Trento 30 settembre 1958 AnooX N.39 Trient. den 30, September 1958 -- X. Jahrgang - Nr.39 (Gruppo I. - Spedi7,ione in abbonamento postale) (I. Gruppe . Versand mit Postabonnementl .=====~~=== BOLLETTll\lO UFFICIl-lLE DBLI..A REGIONE TRENTINO .. ALTO ADIGE\ PARTI PRIMA E SECONDA lll\llTSBLl-lTT DER REGION TRENTINO· TIROLER ETSCHLAND ERSTER UND ZWEITER TÈIL Si pubblica ogni martedl Direzione, Redazione ed Amministrazione: presso Giunta Regionale . Trento, Piazza Dante Erscheint jeden Dienstag Telefono 26·6-81 Direktion, SchrÌftleitung und Verwaltung; beim Regionalausschull • Trient, Danteplalz Telepbon 26-6·81 CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E Dr VENDITA BEZUGS UND VERKAUFSPREISE Parte I e II (Leggi, Decreti e Comunicati ufficiali) Annuo L. 1.000. Semestrale L. 600. Ogni fascicolo L. 35.- I. und II. Teil (Gesetze. Dekrete und Arntsrnitteilungen) Jahrlich: L. 1.000.Halbjahrlicb: L. 600. Einzelnummer L. 35. III. Teil (Amtsanzeigen) Jiihrlich; L. 2.500.Halbjabrlicb: L. 1.400.Einzelnummer L. 100. Parte III (Annunzi legali) Annuo L. 2.500. Semestrale L. 1.400. Ogni fascicolo L. 100. TARIFFA PER LE INSERZIONI Inserzione a pagamento L. 130.- per riga dattiloscritta più 3 I.G.E. e 2 0 ;00 bollo quietanza % AVVERTENZE Il Bollettino Ufficiale è suddiviso in tre parti: nella prima parte sono -pubblicate le leggi e i regolamenti re· gionali e provinciali ed i regolamenti ed i decreti del Presidente della Giunta regionale e dei Presidenti delle Giunte provinciali: nella seconda parte sono pubblicati, in lingua italiana e te· desca, le leggi ed i decreti"' dello Stato che interessano la Regione e le Provincie e quelli comunque emanati in materia di compe· tenza legislativa della Regione e delle Provincie; nella terza parte sono pubblicati gli annunci e gli avvisi di cui è obbligatoria la pubblicazione nei fogli annunzi legali delle Pro vincie o di cui la pubblicazione sia comunque richiesta dagli in· teressati. *•* ANZEIGENPREISE Anzeigen L. 130.- pro Scbreibrnaschineuzeile plus 3 % I.G.E. • Ge· biihren und 2 0;00 Quittungsstempel MITTEILUNGEN Das AmtsblaU ist in drei Teile eingeteilt: imersten Teìl werden die Gesetze und Verordnungen der Re gion und der Provinzen sowie die Verordnungen und Dekrete dea Prasidenten des Regionalausschusses und der Prlbidenten der Lan· desausschiisse veroffentlicht; im zweiten Teil werden in italienischer und deutscber Sprache die Gesetze und Verordnungen des Stllates veroffentlich4 welche die Region und die Provin:!en interessieren, 80wie jedenfalls die· jenigen, die fiir in die Zustandigkeit der Gesetzgebung der Region und der Provinzen fallende Sachgebiete erlassen werden; im dritten Teil werden die Mitteilungen und Bekanntmachungen verlautbart, deren Verolfentlichung in den Gesetzesanzeigern der Provinzen Vorschrift ist oder deren Veroffentlichung jedçnfalls von den Interessierten verlangt wird. *•• Tutti gli annunzi e gli avvisi a pagamento dovranno essere inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige in duplice copia, di cui una sulla prescritta carta bolI. (L. 200). Il pagamento d~li abbonamenti e delle inserzioni deve essere fato to esclusivamente· a mezzo versamento sul conto corrente postale N. 14/1983 intestato all' Amministrazione del Bollettino. - Non saranno riconosciuti pagamenti fatti in altri modi. FasCicoli separati del « Bollettino Ufficiale» possono essere acquistati presso la Casa Editrice I. C. A., "Via Roma 88, Trento. Alle zu bezahlenden Anzeigen und Bebnntmachungen mussell der Schriftleitung des Amtsblattes der Region Trentino - Tiroler Ets-chland in zweifacher Ausfertigung, wovoneine auf vorgeschrie· benem Stempelpapier (L. 200), zugesandt werden. Die Zahlung des Bezugspreises und der Anzeigen hat ausschlieB. lich auI Post·Kontokorrent Nr. 14/1983, auf die Verwaltung des Amtsblattes lautend, zu erfolgen. Zahlungen anderer Art werden nicht ane·kannt. Einze1nummern des Amtsblattes konnen bei der Verlagsanstalt I. C. A., Via Roma 88, Trient, bezogen werden. SOMMARIO • INHALTSVERZEICHNIS DEKRET DES PRASIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES vom l. August 1958, Nr. 96 P~RTE PRIMA - ERSTER TEIL Xnderung der Bereiche der Forststationen Baselga di Pinè, Pergine und Segonzano von . Seite 417. LEGGI E DECRETI- GESETZE UNO DEKRETE DECRETO _DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE l agosto 1958, n. % Moditìca delle giurisdizioni delle stazioni fore pago 416 stali di Baselga di Pinè, Pergine e Segonzano. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 1958, n. 97 Autorizzazione al signor Dalmeri Ninfo ad eser citare la pesca della trota e del coregone in epoca , di divieto . pago 417 416 B. U. 30 settemhre 1958 - N. 39 - - AmtshJatt vom 30. September 1958 - :Kr. 39 DEKRET DES PRASIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES vom 23. September 1958, Nr. 97 Ermachtigung an Herrn Ninfo Dalmeri wahrend der Schonzeit die Forellen- und Blaufelch~nfischerei auszuiiben . Seìte 418 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 29 agosto 1958, 11. 11 Istituzioni di Dispensari Provinciali di Igiene Men tale ed approvazione del relativo Regolamento prov visorio . pago 419 LEGGI E DECRETI - GESETlE UNO DEKRETE DECRETO DEL PRESIDE:KTE DELLA REGIO:KALE 1 agosto 1958, n. 96 GIU~TA Modifica delle giurisdizioni delle stazioni fore stali di Baselga di Pinè, Pergine e Segonzano. IL PRESIDENTE DELLA GIU:KTA REGIO~ALE DEL TRE:KTI:KO - ALTO ADIGE la quale si chiede venga provveduto alla suddetta rettifica; Visto l'art. 4, n. 9 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige; Visto l'art. 36 del D.P.R. 30 giugno 1951, nu mero 574; Vista la legge 12 dicembre 1923, n. 3141; Visto il D.L.L. 26 ottobre 1944, n. 379; Visto il D.L.C.P.S. 12 marzo 1943, n. 304 ra tificato con medificazioni con la legge 4 maggio 1951, n. 533; . Visti i decreti ministeriali 5 dicembre 1949, registrato alla Corte dei Conti il 22 dicembre 1949 - reg. 2 foglio 331; 23 gennaio 1950, registrato alla Corte dei Conti il 17 febbraio 1950 - reg. 3 foglio 92; 23 febbraio 1950, registrato alla Corte dei Conti il 16 marzo 1950 reg. 3 foglio 136 e 30 marzo 1950, registrato alla Corte dei Conti il 13 aprile 1950 reg. 3 foglio 215; Decreta: Considerato che la zona di malga Vasoni cima Fregasoga - pur appartenendo amministra tivamente al Comune di Lona-Lases con il quale non ha però contiguità territoriale, è attualmente aggregata, per quanto riguarda le giurisdizioni fo restali, alla stazione di Baselga di Pinè, mentre il rimanente territorio comunale di Lona-Lases fa par te della giurisdizione della stazione forestale di Segonzano; Considerato ancora che detta diversità di ap partenenza alla giurisdizione di due diverse stazio ni forestali, le quali a loro volta dipendono da due diversi 'Ispettorati distrettuali delle foreste - Tren to là e Trento Ila - provoca notevoli disagi di na tura burocratica-amministrativa; , Ritenuto pèrtanto di poter ovviare a tali disagi attribuendo detta zona alla giurisdizione della sta zione forestale di Segonzano, la quale, compren dendo il territorio del Comune di Sover, confina con la zona stessa, in modo che tutto il territorio comunale di Lona-Lases verrebbe ad essere soggetto alla giurisdizione di una unica stazione forestale; Considerato inoltre opportuno aggregare alla giurisdizione della stazione forestale di Baselga di Pinè il territorio del Comune di Forp.ace, sottraen dolo alla giurisdizione della stazione forestale di Pergine, che è molto vasta e dalla quale è più di stante che non dalla stazione di Baselga di Pinè; Vista la nota dell'Assessorato dell' agricoltura e delle foreste di data 25 luglio 1953, n. 4227 con Art. l Le giurisdizioni delle stazioni forestali di Ba selga di Pinè, Segonzano e Pergine sono cosÌ mo dificate: la zona di Lona - Lases II'' (Malga Vasoni - Ci ma Fregasoga) attualmente appartenente alla giurisdizione della stazione forestale di Baselga di Pinè viene aggregata alla giurisdizione della stazione forestale di Segonzano. Il territorio del Comune di Fornace, attualmen te appartenente alla giurisdizione della stazione fo restale di Pergine, viene aggregato alla giurisdizione della staziQne forestale di Baselga di Pinè. Art. 2 La rettifica delle giurisdizioni indicate all'ar ticolo l avrà effetto a decorrere dalI? ottobre 1953. Il presente deèretosarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollet tino Ufficiale della Regione. Trento, l agosto 1953 p. Il Presidente della Giunta regionale .TURRINI Registrato alla Corte dei Conti addì 20 settemhre 1958, Reg. 8, Foglio 244 . MOTUICO. B. U. 30 settembre 1958 - N. 39 - - Amtsblatt vom 30. September 1958 * Nr. 39 DEKRET DES PRXSIDENTEN DES REGIONALAUS SCHUSSES vom L Augu8t 1958, Nr. 96 Anderung der Bereiche, der Forststationen von Baselga di Pinè, Pergine und Segonzano. DER PRXSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES TRENTINO - TIROLER ETS~HLAND In Anhetracht, daB die Gegend Vasoni·Alm Fregasoga-Spitze - zwar verwaltungsmaBig zur Ge meinde Lona-Lases gehort, mit der sie aber keinen gebietlichen Zusammenhang hat, und dal3 sie, was die Forstangelegenheiten betrifft, der Forststation Baselga di Pinè angegliedert ist, wahrend das iibri· ge Gebiet der Gemeinde Lona-Lases zum Bereich der Forststation Segonzano gehort; In Anbetracht weiters, daB diese Verschieden heit der Zugehorigkeit zum Bereich zweier ver schiedener Forststationen, die Ìhrerseits wiederum zwei verschiedenen Bezirks-Forstinspektoraten Trient I und Trient I I - unterstehen, bedeutende bfuokratisch-verwaltungsma6ige Nachteile mit sich bringt; In Anbetracht daher, daJ3 diese Nachteile be hoben werdeil konnen, indem diese Gegend dem Bereich der Forststation von Segonzano angeglie dert wird, die das Gebiet der Gemeinde Sover um faBt und an clie genannte Gegend angrenzt, so daB das gesamte Gebiet der Gemeine Lona-Lases in den Bereich einer einzigen F orststation kame; In Anbetracht auJ3erdem, daB es zweckma13ig ist, dem Bereich der Forststation Baselga di Pinè das Gebiet der Gemeinde Fornace anzugliedern, in dem es vom Bereich der Forststation Pergine ab getrennt wird, clie sehr groJ3 iet und von der es weiter entfernt isJ als vpn der Forststation Baselga di Pinè; Nach Einsichtnahme in das Schreiben des Ag sessorates ffu Land- und Forstwirtschaft vom 25. Ju li 1953, Nr. 4227, womit obige Anderung beanlragt wird; Nach Einsichtnahme in den Art. 4 Z. 9 des Sonderstatutes fiir die Region Trentino - Tiroler Etschland; , Nach Einsichtnahme in den Art. 36 des De kretes des Prasidenten der Republik vom 30. Ju ni 1951, Nr. 574; Nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 12. De zember 1923, Nr. 3141; Nach Einsichtnahme in das Statthalter-Gesetz dekret vom 26. Oktober 1944, Nr. 379; Nach Einsichtnahme in das Gesetzdekret (~es provisorischen Staatsoberhauptes vom 12. Marz 1943, Nr. 304, das mit Gesetz vom 4. Mai 1951, Nr. 533 mit Abanderungen bestatigt wurde; 417 Nach Einsichtnahme in' dic Ministerialdekrete vom 5. Dezember 1949, registriert beim Reclmungs hof am 17. Februar 1950 - Register 3, Blatt 92; vom 23. Januar 1950, registriert beim Rechnungs hof, am 17. Februar 1950 . Register 3, Blatt 92; vom 23. :Februar 1950, registriert beim Rechnungs hof am 16. Marz 1950 - Register 3, Blatt 136 nnd vom 30. Marz 1950, registriert beim Rechnungshof am 13. ApriI 1950 - Register 3, Blatt 215; verordnet: Art. l Die Bereiche der Forststationen Baselga di Pinè, Segonzano und Pergine werden wie folgt ab geandert: - dieGegend von Lona-Lases II (Vasoni.Alm Fregasoga-Spitze), die gegenwartig zum Bereich der Forststation Baselga di Pinè gehort, wird dem Bereich der Forststation Segonzano ange gliedert. Das Gebiet der Gemeinde Fornace, das gegen wartig zum Bereich der Forststation Pergine gehiirt, wird dem Bereich der Forststation Baselga di Pinè angegliedert. Art. 2 Die Anderung der im Art. l erwahnten Be reiche tritt mit L Oktober 1953 in Wirksamkeit. Dieses Dekret wird dem Rechnungshof zur Re gistrierung zugeleitet und im Amtsblatt der Region veroffentlicht. Trient, den 1. August 1953 Der Prasident des Regionalausschusses i. A. TVRRINI Registriert heim Reehnungshof am 20. Septemher 1958, Reg. 8, Blatt 244 . Monaco. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 1958, n. 97 Autorizzazione al signor Dalmeri Ninfo ad eser citare la pesca della trota e del coregone in epoca di divieto. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE Vista la domanda in data lO settembre 1953 del signor Dalmeri Ninfo fu Giovanni, titolare del diritto di pesca sul lago di Caldonazzo, tendente 418 B. U. 30 settembre 1958 - N. 39 Amtsblatt vom 30. SepLember 1958 - Nr. 39 ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare la pesca della trota e del coregone in epoca di divieto a sco po di fecondazione artificiale e di pescicoltura; Considerato che il predetto signor Dalmeri Ninfo è iscritto nell'elenco di coloro che possono essere autorizzati a pesca in epoca di divieto per compiere operazioni di fecondazione artificiale a scopo di pescicoltura; Visti gli articoli 14 e 17 del regolamento sulla pesca lacuale e fluviale approvato con R.D. 22 no vembre 1914, n. 1436 e il T. U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604; Visti l'art. 4, n. 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e il D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574; Su proposta dell' Assessore dell' agricoltura c delle foreste; Decreta: Articolo unico Il signor Dalmeri Ninfo fu Giovanni, resjden te a S. Cristoforo al Lago, titolare del diritto cEclu sivo di pesca sul lago di Caldonazzo, è autorizzato ad esercitare la pesca della trota e del coregonc nel la prossima epoca di divieto a scopo di fecondazio ne artificiale. L'esercizio della facoltà medesima non potrà essere rivolto ad altro fine, mentre l'autorizzazione è concessa solo per l'epoca di divieto in corso (1" ot tobre - 31 dicembre 1958) con l'obbligo della rigida osservanza delle norme stabilite dal regolamento sulla pesca lacuale e fluviale approvato con R.D. 22 novembre 1914, n. 1486. Ìl presente decreto sarà pubblicato nel Bollet tino Ufficiale della Regione. Trento, 23 settembre 1958 Il Pl'esidente della Giunta regionale ODORIZZI DEKRET DES PRXSIDENTEN DES REGIONALAUS SCHUSSES vom 23. September 1958, Nr. 97 Ermachtigung an Herrn Ninfo Dalmeri, wahrend der Schonzeit die Forellen- und Blaufelchenfìscherei auszuuben. DER PRXSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES TRENTINO - TIROLER ETSCHLA..~D Nach Einsichtnahme in das Gesuch vom lO. Sep tember 1958 des Herrn Ninfo Dalmeri nach Gio vanni, Inhaber des Fischereirechtes im Caldonazzo See, um die Ermachtigung, wi.ihrend der Schonzeit die Forellen- und Blaufelchenfischerei zu Zwecken del' kiinstlichen Befruchtung und del' Fischzucht auszuliben; In Anbetracht, daI3 del' obgenannte Herr Nin fo Dalmeri im Verzeichnis del' Personen eingetra gen ist, die ermachtigt werden konnen, wahrend der Schonzeit zu fischen, um kiinstliche Befruch tungen zu Fischzuchtzwecken durchzufiihren; Nach Einsichtnahmc in die Art. 14 und 17 der mit kgl. Dekrel vom 22. November 1914, Nr. 1436 genehmigten Verordnung iiber die See und Flu13fischerei und in den mil kgl. Dekret vom 8. Oktober 1931, Nr. 1604 genehmigten Einheistext del' Gesetze Mer die Fischerei; Nach Einsichtnahme in den Art. &1 Z. 11 des Verfassungsgesetzes vom 26. Februar 1948, Nr. 5 und in das Dekret des Prasidenten del' Republik vom 30. Juni 1951, Nr. 574; Ani Vorschlag cles Assessors fiir Land- und Forstwirtschaft; verordnet: Einziger Artikel Herr Ninfo Dalmeri nach Giovanni, ansasslg in S. Cristoforo al Lago, Inhaber des ausschlieI3li. chen Fischereirechtes im Caldonazzo-See, ist er machtigt, wlihrend del' kommenden Schonzeit die Forellen- und Blaufelchenfischerei zu zwecken der kiinstli~hen Befruchtung auszuiiben. Die Ausiibung diesel' Befugnis darf keincm anderen Zwecke gcwidmet werden, wahrend die Ermachtigung nm fiir die Schonzeit (1. Oktober . 31. Dezember 1958) mit der Verpflichtung erteilt wird, die Bestimmungen del' mit kgl. Dekret vom 22. November 1914, Nr. 1486 genehmigten Verord nung iiber die See- und Flu!3fischerei strengstens zu befolgen. Dieses Dckret wird 1m Amt~blatt del' Region veroffentlicht. Trient, dcn 23. September 1958 Der Ptiisident des RegionalausschuFoses ODORIZZI B. U. 3() settembre 1958 - N. 39 - - Amtsblatt vom 30. September 1958 - Nr. 39 ~. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 29 agosto 1958. n. Il Istituzioni di Dispensari Provinciali di Igiene Men tale ed approvazione del relativo Regolamento prov visorio. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO Vista la deliberazione n. 1458-1625/3.VII dd. l agosto 1958 della Giunta Provinciale di Trento, relativa all'istituzione in Provincia di Trenfo di una rete di Dispensari di Igiene Mentale ed all'ap provazione del relativo Regolamento provvisorio: Decreta: a) Sono istituiti Dispensari Provinciali di Igiene Mentale nei Centri di Trento, Rovereto, Riva, Borgo, Cavalese, Cles, Primiero e Tione. 419 ~ f) di controllo col visitare periodicamente i sogget ti già dimessi ai sensi dell'articolo 66 del Regola mento alla Legge Manicomi ed Alienati e tutti coloro che fruiscono e domandino di poter frui re di quelle previdenze assistenziali già in atto (sussidi, ricoveri in Istituti medico-pedagogici o per p ostencefalitici, ecc.) o da deliberarsi in av venire dall'Amministrazione provinciale. Le visite di controllo agli assistiti potranno es sere eseguite, in via eccezionale, anche a domicilio in caso di assoluta necessità. Art. 3 E' rigorosamente esclusa dall'attività Dispensa riale l'assistenza medica, diagnostico-terapeutica e quelle forme le quali non rientrano nell'ambito del la specialità neuro-psichiatrica. Art. 4 b) E' approvato il seguente Regolamento provvi. SOrIO per i Dispensari Provinciali di Igiene Mentale: Ai « Dispensari» sono ammessi gratuitamente tutti coloro: che siano già stati ricoveràti nei re· parti comuni dell'Ospedale Psichiatrico, o che risul tlno poveri ed in possesso del libretto comunale di assistenza sanitaria gratuita. Art. l Art. 5 L'Amministrazione Provinciale di Trento isti· tuisce e gestisce i « Dispensari per le malattie ner vose e mentali» allo scopo di favorire ed integra re l'opra di assistenza neuro-psichiatrica che essa già compiva con l'Ospedale Psichiatrico Provinciale. I Dispensari sono forniti di una adeguata scor ta di medicinali che vengono distribuiti gratuitamen te ai pazienti compresi nelle categorie di cui sopra che si trovino in stato di povertà. In apposito registro verrà tenuta nota dei me dicinali consegnati o prescritti, così che risulti sem pre evidente il carico e lo scarico degli stessi. Art. 2 I suddetti « Dispensari» hanno come scopo ul timo le seguenti finalità: a) igieniche, con l'impartire norme, precetti e con· sigli di igiene mentale; b) profilattiche, con l'attività intesa alla preven zione dello sviluppo e dell'aggravarsi di malat tie mentali e nervose, ciò con particolare riguar do alle età critiche dell' infanzia, della pubertà e dell'involuzione; c) dì diagnosi precoce col tempestivo accertamento di stati morbosi neuro-psichici pii! o meno la tenti; d) terapeutiche col curare sia ambulatoriamente, sia al loro domicilio con tutti i mezzi possibili in tali condizioni le forme accertate con le atti vità previste nei due precedenti paragrafi; e) di integrazione con l'assistere e curare tutti quel li ammalati di forme neuro-psiehiche già ospe dalizzati; Art. 6 Il Direttore dell'Ospedale Psichiatrico provin ciale è anche incaricato della. Direzione Sinitaria dei Dispensari neuropsichiatrici provinciali: egli potrà attendervi direttamente ovvero con la collaborazio ne dei sanitari dell'Ospedale. Art. 7 Una speciale «scheda dispensariale» verrà com pilata per ogni paziente visitato e dovrà essere ag giornata nelle visite successive. Un registro cronologico sarà tenuto per ogni sede dispensariale e vi saranno annotate le persone visitate in ciascuna seduta. Art. 8 Le « schede dispensariali» ed il « registro cro nologico» hanno carattere strettamente riservato; hanno scopo clinico quelle e statistico questo. 420 , B. U. 30 settemhre 1958 - N. 39 - - Amtshlatt vom 30. Septemher 1958 - Nr. 39 Art. 9 Nessun certificato verrà rilasciato ad Enti nè ed Uffici pubblici che possa venire usato a scopo medico-legale, fiscale, ovvero abbia finalità mutua listica. Dovranno invece venire rilasciati quegli at testati sulla malattia dell'assistito, i quali integrino una delle finalità del Dispensario esposte all'art. 2). Art. lO Malati già dimessi dall'Ospedale Psichiatrico e che mostrino bisogno di un nuovo ricovero o quelli che si presentano direttamente e che abbisognano di ricovero in Ospedale Psichiatrico, verranno se gnalati al ~edico condotto del Comune di apparte nenza per i provvedimenti del caso. I malati dimessi in esperimento e che risultino guariti verranno segnalati al Direttore per la propo sta di licenziamento definitivo. Art. 11 Sulla parte contrassegnata dalla lettera B) del la scheda dispensariale i medici dell'Ospedale tra scriveranno per ogni dimesso le note riassuntive della degenza, quindi detta scheda sarà passata al Dispensario Centrale od alla sede periferica com· petente per territorio. con le annotazioni previste dall'articolo precedente rientrerà a far parte dell'archivio dei Dispensari. Art. 13 Ai Direttori ed ai Sanitari dell'Ospedale com· peterà il rimborso spese di viaggio (pari al chilome traggio moltiplicato per 35), ed una speciale inden nità giornaliera di presenza dell'ammontare di Li re 2.240 lorde, in sostituq;ione dell'indennità di mISSIOne. Art. 14. Alla fine dell'anno il Direttore compilerà una relazione statistico-sanitaria sullo svolgimento della attività dei Dispensari provinciali e la presenterà all'Amministrazione provinciale. Art. 15 L'orario ed il giorno di funzionamento dei Di spensari Neuro-psichiatrici provinciali dovranno es sere proposti dal Direttore secondo le esigenze del servizio dell'Amministrazione provinciale e da essa approvati. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollet tino Ufficiale della Regione. E' fatto obhligo a chiunque spetti di osservarlò ' e di farlo osservare. Art. 12 Trento, 29 agosto 1958 La scheda dispensariale, al momento dell'am missione in Ospedale di un assistito presso i Di spensari, dovrà da questi passare all'archivio della Direzione per essere unita alla clinica per tutta la durata della degenza. Dopo la dimissione la scheda p. Il Presidente della Giunta Provinciale f.to BANAL Registrato alla Corte dei Conti addì 18 settemhre 1958, Reg. l, Foglio 8.• Il Referendario Direttore; illeggihile• .......