MEDICO COMPETENTE E CONTROLLI ALCOLOGICI VECCHIO ACCORDO: 3 birre ogni turno di lavoro NUOVO ACCORDO: 1 birra ogni turno di lavoro SCIOPERO! I LIMITI DI LEGITTIMITA’ DELL’OPERATO DEL MEDICO COMPETENTE 3 IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie (art.2087 c.c.) nel rispetto del principio di sussidiarietà Misure alla fonte e di tutela collettiva Dispositivi di protezione individuale SORVEGLIANZA SANITARIA (gestisce il rischio “residuo”) PRIMA CONSEGUENZA Non si può rifiutare la visita medica Cass. sez. III pen. 6.4.93 n. 3160 Ric. P.M. in c. Faccini: “Risponde del reato di cui all’art.33, comma 1, DPR 303/56 il datore di lavoro che non imponga ai dipendenti di sottoporsi alle visite mediche periodiche obbligatorie medianti sanzioni disciplinari adeguate sino a giungere al licenziamento per giusta causa”; infatti “… tanto non è in contrasto con l’art.5 dello statuto dei lavoratori che vieta al datore di lavoro di accertare l’idoneità o l’infermità del lavoratore dipendente, se non tramite l’intervento delle unità sanitarie locali; né con l’art.32 della Costituzione che assoggetta i trattamenti sanitari obbligatori a riserva di legge, nel caso appunto il DPR n.303; senza trascurare, d’altro canto, che il sistema dei controlli periodici sul personale a contatto con sostanze tossiche non è posto nel solo interesse del singolo, bensì in quello superiore della collettività, essendo noto il peso degli invalidi sulla economia nazionale”. Cass. sez. III pen. 20.6.91 n. 6828, Facchini: Qualora i lavoratori si rifiutino di sottoporsi a tali visite, il datore di lavoro deve provvedere ad indurli, ricorrendo, se necessario, ad adeguate sanzioni disciplinari” SECONDA CONSEGUENZA Il medico competente deve essere scelto liberamente dal datore di lavoro. Cass. sez. III pen. 20.6.91 n. 6828, Facchini: “Le visite mediche preventive e periodiche sui lavoratori esposti a rischio di cui all’art.33 DPR 303/56 non sono di competenza esclusiva delle strutture pubbliche”. “La norma di cui all’art.33 DPR 303/56, dettata in materia di igiene del lavoro, non è in contrasto con l’art.5 dello Statuto dei lavoratori. Né possono essere condivise le conclusioni della sentenza di questa stessa Corte, sezione lavoro 21.4.86, secondo cui anche gli accertamenti sanitari obbligatori previsti dall’art.33 DPR 303/56 sono di competenza esclusiva delle strutture pubbliche. Ciò infatti porterebbe ad escludere la diretta responsabilità del datore di lavoro che non sarebbe più perseguibile né penalmente né civilmente sol che dimostri di avere tempestivamente provocato l’intervento della struttura pubblica, in palese contrasto con la giurisprudenza e la dottrina che ha, invece, sempre ritenuto responsabile delle eventuali conseguenze dannose derivate al dipendente il datore di lavoro che abbia omesso di sottoporre il lavoratore ad adeguato controllo sanitario proprio in considerazione che su di esso grava l’obbligo specifico di provvedere a riguardo”. Cassazione penale, Sez. III - Sentenza n. 1728, 21 gennaio 2005 Ric. Fortebuono: «… il medico aziendale viene così a configurarsi come collaboratore necessario del datore di lavoro, dotato di professionalità qualificata, per coadiuvare il primo nell’esercizio della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro dove essa è obbligatoria », e che «la sorveglianza sanitaria, pur costituendo un obbligo del datore di lavoro per la tutela della integrità psicofisica dei lavoratori, deve essere svolta attraverso la collaborazione professionale del medico aziendale». ART. 5. L 300/70 - Accertamenti sanitari. «Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente …Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico». 8 RAPPORTI TRA LA POSIZIONE DI GARANZIA DEL M.C. E LEGGE SULLA PRIVACY Art.5 S.L. «Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente …Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico» L’art.41 comma 2 D.Lgs 81/2008 obbliga il d.l. ad accertare l’idoneità al lavoro a mezzo di un medico privato di propria insindacabile scelta (Cass. 20.6.91, Facchini) in conformità all’art.2087 c.c. Negli ASPP il lavoratore viene obbligatoriamente (Cass. pen. 3160/93, Faccini) visitato da un medico scelto non da lui ma dal d.l. e verso cui non può esprimere un “consenso” (Art.23 D.Lgs 196/2003 Codice della Privacy) QUALI SONO I LIMITI DELL’OPERATO DEL MEDICO COMPETENTE E DELLA SUA POSIZIONE DI GARANZIA? IL VERO SIGNIFICATO DELL’ART.5 S.L. Cass. pen., 30/05/1980, Dal Negro: “L’art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300 (accertamenti sanitari), tutela la libertà e la dignità del lavoratore, evitando che gli imprenditori possano ricorrere ad accertamenti sanitari diretti, per mezzo di medici di loro fiducia, per soddisfare interessi estranei alla verifica dello stato di salute o di idoneità fisica dei lavoratori, con conseguente offesa alla dignità di costoro e talvolta lesione della certezza del rapporto di lavoro”. L’art. 33 d. pres. rep. 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali sull’igiene del lavoro), sulle visite mediche nelle lavorazioni industriali che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti, non è in contrasto con l’art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300, che vieta accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro sulla idoneità e infermità del lavoratore dipendente; ciò per il carattere di specialità generale e particolare della prima disposizione, sia per la diversità del fine tutelato, la salute del lavoratore e non la sua dignità e la sua libertà, sia per le sue difformità strutturali e particolari di fronte a quelle generiche e generali dello statuto dei lavoratori (obbligatorietà e non facoltatività della visita da parte del datore di lavoro, controllata ed eventualmente integrata dall’intervento dell’ispettorato del lavoro)”. Cassazione penale, Sez. III - Sentenza n. 1728 del 21 gennaio 2005 (u.p. 9 dicembre 2004) - Pres. Zumbo - Est. Onorato - P.M. (Conf.) Salzano - Ric. Fortebuono «La legge n. 300/1970 intende tutelare la libertà e dignità dei lavoratore; a tal fine, l’art. 5 mira a impedire che i datori di lavoro, per controllare l’assenza per infermità del lavoratore, ricorrano a medici di loro fiducia, anziche ´ ai servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti (ora sostituiti dai medici dei servizio sanitario indicati dalle regioni), potendo così strumentalizzare l’accertamento sanitario per fini impropri, che possono essere lesivi della dignità del lavoratore (ad esempio per comminare abusivamente sanzioni disciplinari o addirittura per risolvere illegittimamente il rapporto di lavoro). In una parola, la ratio della norma è di garantire l’imparzialità del controllo sanitario sulla infermità del lavoratore dipendente, a tutela della dignità di quest’ultimo. Il D.Lgs. n. 626/1994, invece, vuole garantire la sicurezza e la salute del lavoratore durante il lavoro; e a tal fine prescrive che gli obblighi di prevenzione e protezione gravanti sul datore di lavoro siano assolti, per determinate lavorazioni a rischio, con la collaborazione professionalmente qualificata di un medico aziendale, il quale dovrà accertare in via preventiva e periodica lo stato di salute dei lavoratori, istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore, visitare periodicamente gli ambienti di lavoro insieme al responsabile dei servizio di prevenzione e protezione, etc. (art. 17 piu` volte citato). Il medico previsto dal D.Lgs. n. 626/ 1994 è quindi incaricato stabilmente dal datore di lavoro sulla base di un rapporto fiduciario, e puo` essere o dipendente di una struttura esterna, pubblica o privata convenzionata, oppure libero professionista ovvero dipendente del datore di lavoro (art. 17, comma 4). I suoi compiti sono definiti per legge e sono comunque finalizzati alla prevenzione e protezione dei lavoratori esposti allo specifico rischio lavorativo: pertanto non sono estensibili ad altri settori. Se da una parte è scelto e pagato dal datore di lavoro, perche ´ deve coadiuvare quest’ultimo nell’esercizio dei suoi obblighi prevenzionali, dall’altra egli deve svolgere il suo servizio professionale solo nell’interesse della salute e della sicurezza dei lavoratori, tanto che incorre in sanzioni penali in caso di inosservanza (art. 92)». I LIMITI DELL’OPERATO DEL MEDICO COMPETENTE Qualunque atto del medico competente è legittimo SOLO se finalizzato all’accertamento della IDONEITA’, cioè alla sicurezza sul lavoro del lavoratore e dei terzi. 12 COSA VUOL DIRE «IDONEO ALLA MANSIONE»? 13 I SOGGETTI CERTIFICANTI LA IDONEITA’ MEDICO COMPETENTE COMMISSIONI EX ART.5 S.L. COMMISSIONE ex ART.41 comma 9 D.Lgs 81/08 CTU DEL GIUDICE MONOCRATICO DEL LAVORO COSA VUOL DIRE IDONEO? Il significato fondamentale ed esclusivo della idoneità è: “il lavoratore può essere adibito alla mansione specifica senza prevedibile pericolo per la sua salute e sicurezza” COSA VUOL DIRE IDONEO CON PRESCRIZIONI? Vuol dire che se non vengono rispettate le prescrizioni indicate nel giudizio di idoneità vi è “prevedibile” pericolo per la salute del lavoratore. Cass. Pen. sez. IV, 8.6.87 n.7130: “In materia di eventi colposi per violazione di regole antinfortunistiche, allorchè siano contestate l’imprudenza, la negligenza e l’imperizia, il criterio per l’individuazione della colpa è data dal ricorso al concetto di prevedibilità, ossia il principio che, fuori dell’ipotesi di inosservanza di specifiche prescrizioni normative, possono ascriversi a colpa, solo quegli eventi che, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, siano prevedibili dal soggetto al momento della realizzazione della sua condotta. Ne consegue che non può pretendersi l’adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche assolutamente impensabili ed eccezionali in base alla comune esperienza” IL PROBLEMA DEI TERZI Ancora oggi i medici del lavoro si chiedono se un lavoratore è idoneo quando può essere adibito ad una mansione senza prevedibile pericolo per la sua salute e sicurezza o se il concetto di idoneità contempli necessariamente anche la salute e sicurezza dei terzi. Trattasi in verità di un non-problema in quanto gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro derivano dai principi costituzionali di «diritto alla salute» (art.32) e «iniziativa economica che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (art.41 comma 2). Ovviamente anche la salute degli altri è tutelata dalla Costituzione … e la normativa sulla droga conferma tutto ciò. I LIMITI DELL’OPERATO DEL MEDICO COMPETENTE Qualunque atto del medico competente è legittimo SOLO se finalizzato all’accertamento della IDONEITA’, cioè alla sicurezza sul lavoro del lavoratore e dei terzi. Al medico competente non può quindi essere chiesto tutto ma può essere chiesto tutto quello che è necessario per adibire un lavoratore alla mansione senza prevedibile pericolo per la sua e altrui salute e per gli impianti 18 PERENTORIETA’ DELLE PRESCRIZIONI Il “significato” fondamentale dei giudizi di idoneità espressi del medico competente è pertanto quello di “prescrizioni di pericolo”: “è soggetto a responsabilità risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. il datore di lavoro che, consapevole dello stato di infermità del lavoratore, continui ad adibirlo a mansioni suscettibili di metterne in serio pericolo la salute. In tale ipotesi deve ritenersi che, in ossequio al principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., il datore di lavoro - sempre che gli sia reso possibile dall'assetto organizzativo dell'impresa - debba adibire il lavoratore ad altre diverse mansioni compatibili con la sua residua capacità lavorativa …restando in ogni caso vietata la permanenza del lavoratore in mansioni pregiudizievoli al suo stato di salute” (Cass. Civ. sez. lavoro n.5961 del 03/07/1997). I CONTROLLI SULL’ALCOL 20 NORMATIVA SUI CONTROLLI ALCOLOGICI Art.15 L.125/2001: i “controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro” possono essere effettuati “esclusivamente” dal medico competente o dai medici dello SPSAL territorialmente competenti. INDICATORI EMATOCHIMICI Gli esami di laboratorio sono utili nei casi in cui la clinica sia già indirizzata verso le complicanze organiche causate dall’uso di alcol e quando si voglia valutare il risultato del trattamenti. Gli esami di laboratorio utili ai fini diagnostici sono i seguenti: Nei casi di intossicazione acuta: •dosaggio dell’alcol nel sangue e nell’aria espirata. Nelle situazione di dipendenza: •CDT+GGT •significativi sono da considerarsi anche un aumento associato di VCM e g-GT Transferrina desialata (carbohydratedeficient-transferrin - CDT) Si ritiene che la CDT sierica aumenti in caso di consumo di bevande alcoliche in quantità superiori ai 60 g/die per un periodo di almeno 7-10 giorni. Un periodo di tempo di 2-3 settimane è necessario prima di osservare il ritorno a valori normali di CDT in soggetti divenuti astinenti da bevande alcoliche. Il meccanismo patogenetico alla base dell’aumento dei valori della CDT nei soggetti alcolisti è dato all’inibizione della glicosilazione proteica indotta dall’etanolo e dall’acetaldeide. QUESTO NON E’ UN ESAME DI UBRIACHEZZA ACUTA BENSI’ DI UBRIACHEZZA CRONICA! La combinazione di gamma-GT + CDT nella determinazione di consumo eccessivo di bevande alcoliche risulta maggiormente sensibile rispetto all’utilizzazione di tali parametri singolarmente. Infine, la scarsità degli studi, la difficoltà ed il costo di misurazione di nuovi marcatori di abuso acuto e cronico di bevande alcoliche (rapporto 5- HTOL/5-HIAA, acido sialico della apolipoproteina J, microeterogeneità della glicoproteina acida alfa-1, addotti proteici dell’etanolo, corpi chetonici, dolicolo urinario, fosfatidiletanolo, salsolinolo, betaesosaminidasi, manolildialdeide) rende ancora difficoltoso il loro utilizzo nella pratica clinica. INDICATORI PSICOLOGICI •ansia •depressione •insonnia •aggressività aumentata •pensiero confuso •amnesie •difficoltà di concentrazione •problemi familiari È possibile estendere l’esame anamnestico indagando sulla storia traumatologica dell’assistito. Il medico può avvalersi, a tale scopo, dell’anamnesi traumatologica, considerando due o più risposte affermative alla stessa come un ulteriore indicatore dell’esistenza di problemi alcolcorrelati. Tale strumento può essere efficacemente utilizzato a partire dal diciottesimo anno d’età dell’assistito e segue la seguente traccia: 1.ha mai avuto fratture o distorsioni? 2.ha mai avuto incidenti stradali? 3.ha mai avuto traumi cranici? 4.ha mai avuto traumi durante una colluttazione? 5.ha mai avuto traumi durante o dopo aver assunto alcolici? Uno dei test alcolimetrici più semplici e di facile esecuzione è il “saliva alcool test”: kit usa e getta, pratico e di facile conservazione, utilizzato anche da alcuni nuclei operativi di alcologia per il controllo dei pazienti seguiti ambulatorialmente Va tenuto comunque presente che, data la rapida metabolizzazione dell’etanolo (emivita 1 g/kg/h dopo la completa astensione dall’uso di bevande alcoliche), i valori di alcolemia e alcoluria come marker di assunzione di alcol rendono indicati tali esami solo per la verifica e l’analisi dello stato in corso. Etilometro L’alcolemia è l’unico test diagnostico atto a stabilire se una persona, al momento del prelievo, è sobria o meno. In base al regolamento applicativo del nuovo codice della strada questo è l’unico mezzo legale per la misura dell’alcolemia. I risultati ottenuti con l’etilometro correlano con quelli gascromatografici ottenuti nel sangue perché dopo 15 minuti dall’assunzione l’etanolo dell’area alveolare è in equilibrio con quello ematico. Per legge si devono fare due misure, separate da almeno 5 minuti (per evitare sopra-valutazioni dovute alla presenza di alcol buccale) e i due valori devono essere concordi GLI ETILOMETRI Questo genere di dispositivi (escluso il probatorio per le forze di Polizia), non sono ancora regolamentati dalla legge e questo crea molta confusione. Un buon etilometro deve possedere sia un ottimo sensore che un’affidabile scheda madre (circuito). Il cuore di un etilometro è il sensore ed il suo valore trasmesso sul display sarà tanto più fedele, tanto maggiore sarà la qualità della scheda madre ed il suo software gestionale. L’unico documento che garantisce l’affidabilità e la tolleranza di un etilometro è il “ certificato metrologico ”, oltre il normale CE obbligatorio per la sicurezza nell’uso. Un certificato CE medicale non garantisce la sua sensibilità o tolleranza metrologica. (E’ stata generata molta confusione anche da chi ha scritto ignorantemente le linea guida del Piemonte) Gli etilometri che rispettano il D.lgs 332/2000, come sancisce la madre della medicina del lavoro (legge n. 81/2008), sono fondamentalmente gli etilometri a cella elettrochimica (Fuel-cell) e si dividono in 7 categorie per sensore, funzionalità, memoria, durata, sensibilità, ecc: • sensore 4 mm di ferro/rame = è un giocattolo ( 50-70 €) scheda madre e software inefficiente- 1 mese-?? • sensore 6 mm di rame/nichel = scarso ( 70-160 €) scheda madre e software scadente-Durata 6/12 mesi • sensore 8 mm di nichel = medio ( 200-350 €) scheda madre e software discreto - Durata 2 anni • sensore 8 mm di rame/platino = buono ( 450-800 €) scheda madre e software medio - Durata 5 anni • sensore 18 mm di platino = ottimo ( 900-1500 €) scheda madre e software buono - Durata 7 anni • sensore 10 mm di platino nero = ottimo ( 900-1500 €) scheda madre e software ottima - Durata 10 anni • sensore 12 mm. di platino nero = super ( 1200-2500 €) scheda madre e software super- Durata 12 anni La durata di un etilometro è considerata al mantenimento del 100 % delle caratteristiche e sensibilità di fabbrica. CERTIFICAZIONE TARATURA L'etilometro Draeger mod 7110 MKIII come "tutti" gli etilometri omologati devono rispettare le caratteristiche e quindi obblighi espressi nel DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1990, n. 196 (G.U. n. 171 del 24.7.1990) . Non possono essere utilizzati se non hanno passato con esito positivo la visita di controllo annuale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE S.I.I.T. Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi via di Settebagni n° 333 06-872881 06-87288278 di ROMA Il regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza emesso dal MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI, DELLA SANITÀ' E DELL'INTERNO potrà essere letto dal link http://digilander.libero.it/etilometri/ http://digilander.libero.it/etilometri/normativ.htm ( Decreto integrale e stampabile). In breve è obbligatorio sottoporre l'etilometro ogni anno ad una severa visita di revisione presso l'ufficio delle prove competente del Ministero ed ogni qualvolta che a causa di urti o rotture accidentali l'apparecchio segna letture non in linea con i parametri richiesti dall'omologazione. Tale esito e superamento dell'idoneità ad usare ancora l'apparecchio deve essere riportata sul libretto dell'etilometro. Tale libretto deve essere esibito (a richiesta) obbligatoriamente dal Comando di polizia che ne fa uso. NOVITA’ IN ARRIVO E’ giunta notizia dell’elaborazione di un atto di indirizzo sul tema alcol e stupefacenti lista unica in parlamento Introduzione della saliva come matrice biologica elettiva per la ricerca delle sostanze stupefacenti (senza preavviso) Maggiore autonomia professionale nel poter operare delle scelte per la definizione dei controlli e per la gestione dei casi positivi ai test di screening Il risultato del test alcolimetrico deve essere sempre negativo, cioè stimabile come uguale a zero, per controlli effettuati nel corso dell’attività lavorativa; potrebbe invece essere accettato un valore positivo (comunque inferiore a 0,3 g/l) entro la prima mezz’ora dalla ripresa dell’attività. Considerata l’intenzione espressa durante l’audizione di non penalizzare i soggetti che assumono metadone a scopo terapeutico, in coerenza con l’eliminazione della sostanza dai cut-off dei test di screening sulla saliva, analoga operazione dovrebbe essere condotta per la matrice cheratinica e per l’urina. Medesimo discorso vale per la buprenorfina. ALCOL E POTERE DISCIPLINARE 34 SE E’ UBRIACO POI COSA FACCIO? Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-09-2010, n. 19361 «… 10. Nel merito, il licenziamento è stato ritenuto assistito da giusta causa, in relazione alla gravità del fatto contestato anche in relazione alla recidiva. L'apprezzamento della gravità del fatto in rapporto alle previsioni contrattuali e normative costituisce, come da giurisprudenza costante, un apprezzamento incensurabile in Cassazione, ove adeguatamente motivato; il che si è verificato puntualmente nella fattispecie». Così in Corte di Cassazione n. 854/2015 Quindi la legge che autorizza i controlli alcolimetrici ad opera del medico competente esiste già ma ci sono due problemi: 1. La legge non dice come devono essere fatti i controlli (a differenza dei test della droga). 2. Il medico competente non può uscire dal suo ambito di legittimità che è rappresentato dalla salute e sicurezza del lavoratore e dei terzi. QUESTO COMPORTA L’INTRODUZIONE DI UNA DISTINZIONE CONCETTUALE MOLTO IMPORTANTE … SUL PIANO OPERATIVO E’ FONDAMENTALE DISTINGUERE TRA 1. ALCOLISTA ACUTO («ubriaco») 2. ALCOLISTA CRONICO («ubriacone») QUESTA DISTINZIONE PERO’ NON E’ SOLO OPERATIVA MA E’ ANCHE DOTTRINALE ALLA LUCE DEI LIMITI DI LEGITTIMITA’ DELL’OPERATO DEL MEDICO COMPETENTE UN UBRIACO RAPPRESENTA SEMPRE UN PERICOLO IMMINENTE PER LA SICUREZZA DEL LAVORATORE STESSO E DEI TERZI OGNI INTERVENTO DEL DATORE DI LAVORO E DEL MEDICO COMPETENTE NON SOLO E’ QUINDI SOLO LEGITTIMO MA NCHE DOVEROSO ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI NON ACQUIESCENZA Cass. pen. sez. III. 29.5.2000 n. 6176, Fichera: “Quanto ai profili di colpa, deve anzitutto evidenziarsi che l’inerzia colpevole – nei reati contravvenzionali omissivi – va commisurata con il criterio del consenso: all’inerzia rispetto al dovere di attivazione imposto dalla legge, deve affiancarsi non la conoscenza effettiva, bensì la mera conoscibilità, intesa quale potere-dovere di conoscere una situazione di cui si ha l’obbligo di conoscenza. A fronte di un dovere di conoscenza, l’ignoranza colpevole non è in alcun modo discriminata dalla legge …” COME COMPORTARSI 1/2 In ipotesi di «caso acuto» il datore di lavoro ha l’obbligo di porre fine subito alla condotta pericolosa se lo stato mentale alterato era tale che anche un non medico «non poteva non rendesi conto» di questo. Il medico competente potrebbe eseguire l’alcolemia (art.15 D.Lgs 125/2001) o l’etilometria (Certificazione di taratura?) ma difficilmente è reperibile Consigliamo di coinvolgere anche l’RLS o la RSU. COME COMPORTARSI 2/2 In ipotesi di «caso cronico» è necessario porsi due domande: •Il lavoratore fa il suo lavoro? •Il lavoratore è pericoloso per sé, per gli altri o per gli impianti? E’ un problema disciplinare (art.7 S.L.) Richiedere accertamenti ex art.5 S.L. alla commissione medico-legale Provinciale? Non idoneità del medico competente? Richiesta visita alcoologica? ART. 5. L 300/70 - Accertamenti sanitari. «Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente …Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico». 42 Gazzetta Ufficiale N. 236 del 8 Ottobre 2008 CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PROVVEDIMENTO 18 settembre 2008 Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR). … 2. In caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti, il medico competente dichiarerà che «non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari» … Pagina 10 • Il medico competente può svolgere accertamenti mirati esclusivamente a garantire la sicurezza del lavoratore e dei terzi • Lo stato di ebrezza acuto è misurabile solo con etilometri certificati e tarati periodicamente dal ministero. Altri apparecchi non reggerebbero in tribunale • L’ubriaco rappresenta sempre un pericolo per la sicurezza sul lavoro, l’ubriacone rappresenta «anche» un pericolo per la sicurezza sul lavoro ACCORDO SINDACALE TEST NELLA SALIVA O CON ETILOMETRO PRECURSONE + EVENTUALE TESTIMONIANZA DEL MEDICO COMPETENTE NEGATIVO POSITIVO IL LAVORATORE ACCETTA DI RICHIEDERE VISITA ALCOLOGICA ALL’ASL IL LAVORATORE ACCETTA DI RICHIEDERE VISITA ALCOLOGICA ALL’ASL IL LAVORATORE NON ACCETTA DI RICHIEDERE VISITA ALCOLOGICA ALL’ASL PROVVEDIMENTI DISCPLINARI CONCORDATI CON IL SINDACATO IN BASE AL TIPO DI LAVORO O NON IDONEITA’? IL REALE OBBLIGO DI TROVARGLI UN’ALTRA MANSIONE Cass. Sez. unite n. 7755/98 «Norme di chiusura sono comunque l'art. 1362 c.c, secondo comma, e l’art.1366 c.c., che, imponendo l'interpretazione del contratto anche in base al comportamento delle parti successivo alla sua conclusione e comunque secondo un criterio di buona fede oggettiva, inducono a definire la prestazione dovuta dal lavoratore ed esigibile dal datore in tutte le attività riconducibili all'art. 2103 più volte citato (cfr. Cass. 3 febbraio 1996, n. 923)». Art. 1366 c.c.: «Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede» Art. 1362 c.c.: «Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto»