo i muri , se la visibilità è scarsa • Raggiunge il punto di raccolta esterno indicato in planimetria • Una volta arrivati nel punto di raccolta assegnato non allontanarsi da tale area in attesa della "conta". • Provvedere a segnalare eventuali anomalie. • Rimanere in attesa di ulteriori disposizioni o della fine dell'emergenza (cessato allarme). • Nel caso in cui il personale si trovi in presenza di persona i cui abiti prendono fuoco, evitare che corra, stenderla a terra e soffocare le fiamme avvolgendola con coperta o altri indumenti non sintetici 41 NORME COMPORTAMENTALI IN CASO INFORTUNIO MALORE • In caso di infortunio malore il personale deve • Avvisare immediatamente il Centralino componendo l’interno _________ se da tel. esterno il segnalando , – – – – – – Edificio il piano, la presenza di eventuali infortunati, la zona interessata, le apparecchiature e gli impianti coinvolti. se possibile assistere la/le persone fino all’arrivo dei soccorsi e/o dell’addetto al pronto soccorso – collaborare con gli eventuali addetti al pronto soccorso 42