FEDERAZIONE DE6LTORDINI DEI FARAAACI5TT ITAUIANI CONSIoLIO NAZIONALE "TEùITE AP@TúENTTDT TNTERESSEPROFESSTONALE" SCHEDEDr Aà€TORNAn|]ENTO Romo,?5 giuErc2Ot4 INDICE DEGLI ARGOMENTI NORtrttATIVA ITALIALTA b.ge li irubi/ità 20l1 - Diqoiiioni per /u.fòntuione de/ltihncio ttntt/ld/ee 7ltrtittrrr,t/c,le//o.î/,t/o f,,g. I 't4qge 27 lcbbroio2011, n. l5 - Cotrrer.rione in /e,gge, tor rtodifiuiioni, tle/ DL I t0/201J rcmrte "Pron.gtrdì terruinipru'i.tti ùt di.rpoti{oni legit/tttitv" pu.g.7 tLgge78/2011 tli tottuersione de/D.l-J112011- Di.'po.ti3onirrpentipet'.1àt,oire il i/ancio de//'oaupojoneeper /u vrttp/ilìu10rc leq/i tdentpintenlia cuico del/eìntprex (lolt.r..lú) p,g. 8 Itae 79/ 20 l-l - (.onrcnionein /eqge, canntodifìt'aioni,del DL )6 / 20l1 in ntateia di Íupelùcentia irnpìe.go 0.fi/dheldi nediùrt/i fuq. l 2 NORfuTATIVA e GIURISPRUDENZA DELL,UE Dircttitur201)/ t5/{t[: -,\Iodifì,'l,tetllo Dirctira ]00r/ )ó/()L n/ttit,tr tt/ ricotto.scìntenlo deileqrrdilìcltepruJà.rsiontli ptrg lJ DetreloI tpislulit,o r.l 7/ 201-1,rc(dnte/'Lrttuavonetle//drlireÍÍiru20 1l / G2l {'I: ir ruulenadi /oltu ul/u cotttrttfftt{oree t'ctlittt on lirc rleintediinuli ptg. 17 l)uvto /e.git/utit'o l9.làbbrui02011, n l9 ".lttut3one t/e//,rrlirctit,tt20101)2/L'tj (.ltet/lru 1'uccorclo quadro.0ttL'//tr'o th HO5'PIlt:,\f r FJE.fP. in ntleiu ilipnt,enl.ìone Dt//e.liritc da tug/ioo tlttprrnla ttel.;cllorvo.rpcduiicru e -iLulitotil" ftq. )2 I)I-.gt )8 / 20 l1 - utttra{onetle/ldDireÍlitu 20 | | / 21/ (:E rchtirtt u//',u.ri.r/tn7a itulitaid /run-rfiTtnltt/iera e le//u Dirallitvt 2012/ t2/t tt) rc(dilturuit'trtvper dguolùrci/ inno.rcinento ie//e irÍte ntetlirlu p,r,q.25 l)eti.riorcù/eyltr lc//u Contntit'ionetle/ l0 narTJt2011- IÌ,,,rirli i.fàiutttlo rrrtnf'tec f,g. 27 l)Lg.r 12/2011 - útrruyotreurt. l, ptntEufì l, i L l2 tlc//t Dirctilt l0t2/26/Ltt: tltetttrtrlifìu/d Dircltirut2001/8)/C-I) per rlutttlo ì.gr,uiltt /u.lhnuoinrigi/tut;a f,t,q.29 I\cgo/tutetlotlc/eyto (LIf:) r. )57/2011 dcl/ttLlontnìl.rione rlc/ ).libbrtio 20/1 tlr itlqEzt/a lircttit'a2001/8)/C'E, e i/l\cqolrtnunto((,'E) il.726/2001 perqtrorttnr|yrttnh (,rJercintpotli .r/tr/i .rrr//'t'lfì,'ucit.vrtt'ct..r:it,tnttttle /c .si/ttt;ìoù rc//e quu/ipoJ')'0tl0 l//oulod;ttlore pttg. ) | (L'I:) n. );8/2011 tl,l/u Cortntit.riorc rle/9.1.2011 tlte rtotlifìu l'11//ltgato ll,a.go/ttrttento Il e /b//egtÍo l'rle/Ra.qo/antento (L'f:) n. 122)/2009 rlc/ htrhntenfo tut'opeoc tle/ (.ut.;lqlio .;tri \n,ln//i to.;tttelii I)ireltirur 2011/10/ L.tli.srt/ tzrlt,i,'inontentode/lctli,tpotiT.totti/t'gi.s/,ttirc, r,,t,,. ì ) I ",\''- .îlúi ntentbi re/úire illl't /Ltr0tu'i0ne, tr!o/d/,uenlaie dnnifti;tritl,:rc de.g/i tllu prcsenta{onee tl/a rL:ntlilodeipndotti t/e/lultu,t'oe iei hndotti ;onelúi tt ;he,r3rosa/u DireÍlira 2001/ )7/afj Ptg. ) ) DÍ * 19/ 20 I 1 - .'lrnu.jane de//aDirc/titur20 I 2 / | I / ('i,1 vi rz.lìulili e/eltntheeJ t/eltrunitbe(JL'1EE) ,Qpur';'thìature pag )1 2011- (.,ttr.rtCJ67/ 12 l ).1ùbbraio Corle,liGìurì{u I)untpea-.renten1u It,gisi,ry one utt.rI i' rcd-;ttIl' lp erttrru rIi rrttot'e.f arntt t i c P4g.)6 FARfuTACISTI Irum,, ,,.i-slaPiir:/tt nrtot'tr/tttttifi-ttLti0trc JediL'ttlatlh Pmli.r.;ione pu.g)7 f',ltt pry.)8 Delil,,ruioue E.À'.P.-,1.1ì.t. 60 tle/ l9 liccnthrc201J - i..onlilttto trnu /,inlttnt o n:le{no tle.glii.rnitti illzloi li-fànttacie rurut'i Pds,10 L'qg,' 911I20 | J - tltiurirunti (toppwst'ittnetrlifìuiiorti +t PLt.g. t',t,tilurit1 F,ylMAeE Linr, rl,;;rtlir,;iìo .tr4qli.rlu,uterttiftr,utt,'ant'rL t idtnv yL:nnn in ltrtpìu.lttmtan/o'4ictt tt(ll'titttrt/a lei sen'iii it.sst.rtetr{t/icngt/i rlt//e I:amtn'ie di nttttttjl,i 'Li, l';/,,,;i,,!it,Ltlti ttrci/itituli dlltrtrcr.i0 r/ .riÍo l2 | ior: ( s 1\t'0t't : rli il/ |/ I c .rtttt 7iortt lotio tIeIl',' I t I i t ttt I | pug.12 Pqg.l) .\'Í,tlo - Ilqgì,ttt.r:tpprvr.u{orte tlei/c Linae,grith in /t/Ltl(tilt di lc/enteditittir C0r1,,v111,1 i otttt/i 71ttt la t, Ii,)p renli.r I ato p n I c.t.r ptt.g.-l I Iint, .yida p(r ld prcîilrLtiìone tlei pittti di pro,qellon.qiot,'li per i,/ P-t.rtinlo .f ttti,,ttio I:lellrariio (I:.\ ti) Pd.q.18 .-1ttt,,v/oOtn,,trno- Il.qqioni.wl/e /iuu ltrtgtllutt/i fer l'ili/i;:1t I\qgtt,,ti tleIle i.;o r.ret,itrcoit te \ry. 51 tlir ,h,rrleful/e - D.\l 21 ,rptit'r20l1 .t1J",'lì./ Pqg.í3 MEDICINALI (,rtri, tli (,irrili{t F:urupet-.stttlctt';tr5 rlicertbrc20 1) - (,,trrsttrtirnite (' lr9/ l2' (.'-1,;0/ l2 e C-l6t/l2l tli lìuiu C ,tonudtitztitditna it ntuleid di ,uedicitr,t/i Pqg.5't L)e/,'.tti tt.g- ùwi on /dr/ enlo e/enl ti pt4g.55 Dettmtìna,'1n't. | /1 tpr,:le2011, n. )71 - útei per /'tt,tf'littt;iote rlel/ediqo:ijoni re/alirc o//o .rrnftinteúo de//eicortelei neditinali fag. 56 t iontci/io.fùmact Prolotol/o,'|L--îL 7 Siena- PaÍe iftt/itne - r'0tll'eqtld t8 Po.g. ()trunle per /u prolejone lei lali persondi.(on:erya u rlontici/iorleiprcsirli.sttttilun fury.5e \ote,,il|t,'l p4.6t Jlinisferolelh .îulrtte- flroqa{ote Os.rigeno ptry 6) N. lJ .tIf'O per h frat'eniiorca la.ges/ione lei.fhrli dei,fùmu;i Deutkt.ga ueisen,ìi.lhrw/t(:eilliL'i otperh/ìei e leniloria/i fqg. 61 DISPOSITIVI MEDICI )linisten le//u Sdtta - ,\Iodili ott-/ineper /tt .se.yu/uiottedi initlenti nr cÌitpo.rìlìt,itttediciìa par-leilì operolonuntlan 66 Pu,g. COSMETICI .\liniÍcnt delh 5',r/trle- ìufòmu;'ioue .rtt//edi.rpo.rlTiottiitt nttt/ititt rli co.vlelot'fu,i/ttttTt PRE WNZIONE 61',t9. ED ED U CAZIOATE SAA{ITARIA JIini.;lero de//a Stlute - /otaudim ittlòmalirvt per /d prvrcu{ote le//'ttPdlile -1 P,tq.6tl CdiltPLtgrLtt/'irlònnuTotte fer elihttv /'rr.to.rcort.;idarulo rltl/'tilcoo/ rlerafurtlo (;9 P,tt!. FEDERAZIONE e ORDIIYI I'.onlttjore (dilltot,ò: rt lti/rtttciole/ 1>ritrtorlecutrtioli dlit'itt) -() f ,t3. Curr/ nt//0, ttr/ otttl i 1ì,,r;rt tti f ,t3. 2 Legge di stabtlità 2014 Riferimenti: Le-ege27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la fonna:.ione del bilancio cumuale e plurit'nnaledello Stato(Leggetli stabílità2014)",pubblicatanellaGazzettaLtfficialen. 302 del27 dicembre 2013- Suppl.Ordinarion.87. Nel Supplementoordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013 è stata pubblicatala Legge27 dicembre2013. n. l4l "Disposizioniper la formaz.ionedel bíIancío annualee pluriennnle'tlello Srato(Leggedi stabilità 2014)". Si evidenzianodi seguitole disposizionidi interessecontenutenel provvedimento,in vigore dal l' gennaio2014. Revisionedel PHT (art. 1, comma 426) Nel corso dell'iter parlamentaredel provvedimentoal Senato, è stato approvato un emendamento.a firma dei Senatori Andrea Mandelli e Luisi D'Ambrosio Lettieri unitamentead altri. in materiadi revisionedel PHT. In particolare,è stato previsto che il Prontuariodella continuità ospedaleterritorio HT sia aggir;rnato. con cadenzaannuale.dall'AgenziaItalianadel Farmaco.che dovrà individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristichefarmacologiche possono essere dispensatiattraverso la distribrvione per conto per il tramite delle farmacie aperte al Pubìrlico. L'AIFA dovrà.contestualmente, assegnare i nredicinalinon copertida brevettoe quelli per i quaìi sianocessatele esigenzedi controllor.correnteda parte della strutturapubblicaalla distr:ibuzione in resime convenzionaleattraverso[e farmacieaperteal pubblico. Conseguentemente. sarannorideterminatidel Ministero della salute i tetti della spesa farnraceuticaospedalierae della spesafarmaceuticaterritoriale,per finanziarei trasterimenti daila clistribuzione direttaalla distribuzioneper il triìmitedelle l'armacieaperteal pubblico sen;.aonori aggiuntiviper il bilanciodello Stato. Cori tale disposizione,viene ricondotto a liv,:llo centralizzatoil procedimentodi revisione del PHT e fissato con cadenzaannuale il relativo termine di aggiornamento.al fine di farmaceutica. ren<Jere maggiormenteuniformi sul territorio nazionalei livelli di assistenza riveúendolicon frequenzaper renderli aderentialle esigenzeterapeutiche. N{obilità sanitaria internazionale (art. l, comma 222) Al fine di adempiereagli obblighi in materiadi assistenza sanitariaall'estero.gli specifici stanziamenti iscritti nello statodi previsionedel Ministerodella salute- per I'assistenza sanitariaai cittadini italiani all'esterosono incrementati.per I'aruro2014,di 121 rnilioni di eUf(.1. A."alere su tali risorse.il Ministerodella sal-rteprovvedeancheagli adempimenticonnessi all'assistenzasanitariain torma indiretta.fenna restandola successivaimputazionedegli onerialle regionie alle provinceautonomedi Trentoe Bolzano. Pa1'back(art. 1, comma 225,2261227e228) E' stataprevista,a decorreredal 1" gennaio201'1,1'applicazione in modo permanentedel meccanismodel pay-back,anche con riferimento ai medicinali immessi in commercio successivamente al 31 dicembre2006. Dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'AIFA applica i criteri di legge,operandoanchela compensazione tra le aziendefarmaceuticheche costituisconosocietàcontrollateai sensidell'articolo 2359 del codicecivile. Nell'applicarei citati criteri per il calcolo dell'eventualeripiano a carico dell'azienda interessata(art. 5 del D.L. 15912007,convertito.con modificazioni.dalla L 22212001), derivantedal superamentodel limite di spesafarmaceuticaterritoriale, I'AIFA effettua la compensazione degli importi in capoalla societàcontrollante. L'Agenzia,inoltre.per garantirela compiutaattuazionedei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito.con modificazioni.dalla le-ege7 agosto2012, n. 135.e successive modificazioni,per il calcolodell'eventualeripiano a caricodell'azienda interessata. derivantedal superamentodel limite di spesafarmaceuticaospedaliera.effettua la compensazione degli importi in capo alla societàcontrollante.Ai fini dell'attuazionedel presente cofiuna le società controllanti e le società controllate informano I'AIFA dell'esistenzadel suddettorapporto, mediante autocertificazionesottoscrittadal legale rappresentante di ciascunasocietà. In casodi sforamentodel tetto di spesa.sonoesclusidal pagamentodel pay-backi farmaci orfani e per la cura delle malattierare. Com'ènoto.ai sensidell'art.15,comma8. letterai). del D.L.9512012.convertitocon la L. 13512012.in caso di superamentodel budget attribuito all'aziendatitolare di farmaci in possesso della qualificadi medicinaliorfani ai sensidel regolamento(CE) n. 141/2000.che non abbianola caratteristica di farmaci innovativi.la quotadi superamento riconducibilea tali farmaci è ripartita, ai fini del ripiano. al lordo IVA. tra rurtele aziencletitolari cli AIC in proporzionedei rispettivifatturatirelativi ai medicinalinon imovativi copertida brevetto. E' stato stabilito che tali regole si applicanoanche ai farmaci che rispettanoi requisiti previsti dal citato regolamento(CE) n. 14112000e che sono elencati nella circolare dell'Agenziaeuropeaper i medicinali EMEA/739ll}Ilen del 30 marzo 2001. nonchéacl altri farmaci.da individuarsi.con appositadeliberadell'AIFA, tra quelli già in possesso tiell'autorizzazrone all'immissionein commercio.destinatialla cura di malattierare e che soddisfanoi criteri stabiliti dall'articolo3 del medesimoregolamento(CE) n. 141/2000. e successivemotlificazioni.ancorchéapprovati prima della data di entrata in vigore clel suddettoregolamento. Farmaciepubbliche (art. 1, comma 557) Nel corso delf iter di conversione,è stata.altresì.introdottauna disposizionein base alla quale gli enti locali. con propria motivata deliberazione.possonoescludereclal regime limitativo le assunzionidi personaleper le sin-eole aziendespecialiche gestisconof-armacie. fermo restandoI'obbligo di garantireil raggiungimentoclegli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesadi personale. :K>F* Con riferimento alle norme di finanza pubblica contenutenella legge di stabilità. si evidenziache quest'ultimenon sono applicabiliagli Ordini provinciali e alla Federazione. in quanto.come si ricorderà.a seguitodell'interventofederale.con I'art. 2. comma 2 bis. del D.L. rc112013,convertitocon la L. 12512013, è statochiarito che si rrartadi enti non gravantisul bilanciodello Stato. Proroga di termini prcuisti da disposizioni legislative Riferimenti: pubblicato l50"Prorogatlit,:nnini previstitladisprtsi:ionilegislatiue"; Decrt,rolegge30dicembre20l3,n. nellaGazzettaUfficiale n. 304 del 30 dicembre2013. tlecreto-legge30 dicembre con modificct:.ioni.,:lel Leggt-:27 febbraio201-1.n. 15 "Conversionein leg,,ge, pubblicata nella Gazzetta legislctrive"; tlisposi:ioni previsti tlu 2013, n. 150, reccmteproroga tli termini ;19 del 28.2.2011. Ufficialen. Nella GazzettaUfficiale del 28 febbraiou.s. è statapubblicatala legge 27 febbtaio 2014. n. 30 dicernbre2013. n. 150 recante"Prorogadi termini 15 di conversionedel decreto-legge preyisti da disposizionilegislative".Il provvedimento,all'art. 7. ha previstola prorogadi alcunitermini in materiadi salute. In particolaresi evidenzianole seguentidisp,tsizioni,con le modificazioniapportatedalla leggedi conversione. Remunerazione della filiera distributiva del farmaco: prorogato al 1 gennaio 2015 il icrndne per I'entrata in vigore del nuovo sistema Tra le modificazioni apportatein sededi conversionesi segnalaanzitutto la riformulazione con il qualeera statadispostala proro-eadi alcuni .lel commaI clell'art.7 del decreto-legge, ternrini in materia sanitaria.tra cui quello cli entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazionedella filiera retributiva del farmaco. A seguito dell'approvazione n.1.2, a firma dei Sen.AndreaMandelli e Luigi D'Ambrosio Lettieri, è clell'emendamento stat,:rinfatti previsto che il processodi riforrna del metodo di lemunerazionesi concluda e n t r oi l 1 ' g e nn a i o2 0 1 5 . SISTRI e registro carico e scarico dei rifiuti: prorogato fino al 31 dicembre 2014 il regime del "doppio binario" Uir'ulterioremodificazionedi interesseriguerda il SISTRI. E'stato infatti previsto che. iei-rnarestandola clataclel 3 marzo 2014 per l'avvio dell'operativitàdel sistema' gli e gli obblighidi cui agli articoli 188. 189. 190 e 193 del decretolegislativo3 ., ìe':rpimenti aprrle 2006,n.152, nel testo previgentealle mociificheapportatedal decretolegislativo3 clicembre2010. n. 205. lonché le relative sanzioni,continuerannoad applicarsifino al 31 2014.Pertanto,fino alla fine dell'lnno in corso,rimane in vigore il regime del clicermbre "doppiobinario".in baseal qualele farmaciedovrannocontinuaie a mantenereil registrodi delle sole sanzioni cli una sospensione caricò e scaricodei rifiuti. godendoparallelamente relativeal SISTRI (per ulteriori approfondimentiin materiadi SISTRI si veda la schedaa p a g "5 3 ) . tobs Act Riferimenti.' D.L. 20 marzo 2014, n. 34 - Disposizioni urg,entiper favorire il rilancio dell'oct'upazione e per la tlegli adempimentia r:aricotlelle imprese(GazzettaUfficiale n. 66 del 2010312014). sentpliJtcn:ione del tlecretolegge20 mar:o 2014,n. in legge,con mrxlifica:.ioni, Legge l6 maggio2014,n.78 - Conversione e per lu sempliJic'a:ionetlegli 34, recante di.sposizioniurgenti per favorire il rilcmcio dell'occLtpctaione (Gazzetfa I lzl l9105/201't). carico delle Ufficiale n. del o imprese atlempirnenti Nella GazzettaUfficiale del 19 maggio 2014 è stata pubblicata la legge 1812014.di conversionedel D.L. 3412014,recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazionee per la semplificazionedegli adempimentia carico delle imprese".in vigoredal 20 maggio2014. Per quantodi interesse.si segnalanole seguentidisposizioni,con le modificaziom apportate al provvedimentoin sededi conversioneparlamentare. In primo luogo. è stato precisatoche si tratta di un intervento adottato "cortsitlerata la perdurantecrisi occttpazionalee l'incerte:.zadell'attuale quatlro economiconel quale le imprese clevonooperare, nelle more tlell'adoiione di un testo tutico semplíficato tlella tlisciplina tlei rapporti tli lavoro con la previsione in via sperimentaletlel controtto a tempoiruleterminatoa prote:.íonecrescentee salva l'ctttualearticola:ione tlelle tipologie tli conlrattidi lavoro". Articolo 1 - Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine Sono stateintrodottealcunemoditiche al D.Lgs. n. 368/2001.che disciplinai contratti a termine e che trova applicazioneanche nei confronti degli Ordini professionali.previo espletamento di una selezionepubblica. Inparticolare.nell'ambitodellemodificheapportate al D.Lgs.n.368/2001.che disciplinai contrattia termine.è statoprevistoche tali contrattinon debbanopiù risponderea specifiche "ragioni tli carottere tecnico, produttivo, organizzativoo sostítutivo""ma possanoessere conclusitra datoridi lavoroe lavoratoreper qualunqueesigenza. Per quantoattienealla percentuale su cui calcolareil numerodi contrattia termineammessi dallalegge(207a),lastessanon deveesserepiù calcolatasull'organicocomplessivo, bensì "sul numero tlei lavoratori o tempo intleterminatoirt .f'or:.aal I" gennaio dell'anno tli dssun?.ione". Per i datori di lavoro che occupanofino a cinquedipendentiè semprecomunquepossibile stipulareun contrattodi lavoro a tempodeterminato. Il limite percentualenon si applicaai contrattidi lavoro a tempo determinatostipulatitra istituti pubblici di ricercaovvero enti privati di ricercae lavoratorichiamatia svolgerein via esclusivaattivitàdi ricercascientifìcao tecnologica.di assistenza tecnicaalla stessao di coordinamentoe direzione della stessa.I contratti di lavoro a tempo determinatoche abbianoad oggettoin via esclusivalo svolgimentodi attivitàdi ricercascientificapossono avereduratapari a quelladel progettodi ricercaal qualesi ríteriscono. ln sededi prima applicazionedel suddettolimite percentuale.conservanoeffìcacia.ove diversi.i limiti percentualigià stabilitidai vigenticontratticollettivi nazionalidi lavoro. ll datore di lavoro che alla data di entratain vigore del decreto in oggetto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamentodi tale limite percentualeè tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentualeo un termine più favorevole. a tale data.non può stipularenuovi In casocontrario,il datoredi lavoro, successivamente contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel suddetto limite percentuale. ln casodi violazionedel suddettolimite percentuale,per ciascttnlavoratoresi applica la amministrattva: sanzione a) pari al 20 per cento della retribuzione.per ciascunmeseo frazionedi mesesuperiore a quindici giorni di cluratadel rapportodi lavoro. se il nulnero dei lavoratori assunti non sia superiorea uno' in violazionedel limite percentuale b I pari al 50 per cento della retribuzione.per ciascunmeseo frazione di mesesuperiore a quindici giorni di duratadel rapportodi lavoro, se il nuffterodei lavoratori assunti in violazionedel limite percentualesia superiorea uno' alla data di Tali sanzioninon si applicanoper i rapporti di lavoro instauratiprecedentemente entrata in vigore del decreto in oggetto, che comportino ii superamentodel limite percentuale. I n; ugiori introiti derivanticlallesanzionisono versatiad appositocapitolodell'entratadel bilancio dello Stato per essere riassegnatial Fondo sociale per I'occupazionee la fornrazione. Inoltre.è statostabilitoche le proroghesono ammesse.fino ad un massimodi cinquevolte (e non più otto. come previstodalla formulazioneiniziale del decretolegge),nell'arco dei dal numerodei rinnovi. conrplessivitrentaseimesi.indipendentemente che prevedevache l'onere E' statosoppressoil comma 2 clell'art.4 del D.Lgs. 36812001. ueil.rprovarelativaall'obiettivaesistenzadelie ragioniche giustificanol'eventualeproroga C.:1"erminestessofossea caricodel datoredi lavorcl' Ai tini del computoclelperioclomassimodi duratadel contrattoa tempo determinato.pari a trentaseimesi, si tiene altresìconto dei periodi di missioneaventi ad oggetto mansioni equrvalenti,svolti fra i meclesimisoggetti.ri sensi clell'art.20 del D.Lgs. n. 21612003. di lavoroa ternpocleterminato. inerentealla somministrazione nelle assunzionia tempo All'articolo 5. comma4 bis. che disciplinail diritto di precedenz:a di uno o più contrattia in{eterminatoprevistoin favore clellavoratoreche.nell'esecuzi<>ne ternrinepressola stessaazienda.abbiaprestatoattivitàlavorativaper un periodosuperiorea di maternità.che chiarisce sei "nesi,è stataintrodottauna specificadisposizionesul conge<lc, che lo stesso,qualorasia intervenutonell'esecuzionedi un contrattoa termine pressola il per;.odocli attività lavorativautile a conseguireil stessaazienda,concorrea <ieterminare diritto di precedenza. Alle lavoratricimadri è altresìriconosciutocon le stessemodalitàdi cui al presentecomma. anchenelle assunziorria tempo determinatoeffettuatedal datore di il diritto di precedenza lavoro entro i successividodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletatein esecuzionedei precedentirapporti a termine. richiamatonell'atto scritto con cul sl Il diritto cli precedenzadeve essereespressamente insururail rapportoa termine. E' stato.inoltre.confermatoche l'apposizionedel terminesia priva di effetto se non risulta. direttamenteo indirettamente.da atto scritto. Articolo 2 - Semplificazionedelle disposizioni in materia di contratto di apprendistato Con riferimento al contrattodi apprendistato.sono stateintrodottenumerosemodifiche alla disciplinadi tale tipologia contrattuale. Nello specifico.il ricorso alla forma scrittaè necessarioper il solo contrattoed il patto di prova. Per quanto attiene al piano formativo individuale (per il quale in precedenzaera previstala forma scritta). è sufficiente che il contrattocontengaun'illustrazione,in forma sintetica, dello stesso. definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla collettivao dagli enti bilaterali. contrattazione restando la possibilitàper i contratticollettivi nazionalidi lavoro di individuarelimiti Ferma per i datori di lavoro che occupanoalmenocinquantadipendenti diversi.esclusivamente I'assunzionedi nuovi apprendistiè subordinataalla prosecuzione,a tempo indeterminato. del rapporto di lavoro di apprendistatodi almeno il 20 per cento degli apprendisti già dipendentidallo stessodatoredi lavoro. nei trentaseimesi precedentila nuova assunzione. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistemadi alternanzascuola-lavoro,i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazionidi datori e prestatori di lavoro comparativamentepiù rappresentativesul piano nazionale possonoprevederespecifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato,anche a per lo svolgimentodi attivitàstagionali. tempodeterminato, Fattasalval'autonomiadella contrattazione collettiva.in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistatoper la qualifica e per il diploma professionale.al lavoratoreè riconosciutauna retribuzioneche tengaconto delle ore di lavoro etfettivamente prestatenonchédelle ore di formazionealmenonella misuradel35Vodel relativomonteore complessivo. E'stato riformulato il comma 3 dell'articolo4 del D.Lgs. 16ll20ll. introducendo nuovamenteI'obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di rnestierecon l'offèrta formativa pubblica. Inoltre. è stato previsto che la Regioneè tenutaa comunicareal datoredi lavoro.entro quarantacinque giorni dalla comunicazionedell'instaurazionedel rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativapubblica,anchecon riferimentoalle sedi e al calendariodelle attività previste. avvalendosianche dei datori di lavoro e delle loro associazioniche si siano dichiarati disponibili,ai sensidelle linee-euidaadottatedalla Conf'ereflza permanenteper i rapportitra lo Stato.le regionie le provinceautonomedi Trentoe di Bolzanoin data20 febbraio2014. Tali Linee guida disciplinanol'off'erta tormativa pubblica. fissando la relativa durata. i contenutie le modalitàdi svolgimento(si vedain propositola schedaa pag.45). In particolare.si evidenziache I'offerta formativapubblicaè da intendersiobbligatoria: a) nella misura in cui sia disciplinatacome tale nell'ambito della regolamentazione regionale.ancheattraversospecitìciaccordi: b) siarealmentedisponibileper I'impresae l'apprendista; c) in via sussidiariae cedevole.sia definita obbligatoriadalla disciplina contrattuale vigente: in tale ultimo caso, durata. contenuti e modalità di reahzzazionesono stabilitidallacontrattazione collettivadi rit-erimento. l0 Articolo 3 - Disposizioni transitorie Le disposizioniintrodottedagli articoli 1 e 2 si applicanoai rapporti di lavoro costituiti a decorreredalla datadi entratain vigore del decretolegge 3412014. Songfatti salvi gli eff'ettigià prodotti dalle disposizioniintrodottedal decretolegge stesso. Articolo 4 - Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva Al fine di semplificarele proceduredi acquisizionedel D.U.R.C. (DocumentoUnico di RegolaritàContributiva),è stata introdotta,per chiunquevi abbia interesse(ivi inclusa con modalitàtelematicheed in I'impresastessa),la possibilitàdi verificare,esclusivamente temporeale,I'adempimentodegli obblighi contributivida partedelle aziendee la risultanza avràvaliditàdi 120giorni dall'acquisizione. dell'interrogazione Entr6 sessantagiorni dalla data di entrata ir vigore del decreto legge. dovranno essere definiti.con decretorninisteriale.i requisitidi regolarità,i contenuti,le ipotesidi esclusione e l- 'nodalitàdella suddettaverifìca. La nuovaproceduratelematicasarà,dunque.cperativaa seguitodell'entratain vigore di tale ilecr :io ministeriaie. u Legge 79/2014 - Convercione in legge, con modifrcazioni, del DL 36/2014 in mateda di stupefacenti e impiego off (abel di medicinali Riferimenti: D.L.20 tner1o 2011, n. 36 - Dispo.ri;.ioniurgenti in muteria tli tlist'iplina degli stupefacenrie sostonaepsicotope, di cui ul clecreÍo del Presidente della preven:.ione,cura e riabilita:ione tlei relativi stati tli tossit-oclipentlenaa, Repubblica 9 ottobre 1990,n. -109,nonché di impiego di metlicinali meno onerosi tlo parfe del Serv'iziosuniîario rtct:jonolerí.:,iì.r !itt !.,;iiij{ir, ir. .:ii r,/(i:lÍi.rì,':'t ll i}. Legge l6 ntuggio 2014, n.79 - Conyersione in legge, con notliJìcazioni, tlel decreto-legge 20 mor:,o 2014, n. e soston:e p.sicotrope,preven:.ione,c'ura -l6,recantetlisposi:.ioni urgenti in moteria di disciplina degli stupe.fa<'enti tli cui ul tlecreÍo tlel Presidente tlella Repubblica 9 ottobre e riabilita:ione dei rekttit,i stati di tossicotlipenclenacr, 1 9 9 0 ,n . 3 0 9 , n o n c h éd i i m p i e g od i m e c l i c i n a l ir.{ ' i ' . t , 1 t 4{ i r ' : ; t ' } i ; ! t . 'li.rl.i : . " ' l * r 1 r - r - - ' i .j :1J Con la pubblicazionein GazzettaUfficiale della Legge 16 maggio 2014, n. 79. è stato e impiegooff labeldi convertitoin leggeil decreto-legge 3612014in materiadi stupefacenti medicinali. emanato dal Governo al fine di sanarela situazionedi vuoto normativo determinatasi a seguitodella sentenzadellaCorteCostituzionalen. 3212014. Come si ricorderà. infatti. con tale pronuncia la Consulta ha dichiarato I'illegittimità introdottedagli articoli costituzionale dellemodifichenormativeal TestoUnico Stupefacenti ,1bis e 4 vicies ter del D.L. 21212005,convertitodalla le-ege4912006.determinando.tra I'altro. la caducazionedelle disposizioniche regolanola gestionee la dispensazionidei medicinali stupefacentida partedel farmacista. Il DL 3612014ha ripristinatola disciplinavigentealla data di pubblicazronedella sentenza sopracitata.introducendoperaltroun nuovo sistemadi classifìcazionedegli stupefacenti. In base a tale nuova classificazione,confermataanche in sede di conversione.tutti gli stupefacentie le sostanzepsicotrope sono iscritti in cinque tabelle: nelle prime quattro per gli usi illeciti. sonoelencatele tabelle(I. II. III e IV), collegateal sistemasanzionatorio sostanzestupefacentie psicotropeposte sotto controllo internazionalee nazionale.Nella quintatabella.denominata"Tabelladei medicinali"e suddivisain cinque sezioni(A, B, C, D ed E). sono invecedistribuiti i medicinali di correnteimpiego terapeutico,in relazioneal loro potenzraledr abuso. La legge7912014ha inveceapportatole seguentimodificazionidi interesse: Articolo 39 - sono state soppressele disposizioni che prevedevanoil vecchio bollettario buoni acquisto.La leggefa ora genericoriferimentoai buoni acquisto.senzapiù distinguere tra buonoacquistodel bollettarioe buonoacquistoper richiestecumulative. Il Ministerodella Salute,con una informativapubblicatasul proprio sito web istituzionale aveva inizialmente fornito alcune indicazioni secondo cui, alla luce di tali nuove disposizioni,non era più utllizzabrleil vecchiobollettariobuoni acquistoin triplice copia. sostituitodal modelloper le richiestesingolee cumulative.conformeal DM 1811212006. La Federazione.attivandosi tempestivamentee facendosi portavoce delle istanze rappresentateda diversi Ordini provinciali, ha manifestatopresso le opportune sedi istituzionali le criticità connesseall'immediato clivieto dt utllizzo del bollettario buoni acquistoin triplicecopia. t2 Il Dicastero,pertanto,modificando il precedenteavviso, ha da ultimo chiarito che il Bollettario in tre sezioni potrà essereancora transitoriamenteutilizzato da parte di quei t-armacistiche abbiano incontrato difficoltà nella compilazione del Buono Acquisto in quattrocopie, in vi-eoreda gennaio2007,quale giustificativoper il carico e lo scaricodel registroentratauscita stupefacenti.Tale periodo transitoriosi concluderàalla data del 31 agosto 2014". Pertanto,fino a tale data, oltre alle richieste redatte su Buono Acquisto in quattro copie. potranno essereaccettateanche le richieste redatte su Bollettario in tre sezit.rni. Dal lo settembre2014, il bollettario in tre sezioni non potrà più essereutrhzzatoper le richiestedi approvvigionamentodi sostanzee medicinali stupefacentie i soggettiautorizzati al commercìo all'ingrosso cli stupefacentidovranno accettaresolo -eli ordini redatti dai farmacistisu BuonoAcquistoin quattrocopie. Il Dicasteroha. altresì.confermatoche, "per i soggettiche alla datadel 21 maggio2014 già utilizzavanoil modellodi Buono acquistoin quattrocopie previstodal Decretoministeriale del 18 dicembre 2006, non vi è alcun cambiamento.in quanto operano in maniera aggiornataalle disposizioniin vigore". Per quantoriguardai soggettiche hanno già provvedutoalla sostituzionedel modello in tre sezi<lnicon il modello in quattro copie con la nuova numerazioneprogressivaannuale, ,.i ultimi sono tenuti a continuare ad utlltzzare il nuovo modello con la nuova c1r-r,.:: numerazione. Arti olo 43 - è statainseritauna disposizionern basealla qualela prescrizionedi medicinali compresi nella tabella dei medicinali. sezione A. per il trattamento degli stati di tc',. .odipendenzada oppiacei deve essereeffettuata all'intemo del piano terapeutico inclrridualizzato.secondomodalitàstabilitecc.ndecretodel Ministerodella Salute; Artíc:olo3 - nel corso dell'iter di conversione,è stato riformulato anche I'articolo 3 del . In basealla ciecietolegge.ora rubricato"Di.rposiziortiín nnteria tli impiegodei meclicínali" nuova norma. I'impiego off label di un medicinale,può essereconsentito,anche qualora sussista altra altemativa terapeutica nell'ambito dei medicinali autotizzatt. previa diversada quellautilizzatasia nota valutazionedell'AIFA e purchél'indicazioneterapeutica nazionalee e cr.nfbrmea ricerchecondottenell'ambitodella comunitàmedico-scientitìca secondoparametridi economicitàed appropriaÍ.ezza. iÌaZiotìale. irrtr-, La rnedesimadisposizioneprevedeinoltre che il tondo di cui all'art. 48 del DL 26912003. convertito nella L. 32612003, istituito presso l'AtFA. s;ia destinato anche alla sperrmentazioneclinica su medicinali per r,:n impiego non compreso nell'autorizzazrone in commercio. all'irnmissione t3 Direttiva 2013/55/UE - Modifiche aIIa Direttiva 2005/36/CE rcIativa aI dconoscimento delle q ualillche profe ssionali Riferimenti: Direttivct20l3/5S/UE clel Parkunentoeuropeoe tlel Con.sígliotlel20 nov,entbre2013 ret'ante mocliJir:a della direttivct 2005/36/CE relativct al riconoscimento delle qualiJiclrc prolessionali e del regolcunento(UE) n, 1021/2012 relutivo alla ctnnparazíone cunnúnistrutivaattraverso il sistema di infonna:.ione del mercatointerno.PubblicatanellaGazzettaUfficiale dell'Unioneeuropeadel 28.12.2013 Il 17 gennaio2014è entratain vigorela Direttiva 20I3|55NE del ParlamentoEuropeoe del Consiglio recantemodifìche alla normativa europeain materia di riconoscimentodelle qualifiche professionali contenuta nella Direttiva 2A0y36lCE (recepita nel nostro ordinamentocon il DLgs 20612001)e nel Regolamento(UE) n. 102412012. Le nuove norme, a cui gli Stati membri dovranno contormarsi entro il 18 gennaio 2016, mirano sostanzialmentea semplificareil processodi riconoscimentodelle qualifiche professionali ed a garantireuna maggioremobilità dei professionistiall'internodell'UE. In particolare,sí segnalanole seguentinovità. Tesseraprofessionaleeuropea E' stata prevista l'introduzione della Tesseraprofessionaleeuropea,ossia un certificato può attestaredi possederetutti i requisiti elettronico,tramite il quale il prof'essionista ncecssariper la prestazionetemporanea e occasionaledi servizi,nonchéper lo stabilimento in un PaeseUE. Attraversoil sistemaIMI (Sistemadi informazionedel mercatointerno).la tesseradovrà essererichiestadall'interessatoallo Stato d'origine e. qualora1o Stato membro ospitante non adotti una decisioneentro il terminestabilitodalla direttiva.si considereràrilasciatae inviataal professionista. saràautomaticamente L'introduzione della tesseraprofessionaleper una determinataprofessioneè soggettaalle seguenti condizioni: - esistenzadi una significativamobilità. o una significativapotenzialemobilità. nella protessioneinteressata: esistenza di un sufficienteinteressemanifestatodalleparti interessate: la professioneo I'istruzione e la formazione che portano all'esercizio della professionesonore-eolamentate in un numerosignificativodi Statimernbri. In proposito.si evidenziache la Federazione. con nota del 2I.11.2013.ha provvedutoa manifestarepressola CommissioneeLlropea. il proprio interesse,con specifìcoriferimento alla professionedel farmacista.per I'introduzionedella tesseraprof'essionale. Come reso noto dalla Commissionecon nota del 6.12.2013,la professionedi farmacistarientra senz'altrotra quelle che sembranosoddisfarein larga misura le condizioni impostedalla Direttiva per l'introduzionedella tesserae per le quali sarà avviata una valutazionepiù approfonditaai fini dell'introduzionedi tale strumento. l4 Accessoparziale La Direttiva prel'edeche lo Stato ospitantepossa concedereun accessoparziale,ossia limitato all'attività per la quale il professionistarichiedenteè qualificato nello Stato di origine, qualora le differenze tra I'attività professionale legalmente esercitata in quest'ultimoe la pr<>fessione regolamentatanello Stato ospitantesono così rilevanti da seguaun programmacompletodi istruzionee formazioneper esigereche il professionista le lacune. Tuttavia gli Stati mernbri possonorifiutare tale fbrma di accesso comprensare qualoravi siano motivi imperativi di interessegenerale.come nel caso delle professioni sanitariechehannoimplicazionisullasalutepubblicao sulla sicurezzadei pazienti. Attività professionali del farmacista E' statomodificatoI'art. 45 della Direttiva20t15 /36lCE,riguardanteI'eserciziodella attività prof'essionalidi f'armacista.[n particolare.tra le attività che possonoesercitarei titolari di un titolo di formazionein farmacia,sono stateinseritele seguenti: segnalazione alle autorità competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici: personalizzato dei pazientichepraticanoI'automedicazione; accompagnamento contributoa campagneistituzionalidi sanitàpubblica. Alla lettera e) del medesimoarticolo 45 sono state poi introdotte. oltre alla preparazione "ontrollo, rmmagazzinamentoe distribtrzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblicoanchel'approvvigionamento e la consegna,prevedendoche in tutti i casi debba trattarsidi metlicirtalisicuri e tli qualità. E' :.,tatoinoltre precisatoche le attività di preparazione.controllo. rmmagazzinamentoe distribuzionedei farmaci negli ospedali,previstealla letteraO debbanoavere ad oggetto ,,letticínalisicuri e dí qttalird. mentre I'attività di diffusione di informazionee consigli lietrerag) deveriguardarei rneilicinuliin qtraittotoli, compresoir!loro usocorretto. Aggiornamento professionalecontinuo Con una modificazioneall'art.22 è statoprevistoche gli Stati membri.ciascunosecondole pro,rie procedure specifiche. favoriscano l'aggiornamento professionale continuo, la possibiliradi aggiornarele rispettiveconoscenze, issicurandocosìai prof-essionisti abilità e c')mpetenzein mr>doda mantenereprestazioniprofessionalisicure ed efficaci. nonché rùnerSial passocon i progressidella profe;sione.A tal fine gli Stati membri dovranno conrunicare alla Commissionele misureadotfateper promuoverelo sviluppoprofessionale. ConoscenzelÍnguistiche Norme più detta-eliate sono state inserite anche in materiadi controlli sulle conoscenze lin;ruistiche,con riguardoalle professioniaventi implicazioniper la sicurezzacleipazienti. tra cui rientraquelladel farmacista. Il nuovo testodell'articolo53 prevedeinfattr che gli Stati debbÍìnogarantireche i controlli linguistici siano effettuatidopo il riconoscimentodelle qualificheprofessionali.ma prima che il prof'essionista abbiaaccessoalla professionenello Statomembroospitante. I controlli potrannoesserelimitati alla conoscenza di una lingua ufficiale o amministrativa dello Statomembroospitante,a condizioflech€ quest'ultimasia ancheuna lingua ufficiale dell'Unione. 15 Meccanismodi allerta Al fine di garantireun elevato grado di tutela della salute e dei consumatori,la Direttiva prevede(art. 56 bis) un sistemadi allertaper i professionistidel settoresanitario,tra cui i farmacisti, attraversoil quale ogni Stato membro possa informare le competenti autorità al qualesia statolimitato o vietato.anchesolo a titolo degli altri Staticirca un professionista I'eserciziodellapropriaattività. temporaneo, Trasparenza e accessoalle professioni regolamentate Un'ulterioreimportantenovità è stataintrodottaall'art. 59 con la previsionedi un processo di trasparenzaattraversoil qualeogni Statodovrà verificare se i requisiti stabiliti nel proprio ordinamentogiuridico per limitare I'accessoa una professioneo il suo esercizio ai possessoridi una specificaqualifica. quindi in sostanzala propria regolamentazionedi una determinataprofessione.siano giustificati da un motivo imperativodi interessegenerale. proporzionalie non discriminatori. t6 Attuazione della direttiua 2011/62/UE in mareria di lotta aIIa contraffazione e vendita on Line dei medicinali Riferimenti: D.Lgs. l9 febbraio 2011, n. 17 - Attuct:ione tlella clirettivct20II/62/UE che modifica lct direttiva 2011/83/CE, re'ccuúeun uttlice conttmiÍari't relutivo cti ntedicinuli per uso Llneno, ul Jine tli inrpeiire I'ingressodi rnetlicinaliJhlsiJícatinella catern della.t''ontíturalegale (GazzettaUfficiale n.55 def 07 t03i2014). NellaGazzettaUfficialede\7.3.2014è statopubblicatoil Decreb Legislativon.l7DA14,in vigore dallo scorso22 marzo.recanteI'attuazionedella direttiva20lll62NE che modifica la direttiva 2011/83iCE.recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.al fine di impedire I'ingressodi medicinali falsificati nella catenadella fornitura legale. Si illustranodi seguitoi principalicontenuticlelprovvedimentoche, modificandoil D.Lgs. 21912006,definisce.in modo ancor più stringente,strumentidi garanziaa tutela della salute del paziente. Carenza di medicinali E'iitato espressamente chiarito.all'articolo l. letteras). riferito all'obbligo di servizio e alla ,,.ubi,licoin capo ai grossisti.che "non possonoessere.\ottrotti,ctllo tlistribuz.ione verulitaper il territorio na..ionale,i medícinaliper i qualí sorto stati adottati specifici p,'. 'edintenti al Jine tli prevenire o lirniture srati di carenzo o indísponibilità anche lemporanee, sul tnercatoo irtctssenzn cli valitlealternatit,eterapeutiche." All"rrrticolo100.conrmal, è stato.altresì,specificatoche I'autorrzzazione alla distribuzione all rngrossodeveprecisareper quali locali è sratarilasciata. Inoiire.all'art. 105.r;onostatirnserititre cornmi(3 bis.3 ter.3 quater),che disciplinanola proceduradi segnalazionedelle carenze.che prevedespecifichecompetenzein capo al fan:rracista. In J,articolare,qualorala tornitura di medicinali non vengaeffettuataentro i termini ordinari nrevisti.il farmacista.anchetramitele associazioni di categoria.deve segnalarealla regione provincia o alla autonoma ovvero alle altre autorità competenti individuate dalla legislazionedella regioneo della provinciaautonoma.il farmaconon reperibilenella rete di distribuzioneregionalenonchéil grossistaa cui ha avanzatola richiesta. La regione o la provincia autonoma ovvero le altre autorità competenti secondo la legislazioneregion;rle individuano. sulla hase di tale segnalazione,I'autorità che ha concessol'autorrzztrzione alla distribuzioneall'ingrossoe trasmettonoa quest'ultimala segnalazione medesimaaffinché effettui le verifiche opportunead accertareche non sia statoviolatoda partedel grossistaI'obbli-sodi serviziopubblicocli cui all'articoloI, comma l. lrrteras). L'autoritàche effettuale suddetteverifiche applica al grossistache viola I'obbligo di cui all'articolo l. comma 1. lettera s), una sanzione amministrativada tremila euro a diciottomilaeuro (art. 148. comma 13). nonchéla sospensione non inferiore a 30 giorni dell'autorizzazionealla distribuzione all'ingrosso. Nell'ipotesi di reiterazione della vi olazione,l'autorrzzaz ione può essererevocítta. t7 Si ricorda, infine. che nessunamodifica è stata apportataal comma 4 dell'art. 105 che stabilisceche il titolaredell'AIC è obbligatoa fornire entrole quarantottoore un medicinale che non è reperibile nella rete di distribuzione regionale: il farmacista potrà, quindi, continuarea rivolgersi direttamenteal produttoreche. in tale arco temporale,è tenuto alla consegnadel farmacorichiesto. >F** Il Ministerodella Salute.con nota del 18.6.2014.ha fornito alcuni chiarimentisulle nuove disposizioniin materiadi c^tenzadei medicinali,precisandoche il fenomenodella mancata o ridotta reperibilità di alcuni medicinali presso alcune farmacie può derivare sia da una carenzacausatada problemi produttivi che coinvolge I'intero territorio nazionalesia da una distorsionedistributivachepuò coinvolgeresolo alcuneareegeografiche. Le carenzedi tipo produttivo sono gestite dall'AIFA che provvede a mettere in atto azioni di monitoraggio.pubblicando,tra I'altro, un elencodi farmaci carentisul portale dell'Agenzia stessae mettendo in atto le molteplici iniziative finalizzate a ridurre al minimo i tempi tecnici per assicurarela reperibilità dei medicinali e ripristinareil regolareapprovvigionamento. L'indisponibilitàtemporaneanelle farmacie,invece.come si evince da un esamedelle segnalazioni,si riferisce ad un problema di clistribuzioneche si manifesta soltanto in alcuneregionie per periodidi tempolimitati. Trle fattispecie può essere generata da due concause:la legittimità attività di esportazione paralleladi medicinalieffettuatada parte dei distributoriin accordoalla comunicazionedella CommissioneEuropea del 3011212003 COM (2003) 839 ed il contingentamento da parte di alcuni titolari di AIC di medicinali oggettodi parallel Íratling. A tal proposito, il N{inistero ha aftermato che "Jèrmo restantlo che l'attívità di parallela, tli per sé, costitLtisceuna regolare.fonnatli mercato in linea con e.sportaz.ione il quatlro normativovigente,è evidente,in un'oîtica tli tutela della salutetlel cittaclino, che il soggettolegittimoto atl espletarla deve, comlmque,garantire in permanenaaun assortimento tli metlicinoli .suJJícientea ri.sponclerealle esigen:.e tlel territorio geografícamentetleterminatocui è preposto e provvelere alla consegnatlelle forniture richiestein tempíbrevis.símí su tutto il territorio na?.ionale". Sulla basedelle nuovedisposizioniintrodotte,il Ministeroha illustratola procedurada seguireper la segnalazionedi ineperibilità: in via prioritaria"occorre identificareil fÌrmaco indisponibile ed il distributore che si è reso responsabiledella mancata consegnadello stessoentroil terminedi dodici ore. Tale responsabilità non è imputabile al grossistase detto farmacorisulta carenteper problemi legati alla produzioneovvero all'irreperibilitànella rete di distribuzioneregionale.ipotesiin cui l'obbligo di fornitura al farmacistavige in capoal titolaredell'AIC (nessunamodifica,infatti, è stataapportata al comma4 dell'art. 105che stabilisceche il titolaredell'AIC è obbligatoa fornire entro le quarantotto ore un medicinale che non è reperibile nella rete di distribuzione regionale:il farmacistapotrà, quindi. continuarea rivol_eersi direttamenteal produttore che,in tale arcotemporale.è tenutoalla consegnadel farmacorichiesto). l8 Il farmacistadeve procederedirettamente^o attraversole associazionirappresentative della categoria. ad effettuare all'Autorità territorialmente competente (Regione, Provincia autonomaovvero altra autorità individuata dalla legislazionedella Regione o della Provincia autonoma)un'apposita segnalazionedi irreperibilità del farmaco nella rete territorialenonchéf indicazionedel distributoreall'ingrossoche non ha provveduto alla fornitura. Infine, I'Autorità competentedeve procederea metterein atto ogni verifica possibileallo scopo di accertareche il distributore all'ingrosso, dalla stessaautorizzato,abbia ottemperatoo meno all'obbligo di serviziopubblicoe cioè se lo stessoabbiaeffettuato esportazionidel farmaco resosi ineperibile a discapito del fabbisogno del territorio nell'ambito del quale, in sede di autorizzazione.ha dichiarato di esserein erado di Operare. l-'accertamento della violazionedell'obbligo di serviziopubblico da partedel grossista comporta l'applicazionedi una sanzioneamministrativada tremila euro a diciottomila euro (art. 148. comma l3), nonché la sospensionenon inferiore a 30 giorni ;lell'autorizzazione alla clistribuzioneall'ingrosso. Nell'ipotesi di reiterazionedella può essererel'ocata. i iolazione.I'autorizzazione I! \ iinisteroha inoltre evidenziatoche "l'omessasegnalazionenll'Autorità competenteda pafle tlel J'armacistatlell'intlisponibilità tlel -farmaconella rete tli tlistribttz.ioneregionale comporto tli Jatto ['írnpossibilità per la Regiortee la Provincía aLrtonomadi attivare le pro,.etlureitlonee,ancheattraversosoprnlluoghiispettivi,tr gara,ntirel'omogeneapreset*a strlterriîorío naz.ioncLle tli metlicinali". 11Comandodei Carabinieriper la Tutela della Saluteeff'ettueràgli accertamentipressoi diversi livelli della fìliera distributivadel farmaco al fine di garantireI'osservanzadelle menzionatedisposizionilegislative. Vendita online dei medicinali Coriformemente all'impegno assunto dal Governo con l'approvazione da parte dcll'Assembleadel Senato,nell'ambitodell'esamedell'AS 587 (Legge di delegazione europea2013), dell'ordinedel giorno Gl.lOl. a firma dei SenatoriLuigi D'Ambrosio dei farmaci non Lettieri e Andrea Ntandelli.è previstala r,'enditaonline esclusivamente soggettia prescrizionemedica. Una delle novità piu importanti della nuovii normativa riguarda il potere riconosciuto al che,su propostadell'AIFA resaa seguitodi una conf'erenza di servizi Ministerodella sah-rte. per della in collabonzione dei la Tutela Salute istruttoria con il Comanco Carabinieri (N.,\.S.). potrà clisporre. con provvedimento motivato. anche in via cl'urgenza, I'oscuramento dei siti illegali cli venditaonline cli medicinali. La fornitura a distanzadi medicinali non sog-settia prescrizionemedica potrà essere elfettuatadalle farmaciee dalle parafarmaciedotatedi specificaitutorrzzazione. L'îtvtoÍtzzazione alla vendita online di farmaci verrà rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma(ovvero da altre autorità competentiindividuate dalla legislazione regionale)alle seguente condizioni: - comunicazione all'Autorità competentealmenodelle seguentiinformazioniche dovranno essrretempestivamente aggiornatein casodi modifiche: partitaIVA ed rndrtzzocompletodel sito logistico: a) denominazione, t9 b) data d'inizio dell'attività di venditaa distanzaal pubblico di medicinalimediantei servizidella societàdell'informazione: c) indirizzo del sito web utilizzato a tal fine e tutte le informazioni pertinentinecessarie ad identificareil sito. Il sito web per la venditaonlinedei medicinalidovràcontenere: a) i recapitidell'Autoritàcompetenteche ha rilasciatoI'autorizzazione:b) un collegamentoipertestualeal sito web del Ministero della salute: c) il logo comune,chiaramentevisibile su ciascunapagina del sito web, che dovrà contenere un collegamento ipertestuale che rinvii alla voce corrispondente dell'elenco,pubblicato sul sito del Ministero della salute,delle farmacie e delle parafarmacieautorizzatealla fornitura a distanzadi medicinali. dell'Unione europeail Ministero della In conformitàalle direttivee alle raccomandazioni salute predisporrà, dunque, un logo identificativo nazionale conforme alle indicazioni definiteper il logo comuneche sia riconoscibilein tutta l"Unione,al fine di identificareogni farmaciao parafarmaciache effettui venditaonline di farmaci. Sul sito del Ministerodella salutesarannopubblicate: le informazioni relative alla normativa italiana in materia di vendita online di farmaci, ivi incluse le informazioni sulle possibili differenze con gli altri stati membri: le informazionisullefinalitàdel logo comune: I'elencodelle farmaciee delle parafarmacieautorizzatealla venditaa distanza: le informazioni generali sui rischi connessi ai medicinali forniti illegalmente al pubblicotramiteinternet. Sono"altresì.previstespecifichesanzionipenaliper coloro che vendanoillegalmenteonline farmacicontratfatti. ovverodistribuiscano Il titolare di farmacia o di parafarmaciache metta in vendita online farmaci soggetti a prescrizione medicaè punito con la reclusionefino ad un annoe con la multa da € 2.000ad € 10.000. Chiunque.ad esclusionedelle farmaciee delle parafarmacie.venda online farmaci è punito con la reclusioneda 6 mesia 2 anni e con la multa da € 3.000ad € 18.000. Chiunquecommerci o venclaonline farmaci contraffatti è punito con la reclusioneda uno a tre annie con la multa da € 2.600ad € 15.600. Contraffazione dei medicinali che sostituiràil sistema E' previstaI'introduzionedi un nuovo sistemadi anticontratfazione I'autenticità del medicinalee di dei bollini attualmentevtrlizzatoe consentiràdi verificare identificaresingoleconfezioni.unitamentead un dispositivoche permetteràdi controllarese l'imballaggioesternoè statomanomesso. Alla Commissione Europea è attldato il compito di adottare, entro il 2014, un Atto esecutivoche definirà le specifichetecnichedi tale sistemadi bollinaturae I'Italia potrà usufruire di un periodo transitoriodella durata di 6 anni per il relativo adeguamento nell'ordinamentointerno. Il provvedimentonfforza, inoltre"la tuteladalla contraffazionedei medicinali.attraversoil sistemanazionaleantifalsificazione.gestito dall'AIFA con il supporto della task-force 20 nazionaleantifalsificazioneistituita per la condivisionedelle informazioni sulle attir,'itàe i casitli falsificazione. Tale task-forcevedrà la partecipazionedel Mrnistero della salute,dell'lstituto Superioredi Sanità,del Comandodei Carabinieriper la tutela della salute(N.A.S.), dell'Agenziadelle Dogane e dei monopoli. nonché degli altri Ministeri interessatie con il supporto della Direzione generaleper la lotta alla contraffazione- Uffìcio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico,che collaborerannoper impedire I'immissione in commercio e la circolazionesul territorio nazionaledi medicinali contraffatti e pericolosi per la salutedei pazienti. All',\ifa è stato atfidato il compito di indire periodicamentela conferenza dei servizi istruttoriafrnalizzataad esaminarei casi segnalatio riscontratinella sorveglianzaeffettuata d'intesa con il Comando dei Carabinieriper la tutela della salute (N.A.S.), finalizzata all'ittentificazionedelle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza al pubblico mediantei servizi della societàdell'informazlone di farmaci. A tale conferenzadei servizi partecipanocome amministrazioniinteressateil Ministero della salute,il Ministero dello sviluppoeconomicoe il Comandodei Carabinieriper la tuteladella salute(N.A.S.)e, come osservatori, I'Antitruste il Consiglionazionaledellericerche(ReeistroIT). Sostanzeattive Il decreto legislativo contiene, inoltre, una rÌuova definizione di sostanzaattiva. definita corne "qualsiasi sostanzao miscela di sostanzeilestinata ad essere utilizzata nella proiluzionedi un medicinalee che, se impiegatanella produzionedi quest'ultimo.diventa un principio attivo di detto medicinale inteso ad esercitareun'azione farmacologica. i'.'ntrtnologica o metabolica al fine di ripristinare, core-qgere o modificare funzioni fisiologicheovveroa stabilireuna diagnosimedica". i,' prevista.pertanto,una specificadisciplinaper i controlli sulle sostanzeattive,sulla loro pro{juzione. importazionee distribuzione. L'A.tFA inserirànellabancadati anticontraffazione uE le informazionirelativeai produttori e agli importatoridi sostanzeattive e pubblicheràsul proprio siro istituzionaleI'elencodei scr letti che risultanoautorizzatralla produzione,all'importazionee al controllo di sostanze Írttive alla datadel 30 giugno di ogni anno. ilrr,i<erdi medicinali E' :itataintrodottala figura del brokeraggiodi medicinaliche ri_euarda qualsiasiattività in relazione alla vendita o all'acquisto di medicinali. ad eccezione della distribuzione all'ingrosso.che non include la detenzionee che consistenella negoziazioneda posizione indipendente e per contodi un'altrapersonafisicao giuridica. In particolare,è statoprevistoI'obbligo per il brokerdi garantireche i medicinalioggettodi brokeraggiosiano copertida un'AlC italianaovvero europeae cli clisporredi un indirizzo permanentee di recapiti nell'Unione europea.onde garantireI'accurataidentificazione. locúizzazione,comunicazionee supervisionedelle sue attività rla parte del Ministero della salutee delleAutoritàcompetentidegli altri Stati membri. 2l Attuazione della direttiva 2010/32/UE in mateda di prevenzione delle fedte da taglio o da punta nel settore ospedalieto e sanitariot' Riferimenti: Decreto legislativo l9 febbraio 2014, n. 19 "Attua:.ionedella Direítit'ct2010/32/UE clrc ctttua I'accordo quatlro, conc'lusotla HOSPEEM e FSESP.in materia tli prevenzionedelle ferite da îoglio o da puntanel settoreospedalieroe sanitario".PubblicatonellaGazzettaUfficiale n.57 del 10.3.2014. Con il decretolegislativo19 febbraio2014.n. 19, pubblicatonellaGazzettaufficiale del l0 marzoscorso.è statarecepitala Direttiva20l0l32lUE che attuaI'accordoquadroconcluso da HOSPEEM(Associazioneeuropeadatori di lavoro del settoreospedalieroe sanitario)e FSESP(Federazionesindacaleeuropeadei servizi pubblici). in materiadi prevenzionedelle ferite da taglio o da punta nel settoreospedalieroe sanitario. Il provvedimento,in vigore dal 25 marzo.introducenel DLgs 81/2008(T.U. in materiadi tutela della salutee della sicurezzanei luoghi di lavoro) il nuovo titolo X- bis "ProÍel.ione tlalleJ'eriteda taglio e tla punta nel settoreospetlalieroe sanitario", prevedendol'obbligo. per il datore di lavoro, di adottareuna serie di misure al fine di prevenire gli incidenti connessiall'utilizzo.da partedegli operatorisanitari,di dispositivitaglientio acuminati. Le nuove disposizionisi applicanoa tutti i lavoratoriche operanonei luoghi di lavoro interessatida attività sanitarie,alle dipendenzedi un datore di lavoro. indipendentemente dalla tipologiacontrattuale.ivi compresii tirocinanti.gli apprendisti,i lavoratoria tempo determinato.i lavoratori somministrati.eli studenti che sesuono corsi di formazione sanitariae i sub-fornitori. In particolaresi segnalanoi seguentiobblighi posti a carico del datoredi lavoro.introdotti in aggiuntaa quelli già previsti dalla normativavigente(cfr circolari federali n. 7209 del 2 9 1 0 7 1 2 0 08 n .7 . 3 1 7 d e l 0 5 /0 3 /2 0 09. n.7391 del t0/0112009.n. 1636 tlel22ll2l2010e n. 8202del 27.12.2012). Misure generalidi tutela Il datoredi lavoro ha I'obbligodi garantirela salutee sicurezzadei lavoratoriin tutti gli aspetticonnessialla loro vita professionale.inclusi i fattori psicosocialie di organizzazrone del lavoro.provvedendoin particolare: a) ad assicurareche il personalesanitariosia adeguatamente tormato e dotato di risorse idoneeper operarein condizioniili sicurezzatali da evitareil rischio di ferite ed infezioni provocateda dispositivimedici taglienti; b) ad adottaremisure idoneead eliminareo contenereal massimoil rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraversoI'elaborazionedi una politica globale di prevenzioneche tengaconto delle tecnologiepiù avanzate.dell'organrzzazione e delle condizionidi lavoro, dei fattori psicosocialilegati all'eserciziodella professionee dell'influenzaesercitatasui lavoratoridall'ambiente di lavoro; c) a crearele condizionitali da favorire la partecipazione attiva dei lavoratorie dei loro rappresentanti all'elaborazione dellepoliticheglobali di prevenzione: d) a non suppore mai inesistenteun rischio. applicandonell'adozionedelle misure di prevenzioneun ordine di priorità rispondenteai principi -eeneraliprevisti dalla normativa 22 comunitaria(articolo 6 della Direttiva 89/391/CEEe articoli 3. 5 e 6 della Dirertiva 200()l54lcE),al fine di eliminare e prevenire r rischi e creareun ambientedi lavoro sicuro, instaurando un'appropriata collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: e) ad assicurareadeguatemisure di sensibilizzazioneattraversoun'azione comune di coinvolgimentodei lavoratorie loro rappresentanti: f) a pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione.informazione e forntazionee monitoraggioper valutareil graio di incidenzadelle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavorointeressati; -{) a promuoverela segnalazionedegli infortuni. al fine di evidenziarele causesistemiche. Valutazione dei rischi Il datoredi lavoro. nella valutazionedei rischi di cui all'articolo 17. comma 1 del DLgs 8l/2008. deve garantireche la stessaincluda la determinazionedel livello di rischio espositivoa malattieche possonoessereconratte in relazioneerllemodalitàlavorative,in manierada coprire tutte le situazionidi rischi,r che comportanoferite e contattocon sangue o altro potenzialeveicolo di infezione,nella consapevolezza dell'importaîza di un ambiente di lavoro ben organtzzatoe dotatodelle necessarierisorse. Il datoredi lavoro.nella valutazionedei rischi, deve altresìindividuarele necessarie misure tecniche, organizzativee procedurali riguardanti le condizioni lavorative. il livello delle qualificazioniproi'essionali.i lattori psicosocialilegati al lavoro e I'influenzadei fattori connessicon I'ambientedi lavoro.per eliminareo diminuirei rischi professionalivalutati. Il datoredi lavoro che non rispetti le suddettedisposizioniin materia di valutazionedei i:sc' ; è punitocon I'arrestoda tre a sei mesi o con I'ammendada2.740euro a 7.014.40euro. l\Iisure di prevenzionespecifìche Qualora la valutazionedei rischi evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione.il datoredi lavorodeveadottarele rnisuredi seguitoindicate: a) definizionee attuazionedi proceduredi utilizzo e di eliminazionein sicurezzad', clispositivimedici taglientie di rifiuti contaminaticon sanguee materialibiologici a rischio. qaritntendoI'installazionedi contenitoridebiramentesegnalatie tecnicamentesicuri per la manipolazionee lo smaltimentodi dispositi,zimedici taglienti e di materialeda iniezione usa e getta.posti quantopiùrvicino possibilealle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le proceduredevono essereperiodicamentesottopostea prodessodi valutazione per testarne l'efficacia e costitLlisconoparte integrante dei proqrammidi informazroflee formazionedei lavoratori; b) climinazionedell'uso di oggetti taglienri o acuminati quando tale utrlizzo non sia strettamente necessario : c) r,.lozionedi dispositivimedici dotatidi meccanismidi protezionee di sicurezza: cl)divieto immediatodella praticadel reincappucciamento manualedegli aghi in assenzadi dispositividi protezionee sicurezzaper le punture: e) sorveglianza sanitaria: f) effettuazionedi formazionein ordine a: 1) usocorrettodi dispositivimedici taglientidotatidi meccanismidi protezionee sicurezza; 2) procedureda attuareper la notifica,la rispostaed il monitoraggiopost-esposizione; 3) profilassida attuarein casodi ferite o punture,sullabasedella valutazionedella capacità di infettaredellafonte di rischio. :J g) informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione.anche in con le associazionisindacalidi categoriao con i rappresentanti dei lavoratori collaborazione per la sicurezza.attraversola diffusione di materialepromozionaleriguardante:programmi di sostegnoda porrein esserea seguitodi infortuni,differentirischi associatiall'esposizione al sangueed ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazionedi dispositivi medici taglienti o acuminati,norme di precauzioneda adottareper lavorarein condizioni di sicurezza,corrette proceduredi uso e smaltimento dei dispositivi medici trtrlizzatr,importanza, in caso di infortunio.della segnalazioneda partedel lavoratoredi informazioni pertinentia completare nel dettagliole modalitàdi accadimento. importanza dell'immunrzzazione,vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancatavaccinazione,sia essapreventivao in casodi esposizionead agentibiologici per i quali esistonovaccini efficaci; tali vaccini devonoesseredispensatigratuitamentea tutti i lavoratoried agli studentiche prestanoassistenzasanitariaed attività ad essacorrelatenel luogodi lavoro: h) previsionedelle procedureche devonoessereadottatein casodi ferimentodel lavoratore per: 1) prestarecure immediateal ferito. inclusala profilassipostesposizionee gli esamimedici necessari psicologica. e, sedel caso,I'assistenza 2) assicurarela corretta notifica e il successivomonitoraggio per I'individuazionedi adeguatemisuredi prevenzione,da attuareattraversola registrazionee I'analisidelle cause. delle modalità e circostanzeche hanno comportato il veritìcarsi di intortuni derivanti da puntureo ferite e i successiviesiti,garantendola riservatezza per il lavoratore. Il datoredi lavoroe i dirigentiche non adottinole suddettemisuredi prevenzionespecifiche sonopuniti con I'arrestoda tre a sei mesio con I'ammendada 2.740euro a 7.014.40euro. )A -l Attuazione della Dircttiva 2011/24/aE rcIativa all'assistenza sanitaria ftansftontalieta 2012/52/aE e della Direttiva recante misure per agevolare iI dconoscimento delle dcette mediche Riferimenti: Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 "Attuazione della tlirertiva 2011/24/UE concernente I'ttpy.t!i6oiirnedei diritti dei pazienti reltttivi ull'ctssistenza.;anitaria transfrontaliera,nonchétlella direttiva 2012,/52/UE,comportontemisure tlestinatead ugevolure il rir:onoscintentodelle ricette medic'|rcemessein un at'trosîatomembro".Pubblicatonella GazzettaUfficiale n.67 del 21.3.2014. Ufficiale dello scorso21 marzoè stato pubblicatoil decretolegislativo4 Nella Gazz.etta mar;.o 2014 n. 38 con cui è stata data attuazionein Italia alla Direttiva 2011124NF. concernenteI'assistenzasanitaria transtrontaliera.nonché alla Direttiva 2jl2l52NE, recantemisure per agevolareil riconoscimentodelle ricette rnedicheemessein un altro Statomembro(cfr circolaretederalen.8217 del 16.1.2013). Il provvedimento,in vigore dallo scorso 5 aprile. introduce nel nostro ordinamento un :,istemadi garanziee mezzi dr tutela a favore dei pazienti che intendano usufruire sanitariain un PaesemembroIJE diversoda quellodi origine. dell'assistenza In prrticolaresi segnalanole seguentidisposizioni' Riconoscimentodelle prescrizioni rilasciatein un altro Stato membro (art.12) L'a1t. 12 del decreto- che non si applica ai medicinali so-egettia prescrizionemedica specialedi cui all'articolo90 del DLgs 219t2006(medicinalistupefacenti)- recepiscele misure volte a garantireil rispetto del principio del riconoscimentodelle prescrizioni rilasciatein un altro Statomembro. E'staro infatti prer,istoc-hei medicinalio i dispositivimedici di cui è autorizzatoil conrmercioin ltalia, prescrittiin un altro Statc,rnembrodell'Unioneeuropea.sonodispensati secgndole norme vigenti, salvo che non sussistanofondateesigenzedi tutela della salute nmlna o clubbilegittimi e giustificaticirca I'itutenticità,il contenutoo la comprensibilitàdi una singolaprescrizione. rilasciatein un altro Stato membro non pregiudicale clellepresc,rizioni li rioonosCimento norrîe nazionaliche regolanola prescrizionee la fornitura dei medicinali. compresala del medicinaleprescritto.Restaaltresìimpregiudicatoil norrnativain materiacli sostituzione rJailanorraativavigente.di rifiutarsi,per ragioni etiche' ove prer,'isto clirirtodel farmacistzr. il medicinaleprescrittoin un al:ro Statomembro.cloveil tatmacista-qodrebbe cli cìispensare tlello stessodiritto. qualora la prescrizionesia stata rilasciat.anello Stato membro di affiliazione. Tali previsionisarannooggettodi appositelLneeguida che. come dispostodall'art. 19 del decreto.sarannoadottateclal Ministero clella Salute al fine di assicurarela più ampia omogeneitàclellegaranziee dei mezzidi tutela del pazientesul territorio nazionale. Senrpreall'art. 12. è stato inoltre previsto che. nel rispettodella normativa nazionalein dei farmaci.con clecretodel Ministerodella Salute,di intesacon la materiadi dispensazione Conferenzaper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,possonoessere adgttate ulteriori misure necessariea garantire la continuità della cura qualora una 25 prescrizionesia rilasciatanello Stato membrodi cura per i medicinalio dispositivimedici disponibiliin Italia e I'erogazionesia richiestanel territorionazionale. I contenutie le caratteristichedelle prescrizioniche verrannorilasciatenel territorio italiano per essereutilizzatein un altro Statomembro sarannoindividuati con decretodel Ministero della Saluteda emanarsi,entroil 4 giugno 2014.di concertocon il Ministerodell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenzapermanenteper i rapporti tra lo Stato. le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano. Tali ricette dovranno comunque contenere almeno i dati riportati nell'allegato al decreto legislativo, che recepisce integralmenteI'elenco previstodalla Dirett\va 2012152/UE(cfr circolarefederalen. 8217 del16.1.2013). Principi generali per il rimborso dei costi e procedure amministrative per la relativa richiesta(artt.8e10) Quanto ai costi dell'assistenzasanitaria transfrontaliera.I'art. I del decreto prevede che possanoessererimborsatise e nella misura in cui la prestazioneerogatasia compresanei Livelli Essenzialidi Assistenza.tatta salva la possibilitàper le regioni di rimborsare.con proprierisorse.gli eventualilivelli di assistenza regionaliulteriori. Al fine di ottenereil rimborso di costi sostenutiper I'assistenzasanitariatransfrontaliera. l'art. l0 del decretodisponeche il pazientedebbapresentare appositadomandaalla ASL di appartenenza, entro 60 giorni dall'erogazionedella prestazione,allegandooriginale della sanitaria. certificazionemedicae la fatturain originaleemessadal prestatoredi assistenza La ASL dovrà corrispondereil rimborso nel termine di 60 giorni dal ricevimentodella richiesta. Assistenzasanitaria soggettaad autorizzazione preventiva (art. 9) Il rimborsodei costi dell'assistenza sanitariatransfrontaliera è sottopostoad autorizzazíone preventivanei casi individuatidall'articolo9 del decreto(ricoverodel pazienteper almeno una notte: prestazioni che richiedono l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature medichealtamentespecializzate e costose:cure che comportanoun rischio particolare:assistenza fornita da partedi un prestatoreche suscitadubbi circa la qualitàe la sicurezzadelle cure). Ulteriori casi possonoessereprevisti dalle Regioni nel rispettodelle condizioni previste dal decreto. Le determinazionirelative a tali ulteriori prestazioni soi.roposte preventivasono tempestivamente ad autorizzazione pubblicatesui siti web delle regionimedesimee comunicateal Puntodi ContattoNazionale. Punto di contatto Nazionaleper I'assistenzasanitaria nazionale(art. 7) L'art.7 del decretoprevedel'istituzione.pressoil Ministerodella salute,del Punto di ContattoNazionale,attraversoil quale sarannomessea disposizionedel pubblico tutte le informazionisui prestatoridi assistenza sanitaria,sui diritti dei pazienti.sulle proceduredi rimborsoe aùtorrzzazione preventiva. Per le informazioni relative ai prestatori di assistenza.il Punto di Contatto Nazionale fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)del Ministerodella Salute. 26 Decisione delegata della Commissione del 10 marzo 2014 Reti di rifedmento europee Riferimenti: Decisionedelegatadella Commissionedel l0 marzo 2014 relutivaai criteri e alle condiziani che devono sodclisfarele reti di rif'erimentoeuropeee i presÍotori di assisrenzasanitaria clrc tlesiderano uderirea una retetli riferimentoeuroDeu.Pubblicatanella GazzettaUfficiale dell'UnioneeurooeAL 147del r7 . 5 . 1 0 1 4 . Nella GazzettaUffìciale europeadel 17 maggio 2014 è stata pubblicata la decisione delegatadel 10 maÍzo 2014, adottatadalla Commissioneeuropea,relativa ai criteri e alle condizioni che devono soddisfarele Reti di r:ferimento europeee i prestatoridi assistenza sanitariache desideranoaderirea una Retedi riferimento europea. Lo sviluppo delle Reti di riferimento europeo è stato pensato per agevolare in Europa I'accessoalla diagnosie all'assistenzasanitariadi alta qualità con riduzionedel rapporto costo-efficacia. Le Reti di riferimento europee, strutturate come centri di ricerca e competenzaper il trattamentodi pazientianchedi altri Paesi,hannolo scopodi aiutaregli operatorisanitarie i ccnl t di competenzadei diversi Paesi a condividere le conoscenzeapplicando criteri comuni per combatterele malattierare che richiedonocure specialtzzate. La disciplinadelle Reti di riterimento europeoè stata introdol.tadalla Direttiva europea 201'124/lJE, concernentel'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza e recepitain Italia, come già evidenziatonella precedentescheda. sanitariatransfrontaliera con il DLgs 38/2011. La Direttiva 2011l}4lIJE, all'articolo 12, prevedeche la Comrnissionesostengagli Stati mernbrinello sviluppo delle Reti di riferimento europeetra prestatoridi assistenzasanitaria negli Statimembri,soprrttuttonel settoredelle malattierare. e centridi eccellenza E,' stabilito che le Reti si basino sull'adesionevolontaria dei loro membri. i quali partecipanoe contribuisconoalle attivitàconlormementealla legislazionedello Statoin cui sonostabiliti. Secondola stessaDirettiva le Reti di riferimentoeuropeeclevonoperseguirealmenotre dei segr-renti obiettivi: a rea,lizzarc.a beneficio clei pazienti e dei sisternidi assistenzasanitaria,le a) r-'orìcorrere potenzialitàdella cooperazioneeuropeain materia di assistenzasanitariaaltamente ;peciahzzatamediante I'utilizzo delle innovazioni della scienza medica e delle tecnologiesanitarie: in materiadi prevenzionedelle malattie: b) contribuirealla condivisionedi conoscenze sanitariatli qualità.accessibileed l'erogazione di un'assistenza c) rnigliorarela diagnosie economicamenteefficiente per tutti i pazienti affetti cla patologie che richiedono una è rara; particolareconcentrazione di competenzenei settorimedici irr cui la competenza l'uso economicamenteefficiente delle risorse. concentrandoleladdove d) rnassimrzzare opportuno; e) rafforzare la ricerca, la sorveglianzaepidemiologica, conle la tenuta di registri, e provvederealla formazionedei professionistisanitari: 27 0 agevolare la mobilità delle competenze, virtualmente o fisicamente, e sviluppare, condivideree diffondere informazioni, conoscenzee migliori prassi e promuoveregli sviluppinelladiagnosie nellacuradi patologierare.all'internoe all'esternodelle Reti: g) incoraggiarelo sviluppo di parametridi riferimento in materia di qualità e sicurezzae contribuireallo sviluppo e alla diffusionedelle migliori prassiall'interno e all'esterno dellarete; h) aiutare gli Stati membri che hanno un numero insufficiente di pazienti con una particolare patologia. o che non dispongono delle tecnologie o delle competenze,a fornireuna gammacompletadi servizialtamentespecializzatidi alta qualità. Per la reahzzazionedelle Reti europeela Direttiva ha stabilito che la Commissione,con atti delegati,adotti un elenco di specifici criteri e condizioni che le Reti devono soddisfare, criteri e condizioni che, così come previsto.sono stati individuati con I'atto delegatoin esame. L'atto delegatoadottatodalla Commissioneeuropeasi componedi due allegati:il primo nel quale sono individuati CRITERI E CONDIZIONI CHE LE RETI DEVONO SODDISFARE e il secondo nel quale sono indicati CRITERI E CONDIZIONI PER I CANDIDATI ALL'ADESIONE AD UNA RETE. 28 Attuazione Direttiva 2012/26/aE che modifÌca Ia Dircttiva 2001/53/CE per quanto dguarda Ia farmacouig"ilanza Riferimenti: Decretolegislativo4 marzo2014, n. 12"Attua:ione tlell'orticolo l, pctragraJtl, 5 e l2 della diretriva 2012/26/UE. cttrc modirtca la direttiva 2001/83/CE per quilto riguanla la fannacovigilan:ct". PubbiicatonellaGazzettaUfficialen. 69 del 24.3.2014. Con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 42, pubblicato nella ()azzetta Ufficiale n. 69 del 21.3.2014,è stata data attuazionead alcune disposizioni della Direttiva 20l2l26NE recante modifiche alla Direttiva 2001/83/CE in materia di farmacovigilanza.Come si ricorderà, la Direttiva del 2012 ha introdotto misure volte a rafforzare la traspareîza e I'efficacia della farniacovig rlanza. Il provvedimento in oggetto, in vigore dal 23 aprile prossimo. recepisce la normativa comunitaria sopra richiamata apportando alcune modificazioni al DLgs 219/2006 (Codice Comunitariodei medicinaliper uso umano).In particolare.si segnalaquantosegue. L'articolo 34 del DLgs 219/2006(obblighi del titolare dell'AIC) è stato modificato prevedendo che in caso di intemrzione temporaneao definitiva della commerciahzzazionedi un medicinale. il titolare dell'AIC debba informare I'AIFA dei motivi di tale azione, specificando se la decisione è stata adottata per uno dei motivi. attinenti ail'efficacia del rnedicinale o alla protezione della sanità pubblica. individuati dall'art. l4l del DLgs 219/2006. Tale modificazioneè stataintrodotta al fine di evitare che. come accadutonel caso del Mediator in i r';.r:rcia, le ragioni commerciali,addottetalvolta a giustificazionedel ritiro di un farmaco,siano in rcaltàlegatealla sicurezzadello stesso. Il î;tolare dell'AIC è comunque tenuto a tale obbligo informativo anche qlralora i motivi naturacommerciale. clell interruzioneabbianoesclusivamente ConLuna modifìcazic'neall'aft. 80 (lingua utilizzata) è stato inoltre previsto che, qualora il meclicinalenon sia destinato ad essere fornito direttamente al paziente, oppure laddove sus istano gravi ditficoltà in ordine alla disponibilità del medicinale, I'AIFA. fatti salvi i provvedimenti ritentrti necessari per la salvaguardia della salute umana. può dispensare dall'obbli_eo di riportare sulle etichettee sul foglio illustrativo determinateindicazioni e può altrcsì dispensarepienamenteo parzialmentetli redigere le etichettee il fbglio illustrativo in lingua italiana e, pcr i medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedcsca. Corr la modificazione apportata all'art. 152 del DLgs 21912006,relativo agli obblighi di contunicazionedell'AIFA, è stato infìne precisato che I'Agenzia è tenuta ad informare tempestivamenteI'EMA delle decisioni in materia di AIC e delle relative motivazioni. Ciò al finc di consentire ;rll'Autorità re-qolatoriaeuropea di pubblicare o-eni anno I'elenco dei medicinaliper i quali sono staterespinte.revocateo sospesele autorizzazioniall'immissione in conrmercio.ovvero che sono stati ritirafi dal mercato o la cui vendita è stata vietata, come previsto dalla Diret tiv a 20 12126/UE. Il decreto in og-eettonon apporta invece alcu;ramodificazione alle disposizioni in materia di farnracovigrlanzacontenute nel titolo IX del DLgs 21912006,anche con specifico rif-erimento agli obblighi previsti in capo ai farmacisti.Conre a suo tempo -eiàsegnalato.infatti, il sistemadi farnracovigrlanza sarà oggetto di un emanando decreto interrninisteriale che individuerà procedureoperativee soluzionitecnicheper renderlopiù efficace. 29 In propositosi ritieneopportunorammentareche.sul sito federale,è da tempoattivo un sistema di segnalazione on-linedellereazioniavverseriservatoai farmacistiiscrittiall'Albo. Il servizio prevedela compilazione on-linesul sito www.fofi.it(oveè riprodotta dellaschedadirettamente fedelmentela schedaADR secondole vi-eentidisposizionidi legge)e I'invio automaticoal responsabile territorialedi farmacovigilanza. Consideratii risultati che tale importante strumento operativo permette di raggiungere, si invitanoi Signori contribuendo a rendereancorapiù efficacela rete di farmacovigilanza, Presidentia volernepromuoverela diffusione. 30 Regolamento delegato (UE) n. 357/2014 in materia di stu di suII' effi caci a su ccessi vam en te aII' au totizz azi on e Rifurimenti: Regolamentodelegato(LtE) n. 357/2011della Comntissionedel -1I'ebbraio2014 che integra la tlirett,;';tr2001/83/CEtlel Parlcunento europeoe tlel Con;iglio e íl regolamentotCE) n.726/2001de\Parlamenro eurolt(.oe del Consiglioper quunto riguarda le situa:.io,rinelle quali possonoessereimpostistuclisull'fficot'ia qll'autoriz:azione. succe':siv'amente Pubblicatonella GazzettaUfficiale dell'Unione europeaL l0'7/l del t0.4.1014. Nella Gazzetta europea del 10 aprile 2014 è stato pubblicato il"Regolantento delegato (UE) n. 357/2014 tlellu Corwnissione del 3 .febhraio )014 che integra lu direttiva 2001/83/CE del Purlunento europeoe tlel Consiglio e il regoltunento(CE) n.726/2004tlel Pctrlanrcntoeuropeo e tlel Consiglio per quanto riguarda le situn:.ioni ttelle quali possono essere intposti stutli sull',::,ffícac ía success it,cunenteull' outorizzttziorte". I a Commissione europea ha emanato il Regolamento delegato 35112014sulla base delle seguenticonsiderazioni:"è opportltno che tleci.sioniin nurterio di uutori?,zazione tli nrcdícinali siano prese irt base a criteri obiettivi cli quulità, siutrez.T.ct ed e.fficacia clel meclicinale in Ete\rione, al .fine tli garantire che .sianoimnte.r.visul ntercuto e .yonunini.strtúiui pazienti solo ttrcaicinuli tli ulto livello qualitativo. Ne c'ortsegueche i tnedicinali nuovi tlevono essere sottoposti o stutli upprofontliti, cotnprese le sperintenîtt:.iorti cliniche, prinn di venire trtttorizacrti...può cssere rrccessurioin detennirrute.rituu:iortiintegrure i tlati di.sponihiliul ntonrcntotlell'uutoril.:ctaiorrc c'ortinf'onnoziorti uggiurtti,;erelutive ull'e.lJicctciutlel metlicittale ul J'ine tli risolvere problemuticlrc clte non poteruno trorore ri.;prtstu prima del rilascio leLl mrtori::.az,ione ull' inuníssitntein comntercio. Irnllre, le inf'ormcti,ionisucc'essiveull'ttutori:.:u:ione p().ts(r,toitnporre rev-isioni significative tlell,t prec'etlenti t'triutctT.iorti tlell'efticucitr e riclúedere tluti nill'e.ffic'ienru uggituttit'i u t'tntienno,mentrere.sravulitla l'uutoril:.ai,ioneall'ùntnissioneitt c'olrunerc'io". Con il regolamentoin esame.ò stato pertant(,stabilito che le autorità nazionali competenti. I'Agenzia europeaper i medicinali o la Commissioneeuropeapossono imporre al titolare di run'autorizzazionerll'immissione in commercio di effettuare uno studio sull'effìcacia successivoall'autorizzazionese sono state identificateproblematicherelative ad alcuni aspetti dell'efficacia del medicinaleche possonoessererisolte solo dopo l'immissione in commercio del medicinaleo se la comprensionedella patologia,della metodologiaclinica o dell'uso del metlicinalein condizioni reali indicano che le precedentivalutazioni di etficacia possanodover essereriviste in misura significativa. ll Regolamentodelegatoentra in vigore il 30 aprile 2014 ed è direttamenteapplicabile in tutti gli Statimembridell'Unione. ll Regolamento (UE) n. 358/2014 in materia di prodotti cosmetici (UE) n. 358/2011tlellu Contmi.ssione Riferimentiz Reg,olmnenro tlel9 uprile 2014 c'hemoclificul'ullegato II e l'allegcro V del regolamenÍo(CE) n. 1223/2009del Parlcunentoeuropeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici.PubblicatonellaGazzettaUfficialedell'UnioneeuropeaL 10715del 10.21.2014. Nella Gazzettaeuropeadel l0 aprile 2014 è stato pubblicato il Regolamento358/2014 della Commissione.del 9 aprile 2014, che modifica I'allegato II e I'allegato V del regolamento 122312009 del Parlamentoeuropeoe del Consiglio sui prodotti cosmetici. Con il regolamento in esame, sulla base delle risultanze di studi effettuati dal Comitato scientifico della sicurezzadei consumatori(CSSC), sono state etfettuatedelle modifiche agli allegatidel regolamentoin materiadi prodotti cosmetici. Come si ricorderà, con Regolamento (CE) n. 122312009(cfr circolare federale n. 7492 del 28.1.2010),il Parlamentoeuropeoe il Consiglio hanno approvato il "nuovo regolamentosui prodotti cosmetici" che ha lo scopo di armonizzare le disposizioni già esistenti in materia (Direttiva Europea761768|CEEe succ.mod.), introducendomiglioramentisostanzialie creando un unico strumento giuridico di riferimento per tutti gli Stati membri, appartenentiall'Unione Europea. Il Regolamento 122312009sui prodotti cosmetici fornisce la defìnizione comune di prodotto la sicurezzadel cosmeticosotto cosmeticoe contieneuna seriedi disposizioniche -garantiscono vari punti di vista (dal metodo di fabbricazioneal controllo degli ingredienti.dall'obbligo delle informazionida dichiararein etichettaalle valutazioni ese_euite da un esperto).Il Regolamento possiedenove allegati, ed in particolare quelli dal II al VI costituisconoun sistema di liste positive (che elencanoe descrivonole sostanzeammesseall'uso cosmetico)e negative(con le sostanzevietate),basatosull'inserimentodelle sostanzenegli allegati in se-euitoalla valutazione di specifici dossier di sicurezza da. parte del Comitato Scientifico per la Sicurezza del Consumatore. Il Regolamentonel corso degli anni è stato già oggetto di numerosi aggiornamenti per adattarlo ai cambiamentie ai miglioramenti intervenuti nel settore. Si inserisconotra il novero de-eli aggiornamentianchele modifiche apportatecon il regolamentoin esameche è intervenuto su-eli allegati II e V introducendodelle restrizioni in merito ad alcune sostanzeconformementea quantoindicatodal CSSC (allegati). L'applicazionedelle restrizioni sopraccitateper consentireall'industria di operare i necessari adeguamentidelle formulazionidei prodotti è statadiffèrita. In particolare.è stato concessoalle impresesei mesi di tempo per I'immissione sul mercatodi prodotti conformi (30 ottobre 2014) e quindici mesi per cessarela messa a disposizionesul mercato di prodotti non confbrmi e per consentirelo smaltimento delle scorte esistenti (30 l u g l i o2 0 1 5 ) . 32 Ditettiva 2014/40/ UE sui prodotti del tabacco Riferimenti: Direttiva 2014/40/UE del Parlamentc europeo e del Consiglio del 3 aprile 20ll sul ravvi,'inamentodelle disposizionílcgi.slatíve.regolamenîarie cunntínistrarive degli Stati membri relatívealla luvora:ione, alla presentúaionee ulla venditadei prodotti tlel tubacco e tlei protlotti correloti e che abroga la Dirertiva2001/37/CE.PubblicatanellaGazzettaUfficiale dell'UnioneeuropeaL l27ll de!29.4.2014. Nella GazzettaUfficiale dell'Unione europeadel29.4.2014,è statapubblicatala Direttiva 20l4l40lUE del ParlamentoEuropeoe del Consigliodel 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delledisposizionilegislative.regolamentari e amministrativedegli Statimembrirelativealla lavorazione,alla presentazionee alla vendita dei prodotti del tabaccoe dei prodotti correlati e che abrogala direttiva2001137/CE. La Direttiva 2014140/UEaggiorna la precedentedirettiva europea sul tabacco e ha l'obhiettivo di agevolareil regolare funzionamentodel mercato interno dei prodotti del tabaccoe dei prodotti correlatisulla base di un livello elevatodi protezionedella salute, soprattuttoper i giovani. Per quanto di interesse,la Direttiva stabili;ce che le sigaretteelettronichee i relativi contenitoridi liquido di ricarica potrannoessereimmessi sul mercato solo se conformi alla nuo\a Direttiva; dovranno essereinvece asioggettatialla direttiva sui medicinali o sui dispositivimedici se per la loro presentazione e funzionele sigaretteelettronichee i relativi contenitoridi liquido di ricaricasianopresentlrticomemedicinalio dispositivimedici. Pertanto. se i fabbricanti e gli importato;i presenterannole si_{aretteelettroniche e contenitoridi liquido di ricarica come medicinali, secondo la definizione di cui alla Direttiva83l200llcE o come clispositivimedici secondola definizionedi cui alla Direttiva 93l42lCEEgli stessisarannosoggettiad autorizzazronee dovrannoesseredispensatiin base alle disposizionichere-eolano la venditaal pubblicodei medicinalio dei dispositivimedici. Si ricordache in basealla Direttiva 83/2001,'CEsi intendeper medicinaleogni sostanzao assr.rciazione di sostanzeaventiproprietàcurativeo profilattichedelle malattieumaneo che possanoessereutilizzate sull'uomo o somministrateall'uomo allo scopo di ripristinare, coneggere o modificare funzioni fìsiologiche. esercitando un'azione farmacologica, immunologicao metabolica.o\,'verodi stabilireuna diagnosimeclica. In hasealla Direttita 93l42lCEEper dispositivomedico si intendequalunquestrumento. apparecchio,impianto. software. sostanza o altro prodotto, utllizzafo da solo o in contbinazione.compreso il software destinato dal fabbricirnte ad essere impiegato spe;ificamente con fìnatità diagnostiche e/o terapeutichee necessarioal corretto funzionamentodel dispositivo,destinatodal fabbricantead essereimpiegatosull'uomo a finì di: - diagnosi.prevenzione, controllo.terapiao aitenuazione di una rnalattia; - diagnosi.controllo.terapia.attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; - studio,sostituzione o modificadell'anatomia o di un processofìsiologico: - interventosul concepimento, la principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguitacon mezzi "rui azione fannacologiciné immunologiciné rnediantemetabolismo,ma la cui funzionepossaessere assistitada questimezzi. La Direttiva20l4l10/UEdovràessererecepitaentroil 20 maggio2016. 33 Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifruti di apparecchiature elettriche ed elettoniche (RAEE) della direttiva 2012/19/UE.suirifiuti di Riferimenti: Decretole-eislativol4 marzo2014, n. 19 "Attuctzione elettrir:heetl eleÍtroniche".Pubblicatonella GazzettaUfficiale n. 73 del 28.3.2011- S.O. n. upparec'chiaîure 30. Com'è noto, con il DLgs 15112005era stato introdotto nell'ordinamentoitaliano, in attuazionedi Direttivecomunitarie,tra I'altro. l'obbligo per i distributoridi apparecchiature elettricheed elettroniche,di assicurareil ritiro gratuito. in ragione di uno contro uno. ad un usataal momentodella fornitura di una nuova apparecchiatura dell'apparecchiatura elettriche ed nucleo domestico,provvedendoal trasportodei rifiuti di apparecchiature presso produttori. i raccolta comunali orgaîrzzafi dai elettroniche centri di Ora, con il decretolegislativo14 marzo2014.n. 49 è statarecepitanel nostroordinamento la Direttiva 20l2ll9lUE sui rifiuti di apparecchiature elettricheed elettroniche(RAEE). Il provvedimentosostituiscela normativacontenutanel DLgs 15112005. in vigore dal 12 aprile. Si evidenzianodi seguitole nuovedisposizionidi interesse. Ambito di applicazione ed esclusioni(artt. 2 e 3) Le disposizionidel decretosi applicano: sino al 14 agosto2018, alle apparecchiature elettricheeclelettronicherientrantinelle categoriedi cui all'AllegatoI ed elencatea titolo esemplificativoall'AllegatoII del decreto.Da evidenziarel'esclusionedei dispositivimedici impiantatie infettati: dal t5 agosto 2018. a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche.come classificatenelle categoriedell'Allegato III ed elencatea titolo esemplificativo nell'AllegatoIV. Resta comunque confermata.anche dopo il 15 agosto 2018, l'esclusione relativa ai dispositivimedici e dispositivimedico-diagnostici in vitro. qualoravi sia il rischio che tali dispositivisianoinf-etti. Ritiro gratuito da parte dei distributori e depositopreliminare alla raccolta (art. 1l) il dccreto,all'art. 11. disponeche i distributori.in aggiuntaal ritiro di RAEE equivalenti (c.d. "uno contro uno", già previstodalla normativaprevigente- cfr circolarefederalen. possano 7801).cui sono tenuti al momentodella fornitura di una nuova apparecchiatura, "uno gratuito controzero". vale a dire la raccoltaa titolo cieiRAEE effettuareancheil ritiro di piccolissimedimensioni(fino a 25 cm) conferiti dagli utilizzatorifinali. senzaobbli-eodi elettricheed elettroniche(AEE) di tipo equivalente.Tale forma acquistodi apparecchiature di ritiro. le cui modalità semplificatesararìnodisciplinate con un emanandodecreto interministeriale.è obbli-eatoriaper i distributori con superficie di vendita di AEE al dettagliodi almeno400 mq. L'articolo 11 del decretodisciplina inoltre le modalità per il deposito preliminare alla raccolta.effettuatodai distributoripressoi locali del proprio punto venditao pressoaltri luoghi, disponendoche i RAEE ritirati debbanoessereavviati ai centri di raccolta ogni tre i 3.500 mesi o quando il quantitativoritirato e depositatoraggiungecomplessivamente chilogrammi.In ogni caso.anchequaloranon sianostati ra-sgiuntii 3.500 chilogrammi.la duratadel depositonon deve superareun anno. a4 -)+ Obblighi per la vendita a distanza(art.22) I distributori che effettuanola vendita a distanza,al fine di adempiereall'obbligo di ritiro grattritodell'apparecchiaturadi tipo equivalente,sono tenuti ad indicare in modo chiaro i luoghi presso i quaii l'utrlizztrtore finale può conf'erire gratuitamentei RAEE di tipo equivalente, nonchéle modalitàdi ritiro press{llo stessoluogo di consegna,gratuitamente e senzamaggiori oneri di quelli che ragionevolmentelo stessosopporterebbein caso di venditanon a distanza. Informazioni agli utilizzatofi ( aú. 26) Qualora non sia prevista la fornitura di istruzioni da parte del produttore di AEE. le informazioni sul corretto smaltimentodei R,\EE ed i relativi sistemi di ritiro o raccolta. sono fornite dal distributore al dettaglio presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazionio l'esposizionedi materialeinfcrmativo. Sanzioni(art.38) Nei confronti del distributoreche indebitamentenon ritira, a titolo gratuito, un'AEE trova applicazionela sanzioneamministrativapecuniariada euro 150 ad euro 400. per ciascuna app:rrecchiatura non ritirata o ritirata a titolt>oneroso(si tratta.peraltro,della medesima sanzioneprevistain precedenza). 35 Corte di Giustizia Eurcpea - sentenza 13.2.2014Iegislazione austriaca sulltapertura di nuove farmacie del 13febbraio2014.sr nellacausaC-367112 La Cortedi GiustiziaEuropea,con la sentenza è pronunciatasulla compatibilitàdella legislazioneaustriacain materiadi aperturadi nuove farmaciecon la libertà di stabilimentosancitadall'art. 49 del TrattatoCE. Secondo la normativa austriaca. I'apertura di una nuova farmacia è subordinata ad un'autorizzazionepreventivache viene rilasciata qualora sussistauna "necessità".Tale necessità,tuttavia, si consideranon esistentein specifici casi individuati dalla legge ed, in particolare.quandoun'aperturadeterminerebbela riduzione al di sotto di una certa soglia dell'utenzadell'eserciziogià esistente. La questionesu cui la Corte è statachiamataad esprimersi.infatti, traevaorigine dal fatto che una domanda di autorizzazionedi una nuova farmacia era stata respinta, poiché I'aperturadell'esercizioavrebbeavutoI'effetto di ridurre il potenzialebacinodi utenzadella farmaciavicina nettamenteal di sotto della sogliaprevistadalla legge. Nella pronunciain oggetto la Corte - richiamandoanche i contenuti della sentenza1" giugno 2010 (rinvio pre-qiudtzialeproposte dal Tribunale Superioredelle Asturie (cause riunite C-510107e C-57ll07). ha ribadito che l'art. 49 TFUE "non osta.in linea di principio. a che uno Stato membro adotti un regime di autorizzazionepreventiva per I'apertura di nuovi presidi sanitari come le farmacie. se un tale regime si rivela indispensabileper colmare eventuali lacune nell'accesso alle prestazioni sanitarie e per evitare una sanitaria duplicazionenell'aperturadelle strutture.in modo che sia garantitaun'assistenza adeguataalle necessitàdella popolazione.che copra tutto il territorio e tengaconto delle . regioni geograficamentei solate o altrimenti svantag-eiate" giudicato la disciplinain questione la ha tuttavia. Corte riferimento caso austriaco, Con al incompatibilecon il principio della libertàdi stabilimento.trattandosidi una normativache non consentealle autoritàcompetentidi tener conto delle peculiaritàlocali e. pertanto.di derogareal rigido criteriobasatosul numerodelle personedestinatead approvvigionarsi. 36 FarmacistaPiu: Ia nuova manifestazione dedicata alla Ptofessione Lo scorso4,5 e 6 aprilesi è tenuta,a Roma,la prima edizionedi"FarmacistaPiù",la nuova manifestazionededicataal professionista,organizzatadalla FondazioneFrancescoCannavò con la collaborazione di EDRA LSWR. e patrocinatadalla Federazione degli Ordini. iniziativa Nell'ambito di tale è statomessoa disposizionedi tutti gli attori del sertoreun nuovospaziodi approfbndimento. attraversotre giorni di dibattiti.confrontie riflessionisui temi di stringenteattualitàche ri-{uardanol'inrera filiera del farmacoe la Professione.quali, in particolare.l'approcciomultidisciplinarealla gestionee alla cura del paziente,i percorsi formativi universitarie post laurea. gli sbr>cchiprofessionali.le novità legislative, la sostenibilitàdella farmacianel sistemasanitarionazionale,I'innovazionee il governodella spesa. ,o.ll'appuntamentodel 2014, seguirà. I'anno successivo, I'edizione milanese in concomitanza con Expo 2015. La professionepuò. infatti, portareun contributoimportante anchein temadi alimentazione e nutrizione.che non solo sonoal centrodell'Expo,ma sono unadellenuovefrontieredell'attivitàdel farmacista. 37 Ecm Cogeapse certificazione A partiredal correnteanno. gli Ordini possonocertificare.su richiestadegli iscritti, i crediti Ecm per il periodo 20ll-2013 (cfr. circolare federalen. 8490 deI 2010912013). Al fine di agevolare il lavoro di certificazione degli Ordini. il Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) centrahzzeràla fase istruttoria di tale processoe predisporràil certificato Ecm che ciascunPresidentedi Ordine dovrà firmare e consegnare all'iscritto.A tal fine Il Cogeapsha richiestoil logo di ciascunOrdine in formato vettoriale da inserire nel certificato Ecm. La Federazioneprovvederàa inoltrare al Cogeapsi loghi degli Ordini. previaricezioneda partedi quest'ultimi. L'attività istruttoria prevede,attraversoun appositoufficio del Cogeapsche si relazionerà direttamentecon il singolo professionista. la raccoltae I'inserimentonella bancadati del Consorziodelle seguentiinformazioni: o crediti Ecm individuali per formazione effettuata all'estero e non accreditatain Italia: o creditiEcm individualiper pubblicazioniscientifiche: o crediti Ecm individuali per autoformazione(riservataa liberi professionisti); o creditiEcm individualiper tutoraggio: o creditiEcm mancantidi formazioneaccreditata non trasmessidai provider: o rettifiche per errori/difformitànei dati trasmessidai Providerrelativamentea crediti Ecm di eventiaccreditati: r esoneried esenzioni relativeal triennio20ll-2013. Pertanto,gli Ordini potranno invitare tutti gli iscritti che non trovino allineata la propria posizionea rivolgersi al Co.Ge.A.P.S.per regolanzzarlanel caso disponganodi crediti individuali. esoneried esenzioni.Tali modifiche/inserimentidei crediti Ecm. prima cli essere definitivamenteacquisitedal sistema,dovrannoessereapprovate,medianteun processodi è iscritto. A tal fine. -eli validazioneinformatica.dall'Ordine pressocui il prof'essionista Ordini avrannoa disposizioneun numero telefonico di riferimento e di supportoper ogni esigenzaod informazionesulleprocedureEcm. che il Co.Ge.A.P.S.avràcura di comunicare non appenadisponibile.La Federazione. ha tuttaviarichiestochiarimential Cogeapscon particolareriferimentoall'attività di validazionerichiestaall'Ordine. tenuto conto che lo prodottadall'iscrittoquale,ad esempio, stessonon ha modo di verificarela documentazione quellarelativaalla formazioneall'esteroe all'autoformazione per i liberi prot-essionisti. Si prevede,inoltre. una giornatadi formazioneorganizzatadal Cogeapse dedicataal personaledi segreteriae/o Consiglieri dell'Ordine incaricatidi seguirele praticheEcm. Infine, esclusivamenteper -eli Ordini che lo desiderino e che abbiano raccolto informaticamente i dati dei propri iscritti relativi ad esoneri.esenzionie crediti individuali. il Co.Ge.A.P.S. è disponibilea caricaremassivamente. secondole normativee le indicazioni della SegreteriaEcm, i suddettidati. Le eventualiinformazioniin merito per gli Ordini che volesserotrasferirei crediti Ecm in loro possessopossonoesserereperitecontattando,per Per -eliaspettitecnici,I'ing. Nicola Grassoal n. 06- 87678103([email protected]). gli Ordini che utilizzano I'applicazioneEcmP (cfr. circolare federale n.8610 del 28lll/2013), non appenasarannoresenote le modalitàdell'acquisizionemassivadi tali dati 38 da parte del Cogeaps,la Studiofarmaprovvederàad aggiornareil software in modo tale da consentirela gestionedi esoneri,esenzionie dei crediti individualiper la trasmissione degli stessial Cogeaps.Le attività del Cogeapssopraevidenziatesararuìoattivateentro la fine del mese di giugno e saranno oggetto di ulteriori specifiche comunicazioni operative, non appenalo stessoConsorziosaràriuscito a raccoglieretutti i crediti Ecm relativi ad eventi svolti dai provider regionalie nazionali.Già dalle prossimesettimane,tuttavia,saràdato corsoalf invio agli Ordini, tramite mail, dei certificati relativi ai professionistiche già hanno raggiuntol'obbligo tbrmativoe predispostiper la firma del Presidente. Corsi di formazione Ecm La Federazionehareahzzato.in collaborazionecon l'Ordine dei farmacistidelle Provincedi Milano, Lodi Monza e Brianza. rl corso Fad "// Jarmacista per l'aclerenzaterqpetúica" disponibilegratuitamente sul sito www.fofìfad.com. ll corso,che dà la possibilitàdi acquisire5 crediti Ecm, si basa su cinque video-lezioni svoltesipressoI'Ordine dei farmacistidelle Provincedi Milano, L,odiMonzaeBrianza. Il programma.incentratosulle malattierespiratoriecon particolareriferimento all'asma, si è focalizzato sull'effettiva attuazionedel progetto MUR (Medicine Use Review) presentato recentementea Roma nel corso della conventìonFarmacistaPiù.Il corso.attraversoI'esame di situazionireali di pazientiasmaticiche si presentanoin farmacia.si proponedi aumentare la diffusione e l'applicazione della pharmaceuticalcare nella pratica professionale quotidiana in l'armacra. Prosegueper il 2014. inoltre. I'impegno della FondazioneFrancescoCannavòsui corsi di fonnazione a distanza Ecm gratuiti destinati ai farmacisti. Dal 6 maggio all'indirizzo '"',' !:pharyqafa4l! è on-line il corso Il fannacisra e la consulenzatlermcttologicanelle patologie.fitnginedelle unghie che consenteai partecipantiI'acquisizionegratuita di 5 creditiEcm. Le lezioni sonosuddivisein sezionisl'iluppate,come nelle precedentiedizioni. su Ji una piattaformae-learning "video-based".Per partecipareal corso è sutficiente con:rpilarela scheda di iscrizione online al momento della registrazioneper ricevere e passworddi accesso. usei"name Iitr ire. dal 20 giugno.allo stessosito ww'uv.pharmafad.it è attivo il corsoFadII Jarrnacístae la "presa in carico" tlel pazietúecon malatt,;avenosacronica etJemorroidi. Anchequesto conioè gratuitoper tutti gli iscritti all'Albo e ;onsenteI'acquisizionedi 5 crediti Ecm. 39 Deliberazione E.N.P.A..F. n. 60 del 19 dicembrc 2013 Contdbuto una tantum a sostegno degli iscritti titolad di farmacie rurali Con Deliberazionen. 60 del 19 dicembreu.s. I'ENPAF ha deciso di istituire.per l'anno 2013, un contributo "una tantum" a sostegnodegli iscritti titolari di farmacie rurali. stanziando per tale iniziativaI'importo complessivodi € 1.000.000,00. Possonochiedere I'assegnazionedel contributo assistenziale"una tantum" i farmacisti. iscrittiall'ENPAF. che al momentodellapresentazione delladomanda: a) siano titolari, nella forma dell'impresa individuale. di farmacie rurali ubicate in Comuni.frazionio centriabitaticon popolazionenon superioreai 1200abitanti: b) siano titolari continuativamente da almeno cinque anni della medesimafarmacia rurale: c) siano in regola con il versamentodella contribuzionedell'anno 2013 e. nei limiti della prescrizione,non abbiano una morosità pregressapari o superioread rA del contributoprevidenzialedovutoper I'anno; d) abbianoun reddito pro-capiteriferito al proprio nucleo familiare. nell'anno 2012. che rientri nellefasceindicatenellatabellariportatadi seguito. REDDITOPRO CAPITE PERCEPITO NELL'ANNO 2012 MISURA DEL CONTRIBUTO € 12.000.00 Dazero a € 9.000.00 Da€ 9.000.001 a € 11.000.00 € 10.000.00 a1 € 14.000.00 Da€ 11.000.0 € 9.000.00 a€ 16.000.00 Da€ 14.000.01 € 9.000,00 Da€ 16.000.0 a1 € 19.000.01 € 7.000.00 a € 21.000.00 Da€ 19.000.01 € 6.000.00 L'istanzadi assegnazione del contributoe la documentazione richiestadevonoessereinviate direttamenteall'ENPAF, tramite raccomandataA.R.. entro il l0 marzo 2011, f-ermo restandoche I'iniziativacessaalla datadell'esaurimento delladisponibilitàeconomica. Le modalità operativeper la richiestadel contributo sono dettagliatenella Deliberazionee per ogni ulteriore approfondimento,si invita a prenderecontatti con i competenti uffici dell'ENPAF. 40 Legge 98/2013 -articolo 42 soDDÍes sione cettiÍicazioni tr sanitatie: chiarimenti Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sulla soppressionedelle certificazioni sanitarie dispostadall'art.42 del D.L. 21 giugno 2013.n. 69 convertitodalla Legge9 agosto2013,n. 98: è stato soppresso l'obbligo per i farmacisti di produrre certificato medico comprovantela sanacostituzionefisica a) all'atto del concorso(articolo 4. comma 1, letterae), del R.D. 30 settembre 1938.n. 1706e articolo5, comma2, numero3). del D.P.R.21 agosto1971,n. t275): b) a seguitodi assenzapermalattiaper più di 15 giorni (articolo 31, comma 5. del R.D. 30 settembre1938.n. 1706): è stato inoltre soppressoI'obbligo, in precedenzaprevisto dall'art. 32 del R.D. per i titolari di farmacia dr esibire i certificati medici atti a comprovare 170611938. I'idoneità fisica dei dipendentiall'esercizioprofessionalee l'assenzadi malattie contagiosein attoche rendanopericolosol'eserciziostesso: Pertanto, i titolari di farmacia non sono più tenuti a trasmettere la suddetta documentazioneall'ASL di rif-erimentoin occasione della comunicazionedei dipendentiassunti: è stato.altresì,abrogatol'obbligo, previstodagli artt. 14 della L. 28311962e 37 del ,.,,P.R.327/ú84, del libretto di idoneità sanitariaper il personaleaddetto alla produzione.preparazione. manipolazione e r,'endita di sostanzealimentari. -+l Linee di indidzzo suglt stîamenti per concorÍere a ddure gli erod in terupia farmacologica nell'ambito dei servizi assistenziali erogati dalle Farmacie di comunità La Direzione generaledella Programmazionesanitaria del Ministero della Salute. in collaborazionecon i rappresentantidi tutte le professioni (FOFI, FNOMCeO. IPASVI. SIMG e SIFO) ha realizzatoun manualecontenentele "Linee tli indiri::o sttgli strumenti per concorrere o ritlurre glí errori in terapia Jàrmacologica nell'ambíto deí servizi assisîenzictli erogati tlalle Farmacie tli comltniÍà" Il Manuale.rivolto a tutti i professionisticoinvolti a vario titolo nella gestionedel farmaco. evidenziail ruolo socialee sanitarioche nel corso degli anni ha assuntola Farmaciadi comunità,individuandoal contempostrategiee metodologiedi lavoro condivisibili.al fine di garantirela qualitàdell'assistenzae la prevenzionedegli errori in terapia. Nell'otticadi favorire un'integrazionetra i diversi profili professionali"il Manualeoltre ad identificareil ruolo del farmacistadi comunitànella gestionedel pazientecronico, definisce le areedi competenzadi ogni professionistae le possibiliforme di integrazioneal fine di garantirela presain caricodel paziente.la continuitàe [a sicurezzadell'assistenza. Il Manuale.presentatolo scorso20 giugno.saràquindi un punto di rif-erimentonell'ambito del processo di trasformazione della Farmacia in un moderno centro polifunzionale improntatoalla Pharmaceutical Care. 12 lrendita online dei medicinali attraveÍso il sito 121doc: prowedimen to sanziona todo dell'An ti ttu s t Conresi ricorderà,a seguitodi alcuneinserzic,nipubblicitariepubblicatesul quotidiano"La Stanrpa"de123.5.2013 e sul settimanale F del 21.8.2013.chepromuovevanoun sito Internet (w'*,w.121doc.it) attraversocui venivanoposti in venditamedicinalisoggettia prescrizione medica,nonché reclamrzzatiservizi di consegnaa domicilio di pillole anticoncenzionalie pacchettipromozionali di farmaci per la cura di disfunzioni sessuali,[a Federazionedegli Ordrni si era prontamenteattivatasegnalandoall'Antitrust tali pratichecommerciali. In data 2 agosto u.s., I'Antitrust avviava così un procedimento,nel corso del quale la Federazione, dopo aver effettuatoI'accessoagli atti del fascicolo.depositavauna propria mernoriaa sostegnodell'illegittimità,nel terntorio italiano,dell'attivitàdi venditaonline di farmaci soggettia prescrizionemedica. C;n provvedimentodel 2.10.2013,I'Antitrust disponeva,in attesadella definizione del procedimentodi merito.la sospensione cautelaredella suddettaattivitàpostain esseredalla SocietàHexpress Ltd attraverso i domini l2ldoc.net.it.l2ldoc.nete l21doc.it. Acco-{liendole osservazioniformulate dalla lìederazionedegli Ordini. I'Authority ha infatti ritenuto che, diversamenteda quanto argomentatodalla societàHexpress,la normativa di riferimentonon parelasciarespazia dubbi interpretativi,avutoriguardoalla necessità che la venilita del farmaco debba essereetfettuatacon la presenzaiisica del farmacistae del paztente che, nel caso di farmaci etici. del'e necessariamentepresentareapposita pre'crizionemedicae rif-erirsia fannaci autorizzatiall'immissione in commercioin ltalia. Successivamente il TAR Lazio, con ordinanzr n. 421612013. rigettavala domanda.proposta dalla SocietàHexpressLtd.. per la sospensrone del provvedintentodell'Antitrust che ha initlto. in attesadella definizionedel procedrmentodi merito, I'attività di venditaonline di meclicinalisoggettia prescrizionemedica p()stain essereattraversoi domini 121doc.net, it.I I ldoc.nete I2l doc.it. Nella adunanzadel 19.2.2014. l'Antitrust ha infine adottatoun provvedimentosanzionatorio nei confronti: della HexpressLtd, societàbritannica che operavanella vendita on line di farmaci soggetti a prescrizione medica tramite i siti in italiano www.l2ldoc.it w w w .12 l d o c.n e t.iet w w w .i t.I 2 1doc.net: della società italiana Web Pharmacy Rx. che ef'fettuavala medesima attività attraversoil sito in italianowww.webpharmacy.biz; del Sig. GiuseppePellegrino,titolarec-:registrantdel sito internetwww.anagen.it.che costituivaun sito ponteversoi siti della societàbritannicae della societàitaliana. Nelle valutazioniconclusiveI'Authority ha evidenziatoche la le-eislazione allo statovigente in ltalia vietala venditadi qualsivogliatipo di farmaco(etici ed OTC) che non avvengaalla cornpresenzafisica di f'armacistae consumatoree nel caso di farmaci etici previa prescrizione di un medicoabilitatonel nostroStato. Inc,ltre,tutti i farmacimessiin commercioin Italia devonopossedere appositaAIC italiana rilasciatadall'Agenzia del Farmaco. Il caratteregiustifìcato e proporzionatodi questa modalità cli commercialízzazionedei prodotti farmaceutici imposta nell'ordinamento nazionale trova peraltro fondamento nell'art. 85 della Direttiva 20lll62UE che. nel disciplinare la vendita a distanza dei 43 medicinalimediantei servizi della societàdell'informazione,fa espressamente salve "le disposizionilegislativenazionaliche vietanola venditaa distanzaal pubblicodi medicinali soggettia prescrizionemedicamediantei servizidella societàdell'informazione".al fine di impedireI'ingressodi medicinali falsificati nella catenadi fornitura legale. Comegià evidenziatonella schedaa pag. ll, taledirettiva,recepitanel nostroordinamento con il DLgs ll12014, permetteesclusivamente alle farmaciee alle parafarmaciela vendita on line dei soli farmaci non soggetti a prescrizionemedica nel rispetto di rigorose condizioni. Inoltre.anchetenendocontodelle osservazioniformulatedalla Federazione. 1'Antitrust.con "la specificoriferimento al ruolo svolto da HexpressLtd. ha rilevato che condotta appare ancorpiù gravepoiché la proceduradi "consultoon line" effettuatadal professionista non apparevalida né conforme agli standardrichiesti in ltalia ed i farmaci inviati ai consumatori italianiriportanoun foglietto illustrativoin lingua inglese.Il consumatore dunqueè esposto al rischio di non conoscere,con la necessariaprecisionee dovizia di particolari. tutte le informazioniessenzialisui possibili effetti indesiderati.sull'eccessivodosaggioe/o più semplicementesu interazioni con altri farmaci e/o comportamenti da evitare durante I'assunzione del farmacoetico." "la Inoltre. venditaon line di farmaci etici per le cure di patologiequali disfunzioni sessuali e impotenzaappareparticolarmentegrave in ragione dello specifico target di consumatori interessati.cui si rivolge facendo impropriamenteleva sui disagi psicologici. sociali e ai pazientila relazionaliconnessialla problematicamedicain considerazione." Prospettando possibilitàdi acquistareon line i farmaci ed evitarel'eventualeimbarazzopersonale.i siti potevanoindurre i consumatoria non sottoporsiad un appropriatocontrollo medico ai fini dellaprescrizione della curapiù adattaalle loro complessivecondizionidi salute. Anche I'Autorità per le Garanzienelle Comunicazioni,nel parerereso in data 17 febbraio i prodotti in questione u.s.,ha rilevato che "la comunicazionefinalizzataa commercrahzzare si basasull'ingannevoleconvincimentoveicolatoal consumatoredai professionistiche la di venditaon line di tarmacisia lecitaanchein Italia.Tale condotta.ad avvisodell'Ar"rtorità settore.risulta potenzialmentecontrariaalla cliligenzaprofessionalee idonea a falsare il economicodel consumatore." comportamento delle sanzioni.tenutocontodella pluralitàdei profili di Sottoil profilo della quantificazione gravità riscontrati e illiceità della clellaviolazione,l'Authority, ha determinatoI'importo della sanzioneamministrativapecuniariaper Hexpressin € 250.000e per Web Pharmacy Rx in € 200.000. Per quanto attienealla condottadel Sig. GiuseppePellegrino,invece. in considerazione della capacitàdi penetrazionedella pratica e clellaparticolarevulnerabilitàdel target di riferimento.la sanzioneè statafissatain € 50.000. Nel comunicatostampadell'Authority relativo alla vicenda.è espressamente ribadito che "secondoI'Antitrust la venditaon line di tarmaci soggettia prescrizionemedicaesponea -eravirischi per la saluteun numero potenzialmentecrescentedi consumatori,indotti ad acquistarefarmacisoggettia prescrizione(principalmentequelli per le disfunzionisessuali.) senzacontrollomedico." 14 Conferenza Stato - Regioni: Linee guida in mateda di telemedicina e di apprendis ta to professionalizzan te Nella sedutadel 20 febbraio 2014, la ConferenzaStato-Regioniha approvatodelle linee -euidain materiadi telemedicinae di contrattodi apprendistato. Telemedicina In particolare. le Linee guida nazionali sulla telemedicina contengono un'espressa definizione di tale metodologia di cura. affermando che si tratta di "una modalità di erogazionedi servizi di assistenzasanitaria.tramite il ricorso a tecnologieinnovative.in particolarealle Informationand CommunicationTechnolgies(tCT). in situazioniin cui il proî'essionista della salute ed il paziente(o due professionisti)non si trovano nella stessa località". La'felemedicinacomportala trasmissionesicuradi informazionie dati di caratteremedico nella forma di testi. suoni, immagini o altre forme necessarieper [a prevenzione.al diagnosi. il trattamento ed il successivo controllodei pazienti. Gli ambiti principaliinteressatidallaTelemedicinasono: - la uontinuitàdellecuree l'integrazioneOspedale- territorio: - le patologierilevanti; - il sistemadell'emergenza e dell'urgenza; - ia riorganizzazionedella diagnosticadi laboratorioe della diagnosticaper immagini. A tal proposito,si richiama I'attenzionesul['importanzadello sviluppo di tali metodiche irifr,rrmatiche anchein funzionedell'implementazione della farmaciadei servizi,considerato che il D.M. l6/1212(t10. in materiadi prestazioniautoanalitiche. espressamente annoveratra i clispositivi strumentali utilizzabili anche quelli per consentire I'effettuazionedi elettrocardiogrammi con modalitàcli telecardiolo_eia. guida. Le linee che saranno oggetto di un periodico aggiornamento.rappresentanoil riferimentonazionaleper I'implementazionecli servizi di Telemedicinaed individuanogli .lernenti necessariper una coerenteprogettazioneed un corretto impiego tli tali sistemi nelll'ambitodel ServizioSanitarioNazionalee del più ampio contestoeuropeo. I ccrntenutidel documentosono organrzzatisulla basedei seguentimoduli: - il primo capitoloproponeun inquadramento strategicodella Telemedicinaed individuagli ambiti prioritaridi applicazione.le tipolo,uiecli servizie prestazionia ma,egiore necessitàdi intcrventoed investimento: - il secondo capitolo deflnisce la Telemedicinae propone una classificazionedelle prerstazioni erogatemediantetale metodologiae una descrizionedelle caratteristiche e dei processidi attuazione; - rl terzo capitolo proponeun modello organrzzativodi tipo relazionale,basatosui rapporti tra gli attori che partecipano all'erogazione di una prestazione in Telemedicina (pazienti/caregivers, medici ed altri operatorisanitari); - iì quarto capitolo trafta -eli aspetti di informazione e formazione dei pazienti/caregivers. meclicied altri operatorisanitari; -15 - il quinto capitolo descrivele modalità di integrazionedella telemedicinanel Servizio Sanitario Nazionale,con riferimento ai criteri di autortzzazioneed accreditamentoe agli accordicontrattualicon i SSR: - il sestocapitoloaffrontagli aspettidi remunerazione e valutazioneeconomicadei servizi di Telemedicina: - il settimo capitolo individua indicatori di performance.utili per la programmazione. sviluppo,monitoraggioe valutazionedi servizidi Telemedicina; - I'ottavocapitolotrattagli aspettietici e regolatori,inclusi gli aspettidi privacy. ll recepimentodelle su indicate Linee di indirizzo da parte delle Regioni e delle Province autonomeè valutato in sede di verifica annualedegli adempimentiregionali da parte del per la verificadei Livelli essenzialidi assistenza. Comitatopermanente Apprendistato professionalizzante Come già evidenziatonella scheda a pag. 8, la disciplina dell'apprendistato(D.Lgs. e di 161l20ll) prevede,all'art.4, comma 3. che la formazionedi tipo professionalizzante mestiere,svolta sotto la responsabilitàdella azienda.è integrata.nei limiti delle risorse annualmentedisponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esternaalla azienda, finalizzataalla acquisizionedi competenzedi basee trasversali. nazionaledell'offerta formativa pubblica. nel giugno In attesadi una regolamentazione 2012,i rappresentantisindacalidei titolari e dei dipendentidi farmaciahannodisciplinatoil rapporto di lavoro dell'apprendistain farmacia. definendone la durata. i contenuti e le modalitàdi realizzazione.Tale accordoprevedeche alla tormazionetecnicoprofessionalee specialisticasi aggiungeI'offerta formativa pubblica aventead oggettole competenzedi basee trasversali. Le Linee guida in titolo disciplinanoI'offerta formativa pubblica che sarà finanziatanei limiti dellerisorsedisponibilied è da intendersiobbligatoria: a) nella misura in cui sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale.ancheattraversospecifici accordi: b) siarealmentedisponibileper I'impresae I'apprendista: e cedevole.sia definitaobbligatoriadalladisciplinacontrattualevigente: c) in via sussidiaria in tale ultimo caso. durata. contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazionecollettiva di riferimento. La duratae i contenutidell'offertaformativapubblicasonodeterminati.per l'intero periodo al momento di apprendistato,sulla base del titolo di studio possedutoclall'apprendista dell'assunzione: - 120ore. per gli apprendistiprivi di titolo. in possesso di licenzaelementaree/o della sola grado; Ircenzadi scuolasecondariadi I - 80 ore, per gli apprendistiin possessodi diploma di scuolasecondariadi II grado o di qualificao diplomadi istruzionee formazioneprofessionale: - 40 ore.per -eliapprendistiin possesso di laureao titolo almenoequivalente. per Tali durate possonoessereridotte -eli apprendistiche abbiano già completato,in uno o più moduli formativi; la riduzioneoraria del precedentirapporti di apprendistato, percorsocoincidecon la duratadei moduli già seguiti. La formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali deve. indicativamente. averecomeoggettouna selezionetra le seguenticompetenze: - adottarecomportamentisicuri sul luogo di lavoro; - organizzazione e qualitàaziendale: 16 - relazionee comunicazione nell'ambitolavorertivo: - diritti e doveri del lavoratoree dell'impresa, legislazionedel lavoro, contrattazione collettiva: - competenze di basee trasversali; - competenza digitale; - conìpetenze socialie civiche; - spiritod'iniziativaed imprenditorialità; - elernentidi basedella professione/mestiere. La t'ormazionedeve esseresvolta in ambienti adeguatamenteorganizzati ed attrezzati:si reah'zza,di norma. nella fase iniziale del contratto di apprendistatoe deve prevedere modalitàdi verifìcadell'apprendimento. E' prevista la possibilitàdi reahzzarecorsi di fbrmazioneanche in FAD con modalità disciplinatedalleRegionie dalle Provinceaut(rnomedi Trentoe di Bolzano. Le irnpreseche non si avvalgonodell'offerta l'ormativapubblica,per erogaredirettamentela fornrazioneftnahzzataall'acquisizionedelle competenzedi base e trasversali,devono disporredi "standardminimi" necessariper esercitarela funzionedi soggettotormativo. ln particolare,le impresedevonodisporrealmeno: - di luoghi idonei alla formazione.distinti da quelli normalmentedestinatialla produzionedi l-,^1f i s servizi: - di risorseumanecon adeguatecapacitàe cornpetenze. Le Regionie le Prot,inceautonomedi Trento e di Bolzanosi sc,noimpegnatea recepirele disp,3sirioni contenutenelleLinee guidaentrc,sei mesidalladatadi approvazione. 17 Linee guida per la presentazione dei piani di progetto rcgionalí per iI Fascicolo Sanitario Elettonico (FSE) Comeè noto,con la L. 98/2013.di conversionedel D.L. 6912013(decreto- legge"Fare").è statostabilitoche I'istituzionedel FascicoloSanitarioElettronicoda parte delle Regioni e delleProvinceAutonomeavvengaentroil 30 giugno2015. In sededi conversionedi tale decretolegge.è statoapprovatoun emendamento,a firma del Sen. Andrea Mandelli. Presidentedella Federazionedegli Ordini. che ha introdotto il dossierfarmaceuticodel pazientequaleparte specificadel FascicoloSanitarioElettronico. Al fine di favorire la qualità, il monitoraggio, I'appropriatezzanella dispensazionedei medicinalie I'aderenzaalla terapiaper la sicurezzadel paziente,è statainfatti previstala creazionedi una appositasezionealimentatadi volta in volta dalla farmaciache effettua la dispensazione. Entro il 30 giugno 2014, le Regioni e le Province Autonome dovranno presentare all'Agenziaper I'ltalia Digitale i piani di progettoper la reahzzazione del FSE, sullabasedi specifichelinee guida predispostedalla stessaAgenzia,in accordocon il Ministero della saluteed enti di ricerca. Tali lineeguida,elaborateda un Tavolo tecnicocoordinatodall'Agenziaper I'Italia Digitale e dal Ministerodella salute,con rappresentanti del Ministerodell'economiae delle finanze. delle Regioni e ProvinceAutonome,nonchédel Consi-elioNazionaledelle Ricerchee del CISIS (Centro Interregionaleper i Sistemi Informatici.Geograficie Statistici,sono state resedisponibili.in data I aprile2014,sul portalewww.fascicolosanitario.gov. l. Modalità di presentazione Si segnala che i piani di progetto devono essere presentatiesclusivamenteonline. utilizzando la procedura che sarà resa clisponibile sul portale dedicato gov.it. www.fascicolosanitario. prevedela compilazionedi 7 moduli, che dovrannoesseresottoscrittidal La presentazione responsabile di progettocon firma digitale.rilasciatada un certificatoreaccreditato. Con specificoriferimentoai diversimodili. si evidenziaquantosegue: - MODULO A "Descrizionesinteticae referenti"- presentatre sezioni:la prima mira a comprenderelo statodi realizzazionedel FSE sul territorio: la seconda richiede una descrizione sintetica del progetto: la fetza riguarda I' individuazionedel responsabile di progetto: - N{ODULO B "Componenti Abilitanti" - intende veriflcare la disponibilità dei prerequisiti funzionali alla realizzazionedel prosetto: in proposito. si richiede di descriverelo statodr reahzzazione dell'anagrafe ilegli assistiti,de-elioperatorie delle aziendesanitariee dell'infrastruttura di rete.: - MODULO C "Modello architetturale"- intendeverificare il modello architetturaledi rif-erimentoadottatoo che si intendeadottare: - MODULO D "Servizi" - è compostodi 5 schede.una per ogni servizioindividuato dal DPCM attuativo.attualmentein fase di emanazione.il quale stabilisceche. in sede di prima applicazione,le regioni e le province autonomedebbanoassicurare almeno: 1. La disponibilitàdei serviziper I'accessodell'assistitoal proprioFSE: .+8 2. Lir disponibilitàder serviziper il collegamentoe I'abilitazione all'accessoe all'alimentazionedel FSE da parte dei MMG/P[,S. nonché delle strutture sanitarie; del IrSE; 3. La disponibilitàdei servizia supportodell'interoperabilità 4. Ltr disponibilitàdei servizi per la gestionedei referti di laboratc'rio; 5. La disponibilitàdei serviziper la gestionedel profilo sanitariosintetico. - - - MODULO E "Sicurezzae Privacy" - occorreràindicare in modo separatocome si intende gestire gli aspetti che riguarclanoprivacy, sicurezza,businesscontinuity. del dato; disasterrecoverye conservazione "Infrastruttura nazionaleper I'interoperabilità"- si possonoindicare MODULO F eventualirichiesterelative a servizi, funzioni o dati da renderedisponibili, mediante I'infiastrutturanazionaleper I'interoperabilità,sia per ogni serviziospecificosia dal puntodi vista generale(altro). MODULO G - "Gantt" - sarà necessarioindicare le date di inizio lavori e di fine prevista per ogni servizio individuato dal DPCM attuatil'o e complessivamenteper grafica (Gantt) saràgeneratain automaticodal l'intero progeito; la rappresentazione sistemaalla fìne dellaprocedura. 2. \' aiatazionee approvazione Per la valutazionee I'approvazionedei piani di progetto.è istituitauna Commissionead hoc a r", a del Ministerodella Salutee dell'Agenziaper l'ltalia Digitale. 3. l\Ionitoraggio t,-. ^'àverificadello statodi avanzamento della realizzazione del FSE è previstauna sezione apposita sul portale dedicato. che sarà cura dei referenti di progetto aggiornare ontinuamente. -1.1'empi Il cronoprogramma.formnlato secondo le disposizioni dell'art.12 del D.L. 17912012 corivertitodallaL. 221/2012.è riportatonella tabellaseguente: Attività Termine Presentazione dei piani di pro-eetto 30 ciLrsno201.1 Valutazionee approvazione 60 giomi clallapresentazione lstitr,rzione del FSE 30siusno2015 Re'alizzazioneinfrastrutturanazionaleper I'interoperabilità 3l dicembre2015 19 A tal proposito.si segnalache sulla base di quantoprevisto nello schemadi DPCM. da convertitodalla L. 221/2012e adottareai sensidel comma7 dell' art. 12 del D.L. 11912012. pubblicatoin allegato alle Linee Guida. il dossierfarmaceuticorientra nel nucleo minimo, ugualeper tutti. che deveesserepresentenei fascicoliistituiti dalle Regionie dalle Province autonome. Tale nucleo minimo potrà poi essereimplementato da dati e documenti integrativi che permettonodi arricchireil Fascicolostesso. Attraverso tali tappe intermedie, sta, dunque, trovando concreta attuazione il percorso. fortementevoluto e promossodalla Federazionedegli Ordini, per la creazionedel dossier farmaceutico,nella convinzione che si tratti di uno strumentoinformativo indispensabile nell'esercizio della professione per l'implementazionedi un modello di assistenza farmaceuticasemprepiù incentratosulla presain carico del paziente. La Federazioneha quindi invitato i Presidentidi Ordine ad organizzarcun momento di con confronto sotto il coordinamentodel Delegatoregionale.per poter così interessare. le competentiautoritàregionalidella questione,essendodi sollecitudinee determinazione, stimolo e supporto anche con eventuali proposte - per la predisposizionedei pro-eetti necessariper la realizzazionedel Fascicolo Sanitario Elettronico e del connessodossier farmaceutico. 50 Accordo Governo - Regioni Linee progettualt per I'atilizzo da parte delle Regioni delle risorse uincolate Nella sedutadel 20 febbraio2014.la ConferenzaStato-Regioniha approvatoI'accordotra il Got'erno,le Regioni e le Province autonomedi Trento e di Bolzano relativo alla proposta del Ministerodella salutesulle linee progettualiper I'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate per la reahzzazionedegli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo per I'anno2013. nazionale Per quanto di interesse,si segnalache la prima linea progettuale da finanziare con le suddetterisorseriguarda"lnterventi per il riassettoorganizzativoe strutturaledella rete dei servizi di assistenzaospedalierae territoriale - "Farmacia tlei serví2.i"ed in particolare prevedequantose-que: Farmacia dei servizi Il processodi riorganrzzazioneospedale- territorio con lo sviluppo delle cure primarie deve csse'rein grado di risponderealle mutate ed accresciuteesigenzedegli assistiti e garantire appropriatezza,equità e tempestività delle cure. A ciò potranno contribuire anche le fan;'aciepubblichee privateoperantiin conl'enzionecon il Serviziosanitarionazionale.che in basealla normatil a vi-eente,diverrannoCentri socio polifunzionali di ulteriori servizi fra cui ia partecipazione all'Assistenzadomiciliareintegrata,ancheattraversola disponibilitàdi operatorisocio-sanitari. inf'ermierie fìsioterapisti,e la dispensazione e consegnadomiciliare di 1'armacie dispositivi medici soprattuttoin zone disagiate.La farmacia dei servizi potrà coll.tborarealle iniziativeche miranoa garantireil correttoutilizzo dei medicinaliprescritti e rnigliorare l'aderenzadei pazienti alle .erapie tramite I'attività di counseling e di riconciliazione/controllo delle semprepirì frequentipluriprescrizioninonchépartecipando alle campagnedi prevenzionedelle principali patologiea torte impatto sociale.Inoltre, la fanlacia dei servizi"all'internodelle reti assistenzialiintegratebasatesulla costruzionedi percorsidiagnosticoterapeuticiassistenzialiper il pazientecronico, potrà partecipareal r.ro"ritoraggio dello statodi salutedella popolazione,nonchédell'efficaciae dell'etficienza del sistemasanitario. L'innovazionetecnologicasi confìgura come strumentodi supporto per il miglioramento delJ,aqualitàdelle cure primariee I'ottimrzzazionedelle risorse. La sanitàelettronica,infatti, attraversola possibilitàdi tornire per via telematicasupportie verifiche con I'interventomedico a distanza,I'utllizzo dei defibrillatori e l'attlazione del (CUP) rappresenta CentroUnico di Prenotazione un concretocontributodella farmaciaalle esiirenzesocio sanitariedella popolazione.Per far ciò è opportuno che tutti i so,egetti coinvolti. medico specialista,medico di medicina generale,infermiere,farmacista,altri eventualioperatori sanitari,possanocomunicareed interagiretra loro con sistemi che garantiscano la continuitàdelle cure,portandoal domicilio del pazientedeterminatiservizi. in modo particolarenella cura delle cronicitàe, attraversoi servizi di tele monitoraggio, supportando I'autogestione e il monitoraggiodellapatologia. Per la reahzzazione di questalineaprogettualeè stanziatala sommavincolatadi 250 milioni di euroda ripartirsitra le diverseRegionisullabasedellaTabellaallegataall'accordo. 51 Il Ministro della salute.On. Beatrice Lorenzin. ha tenuto fede a quanto dichiarato durante del Dicastero.nel I'audizionein Parlamentodel 4 giugno 2013 sulle linee programmatiche corso della quale aveva appuntorichiamatoI'attenzionesulla necessitàdi "continuaree completareil percorso iniziato dal Ministro Fazio per potenziarerl ruolo delle farmacie convenzionatenell'erogazionedei servizi sanitari sul territorio. La Farmaciadei servizi, tenuto conto della presenzacapillare delle farmacie sulf intero territorio nazionale, può garantire.con ridotti oneri per il SSN. prima assistenzae un'efficace missione di orientamentodel cittadino verso gli altri presidi sanitari.Tale nuovo ruolo delle farmacie potrà comportareeffetti virtuosi per la finanza pubblica, limitando I'accessoalle strutture sanitaria, dell'assistenza e ai prontosoccorsoin relazionealle effettivenecessità ospedaliere anchepreventiva,con esclusionedei casi di domandadi servizi suscettibiledi adeguata da partedellefarmacie." soddisfazione La Federazione,nell'esprimere il proprio apprezzamentoper tale importante misura di sostegnoeconomico allo sviluppo della farmacia dei servizi delineata sulla base dei contenutidel documentoprogrammaticofederalepresentatoa PalazzoMarini nell'ottobre 2006,ha invitato i Presidentidi Ordine ad organizzme,anchesu questopunto. un momento cli confronto sotto il coordinamentodel Delegato regionale. al fine di interessare.con sollecitudinee determinazione,le competentiautoritàregionali della questione. 52 SISTRI - DM 24 apdle 2014 Riferimenti: DM 24 aprile 2014 "Disciplina delle motlalità tli cpplic'a:lone a regime det SL\TRI det trasprtrtoinrcrmodalenonché^specificu:ione delle <-ate,gorie tli soggettiobbliguti od atlerire, e.rurticolo IBBter, (otntnctI e 3 del decreîo legislmivo n. 152 tlel 2006". Pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 99 del 30.4.2014. Con il decreto24 aprile2014il Ministerodell'Ambienteha emanatonuove disposizioniin materiadi SISTRI. In particolaresi evidenzianole seguentinovitir. Sono stateridefinite le categoriedei soggetritenuti all'iscrizioneal SISTRL TTa queste figuranogli enti e le impresecon più di dieci dipendenti.produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.nell'ambitodelle quali sonoricompresele farmacie. Pertanto.mentre le farmacie con più di dieci dipendentidevono iscriversi al SISTRI, tale obblligo non sussisteper quelle con meno di dieci dipendenti (che possono aderirvi vokrntariamentequalora lo ritengano opportuno).nei confronti delle quali restano invece fermi gli adempimentie gli obblighi relativi alla tenutadel registro di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione. In propositooccorreperaltro tenerpresenteche, come già evidenziato nella schedaa pag.7, idt.rnarestandola data del 3 maÍzo 2014 per l'avvio dell'operativitàdel SISTRI, fino al 3l dicembrerimane in vi-eoreil re-eimedel "doppio binario". Ne consegueche. fino alla fine dell'anno.le farmacieobbligatead iscriversial SISTRI dovrannocontinuarea mantenereil registrodi caricoe scaricodei rifiuti. godendoparallelamente di una sospensione delle sole sanzionirelativeal SISTRI. Le "armacietenuteacladerireal SISTRI. dovrannoversareil contributo annualeentro il 30 giuuno 2014. Effettuato il pagamento dei contributi dovuti. gti operatori clovranno comunicareal SISTRI gli estremi di paganrentoesclusivamente tramite accessoall'area "gestioneaziende"clisponibilesul portaleSISTRI in areaautenticata.Restanoconfermatii costicli sostituzione dei dispositiviprevistiper I'anno2013. In lrasea quantoprevistodall'art.6 del decreto.osni obbligo cli comunicazionedeve essere assrrltope( mezzodei canali di contattotelematicoindicati sul sito rvwlr'.sistr.i.if e, dal 17 maggio2014.le proceduredi prima iscrizione.modificaanagrafica,pagamento,richiestadi ;r'luaglio o risohrzionedi crrticitàdovrannoessereeffettuateesclusivamente mediantele applicazionidisponibilisul portaleSISTRL Si :;egnalaintine che, secondoquantoprevistodall'art. 3 del provvedimentoin esame.con successividecreti sarannointrodottesempliiicazionivolte acl ottimizzareil sistemasulla basedellerisultanzedei tavoli tecnicidi approfondimento attivaticon i rappresentanti clelle associazioni di categoriae con,qlioperatoriinteressati. 53 Corte di Giustizia Eurcpea- sentenza 5 dicembre 2013 normativa italiana in mateda di medicinali di fascia C Si informa che la Corte di GiustiziaEuropea.con sentenzain data 5 dicembre2013. si è pronunciatasul rinvio pregiudiziale,propostodal TribunaleAmministrativoRegionaledella Lombardia.in data2 aprile2012 (causeriuniteC- I59l12.C-l60ll2 e C- I 6lll2), con cui è stato richiesto ai Giudici Europei di verificare se la normativa nazionaleche preclude al professionistafarmacistadi dispensaremedicinali di fasciaC soggettia prescrizionemedica osti con il principiodi libertàdi stabilimentodi cui all'art. 49 del TFUE. nelleparafarmacie La Corte,accogliendole conclusionidell'AvvocatoGeneraleNils Wahl. ha definitivamente chiarito che "il sistenta oÍtuctto tlalla nonnativa nar.ionale è giustiJîcato alla luce dell'obiettivo tli assícurare un riJ'ornintentodi metlicinali alla popolazione sicuro e di qualità, è itloneo a garantire la realiz:,azionetli tale obiettivo e non risulta andare oltre quantonecessarioper rnggittngerlo". Nella sentenza.è ribadito che I'apertura di farmacie sul territorio italiano è oggetto di un regime di pianificazionein forza del quale. da un lato. il numero di farmacie ivi presentiè limitato, in quantoquesteultime sonoripartitein modo equilibrato,e, dall'altro. I'apertura di una nuovafarmaciaè subordinataal rilascio di una previa avtorizzazioneal suo titolare. per colmareeventualilacunenell'accesso Un regimedel generepuò rivelarsiindispensabile alle prestazionisanitariee per evitareuna duplicazionenell'aperturadelle strutture.in modo medicaadeeuataalle necessitàdella popolazione.che copra che sia garantitaun'assistenza tutto il territorio e tengaconto delle zone geograficamenteisolateo altrimenti svantaggiate. I Giudici europei hanno inoltre rilevato che. se non ci fosse alcttna regolamentazione.le farmacie potrebberoconcentrarsiin località reputate attraenti, mentre in località meno attraentisi rischierebbedi non trovare un numero di farmacie sufficiente ad assicurareLln serviziofarmaceuticosicuroe di qualità. i medicinalidi fasciaC senzaosservareil La Cortereplltache la facoltàdi commerctahzzare requisito clella pianificazione territoriale porterebbe "ad una concentrazione ti paraJarmacienelle locnlità cortsitleratepiù redtlitiz.iee quintli piit crttraenti,con il rischio lter le .farmaciesituafe in tali località tli vetlere tliminuire Io propria clientela e, tli di essereprivate di una parte signíJícativatlei loro inîroiti, tanto più che le conseg,uen:.a, .farmacíesono soggetîead una.serietli obblighi speciJiciriguartlo alle motlalità di gestiotrc tlella loro ottività commerciole. " In conclusione.i Giudici europei hanno atfermatoche "/'articolo 49TFUE deve essere come quella tli cui interpretotonel settsoche essonon osta atl una nonnativctrtcta.ionale, trattar'i nei procetlimentiprincipalí, che non consentea un Jannaci.sta,abilitato e iscritto nta non titolare tli una.fannac'iacompresanella piartta organica, ctll'ortlineprofessionale, tli tlistrihuireal deîtaglio,nella paraJarmaciatli cui è titolare,anchequei.farmacisoggetti a prescrizionemedica che non sono a carico tlel Servi:.ioscmitario na:.ionale,bensì . vengonopagati interamentetlall' ctcquirente" 5.t Delisting - aggiornamento elenchi Riferimenti: Decr.'to 2l febbraio 201,+- Aggiorrumento degli alle.iui A e B del tlecreto l5 not,emhre2013 concernente l'uttr'tu:ionedelle disposizioni dell'urticolo 32, cornrna L det tlecreto-legge 6 tlicembre 2011. n.201, con\t rtito, con rnodifita:ioni. dulla legge 22 dic'embre2011, n. 214, .sulla t,endiÍadei medicinctliprevisti dall'trticolo B, cotnnu IC, lettera c), tlella legge 24 ltcentbre 1993,n. 537. (GU SerieGeneralen.60 del l33-2014- Suppl.Ordinarion.2l) Decreto 8 maggio 2011 - Rettffica ul DM 21.2.2011recanteA,ggiorntunentodegli nllegati A e B ttet DM 15.11.2013(oncernenteuîîuazionetlelle tlisposiziuti tlell'articolo 32. tornmct t, del decreto-legge6 dicerttbre201I, n. 201. convertito.con modiJica:.ioni.:lullu legge22 dir:etnbre201I. n. 214. sulta t,enditatlei tneúcinali previsti dall'articolo 8. conuna 10, letterd c), tlella legge 24 dit'entbre 1993,n. JJZ. pubblicato nellaGU n.I l9 del 24-5-2011. Il l\'{inisterodella Salute.con DM 2I.2.2014.successivamente rettificatocon DM 8.5.2014. ha aggiornatoI'elencodei medicinalidi fasciaC vendibili negli esercizicommercialisenza ricetta medicae quello dei medicinali,per i quali permaneI'obbligo di ricetta, vendibili esclusivamente in tarmacia 55 Determina AIFA 14 aprile 2014, n. 371 - cdteri peî I' appli cazi on e d eIIe di sp osizi oni reúa ti ve aIIo smaltimento delle scorte dei medicinali Riferimenti: Determina AIFA l/t aprile 2014 - criteri per I'applicct:.ionetlelle tlisposi:ioni relativ'eallo smaltimentodelle scortedei metlicirtali(GazzettaUfficiale n. l0l del 310512014). Nella GazzettaUfficiale n. 101 del 3 maggiou.s.,è statapubblicatala Determinal4 aprile 2014,n.371 dell'Agenzialtalianadel Farmacoche fissa i criteri per I'applicazionedelle disposizionirelative allo smaltimentodelle scortedei medicinali,in vigore dal 3 giugno 2014. a firma del Sen. In sededi conversionedel D.L.6912013è statoapprovatoun emendamento (Codicedei medicinaliper uso Mandelli,che modificandol'articolo 37 del D.Lgs. 21912006 (comma I bis). secondola quale "nei casi di umano), ha introdotto una disposizione modificazioni apportateal foglietto illustrativo. I'AIFA autorizzala vendita al pubblico delle scorte.subordinandolaalla consegnaal cliente. a cura del farmacista.di un foglietto sostitutivoconformea quello atJtorrzzato". disciplinale modalità in applicazroîedella su richiamatadisposizione. Tale determinazione, per lo smaltimentodelle scorte. Si forniscedi seguitoI'illustrazionedei relativi contenuti. Obbligo di consegnadel foglio illustrativo aggiornato ed esaurimento scorte I'esaurimentodelle scortedi medicinaliper i quali sonointervenute.a seguito E' autorizzato cli procedureautorizzative.o di rinnovo dell'autotizzazronealf immissione in commercio. modifìche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana opplrre nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea per i medicinali approvati con procedura centralizzafa. da parte dei farmacistiagli utenti. del foglio è subordinataalla conse-qna Tale autorrzzazione illustrativo aggiornato nelle seguenti tipologie di variazioni dell'autorizzazione all'immissionein commercio: a) restrizionedell'indicazioneterapeutica: b) modiflcherestrittivedello schemaposologico; c) aggiuntadi una nuovacontroindicazione: d) avvertenzespecialie precauzionid'irnpiego: e) interazionicon altri medicinali e altre forme ci'interazione: f) usoin gravidanzae allattamento: elo modificanellafrequenzadi quelli già descritti; g) aggiuntaeffetti indesiderati h) sovradosaggio; i) modificarestrittivadellecondizionidi conservazione; j) modificarestrittivadella validitàdopo la prima apertura. I farmacisti,nei casi suindicati,sono tenuti a consegnareil foglio illustrativoaggiornatoa decorreredal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazionenella GazzettaUtficiale della Repubblica italiana oppure nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea per i medicinali approvaticon proceduracentra\zzata.del provvedimentodi modifica o rinnovo dell' autorizzazionealI' immissionein commercio. Nello stessotermine temporale,il titolare di A.l.C., al fine di consentireai farmacistidi adempierea tale obbligo, è tenuto a rendereaccessibileil foglio illustrativo aggiornatoal farmacistamediante la consegnamateriale dello stessooppure mediante un alternativo sistema informatico. che dovrà garantire la conformità alle ultime modifiche approvate dall'AIFA e resedisponibilisul suo sito istituzionale.nellaBancadati farmaci. Per i casi diversi da quelli elencati,è autorizzatoI'esaurimentodelle scortesenzaobbligo della consegnadel foglio illustrativoaggiornatoe. pertanto,i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di modifica o di rinnovo dell"autorizzaz\one all'immissionein commerciopossonoesseremantenutiin commercio fino alla datadi scadenza del medicinaleindicatain etichetta. In caso di motivateragioni di sicurezza,è comunquefatta salva la facoltà dell'AIFA di disporreI'obbligatorietàdella consegnadel foglietto illustrativo per ulteriori tipologie di variazioni,diverseda quelleelencatenelladeterminazione. Sanzioni In c:rsodi mancatoadempimentoda parte del farmacistadegli obblighi di consegnaprevisti. 1'AiFA si riserva di segnalarela condottadel professionistainadempienteal competente Ordineprofessionale. Il rnancatorispettoda partedel titolaredi A.I.C. dell'obbligo posti in capo allo stessopuo coinportarela sospensione dell'A.l.C. e il conseguente divieto di vendita. qnraltimentoscorte Laddovesussistano ragioni di sicurezzae tuteladella salutepubblica.restasalvala facoltà ']ell'AIFA di concedereun terminemassimoper lo smaltimentodelle scortedei meclicinali. in luogodell'esaurintento fino alla scadenza dei medicinali. Im plementazione variazioni Entro e non oltre sei rnesi dalla pubblicazir>ne nella GazzettaUfficiale della Repubblica italranaoppurenellaGazzettaUfficiale dell'UnioneEuropeaper i medicinaliapprovaticon nro:edura centralizzatadei provvedimenti di modifica o cli rinnovo dell'autorizzazione ail'immissionein commercio.i nuovi lotti del medicinaledevonoessereconfezionaticon il fbglio illustrativoe I'etichettatura aggiornati. Oneri di comunicazione Le aziendefarmaceutichesono tenute a cc)municaretempestir,'amente - anche mecliante I'utilizzo di idonei strumentiinformatici- alle farmacie.compresele farmacieospeclaliere e gii esercizicommercialidi cui irll'art.5 della le-ege 4 agosto2006,n.248. le moclificheai fogli illustrativi elencatenella cleterminazirtne e autorizzateper i sin_eolimeclicinalie. appenadisponibile,il numero del primo lotto recantele modifiche e la relativa data di scadenza. 5l Protocollo ASL 7 Siena - Poste ftaliane: consegna a domicilio dei medicinali Come si ricorderà.lo scorsoanno,I'ASL 7 di Sienasiglavacon PosteItalianeil protocollo per la consegnaa domicilio dei medicinali(Deliberazionedel DirettoreGeneralen. 321 del trimestrale,con verifica tìnale del 9 agosto2013).Il progettoprevedeuna sperimentazione servizio,per la consegnaa domicilio di farmaci a pazienti in carico alle RSA e ad altri soggettidefiniti auto-spendenti. Consideratoche l'iniziativa sembrava presentarerilevanti profili di illegittimità. la acquisitoancheil parerelegaledel PresidenteCapotosti.ha indata 13.9.2013. Federazione. provvedutoa recapitareall'Azienda Sanitariaun atto di significazionee diffida, invitandola del progetto,nonchéa recederedalla dall'avvio.pur se in forma sperimentale a soprassedere di questoo di consimili modelli illegittimi di erogazionedirettadi farmaci. predisposizione onde evitaredi incorrerein evidenti violazioni della disciplinalegislativache precludeun tale servizio alle Aziende del Servìzio SanitarioNazionaleal di fuori delle sole ipotesi prescritte. tassativamente Tale azioneha determinatocomeprimo risultatoil rinvio dell'inizio della sperimentazione. Federfarma,U.R.To.Far.e FederfarmaSienahanno impugnatodavantial Successivamente. dell'ASL 7 di Siena. TAR Toscanala deliberazione Con I'orclinanzan. 560/2013 il Tribunale Amministrativo Regionaledella Toscanaha della Deliberazionen. 321 del 9 agosto2013 respintol'istanzacautelareper la sospensione il protocollodi intesacon Poste del DirettoreGeneralecletlaASL n 7 di Siena,concernente italiane per la consegna a clomicilio di farmaci, ritenendo che "il nuovo canale di rispontlentealla previsionetlell'arî. 8, 1" distrihttzionedeifarmaci apparesostanziolmente 2001n. 347 (cor:. in I. l6 novembre2001,n. 405), commalett.a) e b) del d.t. 18 settembre tli Posteltaliane s.p.a.agli aspettirelativi delt'interv'ento proprio in virtt\ della limitctz,iorte alla mera consegnadei.farmaci,rimanendorísen,ateal personaletecnicotlell'A.U.S.L'le . del.farmacista" attribuzioniche richietlonola compeîenz.a 58 Garante per Ia protezione dei dati personali: consegna a domicilio dei presìdi sanitarí ll Giiranteper la protezionedei dati personali,con provvedimentodel 21.11.2013.rivolto alle aziendesanitarie,ha fornito alcune indicazioni sulle modalità di consegnadei presìdi sanitaria domicilio dell'interessato. Il provvedimento,pubblicatosulla GazzettaUfficiale n. 303 del 28.12.2013e reperibile anchesul sito http://www.garanteprivacy.it, nella sezione"provvedimenti",è statoemanato a seguitodi alcune segnalazioniconcernentila violazione delle disposizioni in materia di protezionedei dati personalinell'ambito delle modalità con cui le aziendesanitarìe- anche per il tramite di ditte esterne- effettuanola consegnaa domicilio di specifici presidi. quali queì.liutlhzzatrda personeincontinentio stomizzate. In particolare.nelle segnalazioni,è stata lamentatala consegnadi presìdi in pacchi trasparentio recanti sulla parte esternao sulla botla di consegna,I'indicazionein chiaro della tipotogiadel contenuto.E' statainoltre segnalataI'avvenutaconsegnadei presìdial vicino di casao il depositodegli stessidavantralla portadi ingressodelf interessato. Si evidenziano.in sintesi,i chiarimentiforniti al riguardodal Garante. Tr;.,tamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella consegnadei presicli sanitari al domicilio degli interessati: 11fi'itttamento dei dati personaliconnessoall'erogazioneclell'assistenza sanitariaintegrativa e protesicaconfìguraun trattamentodi dati idonei a rivelare lo stato di salutedi persone rrf'fetteda particolaripatolo-eiein relazionealle quali necessitano dell'utilizzo di specifici pre.idi sanitari. [-'ASL. in quantotitolaredel trattamentodei clatipersonali.è tenutaa fornire agli interessati r-rn'intormativa in meritoalle caratteristiche dello stesso.avendocura cli indicarei soggettio le categoriedi so-egettiche possonovenire a conoscenzadei dati personaliin qualità di responsabilio incaricatidel trattamento.Dopo aver fbrnito la suddettainformativa.I'ASL corllpetente deveacquisireil consensodegli interessati per trattamentodei dati personali. Q.l.rloraI'ASL si avvalgadi una societàesternaper la distribu;:ione<leisuddettipresidi.è necessario che designitale soggettoqualeresponsabile esternodel trattamento.avendocura di specificareanalitrcamente e per iscritto i compiti allo stessoaffidati, nonchécli vi-eilare periodicamente sullapuntualeosservanza delle istruzioniad essoimpartite. Nlisure che devono essererispettate nelle operazioni di consegnadei presìdi sanitari al domicilio degli interessati L La consegnadeveavvenire: nel luogo individuato dalf interessatorispettan<logli orari scelti cla quest'ultimo tra quelli indicatidal titolareo dal responsabile del trattamento; preferibilmente nelle mani dell'interessato:il presidio non può essere lasciato incustoditonellevicinanzedel luogo indicatodall'interessato. 59 2. Il presidio,laddovele dimensionie la naturalo consentanodeve essere,in ogni caso. imballato in un contenitore non trasparenteche non deve contenerenella parte esterna I'indicazionedel contenuto. 3. Il presidiopuò essereconsegnatoaterzi (ad.es.vicino di casa,parente,portiere)solo su espressa indicazionedell'interessato. ,1.Nel casoin cui l'interessato, o il terzodelegatoda questo.non sianopresential momento un avvisoche non della consegna.il personalea ciò deputatodeve lasciareesclusivamente contengaI'indicazionedella tipologiadel presidio. 5. Il personaledeputatoalla consegnanon deve indossaredivise recanti scritte da cui si possaevincerela specificatipologia dei presìdi in consegna,né utllizzare automezzirecanti tali scritte. Si ritiene opportunoevidenziareche le misure indicatedal Garantedevono ancor più essere rispettatenella consegnaa domicilio di medicinali effettuatadalle farmacie.Infatti, in base all;art. 28 del Codice Deontologico,il farmacistache pongain esseretale iniziativa,deve garantireche il servizio sia svolto nel rispetto del diritto alla riservatezzae del segreto Tali precauzionidevonopertantoessereadottatenon solo per i dati contenuti professionale. nelle ricette. ma anche per le confezioni dei medicinali consegnati a domicilio dell'interessato. Si rammentainoltre che. oltre alle suindicatecondizionivolte a tutelarela riservatezza.tl farmacistanel porre in essereeventualiiniziativedi consegnaa domicilio dei medicinali.è tenutoa garantireil rispettodelle seguenticondizioni: la spedizioneclellaricetta originale deve essereeffettuatanella farmaciaprima che esca il farmaco: deve essere garantito il cliritto di libera scelta della farmacia assicurandosiche al servizioin oggetto: acconsentito l'interessatoabbiaesplicitamente cleveesseregarantito,anchenelle fasi di trasportoe consegna,il rispetto delle corrette condizioni {i conservazionedei medicinali. stabilite dalla FU, ancheper quelli che non sianoda conservarein frigorifero; cleveesseregarantitala possibilitàper il farmacistadi prenderecontatti diretti con il pazienteo suoi familiari per fornire loro gli opportunichiarimenti,consiglie avvertenze. n. anchein relazioneagli obblighi stabilitidall'art. 11. comma 12, del decreto-legge convertitodalla legge2ll20l2 e dall'articolo15. comma ll-bis, del decreto112012. legge n. 9512012,convertito dalla legge 13512012.in materia di prescrizioneper principioattivoe sostituibilità. *** Al riguarclosi evidenzia,infine, che il mancatorispettodelle suddettecondizioni,comprese le misureinclividuatedal Garante.potrà formare oggettodi valutazionedisciplinaree. con riferimentoalla normativain materiadi privacy, comportare.in specifici casi.I'applicazione di sanzionianchepenali. 60 Note AIFA Istituzione nota AIFA n. 94 '22.11.2013 (GU 285 del .j. 12.2013)I'AIF ha istituitola nota 94. Con determinazione La notariguardai farmaciN-3 PUFA la cui prescrizionea caricodel SSN è limitata ad una delleseguenticondizioni: ricovero per sindrome coronarica acuta con o senza irmalzamentodel tratto ST (sindromecoronaricaacutaSCA-STE.sindromecoronaricaacutaSCA-NSTE): soffertasindromecoronaricaacutacon o senzainnalzamentodel tratto ST (sindrome coronaricaacuta SCA-STE, sindromecoronaricaacuta SCA-NSTE) nei precedenti 90 giorni. Nota informativa importante su Temozolomide La nota concordatacon le Autorità regolatorie europee, concernentei rischi correlati all'assunzione del farmacoTemozolomide. In particolare,consideratialcuni casi di danno epatico.riportati in pazienti trattati con il famracoin questione,I'AIFA raccomandadi effettuaretest di funzionalitàepaticaprima e dopo il trattamento.Inoltre. per i pazientrcon signifìcative alterazioni della funzionalità epatica,i beneficie i rischi di continuareil trattamentodevonoe-\sere attentamente valutati. Nota Informativa importante sui contraccettivi ormonali combinati La nota, concordatatra I'AIFA e I'Agenzia europeadei meilicinali (EMA), riguarda il rischiodi tromboemboliaassociatoall'utllizz,.r di contraccettiviormonalicombinati(COC). Il clocumento.rivolto a tutti i medici prescrittori di contraccettivied a tutti gli operatori sanitari,richiamal'attenzionesulla ditferenzatra i vari contraccettivinel livello di rischiotli trottrboembolia e sull'impofianzadi una attentavalutazionedi l'attoridi rischio indivicluali per la sceltadel farmacopiù appropriato. Si se-snalainoltre che. sul sito www.agenziafamaco.gov.it,è disponibile una lista di controllo che i medici prescrittori possono utilizzarc durante ogni consulto relativo ai contraccettiviormonalicombinatied una schedain cui sonoriportatii segnied i sintomi più importantidi TEV (tromboemboliavenosa)e TEA (tromboemboliaarteriosa). Nota Informativa importante sui medicinali a basedi Tiocolchicoside La nota. concordatatra I'AIFA e I'Agenzia europeaclei nredicinali (EMA). fornisce importanti informazioni sulle limitazioni relative all'uso dei meclicinali a base di Tiocolchicoside.imposte a seguito dei risultati derivanti dalla revisione cli nuovi clati preclinici che hantro sollevato clubbi sull'attività di un me,tabolitacli tiocolchicosicle (Sl-59.0955. noto anchecomeM2 o 3- demetiltiocolchicina) sui cromosomi. Come evidenziatodall'AIFA, è necessariopertanto aclottare, misure precauzionaliper ridurreI'esposizione al metabolitaSL59.0955clelleformulazionisistemiche(le formulazioni topiche non producono concentrazionisistemichesignificative clel metabolita e non sono intt'ress&te da questeraccomandazioni). In particolare. Tiocolchicosideper via sistemica deve essere utThzzatosolo come trattamentoadiuvantedelle contratturemuscolaridoloroseassociatea patologieacutedella colonna,negli adulti e negli adolescenti di et:i superiorea l6anni. 61 La nota richiama inoltre I'attenzionedegli operatori sanitari sull'obbligo di segnalare ai medicinali. qualsiasireazioneavversaassociata AIFA - Nota Informativa importante su Protelos/Osseor La nota, concordatatra l'AIFA e I'Agenzia europeadei medicinali (EMA), riguarda la nuova restrizionenell'indicazionee raccomandazioniper il monitoraggio nell'uso del (ranelatodi stronzio). farmacoProtelos/Osseor è ora ristretto al trattamento In particolare.si evidenzia che l'uso di Protelos/Osseor severa: dell'osteoporosi nelledonnein postmenopausa, negli uomini adulti. acl alto rischio di fratture, per i quali il trattamentocon altri rnedicinali approvati per la terapia dell'osteoporosi non sia possibile a causa, ad esempio, di controindicazioni o intolleranza. La nota richiama I'attenzionedegli operatori sanitari sull'obbligo di segnalarequalsiasi reazioneavversaassociataai medicinali. Nota Informativa importante su HERCEPTIN La nota concernentela segnalazionedi anomalie riscontrate in alcune confezioni del meclicinaleHERCEPTIN (trastuzumab)150 mg polvereper concentratoper soluzioneper infusione- AIC 034949014.inclicatonel trattamentodel carcinomamammarioe gastrico. probabilmentericonducibili a furti avvenuti negli ospedaliitaliani a scopo di successivo riciclaggio. In particolaresono stati segnalatii seguentilotti, che risultano esserestati distribuiti dalla Rocheclirettamentealle struttureospeclaliereitaliane. senzaI'intermediazionedei grossisti: H4311807, H432980t, H4284B04, H4319802, H4321B03, H4l96B0l " H4211801. H 4 3 0 1 8 0 9H . 4303801. italiano,messa Pertantoqualsiasiconfèzionetii HECEPTIN 150 mg con conf-ezionamento in venditaal di fuori dell'Italia e recanteuno dei numeri di lotto sopraindicati deve essere consideratacontratfatta, anche in considerazionedi quanto comunicato dalle autorità rispettoai prodottisegnalati: tedesche riportatisulle dei numeridi lotto e delle datedi scadenza non corrispondenza esterno: fiale rispettoa quelli riportatisul confezionamento presenzacli liquido all'interno cli alcune fiale invece della polvere liofilizzata di colorebianco-giallastro; o dei dei tappi di gomma.dei cappuccipie-ehettati evidenzedi manomissione coperchi. I farmacistiin possessodi un prodottosospettoo del quale non sia possibilecontermare I'autenticità.ovvero che sospettinoche un paziente possa aver ricevuto il farmaco contraffatto sono invitati a contattare immediatamentel'AIFA all'indirizzo e-mail qualita.prodotti @aifa.mailcert.it. 62 Ministero della Salute - Erogazione Ossigeno Il Ministerodella Salute,con nota del 5.2.2014.ha fornito alcuni chiarimentisul serviziodi erogazionedell'ossigenoterapeutico. In particolare,nel dare riscontro alle criticità manifestateda FederfarmaMolise in merito alla decisionedella Regionedi affidare ad un unico distributoreil serviziodi erogazione dell"ossigenoterapeutico,il Dicasteroha precisatola programmazionesanitariaregionale non deve tener conto solo dell'aspetto economico, "tne anche tlelle esigenzetlella presa in carico tlei ltopolazione,clelprolílo oro-geograJicotlel rerritorio e tlella e.Tfettiva pazrentictgaranz.iacleldírítto alla salutesancitodalla Costituzione". Con.siderato che I'ossigenoterapeuticoè un farmacoinseritonella FarmacopeaUfficiale, il MirrListero ha inoltre precisatoche "è víncolantela presenzadel farmacista nel controllarne quale unico proJèssiortista la p;'t'stione abilítat,ca ciò". 63 Decalogo NAS-SIFO per Ia prcvenzione e Ia gestione dei furti dei farmaci nei seruizi farmaceutici ospedalieri e teritoriali Al fine di prevenireil fenomenodei furti di farmaci nei servizi farmaceuticiospedalierie territoriali.il Comandodei Carabinieridei N.A.S.. in collaborazionecon la Societàltaliana dei FarmacistiOspedalieri(SIFO),ha elaboratoil seguentedecalogo: I) Azioni Preventive a) Dotare la farmaciadi allarmi, telecamerea circuito chiuso e degli ausili necessariper la prevenzionedei furti (porta blindata. inferriate e la serraturadi tipo europeoche necessitadi codice per effettuarnela copia. etc.). Prevederela vigilanza di una guardiagiurataper il controllospecifìcodell'accessoin farmacia. b) Individuare un'unica area di immagazzinamentodei farmaci costosi in un'area interna dell'ospedale. dover poter utilizzare tutti gli accorgimenti idonei alla protezionedai furti, compresi la chiusura a chiave di armadi e/o frigoriferi e del locale stesso.L'area dovrà essereben protettae ad accessolimitato e dovranno le figure interneperla gestione.il controllo e la vìgilanza. essereresponsabtlizzate c) Limitarsi ad acquisti contenuti e trequenti per i farmaci costosi oggetto di furti (compatibilmente alle esigenzecliniche). d) Limitare I'accessoai locali della farmaciaal personaleesterno( corrieri etc.) per evitareperlustrazionia scopo di furto. celateda false motivazioni.Eventualmente clestinare al ricevimento dei farmaci un'area separata da quella di [n questomodo si potrà evitare a personaleesternocli avereuna immagazzinamento. panoramicadella quantitàe valore dei f'armacigiacenti nella struttura.(Linee -euida praticadi distribuzionedei farmaci,D.M. 06.01.1999,nonchédel in materiadi br-rona D.P.R.14.01.1991 Requisitiminimi strutturali). controi furti. e) Sepossibile,stipularespecifichepolizzeassicurative II) Azioni Correttive a) Effettuaretempestivadenunciaai Carabinieri/NAS.indicandofarmaciquantitàe lotti sottratti. b) Effettuaretempestivacomunicazionealle Direzioni Sanitariae Generale. che vi hannofornito i c) Effettuaretempestivacomunicazionealle CaseFarmaceutiche farmaci. d) Dare risonanzadella tipologiadei farmaci rubati e dei lotti a tutti i colleghi tramite sitoSIFO (www.sifoweb.it). e) Prestareattenzioneperchéin alcune sedi it furto si è ripetuto dopo alcune settimane dopo il (specialmente se il furto non è statototale).La necessitàdi riapprovvigionarsi dai malviventiun'ulterioreopportunitàper reiterare furto potrebbeessereconsiderata il furto. 61 La lìederaziane.sottolineandola rllevanza della questione,invita i Signori Presidenti a fornire la massima diffusione al decalogo sopra riportato. sensibilizzando gli iscritti sull'importanzadi porre in essereogni iniziativa utile a preveniretali eventi. 65 Ministero deLla Salute - Moduli on-Iine per Ia segnalazione di incidenti con dispositiui medici da pafte di operatori sanitari Il Ministero della Salute. con nota del 18.2.2A14 ha comunicato di aver messo a sul proprioportaleistituzionale.uno strumentoper la compilazioneon-linedel disposizione. da parte degli operatorisanitari.di incidenti che coinvol-eonoi modulo di segnalazione. dispositivimedici. Come evidenziatonel documento,gli operatorisanitarisvolgonoinfatti un ruolo chiave nell'ambito del sistemadi vigilanza sui dispositivi medici, in quanto direttamentecoinvolti negli eventi avversi che possonoverificarsi utilizzandogli stessie responsabilidella relativa segnalazioneal fabbricantee all'autorità competente. ln particolare.si rammentache in baseall'art. 9 del DLgs 4611991,come modificatodal DLgs 3712010,gli operatorisanitari,e dunqueanchei farmacisti,che nell'eserciziodella loro attivitàrilevino un incidenteche coinvolgaun dispositivomedico,sono tenuti a darne comunicazioneal Ministero della Salutecon termini e modalità stabiliti dalla normativa. Tale comunicazionedeve essereinviata ancheal fabbricanteo al suo mandatario.ancheper il tramitedel fornitore del dispositivomedico. Al fine di renderepiù agevolela trasmissionedelle segnalazionial Ministero. garantendoal contempola possibilità di effettuarecontrolli sulla qualità e completezzadei dati, sul sito è stataattivatauna nuova tunzionalità.accessibileseguendoil percorso www.salute.gov.it prodotti/Dispositivi altri e professioni/Dispositivi medici Home/Temi e cli segnalazioneper i dispositivi medici, oppure attraversoil link me<lici/Vigilanza/Sistema tivi6.isp'Jlingue=italiano&id=l6ctareil=disposi http://wrviv.salute.gov.it/portalelterni/rr2 medici&menu=vigilanza,per l'acquisizione e la compilazione on-line dei moduli di segnalazione. ll sistema prevede, una volta terminata la compilazionedel modulo. la restituzione all'operatoredi un rapportoin formato pdf. che dovrà esseresalvatoe inoltratoal Ministero e della della Salute- Direzionegeneraledei dispositivimedici. del servizio t'armaceutico . cure,Ufficio V. tramitela caselladi posta:[email protected] sicurezzadelle Si invitano pertanto gli Ordini a voler richiamare I'attenzione dei propri iscritti favorendola conoscenzadella nuova sull'imporfanzadell'attivitàdi dispositivo-vigilanza, dal Ministero. tunzionalitàpredisposta 66 Ministero della Salute - informazione sulle disposizioni in mateda di cosmetouigilanza Il l\{inistero della Salute, con nota dell'8.1.2011.ha fornito alcune informazioni sulle dispirsizioniin materiadi cosmetovigllanzacontenutenel Regolamento(CE) N. 1223/2009 del Consiglio e del Parlamentoeuropeodel 3C,novembre2009. Talerregolamento.che trova applicazionein tutto il territorio dell'Unione Europeadall'11 luglio 2013, ha previstoI'obbligo per le aziendee i distributoridi prodotti cosmetici.di notificareall'Autoritàcompetentein materiadi cosmetici(in Italia il Ministerodella Salute) tutterle segnalazionidi effetti indesiderabiligravi (EIG) ricevutedai consumatorie associate presumibilmenteall'utilizzo di tali prodotti nelle normali o ragionevolmenteprevedibili contlizionidi uso. In particolare si evidenzia che le segnalazionidi effetti intlesiderabili gravi correlati all'tttilizzo dei cosmetici possonoesserenorificate al Minister,l anche direttamentedagli utilizzatorifinali di tali prodotti, nonchédai professionistisanitari.tra cui i farmacisti. Il lt{inistero provvederà a trasmette immediatamentele inf,rrmazioni pervenute sulle r,cgnalazionidi EIG alle Autorità competentidegli altri Stati menrbri. A tale riguardo si segnalache sul portale del Dicastero(www.salute.gov.it)alla sezione "Cosmsli.i-Vigilanza-Segnalazioni di effetti indesiderabiligravi'' è reperibilela modulistica da utilizzareper le segnalazionie le pertinenti linee guicla,c{efinitedalla Commissione europeain collaborazionecon gli Stati membri al fine di facilitare I'applicazionedelle disposizionisulla cosmetovigllanza. Il l\'linisteroha inoltre sviluppatouna piattatilrma informativa centralizzataper la raccoltae la restionedelle segnalazioniindesiderabìligravi e non. al fine di acquisire nuove 'JrirpsTieni sulla qualità e sicurezzadei crsmetici disponibili sul mercato e di ad.ottare teilipestivamente misurecorrettiveo preventivea tuteladella sah-rte pubblica. 67 Ministero della Salute - Iocandina informativa per Ia prevenzione dell'epa ti te A Il Ministerodella Saluteha predispostouna locandinainformativache riportaalcuneregole di igiene e sul correttoutilizzo degli alimenti per ridurre il rischio di epatiteA. Lo stessoDicasteroritiene fondamentateil coinvolgimentodei farmacisti per la diffusione dell'importantepuntodi riferimentoche tali capillaredi tale messaggionella considerazione della saluterivestononei confrontidei cittadini. professionisti Si invitano, pertanto.gli Ordini a diffondere la locandina.scaricabileanchedal portale del pressoi propri iscritti nelle forme e nei modi ritenuti piu Ministero (www.salute.gov.it), idonei. 68 Campagn a d'informazione p er eui tare Ituso sconsiderato dell'alcool denatutato Il Reparto Grandi Ustionati ed il Centro di Documentazioneed Informazione Biomedica dell"A.O.R.N. "A.Cardarelli" hanno rcalizzato una campagnad'informazione rivolta ad evitareI'uso sconsiderato dell'alcool denaturato.I dati raccolti dallo stessoCentro.infatti, dimcrstrano che il 50Vodei grandi ustionatiricoveratisono vittinre dell'uso scorrettodi tale sostanza e il datodi rnortalitàè particolarmente elevatoper questotipo d'incidenti. Al f ine di contribuirea preveniretali possibili danni, i soggettisopracitati hanno realizzato una locandinaper illustrarela pericolositàdell'alcool denaturatocontenentei dati relativi alle ustioni e materialeicono-erafico a supporto.La stessalocandinaè statainseritanella homepagedel sito federale(sezione"Servizi"). ConsideratoI'alto vitlore delf iniziativa in termini di prevenziorre, si invitano gli Ordini in indirizzo a diffondere la locandinapresso i propri iscritti attraversoi propri strumenti di comunicazione. 69 Fondazione Cannavò: un bilancio del pdmo decennio di attiuità degli Ordini istituivala FondazioneFrancescoCannavòallo scopo Nel 2004 la Federazione di valorizzarela figura del farmacistacurandoneI'aggiornamentotecnico. scientificoe culturale.Dal 2008, anno dal quale è stata possibileerogarela formazionea distanza secondole normative Ecm. la Fondazione,seguendola sua mission istituzionale,ha raggiuntoragguardevolirisultati. Anzitutto la presenzadell'offerta di corsi della Fondazione Cannavòha consentitodi calmierare il mercato della formazione consentendoa tutti gli iscrittidi acquisirecrediti Ecm a titolo gratuito. In secondoluogo, la FondazioneCannavòè stata tra i primi a erogarecorsi attraversola didatticadella formazionea distanzache ha consentitodi raggiungeregli iscritti residentiin in tal modo di zone nelle quali I'offerta formativarisultavainsufficientee consentendogli adempiereagli obblighi Ecm. La stessamodalità della didattica a distanza.inoltre. ha rispostoappienoalle esigenzedella professionesoprattuttoa quanti lavoranonelle farmacie aperte al pubblico che rischiavano di rimanere penalizzatr rispetto alle altre categorie medicheche da semprehanno I'opportunità cli frequentarei corsi nel luogo e negli orari di lavoro. Infine, la presenzadella FondazioneCannavòha consentitodi alzareil livello della qualità dei corsi Ecm presentandoannualmente temi e argomenti di carattere strettamente Le schede nazionalee intetnazionale. espostida un teamdi relatoridi spessore professionale di rilevazionedella qualità dei corsi riconsegnatedai partecipanti,attestanoI'eccellenzadei contenutie ['apprezzamentoper la didatticadei docenti. Una sintesidei risultati sin qui raggiuntidalla FondazioneCannavòdimostrache dal 2008 sonostateerogateoltre 150ore di formazioneper un ammontaredi circa 13.800.000crediti Ecm offerti agli iscritti. Tale risultatoacquistaancor più valore se posto a confrontocon i clati forniti trasmessidal Cogeaps alla Federazionee riepilogativi delf impegno dei farmacistinella tormazioneEcm. Nel documentodel Consorzio.infatti. si evidenziacome acquisiti 5.650.600crediti Ecm dai nel triennio 20lt-2013 siano stati complessivamente farmacisti.Tra gli altri dati ritèribili al triennio passato.inoltre. risulta come più det 6070 dei farmacistitendead aggiornarsi(più di 50.000iscritti). All'impegno della FondazioneCannavòper la formazionedei farmacistisi aggiungequello degli Ordini che staprogrammandola possibilitàdi consentirea-uliOrdini clellaFederazione di erogarecorsi di formazioneresidenzialiusutruendo.tramiteaccordodi partnership.dei stessapuò prestarein qualitàdi ProviderEcm. serviziche la Federazione sono tlisponibili i seguenticorsi, già illustrati Si rammentache sul sito rvrvrv.pharmaîad.it nellaschedaa pag.38: - Il fannacista per l'culeren?,a terapeuÍíca,disponibile sul sito www.fofifad.com che consenteI'acquisizionedi 5 crediti Ecm: - It Jarmacista e la consulenia tlermatologica nelle patologíe Jùngine tlelle unghie, che consenteI'acquisizionedi 5 crediti Ecm: clisponibile alf indirizzowww.pharmafad.it, - Il farmacista e la "presa in carico" tlel paz,ientecon malattia venosa cronica etl entorroicli. Anche questo corso è gratuito per tutti gli iscritti all'Albo e consente I'acquisizionedi 5 crediti Ecm. Si evidenzia,inoltre, che a partire da quest'anno.la FondazioneCannavò è impegnatain prirna linea nella reahzzazionedi "Farmacistapiù", la nuova manifestazionededicataalla professione,la cui prima edizione si è tenuta a Roma dal 4 al 6 aprile scorso.Come già sottolineato nella schedaa pag.37. nell'ambitodi tale iniziativasonostatetrattatetematiche di stringenteattualitàquali. in particolare.l'approcciomultidisciplinarealla gestionee cura del paziente,i percorsiformativi universitarie posta laurea,gli sbocchiprofessionali,le novità legislative, la sostenibilità della t-armacia nel sistema sanitario nazionale. I'innovazionee il governodella spesa. Alla Fondazioneè stato affidato anche il compito di curare la gestione di un ulteriore importante progetto. "FOFI JOB ACADEMY", che consiste nella realizzazionedi una piattaforma online di orientamento,informazione e qualificazione dei farmacisti iscritti all'.,\lbo, con particolareriferimento ai neolaureati.con I'obiettivo di agevolareil loro placementnei possibilisbocchiprofèssionali. Per otteneretutto questola Fondazioneha sceltola politica dell'autofinanziamento per cui risultaestremamente importanteportarea conoscenza degli iscritti della possibilità.in sede di dichiarazionedei redditi, di devolvereil 5 per mille alla Cannavòindicandoil codice fiscale07840931005. 7I Con trcIIo au tocertifr cazioni degli Ordini ha avuto notizia che in numerosiOrdini provinciali sono state La Federazione falseprodottein sededi richiestadi iscrizioneall'albo. accertaticasidi autocertificazioni della particolaregravità di tali condottee delle relative conseguenze In considerazione dannoselegate ad un esercizio illegittimo della professioneda parte di soggetti privi dei requisiti cli legge, si richiamano gli Ordini provinciali ad usare la massimaaccortezzanei controlli effettuatisui suddettidati. Come è noto. la normativavigente prevedeun obbligo di verifica delle autocertrficazioniin misuranon inferioreal5Vodelle stesse. La Federazione,in ogni caso.ritiene doverosoche gli Ordini provvedanoad intensificare tali riscontri e valutino I'opportunità di effettuare controlli sulla totalità delle autocertificazioniprodotte.se del casoanchecon riferimento a periodi pregressi. Tale suggerimentoriguarda, in particolar modo, il possessosia del titolo di studio accaclemicoche dell'abilitazione alla professione,in quanto qualora quest'ultima sia conseguitapressouna sede universitariadiversa da quella pressocui è stata ottenutala laurea,la falsa autocertificazionepotrebberiguardareproprio il titolo di studio (come. ad esempio,in un casogià acclaratoda un Ordineprovinciale). 72