Anno Scolastico 2012/2013 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PREMESSA L’ORIGINE Il dilagare di fenomeni sempre più trasgressivi nella scuola italiana ha evidenziato l’urgenza di ristabilire con forza il percorso educativo richiamando tutti gli agenti del mondo scolastico (docenti, genitori, alunni…) al senso di responsabilità. Pertanto a tutte le Scuole, tenuto conto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, è stata richiesta la revisione e l’aggiornamento del Regolamento di Disciplina. RIFERIMENTI NORMATIVI Il Regolamento di Disciplina, unitamente quanto stabilito nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249; D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235; PROT. 3602/70 del 31 luglio 2008), nel Progetto Educativo di Istituto e nel Piano dell’Offerta Formativa interviene a normare la vita scolastica e a sanzionare gli eventuali comportamenti scorretti. Ulteriori riferimenti normativi sono contenuti all’interno dei singoli articoli del presente Regolamento. DISCIPLINA Art. 1 L’adozione di appropriate regole comportamentali è considerata dall’Istituto come condizione indispensabile per un ordinato vivere comunitario e per un proficuo lavoro, oltre che come mezzo efficace per la formazione del carattere e della personalità dell’alunno. Art. 2 Il Regolamento di Disciplina è vincolante per tutti: docenti, alunni e gli stessi genitori. Ciascuno, nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze, dovrà contribuire perché esso venga osservato con lealtà e diligenza. Art. 3 L’alunno ha il diritto di essere informato sulle decisioni e le norme che regolano la vita scolastica. Pertanto all’inizio dell’anno scolastico alle classi prime (a tutti gli allievi in caso di modifica dello stesso) il presente Regolamento dovrà essere letto e commentato in classe. Art. 4 Il Libretto scolastico è personale e deve essere conservato diligentemente; se richiesto deve essere esibito in ogni momento. Con la rete extranet, è un mezzo efficace di collaborazione tra scuola e famiglia per verificare quotidianamente la condotta e il profitto dell’allievo. Nel caso in cui uno studente fosse ripetutamente sprovvisto del libretto è facoltà della Direzione convocare i genitori e non ammettere l’allievo alla frequenza delle lezioni fino all’arrivo degli stessi a scuola. Art. 5 Il Libretto scolastico serve: a) alla Direzione, al Consiglio di Presidenza e ai Docenti per comunicare alle famiglie quanto può essere rilevato sugli atteggiamenti comportamentali e sull’andamento scolastico dell’allievo. I genitori ne prenderanno visione apponendovi la firma e il direttore o il preside metterà il suo visto per assicurarsi che i genitori siano stati effettivamente informati; b) ai docenti per comunicare alle famiglie le valutazioni di tutte le verifiche sia orali sia scritte; c) ai genitori per giustificare eventuali assenze o ritardi, per richiedere uscite anticipate o fissare colloqui con gli insegnanti. A regime, terminata la fase di test della rete extranet della scuola, tutte le valutazioni e le circolari saranno inserite normalmente sul sistema informatico della scuola. Art. 6 Le comunicazioni tra scuola e famiglia sono affidate a lettere circolari che informano sulle varie iniziative e disposizioni inerenti l’andamento scolastico. Le circolari vengono comunicate ad ogni studente e viene richiesta la firma dei genitori per presa visione. 1 Art. 7 I colloqui periodici genitori-insegnanti sono regolati da un calendario stabilito all’inizio dell’anno. Per tali colloqui si deve prendere appuntamento usando la parte apposita del libretto scolastico. I colloqui vengono interrotti quindici giorni prima della fine dei due quadrimestri. Per chi avesse difficoltà ad incontrare personalmente gli insegnanti è possibile contattare telefonicamente il Direttore e/o il Preside al fine di avere un quadro generale dell’andamento scolastico del proprio figlio. Art. 8 All’inizio dell’anno viene comunicato un calendario delle iniziative scolastiche: assemblee di classe, di inizio anno, Consiglio di classe, Collegio dei docenti, Consiglio di Istituto. Questo calendario potrà subire modifiche in itinere. Le modifiche saranno comunicate a tutti gli allievi. Art. 9 L’orario di Segreteria sarà comunicato all’inizio di ogni anno scolastico. Art. 10 All’interno della scuola è a disposizione una bacheca per le comunicazioni inerenti le iniziative della scuola e altre proposte pervenute da agenzie culturali. Art. 11 All’ingresso e all’uscita dall’Istituto ogni allievo/a è tenuto a timbrare. Le trasgressioni, se reiterate, sono passibili di provvedimenti disciplinari. Art. 12 La presenza puntuale e regolare alle lezioni è obbligatoria per tutti. L’insegnante deve sempre segnare sul registro di classe le eventuali assenze, le entrate in ritardo o le uscite prima della fine dell’orario. Nessun alunno può entrare nell’aula dopo l’inizio delle lezioni senza il permesso del Direttore dell’Istituto o del Dirigente Scolastico. Questi permessi dovranno essere controfirmati da un genitore o da chi ne fa le veci. È in ritardo chi timbra dalle ore 8,15 in avanti. Oltre un certo numero di ritardi è, a discrezionalità del Direttore, ammettere lo studente in classe o richiedere che torni accompagnato dai genitori. Art. 13 Le giustificazioni per assenze di più giorni, non per malattia, saranno valutate dalla Direzione sentendo il parere anche del Consiglio di Classe. La motivazione della giustificazione deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Tutte le giustificazioni devono essere controfirmate dal Direttore o, in caso di sua assenza, da un docente delegato. Art. 14 Al compimento del 18° anno di età gli allievi, divenuti oramai maggiorenni, potranno firmare le giustificazioni per il ritardo, uscita anticipata (anche per le uscite didattiche fatte entro l’orario scolastico) e assenza solo previa consegna di autorizzazione scritta da parte dei genitori alla Direzione (non sul libretto scolastico). Tutti i provvedimenti disciplinari dovranno comunque essere firmati dal genitore o da chi ne fa le veci. Art. 15 In caso di uscita anticipata per malessere sarà avvisata la famiglia: i genitori saranno invitati a venire a prendere a scuola il proprio figlio/a. Se maggiorenni, informati i genitori o chi ne fa le veci, gli allievi potranno uscire liberamente. Se minorenni, in caso di impossibilità della famiglia di venire a scuola, i ragazzi potranno lasciare la scuola, non accompagnati, solo all’arrivo di esplicita autorizzazione scritta della famiglia (email, fax…). Art. 16 Tutti gli alunni devono trovarsi nell’aula loro assegnata al suono del campanello (ore 08.15) che indica l’inizio delle lezioni. Durante l’ora di lezione nessun alunno potrà uscire dall’aula se non per gravi e urgenti motivi. Per tutta la durata delle lezioni, compresi gli intervalli, nessun alunno può uscire dall’Istituto senza autorizzazione. L’Istituto declina ogni responsabilità in caso di uscita non autorizzata. Le uscite non autorizzate saranno sanzionate a norma di Regolamento. La richiesta per poter uscire prima della fine delle lezioni deve essere controfirmata dal Direttore all’inizio della mattinata e presentata all’insegnante dell’ora in cui si esce. In attesa ed in assenza dell’insegnante le porte dell’aula debbono restare aperte e gli alunni debbono restare al loro posto. Durante il cambio degli insegnanti, si invitano gli alunni a non fare rumore, a non 2 affacciarsi alle finestre, a non uscire dall’aula. Il passaggio dall’una all’altra aula deve avvenire silenziosamente. Art. 17 Ad ogni alunno viene assegnato un posto stabilito nella propria classe ed egli non potrà cambiarlo senza il permesso dell’insegnante. Ad ogni alunno viene assegnato inoltre in uso un armadietto con relativi lucchetto e chiave in cui dovrà riporre il proprio materiale didattico. L’armadietto è di proprietà dell’Istituto e può essere aperto a discrezione della Direzione. Art. 18 Ogni alunno deve assolvere assiduamente agli impegni di studio e presentarsi a scuola munito di libri, di quaderni, del Libretto Scolastico e di quanto necessario per le lezioni della giornata. È indispensabile presentarsi alle lezioni di scienze motorie con gli indumenti che verranno indicati dall’insegnante e comunicati alle famiglie. Durante la permanenza a scuola, telefonini, lettori MP3 (o altri oggetti), non esplicitamente richiesti o consentiti, che recano disturbo all’attività didattico-educativa, devono essere tenuti spenti e riposti nell’armadietto. Qualora uno studente venga trovato in possesso di tali strumenti (cf c.m. 30/11/2007; d.m. 104 del 30/11/2007), anche se spenti, verrà punito: • la prima volta: con il ritiro dello strumento fino alla fine dell’orario scolastico e con comunicazione scritta alla famiglia. • la seconda volta: con il ritiro e la riconsegna alla famiglia. • Le volte successive: con una sospensione di tre giorni o in alternativa il ritiro dello strumento per una settimana. Il cellulare è inteso ovviamente comprensivo della scheda SIM. Art. 19 L’utilizzo del cellulare a scuola è interdetto - al di fuori degli ambienti consentiti - (cf. c.m. 362 del 25/08/1998) a tutto il personale scolastico, tranne in caso di emergenza. Art. 20 A scuola è proibito fotografare, fare video o registrare audio senza l’autorizzazione della Direzione e/o del Consiglio di Presidenza. La diffusione su qualsiasi mezzo (internet…) è vietata a meno di avere ottenuto l’esplicito consenso da parte di tutti coloro che vi sono ritratti (se minori occorre il consenso delle famiglie). Si ricorda che la scuola è tenuta a fare una segnalazione all’Autorità Competente qualora la violazione possa configurare un ipotesi di reato. Art. 21 Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola; agli studenti e alle famiglie sarà richiesto di prendere visione e firmare per accettazione i regolamenti dei laboratori. Gli allievi non potranno accedere ai laboratori senza l’autorizzazione della famiglia. La frequenza alle attività di laboratorio, in quanto curricolare, è obbligatoria. In caso di non accettazione del regolamento dei laboratori da parte della famiglia, decadranno automaticamente le condizioni per la permanenza all’interno dell’Istituto Scolastico. Art. 22 Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Art. 23 Gli alunni devono comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Si chiede loro di tener in ordine la propria aula, di non lasciare scritte sui banchi e di non danneggiare le strutture, le strumentazioni e i sussidi didattici. La Direzione non assume la responsabilità degli oggetti personali che gli alunni portano o dimenticano nell’Istituto. Chi si rende responsabile di danni alle suppellettili ed al materiale didattico della scuola deve provvedere a risarcire il danno e sarà passibile, se il danno è stato deliberatamente provocato, di sanzione disciplinare. Nel caso non sia noto il responsabile, i danni verranno addebitati all’intera classe. Sarà richiesta un’ammenda, devoluta a fine anno alle missioni pavoniane, in caso di smarrimento del libretto, del badge o della chiave dell’armadietto. Art. 24 Un capitolo importante riguarda lo “stile dell’abbigliamento”: il rispetto della propria persona e di tutti gli attori della Scuola esige che il vestiario degli alunni e delle alunne sia adeguato 3 all’ambiente scolastico e non indulga all’indecenza, alla sciatteria o all’eccessiva estrosità. Si richiede la stessa attenzione per la cura della propria persona. Art. 25 Alla mensa gli allievi resteranno seduti durante i pasti ai posti indicati, senza spostarsi da un tavolo all’altro, evitando comportamenti poco rispettosi e maleducati. Art. 26 Le attività non ordinarie (open day, momenti formativi…) sono parte integrante del progetto educativo e curricolare della scuola; si richiede pertanto agli alunni una partecipazione responsabile e collaborativa alle varie proposte. Art. 27 Come prescrive la legge, in tutti gli ambienti dell’Istituto (cortili compresi) è vietato fumare (cf art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) . Art. 28 I rappresentanti delle singole classi, eletti con voto segreto, faranno parte del Consiglio di Istituto. Il rappresentante di classe deve avvisare il Direttore in caso di eventuale assenza del professore, comunicare agli alunni assenti le informazioni relative a circolari distribuite durante la loro assenza e ricordare ai compagni assenti le date dei compiti in classe. I rappresentanti di classe decadono dal loro mandato a seguito di comportamenti scorretti. SANZIONI DISCIPLINARI LE SANZIONI Art. 29 Le sanzioni disciplinari non hanno valore esclusivamente punitivo ma anche educativo. Ispirandosi al principio della riparazione del danno, le sanzioni tendono alla ricostruzione di quel tessuto sociale leso dal comportamento inadeguato dell’allievo, per restituirlo alla comunità educativa più responsabile e consapevole dei limiti delle proprie azioni. Art. 30 Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee. Art. 31 Nell’irrogare le sanzioni la Scuola terrà conto della situazione personale dell’alunno e del contesto in cui si è verificato l’episodio. Art. 32 Le sanzioni disciplinari non possono influire sulla valutazione del profitto nella singola disciplina. Esse contribuiscono tuttavia a determinare, in scala decimale, il voto di comportamento che, secondo la normativa vigente, viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe determinando la non ammissione all’anno scolastico successivo o all’Esame di Stato se inferiore a sei decimi (art 2, comma 3, D.L. 137/08). Art. 33 Le sanzioni disciplinari che possono essere attribuite sono: a) Ammonizione verbale. b) Ammonizione scritta sul libretto scolastico (sezione comunicazioni o provvedimenti a seconda della gravità). c) Nota scritta sul registro di classe e avviso sul libretto scolastico alla famiglia (sezione provvedimenti). Ulteriori sanzioni disciplinari, subito dopo elencate, potrebbero far seguito alla nota. d) Convocazione dei genitori a scuola. e) Attività a favore della comunità: attività di volontariato (supporto a ragazzi in difficoltà o più piccoli…), pulizia dei locali – bagni, refettori, aule, cortili, marciapiede… – della scuola (art. 4, comma 5, D.P.R. n. 249/98; Prot. n° 3602 31 luglio 2008). f) Esclusione dalle visite guidate, dai viaggi di istruzione e dalle attività con la scuola. g) Permanenza prolungata a scuola oltre l’orario scolastico e assegnazione di lavoro supplementare (studio, attività a favore della comunità…) h) Sospensione dalle lezioni. L’ordine dell’elenco suddetto non corrisponde necessariamente al grado di gravità della sanzione. 4 Art. 34 La gravità dell’infrazione e della sanzione conseguente sono individuate valutando i seguenti aspetti: a) L’evento accaduto. b) Intenzionalità dell’atto o grado di negligenza. c) Entità del danno o del disservizio arrecato. d) Eventuali violazioni precedentemente commesse o recidività dello stesso. ORGANI COMPETENTI Art. 35 Le ammonizioni verbali e scritte sul registro di classe e/o sul libretto scolastico sono di competenza dei docenti. Art. 36 I genitori possono essere convocati a scuola dalla Direzione, dal Dirigente Scolastico e/o dal Consiglio di Classe. Art. 37 Le attività a favore della comunità saranno comminate dal Consiglio di Presidenza. Non sarà data comunicazione immediata alla famiglia a meno che il provvedimento interessi più giorni. Art. 38 L’esclusione dalla partecipazione alle visite guidate, ai viaggi di istruzione e/o alle attività con la scuola è stabilita dal Consiglio di Presidenza. Art. 39 La sospensione dalle lezioni e da tutte le attività presso la Scuola per un periodo inferiore ai 15 giorni è adottata dal Consiglio di Presidenza. La Direzione o il Dirigente scolastico può disporre comunque l’immediato allontanamento dell’alunno in attesa della delibera dal Consiglio di Presidenza. Art. 40 L’allontanamento dell’alunno dalla Scuola per un periodo superiore ai 15 giorni, informato il Consiglio di Istituto, è di competenza del Consiglio di Presidenza. PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PIU’ GRAVI Art. 41 Quando convocato dalla Direzione e/o Dirigente Scolastico, l’alunno, ascoltata la contestazione del fatto, ha la possibilità di difendersi e di spiegare l’accaduto. Art. 42 L’alunno può presentare una memoria difensiva scritta o chiedere di essere difeso da un suo rappresentante. Art. 43 Verificato l’evento accaduto l’Organo competente commina la sanzione prevista. Art. 44 La famiglia dell’alunno sarà coinvolta nel dialogo con la scuola durante l’iter sanzionatorio. Art. 45 Le sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dalla scuola o l’esclusione dalle attività scolastiche (viaggi di istruzione...) saranno trascritte sul registro di classe, sul libretto scolastico dell’alunno e sul suo fascicolo personale (PROT. 3602/70 del 31 luglio 2008). Art. 46 Le sanzioni che non comportano l’allontanamento saranno trascritte, a seconda dei casi, sul registro di classe e/o sul libretto scolastico dell’alunno. ORGANO DI GARANZIA Art. 47 Contro la sanzione disciplinare è ammesso il ricorso all’Organo di Garanzia da parte della famiglia entro 15 giorni dalla comunicazione delle stessa. Art. 48 L’Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente designato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dai genitori e da un rappresentante degli studenti. 5 Art. 49 In caso di incompatibilità di uno dei membri dell’Organo di Garanzia si provvederà alla supplenza con un altro docente incaricato, se il docente fa parte del Consiglio di Classe che ha irrogato la sanzione, o con un altro rappresentante, se genitore dell’alunno oggetto della sanzione o da un altro rappresentante degli allievi se è l’allievo eletto è coinvolto nella sanzione. Art. 50 Il ricorso all’Organo di Garanzia non sospende la sanzione. Art. 51 Se entro dieci giorni dal ricorso l’Organo di Garanzia non decide, la sanzione è confermata. Art. 52 L’eventuale cambio di scuola dell’alunno non interrompe il procedimento sanzionatorio. CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI Art. 53 Segue una tabella riassuntiva, ma non esaustiva, con le infrazioni e le sanzioni previste. Infrazione Sanzione e azione corrispondente Mancanza ai doveri scolastici. Richiamo verbale o scritto. Mancanza di rispetto nei confronti dei Richiamo verbale o scritto e compagni. risarcimento/riparazione di eventuali danni (o volontariato…). Uscite dalla classe senza autorizzazione. Richiamo verbale o scritto. Mancanza di giustificazione per assenza o Se entro tre giorni dall’assenza o ritardo (o dalla ritardo (o note non firmate...). nota…) non verrà prodotta la giustificazione (o firma), l’alunno sarà riammesso in classe alla lezione solo se accompagnato dal genitore. Spostamenti disordinati o caotici. Richiamo verbale o scritto. Uso poco responsabile del materiale della Richiamo verbale o scritto e scuola. risarcimento/riparazione di eventuali danni (o lavori socialmente utili…). Abbigliamento non idoneo all’ambiente Richiamo verbale e invito a cambiare abiti anche scolastico. immediatamente, se eccessivo. Mancanza di rispetto nei confronti degli Richiamo scritto sul registro di classe e sul insegnanti. libretto dell’alunno ed eventuale convocazione dei genitori. Ripetuti atteggiamenti pericolosi (uso Richiamo scritto, lavori socialmente utili e/o improprio di oggetti potenzialmente sospensione sino a 15 giorni. pericolosi – forbici, taglierini… -, spinte sulle scale, spinte nei corridoi contro vetri, muri…) Danneggiamento volontario o per grave Sospensione sino a 15 giorni e risarcimento del negligenza di materiale scolastico. danno. Uscita dalla scuola senza autorizzazione. Sospensione sino a 15 giorni. Episodi di intolleranza razziale, religiosa, Sospensione sino a 15 giorni e periodo di umana (nei confronti dei più deboli…) volontariato. Episodi di violenza e di aggressività Sospensione sino a 15 giorni e, eventualmente, incontrollata. periodo di volontariato. Falsificazione di firme o voti. Sospensione sino a 15 giorni. Offese nei confronti del corpo docente o Sospensione sino a 15 giorni. del personale della scuola. Recidività mancanze meno gravi Sospensione sino a 15 giorni e periodo di volontariato (o lavori socialmente utili). Per gravi mancanze Sospensione oltre i 15 giorni Art. 54 Sono sottoposte al presente Regolamento anche tutte le infrazioni non esplicitamente indicate all’interno dello stesso. Milano, 23 maggio ’12 6