COMUNE DI POPPI Provincia di Arezzo AREZZO CASA S.p.a. Per Parrocchia di San Lorenzo a Sala RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA DI SAN LORENZO A SALA PORRENA DI POPPI -AREZZO DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE per la definizione dei rapporti tra : Stazione Appaltante : Arezzo casa Spa per Parrocchia di San Lorenzo a Sala e Impresa aggiudicataria dei lavori PROGETTISTA: Arch. Roberta Fabbrini DIRETTORE DEI LAVORI Arch. Roberta Fabbrini COORDINATORE PER LA SICUREZZA Arch. Roberta Fabbrini RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Barbara Rossi - Ufficio Tecnico Arezzo Casa s.p.a - -1- CAPO 1 OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DISPOSIZIONI GENERALI - PRESTAZIONI OBBLIGHI E RISPETTO DELLE NORMATIVE Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per la realizzazione delle opere di Restauro e Rifunzionalizzazione della Chiesa di san Lorenzo a Sala Tutte le opere dovranno essere eseguite in modo tale da consegnare i lavori completi, ultimati ed agibili secondo gli atti tecnici allegati al presente Disciplinare. Sono escluse dall'appalto le opere non specificatamente previste negli elaborati grafici progettuali e nel presente Disciplinare descrittivo e prestazionale. Art. 1.2 MODO ED AMMONTARE DELL'APPALTO Ai termini dell'art.53, comma 4 del D. L.vo n.163/2006, come successivamente modificata ed integrata, l'appalto viene effettuato a corpo. L’importo complessivo dell’appalto comprensivo degli oneri per la sicurezza assomma a € 203.500,00. (diconsi Euro duecentotremilacinquecento00) al lordo dell’I.V.A., di cui a corpo € 98.000,00 , corrsipondenti alla quota parte soggetta a ribasso, con categoria prevalente, come da DPR 25.1.2000 n.34: OG2 per restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali classifica IV (fino a €. 2.582.284,00.). Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 20.000,00 (come da stima allegata), Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono le seguenti: Lavorazione categoria % € Opere provvisionali ponteggi OG2 28666,95 Demolizioni OG2 12093,45 Consolidamento murature OG2 6500 -2- Solai e copertura OG2 31627,9 Rimozione pavimenti- infissi- impianti OG2 4134 Opere in pietra 4201,54 Demolizione intonaci interni ed esterni OG2 OG2 Intonaci interni ed esterni OG2 21402,51 Impermeabilizzazioni ed isolanti OG2 7396,48 Opere da lattoniere e da fabbro OG2 2080 Pavimenti OG2 9996 Infissi OG2 8100 Tinteggiature OG2 7214,38 Tubazioni e fognature OG2 3821 Impianto elettrico OG2 5000 Restauro parti lignee OG2 22658,8 11007 185000 TOTALE Iva al 10% 18500 TOTALE GENERALE 203500 Le opere da compensare a corpo, come sopra indicate, sono tutte quelle identificate o ricavabili dal COMPUTO METRICO allegato al presente disciplinare. Art. 1.3 FORMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO La stipulazione del contratto verrà fatta in forma di scrittura privata. Prima della sottoscrizione l'Impresa aggiudicataria dovrà corrispondere, alla Società Arezzo Casa, un rimborso forfetario, per spese di contratto, corrispondente all'importo dei diritti di segreteria calcolati ai sensi delle disposizioni in vigore per gli Enti Locali. L'impresa sarà inoltre tenuta al pagamento delle spese di bollo e di registrazione di contratto. Art. 1.4 TEMPO DI ESECUZIONE Ai sensi dell’art.21 del Capitolato Generale di Appalto di cui al Decreto M.LL.PP. 145/2000, le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Impresa, complete e finite in -3- ogni loro parte, agibili e funzionanti, entro il termine di 600 (seicento) giorni naturali, con secutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna. E comunque entro il termine naturale di scadenza del lavoro complessivo di recupero. Art. 1.5 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE In data 28 Ottobre 2009 tra i seguenti soggetti : Comune di Poppi, Arezzo Casa S.p.a, Diocesi di Fiesole-Parrocchia di San Lorenzo a Sala, si sottoscriveva un protocollo di intesa che si proponeva i seguenti obbiettivi: A) Il Recupero di un complesso monumentale di indiscutibile ed intuitivo valore storicodocumentario B) La volontà di agire tempestivamente su un settore, quello della casa, che, manifestando nel territorio comunale molte criticità, trovasse nel recupero del complesso tempi e modi utili di soddisfacimento di tali esigenze abitative impellenti. -Che tali obbiettivi apparivano raggiugibile attraverso un Programma Complesso di Intervento che prevedesse: 1) La rifunzionalizzazione degli spazi destinati all'esercizio del culto, mantenuti in proprietà della Parrocchia stessa; 2) La cessione in permuta della proprietà degli spazi storicamenti destinati alla residenza e agli usi connessi, al Comune di Poppi, che li avrebbe destinati a Edilizia Residenziale Pubblica , e che, in permuta all'acquisizione della proprietà, si impegnava a rimettere in funzione e risanare la Chiesa ridotta ad uno stato di inagibilità. - E che quindi , in sintesi , a tale Programma integrato di intervento partecipavano: 1.1) Il comune di Poppi, in qualità di Ente pubblico assegnatario delle risorse regionali 1.2) La società Arezzo casa S.p.a come soggetto attuatore delle politiche della casa in provincia di Arezzo per conto dei Comuni 1.3) La Diocesi di Fiesole-Parrocchia di San Lorenzo a Sala in qualità di ente di diritto privato, proprietario 1.4) La Regione Toscana in quanto Ente preposto per l'allocazione di risorse sulle politiche della casa dei Comuni e per il finanziamento di Programmi Complessi di Intervento - Che a ciascuno dei partecipanti, nei rispettivi ruoli, tale Programma Integrato di Intervento assegnava i seguenti compiti : 1.2.1) La predisposizione da parte di Arezzo Casa S.p.a di un Cronoprogramma e di un Progetto Preliminare allo scopo di determinare compiutamente le superfici interessate, le somme necessarie, le modalità tecniche di realizzazione dell’intervento. 1.3.1) La immediata attivazione della Diocesi di Fiesole in merito alle procudure di Verifica dell'Interesse Culturale del bene e di Autorizzazione all'alienazione da parte degli Enti Competenti 1.1.1) L’obbligo da parte del Comune di Poppi, attraverso il suo soggetto attuatore, ossia Arezzo Casa S.p.a, di attivarsi nella ricerca della copertura finanziaria globale dell’intervento presso la Regione Toscana. L’impegno contestuale da parte del Comune di Poppi in cambio del passaggio di proprietà della porzione destinata ad alloggi, ad eseguire, avvalendosi della Società Arezzo casa S.p.a, oltre al recupero globale degli alloggi destinati -4- ad Edilizia Residenziale Pubblica, anche i lavori di rifunzionalizzazione e restauro della Chiesa, come da progetto depositato presso la Soprintendenza di Arezzo, e come da documentazione allegata, fino alla concorrenza del corrispettivo determinato dal passaggio di proprietà ; L'ubicazione, la forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni allegati al contratto e dalle indicazioni riportate di seguito nel presente Disciplinare descrittivo e prestazionale, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori. Le opere previste nel presente appalto, che prevedranno principalmente il restauro e la rifunzionalizzazione dell'immobile adibito ad uso pubblico e liturgico, saranno le seguenti: - smontaggio e ricostruzione di solai di copertura in legno nuovi, ripristino di alcuni esistenti compresa impermeabilizzazione e nuovo manto di copertura ad integrazione di quello esistente; - demolizione di intonaci, pavimenti - rifacimento di intonaci a calce - operazioni di cuci e scuci sulle murature perimetrali allo scopo di eliminare le lesioni esistenti; - sistemazione delle vetrate esistenti; - restauro parti in pietra; - realizzazione di nuova pavimentazione in cotto - restauro soffitti lignei - realizzazione di impianto elettrico nel rispetto delle norme vigienti; - fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline e pluviali in lamiera di rame; - realizzazione di comignoli in mattoni piemontesi a faccia vista; - realizzazione dell'intonaco interno ed esterno o della stuccatura a faccia vista; - sistemazione dei piazzali esterni come da rilievo - sistemazione della scala in pietra esterna; - realizzazione dei pozzetti e delle linee di smaltimento acque piovane - sistemazione dei muri esterni in pietra e sistemazione del terreno circostante. Sono esclusi dall’appalto gli oneri derivanti per le spese di allacciamento con gli Enti preposti alla fornitura dei Servizi a rete. Come anche descritte nell’elenco prezzi, le definizioni in dettaglio dei vari tipi di lavorazione dovranno essere lette in confronto diretto con il computo metrico estimativo che contiene le precise configurazioni dimensionali delle singole parti dell’intervento. Art. 1.6 -5- OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI, DOCUMENTI DEL CONTRATTO, CASO DI DISCORDANZA Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal Contratto, l'esecuzione dell'appalto é soggetta all'osservanza delle seguenti leggi e regolamenti: a) - Legge 20 marzo 1865 n.2248, all. F; b) - Regolamento di attuazione della L.Q. in materia di lavori Pubblici (L. 109/’94 e successive modifiche) di cui al D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999; c) - Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP. approvato con Decreto 19 Aprile 2000 n° 145; d) - Le leggi i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; e) - Le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanate e vigenti per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia, e Comune in cui si eseguano le opere oggetto dell'Appalto; f) - Le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato; g) - Decreto Legislativo 12.4.2006 n.163 e successive modificazioni e integrazioni; h) - D. Lgs. 626/94; i)- D.L. 242/96; l) - D.Lgs. 494/96 integrato con D.Lgs. n° 528 del 19 Novembre 1999. Sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante, oltre le leggi e le norme citate nel presente articolo, i seguenti elaborati: a) il presente Disciplinare Descrittivo e Prestazionale; b) Il computo metricco estimativo; c) gli elaborati grafici progettuali depositati presso la Soprintendenza di Arezzo; Art. 1.7 CONSEGNA DEI LAVORI, PENALE PER LORO RITARDATO INIZIO, PROGRAMMA DEI LAVORI La consegna dei lavori dalla Stazione Appaltante ossia Arezzo casa Spa, per conto dell'Ente Parrocchia di San Lorenzo a Sala , alla impresa Appaltatrice che si aggiudicherà la realizzazione dei lavori avverrà con le modalità prescritte dall’art. 129 e seguenti, facenti parte della Sezione II del Titolo IX del regolamento di cui al DPR 554/1999, comunque entro e non oltre 45 gg. dalla data di stipula del contratto previa comunicazione di convocazione della Direzione Lavori. L'avvenuta consegna dovrà risultare da apposito processo verbale. I termini contrattuali saranno -6- comunque quelli della prima convocazione dell’appaltatore per ricevere la consegna dei lavori, qualora la stessa vada deserta e sia necessaria una seconda convocazione. L'Appaltatore darà inizio ai lavori in maniera continuativa, e congiuntamente per le parti destinate ad alloggi ERP, e per le parti pubbliche oggetto del presente Disciplinare immediatamente e ad ogni modo non oltre l5 giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo sull’inizio degli stessi ed in caso di acclarato inizio parziale delle opere, in sede provvisoria e non continuativa, né con adeguate maestranze e mezzi, su segnalazione della D.LL. si stabilisce come specifica convenzione tra le parti che il responsabile del procedimento, sentito l’appaltatore, potrà provvedere all’applicazione di una penale giornaliera di € 100 (Euro cento/00). Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna, eseguiti gli opportuni accertamenti, sentita la Direzione dei Lavori e l'appaltatore, previo processo verbale della D.LL., il responsabile del procedimento proporrà alla Stazione Appaltante di deliberare la risoluzione in danno del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. n.554/1999 e dell’art 136 D.L.vo n.163/2006. I riconoscimenti all’appaltatore per ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Stazione Appaltante sono regolati dall’art. 9 del Capitolato generale di Appalto di cui al Decreto M. LL.PP. 145/2000, visti anche gli specifici commi contenuti nell’art. 129 del D.L.vo n.163/2006. Ai sensi del 10° comma dell’art. 45 del regolamento di cui al DPR 554/1999, entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori l’appaltatore dovrà far pervenire al Direttore dei Lavori per la sua approvazione il programma esecutivo, dettagliato per la esecuzione delle opere secondo le modalità previste nel contratto e nel capitolato speciale. Al suddetto programma dovrà essere allegato un grafico per individuare in dettaglio l’avanzamento quindicinale degli interventi, frazionati per singole lavorazioni come individuabili nella tabella contabile contenuta nell’art. 1.10 del presente capitolato, precisando per ogni ciclo, la mano d’opera impiegata, il tipo, la potenza ed il numero delle macchine e degli impianti che l’impresa intende impiegare, nonché l’ammontare parziale, presunto e progressivo degli importi afferenti per ogni categoria di lavoro e complessivamente anche per individuare gli importi e le date individuanti gli stati di avanzamento. Il programma costituirà impegnativa dell’appaltatore attestante la propria responsabilità di previsione e di organizzazione nella gestione del cantiere per portare a compimento i lavori entro il tempo contrattualmente definito. In caso di sospensioni, è fatto obbligo da parte dell’appaltatore aggiornare conseguentemente il programma dei lavori. Art. 1.8 ULTIMAZIONE LAVORI, PENALE PER LORO RITARDO, CONTO FINALE -7- In base all’art. 172 del regolamento di cui al DPR 554/1999, non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione dei Lavori che, previo congruo preavviso, procederà , congiuntamente all'Ente proprietario -Parrocchia di san Lorenzo a Sala alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato di ultimazione dei lavori. In sede di rilascio del suddetto certificato, solo per opere di piccola entità, marginali, non pregiudizievoli e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori, il Direttore dei Lavori potrà assegnare un termine perentorio non superiore ai 60 gg. per il completamento delle stesse. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per difetti di costruzione o inadeguato impiego di materiali, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori. CONTO FINALE Il conto finale verrà redatto dal Direttore dei Lavori entro il primo trimestre dalla data di ultimazione dei lavori, accompagnato da una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando gli elaborati previsti dall'art 173 del D.P.R. 554/99. PENALE PER RITARDO NELLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI Ai sensi dell’art.117 del DPR 554/1999 e dell’art.22 del Decreto M. LL.PP. 145/2000, resta d'accordo convenuto che se l'ultimazione dei lavori non sarà attuata entro il termine sopra fissato, salvo rimanendo il diritto della Stazione Appaltante di effettuare i lavori a carico e spese dell'Impresa nonché salvo la rivalsa dei danni conseguenti il ritardo, l'Impresa stessa sarà tenuta a corrispondere una penale nella misura di €. 100,00 (diconsi Euro cento/00) per ogni giorno solare di ritardo da applicarsi con le modalità di Legge sino al raggiungimento di un importo complessivo non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso si superi detto importo il Responsabile del Procedimento promuoverà le procedure previste nell’art.136 del D. L.vo n.163/2006 e nell’art.119 del DPR 554/1999per la risoluzione del contratto. La penale potrà anche essere trattenuta, senza notifica formale, sulle rate di acconto e sulle ritenute già in precedenza effettuate, sempre che la Stazione Appaltante non preferisca rivalersi su altri cespiti dell'Impresa. Su motivata richiesta dell’appaltatore, sempre ai sensi dell’art. 22 del Decreto M. LL.PP. 145/2000, è ammesso da parte della Stazione Appaltante la disapplicazione totale o parziale della penale per le giustificazioni e con le modalità ivi previste. Art. 1.9 PROROGHE SU TEMPI DI ULTIMAZIONE SOSPENSIONI, RIPRESA LAVORI PROROGA SUI TEMPI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI -8- Una proroga sui tempi di consegna delle opere potrà essere richiesta dall’appaltatore con congruo anticipo sui termini di conclusione dell’intervento, come disciplinato dall’art. 26 del Decreto M. LL.PP. 145/2000 per cause a lui non imputabili quando non sia in grado di compiere i lavori entro il termine pattuito. Nella richiesta dovrà essere precisamente formulato il periodo di proroga necessario per completare i lavori, chiarendo e comprovando le cause imprevedibili ed eccezionali, non dipendenti, né evitabili dal richiedente, che lo possano esonerare completamente dalla propria responsabilità di previsione e di organizzazione nella gestione del cantiere per portare a compimento i lavori entro il tempo stabilito e sottoscritto. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI Ai sensi dell’art. 133 del regolamento di cui al DPR 554/1999 e dell’art. 24 del Capitolato Generale di Appalto di cui al Decreto M. LL.PP. 145/2000, sono regolate le sospensioni totali o parziali dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o comunque conseguenti a circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi. Sospensioni legittime sono quelle necessarie per procedere alla redazioni delle varianti in corso d’opera ed elencate nell’art.132, comma 1), del D.L.vo n.163/2006, al comma 1 per fatti comunque non prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto. Il tempo di sospensione sarà quello necessario a far cessare le cause che hanno provocato la stessa. Per le varianti in corso d’opera ed alla relativa perizia, il tempo sarà quello che si riterrà adeguato alla complessità ed alla importanza delle modifiche da apportare, nonché per il tempo necessario per il rilascio dei titoli autorizzativi degli enti preposti, necessari per la ripresa dei lavori. Il responsabile del procedimento può per ragioni di pubblico interesse o necessità sospendere i lavori, facendoli riprendere quanto siano venute meno le ragioni che lo hanno indotto alla sospensione. Le sospensioni illegittime ed i relativi danni a carico della Stazione Appaltante sono quelli previsti nell’art. 25 del Capitolato Generale di Appalto (Decreto M. LL.PP. 145/2000). Se la sospensione non è dovuta a cause imputabili all’appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato contrattualmente per la conclusione dei lavori. Se la sospensione è parziale e riferita a solo alcune delle opere, il differimento del tempo contrattuale per la consegna dei lavori è calcolato moltiplicando il numero dei giorni di sospensione per il rapporto intercorrente tra l’importo dei lavori sospesi ed il totale dell’importo dei lavori previsto per lo stesso periodo risultante dal programma dei lavori redatto dall’impresa. Complessivamente i periodi di sospensione non possono superare ¼ del periodo complessivo disposto per l’esecuzione dei lavori. In caso di superamento di tale limite si rimanda a quanto disposto dal comma 4° del citato articolo 24 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al Decreto M. LL.PP. 145/2000. Salvo il superamento del limite temporale massimo ammesso per le sospensioni, nessun compenso o indennizzo spetta all’appaltatore per le stesse, per qualsiasi causa le stesse siano intercorse. -9- Art. 1.10 ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO SULL'IMPORTO CONTRATTUALE ANTICIPAZIONE SULL'IMPORTO CONTRATTUALE: Non sono previsti pagamenti ed anticipazioni contrattuali a favore dell’Impresa Appaltatrice dei lavori. PAGAMENTI IN ACCONTO: Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno fatti all'Appaltatore pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, ogni qualvolta il suo credito, in rapporto all'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di garanzia, avrà raggiunto l'importo netto del 10 % del prezzo di appalto. I certificati di pagamento relativi agli acconti devono essere emessi entro e non oltre 45 gg. a decorrere dalla maturazione degli stessi. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento dei titoli relativi agli acconti, si applicherà quanto previsto dall’art. 30 del Decreto 19.04.2000 n.145 e dall’art. 116 del DPR 554/1999. Gli avvisi di avvenuta emissione dei mandati di pagamento saranno rimessi all'Appaltatore all'indirizzo che egli dichiarerà, comunque entro e non oltre 30 gg. dalla data di emissione dei certificati di pagamento. Su ciascuna rata di acconto verranno applicate ritenute dello 0,50 % per garanzia sull’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ai sensi dell’art.7 del Capitolato Generale di Appalto di cui al Decreto 19.04.2000 n.145. Il responsabile del procedimento comunica l’emissione di ogni certificato di pagamento, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compreso la cassa edile, ove richiesto. Le ritenute di garanzia potranno essere svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, salvo che gli enti sopra citati non abbiano comunicato alla Stazione Appaltante eventuali infrazioni, nei tempi e con le modalità previste. Per la corresponsione all'impresa del saldo si procede ai sensi dell’art. 205 del sopracitato regolamento e delle prescrizioni previste dall’art.1666 e art. 1669 del Codice Civile. Il pagamento a saldo, ai sensi del 9° comma dell’art. 141 del D. L.vo n.163/2006, previa garanzia fidejussoria, deve essere corrisposto, come già detto nell’art. 6 del presente capitolato, entro e non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, non costituendo presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, 2° comma del Codice Civile. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell'impresa. In presenza di occupazione provvisoria dell'immobile sarà effettuata solo eventuale manutenzione straordinaria - 10 - per cause non dipendenti dall'uso. In questo caso per gli oneri che ne derivassero l'impresa non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso. La contabilizzazione delle opere valutabili a corpo sarà disciplinata dalla seguente tabella rapportata al complessivo importo delle opere: Lavorazione categoria % € Opere provvisionali ponteggi OG2 28666,95 Demolizioni OG2 12093,45 Consolidamento murature OG2 6500 Solai e copertura OG2 31627,9 Rimozione pavimenti- infissi- impianti OG2 4134 Opere in pietra 4201,54 Demolizione intonaci interni ed esterni OG2 OG2 Intonaci interni ed esterni OG2 21402,51 Impermeabilizzazioni ed isolanti OG2 7396,48 Opere da lattoniere e da fabbro OG2 2080 Pavimenti OG2 9996 Infissi OG2 8100 Tinteggiature OG2 7214,38 Tubazioni e fognature OG2 3821 Impianto elettrico OG2 5000 Restauro parti lignee OG2 22658,8 11007 185000 TOTALE Iva al 10% 18500 TOTALE GENERALE 203500 Su valutazione contabile, i pagamenti in stato di avanzamento dei lavori verranno effettuati ogni qualvolta si raggiunga l’importo precedentemente pattuito, ricavandolo proporzionalmente dai dati di riferimento della tabella, per le sole opere effettivamente realizzate. I materiali approvvigionati in cantiere, anche se accettati dalla Direzione Lavori, non potranno essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. Con il certificato di ultimazione dei lavori si darà luogo al rilascio della ultima rata di acconto, qualunque sia l'importo e salvo le suddette ritenute. - 11 - Art. 1.11 COLLAUDI STRUTTURALI, COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO FINALE DEI LAVORI Per le opere in c.a. e metalliche da sottoporre a collaudo Statico a norma dell'art. 7 della Legge 1086/1971 e della L.R. 64/74, visto il comma 6 dell’art. 188 del regolamento di cui al DPR 554/1999, si dovrà provvedere con immediatezza ad eseguire il loro Collaudo Statico previa realizzazione delle prove necessarie e conseguenti. Qualora terminate le opere, non sia stato ancora nominato il collaudatore da parte della Stazione Appaltante, il D.L. provvederà ad eseguire, secondo quanto indicato al punto 8 Parte I del D.M. 9 gennaio 1996 (Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche), e successivi aggiornamenti legislativi, le prove di carico e prove sperimentali, ai fini del collaudo statico, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto assieme al costruttore. Sempre in osservanza del comma 6 dell’art. 188 del regolamento di cui al DPR 554/199, la Stazione Appaltante potrà nominare uno o più Collaudatori in corso d'opera al fine di eseguire le prove e le verifiche necessarie ad accertare la rispondenza dei vari elementi costruttivi ai requisiti prescritti nelle allegate "Prescrizioni Tecniche". In alternativa, ed a propria discrezione, la Stazione Appaltante potrà disporre che le suddette prove e verifiche vengano eseguite dal Direttore dei lavori, con l'assistenza di tecnici specialisti di fiducia della Stazione Appaltante medesima. I risultati di tali prove, debitamente certificati, avranno il valore di collaudi provvisori. Ai sensi dell'art. 28, comma 1 dell’art. 141 del D.L.vo n.163/2006, del Titolo XII del suo regolamento di cui al DPR 554/1999 e dell’art. 37 del Capitolato Generale di Appalto di cui al Decreto M. LL.PP. 145/2000, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sarà conclusa la procedura di collaudo finale di tutte le opere, salvo eventuali ritardi come individuati nelle normative vigenti. Entro lo stesso termine la documentazione contabile verrà trasmessa alla Stazione Appaltante per i provvedimenti di competenza. L'appaltatore dovrà apportare subito alle costruzioni tutte quelle modifiche e migliorie che fossero prescritte in sede di collaudo. Il collaudo tecnico - amministrativo comporterà, comunque e in particolare, la verifica degli atti relativi al: - certificato di idoneità statica della nuova struttura di copertura; - collaudo dell'impianto elettrico; - collaudo degli impianti a rete (acquedotto e canalizzazione acque reflue). I relativi verbali, se realizzati in precedenza al collaudo finale, faranno parte della documentazione posta all'esame del collaudatore. Il certificato di collaudo redatto ai sensi della citata normativa ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data della sua emissione. Decorsi 2 anni il - 12 - collaudo si intende approvato, ancorché formale atto di approvazione da parte della Stazione Appaltante non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. In tutto il sopracitato periodo, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione a saldo, l’appaltatore e tenuto alla garanzia per difformità e vizi d’opera. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di nominare il Collaudatore in corso d'opera ai sensi dell’art 141 del D.L.vo n.163/2006, 7°comma, e dell’art. 187 comma 3° del regolamento di cui al DPR 554/1999. All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori la D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso. Qualora la Stazione Appaltante abbia necessità di utilizzare l’opera, o parti di esse, prima che intervenga il collaudo provvisorio, ha facoltà di procedere alla consegna provvisoria all'Ente proprietario ai sensi e per gli effetti dell’art. 200 del regolamento di cui al DPR 554/1999. L'Impresa sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo provvisorio, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'impresa sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo l'impresa curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. Ove l'impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà d'ufficio, e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa. Art. 1.12 GARANZIE, FIDEJUSSIONI E COPERTURE ASSICURATIVE L' impresa applatatrice dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le fidejussioni di garanzia e delle polizze assicurative previste dalla normativa, ed in particolare dai commi 1 e 2 dell’art. 129 del D. L.vo n.163/2006 , attenendosi a quanto definito e disposto nel Titolo VII del Regolamento di cui al DPR n.554 del 21.12.1999. CAUZIONE DEFINITIVA La cauzione definitiva prescritta dall’art. 113 del D. L.vo n.163/2006 nonché dell’art.101 del DPR 554/1999, da prestarsi tramite fidejussione, rimane stabilita in ragione del 10% della somma netta dell'appalto. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, detta cauzione dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso d'asta superiore al 20%, detta cauzione dovrà essere aumentata di 2 punti percentuali per ogni punto di - 13 - ribasso eccedente il 20%. Salvo quanto più precisamente definito nelle vigente legislazione, la cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva la risarcibilità di maggior danno. Della cauzione la Stazione Appaltante si potrà avvalere per ogni maggior spesa sostenuta per il completamento dell’opera, derivante dalla risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, nonché per il pagamento di tutte le inadempienze per l’inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi, di leggi e di regolamenti per la tutela, la protezione, l’assicurazione, l’assistenza e la sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Potrà essere richiesta la reintegrazione della cauzione laddove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Qualora vi sia inadempimento dell’Appaltatore, la reintegrazione verrà effettuata a valersi sui ratei di prezzo da corrispondere. La cauzione definitiva garantita da fidejussione deve permanere sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, o decorsi dodici mesi dalla emissione del certificato di ultimazione dei lavori. La fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia del pagamento della rata di saldo, per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo, dovrà avere importo pari a quello del saldo maggiorato del tasso d’interesse applicato al periodo interessato. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione delle polizze di cui all’art. 104 del DPR 554/1999. COPERTURE ASSICURATIVE : Ai sensi dell’art.129 del citato D. L.vo n.163/2006 e dell’art.103 del DPR 554/1999, l’esecutore dei lavori deve stipulare una polizza assicurativa per danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, durante il corso dei lavori, ovvero di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, con le esclusioni previste nel citato art.129, garantendo inoltre la stessa Stazione Appaltante per la responsabilità civile per danni causati a terzi durante lo svolgimento degli stessi, il tutto sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata per le opere sarà quella stabilita nel bando di gara ed il massimale per la copertura della responsabilità civile sarà pari al 5% della somma assicurata, comunque non inferiore ai 500.000 EURO e non superiore ai 5.000.000 di EURO. I requisiti dei fidejussori e dei garanti assicurativi sono quelli identificati nell’art. 107 del DPR 554/1999. Art. 1.13 - 14 - DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE PER LA CONDUZIONE DEL CANTIERE Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del Capitolato Generale di Appalto di cui al Decreto M.LL.PP. 19.04.2000 n.145, l'assuntore dei lavori e il suo rappresentante devono eleggere il proprio domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbiano in tale luogo uffici propri, devono eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto come sopra. Come disposto dall’art.4 del Capitolato Generale di Appalto di cui al Decreto M. LL.PP. 145/2000, l'Appaltatore, ove non possa trovarsi stabilmente nel cantiere, dovrà farsi rappresentare per mandato da persona con titolo e requisiti adeguati, alla quale darà facoltà per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, rimanendo comunque sempre responsabile per gli stessi. Tale mandato sarà conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante che lo comunicherà alla Direzione Lavori. L'Appaltatore, od il suo rappresentante, dovranno essere presenti nel cantiere in modo che nessuna operazione possa essere ritardata o sospesa a causa della loro assenza e dovranno tenersi a disposizione della Direzione Lavori. Art. 1.14 SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE Ai sensi dell’art.8 del Capitolato Generale di Appalto di cui al decreto M. LL.PP. n.145/2000 e dell’art.112 del regolamento di cui al DPR 554/1999, sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti e connessi alla stipula del contratto di appalto, compreso gli oneri tributari e il rimborso forfettario per spese di predisposizione del contratto commisurato ai diritti di segreteria previsti per gli Enti Locali, indicato nel bando di gara. Sono pure inerenti tutte le spese di bollo inerenti agli atti per la gestione del lavoro, dalla consegna al certificato di collaudo provvisorio o al certificato di regolare esecuzione. Art. 1.15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO - 15 - In base a quanto disposto dall’art 134 della legge 163/2006 commi 1 e 2, la Stazione Appaltante Arezzo casa Spa per conto di Ente Parrocchia di San Lorenzo a Sala avrà facoltà di recedere in qualunque tempo dal contratto con l'impresa aggiudicataria previo il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali giacenti in cantiere oltre al decimo delle opere non eseguite. La risoluzione del contratto per cause dipendenti dall’appaltatore e la rescissione per volontà della Stazione Appaltante sono regolate ai sensi e per gli effetti dell’art 135 e successivi del D. L.vo n.163/2006 e dell’art.118 e seguenti del D.P.R. n.554/1999. La risoluzione del contratto per cause dipendenti da variazioni al progetto come previsto dall’art.132 del D. L.vo n.163/2006 comporta il pagamento all’appaltatore dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, sino a 4/5 dell’importo contrattuale. Il responsabile del procedimento valuterà l’opportunità di rescindere il contratto per reati accertati e con sentenza di condanna passata in giudicato a carico dell’appaltatore ai sensi dell’art. 3 della legge 27.12.1956 n.1423. Ai sensi dell’art 136 del D. L.vo n.163/2006 e dell’art.119 del D.P.R. n.554/1999, il responsabile del procedimento, a seguito di relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori che segnala comportamenti dell’appaltatore costituenti gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, indica allo stesso Direttore dei Lavori di formulare direttamente all’appaltatore la contestazione degli addebiti mossi. Questi, entro un lasso di tempo che sarà indicato non inferiore ai 15 gg., potrà presentare le proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. In assenza delle controdeduzioni o su valutazione negativa delle stesse, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento disporrà la risoluzione del contratto. Se gli inadempimenti riguarderanno la negligenza dell’appaltatore che comporti ritardi rispetto alle previsioni di programma, il Direttore dei Lavori assegnerà un termine per compiere i lavori in ritardo con le prescrizioni necessarie. Il termine non potrà essere inferiore ai 10 gg. salvo in casi di urgenza. Come da norma, decorso tale termine, il Direttore dei Lavori compilerà un processo verbale inoltrandolo al responsabile del procedimento. Su tale base, permanendo gli inadempimenti, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento delibererà la risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art 138 del D. L.vo n.163/2006 e dell’art.121 del DPR n.554/1999, il Responsabile del Procedimento comunicherà all’appaltatore la decisione di rescissione del contratto, disponendo con preavviso di 20gg. la redazione dello stato di consistenza delle opere e l’inventario dei materiali, dei mezzi e delle macchine che dovranno essere prese in consegna dal Direttore dei Lavori dall’art 140 del D. L.vo n.163/2006. - 16 - In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto, l’appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente ed accettati, dal cui costo dovrà comunque essere detratto l'ammontare del pregiudizio economico derivante alla Stazione Appaltante sia per danno che per perdita di lucro. Art. 1.16 CONTESTAZIONI E RINUNZIE L'impresa Appaltatrice, prima di accedere all'appalto, é tenuto a compiere tutte le prove e i saggi che crederà necessari, ad assumere complete notizie ed in genere, a compiere tutto quanto reputi occorrente per assicurarsi che l'opera da eseguire risulti assolutamente perfetta e solida nel sito individuato secondo il progetto esecutivo, qualora egli adempia scrupolosamente agli impegni assunti nel costruirla. Dovrà, in conseguenza, per patto espresso, considerarsi la semplice presentazione della sua offerta come rinunzia da parte dell'Appaltatore ad ogni eccezione circa la sua piena responsabilità nei confronti della buona riuscita dell'opera secondo il progetto, nel rispetto del tempo di esecuzione pattuito. Se in sede di consegna dei lavori si riscontrassero intervenute differenze tra stato dei luoghi assunto a base del progetto e stato di fatto ci si avvarrà del disposto di cui all’art. 131 del regolamento di cui al DPR 554/1999. Ogni contestazione, insorgente su aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, verrà regimentata e definita in base al disposto dell’art. 137 del citato regolamento. Art. 1.17 PERIODO DI GARANZIA Ferme ed impregiudicate in ogni caso le maggiori garanzie previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente, l'Impresa resterà garante per la perfetta esecuzione delle opere eseguite per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dal giorno dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo ulteriori decisioni ed oneri precisati dalla Stazione appaltante in occasione del collaudo. Nel caso che in tale periodo si manifestassero difetti, di qualsiasi genere ed importanza, l'Appaltatore li eliminerà completamente a sue spese, sostituendo dove occorra, tutti quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione e cattivo montaggio. Qualora, dopo aver effettuato l'intervento, i guasti dovessero ripetersi, l'Impresa dovrà eseguire le necessarie riparazioni affinché ogni guasto sia definitivamente rimosso, senza - 17 - esclusione delle ulteriori responsabilità che potessero spettarle in conformità delle leggi e delle consuetudini. Ove l'Impresa tardasse ad iniziare i lavori di riparazione oltre il termine prescritto dalla Stazione Appaltante ossia Arezzo casa Spa per conto di Ente parrocchia di San Lorenzo a sala, quest'ultima ( Arezzo casa Spa ) provvederà a farli eseguire direttamente da altri, defalcando la spesa incontrata dalla polizza assicurativa e dal credito dell'Impresa in genere, ed addebitando all'Impresa stessa l'eventuale eccedenza. Da tale responsabilità l'Impresa non potrà essere esonerata neppure quando la Stazione Appaltante avesse, a suo tempo, cioè nel corso della costruzione, omesso di eccepire i lavori ed i materiali. Alla fine del periodo di garanzia verrà svincolata la fideiussione presentata dall’impresa all’atto dell’aggiudicazione come previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D. L.vo n.163/2006 e dal DPR n.554/99 all’art.103, rimanendo così pienamente esauriti e definiti i rapporti fra le parti, ferma restando le responsabilità dell'Impresa a termine delle consuetudini e delle leggi ed in particolare degli art.1667, 1668, e 1669, del Codice Civile. Art. 1.18 CAUSE DI FORZA MAGGIORE, DANNI, DIFETTI DI COSTRUZIONE CAUSE DI FORZA MAGGIORE Causa di forza maggiore potrà essere riconosciuto ogni evento dannoso, imprevedibile ed inevitabile, per il quale non sussista alcuna responsabilità dell’appaltatore, avendo egli usato ogni normale ed ordinaria diligenza e precauzione nell’eseguire i lavori nel rispetto del progetto, con perizia professionale e tecnica, avendo egli ben presente il particolare oggetto delle opere che ha adeguatamente realizzato, sia in funzione delle loro caratteristiche che del la loro collocazione. L'Appaltatore é tenuto comunque a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni ed a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni. I compensi all’appaltatore per danni cagionati e riconosciuti dipendenti da forza maggiore con le procedure individuate nell’art. 139 del regolamento (DPR 554/1999), sono quelli definiti nell’art. 20 del Capitolato Generale di Appalto (Decreto M. LL.PP. 145/2000). Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso é tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto. - 18 - DANNI Ai sensi dell’art.14 del Capitolato Generale di Appalto (Decreto M. LL.PP. 145/2000), visti anche gli artt. 138 e 139 del regolamento di cui al DPR 554/1999, sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, compreso le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nella esecuzione dell’appalto. Come meglio specificato nell’articolo, indipendentemente dalla copertura assicurativa di cui al Titolo VII del regolamento (DPR 554/1999), restano a carico delle stesso gli oneri derivanti per i ripristini e i risarcimenti necessari per mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei provvedimenti necessari a quanto sopra. DIFETTI DI COSTRUZIONE Ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Generale di Appalto (Decreto M.LL.PP. 145/2000), l’appaltatore ha l’obbligo della demolizione e del rifacimento di tutte quelle lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerti eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli di progetto e quindi prescritti contrattualmente, o che, dopo la loro messa in opera si rivelino difettosi o inadeguati. Qualora vi sia contestazione sugli accertamenti del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento. In caso di non ottemperanza dell’appaltatore all’ordine ricevuto, si procede d’ufficio a quanto sia necessario per il rispetto del contratto. Se il Direttore dei Lavori palesi la presenza di difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l’appaltatore. Le spese conseguenti ed i ripristini necessari sono a carico dell’appaltatore, che avrà diritto al loro rimborso solo se si accerti l’insussistenza dei vizi indagati. Nessun altro onere, comunque, risulterà a carico della Stazione Appaltante. In materia si richiama anche quanto disposto dall’art. 15 del Capitolato Generale (Decreto M.LL.PP. 145/2000) per l’accettazione e l’impiego dei materiali, nonché, di quanto disposto dall’art. 197 del regolamento di cui al DPR 554/1999 per i difetti e le mancanze riscontrate nell’esecuzione dei lavori ed emerse in sede di collaudo. Art. 1.19 DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE Ai sensi dell’art. 240 del D. L.vo n.163/2006, come successivamente modificato ed integrato, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve apposte sugli atti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Direttore dei Lavori comunica immediatamente al Responsabile del Procedimento l’esistenza e il contenuto delle riserve, trasmettendo altresì - 19 - la propria relazione riservata e, ove già costituito, quella dell'organo di collaudo. Il Responsabile del Procedimento valuta innanzitutto l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore. Quindi, entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della relazione del Direttore dei Lavori, formula una proposta motivata di accordo bonario. Sulla proposta devono pronunciarsi per iscritto l’Appaltatore entro trenta giorni dal ricevimento, e la Stazione Appaltante nelle forme previste dal proprio ordinamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di assenso dell’Appaltatore. Dell’accordo bonario accettato, avente valore di transazione, viene redatto verbale da sottoscriversi dalle parti a cura del Responsabile del Procedimento. Qualora siano iscritte riserve di ammontare non inferiore al 10% dell’importo contrattuale e sia già stato trasmesso al Responsabile del Procedimento il certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere, per la formulazione della proposta di accordo bonario si procede alla costituzione di apposita commissione ai sensi del comma 5 e seguenti dell’art.240 del D.L.vo n.163/2006. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del citato art 240 del D. L.vo n.163/2006 e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 14/04/2000. E’ comunque espressamente esclusa la devoluzione delle controversie ad arbitri. L’Appaltatore non potrà per alcun motivo, rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini della D.LL., salva la facoltà di esprimere le proprie riserve a norma di legge. Le riserve dell’appaltatore andranno apposte sul registro di contabilità nei termini e con le modalità di cui all’art.165 del regolamento di cui al DPR n.554/1999, e sul conto finale nei termini e con le modalità di cui all’art.174 dello stesso regolamento. Per la forma ed il contenuto delle riserve, per la loro definizione al termine dei lavori, per i tempi del giudizio e per le controversie si intende comunque valere anche quanto disposto negli artt.31, 32, 33 e 34 del Capitolato Generale di Appalto di cui al Decreto M.LL.PP. 145/2000, ferma restando la tassativa esclusione della competenza arbitrale. Art. 1.20 NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI LAVORO Ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Generale di Appalto di cui al Decreto M. LL.PP 145/2000 l’appaltatore nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto deve osservare - 20 - le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini, e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente ad associazioni stipulanti, o receda da essa e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale fino alla data del collaudo. L'Appaltatore dovrà osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando non oltre 10 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Su ciascuna rata di acconto da corrispondere all’appaltatore verranno applicate ritenute dello 0,50 % per garanzia sull’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, sempre ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Generale di Appalto sopra citato. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento relativo ad ogni acconto il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento agli enti previdenziali ed assicurativi, compreso la cassa edile, ove richiesto. Come disposto dalla suddetta normativa, le ritenute di garanzia potranno essere svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, salvo che gli enti sopra citati non abbiano comunicato alla Stazione Appaltante eventuali infrazioni, nei tempi e con le modalità previste. A valere sulle suddette ritenute la Stazione Appaltante dispone il pagamento di quanto dovuto per inadempienze accertate dagli enti preposti che ne richiedano il pagamento secondo le norme di legge. Ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale di Appalto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto l’appaltatore a provvedere entro i successivi 15 gg. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale dipendente. In caso che l’invito vada disatteso o che l’appaltatore non contesti formalmente e motivatamente entro il termine predetto la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante potrà pagare ai lavoratori, anche in corso d’opera, le retribuzioni in oggetto, previa attestazione quietanzata degli interessati rimessa al responsabile del procedimento, detraendo gli importi dalle somme dovute all’impresa in esecuzione del contratto. In caso di contestazione formale delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile - 21 - del procedimento rimette le richieste e le contestazioni all’Ufficio Prov.le del Lavoro e della Massima Occupazione per gli adempimenti del caso. L'Impresa é responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dalla Stazione Appaltante. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato, sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né a titolo di interessi né come risarcimento di danni. Art. 1.21 OBBLIGHI DELL'IMPRESA L'Impresa assume inoltre preciso obbligo di rispettare quanto segue: 1) osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso di appalto; 2) consentire l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso, nelle opere costruite o in corso di costruzione, alle persone che eseguano lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, su richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale da parte di dette persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente, ovvero a mezzo di altre Ditte, senza che l'Appaltatore abbia diritto a compenso di sorta; 3) provvedere a sua cura e spese, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto ai luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere stesso a piè d'opera, nonché alla perfetta conservazione dei materiali, provviste e forniture e provvedere alla tenuta e consegna alla Direzione dei Lavori di tutti i certificati di qualità e provenienza dei materiali impiegati in cantiere per la realizzazione delle opere; 4) fornire e mantenere cartelli di avviso, lumi per segnali notturni nei punti prescritti, frecce di deviazione e quanto altro possa occorrere a scopo di sicurezza nonché eseguire tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del - 22 - nuovo codice della strada (D.M. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche) e del relativo Regolamento di esecuzione; 5) mantenere fino al collaudo definitivo la continuità degli scoli delle acque ed il transito nelle vie e sentieri pubblici o privati antistanti. E' fatto comunque obbligo all'Impresa di mantenere libero il sito fondale, e comunque i siti sottostanti i piani finiti dell'intervento, dalle acque meteoriche e/o di affioramento da falde, provvedendo a sua cura e spese alla loro regimentazione, all'aggottamento con adeguate pompe ed al loro allontanamento, con eventuale immissione nella rete fognaria comunale, senza nulla avere a pretendere per ciò dalla Stazione Appaltante; 6) fornire le fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero che sarà ritenuto opportuno dalla Direzione dei Lavori, nel formato 18x24 e nella quantità di tre copie ciascuna, accollandosene le spese; 7) mettere a disposizione della Stazione Appaltante, senza alcun compenso, la manodopera ed i materiali occorrenti alla stessa per esercitare il dovuto controllo delle opere e praticare verifiche, rilievi e saggi, nonché predisporre le campionature e/o prove a piè d’opera, nel numero ritenuto necessario dalla Direzione dei Lavori, per la sperimentazione dei metodi di realizzazione delle opere di finitura e non, descritte nel presente Capitolato Speciale di Appalto e previste negli elaborati grafici di progetto; 8) consentire l'uso anticipato dell'opera che venisse richiesto a qualsiasi titolo dalla Stazione Appaltante, senza diritto a speciali compensi. L'Impresa potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantita da possibili danni che potessero derivare da essa; 9) comunicare nel più breve tempo possibile alla Stazione Appaltante qualunque richiesta, pretesa, accertamento o ingiunzione che le venisse avanzata da Uffici Statali, Comunali o Fiscali in ordine alla attuazione delle opere appaltate, obbligandosi in particolare a non aderire né fare opposizione, ricorsi o concordati senza preventivo assenso scritto della Stazione Appaltante; 10) fornire, installare e mantenere fino al collaudo due cartelli indicatori entro cinque giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,50x2,00 recheranno a colori indelebili tutte le informazioni e gli spazi previsti dalla tabella tipo allegata alla Circolare Ministero LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL e saranno sottoposti alla preventiva accettazione della Direzione Lavori. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, lettera b dell'art. 18 della Legge 55/90. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Sarà applicata una penale giornaliera di €. 25,00 (Euro venticinque/00) dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o - 23 - riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza; 11) in stretta osservanza alle normative di Legge, per qualsiasi onere e magistero derivante a suo carico, adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza o inadeguatezza di segnalazione nei lavori, in relazione alle prescrizioni del Testo Unico delle Norme di Circolazione Stradale e del Regolamento di Esecuzione già citati, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l'Impresa terrà sollevata ed indenne la Stazione Appaltante, il personale da essa dipendente ed il Direttore dei Lavori da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati. Art. 1.22 ONERI DELL'IMPRESA In aggiunta a quanto previsto nella normativa vigente, nell’art. 5 del Capitolato Generale di Appalto di cui al Decreto M. LL.PP. 145/200 e nel presente Capitolato Speciale in merito alle garanzie per la realizzazione delle opere in oggetto, sono a carico dell'Impresa e si intendono quindi inclusi nel prezzo di appalto anche i seguenti oneri, prestazioni e spese relative : 1 1) la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere in sicurezza la continuità delle comunicazioni e la fruibilità degli edifici e degli spazi aperti non interessati dai lavori. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere. La pulizia e la manutenzione del cantiere; 2) la sistemazione di adeguati ricoveri per gli operai e la realizzazione, in numero sufficiente ed in conformità alle disposizioni vigenti, di regolari locali igienici, nonché di locali con acqua corrente per uso degli operai addetti ai lavori; 3) tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri - 24 - stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori; 4) il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private, nonché a persone, restando liberi ed indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale; 5) la guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e dei materiali in esso contenuti, nonché di tutte le cose in esso depositate, fino all’avvenuto collaudo dei lavori; 6) l'impianto nei cantieri di lavoro di idonei locali ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione dei Lavori; 7) la provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per l'illuminazione, le opere eventualmente occorrenti per impedire danni ai fabbricati contigui, la fornitura dell'acqua da usare per i lavori e di quella potabile per gli operai addetti ai medesimi. Qualora, per qualsiasi ragione, venisse a mancare il funzionamento della conduttura dell'acqua, si dovrà assicurare l'approvvigionamento idrico mediante trasporto eseguito con mezzi adeguati; 8) l'obbligo di fornire il personale specializzato, i canneggiatori, gli attrezzi e strumenti per rilievi, picchettamento dell’opera, impostazione delle quote di progetto (al grezzo ed al finito), dei fili fissi, tracciamenti operazioni topografiche e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità, nonché per il collaudo dei lavori, ecc ; 9) l'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove e certificazioni preventive sui materiali che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo, munendo di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità; 10) lo sgombro, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio del cantiere, e materiali vari di risulta ecc. entro il termine fissato dalla Direzione dei Lavori; 11) l'assicurazione del cantiere contro gli incendi e furti dall'inizio dei lavori fino al collaudo definitivo, al corrente pagamento dei premi aggiornati man mano che le opere progrediranno in elevazione e consistenza; 12) La verifica di stabilità da parte di un ingegnere iscritto all'albo professionale delle opere d'arte o parti di esse delle quali la Stazione Appaltante fornisce già il progetto completo dei calcoli statici. L'Appaltatore perciò dovrà dichiarare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, per iscritto, prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di avere preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici tramite un ingegnere di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità), concordando nei risultati finali, e di riconoscere quindi il progetto - 25 - perfettamente attendibile e di assumere piena e intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera. I progetti delle strutture dei quali sia necessario il deposito al genio Civile, istruita la relativa pratica a cura e spese dell'Appaltatore, dovranno essere trasmessi al competente Ufficio solo tramite la Stazione Appaltante con spere a carico dell'impresa appaltatrice; nel caso in cui l'impresa non intendesse accettare il progetto strutturale fornito dalla Stazione Appaltante, o nell'eventualità che si rendano necessarie integrazioni o varianti allo stesso, essa dovrà farsi carico di tutte le spese inerenti la denuncia dei calcoli delle opere strutturali, sia in cemento armato che in carpenteria metallica o in legno, in conformità alle Leggi n.1086 e L.R. n.64/74 e relativi aggiornamenti ed integrazioni; 13) La realizzazione, ove necessarie, di approfondite indagini geognostiche senza alcun onere per la stazione appaltante; 14) Gli oneri per gli esami di laboratorio sui provini di calcestruzzo e acciaio ed ogni altro onere per qualsiasi esame che la Direzione Lavori ritenesse necessario sui materiali. Le spese per i collaudi necessari (che saranno effettuati prima del collaudo amministrativo dell'opera) sia strutturali che impiantistici, necessari per il funzionamento degli impianti meccanici ed a rete. Tutti gli adempimenti e relativi oneri per la fornitura della documentazione prescritta dalla Legge 46/90. La liquidazione delle parcelle dei Collaudatori per le opere sopra richiamate. 15) Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari 16) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni autorizzazioni, per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, (al di fuori di quanto già previsto nell’eventuale Piano Parcellare predisposto dalla Stazione Appaltante), interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni. ULTERIORI ONERI DELL'APPALTATORE L'impresa appaltatrice è tenuta a completare e a predisporre su supporto informatico (AUTOCAD LT o come indicato dalla D.LL. ) e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, sia rientranti nell'oggetto delle opere a corpo, sia per quelle a misura, ai fini della valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati per la manutenzione e futura gestione dell'opera. L'impresa è altresì responsabile delle opere al sensi e per gli effetti dei disposti degli art.1 667, 1668 e 1669 del Cod.Civ. per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle opere stesse dovendo essere tale dettaglio accettato dalla Direzione Lavori. A tale riguardo - 26 - ed in ossequio a quanto previsto nel precedente articolo l'impresa può proporre gli approfondimenti tecnici che riterrà necessari e che saranno trattati come indicato nel citato articolo. Art. 1.23 SUBAPPALTO, CESSIONI DEL CORRISPETTIVO Le Imprese, le Associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto che non può essere ceduto a pena della sua nullità. Secondo quanto disposto dall’art. 118 del D.L.vo n.163/2006 e dall’art.141 del regolamento di cui al DPR 554/1999 e dalla legislazione vigente in materia, è consentito l’affidamento in subappalto o in cottimo delle lavorazioni, salvo i divieti previsti per particolari casi conseguenti a specifica disposizione. La percentuale di lavori subappaltabile per la o per le categorie prevalenti è stabilita nella misura massima del 30 % delle stesse. Il subappaltatore può subappaltare la sola posa in opera di strutture e opere speciali di cui alle lettere c), d) ed l) del comma 4° dell’art.72 del citato regolamento. All’atto dell’offerta per la quale l’opera è stata assegnata, e successivamente, precedentemente alla realizzazione di varianti in corso d’opera, l’appaltatore deve aver indicato alla Stazione Appaltante i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. L’appaltatore che intende poi effettivamente avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare alla Stazione Appaltante apposita istanza corredata della documentazione di cui all’art. 118, del D.L.vo n.163/2006 e successive modifiche. A seguito di formale assenso della Stazione Appaltante, il contratto di subappalto deve essere depositato presso la stessa almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni e comunque non oltre 20 gg. dalla data della sua stipula. Unitamente all’atto, l’appaltatore inoltrerà le certificazioni richieste dal numero 6 dell’art. 118 della legge 163/2006, che comunque dovranno essere trasmesse entro 20 gg. dalla presentazione dell’istanza (comma 3° art. 141 del DPR 554/1999). Per l’affidatario del subappalto o del cottimo non devono sussistere gli impedimenti di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche. Come disposto dall’art. 141, comma 4° del regolamento di cui al DPR 554/1999,, l’affidamento dei lavori da parte di soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1° dell’art. 10 del regolamento di cui al DPR 554/1999 e, comma 1° dell’art.34 del D.L.vo n.163/2006 l’affidamento dei lavori da parte di soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1° dell’art.34 del D.L.vo n.163/2006 a propri consorziati non costituisce subappalto, fatte salve le disposizioni di cui al numeri 5, comma 3° ed al comma 6° dell’art. 18 della legge55/1990. L’appaltatore deve praticare, per i lavori e le spese affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 %. - 27 - L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia dei Piani Operativi di Sicurezza. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente alla Stazione Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La cessione del corrispettivo di appalto è regolata dall’art. 115 del regolamento di cui al DPR 54/1999 e dall’art. 3 del Capitolato Generale di Appalto di cui al Decreto M. LL.PP. 145/2000. Art. 1.24 INFORTUNI, MISURE DI SICUREZZA E OBBLIGHI RELATIVI Infortuni: L'Impresa rispetterà tutte le norme e i regolamenti vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e prenderà inoltre le dovute cautele per evitare i medesimi, esattamente seguendo quanto disposto ed ordinato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché secondo quanto stabilito dagli adempimenti in osservanza del D.Lgs. 19/09/1994 n. 626. Misure di sicurezza e obblighi relativi: Nei lavori oggetto del presente capitolato di appalto, dovendosi applicare il D.lgs. 494/96, ed essendo stato redatto il piano di sicurezza e di coordinamento, essendo qualsiasi onere e magistero a carico dell’Impresa, si tenga presente quanto segue: I ) - Normativa di riferimento Si riportano di seguito le norme generali e speciali per la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro: - D.P.R. 27 aprile 1955 n° 547. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. - D.P.R. 7 gennaio 1956 n° 164. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. - D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303. Norme generali per l'igiene sul lavoro. - 28 - - D.P.R. 20 marzo 1956 n° 320. Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo. - D.P.R. 27 aprile 1955 n° 547. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. - Legge n° 46/90. Norme per la sicurezza degli impianti. - D.L.vo n°163/2006 e successive modifiche, Codice dei contratti pubblici, art.131 (piani di sicurezza); - D.L. 19 settembre 1994 n° 626. Attuazione delle Direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. - D.L. 19 marzo 1996 n° 242. Modifiche ed integrazioni al D.L. 19 settembre 1994 n° 626, recante attuazione delle Direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. - D.L. 24 luglio 1996 n° 459. Attuazione della Direttiva CEE concernente i requisiti di sicurezza e salute per la progettazione e costruzione delle macchine e componenti. - D.Lgs. 14 agosto 1996 n° 493. Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. - D.Lgs. 14 agosto 1996 n° 494 e sue successive modifiche. Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. - D.P.R. 21.12.1999 n°554 regolamento d’attuazione legge quadro sui lavori pubblici art.127 “sicurezza nei cantieri”; II ) - La "direttiva cantieri" (D.gls. 494/96) Ai sensi di quanto stabilito dall'art.3, 3° comma, punto a) del D.L. 14 agosto 1996 n° 494, al progetto esecutivo del presente appalto è allegato il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (art. 12 D.gls. 494/96), redatto dal Coordinatore per la Progettazione. Sarà obbligo dell’impresa esecutrice dei lavori, sia singola che temporaneamente associata o facente parte di un consorzio, delle eventuali imprese autorizzate al subappalto o al cottimo e/o dei lavoratori autonomi, rispettare esattamente tutte le prescrizioni, gli obblighi, le indicazioni, ivi contenuti e comunque mettere in atto e correttamente eseguirne le prescrizioni, sia nell’allestimento del cantiere che durante l’esecuzione dei lavori. In osservanza del D.Lgs. 626/1994 deve essere presentata: - La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna; - la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere - 29 - effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento entro 30 giorni dall’aggiudicazione, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. L’impresa esecutrice, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, possono presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al D.gls. 494/96, proposte di modificazioni od integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Copie del Piano di Sicurezza e di Coordinamento sono messe a disposizione dei rap presentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori e fanno parte integrante del contratto come previsto dall’art.131 comma 3 del D.L.vo n.163/2006 e sue successive modifiche. III ) - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori (art. 3 D.L. 494/96) - Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994; determina altresì, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro. - Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere. - Il committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 1°: a) chiede alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; b) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per l'esecuzione e ferme restando la responsabilità delle singole imprese esecutrici, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. - 30 - - Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di vigilanza territo rialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III, e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi: a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori; b) cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni; c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato II. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza. IV ) - Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art.5 D.Lgs. 494/96 – art.127 DPR 554/1999). Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti e di cui agli articoli 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro; b) adeguare i piani di cui all'art. 12 e i fascicoli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera "b", in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15; e) proporre alla Stazione Appaltante, in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; g) assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’art 131 del D.L.vo n.163/2006. V ) - Obblighi dei lavoratori autonomi (art. 7 D.L. 494/96) I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri: a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994; - 31 - b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994; c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. VI ) - Obblighi dei datori di lavoro (art. 8 e 9 D.L. 494/96) I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, e curano, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. VII ) Altri obblighi dei datori di lavoro I datori di lavoro: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV; b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, gli obblighi sopra in dicati incombono sull’impresa mandataria o designata come capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. Nell’art 131 comma 3, del D.L.vo n.163/2006,, si stabilisce che gravi e ripetute violazioni della sicurezza nel cantiere, previa formale messa in mora, costituiscono causa per la risoluzione - 32 - del contratto da parte della Stazione Appaltante. Il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito della proprie competenze, vigilano sulla osservanza dei piani di sicurezza. Art. 1.25 DISCIPLINA NEI CANTIERI, DIRETTORE DI CANTIERE, ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Generale di Appalto di cui al Decreto M. LL.PP. 145/2000, l’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere ed ha l’obbligo di osservare e far osservare le norme di legge e di regolamento. La gestione tecnica e la conduzione del cantiere sono assicurate dall’appaltatore tramite il Direttore di Cantiere la cui nomina può essere assunta dal direttore tecnico dell’Impresa, o da altro tecnico formalmente incaricato, eventualmente coincidente con il rappresentante incaricato ai sensi dell’art. 4 del citato Capitolato Generale di Appalto. In caso di affidamento dei lavori ad Associazioni Temporanee di Imprese o a Consorzi, il Direttore di Cantiere è nominato tramite delega di tutte le imprese operanti nel cantiere, indicando in essa specificamente le attribuzioni da esercitare anche in rapporto con quelle di altri soggetti operanti. La Direzione dei Lavori avrà il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità e grave negligenza, restando comunque l’appaltatore responsabile dei danni causati da detti soggetti, rispondendone alla Stazione Appaltante per la malafede o la frode degli stessi nell’impiego dei materiali. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà piu' conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché cio', a giudizio della Direzione dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà piu' conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso, nel corso dei lavori, l'Appaltatore dovra' tener conto delle priorita' tecnicoscientifiche stabilite dalla D.L. o dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. Art. 1.26 VARIAZIONI DELLE OPERE DI PROGETTO Ai sensi dell’art 132 del D.L.vo n.163/2006, degli artt.134 e 135 del regolamento di cui al DPR 554/1999, e degli artt.10, 11 e 12 del Capitolato Generale di Appalto di - 33 - cui al Decreto M.LL.PP. 145/2000 sono regolate le possibilità e le modalità di variazione delle opere di progetto. Qualora si rendessero necessarie variazioni alle opere appaltate, queste sono ammesse entro i limiti previsti dalle vigenti normative senza superare la base dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sempre entro i limiti previsti dalle vigenti normative, è possibile inoltre, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione realizzare varianti in aumento ed in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. La disciplina della materia é contenuta nell’art.132 del D.L.vo n.163/2006. Per le sole ipotesi previste al comma 1 dell’art.132 del D.L.vo n.163/2006, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare in ogni tempo, per iscritto e senza alcun preavviso, variazioni sino alla concorrenza di 1/5 dell'importo dell’appalto, come determinato ai sensi dei commi 4° e 5° dell’art.10 del Capitolato Generale di Appalto di cui al Decreto M.LL.PP. 145/2000, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e senza che l’appaltatore abbia diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Indipendentemente dalle ipotesi sopra viste, ai sensi dell’art.12 del citato Capitolato Generale di Appalto e con le modalità in esso previste la Stazione Appaltante può sempre ordinare variazioni in meno rispetto ai lavori previsti nel presente capitolato, sino alla concorrenza di 1/5 dell'importo del contratto, come determinato ai sensi dei commi 4° e 5° dell’art.10 del Capitolato Generale di Appalto stesso. Ai sensi dell’art.11 del Capitolato Generale di Appalto sono regolate le varianti migliorative che comportino una riduzione dell’importo originale dei lavori, proposte dall’appaltatore e rientranti nelle ipotesi di cui al comma 3 dell’art 132 del D.L.vo n. 163/2006. Rimane fermo il divieto di apportare modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto del presente capitolato e l’appaltatore non dovrà in alcun modo variare il progetto neppure nei dettagli senza il prescritto ordine e senza il preventivo benestare della Stazione Appaltante. In caso contrario potrà essere ordinata la demolizione da - 34 - farsi a cura e spese dell’appaltatore a prescindere dal risarcimento dell'eventuale danno causato alla Stazione Appaltante stessa. Le variazioni saranno da ritenersi notevolmente pregiudizievoli per l’appaltatore ai sensi dell’art.10, comma 6, del Capitolato generale di Appalto, qualora superino il quinto della quantità originaria del singolo gruppo di opere omogenee, come identificabili nell’art.2 del presente capitolato, e solo per la parte che supera tale limite. L’equo compenso spettante all’appaltatore per la somma delle eventuali variazioni pregiudizievoli economicamente non potrà superare il quinto dell’importo dell’appalto come precedentemente indicato nella valutazione. L’Impresa Appaltatrice dei lavori è obbligata ad assoggettarsi, rimanendo l'obbligo contrattuale di completare i lavori in modo da dare l'opera agibile ed ultimata in ogni sua parte. La variazione sarà ordinata e motivata sul piano tecnico dalla Direzione dei Lavori con apposito e dettagliato Ordine di Servizio, con il solo obbligo per la Stazione Appaltante di provvedere ad adeguare il progetto ed i documenti contabili delle opere effettivamente realizzate. L’appaltatore non potrà trarre argomento o ragione per chiedere indennizzi di sorta, restando convenuto che nel caso di variazioni dell'importo delle opere, aggiuntive o in detrazione, sarà valutato in base ai prezzi desunti dall'Elenco Prezzi Unitari forniti dall’appaltatore e allegato al presente capitolato. In caso che le variazioni comportino categorie di lavoro non previste nell’Elenco dei Prezzi Unitari o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti contrattualmente già fissato il prezzo, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi in base all’art.136 del regolamento di cui al DPR 554/1999. . Art. 1.27 DIREZIONE DEI LAVORI DELLA STAZIONE APPALTANTE Le normative che regolano l’esecuzione dei lavori e le funzioni di direzione degli stessi sono quelle identificate dal Titolo IX del regolamento di cui al DPR 554/1999, cui si demanda per ogni più dettagliata specifica. Ai sensi dell’art. 123 del citato regolamento, la Stazione Appaltante, ossia Arezzo casa Spa per Ente Parrocchia di San Lorenzo a sala, prima della gara, nomina un Ufficio della Direzione dei Lavori composto, come ai sensi dei successivi artt. 124 e 125, da un Direttore dei Lavori e, se ritenuto necessario, da un Direttore Operativo. Il Direttore dei Lavori, con responsabilità di supervisione su tutto l’Ufficio, cura che le opere siano eseguite a regola d’arte e secondo - 35 - contratto ed interloquisce con l’appaltatore. L’assistente con funzioni di Direttore Operativo, collaborerà nelle verifiche delle opere e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Ai sensi dell’art. 127 del citato regolamento, o il Direttore dei Lavori o il Direttore Operativo devono avere i requisiti necessari per l’esercizio della funzione di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti nella vigente normativa inerente la sicurezza nei cantieri. La Stazione Appaltante avrà il diritto di ispezionare il lavoro in ogni momento e in ogni parte e di accertarne il progresso e la sua perfetta esecuzione, sia tramite la Direzione dei Lavori, sia a mezzo di suo delegato distaccato permanentemente in cantiere che potrà essere nominato anche come Ispettore di Cantiere ai sensi dell’art. 126 del regolamento ed inserito nell’Ufficio della Direzione dei Lavori, collaborando comunque con il Direttore dei Lavori, ma rispondendo direttamente alla Stazione Appaltante. L'Impresa ha facoltà di esprimere per iscritto eventuali riserve in ordine a direttive impartite dalla Stazione Appaltante, provvedendo comunque ad ottemperare alle disposizioni ricevute. L'Impresa assume comunque, sia di fronte alla Stazione Appaltante che di fronte alle Autorità competenti, la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsiasi danno, qualunque ne sia la natura e la causa, potesse in qualsiasi momento occorrere a terzi in genere e a cose mobili e/o immobili di terzi, dipendenti direttamente o indirettamente dalla esecuzione dei lavori appaltati. Art. 1.28 ELENCO PREZZI, NUOVI PREZZI E REVISIONE PREZZI I prezzi unitari risultano quelli offerti in sede di gara e formano l'Elenco Prezzi allegato al contratto. Essi comprendono: a) - per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro. b) - Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché vestiario idoneo, quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie. c) - Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso, compreso materiale di consumo e carburanti. d) - Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati. - 36 - Detti prezzi, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, forniti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, sono invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà. Qualora sia necessario adoperare materiali ed eseguire categorie di lavoro non previste nell'Elenco Prezzi, si procederà in contraddittorio alla determinazione di nuovi prezzi che dovranno essere concordati in armonia con quelli previsti al momento della gara di appalto, ad essi assimilabili, e depurati del ribasso d'asta offerto. Si procederà all’adeguamento dei prezzi contrattuali unicamente nei casi e con le modalità previsti dall’art. 133 del D.L.vo n.163/2006. L’Elenco delle Lavorazioni, nelle singole definizioni delle sue voci, contiene una dettagliata descrizione tecnica per la realizzazione dell’intervento, sia nella specificità di ogni singola lavorazione prevista che nella visione d’insieme dell’opera da realizzare. Art. 1.29 VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLE OPERE I lavori e le somministrazioni disciplinati dal presente Capitolato sono appaltati a corpo e saranno liquidati in base al corrispettivo a corpo. Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche: a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro; b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, oltre ai dispositivi di sicurezza individuali, nonché le quote per assicurazioni sociali; c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso; d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo. Eventuali lavori non previsti o dovuti a varianti, purché ordinate tempestivamente dalla Sta zione Appaltante o dalla D.L. in conformità di quanto previsto dalle vigenti norme, saranno valutati a misura. Art. 1.30 ACCETTAZIONE, QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto e possono essere messi in opera dopo che la Direzione dei Lavori avrà proceduto all'approvazione della campionatura, che avverrà entro 30 giorni dalla sua presentazione. - 37 - In particolare dovranno essere forniti campioni e certificati relativi a prove di qualità eseguite secondo le norme citate nelle Prescrizioni Tecniche per i seguenti prodotti e le seguenti prestazioni o caratteristiche: 1)calcestruzzi, malte, intonaci ecc. preconfezionati (se adottati) certificato relativo alla resistenza caratteristica (secondo norma UNI 7163/79); 2)materiale di pavimentazione 3)materiale di copertura in laterizio 4)legname per struttura di copertura 5)guaina impermeabilizzante L'impresa dovrà fornire garanzia relativa al materiale e alla messa in opera per un periodo di 10 anni. Inoltre saranno forniti campioni o eseguite campionature per: - tinteggiature interne ed esterne; - apparecchiature elettriche; - materiale di protezione gronde e converse; - tubazioni reti di scarico; Relativamente alle certificazioni richieste deve essere documentata la conformità al tipo di prodotto sottoposto a prova di laboratorio del campione presentato alla D.L. e della fornitura. La D.L. ha facoltà eventualmente di richiedere prove di conformità sulle forniture. In caso di mancata accettazione dei materiali sarà cura dell'Impresa sostituire manufatti non accettati con altri, con un congruo anticipo di tempo rispetto al loro impiego. L'Impresa dovrà attenersi ad essi nell'esecuzione del lavoro. Quelle opere e provviste che se ne discostassero, a giudizio della D.L., saranno rifiutate e dovranno essere allontanate, rifatte e sostituite a cura e spese dell'Impresa. Valgono in ogni caso le disposizioni previste dagli artt. 15 e 16 del Capitolato Generale di cui al D.L. n. 145 del 19/4/2000". - 38 - CAPO 2 PRESCRIZIONI TECNICHE DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E OPERE DA ESEGUIRE Formano oggetto dell'appalto tutte le forniture e tutte le opere complete in ogni loro parte, anche se non di seguito richiamate ed eseguite a perfetta regola d'arte, necessarie per ristrutturare un fabbricato residenziale ubicato in Castel S. Niccolò – Loc. Strada in Casentino – denominato “Ex Collegio Salesiano” Il fabbricato si compone max. di n. 4 piani fuori terra e sarà eseguito secondo i disegni esecutivi di progetto allegati. I lavori di ristrutturazione, da realizzarsi con i sistemi dell'edilizia tradizionale avanzata, avranno le seguenti caratteristiche costruttive: - fondazioni realizzate con travi rovesce in c.a; - strutture portanti della parte nuova in c.a. - strutture portanti aggiuntive realizzate con elementi in acciaio; - solai al piano terreno (parte) del tipo laterocemento o a cupole, e getto integrativo in cls.; - solai degli altri piani, compresa la restante parte del piano terreno e copertura, realizzati in legno con pianelle o tavolato, laterocemento e struttura in ferro; - vano ascensore e parte di rampe scale in c.a.; tramezzature in forati posti per foglio o in mattoni pieni; tamponamenti esterni in laterizio alveolato tipo “Poroton” - controsoffittature in cartongesso o legno; - manti di copertura in tegole di laterizio tipo tegola e coppo con sottostane guaina bituminosa; - coibentazioni e impermeabilizzazioni. I lavori di finitura riguarderanno: - intonaci interni ed esternieseguiti con malta bastarda - intonaci esterni della parte nuova eseguiti con malta termica - pavimenti e rivestimenti interni eseguiti in monocottura di ceramica e ceramica smaltata; - tinteggiature e verniciature; - opere da fabbro e lattoniere; - infissi interni ed esterni in legno; impianti termo-idro-sanitari ed elettrici; impianto ascensore; - sistemazioni esterne. Le descrizioni generali delle opere e le modalità di esecuzione delle categorie dei lavori con le caratteristiche tecniche, sono quelle riportate nei seguenti articoli e nelle voci della Lista delle Categorie di Lavori. Si fa l'avvertenza che tutte le forniture, lavorazioni e opere devono essere eseguite secondo le indicazioni sia dei documenti descrittivi che degli elaborati grafici esecutivi allegati al presente Capitolato speciale d'appalto e che le voci dell'elenco prezzi sono comprensive di tutti gli oneri, lavorazioni o magisteri per ogni categoria di lavoro. Nella esecuzione di tutte le opere si dovranno rispettare le normative di sicurezza vigenti e, pertanto, tutti i lavori saranno eseguiti in ottemperanza a quanto prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi di Sicurezza dell'Impresa Appaltatrice e di tutte le eventuali Imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi eventualmente presenti in cantiere. - 39 - Art. 2.1 OPERE PROVVISIONALI Tutti i ponteggi, le sbadacchiature, le tamponature, le murature di rinforzo, i puntelli a sostegno ed a ritegno e le altre opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria, del manufatto ed alla sicurezza ed incolumita' degli addetti ai lavori, saranno eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza della buona tecnica costruttiva ed ubicati secondo quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o richiesto dalla D.L. o dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione. Art. 2.1.1 PONTEGGI ED IMPALCATURE Per i lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate adeguate impalcature, ponteggi ed altre opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose secondo quanto disposto dal D.P.R. 07.01.56 n. 164. (Vedi All. 1). L'Appaltatore avra' l'obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglianza dei lavori di montaggio e smontaggio ed il periodico controllo delle strutture dei ponteggi; egli, inoltre, dovra' fare rispettare le prescrizioni dei punti seguenti e, comunque, tutto quanto prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi di Sicurezza dell'Impresa Appaltatrice e di tutte le eventuali Imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi eventualmente presenti in cantiere. Art. 2.1.1.1 PONTEGGI IN LEGNO Gli eventuali ponteggi ed impalcature in legno dovranno essere realizzati rispettando quanto segue: - sopra i ponti di servizio e sulle impalcature sara' vietato il deposito di qualsiasi attrezzo o materiale con la sola eccezione per quelli di pronto utilizzo; - i montanti, costituiti da elementi, accoppiati, dovranno essere fasciati con reggette metalliche (acciaio dolce) fissate con chiodi o con ganasce (traversini in legno); - gli elementi dei montanti dovranno essere sfalsati di almeno un metro; - l'altezza dei montanti dovra' superare di almeno ml. 1,20 l'ultimo piano del ponte o il piano di gronda e la distanza fra i montanti non sara' superiore ai metri 3,60; - l'intera struttura dovra' risultare perfettamente verticale o leggermente inclinata verso la costruzione, assicurata solidamente alla base dei montanti ed ancorata alla costruzione in corrispondenza di ogni due piani di ponte e di ogni due file di montanti; - i correnti (elementi orizzontali di tenuta), collocati a distanza non superiore a due metri, dovranno poggiare su gattelli di legno ed essere fissati ai montanti mediante piattine di acciaio dolce e chiodi forgiati o apposite squadre in ferro (agganciaponti); - la distanza fra due traversi consecutivi (poggiati sui correnti e disposti perpendicolarmente alla muratura) non sara' superiore a ml. 1,20; - 40 - - gli intavolati da utilizzare per piani di ponte, impalcati, passerelle ed andatoie dovranno essere costituite da legname sano, privo di nodi passanti o fessurazioni, aventi fibre con andamento parallelo al loro asse longitudinale e dimensioni adeguate al carico (non inferiore a 4 cm. di spessore e 20 cm. di larghezza). - gli intavolati dovranno poggiare su almeno quattro traversi senza parti a sbalzo, essere posti a contatto con i montanti ed essere distaccati dalla costruzione non piu' di 20 cm.. - i parapetti saranno costituiti da una o piu' tavole il cui margine superiore sara' collocato nella parte interna dei montanti a non meno di metri 1 dall'intavolato; - le tavole fermapiede, da collocare in aderenza al piano di calpestio, avranno un'altezza di almeno 20 cm.. Art. 2.1.1.2 PONTEGGI METALLICI L'Appaltatore impieghera' strutture metalliche munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che avra' l'obbligo di tenere in cantiere. Le strutture saranno realizzate secondo i disegni, i calcoli e le disposizioni previste dall'Art. 14 del D.P.R. 07.01.56 n. 164 e nel rispetto di quanto segue: - le aste del ponteggio dovranno essere costituite da profilati o da tubi privi di saldature e con superficie terminale ad angolo retto con l'asse dell'asta; - l'estremita' inferiore del montante dovra' essere sostenuta da una piastra di base metallica, a superficie piana, di area non minore a 18 volte l'area del poligono circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore tale da resistere senza deformazioni al carico. La piastra dovra' avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di essa e tale da non produrre movimenti flettenti sul montante; - i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, ogni controvento dovra' essere atto a resistere sia agli sforzi di trazione che di compressione; - i giunti metallici dovranno avere caratteristiche di resistenza adeguata a quelle delle aste collegate e dovranno assicurare una notevole resistenza allo scorrimento; - i montanti di una stessa fila dovranno essere posti ad una distanza non superiore a ml. 1,80 da asse ad asse; - per ogni piano di ponte dovranno essere utilizzati due correnti di cui uno puo' far parte del parapetto, - gli intavolati andranno realizzati come prescritto per i ponteggi in legno. Art. 2.1.2 PUNTELLI Sono organi strutturali destinati al sostegno provvisionale totale o parziale delle masse murarie fatiscenti. Potranno essere costruiti in legname, ferro e in calcestruzzo di cemento armato, con travi unici o multipli allo scopo di assolvere funzioni di sostegno e di ritegno. Per produrre un'azione di sostegno, l'Appaltatore, secondo le prescrizioni di progetto, adottera' la disposizione ad asse verticale semplice o doppia, mentre per quella di ritegno affidera' l'appoggio dei due ritti ad un traverso analogo a quello superiore allo scopo di fruire, nel consolidamento provvisorio, del contributo del muro. - 41 - Nell'azione di ritegno dovra' adottare, in base alla necessita' del caso, la disposizione ad asse inclinato o a testa aderente oppure orizzontale o lievemente inclinata. La scelta del tipo di puntellamento d'adottare sara' fatta secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto o ordinato dalla D.L.. Se la massa presidiata per il degrado causato dal dissesto e per anomalie locali non sara' stimata capace di offrire efficace contrasto all'azione localizzata delle teste, dovranno essere adottate tutte le precauzioni ritenute opportune dalla D.L.. Al piede del puntello sara' necessario creare una sede ampia capace di abbassare quanto piu' possibile i carichi unitari sul terreno al fine di rendere trascurabili le deformazioni. Nei puntelli di legname verra', quindi, disposta una platea costituita sia da travi di base che da correnti longitudinali e trasversali. In quelli di cemento armato verra' adottato un plinto disposto sulla muratura. Art. 2.2 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Le demolizioni relative a porzioni di fabbricati fatiscenti, ad opere di sottofondazione, apertura di vani nelle murature portanti, eliminazione di stati critici di crollo, solai e solette, rimozione di pavimentazioni, dovranno essere effettuate con ogni cautela e magistero per il recupero delle parti riutilizzabili. La zona dei lavori sara' opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano comunque essere interessate alla caduta di materiali. Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate; tutti i vani di balconi, finestre, scale, ballatoi, ecc., dopo la demolizione di infissi e parapetti, dovranno essere sbarrati. Particolare attenzione si dovra' porre in modo da evitare che si creino zone di instabilita' strutturale. I materiali demoliti dovranno essere immediatamente allontanati, guidati mediante apposite canalizzazioni o trasporti in basso con idonee apparecchiature, dopo essere stati bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. Risultera' in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto di qualsiasi materiale. Tutti i materiali recuperati provenienti dalle demolizioni, ove non diversamente specificato, resteranno di proprieta' dell'Amministrazione appaltante. Competera', quindi, all'Appaltatore l'onere della loro selezione, pulizia, trasporto e immagazzinamento nei depositi dell'Amministrazione o dell'accatastameno, nelle aree stabilite dalla D.L., dei materiali riutilizzabili e del trasporto a discarica di quelli di scarto. Dovranno essere, altresi' osservate, in fase esecutiva, le norme riportate nel D.P.R. 07.01.1956, n. 164 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) e nel D.M. 02.09.1968. Sara' tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire. Per l'individuazione dei manufatti da demolire si rinvia alle tavole grafiche dello stato sovrapposto. I pavimenti esistenti saranno tutti oggetto di recupero così come le pianelle dei solai , i tavolati e le strutture lignee. I lavori di demolizione si dovranno svolgere alla presenza del Direttore di cantiere e sotto la supervisione della D.L. Per le opere di demolizione di solai, volte e coperture, l'Appaltatore sara' obbligato ad attenersi, anche, alle disposizioni dei punti seguenti. - 42 - Art. 2.2.1 COPERTURE Operata, con ogni cautela, la dismissione del manto di copertura, delle canne fumarie, dei comignoli, delle antenne TV e di quant'altro vi si trovi, l'Appaltatore potra' rimuovere la piccola la media e la grossa orditura o comunque la struttura sia essa di legno, sia di ferro o di cemento armato. In presenza di cornicioni o di gronde a sbalzo, dovra' assicurarsi che questi siano ancorati all'ultimo solaio o, viceversa, trattenuti dal peso della copertura; in quest'ultimo caso, prima di rimuovere la grossa orditura, dovra' puntellare i cornicioni. La demolizione della copertura, dovra' essere effettuata intervenendo dall'interno; in caso contrario gli addetti dovranno lavorare solo sulla struttura principale e mai su quella secondaria, impiegando tavole di ripartizione. Quando la quota del piano di lavoro rispetto al piano sottostante superera' i 2 m., l'Appaltatore avra' l'obbligo di predisporre un'impalcatura; se la presenza di un piano sottostante non portante o inagibile non dovesse consentirne la costruzione, dovra' fornire agli addetti ai lavori delle regolamentari cinture di sicurezza complete di bretelle e funi per la trattenuta. In ogni caso dovrà essere rispettato quanto prescritto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dai Piani Operativi di Sicurezza dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Art. 2.2.2 SOLAI PIANI Demoliti e rimossi i pavimenti ed i sottofondi, i tavellonati e le voltine, l'Appaltatore, nel caso che non si dovessero dismettere i travetti, provvedera' a fare predisporre degli idonei tavolati di sostegno per gli operai. Le strutture in leggo principali e secondariei dovranno essere sfilati dalle sedi originarie evitando di fare leva sulle murature mediante il puntellamento, la sospensione ed il taglio dei travetti. Le solette monolitiche in cemento armato prive di una visibile orditura principale, dovranno essere puntellate allo scopo di accertare la disposizione dei ferri di armatura. L'Appaltatore dovra', altresi', evitare la caduta sui piani sottostanti dei materiali rimossi e l'eccessivo accumulo degli stessi sui solai. Art. 2.2.3 SOLAI A VOLTA I sistemi per la demolizione delle volte si diversificheranno in relazione alle tecniche impiegate per la loro costruzione, alla natura del dissesto ed alle condizioni del contorno. L'Appaltatore dovra' sempre realizzare i puntellamenti e le sbatacchiature che la D.L. riterra' piu' adatti ad assicurare la stabilita' dei manufatti adiacenti, anche per controbilanciare l'assenza della spinta esercitata dalla volta da demolire. - 43 - La demolizione delle volte di mattoni in foglio a crociere o a vela dovra' essere iniziata dal centro (chiave) e seguire un andamento a spirale. La demolizione delle volte a botte o ad arco ribassato verra' eseguita per sezioni frontali procedendo dalla chiave verso le imposte. Art. 2.2.4 PARETI DIVISORIE Le pareti divisorie degli ambienti interni sono realizzate con mattoni pieni ad una testa, doppio UNI, forati ad una testa o in foglio. Per la loro demolizione, quando prevista, dovrà essere prestata la massima cura a verificare che esse non svolgano alcuna funzione portante per le strutture soprastanti, sia in riferimento ai solai e controsoffitti, che alle pareti del piano superiore. La demolizione dovrà iniziare dall'ultimo piano e procedere poi, di piano in piano fino al seminterrato. Il tutto si dovrà svolgere alla presenza del Direttore di cantiere e sotto la supervisione della D.L. Art. 2.3 MOVIMENTI DI TERRA I movimenti di terra consistono in quelli indicati agli articoli seguenti. Tutti i lavori di movimenti di terra dovranno essere eseguiti o a mano o con mezzi meccanici idonei compreso il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. Sono altresì comprese le eventuali sbadacchiature e, comunque, i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative antinfortunistiche vigenti e sotto la direzione del direttore di cantiere. Art. 2.3.1 SBANCAMENTI E SCAVI Saranno realizzati a sezione ampia o obbligata in terreno di qualsiasi consistenza, escluso roccia da mina, anche in presenza di acqua per la predisposizione dei piani idonei alla esecuzione delle opere fondali (magroni, platee etc.) e per la realizzazione dei cavidotti degli impianti. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori. Nella esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Appaltatore dovra' inoltre provvedere a sue spese affinche' le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l'Appaltatore dovra' provvedere a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per - 44 - tombamenti o rinterri esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta' pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie. La Direzione dei lavori potra' fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. Dovendosi procedere all'interno di costruzioni o in adiacenza alle murature, gli scavi andranno eseguiti con gli strumenti e le cautele atte ad evitare l'insorgere di danni nelle strutture murarie adiacenti. Il ripristino delle strutture, qualora venissero lese a causa di un’esecuzione maldestra degli scavi, sara' effettuato a totale carico dell'Appaltatore. Art. 2.3.1.1 SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA Per scavi a sezione obbligata in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dare luogo sia alla costruzione di muri o di pilastri di fondazione propriamente detti, sia alla realizzazione di opere di sottofondazione atte al consolidamento delle strutture fondali. In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli atti per dare luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualita' del terreno, gli scavi per la fondazione dovranno essere spinti fino alla profondita' che dalla Direzione dei lavori verra' ordinata all'atto della loro esecuzione, tenendo del debito conto le norme di cui al D.M. LL.PP. 11.03.88 e la Circ. Min. LL. PP. 24.09.88 n. 30483. Le profondita' previste sono quelle che si trovano indicate nei disegni di progetto, ma l'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta' di variarle nella misura che reputera' piu' conveniente, senza che cio' possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito in più, coi prezzi contrattuali stabiliti, rispetto alle quantità previste in progetto. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. Compiute le opere in fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare piu' ai lati della medesima, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorre, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. L'Appaltatore e' responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta' pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle precauzioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori. Col procedere delle murature l'Appaltatore potra' recuperare i legnami costituenti le armature, sempreche' non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi sul posto in proprieta' della Amministrazione: i legnami pero', che a giudizio della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno, - 45 - quindi, essere abbandonati negli scavi. All'interno dell'edificio gli scavi saranno eseguiti a mano o con l'ausilio di miniescavatori. Art. 2.3.2 RILEVATI E RINTERRI, PREPARAZIONE DI TERRENO PER ZONE A VERDE Parte del terreno di scavo sarà utilizzato all'interno del cantiere per riempimento di residui degli scavi di fondazione e dei cavidotti degli impianti. Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati. Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti prelevandole ovunque l'Appaltatore credera' di sua convenienza, purche' i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori. Tutte le tubazioni interrate per i servizi a rete e per gli scarichi saranno rinfiancate con sabbia di fiume, con uno spessore minimo di cm. 10 al disotto dell'intradosso della tubazione e di cm. 15 al disopra dell'estradosso della stessa. Per rilevati e rinterri da addossare alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte o ghiaose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che l'assorbimento di acqua si rammolliscono o si gonfiano generando spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra' essere usata ogni diligenza perche' la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarita' e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione. E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinche' all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. L'Appaltatore dovra' consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara' preventivamente scorticata, ove occorra, e, se inclinata, sara' tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte. Le zone a verde saranno realizzate utilizzando il terreno posto in loco o prelevato da scavi di prestito.. - 46 - Art. 2.3.3 SOTTOFONDI Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale,dei parcheggi,che dovra' sopportare direttamente o la sovrastruttura o i rilevati, verra' preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la profondità media di cm. 80,0. Parimenti dicasi per le zone interessate da camminamenti e lastricati I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali radici, cespugli, alberi. I sottofondi da eseguire in corrispondenza dei rilevati o nei tratti comunque ricadenti su terreni di non sufficiente consistenza (qualora non siano previste pavimentazioni con fondazioni proprie e speciali) allo scopo di consolidare la parte di piano viabile destinata al carreggio o il traffico dei veicoli in genere, saranno costruiti con pietrisco calcareo di cava di opportuna granulometria come da voce di elenco, nel quale è compreso anche l'onere della rullatura del cassonetto e l'onere dei successivi ricarichi per assestamenti ed usura da traffico fino al raggiungimento delle quote di consegna e degli spessori ordinati dalla Direzione dei Lavori. A lavoro ultimato la superficie dei sottofondi dovrà avere sagoma trasversale parallela a quella che in definitiva si dovrà dare alla superficie della carreggiata o del pavimento sovrapposto che dovrà costituire la carreggiata stessa. Le massicciate, tanto se debbono formare gli spazi dei parcheggi o la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico dei veicoli e di per sè resistente, quanto se debbono eseguirsi per consolidamento o sostegno di pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno ottenute con strati di pietrisco serrati con rulli compressori e secondo le modalità in appresso stabilite. I pietrischi da impiegare, sia della pezzatura compresa tra i mm. 40 e mm. 150, sia della pezzatura compresa tra i mm. 40 e i mm. 10, dovranno presentare caratteristiche almeno pari a quelle della seconda categoria della norma per l'accettazione degli inerti e additivi per costruzioni stradali C.N.R. 1963. Potranno essere impiegati anche pietrischi provenienti dalla frantumazione dei ciottoli, purchè rispondenti ai sopra ricordati requisiti. Per la formazione della massicciata il materiale dovrà essere steso in strati regolari o uniformi, meglio se con adatti distributivi meccanici. L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non potrà superare i 30 cm. di soffice, in caso diverso si procederà alla cilindratura in due o più strati distinti e sovrapposti: la cilindratura dovrà essere eseguita con rulli di peso idoneo e in ogni caso non inferiori a 12 tonn. Durante il lavoro i rulli dovranno mantenere una velocità compresa tra 1,5 e 2,5 Km/h allorquando lo strato sia sotto le e durante l'ultima fase di chiusura della massicciata. La cilindratura dovrà essere iniziata ai margini della carreggiata e proseguita spostandosi. - 47 - A Art. 2.5.1 CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE I lavori di consolidamento delle murature potranno essere effettuati ricorrendo alle piu' svariate tecniche anche specialistiche e ad alto livello tecnologico purche' queste metodologie, a discrezione della D.L., vengano giudicate compatibili con la natura delle strutture esistenti. I lavori di consolidamento delle murature dovranno essere condotti, ove applicabili, nei modi stabiliti dal D.M. 2 luglio 1981 n. 198, dalle successive Circolari Ministeriali n. 21745 e n. 27690, dal D.M. 16.01.96 dal D.M. 27.07.1985 e dal D.M. 20 novembre 1987. Art. 2.5.2 PROFILATI IN ACCIAIO Sono previste strutture in acciaio per architravature, cerhiature, accoppiamento a travi in legno esistenti, travature, saranno realizzate con acciaio tipo Fe 430 B. Tutte le nuove strutture ed i relativi collegamenti saranno realizzati nel rispetto delle norme UNI vigenti. Per l'individuazione del tipo dei profilati da utilizzare, delle dimensioni delle piastre, dei bulloni e delle saldature si rimanda alle tavole grafiche di progetto. - 48 - Art. 2.6.1 SOLAI SU TRAVI E TRAVICELLI IN LEGNO Le travi principali in legno di abete austriaco avranno le dimensioni e le distanze che saranno indicate nel progetto, in relazione alla luce ed al sovraccarico. I travicelli, in legno di abete austriaco, saranno collocati alla distanza, fra asse ed asse, corrispondente alla lunghezza delle tavelle che devono essere collocate su di essi. I vani sui travi, fra i travicelli, dovranno essere riempiti di calcestruzzo e incassettati in legno, e sull'estradosso delle tavelle deve essere distesa una soletta di calcestruzzo di cemento formato con inerti leggeri e armati con rete elettrosaldata.. Gli spessori totale dei solai e solette e le armature metalliche di corredo sono indicati nelle tavole grafiche strutturali Art. 2.6.3 CONTROSOFFITTI Tutti i controsoffitti realizzati sia con struttura lignea e tavelle o tavolato che con truttura in profili laminati metallici e lastre in cartongesso cartongesso, dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere superfici esattamente orizzontali (od anche sagomate secondo le prescritte centine), senza ondulazioni od altri difetti e di evitare in modo assoluto la formazione, in un tempo piu' o meno prossimo, di crepe, crinature o distacchi dell'intonaco. Al manifestarsi di tali screpolature la Direzione dei lavori avra' facolta', a suo insindacabile giudizio, di ordinare all'Appaltatore il rifacimento, a carico di quest'ultimo, dell'intero controsoffitto con l'onere del ripristino di ogni altra opera gia' eseguita (stucchi, tinteggiature, ecc.). Dalle facce inferiori di tutti i controsoffitti dovranno sporgere i ganci di ferro appendi lumi. Tutti i legnami impiegati per qualsiasi scopo nei controsoffitti dovranno essere abbondantemente spalmati di carbolineo o altre sostanze idonee su tutte le facce. La Direzione dei lavori potra' prescrivere anche la predisposizione di adatte griglie o sfiatatoi in metallo per la ventilazione dei vani racchiusi dai controsoffitti. Art. 2.6.4 SOSTITUZIONI E COLLEGAMENTI Gli interventi di sostituzione riguarderanno l'intera struttura, sia nel caso che non potesse essere consolidata in modo economicamente conveniente, sia nel caso in cui dovesse risultare del tutto irrecuperabile. Si dovra' fare ricorso ad opere di sostituzione parziale solo quando alcune parti o elementi della struttura si presenteranno deteriorati a tal punto da non garantire la stabilita' dell'intera struttura. Nel primo caso l'Appaltatore avra' cura di procedere alla demolizione secondo le modalita' e gli accorgimenti contenuti negli Art. "Demolizioni e rimozioni" del presente capitolato. Il collegamento di una nuova struttura ai muri perimetrali, se non stabilito diversamente - 49 - dalle prescrizioni di progetto o dalle direttive della D.L., verra' effettuato con le modalita' di cui ai punti seguenti. Art. 2.6.4.1 STRUTTURE PIANE IN LEGNO Il collegamento tra le travi e le pareti dovra' essere realizzato mediante alloggiamento nella muratura di dimensioni tali da accogliere la testa del trave che dovra' poggiare su una base perfettamente spianata, ottenuta con getto di malta cementizia. Seranno effettuate forature nei muri sopportanti solai adiacenti per permettere il passaggio di spezzoni di tondino di acciaio da inserire nelle solette riparitrici Per la collocazione degli interventi vedi le tavole di progetto. Art. 2.6.4.2 STRUTTURE PIANE AD ELEMENTI METALLICI I collegamenti fra le travi ed i muri perimetrali, dovranno essere realizzati murando direttamente ogni testa della trave, previa posa in opera di un'opportuna piastra di ripartizione. L'alloggiamento della trave da ricavare nella muratura, dovra' avere forma tronco-conica con la base maggiore rivolta verso l'esterno. La testa delle travi dovrà essere ancorata sull'esterno delle murature con delle barre filettate, ancorate sull'esterno della muratura con le stesse modalità indicate per le travi in legno. Per la collocazione degli interventi vedi le tavole di progetto. Art. 2.6.4.3 TRAVI IN LEGNO In caso d'integrale sostituzione di singole travi di legno, l'Appaltatore dovra' puntellare i travetti ed il tavolato posato sulle travi con due file di ritti da collocare parallelamente alle travi. Alla sommita' dei ritti in corrispondenza dell'intradosso dei travetti, dovra' essere collocato un architrave su cui verranno posti a contrasto i singoli travetti mediante chiodatura di biette in legno. Se la puntellatura dovra' poggiare sopra un solaio, i ritti dovranno essere disposti in modo da gravare su elementi sufficientemente resistenti; se, ad insindacabile giudizio della D.L., il solaio non offrira' sufficiente garanzie di resistenza, sara' necessario prolungare i ritti fino al solaio sottostante o scaricarli sulla muratura perimetrale. Per una migliore distribuzione dei carichi, l'Appaltatore dovra' impiegare elementi atti alla ripartizione dei carichi (tavole in legno di idonea sezione inserite ai piedi dei ritti). La trave, liberata della muratura in corrispondenza degli appoggi, verra' sfilata intera e, solo dietro autorizzazione della D.L., potra' essere tagliata. La nuova trave che dovra' corrispondere come essenza, qualita' e dimensione ai requisiti richiesti dagli elaborati di progetto e dal presente capitolato, dovra' essere messa in opera ripristinando o realizzando ex novo gli eventuali collegamenti metallici e contrastata chiodandola con biette in legno. Se prescritto dagli elaborati di progetto dovrà essere ancorata alla soletta soprastante connettori in acciaio.. - 50 - Per la collocazione degli interventi vedi le tavole di progetto. Art. 2.6.4.4 TAVOLATO E PIANELLE IN COTTO L'Appaltatore, dopo aver puntellato o eventualmente rinforzato gli elementi della struttura onde effettuare le opere di demolizione e di rimozione secondo le norme contenute nel presente capitolato, dovra' utilizzare per la sostituzione del tavolato esistente tavole in legno la cui essenza e le cui caratteristiche tecniche saranno quelle prescritte dagli elaborati di progetto e dal presente capitolato. Tali tavole dovranno avere uno spessore non inferiore a 4 cm. ed essere rifilate, intestate e collegate alla struttura mediante chiodi e tenoni. Il tavolato cosi' realizzato dovra' essere connesso alle murature adiacenti. Parimenti dovranno essere utilizzate pianelle in cotto ricavate da materiali di recupero, poste in opera affiancate ai sottostanti travetti avendo cura di dare un intradosso il più possibile complanare. Art. 2.6.5 CONSOLIDAMENTI E IRRIGIDIMENTI Art. 2.6.5.1 CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE LIGNEE Prima di procedere a qualsiasi opera di consolidamento di strutture lignee, l'Appaltatore dovra' eseguire le seguenti lavorazioni: - pulizia accurata dell'elemento da consolidare che si effettuera' secondo le modalita' prescritte dalla D.L.; - analisi dettagliata delle parti da asportare e da ripristinare; - puntellamento della struttura che grava sugli elementi da consolidare mediante il riversamento dei carichi sulle parti sane o sulle murature adiacenti; - accertamento delle cause del degrado della struttura; - trattamento antiruggine ed antincendio degli elementi metallici di rinforzo. Tutti i solai saranno consolidati utilizzando la tecnologia del "legno calcestruzzo". Per la descrizione dei metodi di intervento si rimanda alla relazione di calcolo ed alle tavole di progetto. Tutti i solai in legno esistenti dove non è prevista la realizzazione di controsoffitto saranno trattati come da prezzo di elenco. Art. 2.6.5.2 UTILIZZO DI PROFILI METALLICI POSTI ALL'INTRADOSSO L'Appaltatore dopo avere ricavato nella muratura gli alloggiamenti adatti alle teste dei profili metallici di rinforzo, potra' collocare all'intradosso della struttura, in aderenza ai lati delle travi, due putrelle dalle dimensioni indicate dagli elaborati di progetto. In seguito, effettuera' il collegamento tra le putrelle e la trave mediante cravatte metalliche aventi il passo e la sezione - 51 - stabiliti dagli elaborati di progetto; se le putrelle ed i travetti della struttura non dovessero risultare ovunque in aderenza, dovranno essere predisposti dei ringrossi mediante biette di legno. Se previsto, la putrella dovra' essere collocata direttamente sotto la trave lignea. Se la D.L., lo riterra' necessario, dovranno essere messe in opera putrelle rompitratta disposte trasversalmente alla trave lignea. Tutte le putrelle in acciaio dovranno essere rivestite mediante cassettature in legno, come da prezzo di elenco. Per la collocazione degli interventi vedi le tavole di progetto. Art. 2.6.5.3 FORMAZIONE DI CORDOLINO PERIMETRALE Saranno seguiti tagli nelle murature perimetrali portanti a contenimento dei solai di adeguata dimensione per permettere l’alloggiamento di struttura metallica realizzata con tondino di acciaio per c.a. e forature per l’alloggiamento di bilance in tondino di acciaio per c.a da collegarsi alla soletta irrigidente dei solai. Per la collocazione degli interventi vedi le tavole di progetto. Art. 2.6.5.4 SOLETTE IN CALCESTRUZZO Rimossi l'intonaco delle murature perimetrali, la pavimentazione ed il sottofondo fino al rinvenimento della struttura, l'Appaltatore provvedera' alla sigillatura, da eseguire con i materiali ritenuti piu' idonei dalla D.L., delle cavita' e delle zone dove si potrebbero verificare infiltrazioni pericolose per l'integrita' delle superfici presenti all'intradosso. L'armatura metallica di rinforzo dalla maglia e dal diametro prescritti dagli elaborati di progetto, dovra' essere collegata alla sottostante struttura lignea mediante connettori in acciaio. come indicato nelle tavole di progetto. Infine, si eseguira' il getto di conglomerato cementizio avente i requisiti richiesti dagli elaborati di progetto applicandolo a fasce di spessore omogeneo. Il tutto come da progetto esecutivo Art. 2.7 COPERTURE La copertura a tetto presente è sostenuta da una grossa armatura in legno, il tutto con le dimensioni e disposizioni che saranno prescritte dai tipi di progetto o dalla Direzione dei lavori. Parte della copertura esistente verrà demolita e ricostruita con struttura in capriate e arcarecci realizzati con profilati di acciaio, superiore pannello sandwich e gronda in legno. Altra parte verrà scoperchiata dal manto di copertura, revisionata e integrata delle parti deteriorate e successivamente ricoperta con tegole provenienti da materiale di recupero integrate con nuovo. Il corpo di fabbrica centrale precedentemente demolito avrà copertura realizzata in solaio laterocemento con gronde in legno. Su tutte le superfici trattate verrà posta impermeabilizzazione e superiore manto in tegole e coppi. · La realizzazione di nuove coperture e di quelle da ripristinare, demolire e rifare tovano riscontro nelle tavole progettuali: - 52 - Art. 2.7.1 SOTTOMANTO IN LEGNO Se necessario alla tenuta del manto di copertura, sara' costituito da tavole di legno di abete dello spessore di cm. 3,0 piallate dalla parte in vista, unite a filo piano e chiodate alla sottostante orditura di travicelli. Art. 2.7.2 MANTI DI COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONI Nella copertura di tegole e coppi, gli elementi devono poggiare sopra un assito, su cui, prima della loro collocazione, sarà disposta una guaina bituminosa ardesiata dello spessore di mm. 4,0. Detta guaina dovrà impermeabilizzare anche i punti di unione dei camini, degli esalatori, ecc. In ogni caso dovranno essere impiegate, nella posa della copertura, mezze tegole rette e diagonali alle estremita' delle falde e negli spigoli, in modo da alternare le tegole da un filare all'altro. Sopra i displuvi dovranno essere disposti appositi tegoloni di colmo murati in malta idraulica, inoltre dovra' essere inserito un numero adeguato di cappucci di aereazione. Dovranno essere applicate delle converse in rame a protezione degli impluvi e degli incontri delle falde con le murature di camini, abbaini, etc. Art. 2.8 IMPERMEABILIZZAZIONI, DRENAGGI : IMPERMEABILIZZAZIONI Qualsiasi tipo d'impermeabilizzazione dovra' essere eseguito con grande attenzione ed accuratezza soprattutto in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.; l'Appaltatore avra' l'obbligo di eliminare a proprie spese eventuali perdite che si dovessero manifestare anche a distanza di tempo. I piani di posa dovranno essere il piu' possibile, lisci, uniformi, privi di irregolarita', di avvallamenti e di polvere. L'Appaltatore dovra' predisporre i necessari giunti di dilatazione in base alla dimensione ed alla natura dei piani di posa di cui dovra' annullare gli imprevedibili movimenti. L'Appaltatore dovra' realizzare i piani di posa delle soglie delle porte, dei balconi e dei davanzali in modo che siano in pendenza verso l'esterno. La copertura, terrazze e bagni saranno impermeabilizzati con guaina bituminosa; sarà formato tagliamuro in corrispondenza murature a appoggianti dei manufatti a i piani a contatto con il terreno. Saranno impermeabilizzate le pareti a contatto con il terreno per un’altezza di cm 80. DRENAGGI Saranno realizzati mediante scavo, zanella in cls cementizio e successivo riempimento con materiale arido per il convogliamento di acque di infilrazione fino pozzetti collegati alla rete fognaria - 53 - Art. 2.10 INTONACI E’ prevista la spicconatura e rimozione della intonacatura esistente. Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo avere rimossa dai giunti delle murature, la malta aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa. Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita' negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese. Ad opera finita l'intonaco dovra' avere uno spessore non inferiore ai mm. 15. Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito dara' la D.L. e saranno protetti da paraspigoli metallici. Art. 2.10.1 INTONACI PER INTERNI Sono da porsi in opera, dove previsto, in corrispondenza di tutti i paramenti eseguiti in muratura e dei soffitti, saranno del tipo civile, finiti a velo, eseguiti con premiscelato a base di inerti minerali espansi e leganti a base di calce . Art. 2.10.2 INTONACI PER ESTERNI Dove previsti, per la parte da ristrutturare, saranno eseguiti in corrispondenza di paramenti in muratura; saranno del tipo civile per esterni, eseguito con premiscelato a base di inerti minerali espansi e leganti a base di calce ,e finito a velo. Art. 2.11 TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E COLORITURE Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura, dovra' essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalita' e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. Speciale riguardo dovra' aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra' essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra' essere perfetta. Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra' - 54 - essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate. Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di rifilettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. La scelta dei colori e' dovuta al criterio insindacabile della D.L. e non sara' ammessa alcuna distinzione tra i colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu' fini e delle migliori qualita'. Le successive passate di coloriture ad olio e verniciatura, dovranno essere di tonalita' diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate. In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sara' a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque esso ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione una dichiarazione scritta. Prima di iniziare le opere da pittore, l'impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita' che le saranno prescritte, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della D.L. Essa dovra' infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, etc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. Tutte le parti intonacate saranno tinteggiate. Art. 2.11.1 TINTEGGIATURE INTERNE Saranno realizzate con pittura a calce, data a tre mani successive a rullo o pennello, senza l'uso dello spruzzo, con colori a scelta della D.L.compreso riquadrature, zoccolature, ecc. eseguite con colori diversi da quelli di fondo delle pareti tinteggiate Sono pure previste decorazioni di pareti e soffitti interni mediante rilievo e ricostruzione grafica degli stilemi e modanature ripetitive; produzione degli spolveri o stampi eventualmente occorrenti. Realizzazione dei sopraindicati stilemi e modanature con colori stabili a tempera reversibile tenendo in considerazione le tonalità usate in passato come basi. L'intervento dovrà prevedere la tinteggiatura, velatura e invecchiamento (patina-scartatura) e la stuccatura e ricostruzione delle modanature. Nel caso di accostamento a pitturazioni esistenti e da salvaguardare in loco, si dovrà avere particolare attenzione alle parti di unione per realizzare una superficie decorata armonica nell'aspetto.. - 55 - Art. 2.11.2 TINTEGGIATURA DI PARETI ESTERNE Le pareti esterne intonacate saranno tinteggiate con una mano di grassello di calce diluito al 50-60 % e due mani di pittura a base di calce diluita al 40-50 % Art. 2.12 PAVIMENTAZIONI - RIVESTIMENTI - BATTISCOPA – MARCIAPIEDI-SCALE La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra' venire eseguita in modo che la superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla D.L. I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato e non dovra' verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benche' minima ineguaglianza. I pavimenti si addenteranno per almeno mm. 15 entro l'intonaco delle pareti, che sara' tirato verticalmente sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio. Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso, ma anche l'intonaco per almeno 15 mm.. I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavati e senza macchie di sorta. Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno 10 gg. dopo l'ultimazione di ciascun pavimento, l'Appaltatore avra' l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei locali; e cio' anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, l'Appaltatore dovra' a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate. L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.L. i campioni dei pavimenti prescritti. Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo esse siano, dovra' essere opportunamente spianato mediante un sottofondo, in modo che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire alla profondita' necessaria. Il sottofondo sarà costituito da un massetto di calcestruzzo cementizio alleggerito con polistirolo espanso, con densità di 1200 kg/mc, di spessore non minore di cm. 8, che dovra' essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni.. Prima della posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con un beverone di cemento. In alternativa è consentito l’utilizzo di massetto in semiasciutto di spessore cm.8. Art. 2.12.1 PAVIMENTI PER LOCALI INTERNI I locali interni della parte di fabbricato da recuperare saranno pavimentati con mattonelle in graniglia o elementi in cotto provenienti dalle precedenti rimozioni integrate da materiale similare nuovo qualora non fosse sufficiente la metratura di quelli recuperati I locali del corpo di fabbrica centrale precedentemente demolito saranno pavimentati con elementi in cotto “da spacco”di prima scelta, montate a colla e stuccate con cemento bianco o - 56 - altro materiale a scelta della D.L., tenendo cura di pulire gli interstizi fra piastrelle dello stucco eccedente. Art. 2.12.2 PAVIMENTAZIONI DEI PASSAGGI ZONE PEDONABILI ESTERNE Saranno realizzate con tozzetti di cemento, e lastre di pietra, posti in opera con malta di cemento su massiccia stesa e rullata; montate a colla, compreso il sottofondo in sabbia e cemento di cm 2,5 e la rete metallica zincata filo mm. 3,0 La parte frontale, attualmente formata da lastroni di pietra di alto spessore, sarà oggetto di rimozione di detti lastroni, recuperati, e riposti in loco con malta cementizia previa formazione di cassonetto e massicciata di appoggio. Art. 2.13 SERRAMENTI RESTAURO INFISSI DA RECUPERARE Per i serramenti che dovessero essere parzialmente reintegrati con nuove parti lignee o in vetro, l'Appaltatore dovrà a proprie spese provvedere al loro smontaggio, al trasporto, se necessario, presso laboratori artigiani, alla reintegrazione con parti in legno aventi le caratteristiche sopra descritte, al trasporto in cantiere, alla ricollocazione ed, infine, alla loro rifinitura. Il tutto come da prezzi di elenco. Art. 2.13.3 PORTONI ESTERNI DI RECUPERO I portoni esterni da recuperare saranno restaurati ed integrati con parti in legno massello di castagno, come da prezzo di elenco. Art. 2.14 OPERE IN FERRO E LATTONERIE Opere in ferro: - ringhiere in ferro zincato e verniciato realizzate come da disegni da officina forniti dall’appaltatore ed approvati dalla D.L. e con tinte a scelta della D.L e di recupero. Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita' di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira' la D.L., con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, - 57 - ribaditure, etc. dovranno essere perfette senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od inizio di imperfezione. Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra' essere rifinita a pie' d'opera colorita a minio. Per ogni opera in ferro, a richiesta della D.L., l'Appaltatore dovra' presentare il relativo modello, per la preventiva approvazione. L'Appaltatore sara' in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare su posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo. Le finestre dei locali accessibili direttamente dai piani terra saranno dotate di inferriate a disegno semplice, in ferro pieno,di recupero o nuova fornitura, poste in opera, compreso taglio su misura, zanche di ancoraggio, saldature, sfridi, ciclo di pulitura per le parti di recupero, verniciatura composta da una prima mano di pittura antiruggine con strato di minio e successive due mani di pittura ipossidica con colore a scelta della D.L., compreso inoltre le opere murarie. Opere da lattoniere: I manufatti in ghisa, in rame, o in altri metalli, dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonche' lavorati a regola d'arte, con la maggiore precisione. Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, completi di ogni accessorio necessario alla loro perfetta funzionalita', come raccordi di attacco, coperchi, viti di spurgo di ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, etc.). Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto prescritto dalla D.L. ed in conformita' ai campioni, che dovranno essere presentati per l'approvazione. Le scossaline, converse, mantelline, canali di gronda ed i pluviali saranno eseguiti utilizzando laminati di rame Cu-DHP conformemente alla UNI 5649 (parte 1) ed alla UNI 3310. I pluviali verranno realizzati con laminati in rame semicrudo da 8/10 arrotolati, aggraffati e, se richiesto, brasati o elettrosaldati, del diam. 100, raccordati ai canali di gronda con opportuno imbocco con pezzo speciale in rame e forniti alla base di terminale in ghisa di altezza minima di m. 1,20. I canali di gronda verranno realizzati con lastre o nastri semicrudi dello spessore descritto (8/10) e sviluppo 33 cm. Le giunzioni verranno realizzate mediante semplice sovrapposizione o per aggraffatura piatta; la tenuta verra' assicurata da una corretta brasatura. Art. 2.15 SISTEMAZIONI ESTERNE E CANALIZZAZIONI Le sistemazioni esterne consistono nella pavimentazione con binder e tappeto bituminoso, completo per le aree a parcheggio e inizio dell’ingresso al resede del fabbricato. Camminamenti realizzati in pietra o tozzetti in cemento Le aree a verde saranno opportunamente livellate e protette da muri rivestiti in pietra. Tutte le sistemazioni esterne devono rispettare le indicazioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Smaltimento acque nere e bionde Per i tratti interrati dovranno essere impiegate tubazioni in PVC tipo 302 UNI 7443/85 complete di pezzi speciali con giunzioni a bicchiere. - 58 - Le acque saponose usate provenienti dalla cucina e bagni e dagli altri servizi saranno convogliate su fognatura delle acque nere senza passare dalle fosse biologiche, in apposito pozzetto sgassatore 50x50 con chiusino. Dovranno essere previsti pozzetti con chiusino delle dimensioni di cm.40x40 o cm.50x50 alle intersezioni delle fognature. Gli scarichi delle acque nere faranno capo a fossa biologica prefabbricata in c.a.v. che sarà dotata di tubazione di ventilazione prolungata al di sopra della copertura dell'edificio. Per la collocazione e le dimensioni delle fosse biologiche si rinvia alle tavole di progetto. Smaltimento acque piovane L'impianto di smaltimento delle acque piovane dovrà essere realizzato impiegando tubazioni in PVC tipo 300 UNI 7443/85 complete di pezzi speciali con giunzioni a bicchiere. Nella posa in opera dovranno essere rispettate le raccomandazioni dell'Istituto Italiano dei Plastici; la pendenza non potrà essere inferiore all'1%. Al piede di ogni discendente è previsto un pozzetto delle dimensioni di cm.40x40 in cemento vibrato completo di chiusino. Per la raccolta delle acque dei piazzali e delle strade sono previsti caditoie in ghisa sifonate con sottostante pozzetto di cm.40x40. All'intersezione delle fognature dovranno essere previsti pozzetti in cemento vibrato con chiusino. Canalizzazioni per allacciamenti Per i tratti interrati dovranno essere impiegate tubazioni in PVC corrugato complete di pezzi speciali con giunzioni a bicchiere con dimensioni determinate nel rispetto delle regole dettate dagli Enti Distributori. Dovranno essere previsti pozzetti con chiusino delle dimensioni di cm.40x40 o cm.50x50 60x60 alle intersezioni canalizzazioni. Il tutto sarà interrato, poggiante su letto di posa in cls. cementizio e tombato con rinfianco realizzato in sabbia Gli scavi, i rinterri, la realizzazione dei pozzetti, le tubazioni e l'adduzione agli armadietti e/o alle cassette di smistamento faranno carico alla ditta esecutrice dell'opera. I chiusini in ghisa e gli armadietti dovranno essere forniti e posati in opera dall'impresa, con le modalità vigenti nel regolamento della Telecom Art. 2.16 IMPIANTI Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei lavori, in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato d'appalto ed al progetto. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata, secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere nell'edificio affidate ad altre Ditte. La Ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti alle opere dell'edificio. La Ditta ha l'obbligo di garantire gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento per due anni dall'emanazione del certificato di collaudo. - 59 - Pertanto, fino al termine di tali periodi, la ditta deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino nell'impianto per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio o funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale dell'Amministrazione stessa o comunque di chi ne fa uso. Per l'individuazione e le caratteristiche degli interventi vedi le tavole grafiche di progetto. Art. 2.16.2 IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO – SCARICHI - FOGNATURE L'impianto da eseguire deve comprendere la fornitura e posa in opera per Impianti igienico sanitari completi di scarichi e fognature rispettando le condizioni e prescrizioni tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto relativo all’impianto igienico-sanitario. Vedi Capitolato Speciale Impianti Meccanici Art. 2.16.2.1 ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA L’impianto in oggetto viene alimentato dall'acquedotto pubblico, gestito dalla società Nuove Acque S.p.A. La schematura del circuito di allacciamento alla rete esistente sarà realizzata in tubazione PE UNI 7611 PN 12, del diametro Ø 32 come indicato negli elaborati di progetto, fino alla base del fabbricato, completa di valvole di intercettazione. Il tutto realizato come evidenziato nel progetto e corredato e completo di valvole di ritegno ed a sfera con leva in duralluminio e corpo in ottone per sezionamento delle componenti, staffature a parete e quant’altro necessario per una perfetta posa in opera montato funzionante e collaudato. Art. 2.16.3 IMPIANTO ELETTRICO, DI TERRA L'impianto da eseguire deve comprendere la fornitura e posa in opera per Impianti elettrici completi rispettando le condizioni e prescrizioni tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto relativo all’impianto elettrico. Vedi Capitolato Speciale Impianti Elettrici e Speciali Art. 2.16.4 CONCLUSIONI Oltre a quanto precedentemente indicato, la consistenza degli impianti potrà essere desunta dai disegni esecutivi, dove è indicata la posizione dei loro componenti oltre a quanto specificato nei capitolati di appalto specifici- 60 -