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Scuola Secondaria di primo grado "N. Perotto"
Via Gramsci,12 - 71043 Manfredonia (FG)
tel. 0884 581911
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PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI
ART. 1 - Finalità della scuola secondaria di primo grado
La scuola secondaria di 1° grado, nella sua impostazione educativa e didattica, nelle sue
strutture e nei suoi contenuti programmatici, è diretta e ordinata al raggiungimento delle finalità di
cui agli articoli n. 3 e n. 34 della Costituzione Italiana.
Come scuola per l'istruzione obbligatoria, la scuola secondaria di 1° grado risponde al
principio democratico di elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun
cittadino e generale di tutto il popolo italiano; potenzia la capacità di partecipare ai valori della
cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo.
La scuola secondaria, secondo la legge istitutiva, concorre a promuovere processi formativi,
adoperando il sapere (le conoscenze) e il fare (le abilità) che è tenuta ad insegnare, come occasione
per sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni (etiche, sociali,
intellettuali, affettive, operative, creative ecc.) e per consentire loro di agire in maniera matura e
responsabile.
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soggetto per il proprio sviluppo e lo pone in condizione di conquistare la propria identità di fronte al
contesto sociale.
ART. 2 - Obiettivi del regolamento
Scopo del regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della
scuola, favorire i momenti d'incontro e di colloquio fra i vari organi collegiali e fra questi e le altre
rappresentanze delle componenti scolastiche ed attuare una reale gestione unitaria.
ART. 3 - Accesso, permanenza ed uscita dalla scuola.
Il personale docente è incaricato della vigilanza degli alunni all'entrata a scuola, durante la
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personale collaboratore scolastico.
L'ingresso a scuola degli alunni e degli insegnanti avviene 5 minuti prima dell'inizio delle
lezioni.
Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per
nessun motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante.
Durante i trasferimenti in palestra, in aule speciali o laboratori, gli alunni devono essere
accompagnati da un insegnante.
-1-
Per quanto concerne i cambi d'ora ordinari, gli insegnanti provvederanno con la massima
celerità ad effettuare il cambio d'aula, cercando di ridurre al minimo inevitabili momenti di non
sorveglianza delle classi.
Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo ragazzo per volta; si
cercherà tuttavia di limitare tali uscite nel corso della prima ora di lezione o dell'ora successiva
all'intervallo. Gli alunni che per necessità devono recarsi in segreteria, o presso la sala insegnanti,
dovranno essere accompagnati dal personale ausiliario.
Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avverrà in modo ordinato e con la vigilanza del
docente.
ART. 4 - Divieto uso cellulare
È tassativamente vietato l'uso del cellulare in classe durante le ore di lezione, in quanto
elemento di disturbo all'attività didattica.
All'ingresso in aula gli alunni hanno l'obbligo di spegnere il telefono cellulare, riponendolo
nelle borse o nelle cartelle o nelle tasche.
Nel caso che l'allievo non ottemperi a tale divieto, il docente presente in aula procederà al
sequestro temporaneo del "telefonino" che sarà consegnato al dirigente scolastico per la necessaria
custodia.
Nel contempo, tale sequestro verrà annotato sul registro di classe, dandone contestuale
comunicazione alla famiglia dell'allievo, anche per il ritiro del cellulare sequestrato.
L'organo collegiale competente, sulla base delle norme del vigente regolamento, stabilirà
eventuali sanzioni disciplinari aggiuntive, rientrando il comportamento dell'allievo tra quelli che
introducono turbativa e discontinuità nel processo educativo.
Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamentoapprendimento opera anche nei confronti del personale docente, in considerazione dei doveri
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esemplare da parte degli adulti.
ART. 5 –Orario delle lezioni,intervallo uscita
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orario delle lezioni ha la seguente cadenza:
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Seconda ora
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Terza ora
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attesi dal docente della prima ora. Al secondo suono iniziano le lezioni. Dalle ore 8:25 non sarà
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registro di classe e devono essere giustificati dai genitori il giorno stesso o il giorno successivo
tramite l'apposito libretto. Dopo il terzo ingresso alla seconda ora gli alunni devono essere
accompagnati dai genitori.
La pausa di mezza giornata inizia alle ore 10:15 e termina alle ore 10:25; gli alunni
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anticipatamente alle famiglie.
ART. 6 - Uscite degli allievi dalla scuola per cause eccezionali
-2-
Non saranno autorizzate uscite anticipate degli alunni se non in casi eccezionali, per
comprovati motivi e sotto la diretta responsabilità di un genitore, unica persona autorizzata a
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In caso di circostanze eccezionali il Dirigente Scolastico ne dà immediatamente
comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza e adotta tutti i provvedimenti necessari atti a
garantire la sicurezza degli allievi. Pertanto, in tali circostanze, può far uscire gli alunni dall'edificio
scolastico senza preavviso alle famiglie, assicurando la vigilanza dei docenti.
In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla Legge e al
piano di evacuazione predisposto dalla scuola.
ART. 7 –Rientri pomeridiani
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pomeridiane, se non diversamente indicato, si svolgono dalle ore 15:30 alle ore 17:30. Gli alunni
sosterranno nello spiazzo antistante la scuola senza infastidire il vicinato. L’
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anticipate se non in casi eccezionali. Le assenze dovranno essere giustificate il giorno successivo.
ART. 8 - Visite di istruzione.
Le visite di istruzione, nell'ambito della mattinata, rientrano nel normale orario scolastico e
sono, quindi, obbligatorie per gli alunni. Dette visite debbono rientrare in una programmazione
educativa-didattica e verranno portate a conoscenza dei membri del Consiglio di Classe per il
dovuto assenso. Di esse si dà comunicazione al Dirigente Scolastico.
Gli alunni diversamente abili dovranno essere accompagnati dal docente di sostegno se non
autonomi.
ART. 9 - Viaggi di istruzione.
Per tale attività si intendono i viaggi di alunni e docenti di una o più classi che si protraggono
oltre il normale orario scolastico.
I viaggi di istruzione proposti dal Collegio Docenti devono essere approvati dal Consiglio di
Istituto. Ai viaggi di istruzione devono partecipare possibilmente tutti gli alunni della classe. Per i
meno abbienti possono essere previsti contributi da parte della scuola . I docenti accompagnatori
devono essere in numero tale da assicurare una adeguata vigilanza sugli allievi. Il numero degli
accompagnatori dipenderà perciò dal numero degli alunni, dal loro grado di autonomia e di
autocontrollo.
Per le visite d'istruzione ed i viaggi d'istruzione si fa riferimento alla normativa dettagliata.
-3-
PARTE SECONDA: COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
CAPO I: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
(adottato in conformità al D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 - Statuto degli studenti e delle
studentesse-, e successiva modifica con D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)
ART. 10 –PREMESSA.
1. Le disposizioni e le indicazioni contenute nello statuto delle studentesse e degli studenti,
emanate con DPR n.249 del 24 giugno1998 - come modificate con D.P.R. 235 del 21
novembre 2007, fanno parte integrante del Regolamento di disciplina della Scuola
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2. Le sanzioni relative ai comportamenti degli alunni che configurano mancanze
disciplinari, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento fanno parte
integrante del Regolamento di Disciplina.
3. Le sanzioni disciplinari, poste in essere dagli Organi istituzionali della Scuola
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all'interno della comunità scolastica.
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possibile, al principio della riparazione del danno e tenere conto dell'età, della situazione
psicologica dell'alunno.
5. Le stesse sono sempre temporanee, fatta eccezione per le sanzioni previste dal comma 9
dell'art.4 dello Statuto delle studentesse e degli Studenti, le quali possono avere anche
una durata significativa.
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7. Gli Organi Istituzionali della Scuola, prima di procedere alla irrogazione della sanzione
disciplinare, devono ascoltare l'alunno, il quale deve esercitare il diritto alla discolpa e di
potere addurre prove a suo favore e sentire i genitori, per poter esercitare il diritto di
difendere il figlio-alunno.
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9. La responsabilità disciplinare è personale.
10. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base
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ART. 11 - I DIRITTI DEGLI ALUNNI
1. Gli alunni hanno il diritto di esprimere liberamente le loro opinioni, purché
correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità, anche se contrastanti con gli
Organi Istituzionali della Scuola.
2. Nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima
invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Al fine di favorire una maggiore integrazione tra gli alunni e far evolvere situazioni di
particolare tensione che si potranno evidenziare tra gli alunni in occasione di irrogazione
di sanzioni disciplinari, anche al fine di prevenire il manifestarsi di comportamenti
suscettibili di censura, è consentita l'elezione di due alunni quali rappresentanti di
classe.
-4-
4. Gli alunni eletti possono essere sentiti dagli Organi istituzionali della Scuola e fare
proposte in occasione di fatti o situazioni che potranno verificarsi all'interno della classe
suscettibili di sanzione disciplinare.
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offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità
scolastica.
6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione
del profitto.
ART. 12 - AUTODISCIPLINA COME FONDAMENTO DELLA VITA DELLA SCUOLA.
1. La scuola è una comunità aperta ai valori e ai problemi sociali, che si avvale dell'impegno,
dello studio e della ricerca per promuovere la formazione dell'alunno.
2. Ciò impegna tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, non docenti, alunni,
genitori) ad una autodisciplina, che induca al rispetto delle persone e dei beni materiali di
cui la scuola è dotata e generi reciproca comprensione e spirito di collaborazione.
3. Tutta l'organizzazione della vita scolastica deve essere improntata ad una logica promozione
che faccia dell'autodisciplina una conquista necessaria.
4. A tale scopo si ritiene indispensabile la puntualità a scuola, come pure l'essere forniti di tutto
il materiale scolastico ed essere preparati in tutte le materie.
5. Per ottenere ciò è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta
all'educazione ed alla formazione dei figli (art. 30 della Costituzione Italiana).
ART. 13 - NATURA DELLE INFRAZIONI.
Sono da considerarsi infrazioni il venir meno ai seguenti doveri previsti dallo Statuto degli
Studenti:
1. Frequenza regolare e assolvimento assiduo degli impegni di studio a casa e a scuola.
2. Rispetto del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni durante
l'orario delle lezioni, in tutti gli spazi della scuola e all'esterno, durante le attività
parascolastiche compresi i viaggi d'istruzione.
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4. Osservanza delle disposizioni organizzative e dis
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5. Utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi didattici per non arrecare danni
al patrimonio della scuola.
6. Rispetto e cura dell'ambiente scolastico inteso come l'insieme dei fattori che qualificano la
vita della scuola. Rispetto dei principi di buona educazione nei confronti di persone e cose
anche nelle adiacenze dell'edificio scolastico e ovunque si conduca una vita di relazione.
ART. 14 - INDIVIDUAZIONE DELLE MANCANZE DIDATTICO/DISCIPLINARI E
CONSEGUENTI SANZIONI.
1. LE INFRAZIONI DI NATURA DIDATTICA/DISCIPLINARE (frequenti ritardi non
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didattica, comportamento scorretto con compagni e operatori scolastici, uso improprio di
sussidi scolastici, danneggiamento non grave di oggetti, strutture e patrimonio scolastico,
ecc.) sono sanzionate dal Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio di classe o del
Coordinatore della classe, previo colloquio con i genitori, con:
-5-
a. nota disciplinare annotata dal Docente interessato sul registro di classe e
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b. ammonizione scritta in caso di comportamenti recidivanti: in tal caso, il Dirigente
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allontanamento dello studente per un periodo massimo di tre giorni
con obbligo di frequenza e conseguente penalizzazione nel voto di condotta, che non
potrà essere superiore a 8 (Otto).
Affinché le note disciplinari anzidette producano gli effetti sopra descritti, il Docente
interessato deve attenersi alla seguente procedura:
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c) recarsi in segreteria didattica ed effettuare fonogramma alla famiglia
per comunicare:
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invito al genitore a ritirare dal docente interessato, nel più
breve tempo possibile, la comunicazione scritta della stessa
annotazione disciplinare.
In assenza della procedura indicata, documentata dal docente interessato, la nota
disciplinare non avrà validità.
2. GRAVI O REITERATE INFRAZIONI DI NATURA DIDATTICA/DISCPLINARE
(ad esempio: ripetute assenze ingiustificate, gravi fatti che turbano il regolare svolgimento
delle attività sia svolte a Scuola che fuori della Scuola, grave danneggiamento di oggetti,
strutture e patrimonio scolastico, uso di tabacco o di bevande che contengano percentuali di
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b. contestualmente, in nome del principio della funzione educativa della sanzione
disciplinare, qualora ne sussistano i presupposti, c
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epari a quello delle lezioni dalle quale è
stato allontanato (lavoro di supporto alla pulizia della scuola o altre attività del
personale ATA, alla Segreteria, alla Biblioteca, ecc.).
Tale provvedimento è applicabile, inoltre, quando oltraggia, offende il decoro e la coscienza
civile e morale di tutti i soggetti che, a vario titolo operano o che siano momentaneamente
presenti nella Scuola.
Per i danneggiamenti di qualsiasi natura il genitore è tenuto al risarcimento integrale del
danno causato dal figlio.
Al fine di acquisire elementi utili alla determinazione conseguente, il Consiglio di Classe e/o
il Coordinatore,ol
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sentire chiunque in grado di portare valide informazioni sui fatti.
Deve essere sempre consentita l'attenuazione della punizione o la sospensione della
medesima qualora l'alunno riconosca le proprie responsabilità.
-6-
Deve, comunque essere consentito all'alunno di convertire la sanzione in attività a favore
della comunità scolastica, in rapporto all'età e alla situazione generale del soggetto che ha
commesso la mancanza.
Le sanzioni irrogate devono essere immediatamente comunicate per iscritto ai genitori dell'alunno
interessato.
Procedura
La contestazione del comporta
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Il Consiglio di Classe è convocato entro tre giorni da
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adottare i provvedimenti del caso..
In fase deliberativa non potranno prendere parte le persone coinvolte nel contenzioso.
Il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare deve essere comunicato per
iscritto al genitore dell'alunno.
All'alunno può essere convertita la sanzione disciplinare, compatibilmente con l'età e la
situazione personale, in attività a favore della collettività scolastica.
Nei periodi di allontanamento la Scuola metterà in atto tutte quelle iniziative tendenti a
mantenere vivo il rapporto con lo studente ed i suoi genitori, in modo da preparare al
meglio il rientro del minore nella comunità scolastica.
Impugnazione e ricorsi
I genitori degli alunni interessati, possono ricorrere avverso alla sanzione, entro quindici
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, all'Organo di garanzia della Scuola,
che decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.
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ritenersi confermata.
La sanzione disciplinare irrogata è eseguita pure in pendenza del procedimento di
impugnazione in quanto atto amministrativo.
Avverso la irrogazione della sanzione disciplinare è ammesso ulteriore ricorso da parte
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trenta giorni, o, in assenza di precitato parere, indipendentemente, nel termine massimo di
ulteriori quindici giorni.
3. GRAVI
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SANZIONATI AL COMMA 2 PRECEDENTE sono sanzionate dal Consiglio di Classe
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disciplinare, qualora ne sussistanoipr
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stato allontanato (lavoro di supporto alla pulizia della scuola o altre attività del
personale ATA, alla Segreteria, alla Biblioteca, ecc.).
-7-
Tale provvedimento è applicabile, inoltre, quando oltraggia, offende il decoro e la coscienza
civile e morale di tutti i soggetti che, a vario titolo operano o che siano momentaneamente
presenti nella Scuola.
Per i danneggiamenti di qualsiasi natura il genitore è tenuto al risarcimento integrale del
danno causato dal figlio.
Al fine di acquisire elementi utili alla determinazione conseguente, il Consiglio di Classe e/o
il Coordinatore,ol
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ldocente interessato, può riservarsi di
sentire chiunque in grado di portare valide informazioni sui fatti.
Deve essere sempre consentita l'attenuazione della punizione o la sospensione della
medesima qualora l'alunno riconosca le proprie responsabilità.
Deve, comunque essere consentito all'alunno di convertire la sanzione in attività a favore
della comunità scolastica, in rapporto all'età e alla situazione generale del soggetto che ha
commesso la mancanza.
Le sanzioni irrogate devono essere immediatamente comunicate ai genitori dell'alunno
interessato.
Procedura:
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Il Consiglio di Classe verrà riunito il sesto giorno dalla contestazione inoltrata al
genitore, onde poter adottare i provvedimenti del caso.
In fase deliberativa non potranno prendere parte le persone coinvolte nel contenzioso.
Il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare deve essere comunicato per
iscritto al genitore dell'alunno.
All'alunno può essere convertita la sanzione disciplinare, compatibilmente con l'età e la
situazione personale, in attività a favore della collettività scolastica.
Nei periodi di allontanamento la Scuola metterà in atto tutte quelle iniziative tendenti a
mantenere vivo il rapporto con lo studente ed i suoi genitori, in modo da preparare al
meglio il rientro del minore nella comunità scolastica.
Impugnazione e ricorsi:
I genitori degli alunni interessati, possono ricorrere avverso alla sanzione, entro quindici
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, all'Organo di garanzia della Scuola,
che decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.
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ritenersi confermata.
La sanzione disciplinare irrogata è eseguita pure in pendenza del procedimento di
impugnazione in quanto atto amministrativo.
Avverso la irrogazione della sanzione disciplinare è ammesso ulteriore ricorso da parte
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trenta giorni, o, in assenza di precitato parere, indipendentemente, nel termine massimo di
ulteriori quindici giorni.
-8-
4. LE I
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comportamenti e delle loro conseguenze e al principio della gradualità della
sanzione. Costituisce particolare aggravante una motivazione di carattere razzista
o di intolleranza verso qualsiasi tipo di diversità.
b. Nei casi più gravi, tali che la presenza dello studente costituisce un pericolo per
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genitore, onde poter adottare i provvedimenti del caso.
In fase deliberativa non potranno prendere parte le persone coinvolte nel contenzioso.
Il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare deve essere comunicato per
iscritto al genitore dell'alunno.
Nei periodi di allontanamento la Scuola metterà in atto tutte quelle iniziative tendenti a
mantenere vivo il rapporto con lo studente ed i suoi genitori, in modo da preparare al
meglio il rientro del minore nella comunità scolastica.
Impugnazione e ricorsi:
I genitori degli alunni interessati, possono ricorrere avverso alla sanzione, entro quindici
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, all'Organo di garanzia della Scuola,
che decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.
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ritenersi confermata.
La sanzione disciplinare irrogata è eseguita pure in pendenza del procedimento di
impugnazione in quanto atto amministrativo.
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trenta giorni, o, in assenza di precitato parere, indipendentemente, nel termine massimo di
ulteriori quindici giorni.
5. LE INFRAZIONI E/O REATI CHE COMPORTANO LA VIOLAZIONE DELLA
NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI SOSTANZE STUPEFACENTI sono così
sanzionate:
a. Per lo studente sorpreso la prima volta a consumare sostanze stupefacenti, il
Dirigente Scolastico, dopo approfondito colloquio con la famiglia e con lo
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con personale medico specializzato.
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c. Nel caso lo studente ceda in qualunque forma sostanze stupefacenti ai compagni
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compreso tra i 60 e i 90 giorni .
Procedura
Si adotta la procedura prevista ai precedenti commi 3 e 4 per analogia con la tipologia di
sanzione.
Impugnazione e ricorsi
Si applicano le impugnazioni e i ricorsi previsti ai precedenti commi 3 e 4 per analogia
con la tipologia di sanzione.
6. LE INFRAZIONI CHE COMPORTANO IL DANNEGGIAMENTO DI
STRUTTURE, ARREDI E OGGETTI sono così sanzionate:
a. nei casi le cui conseguenze sono meno gravi, si procede con il risarcimento del
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principio della riparazione del danno.
b. nei casi più gravi, quando lo studente con il suo atteggiamento crea situazioni di
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Procedura
Si adotta la procedura prevista ai precedenti commi 3 e 4 per analogia con la tipologia di
sanzione.
Impugnazione e ricorsi
Si applicano le impugnazioni e i ricorsi previsti ai precedenti commi 3 e 4 per analogia
con la tipologia di sanzione.
7. LE INFRAZIONI CHE CONSISTONO NEL FURTO DI ATTREZZATURE
APPARTENENTI ALLA SCUOLA O DI BENI PRIVATI APPARTENENTI A
STUDENTI O PERSONALE DELLA SCUOLA sono sanzionate con:
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periodo superiore ai 15 giorni.
Procedura
Si adotta la procedura prevista ai precedenti commi 3 e 4 per analogia con la tipologia di
sanzione.
Impugnazione e ricorsi
Si applicano le impugnazioni e i ricorsi previsti ai precedenti commi 3 e 4 per analogia
con la tipologia di sanzione.
- 10 -
8. LE INFRAZIONI E/O REATI di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 CHE RIVESTONO
CARATTERE DI ECCEZI
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Si adotta la procedura prevista ai precedenti commi 3 e 4 per analogia con la tipologia di
sanzione.
Impugnazione e ricorsi
Si applicano le impugnazioni e i ricorsi previsti ai precedenti commi 3 e 4 per analogia
con la tipologia di sanzione.
9. INFRAZIONI E VOTO DI CONDOTTA:
Allo studente che sia stato sospeso da
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in sede di scrutinio finale un voto di condotta:
a. superiore a 8: per una sospensione fino a 7 giorni;
b. superiore a 7: per una sospensione da 8 a 15 giorni
c. superiore a 6: per una sospensione superiore a 15 giorni.
d. Per reiterate sospensioni superiori a 15 giorni o provvedimenti gravi di sospensione
per lunghi periodi, si assegna un voto di condotta insufficiente.
ART. 15 - L’
ORGANODIGARANZIA.
L'Organo di garanzia, di durata annuale, è eletto dal Collegio dei Docenti ed è
costituito da:
1.
2.
3.
4.
5.
Dirigente Scolastico o suo Delegato;
2 docenti eletti dal Collegio dei Docenti;
1 genitore eletto dal Consiglio d'Istituto;
1 rappresentante dei personale ATA eletto dal Consiglio d'Istituto;
Per ogni componente dovrà essere eletto un membro supplente, il quale subentra in
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articolo 14, presentate dai genitori degli alunni entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione della sanzione disciplinare e decide in via definitiva entro
i successivi dieci giorni.
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Studenti e delle Studentesse della Scuola Secondaria.
Per la validità delle deliberazioni non è necessario che siano presenti tutti i membri, ma
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- 11 -
suo delegato. La eventuale dovuta astensione di un membro non influisce sul conteggio dei
voti.
La sanzione disciplinare irrogata è eseguita pure in pendenza del procedimento di
impugnazione in quanto atto amministrativo.
ART. 16 - MANCANZE DISCIPLINARI DURANTE LE SESSIONI DEGLI
ESAMI DI LICENZA MEDIA.
Le mancanze disciplinari commesse dai candidati durante le sessioni d'esame sono inflitte
dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Durante la sessione degli esami di licenza media e di idoneità sono censurabili i
comportamenti previsti dal
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art. 14, commi 1,2,3,4, 5, 6, 7 del presente regolamento.
L'alunno impegnato nelle prove d'esame che incorra nella sanzione disciplinare di
allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ad un giorno, perde il
diritto di proseguire gli esami.
Soggetti e Organo competenti :
a. Presidente di Commissione e Commissari, per le sanzioni previste
dall'art.14, comma 1 del presente regolamento;
b. La Commissione esaminatrice, a maggioranza assoluta dei componenti, per
le sanzioni previste da
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. 14, commi 2,3,4, 5, 6, 7 del presente
regolamento.
Procedura:
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al candidato di svolgere le prove d'esame. Qualora, poi, dopo l'iter procedurale, deliberi di
irrogare al candidato la sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica per uno o più
di giorni, il candidato medesimo perde il diritto di proseguire gli esami e la prova
eventualmente già svolta gli viene annullata.
Il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare deve essere comunicato per
iscritto al genitore dell'alunno.
Impugnazione e ricorsi
Il genitore può proporre ricorso alla sanzione disciplinare di allontanamento del candidato
dalle prove degli esami fino a quindici giorni, entro due giorni dalla comunicazione della
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Al secondo negativo provvedimento avverso al figlio, entro 30 giorni dalla
comunicazione, ha la facoltà di fare esposto al T.A.R. o un ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica Italiana.
- 12 -
Disposizioni finali
Le disposizioni facenti parte del presente regolamento vigono nella formulazione da esso
risultante. Quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle norme contrarie o
incompatibili col regolamento stesso.
Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti
dai genitori o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del presente regolamento.
Questo regolamento di disciplina, che è parte integrante del regolamento d'Istituto, è
adottato o modificato sentito il parere del Consiglio d'Istituto.
Approvato dal Collegio dei Docenti in data __________________ e con la deliberazione
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CAPO II: USCITE - ASSENZE - RITARDI - GIUSTIFICAZIONI.
ART. 17 - ASSENZE –GIUSTIFICAZIONI –PERMESSI
1. Gli alunni hanno il dovere di contenere le assenze dalle lezioni;
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3. I genitori ritirano tempestivamente il libretto su cui devono giustificare le assenze e i
ritardi dei propri figli.
4. In caso di assenze prolungate o frequenze irregolari, su segnalazione dei docenti della
classe, saranno inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie.
5. Le assenze fino a 5 giorni sono giustificate da un genitore sul libretto delle assenze da
presentare al professore della prima ora. Per le assenze superiori a 5 giorni occorre
esibire anche il certificato medico rilasciato dal medico curante. Per le assenze
superiori a 5 giorni a causa di malattie infettive bisogna esibire al Dirigente Scolastico
il certificato medico vistato dal medico della ASL.
6. Le richieste di uscita anticipata dovranno essere compilate, sui moduli predisposti, da
parte del genitore o da chi è esercente la patria potestà. Non è consentito, comunque,
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7. Gli alunni che per ragioni di salute non possono svolgere attività fisica per un periodo
di tempo prolungato devono presentare domanda di esonero al Dirigente allegando un
certificato medico. Gli alunni sono comunque tenuti alla frequenza delle lezioni di
Scienze motorie per l'intero orario scolastico.
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ora. In questo caso dovrà essere accompagnato da un genitore.
- 13 -
PARTE TERZA: LABORATORI –STRUTTURE –DOTAZIONI
ART. 18 - Laboratori e altri spazi.
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Gli alunni possono, utilizzare il telefono della segreteria, solo per segnalare malessere fisico o
per gravi e motivati problemi di altra natura. È quindi loro vietato telefonare per farsi portare il
materiale didattico dimenticato, come pure essere contattati dai familiari se non per casi di
importante e urgente necessità.
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interno. Alle ore 8,30 un collaboratore scolastico passerà dalle classi a ritirare il foglio delle
ordinazioni e il denaro raccolto per il pagamento e lo consegnerà al barista, il quale, prima delle
10,20, consegnerà la busta con le consumazioni a ciascuna classe.
ART. 19 - Conservazione delle strutture e delle dotazioni.
Ogni laboratorio ha un docente responsabile. Gli utenti devono operare in modo da mantenere
integro il materiale in dotazione. Nell'eventualità di un danno ritenuto doloso e di una certa entità a
strutture e dotazioni, si provvederà alla richiesta di risarcimento nei confronti degli alunni
responsabili. In caso di non accertamento delle responsabilità individuali si valuterà l'ipotesi di un
contributo da parte dell'intero gruppo.
PARTE QUARTA: MODALITÀ Dl COMUNICAZIONE CON I
GENITORI
ART. 20 - Rapporti con le famiglie.
I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della scuola, la loro attiva
partecipazione si concretizza in questi precisi momenti:
a) nel consiglio di classe
b) nell'assemblea di classe
c) nell'assemblea generale dei genitori di tutta la scuola
d) nel consiglio di Istituto
Gli insegnanti ed il Dirigente Scolastico possono avere contatti personali con i genitori,
soprattutto quando si denota uno scarso profitto o un comportamento scorretto, o comunque in casi
in cui emergono problemi di varia natura.
I rapporti scuola-famiglia sono regolati nel seguente modo:
- Incontri per appuntamento nella mattinata concordati preventivamente
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schede di valutazione
- Incontri nell'ambito di progetti approvati dal Collegio Docenti
- Incontri con le famiglie degli allievi frequentanti le classi V elementare nel mese di gennaio,
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- 14 -
PARTE QUINTA: ORGANI COLLEGIALI
CONSIGLIO DI ISTITUTO.
ART. 21 - Consiglio di Istituto.
Il Consiglio d'Istituto viene eletto ed è composto secondo quanto previsto dal D.L. 16/4/94 n.
297. Le sue competenze sono:
- elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola
- delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi
finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico
- adotta il regolamento interno dell'istituto
- delibera sull'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola
- decide in merito alla partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e
ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
- adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti
- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti
- esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto
- stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi
- esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
ART. 22 - Modalità di elezione del Presidente e del Vicepresidente.
Dopo aver esperito i tentativi dell'art. 10 del DL 16/4/94-297 a parità di voti ottenuti nella
terza votazione, sarà eletto il rappresentante dei genitori la cui lista nelle elezioni del Consiglio
abbia riportato più voti e che abbia ottenuto più preferenze nella medesima lista.
Il Consiglio elegge anche un Vice-Presidente fra i genitori componenti il Consiglio, secondo
le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.
ART. 23 - Giunta esecutiva.
La Giunta Esecutiva, è composta ed eletta secondo le modalità previste dall'art. 10 del DL 297
del 16/4/94.
La Giunta Esecutiva è presieduta dal Dirigente scolastico che convoca la stessa ogni qualvolta
lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno due membri.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai membri almeno 3 giorni prima della
seduta o 24 ore prima in caso d'urgenza.
Ai membri della Giunta devono essere forniti in tempo i documenti necessari per aggiornarsi
sull'O.d.G..
ART. 24 - Modalità di convocazione del Consiglio: seduta ordinaria.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentita la Presidenza della Giunta Esecutiva, ogni
qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni due mesi nel periodo delle
lezioni scolastiche, una volta prima dell'inizio e una volta a conclusione delle medesime, in seduta
ordinaria (possibilmente in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei membri).
Nel restante periodo dell'anno, la convocazione ordinaria avviene solo su richiesta della
maggioranza dei membri.
ART. 25 - Seduta straordinaria.
Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta venga fatta richiesta:
1. da almeno 1/3 dei suoi membri
2. dalla Giunta Esecutiva
- 15 -
3. dal Collegio degli insegnanti, a maggioranza dei membri effettivi
4. dall'assemblea dei rappresentanti o dal Comitato Genitori eletti in seno ai Consigli di classe
5. dal 25% dei genitori aventi il diritto di voto nelle elezioni degli organismi collegiali a durata
annuale
La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'ordine del giorno. È
facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione che
comunque non può essere rinviata per più di 10 gg. oltre il termine indicato nella richiesta.
ART. 26 - Avviso di convocazione del Consiglio.
L'avviso di convocazione del Consiglio, firmato dal Presidente, deve contenere l'ordine del
giorno, la data e l'ora della seduta e deve essere diramato a cura degli uffici di segreteria ai membri
almeno 5gg. prima della riunione; solo in caso d'urgenza la convocazione è ammessa 2 giorni
prima. L'avviso comunicante la convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere inviato per
conoscenza a tutti i membri dei consigli di classe e affisso all'albo della scuola.
ART. 27- Ordine del giorno.
L'O.d.G., formulato dal Presidente, d'intesa con la Giunta, deve sempre tenere conto di ciò che
è emerso nel corso dell'ultimo Consiglio e delle istanze presentate per iscritto, in tempo utile, dai
singoli Consiglieri, nonché degli argomenti proposti da tutti gli organi presenti nell'Istituto.
ART. 28 - Sedute del Consiglio di Istituto.
Il Consiglio si riunisce, normalmente, nella sede della scuola. L'ordine di discussione degli
argomenti può essere variato dal Consiglio. Qualora non si riescano ad esaurire i punti all'ordine del
giorno, il Consiglio può autoconvocarsi in seduta stante nel giorno e nell'ora concordati. Di regola il
Consiglio si riunisce per non più di tre ore per seduta. Saranno gli stessi presenti a decidere a
maggioranza il proseguimento della seduta o l'aggiornamento o il rinvio ad altro Consiglio da
programmarsi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi (il voto
"espresso" non tiene conto degli astenuti). In caso di parità prevale il voto del Presidente. All'inizio
di ogni seduta, il Presidente o il segretario dà lettura del verbale precedente, mettendolo poi in
approvazione per la ratifica.
ART. 29 - Diritti e doveri dei membri del Consiglio.
I membri del Consiglio possono, durante l'orario di servizio, accedere agli uffici di segreteria
per avere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio.
I membri del Consiglio possono usufruire per i lavori del consiglio stesso dei mezzi in
dotazione alla segreteria.
Ogni membro del Consiglio può richiedere al Presidente, o al Dirigente scolastico
informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta delle deliberazioni validamente
adottate.
Dopo 3 assenze consecutive non giustificate il consigliere decade dall'incarico su delibera del
Consiglio, che provvede alla sua sostituzione, secondo le norme di Legge.
Inoltre il consigliere decade per dimissioni o per perdita dei requisiti di eleggibilità.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il vice-Presidente lo sostituisce a tutti gli
effetti.
ART. 30 - Prerogative del Presidente.
Il presidente ha diritto di libero accesso nei locali della scuola, durante il normale orario di
servizio, di usufruire dei servizi di segreteria, di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta
Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in
visione tutta la relativa documentazione.
ART. 31 - Pubblicità degli atti.
- 16 -
Gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati, mediante affissione, in un apposito albo della
scuola. La pubblicità riguarda i pareri e le deliberazioni nella loro veste di documenti conclusivi,
che rappresentano manifestazioni di volontà o di giudizio del Consiglio.
La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10 gg.
Chiunque, a proprie spese, può ottenere dalla segreteria delle scuola copia degli atti pubblicati.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo
contrarie richieste dell'interessato.
ART. 32 - Commissioni di studio.
Il Consiglio di Istituto può nominare una commissione di studio o di indagine per la
conoscenza di dati di fatto, di diritto, tecnici e regolamentari, utili alla determinazione di successive
deliberazioni.
La Commissione è formata da tre o cinque membri scelti fra i componenti del Consiglio, uno
dei quali assume la funzione di coordinatore.
La Commissione presenta la propria relazione alla Giunta esecutiva e/o al Consiglio,
possibilmente entro il termine fissato, quindi cessa la sua attività.
ART. 33 - Mozioni e proposte conclusive.
Uno o più Consiglieri possono presentare mozioni, intese a stabilire criteri e modalità per la
trattazione di un determinato argomento o proposte conclusive sull'argomento discusso che vanno
redatte per iscritto, firmate e fatte pervenire al Presidente. Il Presidente incarica quindi il proponente
o uno di essi di leggere e illustrare brevemente la mozione e la proposta conclusiva secondo l'ordine
di presentazione e le allega al verbale. Ciascuna mozione o proposta conclusiva viene infine posta
in votazione con le modalità predette e secondo l'ordine di presentazione.
Il risultato delle votazioni sulle mozioni va riportato nel verbale, mentre il testo delle proposte
conclusive va trascritto nelle delibere con l'esito dei voti conseguiti.
ART. 34 - Invito ad esperti esterni.
Il Consiglio, qualora ne ravvisi la necessità, ha facoltà di invitare uno o più esperti nella
materia da trattare, sia nelle riunioni del Consiglio che in incontri di altro genere. Alle sedute del
Consiglio d'Istituto, inoltre, possono essere invitati a partecipare:
a) a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, con compiti
medico, psico-pedagogico, di orientamento (art.10 DL 297 del 16/4/94)
b) i rappresentanti degli Enti locali e dei loro organi di decentramento amministrativo, i
rappresentanti delle OO. Sindacali
Per quanto riguarda l'invito di esperti per attività didattiche da svolgersi nelle singole classi, la
competenza è dei rispettivi Consigli di Classe. Le richieste dei Consigli di classe vanno presentate
al Preside. Il parere del Consiglio d'Istituto sarà vincolante solo nel caso che l'attività in programma
comporti un onere finanziario per la scuola.
ART. 35 - Uso dei locali e delle attrezzature scolastiche.
Il Consiglio d'Istituto consente l'utilizzo delle attrezzature e dei locali della scuola anche al di
fuori dell'orario scolastico normale secondo quanto disposto dall'art. 13 della L. n. 5 1/7/1977.
ART. 36 - Pubblicità delle sedute.
La pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto prevista dagli art .2-3-4-5 della Legge
n.748/1977, deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:
- alle sedute possono assistere:
a) gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso
b) i membri del Consiglio di Circoscrizione di cui all'art.3 della L.n.273/76
- 17 -
-
Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti
persone.
Le persone che assistono alle sedute come uditori devono prendere posto nello spazio ad esse
riservato, senza ostacolare i lavori del Consiglio stesso.
ART. 37 - Decadenza per dimissioni o per sfiducia.
Oltre ai casi previsti dalla legge, i membri del Consiglio d'Istituto decadono dall'incarico in
seguito a dimissioni o per sfiducia espressa dal Consiglio.
La "motivazione di sfiducia" può essere avanzato nei confronti dei membri, per iniziativa
scritta e motivata da almeno 1/3 dei membri del Consiglio medesimo.
La mozione di sfiducia deve essere posta in discussione a cura della Presidenza del Consiglio
d'Istituto e quest'ultimo deve pronunciarsi, con apposita votazione, sull'accoglimento o meno della
mozione stessa che dovrà ottenere almeno la maggioranza assoluta degli eventi diritto al voto.
ALTRI ORGANI COLLEGIALI.
ART. 38 - Consigli di classe.
Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente di propria iniziativa o su richiesta scritta e
motivata dalla maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Classe si riunisce, di regola, almeno
ogni mese. Le attività del Consiglio di classe sono quelle previste dalla attuale normativa.
ART. 39 - Assemblea di classe.
All'inizio dell'anno scolastico, la prima convocazione dei genitori delle singole classi è
disposta dal Dirigente. Successivamente le assemblee di classe sono convocate dai genitori eletti nei
consigli di classe, come previsto dall'art. 437 del DPR 31/5/74 n. 416.
ART. 40 - Svolgimento coordinato delle attività degli Organi Collegiali.
Per consentire il fine fondamentale del buon funzionamento della scuola, con gli altri criteri
operativi, ognuno degli organi collegiali, fatte salve le autonomie di competenza attribuitegli dalla
legge, opererà con opportuno coordinamento della propria azione con quella degli altri organi. A
tale riguardo si fissa il principio di un interscambio di informazioni sulle deliberazioni adottate e
sugli indirizzi assunti e reciproca consultazione, con le modalità di volta in volta ritenute più idonee
nel trattare le varie questioni prese in esame. Gli organi collegiali che più direttamente sono
interessati alla formulazione di proposte relative all'attività didattica ed alla eventuale
sperimentazione (consigli di classe e collegio docenti) dovranno programmare, in relazione alle
competenze loro attribuite dalla Legge, la loro attività nel tempo. Il Consiglio d'Istituto indicherà i
criteri di coordinamento della attività autonoma di tutti gli altri organi entro due mesi dall'inizio
dell'anno scolastico. Entro lo stesso termine il Consiglio d'Istituto deciderà per l'eventuale
adattamento del calendario scolastico. Il Consiglio di Istituto prima di deliberare su questioni di
particolare importanza per la scuola può decidere di consultare gli altri Organi Collegiali.
ATTIVITÀ NEGOZIALE
ART. 41 –ATTIVITÀ NEGOZIALE.
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- 18 -
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- PROCEDURE E CRITERI DI SCELTA PERSONALE ESTERNO:
- Pubblicità del progetto;
- Selezione del personale attraverso la valutazione dei titoli e di un colloquio, volto ad
accertare la concreta esperienza professionale, il grado di cultura specialistica.
- LIMITE MASSIMO DEI COMPENSI PERSONALE ESTERNO:
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considerazione della natura e durata del progetto e in funzione del risultato.
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dalla tab. 5.
Nel caso in cui le predette attività vengano da personale in servizio presso altra istituzioni
scolastiche si applicano le anzidette misure dei compensi e il titolo giuridico va ricondotto al
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Regolamento d`Istituto Scuola Secondaria di 1 grado Perotto