REGIONE ABRUZZO DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE Servizio SVILUPPO SISTEMI e comunicazione ABRUZZO LAVORO Ente Strumentale della Regione Abruzzo VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE: qualifiche, percorsi e crediti formativi per la promozione dell’occupabilitA’ IL CONTESTO EUROPEO, NAZIONALE E REGIONALE VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE: qualifiche, percorsi e crediti formativi per la promozione dell’occupabilitA’ Quaderno 1 POR 2000-2006 Asse C Misura C.1 azione C.1.2 Dicembre 2002 REGIONE ABRUZZO DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE Servizio SVILUPPO SISTEMI e comunicazione ABRUZZO LAVORO Ente Strumentale della Regione Abruzzo VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE: qualifiche, percorsi e crediti formativi per la promozione dell’occupabilitA’ IL CONTESTO EUROPEO, NAZIONALE E REGIONALE VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE: qualifiche, percorsi e crediti formativi per la promozione dell’occupabilitA’ Quaderno 1 POR 2000-2006 Asse C Misura C.1 azione C.1.2 Dicembre 2002 REGIONE ABRUZZO DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL’ISTRUZIONE Assessore: Leo Orsini Direttore: Rita Rossi Servizio Sviluppo Sistemi e Comunicazione Dirigente: Flora Antonelli Piano degli interventi di Politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione Anno 2000 - Programma Operativo Regionale 2000-2006 Fondo Sociale Europeo (Deliber. G.R. 21.11.2000, n. 1504) Asse C – Misura C.1 – Azione C.1.2: “Certificazione dei percorsi formativi e costruzione di un sistema di crediti formativi riconosciuti. Azioni finalizzate all’accorpamento e alla standardizzazione delle qualifiche professionali regionali” Soggetto attuatore: Abruzzo Lavoro – Ente Strumentale Regionale Direttore Luigi D’Eramo Gruppo di Lavoro: Assunta Angelucci, Lola Aristone, Luca Barbero, Maria Patrizia Costantini, Cecilia De Vito, Agostino Del Casale, Marianna Di Desidero, Lino Di Patre, Tonino Di Toro, Costantino Formica, Leonardo Grannonio, Angela Odorisio, Giovanna Porcaro Sabatini, Angelo Radica Coordinatore del Gruppo di Lavoro: Raimondo Pascale Analisi Reports e Sintesi: Laura Trotta e Maria Rosa Di Lallo Grafica e Impaginazione: Expromo La presente pubblicazione è stata realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea/Fondo Sociale Europeo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Abruzzo. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI INDICE INDICE VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI CERTIFICAPresentazione........................................................................................... pag 7 ZIONE DEI Introduzione ............................................................................................ pag 9 CREDITI Introduction (English) ............................................................................... pag 12 1. Il contesto europeo ............................................................................... pag 15 1.1. Il sistema francese ........................................................................... pag 18 1.1.1. Il processo di definizione, di riconoscimento e di omologazione delle qualifiche... pag 18 1.1.2. Le unità capitalizzabili (UC).......................................................... pag 19 1.2. Il sistema inglese ............................................................................. pag 23 1.2.1. La certificazione delle qualificazioni professionali .......................... pag 23 1.2.2. Le Qualifiche professionali nazionali (NVQ) .................................... pag 24 1.2.3. Le Qualifiche generali (GNVQ)....................................................... pag 29 1.3. Il sistema tedesco ............................................................................ pag 31 1.3.1. Lo scenario istituzionale .............................................................. pag 31 1.3.2. I regolamenti per la formazione professionale ................................ pag 33 2. Il contesto nazionale ............................................................................. pag 37 2.1. L’evoluzione del contesto normativo in materia di certificazione delle competenze.............................................................................. pag 39 2.2. Lo scenario istituzionale prefigurato dal D.M. n. 174/01 ...................... pag 42 3. Certificazione e crediti formativi in Abruzzo ............................................ pag 47 3.1. La legislazione regionale .................................................................. pag 49 3.2. Il quadro attuale delle qualifiche....................................................... pag 50 3.3 Gli obiettivi di razionalizzazione e standardizzazione ........................... pag 51 A. ALLEGATI ............................................................................................. pag 53 1. D.M. n. 174 del 31 maggio 2001 “Certificazione nel sistema della formazione professionale” ..... pag 55 2. Atto della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome del 1 agosto 2002 “Standard minimi di competenza e certificazione – Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni” ......................................................................................... pag 59 Pagina 5 VERSO UN SISTEMA PRESENTAZIONE REGIONALE DI VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Presentazione Nel Programma Operativo Regionale (POR Abruzzo 2000-2006), laddove sono delineati i risultati del precedente periodo di programmazione 1994-1999, si riconosce, fra le criticità emerse a fronte degli impatti positivi registrati, che “non si è dato corso a sperimentazioni relative al riconoscimento e alla certificazione delle competenze”. Infatti, nel medesimo documento, tra le priorità d’intervento della Misura C.1 - “Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell’istruzione” - sono comprese sia “la ricerca di modalità nuove di certificazione delle attività formative, e la costruzione di un sistema di crediti formativi riconosciuti dai diversi Attori del processo di integrazione” sia le “azioni finalizzate all’accorpamento e alla standardizzazione delle qualifiche professionali regionali”. I tre Quaderni che qui si presentano, costituiscono una prima risposta alle carenze emerse in fase di programmazione, nella consapevolezza che i risultati del lavoro in essi contenuto sono un punto di partenza di un processo che, dal punto di vista operativo, anche a livello nazionale, è ancora in fase iniziale, sebbene il dibattito culturale su tali temi sia, ormai, giunto a un buon livello di approfondimento. Ciò che sembra importante sottolineare, nell’offrire tale lavoro all’attenzione di tutti i soggetti interessati, è, da un lato, la stretta connessione fra l’intervento in argomento e le altre azioni della Misura C.1. finalizzate alla costruzione di un sistema formativo integrato e, dall’altro, la natura “partecipativa” del processo appena iniziato, che potrà dare buoni risultati “tecnici”, soltanto se si svolgerà nell’ambito di una rete interistituzionale che, in parte, deve essere ancora costruita e per la quale questa Direzione sta lavorando. Il Componente la Giunta preposto alle Politiche del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione Leo Orsini Pagina 7 VERSO UN SISTEMA INTRODUZIONE REGIONALE DI VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Introduzione Nella seconda metà degli anni ’90 si è dato avvio, nel nostro Paese, a un complesso e articolato processo di riforma dei sistemi di istruzione e formazione, caratterizzato essenzialmente da tre linee-guida: decentramento dei livelli di governo, integrazione fra i diversi sistemi dell’offerta, collegamento con il mondo del lavoro per la promozione dell’occupabilità. Nell’ambito di tale processo, tuttora in atto, la certificazione delle competenze è uno degli aspetti centrali e qualificanti, ma è anche uno dei passaggi più critici, in cui particolarmente lunga è stata - ed è - la transizione dal dibattito teorico alle prassi attuative. Una tappa importante è costituita dall’Accordo Stato/Regioni del 18 febbraio 2000 (cfr. Allegato B “Procedure per la costituzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali”), a seguito del quale è stata istituita, nel settembre 2000, la Commissione per l’adozione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali. A partire da tale momento ancora lungo appare il percorso di definizione degli standard minimi di competenza, di costruzione delle diverse tipologie di certificazione, di regolamentazione del problema del riconoscimento dei crediti formativi e di sperimentazione sul campo. I lineamenti essenziali del nuovo sistema di certificazione, infatti, saranno delineati solo nel 2001, con il D.M. 174 (“Certificazione nel sistema della formazione professionale”) e un ulteriore contributo è stato offerto recentemente dal testo su “Standard minimi di competenze e certificazione. Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni”, approvato il 1 agosto dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. L’Azione C.1.2 (“Certificazione dei percorsi formativi e costruzione di un sistema di crediti formativi riconosciuti. Azioni finalizzate all’accorpamento e alla standardizzazione delle qualifiche professionali”), i cui risultati sono illustrati nei quaderni che seguono, è stata proposta dalla Regione Abruzzo – Direzione Politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione, nell’ambito del Piano degli interventi per l’anno 2000 - Programma Operativo Regionale 2000-2006/Fondo Sociale Europeo, in un contesto nazionale, quindi, ancora fermo all’enunciazione di principi di ordine generale. Pagina 9 In tale situazione l’intervento non poteva che configurarsi come un primo lavoro di ricerca, i cui esiti, di tipo strettamente sperimentale, sono costituiti da un percorso di standardizzazione di alcune qualifiche professionali regionali e da un potenziale “modello” di certificazione delle competenze. Si tratta, è opportuno insistere su tale aspetto, di risultati “in fieri”, di proposte quanto mai “aperte”, da considerare quali punti di partenza, posti all’attenzione di tutti gli attori del sistema, per l’avvio di un lavoro in comune, certamente non facile né breve, finalizzato alla costruzione “partecipata” di un sistema di certificazione che funzioni, alla fine, come un reale e utile servizio a disposizione dei cittadini. I risultati del lavoro fin qui svolto sono sintetizzati in tre quaderni, di cui qui si indicano sommariamente i contenuti: Quaderno 1 – Il contesto europeo, nazionale e regionale: • stato dell’arte in merito alle procedure di riconoscimento delle qualifiche e dei crediti formativi tra sistema della formazione professionale, dell’istruzione e del lavoro e di certificazione delle attività formative in alcuni paesi europei, in Italia e in Abruzzo. Quaderno 2 – Qualifiche e profili regionali: un percorso di standardizzazione: • risultato della ricerca svolta sulle attività formative realizzate con fondi FSE in Regione Abruzzo negli anni 1997, 1998 e 1999 al fine di razionalizzare le qualifiche rilasciabili e, progressivamente, standardizzare i relativi percorsi formativi. Quaderno 3 – Un modello per la certificazione delle competenze: ipotesi di percorso operativo: • percorso sperimentale proposto per definire contenuti, modalità di certificazione e di utilizzo degli standard di competenza. Nel presente Quaderno 1 sono riportati: VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Introduzione • gli esiti degli approfondimenti operati nel contesto europeo (Francia, Inghilterra e Germania) con particolare riferimento alle procedure (e quindi agli ordinamenti che le VERSO UN producono) finalizzate a rendere effettivamente spendibili sul mercato del lavoro le compe- SISTEMA REGIONALE DI tenze acquisite attraverso le attività formative; • l’attuale stato di definizione degli ordinamenti nazionali finalizzati alla certificazione CERTIFICA- ZIONE DEI CREDITI Pagina 10 VERSO UN SISTEMA delle competenze e il ruolo che le regioni in essi sono chiamate a svolgere; REGIONALE DI • le esperienze messe in campo dalla Regione Abruzzo in tema di definizione di percorsi CERTIFICAformativi standard e l’attuale quadro normativo regionale in materia di certificazione dei ZIONE DEI crediti formativi. CREDITI VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI I Introduzione Pagina 11 INTRODUCTION During the second half of the 1990’s a complex and multifaceted reform process of education and training systems started in Italy. Such a process was essentially characterised by three guidelines: decentralisation of government levels, integration between various training offer systems, and the connection with the labour world for the promotion of employment opportunities. Within this process, which is still going on, the certification of competences is one of the main and qualifying aspects. However, is it also one of the critical steps, in which the transition from theoretical debate to implementation procedures has been - and still is particularly long. An important step is the State/Regions agreement signed on 18 February 2000 (see the Attachment B “Procedures for Establishing the National System of Professional Skill Certification”). As a result of the Agreement, in September 2000, the Commission for the Adoption of the National System of Professional Skill Certification was established. From that moment the procedure for the definition of minimum competence standards, the formulation of the various certification types, and the solution of the issue of regulating education credit recognition and field testing, appear still long to go. In fact, the essential features of the new certification system were not outlined until 2001, through the Ministerial Decree No. 174 (“Certification in the Vocational Training System”), and a further contribution was recently offered by the text on “Minimum Standards of Competences and Certification. System Architecture and Institutional Role Played by the Regional Authorities”, approved on the 1st August 2002 by the Conference of Chairmen of Regional and Autonomous Province Councils. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Introduzione The Action C.1.2 (“Certification of Training Programmes and Construction of a System of Recognised Education Credits. Actions Aimed at Uniting and Standardising Professional Qualifications”), whose results are illustrated in the following books, was proposed by the VERSO UN Abruzzo Regional Authorities - Directorate for Labour Active Policies, Training and Educa- SISTEMA tion, in the framework of the Intervention Plan for the year 2000 - Regional Operational REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Pagina 12 VERSO UN SISTEMA Programme 2000-2006/ European Social Fund, therefore, in a national context still limited DIthe enunciation of overall principles. REGIONALE to CERTIFICAIn this context the intervention could not but be formulated as an initial research work, ZIONE DEI whose strictly experimental results consist of a standardisation procedure for some regional CREDITI job qualifications, and a potential “model” for certification of competences. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI I Introduzione It is worth insisting on the fact that these results are pending, and absolutely “open” proposals. They are to be considered as starting points, brought to the attention of all system stakeholders, to start common activities, which are certainly not easy or at short term, aiming at a “participated” construction of a certification system, which finally operates as a real and useful service available to citizens. The results of the work carried out so far are summarised in three books, dealing with the following subjects, in summary: Book 1 - The European, National and Regional Context: o The state of the art regarding the procedures for recognition of qualifications and educational credits between the vocational training, education and employment system, and the system of training activity certification in some European countries, in Italy and in the Abruzzo Region. Book 2 - Qualifications and Regional Profiles: a Standardisation Procedure: o The result of the research carried out on training activities developed through FSE funds within the Abruzzo Region in 1997, 1998 and 1999, in order to rationalise releasable qualifications, and progressively standardise the relevant training programmes. Book 3 - A model for Certification of Competences: a Possible Operational Procedure: o An experimental process proposed to define the contents, certification procedures and the use of competence standards. This Book 1 shows the following: • The results of investigations operated within the European context (France, United Kingdom and Germany), with a special reference to the procedures (and, therefore, the standards producing them), aimed at ensuring that the competences acquired through trai- Pagina 13 ning activities can be actually used within the labour market. • The current definition status of national standards aimed at ensuring the certification of competences and the role played by the regional authorities in these standards. • The experiences developed by the Abruzzo Regional Authorities in defining standard training programmes and current regional standard framework in the field of education credit certification. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Introduzione VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Pagina 14 I VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI CAPITOLO VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI 1. IL CONTESTO EUROPEO VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI capitolo 1: il contesto europeo 1. IL CONTESTO EUROPEO VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI CERTIFICAZIONE DEI Le esperienze europee indagate segnalano, pur con accenti diversi, CREDITI un interesse preminente nei confronti della spendibilità sul mercato del lavoro dei risultati conseguiti attraverso le attività formative (in alcuni casi una loro diretta ed indissolubile finalizzazione). La strutturazione degli ordinamenti e delle procedure in materia, in tutti i casi analizzati, proviene da esperienze avviate diversi decenni fa ed è stata integrata o revisionata a seguito delle indicazioni che l’Unione europea ha fornito in materia nel corso degli ani ’90. Tali esperienze sono state pertanto individuate come prassi di riferimento e confronto per la definizione del sistema regionale di certificazione, in primo luogo orientato alla promozione dell’occupabilità e allo sviluppo della flessibilità dei lavoratori. La diversità dei contesti, ovviamente, non consente una trasposizione diretta di processi e modelli; attraverso le esperienze indagate è stato però possibile individuare alcuni elementi essenziali per il Modello di certificazione regionale: - l’opportunità, in un sistema effettivamente integrato tra formazione professionale e lavoro, di affidare un ruolo centrale agli attori della componente “lavoro” nella definizione degli esiti attesi dell’attività formativa laddove questa è innanzitutto finalizzata all’utilizzo occupazionale (vedi il caso tedesco); - l’utilità metodologica ma anche pratica della “condivisione”, attraverso il “contratto” tra formatore e formato, delle condizioni di avvio, degli impegni e dei risultati attesi dall’attività formativa per la costruzione di un sistema di crediti spendibili contemporaneamente sul mercato del lavoro e nell’ambito dell’istruzione (vedi il caso francese); - la necessità di identificare con chiarezza l’organismo / gli organismi responsabili della certificazione e affidare ad essi un ruolo “guida” nel progressivo miglioramento e affinamento dei principali processi che alimentano il sistema, soprattutto laddove questi siano prodotti da una pluralità di soggetti per contesti socio - economici e produttivi diversi (vedi il caso inglese). Pagina 19 1.1 IL SISTEMA FRANCESE 1.1.1 Il processo di definizione, di riconoscimento e di omologazione delle qualifiche. Il sistema di “formazione professionale per gli adulti” costituisce, in Francia, l’elemento centrale di raccordo tra educazione e politiche attive per il lavoro. L’attività di determinazione dei bisogni di professionalità, di formazione e di definizione delle qualificazioni è svolta dalle Commissions Professionnelles Consultives (CPC) del Ministero dell’Educazione Nazionale e del Ministero dell’Occupazione e degli Affari Sociali, costituite presso l’Association pour la Formation Professionelle des Adultes (AFPA). Le Commissions Professionnelles Consultives, sono nate nel 1948 e hanno subito un processo di rinnovamento nel 1972. Esse sono organi consultivi che formulano pareri e proposte sull’evoluzione del contenuto della formazione e sullo sviluppo di metodologie e strumenti, sono composte da rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati, da rappresentanti dell’Educazione Nazionale e da esperti; sono assistite, nell’attività di preparazione e aggiornamento dei profili e degli insegnamenti tecnologici, dal CEREQ, l’organismo di ricerca applicata che fa capo congiuntamente al Ministero dell’Educazione Nazionale e al Ministero del Lavoro e Impiego. La metodologia utilizzata per la determinazione dei bisogni di professionalità, di formazione e di definizione delle qualificazioni prevede la definizione di: - referentiel de l’emploi: descrizione delle attività professionali connesse ad un lavoro; - referentiel du diplome: descrizione delle competenze necessarie per svolgere l’attività lavorativa stessa. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI capitolo 1: il contesto europeo Le competenze, che costituiscono la sostanza dell’obiettivo formativo, sono espresse in termini di saperi o conoscenze, di saper fare o abilità tecVERSO UN niche e generali e di saper essere o comportamenti. II riconoscimento avviene a livello statale: i diplomi definiti dalle CPC, SISTEMA che si configurano dunque come organismi centrali produttori dello stan- REGIONALE DI dard, sono riconosciuti dal Ministero dell’Educazione Nazionale e costi- CERTIFICAtuiscono, per giovani e adulti che li detengono, un riconoscimento della ZIONE DEI CREDITI Pagina 20 VERSO UN SISTEMA qualifica corrispondente. REGIONALE DI Per la formazione non sottoposta ai dispositivi definiti dal Ministero CERTIFICA- dell’Educazione Nazionale il riconoscimento delle qualificazioni acquiZIONE DEI site è di competenza della Commission technique d’homologation des titres et des diplòmes de l’enseignement technique, presso il Groupe PerCREDITI manent d’Hauts Fonctionnaires, la cui segreteria è assicurata dalla Delegation de la Formation Professionelle (DFP). VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI I capitolo 1: il contesto europeo Per ciò che attiene, infine, la formazione in alternanza, un ruolo centrale è svolto dalle Commissions paritaires de l’occupation, costituite a livello nazionale dai gruppi professionali. Una volta omologato, il titolo viene inserito nella Liste d’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement téchnologique, sotto l’autorità del Primo Ministro, in uno dei sette livelli formativi in cui è articolato il sistema nazionale. 1.1.2 Le unità capitalizzabili (UC) Attualmente tutti i diplomi rilasciati dall’Educazione Nazionale, come i CAP, i BEP, i BP, i BTS e alcuni Baccalauréats Professionnels, possono essere conseguiti attraverso il sistema delle Unités Capitalisables (UC), il sistema di organizzazione modulare promosso dal Ministero dell’Educazione Nazionale. Il sistema delle UC, pur essendo stato concepito in specifico per la formazione continua degli adulti, si è rivelato estremamente efficace anche per la formazione dei «drop out» (nel quadro del crédit de formation individualisé), in quanto favorisce un processo di acquisizione di fiducia in se stessi e il conseguente impegno in una formazione qualificante. Nelle unità capitalizzabili (UC) i “saperi” e i “saper fare” pratici sono espressi in termini di obiettivi, distinguendo tra: - obiettivi di carattere generale; - obiettivi specifici operazionali, cioè comportanti la specificazione del campo di applicazione, del grado di performance esigibile, delle condizioni di autonomia, in modo tale da permettere l’organizzazione della formazione in moduli e allo stesso tempo una misurazione affidabile delle competenze acquisite. Ne risulta un sistema pedagogico caratterizzato dalla coerenza tra l’acquisizione delle capacità e le modalità di controllo e di validazione. I principi base del sistema sono i seguenti: Pagina 21 1) Il contenuto della formazione è espresso in termini di obiettivi misurabili; la qualificazione è definita cioè da un insieme di competenze caratteristiche formulate in termini di «essere capace di». La qualificazione non è presentata tramite un programma, ma in termini di capacità, sapere e saper fare. L’Unità, infine, non è in alcun modo definita per la durata, che può essere variabile. 2) Un insieme di obiettivi costituisce un référentiel: il sistema delle UC si basa infatti su una definizione del diploma attraverso un référentiel tipico, espresso in termini di competenze (capacità, sapere e saper fare). Il référentiel è la descrizione dell’insieme delle competenze richieste per ottenere la qualificazione e della relativa validazione tramite un diploma o tramite gli elementi costitutivi del diploma che rappresentano le Unità. Le CPC sono consultate per la definizione dei référentiels dei Diplomi «Educazione Nazionale», così come per il contenuto di tutti gli altri diplomi definiti da un programma d’esame. Il sistema delle UC organizza la formazione in unità (insieme di obiettivi) secondo una progressione che esige un’autonomia crescente man mano che aumenta il possesso di conoscenze e capacità (sapere e saper fare). Il référentiel di ciascun diploma fissa il livello da raggiungere in ogni campo/disciplina. 3) L’individualizzazione della formazione è assunta come cardine del sistema formativo: la definizione della qualificazione in termini di «capacità» implica una conoscenza approfondita del livello di avvio/partenza del discente. Non si tratta infatti di «svolgere un programma», bensì di posizionarsi individualmente rispetto al référentiel prescelto. Tale esigenza implica un momento di stima e di valutazione del livello iniziale del discente al fine di conoscere lo stato delle sue capacità e ciò che gli resta da acquisire. Il sistema permette quindi di prendere in considerazione il possesso di competenze, indipendentemente dal livello iniziale, e di riconoscere che il luogo di erogazione della formazione non è il luogo esclusivo di apprendimento.Ogni individuo può concordare con il formatore il proprio percorso formativo personalizzato in funzione delle proprie possibilità e dei vincoli imposti dal sistema. L’itinerario individualizzato permette inoltre di gestire il proprio tempo in funzione dei diversi vincoli, in particolare per i dipendenti. In ogni caso è fondamentale prevedere un’individualizzazione delle situazioni di apprendimento: pedagogia differenziata e, nei casi di maggiore autonomia e motivazione, autoformazione assistita. Tale individualizzazione presuppone dunque la messa a punto di dispositivi di formazione appropriati, come per esempio i Centri Per- Pagina 22 VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI capitolo 1: il contesto europeo VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VERSO UN SISTEMA manenti dell’Educazione Nazionale (circa 70) e alcuni Ateliers PédagogiDI Personalisés (APP). REGIONALE ques CERTIFICA4) La pedagogia viene gestita attraverso un contratto: la peculiarità del ZIONE DEI sistema di UC è che il formatore e il discente si trovano, al momento dell’avvio dell’iter formativo, di fronte allo stesso référentiel definito in terCREDITI mini di obiettivi, cioè di risultati da raggiungere. Il formatore e l’allievo divengono quindi partner della stessa azione formativa, in tal modo l’allievo è maggiormente autonomo e possiede le stesse informazioni del formatore su ciò che deve fare e dovrà fare. L’obbligo di valutare, di misurare individualmente e collettivamente i progressi, di riconoscere formalmente le competenze acquisite fa parte delle esigenze espresse nel contratto. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI I capitolo 1: il contesto europeo 5) La valutazione è necessaria durante l’intero processo formativo : nel sistema di UC il processo pedagogico di acquisizione di una qualificazione e la relativa capacità sono inscindibili dal dispositivo di validazione. Si tratta di un sistema coerente in cui tutti gli elementi sono identificabili e progressivi, per cui, per esempio, ogni unità ingloba la precedente. In tal modo si rende possibile un controllo continuo che non può realizzarsi se non tramite una valutazione quasi permanente. La valutazione del sistema di validazione delle competenze acquisite tramite le UC si configura in modo tale da essere: a) «quasi-permanente», a partire dal momento di avvio del processo formativo; b) elemento determinante della stima del raggiungimento degli obiettivi; c) inscritta in una «pedagogia della negoziazione» o del contratto in cui formatore e allievo sono partner; d) posta in collegamento con un référentiel i cui obiettivi, chiaramente definiti, permettono la negoziazione di un contratto di formazione (tutto o parte di un diploma); e) basata su criteri precisi e finalizzata ad una stima permanente dell’insieme delle competenze acquisite (sapere e saper fare) f) funzionale alla retroazione sul processo di apprendimento in vista della migliore acquisizione possibile per l’allievo. L’obiettivo operazionale permette spesso di aggiornare altri aspetti Pagina 23 della formazione, quali per esempio i rapporti di potere che possono paralizzare parzialmente o totalmente l’accesso al sapere. Il sistema di UC obbliga tutti i partner della formazione a individuare ciò che è frutto dell’apprendimento ma anche ciò che appartiene ai comportamenti individuali o ancora ai rapporti relazionali che si creano tra il formatore e gli allievi. Il diploma è acquisito allorché l’allievo ha ottenuto le unità di controllo terminali corrispondenti ad esso. Ogni unita di controllo terminale può o meno includere una o più unità intermedie, che possono rendere possibile il rilascio di un attestato. La commissione abilitata, costituita da insegnanti e lavoratori, sia imprenditori che dipendenti, attesta il rilascio delle unità al termine sia di un controllo continuo, sia di un controllo per prove specifiche. Ogni unità conseguita è valida per cinque anni ed è definitivamente acquisita con il rilascio del diploma. L’allievo ha la possibilità di presentarsi per tutto o per parte del diploma: in questo caso, il diploma è esplicitato in termini di competenze generali o specifiche, in sapere e saper fare valutabili a diversi livelli. Per quanto riguarda il sistema di valutazione e certificazione va osservato che: - La valutazione delle competenze già possedute ha un valore puramente pedagogico e può essere fatta in qualsiasi modo e tempo: al momento dell’inserimento, nel bilancio, durante la formazione o nell’impresa. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI capitolo 1: il contesto europeo - Il riconoscimento delle competenze acquisite (con valore istituzionale) consiste in una valutazione che impegna colui che firma (organismo, responsabile, impresa), e tale riconoscimento è formalizzato attraverso un attestato e/o un certificato. Esso presuppone obiettivi predefiniti con precisione, condizioni di messa in opera rigorose e criteri predefìniti: diviene in tal modo possibile valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Il riconoscimento ha un valore sociale e relativo all’eventuale validazione futura. VERSO UN - La validazione costituisce un insieme di riconoscimenti di compe- SISTEMA tenze acquisite che viene certificato da un’istituzione abilitata dallo Stato REGIONALE DI e che termina in un diploma o titolo omologato. CERTIFICAVa sottolineato che il rilascio di un diploma, di un titolo o di una qualiZIONE DEI CREDITI Pagina 24 VERSO UN SISTEMA ficazione riconosciuta può incidere sul livello remunerativo, nella misura DI cui se ne faccia riferimento in una convenzione collettiva. REGIONALE in CERTIFICANegli ultimi anni l’Educazione Nazionale ha creato dei Centri di ValiZIONE DEI dazione grazie ai quali è possibile organizzare dei controlli puntuali anche al di fuori dei periodi previsti per gli esami tradizionali, offrendo così agli CREDITI eventuali candidati un riconoscimento delle competenze acquisite o una validazione al termine del percorso formativo o poco più tardi. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI I capitolo 1: il contesto europeo La verifica di una competenza può essere realizzata nel quadro dello svolgimento di una performance. L’acquisizione di una competenza permette di esprimere un insieme di capacità che si basa sulla combinazione di differenti saperi: “sapere (conoscenze), saper-fare (abilità), saper essere (comportamenti)”. Il diploma così acquisito ha il medesimo valore di quello ottenuto attraverso il sistema scolastico, garantendo le stesse capacità professionali, ancorché il processo pedagogico e il sistema di validazione siano diversi. L’intero sistema francese della certificazione professionale è attualmente in fase di revisione, con un progetto di legge per la modernizzazione sociale, mirato alla razionalizzazione del sistema, perseguita essenzialmente attraverso l’istituzione di un repertorio nazionale delle certificazioni professionali e di una commissione nazionale per la certificazione professionale. 1.2 Il sistema inglese 1.2.1 La certificazione delle qualificazioni professionali Dopo l’espletamento dell’obbligo (dai 5 ai 16 anni) le possibilità educativo-formative offerte dal sistema britannico sono attualmente tre: 1. l’educazione di tipo superiore; 2. la formazione finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro offerta dal sistema delle qualifiche (NVQs); 3. la formazione in vista di una più ampia qualificazione o del proseguimento degli studi (GNVQs). Il criterio alla base del sistema formativo inglese è la “spendibilità” degli interventi formativi a fini occupazionali. L’assunto è che qualunque iniziativa, qualunque forma di provvedi- Pagina 25 mento adottata in ambito di apprendimento, debba essere espressa in termini di «outcomes», ossia di risultati. Così le competenze devono essere definite sulla base di «statements», enunciazioni che definiscono molto chiaramente gli obiettivi previsti e nello stesso tempo costituiscono la base per la verifica e il riconoscimento dei risultati conseguiti. Gli «statements» vengono redatti seguendo dei criteri molto precisi, anche di tipo formale, sulla base di convenzioni linguistiche che facilitano la comunicazione circa il significato di ciascun «statement». La chiarezza linguistica e la trasparenza sono importanti anche nel momento della verifica degli obiettivi raggiunti. Il processo di certificazione nel Regno Unito prevede un ruolo centrale degli Awarding bodies (organismi di certificazione), che effettuano il riconoscimento delle qualificazioni, ne certificano il raggiungimento da parte del candidato e garantiscono la qualità della valutazione. La credibilità degli Awarding bodies si basa sulla ampiezza e continuità del loro periodo di applicazione e sulla buona fama che si sono conquistati nel sistema economico e nel mondo del lavoro. Ci sono molti Awarding bodies; i più conosciuti sono: - City and Guilds del London Institute; - BTEC (Business and Technology Educational Council); - RSA (Royal Society of Arts Examination Board); - LCCI (London Chamber of Commerce and Industry); - PEI (Pitman Examinations Institute). Ad eccezione del BTEC, tali Awarding bodies sono nati alla fine dell‘800; essi sono organizzazioni senza fine di lucro ma autofinanziate. Pertanto gli Awarding bodies sono una componente storica del sistema di formazione del Regno Unito che nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi e adattarsi alle evoluzioni del mercato del lavoro, modificando sia il contenuto delle loro certificazioni sia le metodologie di certificazioni (basate ora sul riconoscimento delle competenze). VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI capitolo 1: il contesto europeo VERSO UN SISTEMA 1.2.2 Le qualifiche professionali nazionali (NVQ) Il perno centrale del sistema inglese è senz’altro rappresentato dal REGIONALE DI National Council for Vocational Qualifications - Consiglio Nazionale per CERTIFICAle Qualifiche Professionali (NCVQ), fondato dal governo inglese nel 1986 ZIONE DEI CREDITI Pagina 26 VERSO UN SISTEMA con il compito di promuovere, curare la messa a punto e controllare l’apDI REGIONALE plicazione delle nuove National Vocational Qualifìcations - Qualifiche CERTIFICA- Professionali Nazionali (NVQ). La novità più interessante introdotta nel 1986 nel sistema inglese con ZIONE DEI la costituzione del NCVQ non è tanto la creazione ex novo di un sistema CREDITI di qualifiche professionali, attraverso l’introduzione del principio del loro riconoscimento, bensì la standardizzazione delle qualifiche professionali esistenti, già riconosciute ufficialmente a livello locale o settoriale, in modo tale da aumentarne la comparabilità, l’accessibilità e la leggibilità al fine di favorirne la diffusione. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI I capitolo 1: il contesto europeo Le NVQ infatti sono basate sull’analisi delle competenze attraverso standards definiti da Lead bodies (Enti guida) settoriali, designati dall’Employment Department e composti da rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori delle professioni, nonché da loro consulenti. Una NVQ viene definita come un attestato di competenza professionale (statement of competence) chiaramente pertinente ad un lavoro e mirato a facilitare l’accesso o la carriera di un individuo nel mondo del lavoro e della formazione professionale e assegnato da un ente formalmente riconosciuto (uno degli Awarding bodies). Le caratteristiche principali delle NVQ si possono così sintetizzare: - hanno l’obiettivo di attestare la piena competenza in una professione; - sono basate sugli standards di competenza definiti dall’industria tramite il lavoro dei Lead bodies; - sono divise in unità di competenza che possono essere acquisite singolarmente e la qualificazione completa può essere raggiunta gradualmente mediante l’accumulo di “crediti”; - mettono in rilievo il livello di competenza acquisito allo stadio in cui il candidato è valutato piuttosto che il processo educativo o formativo con cui ha acquisito quella competenza; - non sono limitate ad un particolare programma o a una particolare durata del periodo di apprendimento e possono essere acquisite anche da candidati con molta pratica ed esperienza che non hanno però seguito uno specifico programma di formazione; - danno importanza alla dimostrazione di competenze sul luogo di Pagina 27 lavoro; - danno importanza alla valutazione mediante osservazione sul luogo di lavoro; - hanno l’obiettivo di non prevedere nessuna discriminazione. Ogni National Vocational Qualification incorpora standards specifici relativi a: - la prestazione professionale in una gamma di attività lavorative; - le capacità di base, la conoscenza e la preparazione necessarie per la prestazione lavorativa. Ogni NVQ fa riferimento ad un’area di competenza e ad un preciso livello di complessità della prestazione. Questi due parametri definiscono la struttura delle qualifiche nazionali professionali (NVQ Framework). Le aree di competenza sono attualmente undici: - cura di animali, piante e terreno; - estrazione e fornitura di risorse naturali; - costruzioni; - engineering; - manifatture; - trasporti; - fornitura di beni e servizi; - cura della salute, servizi sociali; - fornitura di servizi finanziari e commerciali; - comunicazione e intrattenimento; - sviluppo di conoscenze e capacità. Per ogni National Vocational Qualification si identificano quindi il settore di appartenenza e il livello di complessità della prestazione. I livelli di complessità sono 5, di seguito illustrati: LIVELLO 1 VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI capitolo 1: il contesto europeo VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI Competenza nella prestazione di una gamma di attività lavorative diversificate, la maggior parte delle quali può essere di routine o comun- CERTIFICAZIONE DEI que pre-declinabile. CREDITI Pagina 28 VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI LIVELLO 2 CERTIFICACompetenza nella prestazione di una gamma diversificata di attività ZIONE DEI lavorative presenti in una varietà di contesti. Alcune di queste attività sono CREDITI complesse o non routinarie e vi è presente un principio di responsabilità o autonomia. La collaborazione con altri, in qualità di membro di un gruppo di lavoro, può spesso costituire un requisito significativo. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI I capitolo 1: il contesto europeo LIVELLO 3 Competenza in una vasta gamma di attività lavorative diversificate, soprattutto complesse e non routinarie, svolte in una larga gamma di contesti. Sono previste considerevoli responsabilità e autonomia e spesso sono richiesti il controllo e la guida di altri. LIVELLO 4 Competenza in una vasta gamma di complesse attività lavorative, tecniche o professionali, svolte in una larga gamma di contesti e che richiedono un grado sostanziale di responsabilità personale e di autonomia. La responsabilità del lavoro svolto da altri e la capacità di allocare le risorse in maniera adeguata sono requisiti spesso presenti. LIVELLO 5 Competenza nell’applicazione di una significativa gamma di principi fondamentali e di tecniche complesse nell’ambito di una vasta e non predicibile varietà di contesti. Sono direttamente contemplate una larga autonomia e, assai frequentemente, una significativa responsabilità per il lavoro svolto da altri e per l’allocazione di risorse significative, così come incombenze personali di analisi, diagnosi, progettazione, esecuzione e valutazione dei risultati. Ciascuna qualifica (NVQ) è costituita da un determinato insieme di unità di competenza (elements of competence). Ciascuna unità esprime esattamente ciò che il candidato deve essere in grado di fare e a quale livello. Le unità sono quindi delle mini-qualificazioni e fungono da obiettivo per la formazione e per i crediti di certificazione. L’attestato di competenza, oltre che dalla descrizione della/e unità di competenza, è composto da: Pagina 29 - I performance criteria (criteri di performance), che costituiscono la componente principale dell’unità di competenza, dettagliandone l’aspetto prestazionale. Di norma essi fanno riferimento ai risultati del lavoro, anche se alcune indicazioni di processo possono essere ugualmente significative. I criteri devono: - identificare esclusivamente gli aspetti essenziali della performance utili a definire la competenza; - essere espressi in modo tale da consentire la valutazione della performance dei candidati. - Il range statement (variabilità di contesto) esplicita le diverse circostanze nelle quali si manifesta la competenza esprimendo, ad esempio, eventuali differenze nella dislocazione dell’attività, nel contesto generale di lavoro e nell’attrezzatura utilizzata. - Il performance evidence required (evidenza della performance) identifica quali “prodotti/risultati” possono testimoniare il soddisfacimento dei diversi criteri di performance proposti nell’unità e costituisce insieme all’assessment guidance (guida per la valutazione), il principale elemento concreto, oltre all’osservazione diretta, per la certificazione dell’unità. Qualora poi l’osservazione diretta risulti difficoltosa, si fa riferimento alla supplementary evidence required (evidenza supplementare), che suggerisce altri indicatori a complemento di quelli principali già introdotti. La “produzione” di nuove qualifiche si realizza principalmente in collaborazione con i Lead bodies, mentre l’erogazione avviene attraverso organismi appositamente abilitati: colleges, centri di formazione, istituti per la formazione degli adulti e le imprese stesse. Gli Awarding bodies abilitano gli organi di formazione a realizzare corsi adeguati per il raggiungimento della loro qualifica. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI capitolo 1: il contesto europeo Dopo la creazione della Struttura Nazionale per le Qualifiche Professionali, ciascun Awarding body continua ad avere proprie qualifiche, ma queste sono attualmente in via di omogeneizzazione con le NVQ. Un allievo che raggiunge, ad esempio, una qualifica City and Guilds in Agricoltura e Orticoltura raggiunge contestualmente una corrispondente NVQ, VERSO UN che gli consente di avere un titolo ufficialmente riconosciuto a livello SISTEMA nazionale e di essere agevolato nel riconoscimento di qualifiche NVQ REGIONALE DI contigue a quella raggiunta. CERTIFICAIl NCVQ, allo scopo di razionalizzare e di semplificare il sistema ZIONE DEI CREDITI Pagina 30 VERSO UN SISTEMA delle qualifiche professionali, ha sviluppato nei confronti degli Awarding DI REGIONALE bodies la seguente politica generale: CERTIFICA- tutte le NVQ, in una data area di competenza e allo stesso livello ZIONE DEI devono consistere in un unico documento nazionale di competenza messo a punto dal relativo Lead body; CREDITI VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI I capitolo 1: il contesto europeo - il NCVQ incoraggia gli Awarding bodies a sviluppare le loro disposizioni sulla certificazione in modo da evitare inutili duplicazioni e sovrapposizioni; - tutti gli organismi abilitati alla certificazione delle qualifiche NVQ devono partecipare al sistema NCVQ di accumulazione e trasferimento dei crediti. Le indicazioni per la fase di valutazione, sebbene non facciano strettamente parte della qualifica NVQ, vengono di norma fomite dai Lead bodies agli Awarding bodies per ciascuna unità. 1.2.3 Le qualifiche generali (GNVQ) Il percorso delle GNVQs, il più recente, si colloca in una posizione intermedia tra gli altri due poiché, pur essendo strettamente collegato con il sistema delle NVQ, consente l’accesso ai livelli superiori di educazione, fino a quella accademica. Il GNVQ, avviato sperimentalmente nel 1992 e introdotto definitivamente l’anno successivo, riguarda attualmente i livelli base, intermedio e avanzato; con la creazione dei livelli 4° e 5° verrà completato il processo di raccordo tra i sistemi educativo e formativo che consentirà a ciascun individuo dopo i 16 anni di effettuare passaggi tra i due ambiti nel corso della propria vita di studio e di lavoro. Come le NVQs, le GNVQs: - sono definite in termini di «outcomes» da raggiungere; - sono costituite da un certo numero di unità; - i crediti possono essere acquisiti separatamente per ciascuna unità e cumulati per il conseguimento di una GNVQ completa; - l’accesso alla certificazione è aperto a tutti; - per il raggiungimento dello standard previsto non si tiene conto del tempo impiegato e delle modalità di apprendimento adottate. Pagina 31 Diversamente dalle NVQs, il conseguimento di una «General Qualification» non è finalizzato allo svolgimento di un preciso compito lavorativo quanto piuttosto all’acquisizione di skills più generali, di conoscenze approfondite che ampliano, piuttosto che circoscrivere, le possibilità occupazionali dello studente. Per il raggiungimento di questo obiettivo ogni GNVQ è composta di unità specifiche della qualifica di riferimento e «core skills units», uguali e comuni a tutti gli ambiti di uno stesso livello. Le unità relative alle core skill riguardano: - la comunicazione; - la matematica applicata; - la tecnologia informatica La scelta di queste unità è frutto di accordi congiunti tra sistema educativo nazionale e agenzie formative con l’obiettivo di definire core skill che siano centrali tanto in ambito scolastico che in contesti orientati alla formazione per il lavoro. Le unità relative alle core skill specificano gli «outcomes» che devono essere conseguiti a ciascun livello di General Qualification: per una GNVQ base sono necessarie «core skill units» almeno di 1° livello; per una GNVQ intermedia, almeno di 2°; per una avanzata, almeno di 3°. A queste unità, presenti a vari livelli in tutte le GNVQ, se ne aggiungono altre, raccomandate ma non obbligatorie, che riguardano lo sviluppo di skill personali relative sia alle capacità e tecniche di apprendimento sia al lavoro di gruppo. Skill tecniche e «core» consentono dunque l’elaborazione di progetti personalizzati e flessibili per il conseguimento di standard nell’ambito di una o più qualificazioni. La Qualification & Curriculum Authority (QCA), costituita nel 1997, ha la funzione di definire una cornice nazionale coerente di standard nella quale siano inseriti sia i curricula scolastici che i percorsi di qualificazione, finanziati con risorse pubbliche, offerti da scuole, colleges e aziende VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI capitolo 1: il contesto europeo Il Training Standard Council (TSC), nato nel 1998, è finalizzato alla VERSO UN istituzione di un nuovo sistema ispettivo nazionale, rivolto al controllo delle iniziative di formazione svincolate dalle NVQ’s (il cosiddetto work SISTEMA REGIONALE DI based training). CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Pagina 32 Il sistema tedesco 1.3.1 Lo scenario istituzionale CERTIFICAZIONE DEI Anche l’approccio tedesco agli standard formativi è fortemente orientato al mercato del lavoro e in particolare ai profili professionali espresCREDITI sione dei sistemi produttivi locali. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI I VERSO UN SISTEMA 1.3 REGIONALE DI capitolo 1: il contesto europeo Su tale approccio influisce sensibilmente l’impatto del sistema duale (il sistema di cooperazione istituzionale tra aziende e scuole professionali), che regolamenta e canalizza il percorso di apprendimento in contesti aziendali o comunque in modelli formativi basati sull’«on the job training». Il processo di costruzione e gestione degli standard formativi, inoltre, è basato sulla concertazione istituzionale tra parti sociali, quali interlocutori preposti alla manifestazione dei fabbisogni formativi e di qualificazione dei rispettivi ambiti socio-economici. Nel complesso, dunque, il sistema tedesco è un sistema di standard costruito in modo speculare alla struttura produttiva ed è fortemente orientato all’adeguamento e implementazione della domanda di lavoro. La peculiarità più singolare di tale modello è il raccordo operato in modo permanente e sistematico tra l’approccio fortemente normativo del sistema (ogni atto o fase del processo è precisamente e formalmente normato) e la partecipazione e la contrattazione con le Parti Sociali. La Germania è uno stato federale in cui le autonomie governative sono ampie e particolarmente rilevanti nel campo della formazione professionale. Quest’ultima è infatti inserita in un sistema di cooperazione istituzionale tra aziende e scuole professionali, noto come sistema duale, il cui funzionamento segue un modello giuridico e organizzativo complesso, basato su una fitta rete di collaborazione tra soggetti sociali responsabili della pianificazione, implementazione e controllo del sistema. Lo Stato si pone come «arbitro» (e non come titolare) tra le istanze presentate dalle Parti Sociali e la rete istituzionale di gestione del sistema degli standard formativi. Tale rete è composta dai seguenti soggetti principali, ciascuno dei quali ha ben definite funzioni e responsabilità: 1) Il BIBB (Bundes Institut fur BerufsBildung), Istituto Federale per la Formazione professionale Costituisce lo strumento fondamentale di cooperazione tra le Parti Pagina 33 Sociali, il Governo federale ed i singoli Lander. La base legale che lo regolamenta è costituita dalla Legge d’incentivo alla formazione professionale, secondo la quale l’Istituto risponde direttamente al Governo Federale ed è controllato dal Ministro Federale per l’Educazione e le Scienze. I compiti principali dell’Istituto in riferimento alla standardizzazione delle qualifiche sono: - cooperare, in accordo con le indicazioni del Ministro competente, alla stesura dei Regolamenti formativi, dei Regolamenti di formazione continua, dei Regolamenti finanziari e del Rapporto sulla Formazione professionale; - tenere il registro delle occupazioni riconosciute sul piano formativo; - condurre ricerche e studi sulla FP con particolare riferimento ai curricula professionali e alla formazione continua e quindi promuovere progetti pilota ed iniziative nell’ambito delle tecnologie educative e formative; - dirigere e sviluppare il dibattito sui Regolamenti formativi per le aziende e sui curricula scolastici generali. L’Istituto Federale del lavoro Ricopre funzioni di confine con il BIBB sotto la vigilanza del Ministero del lavoro in relazione alla definizione delle occupazioni non riconosciute dal sistema professionale. Si occupa inoltre di ricerca e monitoraggio del mercato del lavoro, di orientamento professionale, di promozione della formazione professionale nonché di servizi informativi. La contiguità funzionale con il BIBB è non di rado causa di rapporti conflittuali. Le «Autorità Responsabili»: Camera di Industria e Commercio, Camere dell’Artigianato e Camere dell’Agricoltura cui vanno aggiunte le Camere delle varie categorie professionali, responsabili in materia formativa per le libere professioni. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI capitolo 1: il contesto europeo Le imprese, infine, sono secondo quanto previsto dal sistema duale - il luogo privilegiato dell’apprendistato per i giovani in formazione; inoltre sono il referente-chiave per la pianificazione locale delle attività e dei curVERSO UN ricula di formazione continua. SISTEMA Le scuole professionali offrono nell’ambito del sistema duale, la formaREGIONALE DI zione professionale a carattere teorico di base, strettamente complementare alla fase applicativa ed esperienziale svolta nelle aziende attraverso i CERTIFICAcontratti di apprendistato. ZIONE DEI CREDITI Pagina 34 VERSO UN SISTEMA 1.3.2 I regolamenti per la formazione professionale REGIONALE DI Il processo di costruzione dello standard formativo si sviluppa secondo CERTIFICA- due piani applicativi strettamente correlati: ZIONE DEI - la messa a punto dei Regolamenti formativi; CREDITI - la definizione dei profili professionali di riferimento e la loro corrispondenza ai Regolamenti formativi. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI I capitolo 1: il contesto europeo La messa a punto dei Regolamenti - a cura del BIBB - consente la definizione di dettaglio di contenuti e criteri di svolgimento dell’attività formativa. La struttura dei Regolamenti è composta dai seguenti elementi: - l’individuazione dell’occupazione o prestazione cui il percorso formativo è volto; - la durata del percorso di formazione; - le competenze e le conoscenze da impartirsi nel corso della formazione; - le indicazioni sul contenuto e sulle diverse fasi della programmazione didattica da seguire per ottenere l’acquisizione delle competenze e conoscenze; - le norme di valutazione. In parallelo, il processo con il quale vengono definite le singole figure professionali e la loro aderenza agli specifici percorsi formativi si sviluppa lungo quattro fasi, in successione propedeutica: a) l’iniziativa; b) la ricerca e studio; c) la corrispondenza tra regolamenti formativi e curricula generali; d) la promulgazione. Tali fasi vengono di seguito singolarmente illustrate: Fase a) Iniziativa Le istituzioni con potere d’iniziativa riguardo alla proposizione di regolamenti formativi, nominate dal Comitato Federale per la formazione professionale (secondo la delibera del 18 febbraio 1974 sulle procedure per la revisione e l’armonizzazione dei regolamenti formativi e curricula generali), sono: Associazioni imprenditoriali, Sindacati dei lavoratori, Autorità Pagina 35 responsabili (Camere professionali e Ordini professionali), Organizzazioni-guida delle Camere, Comitati per la formazione professionale dei Lander, BIBB, Ministeri Federali. Nella maggioranza dei casi sono le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni guida e i sindacati a prendere l’iniziativa. In ogni caso una prassi consolidata vuole che le proposte provenienti dalle istituzioni autorizzate non siano sottoposte al Ministero competente se non in seguito a consultazione delle Parti Sociali coinvolte. Una raccomandazione del Comitato Federale per la formazione professionale, pubblicata il 25 ottobre 1974, riguardante il riconoscimento e la registrazione delle qualifiche professionali (Ausbildungsberufe), contiene elementi importanti per l’individuazione di qualifiche professionali con nuovi contenuti. L’obiettivo è di incanalare le proposte di nuovi Regolamenti formativi nella direzione più conforme alle politiche formative ed alla teoria dell’educazione professionale. I criteri per il riconoscimento sono i seguenti: - la richiesta deve essere finalizzata a qualificazioni che presentino carattere di stabilità; - la formazione deve essere rivolta al lavoro indipendente, in un’area di portata la più ampia possibile; - la formazione deve essere idonea a fornire occupazione stabile, indipendentemente dall’età; - i contenuti della formazione professionale di base devono essere di ampia portata; - la durata del corso di formazione deve essere adeguata (tra i due e i tre anni); - la nuova qualifica proposta deve essere chiaramente differenziata rispetto alle qualifiche professionali esistenti; VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI capitolo 1: il contesto europeo - il percorso formativo deve rendere possibile l’utilizzo degli obiettivi VERSO UN formativi per ulteriore formazione e avanzamento di carriera; SISTEMA - il percorso formativo deve comunque consentire l’acquisizione di sufREGIONALE DI ficiente autonomia nell’utilizzo delle competenze e delle conoscenze. Fase b) Ricerca e studio Pagina 36 CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VERSO UN SISTEMA Ai sensi della legge sulla promozione della formazione professionale il DI REGIONALE BIBB partecipa alla preparazione dei Regolamenti formativi sulla scorta CERTIFICA- delle istruzioni del Ministero Federale competente. La collaborazione tra BIBB e i singoli ministeri assume una varietà di forme. In particolare sono ZIONE DEI emersi due tipi di procedure nella preparazione dei Regolamenti formaCREDITI tivi: VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI I capitolo 1: il contesto europeo - preparazione da parte dei singoli ministeri specializzati; - preparazione da parte del BIBB. Nella prima delle procedure, il ministero competente, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e i sindacati provvede alla prima stesura dei regolamenti formativi. II BIBB partecipa in ruolo di supporto. La seconda procedura vede un coinvolgimento più diretto del BIBB nello sviluppo delle proposte. In questo il BIBB si affida alla consulenza di comitati di esperti (rappresentanti di associazioni imprenditoriali, sindacati e formatori). Si possono individuare quattro fasi di questo processo: - definizione dettagliata del problema; - esecuzione di «case studies»; - esecuzione di «analisi rappresentative nell’ambiente di lavoro»; - sviluppo di proposte per l’orientamento della professione. I metodi applicati sono: analisi della letteratura, visite aziendali, «case studies», analisi del lavoro, interviste a tecnici ed esperti. I regolamenti formativi sono così frutto non solo di pareri accademici ma anche e soprattutto di elementi tratti dalla realtà aziendale e dalle scuole. Fase c) Definizione di Regolamenti formativi e Curricula di studio La corrispondenza tra Regolamenti formativi e Curricula generali viene assicurata dal lavoro parallelo di due organismi: - Commissione professionale, creata all’interno del BIBB con membri proposti dalle parti sociali, che definisce i contenuti di dettaglio del regolamento. - Gruppo di lavoro della commissione per lo sviluppo del curriculum quadro, istituita dalla Commissione di coordinamento dei Ministri della Cultura dei Lander Fase d) Promulgazione L’accordo raggiunto, relativo al nuovo ordinamento professionale, Pagina 37 viene legalizzato e pubblicato dal Ministero Federale competente. La conferenza dei Ministeri competenti dei Lander (Kulturministerkonferenz) ratifica il curriculum quadro. Il periodo di tempo necessario per giungere alla promulgazione è di circa 3 anni e mezzo - 4 anni. In tale arco di tempo il BIBB rappresenta la «stanza di compensazione» per i problemi formativi. Attraverso l’illustrazione effettuata appare evidente che il processo di costruzione dei curricula e dei profili professionali è particolarmente articolato e complesso, come è testimoniato dall’ampio dibattito su di esso esistente in Germania. Appare in questo senso particolarmente interessante ed utile evidenziare la natura e la fonte dei contributi più innovativi recentemente introdotti nel modello tedesco sopra descritto. Gli stimoli e le proposte maggiormente responsabili del processo di adeguamento del sistema sono infatti pervenuti non tanto da correttivi o revisioni di tipo normativoprocedurale (come d’altra parte prevedibile data la forte normatività del modello), quanto da contributi teorico-tecnici scaturiti dal dibattito tra esperti del settore educativo-formativo, con particolare riferimento al lavoro innovativo messo a punto dal BIBB. Tale sforzo innovativo si è essenzialmente incentrato sulla revisione del concetto di qualificazione con la nuova accezione di “Qualificazione Chiave (QC)” e sulla vasta applicazione di esso al processo di costruzione degli standard formativi. Il concetto di QC introduce, inoltre, nuovi orientamenti pedagogici e metodologie formative finalizzati a sviluppare abilità professionali maggiormente correlate ai cambiamenti in atto nel sistema produttivo, quali, ad esempio: capacità decisionali, comunicative, di organizzazione autonoma del proprio lavoro e di autoapprendimento. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI capitolo 1: il contesto europeo VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Pagina 38 I VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI CAPITOLO VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI 2. IL CONTESTO NAZIONALE VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI capitolo 2: il contesto nazionale 2. IL CONTESTO NAZIONALE 2.1 L’evoluzione del contesto normativo in materia di certificazione delle competenze I provvedimenti legislativi e di orientamento in materia di certificazione delle competenze emanati negli anni immediatamente trascorsi (D.M. n. 174/01 e Atto del la Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 1.08.02), testimoniano l’avvenuto passaggio da un quadro normativo teso ad affermare principi generali (sviluppatosi in Italia nel corso degli anni ’90) ad una più puntuale strutturazione di regole e riferimenti istituzionali. La fase in cui nella legislazione nazionale venivano affrontati prevalentemente questioni di ordine generale ed affermati principi in materia di competenze, standard formativi, connessioni delle politiche formative ai fabbisogni di professionalità, trova nell’intesa tra Governo e Parti sociali del gennaio 1993 e nel protocollo sulle politiche dei redditi dello stesso anno il punto formale di avvio. In queste sedi viene individuata la necessità di definire “standard formativi unici nazionali coerenti con l’armonizzazione in atto in sede comunitaria” e sulla base di tali accordi vengono istituiti (nel 1995) gli Organismi bilaterali a livello nazionale e regionale, con compiti di supporto agli organi di governo per la definizione delle politiche pubbliche e di analisi dei fabbisogni di professionalità. Nel 1996 il DM del 13 marzo propone, in via sperimentale, un formato unico per l’Attestato di qualifica professionale organizzato su indicatori minimi e ne accompagna l’adozione da parte delle Regioni. Alcune di esse regolano più in dettaglio, in tale occasione, la certificazione delle competenze. In particolare l’Emilia Romagna adotta un modello di certificazione imperniato sulle Unità Formative Capitalizzabili. Sempre nello stesso anno, su incarico del Ministero del Lavoro e della Unione Europea, l’ISFOL, nell’ambito del progetto “Standard formativi”, individua il Modello delle Unità Capitalizzabili quale proposta tecnica per la certificazione delle competenze ed il riconoscimento dei crediti. L’Accordo per il lavoro del 1996 approfondisce infine la definizione del sistema di certificazione “quale strumento idoneo a conferire unita- Pagina 43 rietà e visibilità ai percorsi formativi di ogni persona lungo tutto l’arco della vita nonché a promuovere il riconoscimento dei crediti formativi comunque maturati ed a documentare le competenze comunque acquisite”. L’accento viene posto proprio sul “comunque acquisite” sottolineando in tal modo la necessità di considerare anche le competenze acquisite sul lavoro o in contesti non formali oltre che quelle prodotte in ambito educativo o formativo. Lo scenario temporale è ovviamente quello delineato dal Long Life Learning e attraverso di esso viene prefigurato un sistema globale di opportunità che ha come cardine l’individuo. Poco dopo la L. n. 196/97 (con i successivi decreti attuativi n. 16 e 18) riforma l’istituto dell’Apprendistato e i Tirocini: per entrambe tali esperienze è prevista una certificazione che costituisce credito formativo nel sistema integrato. Nello stesso anno il Ministero della Pubblica Istruzione costituisce (con O.M. n. 455/97) i Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta. Il nuovo Patto sociale del 1998 riafferma e approfondisce gli obiettivi e i principi introdotti dai precedenti accordi: il nuovo welfare state prefigurato trova nell’accesso alle competenze una componente centrale quale condizione per la produzione di nuove risorse; nello stesso tempo viene ribadito ed esplicitato il legame tra formazione e diritti individuali e di cittadinanza. Con la L. n. 144/99 è istituito l’Obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età e contemporaneamente ne viene definito il campo di assolvibilità in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI capitolo 2: il contesto nazionale Sempre la stessa legge istituisce i percorsi integrati di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (delineati attraverso il Regolamento attuativo n. 436/00), caratterizzati dalla flessibilità e dalla personalizzazione, che trovano nella modularità, nell’organizzazione didattica finalizzata all’apprendimento per competenze, nella certificabilità e riconoscibilità, VERSO UN in termini di crediti formativi dei risultati conseguiti, gli indispensabili SISTEMA strumenti sia concettuali che organizzativi. REGIONALE DI Alla fine di tale percorso, per certi versi sperimentale - esplorativo e Aper altri fondativo dei principi cardine su cui è imperniato il sistema della CERTIFIC ZIONE DEI CREDITI Pagina 44 VERSO UN SISTEMA certificazione in Italia, il Dlgs n. 112/98, attuativo della L. n. 59/97, con DI 141 attribuisce allo Stato compiti “nell’individuazione degli stanREGIONALE l’art. CERTIFICA- dard delle qualifiche professionali, ivi compresa la Formazione Tecnica Superiore, e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione”. ZIONE DEI Su tale base il legislatore nazionale ha istituito, con il D.M. n. 174/01 CREDITI (frutto anche di estesi confronti con le parti sociali e i governi locali) una procedura per la definizione degli standard di competenza e per il riconoscimento dei crediti formativi. Tale norma segna il passaggio ad una seconda fase legislativa in cui, ormai chiariti i principi e definiti gli elementi istituzionali cardine (anche sulla base di sperimentazioni nel frattempo effettuate), vengono definite regole e procedure. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI I capitolo 2: il contesto nazionale Il passaggio, ad oggi in atto, ha trovato nell’avvio della riforma del Titolo V della Costituzione rappresenta attualmente un ulteriore incentivo alla compiuta e rapida definizione. Tale avvenimento ha infatti generato, proprio da parte dei nuovi protagonisti istituzionali, le Regioni, la richiesta di procedere a definire, a livello nazionale, con puntualità ed immediatezza, gli elementi base del sistema degli standard minimi di competenza al fine di evitare pericoli di involuzione del sistema formativo a seguito dell’introduzione dell’autonomia legislativa regionale in tale campo. Il 1 agosto 2002 è stato approvato infatti, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, il testo “Standard minimi di competenza e certificazione – Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni”. Tale documento intende compensare la mancanza di una legislazione nazionale compiuta di riferimento, nel campo della certificazione, attraverso la condivisione di un percorso unitario che salvaguardi da un lato la pari dignità tra soggetti istituzionali e che dall’altro definisca univocamente i termini chiave in materia di competenze: “figure professionali”, standard minimi, unità capitalizzabili, unità formative capitalizzabili, ecc. L’evoluzione legislativa non risulta pertanto oggi conclusa: essa troverà da qui in avanti nelle Regioni le principali protagoniste. Il quadro normativo fin qui prodotto a livello nazionale è comunque sufficientemente orientato e definito; esso si fonda sui seguenti elementi cardine: - la possibilità di acquisire competenze durante tutto l’arco della vita è uno dei principali diritti individuali di cittadinanza; - l’integrazione tra educazione – formazione – lavoro costituisce uno scenario unitario di opportunità per l’acquisizione delle competenze da Pagina 45 parte degli individui; - la certificazione dell’avvenuta acquisizione di tali competenze è uno dei principali strumenti operativi per rendere tale integrazione realmente fruibile da parte degli individui; in questo senso essa è contestualmente rivolta alla valorizzazione delle competenze acquisite sia in termini di occupabilità che in relazione ai percorsi di apprendimento lungo tutto l’arco della vita; - nella definizione compiuta del sistema di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi un ruolo cardine è assegnato alle Regioni (prima nella sperimentazione e dal 2002 anche nella legiferazione); - le Regioni sono supportate da un indirizzo e una base comune, condivisa a livello nazionale, in merito a procedure di certificazione e contenuti degli standard minimi di competenza. 2.2 Lo scenario istituzionale prefigurato dal D.M. n. 174/01 Attraverso il D.M. n. 174/01 il legislatore nazionale definisce in modo univoco la certificazione (art. 1) contemporaneamente in relazione ai percorsi formativi, per garantirne la trasparenza, e in relazione alle competenze comunque acquisite dagli individui, per consentirne il riconoscimento. Oggetto della certificazione (art. 2) è la competenza degli individui, intesa come insieme strutturato di conoscenze ed abilità valutabili anche come crediti formativi. Gli standard di competenza (art. 3), definiti “minimi” (ovvero, soggetti ad ulteriore accrescimento, in ragione di eventuali specificità rilevate a livello locale), assicurano basi omogenee su tutto il territorio nazionale; essi: - saranno riferiti a diversi settori produttivi; - saranno riferiti alla figura o gruppi di figure professionali e alle attività o aree che le caratterizzano; VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI capitolo 2: il contesto nazionale VERSO UN - descriveranno le competenze professionali e i criteri per la valuta- SISTEMA zione del possesso di tali competenze; REGIONALE DI - individueranno la soglia minima, riferita al possesso delle compe- CERTIFICAtenze, necessaria per acquisirne certificazione. ZIONE DEI CREDITI Pagina 46 VERSO UN SISTEMA Il Decreto prevede che gli standard siano prodotti dal Ministero del DI REGIONALE Lavoro e della Previdenza Sociale, d’intesa con il Ministero della PubCERTIFICA- blica Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e le Regioni, previo confronto con le parti sociali. Per ZIONE DEI tale compito il Decreto prevede che il Ministero del lavoro e della PreviCREDITI denza Sociale sia affiancato da Commissioni settoriali, composte da rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti nella predisposizione degli standard minimi; tali commissioni operano con l’assistenza tecnica dell’ISFOL. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI I capitolo 2: il contesto nazionale Resta ferma per le Regioni la competenza inerente la definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti e metodologie didattiche. Con riferimento alla definizione degli standard di competenza, il ruolo delle Regioni risulta duplice: a livello nazionale, le Regioni parteciperanno alla costruzione del sistema e alla definizione degli standard minimi; a livello locale esse sono chiamate ad integrare, coerentemente alle specificità rilevate sul territorio, gli standard minimi nazionali ed eventualmente, ad avanzare richieste di modifica di questi ultimi. Alle Regioni è inoltre assegnata la responsabilità della certificazione (art. 4) che esse svolgono, nell’ambito della loro autonomia normativa e regolamentare, tenendo conto degli standard minimi sviluppati a livello nazionale e delle tipologie di certificazione definite dallo stesso Decreto. Le possibili tipologie di certificazione (art. 5) sono: a) certificazioni effettuate al termine di un percorso di formazione professionale di norma finalizzato all’acquisizione di una qualifica; b) certificazioni effettuate in esito a percorsi di formazione parziali ovvero in caso di abbandono precoce del percorso formativo o in percorsi che non conducono all’acquisizione di qualifica; c) certificazioni effettuate a seguito di esperienze di lavoro e di autoformazione su richiesta degli interessati per l’ammissione ai diversi livelli del sistema di istruzione e di formazione o per l’acquisizione di una qualifica o di un titolo di studio. Le certificazioni sono riportate nel Libretto Formativo del cittadino, secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 18/02/2000. Ciò che viene certificato in termini di competenza e quindi essenzialmente in riferimento al mondo del lavoro (qualifiche) può avere un valore anche ai fini dell’inserimento nei percorsi di istruzione e di formazione professionale (art. 6); in questo caso tale valore, denominato credito for- Pagina 47 mativo, viene riconosciuto ed attribuito dalla struttura educativa o formativa che accoglie l’individuo, anche in collaborazione con la struttura di provenienza. La spendibilità dei crediti formativi è estesa all’intero territorio nazionale nel caso in cui le competenze da cui traggono valore siano certificate in coerenza agli standard minimi nazionali; essa è invece limitata ad ambiti specifici (territoriali, settoriali, di finalizzazione, ecc.) nel caso scaturisca da accordi tra istituzioni e organismi competenti in merito all’oggetto del credito. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI capitolo 2: il contesto nazionale VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Pagina 48 I VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI CAPITOLO VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI 3. CERTIFICAZIONE E CREDITI FORMATIVI IN ABRUZZO VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI capitolo 3: certificazione e crediti formativi in abruzzo 3.CERTIFICAZIONE E CREDITI FORMATIVI IN ABRUZZO 3.1 La legislazione regionale La L.R. n. 111 del 17 maggio 1995 “Formazione Professionale” (con successive modifiche e integrazioni) e il relativo Regolamento di attuazione, disciplinano: - soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni: “i certificati e gli attestati sono rilasciati dai competenti uffici della Giunta regionale” (art 16, comma 2); “la Regione determina i criteri per la revisione dei sistemi di qualificazione e di riconoscimento dei titoli” (art. 19, comma 2, lettera f); - l’oggetto delle certificazioni: gli interventi formativi possono essere finalizzati al raggiungimento di differenti certificazioni (art. 16, comma 2): - l’avvenuta frequenza (attestati di frequenza), - il conseguimento di una qualifica professionale (previo esame d’idoneità) - il conseguimento di una specializzazione professionale (previo esame d’idoneità); - le modalità della certificazione: è previsto un esame finale, obbligatorio per i corsi finalizzati al rilascio di qualifiche e/o specializzazioni professionali. Le modalità di esecuzione degli esami finali (criteri di ammissione, composizioni delle commissioni, ecc.) sono stabilite in sede di direttive attuative dei Piani di Politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione (capitolato d’oneri). L’art. 20, comma 3 lettera f prevede che la Giunta, nel capitolato d’oneri, specifichi “le direttive per la programmazione didattica e la capitalizzazione di moduli ai fini del conseguimento delle qualifiche” e detti “disposizioni per la loro riconoscibilità e spendibilità sul mercato del lavoro”. Di fatto, i capitolati d’oneri si limitano alla prescrizione di una progettazione degli interventi formativi di tipo modulare, senza prevedere una prassi di capitalizzazione delle competenze acquisite all’interno del modulo e, di conseguenza, una modalità di riconoscimento delle stesse all’interno dei sistemi formativi e lavorativi. Pagina 53 L’adozione parziale del sistema modulare di erogazione della formazione di fatto non favorisce la costruzione di percorsi certificabili in termini di competenze acquisite. Rispetto ai crediti, oltre al già citato art. 20, comma 3 lettera f, la legge, all’art.2, comma 5 lettera a, prevede, nell’ambito della formazione iniziale e prima del diploma, “iniziative tendenti all’acquisizione di una professionalità certificata, mediante qualificazione, specializzazione, credito formativo, e finalizzate all’inserimento e reinserimento lavorativo”. In pratica la norma si limita a certificare una professionalità, mediante il rilascio di una qualifica, senza normare la pur prefigurata possibilità di certificare crediti (competenze), siano essi complessivi che parziali. 3.2 Il quadro attuale delle qualifiche Le certificazioni esistenti attualmente nella Regione Abruzzo, così come previsto nelle Direttive Attuative del Piano degli Interventi di politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione per il biennio 2001/2002, sono: 1. Attestato di qualifica; 2. Attestato di qualifica per l’esercizio autonomo della professione di estetista; 3. Attestato di specializzazione professionale; 4. Attestato di specializzazione professionale per estetista; 5. Attestato per l’iscrizione al registro esercenti il commercio; 6. Attestato per Agente e Rappresentante di commercio; 7. Certificato di frequenza. Tutti gli attestati sono rilasciati dalla Regione, tranne il certificato di frequenza, rilasciato dal soggetto che eroga l’intervento formativo. Le attestazioni relative ai punti da 2 a 7 riguardano in sostanza la frequenza dell’attività formativa; solo gli attestati di qualifica contengono elementi significativi dal punto di vista della certificazione delle competenze, in quanto riportano sia una descrizione del profilo professionale di riferimento, sia i requisiti di accesso sia una descrizione dei contenuti formativi, esplicitati in riferimento alla tripartizione tradizionale: di base, tecnico professionali e trasversali. Pagina 54 VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI capitolo 3: certificazione e crediti formativi in abruzzo VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VERSO UN SISTEMA La tipologia della certificazione rispecchia fedelmente quanto richieDI dai formulari di candidatura dei progetti, che di fatto prevedono la REGIONALE sto CERTIFICA- esplicitazione della figura professionale di riferimento, la formulazione delle competenze secondo la tripartizione tradizionale, la descrizione del ZIONE DEI percorso formativo, articolato per “aree, moduli e materie” o per Unità CREDITI Formative Capitalizzabili. Non è invece richiesta la descrizione delle competenze che con il percorso si possono acquisire né della procedura per il riconoscimento delle medesime, come previsto invece dalla normativa che riguarda i percorsi I.F.T.S., pienamente acquisita ed attuata a livello regionale. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI I capitolo 3: certificazione e crediti formativi in abruzzo 3.3 Gli obiettivi di razionalizzazione e standardizzazione Il primo passo per la costruzione di un sistema regionale di certificazione fondato sugli standard di competenze è costituito dalla razionalizzazione delle certificazioni previste dall’attuale quadro legislativo e programmatorio. Il percorso individuato per conseguire tale razionalizzazione si articola nel modo seguente: 1. analisi di dettaglio delle qualifiche rilasciate nel recente periodo e della organizzazione delle attività formative che le hanno prodotte; 2. accorpamento e razionalizzazione delle qualifiche attraverso la ridefinizione delle loro denominazioni in riferimento al sistema di codifica nazionale; 3. declinazione in termini di competenze dei profili professionali definiti dalle qualifiche; 4. standardizzazione dei contenuti principali delle attività formative che producono tali competenze per moduli orientati anche alla produzione di crediti formativi. Nel Quaderno 2 – Qualifiche e profili regionali verso la standardizzazione verranno proposti i risultati della ricerca condotta sulle attività formative attuate sul territorio regionale negli anni 1997, 1998 e 1999 e cofinanziate dal FSE. Tali risultati costituiscono un primo prodotto, suscettibile di ulteriori approfondimenti, in termini di declinazione per competenze dei profili professionali e di standardizzazione dei contenuti principali delle attività formative che li producono. L’intero percorso di lavoro prefigurato individua nell’applicazione Pagina 55 delle prime fasi operative del Modello regionale per la certificazione delle competenze (di cui una prima ipotesi viene illustrata nel Quaderno 3 – Un modello per la certificazione delle competenze) un possibile strumento per attuare tali ulteriori approfondimenti (con particolare riferimento alla standardizzazione delle prassi esistenti e alla valorizzazione delle informazioni disponibili illustrate al cap. 1). La logica assunta infatti è quella di procedere per miglioramenti e precisazioni successive (ad esempio a partire da alcuni profili professionali / settori economici di riferimento), fino ad arrivare ad un compiuto sistema di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti sul territorio regionale connesso con la contemporanea evoluzione del sistema nazionale; i miglioramenti progressivi debbono però investire, affinché siano efficaci rispetto a tale compiuta costruzione, contemporaneamente tutti gli aspetti connessi con la declinazione per competenze delle professionalità prodotte dal sistema formativo regionale: - la programmazione delle attività formative; - la loro progettazione – proposizione da parte delle sedi formative; - le modalità di valutazione dei risultati conseguiti dalle attività formative; - la connessione tra moduli didattici ed eventuali crediti formativi ad essi connessi. Il percorso avviato (di cui la presente pubblicazione restituisce i principali risultati fin qui conseguiti al fine di verificarli e condividerli con gli attori del sistema integrato formazione – istruzione - lavoro) si qualifica pertanto al tempo stesso ambizioso e ineludibile: alla luce dell’evoluzione in atto nel contesto europeo e nazionale, il conseguimento di un efficace sistema di certificazione delle competenze costituisce un elemento centrale per la sfida di competitività cui è chiamata l’intera comunità regionale. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI capitolo 3: certificazione e crediti formativi in abruzzo VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Pagina 56 I VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI ALLEGATI VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI A. ALLEGATI 1. D.M. n. 174 del 31 maggio 2001 “Certificazione nel sistema della formazione professionale” 2. Atto della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome del 1 agosto 2002 “Standard minimi di competenza e certificazione – Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni” VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI ALLEGATI Decreto Ministeriale n.174 del 31/05/2001 (G.U. n.139 de 18/06/2001), integrato da ERRATA CORRIGE (G.U. n. 150 del 30/06/01) VISTO l’art. 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, comma 1, lettera e); VISTO l’art. 142 del Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, comma 1, lettera c); VISTO la lettera a) dell’allegato B dell’Accordo Stato Regioni 18/2/2000 e acquisite le risultanze dell’esame istruttorio della Commissione prevista dalla stessa lettera a); VISTO il parere favorevole delle Regioni; DECRETA Art. 1 Finalità 1. La certificazione, nel sistema della formazione professionale, è finalizzata a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze comunque acquisite dagli individui per il conseguimento dei relativi titoli e qualifiche, per consentire l’inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale nonché per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Art. 2 Oggetto della certificazione 2. Al fine di definire con criteri omogenei il patrimonio conoscitivo ed operativo degli individui, per competenza certificabile ai sensi dell’art. 1, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, di norma riferibili a specifiche figure professionali, acquisibili attraverso percorsi di formazione professionale, e/o esperienze lavorative, e/o autoformazione, valutabili anche come crediti formativi. Art. 3 Individuazione degli standard 1. Al fine di assicurare basi minime omogenee per il sistema di certi- Pagina 61 ficazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e le Regioni, previo confronto con le Parti sociali, definisce con provvedimenti successivi gli standard minimi di competenza. 2. Gli standard minimi di competenza, di cui al comma 1 del presente articolo, contengono in relazione ai diversi settori produttivi: a) il riferimento alla figura o gruppi di figure professionali e alle attività o aree che le caratterizzano; b) la descrizione delle competenze professionali e i criteri per la valutazione del possesso di tali competenze; c) l’individuazione della soglia minima riferita al possesso delle competenze di cui al punto b), necessaria per la certificazione di cui all’art. 2 del presente provvedimento. 3. Per l’assolvimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si avvale di Commissioni settoriali composte da rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero dell’Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica, delle Regioni e delle Parti sociali. Tali Commissioni operano, con l’assistenza tecnica dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), tenuto conto anche delle rilevazioni degli Organismi bilaterali delle Parti sociali e delle rilevazioni regionali. Resta ferma la competenza delle Regioni per quanto attiene la definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti e di metodologie didattiche. 4. Al fine di consentire flessibilità e adattabilità al sistema, in relazione alle esigenze territoriali, le Regioni possono ulteriormente integrare gli standard minimi nazionali definiti ai sensi del presente articolo. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI ALLEGATI Le Regioni, nell’ambito della propria autonomia normativa e regolamentare, possono predisporre anche modalità per l’automatico riconosciVERSO UN mento di qualifiche certificate da altre Regioni, sentita la Commissione di cui all’Allegato B comma a) dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio SISTEMA REGIONALE DI 2000. 5. Gli standard minimi nazionali sono soggetti ad aggiornamento perio- CERTIFICAdico, in particolare per rispondere a richieste in proposito avanzate dalle ZIONE DEI CREDITI Pagina 62 VERSO UN SISTEMA Regioni. REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI I ALLEGATI Art. 4 Soggetti responsabili della certificazione 1. La funzione della certificazione delle competenze è svolta dalle Regioni che, sempre nell’ambito della loro autonomia normativa e regolamentare, ne disciplinano le procedure di attuazione, tenuto conto degli standard minimi fissati a livello nazionale e dei principi di cui al successivo art. 5. 2. Le Regioni provvedono a rendere trasparenti le certificazioni anche attraverso la definizione di comuni procedure e l’adozione di strumenti all’uopo previsti. Art. 5 Tipologia delle certificazioni 1. La certificazione delle competenze, secondo quanto disposto dall’art. 3 del presente provvedimento, può essere effettuata: a) al termine di un percorso di formazione professionale di norma finalizzato all’acquisizione di una qualifica, tenuto conto degli indicatori di trasparenza, modificando ed integrando quanto disposto dal Decreto 12 marzo 1996 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale; b) in esito a percorsi di formazione parziali ovvero in caso di abbandono precoce del percorso formativo o in percorsi che non conducono all’acquisizione di qualifica di cui alla lettera a); c) a seguito di esperienze di lavoro e di autoformazione su richiesta degli interessati, per l’ammissione ai diversi livelli del sistema d’istruzione e di formazione professionale o per l’acquisizione di una qualifica o di un titolo di studio. 2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono riportate sinteticamente nel Libretto formativo del cittadino, secondo quanto previsto dall’Allegato B comma d) dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000. Art. 6 Riconoscimento dei crediti formativi 1. Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a competenze Pagina 63 comunque acquisite dall’individuo, che può essere riconosciuto ai fini dell’inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale, determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata. Al riconoscimento del credito formativo ed alla relativa attribuzione di valore, provvede la struttura educativa o formativa che accoglie l’individuo, anche in collaborazione con la struttura di provenienza. 2. Le competenze certificate, secondo quanto disposto dall’art. 5 del presente provvedimento, costituiscono credito formativo spendibile nel sistema di formazione professionale in base ai seguenti criteri: - coerenza con gli standard di competenze di cui all’art. 3: in questo caso il credito è spendibile su tutto il territorio nazionale; - presenza di specifici accordi tra istituzioni e/o agenzie formative competenti in ordine all’oggetto del credito: in questo caso il credito è spendibile limitatamente agli ambiti interessati dall’accordo stesso. Art. 7 Sperimentazioni 1. La promozione del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al presente provvedimento e la sua progressiva diffusione, sono assicurate da sperimentazioni specifiche cofinanziate con risorse comunitarie, sentiti il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, le Regioni e le Parti sociali. 2. Il monitoraggio delle esperienze nonché la valutazione dei risultati sono effettuate dalla Commissione di cui all’Allegato B comma a) dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, allargata alle Parti sociali, che si avvale dell’assistenza tecnica dell’ Isfol. 3. In attesa della definizione a livello nazionale degli standard minimi di competenza, le Regioni possono provvedere autonomamente in via provvisoria alla definizione degli stessi ed al rilascio delle certificazioni relative. Roma, IL MINISTRO VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI ALLEGATI VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Pagina 64 CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI I VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI ALLEGATI Atto della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome del 1 agosto 2002 “Standard minimi di competenza e certificazione – Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni” La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ha esaminato e condiviso il documento predisposto dal tavolo tecnico Regioni- rappresentanze sindacali nazionali di CGIL, CISL e UIL, di seguito riportato. STANDARD NAZIONALI DI COMPETENZE E CERTIFICAZIONE ARCHITETTURA DI SISTEMA E RUOLO ISTITUZIONALE DELLE REGIONI La definizione di regole per l’avvio di un sistema di standard nazionali delle competenze e di certificazione, da articolare nei diversi settori formativi è divenuto un tema non più rinviabile, a fronte del progressivo avanzamento dei processi di decentramento relativi all’istruzione e alla formazione. Infatti, qualora permanesse l’attuale indeterminatezza del quadro di regole nazionali, si porrebbe a serio rischio la qualità del sistema e il diritto di studenti e di lavoratori alla formazione permanente. L’approvazione della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, che modifica il titolo V della Costituzione, ed in particolare l’art. 117, ha reso più complesso, ma anche più decisivo, il rapporto tra Stato e Regioni sul tema dell’istruzione e della formazione, e richiede la definizione di regole condivise, per delineare un quadro nazionale di diritti che faccia da cornice al nuovo assetto federalista, evitando conflitti e sovrapposizioni. Tale legge colloca “i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (lett. m) e “le norme generali sull’istruzione” (lett. n), nell’ambito delle materie di legislazione esclusiva dello Stato, mentre affida alla legislazione concorrente l’istruzione (fatta salva la determinazione dei principi fondamentali riservata allo Stato), e alla legislazione esclusiva delle Regioni l’istruzione e la formazione professionale. All’interno di tale complessità, le cui implicazioni sono ancora da individuare compiutamente, occorre meglio definire anche le condizioni necessarie per realiz- Pagina 65 zare la formazione integrata, a partire dal raccordo tra le funzioni dei diversi livelli istituzionali. Le Regioni e CGIL, CISL e UIL condividono che il sistema nazionale degli standard di competenze e di certificazione debba assicurare il diritto degli studenti e dei lavoratori al riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di studio e di lavoro, in ambito nazionale e in prospettiva in ambito europeo, consentendo in tal modo la realizzazione del diritto alla formazione permanente, che presuppone il riconoscimento dei crediti formativi ovunque acquisiti e la capitalizzazione delle competenze, da certificare nel libretto personale. In tale direzione si muovono le direttive e gli orientamenti dell’Unione Europea e lo stesso “Memorandum per la formazione permanente”. Pertanto anche nel nostro paese è necessario pervenire a regole condivise che consentano la raffrontabilità con i sistemi già operanti in altri paesi europei, con particolare attenzione a quelli caratterizzati da un forte assetto federalista (Spagna, Germania, Gran Bretagna), che hanno utilizzato gli standard e la certificazione per garantire la qualità dell’offerta formativa e la mobilità di studenti e di lavoratori. Nel nostro paese, manca un sistema nazionale degli standard e di certificazione, come avviene invece in altri paesi europei. Attualmente, in ciascuna filiera formativa (apprendistato, Istruzione e Formazione Tecnico Superiore, obbligo formativo, formazione professionale, Educazione Degli Adulti) si sta procedendo alla definizione di standard, con metodologie e con stati di avanzamento significativamente diversificati. Per quanto riguarda la formazione professionale, il decreto del Ministero del Lavoro n.174 del 31/5/2001 - che positivamente pone le basi per la costruzione di un sistema nazionale di standard minimi di competenze e della correlata certificazione - prevede l’istituzione di una Commissione nazionale e di specifici Comitati di settore, costituiti dalle istituzioni formative, nazionali e territoriali, e dalle parti sociali. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI ALLEGATI In questo contesto in rapida e scoordinata evoluzione, si pone oggi il delicato e complesso tema del rapporto tra Stato e Regioni alla luce dell’attuazione della L.C. 3/2001, anche per quanto attiene alla definizione e VERSO UN gestione del sistema degli standard. SISTEMA Poiché il tema posto attiene in linea di principio a tutti gli ambiti REGIONALE DI formativi, e poiché è di tutta evidenza che gli standard e la certificazione CERTIFICAdefiniti in ciascuna filiera debbano rispondere a criteri comuni, in grado di ZIONE DEI CREDITI Pagina 66 VERSO UN SISTEMA renderli reciprocamente riconoscibili, al fine di consentire allo studente e DIlavoratore di poter capitalizzare i crediti formativi comunque acquisiti REGIONALE al CERTIFICA- - nei diversi ambiti formativi e nel lavoro - le Regioni e Cgil, Cisl e Uil ritengono necessaria la definizione di principi e di regole che consentano ZIONE DEI la comunicabilità tra i diversi sistemi. A tal fine, condividono e formulano CREDITI le seguenti proposte: VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI I ALLEGATI PRINCIPI DI RIFERIMENTO Tra i principi, in particolare, sono di particolare rilievo: - La pari dignità tra i soggetti istituzionali L’applicazione di tale principio, a nostro avviso, implica che le decisioni relative alla definizione degli standard ed alle linee guida per la loro traduzione in ambito locale siano elaborate in sedi stabili di concertazione tra Ministeri interessati, Regioni e EE.LL. e siano adottate tramite accordi in Conferenza unificata Stato - Regioni, prima dell’adozione formale del provvedimento. Analogamente, a livello Regionale, quando le decisioni da assumere coinvolgano settori formativi la cui titolarità spetta in tutto o in parte ad altri livelli istituzionali, è necessario prevedere sedi stabili di concertazione per la definizione delle intese necessarie. - Il confronto tra le istituzioni e le parti sociali Il confronto tra le istituzioni competenti per i processi formativi e le parti sociali maggiormente rappresentative è determinante in tutte le fasi, nazionali e territoriali, di elaborazione, di attuazione e di mantenimento del sistema degli standard nazionali, per assicurare la rispondenza tra l’offerta formativa e la domanda di professionalità espressa dal mondo del lavoro e la stessa “occupabilità”. E’ compito infatti delle parti sociali (associazioni delle imprese e sindacati dei lavoratori), a partire dalle diverse indagini sulla domanda di professionalità realizzate su scala nazionale e locale, individuare e, successivamente, validare con le istituzioni le figure professionali di riferimento, le attività professionali caratterizzanti e le correlate competenze. Pertanto la partecipazione delle parti sociali maggiormente rappresentative alle sedi di concertazione istituzionale, a Pagina 67 livello nazionale e regionale, è da considerarsi un elemento strutturale del sistema. ASSETTO ISTITUZIONALE Per quanto attiene all’assetto istituzionale e al ruolo dei diversi soggetti nella definizione del sistema nazionale degli standard e di certificazione, si propone di delineare un sistema circolare, all’interno del quale le funzioni dei diversi soggetti siano diverse e complementari. Infatti, partendo dalle esperienze e dalle sperimentazioni del territorio, si perviene a livello nazionale, attraverso le proposte dei Comitati di settore, alla definizione di standard nazionali che, successivamente, si contestualizzano a livello territoriale, aggiungendo e ampliando le competenze necessarie per rispondere alla domanda locale di professionalità. Dal territorio, inoltre, arrivano i flussi informativi per l’aggiornamento continuo e la verifica del sistema a livello nazionale. In tal modo è possibile assicurare la flessibilità del sistema e la rispondenza ai mutamenti delle professionalità. In particolare si individuano due livelli, intesi come ambiti paritari funzionali: 1. Livello nazionale: definisce il sistema di standard minimi di competenze, i quali individuano la base minima comune di competenze di una figura di riferimento. A tal fine, la Conferenza Unificata definisce, su proposta della sede di coordinamento, indirizzo e verifica, di cui alla successiva pagina 5, procedure condivise che ne assicurino la definizione, il reciproco riconoscimento e le modalità per l’aggiornamento continuo del sistema, necessario per rispondere ai mutamenti del mondo del lavoro, nonché sedi stabili quali i Comitati nazionali di Settore, composti da esperti dei Ministeri interessati, Regioni, EE.LL. e parti sociali maggiormente rappresentative. Il rispetto degli standard nazionali è condizione per il rilascio della certificazione dei percorsi formativi, valida su tutto il territorio nazionale e, in prospettiva, riconoscibile in ambito europeo. 2. Livello regionale: le Regioni, sulla base dell’analisi dei fabbisogni professionali locali e attraverso la concertazione tra le istituzioni e con le parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale, programmano l’offerta formativa sulla base degli standard nazionali di competenze delle figure professionali, che contestualizzano rispetto alla specificità Pagina 68 VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI ALLEGATI VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VERSO UN SISTEMA della domanda locale individuando le competenze aggiuntive necessarie. DI tal modo, ciascuna figura “a banda larga” può essere declinata in speciREGIONALE In CERTIFICA- fici profili professionali regionali. Le Regioni inoltre possono promuovere progetti pilota per profili proZIONE DEI fessionali non riferibili a figure standardizzate, corrispondenti ai fabbisoCREDITI gni dei mercati territoriali del lavoro nel confronto con le parti sociali a livello regionale. Al fine di garantire l’eventuale standardizzazione di nuove figure professionali sono definite procedure nazionali condivise e concertate con le parti sociali. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI I ALLEGATI In coerenza con le responsabilità istituzionali ridefinite nel titolo V, i dispositivi specifici nei quali si sostanzia il sistema degli standard sono da ascrivere alla esclusiva competenza regionale. Le certificazioni delle competenze, rilasciate dalle Regioni, sulla base di modelli e procedure comuni e condivise, sono registrate nel libretto formativo individuale e costituiscono crediti riconoscibili in ambito nazionale e in prospettiva europeo. Per valorizzare le esperienze realizzate in tema di certificazione delle competenze a livello comunitario - in linea con gli orientamenti dell’Unione Europea e con il “Memorandum per la formazione permanente” - occorre che l’esercizio del diritto alla formazione permanente del lavoratore e dello studente si realizzi attraverso un dispositivo consolidato di Validazione delle Acquisizioni Professionali. STRUTTURA RELATIVA AGLI STANDARD MINIMI DI COMPETENZE E CERTIFICAZIONE Appare importante, ai fini del reciproco riconoscimento tra i sistemi, definire concetti e criteri condivisi. Si propone: - Per “figura professionale” s’intende: figure con valenza nazionale, ampie e non parcellizzate (“a banda larga”), ideali, delineate in una logica di anticipazione dei fabbisogni professionali nel medio periodo. Esse debbono consentire un’ampia autonomia delle Regioni nella contestualizzazione delle figure a livello territoriale. Le attività professionali utili ai fini della definizione dello standard sono quelle ritenute fondamentali - cioè senza le quali la figura non è riconoscibile - e maggiormente qualificanti sotto l’aspetto formativo. Le figure professionali, le relative attività e i correlati standard di competenze sono individuati dai Comitati di Settore attraverso l’esame Pagina 69 di tutte le indagini, ricerche e sperimentazioni, nazionali e locali, relative ai fabbisogni professionali, a partire da quelle elaborate dagli Organismi Bilaterali (screening). - Per “standard minimi di competenze” s’intende il risultato minimo in esito ai percorsi formativi, specificato in termini di competenze verificabili e certificabili, che, a sé stanti, possono essere riconosciute come crediti formativi. Si propone, a tal proposito, in questa fase, l’adozione del modello descrittivo proposto dall’ISFOL, già in via di sperimentazione da alcuni anni in alcune Regioni e territori, relativo alla tipologia delle competenze di base, trasversali e tecnico professionali; - Gli standard di competenze, da riferire a figure professionali, sono strutturati in unità capitalizzabili, intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità. Le unità capitalizzabili possono dar luogo a crediti formativi. Le soluzioni didattiche e le modalità organizzative dei percorsi formativi sono affidate all’autonomia dei soggetti formativi territoriali nel quadro dei criteri e dei principi definiti in ambito regionale. - Per credito formativo s’intende l’insieme di competenze che possono essere riconosciute nell’ambito di un diverso percorso di formazione o di lavoro, e le modalità del loro riconoscimento. Il riconoscimento reciproco dei crediti dovrà avvenire attraverso un sistema di regole, predefinite e condivise, che ne sostenga il trasferimento da un sistema a un altro, favorendone l’effettiva spendibilità. A tal fine la certificazione, intermedia e finale – riferibile a competenze autonome o aggregabili in qualifiche o titoli di studio -porta a trasparenza le competenze acquisite durante il percorso formativo; - I percorsi formativi sono strutturati in blocchi coerenti di moduli formativi (quali le unità formative capitalizzabili) che consentono l’acquisizione delle competenze definite nelle unità capitalizzabili. VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI ALLEGATI COORDINAMENTO E VERIFICA DEI SISTEMI DI STAN- VERSO UN DARD E DI CERTIFICAZIONE DELLE DIVERSE FILIERE FORSISTEMA MATIVE REGIONALE DI Come accennato, nel nostro paese il sistema degli standard nazionali si Aè avviato a partire dai singoli settori di istruzione e formazione in modo CERTIFIC ZIONE DEI CREDITI Pagina 70 VERSO UN SISTEMA autonomo. E’ pertanto necessario, al fine di consentire la riconoscibilità DI i settori attraverso una rete raccordabile di standard, definire a livello REGIONALE tra CERTIFICA- nazionale: ZIONE DEI CREDITI VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI I ALLEGATI - una sede di coordinamento, di indirizzo e di verifica. Si concorda che tale sede sia collocata presso la Conferenza Unificata di cui al decr. lgs 281/97, e che sia composta dalle Regioni, dai Ministeri interessati, dagli EE.LL. e dalle parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tale tavolo dovrebbe proporsi quale unica sede di coordinamento delle azioni in tema di standard, certificazione e crediti nelle diverse filiere di istruzione e formazione, per la reciproca riconoscibilità, nonché di verifica finale delle elaborazioni, a partire dalle esperienze già realizzate o in corso di realizzazione a livello regionale. Queste esperienze potranno costituire un’opportuna base di partenza per l’elaborazione di un sistema nazionale in grado di confrontarsi con gli altri paesi, assicurando la spendibilità della certificazione anche nel contesto europeo. Occorre infatti che non si rimettano in discussione le accezioni di competenza, standard e credito condivise nei sistemi regionali e nelle elaborazioni ministeriali, per non disperdere il patrimonio concettuale e tecnico fin qui accumulato e le certezze assunte a criterio delle sperimentazioni e della metodologia del sistema integrato. Per quanto attiene alla valutazione, si pone l’esigenza di definire con chiarezza strutture, funzioni e procedure che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni regionali e locali, consentano di verificare le caratteristiche qualitative e quantitative del sistema nazionale e la sua capacità di garantire il diritto soggettivo alla formazione permanente. - una struttura tecnicamente autorevole, composta da esperti, che come in altri paesi europei - costituisca la struttura di riferimento per l’implementazione metodologica del sistema degli standard, per l’impianto della certificazione delle competenze e per la validazione delle unità capitalizzabili, in grado di garantirne la qualità e la capacità di dar luogo a crediti formativi riconoscibili dai diversi contesti di studio e di lavoro. Al momento, la struttura che - per l’esperienza che già ha maturato in materia e per il ruolo che istituzionalmente assolve sia in Italia (presso il MIUR e presso il Ministero del Welfare) sia in ambito europeo - è la più predisposta ad assolvere questo delicato e complesso ruolo è l’ISFOL, che in prospettiva dovrebbe comunque rafforzare le proprie strutture per ade- Pagina 71 guarle al nuovo e più ampio ruolo, così come scaturisce dalle modifiche del Titolo V della Costituzione. In questo contesto l’ISFOL si raccorderà con Tecnostruttura, che le Regioni individuano quale sede tecnica per facilitare la circolarità e la valorizzazione delle esperienze regionali, in funzione della loro trasferibilità. Roma, 1 agosto 2002 VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI ALLEGATI VERSO UN SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Pagina 72 I progetto grafico OffiXine LIVINGSTooNE www.livingstoone.com by EXPROMO S.r.l. www.expromo.it finito di stampare nel mese di Giugno 2003 presso la Litografia Brandolini - Sambuceto www.brandolini.it