Commissione di Studio
UNGDCEC
Diritto Fallimentare
COMISSIONE UNGDCEC DIRITTO FALLIMENTARE
E PROCEDURE CONCORSULI
I PRIMI 120 GIORNI DEL CURATORE FALLIMENTARE
Delega “Diritto Fallimentare”
Delegato: Eleonora Di Vona
Co-delegati: Vincenzo Laudiero, Alessandro Mano
Presidente Commissione: Silvia Cecconi
Segretario Commissione: Stefano Donati
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Indice
La fase pre-fallimentare attraverso la lettura degli articoli della Legge Fallimentare ..... 4
¾ Art. 1. (1) Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo ................. 4
¾ Art.5 Stato d'insolvenza ......................................................................................... 4
¾ Art. 6 (1) Iniziativa per la dichiarazione di fallimento .......................................... 4
¾ Art. 7 (1) Iniziativa del pubblico ministero ........................................................... 5
¾ Art. 9 (1) Competenza ........................................................................................... 5
¾ Art. 10 (1) Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa . 6
¾ Art. 14 (1) Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento ................ 6
¾ Art. 15 (1) Procedimento per la dichiarazione di fallimento ................................. 6
¾ Art. 16 (1) Sentenza dichiarativa di fallimento ...................................................... 7
¾ Art. 17 (1) Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento
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¾ Art. 23 Poteri del tribunale fallimentare ................................................................ 8
¾ Art. 25 (1) Poteri del giudice delegato................................................................... 9
¾ Art. 27 (1) Nomina del curatore ............................................................................ 9
¾ Art. 28 (1) Requisiti per la nomina a curatore ....................................................... 9
¾ Art. 29 Accettazione del curatore ......................................................................... 10
¾ Art. 30 Qualità di pubblico ufficiale .................................................................... 10
¾ Art. 31 (1) Gestione della procedura ..................................................................... 10
I PRIMI 120 GIORNI DEL CURATORE FALLIMENTARE: adempimenti ............ 11
¾ Accettazione della carica (Art. 29) ....................................................................... 11
9 A) FAC-SIMILE Istanza accettazione nomina Curatore ................................11
¾ Apposizione dei sigilli (Art. 84)............................................................................ 12
¾ Redazione dell’inventario (Art. 87) ...................................................................... 12
¾ Contratto di locazione (Art. 80)............................................................................ 13
¾ Avviso ai Creditori (Art. 92).................................................................................. 14
9 B) FAC-SIMILE Avviso ai creditori ............................................................... 14
¾ Il Curatore quale Pubblico ufficiale (Art. 30) ...................................................... 15
¾ Nomina di eventuali coadiuvatori (Art. 32) ......................................................... 15
¾ Poteri del giudice delegato (Art. 25 comma 1 n. 6) .............................................. 15
9 C) FAC-SIMILE Istanza nomina Legale per la procedura ............................ 15
¾ Nomina del Comitato dei creditori (Art. 40) il Curatore ..................................... 16
9 D) FAC-SIMILE Istanza del Curatore al GD per la nomina del Comitato dei
creditori ................................................................................................................... 16
9 E) FAC-SIMILE Lettera del Curatore al Comitato dei Creditori portante la
nomina e la richiesta di accettazione...................................................................... 17
9 F) FAC-SIMILE Lettera Accettazione nomina membro Comitato dei Creditori
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¾ Giornale del Fallimento (Art. 38) ......................................................................... 19
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G) FAC-SIMILE Libro Cassa del Fallimento................................................. 19
Funzioni del Comitato dei Creditori e surroga dello stesso (Art. 41 comma 4) .. 19
Relazione ex art. 33 comma 1 ............................................................................... 19
9 H) FAC-SIMILE Relazione ex art. 33 comma 1 ............................................. 20
¾ Relazione ex Art. 33 comma 5 ............................................................................. 24
9 I) FAC-SIMILE Relazione ex art. 33comma 5 ............................................... 24
¾ Bilancio ultimo esercizio (Art. 89 comma 2) ...................................................... 27
¾ Elenco dei Creditori (Art. 89 comma 1) .............................................................. 27
¾ Esame delle insinuazioni allo Stato passivo (Art. 92) ......................................... 27
¾ Previsione di insufficiente realizzo (Art. 102) ..................................................... 27
¾ Progetto di stato Passivo (Art. 92) ...................................................................... 27
9 J) Contenuti dell’insinuazione al Passivo ....................................................... 28
9 K) Insinuazione allo stato passivo: documenti da allegare per comprovare il grado
di privilegio del credito ........................................................................................... 29
¾ Deposito del progetto di stato passivo................................................................. 31
9 L) FAC-SIMILE Progetto stato passivo ......................................................... 31
¾ Comunicare ai creditori l’avvenuto deposito ....................................................... 31
¾ Udienza di discussione (Art. 95) ......................................................................... 32
¾ Comunicare esito del procedimento di accertamento (Art. 97) ......................... 32
¾ Aprire un conto corrente (Art. 34): e’ necessario che il Curatore proceda ad aprire il
c/c 32
¾ Deposito somme riscosse (Art. 34) ..................................................................... 32
¾ Programma di Liquidazione (Art. 104 ter) .......................................................... 32
9 M) FAC-SIMILE Lettera recupero crediti...................................................... 32
9 N) FAC-SIMILE Istanza vendita a trattativa privata ..................................... 33
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La fase pre-fallimentare attraverso la lettura degli articoli della Legge
Fallimentare
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169).
¾ Art. 1. (1)
Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che
esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori
di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o
dall'inizio dell'attività' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo
annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività' se di durata inferiore, ricavi lordi per un
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con
decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento..
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(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
CAPO I
Della dichiarazione di fallimento
¾ Art.5
Stato d'insolvenza
L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.
Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il
debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
¾ Art. 6 (1)
Iniziativa per la dichiarazione di fallimento
Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico
ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente
legge.
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(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 6. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
1. Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore su ricorso di uno o più creditori, su istanza del
pubblico ministero oppure d'ufficio."
¾ Art. 7 (1)
Iniziativa del pubblico ministero
Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:
1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla
irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal
trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte
dell'imprenditore;
2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel
corso di un procedimento civile.
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(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 7. Stato d'insolvenza risultante in sede penale.
1. Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali
dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da
parte dell'imprenditore, il procuratore della Repubblica che procede contro l'imprenditore deve
richiedere il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento."
¾ Art. 9 (1)
Competenza
Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale
dell'impresa.
Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la
dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.
L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella
Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione
italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della
richiesta di cui all'articolo 7.
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(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 9. Competenza.
1. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale
dell'impresa.
2. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nel
territorio dello Stato anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.
3. Sono salve le convenzioni internazionali."
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¾ Art. 10 (1)
Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa
Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla
cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla
medesima o entro l'anno successivo.
In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta salva
la facolta' per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva
cessazione dell'attivita' da cui decorre il termine del primo comma.
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(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
¾ Art. 14 (1)
Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento
L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le
scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza
dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato
particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei
rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco
nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione
delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
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(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
¾ Art. 15 (1)
Procedimento per la dichiarazione di fallimento
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione
collegiale con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il
fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la
dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e'
delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della notificazione, a
cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un
termine non inferiore a quindici giorni.
Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento e' volto all'accertamento dei presupposti per la
dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la
presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale
dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonche' una situazione
patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; puo' richiedere eventuali informazioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con
decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale
puo' disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle
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parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli
stessi.
Il tribunale puo' delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato
provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti
d'ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del
patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del
procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero
revocati con il decreto che rigetta l'istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati
risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e' complessivamente inferiore a euro trentamila.
Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 1.
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(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
¾ Art. 16 (1)
Sentenza dichiarativa di fallimento
Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie,
nonche' dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e' stato ancora eseguito a norma
dell'articolo 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procedera' all'esame dello
stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della
sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessita' della procedura;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del
fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la
presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo
comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di
iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.
**
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
¾ Art. 17 (1)
Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento
Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento
e' notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'art. 137 del codice di procedura civile al
debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'art. 15,
ed e' comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 del codice di procedura civile, al pubblico
ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del
debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.
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La sentenza e' altresi' annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la
sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo
ove la procedura e' stata aperta.
A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via
telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma
precedente.
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(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Capo II
Degli organi preposti al fallimento
Sezione I
Del tribunale fallimentare
¾ Art. 23
Poteri del tribunale fallimentare
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede
alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura,
quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di
consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla
procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i
provvedimenti del giudice delegato.
I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate
con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.
**
(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 23. Poteri del tribunale fallimentare.
1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dall'intera procedura fallimentare; provvede
sulle controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato;
decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
2. Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei
creditori, e surrogare un altro giudice al giudice delegato.
3. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con
decreto non soggetto a gravame."
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Sezione II
Del giudice delegato
¾ Art. 25 (1)
Poteri del giudice delegato
Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarita' della
procedura
e:
1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e' richiesto un provvedimento del collegio;
2) emette o provoca dalle competenti autorita' i provvedimenti urgenti per la conservazione del
patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio
diritto incompatibile con l'acquisizione;
3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo
ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito
alle persone la cui opera e' stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento;
5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del
comitato dei creditori;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto.
L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata
per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca
dell'incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo curatore;
7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla
legge;
8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del
capo V.
Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, ne' può far parte del collegio
investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.
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(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Sezione III
Del curatore
¾ Art. 27 (1)
Nomina del curatore
Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca,
con decreto del tribunale.
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(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
¾ Art. 28 (1)
Requisiti per la nomina a curatore
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
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b) studi professionali associati o societa' tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i
requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve
essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' per
azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei loro
confronti dichiarazione di fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del
fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori
alla dichiarazione di fallimento, nonche' chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
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(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
¾ Art. 29
Accettazione del curatore
Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far
pervenire (1) al giudice delegato la propria accettazione.
Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza
alla nomina di altro curatore.
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(1) Parole così modificate dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 29. Accettazione del curatore.
1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, comunicare al
giudice delegato la propria accettazione.
2. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza
alla nomina di altro curatore."
¾ Art. 30
Qualità di pubblico ufficiale
Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
¾ Art. 31 (1)
Gestione della procedura
Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni
della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori,
nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.
Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in
materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al
fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del
tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.
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(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 31. Poteri del curatore.
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1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice
delegato.
2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia
di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari.
3. Il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il
fallimento."
I PRIMI 120 GIORNI DEL CURATORE FALLIMENTARE: adempimenti
¾ Accettazione della carica (Art. 29) il Curatore deve accettare la carica entro 2 giorni dalla
comunicazione, (per notifica da Ufficiale Giudiziario o per presa visione in Cancelleria
Fallimentare o per fax) della sentenza mediante la presentazione istanza di accettazione.
In tale istanza dichiara di non trovarsi in situazioni di incapacità, di non essere creditore del fallito,
di non trovarsi in situazioni di incompatibilità (coniuge, parenti e affini entro il 4° grado).
Il mancato rispetto dei termini comporta la sostituzione.
9 A) FAC-SIMILE Istanza accettazione nomina Curatore
TRIBUNALE DI ____________
- Sezione fallimentare Fallimento _________ - R.F. n.____________.
Giudice Delegato: Dott.re __________________
***
Illustrissimo Sig. Giudice Delegato al fallimento della società ___________, il/la sottoscritta
Dott./ssa_____________, con Studio in Via__________, nominata curatore del fallimento in
epigrafe, dichiarato con sentenza di Codesto Spettabilissimo Tribunale in data ____________
PREMESSO
che non sussistono cause di ineleggibilità ai sensi dell’art. 28 L.F.
DICHIARA
di accettare, ai sensi dell’art. 29 L.F., l’incarico e, grato della fiducia concessagli, ringrazia.
Con osservanza.
_______________, lì
Il Curatore
- Prendere visione del fascicolo pre-fallimentare in cancelleria Fallimentare per rinvenire:
1. sia la data pubblicazione sentenza ex art. 133 c.p.c. sia quella di sua iscrizione in C.C.I.A.A
al fine di comprendere gli effetti della stessa e procedere entro i termini agli adempimenti
previsti in capo al Curatore;
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2. dalla visura camerale i dati fiscali utili per presentare la variazione iva entro 30 giorni dalla
notifica della sentenza di fallimento – nominativi amministratori e/o sindaci;
3. dalle istanze di fallimento, dai verbali di pignoramento, dalle fatture o documenti di
trasporto: i luoghi ove viene svolta l’attività sociale (per accesso ed eventuale apposizione
dei sigilli), la presenza di beni immobili e mobili registrati e non, i numeri di conti correnti
bancari e postali.
- Il Curatore deve recarsi nei locali ove risulta che l’impresa esercita l’attività ed accertarsi
preventivamente che l’attività è svolta effettivamente dal fallito.
¾ Apposizione dei sigilli (Art. 84): il Curatore provvede all’apposizione dei sigilli (sui beni),
senza il cancelliere ma con l’assistenza della forza pubblica se necessaria, secondo le norme
previste dagli articoli 752 e seguenti c.p.c.. Se i beni del fallito si trovano in luoghi diversi il
curatore potrà delegare tale operazione ad un coadiutore nominato dal G.D.
Il Curatore deve procedere ad una verifica sommaria dei beni, della loro deperibilità, del rischio di
furto di incendio o di altri pericoli; deve inoltre accertarsi della sicurezza dei locali valutando
eventualmente di cambiare le serrature o i lucchetti. Il Curatore deve redigere il “verbale di
apposizione dei sigilli” e scattare le foto dei beni in modo da controllare la loro presenza in sede di
successivo inventario. Il verbale andrà depositato in cancelleria.
Infine deve apporre i sigilli su tutte le entrate di accesso ai locali applicando alla congiunzione delle
porte o finestre la sentenza di fallimento sottoscritta e timbrata dal Curatore . Sulla sentenza
scrivere che il locale è sottoposto a vincolo giudiziario. Le chiavi di accesso ai locali andranno
custodite dal curatore (art. 756 c.p.c.). Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli o
che sono necessari all’uso personale del fallito il curatore ne farà menzione nel verbale (art. 758
c.p.c.). Il curatore al termine dell’apposizione dei sigilli nominerà il custode dei sigilli rendendolo
edotto delle responsabilità di legge (art. 759 c.p.c.). Se vengono rinvenute le scritture contabili,
cambiali, assegni e denaro contante o altri documenti, questi non saranno sottoposti a sigilli ma
verranno presi in consegna dal curatore (Art. 86). In caso in cui il Curatore valuti la presenza di
situazioni di rischio provvederà a stipulare assicurazioni, contratti di vigilanza notturna ecc..
¾ Redazione dell’inventario (Art. 87): è necessario che il Curatore si adoperi per rimuovere i
sigilli e procedere alla redazione dell'inventario - nel più breve tempo possibile - dei beni
con l’assistenza del cancelliere nominato dal G.D. dopo aver avvisato il fallito ed il comitato dei
creditori, se nominato. L’inventario, che sarà redatto dal Curatore e non dal cancelliere, dovrà
essere firmato dai presenti e redatto in doppio originale, uno dei quali andrà depositato in
cancelleria.
Non saranno inventariabili i beni strettamente personali indicati dall’art. 514 c.p.c. (fede nuziale,
biancheria, utensili di casa, letto, tavolo, frigorifero, ecc…).
Prima di chiudere l’inventario è opportuno chiedere al fallito o al rappresentante legale se esistono
altri beni, avvertendoli delle pene previste in caso di falsa dichiarazione (art. 220 L.F.).
Il curatore potrà nominare direttamente lo stimatore senza autorizzazione del G.D. (se
necessario).
Al fine di espletare al meglio la funzione, è utile che il Curatore esegua le visure:
- alla Conservatoria dei RR.II. della città sede dell’azienda o delle unità locali, della residenza o del
luogo di nascita del fallito per accertarsi se il fallito è proprietario o meno di beni immobili;
- all’ACI per accertarsi se il fallito è proprietario di veicoli;
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UNGDCEC
Diritto Fallimentare
- alla Sezione Esecuzioni del Tribunale per accertare se vi sono procedimenti esecutivi pendenti e
in caso affermativo presentare al G.E. istanza di improcedibilità ex art. 51 e richiedere
eventualmente l’assegnazione delle somme depositate.
- Se vi sono beni immobili e beni mobili registrati eseguire la trascrizione della sentenza presso la
Conservatoria degli immobili e il PRA per i veicoli (la Capitaneria di Porto per le navi ed il
Compartimento dei trasporti per gli aerei). La trascrizione può avvenire mediante notifica a mezzo
ufficiale Giudiziario o per posta o recandosi di persona negli uffici competenti.
¾ Contratto di locazione (Art. 80) il Curatore deve adoperarsi per far si chè i locali ove insiste
l’azienda del fallito vengano liberati prima possibile e comunicare la risoluzione del contratto di
locazione in essere al proprietario dei locali.
Al locatore verrà riconosciuto un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che si collocherà in
prededuzione ex art. 111 n.1 L.F., che in caso di disaccordo tra curatore e locatore sarà determinato
dal G.D..
- Il Curatore deve Convocare presso lo studio a mezzo lettera a.r. o telegramma il fallito per
redigere il verbale di audizione utile anche alla redazione futura della relazione art.33
- Il Curatore deve redigere il verbale di audizione delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti
consegnati. E’ utile ricordarsi di:
- controllare l’identità del fallito;
- far partecipare alla stesura del verbale un proprio collaboratore di studio;
- farsi consegnare dal fallito, o richiedergli:
a) la posta, incluso mail e fax;
b) il bilancio dettagliato alla data del fallimento;
c) l’elenco dei creditori, con i rispettivi indirizzi e l’ammontare del credito vantato; tale elenco
servirà per spedire gli avvisi per l’udienza di verifica dello stato passivo ex art. 92 e per controllare
gli importi delle domande stesse, anche se sarà sempre opportuno riscontrare i nominativi con le
schede della contabilità fornitori;
d) l’elenco dei debitori con le causali dei crediti e loro indirizzi;
e) l’elenco degli istituti di credito utilizzati con indicazione di eventuali affidamenti concessi;
f) l’elenco delle attività sociali; i libri contabili e fiscali aggiornati alla data del fallimento;
g) i bilanci e la contabilità degli ultimi 2 anni;
- la cronistoria dell’azienda e le cause del dissesto; la tipologia dei prodotti venduti o dei servizi
offerti; i luoghi di svolgimento dell’attività; eventuali procedure esecutive in corso o cause civili
pendenti; se vi sono stati tentativi di concordati stragiudiziali o accordi similari con fornitori e
banche (che per non incorrere in revocatorie, potrebbero evitare di proporre domanda di
insinuazione).
- Il Curatore dalla contabilità consegnata dal fallito è opportuno che provveda a:
- controllare le schede contabili: cassa, banche, debitori e soci c/finanziamento per promuovere
eventuali azioni revocatorie;
- rilevare dal libro matricola e/o dalla contabilità i nominativi dei dipendenti in forza alla data del
fallimento (per i quali sarà necessario provvedere al licenziamento, se il fallito non ha provveduto).
A tal fine è opportuno farsi supportare da un Consulente del lavoro, chiedendone la nomina al
G.D., affinché verifichi tutti gli adempimenti necessari e ancora da espletare in capo al fallimento.
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UNGDCEC
Diritto Fallimentare
¾ Avviso ai Creditori (Art. 92): il Curatore deve scrivere ai creditori a mezzo raccomandata,
fax o posta elettronica, sulla base della contabilità e dei documenti rinvenuti, per comunicare
le modalità di presentazione delle domande di ammissione al passivo ed il termine per il
deposito in cancelleria (30 giorni prima dell’udienza di verifica).
9 B) FAC-SIMILE Avviso ai creditori
RACCOMANDATA
________, lì _______
___________________________
___________________________
___________________________
AVVISO AI CREDITORI
AI SENSI DELL’ART 92 R.D. 16.03.42 N° 267
OGGETTO: Fallimento
Via
Codice fiscale
- con sede in
,
N. Reg. Fall: ____ Sentenza del ____
Il Tribunale di ___________, con sentenza del
indicata in oggetto.
, ha dichiarato il fallimento della società
Con la stessa sentenza sono stati nominati Giudice Delegato il Dott.
e Curatore il sottoscritto.
I creditori e tutti coloro che vantano diritti sui beni del fallito possono partecipare al concorso depositando
nella cancelleria del Tribunale domanda ai sensi dell’art. 93 della Legge Fallimentare.
Le domande di ammissione al passivo e quelle di rivendicazione e restituzione di beni mobili e immobili,
redatte in carta libera e corredate dai documenti giustificativi fiscalmente regolari, devono pervenire nella
Cancelleria del suddetto Tribunale di
, entro il giorno
(30 gg prima dell’udienza).
Il giorno
alle ore
nella sede del Tribunale e innanzi al Giudice Delegato, si terrà l’udienza
per l’esame dello stato passivo.
Si richiede infine, ai sensi dell’art. 40 L.F., la disponibilità dei creditori alla nomina di membro del
COMITATO DEI CREDITORI. I creditori interessati ad assumere l’incarico di membro del Comitato
sono invitati ad esprimere il proprio consenso e il proprio impegno ad accettare la nomina da parte del
Giudice delegato a mezzo di comunicazione scritta all’indirizzo in calce alla presente ENTRO E NON
OLTRE CINQUE GIORNI dalla data della presente anche utilizzando il modulo allegato.
Con Osservanza.
IL CURATORE
(____________)
14
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Diritto Fallimentare
- E’ opportuno che il Curatore scriva alle banche per la consegna degli estratti conto relativi
all’ultimo semestre -necessari per una eventuale azione revocatoria delle rimesse (art. 67) - e per
l’invio dell’eventuale saldo attivo esistente nonché dell’esistenza di titoli, depositi ecc.
- E’ opportuno che il Curatore scriva ai debitori richiedendo il pagamento immediato dei crediti
vantati della fallita risultanti dalla contabilità (accertarsi preventivamente che il credito sia
documentato da fatture e d.d.t.).
¾ Il Curatore quale Pubblico ufficiale (Art. 30)
Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
¾ Nomina di eventuali coadiuvatori (Art. 32): il curatore può essere autorizzato dal comitato
dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici; potrebbe essere opportuno chiedere al coadiutore di
indicare preventivamente la tariffa o la tabella o i criteri di determinazione del compenso e se
del caso il curatore tenterà di negoziare ai minimi tariffari; il comitato dei creditori valuterà la
correttezza dell’indicazione e la congruità del compenso (legale per il recupero degli importi
vantati nei confronti dei debitori ed il commercialista per la valutazione delle aziende o per
richiedere un parere in merito alla revocabilità di somme, senza la preventiva autorizzazione del
G.D..
Il G.D. liquida il compenso ai coadiutori che viene detratto dal compenso del curatore.
¾ Poteri del giudice delegato (Art. 25 comma 1 n. 6) il curatore nomina i difensori – avvocati
e commercialisti – il compenso viene liquidato dal GD su proposta del curatore
9 C) FAC-SIMILE Istanza nomina Legale per la procedura
TRIBUNALE DI ____________
- Sezione fallimentare Fallimento _____________________ - R.F. n.
Giudice Delegato: Dott.re
Curatore: Dott./Dott.ssa
***
ISTANZA PER LA NOMINA DI UN LEGALE a fronte del ricorso per riassunzione di
causa ex art. 299 c.p.c. nei confronti del fallimento, promosso dal Sig. ________
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto Curatore del fallimento in epigrafe,
PREMESSO
- Che il Sig. _________ sottoscrisse con la Società (fallita) un contratto di lavoro dipendente in
data ________;
- Che successivamente al licenziamento il Sig. ___________ istaurò avanti al Tribunale di ______
–sezione del Lavoro- una causa contro la Società (fallita);
- Che in data _________ è intervenuto il fallimento della società;
- che il Sig. _________ a mezzo dell’Avv._____ presentava ricorso per riassunzione di causa ex art.
299 c.p.c. nei confronti del fallimento;
- che al sottoscritto Curatore in data ______ veniva notificato, al sottoscritto curatore, ricorso per
riassunzione di causa ex art. 299 c.p.c. promosso dal Sig. _____ifeso dall’Avv. _________;
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UNGDCEC
Diritto Fallimentare
- che il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di _______, Dott.________ fissava udienza di
discussione causa di cui all’art. 420 c.p.c. per il giorno ____ ore_______;
che si rende necessario la nomina di un Legale che assista la procedura ;
tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma Voglia nominare un legale che assista e difenda il Fallimento per quanto
concerne il ricorso per riassunzione di causa ex art. 299 c.p.c..
Con osservanza.
______________, lì
Il Curatore
¾ Nomina del Comitato dei creditori (Art. 40) il Curatore entro 30 giorni dalla sentenza, sulla
base della documentazione acquisita o sulla base della disponibilità comunicata dai creditori,
riferire al G.D. i nominativi dei creditori in predicato di diventare membri del comitato dei
creditori.
9 D) FAC-SIMILE Istanza del Curatore al GD per la nomina del Comitato dei
creditori
TRIBUNALE DI ___________
- Sezione fallimentare Fallimento _____________________ - R.F. n.
Giudice Delegato: Dott.re
Curatore: Dott./Dott.ssa
***
Nomina Comitato dei Creditori
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto Curatore del fallimento in epigrafe,
PREMESSO
- l’art. 40 della L.F., prevede deve essere nominato il Comitato dei Creditori anche se non è stato
predisposto ancora lo Stato Passivo;
- che il legale rappresentante della fallita società ha consegnato alla sottoscritta l’allegato elenco dei
creditori;
- che il sottoscritto Curatore ha provveduto a reperire dalla documentazione contabile consegnata
dal Fallito ogni altra informazione che servisse per perfezionare l’allegato elenco dei creditori;
- che, il sottoscritto Curatore ha provveduto ad contattare i Creditori al fine di individuare quelli
disponibili a far parte del Comitato dei Creditoried a renderLi edotti sulle funzioni del Comitato
stesso;
- che coloro che hanno comunicato la loro disponibilità a far parte del Comitato dei creditori sono i
seguenti nominativi:
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Diritto Fallimentare
¾ ___________________
¾ ___________________
¾ ____________________
Chiede
Che la S.V. si compiaccia provvedere alla nomina dei componenti il Comitato dei Creditori.
Con osservanza,
___________, lì ____________
IL CURATORE
(_______________)
ALLEGATI:
- Elenco dei creditori.
È consigliabile indicare al G.D. creditori facilmente reperibili e raggiungibili
¾ Art. 40 comunicare ai creditori la nomina del G.D. a componente del comitato dei
creditori e convocarli entro 10 giorni per la nomina al loro interno a maggioranza del
Presidente. Il comitato dovrà essere di 3 o 5 membri e dovrà rappresentare in misura
equilibrata la quantità e qualità dei crediti.
9 E) FAC-SIMILE Lettera del Curatore al Comitato dei Creditori portante la nomina
e la richiesta di accettazione
RACCOMANDATA A. R.
SPETT.LE
SPETT.LE
SPETT.LE
OGGETTO: Fallimento _______________R.F. n.
Con la presente Vi informo che il Giudice Delegato al fallimento in oggetto, con decreto
emesso in data ___________________, ha costituito il comitato dei creditori nelle persone dei
legali rappresentanti delle società sotto elencate:
x ____________________
x ____________________
x ____________________
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Diritto Fallimentare
Vi invito a far pervenire alla sottoscritta la Vostra. accettazione a stretto giro di posta, anche a
mezzo fax o e-mail.
Si comunica inoltre che è convocata la prima riunione del Comitato per il giorno _____ ore
____ presso il mio studio posto in __________in Via _____________ per provvedere,
all’interno del Comitato, alla nomina del Presidente.
Nel caso foste impossibilitati a partecipare a detta riunione, Vi prego di farmi pervenire per fax
o e-mail la Vostra. votazione per la nomina del Presidente.
Vi informo che le operazioni di inventario avranno inizio il ___________ presso la sede
della fallita società e Vi ricordo che l’esame dello Stato passivo si terrà il ____________.
La sottoscritta rimane a disposizione per tutti i chiarimenti che si rendessero eventualmente
necessari e porgo distinti saluti.
IL CURATORE
(___________)
9 F) FAC-SIMILE Lettera Accettazione nomina membro Comitato dei Creditori
SU CARTA INTESTATA DEL CREDITORE
Egr. Dott.___ Curatore del Fallimento della società_______
Oggetto: Nomina del Comitato dei creditori
Facendo seguito alla Sua missiva a.r. del ________Le comunico il mio consenso e il mio impegno
ad accettare la nomina di membro del Comitato dei creditori da parte del Giudice delegato alla
procedura Dott…........…
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 – ultimo comma – L.F., delego ad espletare tutte le funzioni il
Dott. __________ con sede in __________ avente i requisiti di cui all’art. 28 (Dottore
Commercialista, Ragioniere o Avvocato iscritti a relativi albi).
Distinti saluti.
FIRMA DEL CREDITORE
***
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Diritto Fallimentare
¾ Giornale del Fallimento (Art. 38): il Curatore deve predisporre il giornale del fallimento e
farlo vidimare, previa numerazione delle pagine, da almeno un componente del comitato dei
creditori. E’ possibile utilizzare programmi informatici per la tenuta delle movimentazioni di
cassa e banca del Fallimento.
9 G) FAC-SIMILE Libro Cassa del Fallimento
LIBRO GIORNALE DEL FALLIMENTO DELLA DITTA "_____________" - CURATORE DOTT./DOTT.ssa________________- REG. FALL.
CASSA
N.
DATA
OPERAZIONI
TOTALI
SALDO CASSA
RIQUADRO
ENTRATE USCITE
BANCA
CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
VERSAM.
PRELEV.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO BANCA
SALDO CASSA + SALDO BANCA
IMMOBILI
0,00
MOBILI
CREDITI
0,00
0,00
INT. SU
C/C
0,00
IVA
0,00
CLASSIFICAZIONE DELLE
SP.PROC ANT.
ED.
CURAT.
0,00
0,00
RIP.
PRIV.
RIP.CHIR
OG.
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE ENTRATE - TOTALE U
0,00
¾ Funzioni del Comitato dei Creditori e surroga dello stesso (Art. 41 comma 4): il GD può
sostituirsi al comitato dei creditori esercitandone le funzioni per impossibilità di costituzione
per insufficienza di numero, indisponibilità dei creditori.
¾ Relazione ex art. 33 comma 1: il Curatore entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento
deve presentare relazione ex art. 33 al G.D. producendone una copia che verrà trasmessa al
pubblico ministero.
La relazione dovrà evidenziare le cause e circostanze del fallimento, la diligenza spiegata dal fallito e
le sue eventuali responsabilità. Dovrà inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori,
nonché quelli che egli intende impugnare.
¾ Sarà inoltre premura del Curatore allegare il verbale di audizione del fallito e/o altri documenti
che lo stesso riterrà utili.
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Diritto Fallimentare
Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine
suddetto.
Qualora, nei 60 giorni, gli elementi raccolti non fossero sufficienti per redigere una relazione
esauriente, è necessario o chiedere una proroga del termine o presentare comunque la relazione
riservandosi una successiva integrazione.
Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle
parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende
proporre qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle
circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito.,.
9 H) FAC-SIMILE Relazione ex art. 33 comma 1
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI _____________
SEZIONE FALLIMENTARE
RELAZIONE DEL CURATORE AL GIUDICE DELEGATO
Ex art. 33 L.F.
Fallimento n. __/___ del _______di:Società Alfa & C. Snc con sede in ________Via_______,
Giudice Delegato: Dott. _________
Curatore: Dott. ______________
Il/La sottoscritto/a, Curatore del fallimento in epigrafe, in adempimento a quanto disposto
dall'art. 33 della L.F., e a seguito delle indagini espletate e dall'esame dei documenti contabili,
espone quanto segue in ordine a:
a) cause e circostanze del fallimento
b) analisi dei bilanci e documenti contabili e commento dei dati più significativi
c) elenco dei libri e documenti contabili reperiti
d) cenni storici della società
e) situazione contabile alla data del fallimento
a) cause e circostanze del fallimento
Con sentenza del _________, il Tribunale di ____________ ha dichiarato il fallimento della
società e dei soci illimitatamente responsabili menzionata in epigrafe, ha nominato Curatore il/la
sottoscritta che ha accettato l'incarico.
Dopo la nomina la scrivente ha preso visione del fascicolo fallimentare dal quale è emerso che la
società è stata dichiarata fallita sia su istanza di vari creditori che anche in proprio (a seconda dei
casi).
La scrivente ha convocato presso il proprio studio il socio liquidatore Sig. ______ e il/i socio/i
___ai quali ha chiesto di esporre quali siano state le circostanze che a loro parere hanno causato il
dissesto della società fallita.
Gli stessi hanno ribadito che nella memoria difensiva depositata nel fascicolo d’ufficio presso la
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UNGDCEC
Diritto Fallimentare
Cancelleria Fallimentare erano spiegate le cause e le circostanze che avevano prodotto il fallimento.
Sinteticamente le cause si possono identificare nei seguenti motivi:
- forte indebitamento nei confronti dei fornitori,
- forte indebitamento nei confronti degli istituti di credito e di società finanziarie e di leasing,
- elevatissimi costi di gestione costituiti principalmente dagli investimenti sostenuti per il reparto
_______ formato da n.___ macchine rettilinee di ultima generazione tutte in leasing,
- recesso del socio _________ che ha causato anche una difficoltà nella gestione dell’impresa ora in
mano al socio ______________,
-a seguito delle difficoltà finanziarie i lavoranti esterni hanno cessato/bloccato la
produzione/lavorazione esterna non permettendo più all’azienda di rispettare i tempi di consegna
ed evadere gli ordini, tutto ciò ha portato al dissesto della società.
La scrivente fin dall’inizio della procedura è venuta in possesso della documentazione della società
fallita e analizzando i documenti e la contabilità ha potuto appurare che non sono emersi elementi
in contrasto con quanto affermato dai soci e dal liquidatore della società.
b) analisi dei bilanci e documenti contabili e commento dei dati più significativi
La situazione alla data del fallimento, come emerge dai dati contabili, si può sintetizzare nel
seguente modo:
ATTIVITA’
Immobilizzazioni immateriali €.
Immobilizzazioni materiali €.
Immobilizzazioni finanziarie €.
Cassa
€.
Crediti vs/clienti
€.
Crediti vs/clienti in sofferenza€.
Crediti diversi
€.
Crediti tributari
€.
Erario c/Iva
€.
Totale attività
€.
Perdita anni precedenti
Perdita d’esercizio
Totale a pareggio
70.389,82
765.157,23
6,20
81,65
328.298,85
406.823,47
81.617,08
7.524,03
52.100,59
1.711.998,92
€. 1.323.829,27
€.
160.886,84
€. 3.196.715,03
PASSIVITA’
Debiti vs/fornitori
€. 2.250.194,64
Banche
€. 176.178,08
Debiti vs/istituti previdenziali€. 127.325,64
Mutui e finanziamenti
€. 227.073,29
TFR
€.
73.086,90
Fondi amm.to
€. 339.757,74
21
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Diritto Fallimentare
Capitale sociale
Totale passività
€.
3.098,74
€. 3.196.715,03
c) elenco dei libri e documenti contabili reperiti
Per ciò che riguarda i libri obbligatori sia ai fini civilistici che fiscali, sono stati reperiti:
- Libro soci, vidimato inizialmente in data _______ dal Notaio Dott. _________Rep.
______composto di n. _____pagine e registrato fino a pag. __
- Libro giornale, vidimato inizialmente in data _____ dal Notaio Dott. Proc. __Rep. ___
composto di n. __ pagine e registrato fino a pag. __con le scritture di chiusura del bilancio del
____.
- Libro degli inventari, da pag __ a pag. ___, registrato fino a pag. ___, l’ultimo bilancio
trascritto è quello inerente l’esercizio ___.
- Registro Iva acquisti, anni ___
- Schede contabili anni _____
d) cenni storici della società
La Società è stata costituita in data ___ con la denominazione di Società Alfa & C. s.n.c. R.E.A.
____
Il capitale sociale era pari a €___________
La compagine sociale al momento della costituzione era così formata:
- socio A accomandatario con la quota del %
- socio B accomandatario con la quota del
%
- socio C accomandante con la quota del
%
Con atto del _________a ministero Notaio _______ rep. ____ iscritto al registro imprese il
_______, vi è la variazione della forma giuridica da s.a.s. a s.n.c. e conseguente varia. In data ____
c’è stato un trasferimento di quote per cui la compagine sociale da quella data alla data di fallimento
è la seguente:
- Socio G
quota 99%
- Socio E
quota 1%
L’oggetto sociale è il seguente:
- La costruzione, l’acquisto, la vendita, la permuta, la ristrutturazione e la demolizione di
fabbricati civili, industriali e rurali per conto proprio o di terzi; l’urbanizzazione, lottizzazione e
vendita di aree fabbricabili e terreni in genere nonché la locazione di beni immobili sia civili che
rurali che di terreni; l’acquisto, la vendita di pavimenti e rivestimenti in gres, porcellanato e in
monocottura, di qualsiasi genere, qualità, di articoli igienico-sanitari, di articoli di arredamento
per la casa in generale.
La società è stata amministrata dalla sua costituzione da un Consiglio d’Amministrazione composto
da:
- Sig. F
Presidente
- Sig. L
Consigliere e Vice Presidente
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Diritto Fallimentare
In data ________si è dimesso il Consiglio di Amministrazione ed è diventato Amministratore
Unico il Sig. F che ha mantenuto la qualifica fino alla data di fallimento.
E) situazione contabile alla data del fallimento
Dalla situazione contabile fornita dal liquidatore per il periodo che va dal _____ alla data del
fallimento, già specificata nel punto B), emerge sommariamente quanto segue:
ATTIVITA’
Immobilizzazioni immateriali €.
Immobilizzazioni materiali €.
Immobilizzazioni finanziarie €.
Cassa
€.
Crediti vs/clienti
€.
Crediti vs/clienti in sofferenza€.
Crediti diversi
€.
Crediti tributari
€.
Erario c/Iva
€.
Totale attività
€.
Perdita anni precedenti
Perdita d’esercizio
Totale a pareggio
70.389,82
765.157,23
6,20
81,65
328.298,85
406.823,47
81.617,08
7.524,03
52.100,59
1.711.998,92
€. 1.323.829,27
€.
160.886,84
€. 3.196.715,03
PASSIVITA’
Debiti vs/fornitori
€. 2.250.194,64
Banche
€. 176.178,08
Debiti vs/istituti previdenziali€. 127.325,64
Mutui e finanziamenti
€. 227.073,29
TFR
€.
73.086,90
Fondi amm.to
€. 339.757,74
Capitale sociale
€.
3.098,74
Totale passività
€. 3.196.715,03
Questi sono gli elementi che la scrivente ha potuto acquisire fino ad oggi, in seguito, all'emergere di
fatti o notizie importanti utili allo svolgimento della procedura, questa relazione sarà integrata con
idonea relazione suppletiva.
Modena lì________________
Il Curatore
23
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Diritto Fallimentare
¾ Relazione ex Art. 33 comma 5
Il Curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige
altresì un relazione per riepilogare le attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte
dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è
trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari
relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare
operazioni scritte.
9 I) FAC-SIMILE Relazione ex art. 33comma 5
RELAZIONE PERIODICA ART. 33 – ULTIMO COMMA
TRIBUNALE ORDINARIO DI _______________________
Sentenza n. ________ del ________ R.F. n. _______
FALLIMENTO ___________________ VIA _______________ ,____________;
GIUDICE DELEGATO: DOTT. __________;
CURATORE: DOTT. ___________
*****
Il sottoscritto Dott. _____________, Curatore del fallimento in epigrafe, con studio in via
____________ a _____________,
PREMESSO
che in data _________ ha presentato la propria relazione ex art. 33 comma I° LF.
DEPOSITA
la seguente
RELAZIONE PERIODICA SEMESTRALE
per riepilogare le attività svolte e lo stato della procedura, così come richiesto dall’art. 33 comma
quinto della L.F., nel periodo __________ / ___________.
1.
IL PASSIVO ACCERTATO
Con Provvedimento emesso in data ___________, è stato reso esecutivo lo stato passivo,
sinteticamente esposto di seguito:
- crediti ammessi in prededuzione
€ ___________=;
- crediti ammessi in via privilegiata
€ ___________=;
- crediti ammessi in via chirografaria
€ ___________=;
Ai sensi e per gli effetti del’art. 98 LF sono state presentate le seguenti impugnazioni allo stato
passivo:
Società A:
- maggior credito privilegiato € ________=;
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Società B
- stessa misura del credito ma in chirografo;
Le dichiarazioni tardive dei crediti pervenute nel periodo e definite, ex art.101 L.F., sono riepilogate
nello schema seguente (importi in euro):
CREDITORE :
AMMESSO S.P. IN PROVILEGIO (indicare grado):
AMMESSO IN CHIROGRAFO:
PERTANTO IL SOTTOSCRITTO Curatore ha provveduto ad aggiornare lo stato passivo
che si presenta come sotto esposto:
x crediti ammessi in prededuzione
€ ____________=;
x crediti ammessi in via privilegiata
€ ____________=;
x crediti ammessi in via chirografaria
2.
€ _____________=
REALIZZAZIONE DELL’ATTIVO
Come illustrato nel programma di liquidazione ex art. 104 – ter LF, l’attivo della società fallita è
rappresentato dall’azienda e, come da inventario, da altri beni materiali tra cui:
……
i seguenti beni (tutti i beni) risultano già ceduti.
Inoltre, giusta autorizzazione del Comitato dei Creditori ex art. 41 LF e del Giudice Delegato ex art.
25 LF, sono state incardinate le seguenti cause per:
azioni ex art. 146 LF, nei confronti dei signori:
…..
azioni ex art 67 LF, nei confronti dei seguenti soggetti:
azioni risarcitorie, nei confronti di:
…..
Con riferimento all’azienda, successivamente alla sentenza di fallimento non si è posto il problema
delle conseguenze che l’immediata cessazione dell’attività di _______________ avrebbe
provocato.
3.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Successivamente alla prima relazione ex art. 33 LF il sottoscritto curatore ha verificato e riscontrato
quanto segue:
1.
2.
4.
RIPARTI PARZIALI EFFETTUATI
Sono stati effettuati i seguenti riparti parziali a favore dei creditori:
x in prededuzione;
x privilegiati di cui al grado di preferenza_____in misura pari al __% del relativo credito:;
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x nessun chirografario
Il sottoscritto informa che, con provvedimento del G. D. ____emesso in data ___ ha ricevuto un
acconto sul proprio compenso pari ad € _________ oltre a contributi e IVA nella misura di Legge
e così per complessivi € ___________.
5.
RENDICONTO DELLA GESTIONE
Rendiconto della gestione per il periodo __________/_________
ENTRATE: (dettagliare ciascuna voce
USCITE: (dettagliare ciascuna voce)
6.
OPERAZIONI COMPIUTE DAL CURATORE
Il Curatore, ha compiuto le seguenti operazioni, previa autorizzazione degli organi della procedura
laddove richiesta per legge:
1) ha convocato il fallito/legale rappresentante che ha consegnato la documentazione contabile,
fiscale e amministrativa della impresa individuale/società;
2) ha provveduto all’avviso ex art. 92 LF;
3) ha proceduto alla identificazione dei beni rientranti nell’attivo ed alla loro valutazione;
4) ha partecipato alla formazione dello stato passivo ex art. 96 LF, comunicando ai creditori l’esito
dell’accertamento del passivo ex art. 97 LF;
5) ha predisposto il programma di liquidazione ex art. 104 – ter;
6) ha convocato presso il proprio studio e informato il comitato dei creditori per ragguagliarlo
sull’andamento della procedura;
7) ha effettuato un primo piano di riparto che ha previsto il pagamento integrale/parziale dei
creditori…..(specificare le categorie e i gradi soddisfatti);
8) ha provveduto a vendere i beni mobili e immobili della società mediante vendita a trattativa
privata per i prime e a vendita senza incanto per i secondi;
7 ATTIVITÀ SVOLTA
Nel corso del periodo _________/__________ il sottoscritto ha intrapreso e portato a termine le
operazioni di seguito indicate:
a) Accertamento del passivo
b) Liquidazione di attività
c) Pagamenti ai creditori:
Nel mese di ______ dell’anno previa autorizzazione, sono stati pagati i creditori (specificare il
grado di privilegio)
8. CONCLUSIONI
Sulla base del programma di liquidazione residuano da realizzare i seguenti beni:
…..
……
I tempi ipotizzabili per l’ultimazione della procedura, sono strettamente correlati alla definizione del
contenzioso instaurato davanti al Tribunale ______ sezione del Lavoro, ecc..
La Procedura è assistita dal/i seguente/i legale/i:
_______________, per la causa ______
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_______________, per la causa ______
_______________, per la causa ______
Il sottoscritto, infine, dichiara che ad oggi il dott…. Consulente del Lavoro è investito dalla
Procedura di portare a termine gli adempimenti previsti dalla legge
*****
La presente relazione è stata preventivamente inviata al Comitato dei Creditori che, nel termine per
il deposito di eventuali osservazioni, non ha formulato alcuna osservazione.
*****
Il sottoscritto, ritenendo di aver illustrato lo stato in cui si trova il fallimento, ringrazia per la fiducia
accordata e resta a disposizione degli organi della procedura per ogni altro eventuale chiarimento.
Con ossequi.
Allegati:
1. Estratto conto del periodo;
_________, lì
Il Curatore
***
¾ Bilancio ultimo esercizio (Art. 89 comma 2): il Curatore redige il bilancio dell’ultimo
esercizio antecedente il fallimento se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito
¾ Elenco dei Creditori (Art. 89 comma 1): il Curatore compila l’elenco dei creditori e di coloro
che vantano diritti reali e personali mobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito,
servendosi delle informazioni avute dai fallinti oltre che dalle scritture contabili della società
fallita.
¾ Esame delle insinuazioni allo Stato passivo (Art. 92) Il Curatore deve esaminare 30
giorni prima della data fissata per l’udienza di verifica le domande di ammissione al
passivo presentate dai creditori analizzando la validità formale e sostanziale delle singole
insinuazioni ed effettuando ove possibile gli opportuni riscontri contabili e/o documentali.
¾ Previsione di insufficiente realizzo (Art. 102): quando il Curatore riscontra che non può
essere acquisito attivo da distribuire a nessuno dei creditori concorsuali che abbiano chiesto
l’ammissione, dedotto il pagamento delle spese di procedura e dei crediti prededucibili, il
Tribunale, su istanza del curatore presentata 20 giorni prima dell’udienza di verifica, sentito il
comitato dei creditori e il fallito, dispone il non far luogo all’accertamento del passivo.
Ciò dovrebbe determinare la chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 118 n. 4 L.F..
¾ Progetto di stato Passivo (Art. 92): il Curatore predispone il progetto di stato passivo, con
l’elenco dei creditori pecuniari e l’elenco dei creditori che rivendicano diritti su beni mobili o
immobili, riportando le generalità del creditore, gli importi richiesti in privilegio e/o in
chirografo e le conclusioni motivate relative a ciascuna domanda di ammissione al passivo.
In caso di fallimento di società di persone, predisporre più progetti di stato passivo, intestati
rispettivamente alla società ed a ciascuno dei soci.
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9 J) Contenuti dell’insinuazione al Passivo
ESTRATTO DEL R.D. 16 MARZO 1942 N. 267
Art. 93 Domanda di ammissione al passivo.
La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili
e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta
giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e puo' essere spedito, anche in
forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purche' sia possibile fornire la prova della
ricezione.
Il ricorso contiene:
1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalita' del creditore;
2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene
di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della
domanda;
4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonche' la descrizione del bene sul quale la
prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un
comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E' facoltà
del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta
elettronica o per telefax ed e' onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del
domicilio o delle predette modalità.
Il ricorso e' inammissibile se e' omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1),
2) o 3) del precedente comma. Se e' omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il
credito e' considerato chirografario.Se e' omessa l'indicazione di cui al n. 5), tutte le comunicazioni
successive a quella con la quale il curatore da' notizia della esecutività dello stato passivo, si
effettuano presso la cancelleria.
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo
che chiede la restituzione o rivendica il bene.
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Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo puo' chiedere la sospensione della
liquidazione dei beni oggetto della domanda.
Il ricorso puo' essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art.
2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.
Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o
all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al
passivo.
9 K) Insinuazione allo stato passivo: documenti da allegare per comprovare il grado
di privilegio del credito
Di seguito si riportano alcune indicazioni per:
1) Artigiani
I Creditori che ritengono di avere i requisiti per l’ammissione allo stato passivo in sede privilegiata
in quanto imprenditori artigiani ai sensi e per gli effetti della legge quadro n. 443 del 1985, per
comprovare tale requisito devono allegare:
a) il certificato della Camera di Commercio con l’iscrizione all’Albo Artigiani;
b) dichiarazione attestante il numero degli addetti al momento della formazione del credito;
c) l’estratto libro matricola riferito all’epoca in cui il credito è sorto;
d) il bilancio, o comunque il libro inventari, sempre con riferimento all’anno o agli anni in cui il
credito è sorto;
e) la copia delle dichiarazioni IVA e copia della dichiarazione dei redditi;
f) per le imprese che esercitano l’attività artigiana in forma societaria, dovrà altresì essere prodotta
la copia dei bollettini di versamento di pagamento della previdenza dei singoli soci.
2) Cooperative di Produzione e Lavoro
Oltre alla iscrizione all’Albo prefettizio, occorre allegare la documentazione che comprovi:
a) il numero dei soci ed il numero dei dipendenti;
b) le modalità di distribuzione degli utili e le modalità di loro destinazione alla riserva legale;
c) i criteri di assegnazione dei ristorni;
d) il bilancio e la dichiarazione dei redditi.
3) Banche
Le Banche devono allegare gli estratti conto dell’anno anteriore al fallimento e, se fondano la
domanda su decreto ingiuntivo, la specifica completa degli interessi maturati successivamente al
provvedimento.
Se il decreto ingiuntivo è passato in giudicato dopo la data del fallimento devono essere allegati alla
domanda di ammissione al passivo anche tutti i documenti giustificativi del credito.
4) Spese
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Le spese sostenute per l’assistenza professionale per l’insinuazione allo stato passivo del fallimento
non vengono ammesse. Le spese sostenute per il procedimento monitorio per sentir dichiarare
l’esistenza e la consistenza del proprio credito, ivi comprese quelle per i professionisti che hanno
assistito il creditore, sono ammesse in chirografo.
Le spese del procedimento esecutivo (pignoramenti ed atti successivi) godono del privilegio in caso
di successivo fallimento, avendo la funzione di offrire agli altri creditori la possibilità di intervenire
nell’esecuzione per far valere i propri crediti.
5) Imposta sul Valore Aggiunto
Il credito di rivalsa relativo all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) viene ammesso in privilegio
(Privilegio speciale); la verifica della presenza dei beni oggetto della fornitura nella massa
fallimentare, e quindi il riconoscimento del privilegio, si differisce al momento del riparto.
6) Interessi
1) Crediti Chirografari:
Gli interessi devono essere calcolati fino alla data della dichiarazione di fallimento.
2) Creditori Privilegiati:
a) Creditori assistiti da privilegio generale e spese:
gli interessi sono ammessi in privilegio sino alla data della dichiarazione di fallimento ed in
chirografo per il periodo successivo.
b) Crediti garantiti da pegno e ipoteca:
Gli interessi sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 2855 e 2788 c.c.
Nel caso che il fallimento consegua a procedura di concordato preventivo, gli interessi devono
essere calcolati fino alla data di presentazione della domanda di concordato.
7) Crediti da lavoro dipendente
I crediti relativi a rapporti di lavoro dipendente devono essere distinti:
- per T.F.R. (Trattamento Fine Rapporto);
- per le ultime mensilità di retribuzione (fino ad un massimo di tre) non percepite;
- per le altre competenze pregresse;
- per rivalutazione monetaria sul T.F.R.;
- per rivalutazione monetaria sulle ultime mensilità (fino ad un massimo di tre) non percepite;
- per rivalutazione monetaria sulle altre competenze pregresse;
- per interessi legali su T.F.R. rivalutato;
- per interessi legali sulle ultime mensilità (fino ad un massimo di tre) non percepite;
- per interessi legali su altre competenze pregresse.
Gli interessi si calcolano dalla maturazione del diritto fino alla data di esecutività dello stato passivo.
Ai fini del corretto calcolo della ritenuta sul TFR, devono inoltre essere indicati:
- il periodo di occupazione;
- il TFR maturato al 31.12.2000
- la rivalutazione dal 1.1.2001 in poi.
Si avverte che in difetto dei dati sopra esposti, al momento dell’erogazione si procederà al calcolo
della ritenuta fiscale sull’intero importo.
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¾ Deposito del progetto di stato passivo (Art. 92): in cancelleria almeno 15 giorni prima
dell’udienza.
9 L) FAC-SIMILE Progetto stato passivo
PROGETTO DI STATO PASSIVO PREDISPOSTO DAL CURATORE
FALLIMENTO
GIUDICE DELEGATO
REGISTRO FALLIMENTI N.
CURATORE
DOMANDA DI AMMISSIONE (Art. 93)
N.
CREDITORE
DOMICILIO/FAX/MAIL
in sede
privilegiata
titolo di
prelazione
note
CONCLUSIONI DEL CURATORE (Art. 95)
in sede
chirografaria
in sede
privilegiata
OSSERVAZIONI DEL CURATORE
titolo di
in sede chirografaria
prelazione note
1
Ammettere come richiesto
Non riconoscere il privilegio IVA per mancata
indicazione del titolo di prelazione e della
descrizione del bene su cui si esercita.
Non riconoscere il privilegio per mancata
indicazione del titolo di prelazione e della
descrizione del bene su cui si esercita. Il privilegio
è riconosciuto per i servizi su un determinato
bene.
2
3
4
5
Non ammettere le seguenti somme:€ 43,00 per
spese vive liquidate in D.I.; € 18,00 per richiesta
copia autentica D.I.; € 14,58 per notifica. IL
D.I.E' STATO NOTIFICATO DOPO LA
SENTENZA DI FALLIMENTO.
6
Ammettere come richiesto
7
Ammettere come richiesto
8
Non ammettere importo per interessi calcolati
dopo la data di fallimento
9
Non riconoscere il privilegio IVA per mancata
indicazione del titolo di prelazione e della
descrizone del bene su cui si esercita. Bene non
rinvenuto.
10
11
12
TOTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
¾ Comunicare ai creditori l’avvenuto deposito del progetto di stato passivo (Art. 95): Il
Curatore deve provvedere a comunicare ai creditori l’avvenuto deposito del progetto di stato
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passivo in cancelleria del progetto di stato passivo ed il termine (5 giorni prima) per presentare
osservazioni.
¾ Udienza di discussione (Art. 95): Il curatore procede dinanzi al G.D. alla verifica dei crediti
o meglio udienza di discussione (stabilita nella sentenza di fallimento - Art. 16 - entro 120
giorni).
¾ Comunicare esito del procedimento di accertamento (Art. 97): il Curatore comunica
l’esito della verifica a tutti i creditori istanti con raccomandata r.r. o tramite fax o posta
elettronica quando il creditore ha indicato tale modalità di comunicazione. A tal fine risulta
utile creare un file exel con nomi e importi ammessi
¾ Aprire un conto corrente (Art. 34):
e’ necessario che il Curatore proceda ad aprire il c/c presso una banca o un ufficio postale
scelti dallo stesso.
¾ Deposito somme riscosse (Art. 34): Il curatore deve versare sul conto corrente le somme
incassate entro 10 giorni dalla riscossione.
Non appena vi sono somme sufficienti procedere al pagamento delle spese di giustizia (campione
fallimentare).
¾ Programma di Liquidazione (Art. 104 ter) il Curatore entro 60 giorni dalla redazione
dell’inventario predisporre il programma di liquidazione, da sottoporre all’approvazione del
comitato dei creditori.
Una volta approvato dovrà trasmettere il programma al GD per l’esecuzione degli atti a esso
conformi. Il Programma di liquidazione dovrà indicare le modalità ed i termini per la realizzazione
dell’attivo evidenziando:
o le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie da esercitare; le condizioni di vendita dei beni
inventariati (non occorrerà attendere la chiusura della verifica);
o l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio;
o la sussistenza di proposte di concordato;
o la possibilità di cessione unitaria dell’azienda o di singoli rami di essa.
Prima dell’approvazione del programma il curatore potrà procedere alla liquidazione dei beni,
sentito il comitato dei creditori se nominato, solo se può derivare pregiudizio ai creditori.
I tempi delle due relazioni (ex art 33. L.F. e art 104 Ter) possono essere lontani o assai ravvicinati:
la relazione ex art. 33 deve essere depositata entro 60 giorni dal deposito in cancelleria della
sentenza di fallimento; il programma di liquidazione entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario.
I termini sono comunque ordinatori
9 M) FAC-SIMILE Lettera recupero crediti
Raccomandata a.r.
Spett.le
Cliente ___________
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Oggetto: Recupero crediti fallimento _______ con sede in ______ Via__________
C.F. /P.IVA__________________
Dalla contabilità della società fallita risulta un credito nei Vs. confronti di €. «Importo»
Vi invito a controllare e ad inviare presso il mio studio assegno circolare non trasferibile di
pari importo entro e non oltre 20 gg. dal ricevimento della presente, in caso di mancato
riscontro, la posizione dovrà essere passata, senza ulteriore avviso, al contenzioso giudiziale con
aggravamento a Vs. carico di interessi, svalutazione e spese legali.
Se la somma è già stata pagata, è necessario produrre la documentazione che attesti in modo
certo l’avvenuto pagamento, come ad esempio ricevute bancarie, titoli di credito ecc. con
contemporaneo addebito nel Vs. c/c bancario; se il debito è stato pagato con un assegno è
necessario produrre copia del retro dell’assegno dal quale risulta il soggetto che lo ha incassato, a tal
fine è necessario fare specifica richiesta alla Vs. banca affinchè Vi produca la documentazione
richiesta.
Distinti saluti.
___________________ Lì____________
Il Curatore
9 N) FAC-SIMILE Istanza vendita a trattativa privata
TRIBUNALE DI _________________
- Sezione fallimentare Fallimento __________________ - R.F. n.____________.
Giudice Delegato: ____________
***
Illustrissimo Sig. Giudice Delegato,
PREMESSO
x Che il Cancelliere Dott. __________, in presenza del sottoscritto Curatore, procedette alla
redazione dell’inventario (allegato n.1) dei beni della società fallita;
x Che all’inventario del Fallimento sono iscritti i seguenti beni:
a) autovettura ___________________, che il Cancelliere iscrisse all’inventario al valore di €
____________ (________________/00);
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b) motociclo per trasporto di persone, ______________________, che il Cancelliere iscrisse
all’inventario al valore di € _________ (_____________/00);
c) base per computer HP, (senza tastiera, mause o altro accessorio) che il Cancelliere iscrisse
all’inventario al valore di € _________ (____________/00);
x che trattasi di beni obsoleti e pertanto difficilmente vendibili sul mercato;
x che il sottoscritto Curatore ha ricevuto n. 1 offerta di € _______ (_________/00 oltre
oneri accessori e spese derivanti dal passaggio di proprietà) da parte della Sig. _________
per l’acquisto del bene di cui al punto a) (allegato n. 2);
x che il sottoscritto Curatore ha ricevuto n. 1 offerta di € _________ (______/00 oltre oneri
accessori e spese derivanti dal passaggio di proprietà) da parte della Sig. ____________ per
l’acquisto del bene di cui al punto b) (allegato n. 4);
x che il sottoscritto Curatore ha ricevuto n. 1 offerta di € _____ (_________/00 oltre oneri
accessori) da parte della Sig. ________ per l’acquisto del bene di cui al punto c) (allegato n.
4);
x che si ritiene di particolare interesse per il fallimento accogliere le offerte ricevute;
x che data l’entità economica e l’obsolenscenza dei beni, di cui all’inventario del fallimento, si
ritiene conveniente procedere alla vendita a trattativa privata;
tutto ciò premesso
CHIEDE
- che la S.V. Ill.ma autorizzi il sottoscritto Curatore:
- a procedere alla vendita a trattativa privata dei beni di cui all’inventario del fallimento;
- ad accogliere le offerte relative ai beni iscritti all’inventario del fallimento, così come formulare
dagli offerenti;
- Voglia inoltre attribuire ogni oneri di acquisto e ogni altra spesa derivante dalla passaggio di
proprietà a carico di ciascun offerente.
Con osservanza.
Allegati:
n. 1 inventario del fallimento;
n. 2 offerta della Sig____________;
n. 3 libretto circolazione________________;
n. 4 offerta della Sig. _________;
n. 5 libretto circolazione motociclo ____________.
_______________ lì ____________
Il Curatore
***
Commissione di Studio Diritto Fallimentare
Arianna Malagoli
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