MEDICO COMPETENTE E
CONTROLLI ALCOLOGICI
VECCHIO
ACCORDO: 3 birre
ogni turno di lavoro
NUOVO ACCORDO: 1
birra ogni turno di
lavoro
SCIOPERO!
I LIMITI DI
LEGITTIMITA’
DELL’OPERATO DEL
MEDICO COMPETENTE
3
IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’
Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure
necessarie (art.2087 c.c.) nel rispetto del principio di sussidiarietà
Misure alla fonte e di tutela collettiva
Dispositivi di protezione individuale
SORVEGLIANZA SANITARIA
(gestisce il rischio “residuo”)
PRIMA CONSEGUENZA
Non si può rifiutare la visita medica
Cass. sez. III pen. 6.4.93 n. 3160 Ric. P.M. in c. Faccini: “Risponde del reato di cui
all’art.33, comma 1, DPR 303/56 il datore di lavoro che non imponga ai dipendenti di
sottoporsi alle visite mediche periodiche obbligatorie medianti sanzioni disciplinari
adeguate sino a giungere al licenziamento per giusta causa”; infatti “… tanto non è
in contrasto con l’art.5 dello statuto dei lavoratori che vieta al datore di lavoro di
accertare l’idoneità o l’infermità del lavoratore dipendente, se non tramite
l’intervento delle unità sanitarie locali; né con l’art.32 della Costituzione che
assoggetta i trattamenti sanitari obbligatori a riserva di legge, nel caso appunto il
DPR n.303; senza trascurare, d’altro canto, che il sistema dei controlli periodici sul
personale a contatto con sostanze tossiche non è posto nel solo interesse del singolo,
bensì in quello superiore della collettività, essendo noto il peso degli invalidi sulla
economia nazionale”.
Cass. sez. III pen. 20.6.91 n. 6828, Facchini: Qualora i lavoratori si rifiutino di
sottoporsi a tali visite, il datore di lavoro deve provvedere ad indurli, ricorrendo, se
necessario, ad adeguate sanzioni disciplinari”
SECONDA CONSEGUENZA
Il medico competente deve essere scelto liberamente dal datore di
lavoro.
Cass. sez. III pen. 20.6.91 n. 6828, Facchini: “Le visite mediche preventive e
periodiche sui lavoratori esposti a rischio di cui all’art.33 DPR 303/56 non sono di
competenza esclusiva delle strutture pubbliche”. “La norma di cui all’art.33 DPR
303/56, dettata in materia di igiene del lavoro, non è in contrasto con l’art.5 dello
Statuto dei lavoratori. Né possono essere condivise le conclusioni della sentenza di
questa stessa Corte, sezione lavoro 21.4.86, secondo cui anche gli accertamenti
sanitari obbligatori previsti dall’art.33 DPR 303/56 sono di competenza esclusiva
delle strutture pubbliche. Ciò infatti porterebbe ad escludere la diretta responsabilità
del datore di lavoro che non sarebbe più perseguibile né penalmente né civilmente sol
che dimostri di avere tempestivamente provocato l’intervento della struttura pubblica,
in palese contrasto con la giurisprudenza e la dottrina che ha, invece, sempre ritenuto
responsabile delle eventuali conseguenze dannose derivate al dipendente il datore di
lavoro che abbia omesso di sottoporre il lavoratore ad adeguato controllo sanitario
proprio in considerazione che su di esso grava l’obbligo specifico di provvedere a
riguardo”.
Cassazione penale, Sez. III - Sentenza n. 1728, 21
gennaio 2005 Ric. Fortebuono: «… il medico aziendale
viene così a configurarsi come collaboratore necessario
del datore di lavoro, dotato di professionalità qualificata,
per coadiuvare il primo nell’esercizio della sorveglianza
sanitaria nei luoghi di lavoro dove essa è obbligatoria », e
che «la sorveglianza sanitaria, pur costituendo un obbligo
del datore di lavoro per la tutela della integrità psicofisica
dei lavoratori, deve essere svolta attraverso la
collaborazione professionale del medico aziendale».
ART. 5. L 300/70 - Accertamenti
sanitari.
«Sono vietati accertamenti da parte del datore
di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per
malattia o infortunio del lavoratore dipendente
…Il datore di lavoro ha facoltà di far
controllare la idoneità fisica del lavoratore da
parte di enti pubblici ed istituti specializzati di
diritto pubblico».
8
RAPPORTI TRA LA POSIZIONE DI GARANZIA
DEL M.C. E LEGGE SULLA PRIVACY
Art.5 S.L. «Sono vietati accertamenti da
parte del datore di lavoro sulla idoneità e
sulla infermità per malattia o infortunio
del lavoratore dipendente …Il datore di
lavoro ha facoltà di far controllare la
idoneità fisica del lavoratore da parte di
enti pubblici ed istituti specializzati di
diritto pubblico»
L’art.41 comma 2 D.Lgs 81/2008 obbliga il d.l.
ad accertare l’idoneità al lavoro a mezzo di un
medico privato di propria insindacabile scelta
(Cass. 20.6.91, Facchini) in conformità
all’art.2087 c.c.
Negli ASPP il lavoratore viene
obbligatoriamente (Cass. pen. 3160/93, Faccini)
visitato da un medico scelto non da lui
ma dal d.l. e verso cui
non può esprimere un “consenso”
(Art.23 D.Lgs 196/2003 Codice della Privacy)
QUALI SONO I LIMITI
DELL’OPERATO DEL
MEDICO COMPETENTE
E DELLA SUA POSIZIONE
DI GARANZIA?
IL VERO SIGNIFICATO
DELL’ART.5 S.L.
Cass. pen., 30/05/1980, Dal Negro: “L’art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300
(accertamenti sanitari), tutela la libertà e la dignità del lavoratore, evitando
che gli imprenditori possano ricorrere ad accertamenti sanitari diretti, per
mezzo di medici di loro fiducia, per soddisfare interessi estranei alla verifica
dello stato di salute o di idoneità fisica dei lavoratori, con conseguente offesa
alla dignità di costoro e talvolta lesione della certezza del rapporto di lavoro”.
L’art. 33 d. pres. rep. 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali sull’igiene del
lavoro), sulle visite mediche nelle lavorazioni industriali che espongono
all’azione di sostanze tossiche o infettanti, non è in contrasto con l’art. 5 l. 20
maggio 1970, n. 300, che vieta accertamenti sanitari da parte del datore di
lavoro sulla idoneità e infermità del lavoratore dipendente; ciò per il carattere
di specialità generale e particolare della prima disposizione, sia per la
diversità del fine tutelato, la salute del lavoratore e non la sua dignità e la sua
libertà, sia per le sue difformità strutturali e particolari di fronte a quelle
generiche e generali dello statuto dei lavoratori (obbligatorietà e non
facoltatività della visita da parte del datore di lavoro, controllata ed
eventualmente integrata dall’intervento dell’ispettorato del lavoro)”.
Cassazione penale, Sez. III - Sentenza n. 1728 del 21 gennaio 2005 (u.p. 9 dicembre
2004) - Pres. Zumbo - Est. Onorato - P.M. (Conf.) Salzano - Ric. Fortebuono
«La legge n. 300/1970 intende tutelare la libertà e dignità dei lavoratore; a tal fine, l’art. 5 mira a
impedire che i datori di lavoro, per controllare l’assenza per infermità del lavoratore, ricorrano a
medici di loro fiducia, anziche ´ ai servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti (ora
sostituiti dai medici dei servizio sanitario indicati dalle regioni), potendo così strumentalizzare
l’accertamento sanitario per fini impropri, che possono essere lesivi della dignità del lavoratore (ad
esempio per comminare abusivamente sanzioni disciplinari o addirittura per risolvere illegittimamente il
rapporto di lavoro). In una parola, la ratio della norma è di garantire l’imparzialità del controllo sanitario
sulla infermità del lavoratore dipendente, a tutela della dignità di quest’ultimo. Il D.Lgs. n. 626/1994,
invece, vuole garantire la sicurezza e la salute del lavoratore durante il lavoro; e a tal fine prescrive
che gli obblighi di prevenzione e protezione gravanti sul datore di lavoro siano assolti, per determinate
lavorazioni a rischio, con la collaborazione professionalmente qualificata di un medico aziendale, il quale
dovrà accertare in via preventiva e periodica lo stato di salute dei lavoratori, istituire e aggiornare le
cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore, visitare periodicamente gli ambienti di lavoro insieme al
responsabile dei servizio di prevenzione e protezione, etc. (art. 17 piu` volte citato). Il medico previsto
dal D.Lgs. n. 626/ 1994 è quindi incaricato stabilmente dal datore di lavoro sulla base di un rapporto
fiduciario, e puo` essere o dipendente di una struttura esterna, pubblica o privata convenzionata, oppure
libero professionista ovvero dipendente del datore di lavoro (art. 17, comma 4). I suoi compiti sono
definiti per legge e sono comunque finalizzati alla prevenzione e protezione dei lavoratori esposti allo
specifico rischio lavorativo: pertanto non sono estensibili ad altri settori. Se da una parte è scelto e
pagato dal datore di lavoro, perche ´ deve coadiuvare quest’ultimo nell’esercizio dei suoi obblighi
prevenzionali, dall’altra egli deve svolgere il suo servizio professionale solo nell’interesse della salute e
della sicurezza dei lavoratori, tanto che incorre in sanzioni penali in caso di inosservanza (art. 92)».
I LIMITI DELL’OPERATO DEL MEDICO
COMPETENTE
Qualunque atto del medico competente è
legittimo SOLO se finalizzato all’accertamento
della IDONEITA’, cioè alla sicurezza sul
lavoro del lavoratore e dei terzi.
12
COSA VUOL DIRE
«IDONEO ALLA
MANSIONE»?
13
I SOGGETTI CERTIFICANTI
LA IDONEITA’
MEDICO COMPETENTE
COMMISSIONI EX ART.5 S.L.
COMMISSIONE ex
ART.41 comma 9 D.Lgs 81/08
CTU DEL GIUDICE MONOCRATICO
DEL LAVORO
COSA VUOL DIRE IDONEO?
Il significato fondamentale ed
esclusivo della idoneità è:
“il lavoratore può essere adibito alla
mansione specifica senza prevedibile
pericolo per la sua salute e
sicurezza”
COSA VUOL DIRE IDONEO
CON PRESCRIZIONI?
Vuol dire che se non vengono rispettate le
prescrizioni indicate nel giudizio di idoneità vi è
“prevedibile” pericolo per la salute del
lavoratore.
Cass. Pen. sez. IV, 8.6.87 n.7130: “In materia di eventi colposi per violazione di regole
antinfortunistiche, allorchè siano contestate l’imprudenza, la negligenza e l’imperizia, il
criterio per l’individuazione della colpa è data dal ricorso al concetto di prevedibilità,
ossia il principio che, fuori dell’ipotesi di inosservanza di specifiche prescrizioni
normative, possono ascriversi a colpa, solo quegli eventi che, in relazione alle particolari
circostanze del caso concreto, siano prevedibili dal soggetto al momento della
realizzazione della sua condotta. Ne consegue che non può pretendersi l’adozione di
accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche assolutamente impensabili ed
eccezionali in base alla comune esperienza”
IL PROBLEMA DEI TERZI
Ancora oggi i medici del lavoro si chiedono se un lavoratore
è idoneo quando può essere adibito ad una mansione senza
prevedibile pericolo per la sua salute e sicurezza o se il
concetto di idoneità contempli necessariamente anche la
salute e sicurezza dei terzi.
Trattasi in verità di un non-problema in quanto gli obblighi
di sicurezza del datore di lavoro derivano dai principi
costituzionali di «diritto alla salute» (art.32) e «iniziativa
economica che non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana» (art.41 comma 2).
Ovviamente anche la salute degli altri è tutelata dalla
Costituzione … e la normativa sulla droga conferma tutto
ciò.
I LIMITI DELL’OPERATO DEL MEDICO
COMPETENTE
Qualunque atto del medico competente è
legittimo SOLO se finalizzato all’accertamento
della IDONEITA’, cioè alla sicurezza sul
lavoro del lavoratore e dei terzi.
Al medico competente non può quindi essere
chiesto tutto ma può essere chiesto tutto quello
che è necessario per adibire un lavoratore alla
mansione senza prevedibile pericolo per la sua
e altrui salute e per gli impianti
18
PERENTORIETA’ DELLE
PRESCRIZIONI
Il “significato” fondamentale dei giudizi di idoneità espressi del
medico competente è pertanto quello di “prescrizioni di pericolo”: “è
soggetto a responsabilità risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. il
datore di lavoro che, consapevole dello stato di infermità del lavoratore,
continui ad adibirlo a mansioni suscettibili di metterne in serio pericolo
la salute. In tale ipotesi deve ritenersi che, in ossequio al principio di
buona fede di cui all'art. 1375 c.c., il datore di lavoro - sempre che gli
sia reso possibile dall'assetto organizzativo dell'impresa - debba adibire
il lavoratore ad altre diverse mansioni compatibili con la sua residua
capacità lavorativa …restando in ogni caso vietata la permanenza del
lavoratore in mansioni pregiudizievoli al suo stato di salute” (Cass. Civ.
sez. lavoro n.5961 del 03/07/1997).
I CONTROLLI
SULL’ALCOL
20
NORMATIVA SUI CONTROLLI
ALCOLOGICI
Art.15 L.125/2001: i “controlli
alcolimetrici nei luoghi di lavoro”
possono essere effettuati
“esclusivamente” dal medico competente
o dai medici dello SPSAL
territorialmente competenti.
INDICATORI EMATOCHIMICI
Gli esami di laboratorio sono utili nei casi in cui la clinica sia già
indirizzata verso le complicanze organiche causate dall’uso di alcol
e quando si voglia valutare il risultato del trattamenti.
Gli esami di laboratorio utili ai fini diagnostici sono i seguenti:
Nei casi di intossicazione acuta:
•dosaggio dell’alcol nel sangue e nell’aria espirata.
Nelle situazione di dipendenza:
•CDT+GGT
•significativi sono da considerarsi anche un aumento associato di
VCM e g-GT
Transferrina desialata (carbohydratedeficient-transferrin - CDT)
Si ritiene che la CDT sierica aumenti in caso di consumo di
bevande alcoliche in quantità superiori ai 60 g/die per un
periodo di almeno 7-10 giorni. Un periodo di tempo di 2-3
settimane è necessario prima di osservare il ritorno a valori
normali di CDT in soggetti divenuti astinenti da bevande
alcoliche.
Il meccanismo patogenetico alla base dell’aumento dei valori
della CDT nei soggetti alcolisti è dato all’inibizione della
glicosilazione proteica indotta dall’etanolo e dall’acetaldeide.
QUESTO NON E’ UN ESAME DI UBRIACHEZZA ACUTA
BENSI’ DI UBRIACHEZZA CRONICA!
La combinazione di gamma-GT + CDT nella determinazione di
consumo eccessivo di bevande alcoliche risulta maggiormente
sensibile rispetto all’utilizzazione di tali parametri
singolarmente. Infine, la scarsità degli studi, la difficoltà ed il
costo di misurazione di nuovi marcatori di abuso acuto e
cronico di bevande alcoliche (rapporto 5- HTOL/5-HIAA, acido
sialico della apolipoproteina J, microeterogeneità della
glicoproteina acida alfa-1, addotti proteici dell’etanolo, corpi
chetonici, dolicolo urinario, fosfatidiletanolo, salsolinolo, betaesosaminidasi, manolildialdeide) rende ancora difficoltoso il
loro utilizzo nella pratica clinica.
INDICATORI PSICOLOGICI
•ansia
•depressione
•insonnia
•aggressività aumentata
•pensiero confuso
•amnesie
•difficoltà di concentrazione
•problemi familiari
È possibile estendere l’esame anamnestico indagando sulla storia
traumatologica dell’assistito. Il medico può avvalersi, a tale scopo,
dell’anamnesi traumatologica, considerando due o più risposte
affermative alla stessa come un ulteriore indicatore dell’esistenza di
problemi alcolcorrelati. Tale strumento può essere efficacemente utilizzato
a partire dal diciottesimo anno d’età dell’assistito e segue la seguente
traccia:
1.ha mai avuto fratture o distorsioni?
2.ha mai avuto incidenti stradali?
3.ha mai avuto traumi cranici?
4.ha mai avuto traumi durante una colluttazione?
5.ha mai avuto traumi durante o dopo aver assunto alcolici?
Uno dei test alcolimetrici più semplici e di facile
esecuzione è il “saliva alcool test”: kit usa e
getta, pratico e di facile conservazione,
utilizzato anche da alcuni nuclei operativi di
alcologia per il controllo dei pazienti seguiti
ambulatorialmente Va tenuto comunque
presente che, data la rapida
metabolizzazione dell’etanolo (emivita 1
g/kg/h dopo la completa astensione dall’uso di
bevande alcoliche), i valori di alcolemia e
alcoluria come marker di assunzione di alcol
rendono indicati tali esami solo per la
verifica e l’analisi dello stato in corso.
Etilometro
L’alcolemia è l’unico test diagnostico atto a stabilire se una
persona, al momento del prelievo, è sobria o meno.
In base al regolamento applicativo del nuovo codice della
strada questo è l’unico mezzo legale per la misura
dell’alcolemia.
I risultati ottenuti con l’etilometro correlano con quelli
gascromatografici ottenuti nel sangue perché dopo 15 minuti
dall’assunzione l’etanolo dell’area alveolare è in equilibrio
con quello ematico.
Per legge si devono fare due misure, separate da almeno 5
minuti (per evitare sopra-valutazioni dovute alla presenza di
alcol buccale) e i due valori devono essere concordi
GLI ETILOMETRI
Questo genere di dispositivi (escluso il probatorio per le forze di
Polizia), non sono ancora regolamentati dalla legge e questo crea
molta confusione. Un buon etilometro deve possedere sia un ottimo
sensore che un’affidabile scheda madre (circuito).
Il cuore di un etilometro è il sensore ed il suo valore trasmesso sul
display sarà tanto più fedele, tanto maggiore sarà la qualità della
scheda madre ed il suo software gestionale.
L’unico documento che garantisce l’affidabilità e la tolleranza di un
etilometro è il “ certificato metrologico ”, oltre il normale CE
obbligatorio per la sicurezza nell’uso. Un certificato CE medicale non
garantisce la sua sensibilità o tolleranza metrologica. (E’ stata generata
molta confusione anche da chi ha scritto ignorantemente le linea guida
del Piemonte)
Gli etilometri che rispettano il D.lgs 332/2000, come sancisce la madre della
medicina del lavoro (legge n. 81/2008), sono fondamentalmente gli etilometri a cella
elettrochimica (Fuel-cell) e si dividono in 7 categorie per sensore, funzionalità,
memoria, durata, sensibilità, ecc:
• sensore 4 mm di ferro/rame = è un giocattolo ( 50-70 €) scheda madre e software
inefficiente- 1 mese-??
• sensore 6 mm di rame/nichel
= scarso ( 70-160 €) scheda madre e software
scadente-Durata 6/12 mesi
• sensore 8 mm di nichel
= medio ( 200-350 €) scheda madre e software
discreto - Durata 2 anni
• sensore 8 mm di rame/platino
= buono ( 450-800 €) scheda madre e software
medio - Durata 5 anni
• sensore 18 mm di platino
= ottimo ( 900-1500 €) scheda madre e
software buono - Durata 7 anni
• sensore 10 mm di platino nero = ottimo ( 900-1500 €) scheda madre e
software ottima - Durata 10 anni
• sensore 12 mm. di platino nero = super ( 1200-2500 €) scheda madre e
software super- Durata 12 anni
La durata di un etilometro è considerata al mantenimento del 100 % delle
caratteristiche e sensibilità di fabbrica.
CERTIFICAZIONE TARATURA
L'etilometro Draeger mod 7110 MKIII come "tutti"
gli etilometri omologati devono rispettare le
caratteristiche e quindi obblighi espressi nel
DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1990, n.
196 (G.U. n. 171 del 24.7.1990) .
Non possono essere utilizzati se non hanno passato
con esito positivo la visita di controllo annuale
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI
TERRESTRI DIREZIONE GENERALE
MOTORIZZAZIONE S.I.I.T.
Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi
via di Settebagni n° 333 06-872881 06-87288278 di ROMA
Il regolamento recante individuazione degli strumenti
e delle procedure per l'accertamento dello stato di
ebbrezza emesso dal MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con I MINISTRI DEI LAVORI
PUBBLICI, DELLA SANITÀ' E DELL'INTERNO
potrà essere letto dal link
http://digilander.libero.it/etilometri/
http://digilander.libero.it/etilometri/normativ.htm ( Decreto integrale e stampabile).
In breve è obbligatorio sottoporre l'etilometro ogni
anno ad una severa visita di revisione presso
l'ufficio delle prove competente del Ministero ed
ogni qualvolta che a causa di urti o rotture
accidentali l'apparecchio segna letture non in linea
con i parametri richiesti dall'omologazione. Tale
esito e superamento dell'idoneità ad usare ancora
l'apparecchio deve essere riportata sul libretto
dell'etilometro. Tale libretto deve essere esibito (a
richiesta) obbligatoriamente dal Comando di polizia
che ne fa uso.
NOVITA’ IN ARRIVO
E’ giunta notizia dell’elaborazione di un atto di indirizzo sul tema alcol e stupefacenti
lista unica in parlamento
Introduzione della saliva come matrice biologica elettiva per la ricerca delle sostanze
stupefacenti (senza preavviso)
Maggiore autonomia professionale nel poter operare delle scelte per la definizione dei
controlli e per la gestione dei casi positivi ai test di screening
Il risultato del test alcolimetrico deve essere sempre negativo, cioè stimabile come
uguale a zero, per controlli effettuati nel corso dell’attività lavorativa; potrebbe invece
essere accettato un valore positivo (comunque inferiore a 0,3 g/l) entro la prima
mezz’ora dalla ripresa dell’attività.
Considerata l’intenzione espressa durante l’audizione di non penalizzare i soggetti che
assumono metadone a scopo terapeutico, in coerenza con l’eliminazione della
sostanza dai cut-off dei test di screening sulla saliva, analoga operazione dovrebbe
essere condotta per la matrice cheratinica e per l’urina. Medesimo discorso vale per la
buprenorfina.
ALCOL E POTERE
DISCIPLINARE
34
SE E’ UBRIACO POI COSA
FACCIO?
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-09-2010, n. 19361
«… 10. Nel merito, il licenziamento è stato ritenuto assistito
da giusta causa, in relazione alla gravità del fatto contestato
anche in relazione alla recidiva. L'apprezzamento della
gravità del fatto in rapporto alle previsioni contrattuali e
normative costituisce, come da giurisprudenza costante, un
apprezzamento incensurabile in Cassazione, ove
adeguatamente motivato; il che si è verificato puntualmente
nella fattispecie».
Così in Corte di Cassazione n. 854/2015
Quindi la legge che autorizza i controlli
alcolimetrici ad opera del medico competente
esiste già ma ci sono due problemi:
1. La legge non dice come devono essere fatti i
controlli (a differenza dei test della droga).
2. Il medico competente non può uscire dal suo
ambito di legittimità che è rappresentato dalla
salute e sicurezza del lavoratore e dei terzi.
QUESTO COMPORTA L’INTRODUZIONE DI UNA
DISTINZIONE CONCETTUALE MOLTO
IMPORTANTE …
SUL PIANO OPERATIVO E’ FONDAMENTALE
DISTINGUERE TRA
1. ALCOLISTA ACUTO («ubriaco»)
2. ALCOLISTA CRONICO («ubriacone»)
QUESTA DISTINZIONE PERO’ NON E’ SOLO
OPERATIVA MA E’ ANCHE DOTTRINALE ALLA
LUCE DEI LIMITI DI LEGITTIMITA’
DELL’OPERATO DEL MEDICO COMPETENTE
UN UBRIACO RAPPRESENTA SEMPRE UN PERICOLO
IMMINENTE PER LA SICUREZZA DEL LAVORATORE
STESSO E DEI TERZI
OGNI INTERVENTO DEL DATORE DI LAVORO E DEL
MEDICO COMPETENTE NON SOLO E’ QUINDI SOLO
LEGITTIMO MA NCHE DOVEROSO ALLA LUCE DEL
PRINCIPIO DI NON ACQUIESCENZA
Cass. pen. sez. III. 29.5.2000 n. 6176, Fichera: “Quanto ai profili di colpa,
deve anzitutto evidenziarsi che l’inerzia colpevole – nei reati
contravvenzionali omissivi – va commisurata con il criterio del consenso:
all’inerzia rispetto al dovere di attivazione imposto dalla legge, deve
affiancarsi non la conoscenza effettiva, bensì la mera conoscibilità, intesa
quale potere-dovere di conoscere una situazione di cui si ha l’obbligo di
conoscenza. A fronte di un dovere di conoscenza, l’ignoranza colpevole non
è in alcun modo discriminata dalla legge …”
COME COMPORTARSI 1/2
In ipotesi di «caso acuto» il datore di lavoro ha l’obbligo
di porre fine subito alla condotta pericolosa se lo stato
mentale alterato era tale che anche un non medico «non
poteva non rendesi conto» di questo.
Il medico competente potrebbe eseguire l’alcolemia
(art.15 D.Lgs 125/2001) o l’etilometria (Certificazione di
taratura?) ma difficilmente è reperibile
Consigliamo di coinvolgere anche l’RLS o la RSU.
COME COMPORTARSI 2/2
In ipotesi di «caso cronico» è necessario
porsi due domande:
•Il lavoratore fa il suo lavoro?
•Il lavoratore è pericoloso per sé, per gli
altri o per gli impianti?
E’ un problema
disciplinare (art.7 S.L.)
Richiedere accertamenti ex art.5 S.L.
alla commissione medico-legale
Provinciale? Non idoneità del medico
competente? Richiesta visita alcoologica?
ART. 5. L 300/70 - Accertamenti
sanitari.
«Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla
idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del
lavoratore dipendente …Il datore di lavoro ha facoltà di far
controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti
pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico».
42
Gazzetta Ufficiale N. 236 del 8 Ottobre 2008
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 18 settembre 2008
Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di
tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007
(Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza
di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti
a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute di terzi».
(Rep. Atti n. 178/CSR).
… 2. In caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi
agli accertamenti, il medico competente
dichiarerà che «non è possibile esprimere giudizio
di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire
gli accertamenti sanitari» …
Pagina 10
• Il medico competente può svolgere accertamenti mirati
esclusivamente a garantire la sicurezza del lavoratore e dei
terzi
• Lo stato di ebrezza acuto è misurabile solo con etilometri
certificati e tarati periodicamente dal ministero. Altri
apparecchi non reggerebbero in tribunale
• L’ubriaco rappresenta sempre un pericolo per la sicurezza
sul lavoro, l’ubriacone rappresenta «anche» un pericolo per
la sicurezza sul lavoro
ACCORDO SINDACALE
TEST NELLA SALIVA O
CON ETILOMETRO PRECURSONE
+ EVENTUALE TESTIMONIANZA
DEL MEDICO COMPETENTE
NEGATIVO
POSITIVO
IL LAVORATORE
ACCETTA DI RICHIEDERE
VISITA ALCOLOGICA
ALL’ASL
IL LAVORATORE
ACCETTA DI RICHIEDERE
VISITA ALCOLOGICA
ALL’ASL
IL LAVORATORE NON ACCETTA
DI RICHIEDERE VISITA ALCOLOGICA
ALL’ASL
PROVVEDIMENTI DISCPLINARI
CONCORDATI CON IL SINDACATO
IN BASE AL TIPO DI LAVORO O
NON IDONEITA’?
IL REALE OBBLIGO DI TROVARGLI
UN’ALTRA MANSIONE
Cass. Sez. unite n. 7755/98 «Norme di chiusura sono
comunque l'art. 1362 c.c, secondo comma, e l’art.1366 c.c.,
che, imponendo l'interpretazione del contratto anche in base
al comportamento delle parti successivo alla sua conclusione
e comunque secondo un criterio di buona fede oggettiva,
inducono a definire la prestazione dovuta dal lavoratore ed
esigibile dal datore in tutte le attività riconducibili all'art.
2103 più volte citato (cfr. Cass. 3 febbraio 1996, n. 923)».
Art. 1366 c.c.: «Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede»
Art. 1362 c.c.: «Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle
parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si
deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto»
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medico competente e controlli alcologici