REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Servizio SVILUPPO SISTEMI e comunicazione
ABRUZZO LAVORO
Ente Strumentale
della Regione
Abruzzo
VERSO UN SISTEMA
REGIONALE DI
CERTIFICAZIONE:
qualifiche, percorsi e
crediti formativi
per la promozione
dell’occupabilitA’
IL CONTESTO EUROPEO, NAZIONALE
E REGIONALE
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE
DI
CERTIFICAZIONE:
qualifiche, percorsi e
crediti formativi
per la promozione
dell’occupabilitA’
Quaderno 1
POR 2000-2006 Asse C Misura C.1
azione C.1.2
Dicembre 2002
REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Servizio SVILUPPO SISTEMI e comunicazione
ABRUZZO LAVORO
Ente Strumentale
della Regione
Abruzzo
VERSO UN SISTEMA
REGIONALE DI
CERTIFICAZIONE:
qualifiche, percorsi e
crediti formativi
per la promozione
dell’occupabilitA’
IL CONTESTO EUROPEO, NAZIONALE
E REGIONALE
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE
DI
CERTIFICAZIONE:
qualifiche, percorsi e
crediti formativi
per la promozione
dell’occupabilitA’
Quaderno 1
POR 2000-2006 Asse C Misura C.1
azione C.1.2
Dicembre 2002
REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL’ISTRUZIONE
Assessore: Leo Orsini
Direttore: Rita Rossi
Servizio Sviluppo Sistemi e Comunicazione
Dirigente: Flora Antonelli
Piano degli interventi di Politiche attive del Lavoro, della Formazione e
dell’Istruzione Anno 2000 - Programma Operativo Regionale 2000-2006 Fondo Sociale Europeo (Deliber. G.R. 21.11.2000, n. 1504)
Asse C – Misura C.1 – Azione C.1.2: “Certificazione dei percorsi formativi
e costruzione di un sistema di crediti formativi riconosciuti. Azioni finalizzate all’accorpamento e alla standardizzazione delle qualifiche professionali
regionali”
Soggetto attuatore:
Abruzzo Lavoro – Ente Strumentale Regionale
Direttore Luigi D’Eramo
Gruppo di Lavoro: Assunta Angelucci, Lola Aristone, Luca Barbero, Maria
Patrizia Costantini, Cecilia De Vito, Agostino Del Casale, Marianna Di
Desidero, Lino Di Patre, Tonino Di Toro, Costantino Formica, Leonardo
Grannonio, Angela Odorisio, Giovanna Porcaro Sabatini, Angelo Radica
Coordinatore del Gruppo di Lavoro: Raimondo Pascale
Analisi Reports e Sintesi: Laura Trotta e Maria Rosa Di Lallo
Grafica e Impaginazione: Expromo
La presente pubblicazione è stata realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea/Fondo Sociale Europeo, del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e della Regione Abruzzo.
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
INDICE
INDICE
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
CERTIFICAPresentazione........................................................................................... pag 7
ZIONE DEI Introduzione ............................................................................................ pag 9
CREDITI
Introduction (English) ............................................................................... pag 12
1. Il contesto europeo ............................................................................... pag 15
1.1. Il sistema francese ........................................................................... pag 18
1.1.1. Il processo di definizione, di riconoscimento e di omologazione delle qualifiche... pag 18
1.1.2. Le unità capitalizzabili (UC).......................................................... pag 19
1.2. Il sistema inglese ............................................................................. pag 23
1.2.1. La certificazione delle qualificazioni professionali .......................... pag 23
1.2.2. Le Qualifiche professionali nazionali (NVQ) .................................... pag 24
1.2.3. Le Qualifiche generali (GNVQ)....................................................... pag 29
1.3. Il sistema tedesco ............................................................................ pag 31
1.3.1. Lo scenario istituzionale .............................................................. pag 31
1.3.2. I regolamenti per la formazione professionale ................................ pag 33
2. Il contesto nazionale ............................................................................. pag 37
2.1. L’evoluzione del contesto normativo in materia di certificazione
delle competenze.............................................................................. pag 39
2.2. Lo scenario istituzionale prefigurato dal D.M. n. 174/01 ...................... pag 42
3. Certificazione e crediti formativi in Abruzzo ............................................ pag 47
3.1. La legislazione regionale .................................................................. pag 49
3.2. Il quadro attuale delle qualifiche....................................................... pag 50
3.3 Gli obiettivi di razionalizzazione e standardizzazione ........................... pag 51
A. ALLEGATI ............................................................................................. pag 53
1. D.M. n. 174 del 31 maggio 2001 “Certificazione nel sistema della formazione professionale” ..... pag 55
2. Atto della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome del 1 agosto 2002
“Standard minimi di competenza e certificazione – Architettura di sistema e ruolo istituzionale
delle Regioni” ......................................................................................... pag 59
Pagina
5
VERSO UN
SISTEMA
PRESENTAZIONE
REGIONALE DI
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
Presentazione
Nel Programma Operativo Regionale (POR Abruzzo 2000-2006), laddove sono delineati
i risultati del precedente periodo di programmazione 1994-1999, si riconosce, fra le criticità
emerse a fronte degli impatti positivi registrati, che “non si è dato corso a sperimentazioni
relative al riconoscimento e alla certificazione delle competenze”.
Infatti, nel medesimo documento, tra le priorità d’intervento della Misura C.1 - “Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell’istruzione” - sono comprese sia
“la ricerca di modalità nuove di certificazione delle attività formative, e la costruzione di un
sistema di crediti formativi riconosciuti dai diversi Attori del processo di integrazione” sia le
“azioni finalizzate all’accorpamento e alla standardizzazione delle qualifiche professionali
regionali”.
I tre Quaderni che qui si presentano, costituiscono una prima risposta alle carenze
emerse in fase di programmazione, nella consapevolezza che i risultati del lavoro in essi
contenuto sono un punto di partenza di un processo che, dal punto di vista operativo, anche
a livello nazionale, è ancora in fase iniziale, sebbene il dibattito culturale su tali temi sia,
ormai, giunto a un buon livello di approfondimento.
Ciò che sembra importante sottolineare, nell’offrire tale lavoro all’attenzione di tutti i
soggetti interessati, è, da un lato, la stretta connessione fra l’intervento in argomento e le
altre azioni della Misura C.1. finalizzate alla costruzione di un sistema formativo integrato
e, dall’altro, la natura “partecipativa” del processo appena iniziato, che potrà dare buoni
risultati “tecnici”, soltanto se si svolgerà nell’ambito di una rete interistituzionale che, in
parte, deve essere ancora costruita e per la quale questa Direzione sta lavorando.
Il Componente la Giunta
preposto alle Politiche del Lavoro,
della Formazione e dell’Istruzione
Leo Orsini
Pagina
7
VERSO UN
SISTEMA
INTRODUZIONE
REGIONALE DI
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
Introduzione
Nella seconda metà degli anni ’90 si è dato avvio, nel nostro Paese, a un complesso e
articolato processo di riforma dei sistemi di istruzione e formazione, caratterizzato essenzialmente da tre linee-guida: decentramento dei livelli di governo, integrazione fra i diversi
sistemi dell’offerta, collegamento con il mondo del lavoro per la promozione dell’occupabilità.
Nell’ambito di tale processo, tuttora in atto, la certificazione delle competenze è uno
degli aspetti centrali e qualificanti, ma è anche uno dei passaggi più critici, in cui particolarmente lunga è stata - ed è - la transizione dal dibattito teorico alle prassi attuative.
Una tappa importante è costituita dall’Accordo Stato/Regioni del 18 febbraio 2000 (cfr.
Allegato B “Procedure per la costituzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali”), a seguito del quale è stata istituita, nel settembre 2000, la Commissione per l’adozione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali.
A partire da tale momento ancora lungo appare il percorso di definizione degli standard
minimi di competenza, di costruzione delle diverse tipologie di certificazione, di regolamentazione del problema del riconoscimento dei crediti formativi e di sperimentazione sul
campo.
I lineamenti essenziali del nuovo sistema di certificazione, infatti, saranno delineati solo
nel 2001, con il D.M. 174 (“Certificazione nel sistema della formazione professionale”) e un
ulteriore contributo è stato offerto recentemente dal testo su “Standard minimi di competenze e certificazione. Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni”, approvato il 1 agosto dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.
L’Azione C.1.2 (“Certificazione dei percorsi formativi e costruzione di un sistema di crediti formativi riconosciuti. Azioni finalizzate all’accorpamento e alla standardizzazione delle
qualifiche professionali”), i cui risultati sono illustrati nei quaderni che seguono, è stata
proposta dalla Regione Abruzzo – Direzione Politiche attive del Lavoro, della Formazione e
dell’Istruzione, nell’ambito del Piano degli interventi per l’anno 2000 - Programma Operativo Regionale 2000-2006/Fondo Sociale Europeo, in un contesto nazionale, quindi, ancora
fermo all’enunciazione di principi di ordine generale.
Pagina
9
In tale situazione l’intervento non poteva che configurarsi come un primo lavoro di
ricerca, i cui esiti, di tipo strettamente sperimentale, sono costituiti da un percorso di standardizzazione di alcune qualifiche professionali regionali e da un potenziale “modello” di
certificazione delle competenze.
Si tratta, è opportuno insistere su tale aspetto, di risultati “in fieri”, di proposte quanto
mai “aperte”, da considerare quali punti di partenza, posti all’attenzione di tutti gli attori
del sistema, per l’avvio di un lavoro in comune, certamente non facile né breve, finalizzato
alla costruzione “partecipata” di un sistema di certificazione che funzioni, alla fine, come
un reale e utile servizio a disposizione dei cittadini.
I risultati del lavoro fin qui svolto sono sintetizzati in tre quaderni, di cui qui si indicano
sommariamente i contenuti:
Quaderno 1 – Il contesto europeo, nazionale e regionale:
• stato dell’arte in merito alle procedure di riconoscimento delle qualifiche e dei crediti
formativi tra sistema della formazione professionale, dell’istruzione e del lavoro e di certificazione delle attività formative in alcuni paesi europei, in Italia e in Abruzzo.
Quaderno 2 – Qualifiche e profili regionali: un percorso di standardizzazione:
• risultato della ricerca svolta sulle attività formative realizzate con fondi FSE in Regione
Abruzzo negli anni 1997, 1998 e 1999 al fine di razionalizzare le qualifiche rilasciabili e,
progressivamente, standardizzare i relativi percorsi formativi.
Quaderno 3 – Un modello per la certificazione delle competenze: ipotesi
di percorso operativo:
• percorso sperimentale proposto per definire contenuti, modalità di certificazione e di
utilizzo degli standard di competenza.
Nel presente Quaderno 1 sono riportati:
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
Introduzione
• gli esiti degli approfondimenti operati nel contesto europeo (Francia, Inghilterra e
Germania) con particolare riferimento alle procedure (e quindi agli ordinamenti che le VERSO UN
producono) finalizzate a rendere effettivamente spendibili sul mercato del lavoro le compe- SISTEMA
REGIONALE DI
tenze acquisite attraverso le attività formative;
• l’attuale stato di definizione degli ordinamenti nazionali finalizzati alla certificazione CERTIFICA-
ZIONE DEI
CREDITI
Pagina
10
VERSO UN
SISTEMA
delle competenze e il ruolo che le regioni in essi sono chiamate a svolgere;
REGIONALE DI
• le esperienze messe in campo dalla Regione Abruzzo in tema di definizione di percorsi
CERTIFICAformativi standard e l’attuale quadro normativo regionale in materia di certificazione dei
ZIONE DEI
crediti formativi.
CREDITI
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
I
Introduzione
Pagina
11
INTRODUCTION
During the second half of the 1990’s a complex and multifaceted reform process of education and training systems started in Italy. Such a process was essentially characterised by
three guidelines: decentralisation of government levels, integration between various training offer systems, and the connection with the labour world for the promotion of employment opportunities.
Within this process, which is still going on, the certification of competences is one of
the main and qualifying aspects. However, is it also one of the critical steps, in which the
transition from theoretical debate to implementation procedures has been - and still is particularly long.
An important step is the State/Regions agreement signed on 18 February 2000 (see the
Attachment B “Procedures for Establishing the National System of Professional Skill Certification”). As a result of the Agreement, in September 2000, the Commission for the Adoption
of the National System of Professional Skill Certification was established.
From that moment the procedure for the definition of minimum competence standards,
the formulation of the various certification types, and the solution of the issue of regulating
education credit recognition and field testing, appear still long to go.
In fact, the essential features of the new certification system were not outlined until
2001, through the Ministerial Decree No. 174 (“Certification in the Vocational Training
System”), and a further contribution was recently offered by the text on “Minimum Standards of Competences and Certification. System Architecture and Institutional Role Played
by the Regional Authorities”, approved on the 1st August 2002 by the Conference of Chairmen of Regional and Autonomous Province Councils.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
Introduzione
The Action C.1.2 (“Certification of Training Programmes and Construction of a System
of Recognised Education Credits. Actions Aimed at Uniting and Standardising Professional
Qualifications”), whose results are illustrated in the following books, was proposed by the VERSO UN
Abruzzo Regional Authorities - Directorate for Labour Active Policies, Training and Educa- SISTEMA
tion, in the framework of the Intervention Plan for the year 2000 - Regional Operational REGIONALE DI
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
Pagina
12
VERSO UN
SISTEMA Programme 2000-2006/ European Social Fund, therefore, in a national context still limited
DIthe enunciation of overall principles.
REGIONALE to
CERTIFICAIn this context the intervention could not but be formulated as an initial research work,
ZIONE DEI
whose strictly experimental results consist of a standardisation procedure for some regional
CREDITI
job qualifications, and a potential “model” for certification of competences.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
I
Introduzione
It is worth insisting on the fact that these results are pending, and absolutely “open”
proposals. They are to be considered as starting points, brought to the attention of all
system stakeholders, to start common activities, which are certainly not easy or at short
term, aiming at a “participated” construction of a certification system, which finally operates as a real and useful service available to citizens.
The results of the work carried out so far are summarised in three books, dealing with
the following subjects, in summary:
Book 1 - The European, National and Regional Context:
o The state of the art regarding the procedures for recognition of qualifications and
educational credits between the vocational training, education and employment system,
and the system of training activity certification in some European countries, in Italy and in
the Abruzzo Region.
Book 2 - Qualifications and Regional Profiles: a Standardisation Procedure:
o The result of the research carried out on training activities developed through FSE
funds within the Abruzzo Region in 1997, 1998 and 1999, in order to rationalise releasable
qualifications, and progressively standardise the relevant training programmes.
Book 3 - A model for Certification of Competences: a Possible Operational Procedure:
o An experimental process proposed to define the contents, certification procedures
and the use of competence standards.
This Book 1 shows the following:
• The results of investigations operated within the European context (France, United
Kingdom and Germany), with a special reference to the procedures (and, therefore, the
standards producing them), aimed at ensuring that the competences acquired through trai-
Pagina
13
ning activities can be actually used within the labour market.
• The current definition status of national standards aimed at ensuring the certification
of competences and the role played by the regional authorities in these standards.
• The experiences developed by the Abruzzo Regional Authorities in defining standard
training programmes and current regional standard framework in the field of education
credit certification.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
Introduzione
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
Pagina
14
I
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
CAPITOLO
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
1.
IL CONTESTO EUROPEO
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
capitolo 1: il contesto europeo
1. IL CONTESTO EUROPEO
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
CERTIFICAZIONE DEI
Le esperienze europee indagate segnalano, pur con accenti diversi,
CREDITI
un interesse preminente nei confronti della spendibilità sul mercato del
lavoro dei risultati conseguiti attraverso le attività formative (in alcuni casi
una loro diretta ed indissolubile finalizzazione). La strutturazione degli
ordinamenti e delle procedure in materia, in tutti i casi analizzati, proviene
da esperienze avviate diversi decenni fa ed è stata integrata o revisionata
a seguito delle indicazioni che l’Unione europea ha fornito in materia nel
corso degli ani ’90.
Tali esperienze sono state pertanto individuate come prassi di riferimento e confronto per la definizione del sistema regionale di certificazione, in primo luogo orientato alla promozione dell’occupabilità e allo
sviluppo della flessibilità dei lavoratori.
La diversità dei contesti, ovviamente, non consente una trasposizione
diretta di processi e modelli; attraverso le esperienze indagate è stato però
possibile individuare alcuni elementi essenziali per il Modello di certificazione regionale:
- l’opportunità, in un sistema effettivamente integrato tra formazione
professionale e lavoro, di affidare un ruolo centrale agli attori della componente “lavoro” nella definizione degli esiti attesi dell’attività formativa
laddove questa è innanzitutto finalizzata all’utilizzo occupazionale (vedi
il caso tedesco);
- l’utilità metodologica ma anche pratica della “condivisione”, attraverso il “contratto” tra formatore e formato, delle condizioni di avvio,
degli impegni e dei risultati attesi dall’attività formativa per la costruzione
di un sistema di crediti spendibili contemporaneamente sul mercato del
lavoro e nell’ambito dell’istruzione (vedi il caso francese);
- la necessità di identificare con chiarezza l’organismo / gli organismi
responsabili della certificazione e affidare ad essi un ruolo “guida” nel
progressivo miglioramento e affinamento dei principali processi che alimentano il sistema, soprattutto laddove questi siano prodotti da una pluralità di soggetti per contesti socio - economici e produttivi diversi (vedi
il caso inglese).
Pagina
19
1.1 IL SISTEMA FRANCESE
1.1.1 Il processo di definizione, di riconoscimento e di omologazione delle qualifiche.
Il sistema di “formazione professionale per gli adulti” costituisce, in
Francia, l’elemento centrale di raccordo tra educazione e politiche attive
per il lavoro.
L’attività di determinazione dei bisogni di professionalità, di formazione e di definizione delle qualificazioni è svolta dalle Commissions Professionnelles Consultives (CPC) del Ministero dell’Educazione Nazionale
e del Ministero dell’Occupazione e degli Affari Sociali, costituite presso
l’Association pour la Formation Professionelle des Adultes (AFPA).
Le Commissions Professionnelles Consultives, sono nate nel 1948 e
hanno subito un processo di rinnovamento nel 1972. Esse sono organi
consultivi che formulano pareri e proposte sull’evoluzione del contenuto
della formazione e sullo sviluppo di metodologie e strumenti, sono composte da rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati, da rappresentanti dell’Educazione Nazionale e da esperti; sono assistite, nell’attività
di preparazione e aggiornamento dei profili e degli insegnamenti tecnologici, dal CEREQ, l’organismo di ricerca applicata che fa capo congiuntamente al Ministero dell’Educazione Nazionale e al Ministero del Lavoro
e Impiego.
La metodologia utilizzata per la determinazione dei bisogni di professionalità, di formazione e di definizione delle qualificazioni prevede la
definizione di:
- referentiel de l’emploi: descrizione delle attività professionali connesse ad un lavoro;
- referentiel du diplome: descrizione delle competenze necessarie per
svolgere l’attività lavorativa stessa.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
capitolo 1: il contesto europeo
Le competenze, che costituiscono la sostanza dell’obiettivo formativo,
sono espresse in termini di saperi o conoscenze, di saper fare o abilità tecVERSO UN
niche e generali e di saper essere o comportamenti.
II riconoscimento avviene a livello statale: i diplomi definiti dalle CPC, SISTEMA
che si configurano dunque come organismi centrali produttori dello stan- REGIONALE DI
dard, sono riconosciuti dal Ministero dell’Educazione Nazionale e costi- CERTIFICAtuiscono, per giovani e adulti che li detengono, un riconoscimento della
ZIONE DEI
CREDITI
Pagina
20
VERSO UN
SISTEMA qualifica corrispondente.
REGIONALE DI
Per la formazione non sottoposta ai dispositivi definiti dal Ministero
CERTIFICA- dell’Educazione Nazionale il riconoscimento delle qualificazioni acquiZIONE DEI site è di competenza della Commission technique d’homologation des
titres et des diplòmes de l’enseignement technique, presso il Groupe PerCREDITI
manent d’Hauts Fonctionnaires, la cui segreteria è assicurata dalla Delegation de la Formation Professionelle (DFP).
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
I
capitolo 1: il contesto europeo
Per ciò che attiene, infine, la formazione in alternanza, un ruolo centrale è svolto dalle Commissions paritaires de l’occupation, costituite a
livello nazionale dai gruppi professionali. Una volta omologato, il titolo
viene inserito nella Liste d’homologation des titres et des diplômes de
l’enseignement téchnologique, sotto l’autorità del Primo Ministro, in uno
dei sette livelli formativi in cui è articolato il sistema nazionale.
1.1.2 Le unità capitalizzabili (UC)
Attualmente tutti i diplomi rilasciati dall’Educazione Nazionale, come
i CAP, i BEP, i BP, i BTS e alcuni Baccalauréats Professionnels, possono
essere conseguiti attraverso il sistema delle Unités Capitalisables (UC), il
sistema di organizzazione modulare promosso dal Ministero dell’Educazione Nazionale.
Il sistema delle UC, pur essendo stato concepito in specifico per la formazione continua degli adulti, si è rivelato estremamente efficace anche
per la formazione dei «drop out» (nel quadro del crédit de formation individualisé), in quanto favorisce un processo di acquisizione di fiducia in se
stessi e il conseguente impegno in una formazione qualificante.
Nelle unità capitalizzabili (UC) i “saperi” e i “saper fare” pratici sono
espressi in termini di obiettivi, distinguendo tra:
- obiettivi di carattere generale;
- obiettivi specifici operazionali, cioè comportanti la specificazione del
campo di applicazione, del grado di performance esigibile, delle condizioni di autonomia, in modo tale da permettere l’organizzazione della formazione in moduli e allo stesso tempo una misurazione affidabile delle
competenze acquisite.
Ne risulta un sistema pedagogico caratterizzato dalla coerenza tra l’acquisizione delle capacità e le modalità di controllo e di validazione.
I principi base del sistema sono i seguenti:
Pagina
21
1) Il contenuto della formazione è espresso in termini di obiettivi misurabili; la qualificazione è definita cioè da un insieme di competenze caratteristiche formulate in termini di «essere capace di». La qualificazione
non è presentata tramite un programma, ma in termini di capacità, sapere
e saper fare. L’Unità, infine, non è in alcun modo definita per la durata,
che può essere variabile.
2) Un insieme di obiettivi costituisce un référentiel: il sistema delle
UC si basa infatti su una definizione del diploma attraverso un référentiel
tipico, espresso in termini di competenze (capacità, sapere e saper fare).
Il référentiel è la descrizione dell’insieme delle competenze richieste per
ottenere la qualificazione e della relativa validazione tramite un diploma o
tramite gli elementi costitutivi del diploma che rappresentano le Unità. Le
CPC sono consultate per la definizione dei référentiels dei Diplomi «Educazione Nazionale», così come per il contenuto di tutti gli altri diplomi
definiti da un programma d’esame. Il sistema delle UC organizza la formazione in unità (insieme di obiettivi) secondo una progressione che
esige un’autonomia crescente man mano che aumenta il possesso di conoscenze e capacità (sapere e saper fare). Il référentiel di ciascun diploma
fissa il livello da raggiungere in ogni campo/disciplina.
3) L’individualizzazione della formazione è assunta come cardine del
sistema formativo: la definizione della qualificazione in termini di «capacità» implica una conoscenza approfondita del livello di avvio/partenza
del discente. Non si tratta infatti di «svolgere un programma», bensì di
posizionarsi individualmente rispetto al référentiel prescelto. Tale esigenza implica un momento di stima e di valutazione del livello iniziale del
discente al fine di conoscere lo stato delle sue capacità e ciò che gli resta
da acquisire. Il sistema permette quindi di prendere in considerazione il
possesso di competenze, indipendentemente dal livello iniziale, e di riconoscere che il luogo di erogazione della formazione non è il luogo esclusivo di apprendimento.Ogni individuo può concordare con il formatore il
proprio percorso formativo personalizzato in funzione delle proprie possibilità e dei vincoli imposti dal sistema. L’itinerario individualizzato permette inoltre di gestire il proprio tempo in funzione dei diversi vincoli, in
particolare per i dipendenti. In ogni caso è fondamentale prevedere un’individualizzazione delle situazioni di apprendimento: pedagogia differenziata e, nei casi di maggiore autonomia e motivazione, autoformazione
assistita. Tale individualizzazione presuppone dunque la messa a punto
di dispositivi di formazione appropriati, come per esempio i Centri Per-
Pagina
22
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
capitolo 1: il contesto europeo
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
VERSO UN
SISTEMA manenti dell’Educazione Nazionale (circa 70) e alcuni Ateliers PédagogiDI Personalisés (APP).
REGIONALE ques
CERTIFICA4) La pedagogia viene gestita attraverso un contratto: la peculiarità del
ZIONE DEI sistema di UC è che il formatore e il discente si trovano, al momento dell’avvio dell’iter formativo, di fronte allo stesso référentiel definito in terCREDITI
mini di obiettivi, cioè di risultati da raggiungere. Il formatore e l’allievo
divengono quindi partner della stessa azione formativa, in tal modo l’allievo è maggiormente autonomo e possiede le stesse informazioni del formatore su ciò che deve fare e dovrà fare. L’obbligo di valutare, di misurare
individualmente e collettivamente i progressi, di riconoscere formalmente
le competenze acquisite fa parte delle esigenze espresse nel contratto.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
I
capitolo 1: il contesto europeo
5) La valutazione è necessaria durante l’intero processo formativo :
nel sistema di UC il processo pedagogico di acquisizione di una qualificazione e la relativa capacità sono inscindibili dal dispositivo di validazione.
Si tratta di un sistema coerente in cui tutti gli elementi sono identificabili e progressivi, per cui, per esempio, ogni unità ingloba la precedente.
In tal modo si rende possibile un controllo continuo che non può realizzarsi se non tramite una valutazione quasi permanente.
La valutazione del sistema di validazione delle competenze acquisite
tramite le UC si configura in modo tale da essere:
a) «quasi-permanente», a partire dal momento di avvio del processo
formativo;
b) elemento determinante della stima del raggiungimento degli obiettivi;
c) inscritta in una «pedagogia della negoziazione» o del contratto in cui
formatore e allievo sono partner;
d) posta in collegamento con un référentiel i cui obiettivi, chiaramente
definiti, permettono la negoziazione di un contratto di formazione (tutto o
parte di un diploma);
e) basata su criteri precisi e finalizzata ad una stima permanente dell’insieme delle competenze acquisite (sapere e saper fare)
f) funzionale alla retroazione sul processo di apprendimento in vista
della migliore acquisizione possibile per l’allievo.
L’obiettivo operazionale permette spesso di aggiornare altri aspetti
Pagina
23
della formazione, quali per esempio i rapporti di potere che possono paralizzare parzialmente o totalmente l’accesso al sapere. Il sistema di UC
obbliga tutti i partner della formazione a individuare ciò che è frutto dell’apprendimento ma anche ciò che appartiene ai comportamenti individuali o ancora ai rapporti relazionali che si creano tra il formatore e gli
allievi.
Il diploma è acquisito allorché l’allievo ha ottenuto le unità di controllo
terminali corrispondenti ad esso. Ogni unita di controllo terminale può o
meno includere una o più unità intermedie, che possono rendere possibile
il rilascio di un attestato.
La commissione abilitata, costituita da insegnanti e lavoratori, sia
imprenditori che dipendenti, attesta il rilascio delle unità al termine sia di
un controllo continuo, sia di un controllo per prove specifiche.
Ogni unità conseguita è valida per cinque anni ed è definitivamente
acquisita con il rilascio del diploma. L’allievo ha la possibilità di presentarsi per tutto o per parte del diploma: in questo caso, il diploma è esplicitato in termini di competenze generali o specifiche, in sapere e saper fare
valutabili a diversi livelli.
Per quanto riguarda il sistema di valutazione e certificazione va osservato che:
- La valutazione delle competenze già possedute ha un valore puramente pedagogico e può essere fatta in qualsiasi modo e tempo: al
momento dell’inserimento, nel bilancio, durante la formazione o nell’impresa.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
capitolo 1: il contesto europeo
- Il riconoscimento delle competenze acquisite (con valore istituzionale) consiste in una valutazione che impegna colui che firma (organismo,
responsabile, impresa), e tale riconoscimento è formalizzato attraverso un
attestato e/o un certificato. Esso presuppone obiettivi predefiniti con precisione, condizioni di messa in opera rigorose e criteri predefìniti: diviene
in tal modo possibile valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi.
Il riconoscimento ha un valore sociale e relativo all’eventuale validazione
futura.
VERSO UN
- La validazione costituisce un insieme di riconoscimenti di compe- SISTEMA
tenze acquisite che viene certificato da un’istituzione abilitata dallo Stato REGIONALE DI
e che termina in un diploma o titolo omologato.
CERTIFICAVa sottolineato che il rilascio di un diploma, di un titolo o di una qualiZIONE DEI
CREDITI
Pagina
24
VERSO UN
SISTEMA ficazione riconosciuta può incidere sul livello remunerativo, nella misura
DI cui se ne faccia riferimento in una convenzione collettiva.
REGIONALE in
CERTIFICANegli ultimi anni l’Educazione Nazionale ha creato dei Centri di ValiZIONE DEI dazione grazie ai quali è possibile organizzare dei controlli puntuali anche
al di fuori dei periodi previsti per gli esami tradizionali, offrendo così agli
CREDITI
eventuali candidati un riconoscimento delle competenze acquisite o una
validazione al termine del percorso formativo o poco più tardi.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
I
capitolo 1: il contesto europeo
La verifica di una competenza può essere realizzata nel quadro dello
svolgimento di una performance. L’acquisizione di una competenza permette di esprimere un insieme di capacità che si basa sulla combinazione
di differenti saperi: “sapere (conoscenze), saper-fare (abilità), saper essere
(comportamenti)”.
Il diploma così acquisito ha il medesimo valore di quello ottenuto attraverso il sistema scolastico, garantendo le stesse capacità professionali,
ancorché il processo pedagogico e il sistema di validazione siano diversi.
L’intero sistema francese della certificazione professionale è attualmente in fase di revisione, con un progetto di legge per la modernizzazione sociale, mirato alla razionalizzazione del sistema, perseguita
essenzialmente attraverso l’istituzione di un repertorio nazionale delle
certificazioni professionali e di una commissione nazionale per la certificazione professionale.
1.2 Il sistema inglese
1.2.1 La certificazione delle qualificazioni professionali
Dopo l’espletamento dell’obbligo (dai 5 ai 16 anni) le possibilità educativo-formative offerte dal sistema britannico sono attualmente tre:
1. l’educazione di tipo superiore;
2. la formazione finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro
offerta dal sistema delle qualifiche (NVQs);
3. la formazione in vista di una più ampia qualificazione o del proseguimento degli studi (GNVQs).
Il criterio alla base del sistema formativo inglese è la “spendibilità”
degli interventi formativi a fini occupazionali.
L’assunto è che qualunque iniziativa, qualunque forma di provvedi-
Pagina
25
mento adottata in ambito di apprendimento, debba essere espressa in termini di «outcomes», ossia di risultati. Così le competenze devono essere
definite sulla base di «statements», enunciazioni che definiscono molto
chiaramente gli obiettivi previsti e nello stesso tempo costituiscono la
base per la verifica e il riconoscimento dei risultati conseguiti. Gli «statements» vengono redatti seguendo dei criteri molto precisi, anche di tipo
formale, sulla base di convenzioni linguistiche che facilitano la comunicazione circa il significato di ciascun «statement».
La chiarezza linguistica e la trasparenza sono importanti anche nel
momento della verifica degli obiettivi raggiunti.
Il processo di certificazione nel Regno Unito prevede un ruolo centrale
degli Awarding bodies (organismi di certificazione), che effettuano il riconoscimento delle qualificazioni, ne certificano il raggiungimento da parte
del candidato e garantiscono la qualità della valutazione.
La credibilità degli Awarding bodies si basa sulla ampiezza e continuità
del loro periodo di applicazione e sulla buona fama che si sono conquistati
nel sistema economico e nel mondo del lavoro.
Ci sono molti Awarding bodies; i più conosciuti sono:
- City and Guilds del London Institute;
- BTEC (Business and Technology Educational Council);
- RSA (Royal Society of Arts Examination Board);
- LCCI (London Chamber of Commerce and Industry);
- PEI (Pitman Examinations Institute).
Ad eccezione del BTEC, tali Awarding bodies sono nati alla fine
dell‘800; essi sono organizzazioni senza fine di lucro ma autofinanziate.
Pertanto gli Awarding bodies sono una componente storica del sistema di
formazione del Regno Unito che nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi
e adattarsi alle evoluzioni del mercato del lavoro, modificando sia il contenuto delle loro certificazioni sia le metodologie di certificazioni (basate
ora sul riconoscimento delle competenze).
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
capitolo 1: il contesto europeo
VERSO UN
SISTEMA
1.2.2 Le qualifiche professionali nazionali (NVQ)
Il perno centrale del sistema inglese è senz’altro rappresentato dal REGIONALE DI
National Council for Vocational Qualifications - Consiglio Nazionale per CERTIFICAle Qualifiche Professionali (NCVQ), fondato dal governo inglese nel 1986 ZIONE DEI
CREDITI
Pagina
26
VERSO UN
SISTEMA con il compito di promuovere, curare la messa a punto e controllare l’apDI
REGIONALE plicazione
delle nuove National Vocational Qualifìcations - Qualifiche
CERTIFICA- Professionali Nazionali (NVQ).
La novità più interessante introdotta nel 1986 nel sistema inglese con
ZIONE DEI
la
costituzione
del NCVQ non è tanto la creazione ex novo di un sistema
CREDITI
di qualifiche professionali, attraverso l’introduzione del principio del loro
riconoscimento, bensì la standardizzazione delle qualifiche professionali
esistenti, già riconosciute ufficialmente a livello locale o settoriale, in
modo tale da aumentarne la comparabilità, l’accessibilità e la leggibilità
al fine di favorirne la diffusione.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
I
capitolo 1: il contesto europeo
Le NVQ infatti sono basate sull’analisi delle competenze attraverso
standards definiti da Lead bodies (Enti guida) settoriali, designati dall’Employment Department e composti da rappresentanti dei datori di
lavoro, dei lavoratori delle professioni, nonché da loro consulenti.
Una NVQ viene definita come un attestato di competenza professionale (statement of competence) chiaramente pertinente ad un lavoro e
mirato a facilitare l’accesso o la carriera di un individuo nel mondo del
lavoro e della formazione professionale e assegnato da un ente formalmente riconosciuto (uno degli Awarding bodies).
Le caratteristiche principali delle NVQ si possono così sintetizzare:
- hanno l’obiettivo di attestare la piena competenza in una professione;
- sono basate sugli standards di competenza definiti dall’industria tramite il lavoro dei Lead bodies;
- sono divise in unità di competenza che possono essere acquisite singolarmente e la qualificazione completa può essere raggiunta gradualmente mediante l’accumulo di “crediti”;
- mettono in rilievo il livello di competenza acquisito allo stadio in cui
il candidato è valutato piuttosto che il processo educativo o formativo con
cui ha acquisito quella competenza;
- non sono limitate ad un particolare programma o a una particolare
durata del periodo di apprendimento e possono essere acquisite anche da
candidati con molta pratica ed esperienza che non hanno però seguito uno
specifico programma di formazione;
- danno importanza alla dimostrazione di competenze sul luogo di
Pagina
27
lavoro;
- danno importanza alla valutazione mediante osservazione sul luogo
di lavoro;
- hanno l’obiettivo di non prevedere nessuna discriminazione.
Ogni National Vocational Qualification incorpora standards specifici
relativi a:
- la prestazione professionale in una gamma di attività lavorative;
- le capacità di base, la conoscenza e la preparazione necessarie per la
prestazione lavorativa.
Ogni NVQ fa riferimento ad un’area di competenza e ad un preciso
livello di complessità della prestazione. Questi due parametri definiscono
la struttura delle qualifiche nazionali professionali (NVQ Framework).
Le aree di competenza sono attualmente undici:
- cura di animali, piante e terreno;
- estrazione e fornitura di risorse naturali;
- costruzioni;
- engineering;
- manifatture;
- trasporti;
- fornitura di beni e servizi;
- cura della salute, servizi sociali;
- fornitura di servizi finanziari e commerciali;
- comunicazione e intrattenimento;
- sviluppo di conoscenze e capacità.
Per ogni National Vocational Qualification si identificano quindi il settore di appartenenza e il livello di complessità della prestazione.
I livelli di complessità sono 5, di seguito illustrati:
LIVELLO 1
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
capitolo 1: il contesto europeo
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
Competenza nella prestazione di una gamma di attività lavorative
diversificate, la maggior parte delle quali può essere di routine o comun- CERTIFICAZIONE DEI
que pre-declinabile.
CREDITI
Pagina
28
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
LIVELLO 2
CERTIFICACompetenza nella prestazione di una gamma diversificata di attività
ZIONE DEI lavorative presenti in una varietà di contesti. Alcune di queste attività sono
CREDITI
complesse o non routinarie e vi è presente un principio di responsabilità o
autonomia. La collaborazione con altri, in qualità di membro di un gruppo
di lavoro, può spesso costituire un requisito significativo.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
I
capitolo 1: il contesto europeo
LIVELLO 3
Competenza in una vasta gamma di attività lavorative diversificate,
soprattutto complesse e non routinarie, svolte in una larga gamma di contesti. Sono previste considerevoli responsabilità e autonomia e spesso
sono richiesti il controllo e la guida di altri.
LIVELLO 4
Competenza in una vasta gamma di complesse attività lavorative, tecniche o professionali, svolte in una larga gamma di contesti e che richiedono un grado sostanziale di responsabilità personale e di autonomia. La
responsabilità del lavoro svolto da altri e la capacità di allocare le risorse
in maniera adeguata sono requisiti spesso presenti.
LIVELLO 5
Competenza nell’applicazione di una significativa gamma di principi
fondamentali e di tecniche complesse nell’ambito di una vasta e non
predicibile varietà di contesti. Sono direttamente contemplate una larga
autonomia e, assai frequentemente, una significativa responsabilità per il
lavoro svolto da altri e per l’allocazione di risorse significative, così come
incombenze personali di analisi, diagnosi, progettazione, esecuzione e
valutazione dei risultati.
Ciascuna qualifica (NVQ) è costituita da un determinato insieme di
unità di competenza (elements of competence). Ciascuna unità esprime
esattamente ciò che il candidato deve essere in grado di fare e a quale
livello.
Le unità sono quindi delle mini-qualificazioni e fungono da obiettivo
per la formazione e per i crediti di certificazione.
L’attestato di competenza, oltre che dalla descrizione della/e unità di
competenza, è composto da:
Pagina
29
- I performance criteria (criteri di performance), che costituiscono la
componente principale dell’unità di competenza, dettagliandone l’aspetto
prestazionale. Di norma essi fanno riferimento ai risultati del lavoro,
anche se alcune indicazioni di processo possono essere ugualmente significative. I criteri devono:
- identificare esclusivamente gli aspetti essenziali della performance utili a definire la competenza;
- essere espressi in modo tale da consentire la valutazione della
performance dei candidati.
- Il range statement (variabilità di contesto) esplicita le diverse circostanze nelle quali si manifesta la competenza esprimendo, ad esempio,
eventuali differenze nella dislocazione dell’attività, nel contesto generale
di lavoro e nell’attrezzatura utilizzata.
- Il performance evidence required (evidenza della performance) identifica quali “prodotti/risultati” possono testimoniare il soddisfacimento
dei diversi criteri di performance proposti nell’unità e costituisce insieme
all’assessment guidance (guida per la valutazione), il principale elemento
concreto, oltre all’osservazione diretta, per la certificazione dell’unità.
Qualora poi l’osservazione diretta risulti difficoltosa, si fa riferimento alla
supplementary evidence required (evidenza supplementare), che suggerisce altri indicatori a complemento di quelli principali già introdotti.
La “produzione” di nuove qualifiche si realizza principalmente in collaborazione con i Lead bodies, mentre l’erogazione avviene attraverso
organismi appositamente abilitati: colleges, centri di formazione, istituti
per la formazione degli adulti e le imprese stesse.
Gli Awarding bodies abilitano gli organi di formazione a realizzare
corsi adeguati per il raggiungimento della loro qualifica.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
capitolo 1: il contesto europeo
Dopo la creazione della Struttura Nazionale per le Qualifiche Professionali, ciascun Awarding body continua ad avere proprie qualifiche, ma
queste sono attualmente in via di omogeneizzazione con le NVQ. Un
allievo che raggiunge, ad esempio, una qualifica City and Guilds in Agricoltura e Orticoltura raggiunge contestualmente una corrispondente NVQ, VERSO UN
che gli consente di avere un titolo ufficialmente riconosciuto a livello SISTEMA
nazionale e di essere agevolato nel riconoscimento di qualifiche NVQ REGIONALE DI
contigue a quella raggiunta.
CERTIFICAIl NCVQ, allo scopo di razionalizzare e di semplificare il sistema
ZIONE DEI
CREDITI
Pagina
30
VERSO UN
SISTEMA delle qualifiche professionali, ha sviluppato nei confronti degli Awarding
DI
REGIONALE bodies
la seguente politica generale:
CERTIFICA- tutte le NVQ, in una data area di competenza e allo stesso livello
ZIONE DEI devono consistere in un unico documento nazionale di competenza messo
a punto dal relativo Lead body;
CREDITI
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
I
capitolo 1: il contesto europeo
- il NCVQ incoraggia gli Awarding bodies a sviluppare le loro disposizioni sulla certificazione in modo da evitare inutili duplicazioni e sovrapposizioni;
- tutti gli organismi abilitati alla certificazione delle qualifiche NVQ
devono partecipare al sistema NCVQ di accumulazione e trasferimento
dei crediti.
Le indicazioni per la fase di valutazione, sebbene non facciano strettamente parte della qualifica NVQ, vengono di norma fomite dai Lead
bodies agli Awarding bodies per ciascuna unità.
1.2.3 Le qualifiche generali (GNVQ)
Il percorso delle GNVQs, il più recente, si colloca in una posizione
intermedia tra gli altri due poiché, pur essendo strettamente collegato con
il sistema delle NVQ, consente l’accesso ai livelli superiori di educazione,
fino a quella accademica.
Il GNVQ, avviato sperimentalmente nel 1992 e introdotto definitivamente l’anno successivo, riguarda attualmente i livelli base, intermedio e
avanzato; con la creazione dei livelli 4° e 5° verrà completato il processo
di raccordo tra i sistemi educativo e formativo che consentirà a ciascun
individuo dopo i 16 anni di effettuare passaggi tra i due ambiti nel corso
della propria vita di studio e di lavoro.
Come le NVQs, le GNVQs:
- sono definite in termini di «outcomes» da raggiungere;
- sono costituite da un certo numero di unità;
- i crediti possono essere acquisiti separatamente per ciascuna unità e
cumulati per il conseguimento di una GNVQ completa;
- l’accesso alla certificazione è aperto a tutti;
- per il raggiungimento dello standard previsto non si tiene conto del
tempo impiegato e delle modalità di apprendimento adottate.
Pagina
31
Diversamente dalle NVQs, il conseguimento di una «General Qualification» non è finalizzato allo svolgimento di un preciso compito lavorativo quanto piuttosto all’acquisizione di skills più generali, di conoscenze
approfondite che ampliano, piuttosto che circoscrivere, le possibilità occupazionali dello studente. Per il raggiungimento di questo obiettivo ogni
GNVQ è composta di unità specifiche della qualifica di riferimento e
«core skills units», uguali e comuni a tutti gli ambiti di uno stesso livello.
Le unità relative alle core skill riguardano:
- la comunicazione;
- la matematica applicata;
- la tecnologia informatica
La scelta di queste unità è frutto di accordi congiunti tra sistema educativo nazionale e agenzie formative con l’obiettivo di definire core skill
che siano centrali tanto in ambito scolastico che in contesti orientati alla
formazione per il lavoro.
Le unità relative alle core skill specificano gli «outcomes» che devono
essere conseguiti a ciascun livello di General Qualification: per una
GNVQ base sono necessarie «core skill units» almeno di 1° livello; per
una GNVQ intermedia, almeno di 2°; per una avanzata, almeno di 3°. A
queste unità, presenti a vari livelli in tutte le GNVQ, se ne aggiungono
altre, raccomandate ma non obbligatorie, che riguardano lo sviluppo di
skill personali relative sia alle capacità e tecniche di apprendimento sia
al lavoro di gruppo. Skill tecniche e «core» consentono dunque l’elaborazione di progetti personalizzati e flessibili per il conseguimento di standard nell’ambito di una o più qualificazioni.
La Qualification & Curriculum Authority (QCA), costituita nel 1997,
ha la funzione di definire una cornice nazionale coerente di standard
nella quale siano inseriti sia i curricula scolastici che i percorsi di qualificazione, finanziati con risorse pubbliche, offerti da scuole, colleges e
aziende
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
capitolo 1: il contesto europeo
Il Training Standard Council (TSC), nato nel 1998, è finalizzato alla
VERSO UN
istituzione di un nuovo sistema ispettivo nazionale, rivolto al controllo
delle iniziative di formazione svincolate dalle NVQ’s (il cosiddetto work SISTEMA
REGIONALE DI
based training).
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
Pagina
32
Il sistema tedesco
1.3.1 Lo scenario istituzionale
CERTIFICAZIONE DEI
Anche l’approccio tedesco agli standard formativi è fortemente orientato al mercato del lavoro e in particolare ai profili professionali espresCREDITI
sione dei sistemi produttivi locali.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
I
VERSO UN
SISTEMA
1.3
REGIONALE DI
capitolo 1: il contesto europeo
Su tale approccio influisce sensibilmente l’impatto del sistema duale
(il sistema di cooperazione istituzionale tra aziende e scuole professionali), che regolamenta e canalizza il percorso di apprendimento in contesti aziendali o comunque in modelli formativi basati sull’«on the job
training».
Il processo di costruzione e gestione degli standard formativi, inoltre, è
basato sulla concertazione istituzionale tra parti sociali, quali interlocutori
preposti alla manifestazione dei fabbisogni formativi e di qualificazione
dei rispettivi ambiti socio-economici.
Nel complesso, dunque, il sistema tedesco è un sistema di standard
costruito in modo speculare alla struttura produttiva ed è fortemente orientato all’adeguamento e implementazione della domanda di lavoro. La
peculiarità più singolare di tale modello è il raccordo operato in modo permanente e sistematico tra l’approccio fortemente normativo del sistema
(ogni atto o fase del processo è precisamente e formalmente normato) e la
partecipazione e la contrattazione con le Parti Sociali.
La Germania è uno stato federale in cui le autonomie governative sono
ampie e particolarmente rilevanti nel campo della formazione professionale. Quest’ultima è infatti inserita in un sistema di cooperazione istituzionale tra aziende e scuole professionali, noto come sistema duale, il
cui funzionamento segue un modello giuridico e organizzativo complesso,
basato su una fitta rete di collaborazione tra soggetti sociali responsabili
della pianificazione, implementazione e controllo del sistema.
Lo Stato si pone come «arbitro» (e non come titolare) tra le istanze
presentate dalle Parti Sociali e la rete istituzionale di gestione del sistema
degli standard formativi. Tale rete è composta dai seguenti soggetti principali, ciascuno dei quali ha ben definite funzioni e responsabilità:
1) Il BIBB (Bundes Institut fur BerufsBildung), Istituto Federale per la
Formazione professionale
Costituisce lo strumento fondamentale di cooperazione tra le Parti
Pagina
33
Sociali, il Governo federale ed i singoli Lander. La base legale che lo
regolamenta è costituita dalla Legge d’incentivo alla formazione professionale, secondo la quale l’Istituto risponde direttamente al Governo
Federale ed è controllato dal Ministro Federale per l’Educazione e le
Scienze. I compiti principali dell’Istituto in riferimento alla standardizzazione delle qualifiche sono:
- cooperare, in accordo con le indicazioni del Ministro competente, alla
stesura dei Regolamenti formativi, dei Regolamenti di formazione continua, dei Regolamenti finanziari e del Rapporto sulla Formazione professionale;
- tenere il registro delle occupazioni riconosciute sul piano formativo;
- condurre ricerche e studi sulla FP con particolare riferimento ai
curricula professionali e alla formazione continua e quindi promuovere
progetti pilota ed iniziative nell’ambito delle tecnologie educative e formative;
- dirigere e sviluppare il dibattito sui Regolamenti formativi per le
aziende e sui curricula scolastici generali.
L’Istituto Federale del lavoro
Ricopre funzioni di confine con il BIBB sotto la vigilanza del Ministero
del lavoro in relazione alla definizione delle occupazioni non riconosciute
dal sistema professionale. Si occupa inoltre di ricerca e monitoraggio del
mercato del lavoro, di orientamento professionale, di promozione della
formazione professionale nonché di servizi informativi. La contiguità funzionale con il BIBB è non di rado causa di rapporti conflittuali.
Le «Autorità Responsabili»: Camera di Industria e Commercio, Camere
dell’Artigianato e Camere dell’Agricoltura cui vanno aggiunte le Camere
delle varie categorie professionali, responsabili in materia formativa per le
libere professioni.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
capitolo 1: il contesto europeo
Le imprese, infine, sono secondo quanto previsto dal sistema duale - il
luogo privilegiato dell’apprendistato per i giovani in formazione; inoltre
sono il referente-chiave per la pianificazione locale delle attività e dei curVERSO UN
ricula di formazione continua.
SISTEMA
Le scuole professionali offrono nell’ambito del sistema duale, la formaREGIONALE DI
zione professionale a carattere teorico di base, strettamente complementare alla fase applicativa ed esperienziale svolta nelle aziende attraverso i CERTIFICAcontratti di apprendistato.
ZIONE DEI
CREDITI
Pagina
34
VERSO UN
SISTEMA
1.3.2 I regolamenti per la formazione professionale
REGIONALE DI
Il processo di costruzione dello standard formativo si sviluppa secondo
CERTIFICA- due piani applicativi strettamente correlati:
ZIONE DEI
- la messa a punto dei Regolamenti formativi;
CREDITI
- la definizione dei profili professionali di riferimento e la loro corrispondenza ai Regolamenti formativi.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
I
capitolo 1: il contesto europeo
La messa a punto dei Regolamenti - a cura del BIBB - consente la definizione di dettaglio di contenuti e criteri di svolgimento dell’attività formativa. La struttura dei Regolamenti è composta dai seguenti elementi:
- l’individuazione dell’occupazione o prestazione cui il percorso formativo è volto;
- la durata del percorso di formazione;
- le competenze e le conoscenze da impartirsi nel corso della formazione;
- le indicazioni sul contenuto e sulle diverse fasi della programmazione
didattica da seguire per ottenere l’acquisizione delle competenze e conoscenze;
- le norme di valutazione.
In parallelo, il processo con il quale vengono definite le singole figure
professionali e la loro aderenza agli specifici percorsi formativi si sviluppa lungo quattro fasi, in successione propedeutica:
a) l’iniziativa;
b) la ricerca e studio;
c) la corrispondenza tra regolamenti formativi e curricula generali;
d) la promulgazione.
Tali fasi vengono di seguito singolarmente illustrate:
Fase a) Iniziativa
Le istituzioni con potere d’iniziativa riguardo alla proposizione di regolamenti formativi, nominate dal Comitato Federale per la formazione professionale (secondo la delibera del 18 febbraio 1974 sulle procedure per la
revisione e l’armonizzazione dei regolamenti formativi e curricula generali), sono: Associazioni imprenditoriali, Sindacati dei lavoratori, Autorità
Pagina
35
responsabili (Camere professionali e Ordini professionali), Organizzazioni-guida delle Camere, Comitati per la formazione professionale dei
Lander, BIBB, Ministeri Federali.
Nella maggioranza dei casi sono le associazioni imprenditoriali, le
organizzazioni guida e i sindacati a prendere l’iniziativa. In ogni caso una
prassi consolidata vuole che le proposte provenienti dalle istituzioni autorizzate non siano sottoposte al Ministero competente se non in seguito a
consultazione delle Parti Sociali coinvolte.
Una raccomandazione del Comitato Federale per la formazione professionale, pubblicata il 25 ottobre 1974, riguardante il riconoscimento e la
registrazione delle qualifiche professionali (Ausbildungsberufe), contiene
elementi importanti per l’individuazione di qualifiche professionali con
nuovi contenuti.
L’obiettivo è di incanalare le proposte di nuovi Regolamenti formativi
nella direzione più conforme alle politiche formative ed alla teoria
dell’educazione professionale. I criteri per il riconoscimento sono i
seguenti:
- la richiesta deve essere finalizzata a qualificazioni che presentino
carattere di stabilità;
- la formazione deve essere rivolta al lavoro indipendente, in un’area di
portata la più ampia possibile;
- la formazione deve essere idonea a fornire occupazione stabile, indipendentemente dall’età;
- i contenuti della formazione professionale di base devono essere di
ampia portata;
- la durata del corso di formazione deve essere adeguata (tra i due e i
tre anni);
- la nuova qualifica proposta deve essere chiaramente differenziata
rispetto alle qualifiche professionali esistenti;
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
capitolo 1: il contesto europeo
- il percorso formativo deve rendere possibile l’utilizzo degli obiettivi
VERSO UN
formativi per ulteriore formazione e avanzamento di carriera;
SISTEMA
- il percorso formativo deve comunque consentire l’acquisizione di sufREGIONALE DI
ficiente autonomia nell’utilizzo delle competenze e delle conoscenze.
Fase b) Ricerca e studio
Pagina
36
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
VERSO UN
SISTEMA
Ai sensi della legge sulla promozione della formazione professionale il
DI
REGIONALE BIBB
partecipa alla preparazione dei Regolamenti formativi sulla scorta
CERTIFICA- delle istruzioni del Ministero Federale competente. La collaborazione tra
BIBB e i singoli ministeri assume una varietà di forme. In particolare sono
ZIONE DEI
emersi due tipi di procedure nella preparazione dei Regolamenti formaCREDITI
tivi:
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
I
capitolo 1: il contesto europeo
- preparazione da parte dei singoli ministeri specializzati;
- preparazione da parte del BIBB.
Nella prima delle procedure, il ministero competente, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e i sindacati provvede alla prima
stesura dei regolamenti formativi. II BIBB partecipa in ruolo di supporto.
La seconda procedura vede un coinvolgimento più diretto del BIBB nello
sviluppo delle proposte. In questo il BIBB si affida alla consulenza di
comitati di esperti (rappresentanti di associazioni imprenditoriali, sindacati e formatori). Si possono individuare quattro fasi di questo processo:
- definizione dettagliata del problema;
- esecuzione di «case studies»;
- esecuzione di «analisi rappresentative nell’ambiente di lavoro»;
- sviluppo di proposte per l’orientamento della professione.
I metodi applicati sono: analisi della letteratura, visite aziendali, «case
studies», analisi del lavoro, interviste a tecnici ed esperti. I regolamenti
formativi sono così frutto non solo di pareri accademici ma anche e
soprattutto di elementi tratti dalla realtà aziendale e dalle scuole.
Fase c) Definizione di Regolamenti formativi e Curricula di studio
La corrispondenza tra Regolamenti formativi e Curricula generali viene
assicurata dal lavoro parallelo di due organismi:
- Commissione professionale, creata all’interno del BIBB con membri
proposti dalle parti sociali, che definisce i contenuti di dettaglio del regolamento.
- Gruppo di lavoro della commissione per lo sviluppo del curriculum
quadro, istituita dalla Commissione di coordinamento dei Ministri della
Cultura dei Lander
Fase d) Promulgazione
L’accordo raggiunto, relativo al nuovo ordinamento professionale,
Pagina
37
viene legalizzato e pubblicato dal Ministero Federale competente. La conferenza dei Ministeri competenti dei Lander (Kulturministerkonferenz)
ratifica il curriculum quadro.
Il periodo di tempo necessario per giungere alla promulgazione è di
circa 3 anni e mezzo - 4 anni. In tale arco di tempo il BIBB rappresenta la
«stanza di compensazione» per i problemi formativi.
Attraverso l’illustrazione effettuata appare evidente che il processo di
costruzione dei curricula e dei profili professionali è particolarmente articolato e complesso, come è testimoniato dall’ampio dibattito su di esso
esistente in Germania.
Appare in questo senso particolarmente interessante ed utile evidenziare la natura e la fonte dei contributi più innovativi recentemente
introdotti nel modello tedesco sopra descritto. Gli stimoli e le proposte
maggiormente responsabili del processo di adeguamento del sistema sono
infatti pervenuti non tanto da correttivi o revisioni di tipo normativoprocedurale (come d’altra parte prevedibile data la forte normatività del
modello), quanto da contributi teorico-tecnici scaturiti dal dibattito tra
esperti del settore educativo-formativo, con particolare riferimento al
lavoro innovativo messo a punto dal BIBB. Tale sforzo innovativo si è
essenzialmente incentrato sulla revisione del concetto di qualificazione
con la nuova accezione di “Qualificazione Chiave (QC)” e sulla vasta
applicazione di esso al processo di costruzione degli standard formativi.
Il concetto di QC introduce, inoltre, nuovi orientamenti pedagogici e
metodologie formative finalizzati a sviluppare abilità professionali maggiormente correlate ai cambiamenti in atto nel sistema produttivo, quali,
ad esempio: capacità decisionali, comunicative, di organizzazione autonoma del proprio lavoro e di autoapprendimento.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
capitolo 1: il contesto europeo
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
Pagina
38
I
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
CAPITOLO
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
2.
IL CONTESTO NAZIONALE
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
capitolo 2: il contesto nazionale
2. IL CONTESTO NAZIONALE
2.1 L’evoluzione del contesto normativo in materia di certificazione delle competenze
I provvedimenti legislativi e di orientamento in materia di certificazione delle competenze emanati negli anni immediatamente trascorsi
(D.M. n. 174/01 e Atto del la Conferenza dei Presidenti delle Regioni del
1.08.02), testimoniano l’avvenuto passaggio da un quadro normativo teso
ad affermare principi generali (sviluppatosi in Italia nel corso degli anni
’90) ad una più puntuale strutturazione di regole e riferimenti istituzionali.
La fase in cui nella legislazione nazionale venivano affrontati prevalentemente questioni di ordine generale ed affermati principi in materia di
competenze, standard formativi, connessioni delle politiche formative ai
fabbisogni di professionalità, trova nell’intesa tra Governo e Parti sociali
del gennaio 1993 e nel protocollo sulle politiche dei redditi dello stesso
anno il punto formale di avvio.
In queste sedi viene individuata la necessità di definire “standard
formativi unici nazionali coerenti con l’armonizzazione in atto in sede
comunitaria” e sulla base di tali accordi vengono istituiti (nel 1995) gli
Organismi bilaterali a livello nazionale e regionale, con compiti di supporto agli organi di governo per la definizione delle politiche pubbliche e
di analisi dei fabbisogni di professionalità.
Nel 1996 il DM del 13 marzo propone, in via sperimentale, un formato
unico per l’Attestato di qualifica professionale organizzato su indicatori
minimi e ne accompagna l’adozione da parte delle Regioni. Alcune di esse
regolano più in dettaglio, in tale occasione, la certificazione delle competenze. In particolare l’Emilia Romagna adotta un modello di certificazione
imperniato sulle Unità Formative Capitalizzabili.
Sempre nello stesso anno, su incarico del Ministero del Lavoro e della
Unione Europea, l’ISFOL, nell’ambito del progetto “Standard formativi”,
individua il Modello delle Unità Capitalizzabili quale proposta tecnica per
la certificazione delle competenze ed il riconoscimento dei crediti.
L’Accordo per il lavoro del 1996 approfondisce infine la definizione
del sistema di certificazione “quale strumento idoneo a conferire unita-
Pagina
43
rietà e visibilità ai percorsi formativi di ogni persona lungo tutto l’arco
della vita nonché a promuovere il riconoscimento dei crediti formativi
comunque maturati ed a documentare le competenze comunque acquisite”.
L’accento viene posto proprio sul “comunque acquisite” sottolineando
in tal modo la necessità di considerare anche le competenze acquisite sul
lavoro o in contesti non formali oltre che quelle prodotte in ambito educativo o formativo. Lo scenario temporale è ovviamente quello delineato
dal Long Life Learning e attraverso di esso viene prefigurato un sistema
globale di opportunità che ha come cardine l’individuo.
Poco dopo la L. n. 196/97 (con i successivi decreti attuativi n. 16 e 18)
riforma l’istituto dell’Apprendistato e i Tirocini: per entrambe tali esperienze è prevista una certificazione che costituisce credito formativo nel
sistema integrato.
Nello stesso anno il Ministero della Pubblica Istruzione costituisce
(con O.M. n. 455/97) i Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la
formazione in età adulta.
Il nuovo Patto sociale del 1998 riafferma e approfondisce gli obiettivi
e i principi introdotti dai precedenti accordi: il nuovo welfare state prefigurato trova nell’accesso alle competenze una componente centrale quale
condizione per la produzione di nuove risorse; nello stesso tempo viene
ribadito ed esplicitato il legame tra formazione e diritti individuali e di
cittadinanza.
Con la L. n. 144/99 è istituito l’Obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età e contemporaneamente ne viene definito il campo di assolvibilità in percorsi, anche integrati, di istruzione e
formazione.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
capitolo 2: il contesto nazionale
Sempre la stessa legge istituisce i percorsi integrati di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (delineati attraverso il Regolamento attuativo n. 436/00), caratterizzati dalla flessibilità e dalla personalizzazione,
che trovano nella modularità, nell’organizzazione didattica finalizzata
all’apprendimento per competenze, nella certificabilità e riconoscibilità, VERSO UN
in termini di crediti formativi dei risultati conseguiti, gli indispensabili
SISTEMA
strumenti sia concettuali che organizzativi.
REGIONALE DI
Alla fine di tale percorso, per certi versi sperimentale - esplorativo e
Aper altri fondativo dei principi cardine su cui è imperniato il sistema della CERTIFIC
ZIONE DEI
CREDITI
Pagina
44
VERSO UN
SISTEMA certificazione in Italia, il Dlgs n. 112/98, attuativo della L. n. 59/97, con
DI 141 attribuisce allo Stato compiti “nell’individuazione degli stanREGIONALE l’art.
CERTIFICA- dard delle qualifiche professionali, ivi compresa la Formazione Tecnica
Superiore, e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione”.
ZIONE DEI
Su tale base il legislatore nazionale ha istituito, con il D.M. n. 174/01
CREDITI
(frutto anche di estesi confronti con le parti sociali e i governi locali) una
procedura per la definizione degli standard di competenza e per il riconoscimento dei crediti formativi. Tale norma segna il passaggio ad una
seconda fase legislativa in cui, ormai chiariti i principi e definiti gli elementi istituzionali cardine (anche sulla base di sperimentazioni nel frattempo effettuate), vengono definite regole e procedure.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
I
capitolo 2: il contesto nazionale
Il passaggio, ad oggi in atto, ha trovato nell’avvio della riforma del
Titolo V della Costituzione rappresenta attualmente un ulteriore incentivo
alla compiuta e rapida definizione. Tale avvenimento ha infatti generato,
proprio da parte dei nuovi protagonisti istituzionali, le Regioni, la richiesta di procedere a definire, a livello nazionale, con puntualità ed immediatezza, gli elementi base del sistema degli standard minimi di competenza
al fine di evitare pericoli di involuzione del sistema formativo a seguito
dell’introduzione dell’autonomia legislativa regionale in tale campo.
Il 1 agosto 2002 è stato approvato infatti, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, il testo “Standard minimi
di competenza e certificazione – Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni”. Tale documento intende compensare la mancanza
di una legislazione nazionale compiuta di riferimento, nel campo della
certificazione, attraverso la condivisione di un percorso unitario che salvaguardi da un lato la pari dignità tra soggetti istituzionali e che dall’altro definisca univocamente i termini chiave in materia di competenze:
“figure professionali”, standard minimi, unità capitalizzabili, unità formative capitalizzabili, ecc.
L’evoluzione legislativa non risulta pertanto oggi conclusa: essa troverà da qui in avanti nelle Regioni le principali protagoniste. Il quadro
normativo fin qui prodotto a livello nazionale è comunque sufficientemente orientato e definito; esso si fonda sui seguenti elementi cardine:
- la possibilità di acquisire competenze durante tutto l’arco della vita è
uno dei principali diritti individuali di cittadinanza;
- l’integrazione tra educazione – formazione – lavoro costituisce uno
scenario unitario di opportunità per l’acquisizione delle competenze da
Pagina
45
parte degli individui;
- la certificazione dell’avvenuta acquisizione di tali competenze è uno
dei principali strumenti operativi per rendere tale integrazione realmente
fruibile da parte degli individui; in questo senso essa è contestualmente
rivolta alla valorizzazione delle competenze acquisite sia in termini di
occupabilità che in relazione ai percorsi di apprendimento lungo tutto
l’arco della vita;
- nella definizione compiuta del sistema di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi un ruolo cardine è assegnato alle Regioni (prima nella sperimentazione e dal 2002 anche nella
legiferazione);
- le Regioni sono supportate da un indirizzo e una base comune, condivisa a livello nazionale, in merito a procedure di certificazione e contenuti
degli standard minimi di competenza.
2.2 Lo scenario istituzionale prefigurato dal D.M. n. 174/01
Attraverso il D.M. n. 174/01 il legislatore nazionale definisce in
modo univoco la certificazione (art. 1) contemporaneamente in relazione
ai percorsi formativi, per garantirne la trasparenza, e in relazione alle
competenze comunque acquisite dagli individui, per consentirne il riconoscimento.
Oggetto della certificazione (art. 2) è la competenza degli individui,
intesa come insieme strutturato di conoscenze ed abilità valutabili anche
come crediti formativi.
Gli standard di competenza (art. 3), definiti “minimi” (ovvero, soggetti
ad ulteriore accrescimento, in ragione di eventuali specificità rilevate a
livello locale), assicurano basi omogenee su tutto il territorio nazionale;
essi:
- saranno riferiti a diversi settori produttivi;
- saranno riferiti alla figura o gruppi di figure professionali e alle attività o aree che le caratterizzano;
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
capitolo 2: il contesto nazionale
VERSO UN
- descriveranno le competenze professionali e i criteri per la valuta- SISTEMA
zione del possesso di tali competenze;
REGIONALE DI
- individueranno la soglia minima, riferita al possesso delle compe- CERTIFICAtenze, necessaria per acquisirne certificazione.
ZIONE DEI
CREDITI
Pagina
46
VERSO UN
SISTEMA
Il Decreto prevede che gli standard siano prodotti dal Ministero del
DI
REGIONALE Lavoro
e della Previdenza Sociale, d’intesa con il Ministero della PubCERTIFICA- blica Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica e le Regioni, previo confronto con le parti sociali. Per
ZIONE DEI
tale compito il Decreto prevede che il Ministero del lavoro e della PreviCREDITI
denza Sociale sia affiancato da Commissioni settoriali, composte da rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti nella predisposizione degli standard
minimi; tali commissioni operano con l’assistenza tecnica dell’ISFOL.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
I
capitolo 2: il contesto nazionale
Resta ferma per le Regioni la competenza inerente la definizione dei
percorsi formativi in termini di contenuti e metodologie didattiche.
Con riferimento alla definizione degli standard di competenza, il ruolo
delle Regioni risulta duplice: a livello nazionale, le Regioni parteciperanno alla costruzione del sistema e alla definizione degli standard minimi;
a livello locale esse sono chiamate ad integrare, coerentemente alle specificità rilevate sul territorio, gli standard minimi nazionali ed eventualmente, ad avanzare richieste di modifica di questi ultimi.
Alle Regioni è inoltre assegnata la responsabilità della certificazione
(art. 4) che esse svolgono, nell’ambito della loro autonomia normativa e
regolamentare, tenendo conto degli standard minimi sviluppati a livello
nazionale e delle tipologie di certificazione definite dallo stesso Decreto.
Le possibili tipologie di certificazione (art. 5) sono:
a) certificazioni effettuate al termine di un percorso di formazione professionale di norma finalizzato all’acquisizione di una qualifica;
b) certificazioni effettuate in esito a percorsi di formazione parziali
ovvero in caso di abbandono precoce del percorso formativo o in percorsi
che non conducono all’acquisizione di qualifica;
c) certificazioni effettuate a seguito di esperienze di lavoro e di autoformazione su richiesta degli interessati per l’ammissione ai diversi livelli del
sistema di istruzione e di formazione o per l’acquisizione di una qualifica
o di un titolo di studio.
Le certificazioni sono riportate nel Libretto Formativo del cittadino,
secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 18/02/2000.
Ciò che viene certificato in termini di competenza e quindi essenzialmente in riferimento al mondo del lavoro (qualifiche) può avere un valore
anche ai fini dell’inserimento nei percorsi di istruzione e di formazione
professionale (art. 6); in questo caso tale valore, denominato credito for-
Pagina
47
mativo, viene riconosciuto ed attribuito dalla struttura educativa o formativa che accoglie l’individuo, anche in collaborazione con la struttura di
provenienza.
La spendibilità dei crediti formativi è estesa all’intero territorio nazionale nel caso in cui le competenze da cui traggono valore siano certificate in coerenza agli standard minimi nazionali; essa è invece limitata ad
ambiti specifici (territoriali, settoriali, di finalizzazione, ecc.) nel caso scaturisca da accordi tra istituzioni e organismi competenti in merito all’oggetto del credito.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
capitolo 2: il contesto nazionale
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
Pagina
48
I
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
CAPITOLO
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
3.
CERTIFICAZIONE E CREDITI
FORMATIVI IN ABRUZZO
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
capitolo 3: certificazione e crediti formativi in abruzzo
3.CERTIFICAZIONE E CREDITI FORMATIVI IN ABRUZZO
3.1 La legislazione regionale
La L.R. n. 111 del 17 maggio 1995 “Formazione Professionale” (con
successive modifiche e integrazioni) e il relativo Regolamento di attuazione, disciplinano:
- soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni: “i certificati e gli attestati sono rilasciati dai competenti uffici della Giunta regionale” (art 16,
comma 2); “la Regione determina i criteri per la revisione dei sistemi di
qualificazione e di riconoscimento dei titoli” (art. 19, comma 2, lettera f);
- l’oggetto delle certificazioni: gli interventi formativi possono essere
finalizzati al raggiungimento di differenti certificazioni (art. 16, comma
2):
- l’avvenuta frequenza (attestati di frequenza),
- il conseguimento di una qualifica professionale (previo esame d’idoneità)
- il conseguimento di una specializzazione professionale (previo esame
d’idoneità);
- le modalità della certificazione: è previsto un esame finale, obbligatorio per i corsi finalizzati al rilascio di qualifiche e/o specializzazioni
professionali. Le modalità di esecuzione degli esami finali (criteri di
ammissione, composizioni delle commissioni, ecc.) sono stabilite in sede
di direttive attuative dei Piani di Politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione (capitolato d’oneri).
L’art. 20, comma 3 lettera f prevede che la Giunta, nel capitolato
d’oneri, specifichi “le direttive per la programmazione didattica e la capitalizzazione di moduli ai fini del conseguimento delle qualifiche” e detti
“disposizioni per la loro riconoscibilità e spendibilità sul mercato del
lavoro”.
Di fatto, i capitolati d’oneri si limitano alla prescrizione di una progettazione degli interventi formativi di tipo modulare, senza prevedere
una prassi di capitalizzazione delle competenze acquisite all’interno del
modulo e, di conseguenza, una modalità di riconoscimento delle stesse
all’interno dei sistemi formativi e lavorativi.
Pagina
53
L’adozione parziale del sistema modulare di erogazione della formazione di fatto non favorisce la costruzione di percorsi certificabili in termini di competenze acquisite.
Rispetto ai crediti, oltre al già citato art. 20, comma 3 lettera f, la
legge, all’art.2, comma 5 lettera a, prevede, nell’ambito della formazione
iniziale e prima del diploma, “iniziative tendenti all’acquisizione di una
professionalità certificata, mediante qualificazione, specializzazione, credito formativo, e finalizzate all’inserimento e reinserimento lavorativo”.
In pratica la norma si limita a certificare una professionalità, mediante
il rilascio di una qualifica, senza normare la pur prefigurata possibilità di
certificare crediti (competenze), siano essi complessivi che parziali.
3.2 Il quadro attuale delle qualifiche
Le certificazioni esistenti attualmente nella Regione Abruzzo, così
come previsto nelle Direttive Attuative del Piano degli Interventi di politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione per il biennio
2001/2002, sono:
1. Attestato di qualifica;
2. Attestato di qualifica per l’esercizio autonomo della professione di
estetista;
3. Attestato di specializzazione professionale;
4. Attestato di specializzazione professionale per estetista;
5. Attestato per l’iscrizione al registro esercenti il commercio;
6. Attestato per Agente e Rappresentante di commercio;
7. Certificato di frequenza.
Tutti gli attestati sono rilasciati dalla Regione, tranne il certificato di
frequenza, rilasciato dal soggetto che eroga l’intervento formativo.
Le attestazioni relative ai punti da 2 a 7 riguardano in sostanza la frequenza dell’attività formativa; solo gli attestati di qualifica contengono
elementi significativi dal punto di vista della certificazione delle competenze, in quanto riportano sia una descrizione del profilo professionale
di riferimento, sia i requisiti di accesso sia una descrizione dei contenuti
formativi, esplicitati in riferimento alla tripartizione tradizionale: di base,
tecnico professionali e trasversali.
Pagina
54
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
capitolo 3: certificazione e crediti formativi in abruzzo
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
VERSO UN
SISTEMA
La tipologia della certificazione rispecchia fedelmente quanto richieDI dai formulari di candidatura dei progetti, che di fatto prevedono la
REGIONALE sto
CERTIFICA- esplicitazione della figura professionale di riferimento, la formulazione
delle competenze secondo la tripartizione tradizionale, la descrizione del
ZIONE DEI
percorso formativo, articolato per “aree, moduli e materie” o per Unità
CREDITI
Formative Capitalizzabili. Non è invece richiesta la descrizione delle competenze che con il percorso si possono acquisire né della procedura per
il riconoscimento delle medesime, come previsto invece dalla normativa
che riguarda i percorsi I.F.T.S., pienamente acquisita ed attuata a livello
regionale.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
I
capitolo 3: certificazione e crediti formativi in abruzzo
3.3 Gli obiettivi di razionalizzazione e standardizzazione
Il primo passo per la costruzione di un sistema regionale di certificazione fondato sugli standard di competenze è costituito dalla razionalizzazione delle certificazioni previste dall’attuale quadro legislativo e
programmatorio.
Il percorso individuato per conseguire tale razionalizzazione si articola
nel modo seguente:
1. analisi di dettaglio delle qualifiche rilasciate nel recente periodo e
della organizzazione delle attività formative che le hanno prodotte;
2. accorpamento e razionalizzazione delle qualifiche attraverso la ridefinizione delle loro denominazioni in riferimento al sistema di codifica
nazionale;
3. declinazione in termini di competenze dei profili professionali definiti dalle qualifiche;
4. standardizzazione dei contenuti principali delle attività formative
che producono tali competenze per moduli orientati anche alla produzione
di crediti formativi.
Nel Quaderno 2 – Qualifiche e profili regionali verso la standardizzazione verranno proposti i risultati della ricerca condotta sulle attività
formative attuate sul territorio regionale negli anni 1997, 1998 e 1999
e cofinanziate dal FSE. Tali risultati costituiscono un primo prodotto,
suscettibile di ulteriori approfondimenti, in termini di declinazione per
competenze dei profili professionali e di standardizzazione dei contenuti
principali delle attività formative che li producono.
L’intero percorso di lavoro prefigurato individua nell’applicazione
Pagina
55
delle prime fasi operative del Modello regionale per la certificazione delle
competenze (di cui una prima ipotesi viene illustrata nel Quaderno 3 –
Un modello per la certificazione delle competenze) un possibile strumento
per attuare tali ulteriori approfondimenti (con particolare riferimento alla
standardizzazione delle prassi esistenti e alla valorizzazione delle informazioni disponibili illustrate al cap. 1).
La logica assunta infatti è quella di procedere per miglioramenti e precisazioni successive (ad esempio a partire da alcuni profili professionali /
settori economici di riferimento), fino ad arrivare ad un compiuto sistema
di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti sul territorio regionale connesso con la contemporanea evoluzione del sistema
nazionale; i miglioramenti progressivi debbono però investire, affinché
siano efficaci rispetto a tale compiuta costruzione, contemporaneamente
tutti gli aspetti connessi con la declinazione per competenze delle professionalità prodotte dal sistema formativo regionale:
- la programmazione delle attività formative;
- la loro progettazione – proposizione da parte delle sedi formative;
- le modalità di valutazione dei risultati conseguiti dalle attività formative;
- la connessione tra moduli didattici ed eventuali crediti formativi ad
essi connessi.
Il percorso avviato (di cui la presente pubblicazione restituisce i principali risultati fin qui conseguiti al fine di verificarli e condividerli con gli
attori del sistema integrato formazione – istruzione - lavoro) si qualifica
pertanto al tempo stesso ambizioso e ineludibile: alla luce dell’evoluzione
in atto nel contesto europeo e nazionale, il conseguimento di un efficace
sistema di certificazione delle competenze costituisce un elemento centrale per la sfida di competitività cui è chiamata l’intera comunità regionale.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
capitolo 3: certificazione e crediti formativi in abruzzo
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
Pagina
56
I
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
ALLEGATI
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
A.
ALLEGATI
1. D.M. n. 174 del 31 maggio 2001 “Certificazione nel
sistema della formazione professionale”
2. Atto della Conferenza dei presidenti delle Regioni e
delle Province autonome del 1 agosto 2002 “Standard
minimi di competenza e certificazione – Architettura di
sistema e ruolo istituzionale delle Regioni”
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
ALLEGATI
Decreto Ministeriale n.174 del 31/05/2001 (G.U. n.139 de
18/06/2001),
integrato da ERRATA CORRIGE (G.U. n. 150 del 30/06/01)
VISTO l’art. 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, comma 1, lettera
e);
VISTO l’art. 142 del Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112,
comma 1, lettera c);
VISTO la lettera a) dell’allegato B dell’Accordo Stato Regioni
18/2/2000 e acquisite le risultanze dell’esame istruttorio della Commissione prevista dalla stessa lettera a);
VISTO il parere favorevole delle Regioni;
DECRETA
Art. 1
Finalità
1. La certificazione, nel sistema della formazione professionale, è finalizzata a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento
delle competenze comunque acquisite dagli individui per il conseguimento dei relativi titoli e qualifiche, per consentire l’inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale nonché per
agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Art. 2
Oggetto della certificazione
2. Al fine di definire con criteri omogenei il patrimonio conoscitivo
ed operativo degli individui, per competenza certificabile ai sensi dell’art.
1, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, di norma
riferibili a specifiche figure professionali, acquisibili attraverso percorsi di
formazione professionale, e/o esperienze lavorative, e/o autoformazione,
valutabili anche come crediti formativi.
Art. 3
Individuazione degli standard
1. Al fine di assicurare basi minime omogenee per il sistema di certi-
Pagina
61
ficazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione,
il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e
le Regioni, previo confronto con le Parti sociali, definisce con provvedimenti successivi gli standard minimi di competenza.
2. Gli standard minimi di competenza, di cui al comma 1 del presente
articolo, contengono in relazione ai diversi settori produttivi:
a) il riferimento alla figura o gruppi di figure professionali e alle attività o aree che le caratterizzano;
b) la descrizione delle competenze professionali e i criteri per la valutazione del possesso di tali competenze;
c) l’individuazione della soglia minima riferita al possesso delle competenze di cui al punto b), necessaria per la certificazione di cui all’art. 2
del presente provvedimento.
3. Per l’assolvimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale si avvale di Commissioni settoriali
composte da rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero della
Pubblica Istruzione, del Ministero dell’Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica, delle Regioni e delle Parti sociali. Tali Commissioni
operano, con l’assistenza tecnica dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), tenuto conto anche delle
rilevazioni degli Organismi bilaterali delle Parti sociali e delle rilevazioni
regionali.
Resta ferma la competenza delle Regioni per quanto attiene la definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti e di metodologie didattiche.
4. Al fine di consentire flessibilità e adattabilità al sistema, in relazione
alle esigenze territoriali, le Regioni possono ulteriormente integrare gli
standard minimi nazionali definiti ai sensi del presente articolo.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
ALLEGATI
Le Regioni, nell’ambito della propria autonomia normativa e regolamentare, possono predisporre anche modalità per l’automatico riconosciVERSO UN
mento di qualifiche certificate da altre Regioni, sentita la Commissione di
cui all’Allegato B comma a) dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio SISTEMA
REGIONALE DI
2000.
5. Gli standard minimi nazionali sono soggetti ad aggiornamento perio- CERTIFICAdico, in particolare per rispondere a richieste in proposito avanzate dalle ZIONE DEI
CREDITI
Pagina
62
VERSO UN
SISTEMA Regioni.
REGIONALE DI
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
I
ALLEGATI
Art. 4
Soggetti responsabili della certificazione
1. La funzione della certificazione delle competenze è svolta dalle
Regioni che, sempre nell’ambito della loro autonomia normativa e regolamentare, ne disciplinano le procedure di attuazione, tenuto conto degli
standard minimi fissati a livello nazionale e dei principi di cui al successivo art. 5.
2. Le Regioni provvedono a rendere trasparenti le certificazioni anche
attraverso la definizione di comuni procedure e l’adozione di strumenti
all’uopo previsti.
Art. 5
Tipologia delle certificazioni
1. La certificazione delle competenze, secondo quanto disposto dall’art. 3 del presente provvedimento, può essere effettuata:
a) al termine di un percorso di formazione professionale di norma finalizzato all’acquisizione di una qualifica, tenuto conto degli indicatori di
trasparenza, modificando ed integrando quanto disposto dal Decreto 12
marzo 1996 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
b) in esito a percorsi di formazione parziali ovvero in caso di abbandono precoce del percorso formativo o in percorsi che non conducono
all’acquisizione di qualifica di cui alla lettera a);
c) a seguito di esperienze di lavoro e di autoformazione su richiesta
degli interessati, per l’ammissione ai diversi livelli del sistema d’istruzione e di formazione professionale o per l’acquisizione di una qualifica o
di un titolo di studio.
2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono riportate sinteticamente nel
Libretto formativo del cittadino, secondo quanto previsto dall’Allegato B
comma d) dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000.
Art. 6
Riconoscimento dei crediti formativi
1. Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a competenze
Pagina
63
comunque acquisite dall’individuo, che può essere riconosciuto ai fini
dell’inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale,
determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata. Al riconoscimento del credito formativo ed alla relativa attribuzione di valore,
provvede la struttura educativa o formativa che accoglie l’individuo, anche
in collaborazione con la struttura di provenienza.
2. Le competenze certificate, secondo quanto disposto dall’art. 5 del
presente provvedimento, costituiscono credito formativo spendibile nel
sistema di formazione professionale in base ai seguenti criteri:
- coerenza con gli standard di competenze di cui all’art. 3: in questo
caso il credito è spendibile su tutto il territorio nazionale;
- presenza di specifici accordi tra istituzioni e/o agenzie formative
competenti in ordine all’oggetto del credito: in questo caso il credito è
spendibile limitatamente agli ambiti interessati dall’accordo stesso.
Art. 7
Sperimentazioni
1. La promozione del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al presente provvedimento e la sua progressiva diffusione,
sono assicurate da sperimentazioni specifiche cofinanziate con risorse
comunitarie, sentiti il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, le Regioni e le
Parti sociali.
2. Il monitoraggio delle esperienze nonché la valutazione dei risultati
sono effettuate dalla Commissione di cui all’Allegato B comma a) dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, allargata alle Parti sociali,
che si avvale dell’assistenza tecnica dell’ Isfol.
3. In attesa della definizione a livello nazionale degli standard minimi
di competenza, le Regioni possono provvedere autonomamente in via
provvisoria alla definizione degli stessi ed al rilascio delle certificazioni
relative.
Roma, IL MINISTRO
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
ALLEGATI
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
Pagina
64
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
I
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
ALLEGATI
Atto della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome del 1 agosto 2002 “Standard minimi di
competenza e certificazione – Architettura di sistema e ruolo
istituzionale delle Regioni”
La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano ha esaminato e condiviso il documento predisposto
dal tavolo tecnico Regioni- rappresentanze sindacali nazionali di CGIL,
CISL e UIL, di seguito riportato.
STANDARD NAZIONALI DI COMPETENZE E CERTIFICAZIONE
ARCHITETTURA DI SISTEMA E RUOLO ISTITUZIONALE
DELLE REGIONI
La definizione di regole per l’avvio di un sistema di standard nazionali delle competenze e di certificazione, da articolare nei diversi settori
formativi è divenuto un tema non più rinviabile, a fronte del progressivo
avanzamento dei processi di decentramento relativi all’istruzione e alla
formazione. Infatti, qualora permanesse l’attuale indeterminatezza del
quadro di regole nazionali, si porrebbe a serio rischio la qualità del sistema
e il diritto di studenti e di lavoratori alla formazione permanente.
L’approvazione della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, che modifica il titolo V della Costituzione, ed in particolare l’art. 117, ha reso più
complesso, ma anche più decisivo, il rapporto tra Stato e Regioni sul tema
dell’istruzione e della formazione, e richiede la definizione di regole condivise, per delineare un quadro nazionale di diritti che faccia da cornice al
nuovo assetto federalista, evitando conflitti e sovrapposizioni.
Tale legge colloca “i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (lett. m) e “le norme generali sull’istruzione” (lett. n), nell’ambito
delle materie di legislazione esclusiva dello Stato, mentre affida alla legislazione concorrente l’istruzione (fatta salva la determinazione dei principi fondamentali riservata allo Stato), e alla legislazione esclusiva delle
Regioni l’istruzione e la formazione professionale. All’interno di tale
complessità, le cui implicazioni sono ancora da individuare compiutamente, occorre meglio definire anche le condizioni necessarie per realiz-
Pagina
65
zare la formazione integrata, a partire dal raccordo tra le funzioni dei
diversi livelli istituzionali.
Le Regioni e CGIL, CISL e UIL condividono che il sistema nazionale degli standard di competenze e di certificazione debba assicurare il
diritto degli studenti e dei lavoratori al riconoscimento delle competenze
acquisite nei diversi contesti di studio e di lavoro, in ambito nazionale e in
prospettiva in ambito europeo, consentendo in tal modo la realizzazione
del diritto alla formazione permanente, che presuppone il riconoscimento
dei crediti formativi ovunque acquisiti e la capitalizzazione delle competenze, da certificare nel libretto personale. In tale direzione si muovono
le direttive e gli orientamenti dell’Unione Europea e lo stesso “Memorandum per la formazione permanente”.
Pertanto anche nel nostro paese è necessario pervenire a regole condivise che consentano la raffrontabilità con i sistemi già operanti in altri
paesi europei, con particolare attenzione a quelli caratterizzati da un forte
assetto federalista (Spagna, Germania, Gran Bretagna), che hanno utilizzato gli standard e la certificazione per garantire la qualità dell’offerta formativa e la mobilità di studenti e di lavoratori.
Nel nostro paese, manca un sistema nazionale degli standard e di
certificazione, come avviene invece in altri paesi europei. Attualmente,
in ciascuna filiera formativa (apprendistato, Istruzione e Formazione Tecnico Superiore, obbligo formativo, formazione professionale, Educazione
Degli Adulti) si sta procedendo alla definizione di standard, con metodologie e con stati di avanzamento significativamente diversificati. Per
quanto riguarda la formazione professionale, il decreto del Ministero del
Lavoro n.174 del 31/5/2001 - che positivamente pone le basi per la costruzione di un sistema nazionale di standard minimi di competenze e della
correlata certificazione - prevede l’istituzione di una Commissione nazionale e di specifici Comitati di settore, costituiti dalle istituzioni formative,
nazionali e territoriali, e dalle parti sociali.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
ALLEGATI
In questo contesto in rapida e scoordinata evoluzione, si pone oggi
il delicato e complesso tema del rapporto tra Stato e Regioni alla luce dell’attuazione della L.C. 3/2001, anche per quanto attiene alla definizione e VERSO UN
gestione del sistema degli standard.
SISTEMA
Poiché il tema posto attiene in linea di principio a tutti gli ambiti REGIONALE DI
formativi, e poiché è di tutta evidenza che gli standard e la certificazione CERTIFICAdefiniti in ciascuna filiera debbano rispondere a criteri comuni, in grado di
ZIONE DEI
CREDITI
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VERSO UN
SISTEMA renderli reciprocamente riconoscibili, al fine di consentire allo studente e
DIlavoratore di poter capitalizzare i crediti formativi comunque acquisiti
REGIONALE al
CERTIFICA- - nei diversi ambiti formativi e nel lavoro - le Regioni e Cgil, Cisl e Uil
ritengono necessaria la definizione di principi e di regole che consentano
ZIONE DEI
la comunicabilità tra i diversi sistemi. A tal fine, condividono e formulano
CREDITI
le seguenti proposte:
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
I
ALLEGATI
PRINCIPI DI RIFERIMENTO
Tra i principi, in particolare, sono di particolare rilievo:
- La pari dignità tra i soggetti istituzionali
L’applicazione di tale principio, a nostro avviso, implica che le decisioni relative alla definizione degli standard ed alle linee guida per la loro
traduzione in ambito locale siano elaborate in sedi stabili di concertazione tra Ministeri interessati, Regioni e EE.LL. e siano adottate tramite
accordi in Conferenza unificata Stato - Regioni, prima dell’adozione formale del provvedimento.
Analogamente, a livello Regionale, quando le decisioni da assumere
coinvolgano settori formativi la cui titolarità spetta in tutto o in parte ad
altri livelli istituzionali, è necessario prevedere sedi stabili di concertazione per la definizione delle intese necessarie.
- Il confronto tra le istituzioni e le parti sociali
Il confronto tra le istituzioni competenti per i processi formativi e le
parti sociali maggiormente rappresentative è determinante in tutte le fasi,
nazionali e territoriali, di elaborazione, di attuazione e di mantenimento
del sistema degli standard nazionali, per assicurare la rispondenza tra
l’offerta formativa e la domanda di professionalità espressa dal mondo
del lavoro e la stessa “occupabilità”. E’ compito infatti delle parti sociali
(associazioni delle imprese e sindacati dei lavoratori), a partire dalle
diverse indagini sulla domanda di professionalità realizzate su scala nazionale e locale, individuare e, successivamente, validare con le istituzioni le
figure professionali di riferimento, le attività professionali caratterizzanti
e le correlate competenze. Pertanto la partecipazione delle parti sociali
maggiormente rappresentative alle sedi di concertazione istituzionale, a
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livello nazionale e regionale, è da considerarsi un elemento strutturale del
sistema.
ASSETTO ISTITUZIONALE
Per quanto attiene all’assetto istituzionale e al ruolo dei diversi soggetti
nella definizione del sistema nazionale degli standard e di certificazione,
si propone di delineare un sistema circolare, all’interno del quale le funzioni dei diversi soggetti siano diverse e complementari. Infatti, partendo
dalle esperienze e dalle sperimentazioni del territorio, si perviene a livello
nazionale, attraverso le proposte dei Comitati di settore, alla definizione di
standard nazionali che, successivamente, si contestualizzano a livello territoriale, aggiungendo e ampliando le competenze necessarie per rispondere alla domanda locale di professionalità. Dal territorio, inoltre, arrivano
i flussi informativi per l’aggiornamento continuo e la verifica del sistema
a livello nazionale. In tal modo è possibile assicurare la flessibilità del
sistema e la rispondenza ai mutamenti delle professionalità.
In particolare si individuano due livelli, intesi come ambiti paritari funzionali:
1. Livello nazionale: definisce il sistema di standard minimi di competenze, i quali individuano la base minima comune di competenze di una
figura di riferimento. A tal fine, la Conferenza Unificata definisce, su proposta della sede di coordinamento, indirizzo e verifica, di cui alla successiva pagina 5, procedure condivise che ne assicurino la definizione, il
reciproco riconoscimento e le modalità per l’aggiornamento continuo del
sistema, necessario per rispondere ai mutamenti del mondo del lavoro,
nonché sedi stabili quali i Comitati nazionali di Settore, composti da
esperti dei Ministeri interessati, Regioni, EE.LL. e parti sociali maggiormente rappresentative.
Il rispetto degli standard nazionali è condizione per il rilascio della certificazione dei percorsi formativi, valida su tutto il territorio nazionale e,
in prospettiva, riconoscibile in ambito europeo.
2. Livello regionale: le Regioni, sulla base dell’analisi dei fabbisogni
professionali locali e attraverso la concertazione tra le istituzioni e con le
parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale, programmano l’offerta formativa sulla base degli standard nazionali di competenze
delle figure professionali, che contestualizzano rispetto alla specificità
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VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
ALLEGATI
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
VERSO UN
SISTEMA della domanda locale individuando le competenze aggiuntive necessarie.
DI tal modo, ciascuna figura “a banda larga” può essere declinata in speciREGIONALE In
CERTIFICA- fici profili professionali regionali.
Le Regioni inoltre possono promuovere progetti pilota per profili proZIONE DEI
fessionali
non riferibili a figure standardizzate, corrispondenti ai fabbisoCREDITI
gni dei mercati territoriali del lavoro nel confronto con le parti sociali
a livello regionale. Al fine di garantire l’eventuale standardizzazione di
nuove figure professionali sono definite procedure nazionali condivise e
concertate con le parti sociali.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
I
ALLEGATI
In coerenza con le responsabilità istituzionali ridefinite nel titolo V, i
dispositivi specifici nei quali si sostanzia il sistema degli standard sono da
ascrivere alla esclusiva competenza regionale.
Le certificazioni delle competenze, rilasciate dalle Regioni, sulla base
di modelli e procedure comuni e condivise, sono registrate nel libretto formativo individuale e costituiscono crediti riconoscibili in ambito nazionale e in prospettiva europeo. Per valorizzare le esperienze realizzate in
tema di certificazione delle competenze a livello comunitario - in linea
con gli orientamenti dell’Unione Europea e con il “Memorandum per la
formazione permanente” - occorre che l’esercizio del diritto alla formazione permanente del lavoratore e dello studente si realizzi attraverso un
dispositivo consolidato di Validazione delle Acquisizioni Professionali.
STRUTTURA RELATIVA AGLI STANDARD MINIMI DI COMPETENZE E CERTIFICAZIONE
Appare importante, ai fini del reciproco riconoscimento tra i sistemi,
definire concetti e criteri condivisi. Si propone:
- Per “figura professionale” s’intende:
figure con valenza nazionale, ampie e non parcellizzate (“a banda
larga”), ideali, delineate in una logica di anticipazione dei fabbisogni
professionali nel medio periodo. Esse debbono consentire un’ampia
autonomia delle Regioni nella contestualizzazione delle figure a livello
territoriale. Le attività professionali utili ai fini della definizione dello
standard sono quelle ritenute fondamentali - cioè senza le quali la figura
non è riconoscibile - e maggiormente qualificanti sotto l’aspetto formativo. Le figure professionali, le relative attività e i correlati standard di
competenze sono individuati dai Comitati di Settore attraverso l’esame
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di tutte le indagini, ricerche e sperimentazioni, nazionali e locali, relative
ai fabbisogni professionali, a partire da quelle elaborate dagli Organismi
Bilaterali (screening).
- Per “standard minimi di competenze” s’intende il risultato minimo in
esito ai percorsi formativi, specificato in termini di competenze verificabili e certificabili, che, a sé stanti, possono essere riconosciute come crediti formativi. Si propone, a tal proposito, in questa fase, l’adozione del
modello descrittivo proposto dall’ISFOL, già in via di sperimentazione da
alcuni anni in alcune Regioni e territori, relativo alla tipologia delle competenze di base, trasversali e tecnico professionali;
- Gli standard di competenze, da riferire a figure professionali, sono
strutturati in unità capitalizzabili, intese come insieme di competenze,
autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come
componente di specifiche professionalità. Le unità capitalizzabili possono
dar luogo a crediti formativi. Le soluzioni didattiche e le modalità organizzative dei percorsi formativi sono affidate all’autonomia dei soggetti
formativi territoriali nel quadro dei criteri e dei principi definiti in ambito
regionale.
- Per credito formativo s’intende l’insieme di competenze che possono
essere riconosciute nell’ambito di un diverso percorso di formazione o di
lavoro, e le modalità del loro riconoscimento. Il riconoscimento reciproco
dei crediti dovrà avvenire attraverso un sistema di regole, predefinite e
condivise, che ne sostenga il trasferimento da un sistema a un altro, favorendone l’effettiva spendibilità. A tal fine la certificazione, intermedia e
finale – riferibile a competenze autonome o aggregabili in qualifiche o
titoli di studio -porta a trasparenza le competenze acquisite durante il percorso formativo;
- I percorsi formativi sono strutturati in blocchi coerenti di moduli formativi (quali le unità formative capitalizzabili) che consentono l’acquisizione delle competenze definite nelle unità capitalizzabili.
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
ALLEGATI
COORDINAMENTO E VERIFICA DEI SISTEMI DI STAN- VERSO UN
DARD E DI CERTIFICAZIONE DELLE DIVERSE FILIERE FORSISTEMA
MATIVE
REGIONALE DI
Come accennato, nel nostro paese il sistema degli standard nazionali si
Aè avviato a partire dai singoli settori di istruzione e formazione in modo CERTIFIC
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CREDITI
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VERSO UN
SISTEMA autonomo. E’ pertanto necessario, al fine di consentire la riconoscibilità
DI i settori attraverso una rete raccordabile di standard, definire a livello
REGIONALE tra
CERTIFICA- nazionale:
ZIONE DEI
CREDITI
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
I
ALLEGATI
- una sede di coordinamento, di indirizzo e di verifica.
Si concorda che tale sede sia collocata presso la Conferenza Unificata
di cui al decr. lgs 281/97, e che sia composta dalle Regioni, dai Ministeri
interessati, dagli EE.LL. e dalle parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tale tavolo dovrebbe proporsi quale unica sede
di coordinamento delle azioni in tema di standard, certificazione e crediti
nelle diverse filiere di istruzione e formazione, per la reciproca riconoscibilità, nonché di verifica finale delle elaborazioni, a partire dalle esperienze già realizzate o in corso di realizzazione a livello regionale. Queste
esperienze potranno costituire un’opportuna base di partenza per l’elaborazione di un sistema nazionale in grado di confrontarsi con gli altri paesi,
assicurando la spendibilità della certificazione anche nel contesto europeo.
Occorre infatti che non si rimettano in discussione le accezioni di competenza, standard e credito condivise nei sistemi regionali e nelle elaborazioni ministeriali, per non disperdere il patrimonio concettuale e tecnico
fin qui accumulato e le certezze assunte a criterio delle sperimentazioni e
della metodologia del sistema integrato.
Per quanto attiene alla valutazione, si pone l’esigenza di definire con
chiarezza strutture, funzioni e procedure che, nel rispetto dell’autonomia
delle istituzioni regionali e locali, consentano di verificare le caratteristiche qualitative e quantitative del sistema nazionale e la sua capacità di
garantire il diritto soggettivo alla formazione permanente.
- una struttura tecnicamente autorevole, composta da esperti, che come in altri paesi europei - costituisca la struttura di riferimento per l’implementazione metodologica del sistema degli standard, per l’impianto
della certificazione delle competenze e per la validazione delle unità capitalizzabili, in grado di garantirne la qualità e la capacità di dar luogo a
crediti formativi riconoscibili dai diversi contesti di studio e di lavoro. Al
momento, la struttura che - per l’esperienza che già ha maturato in materia
e per il ruolo che istituzionalmente assolve sia in Italia (presso il MIUR
e presso il Ministero del Welfare) sia in ambito europeo - è la più predisposta ad assolvere questo delicato e complesso ruolo è l’ISFOL, che
in prospettiva dovrebbe comunque rafforzare le proprie strutture per ade-
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guarle al nuovo e più ampio ruolo, così come scaturisce dalle modifiche
del Titolo V della Costituzione.
In questo contesto l’ISFOL si raccorderà con Tecnostruttura, che le
Regioni individuano quale sede tecnica per facilitare la circolarità e la
valorizzazione delle esperienze regionali, in funzione della loro trasferibilità.
Roma, 1 agosto 2002
VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
ALLEGATI
VERSO UN
SISTEMA
REGIONALE DI
CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
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I
progetto grafico OffiXine LIVINGSTooNE
www.livingstoone.com
by EXPROMO S.r.l.
www.expromo.it
finito di stampare nel mese di Giugno 2003
presso la Litografia Brandolini - Sambuceto
www.brandolini.it
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