Trento 30 settembre 1958
AnooX
N.39
Trient. den 30, September 1958 -- X. Jahrgang - Nr.39
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BOLLETTll\lO UFFICIl-lLE DBLI..A
REGIONE TRENTINO .. ALTO ADIGE\
PARTI PRIMA E SECONDA
lll\llTSBLl-lTT DER
REGION TRENTINO· TIROLER ETSCHLAND
ERSTER UND ZWEITER TÈIL
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nella prima parte sono -pubblicate le leggi e i regolamenti re·
gionali e provinciali ed i regolamenti ed i decreti del Presidente
della Giunta regionale e dei Presidenti delle Giunte provinciali:
nella seconda parte sono pubblicati, in lingua italiana e te·
desca, le leggi ed i decreti"' dello Stato che interessano la Regione
e le Provincie e quelli comunque emanati in materia di compe·
tenza legislativa della Regione e delle Provincie;
nella terza parte sono pubblicati gli annunci e gli avvisi di cui
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imersten Teìl werden die Gesetze und Verordnungen der Re­
gion und der Provinzen sowie die Verordnungen und Dekrete dea
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desausschiisse veroffentlicht;
im zweiten Teil werden in italienischer und deutscber Sprache
die Gesetze und Verordnungen des Stllates veroffentlich4 welche
die Region und die Provin:!en interessieren, 80wie jedenfalls die·
jenigen, die fiir in die Zustandigkeit der Gesetzgebung der Region
und der Provinzen fallende Sachgebiete erlassen werden;
im dritten Teil werden die Mitteilungen und Bekanntmachungen
verlautbart, deren Verolfentlichung in den Gesetzesanzeigern der
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SOMMARIO • INHALTSVERZEICHNIS
DEKRET DES PRASIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES
vom l. August 1958, Nr. 96
P~RTE
PRIMA - ERSTER TEIL
Xnderung der Bereiche der Forststationen
Baselga di Pinè, Pergine und Segonzano
von
. Seite 417.
LEGGI E DECRETI- GESETZE UNO DEKRETE
DECRETO _DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
l agosto 1958, n. %
Moditìca delle giurisdizioni delle stazioni fore­
pago 416
stali di Baselga di Pinè, Pergine e Segonzano.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 settembre 1958, n. 97
Autorizzazione al signor Dalmeri Ninfo ad eser­
citare la pesca della trota e del coregone in epoca ,
di divieto
. pago 417
416
B. U. 30 settemhre 1958 - N. 39 - - AmtshJatt vom 30. September 1958 - :Kr. 39
DEKRET DES PRASIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES
vom 23. September 1958, Nr. 97
Ermachtigung an Herrn Ninfo Dalmeri wahrend
der Schonzeit die Forellen- und Blaufelch~nfischerei
auszuiiben
. Seìte 418
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DI TRENTO 29 agosto 1958,
11.
11
Istituzioni di Dispensari Provinciali di Igiene Men­
tale ed approvazione del relativo Regolamento prov­
visorio
. pago 419
LEGGI E DECRETI - GESETlE UNO DEKRETE
DECRETO DEL PRESIDE:KTE DELLA
REGIO:KALE 1 agosto 1958, n. 96
GIU~TA
Modifica delle giurisdizioni delle stazioni fore­
stali di Baselga di Pinè, Pergine e Segonzano.
IL PRESIDENTE DELLA GIU:KTA REGIO~ALE
DEL TRE:KTI:KO - ALTO ADIGE la quale si chiede venga provveduto alla suddetta
rettifica;
Visto l'art. 4, n. 9 dello Statuto speciale per il
Trentino - Alto Adige;
Visto l'art. 36 del D.P.R. 30 giugno 1951, nu­
mero 574;
Vista la legge 12 dicembre 1923, n. 3141;
Visto il D.L.L. 26 ottobre 1944, n. 379;
Visto il D.L.C.P.S. 12 marzo 1943, n. 304 ra­
tificato con medificazioni con la legge 4 maggio 1951,
n. 533;
.
Visti i decreti ministeriali 5 dicembre 1949,
registrato alla Corte dei Conti il 22 dicembre 1949
- reg. 2 foglio 331; 23 gennaio 1950, registrato alla
Corte dei Conti il 17 febbraio 1950 - reg. 3 foglio 92;
23 febbraio 1950, registrato alla Corte dei Conti il
16 marzo 1950 reg. 3 foglio 136 e 30 marzo 1950,
registrato alla Corte dei Conti il 13 aprile 1950 ­
reg. 3 foglio 215;
Decreta:
Considerato che la zona di malga Vasoni
cima Fregasoga - pur appartenendo amministra­
tivamente al Comune di Lona-Lases con il quale
non ha però contiguità territoriale, è attualmente
aggregata, per quanto riguarda le giurisdizioni fo­
restali, alla stazione di Baselga di Pinè, mentre il
rimanente territorio comunale di Lona-Lases fa par­
te della giurisdizione della stazione forestale di
Segonzano;
Considerato ancora che detta diversità di ap­
partenenza alla giurisdizione di due diverse stazio­
ni forestali, le quali a loro volta dipendono da due
diversi 'Ispettorati distrettuali delle foreste - Tren­
to là e Trento Ila - provoca notevoli disagi di na­
tura burocratica-amministrativa;
, Ritenuto pèrtanto di poter ovviare a tali disagi
attribuendo detta zona alla giurisdizione della sta­
zione forestale di Segonzano, la quale, compren­
dendo il territorio del Comune di Sover, confina
con la zona stessa, in modo che tutto il territorio
comunale di Lona-Lases verrebbe ad essere soggetto
alla giurisdizione di una unica stazione forestale;
Considerato inoltre opportuno aggregare alla
giurisdizione della stazione forestale di Baselga di
Pinè il territorio del Comune di Forp.ace, sottraen­
dolo alla giurisdizione della stazione forestale di
Pergine, che è molto vasta e dalla quale è più di­
stante che non dalla stazione di Baselga di Pinè;
Vista la nota dell'Assessorato dell' agricoltura
e delle foreste di data 25 luglio 1953, n. 4227 con
Art. l
Le giurisdizioni delle stazioni forestali di Ba­
selga di Pinè, Segonzano e Pergine sono cosÌ mo­
dificate:
la zona di Lona - Lases II'' (Malga Vasoni - Ci­
ma Fregasoga) attualmente appartenente alla
giurisdizione della stazione forestale di Baselga
di Pinè viene aggregata alla giurisdizione della
stazione forestale di Segonzano.
Il territorio del Comune di Fornace, attualmen­
te appartenente alla giurisdizione della stazione fo­
restale di Pergine, viene aggregato alla giurisdizione
della staziQne forestale di Baselga di Pinè.
Art. 2
La rettifica delle giurisdizioni indicate all'ar­
ticolo l avrà effetto a decorrere dalI? ottobre 1953.
Il presente deèretosarà inviato alla Corte dei
Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollet­
tino Ufficiale della Regione.
Trento, l agosto 1953
p. Il Presidente della Giunta regionale
.TURRINI
Registrato alla Corte dei Conti addì 20 settemhre 1958, Reg. 8,
Foglio 244 . MOTUICO.
B. U. 30 settembre 1958 - N. 39 - - Amtsblatt vom 30. September 1958 * Nr. 39
DEKRET DES PRXSIDENTEN DES REGIONALAUS­
SCHUSSES vom L Augu8t 1958, Nr. 96
Anderung der Bereiche, der Forststationen von
Baselga di Pinè, Pergine und Segonzano.
DER PRXSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES TRENTINO - TIROLER ETS~HLAND In Anhetracht, daB die Gegend Vasoni·Alm ­
Fregasoga-Spitze - zwar verwaltungsmaBig zur Ge­
meinde Lona-Lases gehort, mit der sie aber keinen
gebietlichen Zusammenhang hat, und dal3 sie, was
die Forstangelegenheiten betrifft, der Forststation
Baselga di Pinè angegliedert ist, wahrend das iibri·
ge Gebiet der Gemeinde Lona-Lases zum Bereich
der Forststation Segonzano gehort;
In Anbetracht weiters, daB diese Verschieden­
heit der Zugehorigkeit zum Bereich zweier ver­
schiedener Forststationen, die Ìhrerseits wiederum
zwei verschiedenen Bezirks-Forstinspektoraten Trient I und Trient I I - unterstehen, bedeutende
bfuokratisch-verwaltungsma6ige Nachteile mit sich
bringt;
In Anbetracht daher, daJ3 diese Nachteile be­
hoben werdeil konnen, indem diese Gegend dem
Bereich der Forststation von Segonzano angeglie­
dert wird, die das Gebiet der Gemeinde Sover um­
faBt und an clie genannte Gegend angrenzt, so daB
das gesamte Gebiet der Gemeine Lona-Lases in den
Bereich einer einzigen F orststation kame;
In Anbetracht auJ3erdem, daB es zweckma13ig
ist, dem Bereich der Forststation Baselga di Pinè
das Gebiet der Gemeinde Fornace anzugliedern, in­
dem es vom Bereich der Forststation Pergine ab­
getrennt wird, clie sehr groJ3 iet und von der es
weiter entfernt isJ als vpn der Forststation Baselga
di Pinè;
Nach Einsichtnahme in das Schreiben des Ag­
sessorates ffu Land- und Forstwirtschaft vom 25. Ju­
li 1953, Nr. 4227, womit obige Anderung beanlragt
wird;
Nach Einsichtnahme in den Art. 4 Z. 9 des
Sonderstatutes fiir die Region Trentino - Tiroler
Etschland;
,
Nach Einsichtnahme in den Art. 36 des De­
kretes des Prasidenten der Republik vom 30. Ju­
ni 1951, Nr. 574;
Nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 12. De­
zember 1923, Nr. 3141;
Nach Einsichtnahme in das Statthalter-Gesetz­
dekret vom 26. Oktober 1944, Nr. 379;
Nach Einsichtnahme in das Gesetzdekret (~es
provisorischen Staatsoberhauptes vom 12. Marz
1943, Nr. 304, das mit Gesetz vom 4. Mai 1951,
Nr. 533 mit Abanderungen bestatigt wurde;
417
Nach Einsichtnahme in' dic Ministerialdekrete
vom 5. Dezember 1949, registriert beim Reclmungs­
hof am 17. Februar 1950 - Register 3, Blatt 92;
vom 23. Januar 1950, registriert beim Rechnungs­
hof, am 17. Februar 1950 . Register 3, Blatt 92;
vom 23. :Februar 1950, registriert beim Rechnungs­
hof am 16. Marz 1950 - Register 3, Blatt 136 nnd
vom 30. Marz 1950, registriert beim Rechnungshof
am 13. ApriI 1950 - Register 3, Blatt 215;
verordnet:
Art. l
Die Bereiche der Forststationen Baselga di
Pinè, Segonzano und Pergine werden wie folgt ab­
geandert:
-
dieGegend von Lona-Lases II (Vasoni.Alm ­
Fregasoga-Spitze), die gegenwartig zum Bereich
der Forststation Baselga di Pinè gehort, wird
dem Bereich der Forststation Segonzano ange­
gliedert.
Das Gebiet der Gemeinde Fornace, das gegen­
wartig zum Bereich der Forststation Pergine gehiirt,
wird dem Bereich der Forststation Baselga di Pinè
angegliedert.
Art. 2
Die Anderung der im Art. l erwahnten Be­
reiche tritt mit L Oktober 1953 in Wirksamkeit.
Dieses Dekret wird dem Rechnungshof zur Re­
gistrierung zugeleitet und im Amtsblatt der Region
veroffentlicht.
Trient, den 1. August 1953
Der Prasident des Regionalausschusses
i. A. TVRRINI
Registriert heim Reehnungshof am 20. Septemher 1958, Reg. 8,
Blatt 244 . Monaco.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 23 settembre 1958, n. 97
Autorizzazione al signor Dalmeri Ninfo ad eser­
citare la pesca della trota e del coregone in epoca
di divieto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE Vista la domanda in data lO settembre 1953
del signor Dalmeri Ninfo fu Giovanni, titolare del
diritto di pesca sul lago di Caldonazzo, tendente
418
B. U. 30 settembre 1958 - N. 39
Amtsblatt vom 30. SepLember 1958 - Nr. 39
ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare la pesca
della trota e del coregone in epoca di divieto a sco­
po di fecondazione artificiale e di pescicoltura;
Considerato che il predetto signor Dalmeri
Ninfo è iscritto nell'elenco di coloro che possono
essere autorizzati a pesca in epoca di divieto per
compiere operazioni di fecondazione artificiale a
scopo di pescicoltura;
Visti gli articoli 14 e 17 del regolamento sulla
pesca lacuale e fluviale approvato con R.D. 22 no­
vembre 1914, n. 1436 e il T. U. delle leggi sulla
pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604;
Visti l'art. 4, n. 11 della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 5 e il D.P.R. 30 giugno 1951,
n. 574;
Su proposta dell' Assessore dell' agricoltura c
delle foreste;
Decreta:
Articolo unico
Il signor Dalmeri Ninfo fu Giovanni, resjden­
te a S. Cristoforo al Lago, titolare del diritto cEclu­
sivo di pesca sul lago di Caldonazzo, è autorizzato
ad esercitare la pesca della trota e del coregonc nel­
la prossima epoca di divieto a scopo di fecondazio­
ne artificiale.
L'esercizio della facoltà medesima non potrà
essere rivolto ad altro fine, mentre l'autorizzazione
è concessa solo per l'epoca di divieto in corso (1" ot­
tobre - 31 dicembre 1958) con l'obbligo della rigida
osservanza delle norme stabilite dal regolamento
sulla pesca lacuale e fluviale approvato con R.D.
22 novembre 1914, n. 1486.
Ìl presente decreto sarà pubblicato nel Bollet­
tino Ufficiale della Regione.
Trento, 23 settembre 1958
Il Pl'esidente della Giunta regionale
ODORIZZI
DEKRET DES PRXSIDENTEN DES REGIONALAUS­
SCHUSSES vom 23. September 1958, Nr. 97
Ermachtigung an Herrn Ninfo Dalmeri, wahrend
der Schonzeit die Forellen- und Blaufelchenfìscherei
auszuuben.
DER PRXSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES TRENTINO - TIROLER ETSCHLA..~D Nach Einsichtnahme in das Gesuch vom lO. Sep­
tember 1958 des Herrn Ninfo Dalmeri nach Gio­
vanni, Inhaber des Fischereirechtes im Caldonazzo­
See, um die Ermachtigung, wi.ihrend der Schonzeit
die Forellen- und Blaufelchenfischerei zu Zwecken
del' kiinstlichen Befruchtung und del' Fischzucht
auszuliben;
In Anbetracht, daI3 del' obgenannte Herr Nin­
fo Dalmeri im Verzeichnis del' Personen eingetra­
gen ist, die ermachtigt werden konnen, wahrend
der Schonzeit zu fischen, um kiinstliche Befruch­
tungen zu Fischzuchtzwecken durchzufiihren;
Nach Einsichtnahmc in die Art. 14 und 17
der mit kgl. Dekrel vom 22. November 1914,
Nr. 1436 genehmigten Verordnung iiber die See­
und Flu13fischerei und in den mil kgl. Dekret vom
8. Oktober 1931, Nr. 1604 genehmigten Einheistext
del' Gesetze Mer die Fischerei;
Nach Einsichtnahme in den Art. &1 Z. 11 des
Verfassungsgesetzes vom 26. Februar 1948, Nr. 5
und in das Dekret des Prasidenten del' Republik
vom 30. Juni 1951, Nr. 574;
Ani Vorschlag cles Assessors fiir Land- und
Forstwirtschaft;
verordnet:
Einziger Artikel
Herr Ninfo Dalmeri nach Giovanni, ansasslg
in S. Cristoforo al Lago, Inhaber des ausschlieI3li.
chen Fischereirechtes im Caldonazzo-See, ist er­
machtigt, wlihrend del' kommenden Schonzeit die
Forellen- und Blaufelchenfischerei zu zwecken der
kiinstli~hen Befruchtung auszuiiben.
Die Ausiibung diesel' Befugnis darf keincm
anderen Zwecke gcwidmet werden, wahrend die
Ermachtigung nm fiir die Schonzeit (1. Oktober .
31. Dezember 1958) mit der Verpflichtung erteilt
wird, die Bestimmungen del' mit kgl. Dekret vom
22. November 1914, Nr. 1486 genehmigten Verord­
nung iiber die See- und Flu!3fischerei strengstens
zu befolgen.
Dieses Dckret wird 1m Amt~blatt del' Region
veroffentlicht.
Trient, dcn 23. September 1958
Der Ptiisident des RegionalausschuFoses
ODORIZZI
B. U. 3() settembre 1958 - N. 39 - - Amtsblatt vom 30. September 1958 - Nr. 39
~.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE DI TRENTO 29 agosto 1958. n. Il
Istituzioni di Dispensari Provinciali di Igiene Men­
tale ed approvazione del relativo Regolamento prov­
visorio.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO Vista la deliberazione n. 1458-1625/3.VII dd.
l agosto 1958 della Giunta Provinciale di Trento,
relativa all'istituzione in Provincia di Trenfo di
una rete di Dispensari di Igiene Mentale ed all'ap­
provazione del relativo Regolamento provvisorio:
Decreta:
a) Sono istituiti Dispensari Provinciali di Igiene
Mentale nei Centri di Trento, Rovereto, Riva,
Borgo, Cavalese, Cles, Primiero e Tione.
419
~
f) di controllo col visitare periodicamente i sogget­
ti già dimessi ai sensi dell'articolo 66 del Regola­
mento alla Legge Manicomi ed Alienati e tutti
coloro che fruiscono e domandino di poter frui­
re di quelle previdenze assistenziali già in atto
(sussidi, ricoveri in Istituti medico-pedagogici o
per p ostencefalitici, ecc.) o da deliberarsi in av­
venire dall'Amministrazione provinciale.
Le visite di controllo agli assistiti potranno es­
sere eseguite, in via eccezionale, anche a domicilio
in caso di assoluta necessità.
Art. 3
E' rigorosamente esclusa dall'attività Dispensa­
riale l'assistenza medica, diagnostico-terapeutica e
quelle forme le quali non rientrano nell'ambito del­
la specialità neuro-psichiatrica.
Art. 4
b) E' approvato il seguente Regolamento provvi.
SOrIO per i Dispensari Provinciali di Igiene
Mentale:
Ai « Dispensari» sono ammessi gratuitamente
tutti coloro: che siano già stati ricoveràti nei re·
parti comuni dell'Ospedale Psichiatrico, o che risul­
tlno poveri ed in possesso del libretto comunale di
assistenza sanitaria gratuita.
Art. l
Art. 5
L'Amministrazione Provinciale di Trento isti·
tuisce e gestisce i « Dispensari per le malattie ner­
vose e mentali» allo scopo di favorire ed integra­
re l'opra di assistenza neuro-psichiatrica che essa
già compiva con l'Ospedale Psichiatrico Provinciale.
I Dispensari sono forniti di una adeguata scor­
ta di medicinali che vengono distribuiti gratuitamen­
te ai pazienti compresi nelle categorie di cui sopra
che si trovino in stato di povertà.
In apposito registro verrà tenuta nota dei me­
dicinali consegnati o prescritti, così che risulti sem­
pre evidente il carico e lo scarico degli stessi.
Art. 2
I suddetti « Dispensari» hanno come scopo ul­
timo le seguenti finalità:
a) igieniche, con l'impartire norme, precetti e con·
sigli di igiene mentale;
b) profilattiche, con l'attività intesa alla preven­
zione dello sviluppo e dell'aggravarsi di malat­
tie mentali e nervose, ciò con particolare riguar­
do alle età critiche dell' infanzia, della pubertà
e dell'involuzione;
c) dì diagnosi precoce col tempestivo accertamento
di stati morbosi neuro-psichici pii! o meno la­
tenti;
d) terapeutiche col curare sia ambulatoriamente,
sia al loro domicilio con tutti i mezzi possibili
in tali condizioni le forme accertate con le atti­
vità previste nei due precedenti paragrafi;
e) di integrazione con l'assistere e curare tutti quel­
li ammalati di forme neuro-psiehiche già ospe­
dalizzati;
Art. 6
Il Direttore dell'Ospedale Psichiatrico provin­
ciale è anche incaricato della. Direzione Sinitaria dei
Dispensari neuropsichiatrici provinciali: egli potrà
attendervi direttamente ovvero con la collaborazio­
ne dei sanitari dell'Ospedale.
Art. 7
Una speciale «scheda dispensariale» verrà com­
pilata per ogni paziente visitato e dovrà essere ag­
giornata nelle visite successive.
Un registro cronologico sarà tenuto per ogni
sede dispensariale e vi saranno annotate le persone
visitate in ciascuna seduta.
Art. 8
Le « schede dispensariali» ed il « registro cro­
nologico» hanno carattere strettamente riservato;
hanno scopo clinico quelle e statistico questo.
420
,
B. U. 30 settemhre 1958 - N. 39 - - Amtshlatt vom 30. Septemher 1958 - Nr. 39
Art. 9
Nessun certificato verrà rilasciato ad Enti nè
ed Uffici pubblici che possa venire usato a scopo
medico-legale, fiscale, ovvero abbia finalità mutua­
listica. Dovranno invece venire rilasciati quegli at­
testati sulla malattia dell'assistito, i quali integrino
una delle finalità del Dispensario esposte all'art. 2).
Art. lO
Malati già dimessi dall'Ospedale Psichiatrico e
che mostrino bisogno di un nuovo ricovero o quelli
che si presentano direttamente e che abbisognano
di ricovero in Ospedale Psichiatrico, verranno se­
gnalati al ~edico condotto del Comune di apparte­
nenza per i provvedimenti del caso.
I malati dimessi in esperimento e che risultino
guariti verranno segnalati al Direttore per la propo­
sta di licenziamento definitivo.
Art. 11
Sulla parte contrassegnata dalla lettera B) del­
la scheda dispensariale i medici dell'Ospedale tra­
scriveranno per ogni dimesso le note riassuntive
della degenza, quindi detta scheda sarà passata al
Dispensario Centrale od alla sede periferica com·
petente per territorio.
con le annotazioni previste dall'articolo precedente
rientrerà a far parte dell'archivio dei Dispensari.
Art. 13
Ai Direttori ed ai Sanitari dell'Ospedale com·
peterà il rimborso spese di viaggio (pari al chilome­
traggio moltiplicato per 35), ed una speciale inden­
nità giornaliera di presenza dell'ammontare di Li­
re 2.240 lorde, in sostituq;ione dell'indennità di
mISSIOne.
Art. 14.
Alla fine dell'anno il Direttore compilerà una
relazione statistico-sanitaria sullo svolgimento della
attività dei Dispensari provinciali e la presenterà
all'Amministrazione provinciale.
Art. 15
L'orario ed il giorno di funzionamento dei Di­
spensari Neuro-psichiatrici provinciali dovranno es­
sere proposti dal Direttore secondo le esigenze del
servizio dell'Amministrazione provinciale e da essa
approvati.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollet­
tino Ufficiale della Regione.
E' fatto obhligo a chiunque spetti di osservarlò
'
e di farlo osservare.
Art. 12
Trento, 29 agosto 1958
La scheda dispensariale, al momento dell'am­
missione in Ospedale di un assistito presso i Di­
spensari, dovrà da questi passare all'archivio della
Direzione per essere unita alla clinica per tutta la
durata della degenza. Dopo la dimissione la scheda
p. Il Presidente della Giunta Provinciale
f.to BANAL
Registrato alla Corte dei Conti addì 18 settemhre 1958, Reg. l,
Foglio 8.• Il Referendario Direttore; illeggihile•
....... ­
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[81824] Bollettino n. 39 del 30/09/1958