COMUNE DI POPPI
Provincia di Arezzo
AREZZO CASA S.p.a.
Per Parrocchia di San Lorenzo a Sala
RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA DI SAN
LORENZO A SALA
PORRENA DI POPPI -AREZZO
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
per la definizione
dei rapporti tra :
Stazione Appaltante : Arezzo casa Spa per Parrocchia di San Lorenzo a Sala
e
Impresa aggiudicataria dei lavori
PROGETTISTA:
Arch. Roberta Fabbrini
DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Roberta Fabbrini
COORDINATORE PER LA SICUREZZA
Arch. Roberta Fabbrini
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Barbara Rossi - Ufficio Tecnico Arezzo Casa s.p.a -
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CAPO 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DISPOSIZIONI GENERALI - PRESTAZIONI
OBBLIGHI E RISPETTO DELLE NORMATIVE
Art 1.1
OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per la
realizzazione delle opere di Restauro e Rifunzionalizzazione della Chiesa di san Lorenzo a Sala
Tutte le opere dovranno essere eseguite in modo tale da consegnare i lavori completi,
ultimati ed agibili secondo gli atti tecnici allegati al presente Disciplinare. Sono escluse
dall'appalto le opere non specificatamente previste negli elaborati grafici progettuali e nel
presente Disciplinare descrittivo e prestazionale.
Art. 1.2
MODO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
Ai termini dell'art.53, comma 4 del D. L.vo n.163/2006, come successivamente modificata
ed integrata, l'appalto viene effettuato a corpo.
L’importo complessivo dell’appalto comprensivo degli oneri per la sicurezza assomma a €
203.500,00. (diconsi Euro duecentotremilacinquecento00) al lordo dell’I.V.A., di cui a corpo €
98.000,00 , corrsipondenti alla quota parte soggetta a ribasso, con categoria prevalente, come da
DPR 25.1.2000 n.34: OG2 per restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai
sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali classifica IV (fino a €.
2.582.284,00.).
Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €
20.000,00 (come da stima allegata),
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono le seguenti:
Lavorazione
categoria
%
€
Opere provvisionali ponteggi
OG2
28666,95
Demolizioni
OG2
12093,45
Consolidamento murature
OG2
6500
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Solai e copertura
OG2
31627,9
Rimozione pavimenti- infissi- impianti
OG2
4134
Opere in pietra
4201,54
Demolizione intonaci interni ed esterni
OG2
OG2
Intonaci interni ed esterni
OG2
21402,51
Impermeabilizzazioni ed isolanti
OG2
7396,48
Opere da lattoniere e da fabbro
OG2
2080
Pavimenti
OG2
9996
Infissi
OG2
8100
Tinteggiature
OG2
7214,38
Tubazioni e fognature
OG2
3821
Impianto elettrico
OG2
5000
Restauro parti lignee
OG2
22658,8
11007
185000
TOTALE
Iva al 10%
18500
TOTALE GENERALE
203500
Le opere da compensare a corpo, come sopra indicate, sono tutte quelle identificate o
ricavabili dal COMPUTO METRICO allegato al presente disciplinare.
Art. 1.3
FORMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto verrà fatta in forma di scrittura privata. Prima della
sottoscrizione l'Impresa aggiudicataria dovrà corrispondere, alla Società Arezzo Casa, un
rimborso forfetario, per spese di contratto, corrispondente all'importo dei diritti di segreteria
calcolati ai sensi delle disposizioni in vigore per gli Enti Locali.
L'impresa sarà inoltre tenuta al pagamento delle spese di bollo e di registrazione di
contratto.
Art. 1.4
TEMPO DI ESECUZIONE
Ai sensi dell’art.21 del Capitolato Generale di Appalto di cui al Decreto M.LL.PP.
145/2000, le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Impresa, complete e finite in
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ogni loro parte, agibili e funzionanti, entro il termine di 600 (seicento) giorni naturali, con­
secutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna. E comunque entro il termine
naturale di scadenza del lavoro complessivo di recupero.
Art. 1.5
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
In data 28 Ottobre 2009 tra i seguenti soggetti : Comune di Poppi, Arezzo Casa S.p.a, Diocesi di
Fiesole-Parrocchia di San Lorenzo a Sala, si sottoscriveva un protocollo di intesa che si
proponeva i seguenti obbiettivi:
A) Il Recupero di un complesso monumentale di indiscutibile ed intuitivo valore storicodocumentario
B) La volontà di agire tempestivamente su un settore, quello della casa, che, manifestando nel
territorio comunale molte criticità, trovasse nel recupero del complesso tempi e modi utili di
soddisfacimento di tali esigenze abitative impellenti.
-Che tali obbiettivi apparivano raggiugibile attraverso un Programma Complesso di Intervento
che prevedesse:
1) La rifunzionalizzazione degli spazi destinati all'esercizio del culto, mantenuti in proprietà
della Parrocchia stessa;
2) La cessione in permuta della proprietà degli spazi storicamenti destinati alla residenza e
agli usi connessi, al Comune di Poppi, che li avrebbe destinati a Edilizia Residenziale
Pubblica , e che, in permuta all'acquisizione della proprietà, si impegnava a rimettere in
funzione e risanare la Chiesa ridotta ad uno stato di inagibilità.
- E che quindi , in sintesi , a tale Programma integrato di intervento partecipavano:
1.1) Il comune di Poppi, in qualità di Ente pubblico assegnatario delle risorse regionali
1.2) La società Arezzo casa S.p.a come soggetto attuatore delle politiche della casa in provincia
di Arezzo per conto dei Comuni
1.3) La Diocesi di Fiesole-Parrocchia di San Lorenzo a Sala in qualità di ente di diritto privato,
proprietario
1.4) La Regione Toscana in quanto Ente preposto per l'allocazione di risorse sulle politiche
della casa dei Comuni e per il finanziamento di Programmi Complessi di Intervento
- Che a ciascuno dei partecipanti, nei rispettivi ruoli, tale Programma Integrato di Intervento
assegnava i seguenti compiti :
1.2.1) La predisposizione da parte di Arezzo Casa S.p.a di un Cronoprogramma e di un Progetto
Preliminare allo scopo di determinare compiutamente le superfici interessate, le somme
necessarie, le modalità tecniche di realizzazione dell’intervento.
1.3.1) La immediata attivazione della Diocesi di Fiesole in merito alle procudure di Verifica
dell'Interesse Culturale del bene e di Autorizzazione all'alienazione da parte degli Enti
Competenti
1.1.1) L’obbligo da parte del Comune di Poppi, attraverso il suo soggetto attuatore,
ossia Arezzo Casa S.p.a, di attivarsi nella ricerca della copertura finanziaria globale
dell’intervento presso la Regione Toscana. L’impegno contestuale da parte del Comune di
Poppi in cambio del passaggio di proprietà della porzione destinata ad alloggi, ad eseguire,
avvalendosi della Società Arezzo casa S.p.a, oltre al recupero globale degli alloggi destinati
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ad Edilizia Residenziale Pubblica, anche i lavori di rifunzionalizzazione e restauro della
Chiesa, come da progetto depositato presso la Soprintendenza di Arezzo, e come da
documentazione allegata, fino alla concorrenza del corrispettivo determinato dal passaggio
di proprietà ;
L'ubicazione, la forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto
risultano dai disegni allegati al contratto e dalle indicazioni riportate di seguito nel presente
Disciplinare descrittivo e prestazionale, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto
esecutivo dalla Direzione Lavori.
Le opere previste nel presente appalto, che prevedranno principalmente il restauro e la
rifunzionalizzazione dell'immobile adibito ad uso pubblico e liturgico, saranno le seguenti:
- smontaggio e ricostruzione di solai di copertura in legno nuovi, ripristino di alcuni esistenti
compresa impermeabilizzazione e nuovo manto di copertura ad integrazione di quello esistente;
- demolizione di intonaci, pavimenti
- rifacimento di intonaci a calce
- operazioni di cuci e scuci sulle murature perimetrali allo scopo di eliminare le lesioni esistenti;
- sistemazione delle vetrate esistenti;
- restauro parti in pietra;
- realizzazione di nuova pavimentazione in cotto
- restauro soffitti lignei
- realizzazione di impianto elettrico nel rispetto delle norme vigienti;
- fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline e pluviali in lamiera di rame;
- realizzazione di comignoli in mattoni piemontesi a faccia vista;
- realizzazione dell'intonaco interno ed esterno o della stuccatura a faccia vista;
- sistemazione dei piazzali esterni come da rilievo
- sistemazione della scala in pietra esterna;
- realizzazione dei pozzetti e delle linee di smaltimento acque piovane
- sistemazione dei muri esterni in pietra e sistemazione del terreno circostante.
Sono esclusi dall’appalto gli oneri derivanti per le spese di allacciamento con gli Enti
preposti alla fornitura dei Servizi a rete.
Come anche descritte nell’elenco prezzi, le definizioni in dettaglio dei vari tipi di
lavorazione dovranno essere lette in confronto diretto con il computo metrico estimativo che
contiene le precise configurazioni dimensionali delle singole parti dell’intervento.
Art. 1.6
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OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI, DOCUMENTI DEL CONTRATTO,
CASO DI DISCORDANZA
Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal
Contratto, l'esecuzione dell'appalto é soggetta all'osservanza delle seguenti leggi e regolamenti:
a) - Legge 20 marzo 1865 n.2248, all. F;
b) - Regolamento di attuazione della L.Q. in materia di lavori Pubblici (L. 109/’94 e
successive modifiche) di cui al D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999;
c) - Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP.
approvato con Decreto 19 Aprile 2000 n° 145;
d) - Le leggi i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori;
e) - Le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanate e vigenti per i rispettivi ambiti
territoriali, nella Regione, Provincia, e Comune in cui si eseguano le opere oggetto dell'Appalto;
f) - Le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed
i testi citati nel presente Capitolato;
g) - Decreto Legislativo 12.4.2006 n.163 e successive modificazioni e integrazioni;
h) - D. Lgs. 626/94;
i)- D.L. 242/96;
l) - D.Lgs. 494/96 integrato con D.Lgs. n° 528 del 19 Novembre 1999.
Sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante, oltre le leggi e le norme citate nel
presente articolo, i seguenti elaborati:
a) il presente Disciplinare Descrittivo e Prestazionale;
b) Il computo metricco estimativo;
c) gli elaborati grafici progettuali depositati presso la Soprintendenza di Arezzo;
Art. 1.7
CONSEGNA DEI LAVORI, PENALE PER LORO RITARDATO INIZIO,
PROGRAMMA DEI LAVORI
La consegna dei lavori dalla Stazione Appaltante ossia Arezzo casa Spa, per conto dell'Ente
Parrocchia di San Lorenzo a Sala , alla impresa Appaltatrice che si aggiudicherà la realizzazione
dei lavori avverrà con le modalità prescritte dall’art. 129 e seguenti, facenti parte della Sezione II
del Titolo IX del regolamento di cui al DPR 554/1999, comunque entro e non oltre 45 gg. dalla
data di stipula del contratto previa comunicazione di convocazione della Direzione Lavori.
L'avvenuta consegna dovrà risultare da apposito processo verbale. I termini contrattuali saranno
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comunque quelli della prima convocazione dell’appaltatore per ricevere la consegna dei lavori,
qualora la stessa vada deserta e sia necessaria una seconda convocazione.
L'Appaltatore darà inizio ai lavori in maniera continuativa, e congiuntamente per le parti
destinate ad alloggi ERP, e per le parti pubbliche oggetto del presente Disciplinare
immediatamente e ad ogni modo non oltre l5 giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo
sull’inizio degli stessi ed in caso di acclarato inizio parziale delle opere, in sede provvisoria e non
continuativa, né con adeguate maestranze e mezzi, su segnalazione della D.LL. si stabilisce come
specifica convenzione tra le parti che il responsabile del procedimento, sentito l’appaltatore, potrà
provvedere all’applicazione di una penale giornaliera di € 100 (Euro cento/00). Ove il ritardo
dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna, eseguiti gli opportuni accertamenti, sentita la
Direzione dei Lavori e l'appaltatore, previo processo verbale della D.LL., il responsabile del
procedimento proporrà alla Stazione Appaltante di deliberare la risoluzione in danno del contratto
per grave inadempimento ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. n.554/1999 e dell’art 136 D.L.vo
n.163/2006.
I riconoscimenti all’appaltatore per ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della
Stazione Appaltante sono regolati dall’art. 9 del Capitolato generale di Appalto di cui al Decreto
M. LL.PP. 145/2000, visti anche gli specifici commi contenuti nell’art. 129 del D.L.vo
n.163/2006.
Ai sensi del 10° comma dell’art. 45 del regolamento di cui al DPR 554/1999, entro e non
oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori l’appaltatore dovrà far pervenire al Direttore dei
Lavori per la sua approvazione il programma esecutivo, dettagliato per la esecuzione delle opere
secondo le modalità previste nel contratto e nel capitolato speciale. Al suddetto programma dovrà
essere allegato un grafico per individuare in dettaglio l’avanzamento quindicinale degli
interventi, frazionati per singole lavorazioni come individuabili nella tabella contabile contenuta
nell’art. 1.10 del presente capitolato, precisando per ogni ciclo, la mano d’opera impiegata, il
tipo, la potenza ed il numero delle macchine e degli impianti che l’impresa intende impiegare,
nonché l’ammontare parziale, presunto e progressivo degli importi afferenti per ogni categoria di
lavoro e complessivamente anche per individuare gli importi e le date individuanti gli stati di
avanzamento. Il programma costituirà impegnativa dell’appaltatore attestante la propria
responsabilità di previsione e di organizzazione nella gestione del cantiere per portare a
compimento i lavori entro il tempo contrattualmente definito. In caso di sospensioni, è fatto
obbligo da parte dell’appaltatore aggiornare conseguentemente il programma dei lavori.
Art. 1.8
ULTIMAZIONE LAVORI, PENALE PER LORO RITARDO, CONTO FINALE
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In base all’art. 172 del regolamento di cui al DPR 554/1999, non appena avvenuta
l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione dei Lavori che, previo
congruo preavviso, procederà , congiuntamente all'Ente proprietario -Parrocchia di san Lorenzo a
Sala alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate
regolarmente eseguite, l'apposito certificato di ultimazione dei lavori. In sede di rilascio del
suddetto certificato, solo per opere di piccola entità, marginali, non pregiudizievoli e non
incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori, il Direttore dei Lavori potrà assegnare un termine
perentorio non superiore ai 60 gg. per il completamento delle stesse.
Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per
difetti di costruzione o inadeguato impiego di materiali, l'Appaltatore dovrà effettuare i
rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli
effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.
CONTO FINALE
Il conto finale verrà redatto dal Direttore dei Lavori entro il primo trimestre dalla data di
ultimazione dei lavori, accompagnato da una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali
l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando gli elaborati previsti dall'art 173 del D.P.R.
554/99.
PENALE PER RITARDO NELLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Ai sensi dell’art.117 del DPR 554/1999 e dell’art.22 del Decreto M. LL.PP. 145/2000, resta
d'accordo convenuto che se l'ultimazione dei lavori non sarà attuata entro il termine sopra fissato,
salvo rimanendo il diritto della Stazione Appaltante di effettuare i lavori a carico e spese
dell'Impresa nonché salvo la rivalsa dei danni conseguenti il ritardo, l'Impresa stessa sarà tenuta a
corrispondere una penale nella misura di €. 100,00 (diconsi Euro cento/00) per ogni giorno solare
di ritardo da applicarsi con le modalità di Legge sino al raggiungimento di un importo
complessivo non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso si superi detto
importo il Responsabile del Procedimento promuoverà le procedure previste nell’art.136 del D.
L.vo n.163/2006 e nell’art.119 del DPR 554/1999per la risoluzione del contratto. La penale potrà
anche essere trattenuta, senza notifica formale, sulle rate di acconto e sulle ritenute già in
precedenza effettuate, sempre che la Stazione Appaltante non preferisca rivalersi su altri cespiti
dell'Impresa. Su motivata richiesta dell’appaltatore, sempre ai sensi dell’art. 22 del Decreto M.
LL.PP. 145/2000, è ammesso da parte della Stazione Appaltante la disapplicazione totale o
parziale della penale per le giustificazioni e con le modalità ivi previste.
Art. 1.9
PROROGHE SU TEMPI DI ULTIMAZIONE SOSPENSIONI, RIPRESA LAVORI
PROROGA SUI TEMPI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
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Una proroga sui tempi di consegna delle opere potrà essere richiesta dall’appaltatore con
congruo anticipo sui termini di conclusione dell’intervento, come disciplinato dall’art. 26 del
Decreto M. LL.PP. 145/2000 per cause a lui non imputabili quando non sia in grado di compiere i
lavori entro il termine pattuito. Nella richiesta dovrà essere precisamente formulato il periodo di
proroga necessario per completare i lavori, chiarendo e comprovando le cause imprevedibili ed
eccezionali, non dipendenti, né evitabili dal richiedente, che lo possano esonerare completamente
dalla propria responsabilità di previsione e di organizzazione nella gestione del cantiere per
portare a compimento i lavori entro il tempo stabilito e sottoscritto.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 133 del regolamento di cui al DPR 554/1999 e dell’art. 24 del Capitolato
Generale di Appalto di cui al Decreto M. LL.PP. 145/2000, sono regolate le sospensioni totali o
parziali dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o comunque
conseguenti a circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d’arte
dei lavori stessi. Sospensioni legittime sono quelle necessarie per procedere alla redazioni delle
varianti in corso d’opera ed elencate nell’art.132, comma 1), del D.L.vo n.163/2006, al comma 1
per fatti comunque non prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto. Il tempo di
sospensione sarà quello necessario a far cessare le cause che hanno provocato la stessa. Per le
varianti in corso d’opera ed alla relativa perizia, il tempo sarà quello che si riterrà adeguato alla
complessità ed alla importanza delle modifiche da apportare, nonché per il tempo necessario per
il rilascio dei titoli autorizzativi degli enti preposti, necessari per la ripresa dei lavori. Il
responsabile del procedimento può per ragioni di pubblico interesse o necessità sospendere i
lavori, facendoli riprendere quanto siano venute meno le ragioni che lo hanno indotto alla
sospensione. Le sospensioni illegittime ed i relativi danni a carico della Stazione Appaltante sono
quelli previsti nell’art. 25 del Capitolato Generale di Appalto (Decreto M. LL.PP. 145/2000). Se
la sospensione non è dovuta a cause imputabili all’appaltatore, la sua durata non è calcolata nel
tempo fissato contrattualmente per la conclusione dei lavori. Se la sospensione è parziale e
riferita a solo alcune delle opere, il differimento del tempo contrattuale per la consegna dei lavori
è calcolato moltiplicando il numero dei giorni di sospensione per il rapporto intercorrente tra
l’importo dei lavori sospesi ed il totale dell’importo dei lavori previsto per lo stesso periodo
risultante dal programma dei lavori redatto dall’impresa.
Complessivamente i periodi di sospensione non possono superare ¼ del periodo
complessivo disposto per l’esecuzione dei lavori. In caso di superamento di tale limite si rimanda
a quanto disposto dal comma 4° del citato articolo 24 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al
Decreto M. LL.PP. 145/2000. Salvo il superamento del limite temporale massimo ammesso per
le sospensioni, nessun compenso o indennizzo spetta all’appaltatore per le stesse, per qualsiasi
causa le stesse siano intercorse.
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Art. 1.10
ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO SULL'IMPORTO
CONTRATTUALE
ANTICIPAZIONE SULL'IMPORTO CONTRATTUALE:
Non sono previsti pagamenti ed anticipazioni contrattuali a favore dell’Impresa
Appaltatrice dei lavori.
PAGAMENTI IN ACCONTO:
Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno fatti all'Appaltatore pagamenti in acconto del
corrispettivo dell'appalto, ogni qualvolta il suo credito, in rapporto all'avanzamento dei lavori
regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di garanzia, avrà raggiunto
l'importo netto del 10 % del prezzo di appalto.
I certificati di pagamento relativi agli acconti devono essere emessi entro e non oltre 45 gg.
a decorrere dalla maturazione degli stessi. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di
pagamento dei titoli relativi agli acconti, si applicherà quanto previsto dall’art. 30 del Decreto
19.04.2000 n.145 e dall’art. 116 del DPR 554/1999. Gli avvisi di avvenuta emissione dei mandati
di pagamento saranno rimessi all'Appaltatore all'indirizzo che egli dichiarerà, comunque entro e
non oltre 30 gg. dalla data di emissione dei certificati di pagamento.
Su ciascuna rata di acconto verranno applicate ritenute dello 0,50 % per garanzia
sull’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ai sensi dell’art.7 del
Capitolato Generale di Appalto di cui al Decreto 19.04.2000 n.145. Il responsabile del
procedimento comunica l’emissione di ogni certificato di pagamento, a mezzo raccomandata
postale con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compreso la cassa edile,
ove richiesto. Le ritenute di garanzia potranno essere svincolate in sede di liquidazione del conto
finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, salvo che gli enti sopra citati non abbiano
comunicato alla Stazione Appaltante eventuali infrazioni, nei tempi e con le modalità previste.
Per la corresponsione all'impresa del saldo si procede ai sensi dell’art. 205 del sopracitato
regolamento e delle prescrizioni previste dall’art.1666 e art. 1669 del Codice Civile. Il pagamento
a saldo, ai sensi del 9° comma dell’art. 141 del D. L.vo n.163/2006, previa garanzia fidejussoria,
deve essere corrisposto, come già detto nell’art. 6 del presente capitolato, entro e non oltre il
novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, non costituendo presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.
1666, 2° comma del Codice Civile.
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la
manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell'impresa. In presenza di
occupazione provvisoria dell'immobile sarà effettuata solo eventuale manutenzione straordinaria
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per cause non dipendenti dall'uso. In questo caso per gli oneri che ne derivassero l'impresa non
avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.
La contabilizzazione delle opere valutabili a corpo sarà disciplinata dalla seguente tabella
rapportata al complessivo importo delle opere:
Lavorazione
categoria
%
€
Opere provvisionali ponteggi
OG2
28666,95
Demolizioni
OG2
12093,45
Consolidamento murature
OG2
6500
Solai e copertura
OG2
31627,9
Rimozione pavimenti- infissi- impianti
OG2
4134
Opere in pietra
4201,54
Demolizione intonaci interni ed esterni
OG2
OG2
Intonaci interni ed esterni
OG2
21402,51
Impermeabilizzazioni ed isolanti
OG2
7396,48
Opere da lattoniere e da fabbro
OG2
2080
Pavimenti
OG2
9996
Infissi
OG2
8100
Tinteggiature
OG2
7214,38
Tubazioni e fognature
OG2
3821
Impianto elettrico
OG2
5000
Restauro parti lignee
OG2
22658,8
11007
185000
TOTALE
Iva al 10%
18500
TOTALE GENERALE
203500
Su valutazione contabile, i pagamenti in stato di avanzamento dei lavori verranno
effettuati ogni qualvolta si raggiunga l’importo precedentemente pattuito, ricavandolo
proporzionalmente dai dati di riferimento della tabella, per le sole opere effettivamente realizzate.
I materiali approvvigionati in cantiere, anche se accettati dalla Direzione Lavori, non
potranno essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti
stabilite.
Con il certificato di ultimazione dei lavori si darà luogo al rilascio della ultima rata di
acconto, qualunque sia l'importo e salvo le suddette ritenute.
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Art. 1.11
COLLAUDI STRUTTURALI, COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO
FINALE DEI LAVORI
Per le opere in c.a. e metalliche da sottoporre a collaudo Statico a norma dell'art. 7 della
Legge 1086/1971 e della L.R. 64/74, visto il comma 6 dell’art. 188 del regolamento di cui al
DPR 554/1999, si dovrà provvedere con immediatezza ad eseguire il loro Collaudo Statico previa
realizzazione delle prove necessarie e conseguenti. Qualora terminate le opere, non sia stato
ancora nominato il collaudatore da parte della Stazione Appaltante, il D.L. provvederà ad
eseguire, secondo quanto indicato al punto 8 Parte I del D.M. 9 gennaio 1996 (Norme tecniche
per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche), e successivi aggiornamenti legislativi, le prove di carico e prove sperimentali, ai fini
del collaudo statico, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto assieme al costruttore.
Sempre in osservanza del comma 6 dell’art. 188 del regolamento di cui al DPR 554/199, la
Stazione Appaltante potrà nominare uno o più Collaudatori in corso d'opera al fine di eseguire le
prove e le verifiche necessarie ad accertare la rispondenza dei vari elementi costruttivi ai requisiti
prescritti nelle allegate "Prescrizioni Tecniche". In alternativa, ed a propria discrezione, la
Stazione Appaltante potrà disporre che le suddette prove e verifiche vengano eseguite dal
Direttore dei lavori, con l'assistenza di tecnici specialisti di fiducia della Stazione Appaltante
medesima. I risultati di tali prove, debitamente certificati, avranno il valore di collaudi provvisori.
Ai sensi dell'art. 28, comma 1 dell’art. 141 del D.L.vo n.163/2006, del Titolo XII del suo
regolamento di cui al DPR 554/1999 e dell’art. 37 del Capitolato Generale di Appalto di cui al
Decreto M. LL.PP. 145/2000, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sarà conclusa la
procedura di collaudo finale di tutte le opere, salvo eventuali ritardi come individuati nelle
normative vigenti.
Entro lo stesso termine la documentazione contabile verrà trasmessa alla Stazione
Appaltante per i provvedimenti di competenza. L'appaltatore dovrà apportare subito alle
costruzioni tutte quelle modifiche e migliorie che fossero prescritte in sede di collaudo.
Il collaudo tecnico - amministrativo comporterà, comunque e in particolare, la verifica
degli atti relativi al:
- certificato di idoneità statica della nuova struttura di copertura;
- collaudo dell'impianto elettrico;
- collaudo degli impianti a rete (acquedotto e canalizzazione acque reflue).
I relativi verbali, se realizzati in precedenza al collaudo finale, faranno parte della
documentazione posta all'esame del collaudatore.
Il certificato di collaudo redatto ai sensi della citata normativa ha carattere provvisorio ed
assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data della sua emissione. Decorsi 2 anni il
- 12 -
collaudo si intende approvato, ancorché formale atto di approvazione da parte della Stazione
Appaltante non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. In tutto il
sopracitato periodo, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione a saldo, l’appaltatore e
tenuto alla garanzia per difformità e vizi d’opera.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di nominare il Collaudatore in corso d'opera ai
sensi dell’art 141 del D.L.vo n.163/2006, 7°comma, e dell’art. 187 comma 3° del regolamento di
cui al DPR 554/1999.
All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori la D.L. provvederà alle verifiche,
prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere
prese in consegna, con facoltà di uso. Qualora la Stazione Appaltante abbia necessità di utilizzare
l’opera, o parti di esse, prima che intervenga il collaudo provvisorio, ha facoltà di procedere alla
consegna provvisoria all'Ente proprietario ai sensi e per gli effetti dell’art. 200 del regolamento di
cui al DPR 554/1999.
L'Impresa sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto
specificato in questo articolo. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo
provvisorio, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'impresa sarà
garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni,
sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo l'impresa curerà la
manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni
necessarie, senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. Ove
l'impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà d'ufficio,
e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.
Art. 1.12
GARANZIE, FIDEJUSSIONI E COPERTURE ASSICURATIVE
L' impresa applatatrice dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le
fidejussioni di garanzia e delle polizze assicurative previste dalla normativa, ed in particolare dai
commi 1 e 2 dell’art. 129 del D. L.vo n.163/2006 , attenendosi a quanto definito e disposto nel
Titolo VII del Regolamento di cui al DPR n.554 del 21.12.1999.
CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva prescritta dall’art. 113 del D. L.vo n.163/2006 nonché dell’art.101
del DPR 554/1999, da prestarsi tramite fidejussione, rimane stabilita in ragione del 10% della
somma netta dell'appalto. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, detta cauzione dovrà essere
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso d'asta
superiore al 20%, detta cauzione dovrà essere aumentata di 2 punti percentuali per ogni punto di
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ribasso eccedente il 20%.
Salvo quanto più precisamente definito nelle vigente legislazione, la cauzione definitiva sta
a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme
eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva la risarcibilità di maggior danno. Della cauzione la Stazione Appaltante
si potrà avvalere per ogni maggior spesa sostenuta per il completamento dell’opera, derivante
dalla risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, nonché per il pagamento di
tutte le inadempienze per l’inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi, di leggi e
di regolamenti per la tutela, la protezione, l’assicurazione, l’assistenza e la sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.
Potrà essere richiesta la reintegrazione della cauzione laddove questa sia venuta meno in
tutto o in parte. Qualora vi sia inadempimento dell’Appaltatore, la reintegrazione verrà effettuata
a valersi sui ratei di prezzo da corrispondere.
La cauzione definitiva garantita da fidejussione deve permanere sino all’emissione del
certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, o decorsi dodici mesi
dalla emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
La fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia del pagamento della rata di saldo, per il
periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo, dovrà avere importo pari a
quello del saldo maggiorato del tasso d’interesse applicato al periodo interessato. La liquidazione
della rata di saldo è subordinata all’accensione delle polizze di cui all’art. 104 del DPR 554/1999.
COPERTURE ASSICURATIVE :
Ai sensi dell’art.129 del citato D. L.vo n.163/2006 e dell’art.103 del DPR 554/1999,
l’esecutore dei lavori deve stipulare una polizza assicurativa per danni subiti dalla Stazione
Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed
opere, anche preesistenti, durante il corso dei lavori, ovvero di tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, con le esclusioni previste nel citato art.129, garantendo inoltre la
stessa Stazione Appaltante per la responsabilità civile per danni causati a terzi durante lo
svolgimento degli stessi, il tutto sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. La
somma assicurata per le opere sarà quella stabilita nel bando di gara ed il massimale per la
copertura della responsabilità civile sarà pari al 5% della somma assicurata, comunque non
inferiore ai 500.000 EURO e non superiore ai 5.000.000 di EURO.
I requisiti dei fidejussori e dei garanti assicurativi sono quelli identificati nell’art. 107 del
DPR 554/1999.
Art. 1.13
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DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE PER LA CONDUZIONE
DEL CANTIERE
Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del Capitolato Generale di Appalto di cui al Decreto
M.LL.PP. 19.04.2000 n.145, l'assuntore dei lavori e il suo rappresentante devono eleggere
il proprio domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non
abbiano in tale luogo uffici propri, devono eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o
lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere
effettuate presso il domicilio eletto come sopra.
Come disposto dall’art.4 del Capitolato Generale di Appalto di cui al Decreto M. LL.PP.
145/2000, l'Appaltatore, ove non possa trovarsi stabilmente nel cantiere, dovrà farsi rappresentare
per mandato da persona con titolo e requisiti adeguati, alla quale darà facoltà per l'esecuzione dei
lavori a norma del contratto, rimanendo comunque sempre responsabile per gli stessi. Tale
mandato sarà conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante che lo
comunicherà alla Direzione Lavori.
L'Appaltatore, od il suo rappresentante, dovranno essere presenti nel cantiere in modo che
nessuna operazione possa essere ritardata o sospesa a causa della loro assenza e dovranno tenersi
a disposizione della Direzione Lavori.
Art. 1.14
SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE
Ai sensi dell’art.8 del Capitolato Generale di Appalto di cui al decreto M. LL.PP.
n.145/2000 e dell’art.112 del regolamento di cui al DPR 554/1999, sono a carico dell'Appaltatore
tutte le spese e gli oneri inerenti e connessi alla stipula del contratto di appalto, compreso gli
oneri tributari e il rimborso forfettario per spese di predisposizione del contratto commisurato ai
diritti di segreteria previsti per gli Enti Locali, indicato nel bando di gara. Sono pure inerenti
tutte le spese di bollo inerenti agli atti per la gestione del lavoro, dalla consegna al certificato di
collaudo provvisorio o al certificato di regolare esecuzione.
Art. 1.15
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
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In base a quanto disposto dall’art 134 della legge 163/2006 commi 1 e 2, la Stazione
Appaltante Arezzo casa Spa per conto di Ente Parrocchia di San Lorenzo a Sala avrà
facoltà di recedere in qualunque tempo dal contratto con l'impresa aggiudicataria previo il
pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali giacenti in cantiere oltre al decimo delle opere
non eseguite.
La risoluzione del contratto per cause dipendenti dall’appaltatore e la rescissione per
volontà della Stazione Appaltante sono regolate ai sensi e per gli effetti dell’art 135 e
successivi del D. L.vo n.163/2006 e dell’art.118 e seguenti del D.P.R. n.554/1999. La
risoluzione del contratto per cause dipendenti da variazioni al progetto come previsto
dall’art.132 del D. L.vo n.163/2006 comporta il pagamento all’appaltatore dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, sino a 4/5 dell’importo
contrattuale.
Il responsabile del procedimento valuterà l’opportunità di rescindere il contratto per reati
accertati e con sentenza di condanna passata in giudicato a carico dell’appaltatore ai sensi
dell’art. 3 della legge 27.12.1956 n.1423.
Ai sensi dell’art 136 del D. L.vo n.163/2006 e dell’art.119 del D.P.R. n.554/1999, il
responsabile del procedimento, a seguito di relazione particolareggiata del Direttore dei
Lavori che segnala comportamenti dell’appaltatore costituenti gravi inadempimenti agli
obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, indica allo stesso
Direttore dei Lavori di formulare direttamente all’appaltatore la contestazione degli
addebiti mossi. Questi, entro un lasso di tempo che sarà indicato non inferiore ai 15 gg.,
potrà presentare le proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. In assenza
delle controdeduzioni o su valutazione negativa delle stesse, la Stazione Appaltante su
proposta del responsabile del procedimento disporrà la risoluzione del contratto.
Se gli inadempimenti riguarderanno la negligenza dell’appaltatore che comporti
ritardi rispetto alle previsioni di programma, il Direttore dei Lavori assegnerà un termine
per compiere i lavori in ritardo con le prescrizioni necessarie. Il termine non potrà essere
inferiore ai 10 gg. salvo in casi di urgenza. Come da norma, decorso tale termine, il
Direttore dei Lavori compilerà un processo verbale inoltrandolo al responsabile del
procedimento. Su tale base, permanendo gli inadempimenti, la Stazione Appaltante su
proposta del responsabile del procedimento delibererà la risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art 138 del D. L.vo n.163/2006 e dell’art.121 del DPR n.554/1999, il
Responsabile del Procedimento comunicherà all’appaltatore la decisione di rescissione del
contratto, disponendo con preavviso di 20gg. la redazione dello stato di consistenza delle
opere e l’inventario dei materiali, dei mezzi e delle macchine che dovranno essere prese in
consegna dal Direttore dei Lavori dall’art 140 del D. L.vo n.163/2006.
- 16 -
In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto, l’appaltatore avrà diritto
soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente ed accettati, dal cui costo dovrà
comunque essere detratto l'ammontare del pregiudizio economico derivante alla Stazione
Appaltante sia per danno che per perdita di lucro.
Art. 1.16
CONTESTAZIONI E RINUNZIE
L'impresa Appaltatrice, prima di accedere all'appalto, é tenuto a compiere tutte le prove e i
saggi che crederà necessari, ad assumere complete notizie ed in genere, a compiere tutto quanto
reputi occorrente per assicurarsi che l'opera da eseguire risulti assolutamente perfetta e solida nel
sito individuato secondo il progetto esecutivo, qualora egli adempia scrupolosamente agli
impegni assunti nel costruirla.
Dovrà, in conseguenza, per patto espresso, considerarsi la semplice presentazione della sua
offerta come rinunzia da parte dell'Appaltatore ad ogni eccezione circa la sua piena responsabilità
nei confronti della buona riuscita dell'opera secondo il progetto, nel rispetto del tempo di
esecuzione pattuito.
Se in sede di consegna dei lavori si riscontrassero intervenute differenze tra stato dei luoghi
assunto a base del progetto e stato di fatto ci si avvarrà del disposto di cui all’art. 131 del
regolamento di cui al DPR 554/1999.
Ogni contestazione, insorgente su aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei
lavori, verrà regimentata e definita in base al disposto dell’art. 137 del citato regolamento.
Art. 1.17
PERIODO DI GARANZIA
Ferme ed impregiudicate in ogni caso le maggiori garanzie previste dal Codice Civile e
dalla normativa vigente, l'Impresa resterà garante per la perfetta esecuzione delle opere eseguite
per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dal giorno dell’emissione del certificato di collaudo
provvisorio, salvo ulteriori decisioni ed oneri precisati dalla Stazione appaltante in occasione del
collaudo.
Nel caso che in tale periodo si manifestassero difetti, di qualsiasi genere ed importanza,
l'Appaltatore li eliminerà completamente a sue spese, sostituendo dove occorra, tutti quei
materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione e cattivo montaggio.
Qualora, dopo aver effettuato l'intervento, i guasti dovessero ripetersi, l'Impresa dovrà
eseguire le necessarie riparazioni affinché ogni guasto sia definitivamente rimosso, senza
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esclusione delle ulteriori responsabilità che potessero spettarle in conformità delle leggi e delle
consuetudini.
Ove l'Impresa tardasse ad iniziare i lavori di riparazione oltre il termine prescritto dalla
Stazione Appaltante ossia Arezzo casa Spa per conto di Ente parrocchia di San Lorenzo a sala,
quest'ultima ( Arezzo casa Spa ) provvederà a farli eseguire direttamente da altri, defalcando la
spesa incontrata dalla polizza assicurativa e dal credito dell'Impresa in genere, ed addebitando
all'Impresa stessa l'eventuale eccedenza.
Da tale responsabilità l'Impresa non potrà essere esonerata neppure quando la Stazione
Appaltante avesse, a suo tempo, cioè nel corso della costruzione, omesso di eccepire i lavori ed i
materiali.
Alla fine del periodo di garanzia verrà svincolata la fideiussione presentata
dall’impresa all’atto dell’aggiudicazione come previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.
L.vo n.163/2006 e dal DPR n.554/99 all’art.103, rimanendo così pienamente esauriti e
definiti i rapporti fra le parti, ferma restando le responsabilità dell'Impresa a termine delle
consuetudini e delle leggi ed in particolare degli art.1667, 1668, e 1669, del Codice Civile.
Art. 1.18
CAUSE DI FORZA MAGGIORE, DANNI, DIFETTI DI COSTRUZIONE
CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Causa di forza maggiore potrà essere riconosciuto ogni evento dannoso, imprevedibile ed
inevitabile, per il quale non sussista alcuna responsabilità dell’appaltatore, avendo egli usato ogni
normale ed ordinaria diligenza e precauzione nell’eseguire i lavori nel rispetto del progetto, con
perizia professionale e tecnica, avendo egli ben presente il particolare oggetto delle opere che ha
adeguatamente realizzato, sia in funzione delle loro caratteristiche che del la loro collocazione.
L'Appaltatore é tenuto comunque a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure
preventive atte ad evitare tali danni ed a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli
stessi si siano già verificati. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente,
appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni. I
compensi all’appaltatore per danni cagionati e riconosciuti dipendenti da forza maggiore con le
procedure individuate nell’art. 139 del regolamento (DPR 554/1999), sono quelli definiti nell’art.
20 del Capitolato Generale di Appalto (Decreto M. LL.PP. 145/2000). Nessun compenso sarà
dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o
delle persone delle quali esso é tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico
dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite
a libretto.
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DANNI
Ai sensi dell’art.14 del Capitolato Generale di Appalto (Decreto M. LL.PP. 145/2000), visti
anche gli artt. 138 e 139 del regolamento di cui al DPR 554/1999, sono a carico dell’Appaltatore
tutte le misure, compreso le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi
di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nella esecuzione dell’appalto. Come
meglio specificato nell’articolo, indipendentemente dalla copertura assicurativa di cui al Titolo
VII del regolamento (DPR 554/1999), restano a carico delle stesso gli oneri derivanti per i
ripristini e i risarcimenti necessari per mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei
provvedimenti necessari a quanto sopra.
DIFETTI DI COSTRUZIONE
Ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Generale di Appalto (Decreto M.LL.PP. 145/2000),
l’appaltatore ha l’obbligo della demolizione e del rifacimento di tutte quelle lavorazioni che il
Direttore dei Lavori accerti eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli
di progetto e quindi prescritti contrattualmente, o che, dopo la loro messa in opera si rivelino
difettosi o inadeguati. Qualora vi sia contestazione sugli accertamenti del Direttore dei Lavori, la
decisione è rimessa al responsabile del procedimento. In caso di non ottemperanza
dell’appaltatore all’ordine ricevuto, si procede d’ufficio a quanto sia necessario per il rispetto del
contratto. Se il Direttore dei Lavori palesi la presenza di difetti di costruzione, può ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l’appaltatore. Le spese conseguenti ed i
ripristini necessari sono a carico dell’appaltatore, che avrà diritto al loro rimborso solo se si
accerti l’insussistenza dei vizi indagati. Nessun altro onere, comunque, risulterà a carico della
Stazione Appaltante.
In materia si richiama anche quanto disposto dall’art. 15 del Capitolato Generale (Decreto
M.LL.PP. 145/2000) per l’accettazione e l’impiego dei materiali, nonché, di quanto disposto
dall’art. 197 del regolamento di cui al DPR 554/1999 per i difetti e le mancanze riscontrate
nell’esecuzione dei lavori ed emerse in sede di collaudo.
Art. 1.19
DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi dell’art. 240 del D. L.vo n.163/2006, come successivamente modificato ed
integrato, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve apposte sugli atti contabili, l'importo
economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al
10% dell'importo contrattuale, il Direttore dei Lavori comunica immediatamente al
Responsabile del Procedimento l’esistenza e il contenuto delle riserve, trasmettendo altresì
- 19 -
la propria relazione riservata e, ove già costituito, quella dell'organo di collaudo.
Il Responsabile del Procedimento valuta innanzitutto l’ammissibilità e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore. Quindi,
entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della relazione del Direttore dei
Lavori, formula una proposta motivata di accordo bonario. Sulla proposta devono
pronunciarsi per iscritto l’Appaltatore entro trenta giorni dal ricevimento, e la Stazione
Appaltante nelle forme previste dal proprio ordinamento entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di assenso dell’Appaltatore. Dell’accordo bonario accettato, avente
valore di transazione, viene redatto verbale da sottoscriversi dalle parti a cura del
Responsabile del Procedimento.
Qualora siano iscritte riserve di ammontare non inferiore al 10% dell’importo
contrattuale e sia già stato trasmesso al Responsabile del Procedimento il certificato di
collaudo o di regolare esecuzione delle opere, per la formulazione della proposta di accordo
bonario si procede alla costituzione di apposita commissione ai sensi del comma 5 e
seguenti dell’art.240 del D.L.vo n.163/2006.
Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del citato art 240 del D. L.vo
n.163/2006 e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al
giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 14/04/2000.
E’ comunque espressamente esclusa la devoluzione delle controversie ad arbitri.
L’Appaltatore non potrà per alcun motivo, rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini della D.LL., salva la facoltà di esprimere le proprie riserve a
norma di legge.
Le riserve dell’appaltatore andranno apposte sul registro di contabilità nei termini e
con le modalità di cui all’art.165 del regolamento di cui al DPR n.554/1999, e sul conto
finale nei termini e con le modalità di cui all’art.174 dello stesso regolamento.
Per la forma ed il contenuto delle riserve, per la loro definizione al termine dei
lavori, per i tempi del giudizio e per le controversie si intende comunque valere anche
quanto disposto negli artt.31, 32, 33 e 34 del Capitolato Generale di Appalto di cui al
Decreto M.LL.PP. 145/2000, ferma restando la tassativa esclusione della competenza
arbitrale.
Art. 1.20
NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI LAVORO
Ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Generale di Appalto di cui al Decreto M. LL.PP 145/2000
l’appaltatore nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto deve osservare
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le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini, e
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. I
suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente ad associazioni stipulanti, o
receda da essa e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e
dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale
fino alla data del collaudo. L'Appaltatore dovrà osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e
dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei
lavoratori, comunicando non oltre 10 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione
agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Su ciascuna rata di acconto da corrispondere all’appaltatore verranno applicate ritenute
dello 0,50 % per garanzia sull’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori,
sempre ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Generale di Appalto sopra citato. Dell’emissione di ogni
certificato di pagamento relativo ad ogni acconto il responsabile del procedimento provvede a
dare comunicazione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento agli enti
previdenziali ed assicurativi, compreso la cassa edile, ove richiesto. Come disposto dalla suddetta
normativa, le ritenute di garanzia potranno essere svincolate in sede di liquidazione del conto
finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, salvo che gli enti sopra citati non abbiano
comunicato alla Stazione Appaltante eventuali infrazioni, nei tempi e con le modalità previste.
A valere sulle suddette ritenute la Stazione Appaltante dispone il pagamento di quanto
dovuto per inadempienze accertate dagli enti preposti che ne richiedano il pagamento secondo le
norme di legge.
Ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale di Appalto, il responsabile del procedimento
inviterà per iscritto l’appaltatore a provvedere entro i successivi 15 gg. in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni al personale dipendente. In caso che l’invito vada disatteso o che
l’appaltatore non contesti formalmente e motivatamente entro il termine predetto la legittimità
della richiesta, la Stazione Appaltante potrà pagare ai lavoratori, anche in corso d’opera, le
retribuzioni in oggetto, previa attestazione quietanzata degli interessati rimessa al responsabile
del procedimento, detraendo gli importi dalle somme dovute all’impresa in esecuzione del
contratto. In caso di contestazione formale delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile
- 21 -
del procedimento rimette le richieste e le contestazioni all’Ufficio Prov.le del Lavoro e della
Massima Occupazione per gli adempimenti del caso.
L'Impresa é responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui
al comma precedente, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dalla Stazione Appaltante.
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato, sino a quando
l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre
eccezioni alla Stazione Appaltante, né a titolo di interessi né come risarcimento di danni.
Art. 1.21
OBBLIGHI DELL'IMPRESA
L'Impresa assume inoltre preciso obbligo di rispettare quanto segue:
1) osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia,
e le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso di appalto;
2) consentire l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso, nelle opere costruite o in
corso di costruzione, alle persone che eseguano lavori per conto diretto della Stazione Appaltante,
nonché, su richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale da parte di dette persone,
dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire
direttamente, ovvero a mezzo di altre Ditte, senza che l'Appaltatore abbia diritto a compenso di
sorta;
3) provvedere a sua cura e spese, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in
cantiere, scarico e trasporto ai luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere stesso a piè
d'opera, nonché alla perfetta conservazione dei materiali, provviste e forniture e provvedere alla
tenuta e consegna alla Direzione dei Lavori di tutti i certificati di qualità e provenienza dei
materiali impiegati in cantiere per la realizzazione delle opere;
4) fornire e mantenere cartelli di avviso, lumi per segnali notturni nei punti prescritti, frecce
di deviazione e quanto altro possa occorrere a scopo di sicurezza nonché eseguire tutti i
provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle
persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del
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nuovo codice della strada (D.M. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche) e del relativo
Regolamento di esecuzione;
5) mantenere fino al collaudo definitivo la continuità degli scoli delle acque ed il transito
nelle vie e sentieri pubblici o privati antistanti. E' fatto comunque obbligo all'Impresa di
mantenere libero il sito fondale, e comunque i siti sottostanti i piani finiti dell'intervento, dalle
acque meteoriche e/o di affioramento da falde, provvedendo a sua cura e spese alla loro
regimentazione, all'aggottamento con adeguate pompe ed al loro allontanamento, con eventuale
immissione nella rete fognaria comunale, senza nulla avere a pretendere per ciò dalla Stazione
Appaltante;
6) fornire le fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero che
sarà ritenuto opportuno dalla Direzione dei Lavori, nel formato 18x24 e nella quantità di tre copie
ciascuna, accollandosene le spese;
7) mettere a disposizione della Stazione Appaltante, senza alcun compenso, la manodopera
ed i materiali occorrenti alla stessa per esercitare il dovuto controllo delle opere e praticare
verifiche, rilievi e saggi, nonché predisporre le campionature e/o prove a piè d’opera, nel numero
ritenuto necessario dalla Direzione dei Lavori, per la sperimentazione dei metodi di realizzazione
delle opere di finitura e non, descritte nel presente Capitolato Speciale di Appalto e previste negli
elaborati grafici di progetto;
8) consentire l'uso anticipato dell'opera che venisse richiesto a qualsiasi titolo dalla
Stazione Appaltante, senza diritto a speciali compensi. L'Impresa potrà però richiedere che sia
constatato lo stato delle opere per essere garantita da possibili danni che potessero derivare da
essa;
9) comunicare nel più breve tempo possibile alla Stazione Appaltante qualunque richiesta,
pretesa, accertamento o ingiunzione che le venisse avanzata da Uffici Statali, Comunali o Fiscali
in ordine alla attuazione delle opere appaltate, obbligandosi in particolare a non aderire né fare
opposizione, ricorsi o concordati senza preventivo assenso scritto della Stazione Appaltante;
10) fornire, installare e mantenere fino al collaudo due cartelli indicatori entro cinque giorni
dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,50x2,00 recheranno a
colori indelebili tutte le informazioni e gli spazi previsti dalla tabella tipo allegata alla Circolare
Ministero LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL e saranno sottoposti alla preventiva accettazione
della Direzione Lavori. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, lettera b dell'art.
18 della Legge 55/90.
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata
resistenza e di decoroso aspetto. Sarà applicata una penale giornaliera di €. 25,00 (Euro
venticinque/00) dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o
- 23 -
riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul
certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza;
11) in stretta osservanza alle normative di Legge, per qualsiasi onere e magistero derivante
a suo carico, adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per
garantire la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
danni a beni pubblici e privati. Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza o
inadeguatezza di segnalazione nei lavori, in relazione alle prescrizioni del Testo Unico delle
Norme di Circolazione Stradale e del Regolamento di Esecuzione già citati, che interessano o
limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle
persone o alle cose, l'Impresa terrà sollevata ed indenne la Stazione Appaltante, il personale da
essa dipendente ed il Direttore dei Lavori da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che
potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si
fossero verificati.
Art. 1.22
ONERI DELL'IMPRESA
In aggiunta a quanto previsto nella normativa vigente, nell’art. 5 del Capitolato Generale di
Appalto di cui al Decreto M. LL.PP. 145/200 e nel presente Capitolato Speciale in merito alle
garanzie per la realizzazione delle opere in oggetto, sono a carico dell'Impresa e si intendono
quindi inclusi nel prezzo di appalto anche i seguenti oneri, prestazioni e spese relative :
1
1) la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti,
comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere in sicurezza la
continuità delle comunicazioni e la fruibilità degli edifici e degli spazi aperti non interessati dai
lavori. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità
dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei
lavori. L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati,
armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a
fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se
prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere
idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione
del cantiere. La pulizia e la manutenzione del cantiere;
2) la sistemazione di adeguati ricoveri per gli operai e la realizzazione, in numero sufficiente ed
in conformità alle disposizioni vigenti, di regolari locali igienici, nonché di locali con acqua
corrente per uso degli operai addetti ai lavori;
3) tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o
private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri
- 24 -
stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, e per tutto
quanto occorre alla esecuzione dei lavori;
4) il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori,
fossero arrecati a proprietà pubbliche o private, nonché a persone, restando liberi ed indenni la
Stazione Appaltante ed il suo personale;
5) la guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere
e dei materiali in esso contenuti, nonché di tutte le cose in esso depositate, fino all’avvenuto
collaudo dei lavori;
6) l'impianto nei cantieri di lavoro di idonei locali ad uso ufficio del personale di direzione ed
assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione dei Lavori;
7) la provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per l'illuminazione, le
opere eventualmente occorrenti per impedire danni ai fabbricati contigui, la fornitura dell'acqua
da usare per i lavori e di quella potabile per gli operai addetti ai medesimi. Qualora, per qualsiasi
ragione, venisse a mancare il funzionamento della conduttura dell'acqua, si dovrà assicurare
l'approvvigionamento idrico mediante trasporto eseguito con mezzi adeguati;
8) l'obbligo di fornire il personale specializzato, i canneggiatori, gli attrezzi e strumenti per
rilievi, picchettamento dell’opera, impostazione delle quote di progetto (al grezzo ed al finito),
dei fili fissi, tracciamenti operazioni topografiche e misurazioni relativi alle operazioni di
consegna, verifica e contabilità, nonché per il collaudo dei lavori, ecc ;
9) l'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove e certificazioni
preventive sui materiali che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui
materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa
l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel
competente ufficio direttivo, munendo di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa
nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
10) lo sgombro, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio del cantiere, e
materiali vari di risulta ecc. entro il termine fissato dalla Direzione dei Lavori;
11) l'assicurazione del cantiere contro gli incendi e furti dall'inizio dei lavori fino al collaudo
definitivo, al corrente pagamento dei premi aggiornati man mano che le opere progrediranno in
elevazione e consistenza;
12) La verifica di stabilità da parte di un ingegnere iscritto all'albo professionale delle opere d'arte
o parti di esse delle quali la Stazione Appaltante fornisce già il progetto completo dei calcoli
statici. L'Appaltatore perciò dovrà dichiarare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, per
iscritto, prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di avere preso conoscenza del progetto,
averne controllato i calcoli statici tramite un ingegnere di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso
non rivesta tale qualità), concordando nei risultati finali, e di riconoscere quindi il progetto
- 25 -
perfettamente attendibile e di assumere piena e intera responsabilità tanto del progetto come
dell'esecuzione dell'opera. I progetti delle strutture dei quali sia necessario il deposito al genio
Civile, istruita la relativa pratica a cura e spese dell'Appaltatore, dovranno essere trasmessi al
competente Ufficio solo tramite la Stazione Appaltante con spere a carico dell'impresa
appaltatrice; nel caso in cui l'impresa non intendesse accettare il progetto strutturale fornito dalla
Stazione Appaltante, o nell'eventualità che si rendano necessarie integrazioni o varianti allo
stesso, essa dovrà farsi carico di tutte le spese inerenti la denuncia dei calcoli delle opere
strutturali, sia in cemento armato che in carpenteria metallica o in legno, in conformità alle Leggi
n.1086 e L.R. n.64/74 e relativi aggiornamenti ed integrazioni;
13) La realizzazione, ove necessarie, di approfondite indagini geognostiche senza alcun onere per
la stazione appaltante;
14) Gli oneri per gli esami di laboratorio sui provini di calcestruzzo e acciaio ed ogni altro onere
per qualsiasi esame che la Direzione Lavori ritenesse necessario sui materiali. Le spese per i
collaudi necessari (che saranno effettuati prima del collaudo amministrativo dell'opera) sia
strutturali che impiantistici, necessari per il funzionamento degli impianti meccanici ed a rete.
Tutti gli adempimenti e relativi oneri per la fornitura della documentazione prescritta dalla Legge
46/90. La liquidazione delle parcelle dei Collaudatori per le opere sopra richiamate.
15) Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le
copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari
16) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni autorizzazioni,
per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, (al di fuori di quanto già
previsto nell’eventuale Piano Parcellare predisposto dalla Stazione Appaltante), interruzioni
provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad
esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo
carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli
eventuali danni.
ULTERIORI ONERI DELL'APPALTATORE
L'impresa appaltatrice è tenuta a completare e a predisporre su supporto informatico
(AUTOCAD LT o come indicato dalla D.LL. ) e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i
rilevamenti di tutte le opere eseguite, sia rientranti nell'oggetto delle opere a corpo, sia per quelle
a misura, ai fini della valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati
per la manutenzione e futura gestione dell'opera.
L'impresa è altresì responsabile delle opere al sensi e per gli effetti dei disposti degli art.1
667, 1668 e 1669 del Cod.Civ. per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio
delle opere stesse dovendo essere tale dettaglio accettato dalla Direzione Lavori. A tale riguardo
- 26 -
ed in ossequio a quanto previsto nel precedente articolo l'impresa può proporre gli
approfondimenti tecnici che riterrà necessari e che saranno trattati come indicato nel citato
articolo.
Art. 1.23
SUBAPPALTO, CESSIONI DEL CORRISPETTIVO
Le Imprese, le Associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le
opere o i lavori compresi nel contratto che non può essere ceduto a pena della sua nullità.
Secondo quanto disposto dall’art. 118 del D.L.vo n.163/2006 e dall’art.141 del regolamento
di cui al DPR 554/1999 e dalla legislazione vigente in materia, è consentito l’affidamento in
subappalto o in cottimo delle lavorazioni, salvo i divieti previsti per particolari casi conseguenti a
specifica disposizione. La percentuale di lavori subappaltabile per la o per le categorie prevalenti
è stabilita nella misura massima del 30 % delle stesse. Il subappaltatore può subappaltare la sola
posa in opera di strutture e opere speciali di cui alle lettere c), d) ed l) del comma 4° dell’art.72
del citato regolamento.
All’atto dell’offerta per la quale l’opera è stata assegnata, e successivamente,
precedentemente alla realizzazione di varianti in corso d’opera, l’appaltatore deve aver indicato
alla Stazione Appaltante i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo. L’appaltatore che intende poi effettivamente avvalersi del subappalto o del cottimo deve
presentare alla Stazione Appaltante apposita istanza corredata della documentazione di cui all’art.
118, del D.L.vo n.163/2006 e successive modifiche. A seguito di formale assenso della Stazione
Appaltante, il contratto di subappalto deve essere depositato presso la stessa almeno 20 gg. prima
della data di effettivo inizio delle lavorazioni e comunque non oltre 20 gg. dalla data della sua
stipula. Unitamente all’atto, l’appaltatore inoltrerà le certificazioni richieste dal numero 6 dell’art.
118 della legge 163/2006, che comunque dovranno essere trasmesse entro 20 gg. dalla
presentazione dell’istanza (comma 3° art. 141 del DPR 554/1999). Per l’affidatario del
subappalto o del cottimo non devono sussistere gli impedimenti di cui all’art. 10 della legge
31.5.1965 n. 575 e successive modifiche. Come disposto dall’art. 141, comma 4° del regolamento
di cui al DPR 554/1999,, l’affidamento dei lavori da parte di soggetti di cui alle lettere b) e c) del
comma 1° dell’art. 10 del regolamento di cui al DPR 554/1999 e, comma 1° dell’art.34 del
D.L.vo n.163/2006 l’affidamento dei lavori da parte di soggetti di cui alle lettere b) e c) del
comma 1° dell’art.34 del D.L.vo n.163/2006 a propri consorziati non costituisce subappalto, fatte
salve le disposizioni di cui al numeri 5, comma 3° ed al comma 6° dell’art. 18 della
legge55/1990.
L’appaltatore deve praticare, per i lavori e le spese affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 %.
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L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le Imprese
subappaltatrici trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi
ed antinfortunistici, nonché copia dei Piani Operativi di Sicurezza. L'appaltatore e, suo tramite, le
imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente alla Stazione Appaltante copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
La cessione del corrispettivo di appalto è regolata dall’art. 115 del regolamento di cui al
DPR 54/1999 e dall’art. 3 del Capitolato Generale di Appalto di cui al Decreto M. LL.PP.
145/2000.
Art. 1.24
INFORTUNI, MISURE DI SICUREZZA E OBBLIGHI RELATIVI
Infortuni:
L'Impresa rispetterà tutte le norme e i regolamenti vigenti per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro e prenderà inoltre le dovute cautele per evitare i medesimi, esattamente seguendo
quanto disposto ed ordinato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché secondo quanto
stabilito dagli adempimenti in osservanza del D.Lgs. 19/09/1994 n. 626.
Misure di sicurezza e obblighi relativi:
Nei lavori oggetto del presente capitolato di appalto, dovendosi applicare il D.lgs. 494/96,
ed essendo stato redatto il piano di sicurezza e di coordinamento, essendo qualsiasi onere e
magistero a carico dell’Impresa, si tenga presente quanto segue:
I ) - Normativa di riferimento
Si riportano di seguito le norme generali e speciali per la prevenzione infortuni e l'igiene
del lavoro:
- D.P.R. 27 aprile 1955 n° 547. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- D.P.R. 7 gennaio 1956 n° 164. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni.
- D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303. Norme generali per l'igiene sul lavoro.
- 28 -
- D.P.R. 20 marzo 1956 n° 320. Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in
sotterraneo.
- D.P.R. 27 aprile 1955 n° 547. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- Legge n° 46/90. Norme per la sicurezza degli impianti.
- D.L.vo n°163/2006 e successive modifiche, Codice dei contratti pubblici, art.131 (piani di
sicurezza);
- D.L. 19 settembre 1994 n° 626. Attuazione delle Direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- D.L. 19 marzo 1996 n° 242. Modifiche ed integrazioni al D.L. 19 settembre 1994 n° 626,
recante attuazione delle Direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- D.L. 24 luglio 1996 n° 459. Attuazione della Direttiva CEE concernente i requisiti di sicurezza
e salute per la progettazione e costruzione delle macchine e componenti.
- D.Lgs. 14 agosto 1996 n° 493. Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni
minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
- D.Lgs. 14 agosto 1996 n° 494 e sue successive modifiche. Attuazione della Direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili.
- D.P.R. 21.12.1999 n°554 regolamento d’attuazione legge quadro sui lavori pubblici art.127
“sicurezza nei cantieri”;
II ) - La "direttiva cantieri" (D.gls. 494/96)
Ai sensi di quanto stabilito dall'art.3, 3° comma, punto a) del D.L. 14 agosto 1996 n° 494,
al progetto esecutivo del presente appalto è allegato il Piano di Sicurezza e di Coordinamento
(art. 12 D.gls. 494/96), redatto dal Coordinatore per la Progettazione.
Sarà obbligo dell’impresa esecutrice dei lavori, sia singola che temporaneamente
associata o facente parte di un consorzio, delle eventuali imprese autorizzate al subappalto o al
cottimo e/o dei lavoratori autonomi, rispettare esattamente tutte le prescrizioni, gli obblighi, le
indicazioni, ivi contenuti e comunque mettere in atto e correttamente eseguirne le prescrizioni, sia
nell’allestimento del cantiere che durante l’esecuzione dei lavori. In osservanza del D.Lgs.
626/1994 deve essere presentata: - La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti
Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima
dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna; - la
trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere
- 29 -
effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla
verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento entro 30 giorni
dall’aggiudicazione, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza.
L’impresa esecutrice, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, possono
presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al D.gls. 494/96, proposte di
modificazioni od integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla
stazione appaltante, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso, le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Copie del Piano di Sicurezza e di Coordinamento sono messe a disposizione dei rap­
presentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori e fanno parte
integrante del contratto come previsto dall’art.131 comma 3 del D.L.vo n.163/2006 e sue
successive modifiche.
III ) - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori (art. 3 D.L. 494/96)
- Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva
dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del
progetto e
nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di
tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994; determina altresì, al fine di
permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori
o fasi di lavoro.
- Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
- Il committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 1°:
a) chiede alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per l'esecuzione e ferme
restando la responsabilità delle singole imprese esecutrici, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
- 30 -
- Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di vigilanza territo­
rialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata
conformemente all'allegato III, e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono
occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;
b) cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni;
c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato II.
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a
disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del
decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli
organi di vigilanza.
IV ) - Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art.5 D.Lgs. 494/96 – art.127
DPR 554/1999).
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:
a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni
contenute nei piani di sicurezza previsti e di cui agli articoli 12 e 13 e delle relative procedure di
lavoro;
b) adeguare i piani di cui all'art. 12 e i fascicoli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera "b", in
relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed
il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15;
e) proporre alla Stazione Appaltante, in caso di gravi inosservanze delle norme in materia
di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
g) assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’art 131 del D.L.vo n.163/2006.
V ) - Obblighi dei lavoratori autonomi (art. 7 D.L. 494/96)
I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del
decreto legislativo n. 626/1994;
- 31 -
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal
titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994;
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini
della sicurezza.
VI ) - Obblighi dei datori di lavoro (art. 8 e 9 D.L. 494/96)
I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, e curano, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a
tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la
salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali,
in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire
ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del
cantiere.
VII ) Altri obblighi dei datori di lavoro
I datori di lavoro:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, gli obblighi sopra in­
dicati incombono sull’impresa mandataria o designata come capogruppo. Il Direttore tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nella
esecuzione dei lavori.
Nell’art 131 comma 3, del D.L.vo n.163/2006,, si stabilisce che gravi e ripetute violazioni
della sicurezza nel cantiere, previa formale messa in mora, costituiscono causa per la risoluzione
- 32 -
del contratto da parte della Stazione Appaltante. Il direttore di cantiere ed il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito della proprie competenze, vigilano sulla
osservanza dei piani di sicurezza.
Art. 1.25
DISCIPLINA NEI CANTIERI, DIRETTORE DI CANTIERE, ORDINE DA TENERSI
NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Generale di Appalto di cui al Decreto M. LL.PP.
145/2000, l’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere ed ha
l’obbligo di osservare e far osservare le norme di legge e di regolamento.
La gestione tecnica e la conduzione del cantiere sono assicurate dall’appaltatore tramite il
Direttore di Cantiere la cui nomina può essere assunta dal direttore tecnico dell’Impresa, o da
altro tecnico formalmente incaricato, eventualmente coincidente con il rappresentante incaricato
ai sensi dell’art. 4 del citato Capitolato Generale di Appalto.
In caso di affidamento dei lavori ad Associazioni Temporanee di Imprese o a Consorzi, il
Direttore di Cantiere è nominato tramite delega di tutte le imprese operanti nel cantiere,
indicando in essa specificamente le attribuzioni da esercitare anche in rapporto con quelle di altri
soggetti operanti.
La Direzione dei Lavori avrà il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di
esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità e
grave negligenza, restando comunque l’appaltatore responsabile dei danni causati da detti
soggetti, rispondendone alla Stazione Appaltante per la malafede o la frode degli stessi
nell’impiego dei materiali.
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà piu'
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché cio', a giudizio
della Direzione dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori nel
modo che riterrà piu' conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.
In ogni caso, nel corso dei lavori, l'Appaltatore dovra' tener conto delle priorita' tecnicoscientifiche stabilite dalla D.L. o dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.
Art. 1.26
VARIAZIONI DELLE OPERE DI PROGETTO
Ai sensi dell’art 132 del D.L.vo n.163/2006, degli artt.134 e 135 del regolamento di
cui al DPR 554/1999, e degli artt.10, 11 e 12 del Capitolato Generale di Appalto di
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cui al Decreto M.LL.PP. 145/2000 sono regolate le possibilità e le modalità di
variazione delle opere di progetto.
Qualora si rendessero necessarie variazioni alle opere appaltate, queste sono ammesse
entro i limiti previsti dalle vigenti normative senza superare la base dell’importo del
contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sempre entro i limiti previsti dalle
vigenti normative, è possibile inoltre, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione
realizzare varianti in aumento ed in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell’opera ed alla sua funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed
imprevedibili al momento della stipula del contratto. La disciplina della materia é
contenuta nell’art.132 del D.L.vo n.163/2006.
Per le sole ipotesi previste al comma 1 dell’art.132 del D.L.vo n.163/2006, la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare in ogni tempo, per iscritto e senza
alcun preavviso, variazioni sino alla concorrenza di 1/5 dell'importo dell’appalto,
come determinato ai sensi dei commi 4° e 5° dell’art.10 del Capitolato Generale di
Appalto di cui al Decreto M.LL.PP. 145/2000, agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto originario e senza che l’appaltatore abbia diritto ad alcuna indennità ad
eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
Indipendentemente dalle ipotesi sopra viste, ai sensi dell’art.12 del citato Capitolato
Generale di Appalto e con le modalità in esso previste la Stazione Appaltante può
sempre ordinare variazioni in meno rispetto ai lavori previsti nel presente capitolato,
sino alla concorrenza di 1/5 dell'importo del contratto, come determinato ai sensi dei
commi 4° e 5° dell’art.10 del Capitolato Generale di Appalto stesso.
Ai sensi dell’art.11 del Capitolato Generale di Appalto sono regolate le
varianti migliorative che comportino una riduzione dell’importo originale dei lavori,
proposte dall’appaltatore e rientranti nelle ipotesi di cui al comma 3 dell’art 132 del
D.L.vo n. 163/2006.
Rimane fermo il divieto di apportare modifiche essenziali alla natura dei lavori
oggetto del presente capitolato e l’appaltatore non dovrà in alcun modo variare il
progetto neppure nei dettagli senza il prescritto ordine e senza il preventivo benestare
della Stazione Appaltante. In caso contrario potrà essere ordinata la demolizione da
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farsi a cura e spese dell’appaltatore a prescindere dal risarcimento dell'eventuale
danno causato alla Stazione Appaltante stessa.
Le variazioni saranno da ritenersi notevolmente pregiudizievoli per l’appaltatore ai
sensi dell’art.10, comma 6, del Capitolato generale di Appalto, qualora superino il
quinto della quantità originaria del singolo gruppo di opere omogenee, come
identificabili nell’art.2 del presente capitolato, e solo per la parte che supera tale
limite. L’equo compenso spettante all’appaltatore per la somma delle eventuali
variazioni pregiudizievoli economicamente non potrà superare il quinto dell’importo
dell’appalto come precedentemente indicato nella valutazione.
L’Impresa Appaltatrice dei lavori è obbligata ad assoggettarsi, rimanendo l'obbligo
contrattuale di completare i lavori in modo da dare l'opera agibile ed ultimata in ogni
sua parte. La variazione sarà ordinata e motivata sul piano tecnico dalla Direzione dei
Lavori con apposito e dettagliato Ordine di Servizio, con il solo obbligo per la
Stazione Appaltante di provvedere ad adeguare il progetto ed i documenti contabili
delle opere effettivamente realizzate. L’appaltatore non potrà trarre argomento o
ragione per chiedere indennizzi di sorta, restando convenuto che nel caso di
variazioni dell'importo delle opere, aggiuntive o in detrazione, sarà valutato in base ai
prezzi desunti dall'Elenco Prezzi Unitari forniti dall’appaltatore e allegato al presente
capitolato. In caso che le variazioni comportino categorie di lavoro non previste
nell’Elenco dei Prezzi Unitari o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti
contrattualmente già fissato il prezzo, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi in
base all’art.136 del regolamento di cui al DPR 554/1999.
.
Art. 1.27
DIREZIONE DEI LAVORI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Le normative che regolano l’esecuzione dei lavori e le funzioni di direzione degli stessi
sono quelle identificate dal Titolo IX del regolamento di cui al DPR 554/1999, cui si demanda
per ogni più dettagliata specifica.
Ai sensi dell’art. 123 del citato regolamento, la Stazione Appaltante, ossia Arezzo casa Spa
per Ente Parrocchia di San Lorenzo a sala, prima della gara, nomina un Ufficio della Direzione
dei Lavori composto, come ai sensi dei successivi artt. 124 e 125, da un Direttore dei Lavori e, se
ritenuto necessario, da un Direttore Operativo. Il Direttore dei Lavori, con responsabilità di
supervisione su tutto l’Ufficio, cura che le opere siano eseguite a regola d’arte e secondo
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contratto ed interloquisce con l’appaltatore. L’assistente con funzioni di Direttore Operativo,
collaborerà nelle verifiche delle opere e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Ai sensi
dell’art. 127 del citato regolamento, o il Direttore dei Lavori o il Direttore Operativo devono
avere i requisiti necessari per l’esercizio della funzione di coordinatore per l’esecuzione dei lavori
previsti nella vigente normativa inerente la sicurezza nei cantieri.
La Stazione Appaltante avrà il diritto di ispezionare il lavoro in ogni momento e in ogni
parte e di accertarne il progresso e la sua perfetta esecuzione, sia tramite la Direzione dei Lavori,
sia a mezzo di suo delegato distaccato permanentemente in cantiere che potrà essere nominato
anche come Ispettore di Cantiere ai sensi dell’art. 126 del regolamento ed inserito nell’Ufficio
della Direzione dei Lavori, collaborando comunque con il Direttore dei Lavori, ma rispondendo
direttamente alla Stazione Appaltante.
L'Impresa ha facoltà di esprimere per iscritto eventuali riserve in ordine a direttive impartite
dalla Stazione Appaltante, provvedendo comunque ad ottemperare alle disposizioni ricevute.
L'Impresa assume comunque, sia di fronte alla Stazione Appaltante che di fronte alle
Autorità competenti, la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsiasi danno, qualunque ne
sia la natura e la causa, potesse in qualsiasi momento occorrere a terzi in genere e a cose mobili
e/o immobili di terzi, dipendenti direttamente o indirettamente dalla esecuzione dei lavori
appaltati.
Art. 1.28
ELENCO PREZZI, NUOVI PREZZI E REVISIONE PREZZI
I prezzi unitari risultano quelli offerti in sede di gara e formano l'Elenco Prezzi allegato al
contratto.
Essi comprendono:
a) - per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi ecc.
nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
b) - Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, nonché vestiario idoneo, quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di
ogni specie.
c) - Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso,
compreso materiale di consumo e carburanti.
d) - Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro
occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche
se non esplicitamente richiamati.
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Detti prezzi, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, forniti
dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, sono invariabili durante
tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.
Qualora sia necessario adoperare materiali ed eseguire categorie di lavoro non previste
nell'Elenco Prezzi, si procederà in contraddittorio alla determinazione di nuovi prezzi che
dovranno essere concordati in armonia con quelli previsti al momento della gara di appalto, ad
essi assimilabili, e depurati del ribasso d'asta offerto.
Si procederà all’adeguamento dei prezzi contrattuali unicamente nei casi e con le
modalità previsti dall’art. 133 del D.L.vo n.163/2006.
L’Elenco delle Lavorazioni, nelle singole definizioni delle sue voci, contiene una
dettagliata descrizione tecnica per la realizzazione dell’intervento, sia nella specificità di ogni
singola lavorazione prevista che nella visione d’insieme dell’opera da realizzare.
Art. 1.29
VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLE OPERE
I lavori e le somministrazioni disciplinati dal presente Capitolato sono appaltati a corpo e
saranno liquidati in base al corrispettivo a corpo. Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti
in altri articoli, comprende anche:
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna
eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, oltre ai dispositivi di sicurezza individuali, nonché le quote per assicurazioni sociali;
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo.
Eventuali lavori non previsti o dovuti a varianti, purché ordinate tempestivamente dalla Sta­
zione Appaltante o dalla D.L. in conformità di quanto previsto dalle vigenti norme, saranno
valutati a misura.
Art. 1.30
ACCETTAZIONE, QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale
d'appalto e possono essere messi in opera dopo che la Direzione dei Lavori avrà proceduto
all'approvazione della campionatura, che avverrà entro 30 giorni dalla sua presentazione.
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In particolare dovranno essere forniti campioni e certificati relativi a prove di qualità
eseguite secondo le norme citate nelle Prescrizioni Tecniche per i seguenti prodotti e le seguenti
prestazioni o caratteristiche:
1)calcestruzzi, malte, intonaci ecc. preconfezionati (se adottati) certificato relativo alla
resistenza caratteristica (secondo norma UNI 7163/79);
2)materiale di pavimentazione
3)materiale di copertura in laterizio
4)legname per struttura di copertura
5)guaina impermeabilizzante
L'impresa dovrà fornire garanzia relativa al materiale e alla messa in opera per un periodo
di 10 anni.
Inoltre saranno forniti campioni o eseguite campionature per:
- tinteggiature interne ed esterne;
- apparecchiature elettriche;
- materiale di protezione gronde e converse;
- tubazioni reti di scarico;
Relativamente alle certificazioni richieste deve essere documentata la conformità al tipo di
prodotto sottoposto a prova di laboratorio del campione presentato alla D.L. e della fornitura. La
D.L. ha facoltà eventualmente di richiedere prove di conformità sulle forniture. In caso di
mancata accettazione dei materiali sarà cura dell'Impresa sostituire manufatti non accettati con
altri, con un congruo anticipo di tempo rispetto al loro impiego. L'Impresa dovrà attenersi ad essi
nell'esecuzione del lavoro. Quelle opere e provviste che se ne discostassero, a giudizio della D.L.,
saranno rifiutate e dovranno essere allontanate, rifatte e sostituite a cura e spese dell'Impresa.
Valgono in ogni caso le disposizioni previste dagli artt. 15 e 16 del Capitolato Generale di cui al
D.L. n. 145 del 19/4/2000".
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CAPO 2
PRESCRIZIONI TECNICHE
DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E OPERE DA ESEGUIRE
Formano oggetto dell'appalto tutte le forniture e tutte le opere complete in ogni loro parte,
anche se non di seguito richiamate ed eseguite a perfetta regola d'arte, necessarie per ristrutturare
un fabbricato residenziale ubicato in Castel S. Niccolò – Loc. Strada in Casentino – denominato
“Ex Collegio Salesiano”
Il fabbricato si compone max. di n. 4 piani fuori terra e sarà eseguito secondo i disegni
esecutivi di progetto allegati.
I lavori di ristrutturazione, da realizzarsi con i sistemi dell'edilizia tradizionale avanzata,
avranno le seguenti caratteristiche costruttive:
- fondazioni realizzate con travi rovesce in c.a;
- strutture portanti della parte nuova in c.a.
- strutture portanti aggiuntive realizzate con elementi in acciaio;
- solai al piano terreno (parte) del tipo laterocemento o a cupole, e getto integrativo in cls.;
- solai degli altri piani, compresa la restante parte del piano terreno e copertura, realizzati in legno
con pianelle o tavolato, laterocemento e struttura in ferro;
- vano ascensore e parte di rampe scale in c.a.;
tramezzature in forati posti per foglio o in mattoni pieni;
tamponamenti esterni in laterizio alveolato tipo “Poroton”
- controsoffittature in cartongesso o legno;
- manti di copertura in tegole di laterizio tipo tegola e coppo con sottostane guaina bituminosa;
- coibentazioni e impermeabilizzazioni.
I lavori di finitura riguarderanno:
- intonaci interni ed esternieseguiti con malta bastarda
- intonaci esterni della parte nuova eseguiti con malta termica
- pavimenti e rivestimenti interni eseguiti in monocottura di ceramica e ceramica smaltata;
- tinteggiature e verniciature;
- opere da fabbro e lattoniere;
- infissi interni ed esterni in legno;
impianti termo-idro-sanitari ed elettrici;
impianto ascensore;
- sistemazioni esterne.
Le descrizioni generali delle opere e le modalità di esecuzione delle categorie dei lavori
con le caratteristiche tecniche, sono quelle riportate nei seguenti articoli e nelle voci della
Lista delle Categorie di Lavori.
Si fa l'avvertenza che tutte le forniture, lavorazioni e opere devono essere eseguite secondo
le indicazioni sia dei documenti descrittivi che degli elaborati grafici esecutivi allegati al presente
Capitolato speciale d'appalto e che le voci dell'elenco prezzi sono comprensive di tutti gli oneri,
lavorazioni o magisteri per ogni categoria di lavoro.
Nella esecuzione di tutte le opere si dovranno rispettare le normative di sicurezza
vigenti e, pertanto, tutti i lavori saranno eseguiti in ottemperanza a quanto prescritto nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi di Sicurezza dell'Impresa
Appaltatrice e di tutte le eventuali Imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi
eventualmente presenti in cantiere.
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Art. 2.1
OPERE PROVVISIONALI
Tutti i ponteggi, le sbadacchiature, le tamponature, le murature di rinforzo, i puntelli a
sostegno ed a ritegno e le altre opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria, del
manufatto ed alla sicurezza ed incolumita' degli addetti ai lavori, saranno eseguiti nel rispetto
delle norme di sicurezza della buona tecnica costruttiva ed ubicati secondo quanto previsto nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento o richiesto dalla D.L. o dal Coordinatore per la sicurezza in
esecuzione.
Art. 2.1.1
PONTEGGI ED IMPALCATURE
Per i lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate adeguate
impalcature, ponteggi ed altre opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone
o di cose secondo quanto disposto dal D.P.R. 07.01.56 n. 164. (Vedi All. 1).
L'Appaltatore avra' l'obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglianza dei
lavori di montaggio e smontaggio ed il periodico controllo delle strutture dei ponteggi; egli,
inoltre, dovra' fare rispettare le prescrizioni dei punti seguenti e, comunque, tutto quanto
prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi di Sicurezza dell'Impresa
Appaltatrice e di tutte le eventuali Imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi eventualmente
presenti in cantiere.
Art. 2.1.1.1
PONTEGGI IN LEGNO
Gli eventuali ponteggi ed impalcature in legno dovranno essere realizzati rispettando
quanto segue:
- sopra i ponti di servizio e sulle impalcature sara' vietato il deposito di qualsiasi attrezzo o
materiale con la sola eccezione per quelli di pronto utilizzo;
- i montanti, costituiti da elementi, accoppiati, dovranno essere fasciati con reggette metalliche
(acciaio dolce) fissate con chiodi o con ganasce (traversini in legno);
- gli elementi dei montanti dovranno essere sfalsati di almeno un metro;
- l'altezza dei montanti dovra' superare di almeno ml. 1,20 l'ultimo piano del ponte o il piano di
gronda e la distanza fra i montanti non sara' superiore ai metri 3,60;
- l'intera struttura dovra' risultare perfettamente verticale o leggermente inclinata verso la
costruzione, assicurata solidamente alla base dei montanti ed ancorata alla costruzione in
corrispondenza di ogni due piani di ponte e di ogni due file di montanti;
- i correnti (elementi orizzontali di tenuta), collocati a distanza non superiore a due metri,
dovranno poggiare su gattelli di legno ed essere fissati ai montanti mediante piattine di acciaio
dolce e chiodi forgiati o apposite squadre in ferro (agganciaponti);
- la distanza fra due traversi consecutivi (poggiati sui correnti e disposti perpendicolarmente alla
muratura) non sara' superiore a ml. 1,20;
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- gli intavolati da utilizzare per piani di ponte, impalcati, passerelle ed andatoie dovranno essere
costituite da legname sano, privo di nodi passanti o fessurazioni, aventi fibre con andamento
parallelo al loro asse longitudinale e dimensioni adeguate al carico (non inferiore a 4 cm. di
spessore e 20 cm. di larghezza).
- gli intavolati dovranno poggiare su almeno quattro traversi senza parti a sbalzo, essere posti a
contatto con i montanti ed essere distaccati dalla costruzione non piu' di 20 cm..
- i parapetti saranno costituiti da una o piu' tavole il cui margine superiore sara' collocato nella
parte interna dei montanti a non meno di metri 1 dall'intavolato;
- le tavole fermapiede, da collocare in aderenza al piano di calpestio, avranno un'altezza di
almeno 20 cm..
Art. 2.1.1.2
PONTEGGI METALLICI
L'Appaltatore impieghera' strutture metalliche munite dell'apposita autorizzazione
ministeriale che avra' l'obbligo di tenere in cantiere. Le strutture saranno realizzate secondo i
disegni, i calcoli e le disposizioni previste dall'Art. 14 del D.P.R. 07.01.56 n. 164 e nel rispetto di
quanto segue:
- le aste del ponteggio dovranno essere costituite da profilati o da tubi privi di saldature e con
superficie terminale ad angolo retto con l'asse dell'asta;
- l'estremita' inferiore del montante dovra' essere sostenuta da una piastra di base metallica, a
superficie piana, di area non minore a 18 volte l'area del poligono circoscritto alla sezione del
montante stesso e di spessore tale da resistere senza deformazioni al carico. La piastra dovra'
avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di essa e tale da
non produrre movimenti flettenti sul montante;
- i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, ogni
controvento dovra' essere atto a resistere sia agli sforzi di trazione che di compressione;
- i giunti metallici dovranno avere caratteristiche di resistenza adeguata a quelle delle aste
collegate e dovranno assicurare una notevole resistenza allo scorrimento;
- i montanti di una stessa fila dovranno essere posti ad una distanza non superiore a ml. 1,80 da
asse ad asse;
- per ogni piano di ponte dovranno essere utilizzati due correnti di cui uno puo' far parte del
parapetto,
- gli intavolati andranno realizzati come prescritto per i ponteggi in legno.
Art. 2.1.2
PUNTELLI
Sono organi strutturali destinati al sostegno provvisionale totale o parziale delle masse
murarie fatiscenti.
Potranno essere costruiti in legname, ferro e in calcestruzzo di cemento armato, con travi
unici o multipli allo scopo di assolvere funzioni di sostegno e di ritegno.
Per produrre un'azione di sostegno, l'Appaltatore, secondo le prescrizioni di progetto,
adottera' la disposizione ad asse verticale semplice o doppia, mentre per quella di ritegno
affidera' l'appoggio dei due ritti ad un traverso analogo a quello superiore allo scopo di fruire, nel
consolidamento provvisorio, del contributo del muro.
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Nell'azione di ritegno dovra' adottare, in base alla necessita' del caso, la disposizione ad
asse inclinato o a testa aderente oppure orizzontale o lievemente inclinata.
La scelta del tipo di puntellamento d'adottare sara' fatta secondo quanto stabilito dagli
elaborati di progetto o ordinato dalla D.L..
Se la massa presidiata per il degrado causato dal dissesto e per anomalie locali non sara'
stimata capace di offrire efficace contrasto all'azione localizzata delle teste, dovranno essere
adottate tutte le precauzioni ritenute opportune dalla D.L..
Al piede del puntello sara' necessario creare una sede ampia capace di abbassare quanto piu'
possibile i carichi unitari sul terreno al fine di rendere trascurabili le deformazioni.
Nei puntelli di legname verra', quindi, disposta una platea costituita sia da travi di base che
da correnti longitudinali e trasversali.
In quelli di cemento armato verra' adottato un plinto disposto sulla muratura.
Art. 2.2
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Le demolizioni relative a porzioni di fabbricati fatiscenti, ad opere di sottofondazione,
apertura di vani nelle murature portanti, eliminazione di stati critici di crollo, solai e solette,
rimozione di pavimentazioni, dovranno essere effettuate con ogni cautela e magistero per il
recupero delle parti riutilizzabili.
La zona dei lavori sara' opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed
idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al
cantiere) che possano comunque essere interessate alla caduta di materiali.
Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate; tutti i vani di balconi,
finestre, scale, ballatoi, ecc., dopo la demolizione di infissi e parapetti, dovranno essere sbarrati.
Particolare attenzione si dovra' porre in modo da evitare che si creino zone di instabilita'
strutturale.
I materiali demoliti dovranno essere immediatamente allontanati, guidati mediante apposite
canalizzazioni o trasporti in basso con idonee apparecchiature, dopo essere stati bagnati onde
evitare il sollevamento di polvere. Risultera' in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto di
qualsiasi materiale. Tutti i materiali recuperati provenienti dalle demolizioni, ove non
diversamente specificato, resteranno di proprieta' dell'Amministrazione appaltante.
Competera', quindi, all'Appaltatore l'onere della loro selezione, pulizia, trasporto e
immagazzinamento nei depositi dell'Amministrazione o dell'accatastameno, nelle aree stabilite
dalla D.L., dei materiali riutilizzabili e del trasporto a discarica di quelli di scarto.
Dovranno essere, altresi' osservate, in fase esecutiva, le norme riportate nel D.P.R.
07.01.1956, n. 164 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) e nel
D.M. 02.09.1968. Sara' tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire.
Per l'individuazione dei manufatti da demolire si rinvia alle tavole grafiche dello stato
sovrapposto. I pavimenti esistenti saranno tutti oggetto di recupero così come le pianelle dei
solai , i tavolati e le strutture lignee.
I lavori di demolizione si dovranno svolgere alla presenza del Direttore di cantiere e sotto la
supervisione della D.L.
Per le opere di demolizione di solai, volte e coperture, l'Appaltatore sara' obbligato ad
attenersi, anche, alle disposizioni dei punti seguenti.
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Art. 2.2.1
COPERTURE
Operata, con ogni cautela, la dismissione del manto di copertura, delle canne fumarie, dei
comignoli, delle antenne TV e di quant'altro vi si trovi, l'Appaltatore potra' rimuovere la piccola
la media e la grossa orditura o comunque la struttura sia essa di legno, sia di ferro o di cemento
armato.
In presenza di cornicioni o di gronde a sbalzo, dovra' assicurarsi che questi siano ancorati
all'ultimo solaio o, viceversa, trattenuti dal peso della copertura; in quest'ultimo caso, prima di
rimuovere la grossa orditura, dovra' puntellare i cornicioni.
La demolizione della copertura, dovra' essere effettuata intervenendo dall'interno; in caso
contrario gli addetti dovranno lavorare solo sulla struttura principale e mai su quella secondaria,
impiegando tavole di ripartizione. Quando la quota del piano di lavoro rispetto al piano
sottostante superera' i 2 m., l'Appaltatore avra' l'obbligo di predisporre un'impalcatura; se la
presenza di un piano sottostante non portante o inagibile non dovesse consentirne la costruzione,
dovra' fornire agli addetti ai lavori delle regolamentari cinture di sicurezza complete di bretelle e
funi per la trattenuta.
In ogni caso dovrà essere rispettato quanto prescritto dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento e dai Piani Operativi di Sicurezza dell'impresa appaltatrice e degli eventuali
subappaltatori.
Art. 2.2.2
SOLAI PIANI
Demoliti e rimossi i pavimenti ed i sottofondi, i tavellonati e le voltine, l'Appaltatore, nel
caso che non si dovessero dismettere i travetti, provvedera' a fare predisporre degli idonei tavolati
di sostegno per gli operai.
Le strutture in leggo principali e secondariei dovranno essere sfilati dalle sedi originarie
evitando di fare leva sulle murature mediante il puntellamento, la sospensione ed il taglio dei
travetti.
Le solette monolitiche in cemento armato prive di una visibile orditura principale,
dovranno essere puntellate allo scopo di accertare la disposizione dei ferri di armatura.
L'Appaltatore dovra', altresi', evitare la caduta sui piani sottostanti dei materiali rimossi e
l'eccessivo accumulo degli stessi sui solai.
Art. 2.2.3
SOLAI A VOLTA
I sistemi per la demolizione delle volte si diversificheranno in relazione alle tecniche
impiegate per la loro costruzione, alla natura del dissesto ed alle condizioni del contorno.
L'Appaltatore dovra' sempre realizzare i puntellamenti e le sbatacchiature che la D.L.
riterra' piu' adatti ad assicurare la stabilita' dei manufatti adiacenti, anche per controbilanciare
l'assenza della spinta esercitata dalla volta da demolire.
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La demolizione delle volte di mattoni in foglio a crociere o a vela dovra' essere iniziata dal
centro (chiave) e seguire un andamento a spirale.
La demolizione delle volte a botte o ad arco ribassato verra' eseguita per sezioni frontali
procedendo dalla chiave verso le imposte.
Art. 2.2.4
PARETI DIVISORIE
Le pareti divisorie degli ambienti interni sono realizzate con mattoni pieni ad una testa,
doppio UNI, forati ad una testa o in foglio.
Per la loro demolizione, quando prevista, dovrà essere prestata la massima cura a verificare
che esse non svolgano alcuna funzione portante per le strutture soprastanti, sia in riferimento ai
solai e controsoffitti, che alle pareti del piano superiore.
La demolizione dovrà iniziare dall'ultimo piano e procedere poi, di piano in piano fino al
seminterrato. Il tutto si dovrà svolgere alla presenza del Direttore di cantiere e sotto la
supervisione della D.L.
Art. 2.3
MOVIMENTI DI TERRA
I movimenti di terra consistono in quelli indicati agli articoli seguenti.
Tutti i lavori di movimenti di terra dovranno essere eseguiti o a mano o con mezzi
meccanici idonei compreso il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. Sono altresì
comprese le eventuali sbadacchiature e, comunque, i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto
delle normative antinfortunistiche vigenti e sotto la direzione del direttore di cantiere.
Art. 2.3.1
SBANCAMENTI E SCAVI
Saranno realizzati a sezione ampia o obbligata in terreno di qualsiasi consistenza, escluso
roccia da mina, anche in presenza di acqua per la predisposizione dei piani idonei alla esecuzione
delle opere fondali (magroni, platee etc.) e per la realizzazione dei cavidotti degli impianti.
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto
esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Nella esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle
materie franate. L'Appaltatore dovra' inoltre provvedere a sue spese affinche' le acque scorrenti
alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Le materie
provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori
della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l'Appaltatore dovra' provvedere a
sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per
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tombamenti o rinterri esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione
dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta'
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
La Direzione dei lavori potra' fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate
in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Dovendosi procedere all'interno di costruzioni o in adiacenza alle murature, gli scavi
andranno eseguiti con gli strumenti e le cautele atte ad evitare l'insorgere di danni nelle strutture
murarie adiacenti. Il ripristino delle strutture, qualora venissero lese a causa di un’esecuzione
maldestra degli scavi, sara' effettuato a totale carico dell'Appaltatore.
Art. 2.3.1.1
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Per scavi a sezione obbligata in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta
necessari per dare luogo sia alla costruzione di muri o di pilastri di fondazione propriamente detti,
sia alla realizzazione di opere di sottofondazione atte al consolidamento delle strutture fondali.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli atti per dare luogo alle
fogne, condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualita' del terreno, gli scavi per la fondazione dovranno essere
spinti fino alla profondita' che dalla Direzione dei lavori verra' ordinata all'atto della loro
esecuzione, tenendo del debito conto le norme di cui al D.M. LL.PP. 11.03.88 e la Circ. Min.
LL. PP. 24.09.88 n. 30483.
Le profondita' previste sono quelle che si trovano indicate nei disegni di progetto, ma
l'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta' di variarle nella misura che reputera' piu'
conveniente, senza che cio' possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande
di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito in più, coi
prezzi contrattuali stabiliti, rispetto alle quantità previste in progetto.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che
cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a
gradini ed anche con determinate contropendenze.
Compiute le opere in fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare piu' ai lati della
medesima, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con
le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorre, essere solidamente puntellati e
sbatacchiati con robuste armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo
gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che
delle murature.
L'Appaltatore e' responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta' pubbliche e
private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e
sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le
precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle
precauzioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.
Col procedere delle murature l'Appaltatore potra' recuperare i legnami costituenti le
armature, sempreche' non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare
quindi sul posto in proprieta' della Amministrazione: i legnami pero', che a giudizio della
Direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno,
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quindi, essere abbandonati negli scavi.
All'interno dell'edificio gli scavi saranno eseguiti a mano o con l'ausilio di miniescavatori.
Art. 2.3.2
RILEVATI E RINTERRI, PREPARAZIONE DI TERRENO PER ZONE A VERDE
Parte del terreno di scavo sarà utilizzato all'interno del cantiere per riempimento di residui
degli scavi di fondazione e dei cavidotti degli impianti.
Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti
tra le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla
Direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in
quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le
materie occorrenti prelevandole ovunque l'Appaltatore credera' di sua convenienza, purche' i
materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.
Tutte le tubazioni interrate per i servizi a rete e per gli scarichi saranno rinfiancate con
sabbia di fiume, con uno spessore minimo di cm. 10 al disotto dell'intradosso della tubazione e di
cm. 15 al disopra dell'estradosso della stessa.
Per rilevati e rinterri da addossare alle murature, si dovranno sempre impiegare materie
sciolte o ghiaose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di
tutte quelle che l'assorbimento di acqua si rammolliscono o si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra' essere usata ogni
diligenza perche' la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza, disponendo
contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarita' e precauzione, in
modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che
potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno
essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza
dell'opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano,
al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse,
da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione. E' vietato addossare
terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od
imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico
dell'Appaltatore.
E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinche'
all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L'Appaltatore dovra' consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene
allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli
occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara' preventivamente
scorticata, ove occorra, e, se inclinata, sara' tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.
Le zone a verde saranno realizzate utilizzando il terreno posto in loco o prelevato da scavi
di prestito..
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Art. 2.3.3
SOTTOFONDI
Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale,dei parcheggi,che dovra'
sopportare direttamente o la sovrastruttura o i rilevati, verra' preparato asportando il terreno
vegetale per tutta la superficie e per la profondità media di cm. 80,0.
Parimenti dicasi per le zone interessate da camminamenti e lastricati
I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura
vegetale, quali radici, cespugli, alberi.
I sottofondi da eseguire in corrispondenza dei rilevati o nei tratti comunque ricadenti su
terreni di non sufficiente consistenza (qualora non siano previste pavimentazioni con fondazioni
proprie e speciali) allo scopo di consolidare la parte di piano viabile destinata al carreggio o il
traffico dei veicoli in genere, saranno costruiti con pietrisco calcareo di cava di opportuna
granulometria come da voce di elenco, nel quale è compreso anche l'onere della rullatura del
cassonetto e l'onere dei successivi ricarichi per assestamenti ed usura da traffico fino al
raggiungimento delle quote di consegna e degli spessori ordinati dalla Direzione dei Lavori.
A lavoro ultimato la superficie dei sottofondi dovrà avere sagoma trasversale parallela a
quella che in definitiva si dovrà dare alla superficie della carreggiata o del pavimento sovrapposto
che dovrà costituire la carreggiata stessa.
Le massicciate, tanto se debbono formare gli spazi dei parcheggi o la definitiva carreggiata
vera e propria portante il traffico dei veicoli e di per sè resistente, quanto se debbono eseguirsi
per consolidamento o sostegno di pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa,
saranno ottenute con strati di pietrisco serrati con rulli compressori e secondo le modalità in
appresso stabilite.
I pietrischi da impiegare, sia della pezzatura compresa tra i mm. 40 e mm. 150, sia della
pezzatura compresa tra i mm. 40 e i mm. 10, dovranno presentare caratteristiche almeno pari a
quelle della seconda categoria della norma per l'accettazione degli inerti e additivi per costruzioni
stradali C.N.R. 1963.
Potranno essere impiegati anche pietrischi provenienti dalla frantumazione dei ciottoli,
purchè rispondenti ai sopra ricordati requisiti.
Per la formazione della massicciata il materiale dovrà essere steso in strati regolari o
uniformi, meglio se con adatti distributivi meccanici.
L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non potrà superare i 30 cm. di soffice,
in caso diverso si procederà alla cilindratura in due o più strati distinti e sovrapposti: la
cilindratura dovrà essere eseguita con rulli di peso idoneo e in ogni caso non inferiori a 12 tonn.
Durante il lavoro i rulli dovranno mantenere una velocità compresa tra 1,5 e 2,5 Km/h
allorquando lo strato sia sotto le e durante l'ultima fase di chiusura della massicciata.
La cilindratura dovrà essere iniziata ai margini della carreggiata e proseguita spostandosi.
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A
Art. 2.5.1
CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE
I lavori di consolidamento delle murature potranno essere effettuati ricorrendo alle piu'
svariate tecniche anche specialistiche e ad alto livello tecnologico purche' queste metodologie, a
discrezione della D.L., vengano giudicate compatibili con la natura delle strutture esistenti.
I lavori di consolidamento delle murature dovranno essere condotti, ove applicabili, nei
modi stabiliti dal D.M. 2 luglio 1981 n. 198, dalle successive Circolari Ministeriali n. 21745 e n.
27690, dal D.M. 16.01.96 dal D.M. 27.07.1985 e dal D.M. 20 novembre 1987.
Art. 2.5.2
PROFILATI IN ACCIAIO
Sono previste strutture in acciaio per architravature, cerhiature, accoppiamento a travi in
legno esistenti, travature, saranno realizzate con acciaio tipo Fe 430 B.
Tutte le nuove strutture ed i relativi collegamenti saranno realizzati nel rispetto delle norme
UNI vigenti.
Per l'individuazione del tipo dei profilati da utilizzare, delle dimensioni delle piastre,
dei bulloni e delle saldature si rimanda alle tavole grafiche di progetto.
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Art. 2.6.1
SOLAI SU TRAVI E TRAVICELLI IN LEGNO
Le travi principali in legno di abete austriaco avranno le dimensioni e le distanze che
saranno indicate nel progetto, in relazione alla luce ed al sovraccarico.
I travicelli, in legno di abete austriaco, saranno collocati alla distanza, fra asse ed asse,
corrispondente alla lunghezza delle tavelle che devono essere collocate su di essi. I vani sui travi,
fra i travicelli, dovranno essere riempiti di calcestruzzo e incassettati in legno, e sull'estradosso
delle tavelle deve essere distesa una soletta di calcestruzzo di cemento formato con inerti leggeri
e armati con rete elettrosaldata..
Gli spessori totale dei solai e solette e le armature metalliche di corredo sono indicati
nelle tavole grafiche strutturali
Art. 2.6.3
CONTROSOFFITTI
Tutti i controsoffitti realizzati sia con struttura lignea e tavelle o tavolato che con truttura in
profili laminati metallici e lastre in cartongesso cartongesso, dovranno eseguirsi con cure
particolari allo scopo di ottenere superfici esattamente orizzontali (od anche sagomate secondo le
prescritte centine), senza ondulazioni od altri difetti e di evitare in modo assoluto la formazione,
in un tempo piu' o meno prossimo, di crepe, crinature o distacchi dell'intonaco. Al manifestarsi di
tali screpolature la Direzione dei lavori avra' facolta', a suo insindacabile giudizio, di ordinare
all'Appaltatore il rifacimento, a carico di quest'ultimo, dell'intero controsoffitto con l'onere del
ripristino di ogni altra opera gia' eseguita (stucchi, tinteggiature, ecc.). Dalle facce inferiori di
tutti i controsoffitti dovranno sporgere i ganci di ferro appendi lumi. Tutti i legnami impiegati per
qualsiasi scopo nei controsoffitti dovranno essere abbondantemente spalmati di carbolineo o altre
sostanze idonee su tutte le facce.
La Direzione dei lavori potra' prescrivere anche la predisposizione di adatte griglie o
sfiatatoi in metallo per la ventilazione dei vani racchiusi dai controsoffitti.
Art. 2.6.4
SOSTITUZIONI E COLLEGAMENTI
Gli interventi di sostituzione riguarderanno l'intera struttura, sia nel caso che non potesse
essere consolidata in modo economicamente conveniente, sia nel caso in cui dovesse risultare del
tutto irrecuperabile.
Si dovra' fare ricorso ad opere di sostituzione parziale solo quando alcune parti o elementi
della struttura si presenteranno deteriorati a tal punto da non garantire la stabilita' dell'intera
struttura.
Nel primo caso l'Appaltatore avra' cura di procedere alla demolizione secondo le modalita'
e gli accorgimenti contenuti negli Art. "Demolizioni e rimozioni" del presente capitolato.
Il collegamento di una nuova struttura ai muri perimetrali, se non stabilito diversamente
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dalle prescrizioni di progetto o dalle direttive della D.L., verra' effettuato con le modalita' di cui
ai punti seguenti.
Art. 2.6.4.1
STRUTTURE PIANE IN LEGNO
Il collegamento tra le travi e le pareti dovra' essere realizzato mediante alloggiamento nella
muratura di dimensioni tali da accogliere la testa del trave che dovra' poggiare su una base
perfettamente spianata, ottenuta con getto di malta cementizia.
Seranno effettuate forature nei muri sopportanti solai adiacenti per permettere il passaggio
di spezzoni di tondino di acciaio da inserire nelle solette riparitrici
Per la collocazione degli interventi vedi le tavole di progetto.
Art. 2.6.4.2
STRUTTURE PIANE AD ELEMENTI METALLICI
I collegamenti fra le travi ed i muri perimetrali, dovranno essere realizzati murando
direttamente ogni testa della trave, previa posa in opera di un'opportuna piastra di ripartizione.
L'alloggiamento della trave da ricavare nella muratura, dovra' avere forma tronco-conica con la
base maggiore rivolta verso l'esterno.
La testa delle travi dovrà essere ancorata sull'esterno delle murature con delle barre
filettate, ancorate sull'esterno della muratura con le stesse modalità indicate per le travi in legno.
Per la collocazione degli interventi vedi le tavole di progetto.
Art. 2.6.4.3
TRAVI IN LEGNO
In caso d'integrale sostituzione di singole travi di legno, l'Appaltatore dovra' puntellare i
travetti ed il tavolato posato sulle travi con due file di ritti da collocare parallelamente alle travi.
Alla sommita' dei ritti in corrispondenza dell'intradosso dei travetti, dovra' essere collocato
un architrave su cui verranno posti a contrasto i singoli travetti mediante chiodatura di biette in
legno.
Se la puntellatura dovra' poggiare sopra un solaio, i ritti dovranno essere disposti in modo
da gravare su elementi sufficientemente resistenti; se, ad insindacabile giudizio della D.L., il
solaio non offrira' sufficiente garanzie di resistenza, sara' necessario prolungare i ritti fino al
solaio sottostante o scaricarli sulla muratura perimetrale.
Per una migliore distribuzione dei carichi, l'Appaltatore dovra' impiegare elementi atti alla
ripartizione dei carichi (tavole in legno di idonea sezione inserite ai piedi dei ritti).
La trave, liberata della muratura in corrispondenza degli appoggi, verra' sfilata intera e, solo
dietro autorizzazione della D.L., potra' essere tagliata.
La nuova trave che dovra' corrispondere come essenza, qualita' e dimensione ai requisiti
richiesti dagli elaborati di progetto e dal presente capitolato, dovra' essere messa in opera
ripristinando o realizzando ex novo gli eventuali collegamenti metallici e contrastata chiodandola
con biette in legno. Se prescritto dagli elaborati di progetto dovrà essere ancorata alla soletta
soprastante connettori in acciaio..
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Per la collocazione degli interventi vedi le tavole di progetto.
Art. 2.6.4.4
TAVOLATO E PIANELLE IN COTTO
L'Appaltatore, dopo aver puntellato o eventualmente rinforzato gli elementi della struttura
onde effettuare le opere di demolizione e di rimozione secondo le norme contenute nel presente
capitolato, dovra' utilizzare per la sostituzione del tavolato esistente tavole in legno la cui essenza
e le cui caratteristiche tecniche saranno quelle prescritte dagli elaborati di progetto e dal presente
capitolato.
Tali tavole dovranno avere uno spessore non inferiore a 4 cm. ed essere rifilate, intestate e
collegate alla struttura mediante chiodi e tenoni.
Il tavolato cosi' realizzato dovra' essere connesso alle murature adiacenti.
Parimenti dovranno essere utilizzate pianelle in cotto ricavate da materiali di recupero,
poste in opera affiancate ai sottostanti travetti avendo cura di dare un intradosso il più possibile
complanare.
Art. 2.6.5
CONSOLIDAMENTI E IRRIGIDIMENTI
Art. 2.6.5.1
CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE LIGNEE
Prima di procedere a qualsiasi opera di consolidamento di strutture lignee, l'Appaltatore
dovra' eseguire le seguenti lavorazioni:
- pulizia accurata dell'elemento da consolidare che si effettuera' secondo le modalita' prescritte
dalla D.L.;
- analisi dettagliata delle parti da asportare e da ripristinare;
- puntellamento della struttura che grava sugli elementi da consolidare mediante il riversamento
dei carichi sulle parti sane o sulle murature adiacenti;
- accertamento delle cause del degrado della struttura;
- trattamento antiruggine ed antincendio degli elementi metallici di rinforzo.
Tutti i solai saranno consolidati utilizzando la tecnologia del "legno calcestruzzo". Per la
descrizione dei metodi di intervento si rimanda alla relazione di calcolo ed alle tavole di progetto.
Tutti i solai in legno esistenti dove non è prevista la realizzazione di controsoffitto saranno trattati
come da prezzo di elenco.
Art. 2.6.5.2
UTILIZZO DI PROFILI METALLICI POSTI ALL'INTRADOSSO
L'Appaltatore dopo avere ricavato nella muratura gli alloggiamenti adatti alle teste dei
profili metallici di rinforzo, potra' collocare all'intradosso della struttura, in aderenza ai lati delle
travi, due putrelle dalle dimensioni indicate dagli elaborati di progetto. In seguito, effettuera' il
collegamento tra le putrelle e la trave mediante cravatte metalliche aventi il passo e la sezione
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stabiliti dagli elaborati di progetto; se le putrelle ed i travetti della struttura non dovessero
risultare ovunque in aderenza, dovranno essere predisposti dei ringrossi mediante biette di legno.
Se previsto, la putrella dovra' essere collocata direttamente sotto la trave lignea.
Se la D.L., lo riterra' necessario, dovranno essere messe in opera putrelle rompitratta
disposte trasversalmente alla trave lignea.
Tutte le putrelle in acciaio dovranno essere rivestite mediante cassettature in legno, come
da prezzo di elenco. Per la collocazione degli interventi vedi le tavole di progetto.
Art. 2.6.5.3
FORMAZIONE DI CORDOLINO PERIMETRALE
Saranno seguiti tagli nelle murature perimetrali portanti a contenimento dei solai di
adeguata dimensione per permettere l’alloggiamento di struttura metallica realizzata con tondino
di acciaio per c.a. e forature per l’alloggiamento di bilance in tondino di acciaio per c.a da
collegarsi alla soletta irrigidente dei solai. Per la collocazione degli interventi vedi le tavole di
progetto.
Art. 2.6.5.4
SOLETTE IN CALCESTRUZZO
Rimossi l'intonaco delle murature perimetrali, la pavimentazione ed il sottofondo fino al
rinvenimento della struttura, l'Appaltatore provvedera' alla sigillatura, da eseguire con i materiali
ritenuti piu' idonei dalla D.L., delle cavita' e delle zone dove si potrebbero verificare infiltrazioni
pericolose per l'integrita' delle superfici presenti all'intradosso. L'armatura metallica di rinforzo
dalla maglia e dal diametro prescritti dagli elaborati di progetto, dovra' essere collegata alla
sottostante struttura lignea mediante connettori in acciaio. come indicato nelle tavole di progetto.
Infine, si eseguira' il getto di conglomerato cementizio avente i requisiti richiesti dagli elaborati
di progetto applicandolo a fasce di spessore omogeneo. Il tutto come da progetto esecutivo
Art. 2.7
COPERTURE
La copertura a tetto presente è sostenuta da una grossa armatura in legno, il tutto con le
dimensioni e disposizioni che saranno prescritte dai tipi di progetto o dalla Direzione dei lavori.
Parte della copertura esistente verrà demolita e ricostruita con struttura in capriate e
arcarecci realizzati con profilati di acciaio, superiore pannello sandwich e gronda in legno.
Altra parte verrà scoperchiata dal manto di copertura, revisionata e integrata delle parti
deteriorate e successivamente ricoperta con tegole provenienti da materiale di recupero integrate
con nuovo.
Il corpo di fabbrica centrale precedentemente demolito avrà copertura realizzata in solaio
laterocemento con gronde in legno. Su tutte le superfici trattate verrà posta impermeabilizzazione
e superiore manto in tegole e coppi.
· La realizzazione di nuove coperture e di quelle da ripristinare, demolire e rifare tovano
riscontro nelle tavole progettuali:
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Art. 2.7.1
SOTTOMANTO IN LEGNO
Se necessario alla tenuta del manto di copertura, sara' costituito da tavole di legno di abete
dello spessore di cm. 3,0 piallate dalla parte in vista, unite a filo piano e chiodate alla sottostante
orditura di travicelli.
Art. 2.7.2
MANTI DI COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONI
Nella copertura di tegole e coppi, gli elementi devono poggiare sopra un assito, su cui,
prima della loro collocazione, sarà disposta una guaina bituminosa ardesiata dello spessore di
mm. 4,0. Detta guaina dovrà impermeabilizzare anche i punti di unione dei camini, degli
esalatori, ecc.
In ogni caso dovranno essere impiegate, nella posa della copertura, mezze tegole rette e
diagonali alle estremita' delle falde e negli spigoli, in modo da alternare le tegole da un filare
all'altro.
Sopra i displuvi dovranno essere disposti appositi tegoloni di colmo murati in malta
idraulica, inoltre dovra' essere inserito un numero adeguato di cappucci di aereazione.
Dovranno essere applicate delle converse in rame a protezione degli impluvi e degli
incontri delle falde con le murature di camini, abbaini, etc.
Art. 2.8
IMPERMEABILIZZAZIONI, DRENAGGI
:
IMPERMEABILIZZAZIONI
Qualsiasi tipo d'impermeabilizzazione dovra' essere eseguito con grande attenzione ed
accuratezza soprattutto in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.; l'Appaltatore avra' l'obbligo di
eliminare a proprie spese eventuali perdite che si dovessero manifestare anche a distanza di
tempo.
I piani di posa dovranno essere il piu' possibile, lisci, uniformi, privi di irregolarita', di
avvallamenti e di polvere. L'Appaltatore dovra' predisporre i necessari giunti di dilatazione in
base alla dimensione ed alla natura dei piani di posa di cui dovra' annullare gli imprevedibili
movimenti. L'Appaltatore dovra' realizzare i piani di posa delle soglie delle porte, dei balconi e
dei davanzali in modo che siano in pendenza verso l'esterno.
La copertura, terrazze e bagni saranno impermeabilizzati con guaina bituminosa; sarà
formato tagliamuro in corrispondenza murature a appoggianti dei manufatti a i piani a contatto
con il terreno. Saranno impermeabilizzate le pareti a contatto con il terreno per un’altezza di cm
80.
DRENAGGI
Saranno realizzati mediante scavo, zanella in cls cementizio e successivo riempimento con
materiale arido per il convogliamento di acque di infilrazione fino pozzetti collegati alla rete
fognaria
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Art. 2.10
INTONACI
E’ prevista la spicconatura e rimozione della intonacatura esistente.
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo avere rimossa
dai giunti delle murature, la malta aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie
della parete stessa.
Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e
quanto altro), non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita' negli allineamenti e negli
spigoli, od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature,
dovranno essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese.
Ad opera finita l'intonaco dovra' avere uno spessore non inferiore ai mm. 15.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno
arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito dara' la D.L. e saranno protetti da
paraspigoli metallici.
Art. 2.10.1
INTONACI PER INTERNI
Sono da porsi in opera, dove previsto, in corrispondenza di tutti i paramenti eseguiti in
muratura e dei soffitti, saranno del tipo civile, finiti a velo, eseguiti con premiscelato a base di
inerti minerali espansi e leganti a base di calce .
Art. 2.10.2
INTONACI PER ESTERNI
Dove previsti, per la parte da ristrutturare, saranno eseguiti in corrispondenza di paramenti
in muratura; saranno del tipo civile per esterni, eseguito con premiscelato a base di inerti minerali
espansi e leganti a base di calce ,e finito a velo.
Art. 2.11
TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E COLORITURE
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura, dovra' essere preceduta da una
conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature,
scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici
medesime.
Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata
e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate,
previa imprimitura, con modalita' e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
Speciale riguardo dovra' aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in
legno, la stuccatura ed imprimitura dovra' essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura
delle superfici dovra' essere perfetta. Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra'
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essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate.
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con
colori diversi su una stessa parete, complete di rifilettature, zoccoli e quant'altro occorre per
l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. La scelta dei colori e' dovuta al criterio insindacabile della
D.L. e non sara' ammessa alcuna distinzione tra i colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni
caso fornire i materiali piu' fini e delle migliori qualita'. Le successive passate di coloriture ad
olio e verniciatura, dovranno essere di tonalita' diverse, in modo che sia possibile, in qualunque
momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.
In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del
numero di passate effettuate, la decisione sara' a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque esso
ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella
successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione una dichiarazione scritta.
Prima di iniziare le opere da pittore, l'impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e
con le modalita' che le saranno prescritte, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta
delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste,
sino ad ottenere l'approvazione della D.L. Essa dovra' infine adottare ogni precauzione e mezzo
atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti,
infissi, etc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente
arrecati.
Tutte le parti intonacate saranno tinteggiate.
Art. 2.11.1
TINTEGGIATURE INTERNE
Saranno realizzate con pittura a calce, data a tre mani successive a rullo o pennello, senza
l'uso dello spruzzo, con colori a scelta della D.L.compreso riquadrature, zoccolature, ecc.
eseguite con colori diversi da quelli di fondo delle pareti tinteggiate
Sono pure previste decorazioni di pareti e soffitti interni mediante rilievo e ricostruzione
grafica degli stilemi e modanature ripetitive; produzione degli spolveri o stampi eventualmente
occorrenti. Realizzazione dei sopraindicati stilemi e modanature con colori stabili a tempera
reversibile tenendo in considerazione le tonalità usate in passato come basi. L'intervento dovrà
prevedere la tinteggiatura, velatura e invecchiamento (patina-scartatura) e la stuccatura e
ricostruzione delle modanature. Nel caso di accostamento a pitturazioni esistenti e da
salvaguardare in loco, si dovrà avere particolare attenzione alle parti di unione per realizzare una
superficie decorata armonica nell'aspetto..
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Art. 2.11.2
TINTEGGIATURA DI PARETI ESTERNE
Le pareti esterne intonacate saranno tinteggiate con una mano di grassello di calce diluito al
50-60 % e due mani di pittura a base di calce diluita al 40-50 %
Art. 2.12
PAVIMENTAZIONI - RIVESTIMENTI - BATTISCOPA – MARCIAPIEDI-SCALE
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra' venire eseguita in modo
che la superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di
volta in volta, saranno impartite dalla D.L. I singoli elementi dovranno combaciare esattamente
tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato e non dovra' verificarsi nelle
connessure dei diversi elementi a contatto la benche' minima ineguaglianza. I pavimenti si
addenteranno per almeno mm. 15 entro l'intonaco delle pareti, che sara' tirato verticalmente sino
al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio. Nel caso in cui venga prescritto il
raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso, ma anche l'intonaco per
almeno 15 mm.. I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavati e senza
macchie di sorta.
Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno 10 gg. dopo
l'ultimazione di ciascun pavimento, l'Appaltatore avra' l'obbligo di impedire l'accesso di
qualunque persona nei locali; e cio' anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo,
ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e
per altre cause, l'Appaltatore dovra' a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.
L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.L. i campioni dei pavimenti prescritti.
Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo esse siano, dovra' essere
opportunamente spianato mediante un sottofondo, in modo che la superficie di posa risulti
regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire alla profondita' necessaria.
Il sottofondo sarà costituito da un massetto di calcestruzzo cementizio alleggerito con
polistirolo espanso, con densità di 1200 kg/mc, di spessore non minore di cm. 8, che dovra' essere
gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni.. Prima della
posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e
stuccate con un beverone di cemento.
In alternativa è consentito l’utilizzo di massetto in semiasciutto di spessore cm.8.
Art. 2.12.1
PAVIMENTI PER LOCALI INTERNI
I locali interni della parte di fabbricato da recuperare saranno pavimentati con mattonelle in
graniglia o elementi in cotto provenienti dalle precedenti rimozioni integrate da materiale
similare nuovo qualora non fosse sufficiente la metratura di quelli recuperati
I locali del corpo di fabbrica centrale precedentemente demolito saranno pavimentati con
elementi in cotto “da spacco”di prima scelta, montate a colla e stuccate con cemento bianco o
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altro materiale a scelta della D.L., tenendo cura di pulire gli interstizi fra piastrelle dello stucco
eccedente.
Art. 2.12.2
PAVIMENTAZIONI DEI PASSAGGI ZONE PEDONABILI ESTERNE
Saranno realizzate con tozzetti di cemento, e lastre di pietra, posti in opera con malta di
cemento su massiccia stesa e rullata; montate a colla, compreso il sottofondo in sabbia e cemento
di cm 2,5 e la rete metallica zincata filo mm. 3,0
La parte frontale, attualmente formata da lastroni di pietra di alto spessore, sarà oggetto di
rimozione di detti lastroni, recuperati, e riposti in loco con malta cementizia previa formazione di
cassonetto e massicciata di appoggio.
Art. 2.13
SERRAMENTI
RESTAURO INFISSI DA RECUPERARE
Per i serramenti che dovessero essere parzialmente reintegrati con nuove parti lignee o in
vetro, l'Appaltatore dovrà a proprie spese provvedere al loro smontaggio, al trasporto, se
necessario, presso laboratori artigiani, alla reintegrazione con parti in legno aventi le
caratteristiche sopra descritte, al trasporto in cantiere, alla ricollocazione ed, infine, alla loro
rifinitura.
Il tutto come da prezzi di elenco.
Art. 2.13.3
PORTONI ESTERNI DI RECUPERO
I portoni esterni da recuperare saranno restaurati ed integrati con parti in legno massello di
castagno, come da prezzo di elenco.
Art. 2.14
OPERE IN FERRO E LATTONERIE
Opere in ferro:
- ringhiere in ferro zincato e verniciato realizzate come da disegni da officina forniti
dall’appaltatore ed approvati dalla D.L. e con tinte a scelta della D.L e di recupero.
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita' di
forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira' la D.L., con particolare
attenzione nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature,
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ribaditure, etc. dovranno essere perfette senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima. Saranno
rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od inizio di imperfezione.
Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra' essere rifinita a pie' d'opera colorita a minio. Per
ogni opera in ferro, a richiesta della D.L., l'Appaltatore dovra' presentare il relativo modello, per
la preventiva approvazione. L'Appaltatore sara' in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi
ed a rilevare su posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli
inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo.
Le finestre dei locali accessibili direttamente dai piani terra saranno dotate di inferriate a
disegno semplice, in ferro pieno,di recupero o nuova fornitura, poste in opera, compreso taglio su
misura, zanche di ancoraggio, saldature, sfridi, ciclo di pulitura per le parti di recupero,
verniciatura composta da una prima mano di pittura antiruggine con strato di minio e successive
due mani di pittura ipossidica con colore a scelta della D.L., compreso inoltre le opere murarie.
Opere da lattoniere:
I manufatti in ghisa, in rame, o in altri metalli, dovranno essere delle dimensioni e forme
richieste, nonche' lavorati a regola d'arte, con la maggiore precisione. Detti lavori saranno dati in
opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, completi di ogni accessorio
necessario alla loro perfetta funzionalita', come raccordi di attacco, coperchi, viti di spurgo di
ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, etc.).
Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo
quanto prescritto dalla D.L. ed in conformita' ai campioni, che dovranno essere presentati per
l'approvazione.
Le scossaline, converse, mantelline, canali di gronda ed i pluviali saranno eseguiti
utilizzando laminati di rame Cu-DHP conformemente alla UNI 5649 (parte 1) ed alla UNI 3310.
I pluviali verranno realizzati con laminati in rame semicrudo da 8/10 arrotolati, aggraffati e,
se richiesto, brasati o elettrosaldati, del diam. 100, raccordati ai canali di gronda con opportuno
imbocco con pezzo speciale in rame e forniti alla base di terminale in ghisa di altezza minima di
m. 1,20.
I canali di gronda verranno realizzati con lastre o nastri semicrudi dello spessore descritto
(8/10) e sviluppo 33 cm.
Le giunzioni verranno realizzate mediante semplice sovrapposizione o per aggraffatura
piatta; la tenuta verra' assicurata da una corretta brasatura.
Art. 2.15
SISTEMAZIONI ESTERNE E CANALIZZAZIONI
Le sistemazioni esterne consistono nella pavimentazione con binder e tappeto bituminoso,
completo per le aree a parcheggio e inizio dell’ingresso al resede del fabbricato.
Camminamenti realizzati in pietra o tozzetti in cemento
Le aree a verde saranno opportunamente livellate e protette da muri rivestiti in pietra.
Tutte le sistemazioni esterne devono rispettare le indicazioni del presente Capitolato Speciale
d'Appalto.
Smaltimento acque nere e bionde
Per i tratti interrati dovranno essere impiegate tubazioni in PVC tipo 302 UNI 7443/85
complete di pezzi speciali con giunzioni a bicchiere.
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Le acque saponose usate provenienti dalla cucina e bagni e dagli altri servizi saranno
convogliate su fognatura delle acque nere senza passare dalle fosse biologiche, in apposito
pozzetto sgassatore 50x50 con chiusino.
Dovranno essere previsti pozzetti con chiusino delle dimensioni di cm.40x40 o cm.50x50
alle intersezioni delle fognature.
Gli scarichi delle acque nere faranno capo a fossa biologica prefabbricata in c.a.v. che sarà
dotata di tubazione di ventilazione prolungata al di sopra della copertura dell'edificio.
Per la collocazione e le dimensioni delle fosse biologiche si rinvia alle tavole di progetto.
Smaltimento acque piovane
L'impianto di smaltimento delle acque piovane dovrà essere realizzato impiegando
tubazioni in PVC tipo 300 UNI 7443/85 complete di pezzi speciali con giunzioni a bicchiere.
Nella posa in opera dovranno essere rispettate le raccomandazioni dell'Istituto Italiano dei
Plastici; la pendenza non potrà essere inferiore all'1%.
Al piede di ogni discendente è previsto un pozzetto delle dimensioni di cm.40x40 in
cemento vibrato completo di chiusino. Per la raccolta delle acque dei piazzali e delle strade sono
previsti caditoie in ghisa sifonate con sottostante pozzetto di cm.40x40. All'intersezione delle
fognature dovranno essere previsti pozzetti in cemento vibrato con chiusino.
Canalizzazioni per allacciamenti
Per i tratti interrati dovranno essere impiegate tubazioni in PVC corrugato complete di
pezzi speciali con giunzioni a bicchiere con dimensioni determinate nel rispetto delle regole
dettate dagli Enti Distributori. Dovranno essere previsti pozzetti con chiusino delle dimensioni di
cm.40x40 o cm.50x50 60x60 alle intersezioni canalizzazioni.
Il tutto sarà interrato, poggiante su letto di posa in cls. cementizio e tombato con rinfianco
realizzato in sabbia
Gli scavi, i rinterri, la realizzazione dei pozzetti, le tubazioni e l'adduzione agli armadietti
e/o alle cassette di smistamento faranno carico alla ditta esecutrice dell'opera.
I chiusini in ghisa e gli armadietti dovranno essere forniti e posati in opera dall'impresa, con
le modalità vigenti nel regolamento della Telecom
Art. 2.16
IMPIANTI
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della
Direzione dei lavori, in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite
nel Capitolato d'appalto ed al progetto.
L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata, secondo le prescrizioni della Direzione dei
lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre
opere nell'edificio affidate ad altre Ditte.
La Ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei
propri dipendenti alle opere dell'edificio.
La Ditta ha l'obbligo di garantire gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il
montaggio, sia infine per il regolare funzionamento per due anni dall'emanazione del certificato
di collaudo.
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Pertanto, fino al termine di tali periodi, la ditta deve riparare, tempestivamente e a sue
spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino nell'impianto per effetto della non buona
qualità dei materiali o per difetto di montaggio o funzionamento, escluse soltanto le riparazioni
dei danni che non possono attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente
imperizia o negligenza del personale dell'Amministrazione stessa o comunque di chi ne fa uso.
Per l'individuazione e le caratteristiche degli interventi vedi le tavole grafiche di
progetto.
Art. 2.16.2
IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO – SCARICHI - FOGNATURE
L'impianto da eseguire deve comprendere la fornitura e posa in opera per Impianti igienico
sanitari completi di scarichi e fognature rispettando le condizioni e prescrizioni tecniche previste
dal Capitolato Speciale di Appalto relativo all’impianto igienico-sanitario.
Vedi Capitolato Speciale Impianti Meccanici
Art. 2.16.2.1
ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA
L’impianto in oggetto viene alimentato dall'acquedotto pubblico, gestito dalla società
Nuove Acque S.p.A. La schematura del circuito di allacciamento alla rete esistente sarà realizzata
in tubazione PE UNI 7611 PN 12, del diametro Ø 32 come indicato negli elaborati di progetto,
fino alla base del fabbricato, completa di valvole di intercettazione.
Il tutto realizato come evidenziato nel progetto e corredato e completo di valvole di ritegno
ed a sfera con leva in duralluminio e corpo in ottone per sezionamento delle componenti,
staffature a parete e quant’altro necessario per una perfetta posa in opera montato funzionante e
collaudato.
Art. 2.16.3
IMPIANTO ELETTRICO, DI TERRA
L'impianto da eseguire deve comprendere la fornitura e posa in opera per Impianti elettrici
completi rispettando le condizioni e prescrizioni tecniche previste dal Capitolato Speciale di
Appalto relativo all’impianto elettrico.
Vedi Capitolato Speciale Impianti Elettrici e Speciali
Art. 2.16.4
CONCLUSIONI
Oltre a quanto precedentemente indicato, la consistenza degli impianti potrà essere desunta
dai disegni esecutivi, dove è indicata la posizione dei loro componenti oltre a quanto specificato
nei capitolati di appalto specifici- 60 -
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CAPO 1 - Rete Civica Casentino