Allegato parte integrante
CAPITOLATO SPECIALE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Articolo 1.
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
Articolo 5.
Articolo 6.
Articolo 7.
Articolo 8.
Articolo 9.
Articolo 10.
Articolo 11.
Articolo 12.
Articolo 13.
Articolo 14.
Articolo 15.
Articolo 16.
Articolo 17.
Articolo 18.
Articolo 19.
Articolo 20.
Articolo 21.
Articolo 22.
Articolo 23.
Articolo 24.
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Oggetto della gara
Durata del contratto
Destinatari del servizio
Luogo di esecuzione del servizio
Validità dell'offerta
Valore del pasto
Caratteristiche del pasto
Obblighi a carico del soggetto "aggiudicatario"
Obblighi assicurativi e garanzia per il fatto degli esercizi convenzionati
Penali
Facoltà ed obblighi della "Provincia"
Modalità di fatturazione e pagamenti
Deposito cauzionale provvisorio e definitivo
Stipulazione del contratto
Divieto di cessione del contratto
Divieto di subappalto
Recesso della "Provincia"
Risoluzione di diritto del contratto
Responsabilità
Domicilio
Vertenze e foro competente
Rinvio
Riservatezza
Adesione
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ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA GARA
L’oggetto della gara è l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per gli aventi diritto
individuati nel presente Capitolato, nonché del servizio informatico di supporto finalizzato alla
fornitura di nuove tessere magnetiche personali (smart card) e alla gestione e controllo del servizio
stesso.
La ditta aggiudicatrice (di seguito “aggiudicatario”) dovrà garantire il servizio oggetto del
presente capitolato alla Provincia Autonoma di Trento (di seguito denominata ”Provincia”)
attraverso la somministrazione di pasti forniti da una rete di esercizi pubblici convenzionati
direttamente con la società appaltatrice, compresi nelle categorie merceologiche di ristoranti,
trattorie, pizzerie, osterie, tavola calda e fredda, fast-food, self-service, bar, spaccio interno
provinciale e mensa, tutti necessariamente provvisti di licenza ai sensi dell’articolo 7 della legge
provinciale n. 9 di data 14 luglio 2000, cioè esercizi pubblici attrezzati per la somministrazione del
pasto sul posto, presso i quali dovrà essere garantito l'utilizzo di smart card al personale provinciale.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto
dall’art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 157/95 e ss. mm. , come meglio esplicitato nelle Norme
di partecipazione alla gara.
Il costo del servizio (commissione per l’”aggiudicatario”) sarà calcolato in percentuale
rispetto al valore convenzionale del buono pasto, e le commissioni applicate agli esercizi pubblici
convenzionati non dovranno comunque superare l’ 8%.
L’”aggiudicatario” e gli esercizi pubblici convenzionati devono garantire, per l’intera
durata del contratto, che i prezzi offerti siano adeguati esclusivamente al tasso di inflazione annua
o tasso nominale del PIL se più favorevole.
La prestazione si concreta nella somministrazione di uno o due pasti al giorno (mezzogiorno
e/o sera) anche nelle giornate festive, qualora previste nel turno di lavoro.
L’importo annuo complessivo ammonta a circa € 4.185.000,00.= (I.V.A. esclusa). Tale
valore è stabilito esclusivamente ai fini dell’individuazione della normativa applicabile.
Il numero annuo di pasti erogati ammonta a circa 900.000; la quantità di fornitura stimata è
enunciata a titolo puramente indicativo.
Il rischio di variazioni del numero di pasti somministrati è a carico dell’”aggiudicatario”. In
caso di variazione del numero di smart card emesse o di pos installati l’”aggiudicatario” è obbligato
entro il limite di 1/5 ai sensi dell’articolo 29 della legge provinciale n. 23/1990.
Qualora la ”Provincia” sospenda per qualsiasi causa il servizio sostitutivo di mensa,
l’”aggiudicatario” non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento.
ARTICOLO 2. DURATA DEL CONTRATTO
L’affidamento del servizio ha durata quadriennale con decorrenza dalla data indicata nella
comunicazione dell’affidamento indicativamente prevista per il 1° marzo 2007.
L’offerta ha validità per tutta la durata dell’affidamento ed ha valore di proposta contrattuale
irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile.
La “Provincia” si riserva la facoltà di affidare direttamente al soggetto aggiudicatario la
ripetizione di servizi analoghi o identici entro i tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale
ai sensi dell’articolo 57, comma 5 lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
ARTICOLO 3. DESTINATARI DEL SERVIZIO
Destinatari del servizio oggetto della gara sono i dipendenti della Provincia Autonoma di
Trento appartenenti ai comparti di contrattazione collettiva delle Autonomie locali e della scuola
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(docenti e non docenti), nonché il personale non dipendente, nei confronti del quale la “Provincia”
ha assunto tale obbligo.
ARTICOLO 4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio deve essere assicurato sull’intero territorio provinciale, nonché a Roma, attraverso
un numero minimo di esercizi pubblici, diffusi nelle zone richieste, come specificato nell’allegato 1
al presente capitolato.
Il mancato convenzionamento del numero minimo di locali come richiesto comporterà
l’esclusione dalla partecipazione alla gara.
ARTICOLO 5. VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta è valida per 180 giorni.
In caso di annullamento dell’aggiudicazione, di mancata stipula del contratto per fatto
addebitabile al soggetto “aggiudicatario” o di risoluzione del contratto, la “Provincia” ha la facoltà
di affidare il servizio al soggetto secondo classificato (previa verifica della sua disponibilità) alle
medesime condizioni da questi offerte in sede di gara, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18
del presente capitolato.
ARTICOLO 6. VALORE DEL PASTO
Il valore convenzionale del pasto è fissato in 4,65 euro I.V.A. esclusa.
Nel caso di mutamento del valore convenzionale del buono pasto, nell'ipotesi dei pasti
parametrali, sarà assorbita proporzionalmente la differenza corrisposta in contanti dal dipendente
per la consumazione dei pasti.
In caso di mutamento del valore del buono pasto il valore dello sconto praticato e delle
commissioni applicate agli esercizi convenzionati rimangono invariati nel loro valore assoluto.
ARTICOLO 7. CARATTERISTICHE DEL PASTO
L’”aggiudicatario” garantisce che gli esercizi pubblici convenzionati preparino i pasti nel
rispetto delle condizioni igieniche dei locali di cui al D.Lgs 26 maggio 1997, n. 155 ”Attuazione
delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari”.
Fermo restando che il dipendente è libero di consumare il pasto da lui richiesto con la
presentazione del buono pasto ed eventualmente con esborso della differenza in denaro, la ditta
aggiudicataria deve, nei limiti minimi previsti dall’allegato 1, attraverso gli esercizi pubblici
convenzionati, garantire la somministrazione dei seguenti tipi di pasti:
PASTO INTERO TIPO 1:
-
un primo piatto a scelta tra almeno tre possibilità
un secondo piatto a scelta tra almeno tre possibilità
un contorno di stagione tra almeno tre possibilità o un dolce o frutta
pane, coperto e servizio, se dovuti
½ litro di acqua minerale o ¼ di vino o 1/5 di birra o bibita (almeno 20 cl.)
caffè
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PASTO RIDOTTO TIPO 2
A
-
B
- un secondo (carne o pesce, un piatto di formaggi e/o affettati, un'insalata mista grande) a scelta
fra almeno tre possibilità
- un contorno o un dolce o frutta
- pane, coperto e servizio, se dovuti
- ½ litro di acqua minerale o ¼ di vino o 1/5 di birra o bibita (almeno 20 cl.)
- caffè
un primo (consistente anche in una pizza) a scelta fra almeno tre possibilità
un contorno o un dolce o frutta
pane, coperto e servizio, se dovuti
½ litro di acqua minerale o ¼ di vino o 1/5 di birra o bibita (almeno 20 cl.)
caffè
PASTO VALORE BUONO TIPO 3
- ovvero un pasto formato da cibi e bevande per un importo corrispondente al valore convenzionale del
buono pasto.
Per le ipotesi di pasto intero Tipo 1 e ridotto Tipo 2 dovrà essere presentata un’offerta:
differenziata a seconda del tipo di esercizi pubblici (ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, tavola
calda e fredda, fast-food, self-service, bar, spaccio interno provinciale e mensa);
unitaria per ciascun tipo di esercizio pubblico nel prezzo da corrispondere da parte del
dipendente.
Nel prezzo del pasto, consumato liberamente con la presentazione del buono, nonché nelle forme
del pasto intero Tipo 1, ridotto Tipo 2 e valore buono Tipo 3, si considerano interamente
compensati tutti i servizi, le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente
capitolato, inerente comunque ai servizi oggetto dell’appalto. Per i pasti di tipo 1, 2 e 3 in nessun
caso potrà essere esposto il costo del pane, coperto e servizio.
ARTICOLO 8. OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO “AGGIUDICATARIO”
L’”aggiudicatario” deve:
a) garantire il servizio ai lavoratori della “Provincia”, mediante stipulazione delle opportune
convenzioni che prevedano l'utilizzo di smart card aventi le caratteristiche di cui al capitolato
tecnico;
b) attivare il servizio con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di affidamento. In
particolare, entro il predetto termine, l’”aggiudicatario” deve:
- installare i pos (macchine per la gestione delle tessere magnetiche) presso gli esercizi
pubblici convenzionati secondo le prescrizioni e le modalità previste nella relazione tecnica
presentata in sede di gara;
- installare le eventuali componenti hardware e software presso le sedi della “Provincia”
necessarie alla gestione informatizzata del servizio;
- fornire le smart card richieste;
c) provvedere alla manutenzione di tutte le attrezzature e relativo software entro cinque giorni
dalla richiesta di intervento;
d) provvedere alla sostituzione di tutte le attrezzature e software entro quindici giorni consecutivi
dalla richiesta di intervento;
e) garantire che gli esercizi pubblici convenzionati trasmettano i dati dei pasti fruiti entro e non
oltre il giorno successivo all’erogazione dei pasti medesimi;
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f) assicurare che nel sistema informatico di gestione del servizio non siano inseriti esercizi
pubblici non convenzionati con la ”Provincia” ovvero con la stessa non convenzionabili in
quanto non provvisti di licenza ai sensi dell’articolo 7 della Legge provinciale n. 9 di data 14
luglio 2000, (esercizi pubblici attrezzati per la somministrazione del pasto sul posto). In tal
caso qualora si ravvisasse la fatturazione a carico della ”Provincia” di pasti consumati presso
tali esercizi pubblici la ”Provincia” provvederà ad effettuare debita contestazione di
irregolarità mediante raccomandata a.r. chiedendo l’emissione della relativa nota di credito;
g) garantire la manutenzione ed il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature informatiche
e dei programmi volti a gestire e controllare la regolare effettuazione del servizio;
h) risolvere il rapporto con gli esercizi pubblici convenzionati che riservassero un trattamento
difforme da quanto previsto in merito alla composizione minima del pasto o comunque di
sfavore (rispetto alla quantità e qualità del pasto erogato) per i titolari della smart card della
”Provincia”. La risoluzione sarà richiesta dalla ”Provincia” a conclusione del procedimento di
verifica delle denunce in tal senso pervenute. La mancata risoluzione con l’esercizio pubblico
convenzionato sarà causa di risoluzione del contratto tra la ”Provincia” e l’”aggiudicatario”
secondo quanto previsto dal successivo articolo 9;
i) garantire da parte dei ristoratori il corretto adempimento delle condizioni previste nel presente
capitolato e nelle convenzioni con gli stessi sottoscritte. In caso di violazione degli obblighi
assunti si applicherà quanto disposto alla lettera h);
j) comunicare tempestivamente le eventuali risoluzioni del contratto da parte degli esercizi
pubblici convenzionati e provvedere entro, e non oltre, quindici giorni consecutivi, alla
convenzione e conseguente installazione di nuovi pos, a ulteriori esercizi pubblici nelle
medesime zone o nelle immediate vicinanze, sempre tenendo conto di quanto previsto
nell’allegato 1 al presente capitolato;
k) convenzionare, su richiesta motivata della “Provincia”, ulteriori esercizi pubblici, provvedendo
all’installazione delle attrezzature e dei software necessari entro il termine massimo di quindici
giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;.
l) verificare il corretto utilizzo della smart card da parte dei ristoratori con specifico riferimento
agli obblighi dagli stessi assunti con la sottoscrizione dello schema di convenzione. In caso di
violazione di tale obbligo si applica quanto previsto al punto h);
m) assicurare l’effettuazione di adeguati controlli sulla qualità e quantità dei cibi somministrati,
nonché sulle condizioni igieniche e di sicurezza dei esercizi pubblici garantendo altresì che i
pasti sono preparati nel rispetto delle condizioni igieniche dei locali di cui al D.Lgs 26 maggio
1997, n. 155 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti
alimentari;
n) garantire che il ristoratore attivi un sistema sostitutivo per consentire l’utilizzo del buono pasto
in caso di black out o pos e/o smart card non funzionante;
o) fornire le tessere per i nuovi assunti entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta;
p) rilasciare, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di furto, smarrimento o
deterioramento delle card da parte di un dipendente, a propria cura e spese, una nuova smart
card provvedendo, contemporaneamente, ad inibire l’utilizzo di quella sostituita;
q) esonerare la “Provincia” da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra
l’“aggiudicatario” ed i pubblici esercizi convenzionati;
r) comunicare il nome e il recapito di uno o più referenti ai quali la “Provincia” farà riferimento
per ogni richiesta o segnalazione;
s) non sospendere l’esecuzione del servizio in alcun caso, nemmeno quando siano in atto
controversie con la “Provincia”.
Per tutto quanto non specificato si rinvia in dettaglio al capitolato tecnico.
Tutte le spese relative al servizio sono a carico dell’”aggiudicatario” comprese quelle
derivanti da danni – da chiunque cagionati – o da guasti di qualsiasi tipo, cui possa essere soggetto
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il sistema informatico che costituisce supporto al servizio nonché l’installazione dei rilevatori
presso gli esercizi pubblici convenzionati e quant’altro necessario, non avendo la presente
elencazione carattere esaustivo.
La “Provincia“ si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sull’esatto
adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo. In caso di verifica di una inadempienza
saranno applicate le penali previste dall’articolo 10.
ARTICOLO 9. OBBLIGHI ASSICURATIVI E GARANZIA PER IL FATTO
DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI
A copertura dei rischi inerenti l’espletamento del servizio, ivi compresi incendi, scoppi ed
intossicazioni alimentari, ogni esercizio convenzionato è tenuto a stipulare prima dell’inizio del
servizio una polizza assicurativa R.C. verso terzi, per un massimale non inferiore a un milione di
euro (1.000.000,00 euro).
La “Provincia” ritiene responsabile l’”aggiudicatario” per ogni inadempimento delle
obbligazioni derivanti dal contratto imputabile a fatto dei singoli ristoratori.
In caso di segnalazione da parte dei dipendenti di inadeguatezza del servizio offerto dagli
esercizi pubblici convenzionati, sotto il profilo del trattamento difforme da quanto previsto in
merito alla composizione minima del pasto, nonché di non corretto adempimento delle condizioni
previste dal presente capitolato e dalle convenzioni sottoscritte con gli esercizi pubblici, la
“Provincia” provvede ad effettuare le opportune verifiche. Al termine di tale procedimento,
verificato l’inadempimento dell’esercizio pubblico convenzionato, la “Provincia” comunicherà
all’”aggiudicatario”, mediante raccomandata a.r. di provvedere alla risoluzione del contratto con il
ristoratore, ovvero alla rimozione della disfunzione segnalata. In caso di mancata attivazione per la
rimozione della disfunzione segnalata saranno applicate le pertinenti penali.
L’inottemperanza a quanto prescritto dal comma precedente può essere causa di risoluzione
del contratto, fatto salvo eventuale risarcimento del danno.
ARTICOLO 10. PENALI
La “Provincia”, in vigenza contrattuale, ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento
gli opportuni controlli relativi alla corretta esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a
seguito di ciò l’”aggiudicatario” possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria
responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.
Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute la “Provincia” può, secondo quanto previsto
dall'articolo 18, risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta,
ivi compresa la possibilità di affidare il servizio al secondo classificato in danno
dell’”aggiudicatario” e salva l’applicazione delle penali prescritte. In questo caso saranno addebitati
all’”aggiudicatario” i costi e i danni eventualmente derivati alla “Provincia”.
La “Provincia”, nei casi sotto indicati e previa comunicazione scritta, può applicare una
penale come di seguito indicato:
a) per ogni giorno di ritardo a quello successivo all’erogazione del pasto, relativamente alla
trasmissione dei dati dei pasti fruiti da parte degli esercizi pubblici convenzionati euro 10,00
per ogni locale;
b) per ogni esercizio pubblico in caso di mancato inizio del servizio a una data indicata (salva
l’applicazione di altre penali o la risoluzione del contratto): euro 100,00;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
per ciascuna giornata di mancata erogazione del servizio imputabile a qualsiasi causa, tranne la
causa di forza maggiore, sarà applicata una penale di euro 10000,00, salvo il risarcimento dei
maggiori danni subiti dalla “Provincia” o dai dipendenti;
per ciascuna smart card (salvo il caso in cui non sia consentito l'uso della stessa al dipendente)
non accettata presso gli esercizi pubblici indicati nell’offerta: euro 10,00;
per mancato rispetto degli impegni contrattuali, tranne quanto previsto al punto a), per i quali è
previsto un termine: 10,00 euro giornalieri;
per ogni mancato rispetto del menù o della qualità o quantità dei pasti rilevata negli esercizi
pubblici dedicati: euro 100,00;
per ogni altro inadempimento: fino ad un massimo di euro 1000,00;
per mancata attivazione del sistema sostitutivo per il consumo del pasto in caso di black out o
pos non funzionante ovvero in caso di non funzionamento della smart card con codice errore
non imputabile al dipendente o illeggibile: euro 10,00;
per ogni locale convenzionato e presentato in sede di offerta che esca dal circuito della
Provincia senza essere sostituito da altro locale simile per caratteristiche e luogo: euro
1000,00.
Le suddette penali sono cumulabili tra loro.
La “Provincia” potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti
dell’”aggiudicatario” ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere
immediatamente reintegrato. L’applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni
giudiziarie da parte della "Provincia", nonché richieste di risarcimento danni materiali e morali.
ARTICOLO 11. FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELLA “PROVINCIA”
-
-
-
La “Provincia” provvede a:
trasmettere, su supporto informatico, in fase di prima emissione o riemissione tutti i dati
riguardanti il personale, per quanto riguarda le smart card nominative, nonchè tutte le strutture
di riferimento per quanto riguarda le smart card non nominative. I dati saranno suddivisi per
comparto di assegnazione;
informare i propri dipendenti circa le modalità d’uso dei buoni pasto;
assicurare la verifica e il controllo in ordine al servizio da erogare;
comunicare i dati dei nuovi assunti con contestuale richiesta di emissione della smart card
nominativa;
comunicare, non appena a conoscenza, lo smarrimento o il furto della smart card affinché sia
bloccata;
richiedere la sostituzione delle smart card non funzionanti;
in caso di non corretta o puntuale applicazione delle condizioni del presente capitolato, dei
suoi allegati e degli obblighi dagli stessi conseguenti la “Provincia” comunicherà formale
contestazione all’"aggiudicatario" mediante raccomandata a.r..
l’"aggiudicatario" ha facoltà di fornire le proprie deduzioni entro e non oltre il termine di 10
giorni dal ricevimento della contestazione medesima, decorso il quale la “Provincia”
applicherà le penali di competenza, ovvero nei casi di grave violazione degli obblighi
contrattuali, provvederà alla risoluzione del contratto.
La "Provincia" si riserva in ogni caso e in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità
che riterrà opportune, la facoltà di effettuare o disporre, controlli qualitativi e quantitativi per
verificare la rispondenza alle prescrizioni del presente capitolato del servizio fornito.
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ARTICOLO 12. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’”aggiudicatario” rilascia fattura mensile:
- al Servizio per il Personale della ”Provincia” per le transazioni dei dipendenti del comparto
autonomie locali;
- al Servizio Gestione risorse umane della scuola e della formazione per le transazioni del
personale della scuola differenziate per il personale docente e non docente.
La fattura riporta il numero totale dei buoni pasto addebitati per il valore unitario imponibile
dei medesimi. All’imponibile così ottenuto, comprensivo del ribasso offerto, è applicata la vigente
aliquota I.V.A. Il corrispettivo così determinato è comprensivo di tutte le prestazioni richieste dal
contratto e dal presente capitolato speciale d’appalto. L’”aggiudicatario”, pertanto, non può
applicare alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio.
Alla fattura mensile è allegata una distinta su supporto informatico (CD) provvisto di firma
elettronica. Il CD dovrà contenere un file in formato testo (txt) che preveda necessariamente ed
obbligatoriamente tutti i campi descritti nel tracciato di cui all'allegato sub numero 2 al Capitolato
Tecnico.
I pagamenti sono effettuati entro 60 giorni dalla data della fattura.
I pagamenti delle somme relative alla prestazione in oggetto sono effettuati dalla
“Provincia” in favore dell’”aggiudicatario” a mezzo mandati di pagamento riscuotibili presso la
Tesoreria della “Provincia”. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso
dalla data di contestazione della “Provincia”.
In caso di contestazione relativa all’addebito errato di pasti secondo quanto richiamato
dall’art. 8 lettera, f), la "Provincia" provvederà alla richiesta di emissione di nuova fattura.
Per i ritardi nei pagamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2 del decreto
legislativo n. 231 del 2002, il saggio complessivo degli interessi è fissato convenzionalmente nella
misura complessiva del 3 (tre) per cento. Gli interessi decorreranno dal giorno successivo alla
scadenza del termine per il pagamento.
Nel caso in cui venga effettuata la cessione del credito, il termine per il pagamento delle
fatture è elevato di venti giorni rispetto al termine di sessanta giorni.
ARTICOLO 13. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO
L’impresa partecipante, all’atto della presentazione dell’offerta, dovrà presentare una
cauzione provvisoria di importo pari ad Euro 334.800,00= a garanzia della sottoscrizione del
contratto, in caso di aggiudicazione, secondo le modalità indicate al par. 7.1 delle “Norme per la
partecipazione alla gara”.
L’impresa aggiudicataria dovrà effettuare, ai fini della stipula del contratto e a garanzia delle
obbligazioni assunte con il medesimo, la costituzione di una cauzione tramite deposito in contanti,
oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure
fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs.
01/09/1993, n. 385 o del D.Lgs. 17/03/1995, n. 175 per un massimale pari a Euro 1.674.000,00=,
secondo le modalità indicate al par. 7.2 delle “Norme per la partecipazione alla gara”.
L’”aggiudicatario” è tenuto a reintegrare la cauzione definitiva, qualora la “Provincia” si sia
dovuta avvalere in tutto o in parte della stessa.
La cauzione verrà restituita al completamento del servizio e dopo che sia stata risolta ogni
eventuale controversia.
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ARTICOLO 14. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’”aggiudicatario” è obbligato a stipulare il contratto della cauzione e delle spese inerenti e
conseguenti al contratto stesso, il quale dovrà essere sottoscritto nel giorno e nell’ora che verranno
indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la “Provincia” può
procedere, con semplice comunicazione scritta, alla risoluzione del vincolo contrattuale, comunque
formatosi con l’aggiudicazione, e all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. La
“Provincia” pone a carico dell’inadempiente le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per
la stipulazione con altro contraente.
La mancanza dei requisiti dell’”aggiudicatario” richiesti per la partecipazione alla gara,
risultante dalle verifiche effettuate, comporta la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale
momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
ARTICOLO 15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità dell’atto di cessione.
ARTICOLO 16. DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’”aggiudicatario” di subappaltare sotto qualsiasi forma totalmente o
parzialmente il servizio di che trattasi, ad eccezione del servizio fornito nella città di Roma, che
comunque dovrà essere reso nei confronti della “Provincia” e dei suoi dipendenti alle stesse
condizioni contenute nel presente capitolato.
E’ fatto altresì divieto di subappaltare sotto qualsiasi forma, totalmente o parzialmente
l’esecuzione del servizio sotto il profilo informatico.
ARTICOLO 17. RECESSO DELLA PROVINCIA
Ai sensi dell’articolo 1671 codice civile, la “Provincia” può recedere dal contratto in
qualunque tempo e fino al termine del servizio.
Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata che
dovrà pervenire almeno quindici giorni prima della data del recesso.
In tal caso la “Provincia” riconoscerà all’”aggiudicatario” i corrispettivi per la parte del
servizio già svolto ed una indennità, comprensiva di ogni eventuale spesa, pari al 10% della
differenza tra l’importo complessivo presunto della gara (determinato a seguito dell’offerta
dell’“aggiudicatario”) e quello già corrisposto.
ARTICOLO 18. RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO
Quando nel corso del contratto la “Provincia” accerti che la sua esecuzione non procede
secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’“aggiudicatario”
deve conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di
diritto.
La “Provincia”, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, ha la facoltà di risolvere il
contratto qualora vengano applicate penali superiori al 10% dell’importo contrattuale.
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La “Provincia” ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice
dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva comunicata mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno, nei seguenti casi:
- cessione d’azienda, cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro
o pignoramento a carico del soggetto “aggiudicatario”;
- perdita di autorizzazioni o licenze;
- frode dell’”aggiudicatario”;
- grave inadempimento (mancata/prolungata erogazione del servizio, sospensione unilaterale del
servizio e quanto altro previsto dall’articolo 8 del presente capitolato);
- riduzione contemporanea oltre il 5% degli esercizi pubblici convenzionati rispetto ai minimi
indicati nell’allegato 1 al presente capitolato, senza che vi sia stato il ripristino nei tempi
indicati;
- inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento nonché di quanto contenuto nel
presente capitolato di appalto e nel capitolato tecnico.
Il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed
esaustivo.
In tali casi, la risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita della cauzione,
l’applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei conseguenti danni.
E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e
contratti, in quanto compatibili.
In caso di fallimento dell' ”aggiudicatario” ovvero di risoluzione del contratto per grave
inadempimento la ”Provincia” potrà interpellare progressivamente tutti i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti da relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario ”aggiudicatario”. L'affidamento avviene
alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto interpellato, sino
al quinto migliore offerente in sede di gara.
ARTICOLO 19. RESPONSABILITÀ
L’”aggiudicatario” è obbligato a mantenere la “Provincia” sollevata e indenne da ogni
responsabilità inerente e conseguente a violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio
oggetto del contratto, nonché da azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi
danneggiati.
La ”Provincia” non assumerà nessun obbligo nei confronti dei titolari degli esercizi pubblici
convenzionati. L’”aggiudicatario” dovrà quindi impegnarsi a tenere indenne la ”Provincia” da ogni
eventuale pretesa degli stessi.
ARTICOLO 20. DOMICILIO
L’”aggiudicatario” deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, in Trento
presso la sede della “Provincia”, lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente
riconosciuta con sede nella città di Trento.
Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di lettera raccomandata.
ARTICOLO 21. VERTENZE E FORO COMPETENTE
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Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di
transazione, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all’autorità
giudiziaria ordinaria. Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Trento.
ARTICOLO 22. RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni del
codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.
ARTICOLO 23. RISERVATEZZA
La “Provincia” nomina l’”aggiudicatario” Responsabile esterno del trattamento dei dati, nel
rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
L’”aggiudicatario” si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento
dei dati da parte del Responsabile esterno e che l’”aggiudicatario” dichiara di conoscere ed
accettare.
L’”aggiudicatario” deve, in ogni caso, comunicare alla “Provincia” i nominativi dei suoi
collaboratori incaricati del trattamento dei dati.
La “Provincia” informa l’”aggiudicatario” che Titolare del trattamento è la “Provincia”
stessa con sede a Trento, p.zza Dante, n. 15, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al
presente incarico, Responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio per il Personale per il
Comparto autonomie locali ed il dirigente del Servizio Gestione, risorse umane della scuola e della
formazione per il Comparto scuola.
ARTICOLO 24. ADESIONE
L'“aggiudicatario” è obbligato ad applicare le medesime condizioni contrattuali stabilite per
l'acquisto del servizio, nei confronti degli Enti funzionali, delle agenzie e delle aziende della
“Provincia” che ne facciano richiesta.
Timbro e firma del Legale Rappresentante
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Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante
approva specificamente le condizioni contenute negli articoli 10 (penali), 15 (divieto di cessione),
17 (recesso), 18 (risoluzione del contratto), 21 (vertenze) e 24 (adesione).
Timbro e firma del Legale Rappresentante
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capitolato speciale d`appalto per il servizio